Lexipedia

Decisione

12.2023.13

Compravendita - errore essenziale - dolo

15 giugno 2023Italiano37 min

incontro personale, il 20 maggio 2011 __________ G__________ (direttore della S__________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.13

Lugano

15 giugno 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa – inc. n. OR.2014.4 – della Pretura del Distretto di

Riviera promossa con petizione 16 aprile 2014 da

AP

1

patrocinato dall' PA 1

contro

AO

1

patrocinato da PA 2

con cui l'attore ha chiesto, previo annullamento del

contratto di compravendita del 51% delle quote azionarie della __________ SA,

la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 360'000.- oltre interessi al 5% dal 30

ottobre 2011 come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta

da quest'ultimo al PE n. __________71 dell'UEF di Biasca;

domande avversate dal convenuto e che il Pretore ha

respinto con sentenza 14 dicembre 2022;

appellante l'attore che, con atto di appello 24 gennaio 2023, postula la riforma del

giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese

e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con risposta 18 aprile 2023

propone di respingere l'appello, con protesta di spese e ripetibili di seconda

sede;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. La __________ SA di __________

è una società attiva dal __________ nel campo della progettazione ed esecuzione

di impianti elettrici e telematici come pure della costruzione di quadri

elettrici ed elettropneumatici. AO 1, socio fondatore, è tuttora iscritto a

registro di commercio come presidente del consiglio di amministrazione con

firma individuale.

B. AP 1, elettricista ed

economista aziendale, è un imprenditore attivo nel medesimo settore. Dopo avere

costituito nel 1992 la D__________ SA di __________, nel 1999 egli ha acquisito

la E__________ SA, sempre attiva nel comparto dell'impiantistica elettrica e

telematica, che ha poi ripreso per fusione la D__________ SA. Volendo investire

gli importanti utili conseguiti con tali attività, AP 1 ha iniziato una ricerca

tra aziende che, senza possibilità di successione famigliare, fossero disposte

ad aprire una trattativa, trovando nella __________ SA un'opportunità (doc. 9,

pag. 30).

C. Dopo – almeno – un

incontro personale, il 20 maggio 2011 __________ G__________ (direttore della S__________

SA che si occupava dei conti della __________ SA) ha formulato per conto di AO

1 (rappresentante della totalit delle azioni) un'offerta per la vendita

dell'intero capitale azionario (50 azioni nominative da fr. 1'000.- l'una) a

fr. 1'500'000.- (doc. 3). Al che AP 1 ha chiesto il 24 maggio 2011 di visionare

i bilanci e i conti economici per gli anni dal 2008 al 2010, i relativi

rapporti di revisione, il riassunto (lista) dei lavori in corso al 31 dicembre

2009 e 2010 nonché l'elenco dei dipendenti e dei salari per gli anni dal 2008

al 2010 (doc. 6). Dopo avere "visionato" l'azienda ed essersi

"addentrato nei conti" messigli a disposizione, AP 1 ha

proposto il 17 giugno 2011 a AO 1 l'acquisto del 55% (di cui il 51% per sé e il

resto per altri interessati) del pacchetto azionario al prezzo di fr. 632'500.-

(doc. 6). In vista di tale acquisto e per l'ottenimento di un finanziamento

bancario, lo stesso AP 1 ha presentato un business plan nel quale

figurava una valutazione del valore societario oscillante tra fr. 440'471.- e

fr. 1'062'693.- (doc. 9, penultimo e terzultimo foglio).

D. Ricevuto un bilancio

intermedio 2011 della società, AP 1 ha chiesto il 15 settembre 2011 ulteriori

informazioni e documenti, tra cui "la lista dei lavori in corso

oggettiva" e la spiegazione del perché "è così alta questa

cifra" (doc. F). Quello stesso giorno __________ G__________ ha

trasmesso la lista dei lavori in corso al 30 giugno 2011 (doc. 12). Il 22

settembre seguente AP 1 ha quindi sottoscritto un'"offerta per acquisto

di capitale" che faceva stato fra l'altro di un valore aziendale di

riferimento di fr. 1'200'000.- e prevedeva un punto n. 4 ("Norme

relative alla copertura della liquidità aziendale") in virtù del quale

gli azionisti "dispongono che vengano emesse, entro due settimane dalla

data della firma del presente accordo, le fatture necessarie con l'obiettivo di

ridurre di, al minimo, Sfr. 300'000.00 (…) i lavori in corso, come da lista (…)

del 30 giugno 2011" (doc. B).

E. AO 1 (in rappresentanza

di tutti gli azionisti) e AP 1 hanno in seguito firmato l'11 novembre 2011 il

contratto per l'acquisto del 51% delle azioni al prezzo di

fr. 612'000.-, da pagare in quattro rate: la prima di fr. 360'000.- entro il 30

ottobre 2011, la seconda di fr. 24'000.- entro il 3 dicembre 2011, la terza di

fr. 58'000.- entro il 31 dicembre 2012 e la quarta mediante cessione "nei

tempi tecnici necessari al passaggio di proprietà" di un appartamento

di proprietà dell'acquirente del valore (al netto delle ipoteche) di fr.

170'000.- (doc. 2, punto n. 3). L'accordo intendeva regolare anche il

cambiamento di gestione e direzione della società (punto n. 1) e prevedeva

inoltre un diritto di prelazione sul restante valore aziendale, da definire

entro il 31 dicembre 2012 (punto n. 3). In base alla convenzione "il nuovo

socio" era coinvolto da subito nella gestione aziendale, assumendo la

funzione di direttore (con uno stipendio lordo annuo di fr. 110'000.- e per una

durata minima di 5 anni) e già per il periodo 2011 – 2012 avrebbe beneficiato

di "una partecipazione straordinaria agli utili che non supera CHF

90'000.- (…)" secondo modalità da definire entro il 31 dicembre 2011

(punto n. 1, 3c e 3d). Le azioni del nuovo socio sarebbero infine rimaste depositate

presso un terzo garante (punto n. 3e). Non è invece più stato ripreso il punto

n. 4 dell'offerta 22 settembre 2011 (sopra, lett. D in fine).

F. Pagata la prima rata

di fr. 360'000.- e depositati – presso la S__________ SA – i certificati

rappresentanti 26 azioni della __________ SA (doc. V), AP 1 è subito entrato in

carica come direttore della società ed è stato iscritto nel registro di

commercio come delegato con firma individuale il 5 aprile 2012 (doc. C). Invocando

problemi di liquidità della società, egli ha chiesto nell'aprile 2012 a G__________

Z__________ della G__________ SA (società di revisione della E__________ SA) di

verificare i bilanci dal 2008 al 2010 della __________ SA. G__________ Z__________

gli ha risposto il 29 maggio 2012 che il problema risiedeva nella posizione

"lavori in corso" che negli ultimi 3 anni era aumentata in

maniera evidente, tant'è che nel bilancio 2010 risultava di fr. 60'000.-

superiore (fr. 559'000.- contro i fr. 499'000.-) rispetto alla lista a

disposizione (doc. C nell'inc. CM.2013.44). Sospeso il 31 maggio 2012 prudenzialmente

ogni ulteriore pagamento (doc. 16), AP 1 ha incaricato un suo amico, S__________

P__________ della M__________ __________ Sagl, di verificare uno specifico

appalto ("Residenza al __________") per gli anni dal 2008 al

2010. Riscontrata una differenza di fr. 60'000.- nel 2010, il consulente gli ha

consigliato il 5 settembre 2012 di estendere l'analisi a tutti i lavori in

corso iscritti a bilancio (doc. Q). Da tale analisi, del 9 novembre 2012, è

emersa una differenza di fr. 12'000.- al 31 dicembre 2009 e di fr. 149'000.- al

31 dicembre 2010, con un utile di esercizio di fr. 70'373.41 per il 2009 e una

perdita di

fr. 79'931.93 per l'esercizio 2010 (doc. E nell'inc. CM.2013.44).

G. Preso atto di ciò, il

14 novembre 2012 AP 1 ha chiesto l'annullamento del contratto di compravendita e

proposto l'elaborazione di un nuovo accordo sulla base della "Praktiker

Methode“ (doc. 13). Egli ha poi rassegnato le dimissioni dalla carica di

amministratore delegato (doc. 20), il 5 dicembre 2012, e di direttore, il 12

dicembre seguente, rivendicando la restituzione della prima rata più gli

interessi (doc. 40). Il 20 dicembre 2012 AP 1 ha formalizzato che "per

l'errore in cui sono caduto allorquando sapevi perfettamente dello stesso o comunque

ne dovevi essere a conoscenza, non mi ritengo assolutamente vincolato dal

contratto" (doc. 14). AP 1 ha quindi fatto notificare il 12 novembre

2013 a AO 1 il PE n. __________71 dell'UEF di Biasca per

fr. 360'000.- più interessi al 5% dal 30 ottobre 2011, cui l'escusso ha

interposto tempestivamente opposizione (doc. H nell'inc. CM.2013.44).

H. Decaduto infruttuoso,

il 16 gennaio 2014, il tentativo di conciliazione (inc. CM.2013.44), con

petizione 16 aprile 2014 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura

del Distretto di Riviera per ottenere, previo annullamento del contratto di

compravendita 11 novembre 2011, la condanna del convenuto al pagamento di fr.

360'000.- oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2011 come pure il rigetto in via

definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________71 dell'UEF di

Biasca, protestate tasse, spese e ripetibili. In sintesi, l'attore ha rilevato

che il prezzo di vendita era stato determinato solo sulla base dei dati

contabili che però AO 1, falsando la posizione "lavori in corso",

avrebbe intenzionalmente gonfiato per indurlo all'acquisto delle quote

azionarie a un prezzo non corrispondente alla realtà, come egli ha scoperto

dopo essere entrato nella società e avere riscontrato problemi di liquidità. A

prescindere dal dolo del venditore, per l'attore il contratto era, comunque

sia, viziato da errore essenziale. Avesse infatti saputo che rispetto ai

bilanci esaminati prima della firma del contratto, risultavano ammanchi per

complessivi fr. 161'000.- alla voce "lavori in corso", egli non

avrebbe di certo acquistato le azioni.

I. Il 14 luglio 2014 AO

1 ha fissato un ultimo termine a AP 1 fino al 22 luglio 2014 per versare la

seconda e terza rata (doc. 17). Visto il rifiuto di quest'ultimo (doc. 18), AO

1 ha dichiarato il 21 luglio 2014 di rinunciare alla prestazione tardiva e di

pretendere il danno derivante dall'inadempimento (art. 107 cpv. 2 CO) rinunciando

a sua volta a fornire la propria prestazione (il trasferimento delle azioni) ma

senza recedere dal contratto (doc. 19). A seguito di ciò i 26 certificati azionari

depositati presso la S__________ SA sono stati restituiti al venditore alla

fine di luglio 2014 (doc. V).

L. Con risposta 18

settembre 2014 AO 1 si è opposto alla petizione. Al che AP 1 ha replicato il 21

novembre 2014 ribadendo la propria posizione. Altrettanto ha fatto AO 1 con la

duplica 6 febbraio 2015. Intanto quest'ultimo ha venduto l'intero pacchetto

azionario per fr. 300'000.- dapprima, nel dicembre 2014, a G__________ L__________

(doc. 36) e poi, vista la risoluzione consensuale fra le parti nell'agosto 2015

(doc. 38), a M__________ B__________ il 4 marzo 2016 (doc. 39).

M. Esperita

l'istruttoria, durante la quale C__________ M__________ è stato incaricato di

allestire una perizia contabile sui conti della __________ SA atta ad accertare

il valore oggettivo dei lavori in corso allibrati a bilancio come pure la

situazione finanziaria della società negli anni 2008 – 2011, e raccolti i

memoriali conclusivi 8 e 14 luglio 2022, precisati con gli allegati spontanei

del 20 e 26 luglio 2022 in cui le parti hanno ulteriormente illustrato il loro

punto di vista, il Pretore ha respinto la petizione con decisione del 14

dicembre 2022, ponendo le spese processuali di fr. 41'000.- (di cui fr.

25'428.- di perizia) a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte

fr. 28'000.- per ripetibili.

N. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 24 gennaio 2023

in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la

petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con

risposta 18 aprile 2023 AO 1 propone di respingere l'appello, con protesta di

tasse, spese e ripetibili di secondo grado.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La decisione impugnata è una decisione

finale in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.- per

cui la sua appellabilità è pacifica (v. art. 308 CPC). Il giudizio querelato è

stato notificato all'attore il 15 dicembre 2022. Introdotto il 24 gennaio 2023

l’appello è così tempestivo, tenuto conto della sospensione dei termini

dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC (v. art. 311 cpv. 1 CPC). Tempestiva risulta

altresì la risposta all’appello in virtù degli art. 145 cpv. 1 lett. a e 142

cpv. 3 CPC (v. art. 312 CPC).

2.

2.1

Nella

decisione impugnata il Pretore ha vagliato anzitutto la tesi attorea secondo

cui il contratto di compravendita era viziato per dolo del venditore (art. 28

CO). Scartata l'ipotesi che la clausola n. 4 (sopra, lett. D) sia stata tolta dalla

versione definitiva con l'inganno, il Pretore ha ricordato che i primi contatti

fra le parti risalivano al 2011 allorché i conti del 2010 della cedenda società

erano già chiusi e in fase di revisione da parte dell'Ufficio di revisione che

li ha poi approvati con conseguente imposizione fiscale degli utili, sicché il

convenuto, ancora ignaro del fatto che l'attore fosse interessato alla sua

azienda, non poteva avere intenzionalmente "gonfiato" i conti

per ingannarlo. Tanto più che i dati contabili erano stati allestiti secondo un

metodo consolidato da tempo presso la società e quindi non ad hoc in

vista della vendita. Oltre a ciò, il venditore sarebbe rimasto attivo nella

gestione aziendale a fianco dell'acquirente almeno fino al 31 dicembre 2012, il

che non indiziava certo un'intenzione ingannevole del venditore (loc. cit.,

pag. 11 seg.).

Quanto

alla posizione "lavori in corso", per il perito giudiziario

essi erano sì oggettivabili ma ad ogni buon conto frutto di una valutazione del

management e si connotavano come "il valore totale delle prestazioni

lavorate da un'azienda in un determinato periodo (esercizio) per le quali non

sia ancora stata emessa una fattura". Si trattava di una tematica

complessa e i calcoli esposti dal perito costituivano un valore massimo teorico

e non una cifra stabilita precisamente che quindi poteva rivelarsi giusta o

sbagliata. Certo il perito aveva riscontrato un'organizzazione contabile non

particolarmente adeguata e finanche rischiosa o non prudenziale, ancorché

piuttosto tipica delle PMI di famiglia, che aveva contribuito a generare

perlomeno confusione "con influsso anche nel quadro

dell'interpretazione dello stato patrimoniale e di risultato della società".

Tuttavia non si poteva sostenere che il venditore, figura centrale della

struttura, fosse conscio delle criticità rilevate dal perito e delle sue

valutazioni troppo semplicistiche, dato che, per finire, per quanto attestato

dallo stesso perito giudiziario, i "lavori in corso" allibrati

a bilancio erano stati regolarmente fatturati e incassati entro sei mesi.

Nessuna condotta ingannevole poteva dunque rimproverarsi a AO 1, il quale,

convinto della correttezza dei dati contabilizzati, non poteva certo informare

la controparte di qualcosa di cui non aveva contezza e che a ogni modo aveva fornito

al compratore tutte le informazioni e documentazione richieste, comprese le

pezze giustificative, senza nulla nascondere a AP 1 che del resto era già da

anni a capo di una ditta del settore e si poteva presumere fosse avvezzo

all'analisi dei documenti contabili. Nessun indizio di dolo poteva infine

ravvisarsi nella successiva vendita a terzi delle azioni a un quarto del prezzo

stabilito fra le parti, tale vendita essendo avvenuta tre anni dopo in un

differente contesto e oltretutto a una cifra non troppo distante dalla

valutazione più prudenziale operata tre anni prima dallo stesso attore nel suo business

plan (loc. cit., pag. 12 a 14).

2.2

Il

Pretore ha poi esaminato la possibilità che il contratto fosse viziato da

errore essenziale a causa della sopravvalutazione contabile dei "lavori

in corso" che avrebbe indotto AP 1 ad acquistare le quote azionarie. A

fronte della tesi attorea secondo cui il valore della società doveva essere

stabilito solo sulla base dei dati contabili, il primo giudice ha rilevato che

in realtà fra le parti le trattative si erano protratte per mesi e il contratto

era stato firmato dopo approfondita valutazione da parte dell'acquirente che ne

aveva le capacità e che per finire aveva deciso di acquistare al prezzo

convenuto indipendentemente dai dati contabili, oltretutto dopo avere visionato

l'azienda ed essersi addentrato nei conti. Il Pretore non ha disconosciuto che,

stando al punto 2 del contratto, le parti si erano date atto che per

determinare il valore delle quote faceva stato il modello di calcolo utilizzato

dall'amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e che gli scambi fra loro

avevano riguardato effettivamente richieste di documentazione contabile. Sta di

fatto che il 14 novembre 2012 AP 1 aveva proposto alla controparte

l'elaborazione congiunta di un nuovo contratto sulla scorta della "Praktiker

Methode", di modo che, per deduzione, il prezzo originario non

derivava solo da una valutazione oggettiva. Senza contare che nel business

plan da lui stesso allestito l'attore aveva allegato due valutazioni AFC

varianti da fr. 440'471.- a fr. 1'062'693.- e che ciò nonostante egli riteneva

adeguato il prezzo di fr. 1'200'000.- , quindi superiore a ogni sua più rosea

valutazione. Partendo dalla presumibile valutazione AFC su cui si erano fondate

le parti, il perito, fatte alcune correzioni, aveva ricostruito un valore

aziendale di

fr. 700'000.-. Il che confermava, secondo il Pretore, che le parti si erano

intese sul prezzo a prescindere dalle cifre, valorizzando le importanti

commesse assegnate alla società e recependo l'elevato livello di autostima e di

leggerezza nei più elementari controlli del giovane imprenditore ("sedicente

già navigato") che era "voglioso di sviluppo e di sfide".

Considerate le "crasse" differenze rilevate dal perito fra le

distinte dei lavori in corso del 2009 e del 2010 rispetto ai valori allibrati a

bilancio, il Pretore ha reputato che da un imprenditore di esperienza come AP 1,

che aveva a disposizione tutta la documentazione contabile, comprese le pezze

giustificative, e aveva gli strumenti per verificare la posizione, si poteva

pretendere un "approfondimento più insistente" della questione

se questa fosse stata così importante per la formazione della sua volontà.

D'altronde anche G__________ Z__________, consulente contabile dell'attore,

aveva dichiarato che la procedura per valutare i lavori in corso era semplice e

che per verificare l'eventuale sopravvalutazione sarebbe bastato confrontare i

dati societari 2009/2010 con le fatture emesse successivamente.

Ricordato

come per lo stesso perito fosse complicato impostare una valutazione d'impresa

esclusivamente sui dati "contabili consuntivi" ancorché "oggettivati"

e come una valutazione (aziendale) non corrisponde a un controllo contabile, il

primo giudice ha ritenuto condivisibile la conclusione dell'esperto circa il

concorso degli elementi personali (fra cui soprattutto una leggerezza e

sopravvalutazione da parte dello stesso acquirente) che hanno portato alla

determinazione del prezzo. In definitiva AP 1 – che per di più aveva accettato

per negligenza di eliminare la clausola n. 4 che imponeva la fatturazione dei

lavori in corso entro due settimane dalla firma del contratto – non ha quindi

dimostrato, per il Pretore, che il valore dei lavori in corso allibrati a

bilancio fosse determinante per la formazione della sua volontà. Senza

dimenticare che, come ha accertato sempre il perito, quei lavori sono stati

fatturati e incassati entro sei mesi, sicché per finire i dati forniti in vista

dell'acquisto si sono rivelati corretti (loc. cit., pag. 14 a 17).

2.3

Stante

la validità del contratto, il Pretore ha concluso che la prima rata di acquisto

di fr. 360'000.- era stata versata per causa legittima, così come valide erano

la messa in mora del compratore (art. 107 cpv. 2 CO) e la dichiarazione di

mantenere il contratto con rinuncia alla prestazione tardiva e di riflesso

anche alla sua controprestazione. Non avendo il versamento della prima rata

comportato alcun passaggio di proprietà delle quote azionarie, il venditore aveva

quindi il diritto di computare il suo danno secondo la differenza fra il prezzo

di vendita della cosa (fr. 612'000.-) e quello a cui l'ha posteriormente

venduta

(fr. 153'000.-, ovvero 51% di fr. 300'000.-) in buona fede (art. 215 cpv. 1

CO), sicché l'attore non aveva titolo per pretendere la restituzione di fr.

360'000.- e la petizione andava respinta (loc. cit., pag. 17 seg.).

3.

L'appellante

esordisce con una esposizione della cronistoria e dello svolgimento processuale

(memoriale, pag. 3 a 8). Nella misura in cui si limita a narrare i fatti dal

suo punto di vista e non spiega perché l'accertamento del Pretore sarebbe

erroneo, l'appello sfugge a ogni disamina.

3.1

Per

quel che è dei punti contestati, l'appellante rimprovera al primo giudice,

riguardo all'offerta 17 giugno 2011 di fr. 632'500.- per l'acquisizione del 55%

delle azioni della __________ SA, di avere chiosato, senza alcun supporto probatorio,

che il valore di riferimento per l'intero pacchetto azionario sarebbe stato di

fr. 1'150'000.-, trascurando che il valore di un pacchetto azionario non

corrisponde in maniera proporzionale e aritmetica a quello di tutte le azioni

(memoriale, pag. 4). A parte però che non è dato di comprendere quali

conseguenze egli tragga da tale doglianza, l'appellante non si avvede che la

medesima proporzione aritmetica è stata ripresa nel contratto definitivo (valore

aziendale di riferimento di fr. 1'200'000.- a fronte di un prezzo di acquisto

del 51% delle quote azionarie di fr. 612'000.-: doc. 2). Al proposito non giova

dunque attardarsi.

3.2

Sempre

per quanto attiene alla ricostruzione dei fatti, l'appellante si duole che il

Pretore non abbia considerato l'accertamento del perito giudiziario, stando al

quale, tolti i lavori in corso, il valore della società era di soli fr.

110'000.-, finanche inferiore al valore contabile del capitale proprio

(memoriale, pag. 6 con rinvio al referto peritale, pag. 44). L'attore omette

tuttavia di riportare le considerazioni successive del perito, in cui C__________

M__________ ha illustrato che è complicato impostare una valutazione d'impresa

esclusivamente su dati "contabili consuntivi" quand'anche essi

siano "oggettivati" e che una valutazione di una PMI non si

limita al mero calcolo numerico ma comprende anche altri elementi, quali le

opportunità di lavoro, quindi "a prescindere dai meri numeri"

(perizia, pag. 44). A parte ciò, il Pretore si è riferito alla valutazione AFC

presumibilmente considerata dalle parti per definire il prezzo e che l'esperto

ha corretto in fr. 700'000.- per confermare quanto ipotizzato dallo stesso

perito, ovvero che le parti avevano concordato il prezzo "a prescindere

dalle cifre" e non senza una certa leggerezza del compratore. Il

passaggio invocato dall'appellante non modifica quindi, sotto questo profilo,

nulla alla conclusione da cui si è dipartito il primo giudice, ovvero che in

virtù delle "crasse" differenze fra le distinte dei lavori e i

valori allibrati a bilancio, da un imprenditore di esperienza come AP 1 si

potevano pretendere maggiori approfondimenti, sicché non era dimostrato che il

valore dei lavori in corso allibrati a bilancio fosse determinante per la

formazione della sua volontà. Su questa questione (dell'essenzialità

soggettiva) come sugli altri aspetti (dolo) sollevati dall'appellante si

tornerà ancora in seguito.

3.3

L'appellante

obietta che il perito giudiziario non ha potuto valutare l'insieme della

documentazione relativa agli esercizi 2009/2010 siccome, a dire del convenuto,

non più disponibile e avrebbe limitato così il suo esame su documentazione

parziale ancora presente (in sintesi, sulla posizione "Residenza al __________").

Egli rimprovera al Pretore di avergli addossato le conseguenze della mancata

prova sulla valutazione dei lavori in corso, tutelando la condotta abusiva della

controparte, che avrebbe eliminato documentazione probatoria al fine di

vanificare la ricerca della verità (memoriale, pag. 7). Ora, sarà anche vero

che la mancata trasmissione al perito dei dati antecedenti il 2011 (ovvero per

il periodo in esame) per l'addotta scadenza dei termini legali di archiviazione

(v. perizia, pag. 20) può destare qualche perplessità. Ciò non toglie che il

Pretore – contrariamente all'opinione dell'appellante – non ha ribaltato sull'attore

le conseguenze di questa mancata produzione. L'appellante perde di vista che

tale circostanza non ha impedito al perito giudiziario di operare una

valorizzazione globale sulla scorta delle informazioni già agli atti (ibidem).

A prescindere da ciò, come già accennato, la questione non era tanto la

sopravvalutazione contabile dei lavori in corso – circostanza di per sé pacifica

– quanto il tema di sapere se tale aspetto fosse determinante per la volontà

dell'acquirente. E che per tale aspetto l'onere della prova gravasse sul

compratore che si prevaleva di un vizio della volontà non fa dubbio (cfr. STF 5A_772/2014

del 17 marzo 2015 consid. 5.1). Altra è la questione – che sarà affrontata in

appresso – se il Pretore abbia correttamente applicato questo principio.

4.

4.1

L'appellante

lamenta quindi che il Pretore non abbia ravvisato gli estremi dell'errore

essenziale (art. 24 cpv. 1 n. 4 CO). Ribadisce che, secondo il principio della

buona fede negli affari, la corretta valutazione della voce "lavori in

corso" nei bilanci di una SA rappresenta un elemento oggettivamente

rilevante nel contesto della cessione onerosa delle sue quote azionarie giacché

da essa dipende il valore commerciale dell'azienda e, di riflesso, dei titoli

azionari. Confermerebbe ciò l'accertamento del perito giudiziario che ha

valutato la __________ SA, senza i lavori in corso, in soli fr. 110'000.-. Come

pure il fatto che successivamente l'intero pacchetto azionario è stato venduto

dal convenuto per fr. 300'000.- dapprima a G__________ L__________ e poi a M__________

B__________, i quali avrebbero receduto dal contratto siccome ingannati sul

valore della società e non perché con il trascorrere del tempo sarebbero mutate

le circostanze economiche, come ha ritenuto invece il Pretore che si sarebbe

limitato al proposito a riprendere le affermazioni del convenuto e senza il

minimo riscontro probatorio (memoriale, pag. 9 seg.).

L'attore

deplora altresì che la posta dei lavori in corso non sia stata ritenuta

soggettivamente rilevante per la conclusione del contratto 11 novembre 2011.

Smentirebbe ciò la circostanza che, già durante la fase precontrattuale, egli ha

più volte chiesto spiegazioni al convenuto su tale voce e, non appena scoperta

la problematica e preso atto del rifiuto della controparte di ridurre il prezzo

di vendita, ha fatto uso della facoltà di recesso (art. 31 CO). Come sarebbe comprovato

che la sopravvalutazione dei lavori in corso abbia causato problemi di

liquidità della società e abbia avuto un impatto negativo sull'operatività

della medesima, smentendo così l'assunto pretorile – non sorretto da alcun

elemento probatorio – secondo cui le posizioni in questione erano state

fatturate e incassate nel semestre successivo (loc. cit., pag. 10). Basterebbe del

resto consultare la perizia (pag. 51) per avvedersi dell'erroneità di tale

assunto. Così per la sola "Residenza Al __________" il mancato

incasso è stato di fr. 40'000.-, mentre per il cantiere "R__________ G__________,

__________" a fronte di una valutazione dei lavori in corso al 30

giugno 2011 di fr. 5'000.- non vi è stato alcun incasso successivo, per il

"Consorzio __________, Res. __________" a una valutazione dei

lavori in corso al 31 dicembre 2011 di fr. 130'000.- è seguito nel 2012 un

incasso di soli fr. 67'500.-, similmente a quanto avvenuto per le posizioni

"Carpenteria Chiesa, __________" (valutazione lavori in corso

al 31 dicembre 2010 fr. 40'000.-; incasso nel 2012 fr. 31'438.-) e "Casa

Comunale __________" (valutazione lavori in corso al 31 dicembre 2011

fr. 15'000.-; incasso nel 2012 fr. 9'725.-).

L'appellante

contesta inoltre di avere accettato per negligenza l'eliminazione della

clausola contrattuale n. 4 che imponeva la fatturazione dei lavori in corso

entro due settimane dalla firma del contratto in modo da ridurre di almeno fr.

300'000.- quella voce del bilancio intermedio 30 giugno 2011. Tale clausola

sarebbe stata eliminata con l'inganno della controparte e senza che egli

potesse aspettarsi una manomissione. Egli lamenta infine una lesione dell'art.

8.

CC nella misura in cui il Pretore ha condiviso la conclusione del perito

giudiziario circa la concomitanza di elementi personali nella determinazione

del prezzo allorché tale conclusione si esauriva in mere supposizioni personali

del perito che non gli competevano e che per di più erano prive di riscontro

probatorio (loc. cit., pag. 11 seg.).

4.2

Come già ricordato ancora di recente da questa Camera (sentenza inc.

12.2022.50

del 16 settembre 2022 consid. 6.1), per ammettere un errore

essenziale, occorre che esso verta su una determinata circostanza di fatto, che

in buona fede può essere ritenuta, nei rapporti d’affari, oggettivamente

determinante, e che la persona in errore soggettivamente ha posto quale base

fondamentale del contratto in maniera riconoscibile per la controparte.

Innanzitutto, occorre di principio che vi sia stato un errore su una

circostanza che per la parte in questione rappresentava una certezza.

L’essenzialità oggettiva è data quando la circostanza può essere considerata

determinante dal punto di vista di un partner contrattuale standard secondo i

principi della buona fede e della lealtà commerciale.

Quanto all’essenzialità

soggettiva, non occorre che la circostanza abbia positivamente determinato la

conclusione del contratto quale motivazione esclusiva o principale. È piuttosto

necessario che la parte in errore, conoscendo la reale situazione, non avrebbe

concluso il contratto (conditio sine qua non; v. Schmidlin in: Berner Kommentar, 2. ed., n. 162 seg. e 171 ad

art. 24 CO). La motivazione di una parte è evidentemente un fattore interno

(dunque difficilmente dimostrabile mediante prova piena), che trova espressione

nel suo comportamento e nelle sue dichiarazioni. Nella sua giurisprudenza, il

Tribunale federale tende a valutare se la parte aveva plausibili ed evidenti

aspettative, rispettivamente a negare l’essenzialità soggettiva qualora vi si

oppongano risultanze contrastanti, quali un comportamento noncurante o indifferente

in relazione alla caratteristica in questione, oppure contraddittorio e poco

credibile al momento della stipulazione del contratto o nel seguito, oppure ancora

la presenza di ulteriori motivi che spingono la persona a invalidare il

contratto, per cui la circostanza fatta valere non può più essere considerata

una conditio sine qua non (Schmidlin,

op. cit., n. 167 seg. ad art. 24 CO).

L’importanza della

circostanza deve infine essere riconoscibile per la controparte secondo la

buona fede, nel senso che, per quest’ultima, la decisione della parte in errore

di non ritenersi vincolata al contratto non deve essere inaspettata o

sorprendente, laddove la riconoscibilità può emergere dalla centrale importanza

di una caratteristica del contratto, da una comunanza di intenti fra le parti o

da particolari circostanze del caso concreto (Schmidlin,

op. cit., n. 182 seg. ad art. 24 CO; Schwenzer

in: Honsell/Vogt/Wiegand [ed.],

Basler Kommentar OR I, 6. ed., n. 23 ad art. 24 CO; DTF 110 II 293, consid. 5; DTF

113.

II 25, consid. 1a).

4.3

In concreto, tutto si

ignora sulla riconoscibilità dell'errore per la controparte, sulla cui questione

l'attore – cui incombe l'onere della prova (cfr. Schmidlin/Campi in: Commentaire romand, CO I, n. 60 agli

art. 23/24) – non si esprime. Già per questo motivo l'appello appare votato all'insuccesso.

Ma quand'anche si facesse astrazione da ciò, l'appello non sarebbe destinato a

miglior sorte. Concernessero pure le "crasse" sopravvalutazioni

contabili dei lavori in corso una condizione di fatto oggettivamente

rilevante per la valutazione aziendale e – di riflesso – la determinazione del

prezzo di cessione delle quote azionarie, l'appellante non discute

l'accertamento secondo cui egli avrebbe per finire deciso di acquistare le azioni

al prezzo convenuto a prescindere dai dati contabili. Certo, egli fa valere di

avere più volte chiesto spiegazioni sulla posizione dei lavori in corso.

Tuttavia non contesta di avere avuto a disposizione tutte le informazioni

necessarie, comprese le pezze giustificative, per potere verificare agevolmente

– come ha accertato il primo giudice anche sulla scorta della deposizione del

consulente contabile G__________ Z__________ (verbale del 12 luglio 2016 pag. 2

seg.) – e con cognizione di causa (date le sue capacità imprenditoriali nel

settore e la sua formazione economica) le differenze di valore rispetto ai dati

a bilancio. Né egli revoca in dubbio che il valore aziendale di riferimento –

che il perito ha, comunque sia, precisato non scaturire da un mero controllo

contabile (perizia, pag. 54) – di fr. 1'200'000.- (doc. 2, punto 2c) superava di

gran lunga il valore, oscillante tra fr. 440'471.- e

fr. 1'062'693.-, prospettato nel proprio business plan in cui oltretutto

– come osserva l'appellato (risposta, pag. 8) – i lavori in corso per il 2010

erano da lui stesso indicati in fr. 499'000.- (doc. 9, pag. 9) contro i fr.

599'000.- iscritti a bilancio (v. perizia, pag. 50). Come egli non confuta che

da un imprenditore della sua esperienza si potevano pretendere maggiori approfondimenti

ove la questione dei lavori in corso fosse stata davvero determinante per la

formazione della sua volontà.

Ne discende che la

conclusione peritale, ripresa dal Pretore, circa la rilevanza degli elementi

personali (sopra, consid. 2.2) ai fini della determinazione del prezzo pattuito

dopo mesi di trattative e dopo che l'attore ha avuto accesso a tutte le

informazioni necessarie, non poggia su semplici supposizioni del perito ma

trova conferma nelle circostanze illustrate. Che poi i lavori in corso

allibrati a bilancio non siano sempre stati in seguito incassati per intero (ma

comunque "sostanzialmente": perizia, pag. 51), come obietta

l'appellante con riferimento agli accertamenti peritali e all'assunto pretorile

per altro addotto a titolo abbondanziale (sentenza impugnata, pag. 17 in basso:

"In ogni caso …"), sarà anche vero. Sta di fatto che l'attore,

che non consta aver fatto valutare in vista dell'operazione il valore aziendale

da un terzo esperto (a differenza di quanto verificatosi nella STF 4A_87/2018

del 27 giugno 2018 consid. 5.2.3) e va perciò rimesso alle proprie

responsabilità, non ha dimostrato con il suo comportamento – per finire – noncurante

(tenuto conto delle sue competenze ed esperienze come pure delle informazioni

in suo possesso) che il valore dei lavori in corso allibrati a bilancio fosse

determinante per la formazione della sua volontà. Argomento che la prassi

giudiziaria in materia di compravendita aziendale o di sue quote sociali ammette

del resto solo con riserbo se una parte era assistita da uno specialista o era lei

stessa versata negli affari e nella misura in cui – come in concreto – possedeva

le informazioni necessarie, ritenuto che il rischio di un'errata valutazione va

sopportato in tal caso dall'acquirente (Schenker,

Unternehmenskauf, Berna 2016, pag. 446 seg.; nello stesso senso: Walter, Die vertragliche Allokation

rechtlicher Vollzugsrisiken bei privaten Aktienkäufen, Zurigo 2019, pag. 87

seg. con richiami). Al proposito la sentenza impugnata resiste pertanto alla

critica.

Quanto alla doglianza,

infine, che egli non poteva in buona fede aspettarsi che il testo contrattuale

(segnatamente: la nota clausola n. 4) discusso e accettato fosse modificato

unilateralmente dal venditore al momento della firma del contratto, essa cade

nel vuoto. L'appellante non si confronta minimamente con la motivazione del

Pretore che ha accertato come costui nemmeno pretendeva che il venditore lo

abbia indotto a sottoscrivere il contratto senza rileggerlo assicurandogli che

lo stesso fosse uguale alla precedente offerta del 22 settembre 2011. Né egli

discute che anche da una semplice occhiata fugace del contratto l'acquirente

avrebbe potuto facilmente accorgersi che l'invocata clausola non vi figurava

(sentenza impugnata, pag. 11 seg.). Al riguardo l'appello si rivela sprovvisto

di motivazione ed è finanche irricevibile.

5.

5.1

L'appellante si duole poi che il Pretore

non abbia riconosciuto il dolo del venditore (art. 28 CO). Sottolinea come la

perizia giudiziaria abbia appurato l'inadeguatezza e la qualità critica e

persino rischiosa dell'organizzazione contabile della __________ SA che ha

generato confusione e inciso negativamente sui risultati d'esercizio successivi.

Per l'attore il dolo è comprovato, avendo il venditore agito intenzionalmente e

in violazione degli obblighi di tenuta e presentazione dei conti (957 segg. CO).

Considerata inoltre la "vicinanza" fra la capa revisore e il

fiduciario incaricato dell'allestimento dei conti della società, i dati esposti

a bilancio non potevano dirsi corretti per il fatto che né l'autorità fiscale

né l'ufficio di revisione avrebbero mai ravvisato criticità. Dato che AO 1 era

"da tempo" intenzionato a vendere le sue azioni, poco importa

inoltre se la vittima dell'inganno fosse già nota al momento in cui i bilanci

sono stati "ottimizzati" (memoriale, pag. 12 a 14).

La

malafede sarebbe pure suffragata dai tentativi del convenuto di vendere le

proprie quote a G__________ L__________ e a M__________ B__________ (i quali –

come detto – avrebbero receduto dal contratto siccome ingannati sul valore

della società) che non avrebbero avuto buon esito nemmeno al prezzo di fr.

300'000.- (per l'intero pacchetto azionario), come pure dall'aumento del canone

di locazione da fr. 84'000.- a fr. 91'000.- dal 2012. Visto poi che, stando

alla perizia, la __________ SA valeva fr. 110'000.- senza i lavori in corso e

che la sola voce "Residenza Al __________" era stata gonfiata

per fr. 250'000.-, con una sopravvalutazione complessiva dei lavori in corso di

fr. 409'845.- nel 2009 e di

fr. 445'052.- nel 2010, l'unico scopo dell'operazione era l'abbellimento dei

bilanci dal 2008 al 2010 ai fini della vendita delle azioni sicché non poteva

esservi negligenza. Essendo stati sottaciuti intenzionalmente dati

fondamentali, egli non era in grado di effettuare una corretta valutazione

aziendale. Né il convenuto poteva non essersi reso conto delle profonde

discrepanze fra i dati allibrati e quelli reali. L'appellante ribadisce che non

avrebbe concluso il contratto 11 novembre 2011 se avesse saputo delle

sopravvalutazioni sottaciutegli. E siccome lo stesso contratto andrebbe

annullato, egli insiste per ottenere la restituzione della prima rata di fr.

360'000.- più interessi (loc. cit., pag. 14 a 16).

5.2

Secondo

l’art. 28 CO la parte che fu indotta al contratto per dolo dell'altra

non è obbligata, quand'anche l'errore non fosse essenziale. In particolare vi

è dolo ai sensi della norma indicata quando uno dei contraenti fa

credere alla controparte fatti falsi o dissimula fatti veri, allorquando questi

sono determinanti per la decisione della controparte ai fini della conclusione

del contratto. Questa non è obbligata nemmeno quando l'errore non era

essenziale. Il dolo può avvenire tuttavia anche per omissione nella misura in

cui un contraente sottace determinati fatti. Il silenzio è doloso solo se

esiste un dovere d’informazione che può derivare dalla legge, dal contratto o

dalle regole della buona fede. L’obbligo di informazione di una parte nei

confronti dell’altra non può essere determinato in modo generale: dipenderà

dalle circostanze concrete del caso, in particolare dalla natura del contratto,

dal modo in cui si svolgono le trattative, dalle intenzioni così come dalle

conoscenze delle parti stesse, fermo restando che gli obblighi saranno

accresciuti ove il divario d'informazioni si riconduca alla diversa posizione delle

parti (DTF 116 II 431 consid. 3a, 105 II 75 consid. 2a; Schwenzer/Fountoulakis in: Basler

Kommentar, OR I, 7a ed., n. 8 e 9 ad art. 28 CO). In ogni

caso, il dovere di informazione non concerne quelle circostanze che l’altra

parte è tenuta a conoscere essa stessa (in questo senso già II CCA, inc. 12.2008.194 del 4 dicembre

2008.

consid. 6 con richiami).

Il dolo dev’essere intenzionale, un

comportamento anche gravemente negligente non adempiendo invece le condizioni

dell’art. 28 CO (Schmidlin/Campi, op. cit., n. 9 all'art.

28.

CO). Il dolo può però essere

anche solo eventuale. In tal caso, se l'inganno consiste nell'affermazione di

fatti non veri, per ammettere il dolo eventuale basta che il suo autore non

sappia magari che la sua informazione è falsa, ma prende pur sempre in conto

tale possibilità così come che il suo contraente possa venire in questo modo

ingannato. Per contro, se il dolo si riconduce a una mancata informazione, il

dolo eventuale si realizza, secondo la giurisprudenza più recente, soltanto se

la parte in questione riconosce effettivamente (non bastando invece la semplice

riconoscibilità dell'errore) che la controparte si sbaglia e solo in presenza

di un gap informativo fra i contraenti (Schwenzer/Fountoulakis,

op. cit., n. 11 ad art. 28 CO con riferimenti).

5.3

Ora, che la perizia giudiziaria abbia rilevato criticità

nell'organizzazione contabile della __________ SA è pacifico. Ciò non basta

però – e da lungi – per concludere per un comportamento doloso del venditore.

Contrariamente all'opinione dell'appellante, inoltre, il Pretore non ha in alcun

modo affermato che i dati allibrati a bilancio fossero corretti poiché né

l'autorità fiscale né l'ufficio di revisione avevano sollevato problemi. Al

proposito il primo giudice si è limitato a constatare che non risultava – né

l'attore pretendeva – che i documenti contabili forniti non corrispondessero ai

dati "ufficiali" della società. Nulla di più, se non che – in

maniera per altro difficilmente connotabile come una condotta ingannevole – sulla

base di quei dati sono poi stati imposti gli "utili" societari.

Relativamente

alla pretesa irrilevanza del fatto che al momento della chiusura dei conti del

2010.

la "vittima dell'inganno" (ovvero lui) fosse già nota siccome

AO 1 era già da tempo intenzionato a vendere, l'appellante trascura che, stando

al perito, il sistema contabile impiegato dalla __________ SA era probabilmente

"in auge" almeno dal 2007 (loc. cit., pag. 7). E nulla agli

atti consente di concludere – né l'attore dimostra – che già nel 2007 il

convenuto – che avrebbe per altro continuato ad affiancare l'acquirente nella

gestione aziendale per un certo periodo (circostanza incontestata) – intendesse

vendere e mettere in piedi un sistema di contabilità "gonfiato"

per trarre in inganno potenziali acquirenti.

Quanto

alla malafede attestata dalla vendita successiva dell'intero pacchetto

azionario dapprima a G__________ L__________ e poi a M__________ B__________ al

prezzo di fr. 300'000.-, i quali avrebbero receduto dal contratto siccome

ingannati, l'appellato obietta a ragione (risposta, pag. 14) che la circostanza

è sollevata per la prima volta in appello ed è pertanto irricevibile (art. 317

cpv. 1 CPC). Senza contare che l'appellante nemmeno discute l'argomento

pretorile secondo cui il prezzo "non troppo distante dalla valutazione

più prudenziale dell'azienda operata tre anni prima dall'attore stesso nel suo

business plan" non indiziava un agire doloso. Al riguardo non giova

dunque dilungarsi. Come non occorre esaminare oltre l'invocato aumento del

canone di locazione (da fr. 84'000.- a fr. 91'000.-) dal 2012. A parte che

anche questo argomento risulta addotto per la prima volta in questa sede,

l'appellante non spiega perché la circostanza rafforzerebbe la tesi della

malafede del convenuto.

Ciò

posto, e viste anche le difficoltà rilevate dal perito nel fissare un valore

preciso e non solo un valore massimo teorico, ma anche la circostanza che,

seppure con qualche eccezione, la posizione lavori in corso allibrata a

bilancio veniva "sostanzialmente" coperta "nel senso

che nell'esercizio successivo l'importo esposto a bilancio veniva incamerato"

(pag. 27, 50 e 51), la conclusione del primo giudice circa la mancata

consapevolezza del convenuto sulle criticità riscontrate da C__________ M__________

resiste alla critica. Nulla dimostra perciò che AO 1 abbia preso in conto la

possibilità che le sue informazioni fossero false né tanto meno che il suo

contraente potesse essere in questo modo tratto in inganno. Al riguardo

l'appellante si limita a contrapporre la propria personale valutazione adducendo

– in contrasto con le risultanze istruttorie che egli neppure discute (proprie specifiche

competenze imprenditoriali ed economiche; sostanziale semplicità nell'accertamento

di eventuali discrepanze attraverso il confronto tra i dati a bilancio e le

fatture emesse successivamente; possesso di tutta la documentazione e degli

strumenti necessari per tale verifica) – che egli non era in grado di operare

una valutazione aziendale con cognizione di causa.

Men

che meno – per le medesime considerazioni – può entrare in linea di conto un

dolo eventuale riconducibile al silenzio o meglio alla mancata informazione da

parte del convenuto. Nulla dimostra infatti che il convenuto abbia riconosciuto

effettivamente l'asserito errore della controparte e che tra il venditore e il

compratore – per quanto testé illustrato – vi fosse un chiaro gap

informativo. Senza contare che la leggerezza (v. perizia, pag. 41) con cui ha

agito l'attore non può tradursi in un dolo del contraente (STF 4A_554/2009 del

1° aprile 2010 consid. 2.6).

6.

Se

ne conclude che l'appello vede così la sua sorte segnata.

Gli oneri processuali d'appello, calcolati

su un valore litigioso di

fr. 360'000.- (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale

federale), seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), che

rifonderà alla controparte un importo per ripetibili stabilito sulla base

dell'art. 11 RTar.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello 24 gennaio 2023 di AP 1 è respinto.

2. Le

spese processuali della procedura di appello, di fr. 15’000.-, sono a carico

dell’appellante, che rifonderà alla controparte

fr. 10’000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Riviera.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).