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Decisione

12.2023.115

Reclamo indipendente in materia di spese, ripartizione delle spese; grado della soccombenza

5 dicembre 2023Italiano10 min

12. Per giurisprudenza invalsa, nella ripartizione delle

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.115

Lugano

5 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.115 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 26 maggio 2017 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO 1

CO 2

chiedente la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr.

83'372.05 oltre

interessi a titolo di risarcimento danni e il rigetto in via definitiva delle opposizioni da loro

interposte ai PE n. __________ e __________

dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano;

domanda contestata dai convenuti e parzialmente accolta dal Pretore

nella misura di

fr. 11'115.- con decisione 31

agosto 2023, con cui ha posto le spese processuali di

complessivi fr. 16'900.80 a carico dell’attore per 17/20 e dei

convenuti in solido per

3/20, con condanna del primo a versare ai secondi fr. 4'000.- a

titolo di ripetibili ridotte;

reclamante l’attore con reclamo 11 settembre 2023, con cui

chiede la riforma della

decisione nel senso di modificare la ripartizione delle spese

giudiziarie, con protesta di

spese e ripetibili di secondo grado;

mentre CO 2 con risposta 10 ottobre 2023 postula la reiezione del

gravame e una “rettifica” della decisione di primo grado;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

Con petizione 26 maggio 2017 RE

1 ha postulato la condanna dei coniugi CO 1 e CO 2 al pagamento in suo favore

di fr. 83'372.05 oltre interessi del 5% dal 25 gennaio 2016, e meglio fr.

67'217.05 a titolo di risarcimento dei preventivati costi di risanamento di due

fondi di sua proprietà (n. __________ e __________ RFD di __________), danneggiati dai lavori di scavo e sistemazione promossi dai

convenuti ai fini della realizzazione di un vigneto su alcuni terreni agricoli

contigui di proprietà di CO 1 (n. __________ e __________ RFD di __________), fr. 5'500.- quale costo di riposizionamento dei

termini e fr. 11'155.- quale rimborso di spese peritali, nonché il rigetto in

via definitiva delle opposizioni da loro interposte ai rispettivi precetti

esecutivi (PE) n. __________ e __________ dell’UE di Lugano.

2.

Con risposta 28 agosto 2017 i

convenuti si sono opposti alla petizione, postulandone l’integrale reiezione e

sollevando in particolare l’eccezione di carente legittimazione passiva di CO 2,

non essendo egli proprietario dei fondi da cui erano provenute le immissioni

nocive né coinvolto nel progetto che li riguardava.

3.

Con osservazioni 5 settembre

2017 l’attore ha rimarcato la legittimazione passiva di CO 2 quale

corresponsabile del danno. Con scritto del 18 settembre 2017 i convenuti si

sono invece riconfermati nella loro eccezione.

4.

Esperita l’istruttoria (ivi

comprese svariate testimonianze e l’allestimento di una perizia giudiziaria),

le parti hanno prodotto le rispettive conclusioni scritte, entrambe datate 26

aprile 2023. In tale sede, i convenuti hanno avanzato una serie di

contro-pretese a titolo di rimborso spese e risarcimento danni.

5.

Con decisione 31 agosto 2023

il Pretore ha parzialmente accolto la petizione nella misura di fr. 11'115.- oltre interessi al 5% dal 3 febbraio 2017, con

conseguente rigetto definitivo dell’opposizione ai due summenzionati PE

limitatamente a tale importo (dispositivo n. 1). Il giudice ha posto la tassa di giustizia di fr. 5'000.-, le spese peritali di fr. 11'200.80 e

le spese relative alla procedura di conciliazione di fr. 700.- a carico

dell’attore per 17/20 e a carico dei convenuti (in solido fra loro), per 3/20,

con l’obbligo per il primo di rifondere ai secondi fr. 4'000.- a titolo di

ripetibili parziali (dispositivo n. 2).

In sintesi il Pretore, dopo aver accertato la

legittimazione passiva di CO 2 respingendo la relativa eccezione dei convenuti,

ha stabilito una loro responsabilità oggettiva per le conseguenze dei lavori da

loro effettuati sulla proprietà dell’attore; ovvero, ha concluso che tali

lavori hanno messo in pericolo la stabilità dei fondi dell’attore e che quest’ultimo

poteva pertanto pretendere che essi, in virtù dei combinati art. 679 e 685 cpv.

1 CC, adottassero i provvedimenti specificati dal perito giudiziario (cessazione

della molestia) oppure chiedere l’autorizzazione

a eseguire egli stesso i lavori a spese dei convenuti, ma non invece il

risarcimento del danno (pari ai costi preventivati degli interventi, ovvero fr.

67'215.05), di carattere sussidiario. Il Pretore ha anche respinto la pretesa

attorea di fr. 5’500.- quale costo di riposizionamento dei termini (siccome infondata/non

dimostrata) e ha invece accolto (ex art. art. 685 CC e 41 CO) la sua pretesa di

rimborso dei costi della perizia privata da lui fatta allestire (fr. 11'155.- complessivi).

Il Pretore ha inoltre ritenuto inammissibili le pretese avanzate in sede

conclusiva dai convenuti, siccome tardive, non quantificate né dimostrate.

6.

Con reclamo 11 settembre 2023

l’attore è insorto contro tale giudizio postulando la riforma del dispositivo

n. 2 nel senso di ridurre la sua quota di soccombenza da 17/20 a 13/20 e

conseguentemente di modificare la ripartizione delle spese giudiziarie, ponendo

le spese processuali a suo carico per 13/20 e a carico dei convenuti per 7/20,

nonché riducendo le ripetibili parziali da lui dovute da fr. 4'000.- a fr.

3'200.-, con protesta delle spese giudiziarie di secondo grado.

Egli ritiene che la ripartizione delle spese sulla

base della semplice proporzione matematica tra la domanda di causa e la misura

del suo accoglimento sarebbe iniqua. E meglio, rimprovera al Pretore di non

aver tenuto sufficientemente conto, nella valutazione della reciproca

soccombenza e in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. f e 108 CPC, dell’infondata

eccezione di legittimazione passiva sollevata dai convenuti quale loro

principale argomentazione difensiva, che ha comportato uno scambio di scritti

specifico, ha dovuto essere oggetto di istruttoria, e ha dunque causato spese

procedurali inutili. Per il reclamante, essa meriterebbe di essere considerata

perlomeno per 5/20 (1/4) di importanza di causa, sicché la proporzione di

soccombenza matematica dovrebbe applicarsi sui soli 15/20 (3/4) restanti, con una

sua quota di vittoria di 7/20 [5/20 + (3/4 x 3/20)].

7.

Con risposta 10 ottobre 2023 CO

2 ha chiesto la reiezione del gravame come pure che “l'attore sia condannato

a pagare tutte le spese processuali e giudiziarie, nonché i propri onorari di

avvocato e perito, in rettifica della sentenza del 31 agosto 2023”, contestando

altresì “l’assunzione delle spese della prima perizia dell'attore” e avanzando

“una domanda di responsabilità e di rimborso da parte dell'attore delle

spese e dei costi da noi sostenuti”.

8.

La decisione sulle spese

giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali e assegna

le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC)

ed è così impugnabile unitamente alla medesima mediante appello o reclamo a

dipendenza del valore litigioso. Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo

in materia di spese è impugnato in modo indipendente, è tuttavia dato

unicamente il rimedio del reclamo.

9.

In concreto, essendo stato

impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo pretorile in materia di spese

entro il termine di 30 giorni, il reclamo è ricevibile nonché tempestivo, e

verrà trattato da questa Camera nella composizione di un giudice unico.

10. La risposta al reclamo è anch’essa tempestiva, ma

nondimeno irricevibile nella misura in cui si dilunga su questioni non

attinenti alla ripartizione delle spese e formula irritualmente delle richieste

di risarcimento/rimborso (che esulano dal tema della presente controversia) o richieste

di modifica del giudizio di primo grado (non consentendo l’art. 323 CPC il

reclamo incidentale). Essa viene considerata presentata dal solo CO 2 (ciò che

in caso di litisconsorzio facoltativo passivo è senz’altro ammissibile, v. anche

STF 4A_335/2018 del 9 maggio 2019 consid. 1.2) giacché egli, malgrado l’uso del

plurale, non invoca un rapporto di rappresentanza in favore della moglie né una

relativa procura per la procedura di seconda sede.

11. Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere

censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente

errato dei fatti. L’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC); il reclamante deve

spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero

erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.

Fatti

12. Per giurisprudenza invalsa, nella ripartizione delle

spese secondo gli art. 106 seg. CPC e nella fissazione degli oneri processuali

e delle spese ripetibili, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento,

censurabile solo in caso di eccesso o di abuso (IICCA del 3 febbraio 2020, inc.

12.2019.190; IICCA dell’11 ottobre 2016, inc. 12.2016.57, consid. 5.2.1; STF

5D_43/2019 del 24.5.2019 consid. 8.2). Di principio, nel valutare la misura in

cui una parte ha prevalso oppure perso ai sensi dell’art. 106 CPC (grado della

soccombenza), ci si baserà su un confronto fra l’esito della procedura e le

pretese avanzate dalle parti, che può essere di natura matematica qualora la

controversia riguardi crediti pecuniari (STF 5A_80/2020 del 19 agosto 2020

consid. 4.3).

13. Ora, il reclamante non può essere seguito

Considerandi

quando chiede che l’eccezione di carente legittimazione passiva respinta dal Pretore

sia considerata una spesa “inutile” da estrapolare dalla valutazione

complessiva della soccombenza nel merito e da caricare separatamente sui

convenuti; la legittimazione passiva è difatti un presupposto materiale della

pretesa azionata che l’attore doveva dimostrare e che i convenuti avevano il

diritto di contestare. Non si può neppure sostenere che la sorte dell’eccezione

non abbia avuto alcuna rilevanza sulla determinazione delle spese, dal momento

che un suo accoglimento avrebbe comportato la reiezione integrale della

petizione nei confronti di CO 2 e dunque un maggiore aggravio per l’attore.

Tenuto conto inoltre che il Pretore ha fissato le spese in base alla

proporzione fra quanto richiesto e quanto attribuito, che tale concetto di

soccombenza è ossequioso dell’art. 106 CPC, che l’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

consente eccezioni solo in casi particolari e che tale valutazione soggiace a

un ampio potere di apprezzamento da parte del giudice di prima istanza, nella

fattispecie non si può concludere che la ripartizione da lui effettuata sconfini

dalla sua latitudine di giudizio e sia manifestamente errata o arbitraria.

Dispositivo

14. Per questi motivi il reclamo dev’essere respinto,

con conseguente conferma del giudizio impugnato.

15. Le spese processuali della procedura di

secondo grado, calcolate seguendo i

dettami dell’art. 14 LTG tenendo conto del valore qui litigioso di fr. 4'180.16

(fr. 3'380.16 + fr. 800.-), seguono

la soccombenza del reclamante (art. 106 CPC).

Non si assegnano ripetibili alla parte appellata, che non è patrocinata e non

le ha rivendicate.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG,

decide:

1. Il reclamo 11 settembre 2023 di RE 1 è respinto.

2. Le

spese processuali della procedura di reclamo, pari a fr. 300.-, sono poste a

carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili. Il maggiore anticipo

versato sarà restituito.

3. Notificazione:

-

- __________

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).