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Decisione

12.2022.96

Interpretazione contrattuale. Copertura assicurativa e obbligo di indennizzo

25 ottobre 2022Italiano16 min

una manovra improvvida del veicolo che lo precedeva, è stato costretto a frenare

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.96

Lugano

25 ottobre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.405 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 29 dicembre 2021 da

AP 1

AP 2

rappr.

dall’avv. PA 1

contro

AO

1

rappr. dall'avv. PA 2

con cui hanno chiesto la

condanna della controparte al pagamento di fr. 17'065.- oltre interessi,

domanda a cui si è opposta

la convenuta che ha postulato la reiezione della petizione,

ed ora sulla questione

della copertura assicurativa e sul relativo obbligo di indennizzo della

convenuta, su cui il Pretore aggiunto (in seguito: Pretore) ha deciso in data 22

giugno 2022, negando la copertura e respingendo la petizione,

appellanti gli attori

con atto di appello di data 27 luglio 2022 con cui postulano la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente alla

questione preliminare di cui all’ordinanza del 16 febbraio 2022 e rinviare gli

atti al Pretore per il proseguimento dell’istruttoria e successiva emanazione

di un nuovo giudizio, con protesta di tasse, spese e ripetibili,

mentre la convenuta con

risposta del 2 settembre 2022 postula la reiezione dell’appello e la conferma

del querelato giudizio, anch’essa con protesta di tasse, spese e ripetibili,

in data 15 settembre 2022

gli attori hanno presentato una replica spontanea e la convenuta, in data 27

settembre 2022, una duplica spontanea,

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.

AP 1 e AP 2 sono titolari dell’azienda agricola a conduzione

famigliare denominata “__________” situata a __________ frazione del Comune di __________.

Fatti

I coniugi e la

loro azienda sono clienti di lunga data di AO 1. Il 17 giugno 2016 essi hanno

sottoscritto con questa compagnia assicurativa la polizza n. __________,

denominata “Assicurazione responsabilità civile Professional”, che

andava a sostituire una precedente polizza (doc. B e C).

Per quanto qui

interessa, la nuova polizza sotto il titolo “Uso occasionale di macchine e

apparecchiature a uso agricolo appartenenti a terzi” prevedeva la copertura

della “responsabilità civile legale per i danni cagionati a macchine,

attrezzi e veicoli agricoli e per viticulture di terzi duranti il loro uso, a

condizione che il loro uso avvenga occasionalmente e nell’ambito di aiuto

reciproco tra vicini” (doc. B pag. 6). La nuova copertura ha preso inizio il

1° giugno 2016.

2.

Il 3 aprile 2021 AP 1 stava trasportando sul suo veicolo pick up un

contenitore refrigerato contenente diverse provette di liquido seminale per la

riproduzione bovina di proprietà di G__________ __________, quando a causa di

una manovra improvvida del veicolo che lo precedeva, è stato costretto a frenare

bruscamente per evitare la collisione. A seguito di questa frenata il contenitore

refrigerato si è rovesciato, compromettendo irrimediabilmente il materiale

contenuto.

AP 1 e AP 2 si

sono quindi rivolti a AO 1 chiedendo la copertura del danno arrecato a G__________

__________ in virtù della polizza doc. B, richiesta che la stessa ha però

respinto ritenendo che l’evento in discussione non rientrasse tra quelli

assicurati (doc. E)

3. Previo

tentativo di conciliazione (CM. 2021.545), in data 29 dicembre 2021 AP 1 e AP 2

hanno inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, chiedendo la condanna di AO

1 al risarcimento di fr. 17'065.- oltre agli interessi di mora e di

fr. 3'786.75 per l’indennizzo delle spese legali preprocessuali, protestando

anche le spese giudiziarie. In breve, essi hanno sostenuto che il danno

provocato a G__________ __________ rientrava nella copertura RC per uso

occasionale di macchine e apparecchiature agricole di cui alla precitata

polizza. A detta degli stessi, il contenitore refrigerato ed il suo contenuto

sarebbero stati affidati temporaneamente a AP 1 perché questi potesse estrarne

una dose a scopo di inseminazione di un proprio capo di bestiame.

Il danno patito da G__________

__________ e di cui è stata chiesta la copertura è stato quantificato in fr.

17'065.-, sulla base della perizia allestita da Swissgenetics (doc. D).

La convenuta, con la

risposta, ha contestato la pretesa sostenendo che il sinistro esulava dalla

copertura assicurativa in quanto il liquido seminale, come il contenitore

refrigerato, non rientravano nella definizione di “macchine” come

nemmeno in quella di “attrezzi”. Essa ha altresì negato che si fosse in

presenza di un aiuto reciproco tra vicini come richiesto dalla polizza. AO 1 ha

inoltre argomentato che il sinistro si era verificato durante il trasporto e

non durante l’uso e ha rimproverato a AP 1 di non aver fissato in modo corretto

e adeguato il contenitore. Essa ha contestato altresì la quantificazione del

danno e la richiesta di indennizzo delle spese legali preprocessuali.

In sede di udienza del

16 febbraio 2022 il Pretore ha deciso di limitare l’istruttoria alla questione

della copertura assicurativa del sinistro occorso a AP 1 e al relativo obbligo

di indennizzo di AO 1, da decidersi in via incidentale, demandando

l’accertamento dell’effettivo danno patito a una fase successiva.

Esperita l’istruttoria,

le parti hanno presentato dei memoriali scritti, limitati alla questione della

presa a carico o meno del sinistro, nei quali hanno ribadito le rispettive

antitetiche posizioni.

4. Con

sentenza del 22 giugno 2022 il Pretore, giudicando che il sinistro in oggetto

non rientrasse nella copertura assicurativa stipulata dagli attori, ha respinto

la petizione. Il giudice di prima sede, infatti, dopo aver ricordato i principi

applicabili in materia di interpretazione dei contratti, ha spiegato che, con

ogni evidenza, nel linguaggio comune il contenitore refrigerato e il liquido

biologico in esso contenuto non rientravano nel novero degli attrezzi agricoli coperti

dalla clausola contrattuale, aspetto che non poteva certo essere sfuggito ai

qui attori; parimenti egli ha ritenuto che neppure fosse data la condizione del

mutuo soccorso tra vicini dal momento che la messa a disposizione del

contenitore era avvenuta nell’ambito di un accordo commerciale. Sempre secondo

il Pretore la polizza non risultava poi neppure applicabile in quanto il danno

non era avvenuto durante l’uso ma durante il trasporto degli oggetti,

situazione espressamente esclusa dalla copertura assicurativa.

5. Con l’appello

del 27 luglio 2022 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta di

data 2 settembre 2022, AP 1 e AP 2 chiedono la riforma del querelato giudizio

nel senso di accogliere la petizione al momento limitatamente al riconoscimento

della coperativa assicurativa, protestate tasse, spese e ripetibili.

Gli appellanti, ravvisando elementi di arbitrarietà negli

accertamenti e nelle motivazioni pretorili, rimproverano al giudice di prime

cure di non aver correttamente indagato il significato comune dei termini

utilizzati nelle clausole contrattuali ma di aver fatto riferimento a quanto

indicato in Wikipedia. Essi argomentano che un’interpretazione corretta di

predette clausole avrebbe dovuto condurre il Pretore a ritenere che lo sperma e

il contenitore azotato, nella loro combinazione, costituissero un’apparecchiatura

a uso agricolo ai sensi della polizza. AP 1 e AP 2 censurano pure le valutazioni

pretorili nella misura in cui questi ha negato che si fosse in presenza di un

caso di aiuto reciproco tra vicini e ha ritenuto che il danno fosse avvenuto

durante il trasporto e non durante l’uso, escludendo - a loro dire erroneamente

- la copertura.

In seguito le parti

hanno trasmesso a questa Camera ancora degli allegati spontanei - gli

appellanti in data 15 settembre 2022 una replica spontanea e l’appellata in

data 27 settembre 2022 una duplica spontanea - con cui, di fatto, si sono

limitate a ribadire le rispettive antitetiche posizioni.

6. Nelle

controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del

Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine

di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311

CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della

decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata

nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla

trattazione del gravame.

7.

Per sua natura l’atto

di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto

confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi

di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare.

L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al

giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria

lettura dei fatti, senza talvolta approfondire o debitamente comprovare le

tematiche sollevate. Problematica che

Considerandi

concerne, tra l’altro, la natura del rapporto tra AP 1 e G__________ __________,

i criteri applicabili alla determinazione del significato comune dei concetti controversi,

la questione dell’asserita inapplicabilità della clausola relativa al trasporto

e i generici rimproveri di arbitrarietà mossi al Pretore.

L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura

in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al

giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei

passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

8.

Il

Pretore ha già illustrato le norme e i principi giurisprudenziali e dottrinali

attinenti alla presente fattispecie; a questo stadio vale nondimeno la pena

ricordare che l’interpretazione di un contratto assicurativo segue i principi

che valgono generalmente per qualsiasi altro contratto, salvo che la legge non

preveda disposizioni particolari. Le CGA che sono state esplicitamente

incorporate nel contratto vanno interpretate come le altre clausole

contrattuali (DTF 135 III 410 consid. 3.2 pag. 412). In presenza di divergenze

sul contenuto di una clausola contrattuale il giudice deve dapprima determinare

la reale e comune volontà delle parti, senza limitarsi alle espressioni che le

stesse hanno utilizzato (art. 18 cpv. 1 CO). Se questa non può essere

determinata o diverge, il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i

comportamenti delle parti secondo il principio dell’affidamento; le

dichiarazioni delle parti sono interpretate come potrebbe comprenderle un terzo

in buona fede che si trovasse nelle medesime circostanze (Brulhart, Droit des assurances privées,

Berna 2008, pag. 125, n. 276). Il principio dell’affidamento permette quindi di

imputare a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del suo

comportamento, anche se non corrisponde alla sua intima volontà (cfr. DTF 135

III 410 consid. 3.2, pag. 412-413; Brulhart,

op. cit., pag. 124, n. 276). Seppure la giurisprudenza non ammetta più di

fondarsi esclusivamente sul tenore letterale di una clausola, questo assume

comunque un ruolo prioritario rispetto agli altri mezzi d’interpretazione.

Così, se gli altri elementi d’interpretazione non consentono con certezza di

concludere diversamente ci si atterrà al tenore letterale (sentenza del

Tribunale federale 5C.21/2007 del 20 aprile 2007 consid. 3.1; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 369

all'art. 18 CO; Hasenböhler, Zur

Auslegung von Versicherungspolicen, in: Festschrift Ernst A. Kramer, Basilea

2004, pag. 849).

Per

quanto concerne l’estensione del rischio assicurato, l’art. 33 LCA precisa in

particolare che salvo disposizione contraria della legge, l'assicuratore

risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro

le conseguenze del quale l'assicurazione fu conclusa, eccetto che il contratto

non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non

equivoco. Di conseguenza, lo stipulante è coperto contro il rischio che egli

può comprendere in buona fede leggendo il contratto di assicurazione e le

condizioni generali connesse. Incombe all’assicuratore delimitare l’estensione

del suo impegno e l’assicurato non deve sopportare restrizioni che non gli sono

state chiaramente sottoposte (DTF 133 II 675 consid. 3.3).

9.

Come accennato,

AP 1 e AP 2 - riproponendo sostanzialmente quanto addotto in prima sede - ribadiscono

la tesi secondo cui il liquido seminale e il contenitore refrigerato rientrerebbero

nella nozione di apparecchiatura a uso agricolo indicata nel marginale della

clausola contrattuale e rimproverano al Pretore di non aver adeguatamente

indagato il significato corrente dei termini utilizzati adottando un’interpretazione

troppo restrittiva e, di fatto, circoscritta al concetto di attrezzo agricolo.

Questa

contestazione non può essere condivisa. In assenza di una definizione nella

polizza dei termini qui controversi, è a giusto titolo che il Pretore ne ha

indagato l’accezione secondo il linguaggio comune. Correttamente egli ha

ritenuto che il concetto di “macchine e apparecchiature ad uso agricolo”,

indicato nel marginale, venisse meglio esplicitato nella clausola dove veniva

specificato che oggetto della pattuizione erano “macchine, attrezzi e veicoli

agricoli” e ha quindi concentrato la propria analisi sul concetto di attrezzo

(manuale e meccanico), analisi che lo ha portato a escludere - a ragione - che

sotto questa nozione rientrassero il liquido seminale e il contenitore

refrigerato.

A

ben vedere, quandanche egli avesse esteso la propria analisi al concetto di

apparecchiatura l’esito non sarebbe stato diverso. Contrariamente a quanto

sembrano credere gli appellanti, secondo l’accezione corrente infatti mal si

vede come del liquido biologico possa rientrarvi.

Discorso

analogo deve essere fatto per il contenitore refrigerato che, stando a quanto

emerso nell'istruttoria, era un semplice bidone munito di coperchio contenente

dell’azoto liquido: di fatto, una sorta di frigorifero portatile rudimentale;

oggetto questo che nell’uso comune non viene certo classificato né tra gli attrezzi

agricoli né tra le apparecchiature agricole.

Per

quanto possa apparire discutibile, il riferimento del Pretore alle definizioni

presenti in Wikipedia non ha, in concreto, portato a un risultato errato. Anche

volendo far capo a fonti più autorevoli quali il vocabolario Treccani (nella

sua versione online: www.treccani.it) si constata che rientra sotto la nozione

generica di apparecchiatura “nella tecnica, complesso di impianti, di

apparecchi, di comandi e di strumenti, fra loro coordinati, mediante i quali si

esegue e si controlla un dato servizio o si esegue una data lavorazione (…)

Nell’uso corrente il termine è talora usato (…) come sinonimo di apparecchio”. Mentre che, sempre secondo la stessa fonte,

per attrezzo agricolo si intende un “arnese o strumento qualsiasi”,

destinato per l’appunto all’utilizzo agricolo; definizione sotto la quale -

palesemente - non rientrano né lo sperma né il contenitore azotato, fosse anche

in combinazione tra loro, come invece preteso dagli appellanti. Contrariamente

a quanto sostenuto dagli stessi non si ravvisa alcun elemento di arbitrarietà nel

ragionamento sviluppato dal Pretore.

La valutazione del

giudice di prima sede che nega l’adempimento di questa condizione si rivela quindi

corretta, circostanza che (già da sola) giustifica il mancato riconoscimento della

copertura assicurativa.

10.

Stabilito

quanto sopra si potrebbe prescindere dall’entrare nel merito delle altre censure

sollevate dagli appellanti. A titolo abbondanziale, vale nondimeno la pena

osservare che neppure le contestazioni relative all’asserito adempimento della

condizione dell’aiuto tra vicini paiono fondate. Nel concreto caso, la messa a disposizione

del contenitore refrigerato è avvenuta nel contesto di una transazione

commerciale nella quale G__________ __________ ha venduto a AP 1 una dose di

sperma al prezzo di fr. 400.-; circostanza che - diversamente da quanto

affermato dagli appellanti - porta a ritenere che la messa a disposizione del

recipiente per conservare il liquido seminale durante il trasporto fosse un corollario

alla compravendita e non un atto qualificabile di mutuo soccorso, il quale -

per sua natura – deve fondarsi sulla gratuità dello scambio.

11.

Problematiche,

ai fini della copertura assicurativa, si rivelano pure le circostanze della

sopravvenienza del danno. Il danno di cui gli attori chiedono la riparazione si

è infatti prodotto non durante l’”uso” del liquido seminale e del

contenitore - come richiesto dalla polizza per quanto attiene alle macchine,

agli attrezzi e ai veicoli agricoli - bensì durante il loro trasporto,

eventualità espressamente esclusa dalla copertura (clausola B4.5). La tesi

appellatoria secondo cui la formulazione di questa clausola farebbe riferimento

a “cose oggetto di contratti di trasporto rientranti in operazioni

commerciali più ampie” (appello, pag. 8) oltre a non essere

sufficientemente motivata (consid. 7) non è suffragata da alcun elemento

concreto e va pertanto rigettata.

12.

Da

ultimo, è inoltre lecito chiedersi se G__________ __________ e AP 1 possano

essere considerati “vicini” ai sensi della polizza, ritenuto che le loro

aziende agricole distano una ventina di chilometri, questione che, nel concreto

caso, può essere lasciata aperta facendo comunque difetto le altre premesse di

copertura di cui si è detto ai consideranti che precedono.

13.

Alla

luce di quanto esposto - accertato il mancato adempimento della condizione

della riconducibilità del liquido biologico e del contenitore refrigerato alla

nozione di attrezzo agricolo, rispettivamente di apparecchiatura agricola,

della condizione dell’uso e di quella del mutuo soccorso - si può prescindere

dall’entrare nel merito delle altre contestazioni sollevate da AP 1 e da AP 2.

La sentenza pretorile

che nega la copertura assicurativa dell’evento in esame è pertanto corretta e

va confermata.

14.

Ne discende che l’appello degli attori deve essere

respinto. Le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla

base di un valore litigioso di fr. 17'065.-, seguono la soccombenza degli

appellanti, i quali rifonderanno alla controparte un’equa indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG

e il RTar,

decide:

1. L’appello 27 luglio 2022 di AP 1 e AP 2 è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 1'500.-, già anticipate dagli

appellanti, restano a loro carico, in solido, con obbligo di versare alla

controparte fr. 2’000.-, in solido, a titolo di ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).