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Decisione

12.2023.119

Convenzione fiduciaria, mandato, rendiconto

22 gennaio 2024Italiano29 min

fiduciaria dell'11 febbraio 2009 (doc. 2) AO 1, unitamente a __________ Q__________,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.119

Lugano

22 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2020.1 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, promossa con petizione 3 gennaio 2020 da

AO

1 (I)

patrocinato dall’avv. __________,

contro

AP

1

patrocinata dagli avv. PA

1

con cui

l'attore ha avanzato una domanda di rendiconto ex art. 400 CO nei confronti

della convenuta;

pretesa

avversata dalla convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto con decisione

4 agosto 2023;

appellante

la convenuta con atto di appello del 13 settembre 2023, con cui postula la

riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con

protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;

mentre l'attore, con

risposta 2 novembre 2023, propone il rigetto dell'appello, pure con protesta di

spese e ripetibili di secondo grado;

preso

atto della replica spontanea 16 novembre 2023 della convenuta e dello scritto

21 novembre 2023 in cui l'attore ribadisce la propria posizione;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con convenzione

fiduciaria dell'11 febbraio 2009 (doc. 2) AO 1, unitamente a __________ Q__________,

__________ B__________ e D__________, tutti cittadini italiani residenti nella

provincia di __________, hanno incaricato in qualità di fiducianti la AP 1 di __________

(fiduciaria) di acquistare e detenere per conto loro la totalità delle quote

della società A__________ Srl, con sede in Romania, per l'importo – fornito da AO

1 ("direttamente o a titolo fiduciario") – di EUR 250'000.-

(punti 1 e 4). Una volta finalizzato l'acquisto, la fiduciaria era inoltre

chiamata a costituire una nuova società di diritto rumeno "__________2"

(che è poi stata denominata M__________ Srl), che avrebbe dovuto acquistare (per

il tramite dei suoi amministratori __________ Q__________ e M__________, figlio

di AO 1) da A__________ Srl una determinata parte del terreno di sua proprietà

oltre a 12 ettari in fase di registrazione (punto 5). Dopo l'acquisizione del

terreno da parte di "__________2" la presente convenzione

fiduciaria si considerava disdetta e le parti concordavano l'entrata in vigore

di due distinte convenzioni fiduciarie che sono state sottoscritte quello

stesso 11 febbraio 2009. La prima, siglata da AO 1 e __________ B__________ con

AP 1 (doc. 3), doveva regolare la società "__________2". La

seconda, siglata da __________ Q__________ e D__________ con AP 1, avrebbe

regolato la A__________ Srl (punto 6).

In esito alla divisione in

due della prima convenzione fiduciaria, il debito per il prestito fornito da AO

1 veniva attribuito in esclusiva competenza della convenzione tra AO 1 e __________

B__________ con AP 1. A loro volta i fiducianti __________ Q__________ e D__________

si obbligavano "anche per mezzo del fiduciario (…), qualora

realizzassero una o più vendite a terzi soggetti investitori diversi da loro

stessi o a loro stessi riconducibili per il tramite fiduciario, delle quote o

del terreno di A__________ Srl, prima che sia realizzata la vendita delle quote

o del terreno di __________2, ad utilizzare

quanto incassato per

acquistare" da AO 1 e __________ B__________ "un numero

proporzionale di quote o di terreno di __________2 fino al 100% e per un valore

massimo di EUR 1'500'000.-". Nel caso in cui invece la vendita di "__________2"

avvenisse a un prezzo superiore a EUR 1'500'000.- AO 1 e __________ B__________

si obbligavano, anche per mezzo del fiduciario, a retrocedere a __________ Q__________

e D__________ la parte eccedente del prezzo (punto 7).

B. Contestualmente, l'11

febbraio 2009, AO 1 con i figli A__________ e M__________, in qualità di

mutuanti, hanno stipulato un contratto di mutuo fruttifero – valido per 10 anni

– di EUR 550'000.- con la AP 1 (mutuataria) "al fine di procedere ad

investimenti mobiliari" (doc. 4). Un ulteriore contratto di mutuo fra

le medesime parti, per lo stesso importo e per la stessa durata è stato

concluso il 4 gennaio 2010 (doc. 5). Somma che è servita a M__________ per

subentrare il 21 gennaio 2010 – mediante cessione delle quote (doc. 6) – a __________

B__________ nella convenzione fiduciaria relativa alla società "__________2"

(M__________ Srl).

C. Dopo un parziale

rimborso del mutuo di EUR 33'500.- (più interessi) il 21 febbraio 2010 (doc.

7), AO 1 ha sollecitato a più riprese la trasmissione della documentazione e un

rendiconto completo sull'attività fiduciaria in Romania della AP 1 (doc. 8 e

10), senza però ottenere soddisfazione.

D. Previo rilascio

dell'autorizzazione ad agire (doc. 12), con petizione 3 gennaio 2020 AO 1 ha

convenuto la AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenere la sua

condanna, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza e sotto

comminatoria dell'art. 292 CP come pure di una multa disciplinare di fr. 1'000.-

per ogni giorno di mancato adempimento, a fornirgli:

1.1 (…)

un resoconto scritto, cronologico, dettagliato e completo su tutte le attività,

e segnatamente tutta l'attività fiduciaria svolta per conto del signor AO 1 a

far tempo dall'11 febbraio 2009 sino ad oggi, segnatamente ma non

esaustivamente con indicazione di ogni atto compiuto da AP 1, __________, in

qualità di azionista delle società A__________ S.r.l., __________ (RO) e M__________

S.r.l., __________ (RO), in forza all'intestazione fiduciaria delle azioni di

siffatte società per conto del signor AO 1, unitamente a tutta la relativa

documentazione giustificativa.

1.2 (…)

un rendiconto dettagliato e comprovato da puntuale documentazione concernente

l'utilizzo che AP 1 ha fatto degli importi consegnati dal qui istante

nell’ambito dei contratti di mutuo (doc. 4 e 5), ivi inclusi i documenti

bancari relativi a bonifici bancari o a transazioni a contanti o ad ogni altro

genere di operazioni svolte, fra gli altri, in favore delle società A__________

S.r.l., __________ (RO) e M__________ S.r.l., __________ (RO), rispettivamente

dei signori __________ Q__________, D__________ e M__________.

1.3 (…)

copia di tutte le istruzioni ricevute in relazione alle attività fiduciarie

svolte per conto del signor AO 1 a far tempo dall' 11 febbraio 2009 sino ad

oggi.

1.4 (…)

copia di ogni contratto di acquisto, vendita, cessione e/o pegno concluso da AP

1, __________ con particolare riferimento alle azioni delle società A__________

S.r.l., __________ (RO) e/o M__________ S.r.l., __________ (RO).

1.5 (…)

copia di ogni corrispondenza o altro documento sottoscritto da AP 1, __________,

come azionista delle società A__________ S.r.l, __________ (RO) e/o M__________

S.r.l., __________ (RO), ivi comprese tutte le comunicazioni giunte a AP 1, __________,

o dalla stessa inoltrate, in relazione ad eventuali aumenti di capitale

intervenuti nelle società in parola.

1.6 (…)

copia di tutta la documentazione concernente le società A__________ S.r.l., __________

(RO) e M__________ S.r.l., __________ (RO) e la partecipazione detenuta in esse

per conto del signor AO 1 da parte di AP 1, ivi compresi gli atti costitutivi,

gli estratti del registro di commercio, gli statuti e le rispettive modifiche,

gli aumenti di capitale, le nomine e la composizione dei relativi organi, i

conti annuali (comprensivi di bilancio, conto economico, allegati al bilancio e

rapporti sulla gestione) ed i rapporti di revisione, tutti i verbali delle

assemblee generali degli azionisti a far tempo dalla loro costituzione sino ad

oggi.

1.7 (…)

un resoconto scritto, cronologico, dettagliato e completo su tutte le

operazioni immobiliari condotte in Romania per conto dell'istante e dalle

società [A__________, ndr] __________ S.r.l., __________ (RO) e M__________

S.r.l., __________ (RO), corredato da tutti i documenti giustificativi,

segnatamente ma non esaustivamente tutti gli atti di cessione sottoscritti da (e/o

per conto di) A__________ S.r.l. rispettivamente tutti gli atti di acquisizione

sottoscritti da (e/o per conto) di M__________ S.r.l. aventi per oggetto beni

immobiliari e/o terreni in Romania nonché tutti i mandati di vendita aventi per

oggetto il capitale azionario delle summenzionate società o gli attivi delle

stesse.

In sintesi, l'attore lamentava

la mancata informazione sulle operazioni oggetto delle due convenzioni

fiduciarie (doc. 2 e 3) e nelle quali egli aveva investito EUR 1'100'000.-. Tale

omissione non gli permetteva di comprendere quanto era realmente accaduto.

E. Con risposta 9 marzo

2020 la convenuta si è opposta alla petizione, rilevando che la relazione

contrattuale con l'attore si limitava alla sola detenzione delle quote della M__________

Srl, sulla quale essa aveva però già fornito piena rendicontazione, al più

tardi con la trasmissione della documentazione il 14 ottobre 2019 (doc. 13). Relativamente

alla A__________ Srl, invece, per la convenuta ogni rapporto contrattuale con

l'attore si sarebbe esaurito con l'acquisto di tale società. E siccome a quel

momento costui non ne era più socio, egli neppure poteva vantare il diritto a

un rendiconto al riguardo. Senza contare che l'attore avrebbe potuto rivolgersi

al figlio M__________ che si interfacciava con gli organi e i soci di A__________

Srl ed era sempre stato al corrente sulle attività e gli sviluppi societari di

quest'ultima.

F. Le parti hanno

ulteriormente sviluppato le proprie argomentazioni con la replica 20 maggio

2020 e la duplica 30 giugno 2020.

G. Esperita

l'istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi del 28 ottobre 2021, con

decisione 4 agosto 2023 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione nel

senso che ha dato seguito alle richieste dell'attore "il tutto nella

misura in cui non sia già stato messo a disposizione di AO 1 con il doc. 13".

Le spese processuali di fr. 4'500.- (più le spese della procedura di

conciliazione) sono state poste per sette ottavi a carico della convenuta e per

il resto a carico dell'attore, cui la AP 1 è stata tenuta a rifondere fr.

4'500.- per ripetibili parziali.

H. Contro

la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del

13 settembre 2023 in cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso

di respingere integralmente la petizione, con seguito di spese e ripetibili di

entrambe le sedi a carico dell'attore.

I. Con risposta 2

novembre 2023 l'attore propone di respingere l'appello, pure con protesta di

spese e ripetibili di secondo grado. Con replica spontanea 16 novembre 2023

l'appellante mantiene il proprio punto di vista. Altrettanto ha fatto l'attore

il 21 novembre 2023.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

L’art.

308.

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di

controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie,

tale valore supera la soglia testé menzionata, le parti e il Pretore avendolo

fissato in almeno EUR 40'000.-, importo che non appare inverosimile. I termini

di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso

concreto l’appello 13 settembre 2023 contro la decisione 4 agosto

2023.

è tempestivo tenuto conto della sospensione dei termini dell'art.

145.

cpv. 1 lett. b CPC. Così come sono tempestive la risposta all’appello 2

novembre 2023, la replica spontanea 16 novembre 2023 e la duplica spontanea 21

novembre 2023.

2.

L'art. 400 CO

obbliga il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, a render conto del suo

operato e a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza

del mandato. Il diritto di rendiconto mira a permettere al mandante di verificare

la corretta esecuzione del mandato e se del caso fornire le necessarie

istruzioni, adeguare il mandato alle mutate circostanze o terminarlo, come pure

di disporre di tutte le informazioni necessarie per comprendere la situazione

giuridica e decidere con cognizione di causa sull’esercizio dei suoi diritti,

quale ad esempio la domanda tendente alla consegna di tutto quanto il

mandatario ha ricevuto in forza del mandato oppure una domanda di risarcimento

danni (IICCA del 27 giugno 2022, inc. 12.2021.173, consid. 4.1 con riferimenti

e del 4 novembre 2019, inc. 12.2018.46/50, consid. 6). La dottrina interpreta

in modo ampio il concetto di rendiconto, che si estende a tutte le informazioni

utili al mandante, purché riferite agli affari curati e alle misure intraprese

dal mandatario, dai suoi ausiliari o dai suoi sostituti nell’interesse del

mandante (DTF 143 III 348 consid. 5.3.1,

139.

III 49 consid. 4.1.3; Fellmann

in: Berner Kommentar, 1992, n. 8 e 31 ad art. 400 CO; Oser/Weber in: Basler Kommentar, 7a ed., n. 4 ad

art. 400 CO). L'estensione delle informazioni esigibili dipende

essenzialmente dalle richieste del mandante, il quale può anche solo limitarsi

a sollecitare semplici risposte su singole questioni oppure pretendere

l'allestimento di un rapporto completo con spiegazione dei singoli fatti (IICCA

del 27 giugno 2022, inc. 12.2021.173, consid. 4.1 con riferimenti).

Il mandante, sempre

che le sue richieste in tal senso non siano già state ossequiate in precedenza

(cfr. Fellmann, op. cit., n. 71 e 96 ad art. 400 CO),

non deve di principio giustificare un interesse particolare al rendiconto (cfr.

Jacquemoud-Rossari, Reddition de

comptes et droit aux renseignements, in: SJ 2006 II p. 27; STF 4A_413/2007 del

10.

dicembre 2007 consid. 3.3 e 3.4). Tuttavia, conformemente al principio

generale dell'art. 2 CC, la domanda di rendiconto non può essere invocata in

maniera contraria alle regole della buona fede. Di conseguenza, se non poggia

su alcun interesse legittimo del mandante e appare in particolare vessatoria o

inopportuna, essa può essere considerata abusiva e restare senza seguito. Ciò è

segnatamente il caso se il mandante dispone già delle informazioni necessarie o

se è comunque in grado di ottenerle consultando la propria documentazione,

mentre il mandatario per fornirle andrebbe incontro alle più grandi difficoltà

(IICCA del 1° marzo 2021, inc. 12.2020.43, consid. 7, e del 4 novembre 2019,

inc. 12.2018.46/50, consid. 6 con richiami).

3.

Nella decisione

impugnata il Pretore, riepilogati i criteri che disciplinano il diritto al

rendiconto (art. 400 CO), ha accertato anzitutto, relativamente alla operazione

finanziaria legata alla M__________ Srl, l'incompletezza del rendiconto del 14

ottobre 2019 (doc. 13) già solo perché esso non conteneva i bilanci societari relativi

ai suoi primi anni di vita (ossia quelli del 2009, 2011 e 2012) né quelli degli

anni dal 2014 ad oggi come nemmeno, tra gli altri, gli statuti, i rapporti di

revisione e i verbali delle assemblee generali degli azionisti. A parte ciò,

per il Pretore l'istruttoria non aveva permesso di colmare tali lacune né di

escludere che la convenuta possedesse le informazioni richieste. La convenuta

non si era confrontata con tale assunto né lo aveva smentito "in

maniera definitiva". Per tacere del fatto che essa non aveva sollevato

particolari difficoltà nel reperire le informazioni e i documenti richiesti né

aveva addotto la tutela della sfera privata di terze persone. Appurato il

fondamento della richiesta, il Pretore ha nondimeno rilevato che molti dei

documenti richiesti dall'attore figuravano già nel doc. 13, sicché

limitatamente a essi la domanda di rendiconto andava respinta siccome già evasa.

Riguardo ai contratti di mutuo (doc. 4 e 5) di cui al petitum n. 1.2, il

Pretore non ha ravvisato particolari contestazioni della convenuta, di modo che

egli ha ritenuto come ammessi i fatti addotti dall'attore (art. 150 CPC) e ha

ugualmente dato seguito alla richiesta di costui, sempre nella misura in cui

essa non fosse già soddisfatta dalla documentazione di cui al doc. 13 (in

particolare dai doc. 13.6 e 13.7; loc. cit., pag. 3 seg.).

Per quel che concerneva

invece la A__________ Srl, il primo giudice, riscontrata "una

gravissima negligenza organizzativa da parte di tutte le persone coinvolte in

questa ambigua operazione in Romania", ha osservato che la AP 1 "potrebbe

ancora essere intestataria a titolo fiduciario delle quote", avendo lo

stesso presidente del consiglio d'amministrazione della convenuta, __________ P__________,

ammesso di non avere ricevuto alcuna disdetta del relativo mandato e non avendo

egli nessuna certezza di essere socio a titolo fiduciario della A__________

Srl. Quanto ai suoi aumenti di capitale, lo stesso P__________ aveva affermato

di non ricordare chi li avesse votati, limitandosi a indicare che probabilmente

egli aveva conferito procura a uno dei fiducianti (D__________ o __________ Q__________)

per procedere alla votazione. In simili circostanze, la tesi difensiva secondo

cui la convenuta sarebbe stata esclusa illecitamente dal suo azionariato oltre

che dalla relativa procedura di cessione delle quote era smentita da essa medesima.

Gli elementi testé evocati lasciavano altresì trasparire un coinvolgimento

della AP 1 (a titolo fiduciario per conto dell'attore) nella A__________ Srl e

non permettevano di escludere che essa fosse ancora detentrice (a titolo

fiduciario) delle azioni di quella società, il che impediva di escludere tout

court la fondatezza della richiesta attorea, potendo anzi l'accoglimento

della medesima fare finalmente chiarezza (al beneficio di entrambe le parti in

causa) sull'operazione in Romania. E risultasse la convenuta, in esito alla

rendicontazione, ancora detentrice delle quote di A__________ Srl – circostanza

che allo stato attuale non poteva escludersi – ciò avrebbe significato che la

convenzione fiduciaria di cui al doc. 2 era ancora in vigore, sicché l'azione

di rendiconto si giustificava in ogni caso (pag. 4 seg.).

Il Pretore non ha

ravvisato dipoi motivi per negare all'attore un interesse degno di protezione al

rendiconto o per attestargli malafede. Al proposito egli ha rilevato che

l'attore disponeva di due convenzioni fiduciarie con la convenuta relativamente

alle quali non aveva ottenuto tutte le informazioni di cui necessitava per fare

chiarezza sullo svolgimento del mandato (così per quella relativa alla M__________

Srl, doc. 3), rispettivamente non ne aveva ottenuta alcuna (così per quella relativa

alla A__________ Srl, doc. 2). Né l'intenzione di fare chiarezza su una

situazione che lo coinvolgeva e i cui contorni erano poco chiari costituiva per

il primo giudice un agire abusivo, neppure ove esso fosse teso a raccogliere

informazioni per formulare una domanda di risarcimento del danno. Per quel che

atteneva infine alla multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di

inadempimento, il Pretore non l'ha considerata sproporzionata tenuto conto del

valore di causa e dell'assenza di impedimenti particolari da parte della AP 1 nel

fornire la documentazione richiesta, fermo restando che sarebbe spettato se mai

al giudice dell'esecuzione assegnare la sanzione effettiva sulla base, fra

l'altro, del grado di inadempimento (pag. 5 seg.).

4.

4.1

L'appellante,

dolendosi di un'interpretazione erronea dell'art. 400 CO e di un apprezzamento

arbitrario delle prove, rimprovera anzitutto al Pretore, in relazione alla

società M__________ Srl, di non avere considerato la propria posizione

marginale nell'operazione rumena né la malafede della controparte che si

troverebbe già in possesso di tutte le informazioni richieste. L'istruttoria

avrebbe confermato che la sua era una mera intestazione fiduciaria nell'ambito

di un'operazione gestita integralmente dalla famiglia __________, e in particolare

dal figlio M__________, amministratore unico e socio della società, il quale

dispone di tutti i poteri per reperire ogni informazione senza dover fare capo

a lei che da parte sua ha già completamente rendicontato l'attore come si

evince dal doc. 13. Per la convenuta, il riferimento del Pretore alla

convenzione fiduciaria è vago e le ascrive una serie di obbligazioni che, nelle

intenzioni delle parti, non dovevano essere in capo a lei che non dispone di

ulteriori informazioni né documentazione. La decisione pretorile creerà così a

mente sua ulteriori contenziosi al momento dell'esecuzione del dispositivo.

Contrariamente a quanto indicato dal Pretore, i bilanci, i rapporti di

revisione e i verbali delle assemblee sono documenti in possesso dell'amministratore

della società (che avrebbe finanche dovuto prepararli e sottoscriverli) e non

del socio fiduciario, a maggior ragione trattandosi di un'operazione di

famiglia nell'ambito della quale in precedenza non era mai stato rimproverato

alcunché se non quando, a fronte di un'operazione fallimentare, a diversi anni

di distanza, l'attore ha dovuto trovare un capro espiatorio diverso dal figlio

M__________, unico vero responsabile dell'operazione che, per stessa ammissione

dell'appellato, gli ha fatto spendere un sacco di soldi senza risultati

visibili. La decisione pretorile non considera inoltre che M__________ (ma

anche l'attore, per il tramite del figlio) era al corrente di tutto quello che

succedeva, come aveva avuto modo di riferire il teste D__________ (il quale

aveva gestito con il primo l'operazione immobiliare in Romania), e che i membri

della famiglia __________ chiedevano le informazioni direttamente al

figlio/fratello M__________ che da parte sua disponeva di una procura "in

bianco" da parte loro (memoriale, pag. 6 a 8).

Che la famiglia __________

fosse già in possesso di tutta la documentazione relativa alla M__________ Srl

e che l'iniziativa giudiziaria dell'attore si riveli così manifestamente

vessatoria lo dimostrerebbe pure il fatto, ignorato dal primo giudice, che M__________

ha incaricato uno studio legale di __________ di recuperare i documenti della società.

Lo scopo principale dell'azione giudiziaria consiste poi nel sapere come sono

stati investiti EUR 1'100'000.-, ciò che essa avrebbe già esaustivamente

spiegato con il doc. 13. L'insostenibilità della decisione pretorile che –

secondo l'appellante – ignora le risultanze istruttorie e in particolare che

l'intera operazione e le successive trasformazioni sono state effettuate con il

coinvolgimento della famiglia __________ risulterebbe infine dalla circostanza

che per dare seguito alle richieste attoree essa (come faceva anche

l'appellato) dovrebbe a sua volta rivolgersi direttamente all'amministratore

unico e deus ex machina dell'intera operazione M__________ (loc. cit.,

pag. 8 seg.).

4.2

Che l'attore possegga

già tutte le informazioni richieste e sia dunque in malafede è un'obiezione che

spetta al mandatario dimostrare, così come incombe a quest'ultimo provare di

avere adempiuto correttamente e completamente – mediante l'esibizione della

contabilità e dei relativi giustificativi o in altro modo – il proprio obbligo

di rendiconto (Fellmann, op. cit.,

n. 96 ad art. 400 CO; Jermann,

Pflicht des Treuhänders zur Herausgabe von Akten, insbesondere der Buchhaltung

in: TREX 2004 pag. 279). Non basta tuttavia invocare la mera intestazione

fiduciaria delle quote della M__________ Srl e l'asserita natura familiare

dell'operazione per dimostrare ciò. Anche perché un abuso di diritto, stante il

suo carattere eccezionale, va ammesso solo con cautela (IICCA del 27 giugno

2022, inc. 12.2021.173, consid. 4.2 con riferimenti).

Certo, non si disconosce

che, come ha già rilevato il Pretore, i contorni dell'operazione in Romania – (co)finanziata

dall'attore – sono poco chiari e che il figlio M__________ sembra effettivamente

avere rivestito un ruolo di prim'ordine in essa (verbale 18 dicembre 2020 di __________

B__________, pag. 18; verbale 22 gennaio 2021 di AO 1, pag. 1 segg., e __________

P__________, pag. 6 segg.; verbale 24 marzo 2021 di __________ Q__________,

pag. 1 segg., e D__________, pag. 6 segg.). Sta di fatto che ciascun

mandante ha il diritto di ottenere le informazioni richieste, volte a chiarire

le modalità di esecuzione del mandato fiduciario e la sorte del denaro

investito (IICCA del 27 giugno 2022, inc. 12.2021.173, consid. 5.1; Werro in: Commentaire romand, CO I, 3a

edizione, n. 10 ad art. 400 CO). Senza contare che l'obbligo di rendiconto sussiste

e si estende a prescindere dai rapporti personali o finanche di parentela tra

le parti (cfr. Fellmann, op. cit.,

n. 17 ad art. 400 CO). A maggior ragione se, come nella fattispecie, le

relazioni tra M__________ – che da 20 anni vive in __________ – e l'attore (come

pure con il fratello A__________) sembrano essere sporadiche e tutt'altro che

idilliache (verbale 22 gennaio 2021 di AO 1, pag. 3: "A quell'epoca con

mio figlio M__________ ero un poco ai ferri corti perché mi aveva fatto

spendere tutti quei soldi e di risultati non se ne vedevano. Con M__________ ho

soprattutto oggi dei rapporti molto ridotti (e va peggiorando); lui vive in __________

e ci sentiamo e vediamo molto poco"; cfr. pure verbale 18 dicembre 2020

di A__________, pag. 2). La possibilità che M__________ sia in possesso di

tutta la documentazione richiesta dall'attore o vi abbia altrimenti accesso nulla

muta dunque all'obbligo contrattuale in capo alla convenuta di rendicontare pienamente

l'attore. Anche perché la convenuta non dimostra – né pretende invero – che per

fornire le informazioni richieste andrebbe incontro alle più grandi difficoltà.

4.3

Che l'appellante non

disponga poi di ulteriori informazioni né di documentazione relativa alla M__________

Srl è un'obiezione che non convince. La doglianza appare già di dubbia

ricevibilità perché la convenuta non contesta di non essersi confrontata in

prima sede con l'assunto della controparte, secondo cui non si poteva escludere

che essa possedesse le informazioni richieste. A parte ciò, l'obiezione si

rivela poco credibile. La convenuta non spiega in particolare perché sarebbe

stata in grado di produrre alcuni conti annuali (per quanto è dato di capire,

trattandosi di documenti in lingua rumena, non tradotti, quelli dal 2013 al

2017: doc. 13.40) ma non gli altri. Senza contare che l'estratto relativo al

diritto rumeno sulle società commerciali (doc. 20), che la convenuta non ha mai

discusso, definisce le competenze dell'assemblea dei soci di una società a

responsabilità limitata come quella in esame, fra cui rientra segnatamente

l'approvazione dei conti annuali (art. 189).

4.4

Nemmeno permette di

sovvertire il giudizio impugnato l'obiezione secondo cui l'attore non avrebbe

per anni lamentato alcunché e avrebbe cercato – in lei – un capro espiatorio in

seguito al fallimento dell'operazione. Il mandante ha infatti diritto di

ottenere ragguagli sulle attività svolte dalla fiduciaria per tutta la durata

del mandato e finanche oltre la sua cessazione, purché nei termini di

prescrizione (circostanza non problematica in concreto; IICCA del 27 giugno

2022, inc. 12.2021.173, consid. 4.2 e 5.2 con richiami). E ciò anche se le

informazioni richieste gli servono per verificare se le attività del mandatario

integrano una corretta e fedele esecuzione del mandato e, in caso negativo, per

postulare un eventuale risarcimento del danno (DTF 141 III 564 consid. 4.2.1

con rinvii).

4.5

Quanto alla pretesa affermazione

di D__________ secondo cui l'attore, tramite M__________, "era al

corrente di tutto quello che succedeva" (memoriale, pag. 8 n. 21),

l'appellante trascura che il soggetto di quella proposizione non era AO 1 bensì

il figlio M__________ (verbale del 24 marzo 2021, pag. 11). D'altronde la

convenuta si guarda bene dal riportare il resto della dichiarazione del teste D__________

il quale, nello stesso passaggio, aveva precisato di non sapere se poi M__________

facesse o meno "riferimento a suo papà" (loc. cit.). Che poi i

membri della famiglia __________ chiedessero le informazioni direttamente al

figlio/fratello, è possibile. Ciò non significa tuttavia che le abbiano anche

ricevute in maniera veritiera e completa (verbale di A__________ 18 dicembre

2020, pag. 8: "Ripeto che le informazioni di questa operazione le

chiedevamo nei primi due o tre anni a mio fratello, ma anche lui non sapendo

cosa era successo, abbiamo chiesto informazioni al nostro fiduciario, ovvero la

AP 1"; deposizione di AO 1 del 22 gennaio 2021, pag. 4: "L'unico

che mi ha dato delle informazioni, ma penso in modo falsato, era mia figlio M__________").

Infine, l'allegazione secondo cui M__________ disponeva di una "procura

in bianco" rilasciatagli dal padre e dal fratello è nuova (e in quanto

tale irricevibile: art. 317 cpv. 1 CPC) oltre che contestata.

4.6

Poco importa di

conseguenza – anche in ragione di quanto già illustrato sopra al consid. 4.2 –

che gli avvocati rumeni di M__________ abbiano ritirato – per conto suo – dai

di lui commercialisti i documenti della M__________ Srl. Anche perché

l'appellante non spiega in virtù di quale obbligo (legale o contrattuale) M__________

sarebbe tenuto a informare l'attore. Da ciò l'appellante non può dunque

desumere che essa abbia già esaustivamente dato seguito – con il doc. 13 – al

proprio obbligo contrattuale di rendiconto in relazione alla società in

questione (sulla lacunosità e/o inconferenza dei documenti esibiti dalla

convenuta cfr. oltretutto le dettagliate contestazioni dell'attore nella petizione,

pag. 15 segg., come pure nella replica, pag. 8, 10, 13 seg. e pag. 21, cui sono

seguite solo parziali prese di posizione della convenuta nella risposta, n. 11

e n. 22 seg., come pure nella duplica, pag. 9). Né tanto meno che l'iniziativa

giudiziaria della controparte sia manifestamente vessatoria.

5.

Relativamente alla A__________

Srl, l'appellante sostiene che già il fatto che il Pretore abbia riconosciuto

non esservi prove sicure che essa ne detenga le azioni a titolo fiduciario,

preclude all'attore il diritto alla rendicontazione, tale strumento non potendo

essere ordinato con il solo intento di "finalmente far chiarezza (a

beneficio di entrambe le parti in causa) sulla situazione legata all'operazione

in Romania", rispettivamente per verificare se essa sia ancora

detentrice delle relative quote. Per ordinare una rendicontazione – soggiunge

l'appellante – occorre prima appurare l'esistenza o meno di un mandato. Non può

invece essere il rendiconto lo strumento per tale accertamento. Ora, stando

alla sentenza impugnata, essa verrebbe messa erroneamente nella posizione di

dover dimostrare in sede di rendiconto di non essere detentrice delle quote

societarie della A__________ Srl (memoriale, pag. 9 seg.).

Che prima di ordinare una

rendicontazione occorra appurare l'esistenza di un mandato non fa dubbio. Tuttavia

è pacifico che un tale mandato fiduciario sia venuto in essere fra le parti in

causa anche relativamente alla A__________ Srl l'11 febbraio 2009, come osserva

l'appellato con riferimento al doc. 2 (risposta all'appello, n. 28; v. inoltre

sopra lett. A). In simili circostanze, il problema non è tanto sapere se la

convenuta sia ancora detentrice (fiduciaria) delle quote della società in esame

– circostanza che non dovrebbe destare troppi dubbi se la AP 1 non ha ricevuto

alcuna disdetta, come ha accertato il Pretore sulla scorta della deposizione

del suo presidente __________ P__________ (verbale 22 gennaio 2021 pag. 11) –

quanto se (circostanza invero certa) essa abbia (avuto) in virtù di tale

mandato fiduciario degli obblighi (anche di rendiconto) nei confronti di AO 1.

Non si tratta quindi di mettere la convenuta nella posizione di dover

dimostrare di non essere detentrice delle azioni della A__________ Srl, ma di

spiegare e documentare l'esecuzione di quel mandato (doc. 2), di cui poco si sa.

Tanto più che l'appellante non pretende né dimostra che quel mandato fiduciario

sarebbe decaduto in virtù della sua clausola n. 6 (e nel rispetto delle

condizioni di cui al punto n. 5) e neppure illustra cosa sarebbe stato degli obblighi

imposti ai fiducianti __________ Q__________ e D__________ "per mezzo

del fiduciario" anche dopo l'acquisto del terreno da parte della M__________

Srl in forza della clausola n. 7. In definitiva, la decisione pretorile resiste

pertanto alla critica anche su tale punto.

6.

L'appellante deplora

altresì che il Pretore abbia comminato una multa disciplinare e un'azione

penale (art. 292 CP) a fronte di un ordine che non sarebbe sufficientemente chiaro

nella determinazione dei documenti da consegnare all'appellato, non potendosi

escludere, per medesima ammissione del primo giudice, che gli stessi siano già

stati forniti con il doc. 13. Per la convenuta, l'incertezza traspare dal dispositivo

della sentenza impugnata laddove gli ordini sono stati impartiti in modo vago e

generico siccome sono accompagnati dalla formulazione "il tutto nella

misura in cui non sia già stato messo a disposizione di AO 1 con il doc. 13"

(memoriale, pag. 10 seg., n. 29 e 31).

Corrisponde allo scopo

dell'art. 400 CO che il mandatario renda conto di tutto il suo operato nell'ambito

del mandato (DTF 110 II 181 consid. 2). Tuttavia le singole operazioni non

possono essere tutte note al mandante. Nell'ambito dell'azione di rendiconto

non vanno di conseguenza poste esigenze troppo severe alle richieste di

giudizio. Basta che i documenti richiesti siano chiaramente identificabili per

evitare che l'esecuzione della decisione fallisca. I documenti devono quindi essere

descritti in modo tale che risultino determinabili, che il mandatario riconosca

quali gli siano richiesti e che il giudice dell'esecuzione possa poi esaminare

se il singolo ordine sia stato ossequiato (STF 4A_686/2014 del 3 giugno 2015

consid. 4.3.2 con rinvii). Ora, non consta né l'appellante pretende che il

lungo elenco dei documenti richiesti dall'attore e ordinati dal Pretore non

sarebbe determinabile nel senso testé esposto. Lo stesso vale per la

limitazione aggiunta dal Pretore con riferimento ai documenti esibiti (successivamente

al rilascio dell'autorizzazione ad agire) con il doc. 13. Senza contare che

essa corrisponde sostanzialmente alla formulazione già indicata da questa

Camera al medesimo Pretore nella sentenza inc. 12.2020.43 del 1° marzo 2021 cui

la stessa appellante accenna per altro a pag. 6 del proprio memoriale. La

doglianza cade dunque nel vuoto.

7.

Sempre in merito

alla multa disciplinare, l'appellante la reputa eccessiva e sproporzionata.

Eccepita una carente motivazione nella fissazione dell'importo a prescindere

dall'effettiva gravità della mancanza rimproverata, la convenuta ritiene che la

comminatoria della multa di fr. 1'000.- per ogni giorno di ritardo non si

giustifichi già solo alla luce del fatto che essa avrebbe già dato seguito in

modo esaustivo ai propri obblighi con il doc. 13 (memoriale, pag. 10 seg., n.

31.

e n. 33 a 35).

Su quest'ultima

argomentazione non occorre però tornare e non giova quindi più ripetersi.

Quanto alla carente motivazione nella fissazione dell'importo massimo della

multa comminata, l'appellante medesima rileva che il Pretore l'ha determinata

"tenuto conto del valore di causa e l'assenza di impedimenti

particolari da parte di AP 1 nel fornire la documentazione richiesta".

La motivazione potrà quindi anche non aggradare alla convenuta ma non può per

questo dirsi carente. Se a ciò si aggiunge – come rileva a ragione l'attore

(risposta all'appello, pag. 13) – che almeno dal 2015 (doc. 8-11) AO 1 tenta invano

di ottenere un completo rendiconto sull'operato della fiduciaria, la decisione

di comminare l'importo massimo di fr. 1'000.- per ogni giorno di ritardo non

integra un eccesso del potere di apprezzamento da parte del Pretore. Se ne

conclude che l'appello vede così la sua sorte segnata.

8.

Le spese processuali,

calcolate su un valore litigioso di fr. 38'000.- (sopra consid. 1),

determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale,

seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà

alla controparte un importo per ripetibili stabilito sulla base dell'art. 11

RTar.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. Nella misura in cui è

ricevibile, l’appello 13 settembre 2023 della AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali

della procedura di appello, di fr. 4'000.-, sono poste a carico dell'appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

;

-

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF).