12.2023.118
Società a garanzia limitata - scioglimento per lacune organizzative - notifica in via edittale - assenza dei rimedi giuridici
24 novembre 2023Italiano7 min
2013 consid. 3.1);
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.118
Lugano
24 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.518 della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud - promossa a seguito della notificazione 6 luglio
2023 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, nei confronti della
società
AP
1
tendente
all’adozione delle misure necessarie nei confronti della società, che non
disponeva più di un valido domicilio legale nel luogo della sua sede;
nell’ambito
della quale il Pretore, con decisione 16 agosto 2023, ha accolto l’istanza,
pronunciando lo scioglimento della società e ordinandone la liquidazione
secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante
la società con ricorso (correttamente: appello) 11 settembre 2023, con cui ha
chiesto di sospendere l’ordinanza di liquidazione e di assegnarle un nuovo
termine sufficiente per correggere il recapito risultante al registro di
commercio;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 6 luglio
2023 l’Ufficio del registro di commercio ha notificato alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud, autorità competente ad adottare le misure
necessarie nei confronti delle società che presentano lacune organizzative, che
la società AP1, che a quel momento non disponeva più di un valido domicilio
legale nel luogo della sua sede (art. 117 e 2 lett. b ORC), era stata invano
diffidata, con raccomandata 11 aprile 2023 (doc. B) e con pubblicazione sul
Foglio ufficiale svizzero di commercio 4 maggio 2023 (doc. D), a sanare la
lacuna e a notificare la relativa iscrizione nel registro di commercio entro 30
giorni (art. 939 cpv. 2 CO);
che il 10 luglio
2023 il Pretore ha assegnato alla società un termine di 15 giorni per fissare
il recapito, pena il suo scioglimento e la sua liquidazione secondo le prescrizioni
applicabili al fallimento;
che, preso atto che la
società aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione
16 agosto 2023 il Pretore, in applicazione degli art. 819, 731b cpv. 1bis n. 3
e 939 cpv. 2 CO, ha pronunciato il suo scioglimento e ne ha ordinato la
liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivi n.
1-2), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.- (dispositivo n. 3);
che con l’appello 11
settembre 2023, che qui ci occupa, AP1 ha chiesto di sospendere l’ordinanza di
liquidazione e di assegnarle un nuovo termine sufficiente per correggere il
recapito risultante al registro di commercio;
che il 31 ottobre 2023
l’Ufficio del registro di commercio ha trasmesso a questa Camera, per
conoscenza, l’estratto aggiornato della AP1 in liquidazione, che dava atto
dell’iscrizione di un valido domicilio legale nel luogo della sua sede;
che analoga comunicazione
è avvenuta ad opera del gerente della società in data 2 novembre 2023;
che a fronte di una
notificazione in via edittale (cfr. art. 141 CPC) avvenuta il 18 agosto 2023 il
gravame interposto in data 11 settembre 2023, ossia oltre il termine di 10
giorni per poter impugnare una decisione presa in procedura sommaria (cfr. art.
314 cpv. 1 CPC), dovrebbe di principio essere dichiarato irricevibile siccome
tardivo;
che tuttavia, dato che
nella notificazione per via edittale non sono stati indicati i mezzi di
impugnazione (art. 238 lett. f CPC) e vista la particolarità della fattispecie,
si giustifica tutelare la buona fede della società e pertanto considerare il
gravame ricevibile (cfr. Sutter-Somm/Seiler
in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Band I, N. 17 ad
art. 238; Steck/Brunner in: Basler
Kommentar ZPO, 3a ed., n. 33 ad art. 238; CR CPC, Tappy in: Commentaire romand CPC, 2a
ed., n. 12 ad art. 238);
che nel caso di specie
si tratta di esaminare se l’appellante abbia provveduto a ripristinare la
situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura
ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe
idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune
nell’organizzazione (cfr. Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung – Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3);
che questa ipotesi si è
effettivamente realizzata, visto e considerato che, come risulta dalle prove
nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si tratta di documenti
allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova
autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC) e in particolare
dall’estratto del registro aggiornato relativo alla società prodotto dall’URC e
dal gerente (le iscrizioni risultanti dal registro di commercio costituendo per
altro dei fatti notori, da considerare d’ufficio, cfr. TF 4A_560/2012 del 1o
marzo 2013 consid. 2.2), che riportava a far tempo dal 30 ottobre 2023 un
valido domicilio legale nel luogo della sua sede, la situazione legale era
stata in tal modo ripristinata;
che, in tali
circostanze, la causa di cui alla segnalazione 6 luglio 2023 dell’Ufficio del
registro di commercio, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli
siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. TF 4A_560/2012 del 1o marzo
Fatti
2013 consid. 3.1);
che le spese giudiziarie
di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 20'000.-
pari al capitale sociale della società (doc. A), dovrebbero di principio
seguire la soccombenza (art. 106 CPC) ma nel caso di specie ricorrono giusti
motivi per derogare a questo principio;
che da una parte la
presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in effetti potuto
essere evitate se la società, anziché rimanere inattiva di fronte alle
ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la situazione
Considerandi
legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv.1 lett. e e 108 CPC, si
giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente
causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 4A_411/2012 del
22.
novembre 2012 consid. 3, 4A_560/2012 del 1o marzo 2013 consid.
3.2
e 4);
che dall’altra la
società nemmeno ha ritenuto di protestare spese e ripetibili di primo e secondo
grado;
che in definitiva
l’appello deve essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono;
che non ponendo la causa
questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può
essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art.
48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi
decide:
1. L’appello
11 settembre 2023 di AP1 è evaso nel senso che i dispositivi n. 1 e 2
della decisione 16 agosto 2023 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud
sono annullati e la causa di cui alla segnalazione 6 luglio 2023 dell’Ufficio
del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva
d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.
2. Le
spese processuali d’appello di fr. 300.- sono poste a carico dell’appellante.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud e all’Ufficio del registro di
commercio
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici (v. pagina
seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.-
nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.-
negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).