12.2022.94
Stralcio per intervenuta transazione - reclamo contro dispositivo sulle spese processuali
10 gennaio 2023Italiano9 min
azione riconvenzionale, hanno chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr.
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2022.94
Lugano
10 gennaio 2023/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.195 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 22 novembre 2021 da
CO 1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1
RE 2
tutti patrocinati da: PA
1
con cui l’attrice ha
chiesto l’accertamento dell’inesistenza del credito di fr. 123'688.75 ai sensi
dell’art. 88 CPC;
domanda avversata dai
convenuti, che hanno postulato la reiezione integrale della petizione e, con
azione riconvenzionale, hanno chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr.
122'688.75 a titolo di risarcimento del danno;
nell’ambito della quale il
Pretore con decisione 22 giugno 2022, preso atto dello scritto 21 giugno 2022 dell’attrice,
con il quale ha chiesto lo stralcio della procedura a seguito dell’intervenuta transazione
delle parti, ha stralciato la causa dai ruoli, caricato le spese processuali
già corrisposte alla parte che le aveva anticipate e compensato le ripetibili;
reclamanti i
convenuti con reclamo 21 luglio 2022, con cui chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 500.- le spese processuali poste
a loro carico per l’azione riconvenzionale;
mentre l’attrice con
scritto 5 agosto 2022 ha comunicato di non avere osservazioni;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 22
novembre 2021 CO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Lugano,
sezione 3, RE 1 e RE 2, chiedendo l’accertamento dell’inesistenza del credito
di fr. 123'688.75 ai sensi dell’art. 88 CPC;
che i convenuti con
risposta 10 gennaio 2022 si sono opposti alla petizione e con azione
riconvenzionale di medesima data hanno chiesto la condanna dell’attrice al
pagamento di fr. 122'688.75 a titolo di risarcimento del danno;
che l’attrice, con replica
11 febbraio 2022, ha ribadito la propria domanda e con contestuale risposta
riconvenzionale si è opposta alla pretesa di controparte;
che, nel frattempo,
l’attrice ha versato l’importo di fr. 2'500.- quale primo anticipo delle spese
processuali presumibili per l’azione principale;
che il Pretore, con
disposizione ordinatoria 4 marzo 2022, preso atto che i convenuti non avevano
versato entro il termine assegnato il primo acconto di fr. 2'500.- a titolo di
oneri processuali per l’azione riconvenzionale, ha assegnato loro un ultimo
termine scadente il 17 marzo 2022 per versare la somma richiesta;
che i convenuti con
scritto 15 marzo 2022 hanno chiesto la sospensione della causa e del termine
per il versamento dell’anticipo delle spese processuali, ritenuta l’intenzione
delle parti di trovare una soluzione bonale della vertenza;
che il Pretore con
ordinanza 16 marzo 2022 ha sospeso la causa ai sensi dell’art. 126 CPC mentre
ha prorogato d’ufficio fino al 28 marzo 2022 il termine assegnato ai convenuti
per il versamento dell’importo richiesto quale primo anticipo delle spese
processuali per l’azione riconvenzionale;
che i convenuti hanno
versato l’acconto richiesto il 25 marzo 2022;
che con scritto 21 giugno
2021 l’attrice ha comunicato al Pretore il raggiungimento di un accordo tra le
parti ad evasione della loro lite, chiedendo lo stralcio dell’azione principale
e riconvenzionale per intervenuta transazione come da accordo prodotto;
che
in tale accordo le parti si sono date atto di aver liquidato ogni reciproca
pretesa e che esso poneva fine alla controversia, diventando parte integrante
Considerandi
della decisione di stralcio, stabilendo altresì che le spese processuali
anticipate da ogni parte rimanevano a loro carico, compensate le ripetibili;
che il Pretore, con
decisione 22 giugno 2022, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta
transazione come da accordo allegato, ponendo le spese processuali già
corrisposte a carico della parte che le aveva anticipate, compensate le
ripetibili;
che i convenuti, con reclamo
21.
luglio 2022, hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di
ridurre le spese processuali poste a loro carico a fr. 500.-, adducendo che
l’importo da loro corrisposto a tale titolo, pari a fr. 2’500.-, sarebbe
sproporzionato rispetto agli atti compiuti;
che l’attrice, con scritto
5.
agosto 2022, ha comunicato di non avere osservazioni al gravame;
che un decreto di stralcio
per intervenuta transazione, acquiescenza o desistenza (art. 241 cpv. 3 CPC) è
impugnabile solo con reclamo in materia di spese (DTF 139 III 133 consid. 1.2).
Il termine
di ricorso in una procedura ordinaria – come in concreto – è
di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto di stralcio è
stato notificato ai convenuti il 24 giugno 2022 (tracciamento degli invii n. __________,
agli atti) e il reclamo 21 luglio 2022 è pertanto
ricevibile;
che una transazione
stipulata dalle parti ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art.
241.
cpv. 2 CPC), sempre che sia conclusa in udienza, sia comunicata al giudice affinché
venga registrata a verbale o dichiarata parte integrante della decisione di
stralcio (Tappy in: Commentaire
romand, Code de procédure civile, 2019, n. 12 ad art. 109 CPC; Trezzini in: Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n.
30.
ad art. 241 CPC);
che
l’intervenuta transazione tra le parti comporta lo stralcio della procedura
(art. 241 cpv. 3 CPC) e, in tal caso, ogni parte si assume le spese giudiziarie
secondo la ripartizione pattuita con la transazione medesima (art. 109 cpv. 1
CPC);
che in concreto le parti
hanno concordato di porre la tassa di giustizia e le spese a carico di chi le
aveva anticipate, con compensazione delle ripetibili;
che l’ammontare degli
oneri processuali è stabilito d’ufficio dal giudice secondo la tariffa
applicabile (Tappy, op. cit., n. 5
ad art. 109 CPC);
che il Pretore, senza
prelevare ulteriori tasse e spese di giudizio, ha posto quelle già percepite a
titolo di primo anticipo di fr. 2'500.- (sia per l’azione principale sia per
l’azione riconvenzionale) a carico della parte che le aveva anticipate;
che il valore litigioso
determinante per stabilire le spese processuali di prima sede ammontava in
concreto a fr. 122'688.75, posto che petizione e azione riconvenzionale si
escludevano vicendevolmente (art. 94 cpv. 2 CPC);
che l’art. 7 cpv. 1 LTG
prevede per una causa con un valore tra i fr. 100'000.- e i fr. 200'000.- una
tassa di giustizia tra fr. 5'000.- e fr. 12'000.-;
che in applicazione
dell’art. 2 cpv. 2 LTG il giudice può derogare ai limiti imposti dalla legge
nel caso di manifesta sproporzione tra il valore, la natura, la complessità
della causa e la tariffa prevista;
che questo principio è
concretizzato dall’art. 21 LTG, secondo cui in caso di transazione,
acquiescenza o desistenza la tassa di giustizia è fissata sulla base della
tariffa in proporzione degli atti compiuti;
che, per quanto attiene
all’azione riconvenzionale, la procedura ha comportato la ricezione e l’esame della
relativa domanda con la rubricazione dei documenti ivi allegati (doc. 1 – 15),
la fissazione del termine per versare l’anticipo delle relative spese
processuali, l’intimazione dell’allegato alla controparte con contestuale
assegnazione di un termine per la risposta riconvenzionale, a sua volta esaminata
e intimata ai reclamanti con la fissazione del termine per presentare la
replica riconvenzionale, l’assegnazione di un ultimo termine ai convenuti per
versare l’anticipo, l’analisi della richiesta di sospensione della causa e del
termine suppletorio per pagare l’acconto avanzata dai convenuti, l’emanazione della
relativa ordinanza 16 marzo 2022 con contestuale proroga del termine per
versare l’anticipo, l’esame degli scritti 25 marzo 2022 e 21 giugno 2022 delle
parti nonché l’emanazione della decisione di stralcio del 22 giugno 2022;
che la procedura, pur non
essendo particolarmente complessa, ha comportato un certo impegno;
che l’importo anticipato
dai convenuti di fr. 2'500.- a titolo di oneri processuali per l’azione
riconvenzionale corrisponde alla metà del minimo tariffale previsto dall’art. 7
LTG (rispettivamente a circa 1/5 del massimo tariffale), di modo che esso è già
stato ridotto in maniera importante dal primo giudice ai sensi dell’art. 21
LTG;
che in queste circostanze tale
importo, tenuto altresì conto del valore litigioso, dello svolgimento del
processo e dell’ampio potere di apprezzamento di cui gode il giudice sul tema,
non risulta né eccessivo né abusivo;
che il reclamo deve
pertanto essere respinto;
che le spese giudiziarie
di seconda sede seguono il principio della soccombenza (art. 106 CPC) e sono
calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 2'000.- (fr. 2'500.- ./. fr.
500.-). Gli oneri processuali, determinati in applicazione dell’art. 14 LTG,
sono fissati in fr. 100.-. Non vengono assegnate ripetibili alla controparte,
che si è limitata a rimettersi al giudizio di questa Camera senza formulare
osservazioni;
che
il valore litigioso non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30'000.-
determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale ai sensi dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
che il presente giudizio
viene emesso da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta
l’art. 48 lett. b cifra 7a LOG.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 94, 109, 241 CPC e la LTG,
decide:
1. Il reclamo 21 luglio
2022 di RE 1 e RE 2 è respinto.
2. Le spese processuali
di fr. 100.- sono poste in solido a capo dei reclamanti. Il maggiore anticipo
sarà restituito. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).