12.2023.102
Società anonima - scioglimento per lacune organizzative - appello - ripristino
1 dicembre 2023Italiano6 min
2023 una valida rinuncia alla revisione limitata ai sensi dell’art 727a cpv. 2
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.102
Lugano
1° dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.2593 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 - promossa a seguito della notificazione 25 maggio 2023 dell’Ufficio
del registro di commercio, Biasca, nei confronti della società
AP
1
rappr.
da ,
tendente
all’adozione delle misure necessarie nei confronti della società, che risultava
essere priva di organo di revisione e di valida rappresentanza in Svizzera;
nell’ambito
della quale il Pretore, con decisione 4 agosto 2023, ha pronunciato lo
scioglimento della società e ne ha ordinato la liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante
la società con appello 17 agosto 2023, con cui ha chiesto di sospendere temporaneamente
l’ordinanza di liquidazione per permetterle di risolvere le lacune
organizzative e di adeguarsi alla normativa vigente in Svizzera;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 25 maggio 2023
l’Ufficio del registro di commercio ha notificato alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, autorità competente ad adottare le misure necessarie nei
confronti delle società che presentano lacune organizzative, che la società AP
1, che a quel momento risultava essere priva di organo di revisione e di valida
rappresentanza in Svizzera, era stata invano diffidata, con raccomandata 6
marzo 2023, a sanare le lacune e a notificare la relativa iscrizione nel
registro di commercio entro 30 giorni (art. 939 cpv. 2 CO);
che il 1o
giugno 2023 il Pretore ha assegnato alla società un termine di 30 giorni per
ripristinare la situazione legale (convocare un’assemblea generale allo scopo
di designare un nuovo organo di revisione e richiedere la sua iscrizione al
registro di commercio, oppure produrre a quest’ultimo una dichiarazione di
rinuncia, a condizione che siano adempiuti i presupposti dell’art. 727a cpv. 2
CO, e nominare le persone abilitate a rappresentarla in Svizzera), pena il suo
scioglimento e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento;
che, preso atto che la
società aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 4
agosto 2023 il Pretore, in applicazione degli art. 731b cpv. 1bis n. 3 e 939
cpv. 2 CO, ha pronunciato il suo scioglimento e ne ha ordinato la liquidazione
secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n. 1);
che con l’appello 17
agosto 2023, che qui ci occupa, AP 1 ha chiesto di sospendere temporaneamente
l’ordinanza di liquidazione per permetterle di risolvere le lacune
organizzative e di adeguarsi alla normativa vigente in Svizzera;
che con scritto 18 agosto
2023 il presidente di questa Camera ha informato la società che avrebbe atteso
fino a fine settembre 2023 la comunicazione del ripristino delle attuali lacune
organizzative;
che con scritto 10 ottobre
2023 AP 1 ha chiesto di estendere quel termine fino a fine ottobre 2023;
che con scritto 12 ottobre
2023 il presidente di questa Camera ha comunicato che avrebbe atteso l’esito
dell’assemblea generale della società prevista per il 25 ottobre 2023 e che avrebbe
quindi verificato se le lacune nell’organizzazione erano state sanate;
che il 24 novembre 2023
l’Ufficio del registro di commercio ha trasmesso a questa Camera, per
conoscenza, l’estratto aggiornato di AP 1 in liquidazione, che dava atto della
valida rinuncia a una revisione limitata ai sensi dell’art 727a cpv. 2 CO e
dell’iscrizione della persona abilitata a rappresentare la società in Svizzera;
che nel caso di specie si
tratta di esaminare se l’appellante abbia provveduto a ripristinare la
situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura
ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe
idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione
(cfr. LORANDI, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne
Konkurseröffnung – Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; LORANDI,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3);
che questa ipotesi si è
effettivamente realizzata, visto e considerato che, come risulta dalle prove
nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si tratta di documenti
allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova
autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC) e in particolare dall’estratto
del registro aggiornato relativo alla società prodotto dall’Ufficio del
registro di commercio (le iscrizioni risultanti dal registro di commercio
costituendo per altro dei fatti notori, da considerare d’ufficio, cfr. TF
4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 2.2), che riportava a far tempo dal 21 novembre
Fatti
2023 una valida rinuncia alla revisione limitata ai sensi dell’art 727a cpv. 2
CO e l’iscrizione della persona abilitata a rappresentare la società in
Svizzera, la situazione legale era stata in tal modo ripristinata;
che, in tali circostanze,
la causa di cui alla notificazione 25 maggio 2023 dell’Ufficio del registro di
commercio, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta
priva d’oggetto (cfr. TF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.1);
che le spese giudiziarie d’appello,
calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 100’000.- pari al capitale
sociale della società, dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106
CPC), ma nel caso di specie ricorrono giusti motivi per derogare a questo
principio;
Considerandi
che da una parte la
presente procedura avrebbe in effetti potuto essere evitata se la società,
anziché rimanere inattiva di fronte all’ingiunzione che ha ricevuto, avesse
ripristinato tempestivamente la situazione legale, di modo che, in applicazione
degli art. 107 cpv.1 lett. e e 108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le
spese processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili
(cfr. per analogia TF 4A_411/2012 del 22 novembre 2012 consid. 3, 4A_560/2012
del 1° marzo 2013 consid. 3.2 e 4);
che dall’altra la società
nemmeno ha ritenuto di protestare spese e ripetibili di secondo grado;
che in definitiva l’appello
deve essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono;
che non ponendo la causa
questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può
essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art.
48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi
decide:
1. L’appello
17 agosto 2023 di AP 1 è evaso nel senso che il dispositivo n. 1 della
decisione 4 agosto 2023 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è
annullato e la causa di cui alla notificazione 25 maggio 2023 dell’Ufficio del
registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto.
Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.
2. Le
spese processuali d’appello di fr. 600.- sono poste a carico dell’appellante.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1, e all’Ufficio del registro di commercio, Via
Tognola 7, Biasca
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).