12.2023.108
Contratto di lavoro, validità della disdetta; impedimento al lavoro a causa di malattia, periodo di protezione, onere della prova, valenza dei certificati medici; valenza di una decisione assicurativa di rifiuto di indennità giornaliere;
25 marzo 2024Italiano35 min
luglio 2018 il dipendente è stato dichiarato integralmente e ininterrottamente inabile
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.108
Lugano
25 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.18 della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Città - promossa con petizione 24 maggio 2019 da
AP
1 , __________
patrocinato dall’ PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna
della convenuta al versamento di fr. 30'000.-
a titolo di salario, straordinari, indennità di partenza e
indennità per ingiusto
licenziamento, oltre interessi,
tasse, spese legali e ripetibili;
domanda avversata dalla convenuta, che
ne ha postulato l’integrale reiezione, e che
il Pretore ha respinto con decisione 19
giugno 2023;
insorgente l’attore con atto di appello e reclamo 29 agosto 2023, con cui
chiede di
dichiarare nulla, o subordinatamente di annullare,
la sentenza impugnata, con protesta
di spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre la convenuta con risposta 5
ottobre 2023 postula la reiezione del gravame,
con protesta di spese e ripetibili di
seconda sede;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto,
in fatto:
Fatti
A.
Il 1° maggio 1996 la AO 1 (in
seguito: “AO 1”) ha assunto AP 1 in qualità di autista di trasporti pubblici al
100%, per un salario lordo annuo di fr. 77’685.- (doc. richiamato II°).
B.
Dal 26 maggio 2017 al 31
luglio 2018 il dipendente è stato dichiarato integralmente e ininterrottamente inabile
al lavoro a causa di malattia dal suo medico curante, il dr. med. O__________ (cfr.
certificati medici doc. F e 2), sicché non ha prestato alcuna attività
lavorativa. Dal 26 giugno 2017 al 21 luglio 2017, egli è stato degente presso
la Clinica __________ (doc. G e L).
C.
Dal 1° settembre 2017 l’assicurazione
collettiva per perdita di guadagno sottoscritta dalla datrice di lavoro in
favore dei dipendenti (H__________, qui di seguito anche solo “H__________”) ha
cautelativamente sospeso il versamento delle indennità giornaliere onde
esperire degli accertamenti (doc. 3). L’assicurazione ha dunque invitato AP 1 a
sottoporsi a una visita peritale presso il dr. med. P__________ e ha nel
seguito avviato un’inchiesta assicurativa a fronte di sospetti di abuso,
comprensiva di sorveglianza, di incontri, di una visita peritale presso il dr.
med. A__________, di un esame del capello e delle urine presso l’Istituto
alpino di chimica e tossicologia (IACT) di Olivone e di ulteriori valutazioni
effettuate dai dr. med. P__________ e A__________ (doc. II°).
D.
Il
5 febbraio 2018 la
suddetta assicurazione, ritenendo AP 1 colpevole di una frode nelle giustificazioni
(per avere dal luglio 2017, ovvero dopo la dimissione dalla clinica, o
perlomeno dal settembre 2017, manifestamente simulato una malattia mentale
malgrado fosse completamente abile al lavoro), lo ha informato tramite uno
scritto motivato della sua decisione di non ritenersi vincolata al contratto
d’assicurazione né al dovere di fornire prestazioni dal 26 maggio 2017 ex art.
40 LCA, chiedendogli la restituzione delle indennità giornaliere indebitamente
percepite e delle spese di accertamento (doc. II°, v. anche doc. 5). Alla
datrice di lavoro, l’assicurazione ha semplicemente comunicato il rifiuto delle
prestazioni assicurative senza fornire ulteriori dettagli per motivi legati
alla protezione dei dati. Il 28 febbraio 2018, l’assicurazione ha altresì
comunicato a AP 1 di escluderlo dal contratto collettivo dal 1° gennaio 2018
(sempre ai sensi dell’art. 40 LCA) e dunque dall’assicurazione per perdita di
salario in caso di malattia (doc. II°).
E.
Successivamente, dal 19
febbraio 2018 al 9 aprile 2018, AP 1 ha nuovamente soggiornato presso la
Clinica __________ (doc. G e L), e con scritto 6 marzo 2018 si è rivolto ad H__________
onde contestare la decisione 5 febbraio 2018, comunicandole la sua corrente
ospedalizzazione e chiedendole di riconsiderare il suo stato di salute (doc.
13). Il 7 marzo 2018 l’assicurazione gli ha però comunicato di riconfermarsi
integralmente nella sua decisione 5 febbraio 2018 (doc. I e 13).
F.
Il 23 maggio 2018 AP 1 ha
presentato presso l’Ufficio dell’assicurazione invalidità di Bellinzona (“UAI”)
una domanda per il versamento di una rendita d’invalidità (doc. II°).
G.
Il 17 luglio 2018 H__________,
dopo essere stata autorizzata da AP 1, ha trasmesso copia degli atti
amministrativi e medici a lui riferiti alla AO 1 (doc. II°). Il 18 luglio 2018 il
dipendente si è sottoposto a una visita da parte del medico di fiducia della
datrice di lavoro (dr. med. N__________), che lo ha ritenuto inabile al lavoro
quale conducente di autobus per il trasporto professionale di persone a causa
dei farmaci assunti, ma abile al lavoro al 100% in una mansione adatta alla sua
terapia (doc. 6).
H.
Tenuto conto della posizione
di H__________ e dell’esito della summenzionata visita medica, con raccomandata
25 luglio 2018 la AO 1 ha notificato all’attore la disdetta ordinaria del
rapporto di lavoro per il 31 ottobre 2018, esentandolo nel contempo dal lavoro,
giacché i farmaci da lui assunti erano incompatibili con la sua mansione di
conducente di autobus e nel prossimo futuro non vi erano posizioni vacanti in
mansioni che avrebbe potuto svolgere compatibilmente con il suo stato di salute
(doc. 7), riservandosi il diritto di richiedere la restituzione del salario
versato.
I.
Il 31 agosto 2018 AP 1 ha
lasciato la Svizzera per trasferirsi definitivamente in __________, prelevando
integralmente il suo avere di cassa pensione (doc. 9 e 10).
J.
Con raccomandata 22 ottobre
2018, indirizzata sia alla AO 1 sia ad H__________, AP 1, per il tramite della
sua patrocinatrice, si è opposto sia alla disdetta del contratto di lavoro, sia
alla decisione 5 febbraio 2018 dell’assicurazione, in quanto nulle ed
inefficaci. Ciò poiché la disdetta sarebbe stata pronunciata durante il periodo
di malattia, mentre la decisione assicurativa, oltre a essere infondata, non
avrebbe indicato i termini di impugnazione e sarebbe stata notificata durante
l’ospedalizzazione. Il medesimo ha pertanto chiesto alla AO 1 di reintegrarlo
nel suo posto di lavoro e di provvedere all’immediato versamento dei suoi
stipendi (segnatamente quelli di settembre e ottobre 2018) nonché delle 168 ore
di lavoro straordinario da lui svolte, e ad H__________ di versargli le
indennità illegalmente trattenute oppure di emettere una decisione formale
suscettibile di impugnativa come previsto dalla legge (doc. 8).
K.
Il 25 ottobre 2018 H__________
ha respinto le richieste di AP 1, osservando che la polizza assicurativa
sottostava alla LCA e che per contestare la sua presa di posizione del 5
febbraio 2018 avrebbe dovuto adire il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA)
per il tramite di una petizione (doc. 14).
L.
Il 28 novembre 2018 anche la AO
1 si è riconfermata nelle proprie posizioni rilevando la legittimità della
disdetta, pronunciata dopo lo scadere del periodo di protezione di cui all’art.
336c cpv. 1 lett. b CO e in assenza di possibilità di un’alternativa ricollocazione
del dipendente (tenuto conto oltretutto della sua partenza definitiva per
l’estero). La medesima gli ha inoltre
chiesto la restituzione (entro 30 giorni) dei salari da lui indebitamente
percepiti, per complessivi fr. 75’248.90 (doc. 2 nel doc. richiamato I°).
M.
In data 27 novembre 2018 l’Ufficio
assicurazione invalidità ha emesso un progetto di decisione, che prevedeva la
reiezione della richiesta di prestazioni presentata da AP 1 e accertava in
particolare che quest’ultimo dal 22 luglio 2017 risultava abile in qualsiasi
attività lavorativa nella misura del 100% (doc. II°).
N.
Con istanza del 14 gennaio
2019 AP 1 ha avviato una procedura di conciliazione presso la Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città tendente alla condanna della AO 1 al pagamento
in suo favore di fr. 30'000.- oltre interessi del 5% dal 30 settembre 2018 a
titolo di rivendicazioni salariali (168 ore di straordinari, salari di
settembre e ottobre 2018) e indennità “per ingiusto licenziamento ex art.
337c cpv. 3 CO”. Non avendo le parti trovato un’intesa, a AP 1 è stata
rilasciata l’autorizzazione ad agire in data 18 febbraio 2019 (doc. D).
O.
In data 11 febbraio 2019
l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, Berna (“UFAI”), ha
respinto la richiesta di prestazioni 23/24 maggio 2018 di AP 1, accertando un’incapacità
al lavoro del 100% dal 25 maggio 2017 al 21 luglio 2017 e una capacità al
lavoro del 100% a partire dal 22 luglio 2017, ovvero dal termine del primo
soggiorno del medesimo presso la Clinica __________ (doc. 4 nel doc. richiamato
I°). L’attore ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale (doc.
H), da questi respinto con decisione del 24 gennaio 2020 (inc. C-1431/2019),
confermata dal Tribunale federale con sentenza del 26 maggio 2020 (inc.
9C_186/2020).
P.
Entro il termine trimestrale
dell’autorizzazione ad agire, con petizione 24 maggio 2019 AP 1 ha chiesto alla
Pretura di Locarno-Città di condannare la AO 1 a versargli fr. 30'000.- oltre
interessi del 5% dal 30 settembre 2018 a titolo di “straordinari” non
pagati (168 ore), salario di settembre e ottobre 2018, indennità di partenza e
indennità per “ingiusto ed illegale licenziamento”, oltre a tasse, spese
e ripetibili e alle spese legali sostenute. In particolare, egli ha rimproverato
alla controparte di averlo inammissibilmente licenziato per motivi pretestuosi
(vista anche la nullità della decisione assicurativa 5 febbraio 2018) durante
il periodo di protezione sussistente a causa della sua malattia (art. 336c CO),
senza peraltro rispettare i termini legali e contrattuali di preavviso e senza
versargli il salario dovuto (art. 337 seg. CO) come pure in contrasto con il
principio della buona fede.
Q.
Con osservazioni 8 luglio 2019
la convenuta si è opposta alla petizione, rilevando in particolare di aver continuato,
dopo la decisione di H__________, a versare lo stipendio all’ex dipendente finché
non ha avuto sufficienti informazioni per comprendere la situazione e di avere
nel seguito legittimamente disdetto il suo contratto di lavoro in via ordinaria
dopo aver acclarato la sua abilità lavorativa, l’incompatibilità della terapia da
lui seguita con la sua mansione di autista e l’assente possibilità di un suo
reinserimento in una funzione alternativa. Essa ha pure evidenziato di aver
subito un danno corrispondente ai salari indebitamente percepiti dalla
controparte, che la legittimava a trattenere, in compensazione, gli stipendi di
settembre e ottobre 2018, nonché ha negato di dovere alcunché a titolo di
indennità di partenza.
R.
Con replica 14 ottobre 2019 e
duplica 26 novembre 2019 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie
antitetiche posizioni.
S.
In occasione del verbale di
prime arringhe del 26 maggio 2021, le parti hanno notificato le rispettive
prove. In particolare, l’attore ha chiesto al Pretore di valutare l’esperimento
di una perizia giudiziaria sul suo stato di salute. Con scritto 14 gennaio
2022, il medesimo ha confermato tale richiesta, e ha postulato altresì di
predisporre il suo interrogatorio nonché di acquisire agli atti il contratto di
assicurazione collettiva con H__________, dal contenuto a lui ignoto. Il 21
gennaio 2022 la convenuta ha fra l’altro sottolineato che la controparte aveva
omesso di contestare nelle debite sedi la decisione di H__________, che
pertanto la vincolava. Con scritto 7 febbraio 2022 l’attore ha sostenuto di
essersi opposto alla suddetta decisione assicurativa, come pure ha rimproverato
alla parte avversa di non averlo debitamente informato sui contenuti
fondamentali del contratto di assicurazione collettiva.
T.
Con disposizione ordinatoria 7
marzo 2022 il Pretore ha deciso di non ordinare quali prove né l’interrogatorio
dell’attore, né una perizia giudiziaria, né l’edizione da H__________ del
contratto assicurativo.
U.
Entrambe le parti hanno
prodotto le proprie conclusioni scritte in data 3 giugno 2022. In esse,
l’attore ha in particolare quantificato in fr. 4'176.60 la sua pretesa per
straordinari nonché in fr. 5'000.- le ripetibili rivendicate dalla controparte,
e ha nuovamente lamentato la sua mancata informazione in relazione al contratto
collettivo di indennità giornaliera.
V.
Con decisione 19 giugno 2023
il Pretore ha respinto la petizione (dispositivo n. 1), condannando l’attore a versare alla convenuta fr.
2'000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2).
W.
Con appello (contro il
dispositivo n. 1) e reclamo (contro il dispositivo n. 2) del 29 agosto 2023 AP
1 ha postulato di accertare la nullità o subordinatamente di annullare la
sentenza del Pretore, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambi i
gradi di giudizio.
X.
Con istanza 13 settembre 2023 la
AO 1, richiamato l’art. 99 cpv. 1 lett. a CPC, ha chiesto di condannare la
controparte al versamento di una cauzione per le spese ripetibili di seconda
sede e di sospendere il termine per presentare la sua risposta.
Y.
La richiesta di sospensione è
stata respinta con ordinanza 15 settembre 2023, sicché il 5 ottobre 2023 la AO
1 ha prodotto il proprio allegato responsivo, ove ha postulato la reiezione del
gravame, con protesta delle spese giudiziarie di seconda sede.
Z.
Con decisione 14 dicembre 2023
questa Camera ha accolto l’istanza 13 settembre 2023 della resistente,
ordinando a AP 1 di prestare una cauzione di fr. 1'000.- quale garanzia di
eventuali spese ripetibili in favore della controparte.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). I termini di impugnazione e risposta sono entrambi di 30
giorni (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC). La decisione sulle spese
giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed
assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv.
1.
CPC) ed è così impugnabile unitamente alla medesima. Giusta l’art. 110 CPC,
laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente, è
dato unicamente il rimedio del reclamo.
2.
Nel caso concreto, a fronte di
un valore litigioso di fr. 30'000.-, il giudizio di prima sede era appellabile.
Avendolo l’insorgente impugnato nel merito (peraltro senza esporre particolari
considerazioni sul tema delle spese giudiziarie), non era necessario presentare
separatamente un reclamo in materia di spese. L’intero gravame verrà pertanto
trattato quale appello. Essendo la decisione pretorile 19 giugno 2023 stata
notificatagli in data 28 giugno 2023 l’impugnativa, trasmessa il 29 agosto
2023, è tempestiva (tenuto conto delle ferie giudiziarie, v. art. 145 cpv. 1
lett. b CPC) così com’è tempestiva la risposta all’appello del 5 ottobre 2023.
3.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La parte appellante deve spiegare non perché le
sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Essa non può dunque limitarsi a proporre una propria
tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,
esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa
nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena
l’irricevibilità delle medesime (STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid.
4.3). Secondo la giurisprudenza, oltre alla motivazione in senso proprio,
l’appello deve contenere le conclusioni. Dall’allegato deve risultare che
l'appellante impugna la decisione di primo grado e le modifiche che intende
ottenerne. In linea di principio una domanda di giudizio deve poter essere
innalzata a dispositivo della sentenza senza richiedere cambiamenti. Tuttavia,
il divieto di un formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.) impone che
conclusioni carenti siano interpretate alla luce della motivazione
dell'appello, eventualmente in combinazione con la decisione del primo giudice
(DTF 137 III 617 consid. 4.2.2, 4.3 e 6.2; STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022
consid. 4.3).
4.
Con l’impugnata decisione il
Pretore, dopo aver rilevato che al contratto di lavoro erano applicabili il “Regolamento
organico R5” (o “Regolamento __________”, doc. 11) e
sussidiariamente le disposizioni del CO, ma non il Contratto collettivo di
lavoro (CCL) __________ SA (entrato in vigore solo il 1° gennaio 2020), ha in
primo luogo accertato che la disdetta pronunciata dalla datrice di lavoro è di
natura ordinaria (art. 335 seg. CO) e non straordinaria (art. 337 CO) giacché
ha rispettato il termine di preavviso contrattuale di 3 mesi, ritenuto che il
mancato versamento degli stipendi dovuti sino al termine di disdetta era dovuto
alla compensazione da essa invocata con le proprie contro-pretese.
In secondo luogo, il primo giudice ha
escluso che tale disdetta, datata 25 luglio 2018, fosse nulla in quanto
pronunciata durante un periodo di protezione dovuto a malattia. Premesso che
era il lavoratore a doverla dimostrare e che la datrice di lavoro aveva il
diritto di effettuare accertamenti periodici sul suo stato di salute (art. 15.4
e 15.5 del Regolamento), il Pretore ha osservato che i certificati medici
allestiti dal dr. med. O__________ sono stati sconfessati. Ciò innanzitutto
dalla decisione di H__________ del 5 febbraio 2018, ormai passata in giudicato. Ma anche non volendola considerare, i certificati
sono pure smentiti dal rapporto di dimissione della Clinica __________ del 19
agosto 2017, dai rapporti 13 settembre 2017 e 19 gennaio 2018 del dr. med. P__________
e 16 gennaio 2018 del dr. med. A__________ (tutti contenuti nel plico doc. II°)
e dal rapporto 19 luglio 2018 del dr. med. N__________ (doc. 6), attestanti che
al più tardi dall’inizio di settembre 2017, AP 1 era abile al lavoro al 100% e
aveva finto di soffrire di una malattia
mentale, assumendo peraltro solo saltuariamente e in modo parziale i farmaci
prescritti.
Il primo giudice ha in seguito stabilito
che la disdetta neppure poteva essere considerata abusiva ai sensi dell’art.
336.
CO, ritenuto che il relativo onere della prova gravava l’attore e che la
disdetta era dovuta all’assenza di un posto di lavoro idoneo alle cure cui era
sottoposto il dipendente (doc. 7 e interrogatorio di C__________, direttore
della AO 1), il quale peraltro non aveva preteso né dimostrato che la sua
malattia fosse stata causata dalla datrice di lavoro. Di conseguenza, il primo
giudice ha accertato che la disdetta è perfettamente valida.
Il Pretore ha altresì escluso un diritto
di AP 1 a percepire un’indennità di partenza ex art. 339b CO, essendo la
medesima (ammontante al massimo a 8 mensilità di stipendio) stata già
integralmente compensata con quanto da lui ricevuto a titolo pensionistico
(art. 339d cpv. 1 CO), ovvero fr. 140’574.10 (prelievo dell’intero avere di
cassa pensione, cfr. doc. 10).
Successivamente, il giudice di prima
sede ha pure respinto la pretesa attorea riferita alle 168 ore supplementari,
siccome quantificata solo nelle conclusioni e non dimostrata, non essendovi
spazio per l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO.
Pure la pretesa relativa agli stipendi
di settembre e ottobre 2018 è stata respinta, in quanto compensati con le
maggiori contro-pretese della AO 1 di restituzione dei salari da lei
indebitamente versati all’ex dipendente fintanto che non ha avuto contezza
della situazione, ovvero quelli versati da ottobre 2017 a luglio 2018 malgrado
questi fosse in quel periodo abile al lavoro (art. 321e e 323b cpv. 2 CO).
Infine, il Pretore ha anche escluso che AP
1.
potesse avanzare qualsivoglia pretesa dal rimprovero mosso alla controparte
di non avergli segnalato, al momento della disdetta, il suo diritto di passare
a una polizza individuale presso H__________, per assenza di debita allegazione
e quantificazione della pretesa, ritenuto in ogni caso che in quel momento l’assicurazione
lo aveva già escluso dalla polizza collettiva e difficilmente lo avrebbe
ri-affiliato a titolo individuale.
5.
L’impugnativa si limita a
postulare l’accertamento della nullità, rispettivamente l’annullamento, della
decisione impugnata, senza chiedere che la petizione sia accolta e in quale
misura, sicché la sua ricevibilità è quantomeno dubbia. Non è neppure possibile
ipotizzare che l’appellante pretenda l’accoglimento di tutte le pretese
formulate in prima sede, dal momento che non propone più considerazioni
relative alle ore supplementari e all’indennità di partenza. Si può tuttalpiù
ipotizzare, tenuto conto che egli ha formulato un’azione limitata a fr.
30'000.- onde beneficiare della procedura semplificata e non ha
dettagliatamente quantificato (neppure in questa sede) l’ammontare delle
singole posizioni che rivendica, che egli postuli comunque la corresponsione di
fr. 30'000.- a titolo di indennità per disdetta abusiva ed eventualmente di
salari (anche se il gravame non menziona né quelli di settembre e ottobre 2018,
né la compensazione invocata dalla datrice di lavoro). Inoltre, anche qualora tale
impostazione possa essere eventualmente considerata ammissibile (anche alla
luce della natura della presente procedura, ove vige la massima inquisitoria
sociale e un dovere accresciuto di interpello), il gravame in vari punti non si
confronta debitamente con il giudizio di primo grado e non contiene valide e
puntuali critiche agli accertamenti del Pretore, bensì si limita a riproporre acriticamente
delle proprie argomentazioni di carattere soggettivo. Esso verrà qui di seguito
nondimeno esaminato, ma solo nella misura in cui rispetta i principi
summenzionati.
6.
In relazione alle norme e ai
principi che reggono il contratto in esame, l’appellante pare opporsi
all’accertamento pretorile secondo cui il CCL __________ non è applicabile alla
fattispecie. In realtà però, egli si limita a rivendicare l’applicabilità del
Regolamento di cui al doc. 11, che il Pretore ha già considerato. Sul tema non
è dunque necessario attardarsi oltre.
7.
L’appellante censura la
nullità assoluta del provvedimento di H__________ del 5 febbraio 2018, siccome emesso
senza concedergli la previa possibilità di esprimersi al riguardo e di
notificare le proprie prove e senza essere strutturato quale decisione formale
con l’indicazione dei mezzi e dei termini d'impugnazione ai sensi dell’art. 5
PA (come imposto alle assicurazioni sociali), come pure mai regolarmente notificatogli
e trasmesso durante la sua seconda ospedalizzazione presso la Clinica __________
(perdurata dal 19 febbraio 2018 al 9 aprile 2018), ritenuto che agli atti non
vi è alcun tracciamento dell’invio.
L’appellante
precisa di avere in ogni caso tempestivamente contestato tale “decisione”
tramite la sua opposizione del 6 marzo 2018 che “non è mai stata rigettata
da H__________ con decisione formale”, sicché non potrebbe essere passata
in giudicato. A suo dire, il Pretore avrebbe omesso di esprimersi su tali
obiezioni (malgrado lo avesse preannunciato con disposizione ordinatoria 28
giugno 2021), rispettivamente le avrebbe rigettate in maniera immotivata e
illegittima senza esaminare la validità del provvedimento; ciò malgrado la
nullità di un atto debba essere considerata da qualsiasi autorità in ogni grado
di giudizio e in qualsiasi momento. Pertanto, il primo giudice avrebbe violato
il suo diritto di essere sentito nonché avrebbe commesso un diniego di
giustizia.
L’appellante
aggiunge che anche le “decisioni” di H__________ del 27 settembre 2017 (doc. 3),
del 18 dicembre 2018 (doc. 4) e del 1° marzo 2018 (doc. 5) sarebbero nulle, in
quanto sarebbero state prese nell’ambito della semplice corrispondenza e-mail
tra l’assicurazione e la datrice di lavoro senza informarlo né tantomeno
coinvolgerlo e non gli sarebbero neppure mai state notificate, ancora una volta
in violazione del suo diritto di essere sentito. Esse inoltre pretenderebbero
di avere un illegale effetto retroattivo (sospensione e cancellazione
retroattiva dello stipendio) e di attuare un’inammissibile “reformatio in
peius”, e sarebbero pertanto prive di effetti giuridici.
8.
L’appellante non censura
esplicitamente una carente motivazione della decisione di primo grado.
Nondimeno, si può ricordare che il diritto di essere sentiti garantito dall'art.
29.
cpv. 2 Cost. impone all’autorità di motivare la sua decisione. Secondo la
giurisprudenza, è sufficiente che essa menzioni, almeno brevemente, le ragioni
che l’hanno guidata e sulle quali ha basato la sua decisione, affinché la parte
interessata possa apprezzarne la portata e contestarla con piena cognizione di
causa. L'autorità non è obbligata a esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi
di prova e le censure presentati dalle parti, ma può invece limitarsi a quelli
che ritiene rilevanti. Se le ragioni che l’hanno guidata possono essere
individuate, il diritto a una decisione motivata è rispettato, anche se la
motivazione è errata (STF 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1,
4A_209/2022 del 7 giugno 2023 consid. 4.2).
Per
contro, un’autorità commette un diniego formale di giustizia proibito dall'art.
29.
cpv. 1 Cost. se, contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare, non entra nel
merito di una vertenza che le è stata sottoposta nei termini e nelle forme
previsti dalla legge (DTF 144 II 184 consid. 3.1, STF 2C_541/2022 del 12 agosto
2022.
consid. 3.6).
9.
Nel caso concreto, il Pretore non
solo è entrato nel merito della vertenza, ma si è altresì chinato, seppur
brevemente, sulla rilevanza del provvedimento di H__________ del 5 febbraio
2018, ritenendolo vincolante e passato in giudicato.
In
realtà, la decisione di prima sede e le tesi dell’appellante si basano sull’equivoco
di fondo secondo cui tale provvedimento costituisca una decisione impugnabile.
In realtà, nell’ambito della presente controversia, H__________ non ha agito in
qualità di assicurazione sociale, bensì in quella di assicurazione privata nel
contesto di una vertenza di diritto privato soggiacente alla Legge federale sul
contratto d’assicurazione (LCA), ove gli assicuratori non emettono decisioni
impugnabili ai Tribunali, bensì rilasciano dichiarazioni scritte con le quali
accolgono o rifiutano le domande di prestazioni. Il rifiuto di prestazioni da
parte di un’assicurazione collettiva di indennità giornaliera per perdita di
guadagno a seguito di malattia non può essere impugnata in sede giudiziale.
Piuttosto, la parte assicurata può inoltrare una petizione al Tribunale
cantonale competente (nel caso del Cantone Ticino: al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, cfr. art. 7 CPC, art. 75 LCAMal, DTF 142 V 448 consid. 4.1, STF
4A_427/2017 del 22.1.2018 consid. 1.1), in una procedura gratuita e semplificata
(art. 114 lit. e, art. 243 cpv. 2 lett. f CPC), per chiedere la condanna
dell’assicuratore al pagamento delle prestazioni rifiutate (v. anche TCA
dell’11 dicembre 2023, inc. 36.2023.22, consid. 2.1). Ciò d’altronde era già
stato segnalato da H__________ alla patrocinatrice dell’appellante con lo
scritto 25 ottobre 2018 (doc. 14). È inoltre pacifico che tale provvedimento
(datato 5 febbraio 2018, ovvero ben antecedente alla sua ospedalizzazione del 19
febbraio 2018) gli sia stato comunicato, dal momento che egli (come già
rilevato dal primo giudice) si è più volte opposto al medesimo, chiedendone la
riconsiderazione (v. sopra, consid. E e
seguenti).
Gli
stessi principi valgono per gli scritti di cui ai doc. 3-5, che sono ben lungi
dal costituire decisioni soggiacenti ai principi procedurali evocati
dall’appellante, bensì sono semplici comunicazioni e-mail fra l’assicurazione e
la datrice di lavoro, nelle quali la prima si limitava a comunicare alla
seconda la sospensione delle indennità giornaliere e gli accertamenti in corso
(doc. 3), nonché la decisione di rifiuto delle prestazioni e l’esclusione dal
contratto collettivo (doc. 4 e 5), ovvero avvenimenti di cui l’appellante era
sicuramente al corrente, essendo lui medesimo stato interpellato dal H__________
nell’ambito dell’inchiesta assicurativa (doc. II°).
In
ogni caso, la presente controversia non riguarda il rapporto fra l’appellante e
l’assicurazione o i doveri di quest’ultima (soggiacenti, come detto, all’esclusiva
competenza del TCA, che non risulta essere mai stato adito), bensì il rapporto
di lavoro fra l’appellante e l’appellata. Nell’ambito della medesima, il
provvedimento 5 febbraio 2018 non costituisce una decisione vincolante.
Piuttosto, gli accertamenti su cui si fonda costituiscono materiale probatorio
acquisito agli atti.
10.
L’appellante obietta altresì
che il provvedimento 5 febbraio 2018 è fondato su un contratto assicurativo da
lui mai ricevuto né visionato, e che la conoscenza del suo contenuto sarebbe
fondamentale per conoscere i diritti e gli obblighi delle parti e procedere “alle
verifiche del caso, comprese quelle di cui all’art. 324a cpv. 4 CO”. Afferma
inoltre che la datrice di lavoro avrebbe violato il suo obbligo legale di
renderlo edotto sui contenuti fondamentali del contratto, come pure sul suo diritto
di passaggio all’assicurazione individuale e che il Pretore, omettendo senza
motivazione di acquisire il contratto negli atti, che sarebbe “parte integrante del CCL (cfr. doc. 11 di FART)”, avrebbe
leso il suo diritto alla prova e alla difesa nonché la vigente massima
inquisitoria sociale (art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC). Il Pretore avrebbe
violato tali precetti anche respingendo le ulteriori due prove da lui richieste
(perizia e interrogatorio), etichettandole impropriamente come “nuove”,
come pure quello della parità delle armi, accogliendo invece “le prove
tardive di AO 1 formulate soltanto in sede di duplica” malgrado la
controparte fosse in tale sede preclusa e non potesse più sanare lacune o
dimenticanze occorse durante la redazione della risposta.
11.
Come già ricordato dal primo
giudice nella disposizione ordinatoria 7 marzo 2022, giusta l’art. 229 cpv. 2
CPC nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti liberamente nel
primo scambio di scritti (petizione e risposta), durante un’udienza istruttoria
(se ordinata) o durante l’eventuale secondo scambio di scritti (replica e
duplica). Se non vi sono stati né un secondo scambio di scritti né un’udienza
di istruzione della causa, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere
addotti all’inizio del dibattimento. Dopo questi momenti, che sanciscono la
fine della fase allegatoria, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono di
principio essere considerati solo alle condizioni dell’art. 229 cpv. 1 lett. a
o b CPC. Tuttavia, quando deve chiarire d’ufficio i fatti, il giudice considera
i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza (art.
229.
cpv. 3 CPC), ciò che secondo il Tribunale federale vale anche nell’ambito
della massima inquisitoria sociale (DTF 142 III 402 consid. 2.1; STF
4A_395/2017 dell'11 ottobre 2018 consid. 4.4.2). I mezzi di prova ritualmente
offerti, ma ancora da assumere, possono comunque essere rifiutati dal giudice
sulla base di un loro apprezzamento anticipato, se non li ritiene pertinenti
(senza cadere nell’arbitrio) oppure se quelli precedentemente raccolti gli
hanno già consentito di fondare il proprio convincimento (IICCA del 17 aprile
2023, inc. 12.2023.16, consid. 7).
12.
Ciò significa concretamente che
la AO 1 aveva la facoltà di addurre nuovi mezzi di prova con la sua duplica,
ritenuto che l’appellante ha fondato erroneamente la sua tesi riferita alla
preclusione della controparte sulla giurisprudenza riferita agli art. 308 seg.
CPC (ovvero alla seconda e non alla prima istanza) e all’onere di motivazione
dell’appello (e non alla produzione di mezzi di prova).
Quanto
alle prove offerte da AP 1, egli innanzitutto non ne chiede l’assunzione né in
questa sede né innanzi alla prima istanza nell’ambito di un eventuale rinvio,
sicché le sue censure risultano di primo acchito inadatte a rimettere in
discussione la decisione impugnata. Egli inoltre non considera le motivazioni
addotte dal Pretore con l’ordinanza 7 marzo 2022 e con la decisione finale
(consid. 3.4 e 8) per giustificare la loro reiezione, che non riguardano tanto
la loro inammissibilità ai sensi dell’art. 229 CPC, quanto piuttosto la loro
irrilevanza. E meglio, il primo giudice ha osservato che la perizia sullo stato di salute richiesta da AP 1,
come pure il suo interrogatorio (peraltro neppure chiesto da lui, bensì dalla convenuta),
non avrebbero potuto influire sull’esito del giudizio, tenuto conto di tutte le
prove già agli atti e non essendo il suo attuale stato di salute determinante.
Egli ha parimenti ritenuto inutile l’acquisizione negli atti del contratto
assicurativo, giacché AP 1 non aveva allegato né tantomeno
quantificato una pretesa nei confronti della controparte a tale titolo, una sua
ri-affiliazione mediante polizza individuale risultava altamente inverosimile e
la datrice di lavoro non aveva commesso alcuna violazione a tal riguardo. Non
confrontandosi l’appellante con queste considerazioni, il gravame risulta su
tali aspetti irricevibile e inadatto a scalfire la decisione di primo grado. Per
il resto, si sottolinea ancora una volta che la presente procedura non ha per
oggetto il rapporto fra il dipendente e l’assicurazione, ma solo quello fra il
primo e la datrice di lavoro.
13.
L’appellante evidenzia che la
controparte aveva continuato a versargli regolarmente lo stipendio fino a fine
agosto 2018, ciò che equivarrebbe all’adesione alle sue tesi per atti
concludenti. Ancora una volta però egli non si confronta debitamente con la
decisione di prima sede (consid. 7.2), secondo la quale la datrice di lavoro
aveva buoni motivi per ritardare la sua decisione sul pagamento del salario,
non conoscendo in un primo momento i dettagli della situazione alla luce della
confidenzialità degli accertamenti di H__________ (v. anche doc. 5, 7 e doc.
II°) e dovendo ancora valutare la situazione. Ne discende che sul tema,
l’appello non contiene ricevibili censure.
14.
L’appellante sostiene inoltre di
aver dimostrato la sua ininterrotta e integrale inabilità lavorativa dal 26
maggio 2017 al 31 luglio 2018 mediante la produzione dei certificati medici del
dr. med. O__________ (che godrebbero “di fede pubblica” e avrebbero
valore di perizia, rispettivamente pieno valore probatorio, ritenuto che il
giudice poteva metterne in dubbio la veridicità solo in presenza di ragioni
serie e concrete) come pure dei certificati della Clinica __________, con cui
sono state confermate le sue due degenze. A mente dell’appellante tali
documenti, attestanti la sua malattia e dunque la nullità della disdetta in
quanto pronunciata durante un periodo di protezione ai sensi dell’art. 336c
cpv.1 lett. b e cpv. 2 CO (avente una durata di 720 giorni giusta l’art. 15.1
del Regolamento), non potrebbero essere sconfessati dai rapporti dei periti di
H__________ o da quello del dr. med. N__________ che sarebbero di parte,
contraddittori e carenti. L’appellante aggiunge anche che la perizia del dr.
med. N__________ (che comunque attesta la sua patologia) non gli sarebbe stata tempestivamente
notificata per una sua presa di posizione (in violazione del suo diritto di essere
sentito e del suo diritto alla partecipazione all’allestimento di tale prova).
15.
Nella fattispecie, non risulta
che l’art. 15.1 del Regolamento __________ (doc. 11) sancisca un periodo di
protezione di 720 giorni in deroga al regime legale dell’art. 336c cpv. 1 lett.
b CO (180 giorni). In realtà, l’art. 15.1 è riferito all’obbligo di pagamento
del salario in caso di impedimento lavorativo causato da malattia ed è dunque
da porre in relazione con l’art. 324a CO, e non tanto con l’art. 336c CO,
regolante invece i periodi di protezione durante i quali il contratto di lavoro
non può essere disdetto. Dovendosi applicare un periodo di protezione di 180
giorni, anche volendo aderire alla tesi dell’appellante relativa a un’inabilità
lavorativa perdurante ininterrottamente dal 26 maggio 2017 al 31 luglio 2018,
al momento della pronuncia della disdetta (25 luglio 2018) i 180 giorni
sarebbero già trascorsi. Ma anche qualora così non fosse (e dovesse applicarsi
un periodo di protezione di 720 giorni), l’appello è inadatto a sovvertire il
giudizio impugnato, per i motivi qui di seguito esposti.
16.
Il Pretore ha già evidenziato
che l’onere di dimostrare l’incapacità lavorativa incombeva al dipendente, come
pure ha già esposto dottrina e giurisprudenza relative alla valenza di un
certificato medico (decisione impugnata, consid. 3.2, al quale si rinvia).
Basti
qui ricordare che un certificato medico attestante l’incapacità di lavoro di un
lavoratore non costituisce un mezzo di prova assoluto, che la sua forza
probatoria deve, come tutte le altre prove, essere valutata secondo il libero
apprezzamento del giudice, e che il datore di lavoro può contestarne
l'attendibilità mediante altri mezzi di prova oppure adducendo, e poi
dimostrando, circostanze suscettibili di inficiarne seriamente la validità (STF
8C_619/2014 del 13 aprile 2015 consid. 3.2.1).
17.
Nel caso concreto, il Pretore
ha dettagliatamente analizzato, al consid. 3.3 della sua decisione, il
contenuto delle valutazioni mediche eseguite dai periti dell’assicurazione (dr.
med. P__________ e A__________) e della datrice di lavoro (dr. med. N__________),
esponendone i risultati e osservando che ciascuna di esse, attestando in vari
momenti l’abilità lavorativa al 100% di AP 1 (da luglio, rispettivamente
settembre 2017) nonché un’esagerazione e finanche una simulazione di sintomi da
parte sua, smentisce decisamente i certificati medici allestiti dal dr. med. O__________.
Lo stesso dicasi per il primo rapporto di dimissioni della __________, secondo
cui il medesimo il 21 luglio 2017 presentava un quadro psicopatologico stabile.
Ha altresì osservato, sulla base dei rapporti del dr. med. A__________ e
dell’IACT, che egli aveva assunto solo saltuariamente e in modo parziale i
farmaci prescritti.
L’appellante
oppone inammissibilmente a tali puntuali e approfondite valutazioni una propria
soggettiva versione dei fatti. In particolare, non contesta che da tali
rapporti emergano il suo atteggiamento simulatorio e la sua abilità lavorativa
al più tardi dall’inizio del mese di settembre 2017 o addirittura già da luglio
2017, né spiega perché essi sarebbero carenti o contraddittori o perché dovrebbero
essere considerati più faziosi e meno attendibili rispetto a quelli allestiti
dal suo medico curante, peraltro del tutto generici e lapidari e privi di
qualsivoglia diagnosi o spiegazione (sul tema v. anche DTF 125 V 351 consid.
3cc e 3ee). L’appellante neppure contesta di non aver seguito interamente la
terapia prescritta, né spiega perché i certificati della C__________, relativi
ai periodi di degenza dal 26 giugno 2017 al 21 luglio 2017 e dal 19 febbraio
2018.
al 9 aprile 2018, dovrebbero smentire le conclusioni del primo giudice,
rispettivamente confutare la sua abilità lavorativa al momento della pronuncia
della disdetta (datata 25 luglio 2018). Le sue censure risultano pertanto
insufficientemente immotivate e per questo irricevibili.
18.
Comunque sia, si può qui
evidenziare che nei propri rapporti allestiti fra settembre 2017 e gennaio 2018
(doc. II°) P__________ e A__________ hanno ritenuto, sulla base di costatazioni
personali, dell’esame degli atti, della sorveglianza attuata da H__________ e
del comportamento del dipendente, l’assenza di segni e sintomi di malattia
psichica con influsso sulla capacità lavorativa (anche quale autista) e un suo atteggiamento
manipolatorio e simulatore che verosimilmente aveva tratto in inganno anche il
medico curante; in particolare, hanno rilevato che egli, nella vita di tutti i
giorni, non mostrava limitazioni, era perfettamente in grado di condurre
automezzi e li guidava regolarmente, contrariamente alle sue affermazioni. Il
secondo rapporto di dimissioni della Clinica Santa Croce, del 6 giugno 2018,
pur accertando un disturbo misto ansioso-depressivo e della personalità, ha
segnalato che il paziente appariva più interessato a ottenere dei certificati
medici onde sfuggire alle proprie responsabilità che a seguire un percorso
terapeutico (doc. L). N__________ (dopo una singola visita medica del 18 luglio
2018) l’ha ritenuto inabile solo per la sua mansione a causa dei farmaci
assunti, ritenuto che un simile limitato impedimento non fa automaticamente scattare
un periodo di protezione ex art. 336c CO (Streiff/Von
Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7a
ed. 2012, N. 8 ad art. 336c, p. 1083 seg.) e potrebbe oltretutto essergli
imputato nella misura in cui i farmaci gli sono stati prescritti a causa di
dichiarazioni mendaci. La tematica non viene in ogni caso approfondita nel
gravame e non necessita pertanto di essere qui ulteriormente vagliata. Ancora
successivamente (fra novembre 2018 e febbraio 2019), gli accertamenti dell’UAI
e dell’UFAI hanno confermato l’integrale abilità lavorativa del dipendente a
partire dal 22 luglio 2017 (v. sopra consid. M e O).
In
sintesi, a ragione il Pretore ha stabilito che l’istruttoria ha sufficientemente
smentito i certificati che AP 1 ha posto a supporto delle sue tesi e che
pertanto egli, gravato dall’onere della prova, non è riuscito a dimostrarle.
19.
Infine, l’appellante contesta
che la controparte avesse valutato attentamente le sue possibilità di
reinserimento senza riuscire a trovargli una mansione alternativa e che tale
circostanza sia stata dimostrata (essendo le affermazioni di C__________ delle
semplici “autocertificazioni autoreferenziali”). Precisa inoltre che la
datrice di lavoro, in spregio ai suoi doveri, non l’ha mai interpellato per
conoscere la sua posizione, tenuto pure conto che egli in passato aveva già
svolto, in seno alla AO 1, funzioni diverse da quelle di conducente (e segnatamente
quelle di addetto al controllo ed alle forniture di carburante).
20.
Anche tale censura è
infondata. L’appellante non considera che era lui a dover dimostrare
l’abusività della disdetta, rispettivamente la pretestuosità dei motivi indicati
dalla datrice di lavoro, e non indica quali prove li smentirebbero, o
attesterebbero l’esistenza, al momento della pronuncia della disdetta, di un
posto vacante che avrebbe potuto occupare. L’abusività non può del resto essere
dedotta dalla semplice assenza di un colloquio, ritenuto che il comportamento
della datrice di lavoro non è stato affatto irriguardoso e che al contrario il
suo era senz’altro idoneo a minare il rapporto di fiducia fra le parti.
21.
Dovendosi confermare la
validità della disdetta, e non potendo le censure appellatorie rimettere in
discussione gli accertamenti del primo giudice, l’impugnativa (nella misura in
cui ricevibile) dev’essere integralmente respinta.
22.
Vertendo la presente procedura
su una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso
non superiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese processuali (art. 114
lett. c CPC). Quanto alle ripetibili della procedura di seconda sede, che
seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), esse vengono
fissate in fr. 1’000.- (importo comprensivo anche di spese e IVA) sulla base
dell’art. 11 RTar, come da decisione 14 dicembre 2023 di questa Camera.
Conseguentemente, l’importo di fr. 1’000.- versato dall’appellante a titolo di
cauzione per le ripetibili sarà riversato alla parte appellata ad avvenuta
crescita in giudicato di questa sentenza.
23.
Il valore litigioso della
controversia raggiunge la soglia di fr. 15’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1
lett. a LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95 e 106 CPC e 11
RTar,
decide:
1. L’appello 29 agosto 2023 di AP 1 è respinto nella misura della
sua ricevibilità.
2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia. L’appellante
rifonderà all’appellata fr. 1’000.- a titolo di ripetibili di secondo grado. A
passaggio in giudicato della presente decisione, la cauzione processuale di fr.
1'000.- prestata dall’appellante a seguito della decisione 14 dicembre 2023 di
questa Camera sarà liberata a favore della controparte.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).