12.2023.113
Società in nome collettivo - scioglimento per lacune organizzative - appello - ripristino della situazione legale
17 ottobre 2023Italiano6 min
inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 4A_411/2012
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.113
Lugano
17 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.566 della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio nord - promossa a seguito della notificazione 14
luglio 2023 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, nei confronti di
AP
1
rappr. da RA 1
tendente all’adozione delle
misure necessarie nei confronti della società, che non disponeva più di un
valido domicilio legale nel luogo della sua sede;
nell’ambito della quale il
Pretore, con decisione 29 agosto 2023, ha accolto l'istanza, pronunciando lo
scioglimento della società e ordinandone la liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la società con appello
6 settembre 2023, con cui ha chiesto di annullare il querelato giudizio e di
assegnarle un nuovo termine sufficiente per correggere il recapito risultante
al registro di commercio;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che il 14 luglio 2023
l’Ufficio del registro di commercio ha notificato alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio nord, autorità competente ad adottare le misure
necessarie nei confronti delle società che presentano lacune organizzative, che
la società AP 1, che a quel momento non disponeva più di un valido domicilio
legale nel luogo della sua sede (art. 117 e 2 lett. b ORC), era stata invano
diffidata, con raccomandata 17 aprile 2023 (doc. B) e con pubblicazione sul
Foglio ufficiale svizzero di commercio 4 maggio 2023 (doc. D), a sanare la lacuna
e a notificare la relativa iscrizione nel registro di commercio entro 30 giorni
(art. 939 cpv. 2 CO);
che il 19 luglio 2023 il Pretore ha
assegnato alla società un termine di 30 giorni per fissare il recapito, pena il
suo scioglimento e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento;
che,
preso atto che la società aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il
termine, con decisione 29 agosto 2023 il Pretore, in applicazione degli art. 581a,
731b cpv. 1bis n. 3 e 939 cpv. 2 CO, ha pronunciato il suo scioglimento e ne ha
ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivi
n. 1-3), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.- (dispositivo n.
4);
che
con l’appello 6 settembre 2023, che qui ci occupa, AP 1 ha chiesto di annullare
il querelato giudizio e di assegnarle un nuovo termine sufficiente per
correggere il recapito risultante al registro di commercio;
che
il 22 settembre 2023 l’Ufficio del registro di commercio ha trasmesso a questa
Camera, per conoscenza, l’estratto del registro aggiornato relativo alla società,
che riportava ora un valido domicilio legale nel luogo della sua sede;
che
nel caso di specie si tratta di esaminare se l’appellante abbia provveduto a
ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella
procedura ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza,
sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune
nell’organizzazione (cfr. Lorandi, Konkursverfahren über
Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP
11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.
12.2011.206);
che
questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come
risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si
tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con
ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC) e in
particolare dall’estratto del registro aggiornato relativo alla società
prodotto dall’Ufficio del registro di commercio (le iscrizioni risultanti dal
registro di commercio costituendo per altro dei fatti notori, da considerare
d’ufficio, cfr. TF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 2.2), che riportava a
far tempo dal 21 settembre 2023 un valido domicilio legale nel luogo della sua
sede, la situazione legale era stata in tal modo ripristinata;
che,
in tali circostanze, l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei
confronti della società, che non disponeva più di un valido domicilio legale
nel luogo della sua sede, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli
siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. TF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid.
3.1);
che
le spese giudiziarie di entrambe le sedi dovrebbero di principio seguire la
soccombenza (art. 106 CPC);
che
nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo
principio;
che
da una parte la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in
effetti potuto essere evitate se la società, anziché rimanere inattiva di
fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la
situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. e e
Fatti
108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa
inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 4A_411/2012
del 22 novembre 2012 consid. 3, 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.2 e 4);
che
dall’altra la società nemmeno ha ritenuto di protestare spese e ripetibili di
Considerandi
primo e secondo grado;
che
in definitiva l’appello deve essere evaso ai sensi dei considerandi che
precedono;
che
non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il
presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi
decide:
1. L’appello 6
settembre 2023 di AP 1 è evaso nel
senso
che i dispositivi n.
1, 2 e 3 della decisione 29 agosto 2023 del Pretore della giurisdizione di
Mendrisio nord sono annullati e la causa di cui alla segnalazione 14 luglio
2023 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome
divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata
rimangono invariati.
2. Le
spese processuali d’appello di fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord e all’Ufficio del registro di commercio,
Via Tognola 7, Biasca
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).