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Decisione

12.2023.133

Contratto di lavoro; salario; autenticità del contratto

23 novembre 2023Italiano10 min

attività lavorativa sulla base di un nuovo contratto prodotto quale doc. F. Contestualmente,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.133

Lugano

23 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2022.12 della Pretura della giurisdizione

di Mendrisio-Nord - promossa con petizione 12 luglio 2022 da

AO

1

contro

AP

1

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 36'800.- lordi oltre

interessi

a titolo di salario;

richiesta avversata dalla convenuta e che il Pretore ha accolto con

decisione 13

settembre 2023;

appellante la convenuta, che con “ricorso” 13 ottobre

2023 ha chiesto che la causa

venga “riaperta e riesaminata”;

tenuto conto che l’appello non è stato notificato all’attore per

una risposta;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Con contratto di lavoro 7 settembre 2020 AP 1, società attiva nel

settore dei macchinari edili, ha assunto AO 1 in qualità di “aiuto montatore di

gru” a partire dal 14 settembre 2020, per un salario mensile lordo di fr.

4'600.- (doc. C).

B.

Dopo l'inoltro dell'istanza di conciliazione in data 25 marzo 2022 e

l'ottenimento dell'autorizzazione ad agire il 29 aprile 2022, con petizione 12

luglio 2022 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio-Nord, postulandone la condanna al pagamento di fr. 36'800.- lordi

oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2021 a titolo di salario per il periodo

novembre 2020 - giugno 2021, durante il quale egli aveva prestato la sua

attività lavorativa sulla base di un nuovo contratto prodotto quale doc. F. Contestualmente,

l’attore ha postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio dell’avv. __________.

C.

Con risposta 8 settembre 2022 la convenuta si è opposta alla

petizione, rilevando che il contratto doc. C era stato disdetto dall’attore per

il 31 ottobre 2020 (doc. 1) e che egli nel periodo successivo aveva unicamente

svolto alcune ore lavorative su chiamata già remunerate, contestando di avere

mai sottoscritto un nuovo contratto (v. dichiarazione scritta 24 dicembre 2021

di M__________, suo socio e direttore, di cui al doc. 5), eccependo la falsificazione

del doc. F come pure rilevando di avere per tale motivo denunciato l’attore presso

il Ministero Pubblico per falsità in documenti e altri reati (v. doc. 2),

ritenuto che la procedura penale (INC.2021.11217/GD/GD) era stata sospesa in attesa

dell’esito di quella civile (doc. 3).

D.

Con replica 13 ottobre 2022 e duplica 15 novembre 2022 le parti si

sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni, contestando quelle

avverse.

E.

Con scritto 18 gennaio 2023 l’attore, dietro richiesta del Pretore,

ha prodotto la versione originale del contratto doc. F (doc. U).

F.

Esperita l'istruttoria e raccolto l’allegato conclusivo scritto 4

luglio 2023 della convenuta (mentre l’attore ha rinunciato a inoltrare il

proprio), con decisione 13 settembre 2023 il Pretore ha da una parte rigettato

l’istanza di assistenza giudiziaria di AO 1, e dall’altra ha accolto la sua petizione,

condannando AP 1 a versargli fr. 31'037.50 netti oltre interessi del 5% dal 1°

luglio 2021 e a sopportare gli oneri processuali (complessivi fr.

1'600.- per tassa di giustizia e spese e fr. 3'100.- a titolo di ripetibili).

In sintesi, il Pretore ha

stabilito che l’eccezione di falso sollevata dalla convenuta avverso il

contratto di lavoro doc. F/doc. U è infondata, avendo M__________ riconosciuto,

nella sua deposizione, di averlo sottoscritto (verbale 14 febbraio 2023, p. 4),

come pure che l’attore ha sufficientemente dimostrato le sue prestazioni

lavorative e il suo diritto a percepire un salario mensile di fr. 4'600.- lordi

da novembre 2020 fino a giugno 2021 (complessivi fr. 31'037.50 netti) mentre la

convenuta non ha provato di avere già versato tali importi alla controparte.

G. Con

appello (“ricorso”) 13 ottobre 2023 AP 1 si è aggravata contro tale giudizio, adducendo

nuovi fatti e nuovi mezzi di prova e chiedendo che la causa “venga riaperta

e riesaminata”.

H.

Il gravame non è stato notificato a AO 1 per una risposta.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Giusta l'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).

In concreto, la decisione

di prima sede è una decisione finale in una controversia dal valore superiore

ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l'appellabilità del giudizio impugnato.

Inoltre l’appello 13 ottobre 2023, inoltrato entro il termine di 30 giorni

dalla notifica della decisione del Pretore (art. 311 cpv. 1 CPC) è senz’altro tempestivo.

2.

L'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La parte appellante

deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero

erronee o censurabili le motivazioni del Pretore, ovvero cercare di dimostrare

che la sua tesi si impone su quella della decisione impugnata. Essa non può dunque

limitarsi a riproporre le allegazioni di fatto o gli argomenti giuridici fatti

valere in prima istanza, ma deve cercare di stabilire che la decisione

impugnata è errata per quanto riguarda i fatti accertati o le conclusioni

giuridiche tratte da essi offrendo critiche puntuali, esplicite e

circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di

comprendere agevolmente le censure ricorsuali. Secondo la giurisprudenza, oltre

alla motivazione in senso proprio, l'appello deve contenere le conclusioni.

Dall’allegato deve risultare che l'appellante impugna la decisione di primo

grado e le modifiche che intende ottenerne. In linea di principio una domanda

di giudizio deve poter essere innalzata a dispositivo della sentenza senza

richiedere cambiamenti. Resta riservato il divieto di un formalismo eccessivo

(art. 29 cpv. 1 Cost.). Se l’interpretazione delle conclusioni carenti, alla

luce della motivazione dell'appello (eventualmente in combinazione con la

decisione del primo giudice) consente di capire in modo chiaro cosa chieda il

ricorrente o, in caso di pretese da quantificare, quali importi debbano essere

assegnati, il ricorso può comunque essere eccezionalmente preso in

considerazione (DTF 137 III 617 consid. 4.2.2, 4.3 e 6.2; STF 4A_297/2021 del 3

febbraio 2022 consid. 4.3; IICCA del 29 marzo 2021, inc. 12.2020.145, consid. 9).

L'obbligo di motivazione

previsto all'art. 311 cpv. 1 CPC è una condizione di ricevibilità dell'appello,

da esaminare d'ufficio (STF 4A_651/2012 del 7 febbraio 2013 consid. 4.2). Se

tale presupposto fa difetto, l'autorità cantonale superiore non entra nel

merito della lite.

3.

Giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC, in sede di appello, nuovi fatti o

nuovi mezzi di prova sono considerati solo se vengono immediatamente addotti e

dinnanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la

diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze. Trattandosi

di elementi che avrebbero teoricamente già potuto essere presentati al Pretore,

spetta alla parte che intende invocarli in secondo grado dimostrare di aver

fatto prova della diligenza da lei esigibile, ciò che implica in particolare il

dovere di esporre precisamente le ragioni che hanno in precedenza impedito la

loro produzione (STF 4A_334/2012 del 16 ottobre 2012 consid. 3.1).

4.

Ora, nel caso concreto il gravame risulta di primo acchito irricevibile

già solo per la genericità della sua richiesta di giudizio (riapertura e

riesame della causa), che non permette di comprendere se l’appellante mira a un

annullamento della decisione pretorile e al rinvio dell’incarto al primo

giudice per nuovo esame, oppure a una sua riforma, e nemmeno se egli chiede che

la petizione venga respinta oppure solo parzialmente accolta, e in quale

misura. Aggiungasi che anche le motivazioni contenute nel gravame sono prive

del necessario confronto con il giudizio impugnato e del tutto carenti rispetto

a quanto previsto dalla summenzionata giurisprudenza.

Innanzitutto,

l’appellante sostiene che il contratto doc. F presenti, oltre a errori

grammaticali, anche gravi discrepanze (in particolare giacché M__________,

presunto firmatario del contratto per conto della datrice di lavoro, si trovava

in quel periodo ricoverato in ospedale) e sembra lamentare il mancato

esperimento di una perizia calligrafica; essa tuttavia non menziona alcuna

prova a supporto del suo dire e non considera minimamente che, giusta gli

accertamenti pretorili, lo stesso M__________ ha ammesso di avere sottoscritto

tale documento, sicché la postulata perizia era superflua (v. anche ordinanza

probatoria 19 aprile 2023, non contestata con l’impugnativa).

L’appellante afferma

anche che AO 1 in passato avrebbe già falsificato certuni documenti (non meglio

specificati) e preannuncia l’invio di una registrazione telefonica che

attesterebbe presunti comportamenti scorretti del medesimo (ivi comprese “svariate

minacce a titolo estorsivo”), ma la censura è eccessivamente generica e non

puntualmente riferita alla sottoscrizione del contratto oggetto della presente

controversia oltre che incomprovata, ritenuto che la prova relativa alla registrazione

neppure è stata prodotta o offerta nelle debite forme motivandone la

ricevibilità ai sensi dell’art. 317 CPC.

Infine, l’insorgente

annette al gravame dei nuovi documenti (messaggi Whatsapp) nei quali a suo modo

di vedere la controparte confermerebbe di avere ricevuto dei “pagamenti a

saldo”, ma non spiega perché gli stessi dovrebbero essere ritenuti

ricevibili ai sensi dell’art. 317 CPC, né di quali importi si tratti, né come

dovrebbe conseguentemente essere modificata la decisione di primo grado.

5.

Per tutti questi motivi, l'appello dev'essere dichiarato

manifestamente irricevibile, motivo per il quale la parte appellata non è stata

chiamata a formulare una risposta (art. 312 cpv. 1 CPC

in fine).

6.

Le spese processuali di seconda sede, calcolate sulla

base di un valore litigioso di fr. 31'037.50, seguono la

soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e ammontano a fr. 1'500.-

(art. 2, 7 e 13 LTG). Non si assegnano ripetibili.

7.

Il presente giudizio, riguardando la non entrata nel merito di

un’impugnazione manifestamente inammissibile e manifestamente non motivata in

modo sufficiente, può essere emanato da questa Camera nella composizione di un

giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l'art. 106 CPC e la LTG,

decide:

1. L'appello

13 ottobre 2023 di AP 1 è irricevibile.

2. Le

spese processuali della procedura d'appello, pari a fr. 1’500.-, sono a carico dell'appellante.

Il maggiore anticipo sarà restituito. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord e al Ministero Pubblico, Lugano

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).