12.2022.96
Interpretazione contrattuale. Copertura assicurativa e obbligo di indennizzo
25 ottobre 2022Italiano16 min
una manovra improvvida del veicolo che lo precedeva, è stato costretto a frenare
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.96
Lugano
25 ottobre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.405 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 29 dicembre 2021 da
AP 1
AP 2
rappr.
dall’avv. PA 1
contro
AO
1
rappr. dall'avv. PA 2
con cui hanno chiesto la
condanna della controparte al pagamento di fr. 17'065.- oltre interessi,
domanda a cui si è opposta
la convenuta che ha postulato la reiezione della petizione,
ed ora sulla questione
della copertura assicurativa e sul relativo obbligo di indennizzo della
convenuta, su cui il Pretore aggiunto (in seguito: Pretore) ha deciso in data 22
giugno 2022, negando la copertura e respingendo la petizione,
appellanti gli attori
con atto di appello di data 27 luglio 2022 con cui postulano la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente alla
questione preliminare di cui all’ordinanza del 16 febbraio 2022 e rinviare gli
atti al Pretore per il proseguimento dell’istruttoria e successiva emanazione
di un nuovo giudizio, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre la convenuta con
risposta del 2 settembre 2022 postula la reiezione dell’appello e la conferma
del querelato giudizio, anch’essa con protesta di tasse, spese e ripetibili,
in data 15 settembre 2022
gli attori hanno presentato una replica spontanea e la convenuta, in data 27
settembre 2022, una duplica spontanea,
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
AP 1 e AP 2 sono titolari dell’azienda agricola a conduzione
famigliare denominata “__________” situata a __________ frazione del Comune di __________.
Fatti
I coniugi e la
loro azienda sono clienti di lunga data di AO 1. Il 17 giugno 2016 essi hanno
sottoscritto con questa compagnia assicurativa la polizza n. __________,
denominata “Assicurazione responsabilità civile Professional”, che
andava a sostituire una precedente polizza (doc. B e C).
Per quanto qui
interessa, la nuova polizza sotto il titolo “Uso occasionale di macchine e
apparecchiature a uso agricolo appartenenti a terzi” prevedeva la copertura
della “responsabilità civile legale per i danni cagionati a macchine,
attrezzi e veicoli agricoli e per viticulture di terzi duranti il loro uso, a
condizione che il loro uso avvenga occasionalmente e nell’ambito di aiuto
reciproco tra vicini” (doc. B pag. 6). La nuova copertura ha preso inizio il
1° giugno 2016.
2.
Il 3 aprile 2021 AP 1 stava trasportando sul suo veicolo pick up un
contenitore refrigerato contenente diverse provette di liquido seminale per la
riproduzione bovina di proprietà di G__________ __________, quando a causa di
una manovra improvvida del veicolo che lo precedeva, è stato costretto a frenare
bruscamente per evitare la collisione. A seguito di questa frenata il contenitore
refrigerato si è rovesciato, compromettendo irrimediabilmente il materiale
contenuto.
AP 1 e AP 2 si
sono quindi rivolti a AO 1 chiedendo la copertura del danno arrecato a G__________
__________ in virtù della polizza doc. B, richiesta che la stessa ha però
respinto ritenendo che l’evento in discussione non rientrasse tra quelli
assicurati (doc. E)
3. Previo
tentativo di conciliazione (CM. 2021.545), in data 29 dicembre 2021 AP 1 e AP 2
hanno inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, chiedendo la condanna di AO
1 al risarcimento di fr. 17'065.- oltre agli interessi di mora e di
fr. 3'786.75 per l’indennizzo delle spese legali preprocessuali, protestando
anche le spese giudiziarie. In breve, essi hanno sostenuto che il danno
provocato a G__________ __________ rientrava nella copertura RC per uso
occasionale di macchine e apparecchiature agricole di cui alla precitata
polizza. A detta degli stessi, il contenitore refrigerato ed il suo contenuto
sarebbero stati affidati temporaneamente a AP 1 perché questi potesse estrarne
una dose a scopo di inseminazione di un proprio capo di bestiame.
Il danno patito da G__________
__________ e di cui è stata chiesta la copertura è stato quantificato in fr.
17'065.-, sulla base della perizia allestita da Swissgenetics (doc. D).
La convenuta, con la
risposta, ha contestato la pretesa sostenendo che il sinistro esulava dalla
copertura assicurativa in quanto il liquido seminale, come il contenitore
refrigerato, non rientravano nella definizione di “macchine” come
nemmeno in quella di “attrezzi”. Essa ha altresì negato che si fosse in
presenza di un aiuto reciproco tra vicini come richiesto dalla polizza. AO 1 ha
inoltre argomentato che il sinistro si era verificato durante il trasporto e
non durante l’uso e ha rimproverato a AP 1 di non aver fissato in modo corretto
e adeguato il contenitore. Essa ha contestato altresì la quantificazione del
danno e la richiesta di indennizzo delle spese legali preprocessuali.
In sede di udienza del
16 febbraio 2022 il Pretore ha deciso di limitare l’istruttoria alla questione
della copertura assicurativa del sinistro occorso a AP 1 e al relativo obbligo
di indennizzo di AO 1, da decidersi in via incidentale, demandando
l’accertamento dell’effettivo danno patito a una fase successiva.
Esperita l’istruttoria,
le parti hanno presentato dei memoriali scritti, limitati alla questione della
presa a carico o meno del sinistro, nei quali hanno ribadito le rispettive
antitetiche posizioni.
4. Con
sentenza del 22 giugno 2022 il Pretore, giudicando che il sinistro in oggetto
non rientrasse nella copertura assicurativa stipulata dagli attori, ha respinto
la petizione. Il giudice di prima sede, infatti, dopo aver ricordato i principi
applicabili in materia di interpretazione dei contratti, ha spiegato che, con
ogni evidenza, nel linguaggio comune il contenitore refrigerato e il liquido
biologico in esso contenuto non rientravano nel novero degli attrezzi agricoli coperti
dalla clausola contrattuale, aspetto che non poteva certo essere sfuggito ai
qui attori; parimenti egli ha ritenuto che neppure fosse data la condizione del
mutuo soccorso tra vicini dal momento che la messa a disposizione del
contenitore era avvenuta nell’ambito di un accordo commerciale. Sempre secondo
il Pretore la polizza non risultava poi neppure applicabile in quanto il danno
non era avvenuto durante l’uso ma durante il trasporto degli oggetti,
situazione espressamente esclusa dalla copertura assicurativa.
5. Con l’appello
del 27 luglio 2022 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta di
data 2 settembre 2022, AP 1 e AP 2 chiedono la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione al momento limitatamente al riconoscimento
della coperativa assicurativa, protestate tasse, spese e ripetibili.
Gli appellanti, ravvisando elementi di arbitrarietà negli
accertamenti e nelle motivazioni pretorili, rimproverano al giudice di prime
cure di non aver correttamente indagato il significato comune dei termini
utilizzati nelle clausole contrattuali ma di aver fatto riferimento a quanto
indicato in Wikipedia. Essi argomentano che un’interpretazione corretta di
predette clausole avrebbe dovuto condurre il Pretore a ritenere che lo sperma e
il contenitore azotato, nella loro combinazione, costituissero un’apparecchiatura
a uso agricolo ai sensi della polizza. AP 1 e AP 2 censurano pure le valutazioni
pretorili nella misura in cui questi ha negato che si fosse in presenza di un
caso di aiuto reciproco tra vicini e ha ritenuto che il danno fosse avvenuto
durante il trasporto e non durante l’uso, escludendo - a loro dire erroneamente
- la copertura.
In seguito le parti
hanno trasmesso a questa Camera ancora degli allegati spontanei - gli
appellanti in data 15 settembre 2022 una replica spontanea e l’appellata in
data 27 settembre 2022 una duplica spontanea - con cui, di fatto, si sono
limitate a ribadire le rispettive antitetiche posizioni.
6. Nelle
controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del
Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine
di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311
CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della
decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata
nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione del gravame.
7.
Per sua natura l’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto
confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi
di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare.
L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al
giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria
lettura dei fatti, senza talvolta approfondire o debitamente comprovare le
tematiche sollevate. Problematica che
Considerandi
concerne, tra l’altro, la natura del rapporto tra AP 1 e G__________ __________,
i criteri applicabili alla determinazione del significato comune dei concetti controversi,
la questione dell’asserita inapplicabilità della clausola relativa al trasporto
e i generici rimproveri di arbitrarietà mossi al Pretore.
L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura
in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al
giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei
passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
8.
Il
Pretore ha già illustrato le norme e i principi giurisprudenziali e dottrinali
attinenti alla presente fattispecie; a questo stadio vale nondimeno la pena
ricordare che l’interpretazione di un contratto assicurativo segue i principi
che valgono generalmente per qualsiasi altro contratto, salvo che la legge non
preveda disposizioni particolari. Le CGA che sono state esplicitamente
incorporate nel contratto vanno interpretate come le altre clausole
contrattuali (DTF 135 III 410 consid. 3.2 pag. 412). In presenza di divergenze
sul contenuto di una clausola contrattuale il giudice deve dapprima determinare
la reale e comune volontà delle parti, senza limitarsi alle espressioni che le
stesse hanno utilizzato (art. 18 cpv. 1 CO). Se questa non può essere
determinata o diverge, il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i
comportamenti delle parti secondo il principio dell’affidamento; le
dichiarazioni delle parti sono interpretate come potrebbe comprenderle un terzo
in buona fede che si trovasse nelle medesime circostanze (Brulhart, Droit des assurances privées,
Berna 2008, pag. 125, n. 276). Il principio dell’affidamento permette quindi di
imputare a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del suo
comportamento, anche se non corrisponde alla sua intima volontà (cfr. DTF 135
III 410 consid. 3.2, pag. 412-413; Brulhart,
op. cit., pag. 124, n. 276). Seppure la giurisprudenza non ammetta più di
fondarsi esclusivamente sul tenore letterale di una clausola, questo assume
comunque un ruolo prioritario rispetto agli altri mezzi d’interpretazione.
Così, se gli altri elementi d’interpretazione non consentono con certezza di
concludere diversamente ci si atterrà al tenore letterale (sentenza del
Tribunale federale 5C.21/2007 del 20 aprile 2007 consid. 3.1; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 369
all'art. 18 CO; Hasenböhler, Zur
Auslegung von Versicherungspolicen, in: Festschrift Ernst A. Kramer, Basilea
2004, pag. 849).
Per
quanto concerne l’estensione del rischio assicurato, l’art. 33 LCA precisa in
particolare che salvo disposizione contraria della legge, l'assicuratore
risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro
le conseguenze del quale l'assicurazione fu conclusa, eccetto che il contratto
non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non
equivoco. Di conseguenza, lo stipulante è coperto contro il rischio che egli
può comprendere in buona fede leggendo il contratto di assicurazione e le
condizioni generali connesse. Incombe all’assicuratore delimitare l’estensione
del suo impegno e l’assicurato non deve sopportare restrizioni che non gli sono
state chiaramente sottoposte (DTF 133 II 675 consid. 3.3).
9.
Come accennato,
AP 1 e AP 2 - riproponendo sostanzialmente quanto addotto in prima sede - ribadiscono
la tesi secondo cui il liquido seminale e il contenitore refrigerato rientrerebbero
nella nozione di apparecchiatura a uso agricolo indicata nel marginale della
clausola contrattuale e rimproverano al Pretore di non aver adeguatamente
indagato il significato corrente dei termini utilizzati adottando un’interpretazione
troppo restrittiva e, di fatto, circoscritta al concetto di attrezzo agricolo.
Questa
contestazione non può essere condivisa. In assenza di una definizione nella
polizza dei termini qui controversi, è a giusto titolo che il Pretore ne ha
indagato l’accezione secondo il linguaggio comune. Correttamente egli ha
ritenuto che il concetto di “macchine e apparecchiature ad uso agricolo”,
indicato nel marginale, venisse meglio esplicitato nella clausola dove veniva
specificato che oggetto della pattuizione erano “macchine, attrezzi e veicoli
agricoli” e ha quindi concentrato la propria analisi sul concetto di attrezzo
(manuale e meccanico), analisi che lo ha portato a escludere - a ragione - che
sotto questa nozione rientrassero il liquido seminale e il contenitore
refrigerato.
A
ben vedere, quandanche egli avesse esteso la propria analisi al concetto di
apparecchiatura l’esito non sarebbe stato diverso. Contrariamente a quanto
sembrano credere gli appellanti, secondo l’accezione corrente infatti mal si
vede come del liquido biologico possa rientrarvi.
Discorso
analogo deve essere fatto per il contenitore refrigerato che, stando a quanto
emerso nell'istruttoria, era un semplice bidone munito di coperchio contenente
dell’azoto liquido: di fatto, una sorta di frigorifero portatile rudimentale;
oggetto questo che nell’uso comune non viene certo classificato né tra gli attrezzi
agricoli né tra le apparecchiature agricole.
Per
quanto possa apparire discutibile, il riferimento del Pretore alle definizioni
presenti in Wikipedia non ha, in concreto, portato a un risultato errato. Anche
volendo far capo a fonti più autorevoli quali il vocabolario Treccani (nella
sua versione online: www.treccani.it) si constata che rientra sotto la nozione
generica di apparecchiatura “nella tecnica, complesso di impianti, di
apparecchi, di comandi e di strumenti, fra loro coordinati, mediante i quali si
esegue e si controlla un dato servizio o si esegue una data lavorazione (…)
Nell’uso corrente il termine è talora usato (…) come sinonimo di apparecchio”. Mentre che, sempre secondo la stessa fonte,
per attrezzo agricolo si intende un “arnese o strumento qualsiasi”,
destinato per l’appunto all’utilizzo agricolo; definizione sotto la quale -
palesemente - non rientrano né lo sperma né il contenitore azotato, fosse anche
in combinazione tra loro, come invece preteso dagli appellanti. Contrariamente
a quanto sostenuto dagli stessi non si ravvisa alcun elemento di arbitrarietà nel
ragionamento sviluppato dal Pretore.
La valutazione del
giudice di prima sede che nega l’adempimento di questa condizione si rivela quindi
corretta, circostanza che (già da sola) giustifica il mancato riconoscimento della
copertura assicurativa.
10.
Stabilito
quanto sopra si potrebbe prescindere dall’entrare nel merito delle altre censure
sollevate dagli appellanti. A titolo abbondanziale, vale nondimeno la pena
osservare che neppure le contestazioni relative all’asserito adempimento della
condizione dell’aiuto tra vicini paiono fondate. Nel concreto caso, la messa a disposizione
del contenitore refrigerato è avvenuta nel contesto di una transazione
commerciale nella quale G__________ __________ ha venduto a AP 1 una dose di
sperma al prezzo di fr. 400.-; circostanza che - diversamente da quanto
affermato dagli appellanti - porta a ritenere che la messa a disposizione del
recipiente per conservare il liquido seminale durante il trasporto fosse un corollario
alla compravendita e non un atto qualificabile di mutuo soccorso, il quale -
per sua natura – deve fondarsi sulla gratuità dello scambio.
11.
Problematiche,
ai fini della copertura assicurativa, si rivelano pure le circostanze della
sopravvenienza del danno. Il danno di cui gli attori chiedono la riparazione si
è infatti prodotto non durante l’”uso” del liquido seminale e del
contenitore - come richiesto dalla polizza per quanto attiene alle macchine,
agli attrezzi e ai veicoli agricoli - bensì durante il loro trasporto,
eventualità espressamente esclusa dalla copertura (clausola B4.5). La tesi
appellatoria secondo cui la formulazione di questa clausola farebbe riferimento
a “cose oggetto di contratti di trasporto rientranti in operazioni
commerciali più ampie” (appello, pag. 8) oltre a non essere
sufficientemente motivata (consid. 7) non è suffragata da alcun elemento
concreto e va pertanto rigettata.
12.
Da
ultimo, è inoltre lecito chiedersi se G__________ __________ e AP 1 possano
essere considerati “vicini” ai sensi della polizza, ritenuto che le loro
aziende agricole distano una ventina di chilometri, questione che, nel concreto
caso, può essere lasciata aperta facendo comunque difetto le altre premesse di
copertura di cui si è detto ai consideranti che precedono.
13.
Alla
luce di quanto esposto - accertato il mancato adempimento della condizione
della riconducibilità del liquido biologico e del contenitore refrigerato alla
nozione di attrezzo agricolo, rispettivamente di apparecchiatura agricola,
della condizione dell’uso e di quella del mutuo soccorso - si può prescindere
dall’entrare nel merito delle altre contestazioni sollevate da AP 1 e da AP 2.
La sentenza pretorile
che nega la copertura assicurativa dell’evento in esame è pertanto corretta e
va confermata.
14.
Ne discende che l’appello degli attori deve essere
respinto. Le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla
base di un valore litigioso di fr. 17'065.-, seguono la soccombenza degli
appellanti, i quali rifonderanno alla controparte un’equa indennità per
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG
e il RTar,
decide:
1. L’appello 27 luglio 2022 di AP 1 e AP 2 è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 1'500.-, già anticipate dagli
appellanti, restano a loro carico, in solido, con obbligo di versare alla
controparte fr. 2’000.-, in solido, a titolo di ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).