12.2023.125
Indebito arricchimento, restituzione di un acconto
23 gennaio 2024Italiano14 min
conclusione di un contratto con cui AO 1, AO 2 e AO 3, soci della C__________ Srl, intendevano incaricare la AP 1 di rinegoziare i debiti
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.125
Lugano
23 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.47 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 1° marzo 2021 da
AO 1
AO 2
AO 3
tutti
patrocinati dall’__________. __________,
contro
AP
1 )
patrocinata dall’ PA 1
con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di €
100'000.- oltre interessi a titolo di restituzione dell’indebito
arricchimento nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione da lei
interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha accolto
con decisione 26 luglio 2023;
appellante la convenuta con atto di appello del 14 settembre 2023, con cui ha
chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,
con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli attori con risposta 21 dicembre 2023 hanno
postulato la reiezione del gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili
di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
In prospettiva della
conclusione di un contratto con cui AO 1, AO 2 e AO 3, soci della C__________ Srl, intendevano incaricare la AP 1 di rinegoziare i debiti
della loro società nei confronti
delle banche (cfr. bozza di contratto di cui al doc. F, doc. G), i tre soci
hanno versato alla AP 1, per il tramite di AO 2 mediante ordine di bonifico del
17 dicembre 2019, la somma di € 100'000.- a titolo di “acconto spese __________,
__________, __________” (doc. E, H).
B.
Non essendosi il contratto
perfezionato, i tre soci hanno invano chiesto alla controparte la restituzione
dell’acconto (doc. L), e l’hanno successivamente escussa, per l’incasso di tale
importo, con precetto esecutivo (PE) n. __________ emesso il 31 agosto 2020 dall’Ufficio di esecuzione di
Lugano (doc. M), avverso il quale AP 1 ha interposto opposizione.
C.
Previo inoltro dell’istanza di
conciliazione in data 14 settembre 2020 e ottenimento dell’autorizzazione ad
agire del 17 novembre 2020 (doc. C), con petizione 1° marzo 2021 AO 1, AO 2 e AO
3 hanno convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento in loro favore
di € 100'000.- a titolo di restituzione dell’indebito arricchimento, oltre interessi del 5% dal 18 marzo 2020 e
spese d’incasso, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione al già
citato PE n. __________.
In sostanza gli attori hanno rilevato che, malgrado la AP 1 in sede di
trattative propendesse per la non-rimborsabilità dell’acconto (come da proposta
formulata da quest’ultima nel dicembre 2019, cfr. bozza doc. F e relativa
clausola n. 6: “A fronte dei costi che AP 1 dovrà affrontare per condurre le
trattative riguardanti la rinegoziazione dei DEBITI, i Soci versano alla
sottoscrizione di questo accordo ad AP 1 € 100'000,00. Tale importo non è in ogni caso
rimborsabile”), essi l’avevano versato condizionandolo
espressamente al raggiungimento di un accordo, avvertendola con scritto del 16
dicembre 2019 (doc. G, annesso all’e-mail doc. H) che se ciò non fosse avvenuto
entro il 20 gennaio 2020, l’importo avrebbe dovuto essere restituito.
D.
Con risposta 16 aprile 2021 la
convenuta si è opposta alla petizione postulandone l’integrale reiezione,
rilevando che secondo le pattuizioni fra le parti, l’acconto non era
rimborsabile e non dipendeva dalla stesura materiale del contratto, come pure
che ciò corrispondeva alla prassi nel settore (salvataggio di aziende in
difficoltà), contestando inoltre di avere mai ricevuto la comunicazione di cui
al doc. G o l’e-mail di cui al doc. H.
E.
Con replica 20 maggio 2021 e
duplica 24 giugno 2021 le parti hanno approfondito le proprie antitetiche
posizioni, contestando quelle avverse. In particolare, gli attori hanno
rimarcato l’assenza di un accordo (che avrebbe dovuto avere la forma scritta)
come pure di allegazioni o prove su qualsivoglia eventuale (e contestata)
prestazione svolta da AP 1. La convenuta ha ribadito che il pagamento
dell’acconto confermava per atti concludenti il contenuto della bozza doc. F e
dunque anche della clausola n. 6.
F.
Esperita l’istruttoria e
raccolte le conclusioni scritte 27 febbraio 2023 della convenuta e 28 febbraio
2023 degli attori, con decisione 26 luglio 2023 il Pretore ha accolto la
petizione, con seguito di spese processuali (fr. 5'500.-) e ripetibili (fr. 7’000.-)
a carico della convenuta.
G.
Con appello 14 settembre 2023 la
convenuta si è aggravata contro il suddetto giudizio, postulandone la riforma
nel senso di respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili
di entrambi i gradi di giudizio,
H.
Con risposta 21 dicembre 2023
gli attori si sono opposti al gravame postulandone la reiezione, con protesta
di tasse, spese e ripetibili di seconda sede.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata.
I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni
(art. 311 e 312 CPC). L’appello 14 settembre 2023 contro la decisione 26 luglio
2023.
(notificata alla convenuta il 3 agosto 2023) è tempestivo (tenuto conto
delle ferie giudiziarie estive), così com’è tempestiva la risposta 21 dicembre
2023.
degli appellati.
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni
del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria
lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e
circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime.
3.
Con l’impugnata decisione, il
Pretore ha innanzitutto rimarcato il carattere internazionale della vertenza e
stabilito la propria competenza ex art. 18 CPC (v. anche art. 24 CLug). In
seguito, ha riassunto il contenuto dell’art. 62 CO e i presupposti per
rivendicare la restituzione dell’indebito (ivi compreso l’onere della prova in
capo agli attori), rilevando in special modo che l’art. 62 CO torna applicabile
anche ai pagamenti effettuati in esecuzione anticipata di un contratto in corso
di negoziazione o stipulazione, quando tale contratto non sia stato concluso
(DTF 119 II 20 consid. 2a).
In
merito alla natura dell’acconto, il Pretore ha evidenziato in primo luogo che
non vi sono elementi che smentiscano la ricezione dell’e-mail doc. H (alla
quale era stato allegato il doc. G, ove gli attori esplicitavano la propria
visione) da parte di AP 1, ritenuto che il suo indirizzo vi è correttamente
riportato e che gli altri destinatari della comunicazione hanno confermato di
averla ricevuta (testi M__________ e S__________). In secondo luogo, ha
rilevato che dagli atti non emerge alcuna concreta prova dell’accettazione da
parte degli attori della proposta di cui al doc. F, della relativa clausola n.
6.
e pertanto della non-rimborsabilità dell’acconto, né tantomeno dell’esistenza
di una simile prassi nel settore.
Il
primo giudice ne ha dedotto che non sussisteva alcuna concorde e reciproca
volontà delle parti in merito al carattere definitivo e non rimborsabile
dell’acconto, ritenuto oltretutto che AP 1 non ha preteso né dimostrato se e quali
prestazioni o spese avrebbe svolto rispettivamente sostenuto in favore della
controparte tali da giustificare una trattenuta, anche solo parziale,
dell’acconto percepito.
Essendo
venuti meno i motivi per i quali l’acconto era stato versato (conclusione
dell’accordo definitivo entro il 20 gennaio 2020), il Pretore ha pertanto
accertato il diritto degli attori di ottenere la ripetizione della somma da
loro versata, oramai priva di una giusta causa.
4.
Con il gravame, l’appellante
critica innanzitutto, in quanto sibillina, la conclusione del Pretore secondo
cui “non vi era alcuna concorde e reciproca volontà delle parti in merito al
carattere definitivo e non rimborsabile dell’acconto”, rilevando di non
comprendere se il giudice, in relazione all’assenza di consenso, intendesse
riferirsi “alla non rimborsabilità della dazione o al fatto che si tratti di
acconto”. Nel seguito, sostiene che vi era un accordo delle parti sulla
natura non rimborsabile del versamento (che in realtà non era un acconto in
senso tecnico da dedurre dal futuro compenso, bensì un versamento forfettario,
non puntualmente riferito a concrete spese o prestazioni, a copertura di costi
non rimborsabili) e che tale accordo costituiva la causa del versamento.
Ovvero, le bozze doc. F (del 12 dicembre 2019) e doc. I (del 27 gennaio 2020) e
segnatamente la relativa clausola n. 6 (rimasta uguale in entrambe le versioni)
costituirebbero il frutto delle negoziazioni fra le parti e un chiaro accordo
attestante che il versamento dell’acconto avveniva a titolo definitivo e
indipendentemente dall’esito del risanamento, e che esso non era sottoposto ad
alcuna condizione poi non realizzatasi. Per l’appellante, il fatto stesso che
il pagamento sia intervenuto già in data 17 dicembre 2019 dimostrerebbe che la sottoscrizione
del contratto non era necessaria e costituirebbe un’accettazione per atti
concludenti (accordo tacito, art. 1 cpv. 2 CO) nonché l’esecuzione di
un’obbligazione assunta. Tale versamento preventivo “una tantum” sarebbe del
resto una prassi usuale in simili contesti, ciò che si comprenderebbe per il
fatto che “simili interventi di salvataggio di aziende in difficoltà non
nascono dalla sera alla mattina. Sono il frutto di contatti e relazioni, oltre
che di studio dossier, analisi documentali, e, soprattutto, dalle competenze
dell'appellante di poter far capo ad ampio know how”.
Peraltro,
a suo modo di vedere la controparte neppure si sarebbe premurata di farle
sapere che lo riteneva un pagamento condizionato e di verificare che tale
chiarimento le fosse pervenuto. L’appellante evidenzia pure che non era lei a
dover apportare la prova della mancata ricezione della comunicazione doc. G/H
(comunque per lei impossibile), come pure che il fatto che altri destinatari l’abbiano
ricevuta ancora non dimostra che fosse pervenuta anche a lei (potendo ad esempio
entrare in considerazione disfunzioni informatiche o di rete). Per tutti questi
motivi, l’appellante ritiene che la DTF 119 II 20 citata dal Pretore (relativa
all’esecuzione anticipata di un contratto in fase di negoziazione e poi non
stipulato) non sarebbe applicabile alla fattispecie e che la controparte non
disporrebbe di alcuna pretesa di restituzione.
5.
L’art. 8 CC impone a chi
intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di dimostrarla.
Ciò vale anche nell’ambito della prova di un fatto negativo, ma l’onere
probatorio è in tale caso mitigato dalle regole di buona fede, che obbligano la
parte avversa a collaborare al procedimento probatorio, in particolare offrendo
la prova del contrario. È nell'ambito della valutazione delle prove che il
giudice deciderà sul risultato della collaborazione della controparte o trarrà
le conseguenze di un rifiuto di collaborare all'assunzione delle prove. La
prova è fornita se l'autorità giudiziaria giunge alla conclusione che la
circostanza di fatto esiste così come asserito. Non è richiesta la certezza
assoluta; è piuttosto sufficiente un grado di probabilità che non lasci alcun ragionevole
dubbio sull'esistenza del fatto in questione (DTF 119 II 305 consid. 1 b/aa, 98
II 231 consid. 5; STF 2C_988/2014 dell’1° settembre 2015 consid. 3.2). Quando
il giudice ha raggiunto il suo convincimento sulla base di un apprezzamento
delle prove, la questione dell'onere probatorio diviene senza oggetto (DTF 141
III 241 consid. 3.2, 132 III 626 consid. 3.4).
6.
Ora, premesso che il Pretore,
con la frase criticata nel gravame nonché con i suoi ulteriori ragionamenti, ha
chiaramente stabilito che non vi è mai stato accordo delle parti sulla non
rimborsabilità del pagamento, la volontà dei tre soci AO 1, AO 2 e AO 3 emerge
in maniera evidente dal doc. G. In esso, i medesimi segnalavano alla
controparte che la bozza doc. F ancora doveva essere modificata e integrata
(ovvero che non era per loro ancora accettabile nella sua forma attuale) come
pure che l’imminente versamento di €
100'000.- sarebbe avvenuto a conferma della serietà del loro intento di portare
a termine l’operazione e avrebbe avuto natura
rimborsabile, ovvero condizionata alla futura sottoscrizione del contratto.
L’appellante non contesta che tale comunicazione, annessa all’e-mail doc. H,
fosse correttamente indirizzata al suo recapito, né che gli altri destinatari
l’avessero ricevuta, e menziona solo genericamente ipotetici malfunzionamenti
elettronici privi di qualsivoglia riscontro concreto. Si deve pertanto
ragionevolmente concludere, sulla base degli elementi a disposizione, che il
documento sia stato ricevuto anche dalla società appellante.
Aggiungasi
che i doc. F e I sono unicamente delle bozze scritte (definite “proposte”) prive
di firma, attestanti che l’acconto sarebbe stato versato contestualmente alla
sottoscrizione del contratto a copertura dei costi che avrebbe sostenuto AP 1
nell’ambito della sua esecuzione (cfr. clausola n. 6) e più in generale che
l’intenzione delle parti era quella di stipulare un contratto debitamente
formalizzato. Ciò neppure sorprende, viste la delicatezza del tema (risanamento
di un’azienda in difficoltà) e la consistenza degli importi in gioco (“remunerazione”
fino a € 2'500'000.- a dipendenza dell’esito e delle tempistiche del
risanamento, acconto di fr. 100'000.-, cfr. doc. F e I, premesse e clausole n.
4-6).
Peraltro,
l’allestimento (su carta intestata della AP 1) della bozza di accordo
(“proposta”) datata 27 gennaio 2020 (doc. I) è successivo al versamento dell’importo
qui in discussione. Ciò pure dimostra che la società appellante era consapevole
che il pagamento dell’acconto non costituiva accettazione dei termini
contrattuali e che nessun accordo era ancora stato raggiunto. La AP 1 inoltre
neppure pretende, in opposizione al giudizio di primo grado, che al momento del
versamento o successivamente avesse già iniziato a fornire delle prestazioni,
ovvero a eseguire il contratto a suo dire stipulato.
Infine,
l’argomentazione ribadita nel gravame relativa all’esistenza di una presunta
prassi concernente la non rimborsabilità degli acconti nell’ambito dei
risanamenti aziendali non è, ancora una volta, supportata da alcun concreto e
oggettivo elemento, costituisce la riproposizione di una tesi soggettiva ed è
pertanto carente nella motivazione e inammissibile.
In
definitiva, sulla base degli elementi agli atti e delle prove che le parti
hanno saputo, rispettivamente non saputo, apportare, si deve concludere che la
decisione del Pretore di negare l’esistenza di un accordo sulla
non-rimborsabilità dell’acconto dev’essere confermata. Non essendosi il
contratto perfezionato, ed essendo venuta meno la causa del versamento, a
giusta ragione il primo giudice ha quindi tutelato il diritto di ripetizione
degli attori sulla base dell’art. 62 CO.
7.
In conclusione, l’appello
dev’essere respinto.
Le
spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art.
106.
cpv. 1 CPC) e sono fissate in base a un valore litigioso di € 100'000.-,
ovvero fr. 95'880.- (1 EUR = 0.9588 CHF al tasso di cambio vigente al giorno di
introduzione dell’appello), determinante anche per un eventuale ricorso al
Tribunale federale.
Le
spese processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano
a fr. 6’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2
lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono
quantificate in fr. 4’000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar,
decide:
1. L’appello 14 settembre 2023 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 6’000.-,
sono a carico dell’appellante, che rifonderà agli appellati complessivi fr. 4’000.-
per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
;
-
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).