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Decisione

12.2023.101

Società cooperativa, scioglimento per lacune organizzative

22 novembre 2023Italiano6 min

Lugano, sezione 2 - promossa su segnalazione 20 giugno 2023 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, nei

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

12.2023.101

Lugano

22 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.2970 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2 - promossa su segnalazione 20 giugno 2023 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, nei

confronti di

AP

1

rappr. da RA 1

tendente all’adozione delle

misure necessarie nei confronti della società, carente nella composizione

dell’amministrazione e priva di una valida rappresentanza in Svizzera;

nell’ambito della quale il

Pretore, con decisione 28 luglio 2023, ha pronunciato lo scioglimento della

società, ordinandone la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al

fallimento;

appellante G__________,

in qualità di vice-presidente della società, con appello 9 agosto 2023, con cui

ha chiesto di annullare la decisione di scioglimento e assegnare un nuovo

termine per regolarizzare la situazione;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto e

considerato

in fatto e in

diritto:

1.

Costatata una lacuna

organizzativa della AP 1 (ora in liquidazione), priva del numero minimo di

membri dell’amministrazione (almeno 3 secondo l’art. 894 cpv. 1 CO) e di una

valida rappresentanza in Svizzera (art. 898 cpv. 2 CO), disponendo di soli due

membri dell’amministrazione muniti di una firma collettiva a due e di cui uno

solo (il vice-presidente G__________) domiciliato in Svizzera (v. doc. A),

l'Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: “URC”) l’ha invano

diffidata, con raccomandata del 4 maggio 2023 (doc. B) a ripristinare la

situazione legale e a notificare le pertinenti iscrizioni entro il termine di

30 giorni (art. 939 cpv. 1 CO), avvertendola che in caso contrario avrebbe

deferito il caso al giudice ex art. 939 cpv. 2 CO.

Considerandi

2.

In assenza di riscontri, con

segnalazione 20 giugno 2023 l’URC ha deferito il caso alla competente Pretura

del Distretto di Lugano (Sezione 2).

3.

Con ordinanza 22 giugno 2023

il Pretore ha assegnato alla società un termine di 30 giorni per sanare la

lacuna e per notificare la relativa iscrizione nel registro di commercio,

avvertendola che in caso di ulteriore inazione avrebbe pronunciato il suo

scioglimento.

4.

Preso atto che la società

aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 28 luglio

2023.

il Pretore ne ha pronunciato lo scioglimento e la messa in liquidazione ai

sensi dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO in connessione con l’art. 908 CO

(dispositivo n. 1), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.- (dispositivo

n. 2).

5.

Con appello del 9 agosto 2023,

entro il termine di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata (art.

314.

cpv. 1 CPC), G__________ ha chiesto di

annullare la decisione di scioglimento e assegnare un nuovo termine per

regolarizzare la situazione dopo il 1° settembre 2023, ritenuto che a causa di

suoi problemi di salute non era stato possibile convocare l’assemblea dei soci

secondo i termini dettati dallo statuto e che comunque la società non era a suo

modo di vedere priva di una valida rappresentanza in Svizzera, essendo egli

cittadino svizzero domiciliato a __________.

6.

Pur non assegnando un termine

per la sanatoria, con comunicazione 17 agosto 2023 il Presidente di questa

Camera ha nondimeno informato G__________ che avrebbe atteso fino alla fine di

settembre prima di pronunciarsi, onde concedergli il tempo per organizzare

quanto necessario. Detta scadenza è ora tuttavia ampiamente trascorsa senza che

la società o un suo organo abbiano più comunicato alcunché. La situazione non è

pertanto stata ripristinata, non bastando ai sensi dell’art. 898 cpv. 2 CO

l’esistenza di un solo rappresentante domiciliato in Svizzera munito di firma

collettiva a due e permanendo in ogni caso inadempiuta la condizione posta dall’art.

894.

cpv. 1 CO (amministrazione composta da almeno tre membri). Oltretutto, con decisione 4 ottobre 2023 della Pretura del

Distretto di Lugano la società è stata dichiarata fallita.

7.

Occorre peraltro sottolineare

che l’appello risulta difettare del presupposto della legittimazione,

rispettivamente della valida rappresentanza. Nella misura in cui G__________,

presentando il gravame nella sua qualità di organo (vice-presidente),

intendesse agire per conto della società, egli non poteva farlo autonomamente

senza il presidente (essendo entrambi muniti unicamente di una firma collettiva

a due). Qualora egli intendesse agire a titolo personale nella sua qualità di

socio (circostanza neppure pretesa), il gravame sarebbe stato inammissibile in

analogia alla giurisprudenza del Tribunale federale che accorda agli azionisti

di una società anonima la legittimazione a ricorrere, nelle procedure di cui

all’art. 731b CO, solamente se essi avevano partecipato (quali segnalanti/parti

accessorie) alla procedura di prima sede (DTF 142 III 629 consid. 2.3.7; STF

4A_321/2008 del 5 agosto 2010 consid. 5.2; IICCA

del 29 ottobre 2019, inc. 12.2019.71; IICCA del 2 novembre 2017, inc.

12.2017.116).

8.

Per tutti questi motivi,

l’appello dev’essere respinto, nella misura della sua ricevibilità, con

conseguente conferma della decisione di prima sede. Le spese processuali, calcolate secondo i dettami degli

art. 2, 9 e 13 LTG, sono fissate in fr. 500.-, seguono la soccombenza (art. 106

CPC) e vengono poste personalmente a carico di G__________, dal momento che la

società non è validamente vincolata dal suo agire.

9.

Non ponendo la causa questioni

di principio o di rilevante importanza e ricadendo nell’ambito applicativo

della procedura sommaria, il presente giudizio può essere emanato da questa

Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 e 3

LOG).

Dispositivo

Per questi motivi

decide:

1. L’appello 9

agosto 2023 di G__________ è respinto

nella misura della sua ricevibilità.

2. Le

spese processuali d’appello di fr. 500.- sono poste a carico di G__________.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

- __________, c/o __________,

__________, __________

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2 e all’Ufficio del registro di commercio, Via

Tognola 7, Biasca

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).