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Decisione

12.2022.94

Stralcio per intervenuta transazione - reclamo contro dispositivo sulle spese processuali

10 gennaio 2023Italiano9 min

azione riconvenzionale, hanno chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr.

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

12.2022.94

Lugano

10 gennaio 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.195 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 22 novembre 2021 da

CO 1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE 1

RE 2

tutti patrocinati da: PA

1

con cui l’attrice ha

chiesto l’accertamento dell’inesistenza del credito di fr. 123'688.75 ai sensi

dell’art. 88 CPC;

domanda avversata dai

convenuti, che hanno postulato la reiezione integrale della petizione e, con

azione riconvenzionale, hanno chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr.

122'688.75 a titolo di risarcimento del danno;

nell’ambito della quale il

Pretore con decisione 22 giugno 2022, preso atto dello scritto 21 giugno 2022 dell’attrice,

con il quale ha chiesto lo stralcio della procedura a seguito dell’intervenuta transazione

delle parti, ha stralciato la causa dai ruoli, caricato le spese processuali

già corrisposte alla parte che le aveva anticipate e compensato le ripetibili;

reclamanti i

convenuti con reclamo 21 luglio 2022, con cui chiedono la riforma del

querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 500.- le spese processuali poste

a loro carico per l’azione riconvenzionale;

mentre l’attrice con

scritto 5 agosto 2022 ha comunicato di non avere osservazioni;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con petizione 22

novembre 2021 CO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Lugano,

sezione 3, RE 1 e RE 2, chiedendo l’accertamento dell’inesistenza del credito

di fr. 123'688.75 ai sensi dell’art. 88 CPC;

che i convenuti con

risposta 10 gennaio 2022 si sono opposti alla petizione e con azione

riconvenzionale di medesima data hanno chiesto la condanna dell’attrice al

pagamento di fr. 122'688.75 a titolo di risarcimento del danno;

che l’attrice, con replica

11 febbraio 2022, ha ribadito la propria domanda e con contestuale risposta

riconvenzionale si è opposta alla pretesa di controparte;

che, nel frattempo,

l’attrice ha versato l’importo di fr. 2'500.- quale primo anticipo delle spese

processuali presumibili per l’azione principale;

che il Pretore, con

disposizione ordinatoria 4 marzo 2022, preso atto che i convenuti non avevano

versato entro il termine assegnato il primo acconto di fr. 2'500.- a titolo di

oneri processuali per l’azione riconvenzionale, ha assegnato loro un ultimo

termine scadente il 17 marzo 2022 per versare la somma richiesta;

che i convenuti con

scritto 15 marzo 2022 hanno chiesto la sospensione della causa e del termine

per il versamento dell’anticipo delle spese processuali, ritenuta l’intenzione

delle parti di trovare una soluzione bonale della vertenza;

che il Pretore con

ordinanza 16 marzo 2022 ha sospeso la causa ai sensi dell’art. 126 CPC mentre

ha prorogato d’ufficio fino al 28 marzo 2022 il termine assegnato ai convenuti

per il versamento dell’importo richiesto quale primo anticipo delle spese

processuali per l’azione riconvenzionale;

che i convenuti hanno

versato l’acconto richiesto il 25 marzo 2022;

che con scritto 21 giugno

2021 l’attrice ha comunicato al Pretore il raggiungimento di un accordo tra le

parti ad evasione della loro lite, chiedendo lo stralcio dell’azione principale

e riconvenzionale per intervenuta transazione come da accordo prodotto;

che

in tale accordo le parti si sono date atto di aver liquidato ogni reciproca

pretesa e che esso poneva fine alla controversia, diventando parte integrante

Considerandi

della decisione di stralcio, stabilendo altresì che le spese processuali

anticipate da ogni parte rimanevano a loro carico, compensate le ripetibili;

che il Pretore, con

decisione 22 giugno 2022, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta

transazione come da accordo allegato, ponendo le spese processuali già

corrisposte a carico della parte che le aveva anticipate, compensate le

ripetibili;

che i convenuti, con reclamo

21.

luglio 2022, hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di

ridurre le spese processuali poste a loro carico a fr. 500.-, adducendo che

l’importo da loro corrisposto a tale titolo, pari a fr. 2’500.-, sarebbe

sproporzionato rispetto agli atti compiuti;

che l’attrice, con scritto

5.

agosto 2022, ha comunicato di non avere osservazioni al gravame;

che un decreto di stralcio

per intervenuta transazione, acquiescenza o desistenza (art. 241 cpv. 3 CPC) è

impugnabile solo con reclamo in materia di spese (DTF 139 III 133 consid. 1.2).

Il termine

di ricorso in una procedura ordinaria – come in concreto – è

di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto di stralcio è

stato notificato ai convenuti il 24 giugno 2022 (tracciamento degli invii n. __________,

agli atti) e il reclamo 21 luglio 2022 è pertanto

ricevibile;

che una transazione

stipulata dalle parti ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art.

241.

cpv. 2 CPC), sempre che sia conclusa in udienza, sia comunicata al giudice affinché

venga registrata a verbale o dichiarata parte integrante della decisione di

stralcio (Tappy in: Commentaire

romand, Code de procédure civile, 2019, n. 12 ad art. 109 CPC; Trezzini in: Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n.

30.

ad art. 241 CPC);

che

l’intervenuta transazione tra le parti comporta lo stralcio della procedura

(art. 241 cpv. 3 CPC) e, in tal caso, ogni parte si assume le spese giudiziarie

secondo la ripartizione pattuita con la transazione medesima (art. 109 cpv. 1

CPC);

che in concreto le parti

hanno concordato di porre la tassa di giustizia e le spese a carico di chi le

aveva anticipate, con compensazione delle ripetibili;

che l’ammontare degli

oneri processuali è stabilito d’ufficio dal giudice secondo la tariffa

applicabile (Tappy, op. cit., n. 5

ad art. 109 CPC);

che il Pretore, senza

prelevare ulteriori tasse e spese di giudizio, ha posto quelle già percepite a

titolo di primo anticipo di fr. 2'500.- (sia per l’azione principale sia per

l’azione riconvenzionale) a carico della parte che le aveva anticipate;

che il valore litigioso

determinante per stabilire le spese processuali di prima sede ammontava in

concreto a fr. 122'688.75, posto che petizione e azione riconvenzionale si

escludevano vicendevolmente (art. 94 cpv. 2 CPC);

che l’art. 7 cpv. 1 LTG

prevede per una causa con un valore tra i fr. 100'000.- e i fr. 200'000.- una

tassa di giustizia tra fr. 5'000.- e fr. 12'000.-;

che in applicazione

dell’art. 2 cpv. 2 LTG il giudice può derogare ai limiti imposti dalla legge

nel caso di manifesta sproporzione tra il valore, la natura, la complessità

della causa e la tariffa prevista;

che questo principio è

concretizzato dall’art. 21 LTG, secondo cui in caso di transazione,

acquiescenza o desistenza la tassa di giustizia è fissata sulla base della

tariffa in proporzione degli atti compiuti;

che, per quanto attiene

all’azione riconvenzionale, la procedura ha comportato la ricezione e l’esame della

relativa domanda con la rubricazione dei documenti ivi allegati (doc. 1 – 15),

la fissazione del termine per versare l’anticipo delle relative spese

processuali, l’intimazione dell’allegato alla controparte con contestuale

assegnazione di un termine per la risposta riconvenzionale, a sua volta esaminata

e intimata ai reclamanti con la fissazione del termine per presentare la

replica riconvenzionale, l’assegnazione di un ultimo termine ai convenuti per

versare l’anticipo, l’analisi della richiesta di sospensione della causa e del

termine suppletorio per pagare l’acconto avanzata dai convenuti, l’emanazione della

relativa ordinanza 16 marzo 2022 con contestuale proroga del termine per

versare l’anticipo, l’esame degli scritti 25 marzo 2022 e 21 giugno 2022 delle

parti nonché l’emanazione della decisione di stralcio del 22 giugno 2022;

che la procedura, pur non

essendo particolarmente complessa, ha comportato un certo impegno;

che l’importo anticipato

dai convenuti di fr. 2'500.- a titolo di oneri processuali per l’azione

riconvenzionale corrisponde alla metà del minimo tariffale previsto dall’art. 7

LTG (rispettivamente a circa 1/5 del massimo tariffale), di modo che esso è già

stato ridotto in maniera importante dal primo giudice ai sensi dell’art. 21

LTG;

che in queste circostanze tale

importo, tenuto altresì conto del valore litigioso, dello svolgimento del

processo e dell’ampio potere di apprezzamento di cui gode il giudice sul tema,

non risulta né eccessivo né abusivo;

che il reclamo deve

pertanto essere respinto;

che le spese giudiziarie

di seconda sede seguono il principio della soccombenza (art. 106 CPC) e sono

calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 2'000.- (fr. 2'500.- ./. fr.

500.-). Gli oneri processuali, determinati in applicazione dell’art. 14 LTG,

sono fissati in fr. 100.-. Non vengono assegnate ripetibili alla controparte,

che si è limitata a rimettersi al giudizio di questa Camera senza formulare

osservazioni;

che

il valore litigioso non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30'000.-

determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale ai sensi dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

che il presente giudizio

viene emesso da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta

l’art. 48 lett. b cifra 7a LOG.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 94, 109, 241 CPC e la LTG,

decide:

1. Il reclamo 21 luglio

2022 di RE 1 e RE 2 è respinto.

2. Le spese processuali

di fr. 100.- sono poste in solido a capo dei reclamanti. Il maggiore anticipo

sarà restituito. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).