12.2023.131
Exequatur di decisione estera - copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità - esecutività della decisione nello stato d'origine
1 febbraio 2024Italiano14 min
I. Il reclamo 28
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.131
Lugano
1° febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.3702 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di exequatur e sequestro 11 agosto
2023 da
CO
1
rappr. da PA 2
contro
RE
1
rappr. dagli PA 1
con cui
l’istante ha chiesto di riconoscere e di dichiarare esecutiva in Svizzera la
sentenza n. __________ del 3 marzo 2023 (R.G. n. __________), pubblicata il 6
marzo 2023, del Tribunale di __________ (I) e di ordinare, sino a concorrenza
del credito di CHF 5'846'947.80 (pari a EUR 6'063'443.03) oltre interessi al 5%
dal 3 marzo 2023, il sequestro della part. n. __________ RFD di __________ verosimilmente
appartenente alla convenuta, dell’usufrutto vita natural durante in favore della
convenuta gravante la part. n. __________ RFD di __________, di 10 quote
sociali di nominali CHF 200.- ciascuna della società __________ di cui la convenuta
era socia, del salario, bonus, provvigioni e dividendo così come ogni e
qualsiasi altro diritto e/o beneficio che la convenuta percepiva direttamente
e/o indirettamente dalla società __________, dei crediti che la convenuta
vantava nei confronti della società __________, di tutti gli oggetti e beni
mobili di qualsiasi natura appartenenti alla convenuta presenti presso l’abitazione
di Via __________ a __________, di tutti gli oggetti e beni mobili di qualsiasi
natura appartenenti alla convenuta presenti presso la società __________ e di
tutti gli altri averi e crediti di spettanza della convenuta presso la banca __________,
e che il Pretore con decisione 14 agosto 2023 ha accolto, tranne per quanto riguardava
il sequestro di questi ultimi beni bancari;
ed ora sul reclamo 28 settembre
2023 con cui la convenuta ha chiesto di annullare la decisione di exequatur,
protestando spese e ripetibili;
mentre l’istante con osservazioni 5 dicembre 2023 ha
postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nell’ambito della
causa civile (restituzione del corrispettivo di vendita) promossa da CO 1 nei
confronti di RE 1, con sentenza n. __________ del 3 marzo 2023 (R.G. n. __________),
pubblicata il 6 marzo 2023 (doc. B), il Tribunale di __________ (I), in accoglimento
della domanda, ha condannato la convenuta a pagare la somma di EUR 6’000'000.-
a favore dell’attrice, ha posto definitivamente le spese di Ctu, come già
liquidate, nei soli rapporti interni fra le parti, a carico esclusivo della
convenuta, con diritto dell’attrice a ripetere quanto già versato al Ctu, e ha
condannato la convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore
dell’attrice, spese che andavano liquidate in EUR 40’469.- a titolo di compenso
ed in EUR 1'729.43 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario, Iva e Cpa
come per legge e successive occorrende, ed oltre EUR 2'664.48 a titolo di
rimborso delle spese di Ctp.
Con attestazione 27 luglio
2023 (doc. N) la cancelleria centrale del Tribunale di __________ ha confermato
che la decisione era esecutiva nello Stato d’origine ai sensi degli art. 38 e
58 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(Convenzione di Lugano [CLug]).
2. Con istanza 11
agosto 2023, fondata sugli art. 33 segg. CLug, CO 1, pur avendo dato atto che
la sentenza 3 marzo 2023 del Tribunale di __________ era stata nel frattempo appellata
dalla controparte, ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di riconoscere e di dichiarare
esecutiva in Svizzera quella decisione e di ordinare, sino a concorrenza del
credito di CHF 5'846'947.80 (pari a EUR 6'063'443.03) oltre interessi al 5% dal
3 marzo 2023, il sequestro della part. n. __________ RFD di __________ verosimilmente
appartenente alla convenuta, dell’usufrutto vita natural durante in favore
della convenuta gravante la part. n. __________ RFD di __________, di 10 quote
sociali di nominali CHF 200.- ciascuna della società __________ di cui la
convenuta era socia, del salario, bonus, provvigioni e dividendo così come ogni
e qualsiasi altro diritto e/o beneficio che la convenuta percepiva direttamente
e/o indirettamente dalla società __________, dei crediti che la convenuta
vantava nei confronti della società __________, di tutti gli oggetti e beni
mobili di qualsiasi natura appartenenti alla convenuta presenti presso
l’abitazione di Via __________ a __________, di tutti gli oggetti e beni mobili
di qualsiasi natura appartenenti alla convenuta presenti presso la società __________
e di tutti gli altri averi e crediti di spettanza della convenuta presso la
banca __________.
Con decisione 14
agosto 2023 il Pretore ha accolto l’istanza, tranne per quanto riguardava il
sequestro dei beni di spettanza della convenuta presso la banca __________, ponendo
a carico della convenuta le spese processuali di CHF 3'000.-.
3. Con il reclamo 28 settembre
2023 qui in esame la convenuta ha chiesto di annullare la decisione di
exequatur, protestando spese e ripetibili. Essa ha evidenziato che l’istante non
aveva prodotto una copia della decisione che presentasse tutte le condizioni di
autenticità ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 CLug: da una parte la sentenza oggetto
di riconoscimento e di exequatur era in realtà sprovvista di qualsivoglia firma
del magistrato giudicante e dall’altra l’attestazione della sua conformità
all’originale, risultante nella sua ultima pagina, era stata allestita solo dall’avvocato
italiano della controparte e non dalla competente autorità italiana tramite la prevista
formula. Ha rilevato che l’attestazione di esecutività della decisione nello
Stato d’origine giusta l’art. 54 CLug versata agli atti era fallace, visto che,
in considerazione dell’appello da lei presentato in Italia (doc. 5 della
procedura di reclamo) e dell’eventuale sospensione dell’esecuzione della
sentenza che sarebbe stata decisa nel corso di quel procedimento e fino al
giudizio di merito, l’esecuzione della stessa risultava essere solo
provvisoria. Ed ha lamentato una violazione dell’art. 43 CLug per non aver
avuto la possibilità di opporsi / ricorrere avverso l’istanza di controparte
intesa ad ottenere la dichiarazione di esecutività.
Con osservazioni 5
dicembre 2023 l’istante ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili.
4. La decisione pretorile di exequatur
può essere impugnata mediante reclamo (art. 327a CPC
combinato con l'art. 309 lett. a CPC) e il termine d'impugnazione è quello previsto
dall'art. 43 cpv. 5 CLug, ossia un mese rispettivamente, se ricorrono le
circostanze ivi indicate, due mesi (art. 327a cpv. 3 CPC).
Nel caso concreto, il
reclamo della convenuta risulta essere stato inoltrato entro un mese dalla
notificazione della decisione pretorile, avvenuta il 29 agosto 2023 (doc. 2
della procedura di reclamo), ed è tempestivo. Anche le osservazioni
dell’istante, che risultano essere state presentate entro il termine di un mese
dalla notificazione del reclamo, avvenuta il 9 novembre 2023 (doc. A1 della
procedura di reclamo), sono tempestive.
5. La domanda preliminare della convenuta volta al
conferimento dell’effetto sospensivo al gravame non può essere accolta.
Innanzitutto il reclamo ha già per legge effetto sospensivo (art. 327a cpv. 2
CPC). E in ogni caso l’emanazione del presente giudizio ha reso priva d’oggetto
la domanda in tal senso (TF 4P.243/2006 del 6 marzo 2007 consid. 4).
6. Giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un
ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante
reclamo, da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta con cognizione piena
dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità, almeno per
la parte convenuta in prima sede nell’ambito di una procedura unilaterale, di
addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (DTF 145 III 422 consid. 5.2; TF
5A_899/2020 del 15 novembre 2021 consid. 2.2.2) -
rigetta o revoca il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività solo per
uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug
(cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare
oggetto di un riesame del merito (cpv. 2). Per
costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera
eccessivamente restrittiva (Staehelin/Bopp,
Lugano-Übereinkommen (LugÜ) Kommentar, 3ª ed., n.
2 ad art. 45
CLug; Hofmann/Kunz,
Basler Kommentar, 3ª ed., n. 9 ad art. 45 CLug),
consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti per
l’exequatur (TF 5A_934/2016 del 23 agosto 2017 consid. 4; II CCA 20 marzo 2023
inc. n. 12.2022.131, 5 maggio 2023 inc. n. 12.2023.24).
7. La prima censura
della convenuta, quella secondo cui la sentenza oggetto di riconoscimento e di
exequatur (doc. B) non presenterebbe tutte le condizioni di autenticità ai
sensi dell’art. 53 cpv. 1 CLug, da una parte siccome era sprovvista di
qualsivoglia firma del magistrato giudicante e dall’altra in quanto l’attestazione
della sua conformità all’originale non era stata allestita dalla competente
autorità italiana ma solo dall’avvocato italiano della controparte, è priva di
fondamento.
7.1. Giusta
l’art. 53 cpv. 1 CLug la parte che chiede il riconoscimento
di una decisione o il rilascio di una
dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della decisione che
presenti tutte le condizioni di autenticità. È il diritto dello Stato d’origine
a determinare le condizioni che devono essere adempiute affinché possa essere
ammessa l’autenticità della decisione. La prova dell’autenticità può essere
portata mediante la produzione dell’originale della decisione, mediante la
presentazione di un duplicato ufficiale allestito dal tribunale che ha reso la
decisione, oppure ancora, almeno fintanto che il tribunale dello Stato richiesto
non abbia alcun dubbio sulla forza probatoria dei documenti che gli sono stati
sottoposti, mediante la presentazione di una copia certificata conforme
all’originale (TF 4A_551/2020 del 26 febbraio 2021 consid. 2.1).
7.2. Nel caso di specie è indubbio
che la sentenza 3 marzo 2023 del Tribunale di __________ (doc. B) sia stata effettivamente
firmata, sia pure solo digitalmente,
dal magistrato giudicante, ossia dal giudice dott. __________. L'apposizione
della firma digitale ad opera di quel giudice, ammessa dal diritto italiano, è in
effetti desumibile grazie alla coccarda ed alla stringa grafica (in concreto
con la menzione “Firmato Da:
__________ Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: __________”)
che compaiono, verticalmente nel
margine destro, su ciascuna delle 8 pagine del file di copia della
sentenza (Cass., Sez. I,
Ord., 29 aprile 2021, n. 11306).
Ed
è pure evidente che la copia della decisione prodotta nel procedimento dall’istante
(doc. B) presenti tutte le condizioni di autenticità previste dall’art. 53 cpv. 1 CLug, trattandosi, come
già rilevato dal giudice di prime cure, senza per altro che quel suo
accertamento sia stato qui censurato, di una copia conforme all’originale,
ammessa dal diritto italiano.
Questa Camera ha in
effetti già avuto modo di stabilire che l’art. 16bis comma 9bis del
Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, applicabile nel caso concreto, dispone
che “le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte
e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo,
presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni
telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono
all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di
attestazione di conformità all'originale. Il difensore, … possono estrarre con
modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e
dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle
copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le
copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo
informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente
comma, equivalgono all'originale …”, e che pertanto, per soddisfare i
requisiti posti dall’art. 53 cpv. 1 CLug, basta produrre una copia analogica
(cartacea) della sentenza telematica munita di un’attestazione di conformità all’originale
ai sensi del citato disposto (II CCA 21 maggio 2019 inc. n. 12.2018.167).
Ed è per l’appunto quello
che è avvenuto nel caso in esame, atteso che la copia analogica (cartacea) versata
agli atti dall’istante (doc. B) risulta contenere in originale una tale
attestazione, redatta dall’avv. __________, che era il suo difensore nel
procedimento nello Stato d’origine.
8. La seconda censura
della convenuta, quella secondo cui l’attestazione di esecutività della
decisione nello Stato d’origine giusta l’art. 54 CLug versata agli atti (doc.
N) sarebbe fallace, visto che, in considerazione dell’appello da lei presentato
in Italia il 6 aprile 2023 (doc. 5 della procedura di reclamo) e dell’eventuale
sospensione dell’esecuzione della sentenza che sarebbe stata decisa nel corso
di quel procedimento e fino al giudizio di merito, l’esecuzione della stessa
risultava essere solo provvisoria e non definitiva, è a sua volta priva di
fondamento.
8.1. Una decisione emessa
in uno Stato vincolato dalla CLug può essere dichiarata esecutiva in un altro
Stato contraente se è esecutiva nello Stato d’origine (art. 38 cpv. 1 CLug; DTF 127 III 186 consid. 4a, TF 5A_59/2015
del 30 settembre 2015 consid. 5.1; 5A_710/2022 del 26 ottobre 2023 consid.
2.3.5), per legge o per decisione del tribunale, eventualmente anche successiva
al giudizio (DTF 127 III 186 consid. 4a, 135 III 670 consid. 3.1.3; TF 5A_162/2012
del 12 luglio 2012 consid. 6.2.3, 5A_59/2015 del 30 settembre 2015 consid. 5.1;
II CCA 1° luglio 2019 inc. n. 12.2019.51, 11 gennaio 2021 inc. n. 12.2020.126).
8.2. Nel caso concreto è
incontestabile che la sentenza oggetto di riconoscimento e di exequatur, benché
nel frattempo appellata, sia esecutiva nello Stato d’origine, ciò risultando anche
dall’attestazione giusta l’art. 54 CLug rilasciata il 27 luglio 2023 (doc. N). La
stessa convenuta ha del resto ammesso che la decisione risultava essere provvisoriamente
esecutiva.
Si aggiunga, per
completezza di motivazione, che successivamente all’inoltro dell’istanza di
riconoscimento e di exequatur la Corte d’appello di __________, dopo aver già ritenuto
con ordinanza 14 novembre 2023 (doc. D1 della procedura di reclamo) che non
sussistessero giusti motivi di urgenza tali da legittimare la temporanea e provvisoria
sospensione inaudita altera parte dell’esecutività / esecuzione della sentenza
3 marzo 2023, frattanto impugnata mediante appello, con ordinanza 30 novembre
2023 (doc. E1 della procedura di reclamo) ha poi definitivamente respinto siccome
manifestamente infondata l’istanza inoltrata il 10 novembre 2023 della convenuta
(doc. B1 della procedura di reclamo) e volta all’ottenimento della sospensione
dell’esecuzione di quella decisione.
9. L’ultima censura della
convenuta, secondo cui la decisione del giudice di prime cure avrebbe violato
il suo diritto di essere sentito per il fatto di essere stata pronunciata senza
averle a suo tempo permesso di esprimersi e di formulare le proprie obiezioni
ed eccezioni, è parimenti priva di fondamento.
La convenuta pare in effetti
misconoscere che giusta l’art. 41 CLug la procedura di riconoscimento ed
exequatur scelta in primo grado dall’istante era unilaterale, di modo che la
parte contro cui l’esecuzione e l’exequatur erano stati chiesti non poteva, in
quella fase del procedimento, presentare osservazioni, ritenuto che il suo diritto
di essere sentito era già sufficientemente salvaguardato dalla possibilità, prevista
dall’art. 43 CLug, di proporre un ricorso contro la decisione relativa
all’istanza di riconoscimento ed exequatur (DTF 135 III 324 consid. 3.3; TF 5A_104/2019
del 13 dicembre 2019 consid. 3.1.1; II CCA 14 giugno 2017 inc. n. 12.2016.218).
10. Ne discende che il reclamo della convenuta dev’essere
respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali e le ripetibili di
questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug
e 14 LTG, seguono la soccombenza della convenuta (art. 106 CPC), fermo restando
che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri
enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente
dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro
richiesto per la procedura di reclamo. Per l’eventuale impugnabilità al
Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di CHF 5'846'947.80.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
Fatti
I. Il reclamo 28
settembre 2023 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di complessivi CHF 5’000.- sono poste a carico della
reclamante, che rifonderà alla controparte CHF 5’000.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
- /
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).