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Decisione

12.2023.103

Contratto di servizi informatici - legittimazione passiva - adeguamento della mercede

6 dicembre 2023Italiano29 min

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la loro condanna in solido al pagamento di

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.103

Lugano

6 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2021.66 della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 16 febbraio 2021 da

AP

1

rappr. da PA 1

contro

AO 1

AO 2

tutti rappr. da PA 2

con cui

l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 17'373.96

oltre interessi a far tempo dalle date di scadenza di pagamento delle relative

rate, somma poi aumentata in sede conclusionale a fr. 19'837.96 oltre interessi

al 5% dal 31 dicembre 2019, domanda avversata dalle controparti, che hanno

postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione

12 giugno 2023 ha respinto nella misura in cui era rivolta nei confronti del

primo convenuto e ha parzialmente accolto, per fr. 700.- oltre interessi al 5%

dal 30 giugno 2020 su fr. 350.- e dal 31 luglio 2020 su fr. 350.-, nella misura

in cui era rivolta nei confronti della seconda convenuta;

appellante

l’attore, con appello

21 agosto 2023, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso

di accogliere la petizione nei confronti dei due convenuti per fr. 17'373.96

oltre interessi a far tempo dalle date di scadenza di pagamento delle relative

rate, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i

convenuti, con osservazioni 12 ottobre 2023, hanno postulato la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e di ripetibili;

preso atto della replica

spontanea 2 novembre 2023 dell’attore e della duplica spontanea 15 novembre

2023 dei convenuti;

letti ed esaminati gli atti e i documenti

prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Nell’ottobre 2018 AO 1, che a quel momento aveva prospettato

la costituzione di una nuova associazione, che sarebbe poi stata denominata AO

2, ha chiesto a AP 1, che già collaborava con lui nell’ambito di altri

progetti, di sottoporgli un’offerta per la realizzazione e la gestione di un

portafoglio di siti web di atleti attivi a livello professionale nello sport

della scherma.

A seguito delle discussioni intercorse tra

loro, con e-mail 19 ottobre 2018 (doc. F) AP 1 ha sottoposto a AO 1 un’offerta,

poi riproposta in forma pressoché immutata con e-mail 7 gennaio 2019 (doc. 7), contenente

tre opzioni di “pricing”: la prima, oltre al pagamento di fr. 2'000.- una

tantum per l’allestimento del sito web “prototipo” del primo atleta,

contemplato da tutte e tre le opzioni, prevedeva, per ogni sito web aggiuntivo

degli altri atleti, il pagamento di fr. 1'000.- una tantum e di fr.

240.- all’anno; la seconda prevedeva, per ogni sito web aggiuntivo degli altri

atleti, il pagamento del 3% del contributo versato dagli sponsor ogni anno; la

terza prevedeva, per ogni sito web aggiuntivo degli atleti, compreso il primo,

il pagamento di fr. 65.- ogni mese, di fr. 180.- ogni trimestre, di fr. 320.-

ogni semestre oppure di fr. 600.- ogni anno. AO 1 ha accettato la terza

opzione, laddove era stato proposto, per tutti i siti web aggiuntivi degli

atleti, il pagamento di fr. 65.- ogni mese, e con e-mail 14 febbraio 2019 ha

chiesto (cfr. doc. 3), e sin da subito ottenuto (cfr. doc. 2 e J), che le relative

fatture mensili fossero intestate a AO 2.

Con e-mail 30 luglio 2019 (doc. L) AP 1,

preso atto come i siti web degli atleti da lui nel frattempo realizzati e

fatturati fossero allora stati solo 5, compreso il “prototipo”, si è lamentato

con AO 1 facendogli notare che “il pricing che ho definito era in funzione

di almeno 10 siti nel primo anno. Con 4 non ci sto dentro, ci metto anni ad

andare in break even”.

Con e-mail 15 febbraio 2020 (doc. I) AP

1, preso atto come il numero dei siti web degli atleti da gestire non fosse aumentato,

ha rilevato che “l’accordo prevedeva la realizzazione di 12 siti e il

pricing è stato dimensionato su 12 siti … Nonostante i miei solleciti, gli

atleti dopo oltre 1 anno (quasi 14 mesi) sono rimasti 5, pertanto il pricing

non può essere confermato” e ha informato la controparte che “a partire

dal marzo 2020 (dopo 14 mesi) il canone deve essere ricalcolato sulla base

della effettiva produzione in essere, non su stime prospettiche e verrà emessa

fattura con fr. 135.- al mese per ogni sito”. E così ha poi fatto.

Le fatture per i mesi da marzo a maggio

2020, calcolate in base a quei nuovi canoni mensili, gli sono state regolarmente

pagate.

A seguito del mancato pagamento delle fatture per i

mesi di giugno e luglio 2020, sempre calcolate in base a quei nuovi canoni

mensili, AP 1 ha sospeso i servizi, ciò che ha portato all’oscuramento di tutti

Fatti

i siti web degli atleti.

2. Ottenuta la necessaria autorizzazione ad agire, con

petizione 16 febbraio 2021 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 (in seguito anche

“primo convenuto”) e AO 2; in seguito anche “seconda convenuta”) innanzi alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la loro condanna in solido al pagamento di

fr. 17'373.96 oltre interessi a far tempo dalle date di scadenza di pagamento

delle relative rate. Egli, in estrema

sintesi, ha preteso l’adeguamento retroattivo dei compensi già fatturati e incassati

sino ad allora, e meglio del prezzo una tantum per il sito web “prototipo”,

che a suo dire doveva così passare da fr. 2'000.- a fr. 14'000.- (fr. 12'000.-),

e del canone mensile, dal gennaio 2019 al febbraio 2020, per i 4 siti web aggiuntivi

dei vari atleti, che a suo dire doveva così passare da fr. 65.- a fr. 135.-

(fr. 3'920.-), ed ha pure rivendicato il versamento del canone mensile di fr.

135.- per i 5 siti web aggiuntivi dei vari atleti per i mesi di giugno e luglio

2020 (fr. 1'453.96, comprensivi dell’IVA al 7.7%).

I convenuti si sono integralmente opposti alla

petizione.

3. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, nell’ambito

dei quali l’attore ha provveduto ad aumentare le sue richieste a fr. 19'837.96 oltre interessi al

5% dal 31 dicembre 2019 (avendo allora fatto valere anche un’ulteriore pretesa

di fr. 2'464.- a titolo di spese di manutenzione per i siti web degli atleti da

lui mantenuti in freeze per l’intera durata della causa), il Pretore aggiunto, con decisione 12 giugno 2023, ha respinto la petizione nella misura in cui

era rivolta nei confronti del primo convenuto (dispositivo n. 1) e l’ha

parzialmente accolta, per fr. 700.- oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2020 su

fr. 350.- e dal 31 luglio 2020 su fr. 350.-, nella misura in cui era rivolta

nei confronti della seconda convenuta (dispositivo n. 2), ponendo

la tassa di giustizia (compresa quella della procedura di conciliazione) di fr.

1’150.- e le spese (comprese quelle di conciliazione, quelle peritali e di

traduzione) di fr. 4’900.- a carico dell’attore, obbligato altresì a rifondere

alle controparti fr. 3’500.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 3). Il giudice di prime cure, dopo aver ritenuto che l’unica

parte a disporre della legittimazione passiva fosse la seconda convenuta, ha riconosciuto

all’attore, per altro in misura ridotta (ossia in ragione di fr. 65.- senza

IVA), solo la pretesa relativa al canone mensile per i 5 siti web aggiuntivi

dei vari atleti per i mesi di giugno e luglio 2020.

4. Con

il lungo (al limite del prolisso) appello 21 agosto 2023 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con osservazioni

12 ottobre 2023 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 2 novembre

2023 e la duplica spontanea 15 novembre 2023), l’attore ha chiesto di riformare

il querelato giudizio nel

senso di accogliere la petizione nei confronti di entrambe le controparti per fr.

17'373.96 oltre interessi a far tempo dalle date di scadenza di pagamento delle

relative rate, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado. Egli ha ribadito il buon fondamento delle pretese fatte valere con la

petizione, lasciando invece cadere l’ulteriore pretesa di fr. 2'464.- da lui formulata solo in sede

conclusionale.

5. L’art. 308 CPC prevede che sono impugnabili mediante

appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a),

posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.-

(cpv. 2). Nel caso concreto, nei confronti della pronuncia pretorile in esame,

che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia

patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.-, è così esperibile il rimedio

dell’appello, che, essendo stato in concreto inoltrato entro il termine di 30

giorni, sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b

CPC), dalla notificazione del giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC), avvenuta il 20 giugno

2023, è senz’altro tempestivo.

6. Il Pretore aggiunto ha innanzitutto esaminato se il

primo convenuto, che pretendeva di aver agito nell’occasione quale socio

fondatore di una costituenda associazione, ovvero della seconda convenuta,

disponesse della legittimazione passiva.

A suo giudizio, la questione, che coinvolgeva

un’associazione, poteva essere risolta ricorrendo all’applicazione per analogia

degli art. 645 cpv. 2 e 838 cpv. 3 CO e dunque, per far sì che il socio

fondatore fosse “liberato” dalle obbligazioni da lui contratte a nome e per

conto della costituenda associazione, con contestuale assunzione delle stesse

da parte di quest’ultima, occorreva che egli avesse riconoscibilmente agito per

quella persona giuridica e che quest’ultima, nei tre mesi dalla sua iscrizione

a registro di commercio o dalla sua costituzione, avesse assunto, anche solo

per atti concludenti, quelle obbligazioni. Sulla base di queste premesse

giuridiche, in sé non censurate in questa sede dalle parti, egli ha ritenuto

che nel caso di specie le condizioni per la “liberazione” del primo convenuto

dalle obbligazioni da lui contratte a nome e per conto della seconda convenuta,

con contestuale assunzione delle stesse da parte di quest’ultima, fossero state

adempiute, per cui allo stesso difettava ormai la legittimazione passiva. A

ragione.

6.1. Contrariamente a quanto preteso dall’attore, è incontestato

e incontestabile che il primo convenuto avesse a suo tempo riconoscibilmente

agito per la costituenda seconda convenuta.

È

incontestato, perché nella petizione l’attore aveva ammesso che “nel mese di

ottobre 2018 … il signor AO 1 aveva inoltre prospettato la prossima

costituzione di un’associazione, la quale avrebbe poi gestito gli atleti, della

quale egli sarebbe stato membro di comitato, unitamente alla signora I__________

__________ e altri soggetti” (p. 4), che “sulla base di quanto

prospettato dal signor AO 1 all’attore … quest’ultimo ha sottoposto al convenuto

AO 1 un’offerta … Tale offerta dell’attore è stata accettata dal convenuto, il

quale prospettava altresì la prossima costituzione dell’associazione AO 2” (p.

5) e che “inizialmente, non essendo ancora stata costituita l’associazione

(e poi non essendo ancora stato aperto il relativo conto bancario), il convenuto

versava le rate direttamente all’attore in contanti … Dal canto suo, il convenuto

ha continuato a versare le rate in contanti all’attore, asseritamente agendo

per conto dell’associazione” (p. 5). Altre ammissioni dell’attore in tal

senso sono ravvisabili nella sua replica nei confronti del primo convenuto: “che

l’attore fosse a conoscenza dell’intenzione del AO 1 di creare un’associazione

è pacifico” (p. 3); “l’attore non nega affatto che gli fosse nota

l’intenzione di AO 1 di costituire un’associazione: tuttavia, lo si ripete ad

nauseam, la stessa non era ancora nata al momento in cui all’attore sono stati

appaltati i siti web … Il convenuto 1 non poteva pertanto agire per conto di

un’associazione costituenda” (p. 4).

Ed

è anche incontestabile, perché l’istruttoria ha permesso di confermare la

circostanza. Già nell’e-mail 14 febbraio 2019 delle 9.20 (doc. 3) l’attore

aveva in effetti provveduto ad intestare alla seconda convenuta, ad un certo

indirizzo, la “tabella che userò per il quadro fatturazioni rateali per i

siti sponsor”, ossia

il modello di fattura, lasciando con ciò intendere

di essere già stato messo a conoscenza del fatto che il contratto sarebbe stato

concluso con la costituenda associazione. Dopo aver informato l’attore con

e-mail 19 gennaio 2019 (doc. E) che la costituzione della seconda convenuta

sarebbe avvenuta il successivo 21 gennaio e con e-mail 23 gennaio 2019 (doc. G)

che la sua costituzione era effettivamente avvenuta nella data prevista (la

data di costituzione dell’associazione è stata per altro confermata dai doc. 5

e 6, nonché dal primo convenuto e da I__________ __________, sentiti in sede di

interrogatorio, a p. 6 rispettivamente a p. 8), con e-mail 14 febbraio 2019 delle

13.56 (doc. 3) il primo convenuto aveva poi chiesto all’attore di intestare il

contratto e le fatture alla seconda convenuta, sia pure a un altro indirizzo, ciò

che per altro l’attore aveva poi fatto, se non altro, visto che il contratto

scritto non è mai stato allestito, per quanto riguardava le fatture (cfr. doc.

2 e J). Sentito in sede di interrogatorio, l’attore, confermando in sostanza

quanto riferito dal convenuto 1 nel suo interrogatorio (p. 5 e 7), ha a sua

volta dichiarato che “mi viene chiesto di spiegare i contorni della collaborazione

intervenuta con l’associazione AO 2. Rispondo dicendo che sono stato contattato

in un primo momento dal signor AO 1, il quale mi aveva chiesto di formulare una

proposta in favore di un’associazione / società non ancora costituita per

quanto riguarda la realizzazione di siti web inerenti a degli atleti di scherma”

(p. 1), precisando poi, ciò che però, contrariamente a quanto da lui sostenuto

per la prima volta e in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, non

sembra smentire quanto da lui appena dichiarato né confermare che egli possa

aver allora equivocato, che “nel momento in cui sono stato contattato dal

signor AO 1, il signor AO 1 stesso mi aveva semplicemente prospettato la

volontà di costituire nel prossimo futuro una società o meglio, secondo le parole

dallo stesso utilizzate, una agenzia” (p. 2).

6.2. Contrariamente a quanto preteso dall’attore, è stato

accertato che la seconda convenuta, entro tre mesi dalla sua costituzione, avvenuta

il 21 febbraio 2019 (cfr. pure decisione pretorile p. 7, fondata sul doc. 5, non

censurata su questo punto nell’appello; la sua iscrizione a registro di

commercio è invece avvenuta solo successivamente, e meglio il 10 febbraio 2020,

cfr. doc. B), aveva assunto, anche solo per atti concludenti, le obbligazioni contratte

a suo nome e per suo conto dal primo convenuto. Come detto, con e-mail 14

febbraio 2019 (doc. 3) il primo convenuto aveva in effetti chiesto inequivocabilmente

all’attore di intestare il contratto e le fatture proprio alla seconda

convenuta, ciò che l’attore aveva poi fatto per quanto riguardava le fatture

(cfr. doc. 2 e J). Le fatture erano poi state regolarmente pagate, con piena

consapevolezza da parte della seconda convenuta (cfr. interrogatorio I__________

__________ p. 9, secondo cui “sono al corrente delle modalità in cui le

fatture del signor AP 1 venivano pagate … I pagamenti in contanti venivano

effettuati dall’associazione per il tramite del signor AO 1”), dal gennaio

2019 al maggio 2020. L’argomentazione secondo cui il primo convenuto, che concretamente

aveva effettuato quei pagamenti in contanti in rappresentanza della seconda

convenuta (cfr. l’ammissione dell’attore a p. 5 della petizione, secondo cui “il

convenuto ha continuato a versare le rate in contanti all’attore, asseritamente

agendo per conto dell’associazione”), non fosse autorizzato a farlo,

siccome disponeva solo di un diritto di firma a due (cfr. doc. B), è invece irricevibile,

essendo stata addotta dall’attore per la prima volta solo in questa sede (art.

317 cpv. 1 CPC). Essa risulta per altro essere pretestuosa, visto che la seconda

convenuta non ha mai contestato di aver effettivamente pagato quel denaro e che

lo stesso è stato regolarmente incassato dall’attore. E oltretutto è anche

infondata, l’operato del primo convenuto essendo stato implicitamente avallato

da I__________ __________, che pure disponeva di un diritto di firma a due

(cfr. doc. B; cfr. pure doc. 3).

Altrettanto irricevibile, siccome addotta per la prima

volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), e pretestuosa, in quanto formulata

in contraddizione con quanto era stato addotto nella sede pretorile (cfr. petizione

p. 3 seg., in cui l’attore aveva dato atto che “ad un certo punto - di fatto

- l’associazione è subentrata nel rapporto con il creditore qui attore …

Pertanto, appare pacifico che sussista la legittimazione passiva di entrambi i

convenuti”; conclusioni p. 2 seg., in cui egli ha sostenuto che “a mente

dell’attore, l’istruttoria ha pacificamente permesso di chiarire come sussista

la legittimazione passiva - in solido - dei due convenuti, ossia del signor AO

1 nonché dell’associazione AO 2 … Ad un certo punto della durata contrattuale,

l’associazione pare in effetti essere subentrata nel rapporto contrattuale”),

è pure l’argomentazione dell’attore, che, se fondata, avrebbe anzi fatto venir

meno la legittimazione passiva della seconda convenuta, secondo cui

quest’ultima “non è mai veramente divenuta parte del rapporto contrattuale

con l’appellante” (appello p. 17).

6.3. L’attore non può essere seguito nemmeno laddove ha

sostenuto che nell’occasione il primo convenuto, oltre ad essere “evidentemente

perfettamente informato sul meccanismo di cui all’art. 838 cpv. 3 CO”

(appello p. 12), avrebbe “volontariamente ed intenzionalmente sottaciuto la

qualità associativa della società / agenzia, proprio al fine di ottenere (come

in effetti poi verificatosi) il trasferimento delle obbligazioni a favore

dell’appellante ad una persona giuridica priva di capitale sociale minimo”

(appello p. 11), per cui avrebbe agito “con dolo” (appello p. 11) e “in

mala fede, con il solo intento di pregiudicare la posizione dell’appellante”

(appello p. 10).

La

censura, fondata su fatti non pertinenti mai addotti negli allegati preliminari,

è irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Essa sarebbe comunque stata da respingere,

visto che, alla luce di quanto si è detto nei precedenti considerandi, la

posizione del primo convenuto sul tema è risultata limpida e lineare.

7. Il Pretore aggiunto, dopo aver stabilito che l’accordo

volto alla realizzazione del sito web “prototipo” andava qualificato come un

contratto di appalto mentre quello attinente alla gestione dei vari siti web andava

considerato come un contratto di manutenzione, che era poi un contratto innominato,

ha ritenuto che l’attore non potesse pretendere l’adeguamento retroattivo dei compensi

già fatturati e incassati sino ad allora, e meglio del prezzo una tantum

per il sito web “prototipo”, che a suo dire doveva passare da fr. 2'000.- a fr.

14'000.- (fr. 12'000.-), e del canone mensile, dal gennaio 2019 al febbraio

2020, per i 4 siti web aggiuntivi dei vari atleti, che a suo dire doveva

passare da fr. 65.- a fr. 135.- (fr. 3'920.-). Riassunti i principi che

regolano l’interpretazione dei contratti, ai quali si può qui senz’altro

rinviare, egli ha in effetti concluso che nelle particolari circostanze

l’attore non poteva in buona fede ritenere che l’incarico a lui affidato

riguardasse la realizzazione di un numero minimo di 12 siti web nel primo anno

di collaborazione, aggiungendo poi che, se anche per ipotesi l’esistenza di un

tale incarico fosse stata ammessa, il fatto di aver realizzato un numero

inferiore di siti web rispetto ai 12 non avrebbe comunque comportato per lui

nessuna prestazione supplementare. Ed ha con ciò escluso che egli potesse pretendere

un adeguamento retroattivo dei compensi fatturati sino ad allora. Anche in

questo caso a ragione.

7.1. Contrariamente

a quanto ritenuto dall’attore, nel caso di specie quest’ultimo, gravato

dell’onere della prova, non ha dimostrato di essere stato incaricato di creare

almeno 12 siti web nel primo anno di collaborazione e che il “pricing” concordato

sarebbe stato calcolato sulla base di quel numero minimo.

Premesso

che su tale aspetto gli interrogatori delle parti, al pari delle loro

allegazioni di causa, hanno dato riscontri del tutto opposti e non possono con

ciò essere ritenuti determinanti, e premesso pure che è pacifico che a suo

tempo il primo convenuto avesse quanto meno prospettato all’attore - il che non

significa però ancora che l’avesse anche “commissionato” - la realizzazione di circa

una dozzina di siti web (cfr. interrogatorio AO 1

p. 6, secondo cui “mi

viene chiesto se è corretto dire in base al doc. E e al doc. L che il numero degli

atleti che sarebbero stati affiliati all’associazione AO 2 sarebbe stato di 12.

Rispondo dicendo che questo in linea di massima corrisponde al vero. Preciso

che potevano comunque essere di più o di meno” e secondo cui “Per quanto

riguarda gli accordi iniziali intervenuti con il signor AP 1, preciso quanto

segue. Inizialmente ci si è accordati per la realizzazione di un prototipo di

fr. 2'000.- per poi utilizzare per la realizzazione di ulteriori siti. Il

numero di questi siti è stato indicato in circa 10, 12, 15 siti. Si trattava di

una previsione”; interrogatorio I__________ __________ p. 8 secondo cui “mi

vengono mostrati i doc. E ed L. Ho già visto questi documenti. In questi 2

documenti il signor AO 1 ipotizza il possibile numero di atleti che potrebbero

diventare affiliati dell’associazione … Non so indicare il numero esatto degli

atleti. Mi viene chiesto se posso confermare che il numero degli atleti era di

12. Rispondo dicendo che si tratta di una affermazione molto vicina al vero”),

la questione dev’essere risolta in base ai documenti.

Ora,

è incontestabile che dalle e-mail scambiate dalle parti, almeno fino al 30

luglio 2019 (e-mail 19 ottobre 2018 di cui al doc. F, e-mail 30 ottobre 2018 di

cui al doc. D, e-mail 7 gennaio 2019 di cui al doc. 7, e-mail 19 gennaio 2019

di cui al doc. E, e-mail 23 gennaio 2019 di cui al doc. G, e-mail 14 febbraio

2019 di cui al doc. 3), non risulta che esse si fossero accordate nei termini pretesi

dall’attore e che i convenuti potessero riconoscere che il “pricing”

offerto da quest’ultimo fosse stato calcolato in base a un numero minimo di

siti web da realizzare. Del resto non risulta che fino a quella data l’attore

avesse avuto da ridire in merito al basso numero di siti web sino ad allora a

lui affidati.

Con e-mail 30 luglio 2019 (doc. L)

l’attore si è per la prima volta lamentato facendo notare che “il pricing

che ho definito era in funzione di almeno 10 siti nel primo anno”, sennonché

in quell’e-mail, a seguito della quale egli è stato rassicurato che di lì a

poco si sarebbero aggiunti almeno altri 5 atleti che avrebbero aperto un sito web

(doc. L), non ha preteso che le parti si fossero accordate di fargli realizzare

almeno 12 siti web e che il “pricing” fosse stato da loro concordato in

base a quel parametro.

È solo con e-mail 15 febbraio 2020 (doc.

I) che l’attore ha sostenuto che “l’accordo prevedeva la realizzazione di 12

siti e il pricing è stato dimensionato su 12 siti” e ha informato la

controparte che “a partire dal marzo 2020 (dopo 14 mesi) il canone deve

essere ricalcolato sulla base della effettiva produzione in essere, non su

stime prospettiche e verrà emessa fattura con fr. 135.- al mese per ogni sito”,

come ha poi fatto.

Sennonché, in assenza di migliori indicazioni, dal

solo fatto che la seconda convenuta non abbia risposto a quell’e-mail ed abbia poi

provveduto a pagare le fatture per i mesi da marzo a maggio 2020, calcolate in

base a quei nuovi canoni mensili, non si può ancora concludere, a parte semmai la

sua disponibilità ad adeguare per il futuro i canoni mensili (cfr. consid. 8),

che essa avesse ammesso l’altra affermazione dell’attore secondo cui “l’accordo

prevedeva la realizzazione di 12 siti e il pricing è stato dimensionato su 12

siti”; tanto più che nell’e-mail 30 luglio 2019 (doc. L) lo stesso attore

aveva sostenuto una versione diversa in merito al dimensionamento del “pricing”,

rilevando allora che lo stesso “era in funzione di almeno 10 siti nel primo

anno”. Giova del resto ricordare che, nell’ambito dell’interpretazione in

base al principio dell’affidamento, sono unicamente rilevanti i fatti che hanno

preceduto o accompagnato la manifestazione di volontà, ma non gli eventi

successivi (DTF 144 III 93 consid. 5.2.3; TF 4A_299/2020 del 21 settembre 2021

consid. 3.2, 4A_267/2022 del 1° novembre 2022 consid. 5.2.4), segnatamente il

comportamento successivamente tenuto dalle parti.

7.2. Ma

a prescindere da quanto precede, l’attore nemmeno ha provato che i compensi già

fatturati e incassati sino ad allora, e meglio il prezzo una tantum per

il sito web “prototipo” rispettivamente il canone mensile per i 4 siti web aggiuntivi

dei vari atleti, avrebbero proprio dovuto essere adeguati da fr. 2'000.- a fr.

14'000.- il primo, rispettivamente da fr. 65.- a fr. 135.- (nel senso che, come

precisato nell’e-mail 15 febbraio 2020 [doc.

I], il canone mensile sarebbe stato

aumentato “di fr. 10.- / sito / mese per ogni sito aggiuntivo da me

realizzato e pubblicato, fino al raggiungimento dei pattuiti 12 siti”) il

secondo.

Nonostante

l’entità dell’adeguamento dei compensi da lui postulato fosse stata contestata

dai convenuti, l’attore non ha in effetti assunto alcuna prova pertinente sul

tema e in particolare non ha chiesto al perito giudiziario di chiarire quali

avrebbero dovuto essere i corretti e sostenibili compensi, o meglio i corretti e

sostenibili valori di mercato, per il sito web “prototipo” e ogni ulteriore

sito web, in caso di realizzazione di almeno 12 siti web piuttosto che in caso

di realizzazione di soli 4 o 5 siti web, e dunque se ed eventualmente in quale

misura, a conferma parziale o integrale della bontà di quell’adeguamento

richiesto, il mancato rispetto del numero di almeno 12 siti web da realizzare,

segnatamente la realizzazione di solo 4 o 5 siti web, avrebbe potuto influenzare

e con ciò imporre l’adeguamento del prezzo una tantum per il sito web “prototipo”

e/o del canone mensile per i siti web aggiuntivi dei vari atleti. Al perito è invece

stato chiesto unicamente di accertare il valore di mercato della costruzione di

un “prototipo” di sito web con determinate caratteristiche (verosimilmente

quelle messe in atto nel caso concreto), il valore di mercato di un sito web basato

su quel “prototipo” adattato secondo determinate attività di adeguamento e

sviluppo (verosimilmente quelle messe in atto nel caso concreto), il valore di

mercato di un servizio di manutenzione tecnica di un sito web con determinate

caratteristiche tecniche (verosimilmente quelle messe in atto nel caso

concreto) e il costo annuo di un servizio di hosting con determinate caratteristiche

(verosimilmente quelle messe in atto nel caso concreto). Null’altro.

7.3. Oltretutto,

con riferimento all’adeguamento del prezzo una tantum per il sito web “prototipo”,

si osserva che l’attore non aveva mai preteso, nemmeno nel già menzionato e-mail

15 febbraio 2020 (doc. I), con cui pure aveva sostenuto che “l’accordo

prevedeva la realizzazione di 12 siti e il pricing è stato dimensionato su 12

siti”, che ciò avrebbe giustificato o imposto, oltre a un adeguamento del

canone mensile, anche un adeguamento di quel prezzo una tantum, egli anzi

avendo allora dato atto che “avete pagato, … il mio lavoro di design per il

sito, fissato in modo forfettario a fr. 2'000.-. Concept design che è di vostra

proprietà e che potete utilizzare liberamente per realizzare i siti dei vostri

clienti”. In tali circostanze è evidente che egli stesso non riteneva che il

relativo “pricing” dipendesse da un numero minimo di siti web da realizzare.

Si

aggiunga che, per stessa ammissione dell’attore (conclusioni p. 6 seg. e

appello p. 25), il perito giudiziario, richiesto di accertare il valore di

mercato (dal quale si potrebbe dedurre il possibile prezzo una tantum) della

costruzione di un “prototipo” di sito web con determinate caratteristiche,

aveva per finire ritenuto corretto un importo di fr. 3'770.75 (delucidazione

peritale p. 11), di gran lunga inferiore dunque ai fr. 14'000.- proposti in

causa dall’attore, sicché la pretesa di quest’ultimo a questo titolo, di fr.

12'000.-, laddove per ipotesi fosse stata da ammettere nel suo principio, non

avrebbe in ogni caso potuto superare i fr. 1'770.75 (fr. 3'770.75 ./. fr.

2'000.-). Le critiche mosse dall’attore per la prima volta solo in questa sede

all’operato del perito giudiziario, colpevole a suo dire di non aver “preso

in considerazione tutte le complessità ed i dettagli tecnici effettivi, dati

nel caso concreto, evidenziati nella domanda 1 della perizia” (appello p.

24), sono irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC).

7.4. Avendo

l’attore pacificamente ammesso che fino al mese di luglio 2019 la “tabella di

marcia” del numero dei siti web da realizzare era stata rispettata (appello p. 30

e 33), è inoltre escluso che per i 6 mesi iniziali (gennaio - giugno 2019) egli

possa pretendere un qualsiasi adeguamento dei canoni mensili per i siti web aggiuntivi

dei vari atleti. La sua pretesa a questo titolo, di fr. 3'920.-, laddove per

ipotesi fosse stata da accogliere nel suo principio, non avrebbe così potuto in

ogni caso superare i fr. 2'240.- (8 mesi, da luglio 2019 a febbraio 2020).

8. Come detto, il Pretore aggiunto ha invece parzialmente

accolto la pretesa dell’attore volta al pagamento, per i mesi di giugno e

luglio 2020, di un canone mensile di fr. 135.- + IVA per i 5 siti web aggiuntivi

dei vari atleti (per complessivi fr. 1'453.96), nel senso che ha considerato

dovuto, per quei due mesi, un canone mensile di fr. 65.- senza IVA (per

complessivi fr. 700.-).

In

questa sede l’attore ha chiesto di accogliere integralmente la pretesa,

ritenendo di poter rivendicare anche per il futuro, e non solo retroattivamente,

l’adeguamento dei compensi a suo favore.

La

sua domanda, che per le ragioni addotte nei considerandi precedenti (e meglio

nei consid. 7.1 e 7.2) sarebbe di per sé stata da respingere, dev’essere però accolta

per un altro motivo e meglio per il fatto che nel frattempo tra le parti era

venuto in essere per atti concludenti un accordo che prevedeva per l’appunto il

pagamento di un canone mensile di fr. 135.- + IVA.

La

giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che dal fatto che una

parte contrattuale abbia accettato di farsi pagare dalla sua controparte un importo

inferiore a quello originariamente pattuito (e, per analogia, abbia accettato di

pagarle un importo superiore a quello originariamente pattuito) per almeno tre

mensilità, senza formulare alcuna riserva, si può senz’altro presumere, in base

all’art. 6 CO, che essa abbia accettato per atti concludenti il nuovo regime

contrattuale in quel senso (TF 4A_223/2010

del 12 luglio 2010 consid. 2.1.2, 4A_404/2014 del 17 dicembre 2014 consid. 5.1). Ed è quello che è successo nel caso di specie,

visto e considerato che, come si è visto, la seconda convenuta, informata dall’attore

il 15 febbraio 2020 (doc. I) della sua decisione di aumentare dal marzo 2020 e

per il futuro il canone mensile da fr. 65.- a fr. 135.- + IVA, aveva poi provveduto,

senza riserve, a pagargli le successive tre fatture mensili, quelle di marzo,

aprile e maggio 2020, che erano state calcolate in base a quel nuovo canone. Dal

canto suo, la seconda convenuta non ha invece addotto e provato l’esistenza di

eventuali valide circostanze, in forza delle quali l’attore non avrebbe invece potuto

e dovuto concludere per una sua accettazione tacita, atte cioè a ribaltare una

tale presunzione.

9. Ne discende, in

parziale accoglimento dell’appello dell’attore e della petizione, la condanna della

seconda convenuta al pagamento fr. 1'453.96

oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2020 su fr. 726.98 e dal 31 luglio 2020 su

fr. 726.98.

Le spese giudiziarie,

calcolate per la procedura di primo grado sulla base del valore litigioso di fr. 19'837.96 e per la procedura di seconda istanza

sulla base del valore qui ancora litigioso di fr.

16'673.96, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv.

Considerandi

2.

CPC), fermo restando che il 26 ottobre e il 27 novembre 2023 i convenuti, per

il patrocinio in questa sede da parte del loro avvocato, hanno presentato due

note spese ex art. 105 cpv. 2 CPC di complessivi fr. 2'709.30, che nelle

particolari circostanze risultano senz’altro congrue e possono essere considerate

per la quantificazione delle ripetibili in loro favore.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello 21 agosto 2023 di AP 1 è parzialmente

accolto.

Di

conseguenza la decisione 12 giugno 2023 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1.

(invariato)

2.

La petizione presentata

nei confronti di AO 2 è parzialmente accolta.

Di

conseguenza AO 2 è condannata a versare a AP 1 l’importo di fr. 1'453.96 oltre interessi al 5% dal 30 giugno

2020 su fr. 726.98 e dal 31 luglio 2020 su fr. 726.98.

3.

La tassa di giustizia (compresa quella della procedura di

conciliazione) di fr. 1’150.- e le spese (comprese quelle di conciliazione,

quelle peritali e di traduzione) di fr. 4’900.- sono poste per 1/10 a carico di

AO 2 e per 9/10 a carico di AP 1, che rifonderà alle controparti fr. 2’800.- a

titolo di ripetibili parziali.

II. Le spese processuali di fr. 2'000.- sono poste per

1/20 a carico di AO 2 e per 19/20 a carico di AP 1, che rifonderà alle

controparti fr. 2’500.- a titolo di ripetibili parziali.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).