12.2023.133
Contratto di lavoro; salario; autenticità del contratto
23 novembre 2023Italiano10 min
attività lavorativa sulla base di un nuovo contratto prodotto quale doc. F. Contestualmente,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.133
Lugano
23 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2022.12 della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio-Nord - promossa con petizione 12 luglio 2022 da
AO
1
contro
AP
1
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 36'800.- lordi oltre
interessi
a titolo di salario;
richiesta avversata dalla convenuta e che il Pretore ha accolto con
decisione 13
settembre 2023;
appellante la convenuta, che con “ricorso” 13 ottobre
2023 ha chiesto che la causa
venga “riaperta e riesaminata”;
tenuto conto che l’appello non è stato notificato all’attore per
una risposta;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Con contratto di lavoro 7 settembre 2020 AP 1, società attiva nel
settore dei macchinari edili, ha assunto AO 1 in qualità di “aiuto montatore di
gru” a partire dal 14 settembre 2020, per un salario mensile lordo di fr.
4'600.- (doc. C).
B.
Dopo l'inoltro dell'istanza di conciliazione in data 25 marzo 2022 e
l'ottenimento dell'autorizzazione ad agire il 29 aprile 2022, con petizione 12
luglio 2022 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio-Nord, postulandone la condanna al pagamento di fr. 36'800.- lordi
oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2021 a titolo di salario per il periodo
novembre 2020 - giugno 2021, durante il quale egli aveva prestato la sua
attività lavorativa sulla base di un nuovo contratto prodotto quale doc. F. Contestualmente,
l’attore ha postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________.
C.
Con risposta 8 settembre 2022 la convenuta si è opposta alla
petizione, rilevando che il contratto doc. C era stato disdetto dall’attore per
il 31 ottobre 2020 (doc. 1) e che egli nel periodo successivo aveva unicamente
svolto alcune ore lavorative su chiamata già remunerate, contestando di avere
mai sottoscritto un nuovo contratto (v. dichiarazione scritta 24 dicembre 2021
di M__________, suo socio e direttore, di cui al doc. 5), eccependo la falsificazione
del doc. F come pure rilevando di avere per tale motivo denunciato l’attore presso
il Ministero Pubblico per falsità in documenti e altri reati (v. doc. 2),
ritenuto che la procedura penale (INC.2021.11217/GD/GD) era stata sospesa in attesa
dell’esito di quella civile (doc. 3).
D.
Con replica 13 ottobre 2022 e duplica 15 novembre 2022 le parti si
sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni, contestando quelle
avverse.
E.
Con scritto 18 gennaio 2023 l’attore, dietro richiesta del Pretore,
ha prodotto la versione originale del contratto doc. F (doc. U).
F.
Esperita l'istruttoria e raccolto l’allegato conclusivo scritto 4
luglio 2023 della convenuta (mentre l’attore ha rinunciato a inoltrare il
proprio), con decisione 13 settembre 2023 il Pretore ha da una parte rigettato
l’istanza di assistenza giudiziaria di AO 1, e dall’altra ha accolto la sua petizione,
condannando AP 1 a versargli fr. 31'037.50 netti oltre interessi del 5% dal 1°
luglio 2021 e a sopportare gli oneri processuali (complessivi fr.
1'600.- per tassa di giustizia e spese e fr. 3'100.- a titolo di ripetibili).
In sintesi, il Pretore ha
stabilito che l’eccezione di falso sollevata dalla convenuta avverso il
contratto di lavoro doc. F/doc. U è infondata, avendo M__________ riconosciuto,
nella sua deposizione, di averlo sottoscritto (verbale 14 febbraio 2023, p. 4),
come pure che l’attore ha sufficientemente dimostrato le sue prestazioni
lavorative e il suo diritto a percepire un salario mensile di fr. 4'600.- lordi
da novembre 2020 fino a giugno 2021 (complessivi fr. 31'037.50 netti) mentre la
convenuta non ha provato di avere già versato tali importi alla controparte.
G. Con
appello (“ricorso”) 13 ottobre 2023 AP 1 si è aggravata contro tale giudizio, adducendo
nuovi fatti e nuovi mezzi di prova e chiedendo che la causa “venga riaperta
e riesaminata”.
H.
Il gravame non è stato notificato a AO 1 per una risposta.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Giusta l'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le
decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).
In concreto, la decisione
di prima sede è una decisione finale in una controversia dal valore superiore
ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l'appellabilità del giudizio impugnato.
Inoltre l’appello 13 ottobre 2023, inoltrato entro il termine di 30 giorni
dalla notifica della decisione del Pretore (art. 311 cpv. 1 CPC) è senz’altro tempestivo.
2.
L'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La parte appellante
deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero
erronee o censurabili le motivazioni del Pretore, ovvero cercare di dimostrare
che la sua tesi si impone su quella della decisione impugnata. Essa non può dunque
limitarsi a riproporre le allegazioni di fatto o gli argomenti giuridici fatti
valere in prima istanza, ma deve cercare di stabilire che la decisione
impugnata è errata per quanto riguarda i fatti accertati o le conclusioni
giuridiche tratte da essi offrendo critiche puntuali, esplicite e
circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di
comprendere agevolmente le censure ricorsuali. Secondo la giurisprudenza, oltre
alla motivazione in senso proprio, l'appello deve contenere le conclusioni.
Dall’allegato deve risultare che l'appellante impugna la decisione di primo
grado e le modifiche che intende ottenerne. In linea di principio una domanda
di giudizio deve poter essere innalzata a dispositivo della sentenza senza
richiedere cambiamenti. Resta riservato il divieto di un formalismo eccessivo
(art. 29 cpv. 1 Cost.). Se l’interpretazione delle conclusioni carenti, alla
luce della motivazione dell'appello (eventualmente in combinazione con la
decisione del primo giudice) consente di capire in modo chiaro cosa chieda il
ricorrente o, in caso di pretese da quantificare, quali importi debbano essere
assegnati, il ricorso può comunque essere eccezionalmente preso in
considerazione (DTF 137 III 617 consid. 4.2.2, 4.3 e 6.2; STF 4A_297/2021 del 3
febbraio 2022 consid. 4.3; IICCA del 29 marzo 2021, inc. 12.2020.145, consid. 9).
L'obbligo di motivazione
previsto all'art. 311 cpv. 1 CPC è una condizione di ricevibilità dell'appello,
da esaminare d'ufficio (STF 4A_651/2012 del 7 febbraio 2013 consid. 4.2). Se
tale presupposto fa difetto, l'autorità cantonale superiore non entra nel
merito della lite.
3.
Giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC, in sede di appello, nuovi fatti o
nuovi mezzi di prova sono considerati solo se vengono immediatamente addotti e
dinnanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la
diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze. Trattandosi
di elementi che avrebbero teoricamente già potuto essere presentati al Pretore,
spetta alla parte che intende invocarli in secondo grado dimostrare di aver
fatto prova della diligenza da lei esigibile, ciò che implica in particolare il
dovere di esporre precisamente le ragioni che hanno in precedenza impedito la
loro produzione (STF 4A_334/2012 del 16 ottobre 2012 consid. 3.1).
4.
Ora, nel caso concreto il gravame risulta di primo acchito irricevibile
già solo per la genericità della sua richiesta di giudizio (riapertura e
riesame della causa), che non permette di comprendere se l’appellante mira a un
annullamento della decisione pretorile e al rinvio dell’incarto al primo
giudice per nuovo esame, oppure a una sua riforma, e nemmeno se egli chiede che
la petizione venga respinta oppure solo parzialmente accolta, e in quale
misura. Aggiungasi che anche le motivazioni contenute nel gravame sono prive
del necessario confronto con il giudizio impugnato e del tutto carenti rispetto
a quanto previsto dalla summenzionata giurisprudenza.
Innanzitutto,
l’appellante sostiene che il contratto doc. F presenti, oltre a errori
grammaticali, anche gravi discrepanze (in particolare giacché M__________,
presunto firmatario del contratto per conto della datrice di lavoro, si trovava
in quel periodo ricoverato in ospedale) e sembra lamentare il mancato
esperimento di una perizia calligrafica; essa tuttavia non menziona alcuna
prova a supporto del suo dire e non considera minimamente che, giusta gli
accertamenti pretorili, lo stesso M__________ ha ammesso di avere sottoscritto
tale documento, sicché la postulata perizia era superflua (v. anche ordinanza
probatoria 19 aprile 2023, non contestata con l’impugnativa).
L’appellante afferma
anche che AO 1 in passato avrebbe già falsificato certuni documenti (non meglio
specificati) e preannuncia l’invio di una registrazione telefonica che
attesterebbe presunti comportamenti scorretti del medesimo (ivi comprese “svariate
minacce a titolo estorsivo”), ma la censura è eccessivamente generica e non
puntualmente riferita alla sottoscrizione del contratto oggetto della presente
controversia oltre che incomprovata, ritenuto che la prova relativa alla registrazione
neppure è stata prodotta o offerta nelle debite forme motivandone la
ricevibilità ai sensi dell’art. 317 CPC.
Infine, l’insorgente
annette al gravame dei nuovi documenti (messaggi Whatsapp) nei quali a suo modo
di vedere la controparte confermerebbe di avere ricevuto dei “pagamenti a
saldo”, ma non spiega perché gli stessi dovrebbero essere ritenuti
ricevibili ai sensi dell’art. 317 CPC, né di quali importi si tratti, né come
dovrebbe conseguentemente essere modificata la decisione di primo grado.
5.
Per tutti questi motivi, l'appello dev'essere dichiarato
manifestamente irricevibile, motivo per il quale la parte appellata non è stata
chiamata a formulare una risposta (art. 312 cpv. 1 CPC
in fine).
6.
Le spese processuali di seconda sede, calcolate sulla
base di un valore litigioso di fr. 31'037.50, seguono la
soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e ammontano a fr. 1'500.-
(art. 2, 7 e 13 LTG). Non si assegnano ripetibili.
7.
Il presente giudizio, riguardando la non entrata nel merito di
un’impugnazione manifestamente inammissibile e manifestamente non motivata in
modo sufficiente, può essere emanato da questa Camera nella composizione di un
giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l'art. 106 CPC e la LTG,
decide:
1. L'appello
13 ottobre 2023 di AP 1 è irricevibile.
2. Le
spese processuali della procedura d'appello, pari a fr. 1’500.-, sono a carico dell'appellante.
Il maggiore anticipo sarà restituito. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord e al Ministero Pubblico, Lugano
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).