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Decisione

12.2023.121

Cessione di un pacchetto azionario; errore essenziale; legittimazione attiva e passiva

24 novembre 2023Italiano11 min

avere di conseguenza sospeso ogni ulteriore versamento, AP 2 ha finalmente ricevuto,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.121

Lugano

24 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2022.150 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3, promossa con petizione 28 luglio 2022 da

AP 1

AP 2

patrocinati dall PA 1

contro

AO

1

con cui gli attori hanno chiesto, previo annullamento

del contratto di cessione delle quote azionarie della J__________ AG, la

condanna del convenuto alla rifusione di fr. 65'000.- (o dell'importo

equivalente a € 62'500.-) alla AP 1;

domanda su cui il convenuto, rimasto precluso, non si

è espresso e che il Pretore ha respinto con sentenza 8 agosto 2023;

appellanti gli attori che, con atto di appello 14 settembre 2023, postulano la

riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, con

protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre non sono state chieste osservazioni

all'appellato;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 25 marzo 2021 la J__________

AG di __________ (rappresentata dall'abg. AO 1) in qualità di cedente, da un

lato, ed AP 2 e A__________ ("in conto proprio e/o per conto di altri

soggetti") in qualità di acquirenti, dall'altro, hanno stipulato un

contratto di cessione dell'intero pacchetto azionario della stessa J__________

AG (dal dicembre 2022 divenuta S__________ AG, ora in liquidazione) al prezzo

di € 230'000.- (doc. B). Facendo capo alla AP 1, __________, di cui egli era

azionista e amministratore unico (doc. L), AP 2 ha versato – conformemente ai

patti (v. doc. B, punto n. 3.A) – tra il 25 marzo e il 2 agosto 2021

complessivi € 62'500.- all'abg. AO 1 in deposito fiduciario (doc. D-G).

B. Dopo avere invano

sollecitato a più riprese la documentazione contabile della società acquisita e

avere di conseguenza sospeso ogni ulteriore versamento, AP 2 ha finalmente ricevuto,

alla fine di giugno 2021 (doc. H, I), il bilancio e il conto economico (al 31

dicembre 2020) della J__________ AG, da cui si evinceva che il capitale

azionario di fr. 7'200'000.- era scoperto per l'esistenza di un mutuo di pari

entità (fr. 7'194'000.-) in favore di un azionista (doc. I).

C. Previo ottenimento

dell'autorizzazione ad agire (inc. CM.2022.150), con petizione 28 luglio 2022 AP

1 ed AP 2 hanno convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto

di Lugano per ottenere, previo annullamento del contratto di cessione del 25

marzo 2021, la condanna del convenuto alla rifusione di fr. 65'000.- (o

dell'importo equivalente a € 62'500.-) alla AP 1. In sintesi, gli attori,

rilevata fra l'altro un'incompatibilità con l'art. 659 CO, hanno chiesto di

invalidare il contratto per errore essenziale (art. 24 CO), posto come – a

prescindere da una certa negligenza da parte loro che però non ostava

all'invocazione del vizio di volontà (art. 26 CO) – la situazione debitoria per

l'intero valore del capitale societario era emersa solo successivamente alla

conclusione del contratto e costituiva un elemento di valutazione

imprescindibile per la validità del medesimo.

D. AO 1 non ha

presentato la risposta nemmeno dopo l'assegnazione del termine suppletorio

dell'art. 223 cpv. 2 CPC. Egli è rimasto così precluso e non ha partecipato

nemmeno agli ulteriori atti processuali.

E. Esperita l'istruttoria

e raccolto il memoriale conclusivo 31 maggio 2023 degli attori, in cui essi

hanno ribadito le proprie richieste, il Pretore ha respinto la petizione con

decisione dell’8 agosto 2023, ponendo le spese processuali di fr. 4'000.- (di

cui fr. 500.- per la procedura di conciliazione) a carico dei medesimi. Non

sono state assegnate invece ripetibili.

F. Contro la sentenza

appena citata AP 1 ed AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 14

settembre 2023 in cui chiedono di riformare il giudizio impugnato nel senso di

accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le

sedi. L'appello non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La decisione impugnata è una decisione

finale in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.- per

cui la sua appellabilità entro il termine di 30 giorni è pacifica (v. art. 308

e 311 cpv. 1 CPC). Il giudizio querelato è stato notificato agli attori il 9

agosto 2023. Introdotto il 14 settembre 2023 l’appello è così tempestivo,

tenuto conto della sospensione dei termini dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC.

2.

Nella

decisione impugnata il Pretore, ricordato che la legittimazione (attiva e

passiva) delle parti è una premessa di diritto materiale che dev’essere

esaminata d'ufficio dal giudice in qualsiasi stadio del procedimento (STF

4A_165/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 7.3.1) e che la richiesta di

annullamento del contratto per errore essenziale (art. 24 CO) può essere invocata

solo da una parte contraente, ha anzitutto negato la legittimazione attiva

alla AP 1, che AP 2 aveva impiegato per pagare l'acconto di € 62'500.-,

non essendo costei parte al contratto di vendita delle azioni. Nemmeno le

poteva essere riconosciuta tale qualità sotto l'aspetto dell'indebito

arricchimento poiché la causa del versamento riposava su un rapporto

contrattuale, verosimilmente di mutuo, tra la società e il suo azionista. Considerato

che la domanda di causa era volta a ottenere la condanna del convenuto al

pagamento del noto importo alla AP 1, il Pretore ha inoltre ugualmente negato a

AP 2 la qualità per agire, trattandosi di un credito di cui egli stesso

pretendeva essere suo titolare la di lui società e non esistendo

nell'ordinamento giuridico elvetico la possibilità di azionare in giustizia a

nome proprio un diritto di cui è titolare qualcun altro (loc. cit., pag. 2

seg.).

Il Pretore ha dipoi

rilevato che la causa vedeva la sua sorte segnata anche sotto il profilo della

legittimazione passiva, gli attori potendosi prevalere dell'errore

essenziale unicamente nei confronti del contraente (in concreto: J__________ AG)

e non del di lei rappresentante (AO 1), fatta salva l'eventualità – estranea al

caso di specie – di un'applicazione del principio della trasparenza (Durchgriff)

che costoro per altro nemmeno avevano adombrato. Tutt'al più AP 2 avrebbe

potuto chiedere la condanna del convenuto alla restituzione dell'anticipo per

la sua posizione di temporaneo detentore a titolo fiduciario della somma in

questione, facendo valere la mancata realizzazione della convenzione sospensiva

contenuta al punto 3A del contratto di cessione (doc. B). Se non che anche in

siffatta eventualità vi sarebbe stato da considerare che l'acquirente non era

solo AP 2 bensì pure A__________ quantunque il documento fosse firmato solo dal

primo. E tale aspetto, per nulla chiarito, incideva ugualmente sulla

legittimazione attiva di AP 2, a maggior ragione ove i due acquirenti avessero

formato una società semplice e avessero dovuto agire in litisconsorzio

necessario (pag. 3 seg.).

Ritenuto inoltre che

l'asserita violazione dell'art. 659 CO non aveva alcuna rilevanza per la

validità del contratto, il Pretore ha da ultimo precisato che la petizione

doveva essere respinta anche perché gli attori avevano domandato la condanna in

franchi svizzeri di un'obbligazione contratta in euro, violando così l'art. 84

CO (loc. cit., pag. 4 seg.).

3.

In presenza di una

decisione pretorile fondata su più motivazioni indipendenti (alternative o

sussidiarie), l'una bastando da sé sola per definire l'esito della causa,

l'appellante deve confrontarsi con tutte quante, sotto pena di inammissibilità

del ricorso, nel senso che un'impugnazione può essere accolta unicamente se le

critiche volte contro ogni motivazione risultano fondate; difatti, se una sola

di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici

inammissibili critiche dei motivi della decisione dell'autorità inferiore (DTF

142.

III 368 consid. 2.4 con rinvii; analogamente: IICCA del 13 giugno 2022,

inc. 12.2021.167, consid. 2). Orbene, già solo in ragione di questa

considerazione l'appello è d'acchito destinato all'insuccesso giacché gli

attori omettono di confrontarsi con la sentenza impugnata in merito

all'accertata lesione dell'art. 84 CO. Argomento che bastava da sé solo per

respingere la petizione (sull'applicazione dell'art. 84 cpv. 1 CO a tutti i

debiti pecuniari, indipendentemente dalla loro causa cfr. da ultimo DTF 149 III

54.

consid. 5.1.2 con riferimento).

4.

Quand'anche si

facesse astrazione da ciò, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte.

Trattandosi della legittimazione attiva, gli appellanti fanno valere che

AP 2, quale membro del consiglio d'amministrazione e azionista della AP 1,

poteva agire negli interessi di quest'ultima e aveva sottoscritto il contratto

in esame per sé e per altri. Tant'è che alla sua firma la parte acquirente

aveva espressamente dichiarato di intervenire per "conto proprio e/o

per conto di altri soggetti", persone fisiche o giuridiche,

manifestando così la facoltà di riservarsi la nomina della società

rappresentata dallo stesso AP 2 che infatti poi ha eseguito i pagamenti nella

sua qualità di amministratore. Ciò posto, per gli appellanti la conclusione del

Pretore secondo cui la legittimazione per agire difettava sia alla AP 1 (perché

non aveva sottoscritto il contratto di cessione) sia a AP 2 (per avere azionato

un credito non suo ma di un terzo), è "assurda" siccome non

permette di "tutelare le ragioni creditorie de quo"

(memoriale, pag. 2 seg.).

Si conviene con gli

appellanti che la conclusione pretorile – soprattutto in merito alla mancata

legittimazione attiva di AP 2 – desta qualche perplessità, nulla impedendo in

particolare a quest'ultimo, a prescindere dalla natura dei rapporti interni, di

indicare la società di cui egli è azionista e amministratore, quale semplice Zahlstelle,

senza con ciò perdere la qualifica di (con)titolare della pretesa. Sta di fatto

che il Pretore, per negare la legittimazione attiva a AP 2, ha accertato che

nel preambolo contrattuale – in realtà anche nella premessa e in seguito (doc.

B) – non figurava solo lui come acquirente dell'intero pacchetto azionario

bensì anche A__________. Non era tuttavia dato di sapere in quali proporzioni né

se l'acconto versato riguardasse soltanto le azioni di AP 2 oppure se egli

abbia pagato anche le azioni di A__________. Tutte questioni che, per il

Pretore, non erano state chiarite ma che incidevano sulla legittimazione per

agire di AP 2, non da ultimo perché se i due avessero formato una società

semplice, avrebbero dovuto agire in litisconsorzio necessario (sentenza

impugnata, pag. 4). Ora, al riguardo gli appellanti si limitano ad allegare che

la circostanza sarebbe "estranea al giudizio" e tenderebbe

"a insinuare, in modo del tutto inopportuno, una mancanza di chiarezza

sulla titolarità del credito azionato" (memoriale, pag. 3). Tuttavia

ciò non soddisfa – e da lungi – i presupposti di motivazione dell'art. 311 CPC.

Senza contare che l'accertamento pretorile trova riscontro nella formulazione

del noto contratto, in cui AP 2 e A__________ vengono indicati come "acquirenti"

(termine al plurale che viene ripreso nel seguito per due volte: doc. B). Ne

segue che anche su tale punto la decisione impugnata sfugge alla critica.

5.

Ma anche sulla

questione della legittimazione passiva di AO 1 l'appello non convince. Gli

appellanti non condividono la conclusione con cui il Pretore ha negato al

convenuto la qualità per difendere. Rilevano che non v'è prova che la J__________

AG possa in concreto essere considerata "parte contrattuale".

Oltre a non figurare agli atti una valida procura, mancherebbe "una

sottoscrizione del contratto impugnato idonea a ritenere che i suoi effetti

possano essere ricondotti alla J__________ AG". Essi non comprendono

sulla scorta di quale elemento il Pretore possa avere asserito ciò. Concludono

che l'abg. AO 1 non poteva rappresentare la società e rimproverano al primo

giudice di non avere detto nulla al riguardo (memoriale, pag. 4).

Gli appellanti trascurano

nondimeno che, per lo stesso Pretore (loc. cit., pag. 3 seg.), il fatto che AO

1.

avesse concluso il contratto unicamente quale mandatario professionale, in

rappresentanza della J__________ AG, si evinceva dal tenore letterale del

medesimo. A parte ciò, la circostanza trova riscontro nello stesso contratto,

posto come nel suo preambolo la J__________ AG sia stata chiaramente indicata

quale "CEDENTE e rappresentata dall'Avvocato AO 1 in virtù dell'incarico

professionale ricevuto" (doc. B). Senza contare che tale riscontro non

è nemmeno sfuggito agli appellanti (memoriale, pag. 4 in basso). Se ne conclude che, comunque lo si

esamini, l'appello vede la sua sorte segnata.

6.

Gli

oneri processuali della procedura di secondo grado, calcolati sulla base di un

valore litigioso di fr. 65'000.- (determinante anche per un eventuale ricorso

al Tribunale federale), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato invitato a formulare osservazioni

all'appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG,

decide:

1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 14

settembre 2023 della AP 1 e di AP 2 è respinto.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, di fr. 3’000.-, sono a carico degli attori.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).