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Decisione

12.2023.113

Società in nome collettivo - scioglimento per lacune organizzative - appello - ripristino della situazione legale

17 ottobre 2023Italiano6 min

inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 4A_411/2012

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.113

Lugano

17 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.566 della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio nord - promossa a seguito della notificazione 14

luglio 2023 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, nei confronti di

AP

1

rappr. da RA 1

tendente all’adozione delle

misure necessarie nei confronti della società, che non disponeva più di un

valido domicilio legale nel luogo della sua sede;

nell’ambito della quale il

Pretore, con decisione 29 agosto 2023, ha accolto l'istanza, pronunciando lo

scioglimento della società e ordinandone la liquidazione secondo le

prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante la società con appello

6 settembre 2023, con cui ha chiesto di annullare il querelato giudizio e di

assegnarle un nuovo termine sufficiente per correggere il recapito risultante

al registro di commercio;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che il 14 luglio 2023

l’Ufficio del registro di commercio ha notificato alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio nord, autorità competente ad adottare le misure

necessarie nei confronti delle società che presentano lacune organizzative, che

la società AP 1, che a quel momento non disponeva più di un valido domicilio

legale nel luogo della sua sede (art. 117 e 2 lett. b ORC), era stata invano

diffidata, con raccomandata 17 aprile 2023 (doc. B) e con pubblicazione sul

Foglio ufficiale svizzero di commercio 4 maggio 2023 (doc. D), a sanare la lacuna

e a notificare la relativa iscrizione nel registro di commercio entro 30 giorni

(art. 939 cpv. 2 CO);

che il 19 luglio 2023 il Pretore ha

assegnato alla società un termine di 30 giorni per fissare il recapito, pena il

suo scioglimento e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al

fallimento;

che,

preso atto che la società aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il

termine, con decisione 29 agosto 2023 il Pretore, in applicazione degli art. 581a,

731b cpv. 1bis n. 3 e 939 cpv. 2 CO, ha pronunciato il suo scioglimento e ne ha

ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivi

n. 1-3), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.- (dispositivo n.

4);

che

con l’appello 6 settembre 2023, che qui ci occupa, AP 1 ha chiesto di annullare

il querelato giudizio e di assegnarle un nuovo termine sufficiente per

correggere il recapito risultante al registro di commercio;

che

il 22 settembre 2023 l’Ufficio del registro di commercio ha trasmesso a questa

Camera, per conoscenza, l’estratto del registro aggiornato relativo alla società,

che riportava ora un valido domicilio legale nel luogo della sua sede;

che

nel caso di specie si tratta di esaminare se l’appellante abbia provveduto a

ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella

procedura ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza,

sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune

nell’organizzazione (cfr. Lorandi, Konkursverfahren über

Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP

11/2008 p. 1386; Lorandi,

Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.

91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.

12.2011.206);

che

questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come

risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si

tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con

ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC) e in

particolare dall’estratto del registro aggiornato relativo alla società

prodotto dall’Ufficio del registro di commercio (le iscrizioni risultanti dal

registro di commercio costituendo per altro dei fatti notori, da considerare

d’ufficio, cfr. TF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 2.2), che riportava a

far tempo dal 21 settembre 2023 un valido domicilio legale nel luogo della sua

sede, la situazione legale era stata in tal modo ripristinata;

che,

in tali circostanze, l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei

confronti della società, che non disponeva più di un valido domicilio legale

nel luogo della sua sede, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli

siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. TF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid.

3.1);

che

le spese giudiziarie di entrambe le sedi dovrebbero di principio seguire la

soccombenza (art. 106 CPC);

che

nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo

principio;

che

da una parte la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in

effetti potuto essere evitate se la società, anziché rimanere inattiva di

fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la

situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. e e

Fatti

108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa

inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 4A_411/2012

del 22 novembre 2012 consid. 3, 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.2 e 4);

che

dall’altra la società nemmeno ha ritenuto di protestare spese e ripetibili di

Considerandi

primo e secondo grado;

che

in definitiva l’appello deve essere evaso ai sensi dei considerandi che

precedono;

che

non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il

presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi

decide:

1. L’appello 6

settembre 2023 di AP 1 è evaso nel

senso

che i dispositivi n.

1, 2 e 3 della decisione 29 agosto 2023 del Pretore della giurisdizione di

Mendrisio nord sono annullati e la causa di cui alla segnalazione 14 luglio

2023 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome

divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata

rimangono invariati.

2. Le

spese processuali d’appello di fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio nord e all’Ufficio del registro di commercio,

Via Tognola 7, Biasca

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).