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Decisione

12.2023.131

Exequatur di decisione estera - copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità - esecutività della decisione nello stato d'origine

1 febbraio 2024Italiano14 min

I. Il reclamo 28

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.131

Lugano

1° febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.3702 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di exequatur e sequestro 11 agosto

2023 da

CO

1

rappr. da PA 2

contro

RE

1

rappr. dagli PA 1

con cui

l’istante ha chiesto di riconoscere e di dichiarare esecutiva in Svizzera la

sentenza n. __________ del 3 marzo 2023 (R.G. n. __________), pubblicata il 6

marzo 2023, del Tribunale di __________ (I) e di ordinare, sino a concorrenza

del credito di CHF 5'846'947.80 (pari a EUR 6'063'443.03) oltre interessi al 5%

dal 3 marzo 2023, il sequestro della part. n. __________ RFD di __________ verosimilmente

appartenente alla convenuta, dell’usufrutto vita natural durante in favore della

convenuta gravante la part. n. __________ RFD di __________, di 10 quote

sociali di nominali CHF 200.- ciascuna della società __________ di cui la convenuta

era socia, del salario, bonus, provvigioni e dividendo così come ogni e

qualsiasi altro diritto e/o beneficio che la convenuta percepiva direttamente

e/o indirettamente dalla società __________, dei crediti che la convenuta

vantava nei confronti della società __________, di tutti gli oggetti e beni

mobili di qualsiasi natura appartenenti alla convenuta presenti presso l’abitazione

di Via __________ a __________, di tutti gli oggetti e beni mobili di qualsiasi

natura appartenenti alla convenuta presenti presso la società __________ e di

tutti gli altri averi e crediti di spettanza della convenuta presso la banca __________,

e che il Pretore con decisione 14 agosto 2023 ha accolto, tranne per quanto riguardava

il sequestro di questi ultimi beni bancari;

ed ora sul reclamo 28 settembre

2023 con cui la convenuta ha chiesto di annullare la decisione di exequatur,

protestando spese e ripetibili;

mentre l’istante con osservazioni 5 dicembre 2023 ha

postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Nell’ambito della

causa civile (restituzione del corrispettivo di vendita) promossa da CO 1 nei

confronti di RE 1, con sentenza n. __________ del 3 marzo 2023 (R.G. n. __________),

pubblicata il 6 marzo 2023 (doc. B), il Tribunale di __________ (I), in accoglimento

della domanda, ha condannato la convenuta a pagare la somma di EUR 6’000'000.-

a favore dell’attrice, ha posto definitivamente le spese di Ctu, come già

liquidate, nei soli rapporti interni fra le parti, a carico esclusivo della

convenuta, con diritto dell’attrice a ripetere quanto già versato al Ctu, e ha

condannato la convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore

dell’attrice, spese che andavano liquidate in EUR 40’469.- a titolo di compenso

ed in EUR 1'729.43 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario, Iva e Cpa

come per legge e successive occorrende, ed oltre EUR 2'664.48 a titolo di

rimborso delle spese di Ctp.

Con attestazione 27 luglio

2023 (doc. N) la cancelleria centrale del Tribunale di __________ ha confermato

che la decisione era esecutiva nello Stato d’origine ai sensi degli art. 38 e

58 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(Convenzione di Lugano [CLug]).

2. Con istanza 11

agosto 2023, fondata sugli art. 33 segg. CLug, CO 1, pur avendo dato atto che

la sentenza 3 marzo 2023 del Tribunale di __________ era stata nel frattempo appellata

dalla controparte, ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di riconoscere e di dichiarare

esecutiva in Svizzera quella decisione e di ordinare, sino a concorrenza del

credito di CHF 5'846'947.80 (pari a EUR 6'063'443.03) oltre interessi al 5% dal

3 marzo 2023, il sequestro della part. n. __________ RFD di __________ verosimilmente

appartenente alla convenuta, dell’usufrutto vita natural durante in favore

della convenuta gravante la part. n. __________ RFD di __________, di 10 quote

sociali di nominali CHF 200.- ciascuna della società __________ di cui la

convenuta era socia, del salario, bonus, provvigioni e dividendo così come ogni

e qualsiasi altro diritto e/o beneficio che la convenuta percepiva direttamente

e/o indirettamente dalla società __________, dei crediti che la convenuta

vantava nei confronti della società __________, di tutti gli oggetti e beni

mobili di qualsiasi natura appartenenti alla convenuta presenti presso

l’abitazione di Via __________ a __________, di tutti gli oggetti e beni mobili

di qualsiasi natura appartenenti alla convenuta presenti presso la società __________

e di tutti gli altri averi e crediti di spettanza della convenuta presso la

banca __________.

Con decisione 14

agosto 2023 il Pretore ha accolto l’istanza, tranne per quanto riguardava il

sequestro dei beni di spettanza della convenuta presso la banca __________, ponendo

a carico della convenuta le spese processuali di CHF 3'000.-.

3. Con il reclamo 28 settembre

2023 qui in esame la convenuta ha chiesto di annullare la decisione di

exequatur, protestando spese e ripetibili. Essa ha evidenziato che l’istante non

aveva prodotto una copia della decisione che presentasse tutte le condizioni di

autenticità ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 CLug: da una parte la sentenza oggetto

di riconoscimento e di exequatur era in realtà sprovvista di qualsivoglia firma

del magistrato giudicante e dall’altra l’attestazione della sua conformità

all’originale, risultante nella sua ultima pagina, era stata allestita solo dall’avvocato

italiano della controparte e non dalla competente autorità italiana tramite la prevista

formula. Ha rilevato che l’attestazione di esecutività della decisione nello

Stato d’origine giusta l’art. 54 CLug versata agli atti era fallace, visto che,

in considerazione dell’appello da lei presentato in Italia (doc. 5 della

procedura di reclamo) e dell’eventuale sospensione dell’esecuzione della

sentenza che sarebbe stata decisa nel corso di quel procedimento e fino al

giudizio di merito, l’esecuzione della stessa risultava essere solo

provvisoria. Ed ha lamentato una violazione dell’art. 43 CLug per non aver

avuto la possibilità di opporsi / ricorrere avverso l’istanza di controparte

intesa ad ottenere la dichiarazione di esecutività.

Con osservazioni 5

dicembre 2023 l’istante ha postulato la reiezione del gravame, pure con

protesta di spese e ripetibili.

4. La decisione pretorile di exequatur

può essere impugnata mediante reclamo (art. 327a CPC

combinato con l'art. 309 lett. a CPC) e il termine d'impugnazione è quello previsto

dall'art. 43 cpv. 5 CLug, ossia un mese rispettivamente, se ricorrono le

circostanze ivi indicate, due mesi (art. 327a cpv. 3 CPC).

Nel caso concreto, il

reclamo della convenuta risulta essere stato inoltrato entro un mese dalla

notificazione della decisione pretorile, avvenuta il 29 agosto 2023 (doc. 2

della procedura di reclamo), ed è tempestivo. Anche le osservazioni

dell’istante, che risultano essere state presentate entro il termine di un mese

dalla notificazione del reclamo, avvenuta il 9 novembre 2023 (doc. A1 della

procedura di reclamo), sono tempestive.

5. La domanda preliminare della convenuta volta al

conferimento dell’effetto sospensivo al gravame non può essere accolta.

Innanzitutto il reclamo ha già per legge effetto sospensivo (art. 327a cpv. 2

CPC). E in ogni caso l’emanazione del presente giudizio ha reso priva d’oggetto

la domanda in tal senso (TF 4P.243/2006 del 6 marzo 2007 consid. 4).

6. Giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un

ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante

reclamo, da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta con cognizione piena

dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità, almeno per

la parte convenuta in prima sede nell’ambito di una procedura unilaterale, di

addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (DTF 145 III 422 consid. 5.2; TF

5A_899/2020 del 15 novembre 2021 consid. 2.2.2) -

rigetta o revoca il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività solo per

uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug

(cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare

oggetto di un riesame del merito (cpv. 2). Per

costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera

eccessivamente restrittiva (Staehelin/Bopp,

Lugano-Übereinkommen (LugÜ) Kommentar, 3ª ed., n.

2 ad art. 45

CLug; Hofmann/Kunz,

Basler Kommentar, 3ª ed., n. 9 ad art. 45 CLug),

consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti per

l’exequatur (TF 5A_934/2016 del 23 agosto 2017 consid. 4; II CCA 20 marzo 2023

inc. n. 12.2022.131, 5 maggio 2023 inc. n. 12.2023.24).

7. La prima censura

della convenuta, quella secondo cui la sentenza oggetto di riconoscimento e di

exequatur (doc. B) non presenterebbe tutte le condizioni di autenticità ai

sensi dell’art. 53 cpv. 1 CLug, da una parte siccome era sprovvista di

qualsivoglia firma del magistrato giudicante e dall’altra in quanto l’attestazione

della sua conformità all’originale non era stata allestita dalla competente

autorità italiana ma solo dall’avvocato italiano della controparte, è priva di

fondamento.

7.1. Giusta

l’art. 53 cpv. 1 CLug la parte che chiede il riconoscimento

di una decisione o il rilascio di una

dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della decisione che

presenti tutte le condizioni di autenticità. È il diritto dello Stato d’origine

a determinare le condizioni che devono essere adempiute affinché possa essere

ammessa l’autenticità della decisione. La prova dell’autenticità può essere

portata mediante la produzione dell’originale della decisione, mediante la

presentazione di un duplicato ufficiale allestito dal tribunale che ha reso la

decisione, oppure ancora, almeno fintanto che il tribunale dello Stato richiesto

non abbia alcun dubbio sulla forza probatoria dei documenti che gli sono stati

sottoposti, mediante la presentazione di una copia certificata conforme

all’originale (TF 4A_551/2020 del 26 febbraio 2021 consid. 2.1).

7.2. Nel caso di specie è indubbio

che la sentenza 3 marzo 2023 del Tribunale di __________ (doc. B) sia stata effettivamente

firmata, sia pure solo digitalmente,

dal magistrato giudicante, ossia dal giudice dott. __________. L'apposizione

della firma digitale ad opera di quel giudice, ammessa dal diritto italiano, è in

effetti desumibile grazie alla coccarda ed alla stringa grafica (in concreto

con la menzione “Firmato Da:

__________ Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: __________”)

che compaiono, verticalmente nel

margine destro, su ciascuna delle 8 pagine del file di copia della

sentenza (Cass., Sez. I,

Ord., 29 aprile 2021, n. 11306).

Ed

è pure evidente che la copia della decisione prodotta nel procedimento dall’istante

(doc. B) presenti tutte le condizioni di autenticità previste dall’art. 53 cpv. 1 CLug, trattandosi, come

già rilevato dal giudice di prime cure, senza per altro che quel suo

accertamento sia stato qui censurato, di una copia conforme all’originale,

ammessa dal diritto italiano.

Questa Camera ha in

effetti già avuto modo di stabilire che l’art. 16bis comma 9bis del

Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, applicabile nel caso concreto, dispone

che “le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte

e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo,

presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni

telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono

all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di

attestazione di conformità all'originale. Il difensore, … possono estrarre con

modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e

dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle

copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le

copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo

informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente

comma, equivalgono all'originale …”, e che pertanto, per soddisfare i

requisiti posti dall’art. 53 cpv. 1 CLug, basta produrre una copia analogica

(cartacea) della sentenza telematica munita di un’attestazione di conformità all’originale

ai sensi del citato disposto (II CCA 21 maggio 2019 inc. n. 12.2018.167).

Ed è per l’appunto quello

che è avvenuto nel caso in esame, atteso che la copia analogica (cartacea) versata

agli atti dall’istante (doc. B) risulta contenere in originale una tale

attestazione, redatta dall’avv. __________, che era il suo difensore nel

procedimento nello Stato d’origine.

8. La seconda censura

della convenuta, quella secondo cui l’attestazione di esecutività della

decisione nello Stato d’origine giusta l’art. 54 CLug versata agli atti (doc.

N) sarebbe fallace, visto che, in considerazione dell’appello da lei presentato

in Italia il 6 aprile 2023 (doc. 5 della procedura di reclamo) e dell’eventuale

sospensione dell’esecuzione della sentenza che sarebbe stata decisa nel corso

di quel procedimento e fino al giudizio di merito, l’esecuzione della stessa

risultava essere solo provvisoria e non definitiva, è a sua volta priva di

fondamento.

8.1. Una decisione emessa

in uno Stato vincolato dalla CLug può essere dichiarata esecutiva in un altro

Stato contraente se è esecutiva nello Stato d’origine (art. 38 cpv. 1 CLug; DTF 127 III 186 consid. 4a, TF 5A_59/2015

del 30 settembre 2015 consid. 5.1; 5A_710/2022 del 26 ottobre 2023 consid.

2.3.5), per legge o per decisione del tribunale, eventualmente anche successiva

al giudizio (DTF 127 III 186 consid. 4a, 135 III 670 consid. 3.1.3; TF 5A_162/2012

del 12 luglio 2012 consid. 6.2.3, 5A_59/2015 del 30 settembre 2015 consid. 5.1;

II CCA 1° luglio 2019 inc. n. 12.2019.51, 11 gennaio 2021 inc. n. 12.2020.126).

8.2. Nel caso concreto è

incontestabile che la sentenza oggetto di riconoscimento e di exequatur, benché

nel frattempo appellata, sia esecutiva nello Stato d’origine, ciò risultando anche

dall’attestazione giusta l’art. 54 CLug rilasciata il 27 luglio 2023 (doc. N). La

stessa convenuta ha del resto ammesso che la decisione risultava essere provvisoriamente

esecutiva.

Si aggiunga, per

completezza di motivazione, che successivamente all’inoltro dell’istanza di

riconoscimento e di exequatur la Corte d’appello di __________, dopo aver già ritenuto

con ordinanza 14 novembre 2023 (doc. D1 della procedura di reclamo) che non

sussistessero giusti motivi di urgenza tali da legittimare la temporanea e provvisoria

sospensione inaudita altera parte dell’esecutività / esecuzione della sentenza

3 marzo 2023, frattanto impugnata mediante appello, con ordinanza 30 novembre

2023 (doc. E1 della procedura di reclamo) ha poi definitivamente respinto siccome

manifestamente infondata l’istanza inoltrata il 10 novembre 2023 della convenuta

(doc. B1 della procedura di reclamo) e volta all’ottenimento della sospensione

dell’esecuzione di quella decisione.

9. L’ultima censura della

convenuta, secondo cui la decisione del giudice di prime cure avrebbe violato

il suo diritto di essere sentito per il fatto di essere stata pronunciata senza

averle a suo tempo permesso di esprimersi e di formulare le proprie obiezioni

ed eccezioni, è parimenti priva di fondamento.

La convenuta pare in effetti

misconoscere che giusta l’art. 41 CLug la procedura di riconoscimento ed

exequatur scelta in primo grado dall’istante era unilaterale, di modo che la

parte contro cui l’esecuzione e l’exequatur erano stati chiesti non poteva, in

quella fase del procedimento, presentare osservazioni, ritenuto che il suo diritto

di essere sentito era già sufficientemente salvaguardato dalla possibilità, prevista

dall’art. 43 CLug, di proporre un ricorso contro la decisione relativa

all’istanza di riconoscimento ed exequatur (DTF 135 III 324 consid. 3.3; TF 5A_104/2019

del 13 dicembre 2019 consid. 3.1.1; II CCA 14 giugno 2017 inc. n. 12.2016.218).

10. Ne discende che il reclamo della convenuta dev’essere

respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese processuali e le ripetibili di

questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug

e 14 LTG, seguono la soccombenza della convenuta (art. 106 CPC), fermo restando

che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri

enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente

dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro

richiesto per la procedura di reclamo. Per l’eventuale impugnabilità al

Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di CHF 5'846'947.80.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide:

Fatti

I. Il reclamo 28

settembre 2023 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Le spese processuali di complessivi CHF 5’000.- sono poste a carico della

reclamante, che rifonderà alla controparte CHF 5’000.- a titolo di ripetibili.

III. Notificazione:

- /

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).