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Decisione

12.2023.107

Società a garanzia limitata - scioglimento per lacune organizzative - appello - ripristino della situazione legale

17 ottobre 2023Italiano6 min

del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Campagna sono annullati e la causa di cui alla segnalazione 7

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.107

Lugano

17 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.727 della Pretura della

giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa a seguito della notificazione 7

luglio 2023 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, nei confronti di

AP

1

tendente all’adozione delle

misure necessarie nei confronti della società, che era priva di una valida

rappresentanza in Svizzera;

nell’ambito della quale il

Pretore aggiunto, con decisione 18 agosto 2023, ha accolto l'istanza,

pronunciando lo scioglimento della società e ordinandone la liquidazione

secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante la società con ricorso

(recte: appello) 28 agosto 2023, con cui ha comunicato al tribunale che “la

situazione legale è stata ripristinata con la nomina di una persona con diritto

di firma individuale domiciliata in Svizzera”;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che il 7 luglio 2023 l’Ufficio

del registro di commercio ha notificato alla Pretura della giurisdizione di

Locarno-Campagna, autorità competente ad adottare le misure necessarie nei

confronti delle società che presentano lacune organizzative, che la società AP

1, che a quel momento era priva di una valida rappresentanza in Svizzera (art. 814

cpv. 3 CO), era stata invano diffidata, con raccomandata 16 maggio 2023 (doc.

B), a sanare la lacuna e a notificare la relativa iscrizione nel registro di

commercio entro 30 giorni (art. 939 cpv. 2 CO);

che l’11 luglio 2023 il Pretore aggiunto ha

assegnato alla società un termine di 15 giorni per indicare una valida

rappresentanza in Svizzera e per darne comunicazione alla Pretura, pena il suo

scioglimento e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al

fallimento;

che,

preso atto che la società aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il

termine, con decisione 18 agosto 2023 il Pretore aggiunto, in applicazione degli

art. 731b cpv. 1bis n. 3 e 939 cpv. 2 CO, ha pronunciato il suo scioglimento (dispositivo

n. 1) e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al

fallimento (dispositivo n. 2), ponendo a suo carico le spese processuali di fr.

100.- (dispositivo n. 3);

che

con il ricorso (recte: appello) 28 agosto 2023, che qui ci occupa, AP 1 ha

comunicato al tribunale che “la situazione legale è stata ripristinata con

la nomina di una persona con diritto di firma individuale domiciliata in

Svizzera (vedi estratto registro di commercio)”; richiesta dal presidente

di questa Camera di inviare copia della documentazione spedita all’Ufficio del

registro di commercio inerente la sua iscrizione nel registro medesimo, il 25

settembre 2023 essa ha trasmesso copia della sua istanza 25 agosto 2023 in tal

senso all’Ufficio del registro di commercio sulla quale risultava tra l’altro essere

stato apposto il timbro di ricevimento da parte di quest’ultimo;

che

nel caso di specie si tratta di esaminare se l’appellante abbia provveduto a

ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella

procedura ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza,

sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione

(cfr. Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne

Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von

Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369

consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206);

che

questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come

risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si

tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con

ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), il 25 agosto

2023 la società aveva notificato la nomina di una persona con diritto di firma

individuale domiciliata in Svizzera e, come risultava dall’estratto del

registro di commercio prodotto con l’appello, la situazione legale era stata in

tal modo ripristinata;

che,

in tali circostanze, l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei

confronti della società, che era priva di una valida rappresentanza in Svizzera,

non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva

d’oggetto (cfr. TF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.1);

che,

in assenza di migliori indicazioni, le spese giudiziarie di entrambe le sedi

vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20'000.-, pari al

capitale sociale della società (doc. A; cfr. TF 4A_222/2022 del 19 agosto 2022

consid. 6.2.4 e 6.2.5), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art.

106 CPC);

che

nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo

principio;

che

da una parte la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore aggiunto avrebbero

in effetti potuto essere evitate se la società, anziché rimanere inattiva di

fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la

situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. e e

108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa

inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 4A_411/2012

del 22 novembre 2012 consid. 3, 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.2 e 4);

che

dall’altra la società nemmeno ha ritenuto di protestare spese e ripetibili di

primo e secondo grado;

che

in definitiva l’appello deve essere evaso ai sensi dei considerandi che

precedono;

che

non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il

presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi

decide:

Fatti

1. L’appello 28

agosto 2023 di AP 1 è evaso nel senso

che i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 18 agosto 2023

del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Campagna sono annullati e la causa di cui alla segnalazione 7

luglio 2023 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli

siccome divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione

impugnata rimangono invariati.

Considerandi

2.

Le

spese processuali d’appello di fr. 400.- sono poste a carico dell’appellante.

Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Notificazione:

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna e all’Ufficio del registro di

commercio, Via Tognola 7, Biasca

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale

deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119

LTF).