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Decisione

12.2023.102

Società anonima - scioglimento per lacune organizzative - appello - ripristino

1 dicembre 2023Italiano6 min

2023 una valida rinuncia alla revisione limitata ai sensi dell’art 727a cpv. 2

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.102

Lugano

1° dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.2593 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa a seguito della notificazione 25 maggio 2023 dell’Ufficio

del registro di commercio, Biasca, nei confronti della società

AP

1

rappr.

da ,

tendente

all’adozione delle misure necessarie nei confronti della società, che risultava

essere priva di organo di revisione e di valida rappresentanza in Svizzera;

nell’ambito

della quale il Pretore, con decisione 4 agosto 2023, ha pronunciato lo

scioglimento della società e ne ha ordinato la liquidazione secondo le

prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante

la società con appello 17 agosto 2023, con cui ha chiesto di sospendere temporaneamente

l’ordinanza di liquidazione per permetterle di risolvere le lacune

organizzative e di adeguarsi alla normativa vigente in Svizzera;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che il 25 maggio 2023

l’Ufficio del registro di commercio ha notificato alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, autorità competente ad adottare le misure necessarie nei

confronti delle società che presentano lacune organizzative, che la società AP

1, che a quel momento risultava essere priva di organo di revisione e di valida

rappresentanza in Svizzera, era stata invano diffidata, con raccomandata 6

marzo 2023, a sanare le lacune e a notificare la relativa iscrizione nel

registro di commercio entro 30 giorni (art. 939 cpv. 2 CO);

che il 1o

giugno 2023 il Pretore ha assegnato alla società un termine di 30 giorni per

ripristinare la situazione legale (convocare un’assemblea generale allo scopo

di designare un nuovo organo di revisione e richiedere la sua iscrizione al

registro di commercio, oppure produrre a quest’ultimo una dichiarazione di

rinuncia, a condizione che siano adempiuti i presupposti dell’art. 727a cpv. 2

CO, e nominare le persone abilitate a rappresentarla in Svizzera), pena il suo

scioglimento e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al

fallimento;

che, preso atto che la

società aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 4

agosto 2023 il Pretore, in applicazione degli art. 731b cpv. 1bis n. 3 e 939

cpv. 2 CO, ha pronunciato il suo scioglimento e ne ha ordinato la liquidazione

secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n. 1);

che con l’appello 17

agosto 2023, che qui ci occupa, AP 1 ha chiesto di sospendere temporaneamente

l’ordinanza di liquidazione per permetterle di risolvere le lacune

organizzative e di adeguarsi alla normativa vigente in Svizzera;

che con scritto 18 agosto

2023 il presidente di questa Camera ha informato la società che avrebbe atteso

fino a fine settembre 2023 la comunicazione del ripristino delle attuali lacune

organizzative;

che con scritto 10 ottobre

2023 AP 1 ha chiesto di estendere quel termine fino a fine ottobre 2023;

che con scritto 12 ottobre

2023 il presidente di questa Camera ha comunicato che avrebbe atteso l’esito

dell’assemblea generale della società prevista per il 25 ottobre 2023 e che avrebbe

quindi verificato se le lacune nell’organizzazione erano state sanate;

che il 24 novembre 2023

l’Ufficio del registro di commercio ha trasmesso a questa Camera, per

conoscenza, l’estratto aggiornato di AP 1 in liquidazione, che dava atto della

valida rinuncia a una revisione limitata ai sensi dell’art 727a cpv. 2 CO e

dell’iscrizione della persona abilitata a rappresentare la società in Svizzera;

che nel caso di specie si

tratta di esaminare se l’appellante abbia provveduto a ripristinare la

situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura

ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe

idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione

(cfr. LORANDI, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne

Konkurseröffnung – Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; LORANDI,

Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.

91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3);

che questa ipotesi si è

effettivamente realizzata, visto e considerato che, come risulta dalle prove

nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si tratta di documenti

allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova

autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC) e in particolare dall’estratto

del registro aggiornato relativo alla società prodotto dall’Ufficio del

registro di commercio (le iscrizioni risultanti dal registro di commercio

costituendo per altro dei fatti notori, da considerare d’ufficio, cfr. TF

4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 2.2), che riportava a far tempo dal 21 novembre

Fatti

2023 una valida rinuncia alla revisione limitata ai sensi dell’art 727a cpv. 2

CO e l’iscrizione della persona abilitata a rappresentare la società in

Svizzera, la situazione legale era stata in tal modo ripristinata;

che, in tali circostanze,

la causa di cui alla notificazione 25 maggio 2023 dell’Ufficio del registro di

commercio, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta

priva d’oggetto (cfr. TF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.1);

che le spese giudiziarie d’appello,

calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 100’000.- pari al capitale

sociale della società, dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106

CPC), ma nel caso di specie ricorrono giusti motivi per derogare a questo

principio;

Considerandi

che da una parte la

presente procedura avrebbe in effetti potuto essere evitata se la società,

anziché rimanere inattiva di fronte all’ingiunzione che ha ricevuto, avesse

ripristinato tempestivamente la situazione legale, di modo che, in applicazione

degli art. 107 cpv.1 lett. e e 108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le

spese processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili

(cfr. per analogia TF 4A_411/2012 del 22 novembre 2012 consid. 3, 4A_560/2012

del 1° marzo 2013 consid. 3.2 e 4);

che dall’altra la società

nemmeno ha ritenuto di protestare spese e ripetibili di secondo grado;

che in definitiva l’appello

deve essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono;

che non ponendo la causa

questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può

essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art.

48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi

decide:

1. L’appello

17 agosto 2023 di AP 1 è evaso nel senso che il dispositivo n. 1 della

decisione 4 agosto 2023 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è

annullato e la causa di cui alla notificazione 25 maggio 2023 dell’Ufficio del

registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto.

Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.

2. Le

spese processuali d’appello di fr. 600.- sono poste a carico dell’appellante.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1, e all’Ufficio del registro di commercio, Via

Tognola 7, Biasca

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).