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Decisione

12.2023.125

Indebito arricchimento, restituzione di un acconto

23 gennaio 2024Italiano14 min

conclusione di un contratto con cui AO 1, AO 2 e AO 3, soci della C__________ Srl, intendevano incaricare la AP 1 di rinegoziare i debiti

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.125

Lugano

23 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.47 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 1° marzo 2021 da

AO 1

AO 2

AO 3

tutti

patrocinati dall’__________. __________,

contro

AP

1 )

patrocinata dall’ PA 1

con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di €

100'000.- oltre interessi a titolo di restituzione dell’indebito

arricchimento nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione da lei

interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha accolto

con decisione 26 luglio 2023;

appellante la convenuta con atto di appello del 14 settembre 2023, con cui ha

chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,

con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre gli attori con risposta 21 dicembre 2023 hanno

postulato la reiezione del gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili

di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

In prospettiva della

conclusione di un contratto con cui AO 1, AO 2 e AO 3, soci della C__________ Srl, intendevano incaricare la AP 1 di rinegoziare i debiti

della loro società nei confronti

delle banche (cfr. bozza di contratto di cui al doc. F, doc. G), i tre soci

hanno versato alla AP 1, per il tramite di AO 2 mediante ordine di bonifico del

17 dicembre 2019, la somma di € 100'000.- a titolo di “acconto spese __________,

__________, __________” (doc. E, H).

B.

Non essendosi il contratto

perfezionato, i tre soci hanno invano chiesto alla controparte la restituzione

dell’acconto (doc. L), e l’hanno successivamente escussa, per l’incasso di tale

importo, con precetto esecutivo (PE) n. __________ emesso il 31 agosto 2020 dall’Ufficio di esecuzione di

Lugano (doc. M), avverso il quale AP 1 ha interposto opposizione.

C.

Previo inoltro dell’istanza di

conciliazione in data 14 settembre 2020 e ottenimento dell’autorizzazione ad

agire del 17 novembre 2020 (doc. C), con petizione 1° marzo 2021 AO 1, AO 2 e AO

3 hanno convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento in loro favore

di € 100'000.- a titolo di restituzione dell’indebito arricchimento, oltre interessi del 5% dal 18 marzo 2020 e

spese d’incasso, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione al già

citato PE n. __________.

In sostanza gli attori hanno rilevato che, malgrado la AP 1 in sede di

trattative propendesse per la non-rimborsabilità dell’acconto (come da proposta

formulata da quest’ultima nel dicembre 2019, cfr. bozza doc. F e relativa

clausola n. 6: “A fronte dei costi che AP 1 dovrà affrontare per condurre le

trattative riguardanti la rinegoziazione dei DEBITI, i Soci versano alla

sottoscrizione di questo accordo ad AP 1 € 100'000,00. Tale importo non è in ogni caso

rimborsabile”), essi l’avevano versato condizionandolo

espressamente al raggiungimento di un accordo, avvertendola con scritto del 16

dicembre 2019 (doc. G, annesso all’e-mail doc. H) che se ciò non fosse avvenuto

entro il 20 gennaio 2020, l’importo avrebbe dovuto essere restituito.

D.

Con risposta 16 aprile 2021 la

convenuta si è opposta alla petizione postulandone l’integrale reiezione,

rilevando che secondo le pattuizioni fra le parti, l’acconto non era

rimborsabile e non dipendeva dalla stesura materiale del contratto, come pure

che ciò corrispondeva alla prassi nel settore (salvataggio di aziende in

difficoltà), contestando inoltre di avere mai ricevuto la comunicazione di cui

al doc. G o l’e-mail di cui al doc. H.

E.

Con replica 20 maggio 2021 e

duplica 24 giugno 2021 le parti hanno approfondito le proprie antitetiche

posizioni, contestando quelle avverse. In particolare, gli attori hanno

rimarcato l’assenza di un accordo (che avrebbe dovuto avere la forma scritta)

come pure di allegazioni o prove su qualsivoglia eventuale (e contestata)

prestazione svolta da AP 1. La convenuta ha ribadito che il pagamento

dell’acconto confermava per atti concludenti il contenuto della bozza doc. F e

dunque anche della clausola n. 6.

F.

Esperita l’istruttoria e

raccolte le conclusioni scritte 27 febbraio 2023 della convenuta e 28 febbraio

2023 degli attori, con decisione 26 luglio 2023 il Pretore ha accolto la

petizione, con seguito di spese processuali (fr. 5'500.-) e ripetibili (fr. 7’000.-)

a carico della convenuta.

G.

Con appello 14 settembre 2023 la

convenuta si è aggravata contro il suddetto giudizio, postulandone la riforma

nel senso di respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili

di entrambi i gradi di giudizio,

H.

Con risposta 21 dicembre 2023

gli attori si sono opposti al gravame postulandone la reiezione, con protesta

di tasse, spese e ripetibili di seconda sede.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata.

I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni

(art. 311 e 312 CPC). L’appello 14 settembre 2023 contro la decisione 26 luglio

2023.

(notificata alla convenuta il 3 agosto 2023) è tempestivo (tenuto conto

delle ferie giudiziarie estive), così com’è tempestiva la risposta 21 dicembre

2023.

degli appellati.

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni

del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria

lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e

circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime.

3.

Con l’impugnata decisione, il

Pretore ha innanzitutto rimarcato il carattere internazionale della vertenza e

stabilito la propria competenza ex art. 18 CPC (v. anche art. 24 CLug). In

seguito, ha riassunto il contenuto dell’art. 62 CO e i presupposti per

rivendicare la restituzione dell’indebito (ivi compreso l’onere della prova in

capo agli attori), rilevando in special modo che l’art. 62 CO torna applicabile

anche ai pagamenti effettuati in esecuzione anticipata di un contratto in corso

di negoziazione o stipulazione, quando tale contratto non sia stato concluso

(DTF 119 II 20 consid. 2a).

In

merito alla natura dell’acconto, il Pretore ha evidenziato in primo luogo che

non vi sono elementi che smentiscano la ricezione dell’e-mail doc. H (alla

quale era stato allegato il doc. G, ove gli attori esplicitavano la propria

visione) da parte di AP 1, ritenuto che il suo indirizzo vi è correttamente

riportato e che gli altri destinatari della comunicazione hanno confermato di

averla ricevuta (testi M__________ e S__________). In secondo luogo, ha

rilevato che dagli atti non emerge alcuna concreta prova dell’accettazione da

parte degli attori della proposta di cui al doc. F, della relativa clausola n.

6.

e pertanto della non-rimborsabilità dell’acconto, né tantomeno dell’esistenza

di una simile prassi nel settore.

Il

primo giudice ne ha dedotto che non sussisteva alcuna concorde e reciproca

volontà delle parti in merito al carattere definitivo e non rimborsabile

dell’acconto, ritenuto oltretutto che AP 1 non ha preteso né dimostrato se e quali

prestazioni o spese avrebbe svolto rispettivamente sostenuto in favore della

controparte tali da giustificare una trattenuta, anche solo parziale,

dell’acconto percepito.

Essendo

venuti meno i motivi per i quali l’acconto era stato versato (conclusione

dell’accordo definitivo entro il 20 gennaio 2020), il Pretore ha pertanto

accertato il diritto degli attori di ottenere la ripetizione della somma da

loro versata, oramai priva di una giusta causa.

4.

Con il gravame, l’appellante

critica innanzitutto, in quanto sibillina, la conclusione del Pretore secondo

cui “non vi era alcuna concorde e reciproca volontà delle parti in merito al

carattere definitivo e non rimborsabile dell’acconto”, rilevando di non

comprendere se il giudice, in relazione all’assenza di consenso, intendesse

riferirsi “alla non rimborsabilità della dazione o al fatto che si tratti di

acconto”. Nel seguito, sostiene che vi era un accordo delle parti sulla

natura non rimborsabile del versamento (che in realtà non era un acconto in

senso tecnico da dedurre dal futuro compenso, bensì un versamento forfettario,

non puntualmente riferito a concrete spese o prestazioni, a copertura di costi

non rimborsabili) e che tale accordo costituiva la causa del versamento.

Ovvero, le bozze doc. F (del 12 dicembre 2019) e doc. I (del 27 gennaio 2020) e

segnatamente la relativa clausola n. 6 (rimasta uguale in entrambe le versioni)

costituirebbero il frutto delle negoziazioni fra le parti e un chiaro accordo

attestante che il versamento dell’acconto avveniva a titolo definitivo e

indipendentemente dall’esito del risanamento, e che esso non era sottoposto ad

alcuna condizione poi non realizzatasi. Per l’appellante, il fatto stesso che

il pagamento sia intervenuto già in data 17 dicembre 2019 dimostrerebbe che la sottoscrizione

del contratto non era necessaria e costituirebbe un’accettazione per atti

concludenti (accordo tacito, art. 1 cpv. 2 CO) nonché l’esecuzione di

un’obbligazione assunta. Tale versamento preventivo “una tantum” sarebbe del

resto una prassi usuale in simili contesti, ciò che si comprenderebbe per il

fatto che “simili interventi di salvataggio di aziende in difficoltà non

nascono dalla sera alla mattina. Sono il frutto di contatti e relazioni, oltre

che di studio dossier, analisi documentali, e, soprattutto, dalle competenze

dell'appellante di poter far capo ad ampio know how”.

Peraltro,

a suo modo di vedere la controparte neppure si sarebbe premurata di farle

sapere che lo riteneva un pagamento condizionato e di verificare che tale

chiarimento le fosse pervenuto. L’appellante evidenzia pure che non era lei a

dover apportare la prova della mancata ricezione della comunicazione doc. G/H

(comunque per lei impossibile), come pure che il fatto che altri destinatari l’abbiano

ricevuta ancora non dimostra che fosse pervenuta anche a lei (potendo ad esempio

entrare in considerazione disfunzioni informatiche o di rete). Per tutti questi

motivi, l’appellante ritiene che la DTF 119 II 20 citata dal Pretore (relativa

all’esecuzione anticipata di un contratto in fase di negoziazione e poi non

stipulato) non sarebbe applicabile alla fattispecie e che la controparte non

disporrebbe di alcuna pretesa di restituzione.

5.

L’art. 8 CC impone a chi

intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di dimostrarla.

Ciò vale anche nell’ambito della prova di un fatto negativo, ma l’onere

probatorio è in tale caso mitigato dalle regole di buona fede, che obbligano la

parte avversa a collaborare al procedimento probatorio, in particolare offrendo

la prova del contrario. È nell'ambito della valutazione delle prove che il

giudice deciderà sul risultato della collaborazione della controparte o trarrà

le conseguenze di un rifiuto di collaborare all'assunzione delle prove. La

prova è fornita se l'autorità giudiziaria giunge alla conclusione che la

circostanza di fatto esiste così come asserito. Non è richiesta la certezza

assoluta; è piuttosto sufficiente un grado di probabilità che non lasci alcun ragionevole

dubbio sull'esistenza del fatto in questione (DTF 119 II 305 consid. 1 b/aa, 98

II 231 consid. 5; STF 2C_988/2014 dell’1° settembre 2015 consid. 3.2). Quando

il giudice ha raggiunto il suo convincimento sulla base di un apprezzamento

delle prove, la questione dell'onere probatorio diviene senza oggetto (DTF 141

III 241 consid. 3.2, 132 III 626 consid. 3.4).

6.

Ora, premesso che il Pretore,

con la frase criticata nel gravame nonché con i suoi ulteriori ragionamenti, ha

chiaramente stabilito che non vi è mai stato accordo delle parti sulla non

rimborsabilità del pagamento, la volontà dei tre soci AO 1, AO 2 e AO 3 emerge

in maniera evidente dal doc. G. In esso, i medesimi segnalavano alla

controparte che la bozza doc. F ancora doveva essere modificata e integrata

(ovvero che non era per loro ancora accettabile nella sua forma attuale) come

pure che l’imminente versamento di €

100'000.- sarebbe avvenuto a conferma della serietà del loro intento di portare

a termine l’operazione e avrebbe avuto natura

rimborsabile, ovvero condizionata alla futura sottoscrizione del contratto.

L’appellante non contesta che tale comunicazione, annessa all’e-mail doc. H,

fosse correttamente indirizzata al suo recapito, né che gli altri destinatari

l’avessero ricevuta, e menziona solo genericamente ipotetici malfunzionamenti

elettronici privi di qualsivoglia riscontro concreto. Si deve pertanto

ragionevolmente concludere, sulla base degli elementi a disposizione, che il

documento sia stato ricevuto anche dalla società appellante.

Aggiungasi

che i doc. F e I sono unicamente delle bozze scritte (definite “proposte”) prive

di firma, attestanti che l’acconto sarebbe stato versato contestualmente alla

sottoscrizione del contratto a copertura dei costi che avrebbe sostenuto AP 1

nell’ambito della sua esecuzione (cfr. clausola n. 6) e più in generale che

l’intenzione delle parti era quella di stipulare un contratto debitamente

formalizzato. Ciò neppure sorprende, viste la delicatezza del tema (risanamento

di un’azienda in difficoltà) e la consistenza degli importi in gioco (“remunerazione”

fino a € 2'500'000.- a dipendenza dell’esito e delle tempistiche del

risanamento, acconto di fr. 100'000.-, cfr. doc. F e I, premesse e clausole n.

4-6).

Peraltro,

l’allestimento (su carta intestata della AP 1) della bozza di accordo

(“proposta”) datata 27 gennaio 2020 (doc. I) è successivo al versamento dell’importo

qui in discussione. Ciò pure dimostra che la società appellante era consapevole

che il pagamento dell’acconto non costituiva accettazione dei termini

contrattuali e che nessun accordo era ancora stato raggiunto. La AP 1 inoltre

neppure pretende, in opposizione al giudizio di primo grado, che al momento del

versamento o successivamente avesse già iniziato a fornire delle prestazioni,

ovvero a eseguire il contratto a suo dire stipulato.

Infine,

l’argomentazione ribadita nel gravame relativa all’esistenza di una presunta

prassi concernente la non rimborsabilità degli acconti nell’ambito dei

risanamenti aziendali non è, ancora una volta, supportata da alcun concreto e

oggettivo elemento, costituisce la riproposizione di una tesi soggettiva ed è

pertanto carente nella motivazione e inammissibile.

In

definitiva, sulla base degli elementi agli atti e delle prove che le parti

hanno saputo, rispettivamente non saputo, apportare, si deve concludere che la

decisione del Pretore di negare l’esistenza di un accordo sulla

non-rimborsabilità dell’acconto dev’essere confermata. Non essendosi il

contratto perfezionato, ed essendo venuta meno la causa del versamento, a

giusta ragione il primo giudice ha quindi tutelato il diritto di ripetizione

degli attori sulla base dell’art. 62 CO.

7.

In conclusione, l’appello

dev’essere respinto.

Le

spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art.

106.

cpv. 1 CPC) e sono fissate in base a un valore litigioso di € 100'000.-,

ovvero fr. 95'880.- (1 EUR = 0.9588 CHF al tasso di cambio vigente al giorno di

introduzione dell’appello), determinante anche per un eventuale ricorso al

Tribunale federale.

Le

spese processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano

a fr. 6’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2

lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono

quantificate in fr. 4’000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar,

decide:

1. L’appello 14 settembre 2023 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 6’000.-,

sono a carico dell’appellante, che rifonderà agli appellati complessivi fr. 4’000.-

per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

;

-

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).