12.2023.119
Convenzione fiduciaria, mandato, rendiconto
22 gennaio 2024Italiano29 min
fiduciaria dell'11 febbraio 2009 (doc. 2) AO 1, unitamente a __________ Q__________,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.119
Lugano
22 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2020.1 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, promossa con petizione 3 gennaio 2020 da
AO
1 (I)
patrocinato dall’avv. __________,
contro
AP
1
patrocinata dagli avv. PA
1
con cui
l'attore ha avanzato una domanda di rendiconto ex art. 400 CO nei confronti
della convenuta;
pretesa
avversata dalla convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto con decisione
4 agosto 2023;
appellante
la convenuta con atto di appello del 13 settembre 2023, con cui postula la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con
protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre l'attore, con
risposta 2 novembre 2023, propone il rigetto dell'appello, pure con protesta di
spese e ripetibili di secondo grado;
preso
atto della replica spontanea 16 novembre 2023 della convenuta e dello scritto
21 novembre 2023 in cui l'attore ribadisce la propria posizione;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con convenzione
fiduciaria dell'11 febbraio 2009 (doc. 2) AO 1, unitamente a __________ Q__________,
__________ B__________ e D__________, tutti cittadini italiani residenti nella
provincia di __________, hanno incaricato in qualità di fiducianti la AP 1 di __________
(fiduciaria) di acquistare e detenere per conto loro la totalità delle quote
della società A__________ Srl, con sede in Romania, per l'importo – fornito da AO
1 ("direttamente o a titolo fiduciario") – di EUR 250'000.-
(punti 1 e 4). Una volta finalizzato l'acquisto, la fiduciaria era inoltre
chiamata a costituire una nuova società di diritto rumeno "__________2"
(che è poi stata denominata M__________ Srl), che avrebbe dovuto acquistare (per
il tramite dei suoi amministratori __________ Q__________ e M__________, figlio
di AO 1) da A__________ Srl una determinata parte del terreno di sua proprietà
oltre a 12 ettari in fase di registrazione (punto 5). Dopo l'acquisizione del
terreno da parte di "__________2" la presente convenzione
fiduciaria si considerava disdetta e le parti concordavano l'entrata in vigore
di due distinte convenzioni fiduciarie che sono state sottoscritte quello
stesso 11 febbraio 2009. La prima, siglata da AO 1 e __________ B__________ con
AP 1 (doc. 3), doveva regolare la società "__________2". La
seconda, siglata da __________ Q__________ e D__________ con AP 1, avrebbe
regolato la A__________ Srl (punto 6).
In esito alla divisione in
due della prima convenzione fiduciaria, il debito per il prestito fornito da AO
1 veniva attribuito in esclusiva competenza della convenzione tra AO 1 e __________
B__________ con AP 1. A loro volta i fiducianti __________ Q__________ e D__________
si obbligavano "anche per mezzo del fiduciario (…), qualora
realizzassero una o più vendite a terzi soggetti investitori diversi da loro
stessi o a loro stessi riconducibili per il tramite fiduciario, delle quote o
del terreno di A__________ Srl, prima che sia realizzata la vendita delle quote
o del terreno di __________2, ad utilizzare
quanto incassato per
acquistare" da AO 1 e __________ B__________ "un numero
proporzionale di quote o di terreno di __________2 fino al 100% e per un valore
massimo di EUR 1'500'000.-". Nel caso in cui invece la vendita di "__________2"
avvenisse a un prezzo superiore a EUR 1'500'000.- AO 1 e __________ B__________
si obbligavano, anche per mezzo del fiduciario, a retrocedere a __________ Q__________
e D__________ la parte eccedente del prezzo (punto 7).
B. Contestualmente, l'11
febbraio 2009, AO 1 con i figli A__________ e M__________, in qualità di
mutuanti, hanno stipulato un contratto di mutuo fruttifero – valido per 10 anni
– di EUR 550'000.- con la AP 1 (mutuataria) "al fine di procedere ad
investimenti mobiliari" (doc. 4). Un ulteriore contratto di mutuo fra
le medesime parti, per lo stesso importo e per la stessa durata è stato
concluso il 4 gennaio 2010 (doc. 5). Somma che è servita a M__________ per
subentrare il 21 gennaio 2010 – mediante cessione delle quote (doc. 6) – a __________
B__________ nella convenzione fiduciaria relativa alla società "__________2"
(M__________ Srl).
C. Dopo un parziale
rimborso del mutuo di EUR 33'500.- (più interessi) il 21 febbraio 2010 (doc.
7), AO 1 ha sollecitato a più riprese la trasmissione della documentazione e un
rendiconto completo sull'attività fiduciaria in Romania della AP 1 (doc. 8 e
10), senza però ottenere soddisfazione.
D. Previo rilascio
dell'autorizzazione ad agire (doc. 12), con petizione 3 gennaio 2020 AO 1 ha
convenuto la AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenere la sua
condanna, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza e sotto
comminatoria dell'art. 292 CP come pure di una multa disciplinare di fr. 1'000.-
per ogni giorno di mancato adempimento, a fornirgli:
1.1 (…)
un resoconto scritto, cronologico, dettagliato e completo su tutte le attività,
e segnatamente tutta l'attività fiduciaria svolta per conto del signor AO 1 a
far tempo dall'11 febbraio 2009 sino ad oggi, segnatamente ma non
esaustivamente con indicazione di ogni atto compiuto da AP 1, __________, in
qualità di azionista delle società A__________ S.r.l., __________ (RO) e M__________
S.r.l., __________ (RO), in forza all'intestazione fiduciaria delle azioni di
siffatte società per conto del signor AO 1, unitamente a tutta la relativa
documentazione giustificativa.
1.2 (…)
un rendiconto dettagliato e comprovato da puntuale documentazione concernente
l'utilizzo che AP 1 ha fatto degli importi consegnati dal qui istante
nell’ambito dei contratti di mutuo (doc. 4 e 5), ivi inclusi i documenti
bancari relativi a bonifici bancari o a transazioni a contanti o ad ogni altro
genere di operazioni svolte, fra gli altri, in favore delle società A__________
S.r.l., __________ (RO) e M__________ S.r.l., __________ (RO), rispettivamente
dei signori __________ Q__________, D__________ e M__________.
1.3 (…)
copia di tutte le istruzioni ricevute in relazione alle attività fiduciarie
svolte per conto del signor AO 1 a far tempo dall' 11 febbraio 2009 sino ad
oggi.
1.4 (…)
copia di ogni contratto di acquisto, vendita, cessione e/o pegno concluso da AP
1, __________ con particolare riferimento alle azioni delle società A__________
S.r.l., __________ (RO) e/o M__________ S.r.l., __________ (RO).
1.5 (…)
copia di ogni corrispondenza o altro documento sottoscritto da AP 1, __________,
come azionista delle società A__________ S.r.l, __________ (RO) e/o M__________
S.r.l., __________ (RO), ivi comprese tutte le comunicazioni giunte a AP 1, __________,
o dalla stessa inoltrate, in relazione ad eventuali aumenti di capitale
intervenuti nelle società in parola.
1.6 (…)
copia di tutta la documentazione concernente le società A__________ S.r.l., __________
(RO) e M__________ S.r.l., __________ (RO) e la partecipazione detenuta in esse
per conto del signor AO 1 da parte di AP 1, ivi compresi gli atti costitutivi,
gli estratti del registro di commercio, gli statuti e le rispettive modifiche,
gli aumenti di capitale, le nomine e la composizione dei relativi organi, i
conti annuali (comprensivi di bilancio, conto economico, allegati al bilancio e
rapporti sulla gestione) ed i rapporti di revisione, tutti i verbali delle
assemblee generali degli azionisti a far tempo dalla loro costituzione sino ad
oggi.
1.7 (…)
un resoconto scritto, cronologico, dettagliato e completo su tutte le
operazioni immobiliari condotte in Romania per conto dell'istante e dalle
società [A__________, ndr] __________ S.r.l., __________ (RO) e M__________
S.r.l., __________ (RO), corredato da tutti i documenti giustificativi,
segnatamente ma non esaustivamente tutti gli atti di cessione sottoscritti da (e/o
per conto di) A__________ S.r.l. rispettivamente tutti gli atti di acquisizione
sottoscritti da (e/o per conto) di M__________ S.r.l. aventi per oggetto beni
immobiliari e/o terreni in Romania nonché tutti i mandati di vendita aventi per
oggetto il capitale azionario delle summenzionate società o gli attivi delle
stesse.
In sintesi, l'attore lamentava
la mancata informazione sulle operazioni oggetto delle due convenzioni
fiduciarie (doc. 2 e 3) e nelle quali egli aveva investito EUR 1'100'000.-. Tale
omissione non gli permetteva di comprendere quanto era realmente accaduto.
E. Con risposta 9 marzo
2020 la convenuta si è opposta alla petizione, rilevando che la relazione
contrattuale con l'attore si limitava alla sola detenzione delle quote della M__________
Srl, sulla quale essa aveva però già fornito piena rendicontazione, al più
tardi con la trasmissione della documentazione il 14 ottobre 2019 (doc. 13). Relativamente
alla A__________ Srl, invece, per la convenuta ogni rapporto contrattuale con
l'attore si sarebbe esaurito con l'acquisto di tale società. E siccome a quel
momento costui non ne era più socio, egli neppure poteva vantare il diritto a
un rendiconto al riguardo. Senza contare che l'attore avrebbe potuto rivolgersi
al figlio M__________ che si interfacciava con gli organi e i soci di A__________
Srl ed era sempre stato al corrente sulle attività e gli sviluppi societari di
quest'ultima.
F. Le parti hanno
ulteriormente sviluppato le proprie argomentazioni con la replica 20 maggio
2020 e la duplica 30 giugno 2020.
G. Esperita
l'istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi del 28 ottobre 2021, con
decisione 4 agosto 2023 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione nel
senso che ha dato seguito alle richieste dell'attore "il tutto nella
misura in cui non sia già stato messo a disposizione di AO 1 con il doc. 13".
Le spese processuali di fr. 4'500.- (più le spese della procedura di
conciliazione) sono state poste per sette ottavi a carico della convenuta e per
il resto a carico dell'attore, cui la AP 1 è stata tenuta a rifondere fr.
4'500.- per ripetibili parziali.
H. Contro
la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del
13 settembre 2023 in cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso
di respingere integralmente la petizione, con seguito di spese e ripetibili di
entrambe le sedi a carico dell'attore.
I. Con risposta 2
novembre 2023 l'attore propone di respingere l'appello, pure con protesta di
spese e ripetibili di secondo grado. Con replica spontanea 16 novembre 2023
l'appellante mantiene il proprio punto di vista. Altrettanto ha fatto l'attore
il 21 novembre 2023.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
L’art.
308.
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di
controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie,
tale valore supera la soglia testé menzionata, le parti e il Pretore avendolo
fissato in almeno EUR 40'000.-, importo che non appare inverosimile. I termini
di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso
concreto l’appello 13 settembre 2023 contro la decisione 4 agosto
2023.
è tempestivo tenuto conto della sospensione dei termini dell'art.
145.
cpv. 1 lett. b CPC. Così come sono tempestive la risposta all’appello 2
novembre 2023, la replica spontanea 16 novembre 2023 e la duplica spontanea 21
novembre 2023.
2.
L'art. 400 CO
obbliga il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, a render conto del suo
operato e a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza
del mandato. Il diritto di rendiconto mira a permettere al mandante di verificare
la corretta esecuzione del mandato e se del caso fornire le necessarie
istruzioni, adeguare il mandato alle mutate circostanze o terminarlo, come pure
di disporre di tutte le informazioni necessarie per comprendere la situazione
giuridica e decidere con cognizione di causa sull’esercizio dei suoi diritti,
quale ad esempio la domanda tendente alla consegna di tutto quanto il
mandatario ha ricevuto in forza del mandato oppure una domanda di risarcimento
danni (IICCA del 27 giugno 2022, inc. 12.2021.173, consid. 4.1 con riferimenti
e del 4 novembre 2019, inc. 12.2018.46/50, consid. 6). La dottrina interpreta
in modo ampio il concetto di rendiconto, che si estende a tutte le informazioni
utili al mandante, purché riferite agli affari curati e alle misure intraprese
dal mandatario, dai suoi ausiliari o dai suoi sostituti nell’interesse del
mandante (DTF 143 III 348 consid. 5.3.1,
139.
III 49 consid. 4.1.3; Fellmann
in: Berner Kommentar, 1992, n. 8 e 31 ad art. 400 CO; Oser/Weber in: Basler Kommentar, 7a ed., n. 4 ad
art. 400 CO). L'estensione delle informazioni esigibili dipende
essenzialmente dalle richieste del mandante, il quale può anche solo limitarsi
a sollecitare semplici risposte su singole questioni oppure pretendere
l'allestimento di un rapporto completo con spiegazione dei singoli fatti (IICCA
del 27 giugno 2022, inc. 12.2021.173, consid. 4.1 con riferimenti).
Il mandante, sempre
che le sue richieste in tal senso non siano già state ossequiate in precedenza
(cfr. Fellmann, op. cit., n. 71 e 96 ad art. 400 CO),
non deve di principio giustificare un interesse particolare al rendiconto (cfr.
Jacquemoud-Rossari, Reddition de
comptes et droit aux renseignements, in: SJ 2006 II p. 27; STF 4A_413/2007 del
10.
dicembre 2007 consid. 3.3 e 3.4). Tuttavia, conformemente al principio
generale dell'art. 2 CC, la domanda di rendiconto non può essere invocata in
maniera contraria alle regole della buona fede. Di conseguenza, se non poggia
su alcun interesse legittimo del mandante e appare in particolare vessatoria o
inopportuna, essa può essere considerata abusiva e restare senza seguito. Ciò è
segnatamente il caso se il mandante dispone già delle informazioni necessarie o
se è comunque in grado di ottenerle consultando la propria documentazione,
mentre il mandatario per fornirle andrebbe incontro alle più grandi difficoltà
(IICCA del 1° marzo 2021, inc. 12.2020.43, consid. 7, e del 4 novembre 2019,
inc. 12.2018.46/50, consid. 6 con richiami).
3.
Nella decisione
impugnata il Pretore, riepilogati i criteri che disciplinano il diritto al
rendiconto (art. 400 CO), ha accertato anzitutto, relativamente alla operazione
finanziaria legata alla M__________ Srl, l'incompletezza del rendiconto del 14
ottobre 2019 (doc. 13) già solo perché esso non conteneva i bilanci societari relativi
ai suoi primi anni di vita (ossia quelli del 2009, 2011 e 2012) né quelli degli
anni dal 2014 ad oggi come nemmeno, tra gli altri, gli statuti, i rapporti di
revisione e i verbali delle assemblee generali degli azionisti. A parte ciò,
per il Pretore l'istruttoria non aveva permesso di colmare tali lacune né di
escludere che la convenuta possedesse le informazioni richieste. La convenuta
non si era confrontata con tale assunto né lo aveva smentito "in
maniera definitiva". Per tacere del fatto che essa non aveva sollevato
particolari difficoltà nel reperire le informazioni e i documenti richiesti né
aveva addotto la tutela della sfera privata di terze persone. Appurato il
fondamento della richiesta, il Pretore ha nondimeno rilevato che molti dei
documenti richiesti dall'attore figuravano già nel doc. 13, sicché
limitatamente a essi la domanda di rendiconto andava respinta siccome già evasa.
Riguardo ai contratti di mutuo (doc. 4 e 5) di cui al petitum n. 1.2, il
Pretore non ha ravvisato particolari contestazioni della convenuta, di modo che
egli ha ritenuto come ammessi i fatti addotti dall'attore (art. 150 CPC) e ha
ugualmente dato seguito alla richiesta di costui, sempre nella misura in cui
essa non fosse già soddisfatta dalla documentazione di cui al doc. 13 (in
particolare dai doc. 13.6 e 13.7; loc. cit., pag. 3 seg.).
Per quel che concerneva
invece la A__________ Srl, il primo giudice, riscontrata "una
gravissima negligenza organizzativa da parte di tutte le persone coinvolte in
questa ambigua operazione in Romania", ha osservato che la AP 1 "potrebbe
ancora essere intestataria a titolo fiduciario delle quote", avendo lo
stesso presidente del consiglio d'amministrazione della convenuta, __________ P__________,
ammesso di non avere ricevuto alcuna disdetta del relativo mandato e non avendo
egli nessuna certezza di essere socio a titolo fiduciario della A__________
Srl. Quanto ai suoi aumenti di capitale, lo stesso P__________ aveva affermato
di non ricordare chi li avesse votati, limitandosi a indicare che probabilmente
egli aveva conferito procura a uno dei fiducianti (D__________ o __________ Q__________)
per procedere alla votazione. In simili circostanze, la tesi difensiva secondo
cui la convenuta sarebbe stata esclusa illecitamente dal suo azionariato oltre
che dalla relativa procedura di cessione delle quote era smentita da essa medesima.
Gli elementi testé evocati lasciavano altresì trasparire un coinvolgimento
della AP 1 (a titolo fiduciario per conto dell'attore) nella A__________ Srl e
non permettevano di escludere che essa fosse ancora detentrice (a titolo
fiduciario) delle azioni di quella società, il che impediva di escludere tout
court la fondatezza della richiesta attorea, potendo anzi l'accoglimento
della medesima fare finalmente chiarezza (al beneficio di entrambe le parti in
causa) sull'operazione in Romania. E risultasse la convenuta, in esito alla
rendicontazione, ancora detentrice delle quote di A__________ Srl – circostanza
che allo stato attuale non poteva escludersi – ciò avrebbe significato che la
convenzione fiduciaria di cui al doc. 2 era ancora in vigore, sicché l'azione
di rendiconto si giustificava in ogni caso (pag. 4 seg.).
Il Pretore non ha
ravvisato dipoi motivi per negare all'attore un interesse degno di protezione al
rendiconto o per attestargli malafede. Al proposito egli ha rilevato che
l'attore disponeva di due convenzioni fiduciarie con la convenuta relativamente
alle quali non aveva ottenuto tutte le informazioni di cui necessitava per fare
chiarezza sullo svolgimento del mandato (così per quella relativa alla M__________
Srl, doc. 3), rispettivamente non ne aveva ottenuta alcuna (così per quella relativa
alla A__________ Srl, doc. 2). Né l'intenzione di fare chiarezza su una
situazione che lo coinvolgeva e i cui contorni erano poco chiari costituiva per
il primo giudice un agire abusivo, neppure ove esso fosse teso a raccogliere
informazioni per formulare una domanda di risarcimento del danno. Per quel che
atteneva infine alla multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di
inadempimento, il Pretore non l'ha considerata sproporzionata tenuto conto del
valore di causa e dell'assenza di impedimenti particolari da parte della AP 1 nel
fornire la documentazione richiesta, fermo restando che sarebbe spettato se mai
al giudice dell'esecuzione assegnare la sanzione effettiva sulla base, fra
l'altro, del grado di inadempimento (pag. 5 seg.).
4.
4.1
L'appellante,
dolendosi di un'interpretazione erronea dell'art. 400 CO e di un apprezzamento
arbitrario delle prove, rimprovera anzitutto al Pretore, in relazione alla
società M__________ Srl, di non avere considerato la propria posizione
marginale nell'operazione rumena né la malafede della controparte che si
troverebbe già in possesso di tutte le informazioni richieste. L'istruttoria
avrebbe confermato che la sua era una mera intestazione fiduciaria nell'ambito
di un'operazione gestita integralmente dalla famiglia __________, e in particolare
dal figlio M__________, amministratore unico e socio della società, il quale
dispone di tutti i poteri per reperire ogni informazione senza dover fare capo
a lei che da parte sua ha già completamente rendicontato l'attore come si
evince dal doc. 13. Per la convenuta, il riferimento del Pretore alla
convenzione fiduciaria è vago e le ascrive una serie di obbligazioni che, nelle
intenzioni delle parti, non dovevano essere in capo a lei che non dispone di
ulteriori informazioni né documentazione. La decisione pretorile creerà così a
mente sua ulteriori contenziosi al momento dell'esecuzione del dispositivo.
Contrariamente a quanto indicato dal Pretore, i bilanci, i rapporti di
revisione e i verbali delle assemblee sono documenti in possesso dell'amministratore
della società (che avrebbe finanche dovuto prepararli e sottoscriverli) e non
del socio fiduciario, a maggior ragione trattandosi di un'operazione di
famiglia nell'ambito della quale in precedenza non era mai stato rimproverato
alcunché se non quando, a fronte di un'operazione fallimentare, a diversi anni
di distanza, l'attore ha dovuto trovare un capro espiatorio diverso dal figlio
M__________, unico vero responsabile dell'operazione che, per stessa ammissione
dell'appellato, gli ha fatto spendere un sacco di soldi senza risultati
visibili. La decisione pretorile non considera inoltre che M__________ (ma
anche l'attore, per il tramite del figlio) era al corrente di tutto quello che
succedeva, come aveva avuto modo di riferire il teste D__________ (il quale
aveva gestito con il primo l'operazione immobiliare in Romania), e che i membri
della famiglia __________ chiedevano le informazioni direttamente al
figlio/fratello M__________ che da parte sua disponeva di una procura "in
bianco" da parte loro (memoriale, pag. 6 a 8).
Che la famiglia __________
fosse già in possesso di tutta la documentazione relativa alla M__________ Srl
e che l'iniziativa giudiziaria dell'attore si riveli così manifestamente
vessatoria lo dimostrerebbe pure il fatto, ignorato dal primo giudice, che M__________
ha incaricato uno studio legale di __________ di recuperare i documenti della società.
Lo scopo principale dell'azione giudiziaria consiste poi nel sapere come sono
stati investiti EUR 1'100'000.-, ciò che essa avrebbe già esaustivamente
spiegato con il doc. 13. L'insostenibilità della decisione pretorile che –
secondo l'appellante – ignora le risultanze istruttorie e in particolare che
l'intera operazione e le successive trasformazioni sono state effettuate con il
coinvolgimento della famiglia __________ risulterebbe infine dalla circostanza
che per dare seguito alle richieste attoree essa (come faceva anche
l'appellato) dovrebbe a sua volta rivolgersi direttamente all'amministratore
unico e deus ex machina dell'intera operazione M__________ (loc. cit.,
pag. 8 seg.).
4.2
Che l'attore possegga
già tutte le informazioni richieste e sia dunque in malafede è un'obiezione che
spetta al mandatario dimostrare, così come incombe a quest'ultimo provare di
avere adempiuto correttamente e completamente – mediante l'esibizione della
contabilità e dei relativi giustificativi o in altro modo – il proprio obbligo
di rendiconto (Fellmann, op. cit.,
n. 96 ad art. 400 CO; Jermann,
Pflicht des Treuhänders zur Herausgabe von Akten, insbesondere der Buchhaltung
in: TREX 2004 pag. 279). Non basta tuttavia invocare la mera intestazione
fiduciaria delle quote della M__________ Srl e l'asserita natura familiare
dell'operazione per dimostrare ciò. Anche perché un abuso di diritto, stante il
suo carattere eccezionale, va ammesso solo con cautela (IICCA del 27 giugno
2022, inc. 12.2021.173, consid. 4.2 con riferimenti).
Certo, non si disconosce
che, come ha già rilevato il Pretore, i contorni dell'operazione in Romania – (co)finanziata
dall'attore – sono poco chiari e che il figlio M__________ sembra effettivamente
avere rivestito un ruolo di prim'ordine in essa (verbale 18 dicembre 2020 di __________
B__________, pag. 18; verbale 22 gennaio 2021 di AO 1, pag. 1 segg., e __________
P__________, pag. 6 segg.; verbale 24 marzo 2021 di __________ Q__________,
pag. 1 segg., e D__________, pag. 6 segg.). Sta di fatto che ciascun
mandante ha il diritto di ottenere le informazioni richieste, volte a chiarire
le modalità di esecuzione del mandato fiduciario e la sorte del denaro
investito (IICCA del 27 giugno 2022, inc. 12.2021.173, consid. 5.1; Werro in: Commentaire romand, CO I, 3a
edizione, n. 10 ad art. 400 CO). Senza contare che l'obbligo di rendiconto sussiste
e si estende a prescindere dai rapporti personali o finanche di parentela tra
le parti (cfr. Fellmann, op. cit.,
n. 17 ad art. 400 CO). A maggior ragione se, come nella fattispecie, le
relazioni tra M__________ – che da 20 anni vive in __________ – e l'attore (come
pure con il fratello A__________) sembrano essere sporadiche e tutt'altro che
idilliache (verbale 22 gennaio 2021 di AO 1, pag. 3: "A quell'epoca con
mio figlio M__________ ero un poco ai ferri corti perché mi aveva fatto
spendere tutti quei soldi e di risultati non se ne vedevano. Con M__________ ho
soprattutto oggi dei rapporti molto ridotti (e va peggiorando); lui vive in __________
e ci sentiamo e vediamo molto poco"; cfr. pure verbale 18 dicembre 2020
di A__________, pag. 2). La possibilità che M__________ sia in possesso di
tutta la documentazione richiesta dall'attore o vi abbia altrimenti accesso nulla
muta dunque all'obbligo contrattuale in capo alla convenuta di rendicontare pienamente
l'attore. Anche perché la convenuta non dimostra – né pretende invero – che per
fornire le informazioni richieste andrebbe incontro alle più grandi difficoltà.
4.3
Che l'appellante non
disponga poi di ulteriori informazioni né di documentazione relativa alla M__________
Srl è un'obiezione che non convince. La doglianza appare già di dubbia
ricevibilità perché la convenuta non contesta di non essersi confrontata in
prima sede con l'assunto della controparte, secondo cui non si poteva escludere
che essa possedesse le informazioni richieste. A parte ciò, l'obiezione si
rivela poco credibile. La convenuta non spiega in particolare perché sarebbe
stata in grado di produrre alcuni conti annuali (per quanto è dato di capire,
trattandosi di documenti in lingua rumena, non tradotti, quelli dal 2013 al
2017: doc. 13.40) ma non gli altri. Senza contare che l'estratto relativo al
diritto rumeno sulle società commerciali (doc. 20), che la convenuta non ha mai
discusso, definisce le competenze dell'assemblea dei soci di una società a
responsabilità limitata come quella in esame, fra cui rientra segnatamente
l'approvazione dei conti annuali (art. 189).
4.4
Nemmeno permette di
sovvertire il giudizio impugnato l'obiezione secondo cui l'attore non avrebbe
per anni lamentato alcunché e avrebbe cercato – in lei – un capro espiatorio in
seguito al fallimento dell'operazione. Il mandante ha infatti diritto di
ottenere ragguagli sulle attività svolte dalla fiduciaria per tutta la durata
del mandato e finanche oltre la sua cessazione, purché nei termini di
prescrizione (circostanza non problematica in concreto; IICCA del 27 giugno
2022, inc. 12.2021.173, consid. 4.2 e 5.2 con richiami). E ciò anche se le
informazioni richieste gli servono per verificare se le attività del mandatario
integrano una corretta e fedele esecuzione del mandato e, in caso negativo, per
postulare un eventuale risarcimento del danno (DTF 141 III 564 consid. 4.2.1
con rinvii).
4.5
Quanto alla pretesa affermazione
di D__________ secondo cui l'attore, tramite M__________, "era al
corrente di tutto quello che succedeva" (memoriale, pag. 8 n. 21),
l'appellante trascura che il soggetto di quella proposizione non era AO 1 bensì
il figlio M__________ (verbale del 24 marzo 2021, pag. 11). D'altronde la
convenuta si guarda bene dal riportare il resto della dichiarazione del teste D__________
il quale, nello stesso passaggio, aveva precisato di non sapere se poi M__________
facesse o meno "riferimento a suo papà" (loc. cit.). Che poi i
membri della famiglia __________ chiedessero le informazioni direttamente al
figlio/fratello, è possibile. Ciò non significa tuttavia che le abbiano anche
ricevute in maniera veritiera e completa (verbale di A__________ 18 dicembre
2020, pag. 8: "Ripeto che le informazioni di questa operazione le
chiedevamo nei primi due o tre anni a mio fratello, ma anche lui non sapendo
cosa era successo, abbiamo chiesto informazioni al nostro fiduciario, ovvero la
AP 1"; deposizione di AO 1 del 22 gennaio 2021, pag. 4: "L'unico
che mi ha dato delle informazioni, ma penso in modo falsato, era mia figlio M__________").
Infine, l'allegazione secondo cui M__________ disponeva di una "procura
in bianco" rilasciatagli dal padre e dal fratello è nuova (e in quanto
tale irricevibile: art. 317 cpv. 1 CPC) oltre che contestata.
4.6
Poco importa di
conseguenza – anche in ragione di quanto già illustrato sopra al consid. 4.2 –
che gli avvocati rumeni di M__________ abbiano ritirato – per conto suo – dai
di lui commercialisti i documenti della M__________ Srl. Anche perché
l'appellante non spiega in virtù di quale obbligo (legale o contrattuale) M__________
sarebbe tenuto a informare l'attore. Da ciò l'appellante non può dunque
desumere che essa abbia già esaustivamente dato seguito – con il doc. 13 – al
proprio obbligo contrattuale di rendiconto in relazione alla società in
questione (sulla lacunosità e/o inconferenza dei documenti esibiti dalla
convenuta cfr. oltretutto le dettagliate contestazioni dell'attore nella petizione,
pag. 15 segg., come pure nella replica, pag. 8, 10, 13 seg. e pag. 21, cui sono
seguite solo parziali prese di posizione della convenuta nella risposta, n. 11
e n. 22 seg., come pure nella duplica, pag. 9). Né tanto meno che l'iniziativa
giudiziaria della controparte sia manifestamente vessatoria.
5.
Relativamente alla A__________
Srl, l'appellante sostiene che già il fatto che il Pretore abbia riconosciuto
non esservi prove sicure che essa ne detenga le azioni a titolo fiduciario,
preclude all'attore il diritto alla rendicontazione, tale strumento non potendo
essere ordinato con il solo intento di "finalmente far chiarezza (a
beneficio di entrambe le parti in causa) sulla situazione legata all'operazione
in Romania", rispettivamente per verificare se essa sia ancora
detentrice delle relative quote. Per ordinare una rendicontazione – soggiunge
l'appellante – occorre prima appurare l'esistenza o meno di un mandato. Non può
invece essere il rendiconto lo strumento per tale accertamento. Ora, stando
alla sentenza impugnata, essa verrebbe messa erroneamente nella posizione di
dover dimostrare in sede di rendiconto di non essere detentrice delle quote
societarie della A__________ Srl (memoriale, pag. 9 seg.).
Che prima di ordinare una
rendicontazione occorra appurare l'esistenza di un mandato non fa dubbio. Tuttavia
è pacifico che un tale mandato fiduciario sia venuto in essere fra le parti in
causa anche relativamente alla A__________ Srl l'11 febbraio 2009, come osserva
l'appellato con riferimento al doc. 2 (risposta all'appello, n. 28; v. inoltre
sopra lett. A). In simili circostanze, il problema non è tanto sapere se la
convenuta sia ancora detentrice (fiduciaria) delle quote della società in esame
– circostanza che non dovrebbe destare troppi dubbi se la AP 1 non ha ricevuto
alcuna disdetta, come ha accertato il Pretore sulla scorta della deposizione
del suo presidente __________ P__________ (verbale 22 gennaio 2021 pag. 11) –
quanto se (circostanza invero certa) essa abbia (avuto) in virtù di tale
mandato fiduciario degli obblighi (anche di rendiconto) nei confronti di AO 1.
Non si tratta quindi di mettere la convenuta nella posizione di dover
dimostrare di non essere detentrice delle azioni della A__________ Srl, ma di
spiegare e documentare l'esecuzione di quel mandato (doc. 2), di cui poco si sa.
Tanto più che l'appellante non pretende né dimostra che quel mandato fiduciario
sarebbe decaduto in virtù della sua clausola n. 6 (e nel rispetto delle
condizioni di cui al punto n. 5) e neppure illustra cosa sarebbe stato degli obblighi
imposti ai fiducianti __________ Q__________ e D__________ "per mezzo
del fiduciario" anche dopo l'acquisto del terreno da parte della M__________
Srl in forza della clausola n. 7. In definitiva, la decisione pretorile resiste
pertanto alla critica anche su tale punto.
6.
L'appellante deplora
altresì che il Pretore abbia comminato una multa disciplinare e un'azione
penale (art. 292 CP) a fronte di un ordine che non sarebbe sufficientemente chiaro
nella determinazione dei documenti da consegnare all'appellato, non potendosi
escludere, per medesima ammissione del primo giudice, che gli stessi siano già
stati forniti con il doc. 13. Per la convenuta, l'incertezza traspare dal dispositivo
della sentenza impugnata laddove gli ordini sono stati impartiti in modo vago e
generico siccome sono accompagnati dalla formulazione "il tutto nella
misura in cui non sia già stato messo a disposizione di AO 1 con il doc. 13"
(memoriale, pag. 10 seg., n. 29 e 31).
Corrisponde allo scopo
dell'art. 400 CO che il mandatario renda conto di tutto il suo operato nell'ambito
del mandato (DTF 110 II 181 consid. 2). Tuttavia le singole operazioni non
possono essere tutte note al mandante. Nell'ambito dell'azione di rendiconto
non vanno di conseguenza poste esigenze troppo severe alle richieste di
giudizio. Basta che i documenti richiesti siano chiaramente identificabili per
evitare che l'esecuzione della decisione fallisca. I documenti devono quindi essere
descritti in modo tale che risultino determinabili, che il mandatario riconosca
quali gli siano richiesti e che il giudice dell'esecuzione possa poi esaminare
se il singolo ordine sia stato ossequiato (STF 4A_686/2014 del 3 giugno 2015
consid. 4.3.2 con rinvii). Ora, non consta né l'appellante pretende che il
lungo elenco dei documenti richiesti dall'attore e ordinati dal Pretore non
sarebbe determinabile nel senso testé esposto. Lo stesso vale per la
limitazione aggiunta dal Pretore con riferimento ai documenti esibiti (successivamente
al rilascio dell'autorizzazione ad agire) con il doc. 13. Senza contare che
essa corrisponde sostanzialmente alla formulazione già indicata da questa
Camera al medesimo Pretore nella sentenza inc. 12.2020.43 del 1° marzo 2021 cui
la stessa appellante accenna per altro a pag. 6 del proprio memoriale. La
doglianza cade dunque nel vuoto.
7.
Sempre in merito
alla multa disciplinare, l'appellante la reputa eccessiva e sproporzionata.
Eccepita una carente motivazione nella fissazione dell'importo a prescindere
dall'effettiva gravità della mancanza rimproverata, la convenuta ritiene che la
comminatoria della multa di fr. 1'000.- per ogni giorno di ritardo non si
giustifichi già solo alla luce del fatto che essa avrebbe già dato seguito in
modo esaustivo ai propri obblighi con il doc. 13 (memoriale, pag. 10 seg., n.
31.
e n. 33 a 35).
Su quest'ultima
argomentazione non occorre però tornare e non giova quindi più ripetersi.
Quanto alla carente motivazione nella fissazione dell'importo massimo della
multa comminata, l'appellante medesima rileva che il Pretore l'ha determinata
"tenuto conto del valore di causa e l'assenza di impedimenti
particolari da parte di AP 1 nel fornire la documentazione richiesta".
La motivazione potrà quindi anche non aggradare alla convenuta ma non può per
questo dirsi carente. Se a ciò si aggiunge – come rileva a ragione l'attore
(risposta all'appello, pag. 13) – che almeno dal 2015 (doc. 8-11) AO 1 tenta invano
di ottenere un completo rendiconto sull'operato della fiduciaria, la decisione
di comminare l'importo massimo di fr. 1'000.- per ogni giorno di ritardo non
integra un eccesso del potere di apprezzamento da parte del Pretore. Se ne
conclude che l'appello vede così la sua sorte segnata.
8.
Le spese processuali,
calcolate su un valore litigioso di fr. 38'000.- (sopra consid. 1),
determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale,
seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà
alla controparte un importo per ripetibili stabilito sulla base dell'art. 11
RTar.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello 13 settembre 2023 della AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali
della procedura di appello, di fr. 4'000.-, sono poste a carico dell'appellante,
che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
;
-
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF).