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Decisione

12.2023.105

Locazione - disdetta per mora - espulsione

2 ottobre 2023Italiano7 min

fr. 1'000.- con un acconto mensile per spese accessorie di fr. 180.-, l’appartamento

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

12.2023.105

Lugano

2 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

visto

il “ricorso” presentato il 23 agosto 2023 da

AP

1

contro

la decisione di sfratto 5 giugno 2023 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 4, nella causa - inc. n. SO.2023.2186 -promossa con istanza 3 maggio

2023 da

ritenuto

in fatto e in diritto:

che

con contratto 11 ottobre 2018 (doc. A), poi rinnovato tacitamente, CO 1 ha

concesso in locazione a AP 1, dal 1° novembre 2018 e per una pigione mensile di

fr. 1'000.- con un acconto mensile per spese accessorie di fr. 180.-, l’appartamento

di __________ locali, sito al __________ piano, interno __________, dello

stabile denominato “__________” in __________ a __________;

che

il locatore, preso atto che la conduttrice non aveva provveduto a pagare l’affitto

di febbraio 2023 di fr. 1'180.- e le spese di diffida di fr. 20.- nemmeno entro

il termine ultimativo di pagamento di 30 giorni con comminatoria di disdetta

assegnatole il 16 febbraio 2023 (doc. B), il 29 marzo 2023 (doc. C) le ha

significato, in applicazione dell’art. 257d CO, su formulario ufficiale, la

disdetta del contratto dal 30 aprile 2023;

che

con istanza 3 maggio 2023, promossa nella procedura sommaria di tutela

giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), CO 1 ha chiesto di fare

ordine a AP 1 di liberare immediatamente l’ente locato;

che

con decisione 5 giugno 2023 il Pretore, in accoglimento dell’istanza, ha fatto

ordine alla convenuta di liberare l’ente locato entro 10 giorni, ponendo la

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.- a carico della stessa, tenuta

altresì a rifondere alla controparte fr. 100.- a titolo di indennità: egli ha in

sostanza ritenuto che i presupposti per una disdetta per mora del conduttore ai

sensi dell’art. 257d CO fossero adempiuti e che la fattispecie potesse essere

decisa nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti di cui all’art.

257 CPC;

che

con “ricorso” 23 agosto 2023 la convenuta, rilevando di non aver potuto ritirare

la raccomandata contenente la decisione di sfratto siccome assente in Italia

per motivi famigliari, di aver sempre pagato gli affitti e di non essere in

grado, anche perché attualmente disoccupata e da sola, di trovare un nuovo appartamento

in appena 2 giorni di tempo, ha chiesto “che mi si conceda il tempo

necessario per un nuovo alloggio”, aggiungendo che “il più presto

Considerandi

possibile lascerò i locali da me attualmente occupati”;

che

il “ricorso” (recte: appello) della convenuta, manifestamente

improponibile e manifestamente infondato, deve essere respinto già nell’ambito

dell’esame preliminare dell’art. 312 cpv. 1 CPC senza necessità di notificarlo

alla controparte per osservazioni;

che

la convenuta, gravata dell’onere della prova (DTF 92 I 253 consid. 3; TF

9C_448/2009 del 28 agosto 2009 consid. 1.5), non ha innanzitutto spiegato,

dandone poi puntuale dimostrazione, per quali ragioni, a fronte di una

decisione pretorile inviatale per raccomandata il 5 giugno 2023, il rimedio

giuridico da lei inoltrato il 23 agosto 2023 sarebbe rispettoso del termine di impugnazione

di 10 giorni previsto dall’art. 314 cpv. 1 CPC e con ciò, da questo punto di

vista, ricevibile; la sua assenza in Italia per aiutare la sorella con tre

figli (di cui uno di pochi mesi) che “non stava così bene”, non è a sua

volta tale da giustificare una restituzione del termine di impugnazione ex art.

148.

CPC, e ciò già per il fatto che la sua assenza all’estero per aiutare la

sorella, affetta per altro da un problema di salute di cui nemmeno era stata

specificata la gravità, si era protratta solo fino al 9 giugno 2023 (in tal

senso l’e-mail 23 agosto 2023 di E__________ __________ allegato al “ricorso”);

che

laddove, per ipotesi, il rimedio giuridico della convenuta potesse ciononostante

essere considerato tempestivo, resterebbe comunque il fatto, come si dirà qui

di seguito, che lo stesso è manifestamente irricevibile, rispettivamente è manifestamente

infondato, per altre ragioni;

che

da una parte la convenuta non ha chiesto in questa sede di respingere l’istanza

di espulsione o di annullare il giudizio pretorile che l’aveva accolta, e

comunque, se lo avesse fatto, la sua richiesta sarebbe stata manifestamente da

respingere siccome essa, in violazione dell’obbligo di motivazione che le

incombeva (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con l’argomentazione

del Pretore, secondo cui i presupposti per una disdetta per mora ai sensi dell’art.

257d CO erano adempiuti; nell’unico punto in cui sembrerebbe forse averlo

fatto, ossia nella misura ha sostenuto, invero per la prima volta a con ciò

irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo nell’appello, di aver sempre pagato

gli affitti (lasciando intendere che ciò valesse anche per le somme oggetto

della diffida del 16 febbraio 2023), non lo ha però assolutamente dimostrato;

che

d’altra parte l’unica richiesta formulata in questa sede dalla convenuta,

quella di concederle “il tempo necessario”, per altro irritualmente non

meglio quantificato, “per trovare un nuovo alloggio”, era invece manifestamente

infondata;

che,

sulla base del principio di proporzionalità, l’autorità di esecuzione dello

sfratto può concedere al conduttore un termine di moratoria di breve durata, a

condizione che vi siano delle ragioni elementari di umanità, quali ad esempio

la malattia grave o la situazione economica modesta, o qualora sulla base di

indizi seri e concreti si possa presumere che costui rispetterà spontaneamente

l’ordine impartitogli entro un termine ragionevole, ritenuto che il

differimento deve in ogni caso essere breve e non deve equivalere a una proroga

del contratto di locazione (TF 4A_207/2014 del 19 maggio 2014 consid. 3.1);

che

nel caso di specie la convenuta, che si è limitata a evidenziare il fatto di

essere disoccupata e da sola nonché di essere impossibilitata di trovare un

nuovo appartamento in appena 2 giorni di tempo ma a ben vedere non ha fatto

valere particolari ragioni elementari di umanità ai sensi della giurisprudenza,

ha di fatto già beneficiato, nelle more della procedura ricorsuale, di una

dilazione più che sufficiente per trovare una sistemazione alternativa, per cui

un’ulteriore proroga non può entrare in linea di conto;

che le spese processuali, fissate in conformità con

gli art. 2, 9 cpv. 3 e 13 LTG, sono poste a carico della convenuta appellante

(art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano indennità alla controparte,

alla quale il gravame non è stato notificato;

che

non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il

presente giudizio, che per altro ha per oggetto un appello presentato contro

una decisione adottata in procedura sommaria, può essere emanato da questa

Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b. n. 2 e

3.

LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

1. Il “ricorso” (recte: appello) 23 agosto 2023 di

AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 100.- sono a carico dell’appellante.

Non si attribuiscono indennità.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr.

15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.

74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).