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Decisione

12.2023.14

Mediazione - decadenza della mercede

8 marzo 2023Italiano21 min

i rispettivi interessi.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.14

Lugano

8 marzo 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2021.140 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3, promossa con petizione 31 agosto 2021 da

AO

1

patrocinato dall’avv. PA 2

contro

AP

1

patrocinato dall’avv. PA 1

chiedente la condanna del

convenuto al versamento dell'importo di fr. 68'730.- oltre interessi al 5% dal

31 agosto 2020 nonché l’accertamento negativo ex art. 88 CPC di

fr. 30’000.- oltre interessi di mora dal 26 luglio 2019, e fr. 103.30 di spese

d’esecuzione con annullamento del PE n. __________40 dell’UE di Lugano del 15

ottobre 2020, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili;

richieste avversate dal

convenuto e che il Pretore, con decisione 7 dicembre 2022, ha accolto

parzialmente, condannando AP 1 a pagare ad AO 1 fr. 67'200.- oltre interessi al

5% dal 31 agosto 2020, accertando l’inesistenza del credito di fr. 30'000.-

oltre accessori professato dal convenuto nei confronti dell’attore di cui al PE

n. __________40 dell’UE di Lugano e ordinando all’Ufficiale delle esecuzioni e

fallimenti di Lugano di provvedere, ad avvenuta crescita in giudicato della

sentenza, all’annullamento di tale esecuzione e di non dar notizia a terzi

della medesima, nonché caricando al convenuto la tassa di giustizia di fr.

8'000.- e le spese, incluse quelle di fr. 750.- della procedura di

conciliazione, obbligandolo pure a versare all’attore fr. 11’500.- per

ripetibili;

appellante il

convenuto che, con appello 24/25 gennaio 2023, ha chiesto la riforma del

giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione o, in via subordinata,

di riformare il dispositivo n. 2 fissando le spese giudiziarie di prima istanza

in maniera congrua rispetto a quanto stabilito dalla legge, il tutto

protestando spese e ripetibili di prima e seconda istanza;

mentre che con risposta

9 febbraio 2023, AO 1 ha postulato la reiezione dell’appello, con protesta di

tasse, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.

Con petizione 31 agosto 2021, dopo avere ottenuto la necessaria

autorizzazione ad agire in giudizio, AO 1 si è rivolto alla Pretura di Lugano,

sezione 3, per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 68'730.- oltre

interessi al 5% dal 31 agosto 2020 a titolo di saldo della provvigione di

mediazione immobiliare relativa a un appartamento (PPP n. __________) sito in

uno stabile in proprietà per piani oggetto di una promozione immobiliare di

quest’ultimo sul fondo part. n. __________ RFD del Comune di __________.

Contestualmente a questa

pretesa, l’attore ha pure postulato l’accertamento dell’inesistenza del debito

relativo alla richiesta di restituzione di fr. 30’000.- formulata da AP 1 nei

suoi confronti per “commissione non dovuta da ritornare” e messa da questi in

esecuzione tramite il precetto esecutivo (PE) n. __________40 dell’UE di Lugano

del 15 ottobre 2020.

A detta di AO 1, egli,

amico di lunga data del convenuto, saputo che lo stabile di __________ promosso

da quest’ultimo era in fase di ultimazione, avrebbe sottoposto a una coppia di

facoltosi clienti brasiliani del suo studio legale - K__________ __________ __________

e M__________ __________ __________ __________ __________ - la possibilità di

acquistarne l’attico. Dopo che le parti avrebbero concordato direttamente gli

estremi della compravendita e sottoscritto personalmente, il 4 luglio 2019, un

contratto di costituzione di diritto di compera ad un prezzo di fr. 3'250'000.-

e con scadenza al 26 novembre 2019, egli ha ricevuto dai due acquirenti una

procura per siglare in loro vece, il 26 novembre 2019, un secondo atto pubblico

per la proroga dell’esercizio del diritto di compera al 30 giugno 2020, con

contemporanea riduzione del prezzo a fr. 3'240'000.- e modifica della data di

consegna al 31 gennaio 2020. Il 29 maggio 2020 i coniugi A__________ e il

convenuto hanno nuovamente rogato un differimento al 30 settembre 2020 del

diritto di compera. Questo è stato finalmente esercitato e il trapasso di proprietà

è stato iscritto a Registro fondiario il 30 luglio 2020. Per l’attore l’affare

sarebbe andato in porto grazie alla sua mediazione e alla risoluzione delle

problematiche LAFE.

Tra AP 1 e AO 1 sarebbe

stato concluso, a detta di quest’ultimo, un accordo verbale in base al quale

egli avrebbe avuto diritto a una commissione di fr. 98'730.-, pari al 3% del

prezzo d’acquisto. A titolo di acconto su questo importo, su richiesta del

convenuto stesso, l’attore avrebbe emesso in data 12 luglio 2019 una fattura all’attenzione

della sua società __________ Sagl, regolarmente saldata. Ottenuta conferma

della vendita, AO 1 ha fatto pervenire a AP 1, questa volta personalmente, una

fattura finale a saldo di fr. 68'730.-, che questi ha rifiutato di pagare

negando l’esistenza di qualsivoglia rapporto di mediazione e di qualsiasi

accordo in merito a una provvigione.

2.

Con risposta 3 novembre 2021 AP 1 si è opposto alla petizione

eccependo preliminarmente la mancata prova del suo domicilio a __________ con

conseguente carenza di competenza territoriale della Pretura adita, contestando

che l’attore potesse presentare una domanda condannatoria e nel contempo una

domanda di accertamento relativa alla medesima pretesa, rispettivamente perché

soggette a diversa procedura, come pure negando la facoltà del giudice di

decidere l’annullamento di un precetto esecutivo.

Esprimendosi sul merito

della pretesa di controparte, il convenuto ha come accennato negato l’esistenza

di un mandato di mediazione e della pattuizione di una provvigione in caso di

vendita, tanto meno del 3%. Quanto fatto dall’attore sarebbe invece stato da

inserire nel contesto della sua attività di family office dei due coniugi A__________,

in particolare con riferimento ai servizi per la loro relocation

(trasferimento della residenza) in Svizzera. Il convenuto ha pure contestato e

ritenuto non dimostrato che l’oggetto in questione sia stato segnalato da AO 1.

A suo avviso, in ogni

caso, ci si troverebbe qui confrontati con un caso, vietato da deontologia e

legge, di doppia rappresentanza da parte di quest’ultimo, che da un lato

avrebbe agito su mandato degli acquirenti e dall’altro si sarebbe fatto

promettere la commissione dal venditore.

Il pagamento dei fr.

30'000.- non sarebbe avvenuto, inoltre, a titolo di acconto sulla commissione

ma solo perché AO 1, a seguito della sottoscrizione del diritto di compera,

avrebbe insistentemente chiesto all’amico un gesto di riconoscenza che questi,

tramite la sua società, avrebbe deciso di versargli. Da ultimo AP 1 ha pure

obiettato di non godere della legittimazione passiva.

3.

Dopo che le parti hanno confermato le proprie allegazioni e domande,

rispettivamente contestato quelle avverse, sia con i seguenti allegati che con

quelli conclusivi, con sentenza 7 dicembre 2022 il Pretore, accogliendo

parzialmente la petizione, ha condannato AP 1 al pagamento all’attore di fr.

67'200.- oltre interessi, ed ha accertato l’inesistenza del credito di fr.

30'000.- oltre accessori vantato dal convenuto nonché dato ordine all’Ufficiale

delle esecuzioni e fallimenti di Lugano di provvedere, una volta passata in

giudicato la sentenza, all’annullamento dell’esecuzione al PE n. __________40

di tale UE e gli ha vietato di dar notizia a terzi della medesima. Nel giudizio

ha infine caricato al convenuto la tassa di giustizia di fr. 8'000.- e le

spese, incluse quelle di fr. 750.- della procedura di conciliazione,

obbligandolo pure a versare all’attore

fr. 11’500.- per ripetibili.

In estrema sintesi, il

primo giudice ha avantutto confermato la propria competenza territoriale e

confermato la legittimità di proporre cumulativamente azioni condannatorie, di

accertamento e costitutive, nonché accertato che la procedura ordinaria regge

nella fattispecie entrambe le cause, dovendosi i valori sommare così come stabilito

dall’art. 93 cpv. 1 CPC. Proseguendo nell’analisi il primo giudice ha poi

respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto poiché,

nonostante la fattura per l’acconto sia stata intestata alla società del

convenuto, il precetto esecutivo per la restituzione della “commissione non

dovuta” indica proprio quale creditore il convenuto stesso, perché è stato

proprio quest’ultimo a indicare all’attore di intestare la prima fattura alla

sua società e poiché egli non ha fornito il minimo ragguaglio in merito al

ruolo svolto da __________ Sagl nell’ambito della mediazione fatturata, né ha

mai sostenuto che l’operazione fosse stata gestita in nome e per conto di tale

società.

Nel merito, il Pretore

ha accertato che, a prescindere dalla formalizzazione di precisi accordi tra le

parti, il convenuto ha preso atto dell’attività di mediazione svolta

dall’attore riconoscendo il suo diritto al pagamento di una provvigione, fatto

che esclude l’ipotesi di un semplice atto di cortesia. Ciò posto, egli ha così

chiarito che in base alle risultanze dell’istruttoria si poteva concludere che AO

1, dopo avere messo in contatto gli acquirenti e il venditore, si era limitato

a sollecitare presso quest’ultimo l’adempimento degli accordi già presi

direttamente tra le parti al contratto di compravendita, a riportare eventuali

desideri degli acquirenti che sarebbero stati poi discussi direttamente da loro

con il venditore e a ratificare per loro conto, impossibilitati a presentarsi

personalmente, una modifica del diritto di compera nella quale la riduzione del

prezzo era già stata discussa e concordata direttamente da loro con AP 1, senza

svolgere alcun atto di negoziazione o interferenza diretta nelle trattative di

vendita. Chinandosi sull’intervento dell’attore per la risoluzione di

problematiche amministrative quali quelle della modifica della destinazione

dell’attico e dell’ottenimento dei permessi di residenza, il primo giudice ha

concluso che si era trattato di prestazioni svolte nell’interesse di entrambe

le parti al contratto. In base a ciò e al fatto che era risultato che esse

erano sempre state informate e a conoscenza degli atti compiuti dal mediatore,

dei quali i contraenti avevano beneficiato in ugual misura e che non avevano

pregiudicato i rispettivi interessi, egli ha così negato l’esistenza di estremi

atti a giustificare l’esclusione della remunerazione ai sensi dell’art. 415 CO.

Con riferimento alla

percentuale di provvigione del 3%, il Pretore ha appurato che questa era stata

confermata dalla teste K__________ __________ A__________ ed era in ogni caso

in linea con quanto unanimemente riconosciuto per l’attività di mediatore in

assenza di diverse pattuizioni.

In definitiva, pertanto,

la provvigione complessiva dovuta è stata fissata in fr. 97'200.- così che,

dedotti i fr. 30'000.- già versati quale acconto, la petizione è stata accolta

per fr. 67'200.-.

Per contro non è stato

accolto l’inserimento nel prezzo di vendita dell’importo di fr. 51'000.- per

l’impianto dell’aria condizionata (da cui un complessivo prezzo di fr.

3'291'000.-), poiché non ripreso nel contratto.

Di riflesso è stata pure

ammessa la domanda di accertamento di inesistenza del debito per i fr. 30'000.-

che il convenuto vorrebbe gli fossero restituiti. Così come accolta è stata la

richiesta di annullamento della relativa esecuzione.

4.

Con - tenuto conto delle ferie giudiziarie natalizie (art. 145 cpv.

1 lett. c CPC) - tempestivo appello 24/25 gennaio 2023 che qui ci occupa,

avversato dall’altrettanto tempestiva risposta 9 febbraio 2023 dell’attore, il

convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio e respingere la

petizione oppure, in via subordinata, di riformare il dispositivo n. 2 fissando

le spese giudiziarie di prima istanza in maniera congrua rispetto a quanto

stabilito dalla legge, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di

entrambe le sedi.

Diritto alla commissione

5.

Per AP 1, il Pretore avrebbe erroneamente accertato che AO 1 si è

limitato a indicare i clienti e a farne da portavoce, rispettivamente firmare

in loro vece le modifiche degli accordi, anch’esse da loro decise in prima

persona. In realtà egli si sarebbe interposto in loro nome e per loro conto

criticando il prezzo dell’immobile, le tempistiche per l’ottenimento del cambio

di destinazione e facendo molta pressione affinché la licenza edilizia venisse

concessa. Egli avrebbe in seguito negoziato in nome e per conto degli

acquirenti affinché essi potessero prendere possesso dell’immobile prima del

trasferimento della proprietà, discutendo il prezzo al ribasso,

rappresentandoli all’atto di proroga e modifica del diritto e di compera e

interponendosi sul tema dell’aria condizionata.

Questo tipo di attività

sarebbe attestato da stralci dei messaggi WhatsApp, nonché dalla lettera doc.

AE all’indirizzo dell’avv. PA 1.

Inoltre il Pretore

avrebbe erroneamente applicato il diritto poiché il conflitto d’interesse ai

sensi dell’art. 415 CO sarebbe stato manifesto, ritenuto che da un lato

l’attore anelava alla provvigione riconosciuta dal venditore e dall’altra gli

avrebbe “sparato contro” per conto degli acquirenti. Ritenendo che le

prestazioni di AO 1 non costituissero una violazione del dovere di fedeltà del

mandatario, avendo egli agito nell’interesse di entrambe le parti, il primo

giudice avrebbe misconosciuto che in realtà gli interessi non collimavano: il

venditore aveva interesse a ottenere il prezzo più alto e a non pagare per un

dettaglio esecutivo voluto dall’acquirente, ossia l’aria condizionata, mentre

per gli acquirenti la posizione sarebbe stata diametralmente opposta. L’attore

avrebbe agito per proprio interesse facendo di tutto per “fare stare in piedi”

la compravendita in modo da garantirsi il pagamento della provvigione,

arrivando persino a farsi carico di una quota dei costi notarili e trovandosi

in una posizione ambigua. L’art. 415 CO dovrebbe quindi trovare applicazione

con la conseguenza che la petizione dovrebbe essere respinta.

6.

L’atto di appello

deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere

motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante non deve spiegare perché le

sue argomentazioni sarebbero fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili

le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria

tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,

esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle

medesime (IICCA del 3 aprile 2019 inc. 12.2018.6 consid. 6 e riferimenti ivi

citati).

In quest’ottica buona

parte delle argomentazioni avanzate con l’appello consistono solo nella

contrapposizione di tesi soggettive del ricorrente alle conclusioni pretorili,

senza tuttavia ulteriori specificazioni e soprattutto senza misurarsi con

quest’ultime. L’appello è così in buona parte irricevibile.

7.

Ciò posto, esso sarebbe anche da respingere nel merito.

L’art. 415 CO prevede

che il mediatore non possa pretendere dal suo mandante né la mercede né il

rimborso delle spese se, contrariamente ai patti, ha agito anche nell’interesse

dell’altra parte, o contrariamente alle norme della buona fede si è fatto

promettere anche dalla medesima una ricompensa.

La norma deve essere

interpretata in maniera restrittiva (STF 4A_617/2019 dell’11 maggio 2020

consid. 6.3).

La prima ipotesi, che potrebbe

qui interessare, è quella del mediatore che viola i propri obblighi di fedeltà

agendo nell'interesse del cliente potenziale in dispregio degli obblighi

assunti verso il mandante (DTF 141 III 64 consid.

4.1). L'art. 415 CO sanziona la situazione eccezionale nella quale il mediatore

agisce contemporaneamente per il mandante e per il suo futuro contraente, senza

richiedere la prova di un danno (STF 4A_529/2015 del 4 marzo 2016 consid. 4.1).

Gli obblighi del

mediatore sono analoghi a quelli del mandatario (art. 412 cpv. 2 e 398 cpv. 2

CO). Egli deve curare gli interessi del mandante e astenersi da qualsiasi atto

che possa danneggiarlo. La misura di questi obblighi varia a seconda delle

circostanze e della natura dell'incarico ricevuto. Il mediatore per

interposizione ha generalmente doveri più estesi del mediatore per indicazione

(STF 4A_329/2019 / 4A_331/2019 del 25 novembre 2019 consid. 7.1; 4A_529/2015

del 4 marzo 2016 consid. 4.1).

La norma, in sé, non

vieta la doppia mediazione (Doppelmäklerei) in quanto tale, ma piuttosto

gli abusi. Al mediatore non è dunque proibito essere attivo sia per il mandante

che per terzi (cosa che tra l’altro è piuttosto comune per i mediatori

immobiliari professionisti), a condizione che non violi i suoi doveri di

diligenza e fedeltà. D’altronde è un fatto rilevante che in questo tipo di

mandato il successo dipende più dalla volontà del mandante che dall’agire del

mediatore, poiché è il primo che decide liberamente se concludere il contratto

con il terzo interessato.

Proprio in questo

contesto, ossia in ambito immobiliare, tuttavia, il Tribunale federale (STF

4A_214/2014 del 5 dicembre 2014 consid. 4.3) ha chiarito che il semplice fatto

che un mediatore concluda un contratto di mediazione per interposizione con il

venditore (rispettivamente l'acquirente) di un immobile porta a un conflitto di

interessi se conclude una seconda mediazione per interposizione con

l'acquirente (rispettivamente il venditore): in tal caso, è inevitabile che il

mediatore immobiliare, che deve ottenere il prezzo più alto per il venditore e

il prezzo più basso per l'acquirente, si trovi in una situazione di rischio di

conflitto di interessi, dal momento in cui è chiamato a difendere interessi

contrapposti. O egli favorisce gli interessi finanziari dell'una o favorisce

quelli dell'altra parte della transazione immobiliare, così da violare il

proprio dovere di lealtà (art. 412 cpv. 2 CO, che rimanda all'art. 398 cpv. 2

CO) nei confronti di uno dei suoi mandanti. Se così non è, vi è pure la

possibilità che egli agisca nel proprio interesse, disattendendo i doveri di

lealtà che la conclusione dei due contratti di intermediazione con i suoi

mandanti ha fatto sorgere.

In una simile

situazione, i due contratti, per l’alta Corte federale, sono nulli e il

mediatore perde il suo diritto alla commissione ai sensi dell’art. 415 CO.

Per contro, è pensabile

una doppia mediazione nei casi di contratto di mediazione d’indicazione o di

presentazione: il mediatore può indicare a ognuna delle parti l’occasione di

concludere una compravendita con l’altra, senza che sia necessario informarle

del doppio ruolo (DTF 124 III 481; 83 II 147; De

Haller, Le contrat de courtage, 2019, p. 240).

8. Correttamente

il Pretore ha costatato che non sussistono agli atti prove di un doppio mandato

di mediazione da parte di AO 1 i cui estremi avrebbero potuto dare origine a un

conflitto di interessi tale da imporre l’applicazione dell’art. 415 CO.

L’unica -

abbozzata - messa in discussione del prezzo esatto da AP 1 è quella nell’ambito

dello scambio di messaggi via WhatsApp del 21 maggio 2019 (doc. R), quando

l’attore gli ha scritto che l’attico era un po’ costoso e che quello sopra casa

sua costava meno, ottenendo un dettaglio dei motivi per i quali il prezzo era

stato fissato a fr. 3'600'000.-, informazioni alle quali non risulta abbia

reagito se non dando, il giorno seguente, agli acquirenti gli estremi del

venditore e viceversa.

Non vi è

stato quindi alcun tipo di contrattazione del prezzo che possa seriamente

essere considerato tale ma semplicemente una richiesta di chiarimenti sui

motivi dello stesso. Oltretutto formulata il giorno prima di indicare i

potenziali interessati all’acquisto.

In

relazione all’intervento dell’attore per la risoluzione delle problematiche

amministrative quali l’ottenimento del cambio di destinazione dell’appartamento

(inizialmente pensato come residenza secondaria, ma in realtà utilizzabile solo

come residenza primaria), la concessione della licenza edilizia e l’ottenimento

del permesso di residenza degli acquirenti, l’appellante contesta che si sia

trattato di atti nell’interesse di entrambe le parti al contratto, sostenendo

però solo genericamente che in realtà gli interessi erano contrapposti perché

l’acquirente mira sempre a un prezzo più basso e a non pagare per dettagli

esecutivi da lui voluti (in casu l’aria condizionata) e affermando

altrettanto superficialmente che l’attore in realtà avrebbe agito nel proprio

interesse facendo di tutto per non far saltare l’operazione e garantirsi la

commissione, pagando addirittura una quota dei costi notarili. Egli non spiega

però perché sarebbe errato ritenere che le prestazioni erano andate a beneficio

di entrambe le parti come fatto dal primo giudice e nemmeno perché questi

comportamenti sarebbero espressione di un atteggiamento egoistico da parte del mediatore.

Non basta di certo il solo fatto di ambire alla commissione, essendo questo un

elemento costitutivo del contratto di mediazione.

Nemmeno

debitamente messo in discussione è l’accertamento pretorile in base al quale AO

1, dopo avere segnalato agli acquirenti l’immobile di __________ e averli messi

in contatto con il convenuto, si è limitato a un ruolo di intermediario e

rappresentante degli acquirenti, residenti all’estero, ratificando accordi

secondo gli estremi da essi discussi e decisi con il venditore in precedenza.

Anzi, facendo astrazione da locuzioni pittoresche quanto inconsistenti perché

per nulla sostanziate con allegazioni e prove, ad onor del vero l’appellante

non contesta neppure che le decisioni siano state prese dai contraenti senza l’influsso

dell’attore.

9. Per

quanto concerne le dichiarazioni della teste K__________ __________ A__________

riprese dal Pretore, AP 1 ha nuovamente sollevato delle critiche superficiali e

sommarie, limitandosi a sostenere che ella sarebbe stata interessata all’esito

della vertenza in quanto cliente di AO 1 e poiché avrebbe tutto l’interesse a

“non mettere mano al borsello” lasciando che sia il convenuto a pagare le sue

prestazioni mediante la provvigione.

E’

unanimemente riconosciuto che, nella valutazione delle prove testimoniali si

debba tenere conto dell’eventuale

vicinanza del testimone a una parte, del suo eventuale interesse all’esito

della vertenza o di un suo eventuale coinvolgimento nella fattispecie, ma anche

che questo non comporta automaticamente un’esclusione della prova, che potrà

avvenire solo a fronte di elementi concreti che rendono le dichiarazioni poco

credibili (Weibel/Walz, Kommentar zur schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2016, n. 6 seg. ad art. 169). Ogni deposizione, inoltre,

deve essere apprezzata anche alla luce delle altre risultanze istruttorie

nonché dell’impressione personale che il magistrato ha ricavato dal testimone

in occasione della sua audizione (Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,

Vol. 1, n. 91 segg. ad art. 157 CPC).

In questo

senso le censure sollevate in merito all’affidabilità della teste risultano

alquanto fragili. L’appellante avrebbe piuttosto dovuto spiegare perché sarebbe

stato errato fondarsi su di essa per stabilire che l’attore non ha mai

partecipato alla negoziazione, che gli acquirenti non gli hanno dovuto pagare

nulla per il tempo dedicato all’acquisto dell’appartamento e che AP 1 si era

assunto l’impegno di corrispondere ad AO 1 la provvigione in caso di

conclusione della compravendita in disamina. Egli avrebbe parimenti dovuto

spiegare, al di là delle locuzioni ad effetto che nulla apportano, per quale

motivo la teste avrebbe avuto un interesse a deporre il falso.

10. Il

ricorrente, poi, nulla ha detto circa l’accertamento del primo giudice,

rilevante, in base al quale ciascuna delle parti al contratto era sempre stata

informata e a conoscenza degli atti compiuti dal mediatore, come detto svolti

tanto nell’interesse degli acquirenti che del venditore e senza pregiudizio per

Fatti

i rispettivi interessi.

11. In

sostanza, quindi, la domanda principale formulata con l’appello, laddove

ricevibile, deve essere respinta.

Richiesta

subordinata sulle spese giudiziarie di primo grado

12. Subordinatamente

alla pretesa principale, AP 1 ha, come accennato, contestato le modalità con

cui il Pretore ha calcolato le spese giudiziarie.

A suo avviso la tassa di

fr. 8'000.- sarebbe esagerata, ritenuto che corrisponde al limite massimo per

un valore di causa tra fr. 50'000.- e

fr. 100'000.- e che quello qui in discussione sarebbe di soli fr. 68'000.-.

Analogamente anche le ripetibili andrebbero ridotte poiché fr. 11'500.-

sarebbero addirittura superiori al valore massimo consentito dalla legge, che

dovrebbe essere di fr. 10'310.- (15% di fr. 68'730.-).

La censura è avantutto

irricevibile in ordine in quanto l’appellante ha omesso di cifrare gli importi

che a suo avviso sarebbero stati congrui (v. IICCA 12.2012.19 del 27 febbraio

Considerandi

2014.

consid. 15).

In ogni modo, egli

dimentica che la petizione comprendeva sia l’azione condannatoria per fr.

68'730.-, sia quella di accertamento negativo di un credito di fr. 30'000.-,

per complessivi fr. 98'730.-. Già per ciò solo, la sentenza impugnata merita di

essere confermata anche su questo aspetto.

Inoltre, non va neppure

dimenticato che nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il

giudice gode di un ampio potere di apprezzamento censurabile solo in caso di

eccesso o di abuso, cosa che di norma non sussiste se gli importi attribuiti

rientrano nei minimi e nei massimi delle tariffe applicabili (II CCA inc.

12.2021.98

del 13 settembre 2021).

Conclusioni e spese

giudiziarie di appello

13.

Per

tutto quanto precede, l’appello 24 gennaio 2023 di AP 1 deve essere

integralmente respinto nei limiti della sua ricevibilità e la sentenza 7

dicembre 2022 della Pretura di Lugano, sezione 3, confermata.

Le spese giudiziarie

della procedura di secondo grado, calcolate tenendo conto di un valore

litigioso di fr. 98'730.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le

spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr.

8’000.-. Le ripetibili, calcolate in applicazione degli art. 11 cpv. 2 lett. a

e 5 RTar, tenuto conto di spese e IVA, sono quantificate in fr. 4'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello 24/25 gennaio 2023 di AP 1è respinto nei

limiti della sua ricevibilità.

2. Le

spese processuali della procedura d’appello fissate in

fr. 8’000.- sono poste a carico dell’appellante. Quest’ultimo rifonder all’appellato

fr. 4’000.- a titolo di ripetibili di

seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).