12.2023.121
Cessione di un pacchetto azionario; errore essenziale; legittimazione attiva e passiva
24 novembre 2023Italiano11 min
avere di conseguenza sospeso ogni ulteriore versamento, AP 2 ha finalmente ricevuto,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.121
Lugano
24 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2022.150 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, promossa con petizione 28 luglio 2022 da
AP 1
AP 2
patrocinati dall PA 1
contro
AO
1
con cui gli attori hanno chiesto, previo annullamento
del contratto di cessione delle quote azionarie della J__________ AG, la
condanna del convenuto alla rifusione di fr. 65'000.- (o dell'importo
equivalente a € 62'500.-) alla AP 1;
domanda su cui il convenuto, rimasto precluso, non si
è espresso e che il Pretore ha respinto con sentenza 8 agosto 2023;
appellanti gli attori che, con atto di appello 14 settembre 2023, postulano la
riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, con
protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre non sono state chieste osservazioni
all'appellato;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 25 marzo 2021 la J__________
AG di __________ (rappresentata dall'abg. AO 1) in qualità di cedente, da un
lato, ed AP 2 e A__________ ("in conto proprio e/o per conto di altri
soggetti") in qualità di acquirenti, dall'altro, hanno stipulato un
contratto di cessione dell'intero pacchetto azionario della stessa J__________
AG (dal dicembre 2022 divenuta S__________ AG, ora in liquidazione) al prezzo
di € 230'000.- (doc. B). Facendo capo alla AP 1, __________, di cui egli era
azionista e amministratore unico (doc. L), AP 2 ha versato – conformemente ai
patti (v. doc. B, punto n. 3.A) – tra il 25 marzo e il 2 agosto 2021
complessivi € 62'500.- all'abg. AO 1 in deposito fiduciario (doc. D-G).
B. Dopo avere invano
sollecitato a più riprese la documentazione contabile della società acquisita e
avere di conseguenza sospeso ogni ulteriore versamento, AP 2 ha finalmente ricevuto,
alla fine di giugno 2021 (doc. H, I), il bilancio e il conto economico (al 31
dicembre 2020) della J__________ AG, da cui si evinceva che il capitale
azionario di fr. 7'200'000.- era scoperto per l'esistenza di un mutuo di pari
entità (fr. 7'194'000.-) in favore di un azionista (doc. I).
C. Previo ottenimento
dell'autorizzazione ad agire (inc. CM.2022.150), con petizione 28 luglio 2022 AP
1 ed AP 2 hanno convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto
di Lugano per ottenere, previo annullamento del contratto di cessione del 25
marzo 2021, la condanna del convenuto alla rifusione di fr. 65'000.- (o
dell'importo equivalente a € 62'500.-) alla AP 1. In sintesi, gli attori,
rilevata fra l'altro un'incompatibilità con l'art. 659 CO, hanno chiesto di
invalidare il contratto per errore essenziale (art. 24 CO), posto come – a
prescindere da una certa negligenza da parte loro che però non ostava
all'invocazione del vizio di volontà (art. 26 CO) – la situazione debitoria per
l'intero valore del capitale societario era emersa solo successivamente alla
conclusione del contratto e costituiva un elemento di valutazione
imprescindibile per la validità del medesimo.
D. AO 1 non ha
presentato la risposta nemmeno dopo l'assegnazione del termine suppletorio
dell'art. 223 cpv. 2 CPC. Egli è rimasto così precluso e non ha partecipato
nemmeno agli ulteriori atti processuali.
E. Esperita l'istruttoria
e raccolto il memoriale conclusivo 31 maggio 2023 degli attori, in cui essi
hanno ribadito le proprie richieste, il Pretore ha respinto la petizione con
decisione dell’8 agosto 2023, ponendo le spese processuali di fr. 4'000.- (di
cui fr. 500.- per la procedura di conciliazione) a carico dei medesimi. Non
sono state assegnate invece ripetibili.
F. Contro la sentenza
appena citata AP 1 ed AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 14
settembre 2023 in cui chiedono di riformare il giudizio impugnato nel senso di
accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi. L'appello non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione impugnata è una decisione
finale in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.- per
cui la sua appellabilità entro il termine di 30 giorni è pacifica (v. art. 308
e 311 cpv. 1 CPC). Il giudizio querelato è stato notificato agli attori il 9
agosto 2023. Introdotto il 14 settembre 2023 l’appello è così tempestivo,
tenuto conto della sospensione dei termini dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC.
2.
Nella
decisione impugnata il Pretore, ricordato che la legittimazione (attiva e
passiva) delle parti è una premessa di diritto materiale che dev’essere
esaminata d'ufficio dal giudice in qualsiasi stadio del procedimento (STF
4A_165/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 7.3.1) e che la richiesta di
annullamento del contratto per errore essenziale (art. 24 CO) può essere invocata
solo da una parte contraente, ha anzitutto negato la legittimazione attiva
alla AP 1, che AP 2 aveva impiegato per pagare l'acconto di € 62'500.-,
non essendo costei parte al contratto di vendita delle azioni. Nemmeno le
poteva essere riconosciuta tale qualità sotto l'aspetto dell'indebito
arricchimento poiché la causa del versamento riposava su un rapporto
contrattuale, verosimilmente di mutuo, tra la società e il suo azionista. Considerato
che la domanda di causa era volta a ottenere la condanna del convenuto al
pagamento del noto importo alla AP 1, il Pretore ha inoltre ugualmente negato a
AP 2 la qualità per agire, trattandosi di un credito di cui egli stesso
pretendeva essere suo titolare la di lui società e non esistendo
nell'ordinamento giuridico elvetico la possibilità di azionare in giustizia a
nome proprio un diritto di cui è titolare qualcun altro (loc. cit., pag. 2
seg.).
Il Pretore ha dipoi
rilevato che la causa vedeva la sua sorte segnata anche sotto il profilo della
legittimazione passiva, gli attori potendosi prevalere dell'errore
essenziale unicamente nei confronti del contraente (in concreto: J__________ AG)
e non del di lei rappresentante (AO 1), fatta salva l'eventualità – estranea al
caso di specie – di un'applicazione del principio della trasparenza (Durchgriff)
che costoro per altro nemmeno avevano adombrato. Tutt'al più AP 2 avrebbe
potuto chiedere la condanna del convenuto alla restituzione dell'anticipo per
la sua posizione di temporaneo detentore a titolo fiduciario della somma in
questione, facendo valere la mancata realizzazione della convenzione sospensiva
contenuta al punto 3A del contratto di cessione (doc. B). Se non che anche in
siffatta eventualità vi sarebbe stato da considerare che l'acquirente non era
solo AP 2 bensì pure A__________ quantunque il documento fosse firmato solo dal
primo. E tale aspetto, per nulla chiarito, incideva ugualmente sulla
legittimazione attiva di AP 2, a maggior ragione ove i due acquirenti avessero
formato una società semplice e avessero dovuto agire in litisconsorzio
necessario (pag. 3 seg.).
Ritenuto inoltre che
l'asserita violazione dell'art. 659 CO non aveva alcuna rilevanza per la
validità del contratto, il Pretore ha da ultimo precisato che la petizione
doveva essere respinta anche perché gli attori avevano domandato la condanna in
franchi svizzeri di un'obbligazione contratta in euro, violando così l'art. 84
CO (loc. cit., pag. 4 seg.).
3.
In presenza di una
decisione pretorile fondata su più motivazioni indipendenti (alternative o
sussidiarie), l'una bastando da sé sola per definire l'esito della causa,
l'appellante deve confrontarsi con tutte quante, sotto pena di inammissibilità
del ricorso, nel senso che un'impugnazione può essere accolta unicamente se le
critiche volte contro ogni motivazione risultano fondate; difatti, se una sola
di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici
inammissibili critiche dei motivi della decisione dell'autorità inferiore (DTF
142.
III 368 consid. 2.4 con rinvii; analogamente: IICCA del 13 giugno 2022,
inc. 12.2021.167, consid. 2). Orbene, già solo in ragione di questa
considerazione l'appello è d'acchito destinato all'insuccesso giacché gli
attori omettono di confrontarsi con la sentenza impugnata in merito
all'accertata lesione dell'art. 84 CO. Argomento che bastava da sé solo per
respingere la petizione (sull'applicazione dell'art. 84 cpv. 1 CO a tutti i
debiti pecuniari, indipendentemente dalla loro causa cfr. da ultimo DTF 149 III
54.
consid. 5.1.2 con riferimento).
4.
Quand'anche si
facesse astrazione da ciò, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte.
Trattandosi della legittimazione attiva, gli appellanti fanno valere che
AP 2, quale membro del consiglio d'amministrazione e azionista della AP 1,
poteva agire negli interessi di quest'ultima e aveva sottoscritto il contratto
in esame per sé e per altri. Tant'è che alla sua firma la parte acquirente
aveva espressamente dichiarato di intervenire per "conto proprio e/o
per conto di altri soggetti", persone fisiche o giuridiche,
manifestando così la facoltà di riservarsi la nomina della società
rappresentata dallo stesso AP 2 che infatti poi ha eseguito i pagamenti nella
sua qualità di amministratore. Ciò posto, per gli appellanti la conclusione del
Pretore secondo cui la legittimazione per agire difettava sia alla AP 1 (perché
non aveva sottoscritto il contratto di cessione) sia a AP 2 (per avere azionato
un credito non suo ma di un terzo), è "assurda" siccome non
permette di "tutelare le ragioni creditorie de quo"
(memoriale, pag. 2 seg.).
Si conviene con gli
appellanti che la conclusione pretorile – soprattutto in merito alla mancata
legittimazione attiva di AP 2 – desta qualche perplessità, nulla impedendo in
particolare a quest'ultimo, a prescindere dalla natura dei rapporti interni, di
indicare la società di cui egli è azionista e amministratore, quale semplice Zahlstelle,
senza con ciò perdere la qualifica di (con)titolare della pretesa. Sta di fatto
che il Pretore, per negare la legittimazione attiva a AP 2, ha accertato che
nel preambolo contrattuale – in realtà anche nella premessa e in seguito (doc.
B) – non figurava solo lui come acquirente dell'intero pacchetto azionario
bensì anche A__________. Non era tuttavia dato di sapere in quali proporzioni né
se l'acconto versato riguardasse soltanto le azioni di AP 2 oppure se egli
abbia pagato anche le azioni di A__________. Tutte questioni che, per il
Pretore, non erano state chiarite ma che incidevano sulla legittimazione per
agire di AP 2, non da ultimo perché se i due avessero formato una società
semplice, avrebbero dovuto agire in litisconsorzio necessario (sentenza
impugnata, pag. 4). Ora, al riguardo gli appellanti si limitano ad allegare che
la circostanza sarebbe "estranea al giudizio" e tenderebbe
"a insinuare, in modo del tutto inopportuno, una mancanza di chiarezza
sulla titolarità del credito azionato" (memoriale, pag. 3). Tuttavia
ciò non soddisfa – e da lungi – i presupposti di motivazione dell'art. 311 CPC.
Senza contare che l'accertamento pretorile trova riscontro nella formulazione
del noto contratto, in cui AP 2 e A__________ vengono indicati come "acquirenti"
(termine al plurale che viene ripreso nel seguito per due volte: doc. B). Ne
segue che anche su tale punto la decisione impugnata sfugge alla critica.
5.
Ma anche sulla
questione della legittimazione passiva di AO 1 l'appello non convince. Gli
appellanti non condividono la conclusione con cui il Pretore ha negato al
convenuto la qualità per difendere. Rilevano che non v'è prova che la J__________
AG possa in concreto essere considerata "parte contrattuale".
Oltre a non figurare agli atti una valida procura, mancherebbe "una
sottoscrizione del contratto impugnato idonea a ritenere che i suoi effetti
possano essere ricondotti alla J__________ AG". Essi non comprendono
sulla scorta di quale elemento il Pretore possa avere asserito ciò. Concludono
che l'abg. AO 1 non poteva rappresentare la società e rimproverano al primo
giudice di non avere detto nulla al riguardo (memoriale, pag. 4).
Gli appellanti trascurano
nondimeno che, per lo stesso Pretore (loc. cit., pag. 3 seg.), il fatto che AO
1.
avesse concluso il contratto unicamente quale mandatario professionale, in
rappresentanza della J__________ AG, si evinceva dal tenore letterale del
medesimo. A parte ciò, la circostanza trova riscontro nello stesso contratto,
posto come nel suo preambolo la J__________ AG sia stata chiaramente indicata
quale "CEDENTE e rappresentata dall'Avvocato AO 1 in virtù dell'incarico
professionale ricevuto" (doc. B). Senza contare che tale riscontro non
è nemmeno sfuggito agli appellanti (memoriale, pag. 4 in basso). Se ne conclude che, comunque lo si
esamini, l'appello vede la sua sorte segnata.
6.
Gli
oneri processuali della procedura di secondo grado, calcolati sulla base di un
valore litigioso di fr. 65'000.- (determinante anche per un eventuale ricorso
al Tribunale federale), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato invitato a formulare osservazioni
all'appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG,
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 14
settembre 2023 della AP 1 e di AP 2 è respinto.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, di fr. 3’000.-, sono a carico degli attori.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).