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Decisione

12.2023.116

Appalto, opere da pittore; difetti, minor valore

5 giugno 2024Italiano27 min

sollecitato nuovamente il pagamento della fattura 3 marzo 2014 di fr. 13'273.20.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.116

Lugano

5 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2019.74 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2, promossa con petizione 26 aprile 2019 da

1. AO 1

2. AO 2

patrocinati dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinato dall’ PA 1

con

cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.

49'116.55 oltre interessi al 5% dal 24 agosto 2015 a titolo di risarcimento per

il minor valore dell’opera, di fr. 733.60 oltre interessi al 5% dal 10 maggio

2016 e fr. 1'687.20 oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2018 a titolo di

risarcimento per le spese peritali sostenute, più fr. 1'328.- oltre interessi

del 5% dal 20 aprile 2018 per spese legali preprocessuali (con riserva di

precisazione), con protesta di tasse, spese e ripetibili;

domanda

avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione integrale della

petizione, facendo inoltre valere in via riconvenzionale una contropretesa di

fr. 13'273.20 oltre interessi al 5% dal 3 aprile 2014, da porre in solido a

carico degli attori, con protesta di spese e ripetibili;

sulle

quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 12 luglio 2023, con cui ha

parzialmente accolto la petizione per la somma di fr. 46'571.63 più fr. 733.60

e fr. 1'687.20 oltre interessi al 5% dal 20 aprile 2018 e respinto la domanda

riconvenzionale;

appellante

il convenuto che con appello 11

settembre 2023 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere

integralmente la petizione e di accogliere integralmente l’azione

riconvenzionale, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre

gli attori con risposta 2 novembre 2023 postulano in via principale

l’irricevibilità del gravame e in via subordinata la sua reiezione, con

protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda istanza;

viste

la replica spontanea 13 novembre 2023 dell’appellante e la duplica spontanea 24

novembre 2023 degli appellati;

letti

ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nella

loro veste di promotori della palazzina costituita in PPP sul fondo part. 809

RFD L______ – C______, di proprietà loro e dei figli S______ e A______ N______,

AO1 e AO2 hanno deliberato a AP1, titolare di un’impresa di pittura, le

seguenti opere oggetto del preventivo 24 settembre 2012:

Facciata

Pulitura e isolazione

con una ripresa di fondo d’ancoraggio al minerale

Rasatura con colla

speciale e rete su tutta la facciata spessore circa 5mm

Posa paraspigoli su

tutti gli angoli

Esecuzione di una

ripresa di fondo colorato al minerale su tutta la superficie

Esecuzione

dell’intonaco di finitura al minerale su tutta la superficie

Tinteggio con pittura

autopulente Sigmasoltec Se______ (v. scheda tecnica allegata) a due riprese

per un costo totale di

fr. 37'711.45 IVA inclusa (v. doc. E).

I lavori sono iniziati

nel corso dell’estate 2013 e si sono conclusi nel mese di dicembre dello

stesso anno.

In data 16 giugno 2014 AP1 ha inviato ai committenti la sua fattura finale

comprendente lavori interni ed esterni con un saldo, dedotti gli acconti, di

fr. 13'524.90. Per quanto attiene ai lavori esterni viene riportata la voce

“Rasatura con colla speciale fibrata e rete spessore 5 mm” per fr. 13'300.-

(importo eguale a quello dell’offerta) (v. doc. 4). La fattura risulta essere

stata saldata.

B. Con

lettera 24 agosto 2015 il legale dei committenti ha segnalato al legale

dell’appaltatore che era emerso che la rete di rivestimento non era stata

posata chiedendo delucidazione in merito (v. doc. F). Con scritto del 17

settembre successivo il legale di AP1 ha precisato che, essendo il supporto in

beton, nel corso dei lavori era stato deciso di usare una colla speciale

fibrata dell’ultima generazione, senza fatturare costi supplementari,

aggiungendo che anche se la posa della rete non fosse più stata necessaria si

era nondimeno provveduto a posarla nei punti ritenuti più a rischio (v. doc.G).

In paritempo veniva fatto presente che la fattura 3 marzo 2014 di AP1

all’indirizzo di AO1 (concernente “lavori da pittore eseguiti su ordine del

gessatore nella nuova casa della famiglia N______ a C______”, con la specifica:

“Sistemazione pareti in carton gesso – giunti”) di complessivi fr. 13'273.20,

risultava ancora scoperta (v. ancora doc. G).

I coniugi N______

hanno allora richiesto una perizia tecnica all’A______ T______ (A______

A______-TI). Il perito incaricato M______ F______, rispondendo ai quesiti

posti, ha in particolare comunicato in data 10 maggio 2016 che, per quanto

riguarda le zone controllate, lo strato di copertura delle facciate non

corrispondeva a quanto descritto nella fattura, ossia che non era stata

riscontrata né la presenza di una rete né di colla speciale fibrata e che lo

spessore misurato dello strato, sia esso colla, intonaco o stabilitura

minerale, non superava i mm 2.5 contro i 6 - 6.5 previsti (v. doc. H).

Con scritto del 18 ottobre 2016 il legale dei committenti ha dato comunicazione

di queste risultanze al legale dell’appaltatore chiedendo che quest’ultimo

procedesse al rifacimento delle facciate a regola d’arte (v. doc. I). Con

risposta 28 novembre 2016 il legale dell’imprenditore ha contestato la

rilevanza e il contenuto del predetto accertamento, parallelamente ha

sollecitato nuovamente il pagamento della fattura 3 marzo 2014 di fr. 13'273.20.

C. Previo

l’ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 26 aprile 2019 AO1 e

AO2 hanno postulato la condanna di AP1 al pagamento di fr. 49'116.55 (con

riserva di precisazione da parte del perito giudiziario) oltre interessi al 5%

dal 24 agosto 2015 a titolo di risarcimento del minor valore, nonché di fr.

733.60 oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2016 e fr. 1'687.20 oltre interessi

al 5% dal 22 novembre 2018 a titolo di risarcimento delle spese peritali,

infine di fr. 1'328.- oltre interessi al 5% dal 20 aprile 2018 per spese legali

preprocessuali, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Gli attori hanno

precisato che la quantificazione del minor valore si fondava su un preventivo

per il rifacimento delle facciate della loro casa che avevano fatto allestire

da una ditta di pittura e che concludeva appunto per l’importo di fr. 49'116.55.

(v. doc. M).

D. In

sede di risposta AP1 ha in primo luogo eccepito la tardività della notifica dei

difetti. Ha quindi ribadito che nel corso dei lavori era stato concordato,

siccome il supporto è in beton e come da indicazioni tecniche del suo fornitore

del materiale, di utilizzare una colla speciale fibrata di ultima generazione,

senza costi aggiuntivi, che anche se la posa della rete non era più necessaria aveva

proceduto comunque a posarla nei punti ritenuti più a rischio, che la posa

della citata colla era una soluzione molto più efficace della posa della rete

la cui mancanza non poteva certo essere la causa delle macchie di salnitro né

delle crepe. Il convenuto ha altresì contestato la validità della perizia di

parte come pure il contenuto dei preventivi fatti allestire dagli attori e delle

spese fatte valere. Con l’allegato di risposta AP1 ha sollevato nei confronti

di AO1 e AO2 una pretesa riconvenzionale pari a fr. 13'273.20 oltre interessi

al 5% dal 3 aprile 2014. La medesima si riferisce a una sua fattura rimasta

impagata, per la sistemazione delle pareti in cartongesso-giunti (v. doc. 5).

Egli sostiene di aver ricevuto nel mese di dicembre 2013 l’incarico dal

direttore dei lavori, con l’accordo dei committenti, di rimediare ad alcuni

difetti delle pareti in cartongesso eseguite dai gessatori.

E. Con

la replica e risposta alla domanda riconvenzionale 27 settembre 2019 AO1 e AO2

hanno contestato l’intempestività della notifica dei difetti come pure

qualsivoglia accordo volto a utilizzare la colla speciale fibrata in

sostituzione della rete, hanno ribadito la bontà della relazione tecnica del

perito dell’A______ A______-TI (avendo questa permesso di accertare che non era

stata posata la rete né utilizzata la colla fibrata), e si sono opposti alla

fattura oggetto della domanda riconvenzionale precisando che l’incarico di

porre rimedio ai difetti alle pareti in cartongesso interne era stato dato a

AP1 dalla ditta che ne era all’origine ossia la V______ SA.

F. Nella

duplica e replica riconvenzionale 31 ottobre 2019 così come nella duplica

riconvenzionale le parti hanno ribadito le loro contrapposte tesi.

Il Pretore aggiunto, a margine dell’udienza delle prime arringhe svoltasi il 3

giugno 2020, ha deciso di istruire preliminarmente l’aspetto della corretta e

tempestiva notifica dei difetti. Esperita l’istruttoria al riguardo le parti

hanno presentato le rispettive conclusioni scritte: AP1 in data 26 febbraio

2021, AO1 e AO2 in data 5 marzo 2021.

Con decisione 15 aprile 2022 il Pretore aggiunto ha respinto l’eccezione di

perenzione dei diritti di garanzia in caso di difetti dell’opera sollevata da

AP1. Con il medesimo giudizio è stato assegnato alle parti il termine per la

presentazione delle rispettive domande peritali.

La predetta decisione non è stata oggetto di impugnazione.

G. Raccolte

le domande delle parti e conferito il mandato peritale all’arch. A______

C______, questi ha consegnato il suo referto il 25 ottobre 2022. Non essendo

state presentate domande di completazione/delucidazione e preso atto che tutte

le prove erano state amministrate, il Pretore in data 24 novembre 2022 ha

chiuso l’istruttoria e citato le parti all’udienza delle arringhe finali. Esse

hanno optato per la presentazione di conclusioni scritte: AP1 in data 9

febbraio 2023, AO1 e AO2 in data 15 febbraio 2023.

H. Statuendo

il 12 luglio 2023 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e di

conseguenza condannato AP1 a versare a AO1 e AO2 fr. 46'571.63 più fr. 733.60 e

fr. 1'687.20 oltre interessi al 5% dal 20 aprile 2018, con seguito di tassa,

spese, comprese quelle peritali, e ripetibili interamente a carico della parte

soccombente. La domanda riconvenzionale di AP1 è invece stata respinta con

seguito di tassa, spese e ripetibili a suo carico.

I. Il

convenuto

è insorto contro il giudizio pretorile con appello 11

settembre 2023, nel quale ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di respingere

integralmente la petizione e di accogliere integralmente l’azione riconvenzionale,

con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi.

L. Con

risposta

2 novembre 2023 gli attori hanno postulato in via principale

l’irricevibilità del gravame e subordinatamente la sua reiezione, con protesta

di tassa, spese e ripetibili di secondo grado.

M. Con

replica spontanea 13 novembre 2023 l’appellante ha dettagliato le sue censure e

si è riconfermato nelle pretese formulate con l’appello.

Con duplica

spontanea 24 novembre 2023 gli appellati si sono riconfermati nelle conclusioni

formulate con la risposta.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che

sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto

che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.10'000.- (cpv. 2). I

termini di appello e di risposta sono entrambi di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 e

312.

cpv. 2 CPC).

In

concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal

valore superiore ai fr. 10'000.-, pacifica è dunque l’appellabilità del

giudizio impugnato. L’appello 11 settembre 2023 contro la decisione 12 luglio

2023.

(notificata il 13 luglio 2023) è tempestivo (tenuto conto delle ferie

giudiziarie, v. art. 145 cpv. 1 let. b CPC), così com’è tempestiva la risposta

2.

novembre 2023 degli appellati. Pure tempestivi sono gli allegati spontanei

introdotti dalle parti.

2.

Le esigenze dell’appello sono note alle

parti, entrambe patrocinate.

Ritenuto che la decisione del

Pretore si fonda su più motivazioni alternative e indipendenti, è utile

ricordare che la parte appellante è tenuta a dimostrare, pena l’irricevibilità

(art. 311 cpv. 1 CPC), che ciascuna di esse è contraria al diritto (Reetz, in: Sutter-Somm/

Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 43 ad art.

308-318; Hungerbühler/Bucher,

DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 seg. ad art. 311; STF 4A_133/2017 del 20 giugno 2017

consid. 2.2 e 2.3.2 [riferita invero all’analoga norma di cui all’art. 321 cpv.

1.

CPC], 4A_607/2019 del 22 aprile 2020 consid. 3.3): in effetti, se una sola di

esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici

inammissibili critiche dei motivi della decisione dell'autorità inferiore (v.

ad es. II CCA 24 ottobre 2022, inc. n. 12.2022.71, consid. 8).

Sull’appello contro il parziale

accoglimento dell’azione principale

3.

Il

Pretore ha avantutto osservato che l’esistenza di difetti, consistenti nelle

efflorescenze bianche di salnitro sulle pareti Sud e Nord dell’edificio, era

pacificamente dimostrata dalla perizia giudiziaria, dall’interrogatorio delle

parti nonché da alcune audizioni testimoniali. I medesimi riscontri istruttori

dimostravano da un lato che la rete concordata contrattualmente non era stata

posata, d’altro lato che la colla fibrata presentava uno spessore da un minimo

di 2 mm a un massimo di 4 mm (cioè dei quantitativi di fibra ben inferiori a

quanto solitamente si riscontra in impasti cementizi con fibre sintetiche).

Il primo giudice ha quindi rilevato che la tesi difensiva dell’accordo tra le

parti di rinunciare alla posa della rete e di impiegare una colla speciale

fibrata non aveva trovato conforto. Ma soprattutto, la perizia aveva dimostrato

che il procedimento scelto non era idoneo per l’esecuzione completa di una

parete in beton, come nel caso concreto.

Il Pretore ha poi osservato che secondo il perito anche una esecuzione conforme

al contratto non avrebbe garantito un’opera scevra di efflorescenze di

salnitro, ne ha così dedotto che ciò doveva essere noto al convenuto, quale

persona esperta del ramo, e avrebbe dovuto informare di ciò gli attori. Ha poi

aggiunto che le ipotesi dell’art. 369 CO non entravano in considerazione e non

erano d’altronde neppure state avanzate.

In conclusione il primo giudice ha fatto proprie le conclusioni peritali in

merito alla quantificazione del minor valore, pari a fr. 46'571.63,

corrispondenti ai costi di riparazione delle facciate interessate dai difetti,

e ha riconosciuto a favore degli attori i costi della perizia di parte e

dell’elaborazione del piano di intervento. Non ha invece ammesso la pretesa per

le spese legali preprocessuali.

4.

L’appellante riconosce di aver posato la rete solo in alcuni

punti, da lui ritenuti sensibili, senza invero ricordare quali, ma insiste nel

sostenere che la nuova soluzione, consistente nella posa di colla speciale

fibrata, sarebbe stata concordata verbalmente con i committenti. Critica il

Pretore per aver fondato l’assenza di tale accordo sul solo interrogatorio di

AO1 mentre egli lo avrebbe reso verosimile e dovrebbe essere posto al beneficio

di una riduzione della gradazione probatoria, senza contare che l’onere di

dimostrare il mancato accordo incomberebbe in realtà agli attori. A torto.

L’appellante omette avantutto di considerare che le regole sull’onere della

prova sono di diritto materiale e non dipendono dal ruolo delle parti nel

processo, ossia di attore o di convenuto, ma sono funzione del contenuto delle

rispettive allegazioni (v. Walter

in: Berner Kommentar, Einleitung und Personenrecht, Band I, 1. Abteilung, Berna

2012, n. 485 e 486 ad art. 8 CC). Ora, come gli attori dovevano provare un’esecuzione

del contratto non conforme agli accordi presi, così il convenuto doveva provare

la modifica di quegli accordi. Il fatto che tale modifica sarebbe avvenuta

verbalmente non conduce a una riduzione del grado della prova e l’allegazione esige

una prova piena che, a fronte della contestazione degli attori, il convenuto

non ha saputo portare. Comunque sia, anche in un’ipotesi di riduzione della

gradazione probatoria, non è dato comprendere per quale motivo il fatto di aver

applicato una colla speciale fibrata di ultima generazione dovrebbe rendere

verosimile l’esistenza di un accordo e sovrastare la negazione del medesimo.

5.

L’appellante ritiene poi che la decisione 15 aprile 2022

del Pretore aggiunto con cui è stata respinta l’eccezione di tardiva notifica

dei difetti sarebbe confutata dalle risultanze della perizia giudiziaria e a

torto il Pretore non ne avrebbe tenuto conto.

L’insorgente non ha ricorso contro la predetta decisione e omette qui di

considerare che, come prevede l’art. 237 cpv. 2 CPC, una successiva

impugnazione con la decisione finale è esclusa (v. Steck/Brunner in: Basler Kommentar ZPO, 3a ed.,

n. 20 ad art. 237).

In ogni modo, l’appellante non si confronta con le argomentazioni contenute

nella decisione del Pretore aggiunto (in particolare alle pag. 5 in fine e 6

all’inizio) spiegando per quale ragione sarebbero errate e quindi la censura

risulterebbe irricevibile.

Per completezza si dirà che la perizia giudiziaria è volta ad accertare se AP1

ha rispettato quanto da lui proposto, rispettivamente cosa ha realmente messo

in opera e non quando sarebbero apparse crepe e macchie di salnitro prima del

suo intervento, di modo che da quell’atto nulla può comunque essere dedotto

riguardo alla tempestività della notifica dei difetti.

6.

Nel seguito del gravame l’appellante esclude di essere

responsabile per l’insorgere dei difetti. Appoggiandosi ancora sulla perizia giudiziaria

egli rileva che le crepe e le efflorescenze di salnitro hanno origine

nell’eccessiva umidità all’interno delle pareti, rispettivamente nel ritiro del

materiale durante la fase di indurimento e maturazione del calcestruzzo.

L’appellante sostiene quindi di non essere responsabile per difetti inerenti

all’opera di altri artigiani, che esulano da quella da lui eseguita.

La tesi dell’appellante non può trovare ascolto per i seguenti motivi.

6.1

Con la conclusione del contratto d’appalto l’appaltatore

si impegna a eseguire e a consegnare l’opera così come prevista mentre il committente

ha diritto all’esecuzione dell’opera con le qualità contrattualmente previste

(v. Gauch, Der Werkvertrag, 5a

ed., n. 603 e 605). Se l’imprenditore ha promesso contrattualmente di

utilizzare certi materiali, l’esecuzione dell’opera con questi materiali fa

parte delle qualità convenute dell’opera (v. Gauch,

op. cit., n. 1366). L’opera è pertanto difettosa allorquando non presenta le

qualità dovute in base al contratto: in altri termini la non conformità

rispetto al contratto è così la caratteristica essenziale del difetto

dell’opera che costituisce il fondamento dei diritti di garanzia previsti

all’art. 368 CO (v. Gauch, op.

cit., n. 1355 e 1356; Chaix in:

Commentaire romand, CO I, 3a ed., n. 5 e 8 ad art. 368; Zindel/Schott in: Basler Kommentar, OR

I, 7a ed., n. 9 e 10 ad art. 368).

6.2

Nel caso in esame la non conformità dell’opera rispetto

agli accordi contrattuali è palese. In luogo della “rasatura

con colla speciale e rete su tutta la facciata spessore circa 5mm” (v. doc.

E e 4), AP1 ha applicato un’altra soluzione come costatato nella perizia

privata (v. doc. H, pag. 2), come accertato dal perito giudiziario (in

particolare pag. 13, 14, 15, 17 nelle risposte alle domande 2.3 e 2.4, 18 nella

risposta alla domanda 2.11), come da lui stesso riconosciuto già nella risposta

e domanda riconvenzionale 25 giugno 2019 (pag. 5 in alto), nel suo interrogatorio

(v. verbale udienza 2 settembre 2020, pag. 3 in fine), nelle conclusioni (ad

es. pag. 3 penultimo periodo, pag. 10 quarto periodo) nonché ancora in questa

sede (v. appello, pag. 3, secondo periodo). In base ai principi qui sopra

esposti l’opera consegnata era dunque chiaramente difettosa, come correttamente

concluso dal Pretore. Il fatto che il pittore abbia posato la rete in alcuni

punti da lui ritenuti sensibili (senza che egli ricordi invero esattamente

quali: v. appello, pag. 3, terzo periodo) ovviamente non rende l’opera meno difettosa.

6.3

L’appellante, sulla base di alcuni

passaggi della perizia, avanza in sostanza la tesi dell’esistenza di difetti

cosiddetti primari che avrebbero così influenzato la qualità dell’opera da lui

realizzata e rimprovera al Pretore di non aver considerato questo aspetto.

Sennonché anche con l’esistenza di difetti primari l’opera realizzata

dall’appellante rimane difforme dal contratto e pertanto difettosa. Ma in ogni

modo, la perizia giudiziaria è volta a comprendere se il pittore aveva eseguito

correttamente quanto pattuito contrattualmente, non ad accertare l’esistenza di

difetti nell’opera di altri artigiani, neppure coinvolti. I passaggi della

perizia richiamati dall’appellante corrispondono peraltro sostanzialmente a

delle ipotesi. In effetti, è possibile che all’interno della parete in

calcestruzzo ci fosse un’eccessiva umidità (v. perizia, pag. 20, pt. 3.3) ma

l’appellante da ciò nulla può dedurre a suo favore, da un lato poiché si tratta

come detto di un’ipotesi e non di un fatto accertato, d’altro lato poiché se

ciò fosse il caso si porrebbe il problema a sapere come avrebbe allora dovuto

agire il qui appellante a fronte di una tale situazione, ciò che esula però

dalla presente procedura (come si vedrà ancora in seguito).

6.4

L’appellante,

con un rinvio alla sentenza 25 agosto 2014 di questa Camera, inc. 12.2013.64,

consid. 3, evidenzia che l’appaltatore risponde unicamente per i difetti

riscontrati nell’opera da lui eseguita sulla base del contratto stipulato con

il committente, non per quelli che esulano da tale contratto o inerenti a opere

di altri artigiani. Non si vede tuttavia cosa egli possa dedurre a suo favore

giacché, come sopra esposto, la difettosità della sua opera è risultata

accertata mentre quella di altri artigiani non è stata neppure indagata.

L’appello andrebbe quindi respinto già in

base alle considerazioni che precedono. A titolo abbondanziale vengono

nondimeno esaminate le ulteriori censure contenute nel gravame.

7.

Il Pretore ha aggiunto che il procedimento utilizzato, oltre

a distanziarsi dagli accordi contrattuali, non costituiva una scelta idonea. L’appellante

ritiene errata questa considerazione ma non si confronta con i riferimenti alla

perizia giudiziaria operati dal primo giudice: il gravame si rivela pertanto su

questo punto irricevibile. In ogni modo la contestazione è priva di pregio

giacché il perito, rispondendo alla domanda a sapere se per un supporto in

beton la colla speciale fibrata era un prodotto idoneo a sostituire la rete di

rivestimento ha risposto che non si trattava di un materiale che sostituisce

una malta per rivestimenti (v. perizia giudiziaria, pag. 18, pt. 2.9); inoltre

rispondendo al quesito a sapere se l’utilizzo della colla speciale fibrata

rendeva non più necessaria la posa della rete su tutta la facciata ha risposto,

con riferimento alla scheda tecnica doc. G, che la “malta fibrata” non era

prescritta per l’esecuzione completa di un intonaco di rivestimento di una

parete in beton (v. perizia giudiziaria, pag. 20, pt. 3.2).

Già si è detto al considerando che precede che quanto vuole dedurre

l’appellante dalla perizia giudiziaria, ossia che l’apparizione di crepe è

possibile indipendentemente dall’uso di una rete sintetica (v. ad es. perizia

giudiziaria, pag. 12, pt. 2.1 in fine, pag. 21, pt. 3.4), attiene a un’ipotesi,

peraltro impossibile da verificare vista appunto l’assenza della prevista rete.

Invano l’appellante sostiene la sua buona fede con riferimento ai consigli del

suo fornitore. La buona fede avrebbe invero imposto di discutere con i

committenti la proposta del fornitore per giungere a una modifica del

contratto. La buona fede avrebbe altresì imposto un utilizzo della colla

fibrata nelle quantità prescritte e fatturate, che non corrispondono a quelle

accertate nella perizia giudiziaria (v. pag. 17, pt. 2.7, pag. 20, pt. 3.1: “Dal

rapporto SUPSI 05.10.2022 – allegato B della perizia medesima – si

deduce che il materiale usato non può essere considerato a tutti gli effetti

una “colla speciale fibrata”, inoltre lo spessore indicato nel rapporto è di

2-3 mm.”).

8.

Rilevato che secondo il perito giudiziario “Anche

un’esecuzione del rivestimento con malta e rete sintetica non riesce a limitare

la fessurazione superficiale causata dalla fessurazione presente nel cemento

armato; pertanto, anche in questo caso si sarebbero potute riscontrare le

efflorescenze.” (v. perizia, pag. 21, pt. 3.4), il Pretore ha ritenuto che tale

circostanza avrebbe dovuto essere nota al convenuto, quale esperto del ramo, il

quale avrebbe così dovuto rendere attenti gli attori in merito al rischio che

si presentassero simili macchie, ciò che non era avvenuto.

L’appellante ne vuole dedurre un’esclusione della sua responsabilità per

assenza di nesso causale tra il suo intervento, indipendentemente dalla

soluzione messa in atto, e l’apparizione delle crepe e delle efflorescenze. A

torto.

8.1

Il fatto che un’esecuzione corretta del contratto avrebbe

potuto porre dei problemi nulla ha infatti a che vedere con l’argomento principale

secondo cui il contratto non è appunto stato eseguito correttamente. Già si è

detto che il perito nel passaggio considerato formula un’ipotesi o, detto

altrimenti, evoca una possibilità e proprio per questa ragione utilizza il

verbo al condizionale (“…. si sarebbero potute riscontrare le efflorescenze”).

Non è poi affatto dimostrato che le crepe e le efflorescenze sono dovute “al

ritiro del materiale durante la fase di indurimento e maturazione (durante il

mese seguente al getto)” (v. appello, pag. 15, pt. 2.1.7, quarto periodo) e

giova ripetere (v. sopra consid. 6) che ogni considerazione sulla qualità del

calcestruzzo, in assenza di una perizia che avrebbe dovuto coinvolgere la ditta

esecutrice, è priva di pertinenza. Per questo medesimo motivo l’appellante

nulla può dedurre a suo favore da quanto dichiarato da AO1 nel suo

interrogatorio. Quest’ultimo ha infatti unicamente riferito che l’impresa GTL

era intervenuta per la verifica di crepe sul muro della terrazza (v. verbale

udienza 2 settembre 2020, pag. 2 in alto), dal che non si può certo ricavare

che le crepe sarebbero dovute a un fattore di lavorazione del cemento e che ciò

sarebbe stato costatato dall’impresa di costruzione, come a torto pretende

l’appellante (v. appello, pag. 16 in alto).

Voler quindi dedurre da quanto precede un’esclusione della propria

responsabilità è pretestuoso.

Quanto al rimprovero agli appellati di non aver provato una colpa a suo carico,

l’appellante dimentica che i diritti di garanzia del committente sono indipendenti

dall’eventuale colpa dell’appaltatore (v. Gauch,

op. cit., n. 1503, 1504).

8.2

L’appellante, dopo aver ricordato che AO1 è una persona del

ramo che conoscerebbe bene le implicazioni della sostituzione di una rete

d’armatura con una colla speciale fibrata, come pure che aveva espressamente

voluto il tinteggio delle pareti in beton, sostiene che non vi era un obbligo

da parte sua di notificare il proprio dissenso poiché non si era in presenza di

un errore macroscopico né di una soluzione manifestamente contraria alle più

elementari regole dell’edilizia, tanto è vero che quel prodotto era stato

raccomandato dal suo fornitore. A sostegno della sua tesi l’appellante richiama

la sentenza 14 maggio 2012 di questa Camera, inc. 12.2010.62, consid. 4.

Ora, l’appellante perde di vista che nel presente caso non entra in

considerazione l’applicazione dell’art. 369 CO (come nel richiamato giudizio di

questa Camera), dal momento che l’utilizzo della colla speciale fibrata era stata

suggerita dal suo fornitore e non voluta dal committente (il quale ha

chiaramente dichiarato nel suo interrogatorio di non aver mai incaricato il qui

appellante di sostituire la rete d’armatura con una colla speciale fibrata: v.

verbale udienza 2 settembre 2020, pag. 2, quarto periodo). L’obbligo

dell’appaltatore di manifestare il proprio dissenso non si riferisce ovviamente,

come invece l’insorgente sembra credere, ai suggerimenti del proprio fornitore,

bensì a istruzioni del committente, o suoi ausiliari, manifestamente erronee ed

evidenti o facilmente riconoscibili, ipotesi che qui non ricorrono. Il

ragionamento proposto dall’appellante si rivela pertanto errato e nuovamente inidoneo

a escludere la sua responsabilità.

8.3

Il rimprovero mosso dal Pretore al convenuto di non aver avvertito

i committenti che un’esecuzione del contratto conforme agli accordi avrebbe

presentato dei rischi è a sua volta errato per gli stessi motivi qui sopra

indicati, ossia che non è dato sapere cosa sarebbe avvenuto in caso di

esecuzione dell’opera in conformità con quanto pattuito e che accertamenti

riguardanti il beton non sono stati eseguiti con il che l’affermazione del

perito si riduce a una pura supposizione. Ciò è nondimeno privo di rilievo

sull’esito dell’appello poiché l’argomentazione del Pretore è alternativa e

indipendente rispetto a quelle esaminate ai considerandi che precedono e che

hanno trovato conferma malgrado le critiche dell’appello.

9.

Nell’ultimo punto dell’appello riguardante l’accoglimento

parziale dell’azione principale l’appellante rimprovera al Pretore di aver

riconosciuto le pretese avversarie di fr. 733.60 e fr. 1'328.- inerenti le

spese per l’allestimento della perizia di parte, rispettivamente il piano di

intervento. In buona sostanza secondo l’appellante i predetti costi non vanno

riconosciuti poiché derivanti da un’iniziativa unilaterale degli attori, quindi

poiché i medesimi non possono essere considerati quali risarcimento di un danno

ai sensi dell’art. 368 cpv. 2 CO in assenza di una sua colpa.

Ora, i costi di una perizia privata sono di principio a carico di chi l’ha

ordinata ma possono essere posti a carico dell’imprenditore a titolo di danno

conseguente al difetto (v. Gauch,

op. cit., n. 1523 e 1524). Il risarcimento del danno presuppone la colpa

dell’imprenditore, come prevede l’art. 368 cpv. 2 CO. Ora, contrariamente a

quanto ritiene l’appellante, l’onere della prova di questa colpa non grava sul

committente. È invece l’imprenditore che deve provare che nessuna colpa gli è

imputabile (art. 97 cpv. 1 CO per analogia) (v. Gauch,

op. cit., n. 1891).

Nel presente caso l’imprenditore si giustifica richiamando la fiducia da lui

riposta nel suo fornitore ciò che non è certo sufficiente a esimerlo da colpa,

fermo restando che l’aver eseguito un’opera differente rispetto a quanto

pattuito è senz’altro costitutivo di colpa.

L’utilità della perizia di parte come del piano di intervento è poi

indiscutibile essendo questi atti serviti da base per la causa nella quale la

pretesa degli attori è stata sostanzialmente riconosciuta.

In definitiva, a giusta ragione il Pretore ha posto a carico dell’imprenditore

i costi della perizia privata e del piano di intervento, che costituiscono

pacificamente per i committenti dei danni conseguenti alla difettosità

dell’opera.

10.

In conclusione l’appello rivolto contro il parziale

accoglimento (per fr. 48'992.43) dell’azione principale di AO1 e AO2 è

integralmente respinto nei limiti della sua ricevibilità.

Sull’appello contro la reiezione

dell’azione riconvenzionale

11.

Il Pretore ha respinto la domanda riconvenzionale volta al

pagamento della fattura di fr. 13'273.20 inviata da AP1 a AO1 (v. doc. 5) siccome

dagli interrogatori delle parti nonché dalle audizioni testimoniali dell’arch.

A______ B______ e del gessatore F______ V______ emergeva che l’incarico di

effettuare degli interventi di riparazione delle opere in cartongesso era stato

conferito da quest’ultimo a AP1, ossia non da AO1.

12.

L’appellante sostiene che la decisione impugnata non si

confronta in modo sufficiente con le allegazioni esposte nelle sue conclusioni.

L’appello risulta su questo punto irricevibile poiché l’insorgente non spiega

quali dei suoi argomenti il Pretore avrebbe ignorato, fermo restando che il

giudice non è obbligato a discutere tutti i fatti presentati dalle parti ma può

limitarsi a quelli che ritiene rilevanti (v. per molte IICCA 11 gennaio 2024,

inc. 12.2023.110/111, consid. 6). L’appello è altresì irricevibile su questo

punto poiché si esaurisce nella ricopiatura delle conclusioni 9 febbraio 2023,

pagine 14 a 16. In altri termini il gravame è privo di confronto con il primo

giudizio.

In ogni modo, la conclusione del Pretore, secondo il quale le opere di

riparazione del gessatore sono state commissionate da quest’ultimo a AP1 e non

da AO1 e AO2, che non dovevano quindi pagare l’intervento, è ineccepibile alla

luce del contenuto dell’interrogatorio delle parti e delle testimonianze, così

come esposti nel giudizio impugnato.

Conclusione

13.

Ne discende che l’appello del convenuto dev’essere respinto

nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma del giudizio

impugnato.

Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base

del valore litigioso di fr. 62'265.63 (46'571.63 + 733.60 + 1'687.20 + 13'273.20), importo determinante anche ai fini di un eventuale

ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106

cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia e le spese sono fissate in base agli art. 2,

7.

cpv. 1 e 13 LTG, le ripetibili in base all’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 let. a e

cpv. 5 RTar.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello 11 settembre 2023 di AP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.

§ Di conseguenza la Decisione 12 luglio

2023 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, inc. OR.2019.74, è

confermata.

2. Le spese processuali di fr. 4'000.- sono a carico di AP1,

che rifonderà a AO1 e AO2 eguale importo a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

;

-

.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).