12.2023.105
Locazione - disdetta per mora - espulsione
2 ottobre 2023Italiano7 min
fr. 1'000.- con un acconto mensile per spese accessorie di fr. 180.-, l’appartamento
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Incarto n.
Fatti
12.2023.105
Lugano
2 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
visto
il “ricorso” presentato il 23 agosto 2023 da
AP
1
contro
la decisione di sfratto 5 giugno 2023 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, nella causa - inc. n. SO.2023.2186 -promossa con istanza 3 maggio
2023 da
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con contratto 11 ottobre 2018 (doc. A), poi rinnovato tacitamente, CO 1 ha
concesso in locazione a AP 1, dal 1° novembre 2018 e per una pigione mensile di
fr. 1'000.- con un acconto mensile per spese accessorie di fr. 180.-, l’appartamento
di __________ locali, sito al __________ piano, interno __________, dello
stabile denominato “__________” in __________ a __________;
che
il locatore, preso atto che la conduttrice non aveva provveduto a pagare l’affitto
di febbraio 2023 di fr. 1'180.- e le spese di diffida di fr. 20.- nemmeno entro
il termine ultimativo di pagamento di 30 giorni con comminatoria di disdetta
assegnatole il 16 febbraio 2023 (doc. B), il 29 marzo 2023 (doc. C) le ha
significato, in applicazione dell’art. 257d CO, su formulario ufficiale, la
disdetta del contratto dal 30 aprile 2023;
che
con istanza 3 maggio 2023, promossa nella procedura sommaria di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), CO 1 ha chiesto di fare
ordine a AP 1 di liberare immediatamente l’ente locato;
che
con decisione 5 giugno 2023 il Pretore, in accoglimento dell’istanza, ha fatto
ordine alla convenuta di liberare l’ente locato entro 10 giorni, ponendo la
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.- a carico della stessa, tenuta
altresì a rifondere alla controparte fr. 100.- a titolo di indennità: egli ha in
sostanza ritenuto che i presupposti per una disdetta per mora del conduttore ai
sensi dell’art. 257d CO fossero adempiuti e che la fattispecie potesse essere
decisa nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti di cui all’art.
257 CPC;
che
con “ricorso” 23 agosto 2023 la convenuta, rilevando di non aver potuto ritirare
la raccomandata contenente la decisione di sfratto siccome assente in Italia
per motivi famigliari, di aver sempre pagato gli affitti e di non essere in
grado, anche perché attualmente disoccupata e da sola, di trovare un nuovo appartamento
in appena 2 giorni di tempo, ha chiesto “che mi si conceda il tempo
necessario per un nuovo alloggio”, aggiungendo che “il più presto
Considerandi
possibile lascerò i locali da me attualmente occupati”;
che
il “ricorso” (recte: appello) della convenuta, manifestamente
improponibile e manifestamente infondato, deve essere respinto già nell’ambito
dell’esame preliminare dell’art. 312 cpv. 1 CPC senza necessità di notificarlo
alla controparte per osservazioni;
che
la convenuta, gravata dell’onere della prova (DTF 92 I 253 consid. 3; TF
9C_448/2009 del 28 agosto 2009 consid. 1.5), non ha innanzitutto spiegato,
dandone poi puntuale dimostrazione, per quali ragioni, a fronte di una
decisione pretorile inviatale per raccomandata il 5 giugno 2023, il rimedio
giuridico da lei inoltrato il 23 agosto 2023 sarebbe rispettoso del termine di impugnazione
di 10 giorni previsto dall’art. 314 cpv. 1 CPC e con ciò, da questo punto di
vista, ricevibile; la sua assenza in Italia per aiutare la sorella con tre
figli (di cui uno di pochi mesi) che “non stava così bene”, non è a sua
volta tale da giustificare una restituzione del termine di impugnazione ex art.
148.
CPC, e ciò già per il fatto che la sua assenza all’estero per aiutare la
sorella, affetta per altro da un problema di salute di cui nemmeno era stata
specificata la gravità, si era protratta solo fino al 9 giugno 2023 (in tal
senso l’e-mail 23 agosto 2023 di E__________ __________ allegato al “ricorso”);
che
laddove, per ipotesi, il rimedio giuridico della convenuta potesse ciononostante
essere considerato tempestivo, resterebbe comunque il fatto, come si dirà qui
di seguito, che lo stesso è manifestamente irricevibile, rispettivamente è manifestamente
infondato, per altre ragioni;
che
da una parte la convenuta non ha chiesto in questa sede di respingere l’istanza
di espulsione o di annullare il giudizio pretorile che l’aveva accolta, e
comunque, se lo avesse fatto, la sua richiesta sarebbe stata manifestamente da
respingere siccome essa, in violazione dell’obbligo di motivazione che le
incombeva (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con l’argomentazione
del Pretore, secondo cui i presupposti per una disdetta per mora ai sensi dell’art.
257d CO erano adempiuti; nell’unico punto in cui sembrerebbe forse averlo
fatto, ossia nella misura ha sostenuto, invero per la prima volta a con ciò
irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo nell’appello, di aver sempre pagato
gli affitti (lasciando intendere che ciò valesse anche per le somme oggetto
della diffida del 16 febbraio 2023), non lo ha però assolutamente dimostrato;
che
d’altra parte l’unica richiesta formulata in questa sede dalla convenuta,
quella di concederle “il tempo necessario”, per altro irritualmente non
meglio quantificato, “per trovare un nuovo alloggio”, era invece manifestamente
infondata;
che,
sulla base del principio di proporzionalità, l’autorità di esecuzione dello
sfratto può concedere al conduttore un termine di moratoria di breve durata, a
condizione che vi siano delle ragioni elementari di umanità, quali ad esempio
la malattia grave o la situazione economica modesta, o qualora sulla base di
indizi seri e concreti si possa presumere che costui rispetterà spontaneamente
l’ordine impartitogli entro un termine ragionevole, ritenuto che il
differimento deve in ogni caso essere breve e non deve equivalere a una proroga
del contratto di locazione (TF 4A_207/2014 del 19 maggio 2014 consid. 3.1);
che
nel caso di specie la convenuta, che si è limitata a evidenziare il fatto di
essere disoccupata e da sola nonché di essere impossibilitata di trovare un
nuovo appartamento in appena 2 giorni di tempo ma a ben vedere non ha fatto
valere particolari ragioni elementari di umanità ai sensi della giurisprudenza,
ha di fatto già beneficiato, nelle more della procedura ricorsuale, di una
dilazione più che sufficiente per trovare una sistemazione alternativa, per cui
un’ulteriore proroga non può entrare in linea di conto;
che le spese processuali, fissate in conformità con
gli art. 2, 9 cpv. 3 e 13 LTG, sono poste a carico della convenuta appellante
(art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano indennità alla controparte,
alla quale il gravame non è stato notificato;
che
non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il
presente giudizio, che per altro ha per oggetto un appello presentato contro
una decisione adottata in procedura sommaria, può essere emanato da questa
Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b. n. 2 e
3.
LOG).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. Il “ricorso” (recte: appello) 23 agosto 2023 di
AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 100.- sono a carico dell’appellante.
Non si attribuiscono indennità.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr.
15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.
74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).