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Decisione

12.2022.97

Sfratto, esecuzione; ritiro del mobilio depositato

9 settembre 2022Italiano14 min

presenti nell’ente locato a spese dei due conduttori, e sono nel frattempo passate

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.97/98/99

Lugano

9 settembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nelle cause - inc. n. SO.2022.480/481 della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Nord - promosse con separate istanze 20 giugno 2022

da

CO 1

CO 2

entrambi patrocinati dall’

PA 1

contro

RE

1 di ignota dimora

M__________ di ignota dimora

Parte interessata:

F__________ di ignota dimora

con cui gli istanti hanno chiesto di corredare

la decisione di espulsione dei convenuti

datata 17 dicembre 2020 con una misura

di esecuzione, ovvero di assegnare a RE 1

, rispettivamente a M__________, un

termine di 30 giorni per provvedere al

ritiro di tutti i beni mobili di

pertinenza loro o di terzi già presenti nell’immobile a suo

tempo locato di Via __________ a __________

e ora depositati presso il magazzino

della ditta __________ Sagl, Via __________,

__________, con la comminatoria che in

caso di infruttuosa decorrenza del

termine, i beni sarebbero stati considerati relitti e a

libera disposizione degli istanti, i

quali avrebbero così potuto provvedere al loro

smaltimento o alla loro realizzazione a

spese dei convenuti (oppure, in via subordinata,

sarebbero stati considerati relitti e,

se aventi valore venale, realizzati ai pubblici incanti a

spese dei convenuti);

domande che i convenuti hanno omesso di

contestare e che il Pretore aggiunto ha

accolto con separate decisioni 13 luglio

2022;

insorgenti i convenuti unitamente a F__________,

i quali

con scritto 23 luglio

2022 si sono opposti al giudizio summenzionato;

tenuto conto che il gravame non è stato

notificato agli istanti per una risposta;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

A seguito di

una disdetta per mora nel pagamento delle pigioni, i locatori AO 1 e AO 2 hanno

chiesto e ottenuto l’espulsione di AP 2 e M__________ dall’abitazione

monofamiliare di __________ (Via __________) che questi conducevano in

locazione, entro il 1° gennaio 2021. Le relative decisioni, entrambe prolate

dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio-Nord e datate 17 dicembre

2020 (inc. SO.2020.780/ 811), specificavano in particolare che l’inesecuzione

dell’ordine avrebbe comportato il diritto dei locatori di postulare il

risarcimento di eventuali danni, l’attuazione dello sfratto mediante l’ausilio

degli organi di polizia preposti nonché lo sgombero e deposito dei beni

presenti nell’ente locato a spese dei due conduttori, e sono nel frattempo passate

in giudicato (cfr. doc. C e D inc. SO.2022.480).

B.

Non avendo RE

1 e M__________ riconsegnato l’abitazione entro il termine loro assegnato,

l’esecuzione dell’espulsione è avvenuta con il supporto delle forze dell’ordine

in data 16 febbraio 2021. Su indicazione di CO 1 e CO 2, i mobili e gli oggetti

di pertinenza dei conduttori e della loro figlia F__________ sono stati depositati

nel magazzino della ditta __________ Sagl a __________.

A partire da quel momento, CO 1 e CO 2 hanno anticipato le relative spese di

deposito di fr. 904.70 mensili, come fanno tutt’ora.

C.

Con due

separate istanze, entrambe datate 20 giugno 2022, AO 1e AO 2 hanno nuovamente convenuto

AP 2 (inc. SO.2022.480) e M__________ (inc. SO.2022.481) innanzi alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, postulando l’adozione delle

summenzionate ulteriori misure d’esecuzione. Malgrado l’assegnazione di un

termine ordinario e di uno suppletorio, i convenuti hanno omesso di presentare

delle osservazioni.

D.

Con separate

decisioni 13 luglio 2022 il Pretore aggiunto ha accolto le due istanze,

ordinando a RE 1, rispettivamente a M__________, di provvedere al ritiro dei

beni suddetti entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza,

avvertendoli che in caso di inadempimento i beni sarebbero stati considerati

relitti (ai sensi dell’art. 729 CC) e a libera disposizione degli istanti (art.

718 CC), i quali avrebbero potuto segnatamente provvedere al loro smaltimento

e/o alla loro realizzazione a spese dei convenuti. Questi ultimi sono stati

pure condannati a sopportare i relativi costi processuali (fr. 500.- ciascuno) e

a versare alla controparte

fr. 1'700.- ciascuno a titolo di ripetibili. Il giudizio è stato loro

notificato in via edittale.

E.

Con scritto

23 luglio 2022 RE 1, M__________ e F__________ si sono aggravati contro tale

giudizio, postulando la rimozione di qualsivoglia termine di ritiro dei beni, nonché,

onde organizzare le operazioni di ritiro e di ottenere “tutte le

informazioni e le fotografie necessarie (comprese quelle scattate dal sig. __________

e eventuali altre persone il giorno 16 febbraio 2021 e in eventuali date

successive presso via __________) da inviare tramite allegato e-mail

all’indirizzo __________.ch”, come pure la possibilità di procedere senza

ulteriori restrizioni e condizioni al ritiro di tutti i propri beni presenti

presso la loro abitazione di via __________ il giorno 16 febbraio 2021, nello

stesso identico stato in cui si trovavano in tale momento. Inoltre, essi hanno

chiesto di essere esentati da tutte le spese relative a sgombero e deposito, e

anzi di vedersi riconosciuto un risarcimento per i danni e i disagi loro

causati. I medesimi hanno inoltre annesso al loro scritto svariati documenti.

F.

Non indicando

il gravame un valido recapito postale, gli insorgenti sono stati invitati a due

riprese (il 29 luglio 2022 e il 16 agosto 2022) a fornirlo, la seconda volta

con la precisazione che l’invio di comunicazioni per posta elettronica

ordinaria non adempie alle condizioni poste dall’art. 139 CPC in assenza dei

necessari requisiti tecnici e formali imposti dall’Ordinanza del Consiglio

federale sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti

civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (“OCE-PCPE”).

Essi non hanno tuttavia dato seguito a tali richieste.

G.

L’impugnativa

non è stata notificata agli istanti per una risposta.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

La decisione con cui viene imposta

una misura d’esecuzione è impugnabile mediante reclamo ai sensi dell’art. 319

lett. a CPC in connessione con l’art. 309 lett. a CPC, anche da parte di terzi

toccati nei loro diritti (art. 346 CPC). Il termine di impugnazione è di dieci

giorni, essendo la procedura di natura sommaria (art. 339 cpv. 2 e 321 cpv. 2

CPC).

Nella

fattispecie la decisione del 13 luglio

2022.

è stata notificata agli insorgenti in via edittale (art. 141 CPC), con la

pubblicazione sul Foglio ufficiale (FUCT), il 14 luglio 2022. Ne consegue che

il gravame 23 luglio 2022, qui trattato quale reclamo, è tempestivo. Gli

insorgenti, ivi compresa F__________ (la quale rivendica la proprietà di una

parte dei beni oggetto della presente procedura), sono senz’altro legittimati a

presentare l’impugnativa.

2.

In analogia con quanto

previsto dall’art. 221 cpv. 1 CPC (cfr. DTF 138 III 213 consid. 2.3), il

gravame deve contenere la designazione delle parti. Per le persone fisiche, ciò

comprende anche l’indicazione dell’indirizzo (STF 4A_364/2013 del 5 marzo 2014

consid. 16.1), che è indispensabile non solo al fine di accertarne l’identità, verificare

la capacità di essere parte e la competenza del giudice, ma anche per

effettuare le necessarie notifiche, fra cui le citazioni e la richiesta di

anticipo (art. 101 CPC; v. anche Killias

in: Berner Kommentar, ZPO Band I, n. 5 ad art. 221). Difatti, laddove manchi la

possibilità di effettuare delle trasmissioni in via elettronica che soddisfino

i requisiti di sicurezza e affidabilità ai sensi degli art. 130 e 139 CPC e

della relativa ordinanza OCE-PCPE (e segnatamente che utilizzino una piattaforma

riconosciuta per la trasmissione sicura e una firma elettronica qualificata),

la corrispondenza con il tribunale avviene in via cartacea (ritenuto che la

notifica per via edittale deve rimanere l’eccezione). Qualora l’assente

indirizzo renda impossibile l’identificazione di una parte, l’atto dev’essere

dichiarato irricevibile (STF 4A_242/2016 del 5 ottobre 2016 consid. 3.4,

4A_116/2015 del 9 novembre 2015 consid. 3.5.1). In caso contrario, esso permane

comunque viziato sicché il giudice, in applicazione dell’art. 132 cpv. 1 CPC,

può assegnare alla parte un termine per sanarlo. In caso di decorso infruttuoso

del termine, l’atto si considera non presentato, e il giudice non deve pertanto

chinarsi sul medesimo.

3.

Nel caso concreto, gli

insorgenti non dispongono di un indirizzo di posta elettronica certificata e

non hanno fornito un valido recapito postale, né con il gravame, né in seguito

ai solleciti trasmessi loro da questa Camera. Già solo per questo motivo,

l’atto avrebbe potuto essere rifiutato. Anche volendo prescindere da tale

esito, un esame del suo contenuto non conduce a miglior sorte.

4.

Secondo l'art. 320 CPC, con il

reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Esso dev’essere

motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Il reclamante non può limitarsi a proporre una

propria tesi soggettiva, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e

circostanziate al giudizio pretorile, spiegando perché esso denoti

un'applicazione erronea del diritto oppure si fondi su accertamenti di fatto

manifestamente erronei. Se non ossequia a questi requisiti, il gravame

dev’essere dichiarato irricevibile.

Di principio,

con il reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi

fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).

5.

Con l’impugnata decisione, il

primo giudice ha essenzialmente accertato i fatti così come riassunti qui sopra

ai consid. A e B, ha evidenziato che i convenuti hanno omesso di prendere

posizione sull’istanza della controparte entro i termini loro impartiti e che

ciò comportava il meccanismo preclusivo dell’art. 223 CPC; ovvero, i fatti

addotti dalla parte istante risultavano incontestati, non dovevano essere

oggetto di prova e potevano essere posti a fondamento della decisione ora

impugnata (ritenuto in ogni caso che essi trovavano riscontro negli atti di

causa).

6.

Entrando nel merito dell’impugnativa,

le richieste ivi contenute di esenzione dalle spese di sgombero e deposito e di

risarcimento dei danni esulano dalla presente procedura, volta unicamente a

verificare la misura di esecuzione stabilita dal Pretore (ritiro degli averi

entro un termine prestabilito, con le comminatorie summenzionate) e sono

pertanto irricevibili.

7.

Le argomentazioni dei

reclamanti e la corrispondenza da loro prodotta al fine di contrastare la

decisione di primo grado sono parimenti inammissibili per carente motivazione,

in quanto omettono qualsiasi confronto con gli accertamenti pretorili relativi

alla preclusione. Esse costituiscono del resto inammissibili nuovi fatti e

mezzi di prova ai sensi dell’art. 326 CPC, dal momento che vengono presentate

per la prima volta in questa sede senza alcuna giustificazione della loro

adduzione ritardata, e non avrebbero potuto in ogni caso sovvertire l’impugnato

giudizio, per i motivi che seguiranno.

8.

La decisione di espulsione e

le relative misure di esecuzione forzata (fra cui lo sgombero dei beni e il

loro deposito a spese degli ex-conduttori) non possono più essere rimesse in

discussione, né del resto sono contestate nel gravame. Invano i reclamanti

rilevano pertanto di aver dovuto lasciare l’abitazione in un lasso di tempo molto

breve, alla presenza della polizia e senza poter predisporre il trasporto di

tutti i loro beni, o lamentano l’inammissibilità dell’avvenuto deposito:

trattasi della conseguenza della mancata liberazione tempestiva dei locali,

ovvero del mancato ossequio a un vincolante ordine del Pretore aggiunto.

9.

Pure a torto i reclamanti

sostengono che i beni siano stati loro inammissibilmente sottratti per oltre 17

mesi, in quanto trasportati in un luogo sconosciuto senza possibilità di poter

organizzare un ritiro per la mancata collaborazione della controparte (che

pretendeva il rimborso delle spese di deposito e che si è rifiutata di fornire

le informazioni e le fotografie necessarie). Posto che, come detto, le spese di

deposito sono a carico di RE 1 e M__________, i documenti prodotti con il

gravame non permettono di dimostrare che nei 17 mesi intercorrenti dal momento

del deposito (16 febbraio 2021) alla notifica della decisione impugnata (14

luglio 2022), il ritiro dei beni depositati fosse impossibile. Anzi, le e-mail 4,

6.

e 22 marzo 2021 nonché 5, 11 e 17 agosto 2021 attestano che il luogo di

deposito era noto e che il ritiro era possibile in ogni momento. Mal si

comprende del resto perché l’ottenimento di fotografie fosse indispensabile al

riguardo, dovendo i reclamanti essere ben consapevoli del numero e delle

caratteristiche dei loro averi. Per quanto riguarda gli ordini qui in

discussione, e segnatamente il termine di ritiro di 30 giorni, anche volendo

considerare le e-mail 15 e 20 luglio 2022 annesse all’impugnativa, attestanti

la chiusura per ferie della ditta __________ Sagl dal 30 luglio al 21 agosto

2022, i reclamanti avrebbero potuto organizzare il ritiro sin dal 14 luglio

2022.

Nel frattempo sono trascorsi due mesi. Avanzare ulteriori giustificazioni

(come la canicola) allo scopo di procrastinare il ritiro non è serio,

soprattutto tenuto conto che CO 1 e CO 2 sono stati costretti ad anticipare

spese di deposito pari a fr. 904.70 mensili per ben 19 mesi e che questa

situazione deve imperativamente avere termine.

10.

Ne discende che l’impugnativa,

irricevibile nonché priva di fondamento, non può mutare l’esito del giudizio

pretorile, che dev’essere confermato. Resta da effettuare una precisazione sul

termine di ritiro di 30 giorni, che secondo quanto stabilito dal primo giudice,

decorre dal passaggio in giudicato della sua decisione. Ora, di principio una

decisione cresce in regiudicata formale allorché

non è più impugnabile mediante un rimedio ordinario (DTF 146 III 284 consid. 2.3.1 e 139 III 486 consid.

3). Ciò premesso, secondo costante

giurisprudenza, il ricorso al Tribunale federale è pacificamente un rimedio

straordinario che non ostacola il passaggio in giudicato di una decisione del

Tribunale d’appello, che di principio subentra con la sua notifica: ciò corrisponde,

per quanto riguarda i reclamanti, al giorno della pubblicazione per via

edittale, cfr. art. 141 cpv. 2 CPC. Di conseguenza, l’inoltro di un eventuale

ricorso al Tribunale federale non ostacolerà la decorrenza del termine a meno

che, in caso di ricorso (v. consid. 12), quest’ultimo statuisca altrimenti (DTF

146.

III 284 consid. 2.3.4, 142 III 738 consid. 5.5.4).

11.

Quanto alle spese giudiziarie

per la procedura di secondo grado, esse seguono la soccombenza e sono pertanto

poste in solido a carico di RE 1, M__________ e F__________, ai sensi degli

art. 106 cpv. 1 e 108 CPC In applicazione dell’art. 14 LTG, le spese

processuali possono essere fissate in fr.

2'000.-, importo che tiene conto non solo della tassa di giustizia, ma anche

delle spese per la notifica in via edittale della presente decisione e del

dispendio amministrativo causato a questa Camera dall’irreperibilità dei

reclamanti. Non si assegnano ripetibili ai

resistenti, che non hanno dovuto presentare una risposta.

12.

La sentenza impugnata,

concernendo l'esecuzione di una decisione pronunciata in materia di diritto della

locazione, è suscettibile di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett.

b n. 1 LTF; v. anche STF 4A_189/2016 del 13 luglio 2016 consid. 1.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati, per le spese, gli art. 106 e 108 CPC e l’art.

14 LTG,

decide:

1. Il

reclamo 23 luglio 2022 di AP 2 contro la decisione 13 luglio 2022 del Pretore

aggiunto della giurisdizione di Mendrisio-Nord (inc. SO.2022.480) è irricevibile.

2. Il

reclamo 23 luglio 2022 di M__________ contro la decisione 13 luglio 2022 del

Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio-Nord (inc. SO.2022.481) è

irricevibile.

3. Il

reclamo 23 luglio 2022 di F__________ contro le due decisioni 13 luglio 2022

del Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio-Nord (inc. SO.2022.480/481)

è irricevibile.

4. Di

conseguenza, le decisioni 13 luglio 2022 del Pretore aggiunto della giurisdizione

di Mendrisio-Nord (inc. SO.2022.480/481) sono confermate.

5. Le

spese processuali della presente procedura ammontano a

fr. 2’000.- e sono poste a carico di RE 1, M__________ e F__________ in ragione

di 1/3 ciascuno, con vincolo di solidarietà. Non si assegnano ripetibili.

6. Notificazione:

- di ignota dimora, per

via edittale

- di ingnota dimora, per

via edittale

- di ignota dimora, per

via edittale

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).