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Decisione

12.2023.12

Contratto di assunzione di debito - legittimazione passiva - interpretazione

18 aprile 2023Italiano22 min

che faceva parte del gruppo societario Ax__________] gli avessero chiesto degli acconti per i lavori che

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.12

Lugano

18 aprile 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.189 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 2 ottobre 2017 da

AP

1

rappr. dall’ PA 1

contro

AO

1

rappr. da PA 2

con cui l’attore ha chiesto

la condanna del convenuto al pagamento di CHF 43’221.05 oltre interessi al 5%

dal 17 maggio 2017 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta

al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda avversata dalla controparte, che

ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 7 dicembre

2022 ha respinto;

appellante l'attore, con

appello 24 gennaio 2022 (recte: 2023), con cui ha chiesto, previa assunzione

di alcune prove, alle quali il 16 febbraio 2023 ne ha poi aggiunte altre, la

riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto, con

risposta all’appello 22 marzo 2023, ha postulato la reiezione del gravame, pure

con protesta di spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Tra

l’agosto e l’ottobre 2014 AO 1 ha incaricato la società Al__________ __________,

con due separati contratti di appalto, di fornire e di posare dei pavimenti in

legno rispettivamente dei balconi in legno destinati al cantiere __________, un

progetto immobiliare volto all’edificazione di 8 ville di alto standing sulla

part. n. __________ RFD di __________.

2. Con

due convenzioni datate 15/17 giugno 2015 (doc. C e D) AO 1, Al__________ __________

e la società S__________ __________ si sono accordati nel senso che S__________

__________, che in precedenza era già intervenuta nel cantiere quale

subappaltatrice di Al__________ __________, sarebbe ora subentrata quale

assuntore, in sostituzione di quest’ultima, nei predetti contratti d’appalto.

Nelle due convenzioni, controfirmate “per

conoscenza e accordo” da Ax__________ __________ e da AP 1, che a quel

tempo erano gli azionisti di Al__________ __________, le parti, premesso che costoro

avevano dato atto che gli acconti versati da AO 1 ad Al__________ __________

ammontavano a CHF 376'360.15 per il primo contratto rispettivamente a

CHF

133'203.- per il secondo, dei quali EUR 250'000.- (pari a CHF 302'500.-) rispettivamente

EUR 64'000.- (pari a

CHF

77'400.-) già versati a S__________ __________, hanno concordato che

sull’importo residuo, di CHF 73'860.15 rispettivamente di

CHF

55'803.-, un terzo, ossia CHF 24'620.05 rispettivamente CHF 18'601.-, sarebbe immediatamente

stato retrocesso a AO 1 e che la rimanenza, ossia CHF 49'240.10 rispettivamente

CHF 37'202.-, sarebbe stata suddivisa tra Ax__________ __________ e AP 1, ai

quali sarebbero immediatamente stati versati CHF 24'620.05 rispettivamente CHF

18'601.-, ossia CHF 43’221.05, ciascuno.

3. Con

convenzione 1° settembre 2015 (doc. E), controfirmata “per accordo e accettazione”

da AO 1, da Al__________ __________ e da P__________ __________, Ax__________ __________

e AP 1, intenzionato a cedere le sue azioni a quest’ultima società e a definire

ogni rapporto di dare e avere con lei e con Al__________ __________, si sono tra

le altre cose accordati, “per quanto attiene all’impegno, come da

convenzioni 15.06.2015, di Al__________ __________ di procedere al versamento ...

a AP 1 dell’importo di CHF 43'221.05 …” (clausola 4), nel senso che “il

signor AO 1 anticiperà CHF 43'221.05 a AP 1 fornendo atto a Al__________ __________,

ritenuto che effettuato tale pagamento AO 1 è in seguito autorizzato con la

presente da Al__________ __________ e da P__________ __________ con sede a __________,

a compensare il suddetto importo

(CHF 43'221.05) con la successiva richiesta di acconto

che P__________ __________ effettuerà nei suoi confronti in relazione alla

fornitura di pietra o rubinetteria per il cantiere __________ [N.d.R.: __________] a __________ …”

(clausola 4i).

4. Con

petizione 2 ottobre 2017 AP 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha

convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3, per ottenere la sua condanna al pagamento di CHF 43’221.05 oltre interessi al 5% dal 17 maggio

2017 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE di Lugano. Egli, in estrema sintesi, ha sostenuto che la

controparte, pur essendosi impegnata nell’ambito della clausola 4i della convenzione

1° settembre 2015 ad anticipargli quella somma, non avesse in seguito

ossequiato al suo obbligo contrattuale.

Il convenuto si è integralmente

opposto alla petizione.

5. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con decisione 7 dicembre 2022, ha respinto la petizione, ponendo la

tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 4’000.- a carico dell’attore,

obbligato altresì a rifondere alla controparte CHF 6’500.- per ripetibili. Il

giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che la clausola 4i della

convenzione 1° settembre 2015 dovesse essere intesa nel senso che “AO 1 si era

impegnato unicamente ad anticipare ad AP 1 una parte - pari a CHF 43'221.05 -

di quanto avrebbe in effetti dovuto versare alla P__________ __________ a

titolo di acconti per la fornitura di pietra o di rubinetteria per il cantiere

“__________”, senza dunque assumersi alcun ulteriore debito” (cfr.

decisione p. 8). Ha così concluso che al convenuto, che non era mai diventato

debitore dell’attore della somma azionata, difettasse la legittimazione passiva.

6. L’attore

ha impugnato la decisione pretorile con un appello datato 24 gennaio 2023, che è

stato avversato dal convenuto con una risposta datata 22 marzo 2023. Egli ha

chiesto, previa assunzione di alcune prove (e meglio la lettera 30 dicembre

2022 [doc.

H],

la lettera 17 gennaio 2023 [doc. I], l’avviso di trasferimento 9 ottobre 2015 [doc. L], l’avviso

d’addebito 9 ottobre 2015 [doc. M] e la scheda contabile riferita all’accredito di cui

al doc. L [da ottenere in edizione da P__________ __________]), alle quali

il 16 febbraio 2023 ne ha poi aggiunte altre (e meglio la lettera 27 gennaio

2023 [doc.

N],

la dichiarazione 20 gennaio 2023 [doc. O], la lettera 6 febbraio 2023 [doc. P] e la lettera

13 febbraio 2023 [doc. Q],

ritenuto che a quel momento ha rinunciato

all’edizione da P__________ __________ della scheda contabile riferita

all’accredito di cui al doc. L), la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi. Egli ha ribadito che la clausola 4i della

convenzione 1° settembre 2015 doveva invece essere intesa nel senso che il

convenuto avrebbe dovuto dapprima versargli

CHF 43'221.05 e in seguito avrebbe potuto compensare /

dedurre quella somma dagli acconti che P__________ __________ avrebbe emesso al

suo indirizzo per i lavori da eseguire nel cantiere. A suo dire, questa

interpretazione era confermata dalle nuove prove di cui aveva chiesto

l’assunzione in questa sede, dalle quali era oltretutto risultato,

contrariamente a quanto il convenuto aveva sostenuto in sede di interrogatorio,

che Al__________ __________ aveva da tempo già versato CHF 43'221.05 a P__________

__________, che a sua volta li aveva compensati / dedotti dagli acconti emessi

all’indirizzo di quest’ultimo.

7. Mentre

la tempestività della risposta all’appello è pacifica, il convenuto ha

cautelativamente contestato la tempestività dell’appello dell’attore. A torto.

Atteso che la decisione 7 dicembre 2022 è stata ricevuta da quest’ultimo il 9 dicembre 2022

(come sostenuto dallo stesso a p. 2 del suo appello e del resto confermato

dall’accertamento del tracciamento degli invii relativo alla raccomandata n. 98.__________

contenuto nell’incarto della Pretura), il suo appello datato 24 gennaio 2023,

consegnato alla posta quel medesimo giorno (cfr. il timbro postale sulla busta

allegata all’atto), è in effetti rispettoso del termine di 30 giorni previsto

dalla legge (art. 311 cpv. 1 CPC), sospeso dalle ferie giudiziarie giusta

l’art. 145 cpv. 1 lett. c CPC.

8. Secondo

il Pretore - come detto - la petizione doveva essere respinta per il fatto che

il convenuto non era mai diventato debitore dell’attore della somma richiesta

con la petizione, per cui gli difettava la legittimazione passiva.

8.1. La legittimazione delle

parti, attiva della parte attrice e passiva della parte convenuta, è una

premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa dedotta in giudizio. Si

tratta di una questione di diritto materiale, che deve essere esaminata

d'ufficio dal giudice in qualsiasi stadio del procedimento sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (cfr. TF 4A_165/2008

dell’11 novembre 2008 consid. 7.3.1).

Determinare la legittimazione passiva di una parte

significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome,

una determinata pretesa in qualità di suo titolare (cfr. DTF 126 III 59 consid.

1a, 136 III 365 consid. 2.1; TF 9C_475/2015 del 29 settembre 2015 consid. 3.1).

In tema di azioni contrattuali, ossia di

pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la

legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta sia parte del

contratto in base al quale procede la parte attrice (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI - Appendice

2000/2004, m. 23 ad art. 181; II CCA 12 ottobre 2021 inc. n. 12.2021.78). L'onere della prova della

legittimazione passiva della parte convenuta incombe alla parte attrice (art. 8

CC).

8.2. Contrariamente

a quanto ritenuto dal Pretore, la petizione in esame non può essere respinta

per carenza di legittimazione passiva, tematica per altro mai evocata dalle

parti. Nel caso di specie, il convenuto era in effetti pacificamente parte della

clausola contrattuale in base al quale l’attore stava procedendo in causa e dunque

disponeva della legittimazione passiva.

La contestazione tra le parti riguardava piuttosto l’esistenza

e l’esigibilità della pretesa vantata nei suoi confronti.

9. Ciò

premesso, si tratta di stabilire se la pretesa vantata nei confronti del

convenuto fosse effettivamente esistente ed esigibile, ossia se la clausola 4i

della convenzione 1° settembre 2015 dovesse essere intesa - come preteso in via

principale dal convenuto (nella sede pretorile) e ritenuto dal Pretore - nel

senso che il convenuto, impegnandosi ad anticipare all’attore

CHF 43'221.05 che avrebbe poi potuto “scontare” nell’ambito

degli acconti per la fornitura di pietra o di rubinetteria per il cantiere emessi

da P__________ __________, non si sarebbe assunto alcun ulteriore debito,

oppure nel senso che - come preteso dall’attore - il convenuto avrebbe dovuto dapprima

versargli CHF 43'221.05 e in seguito avrebbe potuto compensare / dedurre quella

somma dagli acconti che P__________ __________ gli avrebbe emesso per i lavori

da eseguire nel cantiere, oppure ancora nel senso che - come sostenuto in via

subordinata dal convenuto (nella sede pretorile) – quest’ultimo sarebbe stato

disposto ad anticipare all’attore

CHF

43'221.05 solo a condizione di poter compensare tale somma sulle richieste di

acconto indirizzategli da P__________ __________.

9.1. Quando una controversia verte sull'interpretazione

di clausole contrattuali, come nella fattispecie, occorre in primo luogo

ricercare la vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO;

interpretazione soggettiva). L'interpretazione soggettiva si riferisce alla

volontà dei contraenti al momento della conclusione del contratto. Il loro

comportamento successivo può essere preso in considerazione nella misura in cui

permette delle deduzioni in tal senso (cfr. DTF 129 III 675 consid. 2.3, 132

III 626 consid. 3.1; TF 2C_576/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 2.3.1, 2C_1055/2012

del 22 gennaio 2014 consid. 2.1).

Se

la reale volontà delle parti non può essere constatata, occorre ricercare il

senso che le stesse potevano e dovevano ragionevolmente attribuire alle

rispettive dichiarazioni nella situazione concreta in cui si trovavano

(interpretazione oggettiva o secondo il principio dell'affidamento; cfr. DTF 136

III 186 consid. 3.2.1, 137 III 145 consid. 3.2.1). Anche

un'interpretazione oggettiva non si basa unicamente sul testo del contratto, ma

può risultare da altri elementi quali gli obiettivi perseguiti, gli interessi

delle parti oppure le circostanze; non ci si scosterà tuttavia dal testo chiaro

adottato dagli interessati quando non c’è un serio motivo che induca a ritenere

ch'esso non corrisponde alla loro volontà (cfr. DTF 136 III 186 consid.

3.2.1, 137 III 144 consid. 4.2.4; TF 2C_1055/2012 del 22 gennaio 2014

consid. 2.2).

9.2. Nel

caso di specie la clausola 4i della convenzione 1° settembre 2015 dev’essere

intesa - come preteso dall’attore - nel senso che il convenuto avrebbe dovuto dapprima

versare all’attore CHF 43'221.05 e solo in seguito avrebbe potuto compensare /

dedurre quella somma dagli acconti che P__________ __________ avrebbe emesso al

suo indirizzo per i lavori da eseguire nel cantiere.

Ciò comporta già l’accoglimento della petizione.

9.2.1. Il

tenore letterale della clausola, che costituisce pur sempre l’elemento primario

da considerare, parla chiaramente a favore di una tale interpretazione. Nell’accordo

è in effetti stato indicato inequivocabilmente che il convenuto avrebbe dovuto “anticipare”,

ossia versare in anticipo, CHF 43'221.05 all’attore (“il signor AO 1 anticiperà

CHF 43'221.05 a AP 1”) e che solo in seguito, dopo aver effettuato quel

versamento anticipato, avrebbe potuto compensare / dedurre quella somma dagli

acconti che P__________ __________ gli avrebbe emesso (“effettuato tale

pagamento AO 1 è in seguito autorizzato … a compensare il suddetto importo (CHF

43'221.05) con la successiva richiesta di acconto che P__________ __________

effettuerà nei suoi confronti …”). Il fatto che la convenzione, con quella

clausola, sia stata allestita e/o firmata da ben due avvocati, e meglio dall’avv.

I__________ __________ per A__________ __________ (cfr. interrogatorio del

convenuto p. 5) e dall’avv. S__________ __________ per l’attore (cfr. doc. E;

cfr. pure interrogatorio dell’attore p. 1 seg., interrogatorio del convenuto p.

5), il quale risulta aver poi patrocinato il convenuto nella sede pretorile

(sic!), induce per altro ad escludere che nell’occasione le parti avessero

inteso attribuire ai termini utilizzati a quel momento un senso diverso da

quello letterale.

Il convenuto non ha del resto mai contestato che il

termine “anticipare” significasse versare in anticipo (cfr. risposta p. 5 ad 9),

ammettendo che allora era stata “semplicemente stabilita solo una modalità

di pagamento anticipato” (cfr. risposta p. 7) e che a quel momento si

parlava “di un pagamento di cui il convenuto “deve farsi carico a fronte

della sua facoltà di compensare” (cfr. risposta p. 8), il che implicava “un

pagamento non definitivo, ma semmai da rimborsare” (cfr. risposta p. 7).

9.2.2. L’interpretazione

letterale di cui sopra è per altro perfettamente coerente con lo scopo della

clausola, che da una parte era di far sì che l’attore, il quale in base alle

due convenzioni datate 15/17 giugno 2015 avrebbe già dovuto immediatamente ottenere

complessivi CHF 43'221.05 da Al__________ __________, però mai ricevuti, non

dovesse aspettare ancora per incassare quella somma, e d’altra parte era di far

sì che il cantiere del convenuto proseguisse senza eventuali intralci causati dai

litigi tra i due azionisti di Al__________ __________ (cfr. interrogatorio del

convenuto p. 7, secondo cui egli aveva accettato di sottoscrivere la clausola “perché

se non l’avessi fatto i due soci AP 1 e [__________] R__________ [N.d.R.: azionista di Ax__________ __________]”, che allora “stavano litigando”, “non si

sarebbero messi d’accordo” e “perché speravo che questo sbloccasse la

situazione e io avevo interesse che il mio cantiere proseguisse”; in tal

senso pure risposta p. 4 seg., duplica p. 4 seg. e conclusioni p. 10 segg.), senza

che il convenuto, potendo poi compensare / dedurre i CHF 43'221.05 con quanto P__________

__________ gli avrebbe esposto per le sue prestazioni nel cantiere, perdesse un

soldo (cfr. interrogatorio del convenuto p. 5 e 8, secondo cui ciò era stato

messo in atto “affinché AP 1 recuperasse i suoi soldi e io non perdessi i

miei” nel senso che “intendevo uscire a CHF 0.00”).

9.2.3. Quanto

alle altre prove assunte agli atti, limitate perlopiù agli interrogatori delle

parti, che per la loro particolare natura devono essere apprezzati con un certo

riserbo, si osserva che gli stessi non hanno in realtà permesso di smentire

l’interpretazione proposta dall’attore, risultante dal tenore letterale e dallo

scopo della clausola, e di concludere invece a favore di una delle due interpretazioni

proposte dal convenuto (nella sede pretorile).

La

circostanza che l’attore, che per altro non era presente alla sottoscrizione

dell’atto, firmato dal suo avvocato (cfr. doc. E; cfr. pure interrogatorio

dell’attore p. 1 seg.), abbia dichiarato che “AO 1 mi avrebbe dovuto versare

Fatti

i CHF 43'000.- [N.d.R., ovvero CHF 43'221.05

arrotondati] ufficiali … al momento in cui le altre società di R__________

[N.d.R.: tra le quali P__________ __________,

che faceva parte del gruppo societario Ax__________] gli avessero chiesto degli acconti per i lavori che

stavano eseguendo sul cantiere” (p.

4), non è rilevante già per il fatto, evidenziato anche dal giudice di prime

cure e non censurato in questa sede, che quella tesi non era mai stata

sostenuta da nessuna delle parti in causa. E comunque lo stesso convenuto,

smentendo quella tesi, aveva invece lasciato intendere che la possibile

compensazione da parte sua delle spettanze di P__________ __________ avrebbe proprio

potuto avvenire solo dopo il pagamento dei CHF 43'221.05: non solo, nella fase

preprocessuale, egli aveva ammesso che “il testo della convenzione è chiaro.

Si dice solo che avrei anticipato l’importo, a fronte della mia possibilità di

poi poter compensare tale somma su richieste di acconto della P__________ __________

/ Ax__________ __________” (doc. F), ma anche in seguito, nel corso della

causa, aveva dichiarato, negli allegati preliminari, che “per poter

compensare, il convenuto doveva evidentemente prima anticipare” (cfr.

risposta p. 7) e poi, nella sua deposizione, che la clausola era stata concordata

“affinché AP 1 recuperasse i suoi soldi e io non perdessi i miei” (p. 5)

e che dunque con la stessa “intendevo uscire a CHF 0.00. [invece]

di versare a R__________ versarli a AP 1. Ovviamente R__________ avrebbe dovuto

poi scalarli da quello che dovevo a lui”

(p. 8).

10. Ma,

a prescindere da quanto precede, la petizione sarebbe comunque stata da

accogliere anche laddove, per mera ipotesi, la clausola 4i della convenzione 1°

settembre 2015 avesse dovuto essere intesa - come sostenuto in via subordinata dal

convenuto (nella sede pretorile) senza tuttavia aver fornito alcuna prova - nel

senso che il convenuto sarebbe stato disposto ad anticipare all’attore CHF

43'221.05 solo a condizione di poter compensare tale somma sulle richieste di

acconto indirizzategli da P__________ __________ (mentre l’interpretazione sostenuta

in via principale dal convenuto [nella sede pretorile], fatta propria dal Pretore,

secondo cui il suo impegno di anticipare all’attore CHF 43'221.05 con la

possibilità di “scontare” in tale misura il credito di P__________ __________

non conterrebbe, accanto alla possibilità di assumere quest’ultimo credito,

un’assunzione di debito ex art. 175 seg. CO, e meglio proprio quello di Al__________

__________ in favore dell’attore, risulta francamente insostenibile, cfr. pure

consid. 9).

10.1. Nella sua deposizione il convenuto aveva in effetti

pacificamente ammesso di aver già ricevuto da P__________ __________ delle

richieste di acconto per i lavori da eseguire nel cantiere (p. 5, “posso

dire di aver effettivamente ricevuto delle richieste di acconto da parte della

P__________ __________ per la fornitura di pietra e rubinetteria”) e di

aver dunque avuto la possibilità di compensare / dedurre da dette richieste di

acconto o da eventuali fatture l’importo di

CHF 43'221.05, poco importando invece se egli avesse negato

di aver poi compensato / dedotto alcunché (p. 6 e 8).

10.2. Oltretutto,

dalle nuove prove documentali di cui è stata chiesta l’assunzione in questa

sede, e in particolare dai doc. I-M, O e Q, è risultato che nell’ottobre 2015,

in virtù della clausola 4i della convenzione 1° settembre 2015, Al__________ __________

aveva bonificato CHF 43'221.05 a P__________ __________, la quale, dopo aver

informato il convenuto della circostanza, li aveva poi compensati / dedotti

dagli acconti o dalle fatture emessi al suo indirizzo.

10.2.1. Contrariamente

a quanto preteso dal convenuto, queste nuove prove, perlopiù successive alla

decisione pretorile e dunque nova autentici, possono essere prese in considerazione

in questa sede in applicazione dell’art. 317 cpv. 1 CPC.

10.2.1.1. Da

una parte il doc. I (al quale sono stati allegati gli scritti ora prodotti

Considerandi

quali doc. L e M, risalenti all’ottobre 2015), il doc. O e il doc. Q sono stati

addotti dall’attore immediatamente dopo il loro allestimento e meglio dopo il

loro ricevimento da parte sua (art. 317 cpv. 1 lett. a CPC), ossia il primo il

17.

gennaio 2023 (ricevuto dall’attore l’indomani), il secondo il 20 gennaio

2023.

(ricevuto per altro dall’attore il 6 febbraio 2023, cfr. doc. P) e il

terzo il 13 febbraio 2023 (ricevuto dall’attore al più presto l’indomani), ritenuto

che il doc. I è stato, tempestivamente (cfr. TF 5A_790/2016 del 9 agosto 2018

consid. 3.1 e 3.4), allegato all’appello inoltrato 7 giorni dopo, mentre che i

doc. O e Q hanno fatto oggetto, anche in questo caso tempestivamente (cfr. TF

5A_557/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 6.4, 4A_707/2016 del 29 maggio 2017 consid.

3.3.2), dell’istanza di assunzione di

prove inoltrata 10 rispettivamente 3 giorni dopo.

10.2.1.2

D’altra

parte all’attore non era stato possibile addurre quelle prove dinanzi alla

giurisdizione inferiore nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile

tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC).

A

tale proposito, va rilevato che le prove in questione erano venute alla luce

solo quando l’attore, appurato che per il Pretore nessuna compensazione per CHF

43'221.05 era intervenuta nell’ambito delle liquidazioni del cantiere tra il convenuto,

Al__________ __________ e P__________ __________, era stato “costretto” a rivolgersi

ad Al__________ __________ per farsi pagare quell’importo (doc. H), al che

quest’ultima gli aveva risposto che aveva già bonificato quella somma a P__________

__________ nell’ottobre 2015 (doc. I, con i relativi allegati doc. L e M). Sulla

base di questa comunicazione, l’attore aveva domandato a P__________ __________

dapprima di confermargli la circostanza e di indicargli a che titolo era

avvenuto quel pagamento (doc. N) e in seguito, ricevuta risposta che il bonifico

da lei ricevuto era avvenuto in virtù della clausola 4i della convenzione 1°

settembre 2015 (doc. O), di comunicargli se il convenuto fosse stato informato

di quel bonifico e se la somma bonificata fosse stata considerata al momento

della liquidazione delle opere eseguite sul cantiere per conto del convenuto

(doc. P), al che quest’ultima aveva confermato

“che AO 1 è stato

informato del bonifico e l’importo è stato considerato per saldare le fatture

relative ad __________” (doc. Q).

Visto

che per chiarire se il convenuto, come da lui sostenuto e come invece

contestato prudenzialmente dalla controparte, avesse già liquidato le pendenze

con P__________ __________ e in particolare avesse compensato la somma di CHF

43'221.05 con lei, l’attore, che dopo la sottoscrizione della convenzione 1°

settembre 2015 non era più azionista di Al__________ __________ e non poteva

avere conoscenza di quei fatti, aveva rivolto delle domande in tal senso alle due

persone che meglio avrebbero dovuto esserne informate, ossia al convenuto e ad __________

R__________ (che, in quanto azionista di Ax__________ __________, era ormai

l’azionista unico di Al__________ __________ ed era indirettamente il “proprietario”

di P__________ __________); e considerato che il primo aveva negato l’avvenuta

compensazione / deduzione di quella somma (cfr. interrogatorio del convenuto p.

6.

e 8) mentre il secondo aveva risposto di non ricordare rispettivamente di non

voler rispondere (cfr. teste __________ R__________ p. 9), è indubbio che nelle

particolari circostanze all’attore non possa ragionevolmente essere

rimproverato di non aver a suo tempo ritenuto di citare in qualità di testimoni

anche gli amministratori di Al__________ __________ e di P__________ __________,

i quali avrebbero essi pure potuto riferire su quel tema.

11.

Ne

discende, in accoglimento dell’appello dell’attore, che la petizione dev’essere

accolta, ritenuto che le

spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore

litigioso di

CHF 43’221.05, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

12.

Il

comportamento tenuto dall’avv. S__________ __________, che - come detto (cfr.

consid. 9.2.1) - risulta aver quanto meno sottoscritto la convenzione 1°

settembre 2015 in rappresentanza dell’attore (cfr. doc. E) e in seguito ha

provveduto a patrocinare nella sede pretorile, fino al 21 gennaio 2022, il

convenuto, solleva invero seri dubbi riguardo al rispetto del suo dovere di evitare

qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone

con cui ha rapporti professionali o privati (art. 12 lett. a LLCA).

Il presente giudizio viene pertanto trasmesso alla

Commissione di disciplina degli avvocati per l’esame di sua competenza.

13.

Essendovi

il fondato sospetto che il convenuto si sia reso colpevole del reato di falsa dichiarazione

in giudizio (art. 306 CP; cfr. consid. 10.1 e 10.2.1.2), la presente decisione

viene parimenti trasmessa al Ministero Pubblico per le sue incombenze (art. 27a

LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I.

L’appello 24 gennaio 2023 di AP

1 è accolto.

Di conseguenza la

sentenza 7 dicembre 2022 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è così

riformata:

1.

La petizione è accolta.

1.1. AO 1 è

condannato a pagare ad AP 1

CHF 43'221.05 oltre interessi al 5% dal 17 maggio 2017.

1.2. L’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva.

2. La tassa di

giustizia e le spese di complessivi CHF 4'000.- sono poste a carico del

convenuto, che rifonderà all’attore CHF 6'500.- a titolo di ripetibili.

II. Le spese processuali di CHF 4'000.- sono poste a

carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante CHF 3'000.- per ripetibili

d’appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3, alla Commissione di disciplina degli

avvocati, Muralto, e al Ministero Pubblico, Lugano

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).