12.2023.100
CCL per i gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori. Versamento di una cauzione a titolo di garanzia. Stralcio per perdita dell'interesse degno di protezione
10 ottobre 2023Italiano11 min
decisione 17 luglio 2023 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 (inc. SO.2023.2625) è così
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Incarto n.
12.2023.100
Lugano
10 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
Visto
l’appello 31 luglio 2023 presentato da
AP 1
AP 2
rappr.
da PA 1
contro
la
decisione 17 luglio 2023 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella
causa inc. n. SO.2023.2625 promossa nei suoi confronti con istanza 30 maggio
2023 da
AO
1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP 1 - società di cui AP 2 è socio e gerente
(doc. D) - è un’impresa di gessatura che sottostà al Contratto collettivo di
lavoro per i gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e
intonacatori dichiarato di obbligatorietà generale (in seguito CCL; doc. A e
C); la AO 1 (in seguito: AO 1)
è incaricata del controllo della
sua applicazione e del rispetto delle norme ivi contenute (art. 4 e 5 CCL).
Per quanto qui interessa va ricordato che giusta
l’art. 12 CCL (cauzione) tutte le imprese che sottostanno a questo accordo sono
obbligate a pagare una cauzione di fr. 10'000.- o fr. 20'000.- (a dipendenza
dei lavori da eseguire) "al fine di garantire le pene convenzionali,
coprire i costi di controllo e d'esecuzione del presente CCL". Obbligo
che può venir adempiuto tramite il versamento in contanti oppure con la
sottoscrizione di una polizza assicurativa o bancaria (cfr. appendice n. 1 del
CCL).
2. Con scritto datato 27 ottobre 2022 l’Ufficio
centrale svizzero per le cauzioni (in seguito: UCSC) ha chiesto - per conto
della AO 1 - a AP 1 di voler procedere al versamento di una cauzione (doc. E);
richiesta poi reiterata in data 3 gennaio 2023 (doc. F). Su domanda di AP 1,
l’UCSC ha concesso all’impresa di poter pagare la cauzione - fissata in fr.
20'000.- - ratealmente (doc. G), importo che AP 1 non ha però mai pagato, non
facendo neppure uso della facoltà alternativa di depositare la cauzione tramite
una garanzia assicurativa o bancaria (doc. J e I).
3. In data 30 maggio 2023 la AO 1 ha quindi
inoltrato un’istanza alla Pretura di Lugano chiedendo, in procedura sommaria di
tutela nei casi manifesti, che fosse ordinato a AP 1 di versare una cauzione di
fr. 20'000.-, impartendo questo ordine a AP 2, socio e gerente della società,
con la comminatoria della sanzione penale secondo l'art. 292 CPS e la multa
giornaliera di fr. 300.- per ogni giorno d'inadempimento.
Con scritto del 6 giugno 2023 a valere quale
risposta all’istanza AP 1 ha comunicato di essere in attesa di ricevere da __________
Assicurazioni la conferma della polizza per la copertura della garanzia di fr.
20'000.-.
In data 7 giugno 2023 AP 1 ha quindi trasmesso
alla Pretura di Lugano copia del certificato di garanzia n. T841565786 emesso da
__________ Assicurazioni SA (in seguito: ____________________), ritenendo di
aver così ossequiato alle richieste della controparte e che pertanto l’istanza
avesse perso di interesse e andasse stralciata.
In sede di replica la AO 1, pur confermando la
ricezione del certificato assicurativo in parola, ha lamentato la mancata
trasmissione di questo documento in originale, ragion per cui - a detta della
stessa - l’istanza restava d’attualità e ne ha chiesto nuovamente
l’accoglimento. AP 1 non ha presentato alcun allegato di duplica.
AP 2 non è stato chiamato a partecipare al
procedimento e gli atti non gli sono stati intimati.
4. Con sentenza del 17 luglio 2023 il Pretore ha
accolto l’istanza e posto tasse e spese a carico della convenuta. In sintesi,
il giudice di prima sede, accogliendo la tesi attorea, ha ritenuto che, non
essendo stato inviato l’originale del certificato di garanzia, l’istanza restasse
di attualità e meritasse accoglimento stante la violazione dell’obbligo sancito
dall’art. 12 CCL.
5. Con l’appello che qui ci occupa - avversato dalla
AO 1 con risposta 25 agosto 2023 - AP 1 e AP 2 lamentano anzitutto una
violazione del loro diritto di essere sentiti per avere il Pretore, oltretutto ultra
petita, imposto misure coercitive a AP 2 a cui non era stata offerta la
possibilità di partecipare al procedimento. Gli appellanti non contestano di
non aver versato la cauzione ma osservano che l’appendice 1 al CCL permette
all’impresa di ossequiare tale obbligo anche tramite la sottoscrizione di una
garanzia bancaria o assicurativa, ciò che AP 1 ha fatto trasmettendo in data 7
giugno 2023 il certificato di garanzia n. T841565786 di __________ alla Pretura
e alla controparte. A mente degli stessi, questo adempimento avrebbe dovuto
rendere priva di oggetto, al limite per acquiescenza, l’istanza. Essi censurano
la valutazione pretorile che invece non ha giudicato valido questo certificato di
garanzia in quanto non è stato prodotto in originale ma solo sotto forma di copia.
A questo proposito gli appellanti osservano che per prassi le assicurazioni non
inviano più tali atti in originale per posta ma unicamente per email e
ribadiscono la validità del documento trasmesso.
In questa sede gli appellanti producono uno scritto
di data 28 luglio 2023 di __________ - che conferma la prassi di inviare i
certificati assicurativi unicamente per email - di cui postulano l’assunzione
agli atti ex art. 317 CPC (doc. A5). Al riguardo ci si potrebbe chiedere se la
produzione di una simile conferma non debba essere giudicata tardiva ritenuto
che la stessa avrebbe potuto essere richiesta all’assicurazione già nell’ambito
della prima sede, nel concreto caso la problematica può restare aperta,
l’appello dovendo comunque essere accolto per i motivi di cui si dirà qui di
seguito.
6. Contro una decisione emanata in procedura sommaria a
tutela dei casi manifesti e il cui valore è di almeno fr. 10'000.-, è dato il
rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC) e ha per
legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione
impugnata è stata recapitata in data 19 luglio 2023 e l’appello del 31 luglio
successivo è pertanto tempestivo; parimenti tempestive sono le osservazioni del
25 agosto 2023, a fronte della comunicazione dell’appello con assegno termine
per la risposta notificata il 23 agosto 2023.
7.
Giusta l’art. 242 CPC, la perdita
dell’interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC) nel corso della
litispendenza comporta lo stralcio della causa dal ruolo (Gschwend/Steck in: Basler Kommentar,
ZPO, 3ª ed. 2017, n. 5 e 8 ad art. 242; Trezzini
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa
ed., Vol. 2, n. 1 seg. ad art. 242). Quanto alle spese
giudiziarie, giusta l’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC il giudice può
prescindere dai principi di ripartizione secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e
ripartire le spese giudiziarie secondo equità. Il disposto apre
dunque dei margini di apprezzamento al giudice, ritenuto in ogni caso che questa
latitudine di equità va intesa quale moderazione del principio di soccombenza
ma, fatto salvo casi eccezionali, non deve avere per conseguenza di svuotare
detto principio del suo contenuto permettendo di fare completa astrazione
dall’esito del processo (cfr. DTF 139 III 358, consid 3; STF 5A_657/2015 del 14
marzo 2017, consid. 4.2.5). Il giudice dovrà in particolare considerare chi ha agito in giudizio e provocato dei costi, le possibilità di
successo dell’appello e i motivi dello stralcio (DTF 139 III 358, consid. 3; DTF 142 V 551 consid. 8.2; Gschwend/Steck,
op. cit., n. 19 ad art. 242 CPC).
8. Nel caso concreto, la sentenza pretorile che,
di fatto, fa propria la tesi attorea negando validità al certificato e
confermando l’attualità dell’istanza non può essere condivisa.
Come correttamente ricordato dagli appellanti l’appendice
1 al CCL prevede, infatti, la possibilità per l’impresa di liberarsi tramite il
deposito di una garanzia bancaria o assicurativa ciò che AP 1 ha fatto nelle
more di causa. Il relativo documento è stato infatti emesso in data 7 giugno
2023 e quindi trasmesso sia alla Pretura che alla convenuta, circostanza attestata
nella sentenza pretorile (pag. 2) e di cui dà atto la resistente medesima
(replica, pag. 2).
Ostinarsi a rimproverare acriticamente - come
fa la AO 1 - a AP 1 di non aver prodotto il certificato di garanzia in originale
e ritenere per questo che essa non abbia ossequiato all’obbligo che le
incombeva, senza però sollevare - né innanzi al Pretore né in appello - alcuna
contestazione in merito all’effettiva emissione del certificato, alla sua fedefacenza
e/o al contenuto dello stesso non può che essere giudicato pretestuoso.
Contrariamente a quanto stabilito dal Pretore,
in concreto, la produzione - quand’anche solo sotto forma di copia - del
certificato dopo l’avvio della causa ma prima dell’emanazione del giudizio
pretorile deve essere giudicato quale adempimento di quanto previsto dall’art.
12 CCL, ragion per cui l’istanza presentata dalla AO 1 è diventata priva di
oggetto ai sensi dell’art. 242 CPC e va stralciata dai ruoli.
L’appello merita pertanto accoglimento e la
sentenza di prima sede va riformata nel senso dei considerandi.
9. Visto quanto sopra, si può prescindere
dall’entrare nel merito delle ulteriori contestazioni sollevate dagli
appellanti relative alla violazione del diritto di essere sentito di AP 2 e del
principio ne eat iudex ultra petita partium.
10. Quanto alla ripartizione delle spese si deve
tener conto che la procedura di prima sede avrebbe potuto essere evitata se AP
1 avesse adempiuto tempestivamente all’obbligo impostole dall’art. 12 CCL. Non
si assegnano ripetibili di prima sede per il motivo indicato dal primo giudice.
Per quanto attiene invece alle spese d’appello, stante l’accoglimento del
medesimo, le spese vanno poste a carico della AO 1, qui resistente, che dovrà pure
rifondere agli appellanti un’equa indennità per ripetibili di appello.
11. La
decisione di stralcio di una procedura divenuta priva d’oggetto ai sensi
dell’art. 242 CPC è una decisione processuale sui generis, qualificabile
quale decisione finale ex art. 90 LTF e dunque impugnabile mediante ricorso al
Tribunale Federale (STF 4A_249/2018 del 12 luglio 2018, consid. 1.1 e
riferimenti ivi citati).
12. Terminando
la presente procedura con lo stralcio della causa, il presente
giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico
giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 1 LOG.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 106, 107 e 242 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
Fatti
I. L’appello 30 maggio 2023 di AP 1 e AP 2 è accolto.
Di conseguenza, la
decisione 17 luglio 2023 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 (inc. SO.2023.2625) è così
riformata:
1.
L’istanza 30 maggio 2023 della AO 1 è stralciata dai ruoli.
2.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 250.-, anticipate dalla
AO 1, sono poste a carico di AP 1. Non sono assegnate indennità ripetibili.
3.
Contro la presente decisione è proponibile il rimedio dell'appello, da
presentare direttamente al Tribunale d’Appello, Lugano, entro 10 giorni (non
sospesi dalle ferie giudiziarie) a decorrere dalla sua notificazione.
4.
Notificazione alle parti.
Considerandi
II. Le
spese processuali di seconda sede, pari a fr. 750.-, sono poste a carico dell’appellata
la quale rifonderà agli appellanti fr. 600.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).