12.2023.103
Contratto di servizi informatici - legittimazione passiva - adeguamento della mercede
6 dicembre 2023Italiano29 min
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la loro condanna in solido al pagamento di
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.103
Lugano
6 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2021.66 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 16 febbraio 2021 da
AP
1
rappr. da PA 1
contro
AO 1
AO 2
tutti rappr. da PA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 17'373.96
oltre interessi a far tempo dalle date di scadenza di pagamento delle relative
rate, somma poi aumentata in sede conclusionale a fr. 19'837.96 oltre interessi
al 5% dal 31 dicembre 2019, domanda avversata dalle controparti, che hanno
postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione
12 giugno 2023 ha respinto nella misura in cui era rivolta nei confronti del
primo convenuto e ha parzialmente accolto, per fr. 700.- oltre interessi al 5%
dal 30 giugno 2020 su fr. 350.- e dal 31 luglio 2020 su fr. 350.-, nella misura
in cui era rivolta nei confronti della seconda convenuta;
appellante
l’attore, con appello
21 agosto 2023, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso
di accogliere la petizione nei confronti dei due convenuti per fr. 17'373.96
oltre interessi a far tempo dalle date di scadenza di pagamento delle relative
rate, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i
convenuti, con osservazioni 12 ottobre 2023, hanno postulato la reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e di ripetibili;
preso atto della replica
spontanea 2 novembre 2023 dell’attore e della duplica spontanea 15 novembre
2023 dei convenuti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nell’ottobre 2018 AO 1, che a quel momento aveva prospettato
la costituzione di una nuova associazione, che sarebbe poi stata denominata AO
2, ha chiesto a AP 1, che già collaborava con lui nell’ambito di altri
progetti, di sottoporgli un’offerta per la realizzazione e la gestione di un
portafoglio di siti web di atleti attivi a livello professionale nello sport
della scherma.
A seguito delle discussioni intercorse tra
loro, con e-mail 19 ottobre 2018 (doc. F) AP 1 ha sottoposto a AO 1 un’offerta,
poi riproposta in forma pressoché immutata con e-mail 7 gennaio 2019 (doc. 7), contenente
tre opzioni di “pricing”: la prima, oltre al pagamento di fr. 2'000.- una
tantum per l’allestimento del sito web “prototipo” del primo atleta,
contemplato da tutte e tre le opzioni, prevedeva, per ogni sito web aggiuntivo
degli altri atleti, il pagamento di fr. 1'000.- una tantum e di fr.
240.- all’anno; la seconda prevedeva, per ogni sito web aggiuntivo degli altri
atleti, il pagamento del 3% del contributo versato dagli sponsor ogni anno; la
terza prevedeva, per ogni sito web aggiuntivo degli atleti, compreso il primo,
il pagamento di fr. 65.- ogni mese, di fr. 180.- ogni trimestre, di fr. 320.-
ogni semestre oppure di fr. 600.- ogni anno. AO 1 ha accettato la terza
opzione, laddove era stato proposto, per tutti i siti web aggiuntivi degli
atleti, il pagamento di fr. 65.- ogni mese, e con e-mail 14 febbraio 2019 ha
chiesto (cfr. doc. 3), e sin da subito ottenuto (cfr. doc. 2 e J), che le relative
fatture mensili fossero intestate a AO 2.
Con e-mail 30 luglio 2019 (doc. L) AP 1,
preso atto come i siti web degli atleti da lui nel frattempo realizzati e
fatturati fossero allora stati solo 5, compreso il “prototipo”, si è lamentato
con AO 1 facendogli notare che “il pricing che ho definito era in funzione
di almeno 10 siti nel primo anno. Con 4 non ci sto dentro, ci metto anni ad
andare in break even”.
Con e-mail 15 febbraio 2020 (doc. I) AP
1, preso atto come il numero dei siti web degli atleti da gestire non fosse aumentato,
ha rilevato che “l’accordo prevedeva la realizzazione di 12 siti e il
pricing è stato dimensionato su 12 siti … Nonostante i miei solleciti, gli
atleti dopo oltre 1 anno (quasi 14 mesi) sono rimasti 5, pertanto il pricing
non può essere confermato” e ha informato la controparte che “a partire
dal marzo 2020 (dopo 14 mesi) il canone deve essere ricalcolato sulla base
della effettiva produzione in essere, non su stime prospettiche e verrà emessa
fattura con fr. 135.- al mese per ogni sito”. E così ha poi fatto.
Le fatture per i mesi da marzo a maggio
2020, calcolate in base a quei nuovi canoni mensili, gli sono state regolarmente
pagate.
A seguito del mancato pagamento delle fatture per i
mesi di giugno e luglio 2020, sempre calcolate in base a quei nuovi canoni
mensili, AP 1 ha sospeso i servizi, ciò che ha portato all’oscuramento di tutti
Fatti
i siti web degli atleti.
2. Ottenuta la necessaria autorizzazione ad agire, con
petizione 16 febbraio 2021 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 (in seguito anche
“primo convenuto”) e AO 2; in seguito anche “seconda convenuta”) innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la loro condanna in solido al pagamento di
fr. 17'373.96 oltre interessi a far tempo dalle date di scadenza di pagamento
delle relative rate. Egli, in estrema
sintesi, ha preteso l’adeguamento retroattivo dei compensi già fatturati e incassati
sino ad allora, e meglio del prezzo una tantum per il sito web “prototipo”,
che a suo dire doveva così passare da fr. 2'000.- a fr. 14'000.- (fr. 12'000.-),
e del canone mensile, dal gennaio 2019 al febbraio 2020, per i 4 siti web aggiuntivi
dei vari atleti, che a suo dire doveva così passare da fr. 65.- a fr. 135.-
(fr. 3'920.-), ed ha pure rivendicato il versamento del canone mensile di fr.
135.- per i 5 siti web aggiuntivi dei vari atleti per i mesi di giugno e luglio
2020 (fr. 1'453.96, comprensivi dell’IVA al 7.7%).
I convenuti si sono integralmente opposti alla
petizione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, nell’ambito
dei quali l’attore ha provveduto ad aumentare le sue richieste a fr. 19'837.96 oltre interessi al
5% dal 31 dicembre 2019 (avendo allora fatto valere anche un’ulteriore pretesa
di fr. 2'464.- a titolo di spese di manutenzione per i siti web degli atleti da
lui mantenuti in freeze per l’intera durata della causa), il Pretore aggiunto, con decisione 12 giugno 2023, ha respinto la petizione nella misura in cui
era rivolta nei confronti del primo convenuto (dispositivo n. 1) e l’ha
parzialmente accolta, per fr. 700.- oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2020 su
fr. 350.- e dal 31 luglio 2020 su fr. 350.-, nella misura in cui era rivolta
nei confronti della seconda convenuta (dispositivo n. 2), ponendo
la tassa di giustizia (compresa quella della procedura di conciliazione) di fr.
1’150.- e le spese (comprese quelle di conciliazione, quelle peritali e di
traduzione) di fr. 4’900.- a carico dell’attore, obbligato altresì a rifondere
alle controparti fr. 3’500.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 3). Il giudice di prime cure, dopo aver ritenuto che l’unica
parte a disporre della legittimazione passiva fosse la seconda convenuta, ha riconosciuto
all’attore, per altro in misura ridotta (ossia in ragione di fr. 65.- senza
IVA), solo la pretesa relativa al canone mensile per i 5 siti web aggiuntivi
dei vari atleti per i mesi di giugno e luglio 2020.
4. Con
il lungo (al limite del prolisso) appello 21 agosto 2023 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con osservazioni
12 ottobre 2023 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 2 novembre
2023 e la duplica spontanea 15 novembre 2023), l’attore ha chiesto di riformare
il querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione nei confronti di entrambe le controparti per fr.
17'373.96 oltre interessi a far tempo dalle date di scadenza di pagamento delle
relative rate, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado. Egli ha ribadito il buon fondamento delle pretese fatte valere con la
petizione, lasciando invece cadere l’ulteriore pretesa di fr. 2'464.- da lui formulata solo in sede
conclusionale.
5. L’art. 308 CPC prevede che sono impugnabili mediante
appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a),
posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.-
(cpv. 2). Nel caso concreto, nei confronti della pronuncia pretorile in esame,
che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia
patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.-, è così esperibile il rimedio
dell’appello, che, essendo stato in concreto inoltrato entro il termine di 30
giorni, sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b
CPC), dalla notificazione del giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC), avvenuta il 20 giugno
2023, è senz’altro tempestivo.
6. Il Pretore aggiunto ha innanzitutto esaminato se il
primo convenuto, che pretendeva di aver agito nell’occasione quale socio
fondatore di una costituenda associazione, ovvero della seconda convenuta,
disponesse della legittimazione passiva.
A suo giudizio, la questione, che coinvolgeva
un’associazione, poteva essere risolta ricorrendo all’applicazione per analogia
degli art. 645 cpv. 2 e 838 cpv. 3 CO e dunque, per far sì che il socio
fondatore fosse “liberato” dalle obbligazioni da lui contratte a nome e per
conto della costituenda associazione, con contestuale assunzione delle stesse
da parte di quest’ultima, occorreva che egli avesse riconoscibilmente agito per
quella persona giuridica e che quest’ultima, nei tre mesi dalla sua iscrizione
a registro di commercio o dalla sua costituzione, avesse assunto, anche solo
per atti concludenti, quelle obbligazioni. Sulla base di queste premesse
giuridiche, in sé non censurate in questa sede dalle parti, egli ha ritenuto
che nel caso di specie le condizioni per la “liberazione” del primo convenuto
dalle obbligazioni da lui contratte a nome e per conto della seconda convenuta,
con contestuale assunzione delle stesse da parte di quest’ultima, fossero state
adempiute, per cui allo stesso difettava ormai la legittimazione passiva. A
ragione.
6.1. Contrariamente a quanto preteso dall’attore, è incontestato
e incontestabile che il primo convenuto avesse a suo tempo riconoscibilmente
agito per la costituenda seconda convenuta.
È
incontestato, perché nella petizione l’attore aveva ammesso che “nel mese di
ottobre 2018 … il signor AO 1 aveva inoltre prospettato la prossima
costituzione di un’associazione, la quale avrebbe poi gestito gli atleti, della
quale egli sarebbe stato membro di comitato, unitamente alla signora I__________
__________ e altri soggetti” (p. 4), che “sulla base di quanto
prospettato dal signor AO 1 all’attore … quest’ultimo ha sottoposto al convenuto
AO 1 un’offerta … Tale offerta dell’attore è stata accettata dal convenuto, il
quale prospettava altresì la prossima costituzione dell’associazione AO 2” (p.
5) e che “inizialmente, non essendo ancora stata costituita l’associazione
(e poi non essendo ancora stato aperto il relativo conto bancario), il convenuto
versava le rate direttamente all’attore in contanti … Dal canto suo, il convenuto
ha continuato a versare le rate in contanti all’attore, asseritamente agendo
per conto dell’associazione” (p. 5). Altre ammissioni dell’attore in tal
senso sono ravvisabili nella sua replica nei confronti del primo convenuto: “che
l’attore fosse a conoscenza dell’intenzione del AO 1 di creare un’associazione
è pacifico” (p. 3); “l’attore non nega affatto che gli fosse nota
l’intenzione di AO 1 di costituire un’associazione: tuttavia, lo si ripete ad
nauseam, la stessa non era ancora nata al momento in cui all’attore sono stati
appaltati i siti web … Il convenuto 1 non poteva pertanto agire per conto di
un’associazione costituenda” (p. 4).
Ed
è anche incontestabile, perché l’istruttoria ha permesso di confermare la
circostanza. Già nell’e-mail 14 febbraio 2019 delle 9.20 (doc. 3) l’attore
aveva in effetti provveduto ad intestare alla seconda convenuta, ad un certo
indirizzo, la “tabella che userò per il quadro fatturazioni rateali per i
siti sponsor”, ossia
il modello di fattura, lasciando con ciò intendere
di essere già stato messo a conoscenza del fatto che il contratto sarebbe stato
concluso con la costituenda associazione. Dopo aver informato l’attore con
e-mail 19 gennaio 2019 (doc. E) che la costituzione della seconda convenuta
sarebbe avvenuta il successivo 21 gennaio e con e-mail 23 gennaio 2019 (doc. G)
che la sua costituzione era effettivamente avvenuta nella data prevista (la
data di costituzione dell’associazione è stata per altro confermata dai doc. 5
e 6, nonché dal primo convenuto e da I__________ __________, sentiti in sede di
interrogatorio, a p. 6 rispettivamente a p. 8), con e-mail 14 febbraio 2019 delle
13.56 (doc. 3) il primo convenuto aveva poi chiesto all’attore di intestare il
contratto e le fatture alla seconda convenuta, sia pure a un altro indirizzo, ciò
che per altro l’attore aveva poi fatto, se non altro, visto che il contratto
scritto non è mai stato allestito, per quanto riguardava le fatture (cfr. doc.
2 e J). Sentito in sede di interrogatorio, l’attore, confermando in sostanza
quanto riferito dal convenuto 1 nel suo interrogatorio (p. 5 e 7), ha a sua
volta dichiarato che “mi viene chiesto di spiegare i contorni della collaborazione
intervenuta con l’associazione AO 2. Rispondo dicendo che sono stato contattato
in un primo momento dal signor AO 1, il quale mi aveva chiesto di formulare una
proposta in favore di un’associazione / società non ancora costituita per
quanto riguarda la realizzazione di siti web inerenti a degli atleti di scherma”
(p. 1), precisando poi, ciò che però, contrariamente a quanto da lui sostenuto
per la prima volta e in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, non
sembra smentire quanto da lui appena dichiarato né confermare che egli possa
aver allora equivocato, che “nel momento in cui sono stato contattato dal
signor AO 1, il signor AO 1 stesso mi aveva semplicemente prospettato la
volontà di costituire nel prossimo futuro una società o meglio, secondo le parole
dallo stesso utilizzate, una agenzia” (p. 2).
6.2. Contrariamente a quanto preteso dall’attore, è stato
accertato che la seconda convenuta, entro tre mesi dalla sua costituzione, avvenuta
il 21 febbraio 2019 (cfr. pure decisione pretorile p. 7, fondata sul doc. 5, non
censurata su questo punto nell’appello; la sua iscrizione a registro di
commercio è invece avvenuta solo successivamente, e meglio il 10 febbraio 2020,
cfr. doc. B), aveva assunto, anche solo per atti concludenti, le obbligazioni contratte
a suo nome e per suo conto dal primo convenuto. Come detto, con e-mail 14
febbraio 2019 (doc. 3) il primo convenuto aveva in effetti chiesto inequivocabilmente
all’attore di intestare il contratto e le fatture proprio alla seconda
convenuta, ciò che l’attore aveva poi fatto per quanto riguardava le fatture
(cfr. doc. 2 e J). Le fatture erano poi state regolarmente pagate, con piena
consapevolezza da parte della seconda convenuta (cfr. interrogatorio I__________
__________ p. 9, secondo cui “sono al corrente delle modalità in cui le
fatture del signor AP 1 venivano pagate … I pagamenti in contanti venivano
effettuati dall’associazione per il tramite del signor AO 1”), dal gennaio
2019 al maggio 2020. L’argomentazione secondo cui il primo convenuto, che concretamente
aveva effettuato quei pagamenti in contanti in rappresentanza della seconda
convenuta (cfr. l’ammissione dell’attore a p. 5 della petizione, secondo cui “il
convenuto ha continuato a versare le rate in contanti all’attore, asseritamente
agendo per conto dell’associazione”), non fosse autorizzato a farlo,
siccome disponeva solo di un diritto di firma a due (cfr. doc. B), è invece irricevibile,
essendo stata addotta dall’attore per la prima volta solo in questa sede (art.
317 cpv. 1 CPC). Essa risulta per altro essere pretestuosa, visto che la seconda
convenuta non ha mai contestato di aver effettivamente pagato quel denaro e che
lo stesso è stato regolarmente incassato dall’attore. E oltretutto è anche
infondata, l’operato del primo convenuto essendo stato implicitamente avallato
da I__________ __________, che pure disponeva di un diritto di firma a due
(cfr. doc. B; cfr. pure doc. 3).
Altrettanto irricevibile, siccome addotta per la prima
volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), e pretestuosa, in quanto formulata
in contraddizione con quanto era stato addotto nella sede pretorile (cfr. petizione
p. 3 seg., in cui l’attore aveva dato atto che “ad un certo punto - di fatto
- l’associazione è subentrata nel rapporto con il creditore qui attore …
Pertanto, appare pacifico che sussista la legittimazione passiva di entrambi i
convenuti”; conclusioni p. 2 seg., in cui egli ha sostenuto che “a mente
dell’attore, l’istruttoria ha pacificamente permesso di chiarire come sussista
la legittimazione passiva - in solido - dei due convenuti, ossia del signor AO
1 nonché dell’associazione AO 2 … Ad un certo punto della durata contrattuale,
l’associazione pare in effetti essere subentrata nel rapporto contrattuale”),
è pure l’argomentazione dell’attore, che, se fondata, avrebbe anzi fatto venir
meno la legittimazione passiva della seconda convenuta, secondo cui
quest’ultima “non è mai veramente divenuta parte del rapporto contrattuale
con l’appellante” (appello p. 17).
6.3. L’attore non può essere seguito nemmeno laddove ha
sostenuto che nell’occasione il primo convenuto, oltre ad essere “evidentemente
perfettamente informato sul meccanismo di cui all’art. 838 cpv. 3 CO”
(appello p. 12), avrebbe “volontariamente ed intenzionalmente sottaciuto la
qualità associativa della società / agenzia, proprio al fine di ottenere (come
in effetti poi verificatosi) il trasferimento delle obbligazioni a favore
dell’appellante ad una persona giuridica priva di capitale sociale minimo”
(appello p. 11), per cui avrebbe agito “con dolo” (appello p. 11) e “in
mala fede, con il solo intento di pregiudicare la posizione dell’appellante”
(appello p. 10).
La
censura, fondata su fatti non pertinenti mai addotti negli allegati preliminari,
è irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Essa sarebbe comunque stata da respingere,
visto che, alla luce di quanto si è detto nei precedenti considerandi, la
posizione del primo convenuto sul tema è risultata limpida e lineare.
7. Il Pretore aggiunto, dopo aver stabilito che l’accordo
volto alla realizzazione del sito web “prototipo” andava qualificato come un
contratto di appalto mentre quello attinente alla gestione dei vari siti web andava
considerato come un contratto di manutenzione, che era poi un contratto innominato,
ha ritenuto che l’attore non potesse pretendere l’adeguamento retroattivo dei compensi
già fatturati e incassati sino ad allora, e meglio del prezzo una tantum
per il sito web “prototipo”, che a suo dire doveva passare da fr. 2'000.- a fr.
14'000.- (fr. 12'000.-), e del canone mensile, dal gennaio 2019 al febbraio
2020, per i 4 siti web aggiuntivi dei vari atleti, che a suo dire doveva
passare da fr. 65.- a fr. 135.- (fr. 3'920.-). Riassunti i principi che
regolano l’interpretazione dei contratti, ai quali si può qui senz’altro
rinviare, egli ha in effetti concluso che nelle particolari circostanze
l’attore non poteva in buona fede ritenere che l’incarico a lui affidato
riguardasse la realizzazione di un numero minimo di 12 siti web nel primo anno
di collaborazione, aggiungendo poi che, se anche per ipotesi l’esistenza di un
tale incarico fosse stata ammessa, il fatto di aver realizzato un numero
inferiore di siti web rispetto ai 12 non avrebbe comunque comportato per lui
nessuna prestazione supplementare. Ed ha con ciò escluso che egli potesse pretendere
un adeguamento retroattivo dei compensi fatturati sino ad allora. Anche in
questo caso a ragione.
7.1. Contrariamente
a quanto ritenuto dall’attore, nel caso di specie quest’ultimo, gravato
dell’onere della prova, non ha dimostrato di essere stato incaricato di creare
almeno 12 siti web nel primo anno di collaborazione e che il “pricing” concordato
sarebbe stato calcolato sulla base di quel numero minimo.
Premesso
che su tale aspetto gli interrogatori delle parti, al pari delle loro
allegazioni di causa, hanno dato riscontri del tutto opposti e non possono con
ciò essere ritenuti determinanti, e premesso pure che è pacifico che a suo
tempo il primo convenuto avesse quanto meno prospettato all’attore - il che non
significa però ancora che l’avesse anche “commissionato” - la realizzazione di circa
una dozzina di siti web (cfr. interrogatorio AO 1
p. 6, secondo cui “mi
viene chiesto se è corretto dire in base al doc. E e al doc. L che il numero degli
atleti che sarebbero stati affiliati all’associazione AO 2 sarebbe stato di 12.
Rispondo dicendo che questo in linea di massima corrisponde al vero. Preciso
che potevano comunque essere di più o di meno” e secondo cui “Per quanto
riguarda gli accordi iniziali intervenuti con il signor AP 1, preciso quanto
segue. Inizialmente ci si è accordati per la realizzazione di un prototipo di
fr. 2'000.- per poi utilizzare per la realizzazione di ulteriori siti. Il
numero di questi siti è stato indicato in circa 10, 12, 15 siti. Si trattava di
una previsione”; interrogatorio I__________ __________ p. 8 secondo cui “mi
vengono mostrati i doc. E ed L. Ho già visto questi documenti. In questi 2
documenti il signor AO 1 ipotizza il possibile numero di atleti che potrebbero
diventare affiliati dell’associazione … Non so indicare il numero esatto degli
atleti. Mi viene chiesto se posso confermare che il numero degli atleti era di
12. Rispondo dicendo che si tratta di una affermazione molto vicina al vero”),
la questione dev’essere risolta in base ai documenti.
Ora,
è incontestabile che dalle e-mail scambiate dalle parti, almeno fino al 30
luglio 2019 (e-mail 19 ottobre 2018 di cui al doc. F, e-mail 30 ottobre 2018 di
cui al doc. D, e-mail 7 gennaio 2019 di cui al doc. 7, e-mail 19 gennaio 2019
di cui al doc. E, e-mail 23 gennaio 2019 di cui al doc. G, e-mail 14 febbraio
2019 di cui al doc. 3), non risulta che esse si fossero accordate nei termini pretesi
dall’attore e che i convenuti potessero riconoscere che il “pricing”
offerto da quest’ultimo fosse stato calcolato in base a un numero minimo di
siti web da realizzare. Del resto non risulta che fino a quella data l’attore
avesse avuto da ridire in merito al basso numero di siti web sino ad allora a
lui affidati.
Con e-mail 30 luglio 2019 (doc. L)
l’attore si è per la prima volta lamentato facendo notare che “il pricing
che ho definito era in funzione di almeno 10 siti nel primo anno”, sennonché
in quell’e-mail, a seguito della quale egli è stato rassicurato che di lì a
poco si sarebbero aggiunti almeno altri 5 atleti che avrebbero aperto un sito web
(doc. L), non ha preteso che le parti si fossero accordate di fargli realizzare
almeno 12 siti web e che il “pricing” fosse stato da loro concordato in
base a quel parametro.
È solo con e-mail 15 febbraio 2020 (doc.
I) che l’attore ha sostenuto che “l’accordo prevedeva la realizzazione di 12
siti e il pricing è stato dimensionato su 12 siti” e ha informato la
controparte che “a partire dal marzo 2020 (dopo 14 mesi) il canone deve
essere ricalcolato sulla base della effettiva produzione in essere, non su
stime prospettiche e verrà emessa fattura con fr. 135.- al mese per ogni sito”,
come ha poi fatto.
Sennonché, in assenza di migliori indicazioni, dal
solo fatto che la seconda convenuta non abbia risposto a quell’e-mail ed abbia poi
provveduto a pagare le fatture per i mesi da marzo a maggio 2020, calcolate in
base a quei nuovi canoni mensili, non si può ancora concludere, a parte semmai la
sua disponibilità ad adeguare per il futuro i canoni mensili (cfr. consid. 8),
che essa avesse ammesso l’altra affermazione dell’attore secondo cui “l’accordo
prevedeva la realizzazione di 12 siti e il pricing è stato dimensionato su 12
siti”; tanto più che nell’e-mail 30 luglio 2019 (doc. L) lo stesso attore
aveva sostenuto una versione diversa in merito al dimensionamento del “pricing”,
rilevando allora che lo stesso “era in funzione di almeno 10 siti nel primo
anno”. Giova del resto ricordare che, nell’ambito dell’interpretazione in
base al principio dell’affidamento, sono unicamente rilevanti i fatti che hanno
preceduto o accompagnato la manifestazione di volontà, ma non gli eventi
successivi (DTF 144 III 93 consid. 5.2.3; TF 4A_299/2020 del 21 settembre 2021
consid. 3.2, 4A_267/2022 del 1° novembre 2022 consid. 5.2.4), segnatamente il
comportamento successivamente tenuto dalle parti.
7.2. Ma
a prescindere da quanto precede, l’attore nemmeno ha provato che i compensi già
fatturati e incassati sino ad allora, e meglio il prezzo una tantum per
il sito web “prototipo” rispettivamente il canone mensile per i 4 siti web aggiuntivi
dei vari atleti, avrebbero proprio dovuto essere adeguati da fr. 2'000.- a fr.
14'000.- il primo, rispettivamente da fr. 65.- a fr. 135.- (nel senso che, come
precisato nell’e-mail 15 febbraio 2020 [doc.
I], il canone mensile sarebbe stato
aumentato “di fr. 10.- / sito / mese per ogni sito aggiuntivo da me
realizzato e pubblicato, fino al raggiungimento dei pattuiti 12 siti”) il
secondo.
Nonostante
l’entità dell’adeguamento dei compensi da lui postulato fosse stata contestata
dai convenuti, l’attore non ha in effetti assunto alcuna prova pertinente sul
tema e in particolare non ha chiesto al perito giudiziario di chiarire quali
avrebbero dovuto essere i corretti e sostenibili compensi, o meglio i corretti e
sostenibili valori di mercato, per il sito web “prototipo” e ogni ulteriore
sito web, in caso di realizzazione di almeno 12 siti web piuttosto che in caso
di realizzazione di soli 4 o 5 siti web, e dunque se ed eventualmente in quale
misura, a conferma parziale o integrale della bontà di quell’adeguamento
richiesto, il mancato rispetto del numero di almeno 12 siti web da realizzare,
segnatamente la realizzazione di solo 4 o 5 siti web, avrebbe potuto influenzare
e con ciò imporre l’adeguamento del prezzo una tantum per il sito web “prototipo”
e/o del canone mensile per i siti web aggiuntivi dei vari atleti. Al perito è invece
stato chiesto unicamente di accertare il valore di mercato della costruzione di
un “prototipo” di sito web con determinate caratteristiche (verosimilmente
quelle messe in atto nel caso concreto), il valore di mercato di un sito web basato
su quel “prototipo” adattato secondo determinate attività di adeguamento e
sviluppo (verosimilmente quelle messe in atto nel caso concreto), il valore di
mercato di un servizio di manutenzione tecnica di un sito web con determinate
caratteristiche tecniche (verosimilmente quelle messe in atto nel caso
concreto) e il costo annuo di un servizio di hosting con determinate caratteristiche
(verosimilmente quelle messe in atto nel caso concreto). Null’altro.
7.3. Oltretutto,
con riferimento all’adeguamento del prezzo una tantum per il sito web “prototipo”,
si osserva che l’attore non aveva mai preteso, nemmeno nel già menzionato e-mail
15 febbraio 2020 (doc. I), con cui pure aveva sostenuto che “l’accordo
prevedeva la realizzazione di 12 siti e il pricing è stato dimensionato su 12
siti”, che ciò avrebbe giustificato o imposto, oltre a un adeguamento del
canone mensile, anche un adeguamento di quel prezzo una tantum, egli anzi
avendo allora dato atto che “avete pagato, … il mio lavoro di design per il
sito, fissato in modo forfettario a fr. 2'000.-. Concept design che è di vostra
proprietà e che potete utilizzare liberamente per realizzare i siti dei vostri
clienti”. In tali circostanze è evidente che egli stesso non riteneva che il
relativo “pricing” dipendesse da un numero minimo di siti web da realizzare.
Si
aggiunga che, per stessa ammissione dell’attore (conclusioni p. 6 seg. e
appello p. 25), il perito giudiziario, richiesto di accertare il valore di
mercato (dal quale si potrebbe dedurre il possibile prezzo una tantum) della
costruzione di un “prototipo” di sito web con determinate caratteristiche,
aveva per finire ritenuto corretto un importo di fr. 3'770.75 (delucidazione
peritale p. 11), di gran lunga inferiore dunque ai fr. 14'000.- proposti in
causa dall’attore, sicché la pretesa di quest’ultimo a questo titolo, di fr.
12'000.-, laddove per ipotesi fosse stata da ammettere nel suo principio, non
avrebbe in ogni caso potuto superare i fr. 1'770.75 (fr. 3'770.75 ./. fr.
2'000.-). Le critiche mosse dall’attore per la prima volta solo in questa sede
all’operato del perito giudiziario, colpevole a suo dire di non aver “preso
in considerazione tutte le complessità ed i dettagli tecnici effettivi, dati
nel caso concreto, evidenziati nella domanda 1 della perizia” (appello p.
24), sono irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC).
7.4. Avendo
l’attore pacificamente ammesso che fino al mese di luglio 2019 la “tabella di
marcia” del numero dei siti web da realizzare era stata rispettata (appello p. 30
e 33), è inoltre escluso che per i 6 mesi iniziali (gennaio - giugno 2019) egli
possa pretendere un qualsiasi adeguamento dei canoni mensili per i siti web aggiuntivi
dei vari atleti. La sua pretesa a questo titolo, di fr. 3'920.-, laddove per
ipotesi fosse stata da accogliere nel suo principio, non avrebbe così potuto in
ogni caso superare i fr. 2'240.- (8 mesi, da luglio 2019 a febbraio 2020).
8. Come detto, il Pretore aggiunto ha invece parzialmente
accolto la pretesa dell’attore volta al pagamento, per i mesi di giugno e
luglio 2020, di un canone mensile di fr. 135.- + IVA per i 5 siti web aggiuntivi
dei vari atleti (per complessivi fr. 1'453.96), nel senso che ha considerato
dovuto, per quei due mesi, un canone mensile di fr. 65.- senza IVA (per
complessivi fr. 700.-).
In
questa sede l’attore ha chiesto di accogliere integralmente la pretesa,
ritenendo di poter rivendicare anche per il futuro, e non solo retroattivamente,
l’adeguamento dei compensi a suo favore.
La
sua domanda, che per le ragioni addotte nei considerandi precedenti (e meglio
nei consid. 7.1 e 7.2) sarebbe di per sé stata da respingere, dev’essere però accolta
per un altro motivo e meglio per il fatto che nel frattempo tra le parti era
venuto in essere per atti concludenti un accordo che prevedeva per l’appunto il
pagamento di un canone mensile di fr. 135.- + IVA.
La
giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che dal fatto che una
parte contrattuale abbia accettato di farsi pagare dalla sua controparte un importo
inferiore a quello originariamente pattuito (e, per analogia, abbia accettato di
pagarle un importo superiore a quello originariamente pattuito) per almeno tre
mensilità, senza formulare alcuna riserva, si può senz’altro presumere, in base
all’art. 6 CO, che essa abbia accettato per atti concludenti il nuovo regime
contrattuale in quel senso (TF 4A_223/2010
del 12 luglio 2010 consid. 2.1.2, 4A_404/2014 del 17 dicembre 2014 consid. 5.1). Ed è quello che è successo nel caso di specie,
visto e considerato che, come si è visto, la seconda convenuta, informata dall’attore
il 15 febbraio 2020 (doc. I) della sua decisione di aumentare dal marzo 2020 e
per il futuro il canone mensile da fr. 65.- a fr. 135.- + IVA, aveva poi provveduto,
senza riserve, a pagargli le successive tre fatture mensili, quelle di marzo,
aprile e maggio 2020, che erano state calcolate in base a quel nuovo canone. Dal
canto suo, la seconda convenuta non ha invece addotto e provato l’esistenza di
eventuali valide circostanze, in forza delle quali l’attore non avrebbe invece potuto
e dovuto concludere per una sua accettazione tacita, atte cioè a ribaltare una
tale presunzione.
9. Ne discende, in
parziale accoglimento dell’appello dell’attore e della petizione, la condanna della
seconda convenuta al pagamento fr. 1'453.96
oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2020 su fr. 726.98 e dal 31 luglio 2020 su
fr. 726.98.
Le spese giudiziarie,
calcolate per la procedura di primo grado sulla base del valore litigioso di fr. 19'837.96 e per la procedura di seconda istanza
sulla base del valore qui ancora litigioso di fr.
16'673.96, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv.
Considerandi
2.
CPC), fermo restando che il 26 ottobre e il 27 novembre 2023 i convenuti, per
il patrocinio in questa sede da parte del loro avvocato, hanno presentato due
note spese ex art. 105 cpv. 2 CPC di complessivi fr. 2'709.30, che nelle
particolari circostanze risultano senz’altro congrue e possono essere considerate
per la quantificazione delle ripetibili in loro favore.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello 21 agosto 2023 di AP 1 è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la decisione 12 giugno 2023 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1.
(invariato)
2.
La petizione presentata
nei confronti di AO 2 è parzialmente accolta.
Di
conseguenza AO 2 è condannata a versare a AP 1 l’importo di fr. 1'453.96 oltre interessi al 5% dal 30 giugno
2020 su fr. 726.98 e dal 31 luglio 2020 su fr. 726.98.
3.
La tassa di giustizia (compresa quella della procedura di
conciliazione) di fr. 1’150.- e le spese (comprese quelle di conciliazione,
quelle peritali e di traduzione) di fr. 4’900.- sono poste per 1/10 a carico di
AO 2 e per 9/10 a carico di AP 1, che rifonderà alle controparti fr. 2’800.- a
titolo di ripetibili parziali.
II. Le spese processuali di fr. 2'000.- sono poste per
1/20 a carico di AO 2 e per 19/20 a carico di AP 1, che rifonderà alle
controparti fr. 2’500.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).