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Decisione

12.2023.108

Contratto di lavoro, validità della disdetta; impedimento al lavoro a causa di malattia, periodo di protezione, onere della prova, valenza dei certificati medici; valenza di una decisione assicurativa di rifiuto di indennità giornaliere;

25 marzo 2024Italiano35 min

luglio 2018 il dipendente è stato dichiarato integralmente e ininterrottamente inabile

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.108

Lugano

25 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.18 della Pretura della giurisdizione

di Locarno-Città - promossa con petizione 24 maggio 2019 da

AP

1 , __________

patrocinato dall’ PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

con cui l’attore ha chiesto la condanna

della convenuta al versamento di fr. 30'000.-

a titolo di salario, straordinari, indennità di partenza e

indennità per ingiusto

licenziamento, oltre interessi,

tasse, spese legali e ripetibili;

domanda avversata dalla convenuta, che

ne ha postulato l’integrale reiezione, e che

il Pretore ha respinto con decisione 19

giugno 2023;

insorgente l’attore con atto di appello e reclamo 29 agosto 2023, con cui

chiede di

dichiarare nulla, o subordinatamente di annullare,

la sentenza impugnata, con protesta

di spese e ripetibili di entrambe le

sedi;

mentre la convenuta con risposta 5

ottobre 2023 postula la reiezione del gravame,

con protesta di spese e ripetibili di

seconda sede;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto,

in fatto:

Fatti

A.

Il 1° maggio 1996 la AO 1 (in

seguito: “AO 1”) ha assunto AP 1 in qualità di autista di trasporti pubblici al

100%, per un salario lordo annuo di fr. 77’685.- (doc. richiamato II°).

B.

Dal 26 maggio 2017 al 31

luglio 2018 il dipendente è stato dichiarato integralmente e ininterrottamente inabile

al lavoro a causa di malattia dal suo medico curante, il dr. med. O__________ (cfr.

certificati medici doc. F e 2), sicché non ha prestato alcuna attività

lavorativa. Dal 26 giugno 2017 al 21 luglio 2017, egli è stato degente presso

la Clinica __________ (doc. G e L).

C.

Dal 1° settembre 2017 l’assicurazione

collettiva per perdita di guadagno sottoscritta dalla datrice di lavoro in

favore dei dipendenti (H__________, qui di seguito anche solo “H__________”) ha

cautelativamente sospeso il versamento delle indennità giornaliere onde

esperire degli accertamenti (doc. 3). L’assicurazione ha dunque invitato AP 1 a

sottoporsi a una visita peritale presso il dr. med. P__________ e ha nel

seguito avviato un’inchiesta assicurativa a fronte di sospetti di abuso,

comprensiva di sorveglianza, di incontri, di una visita peritale presso il dr.

med. A__________, di un esame del capello e delle urine presso l’Istituto

alpino di chimica e tossicologia (IACT) di Olivone e di ulteriori valutazioni

effettuate dai dr. med. P__________ e A__________ (doc. II°).

D.

Il

5 febbraio 2018 la

suddetta assicurazione, ritenendo AP 1 colpevole di una frode nelle giustificazioni

(per avere dal luglio 2017, ovvero dopo la dimissione dalla clinica, o

perlomeno dal settembre 2017, manifestamente simulato una malattia mentale

malgrado fosse completamente abile al lavoro), lo ha informato tramite uno

scritto motivato della sua decisione di non ritenersi vincolata al contratto

d’assicurazione né al dovere di fornire prestazioni dal 26 maggio 2017 ex art.

40 LCA, chiedendogli la restituzione delle indennità giornaliere indebitamente

percepite e delle spese di accertamento (doc. II°, v. anche doc. 5). Alla

datrice di lavoro, l’assicurazione ha semplicemente comunicato il rifiuto delle

prestazioni assicurative senza fornire ulteriori dettagli per motivi legati

alla protezione dei dati. Il 28 febbraio 2018, l’assicurazione ha altresì

comunicato a AP 1 di escluderlo dal contratto collettivo dal 1° gennaio 2018

(sempre ai sensi dell’art. 40 LCA) e dunque dall’assicurazione per perdita di

salario in caso di malattia (doc. II°).

E.

Successivamente, dal 19

febbraio 2018 al 9 aprile 2018, AP 1 ha nuovamente soggiornato presso la

Clinica __________ (doc. G e L), e con scritto 6 marzo 2018 si è rivolto ad H__________

onde contestare la decisione 5 febbraio 2018, comunicandole la sua corrente

ospedalizzazione e chiedendole di riconsiderare il suo stato di salute (doc.

13). Il 7 marzo 2018 l’assicurazione gli ha però comunicato di riconfermarsi

integralmente nella sua decisione 5 febbraio 2018 (doc. I e 13).

F.

Il 23 maggio 2018 AP 1 ha

presentato presso l’Ufficio dell’assicurazione invalidità di Bellinzona (“UAI”)

una domanda per il versamento di una rendita d’invalidità (doc. II°).

G.

Il 17 luglio 2018 H__________,

dopo essere stata autorizzata da AP 1, ha trasmesso copia degli atti

amministrativi e medici a lui riferiti alla AO 1 (doc. II°). Il 18 luglio 2018 il

dipendente si è sottoposto a una visita da parte del medico di fiducia della

datrice di lavoro (dr. med. N__________), che lo ha ritenuto inabile al lavoro

quale conducente di autobus per il trasporto professionale di persone a causa

dei farmaci assunti, ma abile al lavoro al 100% in una mansione adatta alla sua

terapia (doc. 6).

H.

Tenuto conto della posizione

di H__________ e dell’esito della summenzionata visita medica, con raccomandata

25 luglio 2018 la AO 1 ha notificato all’attore la disdetta ordinaria del

rapporto di lavoro per il 31 ottobre 2018, esentandolo nel contempo dal lavoro,

giacché i farmaci da lui assunti erano incompatibili con la sua mansione di

conducente di autobus e nel prossimo futuro non vi erano posizioni vacanti in

mansioni che avrebbe potuto svolgere compatibilmente con il suo stato di salute

(doc. 7), riservandosi il diritto di richiedere la restituzione del salario

versato.

I.

Il 31 agosto 2018 AP 1 ha

lasciato la Svizzera per trasferirsi definitivamente in __________, prelevando

integralmente il suo avere di cassa pensione (doc. 9 e 10).

J.

Con raccomandata 22 ottobre

2018, indirizzata sia alla AO 1 sia ad H__________, AP 1, per il tramite della

sua patrocinatrice, si è opposto sia alla disdetta del contratto di lavoro, sia

alla decisione 5 febbraio 2018 dell’assicurazione, in quanto nulle ed

inefficaci. Ciò poiché la disdetta sarebbe stata pronunciata durante il periodo

di malattia, mentre la decisione assicurativa, oltre a essere infondata, non

avrebbe indicato i termini di impugnazione e sarebbe stata notificata durante

l’ospedalizzazione. Il medesimo ha pertanto chiesto alla AO 1 di reintegrarlo

nel suo posto di lavoro e di provvedere all’immediato versamento dei suoi

stipendi (segnatamente quelli di settembre e ottobre 2018) nonché delle 168 ore

di lavoro straordinario da lui svolte, e ad H__________ di versargli le

indennità illegalmente trattenute oppure di emettere una decisione formale

suscettibile di impugnativa come previsto dalla legge (doc. 8).

K.

Il 25 ottobre 2018 H__________

ha respinto le richieste di AP 1, osservando che la polizza assicurativa

sottostava alla LCA e che per contestare la sua presa di posizione del 5

febbraio 2018 avrebbe dovuto adire il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA)

per il tramite di una petizione (doc. 14).

L.

Il 28 novembre 2018 anche la AO

1 si è riconfermata nelle proprie posizioni rilevando la legittimità della

disdetta, pronunciata dopo lo scadere del periodo di protezione di cui all’art.

336c cpv. 1 lett. b CO e in assenza di possibilità di un’alternativa ricollocazione

del dipendente (tenuto conto oltretutto della sua partenza definitiva per

l’estero). La medesima gli ha inoltre

chiesto la restituzione (entro 30 giorni) dei salari da lui indebitamente

percepiti, per complessivi fr. 75’248.90 (doc. 2 nel doc. richiamato I°).

M.

In data 27 novembre 2018 l’Ufficio

assicurazione invalidità ha emesso un progetto di decisione, che prevedeva la

reiezione della richiesta di prestazioni presentata da AP 1 e accertava in

particolare che quest’ultimo dal 22 luglio 2017 risultava abile in qualsiasi

attività lavorativa nella misura del 100% (doc. II°).

N.

Con istanza del 14 gennaio

2019 AP 1 ha avviato una procedura di conciliazione presso la Pretura della

giurisdizione di Locarno-Città tendente alla condanna della AO 1 al pagamento

in suo favore di fr. 30'000.- oltre interessi del 5% dal 30 settembre 2018 a

titolo di rivendicazioni salariali (168 ore di straordinari, salari di

settembre e ottobre 2018) e indennità “per ingiusto licenziamento ex art.

337c cpv. 3 CO”. Non avendo le parti trovato un’intesa, a AP 1 è stata

rilasciata l’autorizzazione ad agire in data 18 febbraio 2019 (doc. D).

O.

In data 11 febbraio 2019

l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, Berna (“UFAI”), ha

respinto la richiesta di prestazioni 23/24 maggio 2018 di AP 1, accertando un’incapacità

al lavoro del 100% dal 25 maggio 2017 al 21 luglio 2017 e una capacità al

lavoro del 100% a partire dal 22 luglio 2017, ovvero dal termine del primo

soggiorno del medesimo presso la Clinica __________ (doc. 4 nel doc. richiamato

I°). L’attore ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale (doc.

H), da questi respinto con decisione del 24 gennaio 2020 (inc. C-1431/2019),

confermata dal Tribunale federale con sentenza del 26 maggio 2020 (inc.

9C_186/2020).

P.

Entro il termine trimestrale

dell’autorizzazione ad agire, con petizione 24 maggio 2019 AP 1 ha chiesto alla

Pretura di Locarno-Città di condannare la AO 1 a versargli fr. 30'000.- oltre

interessi del 5% dal 30 settembre 2018 a titolo di “straordinari” non

pagati (168 ore), salario di settembre e ottobre 2018, indennità di partenza e

indennità per “ingiusto ed illegale licenziamento”, oltre a tasse, spese

e ripetibili e alle spese legali sostenute. In particolare, egli ha rimproverato

alla controparte di averlo inammissibilmente licenziato per motivi pretestuosi

(vista anche la nullità della decisione assicurativa 5 febbraio 2018) durante

il periodo di protezione sussistente a causa della sua malattia (art. 336c CO),

senza peraltro rispettare i termini legali e contrattuali di preavviso e senza

versargli il salario dovuto (art. 337 seg. CO) come pure in contrasto con il

principio della buona fede.

Q.

Con osservazioni 8 luglio 2019

la convenuta si è opposta alla petizione, rilevando in particolare di aver continuato,

dopo la decisione di H__________, a versare lo stipendio all’ex dipendente finché

non ha avuto sufficienti informazioni per comprendere la situazione e di avere

nel seguito legittimamente disdetto il suo contratto di lavoro in via ordinaria

dopo aver acclarato la sua abilità lavorativa, l’incompatibilità della terapia da

lui seguita con la sua mansione di autista e l’assente possibilità di un suo

reinserimento in una funzione alternativa. Essa ha pure evidenziato di aver

subito un danno corrispondente ai salari indebitamente percepiti dalla

controparte, che la legittimava a trattenere, in compensazione, gli stipendi di

settembre e ottobre 2018, nonché ha negato di dovere alcunché a titolo di

indennità di partenza.

R.

Con replica 14 ottobre 2019 e

duplica 26 novembre 2019 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie

antitetiche posizioni.

S.

In occasione del verbale di

prime arringhe del 26 maggio 2021, le parti hanno notificato le rispettive

prove. In particolare, l’attore ha chiesto al Pretore di valutare l’esperimento

di una perizia giudiziaria sul suo stato di salute. Con scritto 14 gennaio

2022, il medesimo ha confermato tale richiesta, e ha postulato altresì di

predisporre il suo interrogatorio nonché di acquisire agli atti il contratto di

assicurazione collettiva con H__________, dal contenuto a lui ignoto. Il 21

gennaio 2022 la convenuta ha fra l’altro sottolineato che la controparte aveva

omesso di contestare nelle debite sedi la decisione di H__________, che

pertanto la vincolava. Con scritto 7 febbraio 2022 l’attore ha sostenuto di

essersi opposto alla suddetta decisione assicurativa, come pure ha rimproverato

alla parte avversa di non averlo debitamente informato sui contenuti

fondamentali del contratto di assicurazione collettiva.

T.

Con disposizione ordinatoria 7

marzo 2022 il Pretore ha deciso di non ordinare quali prove né l’interrogatorio

dell’attore, né una perizia giudiziaria, né l’edizione da H__________ del

contratto assicurativo.

U.

Entrambe le parti hanno

prodotto le proprie conclusioni scritte in data 3 giugno 2022. In esse,

l’attore ha in particolare quantificato in fr. 4'176.60 la sua pretesa per

straordinari nonché in fr. 5'000.- le ripetibili rivendicate dalla controparte,

e ha nuovamente lamentato la sua mancata informazione in relazione al contratto

collettivo di indennità giornaliera.

V.

Con decisione 19 giugno 2023

il Pretore ha respinto la petizione (dispositivo n. 1), condannando l’attore a versare alla convenuta fr.

2'000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2).

W.

Con appello (contro il

dispositivo n. 1) e reclamo (contro il dispositivo n. 2) del 29 agosto 2023 AP

1 ha postulato di accertare la nullità o subordinatamente di annullare la

sentenza del Pretore, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambi i

gradi di giudizio.

X.

Con istanza 13 settembre 2023 la

AO 1, richiamato l’art. 99 cpv. 1 lett. a CPC, ha chiesto di condannare la

controparte al versamento di una cauzione per le spese ripetibili di seconda

sede e di sospendere il termine per presentare la sua risposta.

Y.

La richiesta di sospensione è

stata respinta con ordinanza 15 settembre 2023, sicché il 5 ottobre 2023 la AO

1 ha prodotto il proprio allegato responsivo, ove ha postulato la reiezione del

gravame, con protesta delle spese giudiziarie di seconda sede.

Z.

Con decisione 14 dicembre 2023

questa Camera ha accolto l’istanza 13 settembre 2023 della resistente,

ordinando a AP 1 di prestare una cauzione di fr. 1'000.- quale garanzia di

eventuali spese ripetibili in favore della controparte.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). I termini di impugnazione e risposta sono entrambi di 30

giorni (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC). La decisione sulle spese

giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed

assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv.

1.

CPC) ed è così impugnabile unitamente alla medesima. Giusta l’art. 110 CPC,

laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente, è

dato unicamente il rimedio del reclamo.

2.

Nel caso concreto, a fronte di

un valore litigioso di fr. 30'000.-, il giudizio di prima sede era appellabile.

Avendolo l’insorgente impugnato nel merito (peraltro senza esporre particolari

considerazioni sul tema delle spese giudiziarie), non era necessario presentare

separatamente un reclamo in materia di spese. L’intero gravame verrà pertanto

trattato quale appello. Essendo la decisione pretorile 19 giugno 2023 stata

notificatagli in data 28 giugno 2023 l’impugnativa, trasmessa il 29 agosto

2023, è tempestiva (tenuto conto delle ferie giudiziarie, v. art. 145 cpv. 1

lett. b CPC) così com’è tempestiva la risposta all’appello del 5 ottobre 2023.

3.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La parte appellante deve spiegare non perché le

sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Essa non può dunque limitarsi a proporre una propria

tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,

esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa

nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena

l’irricevibilità delle medesime (STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid.

4.3). Secondo la giurisprudenza, oltre alla motivazione in senso proprio,

l’appello deve contenere le conclusioni. Dall’allegato deve risultare che

l'appellante impugna la decisione di primo grado e le modifiche che intende

ottenerne. In linea di principio una domanda di giudizio deve poter essere

innalzata a dispositivo della sentenza senza richiedere cambiamenti. Tuttavia,

il divieto di un formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.) impone che

conclusioni carenti siano interpretate alla luce della motivazione

dell'appello, eventualmente in combinazione con la decisione del primo giudice

(DTF 137 III 617 consid. 4.2.2, 4.3 e 6.2; STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022

consid. 4.3).

4.

Con l’impugnata decisione il

Pretore, dopo aver rilevato che al contratto di lavoro erano applicabili il “Regolamento

organico R5” (o “Regolamento __________”, doc. 11) e

sussidiariamente le disposizioni del CO, ma non il Contratto collettivo di

lavoro (CCL) __________ SA (entrato in vigore solo il 1° gennaio 2020), ha in

primo luogo accertato che la disdetta pronunciata dalla datrice di lavoro è di

natura ordinaria (art. 335 seg. CO) e non straordinaria (art. 337 CO) giacché

ha rispettato il termine di preavviso contrattuale di 3 mesi, ritenuto che il

mancato versamento degli stipendi dovuti sino al termine di disdetta era dovuto

alla compensazione da essa invocata con le proprie contro-pretese.

In secondo luogo, il primo giudice ha

escluso che tale disdetta, datata 25 luglio 2018, fosse nulla in quanto

pronunciata durante un periodo di protezione dovuto a malattia. Premesso che

era il lavoratore a doverla dimostrare e che la datrice di lavoro aveva il

diritto di effettuare accertamenti periodici sul suo stato di salute (art. 15.4

e 15.5 del Regolamento), il Pretore ha osservato che i certificati medici

allestiti dal dr. med. O__________ sono stati sconfessati. Ciò innanzitutto

dalla decisione di H__________ del 5 febbraio 2018, ormai passata in giudicato. Ma anche non volendola considerare, i certificati

sono pure smentiti dal rapporto di dimissione della Clinica __________ del 19

agosto 2017, dai rapporti 13 settembre 2017 e 19 gennaio 2018 del dr. med. P__________

e 16 gennaio 2018 del dr. med. A__________ (tutti contenuti nel plico doc. II°)

e dal rapporto 19 luglio 2018 del dr. med. N__________ (doc. 6), attestanti che

al più tardi dall’inizio di settembre 2017, AP 1 era abile al lavoro al 100% e

aveva finto di soffrire di una malattia

mentale, assumendo peraltro solo saltuariamente e in modo parziale i farmaci

prescritti.

Il primo giudice ha in seguito stabilito

che la disdetta neppure poteva essere considerata abusiva ai sensi dell’art.

336.

CO, ritenuto che il relativo onere della prova gravava l’attore e che la

disdetta era dovuta all’assenza di un posto di lavoro idoneo alle cure cui era

sottoposto il dipendente (doc. 7 e interrogatorio di C__________, direttore

della AO 1), il quale peraltro non aveva preteso né dimostrato che la sua

malattia fosse stata causata dalla datrice di lavoro. Di conseguenza, il primo

giudice ha accertato che la disdetta è perfettamente valida.

Il Pretore ha altresì escluso un diritto

di AP 1 a percepire un’indennità di partenza ex art. 339b CO, essendo la

medesima (ammontante al massimo a 8 mensilità di stipendio) stata già

integralmente compensata con quanto da lui ricevuto a titolo pensionistico

(art. 339d cpv. 1 CO), ovvero fr. 140’574.10 (prelievo dell’intero avere di

cassa pensione, cfr. doc. 10).

Successivamente, il giudice di prima

sede ha pure respinto la pretesa attorea riferita alle 168 ore supplementari,

siccome quantificata solo nelle conclusioni e non dimostrata, non essendovi

spazio per l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO.

Pure la pretesa relativa agli stipendi

di settembre e ottobre 2018 è stata respinta, in quanto compensati con le

maggiori contro-pretese della AO 1 di restituzione dei salari da lei

indebitamente versati all’ex dipendente fintanto che non ha avuto contezza

della situazione, ovvero quelli versati da ottobre 2017 a luglio 2018 malgrado

questi fosse in quel periodo abile al lavoro (art. 321e e 323b cpv. 2 CO).

Infine, il Pretore ha anche escluso che AP

1.

potesse avanzare qualsivoglia pretesa dal rimprovero mosso alla controparte

di non avergli segnalato, al momento della disdetta, il suo diritto di passare

a una polizza individuale presso H__________, per assenza di debita allegazione

e quantificazione della pretesa, ritenuto in ogni caso che in quel momento l’assicurazione

lo aveva già escluso dalla polizza collettiva e difficilmente lo avrebbe

ri-affiliato a titolo individuale.

5.

L’impugnativa si limita a

postulare l’accertamento della nullità, rispettivamente l’annullamento, della

decisione impugnata, senza chiedere che la petizione sia accolta e in quale

misura, sicché la sua ricevibilità è quantomeno dubbia. Non è neppure possibile

ipotizzare che l’appellante pretenda l’accoglimento di tutte le pretese

formulate in prima sede, dal momento che non propone più considerazioni

relative alle ore supplementari e all’indennità di partenza. Si può tuttalpiù

ipotizzare, tenuto conto che egli ha formulato un’azione limitata a fr.

30'000.- onde beneficiare della procedura semplificata e non ha

dettagliatamente quantificato (neppure in questa sede) l’ammontare delle

singole posizioni che rivendica, che egli postuli comunque la corresponsione di

fr. 30'000.- a titolo di indennità per disdetta abusiva ed eventualmente di

salari (anche se il gravame non menziona né quelli di settembre e ottobre 2018,

né la compensazione invocata dalla datrice di lavoro). Inoltre, anche qualora tale

impostazione possa essere eventualmente considerata ammissibile (anche alla

luce della natura della presente procedura, ove vige la massima inquisitoria

sociale e un dovere accresciuto di interpello), il gravame in vari punti non si

confronta debitamente con il giudizio di primo grado e non contiene valide e

puntuali critiche agli accertamenti del Pretore, bensì si limita a riproporre acriticamente

delle proprie argomentazioni di carattere soggettivo. Esso verrà qui di seguito

nondimeno esaminato, ma solo nella misura in cui rispetta i principi

summenzionati.

6.

In relazione alle norme e ai

principi che reggono il contratto in esame, l’appellante pare opporsi

all’accertamento pretorile secondo cui il CCL __________ non è applicabile alla

fattispecie. In realtà però, egli si limita a rivendicare l’applicabilità del

Regolamento di cui al doc. 11, che il Pretore ha già considerato. Sul tema non

è dunque necessario attardarsi oltre.

7.

L’appellante censura la

nullità assoluta del provvedimento di H__________ del 5 febbraio 2018, siccome emesso

senza concedergli la previa possibilità di esprimersi al riguardo e di

notificare le proprie prove e senza essere strutturato quale decisione formale

con l’indicazione dei mezzi e dei termini d'impugnazione ai sensi dell’art. 5

PA (come imposto alle assicurazioni sociali), come pure mai regolarmente notificatogli

e trasmesso durante la sua seconda ospedalizzazione presso la Clinica __________

(perdurata dal 19 febbraio 2018 al 9 aprile 2018), ritenuto che agli atti non

vi è alcun tracciamento dell’invio.

L’appellante

precisa di avere in ogni caso tempestivamente contestato tale “decisione”

tramite la sua opposizione del 6 marzo 2018 che “non è mai stata rigettata

da H__________ con decisione formale”, sicché non potrebbe essere passata

in giudicato. A suo dire, il Pretore avrebbe omesso di esprimersi su tali

obiezioni (malgrado lo avesse preannunciato con disposizione ordinatoria 28

giugno 2021), rispettivamente le avrebbe rigettate in maniera immotivata e

illegittima senza esaminare la validità del provvedimento; ciò malgrado la

nullità di un atto debba essere considerata da qualsiasi autorità in ogni grado

di giudizio e in qualsiasi momento. Pertanto, il primo giudice avrebbe violato

il suo diritto di essere sentito nonché avrebbe commesso un diniego di

giustizia.

L’appellante

aggiunge che anche le “decisioni” di H__________ del 27 settembre 2017 (doc. 3),

del 18 dicembre 2018 (doc. 4) e del 1° marzo 2018 (doc. 5) sarebbero nulle, in

quanto sarebbero state prese nell’ambito della semplice corrispondenza e-mail

tra l’assicurazione e la datrice di lavoro senza informarlo né tantomeno

coinvolgerlo e non gli sarebbero neppure mai state notificate, ancora una volta

in violazione del suo diritto di essere sentito. Esse inoltre pretenderebbero

di avere un illegale effetto retroattivo (sospensione e cancellazione

retroattiva dello stipendio) e di attuare un’inammissibile “reformatio in

peius”, e sarebbero pertanto prive di effetti giuridici.

8.

L’appellante non censura

esplicitamente una carente motivazione della decisione di primo grado.

Nondimeno, si può ricordare che il diritto di essere sentiti garantito dall'art.

29.

cpv. 2 Cost. impone all’autorità di motivare la sua decisione. Secondo la

giurisprudenza, è sufficiente che essa menzioni, almeno brevemente, le ragioni

che l’hanno guidata e sulle quali ha basato la sua decisione, affinché la parte

interessata possa apprezzarne la portata e contestarla con piena cognizione di

causa. L'autorità non è obbligata a esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi

di prova e le censure presentati dalle parti, ma può invece limitarsi a quelli

che ritiene rilevanti. Se le ragioni che l’hanno guidata possono essere

individuate, il diritto a una decisione motivata è rispettato, anche se la

motivazione è errata (STF 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1,

4A_209/2022 del 7 giugno 2023 consid. 4.2).

Per

contro, un’autorità commette un diniego formale di giustizia proibito dall'art.

29.

cpv. 1 Cost. se, contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare, non entra nel

merito di una vertenza che le è stata sottoposta nei termini e nelle forme

previsti dalla legge (DTF 144 II 184 consid. 3.1, STF 2C_541/2022 del 12 agosto

2022.

consid. 3.6).

9.

Nel caso concreto, il Pretore non

solo è entrato nel merito della vertenza, ma si è altresì chinato, seppur

brevemente, sulla rilevanza del provvedimento di H__________ del 5 febbraio

2018, ritenendolo vincolante e passato in giudicato.

In

realtà, la decisione di prima sede e le tesi dell’appellante si basano sull’equivoco

di fondo secondo cui tale provvedimento costituisca una decisione impugnabile.

In realtà, nell’ambito della presente controversia, H__________ non ha agito in

qualità di assicurazione sociale, bensì in quella di assicurazione privata nel

contesto di una vertenza di diritto privato soggiacente alla Legge federale sul

contratto d’assicurazione (LCA), ove gli assicuratori non emettono decisioni

impugnabili ai Tribunali, bensì rilasciano dichiarazioni scritte con le quali

accolgono o rifiutano le domande di prestazioni. Il rifiuto di prestazioni da

parte di un’assicurazione collettiva di indennità giornaliera per perdita di

guadagno a seguito di malattia non può essere impugnata in sede giudiziale.

Piuttosto, la parte assicurata può inoltrare una petizione al Tribunale

cantonale competente (nel caso del Cantone Ticino: al Tribunale cantonale delle

assicurazioni, cfr. art. 7 CPC, art. 75 LCAMal, DTF 142 V 448 consid. 4.1, STF

4A_427/2017 del 22.1.2018 consid. 1.1), in una procedura gratuita e semplificata

(art. 114 lit. e, art. 243 cpv. 2 lett. f CPC), per chiedere la condanna

dell’assicuratore al pagamento delle prestazioni rifiutate (v. anche TCA

dell’11 dicembre 2023, inc. 36.2023.22, consid. 2.1). Ciò d’altronde era già

stato segnalato da H__________ alla patrocinatrice dell’appellante con lo

scritto 25 ottobre 2018 (doc. 14). È inoltre pacifico che tale provvedimento

(datato 5 febbraio 2018, ovvero ben antecedente alla sua ospedalizzazione del 19

febbraio 2018) gli sia stato comunicato, dal momento che egli (come già

rilevato dal primo giudice) si è più volte opposto al medesimo, chiedendone la

riconsiderazione (v. sopra, consid. E e

seguenti).

Gli

stessi principi valgono per gli scritti di cui ai doc. 3-5, che sono ben lungi

dal costituire decisioni soggiacenti ai principi procedurali evocati

dall’appellante, bensì sono semplici comunicazioni e-mail fra l’assicurazione e

la datrice di lavoro, nelle quali la prima si limitava a comunicare alla

seconda la sospensione delle indennità giornaliere e gli accertamenti in corso

(doc. 3), nonché la decisione di rifiuto delle prestazioni e l’esclusione dal

contratto collettivo (doc. 4 e 5), ovvero avvenimenti di cui l’appellante era

sicuramente al corrente, essendo lui medesimo stato interpellato dal H__________

nell’ambito dell’inchiesta assicurativa (doc. II°).

In

ogni caso, la presente controversia non riguarda il rapporto fra l’appellante e

l’assicurazione o i doveri di quest’ultima (soggiacenti, come detto, all’esclusiva

competenza del TCA, che non risulta essere mai stato adito), bensì il rapporto

di lavoro fra l’appellante e l’appellata. Nell’ambito della medesima, il

provvedimento 5 febbraio 2018 non costituisce una decisione vincolante.

Piuttosto, gli accertamenti su cui si fonda costituiscono materiale probatorio

acquisito agli atti.

10.

L’appellante obietta altresì

che il provvedimento 5 febbraio 2018 è fondato su un contratto assicurativo da

lui mai ricevuto né visionato, e che la conoscenza del suo contenuto sarebbe

fondamentale per conoscere i diritti e gli obblighi delle parti e procedere “alle

verifiche del caso, comprese quelle di cui all’art. 324a cpv. 4 CO”. Afferma

inoltre che la datrice di lavoro avrebbe violato il suo obbligo legale di

renderlo edotto sui contenuti fondamentali del contratto, come pure sul suo diritto

di passaggio all’assicurazione individuale e che il Pretore, omettendo senza

motivazione di acquisire il contratto negli atti, che sarebbe “parte integrante del CCL (cfr. doc. 11 di FART)”, avrebbe

leso il suo diritto alla prova e alla difesa nonché la vigente massima

inquisitoria sociale (art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC). Il Pretore avrebbe

violato tali precetti anche respingendo le ulteriori due prove da lui richieste

(perizia e interrogatorio), etichettandole impropriamente come “nuove”,

come pure quello della parità delle armi, accogliendo invece “le prove

tardive di AO 1 formulate soltanto in sede di duplica” malgrado la

controparte fosse in tale sede preclusa e non potesse più sanare lacune o

dimenticanze occorse durante la redazione della risposta.

11.

Come già ricordato dal primo

giudice nella disposizione ordinatoria 7 marzo 2022, giusta l’art. 229 cpv. 2

CPC nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti liberamente nel

primo scambio di scritti (petizione e risposta), durante un’udienza istruttoria

(se ordinata) o durante l’eventuale secondo scambio di scritti (replica e

duplica). Se non vi sono stati né un secondo scambio di scritti né un’udienza

di istruzione della causa, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere

addotti all’inizio del dibattimento. Dopo questi momenti, che sanciscono la

fine della fase allegatoria, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono di

principio essere considerati solo alle condizioni dell’art. 229 cpv. 1 lett. a

o b CPC. Tuttavia, quando deve chiarire d’ufficio i fatti, il giudice considera

i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza (art.

229.

cpv. 3 CPC), ciò che secondo il Tribunale federale vale anche nell’ambito

della massima inquisitoria sociale (DTF 142 III 402 consid. 2.1; STF

4A_395/2017 dell'11 ottobre 2018 consid. 4.4.2). I mezzi di prova ritualmente

offerti, ma ancora da assumere, possono comunque essere rifiutati dal giudice

sulla base di un loro apprezzamento anticipato, se non li ritiene pertinenti

(senza cadere nell’arbitrio) oppure se quelli precedentemente raccolti gli

hanno già consentito di fondare il proprio convincimento (IICCA del 17 aprile

2023, inc. 12.2023.16, consid. 7).

12.

Ciò significa concretamente che

la AO 1 aveva la facoltà di addurre nuovi mezzi di prova con la sua duplica,

ritenuto che l’appellante ha fondato erroneamente la sua tesi riferita alla

preclusione della controparte sulla giurisprudenza riferita agli art. 308 seg.

CPC (ovvero alla seconda e non alla prima istanza) e all’onere di motivazione

dell’appello (e non alla produzione di mezzi di prova).

Quanto

alle prove offerte da AP 1, egli innanzitutto non ne chiede l’assunzione né in

questa sede né innanzi alla prima istanza nell’ambito di un eventuale rinvio,

sicché le sue censure risultano di primo acchito inadatte a rimettere in

discussione la decisione impugnata. Egli inoltre non considera le motivazioni

addotte dal Pretore con l’ordinanza 7 marzo 2022 e con la decisione finale

(consid. 3.4 e 8) per giustificare la loro reiezione, che non riguardano tanto

la loro inammissibilità ai sensi dell’art. 229 CPC, quanto piuttosto la loro

irrilevanza. E meglio, il primo giudice ha osservato che la perizia sullo stato di salute richiesta da AP 1,

come pure il suo interrogatorio (peraltro neppure chiesto da lui, bensì dalla convenuta),

non avrebbero potuto influire sull’esito del giudizio, tenuto conto di tutte le

prove già agli atti e non essendo il suo attuale stato di salute determinante.

Egli ha parimenti ritenuto inutile l’acquisizione negli atti del contratto

assicurativo, giacché AP 1 non aveva allegato né tantomeno

quantificato una pretesa nei confronti della controparte a tale titolo, una sua

ri-affiliazione mediante polizza individuale risultava altamente inverosimile e

la datrice di lavoro non aveva commesso alcuna violazione a tal riguardo. Non

confrontandosi l’appellante con queste considerazioni, il gravame risulta su

tali aspetti irricevibile e inadatto a scalfire la decisione di primo grado. Per

il resto, si sottolinea ancora una volta che la presente procedura non ha per

oggetto il rapporto fra il dipendente e l’assicurazione, ma solo quello fra il

primo e la datrice di lavoro.

13.

L’appellante evidenzia che la

controparte aveva continuato a versargli regolarmente lo stipendio fino a fine

agosto 2018, ciò che equivarrebbe all’adesione alle sue tesi per atti

concludenti. Ancora una volta però egli non si confronta debitamente con la

decisione di prima sede (consid. 7.2), secondo la quale la datrice di lavoro

aveva buoni motivi per ritardare la sua decisione sul pagamento del salario,

non conoscendo in un primo momento i dettagli della situazione alla luce della

confidenzialità degli accertamenti di H__________ (v. anche doc. 5, 7 e doc.

II°) e dovendo ancora valutare la situazione. Ne discende che sul tema,

l’appello non contiene ricevibili censure.

14.

L’appellante sostiene inoltre di

aver dimostrato la sua ininterrotta e integrale inabilità lavorativa dal 26

maggio 2017 al 31 luglio 2018 mediante la produzione dei certificati medici del

dr. med. O__________ (che godrebbero “di fede pubblica” e avrebbero

valore di perizia, rispettivamente pieno valore probatorio, ritenuto che il

giudice poteva metterne in dubbio la veridicità solo in presenza di ragioni

serie e concrete) come pure dei certificati della Clinica __________, con cui

sono state confermate le sue due degenze. A mente dell’appellante tali

documenti, attestanti la sua malattia e dunque la nullità della disdetta in

quanto pronunciata durante un periodo di protezione ai sensi dell’art. 336c

cpv.1 lett. b e cpv. 2 CO (avente una durata di 720 giorni giusta l’art. 15.1

del Regolamento), non potrebbero essere sconfessati dai rapporti dei periti di

H__________ o da quello del dr. med. N__________ che sarebbero di parte,

contraddittori e carenti. L’appellante aggiunge anche che la perizia del dr.

med. N__________ (che comunque attesta la sua patologia) non gli sarebbe stata tempestivamente

notificata per una sua presa di posizione (in violazione del suo diritto di essere

sentito e del suo diritto alla partecipazione all’allestimento di tale prova).

15.

Nella fattispecie, non risulta

che l’art. 15.1 del Regolamento __________ (doc. 11) sancisca un periodo di

protezione di 720 giorni in deroga al regime legale dell’art. 336c cpv. 1 lett.

b CO (180 giorni). In realtà, l’art. 15.1 è riferito all’obbligo di pagamento

del salario in caso di impedimento lavorativo causato da malattia ed è dunque

da porre in relazione con l’art. 324a CO, e non tanto con l’art. 336c CO,

regolante invece i periodi di protezione durante i quali il contratto di lavoro

non può essere disdetto. Dovendosi applicare un periodo di protezione di 180

giorni, anche volendo aderire alla tesi dell’appellante relativa a un’inabilità

lavorativa perdurante ininterrottamente dal 26 maggio 2017 al 31 luglio 2018,

al momento della pronuncia della disdetta (25 luglio 2018) i 180 giorni

sarebbero già trascorsi. Ma anche qualora così non fosse (e dovesse applicarsi

un periodo di protezione di 720 giorni), l’appello è inadatto a sovvertire il

giudizio impugnato, per i motivi qui di seguito esposti.

16.

Il Pretore ha già evidenziato

che l’onere di dimostrare l’incapacità lavorativa incombeva al dipendente, come

pure ha già esposto dottrina e giurisprudenza relative alla valenza di un

certificato medico (decisione impugnata, consid. 3.2, al quale si rinvia).

Basti

qui ricordare che un certificato medico attestante l’incapacità di lavoro di un

lavoratore non costituisce un mezzo di prova assoluto, che la sua forza

probatoria deve, come tutte le altre prove, essere valutata secondo il libero

apprezzamento del giudice, e che il datore di lavoro può contestarne

l'attendibilità mediante altri mezzi di prova oppure adducendo, e poi

dimostrando, circostanze suscettibili di inficiarne seriamente la validità (STF

8C_619/2014 del 13 aprile 2015 consid. 3.2.1).

17.

Nel caso concreto, il Pretore

ha dettagliatamente analizzato, al consid. 3.3 della sua decisione, il

contenuto delle valutazioni mediche eseguite dai periti dell’assicurazione (dr.

med. P__________ e A__________) e della datrice di lavoro (dr. med. N__________),

esponendone i risultati e osservando che ciascuna di esse, attestando in vari

momenti l’abilità lavorativa al 100% di AP 1 (da luglio, rispettivamente

settembre 2017) nonché un’esagerazione e finanche una simulazione di sintomi da

parte sua, smentisce decisamente i certificati medici allestiti dal dr. med. O__________.

Lo stesso dicasi per il primo rapporto di dimissioni della __________, secondo

cui il medesimo il 21 luglio 2017 presentava un quadro psicopatologico stabile.

Ha altresì osservato, sulla base dei rapporti del dr. med. A__________ e

dell’IACT, che egli aveva assunto solo saltuariamente e in modo parziale i

farmaci prescritti.

L’appellante

oppone inammissibilmente a tali puntuali e approfondite valutazioni una propria

soggettiva versione dei fatti. In particolare, non contesta che da tali

rapporti emergano il suo atteggiamento simulatorio e la sua abilità lavorativa

al più tardi dall’inizio del mese di settembre 2017 o addirittura già da luglio

2017, né spiega perché essi sarebbero carenti o contraddittori o perché dovrebbero

essere considerati più faziosi e meno attendibili rispetto a quelli allestiti

dal suo medico curante, peraltro del tutto generici e lapidari e privi di

qualsivoglia diagnosi o spiegazione (sul tema v. anche DTF 125 V 351 consid.

3cc e 3ee). L’appellante neppure contesta di non aver seguito interamente la

terapia prescritta, né spiega perché i certificati della C__________, relativi

ai periodi di degenza dal 26 giugno 2017 al 21 luglio 2017 e dal 19 febbraio

2018.

al 9 aprile 2018, dovrebbero smentire le conclusioni del primo giudice,

rispettivamente confutare la sua abilità lavorativa al momento della pronuncia

della disdetta (datata 25 luglio 2018). Le sue censure risultano pertanto

insufficientemente immotivate e per questo irricevibili.

18.

Comunque sia, si può qui

evidenziare che nei propri rapporti allestiti fra settembre 2017 e gennaio 2018

(doc. II°) P__________ e A__________ hanno ritenuto, sulla base di costatazioni

personali, dell’esame degli atti, della sorveglianza attuata da H__________ e

del comportamento del dipendente, l’assenza di segni e sintomi di malattia

psichica con influsso sulla capacità lavorativa (anche quale autista) e un suo atteggiamento

manipolatorio e simulatore che verosimilmente aveva tratto in inganno anche il

medico curante; in particolare, hanno rilevato che egli, nella vita di tutti i

giorni, non mostrava limitazioni, era perfettamente in grado di condurre

automezzi e li guidava regolarmente, contrariamente alle sue affermazioni. Il

secondo rapporto di dimissioni della Clinica Santa Croce, del 6 giugno 2018,

pur accertando un disturbo misto ansioso-depressivo e della personalità, ha

segnalato che il paziente appariva più interessato a ottenere dei certificati

medici onde sfuggire alle proprie responsabilità che a seguire un percorso

terapeutico (doc. L). N__________ (dopo una singola visita medica del 18 luglio

2018) l’ha ritenuto inabile solo per la sua mansione a causa dei farmaci

assunti, ritenuto che un simile limitato impedimento non fa automaticamente scattare

un periodo di protezione ex art. 336c CO (Streiff/Von

Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7a

ed. 2012, N. 8 ad art. 336c, p. 1083 seg.) e potrebbe oltretutto essergli

imputato nella misura in cui i farmaci gli sono stati prescritti a causa di

dichiarazioni mendaci. La tematica non viene in ogni caso approfondita nel

gravame e non necessita pertanto di essere qui ulteriormente vagliata. Ancora

successivamente (fra novembre 2018 e febbraio 2019), gli accertamenti dell’UAI

e dell’UFAI hanno confermato l’integrale abilità lavorativa del dipendente a

partire dal 22 luglio 2017 (v. sopra consid. M e O).

In

sintesi, a ragione il Pretore ha stabilito che l’istruttoria ha sufficientemente

smentito i certificati che AP 1 ha posto a supporto delle sue tesi e che

pertanto egli, gravato dall’onere della prova, non è riuscito a dimostrarle.

19.

Infine, l’appellante contesta

che la controparte avesse valutato attentamente le sue possibilità di

reinserimento senza riuscire a trovargli una mansione alternativa e che tale

circostanza sia stata dimostrata (essendo le affermazioni di C__________ delle

semplici “autocertificazioni autoreferenziali”). Precisa inoltre che la

datrice di lavoro, in spregio ai suoi doveri, non l’ha mai interpellato per

conoscere la sua posizione, tenuto pure conto che egli in passato aveva già

svolto, in seno alla AO 1, funzioni diverse da quelle di conducente (e segnatamente

quelle di addetto al controllo ed alle forniture di carburante).

20.

Anche tale censura è

infondata. L’appellante non considera che era lui a dover dimostrare

l’abusività della disdetta, rispettivamente la pretestuosità dei motivi indicati

dalla datrice di lavoro, e non indica quali prove li smentirebbero, o

attesterebbero l’esistenza, al momento della pronuncia della disdetta, di un

posto vacante che avrebbe potuto occupare. L’abusività non può del resto essere

dedotta dalla semplice assenza di un colloquio, ritenuto che il comportamento

della datrice di lavoro non è stato affatto irriguardoso e che al contrario il

suo era senz’altro idoneo a minare il rapporto di fiducia fra le parti.

21.

Dovendosi confermare la

validità della disdetta, e non potendo le censure appellatorie rimettere in

discussione gli accertamenti del primo giudice, l’impugnativa (nella misura in

cui ricevibile) dev’essere integralmente respinta.

22.

Vertendo la presente procedura

su una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso

non superiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese processuali (art. 114

lett. c CPC). Quanto alle ripetibili della procedura di seconda sede, che

seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), esse vengono

fissate in fr. 1’000.- (importo comprensivo anche di spese e IVA) sulla base

dell’art. 11 RTar, come da decisione 14 dicembre 2023 di questa Camera.

Conseguentemente, l’importo di fr. 1’000.- versato dall’appellante a titolo di

cauzione per le ripetibili sarà riversato alla parte appellata ad avvenuta

crescita in giudicato di questa sentenza.

23.

Il valore litigioso della

controversia raggiunge la soglia di fr. 15’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1

lett. a LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95 e 106 CPC e 11

RTar,

decide:

1. L’appello 29 agosto 2023 di AP 1 è respinto nella misura della

sua ricevibilità.

2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia. L’appellante

rifonderà all’appellata fr. 1’000.- a titolo di ripetibili di secondo grado. A

passaggio in giudicato della presente decisione, la cauzione processuale di fr.

1'000.- prestata dall’appellante a seguito della decisione 14 dicembre 2023 di

questa Camera sarà liberata a favore della controparte.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).