12.2023.124
Liquidazione di reciproche pretese a titolo di restituzione mutuo, rimborso spese, indennità per occupazione abusiva, remunerazione, con contestuale compensazione; rinuncia a crediti; indebito arricchimento; prescrizione
12 marzo 2024Italiano63 min
riconvenzionale 12 settembre 2016 (ove AO 1 ha aumentato a fr. 13'213.90 la propria
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.124/146
Lugano
12 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.218 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 2
ottobre 2015 da
AP
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
AO
1
patrocinato dall’ PA 2
con cui ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 600'916.35 (pretesa poi ridotta in
corso di causa a fr. 559'257.35) ed € 41'000.- nonché di fr. 1'400.- al mese dal 1° ottobre
2013 oltre interessi moratori come pure il rigetto definitivo dell’opposizione da
lui interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domande avversate dal convenuto con risposta 8
febbraio 2016, con cui ha anche avanzato delle pretese riconvenzionali di fr. 16'158.90
oltre interessi (importo aumentato in sede di replica riconvenzionale a fr. 17'308.90)
e di fr. 4'300.- al mese dal 1° agosto 2013 oltre interessi, chiedendo di
compensarle con gli eventuali crediti della controparte e di versare l’eccedenza
in suo favore, nonché di fare ordine a AP 1 di liberare entro 10 giorni i
locali da lui indebitamente occupati sulla part. n. __________ RFD di __________;
vista la decisione 28 luglio 2023 del Pretore, che ha
respinto la petizione e ha parzialmente accolto l’azione riconvenzionale per
fr. 110'526.50;
appellanti entrambe le parti:
AP 1, che con appello 14 settembre 2023 ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere
la sua petizione nella misura di complessivi fr.
514'954.60 (subordinatamente fr.
493'861.60) ed € 17'000.-, oltre interessi di mora,
rigettare in via definitiva
l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano e
respingere l’azione
riconvenzionale della controparte, con protesta di spese e ripetibili di
entrambe le sedi (inc.12.2023.124);
AO 1, che con risposta e appello incidentale 15 novembre
2023 ha postulato,
oltre che la reiezione del gravame della
controparte, l’integrale accoglimento delle sue
pretese, da porre in compensazione con
gli importi dovuti alla controparte con
versamento del saldo in suo favore, pure
con protesta delle spese giudiziarie di
entrambe le sedi (inc.12.2023.146);
viste la risposta all’appello
incidentale 22 gennaio 2024 di AP 1, la duplica
all’appello principale e replica
all’appello incidentale 12 febbraio 2024 di AO 1 e la
duplica all’appello incidentale 26
febbraio 2024 di AP 1;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
ritenuto
in
fatto:
A.
Il 12 maggio 2010 è deceduto A__________,
fratello di AP 1 e R__________, padre di AO 1 (già __________) e T__________ (nati
dal suo primo matrimonio con V__________) e marito in seconde nozze di L__________.
Eredi del defunto erano la moglie L__________ e i due figli AO 1 e T__________
(doc. B e F). Il principale attivo della successione (gravata da svariati
debiti) era costituito dal fondo part. n. __________ RFD di __________, su cui
sorgeva uno stabile con due attività commerciali al piano terreno, ovvero il
“Garage __________” e il “Bar __________” (gestiti, rispettivamente, tramite la
G__________ SA e la B__________ Sagl, entrambe facenti capo ad A__________ e
nel frattempo liquidate e radiate dal Registro di commercio), come pure due
appartamenti al primo piano. Il fondo è contiguo alla part. n. __________, a
suo tempo di proprietà di AP 1 (sul quale era in esercizio un autolavaggio) e
alla part. n. __________, di proprietà di R__________.
B.
In data 5 gennaio 2012 AO 1, T__________
ed AP 1 hanno sottoscritto una convenzione (doc. F) nella semplice forma
scritta regolante la divisione ereditaria, rispettivamente il coinvolgimento di
AP 1 nella successione. Nelle premesse e ai pti. 1 e 2 veniva stabilito che T__________
si riteneva tacitata con l’assunzione da parte di AO 1 dei debiti successori e
cedeva a quest’ultimo la propria interessenza ereditaria, come pure che AP 1
avrebbe erogato in favore di AO 1 un mutuo di fr. 40'000.- onde permettere la
liquidazione e l’estromissione dalla successione della vedova L__________,
sicché AO 1 sarebbe divenuto erede universale. Secondo il relativo pto. 3.2,
una volta pagata una parte dei debiti della successione con i beni mobili ivi
indicati, AP 1 si sarebbe assunto la metà di quelli rimanenti alle condizioni
di seguito espresse; in particolare, secondo il punto 3.3 AO 1, quale unico
erede e dunque proprietario esclusivo del fondo part. n. __________, si
impegnava a trasformarlo in una proprietà per piani e a cedere allo zio AP 1 due
unità di PPP conferenti diritto esclusivo sul bar e sul soprastante
appartamento, dietro assunzione da parte di quest’ultimo della corrispondente
quota del debito ipotecario, a totale compensazione del mutuo erogato a AO 1 di
fr. 40'000.-. Secondo il relativo pto. 4.1, nel seguito i due comproprietari AO
1 ed AP 1 avrebbero dovuto procedere insieme nella ristrutturazione
dell’immobile con una partecipazione alle spese in proporzione delle rispettive
quote, con l’obbligo per AP 1 di anticipare i costi della sistemazione delle
parti comuni.
C.
Il 7 maggio 2012, AO 1 è stato
iscritto a Registro fondiario quale unico proprietario del fondo part. n. __________,
e nell’agosto 2012 ha ceduto a titolo gratuito a AP 1 l’uso dei locali adibiti
a bar e il sovrastante appartamento in attesa che quest’ultimo ne divenisse il
proprietario (doc. J).
Nel frattempo, quest’ultimo ha iniziato a far eseguire
dei lavori di ristrutturazione nello stabile e, a partire da metà settembre
2012, ha iniziato a gestire l’esercizio pubblico in proprio nome, locando
l’appartamento al gerente del bar da lui assunto. Tuttavia, a seguito di
disaccordi fra le parti, il fondo part. n. __________ non è mai stato
costituito in proprietà per piani ed è rimasto di proprietà del solo AO 1.
D.
Nel giugno 2013 AO 1 ha
chiesto a AP 1 di pagare un canone di locazione per i suddetti spazi da lui
occupati, con effetto retroattivo. Dal canto suo, AP 1 ha avanzato nei
confronti del nipote una serie di contro-pretese, chiedendo segnatamente la
remunerazione di una serie di prestazioni da lui svolte in suo favore (in
particolare in relazione alla successione di A__________ e alla part. n. __________),
il risarcimento dei danni e, a titolo personale nonché quale cessionario delle
pretese della sorella R__________, l’adempimento di alcuni obblighi che il
defunto A__________ si era assunto nei loro confronti. Il 16 luglio 2013 AO 1
ha allora revocato la possibilità concessa allo zio di occupare i locali in
questione, chiedendo di riconsegnarli per il 31 luglio 2013 (doc. 5).
E.
Con precetto esecutivo (PE) n.
__________ dell’UE di Lugano, emesso il 12 luglio 2013, AP 1 ha escusso il
nipote per un importo di complessivi fr. 990'708.45 oltre interessi, avverso il
quale AO 1 ha interposto opposizione (doc. U).
F.
Previo inoltro dell’istanza di
conciliazione 19 settembre 2013 e ottenimento dell’autorizzazione ad agire in
data 29 maggio 2015 (doc. b), con petizione 2 ottobre 2015 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi
alla Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo la sua condanna al pagamento di
fr. 600’916.35, € 41’000.- e fr.
1’400.- mensili dal 1° ottobre 2013, oltre interessi di mora, come pure il
rigetto definitivo dell’opposizione da lui interposta al suddetto PE n. __________.
E meglio, ha chiesto la corresponsione, quale creditore a titolo personale
nonché quale cessionario delle pretese della sorella R__________ (v. doc. A)
di:
-
fr. 70’400.- (fr. 50'000.-
+ fr. 20'400.-) a titolo di liquidazione dei debiti di A__________ (ereditati
da AO 1 quale suo erede universale) nei confronti suoi e della sorella R__________
derivanti dalla successione del loro padre G__________ (doc. C, doc. F e
relativo allegato 1, doc. K);
-
fr. 9'600.- + fr. 56'000.-
(40 mensilità di fr. 1'400.- ciascuna da giugno 2010 a settembre 2013) + fr. 1'400.-
mensili dal 1° ottobre 2013 a titolo di indennizzo per l’occupazione, da parte
di una porzione dell’edificio sul fondo part. n. __________, del fondo part. n.
__________ RFD di __________ di proprietà di R__________ (doc. C, F, K e L);
-
fr. 5'000.- a titolo di
rimborso del pagamento da lui fatto a saldo di un debito di A__________ nei
confronti della F__________ SA e relativo alla gestione del Bar __________
(doc. M);
-
fr. 40’000.- a titolo di
rimborso del mutuo erogato onde ottenere l’estromissione di L__________ dalla
successione (doc. F, N e O);
-
fr. 279'649.65 ed €
41'000.- a titolo di spese da lui assunte per la ristrutturazione dell’edificio
sul fondo part. n. __________ (doc. P);
-
fr. 85'000.- a titolo di remunerazione
per le prestazioni/le ore di lavoro da lui svolte per attuare la ristrutturazione
del citato immobile (“onorari d’architetto”);
-
fr. 55'266.70 (fr. 7'700.-+ fr.
37'520.- di onorari, fr. 777.- di spese e fr. 9'269.70 di disborsi) a titolo di rimborso delle spese
da lui sostenute per i servizi resi dallo Studio legale M__________ in favore
di AO 1, in relazione alla successione di A__________ e al fondo part. n. __________
(doc. E).
G.
Con risposta e azione riconvenzionale 8 febbraio 2016 AO 1 ha innanzitutto postulato la reiezione della
petizione, contestando la validità della cessione a AP 1 dei presunti crediti
di R__________ nonché il buon fondamento delle pretese relative alla part. n. __________,
alla successione dei genitori di A__________, AP 1 e R__________, al contratto
con la F__________ SA e alle spese legali (a eccezione di un disborso pari a
fr. 5'814.-). Il medesimo non ha invece
contestato di dovere alla controparte i fr. 40'000.- relativi alla tacitazione
di L__________, ma ha rilevato che a suo modo di vedere la convenzione 5 gennaio 2012 (doc. F) non rispecchia la
reale volontà delle parti ed è disequilibrata come pure che AP 1 non vi ha
comunque dato seguito, rifiutandosi di acquistare le concordate parti
dell’immobile e assumersi i relativi oneri. AO 1 ha poi osservato che il
medesimo avrebbe unilateralmente e illegittimamente eseguito la
ristrutturazione dell’immobile (che neppure versava in cattivo stato) per
interesse personale onde poter trarre profitto dal Bar __________ e dall’appartamento
da lui affittato (senza peraltro assumersi gli oneri ipotecari e le relative
spese immobiliari), e che alla controparte potevano tuttalpiù essere
riconosciuti, riservato l’esito dell’istruttoria, fr. 10’070.- + fr. 2'978.65
per determinati lavori. Inoltre, dall’agosto 2013 AP 1 avrebbe pure occupato
abusivamente tali spazi a fronte della revoca del permesso di utilizzo a suo
tempo concesso (doc. 5), e non gli avrebbe versato il salario (mensilità di
agosto e settembre 2013) e la remunerazione a lui spettanti per il lavoro svolto
presso l’autolavaggio sito sul fondo part. n. __________ RFD di __________.
Il convenuto ha conseguentemente avanzato
delle proprie pretese riconvenzionali nei confronti dell’attore pari a:
-
fr. 4'300.- mensili (oltre
interessi) dal 1° agosto 2013 quale indennizzo per l’occupazione abusiva di bar
e appartamento;
-
fr. 12'063.90 oltre interessi a
titolo di spese correnti concernenti l’uso dell’immobile (doc. 9);
-
complessivi fr. 4'095.- oltre
interessi per prestazioni inerenti all’autolavaggio, ovvero fr. 2'400.- (due
mensilità di salario) per la manutenzione da lui svolta sulla base di un
contratto di lavoro inammissibilmente disdetto dalla controparte nel luglio
2013 senza rispettare i due mesi di preavviso legale (doc. 10-13), e fr.
1'695.- per lavori di riparazione da lui eseguiti (doc. 14).
AO 1 ha invocato la compensazione di tali importi con
gli eventuali crediti attorei, con contestuale condanna di AP 1 a versargli
l’eccedenza, nonché ha chiesto al Pretore di fargli ordine di liberare gli
spazi occupati (bar e appartamento, inclusi i vani accessori) e a consegnargli
tutte le relative chiavi e tessere entro 10 giorni sotto comminatoria dell’art.
292 CPS e dell’esecuzione effettiva.
H.
Con replica e risposta
riconvenzionale 17 maggio 2016 AP 1 ha approfondito le proprie argomentazioni,
contestando quelle di AO 1. In particolare, ha evidenziato che la sua
occupazione del bar e dell’appartamento sarebbe giustificata e ha contestato la
legittimazione attiva della controparte (siccome i locali apparterrebbero in
parte anche a R__________), ha sollevato l’eccezione di prescrizione di gran
parte delle pretese avverse e ha contestato la sussistenza di un rapporto di
lavoro con AO 1. Piuttosto, le attività di manutenzione e riparazione inerenti all’autolavaggio
sarebbero state svolte sulla base di un mandato rescindibile in ogni momento,
ritenuto che l’elenco delle prestazioni di cui al doc. 14 sarebbe assimilabile
a una mera allegazione di parte.
Fatti
I.
Con duplica e replica
riconvenzionale 12 settembre 2016 (ove AO 1 ha aumentato a fr. 13'213.90 la propria
pretesa riferita alle spese correnti dell’immobile) e duplica riconvenzionale 14
novembre 2016 le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni.
J.
In data 15 marzo 2021 AP 1 ha restituito i locali (bar
e appartamento) a AO 1 (doc. 22 e lettera 23 marzo 2021 dell’avv. R__________).
K.
Nel frattempo, AO 1 ha
avviato una causa presso la medesima Pretura nei confronti di R__________
avente per oggetto i reciproci rapporti e le vicendevoli pretese in relazione
alle ingerenze di ciascuno sul fondo dell’altro (part. n. __________ e __________)
come pure la proprietà della parte di edificio sporgente sul fondo n. __________
e della porzione soggiacente di terreno (inc. OR.2015.272). La controversia si
è conclusa con un accordo transattivo fra le parti del 6 agosto 2021 con cui
una porzione di terreno del fondo n. __________ è stata attribuita, dietro
indennità in favore di R__________, al fondo n. __________, con conseguente
rettifica dei confini (cfr. decisione processuale 18 novembre 2021). Pertanto,
con decisione 17 febbraio 2022 la procedura è stata stralciata dal ruolo.
L’accordo prevedeva altresì che AP 1 avrebbe ridotto di fr. 41'659.- le proprie
pretese avverso AO 1 nella procedura di cui all’inc. OR.2015.218, che tale
riduzione non avrebbe configurato desistenza e che quest’ultimo avrebbe
pertanto rinunciato a chiedere ripetibili in proposito.
L.
Conseguentemente, con
scritto 3 settembre 2021 AP 1 ha comunicato alla Pretura la riduzione della propria
pretesa di fr. 279'649.65 relativa ai costi di ristrutturazione a fr.
237'990.65.
M.
Dopo l’esperimento
dell’istruttoria (comprendente l’allestimento della perizia 7 dicembre 2021 da parte del perito arch. F__________,
tendente da una parte a valutare l’effettiva esecuzione, la necessità, il
risultato e le conseguenze dei lavori di ristrutturazione sul fondo part. n. __________,
e dall’altra l’ammontare dell’indennizzo dovuto per l’occupazione di bar e
appartamento), le parti hanno prodotto i propri allegati conclusivi scritti,
entrambi datati 31 gennaio 2023. In
particolare AO 1, nel suo memoriale (p. 19 e 21), si è dichiarato disposto a
rimborsare allo zio fr. 34'816.60
per i lavori di ristrutturazione eseguiti e fr. 11'353.95 per le spese legali
sostenute (fr. 5'539.95 di onorari e fr. 5’814.- di esborsi) e ha precisato (alle
p. 25-26) che la sua pretesa per occupazione abusiva di fr. 4'300.- mensili
decorreva dal 1° agosto 2013 sino al 29 settembre 2021 (fr. 421'400.-
complessivi oltre interessi). AP 1 da parte sua ha ridotto le proprie pretese
per occupazione del fondo part. n. __________ in fr. 9'600.- + fr. 49'001.88 +
fr. 1'354.77 mensili dall’ottobre 2013, quelle relative ai costi di
ristrutturazione in fr. 236'690.65 (o subordinatamente fr. 200'694.50) + €
41'000.- (abbandonando quella relativa al suo “onorario d’architetto” di fr.
85'000.-), e quella riguardante le spese legali (onorari) a fr. 43'730.- (o
subordinatamente fr. 21'865.-), mantenendo però anche quella concernente
l’esborso di fr. 9'269.70, ora raggruppata insieme a quella di fr. 5'000.-
derivante dal debito nei confronti di F__________ SA in una pretesa complessiva
di fr. 14'269.70 per “debiti della successione”.
N.
Con decisione 28 luglio 2023 il Pretore ha determinato gli importi spettanti a AP 1 (complessivi fr. 128'711.10) e a AO 1 (complessivi fr.
239'237.60), respingendo pertanto l’azione principale (con seguito di spese
processuali di fr. 25'000 e ripetibili di fr. 20'000.- a carico di AP 1) e
accogliendo quella riconvenzionale nella misura di fr. 110'526.50 (ponendo le
spese processuali di fr. 20'000.- a carico di AO 1 in ragione di fr. 15’000 e
di AP 1 in ragione di fr. 5'000.-, con l’obbligo per il primo di rifondere al
secondo fr. 13'000.- a titolo di ripetibili parziali).
O.
Con appello 14 settembre 2023 AP
1 si è aggravato contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere
la sua petizione nella misura di fr. 70’400.- + fr. 181'768.46 + fr. 40’000.- +
fr. 171'330.43 + € 17'000.- + fr. 42'186.- (o subordinatamente fr. 21'093.-) +
fr. 9'269.70 oltre interessi, rigettare in via definitiva l’opposizione al PE
n. __________ dell’UE di Lugano e respingere l’azione riconvenzionale della
controparte, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi
(inc.12.2023.124).
P.
Con risposta 15 novembre 2023 AO
1 si è opposto al gravame, postulandone l’integrale reiezione, e ha sollevato
appello incidentale, chiedendo la modifica della decisione pretorile nel senso
di accogliere integralmente la sua azione riconvenzionale, ovvero di
riconoscere le sue pretese di fr. 13'213.90 + fr. 4'095.- oltre interessi e fr.
4'300.- mensili oltre interessi dal 1° agosto 2013 fino ad almeno il 15 marzo
2021, di porvi in deduzione per il tramite della compensazione gli importi attribuiti
a AP 1 (fr. 40'000.- oltre interessi, fr. 34'816.60 oltre interessi e fr.
11'353.95 oltre interessi) e di condannare quest’ultimo a versargli la
differenza. Il tutto pure con protesta di spese e ripetibili di entrambi i
gradi di giudizio.
Q.
Con risposta all’appello
incidentale 22 gennaio 2024 AP 1 si è opposto al gravame della controparte, postulandone
l’integrale reiezione; in tale scritto, il medesimo ha pure formulato alcune
osservazioni di replica alla risposta all’appello principale.
R.
Con duplica all’appello
principale e replica all’appello incidentale 12 febbraio 2024 AO 1 ha
contestato le tesi avverse e si è riconfermato nelle proprie. Lo stesso ha
fatto AP 1 con la duplica all’appello incidentale 26 febbraio 2024.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta (con la quale il
resistente può presentare appello incidentale) sono di 30 giorni (art. 311, 312
e 313 CPC).
Nel caso concreto, l’appello 14 settembre 2023 contro
la decisione 28 luglio 2023 è tempestivo (tenuto conto della sospensione dei
termini di cui all’art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), così come sono tempestivi la
risposta e appello incidentale 15 novembre 2023, la risposta all’appello
incidentale 22 gennaio 2024, la duplica all’appello principale e replica
all’appello incidentale 12 febbraio 2024 e la duplica all’appello incidentale 26 febbraio 2024.
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni
del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una
propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e
circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di
comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime
(STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3). In presenza di una decisione
pretorile fondata su più motivazioni indipendenti, la parte appellante è tenuta
a dimostrare, pena l’irricevibilità, che ciascuna di esse è contraria al
diritto, poiché se una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si
ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione
dell'autorità inferiore (DTF 142 III 364 consid. 2.4; IICCA del 13 ottobre
2021, inc. 12.2021.21, consid. 7).
3.
Con l’impugnata decisione il
Pretore ha innanzitutto osservato che in relazione alla sottoscrizione della
convenzione doc. F, AO 1 non ha dimostrato e sostanziato l’adempimento delle
condizioni di una lesione ex art. 21 CO tale da inficiare la validità del
contratto. Nondimeno, ha sancito la nullità per vizio di forma del pto. 3.3 e
degli obblighi ivi stabiliti (trapasso di proprietà immobiliare, v. art. 216
CO), per poi osservare che ciò doveva senz’altro valere anche per il pto. 3.2
(ripartizione dei debiti), che vi era condizionato, ma non per il pto. 4.1
(ristrutturazione dell’immobile), che rimane valido e vincolante dal momento
che le parti, malgrado fossero consapevoli del vizio di forma e del rischio che
il loro progetto non andasse a buon fine, erano concordi nel voler comunque
procedere ai lavori di ristrutturazione (art. 20 cpv. 2 CO). Il primo giudice
ha nel seguito esaminato singolarmente le reciproche pretese delle parti.
3.1
Il Pretore ha dapprima esaminato le pretese di AP 1. Relativamente
a quella di fr. 40'000.- per l’estromissione dalla successione di L__________,
l’ha ritenuta non contestata e pertanto dovuta, oltre interessi del 5% dal 15
settembre 2013 (data in cui la disdetta del mutuo ha preso effetto, v. doc. O).
Per quanto riguarda la pretesa relativa ai debiti di A__________
(ereditati da AO 1) nei confronti suoi e della sorella R__________ e inerenti alla
successione del loro padre G__________ (fr. 50'000.-, rispettivamente fr.
20'400.-), il Pretore ha stabilito che essa effettivamente emerge dal doc. K
(riconoscimento di debito 17 giugno 2011 di AO 1 e T__________ relativo al
saldo dello scioglimento della comunione ereditaria “CE fu G__________”
e all’occupazione parziale della part. n. __________) e dal doc. C (distinta
dei debiti successori annessa alla convenzione doc. F), ma che tali documenti
avevano semplicemente lo scopo di disincentivare la vedova L__________ dal
partecipare alla successione, tant’è che AP 1 aveva validamente rinunciato a
rivendicarli nei confronti di AO 1 e di sua sorella (art. 115 CO) con una
dichiarazione del 20 giugno 2011 (doc. 6).
Per il primo giudice, tale dichiarazione impedisce a AP
1.
anche di rivendicare un indennizzo derivante dall’occupazione parziale della part.
n. __________ di proprietà di R__________ (fr. 9'600.- + fr. 56'000.- + fr.
1'400.- mensili), ritenuto inoltre che i doc. F e K non permettono di
quantificarlo con certezza e che il doc. K indica un debito complessivo nei
confronti di R__________ di fr. 30'000.- comprendente sia lo scioglimento della
CE fu A__________, sia l’occupazione del fondo, mentre la successiva distinta
debiti riporta solo un saldo di fr. 20'400.-. In proposito, il Pretore ha pure
osservato che R__________ non aveva mai espresso l’intenzione di rivendicare un
simile indennizzo (cfr. teste C__________), neppure nella procedura di cui
all’inc. OR.2015.272 (ove peraltro i reciproci rapporti fra zia e nipote sono
stati definitivamente regolati), e neppure nei confronti di AP 1 (come da lui
stesso rimarcato, v. risposta riconvenzionale, p. 14).
Quanto alle pretese derivanti dalla ristrutturazione del
fondo part. n. __________ (fr. 237'990.65 + € 41'000.- + fr. 85'000.-), il
giudice di prima sede ha accertato che l’immobile era un po’ vetusto ma ancora
funzionale e che i lavori sono stati eseguiti autonomamente da AP 1 senza
consultare AO 1, che tuttavia da parte sua non si è mai formalmente opposto ai
medesimi. Posto da una parte che l’intervento dello zio non poteva considerarsi
gratuito (ciò che il nipote neppure pretende), il Pretore ha d’altra parte
evidenziato che il medesimo (gravato dell’onere della prova) non ha
sufficientemente dimostrato l’entità dei lavori effettuati, non essendo la
perizia svolta dall’arch. F__________ stata in grado di individuare un buon
numero delle opere eseguite (n. 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 25,
26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 38 e 39 della perizia), oppure il loro
funzionamento (n. 20, 21 e 29) oppure tutti i dati necessari per una stima (n.
1, 2 e 40), come pure non ha dimostrato di aver pagato alcune fatture (relative
alle opere n. 3, 5, 23 e 41). Il primo giudice, sulla base della perizia, ha
ipotizzato la possibilità di confermare un importo di fr. 39'836.60 per le
opere “n. 18, 27, 35, 35, 37, 23, 12, 13”, da suddividere però fra le
parti in ragione di metà ciascuna (cfr. convenzione doc. F, pto. 4.1). La
situazione non muterebbe neppure volendo considerare le regole in materia di gestione
di affari senza mandato (art. 419 seg. CO), siccome AP 1 non ha
sufficientemente sostanziato le spese utili e necessarie. Tenuto conto inoltre che
la sua pretesa di fr. 85'000.- (onorari di architetto) pure non poteva essere
riconosciuta per insufficiente allegazione e dimostrazione (non essendo egli peraltro
un architetto regolarmente iscritto nell’albo professionale), il Pretore ha dunque
confermato la pretesa limitatamente ai fr. 34'816.60 ammessi da AO 1 con le sue
conclusioni (v. sopra consid. K), oltre interessi del 5% dal 19 settembre 2013
(data di inoltro dell’istanza di conciliazione).
Il giudice di primo grado ha poi respinto la pretesa
relativa alla F__________ SA (fr.
5'000.-), dal momento che AP 1 non ha dimostrato di averle corrisposto tale
somma.
Infine, relativamente alle spese legali
(complessivi fr. 55'266.70), il Pretore ha osservato che AP 1 non ha allegato e
dimostrato i presupposti per chiederne il rimborso quale risarcimento del danno
e ha unicamente provato di aver corrisposto allo Studio legale M__________ fr.
20'000.-, importo che però andrebbe ancora suddiviso a metà tra le parti ex
art. 403 e 148 CO, tenuto conto che il mandato di patrocinio era stato
conferito da entrambe. Di qui l’accoglimento della pretesa limitatamente
all’importo riconosciuto da AO 1, ovvero fr. 11'353.95 oltre interessi del 5%
dal 19 settembre 2013.
3.2
Statuendo nel seguito sulle pretese di AO 1 e in primo luogo su
quelle relative all’occupazione di bar e appartamento da parte di AP 1, il
primo giudice ha premesso che la convenzione di cui al doc. F non conferiva di
per sé a quest’ultimo alcun diritto di rivendicare il trasferimento
dell’immobile nei confronti del nipote e presupponeva comunque l’assunzione dei
relativi oneri immobiliari, come pure che a seguito delle tensioni sorte fra le
parti, nessuna di esse aveva più intenzione di attuare il trasferimento di
proprietà. Il Pretore ha poi aggiunto che alla luce dello sfumare del suddetto
accordo e del raggiungimento di una situazione di stallo, a distanza di oltre
un anno non si poteva esigere che AO 1 autorizzasse a tempo indeterminato
l’occupazione dei suoi spazi da parte di AP 1. La sua richiesta di liberare i
locali era pertanto legittima e il mancato riscontro dato dallo zio rendeva l’occupazione
illecita come pure gli conferiva il diritto di pretendere un relativo
indennizzo, soggiacente al termine di prescrizione di 1 anno di cui all’art. 67
vCO (indebito arricchimento). Tenuto conto che AO 1 già da agosto 2013 sapeva di
poter pretendere un indennizzo ed era in grado di stimarlo, che un’azione
creditoria ex art. 85 CPC era possibile e che il primo atto interruttivo della
prescrizione è avvenuto con l’inoltro dell’azione riconvenzionale in data 8
febbraio 2016, ne discende che le sue pretese da agosto 2013 a gennaio 2015
risultano prescritte. Quelle da febbraio 2015 a marzo 2021 (74 mesi) sono
invece dovute relativamente ai metri quadrati (mq) di sua proprietà (ovvero
escludendo la superficie di proprietà di R__________) e sulla base del canone
locativo stabilito dal perito arch. F__________ per i locali tenuto conto delle
superfici interne nette, dei lavori eseguiti e del mobilio presente, per un
importo mensile di fr. 1'265.90 per il locale bar (47.47 mq x fr. 320.- / 12), fr.
419.20
per il locale cantina/ piano interrato (31.44 mq x fr. 160.- /12) e fr.
789.30
per l’appartamento (52.62 mq x fr. 180.- / 12), per un totale mensile di
fr. 2'474.40 e un indennizzo complessivo di fr. 183'105.60 (fr. 2'474.40 x 74
mesi) oltre
interessi di mora dal 15 febbraio 2018 (data mediana). Similmente, per quanto
concerne il rimborso delle spese immobiliari, il Pretore ha respinto le pretese
riferite alle fatture elencate alle lett. a, b, c, d, e, f, g, h, n, p, q, s e
t della domanda riconvenzionale (p. 33), in quanto prescritte, mentre ha
accolto quelle di cui alle lett. i, l, m, o e r per complessivi fr. 2'636.20 oltre
interessi moratori dall’8 febbraio 2016
(data di inoltro dell’azione riconvenzionale), siccome né prescritte né sufficientemente
contestate. Il giudice di prime cure ha altresì osservato che AO 1 non aveva
indicato quali crediti della controparte intendeva compensare con quali sue
pretese prescritte, né dimostrato l’adempimento delle condizioni di cui
all’art. 120 cpv. 3 CO.
Il Pretore ha successivamente
respinto la pretesa riferita alle prestazioni lavorative di AO 1 presso
l’autolavaggio per carente allegazione quanto all’entità dell’attività prestata
e alla quantificazione del salario dovuto (non essendo sufficienti a tal fine i
doc. 11, 12 e 13). Lo stesso dicasi per la postulata remunerazione degli
interventi di riparazione, non bastando il doc. 4 (documento redatto a mano di
ignoto autore) a spiegare chi abbia svolto i lavori e se essi sono stati
effettivamente eseguiti.
3.3
Infine, il Pretore ha computato nelle varie pretese attribuite
alle parti gli interessi di mora sino al 31 luglio 2023. Ha pertanto stabilito
che AP 1 ha diritto a fr. 59'758.90 (fr. 40'000.- + fr. 19'758.90 di interessi)
per il rimborso del mutuo, fr. 51'995.95 (fr. 34'816.60 + fr. 17'179.35 di
interessi) per i lavori di ristrutturazione e fr. 16'956.25 (fr. 11'353.95 +
fr. 5'602.30 di interessi) per spese legali, per complessivi fr. 128'711.10. AO
1.
ha invece diritto a fr. 235'615.55 (fr. 185'105.60
+ fr. 50'509.95 di interessi) quale indennità per occupazione abusiva e fr. 3'622.05
(fr. 2'636.20 + fr. 985.85 di interessi) per spese correnti immobiliari, per
complessivi fr. 239'237.60. Compensati i crediti reciproci, il primo giudice ha
pertanto stabilito che, rimanendo un’eccedenza in favore di AO 1 di fr. 110'526.50,
la sua azione riconvenzionale doveva essere accolta per quell’ammontare, con
contestuale reiezione della petizione di AP 1.
Appello
principale (inc.12.2023.124)
4.
Con l’appello principale AP 1,
dopo aver premesso in termini generici e non puntualmente riferiti al giudizio
di primo grado (che non costituiscono pertanto una sufficiente censura) che
solo il suo intervento su più fronti ha permesso alla successione di A__________
di acquistare valore e che lo stesso nipote si era dichiarato disposto a
liquidarlo con fr. 400'000.- (importo mai confluito in una corrispondente
richiesta di giudizio e riferito a una proposta transattiva risalente al 2012),
rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti e una violazione del
diritto in merito a svariati aspetti qui di seguito trattati.
5.
L’appellante ribadisce il buon
fondamento della sua pretesa di fr. 70’400.- (fr. 50'000.- + fr. 20'400.-),
osservando che era stata proprio la vedova L__________ ad allestire la distinta
dei debiti di cui al doc. C allorché era ancora erede e a inserirvi tale
pretesa, per cui evidentemente era sicura della sua esistenza. Per l’appellante,
l’aggiunta di questo debito e la dichiarazione doc. K (che neppure risulta
esserle stata sottoposta) neppure erano necessarie per “spaventarla” e ottenere
la sua estromissione, dal momento che la successione era comunque gravata da
debiti complessivi per circa fr. 850'000.-. AP 1 contesta altresì l’efficacia
della sua presunta rinuncia di cui alla dichiarazione 20 giugno 2011 (doc. 6),
dal momento che la successiva convenzione del 5 gennaio 2012 (doc. F), alla
quale L__________ non partecipava, non solo indicava ancora i debiti in
questione nell’annessa distinta, ma al pto. 3.3 f stabiliva pure esplicitamente
che le parti avrebbero cercato di disciplinare la possibilità di pagare il
debito di fr. 20'400.- nei confronti di R__________ senza interessi e dilazionato
sull’arco di più anni. La portata del doc. 6 sarebbe poi ulteriormente
ridimensionata dalle testimonianze di V__________ e di C__________ (conoscente
delle parti), secondo i quali la questione avrebbe potuto essere ridiscussa
dopo la liquidazione della vedova, rispettivamente secondo cui l’intervento di AP
1.
non era gratuito, come pure dalla condizione riportata nel suo testo; in esso,
AP 1 si impegnava “ad utilizzare la dichiarazione 17.06.2011 dei signori AO
1.
e T__________ unicamente allo scopo di acquisire il mapp. __________…Conferma
inoltre di nulla rivendicare personalmente ai signori AO 1 e T__________ dei
crediti indicati, qualora tale intento non dovesse realizzarsi”. Per
l’appellante, qualora detto intento fosse identificabile con l’acquisizione del
fondo da parte di uno o di entrambi i figli di A__________, esso si sarebbe realizzato;
invece, qualora fosse riferito a un’acquisizione da parte sua, esso sarebbe
stato frustrato dal comportamento di AO 1, che si sarebbe rifiutato di
formalizzare gli atti notarili necessari al trapasso di proprietà (v. teste M__________),
per cui la rinuncia a tali crediti risulterebbe iniqua e insostenibile.
6.
Come già riportato dal Pretore
e non contestato nell’impugnativa, AP 1 aveva interesse a estromettere L__________
dalla successione e inserirvisi personalmente, ottenendo la proprietà del Bar __________
e del sovrastante appartamento. Le testimonianze agli atti, non
sufficientemente contrastate dall’appellante se non con considerazioni
soggettive e non convincenti, attestano che per raggiungere tale scopo, le
parti avevano concordato di far apparire la successione la più problematica
possibile, ovvero facendovi risultare anche delle pretese (quelle menzionate
nel doc. K) che AP 1 non aveva in realtà intenzione di rivendicare nei confronti
dei nipoti e che anzi si era impegnato a non rivendicare mai, in nessuna
evenienza (cfr. testi T__________, V__________ e N__________, verbale del 26
marzo 2019, p. 1-2, 3 e 5). E difatti, la dichiarazione di cui al doc. 6,
riferita al riconoscimento di debito doc. K, contiene la chiara e definitiva
rinuncia del medesimo a far valere, nei confronti di AO 1 e T__________, i
crediti di pertinenza sua o della sorella R__________ in relazione sia allo
scioglimento della CE fu G__________, sia all’occupazione parziale del fondo
part. n. __________. In tal contesto, la semplice menzione fatta nella
successiva convenzione doc. F all’occupazione del fondo n. __________ e al
debito di fr. 20'400.- (e nello specifico alla prospettiva di trovare una
soluzione e alla “possibilità di pagare il debito”, senza peraltro
menzionare quello parallelo di fr. 50'000.-, v. pto. 3.3 f) o la semplice
inclusione, nell’annesso elenco dei passivi successori (che altro non è che
quello a suo tempo allestito da L__________, v. p. 5 in fondo) dei debiti in
questione, rispecchia gli intendimenti delle parti, rispettivamente non
permette di derivarvi il superamento della dichiarazione di rinuncia doc. 6 né
un impegno di AO 1 a onorare i suddetti debiti nei confronti dello zio. Non
muta tale risultato neppure il fatto che AP 1 fosse mosso da interessi
personali e intendesse trarre dei benefici dall’operazione, o che le parti
fossero eventualmente disposte a ridiscutere in futuro i loro accordi.
È inoltre ben evidente, alla luce di quanto appena
detto, che l’ “intento” menzionato nel doc. 6 è riferito all’acquisizione
parziale del fondo part. __________ da parte di AP 1 alle condizioni esposte
nella convenzione doc. F, progetto che poi non si è concretizzato. Che ciò
possa essere imputato unicamente a AO 1 è una tesi irricevibile già solo alla
luce del mancato confronto con quanto osservato dal Pretore alla p. 9 (par. 4)
del giudizio impugnato. Detta tesi non è in ogni caso supportata da sufficienti
elementi oggettivi, siccome il rifiuto del medesimo di sottoscrivere
determinati atti notarili può essere riconducibile a svariate motivazioni, non
forzatamente illegittime.
Dispositivo
Per questi motivi, sul tema la decisione pretorile
resiste alla critica.
7.
L’appellante rivendica altresì
l’attribuzione di fr. 181'768.46 per l’occupazione del fondo part. n. __________
di proprietà di R__________. Egli contesta l’assunto pretorile secondo cui
quest’ultima non sarebbe mai stata intenzionata a pretendere un indennizzo, a
suo dire smentito dalla cessione di crediti di cui al doc. A. Ciò neppure
sarebbe credibile né desumibile dalla testimonianza di C__________ (che non
poteva conoscere i rapporti di dare e avere fra i fratelli A__________ e R__________).
Una rinuncia neppure emergerebbe dalla sua risposta riconvenzionale (ove egli
si era limitato a osservare che la sorella non si opponeva all’occupazione), né
dalla procedura di cui all’inc. OR.2015.272, considerato che in quel periodo la
pretesa era già stata ceduta e formava oggetto dell’inc. OR.2015.218 qui in
esame, come pure che in quella procedura R__________ aveva sottolineato che
l’occupazione non avveniva a titolo gratuito (risposta p. 8 e duplica p. 6-7).
8.
Ora, la pretesa non può
trovare accoglimento già solo poiché in contrasto con la rinuncia formulata nel
doc. 6 e che, come suesposto, mantiene la sua efficacia. L’appellante
oltretutto non si confronta con una delle motivazioni indipendenti esposte dal primo
giudice, ovvero quella relativa all’impossibilità di quantificare con certezza,
tramite i doc. F e K, l’ammontare dell’indennizzo, e pretende in questa sede l’importo
di fr. 181'768.46 (diverso sia da quello avanzato con la petizione, sia da
quello riportato nelle conclusioni scritte) senza spiegazione alcuna o
indicazione dei parametri di calcolo, ricordato che la procedura d’appello è un
procedimento indipendente e non la semplice prosecuzione di quello innanzi al
Pretore e che quindi le allegazioni e le risultanze che non risultano già dalla
decisione pretorile, per poter essere se del caso considerate in seconda sede,
devono esservi riproposte dalle parti (DTF 142 III 413 consid. 2.2.1 e 2.2.4).
La censura deve pertanto essere dichiarata irricevibile, rispettivamente
respinta, senza necessità di approfondire le ulteriori argomentazioni contenute
nel gravame.
9.
Nel seguito, l’appellante
critica anche l’importo attribuitogli dal Pretore quale rimborso dei costi di
ristrutturazione. Egli innanzitutto contesta che l’obbligo di ripartizione a
metà dei costi di ristrutturazione contenuto la clausola 4.1 della convenzione
doc. F possa essere valido e vincolante, dal momento che la sua accettazione
dipendeva dall’acquisizione di una parte del fondo n. __________ (cfr. testi V__________
e C__________ Nulla agli atti permetterebbe di sostenere che egli, in assenza
di tale controprestazione, avrebbe comunque accettato una simile clausola,
ritenuto in ogni caso che l’animus donandi non è presunto. Avendo egli
fornito il suo contributo nell’aspettativa che anche la controparte facesse
altrettanto pur in presenza del vizio di forma (DTF 115 II 28 consid. 1, 137
III 243 consid. 4.4.6), la mancata controprestazione comporterebbe il diritto
di ottenere il rimborso di tutto quanto pagato per i lavori di
ristrutturazione. Nel seguito, elenca tutta una serie di costi per i quali il
Pretore ha negato il diritto al rimborso, e che a suo modo di vedere sarebbero
dimostrati, per un totale di fr. 131'493.83 ed € 17'000.- da aggiungere
all’importo già confermato di fr. 39'836.60, per un totale di fr. 171'330.43 ed
€ 17'000.-.
9.1 Nella fattispecie, la convenzione doc. F appare come un
pacchetto di reciproci diritti e obblighi, rispettivamente prestazioni e
controprestazioni, strettamente legati l’uno all’altro e dunque difficilmente
di carattere indipendente (v. anche teste M__________, verbale del 20 febbraio
2018, p. 2). Tant’è che lo stesso pto. 4.1 menziona la suddivisione
dell’immobile in PPP nonché la volontà di renderlo rapidamente remunerativo e
di locarne una parte, al fine di rientrare negli investimenti effettuati (e
diminuire gli oneri). A ragione l’appellante evidenzia che non vi sono
sufficienti elementi agli atti per ritenere che, sfumando il progetto e in
assenza di un diritto sufficientemente saldo di occupare o sfruttare
durevolmente una parte dell’immobile (in virtù di un diritto reale o perlomeno
contrattuale), egli sarebbe stato comunque disposto a sopportare metà dei costi
di ristrutturazione (art. 20 cpv. 2 CO). Piuttosto, le testimonianze agli atti
lasciano intendere che il suo intervento era condizionato all’ottenimento di
una controprestazione nella quale confidava (segnatamente l’acquisizione di una
parte dell’immobile) e che non si è poi concretizzata (cfr. teste C__________,
verbale del 21 settembre 2020, p. 2 in fondo; testi M__________ e V__________,
verbale del 20 febbraio 2018, p. 2 e 4-5). In siffatte circostanze, si deve
dedurre che la nullità per vizio di forma del pto. 3.3 della convenzione grava
non solo il punto 3.2 (assunzione di una parte dei debiti della successione da
parte di AP 1), ma anche il punto 4.1 (ripartizione a metà dei costi di
ristrutturazione).
9.2 Come detto, la convenzione doc. F attesta che
l’intenzione di entrambe le parti era quella di procedere alla ristrutturazione
dell’immobile, in modo da poterne in seguito trarre profitto. AO 1 in questa
sede non contesta di non essersi formalmente opposto all’esecuzione dei lavori
sul fondo di sua proprietà, né l’esistenza di un onere (perlomeno parziale) di
rimborso dei costi necessari o che vi hanno apportato un maggior valore, ma
chiede piuttosto che esso sia limitato a quanto da lui ammesso ed eseguito nel
suo interesse (purché dimostrato), rispettivamente “per il valore di incremento
del fondo come a perizia” (risposta all’appello, p. 8 seg. e 11). Nessuna
delle parti censura inoltre l’assunto del Pretore secondo cui, sulla base della
perizia, si potrebbero confermare costi pari a fr. 39'836.60 per le opere da
lui menzionate (v. sentenza impugnata, p. 7), che non vengono più messe in
discussione. Perlomeno questo importo, che non dev’essere dimezzato ed è superiore
a quello riconosciuto da AO 1 (che non risulta dunque più di attualità) può
essere dunque convalidato. Qui di seguito si procederà a esaminare se allo
stesso possano essere aggiunte ulteriori posizioni, sulla base delle censure
appellatorie, delle contestazioni dell’appellato (e meglio di quelle specifiche
alle p. 8 seg. della risposta all’appello, che superano il suo oltremodo
generico e insufficiente rinvio alle p. 12 seg. delle conclusioni scritte) e del
contenuto della perizia, in applicazione delle norme relative all’indebito
arricchimento (art. 62 seg. CO), non argomentando l’appellante sulla base di
quelle relative alla gestione d’affari senza mandato (art. 419 seg. CO) e non
pretendendo l’adempimento dei relativi presupposti. Difatti, l’art. 62 cpv. 2
CO si applica anche quando una parte effettua una prestazione per un motivo che
non si realizza (condictio causa data non secuta), segnatamente in
prospettiva della conclusione futura di un contratto che non viene stipulato,
oppure in adempimento di un contratto che sa essere nullo, ma confidando nondimeno
nell’ottenimento della prevista controprestazione (es. DTF 119 II 20 consid. 2a,
115 II 28 consid. 1a, 105 II 92 consid. 3a). Nella fattispecie, l’arricchimento
può essere individuato nell’esecuzione da parte di AP 1, in prospettiva del
buon esito degli accordi e dell’ottenimento della proprietà parziale del fondo
n. __________, di lavori di manutenzione necessari che altrimenti sarebbero
stati a carico del proprietario (e che possono pertanto essere indennizzati con
il rimborso pieno dei costi fatturati) oppure, in caso di altri interventi (in
particolare migliorativi), nel maggior valore di cui ancora gode l’immobile
(tenuto conto del deprezzamento), che va a beneficio di AO 1.
9.3 L’appellante rivendica in primis un indennizzo di
complessivi fr. 54'384.28 per una serie di opere che il Pretore avrebbe a torto
considerato non dimostrate ovvero, a dipendenza della situazione, il rimborso
dei costi fatturati e sostenuti o perlomeno del comprovato maggior valore
apportato all’immobile secondo quanto quantificato dal perito tenuto conto del
deprezzamento, e nello specifico:
a) Per l’opera di cui al n. 6 della perizia (doc. P6,
opere da capomastro): fr. 9'000.- a titolo di maggior valore.
Ora, il pagamento della fattura (per fr.
13'519.-) è attestato dal doc. V4. Pur avendo il perito accertato
l’impossibilità di verificare tutte le posizioni fatturate, egli ha comunque
confermato l’esecuzione della prestazione e l’esistenza di un maggior valore
dell’immobile di fr. 9'000.-. Il diritto di rimborso di AP 1 può pertanto essere
convalidato per tale importo.
b) Per l’opera n. 11 (doc. P11, ventilazione): fr.
5'109.- quale rimborso dei costi fatturati (fr. 5'600.-) previa deduzione dei
costi delle riparazioni non confermate dal perito (fr. 491.-), o subordinatamente
fr. 1'800.- a titolo di maggior valore.
La richiesta subordinata può essere
accolta. Il pagamento della fattura risulta dal doc. P11. Il perito ha attestato
l’esecuzione della prestazione a eccezione delle “riparazioni varie nei wc e
bar” (perizia, p. 22). Avendo il medesimo osservato che gli interventi
erano prevalentemente manutentivi, ma in parte anche migliorativi (p. 27), il
rimborso può essere concesso nella misura del maggior valore, ovvero fr.
1'800.-, importo riconosciuto anche dall’appellato (risposta all’appello, p.
8).
c) Per le opere n. 14-15 (doc. P15, coperture): fr.
16'845.68 quale rimborso dei costi fatturati (fr. 26’300.-) previa deduzione
dei costi non riconosciuti dal perito (per complessivi fr. 9'454.32).
La censura merita accoglimento. Il
pagamento della fattura risulta dal doc. P15. Come già detto, in seconda sede AO
1 non contesta di non essersi formalmente opposto ai lavori, sicché il semplice
rinvio alla p. 15 delle sue conclusioni scritte (ove egli menzionava la sua
contrarietà all’opera, senza rinviare a prove) non può mutare l’accertamento
del primo giudice. La perizia (p. 32 e 33) ha confermato l’esecuzione della
prestazione, a eccezione di alcune posizioni; trattandosi di interventi
migliorativi, si giustifica di riconoscere il maggior valore accertato dal
perito, pari a fr. 16'650.- (p. 35).
d) Per l’opera n. 25 (doc. P25): fr. 540.- (fr. 500.- +
IVA 8%) quale rimborso dei costi fatturati perlomeno per la realizzazione del
soffitto in fibra minerale.
La censura è fondata. Il pagamento della
fattura risulta dal doc. P25. La perizia attesta l’esecuzione della prestazione
e il relativo importo è stato riconosciuto dall’appellato (cfr. risposta
all’appello, p. 9), sicché può essere confermato.
e) Per l’opera n. 26 (doc. P26, pavimentazione): fr.
3'834.- quale rimborso dei costi fatturati.
La censura merita di essere accolta.
Difatti, il pagamento della fattura risulta dal doc. V5. Trattandosi, secondo
il perito (p. 49 e 50 del referto), di una prestazione eseguita e necessaria,
l’importo può essere riconosciuto.
f) Per l’opera n. 28 (doc. P28): fr. 3'855.60 (fr.
3'570.- + IVA 8%) quale rimborso dei
costi fatturati per la posa di un’insegna sulla facciata del Bar K__________.
La censura non può essere accolta. Come
già rilevato nel gravame, il perito non ha verificato tale opera, ma solo
quella fatturata sulla p. 1 del doc. P28 e relativa al cartellone pubblicitario
sulla part. n. __________. Di conseguenza, il perito non ha indicato se la
stessa fosse necessaria, o quale maggior valore abbia apportato. Un rimborso
non può pertanto essere attribuito.
g) Per l’opera n. 32 (doc. P32, impianto elettrico): fr.
14'300.- quale rimborso dei costi
fatturati.
Ora, il perito ha confermato in termini
generici l’esecuzione della prestazione, ma non ha potuto verificarla nel
dettaglio, precisando che alcune componenti erano state rimosse e non indicando
alcun importo a titolo di maggior valore (perizia, p. 55 e 56). Ne deriva
l’impossibilità di quantificare con la sufficiente precisione l’arricchimento
di AO 1, sicché la pretesa dev’essere respinta.
h) Per l’opera n. 39 (doc. P39): fr. 900.- (fr. 500.- +
fr. 400.-) quale rimborso dei costi delle
due posizioni convalidate dal perito.
La censura merita accoglimento. Il perito ha
confermato l’esecuzione delle due posizioni rivendicate (scossalina e
pluviale), giudicate necessarie. L’importo è inoltre stato riconosciuto
dall’appellato (risposta all’appello, p. 9).
9.4 L’appellante critica il Pretore per aver negato un
indennizzo per la posizione n. 2 (doc. P2) per mancanza di sufficienti
documenti, rinnovando la sua richiesta di rimborso dei costi di fr. 3’026.- per
le prestazioni del geometra ing. A__________ (allestimento del piano di
mutazione n. __________, comprovata dal doc. H).
L’argomentazione non convince. La prestazione riguarda
l’allestimento di un piano di mutazione riguardante non solo la part. n. __________,
ma anche le n. __________, __________ e __________, fatturato con un importo
globale. Non spiegando l’appellante perché tale importo dovrebbe costituire un
arricchimento di AO 1 ed essere posto a suo carico, la censura non può essere
accolta.
9.5 L’appellante rimprovera altresì al Pretore di avere
negato un indennizzo per le opere n. 3, 5, 23 e 41 a causa della mancata prova
del pagamento delle relative fatture, ribadendo che esse sono state eseguite e
pagate, chiedendo:
a)
Per le opere n. 3 e 5 (doc. P4 e
P3, opere da capomastro della L__________ SA): fr. 37'957.- + fr. 27'675.-, a
fronte delle conferme di pagamento esposte sui doc. V2 e V1, e meglio mediante
la menzione “saldato” con accanto il timbro societario della L__________
AG.
La censura merita di essere accolta. In effetti, tale
dicitura e il timbro in calce alla fattura attestano il pagamento, e
l’appellato non ha proposto elementi di segno contrario. Sull’assenza di
formali contestazioni contro i lavori, si rinvia a quanto già detto in
precedenza. Tenuto conto che il perito ha confermato l’esecuzione delle
prestazioni a parte alcune posizioni, qualificandole quali interventi
migliorativi (referto, p. 6, 10 e 17) e l’assenza di difetti, nonché ha
osservato che alcuni elementi erano stati rimossi, si giustifica riconoscere a AP
1 un rimborso corrispondente al maggior valore accertato dal perito sulla base
delle condizioni di fatto attestate dopo la riconsegna dei locali, ovvero fr.
17'640.- per l’opera n. 3 (v. delucidazione peritale orale, verbale d’udienza
del 20 settembre 2022) e fr. 18'000.- per l’opera n. 5.
b)
Per l’opera n. 23 (doc. P23, opere
da pittore): fr. 12'500.-, importo pagato tramite un acconto di fr. 4'500.- (v.
ricevuta sul doc. P23) e con un secondo pagamento a saldo di fr. 8'000.-
risultante dal doc. V15.
La censura è fondata, emergendo dalla fattura doc. P23
della T__________ Sagl il pagamento di un acconto di fr. 4'500.- e un saldo di
fr. 8000.-, mentre dall’avviso di addebito doc. V15 il pagamento di
quest’ultima cifra in favore della suddetta ditta. Avendo il perito attestato
l’esecuzione della prestazione, qualificata come manutenzione ordinaria
necessaria, senza rimarcare l’esistenza di difetti, l’importo di fr. 12’500.-
dev’essere confermato.
c)
Per l’opera n. 41 (doc. P41,
arredamento Bar K__________): € 17'000.- (caparra), versamento risultante dal
doc. P41.
La censura può essere accolta. Malgrado la fattura del
27 marzo 2012 (doc. P41) attesti unicamente il pagamento di una caparra di €
17'000.- su un totale di € 41'000.-, il perito nel dicembre 2021 ha confermato,
sulla base di sopralluoghi del luglio 2021, la presenza nel bar dell’arredo in
questione anche dopo la restituzione di locali da parte di AP 1 (avvenuta come
detto il 15 marzo 2021). Esso era invero funzionale non tanto alla manutenzione
dell’immobile, bensì alla gestione del bar da parte del medesimo (da settembre
2012 a marzo 2021, cfr. sopra consid. C e J). Tuttavia, come opportunamente
rileva l’appellante, il valore dell’arredo è stato conteggiato nell’indennizzo
in favore di AO 1 per l’occupazione dei locali. Ovvero, i costi sostenuti da AP
1 hanno permesso a AO 1 di ottenere un indennizzo maggiore. Inoltre i locali
anche dopo l’uscita di AP 1 sono rimasti adibiti a bar e sono stati concessi in
locazione a terzi. Si giustifica pertanto di riconoscere a quest’ultimo il
pieno rimborso dei costi dimostrati (€ 17’000.-).
9.6 Per tutti questi motivi, sul tema dei lavori di ristrutturazione
l’appello merita accoglimento nella misura di fr. 80'864.- (fr. 9'000.- + fr.
1'800.- + fr. 16'650.- + fr. 540.- + fr. 3'834.- + fr. 900.- + 17’640.- +
18'000.- + fr. 12'500.-) ed € 17’000.-. Aggiungendo l’importo alla somma che
per il Pretore è dovuta relativamente ad altre opere (fr. 39'836.60), ne deriva
un importo di fr. 120'700.60 ed € 17’000.- (fr. 16'352.30 al tasso di cambio
vigente il 31 luglio 2023), ovvero complessivi fr. 137'052.90 in luogo dei fr.
34'816.60 riconosciuti dal primo giudice. La decisione di primo grado deve
conseguentemente essere riformata.
10.
AP 1 censura anche l’importo
concessogli dal primo giudice a titolo di spese legali.
10.1 In primo luogo, relativamente al danno, sostiene
che la pretesa può essere fondata sull’inadempimento del “precontratto” doc. F da
parte di AO 1 (che si è rifiutato di firmare gli atti notarili necessari alla
costituzione della PPP e al trapasso di una parte della proprietà del fondo n. __________
all’appellante, impedendo così il realizzarsi dell’operazione) e sul
risarcimento dell’interesse negativo (che mira a porre il creditore nella
situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se non avesse mai concluso il
contratto decaduto). Il danno sarebbe costituito dalle spese inutilmente
sostenute a tal fine, corrispondenti alle prestazioni dello studio legale M__________.
L’appellante specifica che già nella petizione aveva indicato cosa e quanto
chiedeva, per quale motivo (mancato adempimento della convenzione doc. F) e per
quale ragione la convenzione non è stata adempiuta; la relativa argomentazione
giuridica era contenuta nelle sue conclusioni (par. 47 e 55), ritenuto che comunque
il giudice applica d’ufficio il diritto (art. 57 CPC). Pertanto, il Pretore
avrebbe dovuto riconoscergli il rimborso di tutto quanto versato allo studio
legale.
La censura non può essere seguita, innanzitutto perché
l’impegno stabilito nel doc. F relativo al trapasso di proprietà fondiaria è
come visto nullo per vizio di forma. Inoltre, come già osservato al precedente
consid. 6, con le sue argomentazioni l’appellante non dimostra che lo sfumare
del progetto sia dipeso da un unilaterale inadempimento del nipote, rispettivamente
che le spese legali siano risultate inutili per una sua esclusiva colpa. In
quest’ottica, nemmeno è ravvisabile, sulla base delle allegazioni contenute nel
gravame, un risarcimento danni fondato sulla culpa in contrahendo.
10.2 L’appellante rimprovera altresì al Pretore di non
aver debitamente tenuto in considerazione tutte le prove attestanti quanto da
lui pagato. Sostiene di aver dimostrato di avere versato fr. 42'186.- a titolo
di onorari (e meglio fr. 28'000.- - fr. 5'814.-, cfr. doc. E e relativo
allegato doc. 3, p. 8, oltre a fr. 20'000.-, cfr. teste M__________), di cui
perlomeno la metà (fr. 21'093.-) dovrebbero essere posti a carico di AO 1. Alla
sua pretesa di rimborso dovrebbero poi essere aggiunti fr. 9'269.70 per
disborsi (pagamento di debiti della successione fu A__________), evincibili dal
doc. E, ritenuto che fr. 5’814.- sono stati riconosciuti dalla controparte (cfr.
risposta p. 26).
10.3 In effetti, la nota professionale di cui al doc. Q
(ultima pagina) attesta il pagamento di quattro acconti, ovvero di fr. 6'000.-
in data 12 maggio 2011, di fr. 15'000.- in data 8 giugno 2012, di fr. 7'000.-
il 19 giugno 2012 e di fr. 1'544.30 il 14 giugno 2013 (complessivi fr.
29'544.30), ma non chi li ha versati. In ogni caso, AO 1 non pretende di aver
versato alcunché. Nel doc. E l’avv. V__________ conferma invece che AP 1 aveva
versato allo studio legale fr. 73'000.-, di cui fr. 23'730.30 (fr. 73'000.- -
fr. 49'269.70) per coprire le loro prestazioni inerenti alla fattispecie qui in
esame (successione di A__________). Considerato che l’avv. M__________ ha
inoltre dichiarato che AP 1 aveva versato allo studio un importo a saldo di fr.
20'000.-, a fronte di uno scoperto finale effettivo di fr. 36'032.60 (verbale
del 20 febbraio 2018, p. 2), si può ritenere che AP 1 abbia versato ai legali,
a titolo di onorari, perlomeno fr. 43'730.30 (fr. 23'730.30 + fr. 20'000.-).
Come detto, AP 1 non può riversare su AO 1 le spese
legali da lui sostenute quale risarcimento danni. Aggiungasi che il patrocinio
è avvenuto anche nel suo interesse, nella misura in cui era atto a trovare
soluzioni che gli avrebbero permesso di inserirsi nella successione e ottenere
la proprietà di una parte del fondo n. __________. Il Pretore ha accertato che
il mandato era stato conferito allo studio legale M__________ dapprima dal solo
AP 1, e in seguito (dopo giugno 2010) anche da AO 1 (che prima era
rappresentato dall’avv. R__________), terminando in seguito all’insorgere della
controversia fra zio e nipote e dunque di un conflitto di interessi in capo
allo studio legale, che non poteva più patrocinare entrambi (v. testi M__________
e V__________ verbale del 20 febbraio 2018, p. 1 e 4). In seguito, AO 1 si è
avvalso della rappresentanza di un altro studio legale. La circostanza non è
contestata e comporta di principio la suddivisione a metà, fra zio e nipote,
dei costi della rappresentanza congiunta. Sennonché il gravame non indica né
dimostra il momento esatto dell’inizio e della fine del patrocinio comune, e
quali prestazioni fatturate e pagate siano state eseguite per conto di entrambi.
AO 1 ha riconosciuto, quale periodo di patrocinio congiunto (seppur gravato da
conflitto d’interesse), quello dal 27 gennaio 2012 (v. fattura 18 giugno 2013
p. 6 di cui al doc. Q, riportante, alla data 27.01.2012, la dicitura “procura
Ivan”) al 10 dicembre 2012, per un dispendio orario di 57.25 ore dell’avv.
V__________ a una tariffa oraria di fr. 280.- (v. anche doc. Q ultima pagina)
per un totale di fr. 16'030.- (risposta e domanda riconvenzionale, p. 29,
conclusioni, p. 21), ovvero fr. 17'312.40 IVA all’8% compresa. Posto che le
riduzioni dell’onorario pretese da AO 1 con le sue conclusioni (per l’asserita
carenza delle prestazioni dello studio legale e il conflitto d’interessi) non
riguardano tanto il rapporto fra i due co-mandanti, ma piuttosto quello fra essi
e il mandatario, esse non vengono qui considerate, sicché si giustifica porre
fr. 8'656.20 a carico di AO 1. Quanto alle spese pagate dallo studio legale per
conto della successione, vista la nullità del pto. 3.2 della convenzione doc. F
(v. sopra consid. 9.1), esse devono essere a carico esclusivo dell’erede AO 1. Nel
doc. Q, tali esborsi sono quantificati in fr. 5’814.- (importo riconosciuto da
quest’ultimo in sede di conclusioni); nel doc. E vi è invece un elenco spese
più esteso per complessivi fr. 9'269.70 (oltre all’importo di fr. 40'000.-
destinato alla tacitazione di L__________). Non offrendo il gravame elementi
atti a verificare le posizioni aggiuntive di cui al doc. E, solo l’importo di
fr. 5'814.- può essere confermato.
Di conseguenza, il diritto
di rimborso di AP 1 a titolo di spese legali può essere riconosciuto nella misura
di fr. 14'470.20 (fr. 8'656.20 + fr. 5'814.-) anziché fr. 11'353.95.
11.
Infine, per quanto riguarda la
pretesa riconvenzionale di AO 1 relativa all’indennizzo per l’occupazione del
bar e dell’appartamento da parte di AP 1, e ammesso dal Pretore nella misura di
fr. 185'105.60, quest’ultimo sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto
applicare un canone locativo più basso, ovvero quello quantificato senza tener
conto né dei lavori di ristrutturazione né del nuovo mobilio e corrispondente a
un indennizzo massimo di fr. 132'386.-, dal momento che non è stato il nipote,
proprietario dello stabile, a sopportare le relative spese. Negando a lui il
risarcimento dei costi di ristrutturazione e riconoscendo al nipote un canone
locativo comprendente tali interventi, il Pretore avrebbe adottato una
soluzione unilaterale a esclusivo vantaggio della controparte.
La censura non può essere seguita. Innanzitutto,
l’appellante neppure indica l’ammontare del canone locativo che pretenderebbe
di applicare. Inoltre, come appena visto, il rimborso dei costi di
ristrutturazione sostenuti gli è stato attribuito nei limiti di quanto da lui
sufficientemente allegato e dimostrato. Ne discende che il giudizio pretorile
relativo all’azione riconvenzionale resiste alle critiche dell’appellante
principale.
12.
In conclusione, l’impugnativa
di AP 1 è parzialmente accolta giusta quanto esposto ai precedenti considerandi,
sicché la sua pretesa complessiva dev’essere quantificata in fr. 40'000.- oltre
interessi del 5% dal 15 settembre 2013 (tacitazione di L__________ fr. 137'052.90
oltre interessi del 5% dal 19 settembre 2013 (lavori di ristrutturazione) e fr.
14'470.20 oltre interessi al 5% dal 19 settembre 2013 (spese legali), per
complessivi fr. 191'523.10 oltre interessi. Conteggiando, nell’ottica della
compensazione, gli interessi moratori fino al 31 luglio 2023, ne derivano
pertanto fr. 59'758.90 + fr. 204'688.50 + fr. 21'611.25, per un totale di fr. 286'058.65.
Il risultato finale potrà tuttavia essere stabilito solo dopo l’esame
dell’appello incidentale di AO 1 e la compensazione fra le reciproche pretese
delle parti (aspetto che AP 1 nel petitum del suo gravame trascura,
limitandosi a chiedere l’accoglimento delle sue pretese e la generica reiezione
dell’azione riconvenzionale avversa).
Appello incidentale (inc.12.2023.146)
13.
AO 1 critica il Pretore per
avere accertato la prescrizione di tutte le sue pretese di indennizzo per
occupazione illecita riferite al periodo agosto 2013 - gennaio 2015 (18 mesi) e
dunque per averle accolte solo a partire da febbraio 2015. Egli sostiene che la
pretesa, la sua natura, la sua estensione e le sue caratteristiche (ivi compreso
l’accertamento di eventuali danni), potevano essergli note solo al momento
della liberazione e restituzione dei locali, avvenuta il 15 marzo 2021, sicché
il termine di prescrizione sarebbe iniziato a decorrere dal 16 marzo 2021. A
suo modo di vedere, ammettere invece la decorrenza della prescrizione dalla singola
scadenza di ciascun mese equivarrebbe a proteggere l’occupante abusivo.
L’appellante incidentale chiede pertanto che l’indennizzo venga computato a far
tempo dal 1° agosto 2013 e almeno sino al 15 marzo 2021.
Per i medesimi motivi, egli contesta la decisione
pretorile di ritenere prescritte gran parte delle sue pretese di rimborso delle
spese correnti dell’immobile (per i servizi usufruiti da AP 1 in merito all’uso
degli spazi occupati), e chiede che ai suoi crediti vengano aggiunti ulteriori
fr. 13'213.90.
Egli osserva inoltre che tali indennizzi, riguardanti
poste indicate con la sufficiente precisione, potevano e dovevano essere
compensati con i crediti della controparte anche nella denegata ipotesi in cui
dovessero essere ritenuti prescritti, per l’effetto dell’art. 120 cpv. 3 CO.
14.
Nel caso concreto,
l’appellante non contesta la durata del termine di prescrizione stabilita dal
giudice di prima sede (1 anno). Egli inoltre non si confronta con l’assunto
pretorile secondo cui il danno risultante dalla mancata percezione di un canone
locativo è indipendente dall’eventuale danneggiamento dei locali (che poteva
essere noto soltanto in occasione della riconsegna dei medesimi), bensì si
limita a riproporre acriticamente una propria tesi. L’appellante neppure contesta
l’accertamento del primo giudice secondo cui egli, che peraltro era
patrocinato, almeno dall’agosto 2013 era consapevole di poter chiedere il
risarcimento del danno per l’occupazione illecita dei locali di sua proprietà, che
poteva essere quantificato con il canone di locazione che avrebbe dovuto essere
versato per la tipologia degli spazi occupati (v. anche doc. 4). In
particolare, egli non considera che ogni canone mensile e ogni fattura potevano
essere reputati come importi a sé stanti e che un’azione ex art. 85 CPC era
possibile.
Inoltre, la sua richiesta di applicare l’art. 120 cpv.
3 CO e le relative motivazioni esposte alla p. 16 dell’appello incidentale non
possono essere prese in considerazione, siccome non indica se e dove le aveva
esposte in prima sede, ovvero non smentisce il rimprovero pretorile di non aver
allegato e dettagliato l’adempimento delle necessarie condizioni.
Ne discende che le sue censure sono integralmente
irricevibili per carenza di motivazione e non possono condurre a una modifica
della decisione di primo grado.
15.
AO 1 critica il Pretore anche per
non avergli riconosciuto un indennizzo per la parte di edificio allora ubicata
sulla part. no. __________ RFD di __________ di proprietà di R__________.
Osserva anzitutto che quest’ultima non aveva mai richiesto alcunché per
l’occupazione del proprio fondo da parte dell’appendice del bar e del
soprastante appartamento. Aggiunge poi che tali edifici erano stati costruiti a
spese di suo padre A__________ (che di conseguenza era proprietario esclusivo
dell’edificio) e che malgrado l’assenza di una formale rettifica dei confini,
il suolo su cui sorge quella porzione dello stabile è sempre stato considerato
di proprietà del medesimo, tant’è che la stessa R__________, quando abitava
nell’appartamento in questione, pagava una pigione piena. Di conseguenza, a suo
dire le superfici nette di riferimento per il calcolo dell'indennizzo
dovrebbero ammontare a 74.27 mq per il bar, 58.24 mq per la cantina e 72.58 mq
per l'appartamento. Pertanto, volendo adottare il metodo di calcolo e gli
importi ritenuti dal perito, l’indennizzo dovrebbe ammontare ad almeno fr. 350’140.25.
16.
La censura dev’essere
dichiarata irricevibile per carente motivazione. Difatti, a prescindere dal
fatto che R__________ abbia o meno preteso un indennizzo per l’occupazione del
suo fondo, le affermazioni dell’appellante relative al finanziamento
dell’edificazione, ai rapporti di proprietà e alla locazione dell’appartamento
a R__________ sono semplici affermazioni di parte prive di riferimenti a mezzi
probatori. La decisione di primo grado resiste pertanto alla critica anche su
questo aspetto.
17.
AO 1 contesta altresì
l’ammontare dell’indennizzo mensile stabilito dal primo giudice, rilevando di
avere dimostrato, mediante la sua lettera del 31 maggio 2022, che quello
corretto, corrispondente al valore di mercato, consiste nelle pigioni da lui
concretamente ottenute con la locazione del bar e dell’appartamento dopo la
restituzione dei locali da parte dello zio, ovvero fr. 3'000.- (a partire dal
terzo anno di locazione, tempo necessario alla ripresa dopo il periodo COVID), rispettivamente
fr. 1'300.-, per complessivi fr. 4'300.- mensili, sicché l’indennizzo (dal 1°
agosto 2013 ad almeno il 15 marzo 2021) dovrebbe ammontare a complessivi fr.
397’750.-
(fr. 4'300.00 x 92.5 mesi) oltre a interessi del 5% dal primo
giorno successivo al mese di riferimento.
18.
La censura non può trovare
accoglimento. Con lo scritto 31 maggio 2022 AO 1 si è limitato a produrre i
contratti di locazione (doc. 24-26), senza però chiedere di sottoporre al
perito le pigioni ivi esposte o più in generale di tenerle in considerazione.
Egli inoltre con il suo gravame non spiega perché le valutazioni e i calcoli
effettuati prima dal perito e in seguito dal Pretore (che come detto ha
correttamente ridotto gli importi per tener conto unicamente delle superfici di
proprietà di AO 1) sulla base delle concrete condizioni dell’ente locato
(tenuto conto dei lavori e del mobilio) sarebbero sbagliate, né tantomeno perché
quelle da lui concordate con i suoi inquilini nei contratti siglati nel 2021
dovrebbero meglio corrispondere ai prezzi del mercato e allo stato di fatto dei
locali nel periodo interessato. Tale lacuna di motivazione non può essere
sanata con quanto contenuto nella replica all’appello incidentale, comunque
ancora insufficientemente motivata a tal riguardo.
19.
L’appellante incidentale sostiene
pure che, contrariamente a quanto accertato dal Pretore, i doc. 10, 11, 12 e 13
dimostrerebbero le sue pretese salariali di fr. 2'400.- oltre interessi (mensilità
di agosto e settembre 2013) per la manutenzione dell’autolavaggio, ovvero il
suo salario mensile di fr. 1'200.- così come l’inammissibilità della disdetta
del luglio 2013, che non rispettava il termine di preavviso legale (2 mesi).
Infine, aggiunge di avere sufficientemente dimostrato anche la sua pretesa
riferita ai lavori di riparazione (confermata dal teste E__________),
producendo l’usuale distinta delle prestazioni e del materiale impiegato. Ai
suoi crediti dovrebbero quindi essere aggiunti anche fr. 1695.-, per un totale
di fr. 4'095.-.
20.
Tramite un contratto di lavoro
il dipendente si impegna a lavorare per il datore di lavoro per un periodo di
tempo determinato o indeterminato, mentre il datore di lavoro si impegna a
pagare un salario (art. 319 cpv. 1 CO). Esso presenta quattro caratteristiche:
la prestazione lavorativa, la retribuzione, l'inserimento nell’organizzazione
lavorativa di un terzo e l’esistenza di un’obbligazione continuativa. Il contratto
di lavoro si distingue dagli altri contratti di prestazione di servizi
(mandato, appalto) per l'esistenza di un rapporto di subordinazione che rende
il lavoratore dipendente dal datore di lavoro dal profilo personale,
organizzativo e temporale e, in una certa misura, anche economico. Di principio,
il lavoratore è sottoposto alla sorveglianza, agli ordini e alle istruzioni del
datore di lavoro ed è integrato in una struttura di lavoro altrui, occupandovi
un posto determinato (STF 4A_64/2020 del 6 agosto 2020 consid. 6; IICCA del 28
settembre 2020, inc. 12.2019.155, consid. 4; IICCA del 19 giugno 2023, inc.
12.2023.9, consid. 5.3).
21.
AO 1 ha qualificato le sue
prestazioni presso l’autolavaggio quale contratto di lavoro soggetto, quanto
alla disdetta, agli art. 335 seg. CO (risposta e domanda riconvenzionale, p.
35-36, duplica e replica riconvenzionale, p. 30). AP 1 ha invece evidenziato
l’esistenza di un contratto di mandato o casomai di appalto, liberamente
disdicibile (replica e risposta riconvenzionale, p. 15; duplica
riconvenzionale, p. 4). A fronte di tali contestazioni era AO 1, gravato
dell’onere della prova (art. 8 CC), a dover dimostrare quanto da lui asserito. Egli
tuttavia non ha fornito nessuna indicazione sufficientemente concreta riguardo
alla strutturazione della sua attività, ad esempio in relazione all’origine e alla
tipologia dettagliata delle sue prestazioni, ai suoi orari, all’esistenza di un
rapporto di subordinazione con lo zio e all’obbligo di seguire determinate
indicazioni, affermando unicamente che “I compiti del signor AO 1 erano di
presenza quotidiana per la manutenzione e le riparazioni, ossia con un obbligo
di risultato”, circostanza che alluderebbe semmai a un contratto di appalto
(duplica e replica riconvenzionale, p. 30). Tali informazioni non sono neppure
deducibili dalle prove. I doc. 10-13 nulla dimostrano al riguardo se non la
corresponsione di due importi di fr. 1'200.- cadauno quale “gestione lavaggio”
per i mesi di giugno e luglio 2013, la disdetta del contratto e l’opinione del
patrocinatore di AO 1 sulla sua qualifica. Il teste E__________ (attivo nel
servizio tecnico degli autolavaggi) si è limitato a riferire che egli si recava
presso l’autolavaggio per effettuare interventi di riparazione su chiamata e
che in alcune occasioni aveva incontrato AO 1, dichiarando però di non
conoscere il suo ruolo e le sue mansioni. Ciò evidentemente non può bastare né a
qualificare il contratto, né a dimostrare l’entità e la natura dell’attività di
AO 1 nei mesi che qui interessano, né chi sia l’autore delle prestazioni
elencate nel doc. 14 e se le stesse siano state effettivamente svolte. La
censura non può pertanto sovvertire l’esito del giudizio di prima sede.
Conclusioni e spese giudiziarie
22.
In definitiva, l’appello
principale deve essere parzialmente accolto, nel senso che a AP 1 vengono attribuiti
fr. 286'058.65 (oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2023). L’appello
incidentale dev’essere invece respinto, con conseguente conferma della pretesa
riconosciuta dal Pretore a AO 1 pari a fr. 239'237.60 (oltre interessi del 5%
dal 1° agosto 2023). Ne deriva un saldo di fr. 46'821.05 oltre interessi in
favore di AP 1, sicché la sua petizione viene accolta in tale misura, mentre
l’azione riconvenzionale di AO 1 dev’essere respinta, con conseguente riforma
del giudizio di primo grado.
23.
La decisione pretorile deve
pertanto essere riformata anche in relazione alle spese giudiziarie di prima
sede.
Secondo gli incontestati accertamenti del Pretore, l’azione
principale aveva un valore litigioso di fr. 559'257.35 + € 41'000.- (fr.
50'565.30; 1 EUR = 1.2333 CHF al tasso di cambio vigente al giorno di deposito
dell’istanza di conciliazione), ovvero complessivi fr. 609'822.65. La
soccombenza di AP 1 può essere fissata al 92% (art. 106 cpv. 2 CPC).
L’azione riconvenzionale aveva invece un valore litigioso
di fr. 438'708.90 (fr. 13'213.90 + fr. 4'095.- + fr. 421'400.-). Per tale
azione vi è soccombenza totale di AO 1.
23.1 Le spese processuali riferite all’azione
principale, fissate dal Pretore in fr. 25'000.-, sono dunque poste per il 92% a
carico di AP 1 e per l’8% a carico di AO 1, ritenuto che il primo dovrà versare
al secondo fr. 16'800.- per ripetibili parziali.
23.2 Le spese processuali riferite all’azione riconvenzionale,
fissate dal primo giudice in fr. 20'000.-, sono integralmente poste a carico di
AO 1, con l’obbligo per il medesimo di rifondere alla controparte fr. 16'000.- a
titolo di ripetibili.
24.
Le spese giudiziarie di
seconda sede seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
24.1 Per quanto riguarda l’appello principale di AP 1,
il petitum si limita invero a postulare l’accoglimento della petizione e
la reiezione integrale dell’azione riconvenzionale, senza operare alcuna
compensazione. Tenuto però conto delle censure e delle motivazioni esposte nel
gravame, il valore litigioso può essere fissato nella differenza fra le sue
pretese, ovvero fr. 514'954.60 ed € 17'000.- (fr. 16'299.60 al tasso di cambio
vigente al momento dell’introduzione dell’appello, 1 EUR = 0,9588 CHF) oltre
interessi, per complessivi fr. 531'254.19 oltre interessi, e quelle
riconosciute dal primo giudice (fr. 40'000.- + 34'816.60 + fr. 11'353.95 oltre
interessi, per complessivi fr. 86'170.55 oltre interessi), aggiungendovi poi
l’importo di fr. 52'719.60 quale pretesa riduzione dell’importo riconosciuto
dal Pretore a AO 1 per l’occupazione abusiva (fr. 185'105.60 - fr. 132'386.-,
v. sopra consid. 11). Il valore litigioso è dunque quantificato in fr.
497'803.25. Considerando le censure accolte, che hanno portato le pretese
riconosciute di AP 1 da fr. 86'170.55 oltre interessi a fr. 191'523.10 oltre
interessi, per un aumento di fr. 105'352.55, il medesimo può essere ritenuto
soccombente al 79%, mentre AO 1 al 21% (art. 106 cpv. 2 CPC).
Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7
e 13 LTG, ammontano a fr. 19’000.-. Le ripetibili parziali dovute da AP 1 a AO
1, calcolate sulla base degli art. 11 e 13 RTar, sono quantificate in fr. 9’000.-,
già comprensive di spese e IVA.
24.2 Le spese giudiziarie dell’appello incidentale
seguono la soccombenza integrale di AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore
litigioso può essere quantificato nella differenza fra le pretese avanzate da AO
1 con la sua impugnativa (fr. 13'213.90 + fr. 4'095.- + fr. 4'300.- mensili dal
1° agosto 2013 fino ad almeno il 15 marzo 2021, ovvero fr. 4'300.- x 91.5 mesi,
oltre interessi) e quelle riconosciute nella decisione di prima sede (fr. 185'105.60
+ fr. 2'636.20, oltre interessi), ovvero fr. 223'017.10 (fr. 410'758.90 - fr.
187'741.80).
Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7
e 13 LTG, ammontano a fr. 8’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base degli
art. 11 e 13 RTar, sono quantificate in fr. 7’000.-, anche in questo caso già
comprensive di spese e IVA.
25.
Quanto agli eventuali rimedi
giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi in discussione superano agevolmente la
soglia di fr. 30'000.- (art.
51 cpv. 1 lett. a, 53 e 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Per
questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. L’appello
14 settembre 2023 di AP 1 è parzialmente accolto.
§. Di
conseguenza, la decisione
28 luglio 2023 del Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 2, nell’inc. OR.2015.218 è così riformata:
I. Sulla domanda principale:
1. La
petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza, AO 1 è condannato a
pagare a AP 1 fr. 46'821.05 oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2023.
2. È
disposto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da AO 1 al PE
n. __________ dell’UE di Lugano limitatamente a fr. 46'821.05 oltre interessi
del 5% dal 1° agosto 2023.
3. Le
spese processuali di complessivi di fr. 25'000.- (già comprensive di fr.
5'000.- per la procedura di conciliazione), da anticipare come di rito, sono
poste per il 92% a carico di AP 1 e per l’8% a carico di AO 1. Il primo verserà
al secondo fr. 16'800.- per ripetibili parziali.
II. Sulla
domanda riconvenzionale:
1. La
petizione è respinta.
2.
Le spese processuali di complessivi fr. 20'000.- (già comprensive di fr.
10'565.35 relativi alla perizia), da anticipare come di rito, sono
integralmente poste a carico di AO 1, con l’obbligo per il medesimo di
rifondere a AP 1 fr. 16'000.- a titolo di ripetibili.
III.
Invariato.
2. Le spese processuali della procedura d’appello principale, pari a
fr. 19'000.-, sono a carico di AP 1 per il 79% e a carico di AO 1 per il 21%.
Il primo rifonderà al secondo fr. 9’000.- a titolo di ripetibili parziali.
3. L’appello
incidentale 15 novembre 2023 di AO 1 è respinto.
4. Le
spese processuali della procedura di appello incidentale, pari a complessivi
fr. 8’000.-, sono a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 7’000.- per
ripetibili di seconda sede.
5. Notificazione:
-
;
-
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).