12.2022.97
Sfratto, esecuzione; ritiro del mobilio depositato
9 settembre 2022Italiano14 min
presenti nell’ente locato a spese dei due conduttori, e sono nel frattempo passate
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.97/98/99
Lugano
9 settembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nelle cause - inc. n. SO.2022.480/481 della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Nord - promosse con separate istanze 20 giugno 2022
da
CO 1
CO 2
entrambi patrocinati dall’
PA 1
contro
RE
1 di ignota dimora
M__________ di ignota dimora
Parte interessata:
F__________ di ignota dimora
con cui gli istanti hanno chiesto di corredare
la decisione di espulsione dei convenuti
datata 17 dicembre 2020 con una misura
di esecuzione, ovvero di assegnare a RE 1
, rispettivamente a M__________, un
termine di 30 giorni per provvedere al
ritiro di tutti i beni mobili di
pertinenza loro o di terzi già presenti nell’immobile a suo
tempo locato di Via __________ a __________
e ora depositati presso il magazzino
della ditta __________ Sagl, Via __________,
__________, con la comminatoria che in
caso di infruttuosa decorrenza del
termine, i beni sarebbero stati considerati relitti e a
libera disposizione degli istanti, i
quali avrebbero così potuto provvedere al loro
smaltimento o alla loro realizzazione a
spese dei convenuti (oppure, in via subordinata,
sarebbero stati considerati relitti e,
se aventi valore venale, realizzati ai pubblici incanti a
spese dei convenuti);
domande che i convenuti hanno omesso di
contestare e che il Pretore aggiunto ha
accolto con separate decisioni 13 luglio
2022;
insorgenti i convenuti unitamente a F__________,
i quali
con scritto 23 luglio
2022 si sono opposti al giudizio summenzionato;
tenuto conto che il gravame non è stato
notificato agli istanti per una risposta;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
A seguito di
una disdetta per mora nel pagamento delle pigioni, i locatori AO 1 e AO 2 hanno
chiesto e ottenuto l’espulsione di AP 2 e M__________ dall’abitazione
monofamiliare di __________ (Via __________) che questi conducevano in
locazione, entro il 1° gennaio 2021. Le relative decisioni, entrambe prolate
dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio-Nord e datate 17 dicembre
2020 (inc. SO.2020.780/ 811), specificavano in particolare che l’inesecuzione
dell’ordine avrebbe comportato il diritto dei locatori di postulare il
risarcimento di eventuali danni, l’attuazione dello sfratto mediante l’ausilio
degli organi di polizia preposti nonché lo sgombero e deposito dei beni
presenti nell’ente locato a spese dei due conduttori, e sono nel frattempo passate
in giudicato (cfr. doc. C e D inc. SO.2022.480).
B.
Non avendo RE
1 e M__________ riconsegnato l’abitazione entro il termine loro assegnato,
l’esecuzione dell’espulsione è avvenuta con il supporto delle forze dell’ordine
in data 16 febbraio 2021. Su indicazione di CO 1 e CO 2, i mobili e gli oggetti
di pertinenza dei conduttori e della loro figlia F__________ sono stati depositati
nel magazzino della ditta __________ Sagl a __________.
A partire da quel momento, CO 1 e CO 2 hanno anticipato le relative spese di
deposito di fr. 904.70 mensili, come fanno tutt’ora.
C.
Con due
separate istanze, entrambe datate 20 giugno 2022, AO 1e AO 2 hanno nuovamente convenuto
AP 2 (inc. SO.2022.480) e M__________ (inc. SO.2022.481) innanzi alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, postulando l’adozione delle
summenzionate ulteriori misure d’esecuzione. Malgrado l’assegnazione di un
termine ordinario e di uno suppletorio, i convenuti hanno omesso di presentare
delle osservazioni.
D.
Con separate
decisioni 13 luglio 2022 il Pretore aggiunto ha accolto le due istanze,
ordinando a RE 1, rispettivamente a M__________, di provvedere al ritiro dei
beni suddetti entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza,
avvertendoli che in caso di inadempimento i beni sarebbero stati considerati
relitti (ai sensi dell’art. 729 CC) e a libera disposizione degli istanti (art.
718 CC), i quali avrebbero potuto segnatamente provvedere al loro smaltimento
e/o alla loro realizzazione a spese dei convenuti. Questi ultimi sono stati
pure condannati a sopportare i relativi costi processuali (fr. 500.- ciascuno) e
a versare alla controparte
fr. 1'700.- ciascuno a titolo di ripetibili. Il giudizio è stato loro
notificato in via edittale.
E.
Con scritto
23 luglio 2022 RE 1, M__________ e F__________ si sono aggravati contro tale
giudizio, postulando la rimozione di qualsivoglia termine di ritiro dei beni, nonché,
onde organizzare le operazioni di ritiro e di ottenere “tutte le
informazioni e le fotografie necessarie (comprese quelle scattate dal sig. __________
e eventuali altre persone il giorno 16 febbraio 2021 e in eventuali date
successive presso via __________) da inviare tramite allegato e-mail
all’indirizzo __________.ch”, come pure la possibilità di procedere senza
ulteriori restrizioni e condizioni al ritiro di tutti i propri beni presenti
presso la loro abitazione di via __________ il giorno 16 febbraio 2021, nello
stesso identico stato in cui si trovavano in tale momento. Inoltre, essi hanno
chiesto di essere esentati da tutte le spese relative a sgombero e deposito, e
anzi di vedersi riconosciuto un risarcimento per i danni e i disagi loro
causati. I medesimi hanno inoltre annesso al loro scritto svariati documenti.
F.
Non indicando
il gravame un valido recapito postale, gli insorgenti sono stati invitati a due
riprese (il 29 luglio 2022 e il 16 agosto 2022) a fornirlo, la seconda volta
con la precisazione che l’invio di comunicazioni per posta elettronica
ordinaria non adempie alle condizioni poste dall’art. 139 CPC in assenza dei
necessari requisiti tecnici e formali imposti dall’Ordinanza del Consiglio
federale sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti
civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (“OCE-PCPE”).
Essi non hanno tuttavia dato seguito a tali richieste.
G.
L’impugnativa
non è stata notificata agli istanti per una risposta.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
La decisione con cui viene imposta
una misura d’esecuzione è impugnabile mediante reclamo ai sensi dell’art. 319
lett. a CPC in connessione con l’art. 309 lett. a CPC, anche da parte di terzi
toccati nei loro diritti (art. 346 CPC). Il termine di impugnazione è di dieci
giorni, essendo la procedura di natura sommaria (art. 339 cpv. 2 e 321 cpv. 2
CPC).
Nella
fattispecie la decisione del 13 luglio
2022.
è stata notificata agli insorgenti in via edittale (art. 141 CPC), con la
pubblicazione sul Foglio ufficiale (FUCT), il 14 luglio 2022. Ne consegue che
il gravame 23 luglio 2022, qui trattato quale reclamo, è tempestivo. Gli
insorgenti, ivi compresa F__________ (la quale rivendica la proprietà di una
parte dei beni oggetto della presente procedura), sono senz’altro legittimati a
presentare l’impugnativa.
2.
In analogia con quanto
previsto dall’art. 221 cpv. 1 CPC (cfr. DTF 138 III 213 consid. 2.3), il
gravame deve contenere la designazione delle parti. Per le persone fisiche, ciò
comprende anche l’indicazione dell’indirizzo (STF 4A_364/2013 del 5 marzo 2014
consid. 16.1), che è indispensabile non solo al fine di accertarne l’identità, verificare
la capacità di essere parte e la competenza del giudice, ma anche per
effettuare le necessarie notifiche, fra cui le citazioni e la richiesta di
anticipo (art. 101 CPC; v. anche Killias
in: Berner Kommentar, ZPO Band I, n. 5 ad art. 221). Difatti, laddove manchi la
possibilità di effettuare delle trasmissioni in via elettronica che soddisfino
i requisiti di sicurezza e affidabilità ai sensi degli art. 130 e 139 CPC e
della relativa ordinanza OCE-PCPE (e segnatamente che utilizzino una piattaforma
riconosciuta per la trasmissione sicura e una firma elettronica qualificata),
la corrispondenza con il tribunale avviene in via cartacea (ritenuto che la
notifica per via edittale deve rimanere l’eccezione). Qualora l’assente
indirizzo renda impossibile l’identificazione di una parte, l’atto dev’essere
dichiarato irricevibile (STF 4A_242/2016 del 5 ottobre 2016 consid. 3.4,
4A_116/2015 del 9 novembre 2015 consid. 3.5.1). In caso contrario, esso permane
comunque viziato sicché il giudice, in applicazione dell’art. 132 cpv. 1 CPC,
può assegnare alla parte un termine per sanarlo. In caso di decorso infruttuoso
del termine, l’atto si considera non presentato, e il giudice non deve pertanto
chinarsi sul medesimo.
3.
Nel caso concreto, gli
insorgenti non dispongono di un indirizzo di posta elettronica certificata e
non hanno fornito un valido recapito postale, né con il gravame, né in seguito
ai solleciti trasmessi loro da questa Camera. Già solo per questo motivo,
l’atto avrebbe potuto essere rifiutato. Anche volendo prescindere da tale
esito, un esame del suo contenuto non conduce a miglior sorte.
4.
Secondo l'art. 320 CPC, con il
reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Esso dev’essere
motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Il reclamante non può limitarsi a proporre una
propria tesi soggettiva, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e
circostanziate al giudizio pretorile, spiegando perché esso denoti
un'applicazione erronea del diritto oppure si fondi su accertamenti di fatto
manifestamente erronei. Se non ossequia a questi requisiti, il gravame
dev’essere dichiarato irricevibile.
Di principio,
con il reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi
fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).
5.
Con l’impugnata decisione, il
primo giudice ha essenzialmente accertato i fatti così come riassunti qui sopra
ai consid. A e B, ha evidenziato che i convenuti hanno omesso di prendere
posizione sull’istanza della controparte entro i termini loro impartiti e che
ciò comportava il meccanismo preclusivo dell’art. 223 CPC; ovvero, i fatti
addotti dalla parte istante risultavano incontestati, non dovevano essere
oggetto di prova e potevano essere posti a fondamento della decisione ora
impugnata (ritenuto in ogni caso che essi trovavano riscontro negli atti di
causa).
6.
Entrando nel merito dell’impugnativa,
le richieste ivi contenute di esenzione dalle spese di sgombero e deposito e di
risarcimento dei danni esulano dalla presente procedura, volta unicamente a
verificare la misura di esecuzione stabilita dal Pretore (ritiro degli averi
entro un termine prestabilito, con le comminatorie summenzionate) e sono
pertanto irricevibili.
7.
Le argomentazioni dei
reclamanti e la corrispondenza da loro prodotta al fine di contrastare la
decisione di primo grado sono parimenti inammissibili per carente motivazione,
in quanto omettono qualsiasi confronto con gli accertamenti pretorili relativi
alla preclusione. Esse costituiscono del resto inammissibili nuovi fatti e
mezzi di prova ai sensi dell’art. 326 CPC, dal momento che vengono presentate
per la prima volta in questa sede senza alcuna giustificazione della loro
adduzione ritardata, e non avrebbero potuto in ogni caso sovvertire l’impugnato
giudizio, per i motivi che seguiranno.
8.
La decisione di espulsione e
le relative misure di esecuzione forzata (fra cui lo sgombero dei beni e il
loro deposito a spese degli ex-conduttori) non possono più essere rimesse in
discussione, né del resto sono contestate nel gravame. Invano i reclamanti
rilevano pertanto di aver dovuto lasciare l’abitazione in un lasso di tempo molto
breve, alla presenza della polizia e senza poter predisporre il trasporto di
tutti i loro beni, o lamentano l’inammissibilità dell’avvenuto deposito:
trattasi della conseguenza della mancata liberazione tempestiva dei locali,
ovvero del mancato ossequio a un vincolante ordine del Pretore aggiunto.
9.
Pure a torto i reclamanti
sostengono che i beni siano stati loro inammissibilmente sottratti per oltre 17
mesi, in quanto trasportati in un luogo sconosciuto senza possibilità di poter
organizzare un ritiro per la mancata collaborazione della controparte (che
pretendeva il rimborso delle spese di deposito e che si è rifiutata di fornire
le informazioni e le fotografie necessarie). Posto che, come detto, le spese di
deposito sono a carico di RE 1 e M__________, i documenti prodotti con il
gravame non permettono di dimostrare che nei 17 mesi intercorrenti dal momento
del deposito (16 febbraio 2021) alla notifica della decisione impugnata (14
luglio 2022), il ritiro dei beni depositati fosse impossibile. Anzi, le e-mail 4,
6.
e 22 marzo 2021 nonché 5, 11 e 17 agosto 2021 attestano che il luogo di
deposito era noto e che il ritiro era possibile in ogni momento. Mal si
comprende del resto perché l’ottenimento di fotografie fosse indispensabile al
riguardo, dovendo i reclamanti essere ben consapevoli del numero e delle
caratteristiche dei loro averi. Per quanto riguarda gli ordini qui in
discussione, e segnatamente il termine di ritiro di 30 giorni, anche volendo
considerare le e-mail 15 e 20 luglio 2022 annesse all’impugnativa, attestanti
la chiusura per ferie della ditta __________ Sagl dal 30 luglio al 21 agosto
2022, i reclamanti avrebbero potuto organizzare il ritiro sin dal 14 luglio
2022.
Nel frattempo sono trascorsi due mesi. Avanzare ulteriori giustificazioni
(come la canicola) allo scopo di procrastinare il ritiro non è serio,
soprattutto tenuto conto che CO 1 e CO 2 sono stati costretti ad anticipare
spese di deposito pari a fr. 904.70 mensili per ben 19 mesi e che questa
situazione deve imperativamente avere termine.
10.
Ne discende che l’impugnativa,
irricevibile nonché priva di fondamento, non può mutare l’esito del giudizio
pretorile, che dev’essere confermato. Resta da effettuare una precisazione sul
termine di ritiro di 30 giorni, che secondo quanto stabilito dal primo giudice,
decorre dal passaggio in giudicato della sua decisione. Ora, di principio una
decisione cresce in regiudicata formale allorché
non è più impugnabile mediante un rimedio ordinario (DTF 146 III 284 consid. 2.3.1 e 139 III 486 consid.
3). Ciò premesso, secondo costante
giurisprudenza, il ricorso al Tribunale federale è pacificamente un rimedio
straordinario che non ostacola il passaggio in giudicato di una decisione del
Tribunale d’appello, che di principio subentra con la sua notifica: ciò corrisponde,
per quanto riguarda i reclamanti, al giorno della pubblicazione per via
edittale, cfr. art. 141 cpv. 2 CPC. Di conseguenza, l’inoltro di un eventuale
ricorso al Tribunale federale non ostacolerà la decorrenza del termine a meno
che, in caso di ricorso (v. consid. 12), quest’ultimo statuisca altrimenti (DTF
146.
III 284 consid. 2.3.4, 142 III 738 consid. 5.5.4).
11.
Quanto alle spese giudiziarie
per la procedura di secondo grado, esse seguono la soccombenza e sono pertanto
poste in solido a carico di RE 1, M__________ e F__________, ai sensi degli
art. 106 cpv. 1 e 108 CPC In applicazione dell’art. 14 LTG, le spese
processuali possono essere fissate in fr.
2'000.-, importo che tiene conto non solo della tassa di giustizia, ma anche
delle spese per la notifica in via edittale della presente decisione e del
dispendio amministrativo causato a questa Camera dall’irreperibilità dei
reclamanti. Non si assegnano ripetibili ai
resistenti, che non hanno dovuto presentare una risposta.
12.
La sentenza impugnata,
concernendo l'esecuzione di una decisione pronunciata in materia di diritto della
locazione, è suscettibile di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett.
b n. 1 LTF; v. anche STF 4A_189/2016 del 13 luglio 2016 consid. 1.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati, per le spese, gli art. 106 e 108 CPC e l’art.
14 LTG,
decide:
1. Il
reclamo 23 luglio 2022 di AP 2 contro la decisione 13 luglio 2022 del Pretore
aggiunto della giurisdizione di Mendrisio-Nord (inc. SO.2022.480) è irricevibile.
2. Il
reclamo 23 luglio 2022 di M__________ contro la decisione 13 luglio 2022 del
Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio-Nord (inc. SO.2022.481) è
irricevibile.
3. Il
reclamo 23 luglio 2022 di F__________ contro le due decisioni 13 luglio 2022
del Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio-Nord (inc. SO.2022.480/481)
è irricevibile.
4. Di
conseguenza, le decisioni 13 luglio 2022 del Pretore aggiunto della giurisdizione
di Mendrisio-Nord (inc. SO.2022.480/481) sono confermate.
5. Le
spese processuali della presente procedura ammontano a
fr. 2’000.- e sono poste a carico di RE 1, M__________ e F__________ in ragione
di 1/3 ciascuno, con vincolo di solidarietà. Non si assegnano ripetibili.
6. Notificazione:
- di ignota dimora, per
via edittale
- di ingnota dimora, per
via edittale
- di ignota dimora, per
via edittale
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).