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Decisione

12.2023.118

Società a garanzia limitata - scioglimento per lacune organizzative - notifica in via edittale - assenza dei rimedi giuridici

24 novembre 2023Italiano7 min

2013 consid. 3.1);

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.118

Lugano

24 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.518 della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio sud - promossa a seguito della notificazione 6 luglio

2023 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, nei confronti della

società

AP

1

tendente

all’adozione delle misure necessarie nei confronti della società, che non

disponeva più di un valido domicilio legale nel luogo della sua sede;

nell’ambito

della quale il Pretore, con decisione 16 agosto 2023, ha accolto l’istanza,

pronunciando lo scioglimento della società e ordinandone la liquidazione

secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante

la società con ricorso (correttamente: appello) 11 settembre 2023, con cui ha

chiesto di sospendere l’ordinanza di liquidazione e di assegnarle un nuovo

termine sufficiente per correggere il recapito risultante al registro di

commercio;

letti

ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che il 6 luglio

2023 l’Ufficio del registro di commercio ha notificato alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio sud, autorità competente ad adottare le misure

necessarie nei confronti delle società che presentano lacune organizzative, che

la società AP1, che a quel momento non disponeva più di un valido domicilio

legale nel luogo della sua sede (art. 117 e 2 lett. b ORC), era stata invano

diffidata, con raccomandata 11 aprile 2023 (doc. B) e con pubblicazione sul

Foglio ufficiale svizzero di commercio 4 maggio 2023 (doc. D), a sanare la

lacuna e a notificare la relativa iscrizione nel registro di commercio entro 30

giorni (art. 939 cpv. 2 CO);

che il 10 luglio

2023 il Pretore ha assegnato alla società un termine di 15 giorni per fissare

il recapito, pena il suo scioglimento e la sua liquidazione secondo le prescrizioni

applicabili al fallimento;

che, preso atto che la

società aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione

16 agosto 2023 il Pretore, in applicazione degli art. 819, 731b cpv. 1bis n. 3

e 939 cpv. 2 CO, ha pronunciato il suo scioglimento e ne ha ordinato la

liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivi n.

1-2), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.- (dispositivo n. 3);

che con l’appello 11

settembre 2023, che qui ci occupa, AP1 ha chiesto di sospendere l’ordinanza di

liquidazione e di assegnarle un nuovo termine sufficiente per correggere il

recapito risultante al registro di commercio;

che il 31 ottobre 2023

l’Ufficio del registro di commercio ha trasmesso a questa Camera, per

conoscenza, l’estratto aggiornato della AP1 in liquidazione, che dava atto

dell’iscrizione di un valido domicilio legale nel luogo della sua sede;

che analoga comunicazione

è avvenuta ad opera del gerente della società in data 2 novembre 2023;

che a fronte di una

notificazione in via edittale (cfr. art. 141 CPC) avvenuta il 18 agosto 2023 il

gravame interposto in data 11 settembre 2023, ossia oltre il termine di 10

giorni per poter impugnare una decisione presa in procedura sommaria (cfr. art.

314 cpv. 1 CPC), dovrebbe di principio essere dichiarato irricevibile siccome

tardivo;

che tuttavia, dato che

nella notificazione per via edittale non sono stati indicati i mezzi di

impugnazione (art. 238 lett. f CPC) e vista la particolarità della fattispecie,

si giustifica tutelare la buona fede della società e pertanto considerare il

gravame ricevibile (cfr. Sutter-Somm/Seiler

in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Band I, N. 17 ad

art. 238; Steck/Brunner in: Basler

Kommentar ZPO, 3a ed., n. 33 ad art. 238; CR CPC, Tappy in: Commentaire romand CPC, 2a

ed., n. 12 ad art. 238);

che nel caso di specie

si tratta di esaminare se l’appellante abbia provveduto a ripristinare la

situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura

ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe

idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune

nell’organizzazione (cfr. Lorandi,

Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung – Gedanken zu

Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,

Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.

91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3);

che questa ipotesi si è

effettivamente realizzata, visto e considerato che, come risulta dalle prove

nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si tratta di documenti

allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova

autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC) e in particolare

dall’estratto del registro aggiornato relativo alla società prodotto dall’URC e

dal gerente (le iscrizioni risultanti dal registro di commercio costituendo per

altro dei fatti notori, da considerare d’ufficio, cfr. TF 4A_560/2012 del 1o

marzo 2013 consid. 2.2), che riportava a far tempo dal 30 ottobre 2023 un

valido domicilio legale nel luogo della sua sede, la situazione legale era

stata in tal modo ripristinata;

che, in tali

circostanze, la causa di cui alla segnalazione 6 luglio 2023 dell’Ufficio del

registro di commercio, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli

siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. TF 4A_560/2012 del 1o marzo

Fatti

2013 consid. 3.1);

che le spese giudiziarie

di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 20'000.-

pari al capitale sociale della società (doc. A), dovrebbero di principio

seguire la soccombenza (art. 106 CPC) ma nel caso di specie ricorrono giusti

motivi per derogare a questo principio;

che da una parte la

presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in effetti potuto

essere evitate se la società, anziché rimanere inattiva di fronte alle

ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la situazione

Considerandi

legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv.1 lett. e e 108 CPC, si

giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente

causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 4A_411/2012 del

22.

novembre 2012 consid. 3, 4A_560/2012 del 1o marzo 2013 consid.

3.2

e 4);

che dall’altra la

società nemmeno ha ritenuto di protestare spese e ripetibili di primo e secondo

grado;

che in definitiva

l’appello deve essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono;

che non ponendo la causa

questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può

essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art.

48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi

decide:

1. L’appello

11 settembre 2023 di AP1 è evaso nel senso che i dispositivi n. 1 e 2

della decisione 16 agosto 2023 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud

sono annullati e la causa di cui alla segnalazione 6 luglio 2023 dell’Ufficio

del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva

d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.

2. Le

spese processuali d’appello di fr. 300.- sono poste a carico dell’appellante.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud e all’Ufficio del registro di

commercio

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici (v. pagina

seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.-

nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.-

negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).