12.2023.14
Mediazione - decadenza della mercede
8 marzo 2023Italiano21 min
i rispettivi interessi.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.14
Lugano
8 marzo 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2021.140 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, promossa con petizione 31 agosto 2021 da
AO
1
patrocinato dall’avv. PA 2
contro
AP
1
patrocinato dall’avv. PA 1
chiedente la condanna del
convenuto al versamento dell'importo di fr. 68'730.- oltre interessi al 5% dal
31 agosto 2020 nonché l’accertamento negativo ex art. 88 CPC di
fr. 30’000.- oltre interessi di mora dal 26 luglio 2019, e fr. 103.30 di spese
d’esecuzione con annullamento del PE n. __________40 dell’UE di Lugano del 15
ottobre 2020, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili;
richieste avversate dal
convenuto e che il Pretore, con decisione 7 dicembre 2022, ha accolto
parzialmente, condannando AP 1 a pagare ad AO 1 fr. 67'200.- oltre interessi al
5% dal 31 agosto 2020, accertando l’inesistenza del credito di fr. 30'000.-
oltre accessori professato dal convenuto nei confronti dell’attore di cui al PE
n. __________40 dell’UE di Lugano e ordinando all’Ufficiale delle esecuzioni e
fallimenti di Lugano di provvedere, ad avvenuta crescita in giudicato della
sentenza, all’annullamento di tale esecuzione e di non dar notizia a terzi
della medesima, nonché caricando al convenuto la tassa di giustizia di fr.
8'000.- e le spese, incluse quelle di fr. 750.- della procedura di
conciliazione, obbligandolo pure a versare all’attore fr. 11’500.- per
ripetibili;
appellante il
convenuto che, con appello 24/25 gennaio 2023, ha chiesto la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione o, in via subordinata,
di riformare il dispositivo n. 2 fissando le spese giudiziarie di prima istanza
in maniera congrua rispetto a quanto stabilito dalla legge, il tutto
protestando spese e ripetibili di prima e seconda istanza;
mentre che con risposta
9 febbraio 2023, AO 1 ha postulato la reiezione dell’appello, con protesta di
tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
Con petizione 31 agosto 2021, dopo avere ottenuto la necessaria
autorizzazione ad agire in giudizio, AO 1 si è rivolto alla Pretura di Lugano,
sezione 3, per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 68'730.- oltre
interessi al 5% dal 31 agosto 2020 a titolo di saldo della provvigione di
mediazione immobiliare relativa a un appartamento (PPP n. __________) sito in
uno stabile in proprietà per piani oggetto di una promozione immobiliare di
quest’ultimo sul fondo part. n. __________ RFD del Comune di __________.
Contestualmente a questa
pretesa, l’attore ha pure postulato l’accertamento dell’inesistenza del debito
relativo alla richiesta di restituzione di fr. 30’000.- formulata da AP 1 nei
suoi confronti per “commissione non dovuta da ritornare” e messa da questi in
esecuzione tramite il precetto esecutivo (PE) n. __________40 dell’UE di Lugano
del 15 ottobre 2020.
A detta di AO 1, egli,
amico di lunga data del convenuto, saputo che lo stabile di __________ promosso
da quest’ultimo era in fase di ultimazione, avrebbe sottoposto a una coppia di
facoltosi clienti brasiliani del suo studio legale - K__________ __________ __________
e M__________ __________ __________ __________ __________ - la possibilità di
acquistarne l’attico. Dopo che le parti avrebbero concordato direttamente gli
estremi della compravendita e sottoscritto personalmente, il 4 luglio 2019, un
contratto di costituzione di diritto di compera ad un prezzo di fr. 3'250'000.-
e con scadenza al 26 novembre 2019, egli ha ricevuto dai due acquirenti una
procura per siglare in loro vece, il 26 novembre 2019, un secondo atto pubblico
per la proroga dell’esercizio del diritto di compera al 30 giugno 2020, con
contemporanea riduzione del prezzo a fr. 3'240'000.- e modifica della data di
consegna al 31 gennaio 2020. Il 29 maggio 2020 i coniugi A__________ e il
convenuto hanno nuovamente rogato un differimento al 30 settembre 2020 del
diritto di compera. Questo è stato finalmente esercitato e il trapasso di proprietà
è stato iscritto a Registro fondiario il 30 luglio 2020. Per l’attore l’affare
sarebbe andato in porto grazie alla sua mediazione e alla risoluzione delle
problematiche LAFE.
Tra AP 1 e AO 1 sarebbe
stato concluso, a detta di quest’ultimo, un accordo verbale in base al quale
egli avrebbe avuto diritto a una commissione di fr. 98'730.-, pari al 3% del
prezzo d’acquisto. A titolo di acconto su questo importo, su richiesta del
convenuto stesso, l’attore avrebbe emesso in data 12 luglio 2019 una fattura all’attenzione
della sua società __________ Sagl, regolarmente saldata. Ottenuta conferma
della vendita, AO 1 ha fatto pervenire a AP 1, questa volta personalmente, una
fattura finale a saldo di fr. 68'730.-, che questi ha rifiutato di pagare
negando l’esistenza di qualsivoglia rapporto di mediazione e di qualsiasi
accordo in merito a una provvigione.
2.
Con risposta 3 novembre 2021 AP 1 si è opposto alla petizione
eccependo preliminarmente la mancata prova del suo domicilio a __________ con
conseguente carenza di competenza territoriale della Pretura adita, contestando
che l’attore potesse presentare una domanda condannatoria e nel contempo una
domanda di accertamento relativa alla medesima pretesa, rispettivamente perché
soggette a diversa procedura, come pure negando la facoltà del giudice di
decidere l’annullamento di un precetto esecutivo.
Esprimendosi sul merito
della pretesa di controparte, il convenuto ha come accennato negato l’esistenza
di un mandato di mediazione e della pattuizione di una provvigione in caso di
vendita, tanto meno del 3%. Quanto fatto dall’attore sarebbe invece stato da
inserire nel contesto della sua attività di family office dei due coniugi A__________,
in particolare con riferimento ai servizi per la loro relocation
(trasferimento della residenza) in Svizzera. Il convenuto ha pure contestato e
ritenuto non dimostrato che l’oggetto in questione sia stato segnalato da AO 1.
A suo avviso, in ogni
caso, ci si troverebbe qui confrontati con un caso, vietato da deontologia e
legge, di doppia rappresentanza da parte di quest’ultimo, che da un lato
avrebbe agito su mandato degli acquirenti e dall’altro si sarebbe fatto
promettere la commissione dal venditore.
Il pagamento dei fr.
30'000.- non sarebbe avvenuto, inoltre, a titolo di acconto sulla commissione
ma solo perché AO 1, a seguito della sottoscrizione del diritto di compera,
avrebbe insistentemente chiesto all’amico un gesto di riconoscenza che questi,
tramite la sua società, avrebbe deciso di versargli. Da ultimo AP 1 ha pure
obiettato di non godere della legittimazione passiva.
3.
Dopo che le parti hanno confermato le proprie allegazioni e domande,
rispettivamente contestato quelle avverse, sia con i seguenti allegati che con
quelli conclusivi, con sentenza 7 dicembre 2022 il Pretore, accogliendo
parzialmente la petizione, ha condannato AP 1 al pagamento all’attore di fr.
67'200.- oltre interessi, ed ha accertato l’inesistenza del credito di fr.
30'000.- oltre accessori vantato dal convenuto nonché dato ordine all’Ufficiale
delle esecuzioni e fallimenti di Lugano di provvedere, una volta passata in
giudicato la sentenza, all’annullamento dell’esecuzione al PE n. __________40
di tale UE e gli ha vietato di dar notizia a terzi della medesima. Nel giudizio
ha infine caricato al convenuto la tassa di giustizia di fr. 8'000.- e le
spese, incluse quelle di fr. 750.- della procedura di conciliazione,
obbligandolo pure a versare all’attore
fr. 11’500.- per ripetibili.
In estrema sintesi, il
primo giudice ha avantutto confermato la propria competenza territoriale e
confermato la legittimità di proporre cumulativamente azioni condannatorie, di
accertamento e costitutive, nonché accertato che la procedura ordinaria regge
nella fattispecie entrambe le cause, dovendosi i valori sommare così come stabilito
dall’art. 93 cpv. 1 CPC. Proseguendo nell’analisi il primo giudice ha poi
respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto poiché,
nonostante la fattura per l’acconto sia stata intestata alla società del
convenuto, il precetto esecutivo per la restituzione della “commissione non
dovuta” indica proprio quale creditore il convenuto stesso, perché è stato
proprio quest’ultimo a indicare all’attore di intestare la prima fattura alla
sua società e poiché egli non ha fornito il minimo ragguaglio in merito al
ruolo svolto da __________ Sagl nell’ambito della mediazione fatturata, né ha
mai sostenuto che l’operazione fosse stata gestita in nome e per conto di tale
società.
Nel merito, il Pretore
ha accertato che, a prescindere dalla formalizzazione di precisi accordi tra le
parti, il convenuto ha preso atto dell’attività di mediazione svolta
dall’attore riconoscendo il suo diritto al pagamento di una provvigione, fatto
che esclude l’ipotesi di un semplice atto di cortesia. Ciò posto, egli ha così
chiarito che in base alle risultanze dell’istruttoria si poteva concludere che AO
1, dopo avere messo in contatto gli acquirenti e il venditore, si era limitato
a sollecitare presso quest’ultimo l’adempimento degli accordi già presi
direttamente tra le parti al contratto di compravendita, a riportare eventuali
desideri degli acquirenti che sarebbero stati poi discussi direttamente da loro
con il venditore e a ratificare per loro conto, impossibilitati a presentarsi
personalmente, una modifica del diritto di compera nella quale la riduzione del
prezzo era già stata discussa e concordata direttamente da loro con AP 1, senza
svolgere alcun atto di negoziazione o interferenza diretta nelle trattative di
vendita. Chinandosi sull’intervento dell’attore per la risoluzione di
problematiche amministrative quali quelle della modifica della destinazione
dell’attico e dell’ottenimento dei permessi di residenza, il primo giudice ha
concluso che si era trattato di prestazioni svolte nell’interesse di entrambe
le parti al contratto. In base a ciò e al fatto che era risultato che esse
erano sempre state informate e a conoscenza degli atti compiuti dal mediatore,
dei quali i contraenti avevano beneficiato in ugual misura e che non avevano
pregiudicato i rispettivi interessi, egli ha così negato l’esistenza di estremi
atti a giustificare l’esclusione della remunerazione ai sensi dell’art. 415 CO.
Con riferimento alla
percentuale di provvigione del 3%, il Pretore ha appurato che questa era stata
confermata dalla teste K__________ __________ A__________ ed era in ogni caso
in linea con quanto unanimemente riconosciuto per l’attività di mediatore in
assenza di diverse pattuizioni.
In definitiva, pertanto,
la provvigione complessiva dovuta è stata fissata in fr. 97'200.- così che,
dedotti i fr. 30'000.- già versati quale acconto, la petizione è stata accolta
per fr. 67'200.-.
Per contro non è stato
accolto l’inserimento nel prezzo di vendita dell’importo di fr. 51'000.- per
l’impianto dell’aria condizionata (da cui un complessivo prezzo di fr.
3'291'000.-), poiché non ripreso nel contratto.
Di riflesso è stata pure
ammessa la domanda di accertamento di inesistenza del debito per i fr. 30'000.-
che il convenuto vorrebbe gli fossero restituiti. Così come accolta è stata la
richiesta di annullamento della relativa esecuzione.
4.
Con - tenuto conto delle ferie giudiziarie natalizie (art. 145 cpv.
1 lett. c CPC) - tempestivo appello 24/25 gennaio 2023 che qui ci occupa,
avversato dall’altrettanto tempestiva risposta 9 febbraio 2023 dell’attore, il
convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio e respingere la
petizione oppure, in via subordinata, di riformare il dispositivo n. 2 fissando
le spese giudiziarie di prima istanza in maniera congrua rispetto a quanto
stabilito dalla legge, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di
entrambe le sedi.
Diritto alla commissione
5.
Per AP 1, il Pretore avrebbe erroneamente accertato che AO 1 si è
limitato a indicare i clienti e a farne da portavoce, rispettivamente firmare
in loro vece le modifiche degli accordi, anch’esse da loro decise in prima
persona. In realtà egli si sarebbe interposto in loro nome e per loro conto
criticando il prezzo dell’immobile, le tempistiche per l’ottenimento del cambio
di destinazione e facendo molta pressione affinché la licenza edilizia venisse
concessa. Egli avrebbe in seguito negoziato in nome e per conto degli
acquirenti affinché essi potessero prendere possesso dell’immobile prima del
trasferimento della proprietà, discutendo il prezzo al ribasso,
rappresentandoli all’atto di proroga e modifica del diritto e di compera e
interponendosi sul tema dell’aria condizionata.
Questo tipo di attività
sarebbe attestato da stralci dei messaggi WhatsApp, nonché dalla lettera doc.
AE all’indirizzo dell’avv. PA 1.
Inoltre il Pretore
avrebbe erroneamente applicato il diritto poiché il conflitto d’interesse ai
sensi dell’art. 415 CO sarebbe stato manifesto, ritenuto che da un lato
l’attore anelava alla provvigione riconosciuta dal venditore e dall’altra gli
avrebbe “sparato contro” per conto degli acquirenti. Ritenendo che le
prestazioni di AO 1 non costituissero una violazione del dovere di fedeltà del
mandatario, avendo egli agito nell’interesse di entrambe le parti, il primo
giudice avrebbe misconosciuto che in realtà gli interessi non collimavano: il
venditore aveva interesse a ottenere il prezzo più alto e a non pagare per un
dettaglio esecutivo voluto dall’acquirente, ossia l’aria condizionata, mentre
per gli acquirenti la posizione sarebbe stata diametralmente opposta. L’attore
avrebbe agito per proprio interesse facendo di tutto per “fare stare in piedi”
la compravendita in modo da garantirsi il pagamento della provvigione,
arrivando persino a farsi carico di una quota dei costi notarili e trovandosi
in una posizione ambigua. L’art. 415 CO dovrebbe quindi trovare applicazione
con la conseguenza che la petizione dovrebbe essere respinta.
6.
L’atto di appello
deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere
motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante non deve spiegare perché le
sue argomentazioni sarebbero fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili
le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria
tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,
esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle
medesime (IICCA del 3 aprile 2019 inc. 12.2018.6 consid. 6 e riferimenti ivi
citati).
In quest’ottica buona
parte delle argomentazioni avanzate con l’appello consistono solo nella
contrapposizione di tesi soggettive del ricorrente alle conclusioni pretorili,
senza tuttavia ulteriori specificazioni e soprattutto senza misurarsi con
quest’ultime. L’appello è così in buona parte irricevibile.
7.
Ciò posto, esso sarebbe anche da respingere nel merito.
L’art. 415 CO prevede
che il mediatore non possa pretendere dal suo mandante né la mercede né il
rimborso delle spese se, contrariamente ai patti, ha agito anche nell’interesse
dell’altra parte, o contrariamente alle norme della buona fede si è fatto
promettere anche dalla medesima una ricompensa.
La norma deve essere
interpretata in maniera restrittiva (STF 4A_617/2019 dell’11 maggio 2020
consid. 6.3).
La prima ipotesi, che potrebbe
qui interessare, è quella del mediatore che viola i propri obblighi di fedeltà
agendo nell'interesse del cliente potenziale in dispregio degli obblighi
assunti verso il mandante (DTF 141 III 64 consid.
4.1). L'art. 415 CO sanziona la situazione eccezionale nella quale il mediatore
agisce contemporaneamente per il mandante e per il suo futuro contraente, senza
richiedere la prova di un danno (STF 4A_529/2015 del 4 marzo 2016 consid. 4.1).
Gli obblighi del
mediatore sono analoghi a quelli del mandatario (art. 412 cpv. 2 e 398 cpv. 2
CO). Egli deve curare gli interessi del mandante e astenersi da qualsiasi atto
che possa danneggiarlo. La misura di questi obblighi varia a seconda delle
circostanze e della natura dell'incarico ricevuto. Il mediatore per
interposizione ha generalmente doveri più estesi del mediatore per indicazione
(STF 4A_329/2019 / 4A_331/2019 del 25 novembre 2019 consid. 7.1; 4A_529/2015
del 4 marzo 2016 consid. 4.1).
La norma, in sé, non
vieta la doppia mediazione (Doppelmäklerei) in quanto tale, ma piuttosto
gli abusi. Al mediatore non è dunque proibito essere attivo sia per il mandante
che per terzi (cosa che tra l’altro è piuttosto comune per i mediatori
immobiliari professionisti), a condizione che non violi i suoi doveri di
diligenza e fedeltà. D’altronde è un fatto rilevante che in questo tipo di
mandato il successo dipende più dalla volontà del mandante che dall’agire del
mediatore, poiché è il primo che decide liberamente se concludere il contratto
con il terzo interessato.
Proprio in questo
contesto, ossia in ambito immobiliare, tuttavia, il Tribunale federale (STF
4A_214/2014 del 5 dicembre 2014 consid. 4.3) ha chiarito che il semplice fatto
che un mediatore concluda un contratto di mediazione per interposizione con il
venditore (rispettivamente l'acquirente) di un immobile porta a un conflitto di
interessi se conclude una seconda mediazione per interposizione con
l'acquirente (rispettivamente il venditore): in tal caso, è inevitabile che il
mediatore immobiliare, che deve ottenere il prezzo più alto per il venditore e
il prezzo più basso per l'acquirente, si trovi in una situazione di rischio di
conflitto di interessi, dal momento in cui è chiamato a difendere interessi
contrapposti. O egli favorisce gli interessi finanziari dell'una o favorisce
quelli dell'altra parte della transazione immobiliare, così da violare il
proprio dovere di lealtà (art. 412 cpv. 2 CO, che rimanda all'art. 398 cpv. 2
CO) nei confronti di uno dei suoi mandanti. Se così non è, vi è pure la
possibilità che egli agisca nel proprio interesse, disattendendo i doveri di
lealtà che la conclusione dei due contratti di intermediazione con i suoi
mandanti ha fatto sorgere.
In una simile
situazione, i due contratti, per l’alta Corte federale, sono nulli e il
mediatore perde il suo diritto alla commissione ai sensi dell’art. 415 CO.
Per contro, è pensabile
una doppia mediazione nei casi di contratto di mediazione d’indicazione o di
presentazione: il mediatore può indicare a ognuna delle parti l’occasione di
concludere una compravendita con l’altra, senza che sia necessario informarle
del doppio ruolo (DTF 124 III 481; 83 II 147; De
Haller, Le contrat de courtage, 2019, p. 240).
8. Correttamente
il Pretore ha costatato che non sussistono agli atti prove di un doppio mandato
di mediazione da parte di AO 1 i cui estremi avrebbero potuto dare origine a un
conflitto di interessi tale da imporre l’applicazione dell’art. 415 CO.
L’unica -
abbozzata - messa in discussione del prezzo esatto da AP 1 è quella nell’ambito
dello scambio di messaggi via WhatsApp del 21 maggio 2019 (doc. R), quando
l’attore gli ha scritto che l’attico era un po’ costoso e che quello sopra casa
sua costava meno, ottenendo un dettaglio dei motivi per i quali il prezzo era
stato fissato a fr. 3'600'000.-, informazioni alle quali non risulta abbia
reagito se non dando, il giorno seguente, agli acquirenti gli estremi del
venditore e viceversa.
Non vi è
stato quindi alcun tipo di contrattazione del prezzo che possa seriamente
essere considerato tale ma semplicemente una richiesta di chiarimenti sui
motivi dello stesso. Oltretutto formulata il giorno prima di indicare i
potenziali interessati all’acquisto.
In
relazione all’intervento dell’attore per la risoluzione delle problematiche
amministrative quali l’ottenimento del cambio di destinazione dell’appartamento
(inizialmente pensato come residenza secondaria, ma in realtà utilizzabile solo
come residenza primaria), la concessione della licenza edilizia e l’ottenimento
del permesso di residenza degli acquirenti, l’appellante contesta che si sia
trattato di atti nell’interesse di entrambe le parti al contratto, sostenendo
però solo genericamente che in realtà gli interessi erano contrapposti perché
l’acquirente mira sempre a un prezzo più basso e a non pagare per dettagli
esecutivi da lui voluti (in casu l’aria condizionata) e affermando
altrettanto superficialmente che l’attore in realtà avrebbe agito nel proprio
interesse facendo di tutto per non far saltare l’operazione e garantirsi la
commissione, pagando addirittura una quota dei costi notarili. Egli non spiega
però perché sarebbe errato ritenere che le prestazioni erano andate a beneficio
di entrambe le parti come fatto dal primo giudice e nemmeno perché questi
comportamenti sarebbero espressione di un atteggiamento egoistico da parte del mediatore.
Non basta di certo il solo fatto di ambire alla commissione, essendo questo un
elemento costitutivo del contratto di mediazione.
Nemmeno
debitamente messo in discussione è l’accertamento pretorile in base al quale AO
1, dopo avere segnalato agli acquirenti l’immobile di __________ e averli messi
in contatto con il convenuto, si è limitato a un ruolo di intermediario e
rappresentante degli acquirenti, residenti all’estero, ratificando accordi
secondo gli estremi da essi discussi e decisi con il venditore in precedenza.
Anzi, facendo astrazione da locuzioni pittoresche quanto inconsistenti perché
per nulla sostanziate con allegazioni e prove, ad onor del vero l’appellante
non contesta neppure che le decisioni siano state prese dai contraenti senza l’influsso
dell’attore.
9. Per
quanto concerne le dichiarazioni della teste K__________ __________ A__________
riprese dal Pretore, AP 1 ha nuovamente sollevato delle critiche superficiali e
sommarie, limitandosi a sostenere che ella sarebbe stata interessata all’esito
della vertenza in quanto cliente di AO 1 e poiché avrebbe tutto l’interesse a
“non mettere mano al borsello” lasciando che sia il convenuto a pagare le sue
prestazioni mediante la provvigione.
E’
unanimemente riconosciuto che, nella valutazione delle prove testimoniali si
debba tenere conto dell’eventuale
vicinanza del testimone a una parte, del suo eventuale interesse all’esito
della vertenza o di un suo eventuale coinvolgimento nella fattispecie, ma anche
che questo non comporta automaticamente un’esclusione della prova, che potrà
avvenire solo a fronte di elementi concreti che rendono le dichiarazioni poco
credibili (Weibel/Walz, Kommentar zur schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2016, n. 6 seg. ad art. 169). Ogni deposizione, inoltre,
deve essere apprezzata anche alla luce delle altre risultanze istruttorie
nonché dell’impressione personale che il magistrato ha ricavato dal testimone
in occasione della sua audizione (Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,
Vol. 1, n. 91 segg. ad art. 157 CPC).
In questo
senso le censure sollevate in merito all’affidabilità della teste risultano
alquanto fragili. L’appellante avrebbe piuttosto dovuto spiegare perché sarebbe
stato errato fondarsi su di essa per stabilire che l’attore non ha mai
partecipato alla negoziazione, che gli acquirenti non gli hanno dovuto pagare
nulla per il tempo dedicato all’acquisto dell’appartamento e che AP 1 si era
assunto l’impegno di corrispondere ad AO 1 la provvigione in caso di
conclusione della compravendita in disamina. Egli avrebbe parimenti dovuto
spiegare, al di là delle locuzioni ad effetto che nulla apportano, per quale
motivo la teste avrebbe avuto un interesse a deporre il falso.
10. Il
ricorrente, poi, nulla ha detto circa l’accertamento del primo giudice,
rilevante, in base al quale ciascuna delle parti al contratto era sempre stata
informata e a conoscenza degli atti compiuti dal mediatore, come detto svolti
tanto nell’interesse degli acquirenti che del venditore e senza pregiudizio per
Fatti
i rispettivi interessi.
11. In
sostanza, quindi, la domanda principale formulata con l’appello, laddove
ricevibile, deve essere respinta.
Richiesta
subordinata sulle spese giudiziarie di primo grado
12. Subordinatamente
alla pretesa principale, AP 1 ha, come accennato, contestato le modalità con
cui il Pretore ha calcolato le spese giudiziarie.
A suo avviso la tassa di
fr. 8'000.- sarebbe esagerata, ritenuto che corrisponde al limite massimo per
un valore di causa tra fr. 50'000.- e
fr. 100'000.- e che quello qui in discussione sarebbe di soli fr. 68'000.-.
Analogamente anche le ripetibili andrebbero ridotte poiché fr. 11'500.-
sarebbero addirittura superiori al valore massimo consentito dalla legge, che
dovrebbe essere di fr. 10'310.- (15% di fr. 68'730.-).
La censura è avantutto
irricevibile in ordine in quanto l’appellante ha omesso di cifrare gli importi
che a suo avviso sarebbero stati congrui (v. IICCA 12.2012.19 del 27 febbraio
Considerandi
2014.
consid. 15).
In ogni modo, egli
dimentica che la petizione comprendeva sia l’azione condannatoria per fr.
68'730.-, sia quella di accertamento negativo di un credito di fr. 30'000.-,
per complessivi fr. 98'730.-. Già per ciò solo, la sentenza impugnata merita di
essere confermata anche su questo aspetto.
Inoltre, non va neppure
dimenticato che nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il
giudice gode di un ampio potere di apprezzamento censurabile solo in caso di
eccesso o di abuso, cosa che di norma non sussiste se gli importi attribuiti
rientrano nei minimi e nei massimi delle tariffe applicabili (II CCA inc.
12.2021.98
del 13 settembre 2021).
Conclusioni e spese
giudiziarie di appello
13.
Per
tutto quanto precede, l’appello 24 gennaio 2023 di AP 1 deve essere
integralmente respinto nei limiti della sua ricevibilità e la sentenza 7
dicembre 2022 della Pretura di Lugano, sezione 3, confermata.
Le spese giudiziarie
della procedura di secondo grado, calcolate tenendo conto di un valore
litigioso di fr. 98'730.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le
spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr.
8’000.-. Le ripetibili, calcolate in applicazione degli art. 11 cpv. 2 lett. a
e 5 RTar, tenuto conto di spese e IVA, sono quantificate in fr. 4'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
1. L’appello 24/25 gennaio 2023 di AP 1è respinto nei
limiti della sua ricevibilità.
2. Le
spese processuali della procedura d’appello fissate in
fr. 8’000.- sono poste a carico dell’appellante. Quest’ultimo rifonder all’appellato
fr. 4’000.- a titolo di ripetibili di
seconda sede.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).