12.2023.107
Società a garanzia limitata - scioglimento per lacune organizzative - appello - ripristino della situazione legale
17 ottobre 2023Italiano6 min
del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Campagna sono annullati e la causa di cui alla segnalazione 7
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.107
Lugano
17 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.727 della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa a seguito della notificazione 7
luglio 2023 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, nei confronti di
AP
1
tendente all’adozione delle
misure necessarie nei confronti della società, che era priva di una valida
rappresentanza in Svizzera;
nell’ambito della quale il
Pretore aggiunto, con decisione 18 agosto 2023, ha accolto l'istanza,
pronunciando lo scioglimento della società e ordinandone la liquidazione
secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la società con ricorso
(recte: appello) 28 agosto 2023, con cui ha comunicato al tribunale che “la
situazione legale è stata ripristinata con la nomina di una persona con diritto
di firma individuale domiciliata in Svizzera”;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che il 7 luglio 2023 l’Ufficio
del registro di commercio ha notificato alla Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna, autorità competente ad adottare le misure necessarie nei
confronti delle società che presentano lacune organizzative, che la società AP
1, che a quel momento era priva di una valida rappresentanza in Svizzera (art. 814
cpv. 3 CO), era stata invano diffidata, con raccomandata 16 maggio 2023 (doc.
B), a sanare la lacuna e a notificare la relativa iscrizione nel registro di
commercio entro 30 giorni (art. 939 cpv. 2 CO);
che l’11 luglio 2023 il Pretore aggiunto ha
assegnato alla società un termine di 15 giorni per indicare una valida
rappresentanza in Svizzera e per darne comunicazione alla Pretura, pena il suo
scioglimento e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento;
che,
preso atto che la società aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il
termine, con decisione 18 agosto 2023 il Pretore aggiunto, in applicazione degli
art. 731b cpv. 1bis n. 3 e 939 cpv. 2 CO, ha pronunciato il suo scioglimento (dispositivo
n. 1) e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento (dispositivo n. 2), ponendo a suo carico le spese processuali di fr.
100.- (dispositivo n. 3);
che
con il ricorso (recte: appello) 28 agosto 2023, che qui ci occupa, AP 1 ha
comunicato al tribunale che “la situazione legale è stata ripristinata con
la nomina di una persona con diritto di firma individuale domiciliata in
Svizzera (vedi estratto registro di commercio)”; richiesta dal presidente
di questa Camera di inviare copia della documentazione spedita all’Ufficio del
registro di commercio inerente la sua iscrizione nel registro medesimo, il 25
settembre 2023 essa ha trasmesso copia della sua istanza 25 agosto 2023 in tal
senso all’Ufficio del registro di commercio sulla quale risultava tra l’altro essere
stato apposto il timbro di ricevimento da parte di quest’ultimo;
che
nel caso di specie si tratta di esaminare se l’appellante abbia provveduto a
ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella
procedura ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza,
sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione
(cfr. Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne
Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von
Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369
consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206);
che
questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come
risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si
tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con
ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), il 25 agosto
2023 la società aveva notificato la nomina di una persona con diritto di firma
individuale domiciliata in Svizzera e, come risultava dall’estratto del
registro di commercio prodotto con l’appello, la situazione legale era stata in
tal modo ripristinata;
che,
in tali circostanze, l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei
confronti della società, che era priva di una valida rappresentanza in Svizzera,
non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva
d’oggetto (cfr. TF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.1);
che,
in assenza di migliori indicazioni, le spese giudiziarie di entrambe le sedi
vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20'000.-, pari al
capitale sociale della società (doc. A; cfr. TF 4A_222/2022 del 19 agosto 2022
consid. 6.2.4 e 6.2.5), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art.
106 CPC);
che
nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo
principio;
che
da una parte la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore aggiunto avrebbero
in effetti potuto essere evitate se la società, anziché rimanere inattiva di
fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la
situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. e e
108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa
inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 4A_411/2012
del 22 novembre 2012 consid. 3, 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.2 e 4);
che
dall’altra la società nemmeno ha ritenuto di protestare spese e ripetibili di
primo e secondo grado;
che
in definitiva l’appello deve essere evaso ai sensi dei considerandi che
precedono;
che
non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il
presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi
decide:
Fatti
1. L’appello 28
agosto 2023 di AP 1 è evaso nel senso
che i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 18 agosto 2023
del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Campagna sono annullati e la causa di cui alla segnalazione 7
luglio 2023 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli
siccome divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione
impugnata rimangono invariati.
Considerandi
2.
Le
spese processuali d’appello di fr. 400.- sono poste a carico dell’appellante.
Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Notificazione:
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna e all’Ufficio del registro di
commercio, Via Tognola 7, Biasca
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale
deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119
LTF).