12.2023.101
Società cooperativa, scioglimento per lacune organizzative
22 novembre 2023Italiano6 min
Lugano, sezione 2 - promossa su segnalazione 20 giugno 2023 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, nei
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Incarto n.
Fatti
12.2023.101
Lugano
22 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.2970 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 - promossa su segnalazione 20 giugno 2023 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, nei
confronti di
AP
1
rappr. da RA 1
tendente all’adozione delle
misure necessarie nei confronti della società, carente nella composizione
dell’amministrazione e priva di una valida rappresentanza in Svizzera;
nell’ambito della quale il
Pretore, con decisione 28 luglio 2023, ha pronunciato lo scioglimento della
società, ordinandone la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento;
appellante G__________,
in qualità di vice-presidente della società, con appello 9 agosto 2023, con cui
ha chiesto di annullare la decisione di scioglimento e assegnare un nuovo
termine per regolarizzare la situazione;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto e
considerato
in fatto e in
diritto:
1.
Costatata una lacuna
organizzativa della AP 1 (ora in liquidazione), priva del numero minimo di
membri dell’amministrazione (almeno 3 secondo l’art. 894 cpv. 1 CO) e di una
valida rappresentanza in Svizzera (art. 898 cpv. 2 CO), disponendo di soli due
membri dell’amministrazione muniti di una firma collettiva a due e di cui uno
solo (il vice-presidente G__________) domiciliato in Svizzera (v. doc. A),
l'Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: “URC”) l’ha invano
diffidata, con raccomandata del 4 maggio 2023 (doc. B) a ripristinare la
situazione legale e a notificare le pertinenti iscrizioni entro il termine di
30 giorni (art. 939 cpv. 1 CO), avvertendola che in caso contrario avrebbe
deferito il caso al giudice ex art. 939 cpv. 2 CO.
Considerandi
2.
In assenza di riscontri, con
segnalazione 20 giugno 2023 l’URC ha deferito il caso alla competente Pretura
del Distretto di Lugano (Sezione 2).
3.
Con ordinanza 22 giugno 2023
il Pretore ha assegnato alla società un termine di 30 giorni per sanare la
lacuna e per notificare la relativa iscrizione nel registro di commercio,
avvertendola che in caso di ulteriore inazione avrebbe pronunciato il suo
scioglimento.
4.
Preso atto che la società
aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 28 luglio
2023.
il Pretore ne ha pronunciato lo scioglimento e la messa in liquidazione ai
sensi dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO in connessione con l’art. 908 CO
(dispositivo n. 1), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.- (dispositivo
n. 2).
5.
Con appello del 9 agosto 2023,
entro il termine di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata (art.
314.
cpv. 1 CPC), G__________ ha chiesto di
annullare la decisione di scioglimento e assegnare un nuovo termine per
regolarizzare la situazione dopo il 1° settembre 2023, ritenuto che a causa di
suoi problemi di salute non era stato possibile convocare l’assemblea dei soci
secondo i termini dettati dallo statuto e che comunque la società non era a suo
modo di vedere priva di una valida rappresentanza in Svizzera, essendo egli
cittadino svizzero domiciliato a __________.
6.
Pur non assegnando un termine
per la sanatoria, con comunicazione 17 agosto 2023 il Presidente di questa
Camera ha nondimeno informato G__________ che avrebbe atteso fino alla fine di
settembre prima di pronunciarsi, onde concedergli il tempo per organizzare
quanto necessario. Detta scadenza è ora tuttavia ampiamente trascorsa senza che
la società o un suo organo abbiano più comunicato alcunché. La situazione non è
pertanto stata ripristinata, non bastando ai sensi dell’art. 898 cpv. 2 CO
l’esistenza di un solo rappresentante domiciliato in Svizzera munito di firma
collettiva a due e permanendo in ogni caso inadempiuta la condizione posta dall’art.
894.
cpv. 1 CO (amministrazione composta da almeno tre membri). Oltretutto, con decisione 4 ottobre 2023 della Pretura del
Distretto di Lugano la società è stata dichiarata fallita.
7.
Occorre peraltro sottolineare
che l’appello risulta difettare del presupposto della legittimazione,
rispettivamente della valida rappresentanza. Nella misura in cui G__________,
presentando il gravame nella sua qualità di organo (vice-presidente),
intendesse agire per conto della società, egli non poteva farlo autonomamente
senza il presidente (essendo entrambi muniti unicamente di una firma collettiva
a due). Qualora egli intendesse agire a titolo personale nella sua qualità di
socio (circostanza neppure pretesa), il gravame sarebbe stato inammissibile in
analogia alla giurisprudenza del Tribunale federale che accorda agli azionisti
di una società anonima la legittimazione a ricorrere, nelle procedure di cui
all’art. 731b CO, solamente se essi avevano partecipato (quali segnalanti/parti
accessorie) alla procedura di prima sede (DTF 142 III 629 consid. 2.3.7; STF
4A_321/2008 del 5 agosto 2010 consid. 5.2; IICCA
del 29 ottobre 2019, inc. 12.2019.71; IICCA del 2 novembre 2017, inc.
12.2017.116).
8.
Per tutti questi motivi,
l’appello dev’essere respinto, nella misura della sua ricevibilità, con
conseguente conferma della decisione di prima sede. Le spese processuali, calcolate secondo i dettami degli
art. 2, 9 e 13 LTG, sono fissate in fr. 500.-, seguono la soccombenza (art. 106
CPC) e vengono poste personalmente a carico di G__________, dal momento che la
società non è validamente vincolata dal suo agire.
9.
Non ponendo la causa questioni
di principio o di rilevante importanza e ricadendo nell’ambito applicativo
della procedura sommaria, il presente giudizio può essere emanato da questa
Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 e 3
LOG).
Dispositivo
Per questi motivi
decide:
1. L’appello 9
agosto 2023 di G__________ è respinto
nella misura della sua ricevibilità.
2. Le
spese processuali d’appello di fr. 500.- sono poste a carico di G__________.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
- __________, c/o __________,
__________, __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2 e all’Ufficio del registro di commercio, Via
Tognola 7, Biasca
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).