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Decisione

12.2023.142

Contratto di fornitura di consulenza finanziaria, azione di accertamento negativo; decisione incidentale su competenza e interesse degno di protezione; oggetto litigioso, fatti doppiamente rilevanti, forum running, forum shopping

7 ottobre 2024Italiano83 min

Ltd (che dall'8 dicembre 2016 ha cambiato la propria ragione sociale in X______UK

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.142

Lugano

7 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2021.3 della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio - Sud promossa con petizione 22 gennaio 2021 da

AO 1

AO 2

AO 3

tutti

patrocinati da PA 2

contro

AP

1

già patrocinata da PA 1

con cui gli attori hanno

chiesto di accertare che la convenuta non vanta alcun credito nei loro

confronti e che essa è tenuta a versare a AO2 EUR 62'904.- oltre interessi al

5% dal 25 gennaio 2021;

domande avversate dalla

convenuta che in via preliminare ha chiesto di limitare la procedura alle eccezioni

di incompetenza territoriale e funzionale della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio-Sud come pure di inammissibilità dell'azione di accertamento

negativo;

e ora sulla decisione

incidentale 3 ottobre 2023 con cui il Pretore ha respinto le eccezioni della

convenuta;

appellante la convenuta

che, con appello 8 novembre 2023, postula la riforma del giudizio impugnato nel

senso di accogliere l'eccezione di incompetenza della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Sud e l'eccezione di inammissibilità dell'azione di

accertamento negativo, con protesta di spese e ripetibili di prima e seconda

sede;

mentre gli attori con

risposta del 6 febbraio 2024 propongono il rigetto in ordine e nel merito del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

viste altresì la replica

spontanea 19 febbraio 2024 dell'appellante e la duplica spontanea 1° marzo 2024

degli appellati;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AO1 è una società con

sede a Z____ (fino al gennaio 2018 a C____) con lo scopo di fornire consulenza

finanziaria, fiscale, immobiliare, aziendale e informatica (doc. F). AO2 è una

società controllata di AO1, con sede a C____, il cui scopo consiste nella

vendita ed erogazione di servizi di consulenza direzionale e strategica in

materia finanziaria, fiscale, immobiliare e aziendale, esclusa però l'attività

di gestione patrimoniale (doc. G). AO3 è membro del consiglio di

amministrazione della AO1 (con firma individuale) e presidente nonché delegato

della AO2 (doc. F, G). Egli è pure stato dipendente in qualità di CEO di AO1

dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, allorché il contratto di lavoro è

stato ripreso da AO2 fino al 30 novembre 2019 prima di essere di nuovo

riassunto da AO1 (doc. N, O, P).

B. AP1 è una società a

responsabilità limitata di diritto italiano con sede a T_____ e il cui oggetto

sociale è l'assunzione di partecipazioni in società o enti nonché il

finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei

quali partecipa (doc. Q).

C. Il 3 giugno 2016 X*______UK

Ltd (che dall'8 dicembre 2016 ha cambiato la propria ragione sociale in X______UK

Ltd: doc. H), società di diritto inglese con sede a L_____ e anch'essa

controllata da AO1, ha concluso con AP1 un contratto per la fornitura di

consulenza finanziaria relativa a strumenti finanziari (esclusa l'attività di

gestione patrimoniale) che prevedeva la facoltà per la prima di trasferire il

contratto o anche solo una parte di esso a una o più consociate ("subsidiaries")

di AO1 (società madre), senza obbligo di notificare od ottenere ulteriore

consenso dal cliente (doc. S, in particolare l'art. 5A delle condizioni

generali annesse al contratto; v. anche doc. U). Il contratto è stato firmato

per la società da AO3 che ne era il suo direttore (doc. H, S) ed è stato

confermato per l'essenziale (tranne per l'ammontare delle commissioni previste)

il 18 dicembre 2018 dalla X______UK Ltd (doc. BO). Sempre quel 18 dicembre 2018

AP1 ha concluso con AO2 (agente tramite AO3) un contratto di fornitura di

servizi di consulenza "volto a supportare il processo di

pianificazione, implementazione e controllo della strategia patrimoniale del

Cliente", esclusa ogni attività di gestione patrimoniale (doc. BP).

D. In tale contesto AP1

ha effettuato svariati investimenti, in particolare in un fondo lussemburghese

S_______ per complessivi EUR 19'000'000.-, di cui EUR 5 milioni il 23 febbraio

2018, EUR 2.5 milioni il 27 giugno 2019, EUR 5 milioni il 19 febbraio 2019, EUR

2.5 milioni il 5 agosto 2019 ed EUR 4 milioni il 26 febbraio 2020 (v. plico

doc. 3).

E. Il 29 aprile 2020 AP1

ha scritto a AO1, AO2 e a AO3 come pure a V______Fund_SA e V_____Bank_SA –

rispettivamente gestore e banca depositaria del fondo – in relazione

all'investimento di EUR 19'000'000.- effettuato nel predetto fondo. In quella

raccomandata la AP1 rilevava che il 5 ottobre 2017 e il 23 gennaio 2018 alcune

persone agenti per AO1 e per la sua controllata AO2 (segnatamente E_____ e G______

sotto la direzione di AO3) avevano richiesto a mezzo mail un incontro per

proporre in Italia un investimento, che erano seguiti due incontri a T_____ (il

25 ottobre 2017 e il 9 febbraio 2018) presso la propria sede operativa alla

presenza di AO3, S_____ e G______ (agenti per AO1) i quali avrebbero organizzato

tutte le fasi dell'investimento che era stato proposto e collocato in Italia

per il tramite di AO1 e AO2 ma che era stato presentato in maniera difforme

dalla realtà. La AP1 precisava che, contrariamente alle rappresentazioni degli

agenti svizzeri, l'investimento nel fondo si era rivelato disastroso (con una

perdita superiore al 90%). Oltre a ciò, dalle verifiche da essa compiute

sarebbe emerso che AO1, la sua controllata AO2 e il loro team di agenti non

erano abilitati a svolgere servizi di investimento né a offrire strumenti

finanziari sul territorio italiano. Di tale fatto AP1 reputava responsabili AO1

e AO2, che avevano collocato il fondo in Italia, V______Fund__SA per avere

scientemente partecipato allo schema di collocamento gestito dalle società

svizzere, e V_____Bank__SA che quale banca depositaria del fondo non avrebbe

verificato che l'attività di offerta del medesimo effettuata dal gestore si

svolgesse nel rispetto della legge. Considerata una responsabilità solidale dei

destinatari, AP1 ha reputato nullo l'investimento siccome sollecitato e

raccolto in violazione di norme imperative e di ordine pubblico vigenti in

Italia. Ciò posto, essa ha chiesto il risarcimento di EUR 19'000'000.-,

riservandosi il diritto di ogni danno ulteriore e di agire davanti all'autorità

giudiziaria italiana nonché di segnalare i fatti alle competenti autorità di

vigilanza per le verifiche di competenza (doc. E).

F. Con scritto 22 maggio

2020 AO3, per sé e in rappresentanza di AO1 e di AO2, ha contestato ogni

responsabilità solidale delle società da lui rappresentate precisando che esse

avrebbero tutelato i propri interessi dinanzi a tutte le competenti autorità

giurisdizionali (doc. 13).

G. Ottenuta, il 6

ottobre 2020, l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2020.40), con petizione 22

gennaio 2021 AO1, AO2 e AO3 hanno convenuto AP1 dinanzi alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Sud per fare accertare che la convenuta non vantava

alcun credito nei loro confronti e ottenere la condanna della medesima al

pagamento di EUR 62'904.- oltre interessi al 5% dal 25 gennaio 2021 in favore

di AO2. In sintesi gli attori hanno contestato ogni loro responsabilità

(contrattuale, extracontrattuale, amministrativa o altro, in relazione alla

violazione di qualsiasi norma applicabile alla fattispecie, di diritto

italiano, svizzero o altro) nei confronti di AP1 in relazione a fatti, azioni

od omissioni avvenuti ovunque (tra cui Svizzera, Italia, UK o altrove) e hanno

rilevato come le pretese economiche della convenuta creavano una grave

incertezza che giustificava la loro domanda di accertamento negativo. Oltre a

ciò la convenuta doveva essere condannata a versare alla AO2 il saldo delle

prestazioni fornite in virtù del ricordato contratto di consulenza (doc. BP).

H. Con risposta 12

maggio 2021 la convenuta si è opposta alla petizione di cui ha chiesto il

rigetto integrale. In via eventuale ha postulato di attestare che essa era

libera di agire in giudizio contro gli attori, anche singolarmente, in altro

procedimento per la restituzione e/o il risarcimento dei danni compreso il

procedimento in Italia, non esclusa l’azione adesiva, per modo che la decisione

del Giudice passata in giudicato non avrebbe impedito a AP1 di far valere

pretese basate su violazioni delle disposizioni penali e amministrative

italiane e comunitarie in materia di servizi finanziari, compresa la

conseguente nullità dei contratti.

La convenuta ha altresì sollevato

in via preliminare la richiesta di limitare la procedura all'eccezione di

incompetenza territoriale e funzionale della Pretura adita e di inammissibilità

dell'azione di accertamento negativo, reputata abusiva. A tale proposito AP1 ha

precisato come la propria pretesa, fatta valere per il tramite dello scritto 29

aprile 2020 (doc. E), si fondava su un illecito penale ai sensi del diritto

italiano e meglio degli artt. 166 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.

58 aggiornato (Testo Unico della Finanza: TUF), e 640 CPI - avendo gli attori

fornito servizi finanziari su territorio italiano senza disporre di alcuna

autorizzazione - e non su una violazione contrattuale, come costoro pretendevano

a torto. Tale illecito sarebbe avvenuto in Italia, così come le conseguenze

economiche dello stesso, escludendo la competenza territoriale di questa

Pretura. Il “perimetro processuale” fissato dalle pretese di AP1 sarebbe

quindi stato chiaro. La resistente ha escluso di conseguenza un interesse degno

di protezione degli attori e ciò siccome il contenuto dello scritto 29 aprile

2020 (doc. E) era chiaro e non creava alcuna situazione di insicurezza nelle

relazioni giuridiche tra le parti e nemmeno alcuna situazione di qualificata ed

insostenibile incertezza per le parti attrici, tali da rendere necessaria e

giustificata l’iniziativa processuale in rassegna. L’interesse degno di

protezione non poteva derivare nemmeno dal fatto di garantirsi il foro svizzero

più congeniale (forum running) giacché l’azione per atto illecito doveva

essere proposta in Italia e giudicata secondo il diritto italiano. Infine, la

convenuta ha obiettato che l’iniziativa procedurale degli attori era abusiva.

I. Con replica 26

ottobre 2021 gli attori hanno ribadito la loro posizione, precisando – per quel

che era delle eccezioni preliminari – che spettava a loro e non alla convenuta

definire l'oggetto litigioso, che in ambito internazionale il forum shopping

non è abusivo, che il doc. E in ogni caso conteneva riferimenti tipici di una

violazione contrattuale e non solo di un atto illecito e che ad ogni buon conto

anche l'atto illecito si sarebbe realizzato in Svizzera, a C____ (loro luogo di

attività principale al momento dello svolgimento dei fatti nonché luogo della

prestazione caratteristica). Né il diritto applicabile poteva determinare la

competenza.

L. Con duplica 11 marzo

2022 la convenuta ha mantenuto il proprio punto di vista, non senza produrre un

parere giuridico "pro veritate" a sostegno della sua posizione

e sottolineare che l'atto illecito si sarebbe realizzato a T_____ a prescindere

dal fatto che i collaboratori degli attori avessero inviato dei messaggi di

posta elettronica da C____.

M. Con triplica 16

maggio 2022, quadruplica 15 luglio 2022, quintuplica 30 gennaio 2023 e

sestuplica 17 aprile 2023 le parti si sono riconfermate nelle rispettive

antitetiche posizioni.

N. A un'udienza "per

repliche spontanee" del 15 giugno 2023 esse si sono poi intese

sull'acquisizione agli atti di alcuni documenti (doc. 38 [istruzioni alla

consulente per gli investimenti X______Deutschland GmbH in relazione al noto

fondo lussemburghese] e doc. 40 a 43 [atti relativi alla procedura penale

avviata nel frattempo in Italia fra l'altro a carico di AO3 e alla procedura

giudiziaria promossa l'11 luglio 2022 da X______UK Ltd nei confronti di AP1

davanti alla High Court of Justice, Business and Property Courts of England

and Wales) nonché sull'ammissione delle relative allegazioni nella misura

in cui si limitavano alla questione della competenza territoriale e

dell'interesse degno di protezione. In quella sede il Pretore ha infine

ordinato di limitare la procedura (art. 125 CPC) ai presupposti processuali

della competenza territoriale e dell'interesse degno di protezione all'azione

di accertamento negativo degli attori.

O. Al dibattimento del 4

settembre 2023 le parti hanno nuovamente esposto le loro argomentazioni senza

notificare altri mezzi di prova oltre ai documenti prodotti. La convenuta ha

altresì presentato una domanda di sospensione della procedura nell'attesa

dell'esito degli atti preliminari del procedimento penale italiano a carico,

tra gli altri, di AO3 per violazione in particolare degli art. 166 TUG e 640

CPI (doc. 39).

P. Con decisione

incidentale 3 ottobre 2023 il Pretore ha respinto le eccezioni di incompetenza

territoriale e di carenza di interesse degno di protezione, rinviando il

giudizio sulle spese alla decisione di merito.

Q. Contro la decisione

appena citata AP1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8 novembre 2023

per ottenerne la riforma nel senso di accogliere l'eccezione di incompetenza

della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud e l'eccezione di inammissibilità

dell'azione di accertamento negativo, con protesta di spese e ripetibili di

prima e seconda sede. Con risposta 6 febbraio 2024 gli attori propongono di

respingere il gravame in ordine e nel merito, pure con protesta di spese e

ripetibili di secondo grado.

R. Con replica spontanea

19 febbraio 2024 l’appellante ha riaffermato il proprio punto di vista

contestando le argomentazioni della controparte. Altrettanto hanno fatto gli

appellati nella loro duplica spontanea del 1° marzo 2024.

S. Il 24 luglio 2024 PA1

ha comunicato di avere rinunciato al mandato in favore dell'appellante.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

L’art.

308.

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di

controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Trattandosi

di una azione di accertamento negativo occorre fondarsi sul valore del diritto

o del rapporto giuridico la cui inesistenza dev'essere accertata o meglio sul

valore che l'esenzione dall'obbligo presunto riveste per l'attore (Stein-Wigger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung [ZPO], 3a edizione, n. 16 ad art. 91 CPC). Nella fattispecie, tale valore supera ampiamente la soglia

testé menzionata (v. sopra, lett. E). I termini di impugnazione e risposta sono

di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, l’appello 8 novembre 2023

contro la decisione 3 ottobre 2023, notificata all'allora patrocinatore della

convenuta il 9 ottobre 2023 (tracciamento dell'invio n. 98.41.912373.00292853,

agli atti), è tempestivo. Come sono tempestive la risposta all’appello 6 febbraio

2024.

nonché la replica e la duplica spontanee.

2.

2.1

Nella

decisione impugnata il Pretore ha anzitutto ricordato che nel processo civile

l'oggetto del litigio è determinato dall'attore attraverso le proprie domande

di giudizio e le circostanze ("Lebenssachverhalt") addotte a

loro sostegno mentre il convenuto subisce tale oggetto litigioso, dovendo a sua

volta formulare una pretesa giurisdizionale vincolata a quella dell'attore,

salva la possibilità di un'eventuale domanda riconvenzionale. Non ne va

diversamente per l'azione di accertamento negativo. Sebbene l'onere di

allegazione e della prova siano riversati sul convenuto, spetta sempre

all'attore definire il contenuto dell'azione. Ciò posto, il tentativo della

convenuta di ridurre il "perimetro processuale" rispetto a

quello tracciato dagli attori, nel senso di limitarlo all'esistenza o meno di

atti illeciti configuranti reati penali secondo il diritto italiano ad

esclusione di violazioni contrattuali, disconosce i principi testé descritti.

Per tacere del fatto che non si giungerebbe a un diverso risultato nemmeno

basandosi sul solo doc. E, detto scritto riferendosi espressamente a rapporti

tra le parti che vanno qualificati come contrattuali e contenendo rimproveri

(in particolare: la scorretta "rappresentazione"

dell'investimento in questione) che, di primo acchito, sono qualificabili alla

stregua di violazioni di un dovere contrattuale di informazione e diligenza

(loc. cit., pag. 6 seg. consid. 1).

2.2

Ciò

premesso, il Pretore, considerato l'oggetto litigioso tracciato dagli attori

(accertamento negativo con riguardo a pretese derivanti sia da atto illecito

sia da violazioni contrattuali unitamente a una domanda condannatoria di natura

contrattuale), ha rilevato che l'esistenza, la validità, la nullità o la

violazione del contratto tematizzata dagli attori sono questioni determinanti

sia per la competenza sia per il merito. E applicandosi in tal caso la teoria

dei fatti doppiamente rilevanti, il giudice esamina la sua competenza

unicamente sulla base delle allegazioni, dei "mezzi" e delle

conclusioni attoree, senza tenere conto delle obiezioni della parte convenuta -

a meno che la tesi fattuale dell'attore risulti d'acchito speciosa o incoerente

e possa essere smentita immediatamente senza equivoci con la risposta e i

documenti prodotti dal convenuto – rinviando l'amministrazione delle prove sui

fatti doppiamente rilevanti all'esame del merito. Ora, per il Pretore, la tesi

dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e di pretese della

controparte fondate sul medesimo non poteva ritenersi nel caso specifico

d'acchito speciosa o incoerente giacché le prestazioni fornite dagli attori

apparivano a un primo esame essere avvenute in un simile contesto. Senza

contare che la stessa convenuta evocava tale ipotesi laddove nella sua domanda

"eventuale" accennava a una nullità dei contratti. Quanto al

fondamento delle pretese in un atto illecito, la questione era secondo il

Pretore ammessa da entrambe le parti (loc. cit., pag. 7 seg., consid. 2).

2.3

Appurata

l'applicabilità della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug),

il primo giudice per quel che è della competenza in materia contrattuale

sancita dall'art. 5 n. 1 CLug – secondo cui la persona domiciliata nel

territorio di uno Stato vincolato dalla Convenzione può essere convenuta anche davanti

al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve

essere eseguita (lett. a) – ha rilevato che, in difetto di un'intesa su un

luogo di adempimento contrattuale, occorreva domandarsi dove il contratto fosse

stato effettivamente adempiuto nella sua prestazione principale, ciò che

dandosi prestazioni di servizio (lett. b) prevalentemente intellettuali si

presume avvenga nel luogo in cui colui che fornisce la prestazione ha la

propria sede commerciale. Orbene, gli attori avevano a più riprese allegato di

aver svolto la stragrande maggioranza delle proprie attività a C____, sede

di AO1 fino a gennaio 2018, sede di AO2 e luogo di lavoro di AO3 fino a

dicembre 2019, mentre la convenuta non aveva contestato tali allegazioni –

neppure dopo che nella replica gli attori avevano rilevato tale mancanza – ritenendole

inconferenti in base all'impostazione processuale perseguita. Non solo dunque

il luogo di esecuzione della prestazione caratteristica andava situato –

siccome non contestato – a C____ in virtù della massima dispositiva (art. 55

cpv. 1 CPC). Dai documenti di causa (doc. F, G) si evinceva anche senza dubbio

che la sede commerciale di AO1 e di AO2 fosse all'epoca dei fatti a C____ dove

andava per altro individuato anche il luogo di esecuzione della prestazione

caratteristica di natura intellettuale. Così come dal carteggio processuale

risultava che il luogo di lavoro di AO3 si trovava a quel tempo sempre a C____.

Da ciò il Pretore ha desunto che era data la sua competenza per giudicare la

domanda di accertamento negativo nella misura in cui si fondava sull'assenza di

violazione contrattuale rispettivamente così come per giudicare la pretesa

creditoria di natura contrattuale (loc. cit., pag. 8 seg., consid. 4).

2.4

Passando alla

competenza in materia di illeciti civili regolata all'art. 5 n. 3 CLug – secondo

cui la persona domiciliata nel territorio di uno

Stato vincolato dalla Convenzione può essere convenuta anche davanti al giudice

del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire – il Pretore ha

premesso che l'evento dannoso si ritiene avvenuto sia nel luogo in cui è stato

compiuto l'atto illecito (luogo dell'azione) sia nel luogo in cui si è

verificato il risultato (luogo del risultato). Nel caso di atti parziali spazialmente

separati, sempre che non si tratti di semplici atti preparatori, esistono più

luoghi dell'azione che determinano una competenza locale concorrente mentre a

fronte di illeciti commessi a distanza (via internet, per posta, telefono ecc.)

il luogo dell'azione si identifica di regola con quello da cui è stato inviato

uno scritto o trasmessa un'informazione. Il Tribunale federale ha inoltre

sancito la piena facoltà di scelta tra il foro del luogo dell'atto illecito e

quello del risultato anche al potenziale autore nell'ambito di un'azione di

accertamento negativo. Ricordata la mancata contestazione da parte della

convenuta del fatto che gli attori avevano svolto la stragrande maggioranza

delle proprie attività a C____, sede di AO1 fino a gennaio 2018, sede di

AO2 e luogo di lavoro di AO3 fino a dicembre 2019, il Pretore ha reputato priva

di rilevanza l'obiezione della convenuta secondo cui il "centro"

dell'atto illecito andava localizzato a T_____. Determinante, per il primo

giudice, non era stabilire quale fosse il "centro" dell'atto

illecito bensì soltanto se nella giurisdizione adita siano stati commessi atti

od omissioni che hanno concorso a causare il risultato, non potendosi escludere

più competenze giurisdizionali concorrenti. E per il Pretore era indubbio che

almeno una parte rilevante degli atti e omissioni contestati agli attori si

erano svolti a C____, dove le rispettive persone fisiche erano effettivamente

presenti. In particolare non era contestato che i vari scritti e le varie

comunicazioni avvenivano con dipendenti di AO1 e AO2 dislocati a C____ fondando

– segnatamente per quel che era delle pretese violazioni connesse a una

asserita "rappresentazione" dell'investimento litigioso (doc.

E) – una competenza territoriale in quel luogo. La tesi contraria e apodittica della

convenuta non trovava invece alcun riscontro nella dottrina e nella

giurisprudenza. Di conseguenza il Pretore ha ammesso la propria competenza

anche nella misura in cui la domanda di accertamento negativo si fondava

sull'assenza di atto illecito. Per abbondanza egli ha epilogato che non tornava

applicabile alcuna proroga di foro contrattuale, neppure invocata dalle parti

(loc. cit., pag. 9 a 11, consid. 5).

2.5

la convenuta poteva valersi di una competenza esclusiva italiana per il

procedimento penale fondato sulla violazione degli art. 166 TUF e 640 CPI giacché

il foro previsto dall'art. 5 n. 4 CLug non è imperativo bensì alternativo. Come

non risultava né era invocata una precedente litispendenza internazionale nel

senso dell'art. 27 CLug. Neppure era infine pertinente il richiamo della

convenuta all'art. 28 CLug già solo perché al momento dell'introduzione della

presente procedura non risultava un altro procedimento connesso (loc. cit.,

pag. 11, consid. 6).

2.6

Nulla

mutavano per il Pretore le censure – di dubbia ricevibilità sotto l'aspetto

dell'art. 229 cpv. 1 CPC – sollevate dalla resistente al dibattimento. In

particolare non si ravvisava alcuna lesione, da parte degli attori, dell'obbligo

di sostanziare i fatti, essi avendo allegato le circostanze – rimaste incontestate

– su cui fondavano la competenza della Pretura adita per ognuno di loro, di

modo che anche il richiamo alla STF 4A_136/2022 non si attagliava. Infondata

era altresì la richiesta di "verifiche d'ufficio" dal momento

che entrambe le parti avevano dato atto al dibattimento che le eccezioni

potevano essere decise, senza istruttoria, sulla scorta degli atti di causa,

che i fatti determinanti per stabilire la competenza territoriale erano rimasti

incontestati e che in ogni caso erano comprovati dalla documentazione agli atti.

Per le stesse ragioni non poteva nemmeno entrare in linea di conto una

sospensione della procedura in attesa dell'esito del procedimento penale

italiano che non si vedeva in che misura potesse contribuire a definire la

questione della competenza territoriale. Né soccorreva alla convenuta il parere

pro veritate da lei prodotto, trattandosi di una semplice allegazione di

parte su normative (italiane e comunitarie) non applicabili che oltre a essere

contestata non forniva alcuna dettagliata motivazione. Come era senza

pertinenza la questione del diritto applicabile che per altro non era per nulla

scontato fosse quello italiano come pretendeva la convenuta. Onde il rigetto

dell'eccezione di incompetenza territoriale, le domande di accertamento

potendosi fondare sugli art. 5 n. 1 e 3 CLug e quella condannatoria sull'art. 5

n. 1 (loc. cit., pag. 11 seg., consid. 7-9).

2.7

Quanto

all’esigenza di un interesse degno di protezione (nel senso dell'art. 88 CPC)

all'azione di accertamento negativo, il Pretore ha ricordato che in ambito

internazionale l’ammissibilità di quest'ultima va esaminata alla luce della lex

fori e che, fatto salvo l'abuso di diritto, l'interesse di una parte di

poter beneficiare del foro a lei più vantaggioso (forum shopping o forum

running) nel caso in cui vi sia una procedura imminente costituisce un

interesse degno di protezione sufficiente, non dovendosi per contro considerare

gli interessi del presunto creditore se costui è in procinto di presentare la

propria iniziativa giudiziaria. Ora, per il Pretore, lo scritto 29 aprile 2020

(doc. E; sopra, lett. E) determinava un'incertezza giuridica tra le parti

siccome manifestava in modo chiaro e inequivocabile l'intenzione della

convenuta di adire l'autorità giudiziaria italiana e le competenti autorità di

vigilanza alfine di fare valere le proprie pretese (anche di natura

contrattuale) in caso di mancato pagamento di EUR 19'000'000.-. Dal doc.

E non si poteva concludere invece che la convenuta rinunciasse ad avvalersi di

asserite violazioni contrattuali (in special modo in relazione alla scorretta

"rappresentazione" dell'investimento litigioso), tant'è che essa stessa sosteneva la nullità del rapporto

contrattuale. Ciò posto, non si poteva ragionevolmente pretendere dagli

attori di rimanere in una tale situazione di incertezza che poteva essere

eliminata solo mediante un'azione di accertamento negativo. Il richiamo della

convenuta alla DTF 133 III 282 non era pertinente. Né la convenuta aveva sostanziato

e tanto meno spiegato – se non con il già chiarito tema del "perimetro

processuale" – in che cosa consistesse un abuso di diritto che per

altro in ambito internazionale si realizza nella misura in cui una parte adisce

volontariamente un foro particolarmente inefficace che impedisce, attraverso

una lenta procedura di accertamento negativo (cosiddetta "Torpedo-Klage"),

alla controparte l'inoltro di un'azione creditoria. Ciò che non poteva dirsi tuttavia

con riferimento alla Pretura adita né la convenuta lo sosteneva. Onde l'adempimento

del presupposto dell'interesse degno di protezione (loc. cit., pag. 12 a 14,

consid. 10).

3.

Nel

suo lungo appello (45 pagine) la convenuta si duole anzitutto di una violazione

del principio dispositivo. Dipartendosi dalle allegazioni addotte dagli attori

già nell'istanza di conciliazione e più precisamente dal fatto che la AO1 non aveva

mai svolto attività verso la clientela finale mentre AO2 svolgeva esclusivamente

attività di consulenza generica ma non offriva alcun servizio di investimento

né di consulenza di investimento – come invece faceva "X_______ UK",

di cui AO3 era il rappresentante – e tantomeno di distribuzione di strumenti

finanziari, l'appellante rileva come il Pretore abbia amplificato la portata

del contratto generico con AO2 (doc. BP) estendendola a tutti gli attori, senza

distinguerne le singole posizioni, per sostenere un'azione di accertamento

negativo generica e omnicomprensiva e legittimare così la competenza della

Pretura adita. Al proposito la convenuta ricorda come gli attori, nella

replica, abbiano dato atto che AO1 e AO3 non avevano alcun rapporto

contrattuale con lei. A suo parere non si giustificava pertanto che a fronte di

un perimetro processuale ben delimitato gli attori trascendessero nelle loro

richieste al punto da desiderare un'attività giurisdizionale per "qualsiasi

fondamento giuridico (contrattuale o extracontrattuale) che possa essere

applicabile alla fattispecie". L'appellante lamenta pure la mancata

chiarezza e delimitazione tra l'art. 5 n. 1 e n. 3 CLug nonché il fatto che il

Pretore si sarebbe soffermato in modo insostenibile soltanto sul doc. E prescindendo

a torto dalla posizione da lei assunta sin dalla risposta ove essa aveva

fondato la sua pretesa di risarcimento sull'illecito realizzato in territorio

italiano e sul relativo procedimento penale che vedeva AO3 come imputato

principale e che costituiva così un "riscontro oggettivo decisivo con

riguardo alla competenza giurisdizionale". E per rapporto alla pretesa

di risarcimento fondata sull'atto illecito, la convenuta fa valere una "palese

forzatura" laddove gli attori sostengono – mediante una finzione

giuridica – che C____ sarebbe un "potenziale locus delicti" e

la obbligherebbero a dimostrare che il potenziale reato non è stato commesso lì

bensì in Italia. Dandosi una giurisdizione esclusiva italiana per degli atti

illeciti realizzati in Italia, la competenza della Pretura adita sarebbe dunque

esclusa. Anche perché un'azione di accertamento negativo, per essere

ricevibile, non può fondarsi su un mero interesse futuro e potenziale. Per il

resto l'appellante contesta il concorso dell'art. 5 n. 1 e n. 3 CLug non

reputando corretto richiamare cumulativamente "le due norme penali"

ed escludendo che una competenza in un contesto di responsabilità contrattuale

permetta l'attrazione della competenza per un atto illecito realizzato

all'estero (memoriale, pag. 3 a 8).

3.1

Nella

misura in cui rimprovera al Pretore di avere amplificato la portata del

contratto generico con AO2 (doc. BP) per sostenere un'azione di accertamento

negativo generica e omnicomprensiva, l'appellante perde di vista che il "perimetro

processuale" non è stato definito – né tanto meno ampliato – dal primo

giudice bensì dagli attori, i quali avevano chiaramente postulato che

l'accertamento negativo vertesse sulle contestate pretese di natura

contrattuale ed extracontrattuale della controparte (v. petizione, pag. 32

seg.), tant'è – come riconosce l'appellante (appello, pag. 2) – che già con

l'istanza di conciliazione AO1, AO2 e AO3 accennavano, per giustificare la

competenza della Pretura adita, ai combinati disposti dell'art. 5 n. 1 e n. 3

CLug. La convenuta non spiega inoltre perché l'argomentazione del Pretore – che

al riguardo ha citato la pertinente giurisprudenza in materia (DTF 142 III 210

consid. 4.1; II CCA del 12 gennaio 2011, inc. 12.2008.242, consid. 10) –

secondo cui spetta all'attore (con la formulazione del petitum e

l'esposizione della fattispecie posta a suo fondamento) e non alla parte resistente

scegliere liberamente il contenuto dell'azione e quindi l'oggetto litigioso sarebbe

erronea ed egli non potesse di conseguenza prescindere dalla di lei posizione.

Se poi gli attori abbiano esorbitato con le proprie richieste non è una

questione che va esaminata in questo ambito ma riguarda semmai l'eventuale

abuso di diritto, su cui si tornerà in appresso. Come non è di rilievo ai fini di

una violazione dell'art. 55 CPC la lamentata forzatura giuridica di fondare a C____

un "potenziale locus delicti" (che verrà pure trattata in

seguito), pur dovendosi sin d'ora ricordare all'appellante che la potenzialità

va intesa in relazione alla mera possibilità – contestata dagli attori con

l'azione in rassegna – di una loro responsabilità per atto illecito (cfr. DTF

4A_249/2023 del 22 aprile 2024, consid. 4.1). Che poi gli attori abbiano dato

atto che AO1 e AO3 non avevano alcun rapporto contrattuale con la convenuta non

contrasta di certo con la loro richiesta di fare accertare l'inesistenza di

ogni obbligo contrattuale nei confronti di AP1.

3.2

L'appellante

censura inoltre a torto che il Pretore si sarebbe fondato soltanto sul doc. E.

Non si avvede infatti che il primo giudice – per definire l'oggetto litigioso –

si è in realtà basato sull'ingiunzione 29 aprile 2020 della convenuta solo a

titolo abbondanziale e per di più – ciò che l'appellante non discute – per

rispondere a una propria richiesta (sentenza impugnata, pag. 7, consid. 1.3:

"Per tacere che a risultato diverso non si giungerebbe nemmeno

volendosi basare sul solo doc. E, come pretende la convenuta"). Ma

anche a prescindere da tale obiezione, non si vede – né la convenuta spiega in

questo contesto – perché il primo giudice avrebbe sbagliato nell'accertare che

detto scritto (sopra illustrato alla lett. E) non limitava in modo chiaro le

doglianze nei confronti degli attori a questioni derivanti da atto illecito ma

accennava a rapporti contrattuali tra le parti e rimproverava violazioni (in

particolare per la questione della scorretta "rappresentazione"

dell'investimento litigioso) che, di primo acchito, erano qualificabili come

violazioni di un dovere contrattuale di informazione e diligenza. Senza contare

– come osservano giustamente gli appellati (risposta all'appello, pag. 22 n. 85

e pag. 30 n. 125) – che la convenuta stessa aveva evocato – nella sua richiesta

di giudizio eventuale – la nullità dei contratti (v. sopra, lett. H) precisando

finanche che "il contratto nullo è quello riguardante il collocamento

in Italia posto in essere attraverso condotte illecite e non autorizzate di

agenti riconducibili a AO2 e a AO1, con responsabile principale AO3"

(v. duplica 11 marzo 2022, pag. 46 n. 90). Alla luce di queste circostanze e dei

collegamenti societari (v. sopra, lett. C, D) non v'era quindi più necessità di

distinguere ulteriormente la posizione degli attori per legittimare per

ciascuno di loro la competenza della Pretura adita. Verifica che oltretutto –

ancorché laconicamente – il primo giudice aveva invero già operato, escludendo

una violazione dell'obbligo di specificazione da parte di costoro (decisione impugnata,

pag. 11 consid. 7 con rinvio implicito ai consid. 4.3 e 5.5). Ciò posto, non si

pone quindi il problema di una lesione del principio dispositivo.

3.3

In

che misura la decisione impugnata non chiarirebbe e non delimiterebbe l'art. 5

n. 1 dall'art. 5 n. 3 CLug l'appellante non spiega né – vista l'esposizione

fatta dal Pretore ai consid. 4 e 5 – è dato di comprendere. Che poi non vi

possa essere concorrenza tra le due norme in questione è sbagliato (cfr. Hofmann/Kunz in: Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 3a edizione,

n. 347 ad art. 5 CLug). Non si tratta – contrariamente all'opinione

dell'appellante – di una inammissibile attrazione di competenza se – come ha

accertato il primo giudice e verrà ripreso in seguito – i fori dell'art. 5 n. 1

e n. 3 CLug coincidono (loc. cit.). Quanto alle ulteriori questioni sollevate dall'appellante

(giurisdizione esclusiva italiana per gli eventuali atti illeciti realizzati in

Italia, insufficienza di un mero interesse futuro e potenziale all'azione di

accertamento negativo), esse non concernono invece – dopo quanto testé

illustrato – il tema della lesione del principio dispositivo ma saranno

trattate, ove di rilievo, in appresso.

4.

L'appellante

si diffonde poi in una esposizione della cronistoria e dello svolgimento

processuale (memoriale, pag. 9 a 13), narrati dal suo punto di vista. Nella

misura in cui è privo di ogni confronto con la sentenza impugnata e si limita

segnatamente a rinviare alle argomentazioni di prima sede, a commentare l'iter

processuale (invece di spiegare perché l'esposizione del primo giudice sarebbe

erronea), a divagare e recriminare su altre questioni (così sulle mancate

verifiche istruttorie, sorvolando per altro sulla motivazione del Pretore a

pag. 11, consid. 7, della decisione impugnata) o a prospettare l'ipotetico

sviluppo futuro del procedimento penale italiano, il memoriale non ha portata

pratica e sfugge a ulteriore disamina. Ma anche laddove si confronta con la

descrizione dei fatti a opera del Pretore, così come con la contestata

possibilità di inserire AO3 nel ruolo di parte contrattuale, l'appellante non spiega

quali conseguenze intende trarne. Per tacere del fatto che la critica non manca

neppure di contraddizione poiché la convenuta, che sembra dimenticare la

portata delle rivendicazioni avanzate nello scritto 29 aprile 2020 (doc. E) nei

confronti dello stesso AO3, sostiene contestualmente che l'interessato aveva "in

mano personalmente (quale dominus) la situazione". Al riguardo non

occorre dunque attardarsi.

5.

5.1

L'appellante fa valere

che i principi esposti dal Pretore per la determinazione dell'oggetto litigioso,

stando ai quali il convenuto è vincolato all'oggetto definito dall'attore,

presuppongono la buona fede di quest'ultimo, ciò che non varrebbe in concreto

per AO1, AO2 e per AO3 i quali, partendo da un contratto di consulenza generica

tra AO2 e lei, avrebbero abusato di tale facoltà per promuovere dinanzi alla

Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud un'azione di accertamento negativo

generica e omnicomprensiva per degli illeciti realizzati e sottoposti a un

accertamento penale in territorio straniero (memoriale, pag. 13 segg.).

Il problema non riguarda

però tanto l'oggetto litigioso che – come ha già spiegato il Pretore con

riferimento alla dottrina (Berti,

Neue Gedanken zum Streit- oder Prozessgegenstand in: RSPC 2/2008 pag. 193; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile

svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 11 seg. ad art. 55 CPC) e alla giurisprudenza

in materia (II CCA del 12 gennaio 2011, inc. 12.2008.242, consid. 10) che

l'appellante non discute – spetta sempre alla parte attrice determinare

liberamente con la formulazione delle sue richieste di giudizio e i fatti sui

quali poggia le medesime (da ultimo anche DTF 149 III 268 consid. 4.2), quanto

piuttosto la questione se gli attori si siano in concreto rivolti abusivamente all'autorità

giudiziaria adita per fondare – artatamente – una competenza territoriale di

costei eludendo le regole del foro applicabile. E nel caso specifico non fa

dubbio – dopo quanto testé illustrato ai consid. 3.1 e 3.2 – che l'oggetto

litigioso, per quanto concerne l'accertamento negativo, si estendeva alle pretese

contrattuali come pure a quelle derivanti da atto illecito. Nulla muta inoltre

– contrariamente all'opinione dell'appellante (memoriale, pag. 14) – che le due

sentenze citate dal Pretore (DTF 142 III 210 consid. 4.1 e 133 III 282 consid.

3.2) riguardassero l'ambito LEF e avessero per oggetto crediti quantificati

dall'attore, tale restrizione non evincendosi da altre sentenze, anche di

principio, successive (cfr. DTF 145 III 303, 144 III 175 e STF 4A_136/2022 del

3.

agosto 2022). A tale proposito l'appello cade dunque nel vuoto.

5.2

Altra è invece la

questione di sapere, come detto, se gli attori abbiano presentato alla Pretura

adita le loro domande per eludere le regole del foro applicabile. Trattandosi –

come nel caso concreto in cui la questione dipende dalla natura della pretesa

allegata e più precisamente dall'(in)esistenza di un atto illecito e di un

contratto (collegabili alla giurisdizione di Mendrisio-Sud) – di fatti

doppiamente rilevanti (ovvero rilevanti in ordine come nel merito), la

competenza è determinata principalmente dalle conclusioni della domanda e dalle

sue motivazioni, senza tenere conto di principio delle obiezioni della

controparte e senza procedere – in questa fase – a un'amministrazione delle

prove. Ciò non solleva tuttavia il giudice dalla verifica che i fatti allegati

siano concludenti, ovvero che consentano giuridicamente di dedurne il foro

invocato dall'attore (DTF 147 III 159 consid. 2.1.2 con rinvii). Delle

obiezioni della controparte si può tenere conto soltanto nella limitata misura

in cui da esse emergano elementi che fanno concludere per un'allegazione

abusiva della parte attrice (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 357 ad art. 5 CLug). Ciò è il caso

se la tesi della domanda appare d'acchito speciosa o incoerente e può essere

smentita immediatamente e senza equivoci dalla risposta e dai documenti

prodotti dalla controparte (DTF 137 III 32 consid. 2.3; 136 III 486 consid. 4).

L'azione si rivela inoltre ugualmente abusiva se è presentata in una forma

destinata a mascherarne la reale natura oppure ove le allegazioni risultino

manifestamente false (DTF 147 III 159 consid. 2.2 con riferimenti). V'è da

vagliare se, alla luce delle doglianze della convenuta, ricorrono tali estremi.

5.3

L'appellante rimprovera

al Pretore di non avere preso posizione sulla natura – segnatamente sulla sua

portata ed estensione processuale – dell'azione di accertamento negativo e

lamenta che l'azione promossa è generica e omnicomprensiva giacché gli attori

intendono "conquistare una litispendenza a 360°" coprendo

"qualsiasi spazio giuridico teoricamente ipotizzabile"

(memoriale, pag. 14). Ora, per quel che è della prima censura, essa è manifestamente

infondata, il primo giudice avendo a più riprese illustrato le particolarità

dell'azione in rassegna (v. decisione impugnata, segnatamente: pag. 6, consid.

1.1; pag. 10, consid. 5.4; pag. 12 segg., consid. 10). Quanto alla lamentata

estensione dell'azione, la convenuta trascura che il Pretore l'ha invero

limitata all'assenza di una violazione contrattuale (loc. cit., pag. 9, consid.

4.4) e all'assenza di un atto illecito (loc. cit., pag. 11, consid. 5.6). Essa

perde inoltre di vista che le allegazioni attoree si sono fondate in buona

misura anche sulle di lei rivendicazioni preprocessuali (doc. E) e precisazioni

procedurali (v. sopra, consid. 3.2). Il che esclude un agire abusivo degli

attori nel senso di quanto dianzi illustrato (sopra, consid. 5.2).

5.4

L'appellante reputa

"irritante" che un soggetto sottoposto a indagine penale, per

fatti che ha personalmente posto in essere, possa determinare a piacimento

l'oggetto litigioso in un luogo estraneo rispetto al fatto penale. Ribadisce

che il medesimo è di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria italiana

per le ragioni esposte negli allegati di causa e che un'azione di accertamento

negativo non può svilupparsi in astratto o sulla base di fantasie degli attori

i quali ritengono di vantare un interesse degno di protezione nel fare

accertare se a C____, potenziale locus delicti, si sia realizzato un

atto illecito (memoriale, pag. 15). La convenuta sorvola completamente sulla

motivazione del primo giudice che ha spiegato come in realtà un luogo del

presunto atto illecito (o di una parte di questo) poteva individuarsi a C____ e

come poco importava che l'eventuale suo "centro" si trovasse a

T_____ (decisione impugnata, pag. 10 seg., consid. 5.5). Privo di ogni

confronto con tale argomentazione, l'appello neppure tiene in debito conto

della più recente evoluzione giurisprudenziale in materia che prescinde dalla

vicinanza fattuale e probatoria del giudice adito, bastando ai fini della sua

competenza che nella sua giurisdizione possa individuarsi un luogo dell'azione

o del risultato (DTF 145 III 303 consid. 4.1.2 in fine; idem DTF 4A_249/2023

del 22 aprile 20224 consid. 3.3 in fine). Quanto all'esistenza di un interesse

degno di protezione degli attori all'accertamento di tale luogo, la questione

verrà semmai ripresa in quel contesto.

5.5

Invocando il principio

dell'esame d'ufficio della competenza, l'appellante attribuisce importanza

essenziale alla circostanza che l'autorità penale italiana ha aperto un

procedimento penale nei confronti di AO3 e di altri collaboratori del gruppo X______

per violazione degli art. 166 TFU e 640 CPI, riconoscendole il ruolo di "parte

offesa" (che diventerà di "parte danneggiata" con la

chiusura a suo dire imminente dell'istruzione penale prevista per il novembre

2023.

e il probabile rinvio a giudizio degli interessati). Tale circostanza

integra a suo parere – riferendosi alla STF 4A_136/2022 del 3 agosto 2022 – un

riscontro oggettivo idoneo a trattare correttamente l'eccezione di competenza

giurisdizionale (memoriale, pag. 16). Una volta di più l'appellante non si

confronta tuttavia con gli argomenti del Pretore. Così, per quanto concerne

l'implicito rimprovero mosso al primo giudice di non avere esaminato d'ufficio

i presupposti della competenza, la convenuta non considera gli accertamenti

pretorili al riguardo (decisione impugnata, pag. 11, consid. 7; sopra, consid.

2.6). Lo stesso vale per il richiamo alla STF 4A_136/2022 del 3 agosto 2022 che

il Pretore (loc. cit.) ha ritenuto non pertinente senza che l'appellante discuta

tale valutazione. Non ne va diversamente neppure per l'invocata competenza

esclusiva italiana per il procedimento penale fondato sulla violazione degli

art. 166 TFU e 640 CPI – e sugli ipotetici sviluppi di cui nulla è più stato riferito

– che il Pretore ha già trattato e scartato a pag. 11, consid. 6, della

decisione impugnata.

5.6

L'appellante

rimprovera a AO3 una condotta processuale non trasparente per essersi insinuato

in una iniziativa processuale, che al limite riguardava soltanto AO2, al solo

scopo di gonfiare a dismisura l'oggetto litigioso a vantaggio dello stesso AO3

ed eliminare a AP1 la possibilità di garantirsi il foro naturale ed esclusivo

in territorio italiano. Dimostrerebbe ciò anche il fatto che nella sua risposta

del 22 maggio 2020 (doc. 13) alla di lei lettera del 29 aprile 2020 (doc. E)

costui si era guardato bene dall'informare di avere già introdotto nel

frattempo – il 18 maggio 2020 – l'istanza di conciliazione (memoriale, pag. 16

seg.). La convenuta sottace tuttavia che la sua lettera del 29 aprile 2020 era

destinata anche ai tre attori e aveva un tenore tale (v. sopra, lett. E e

consid. 3.2) da non rendere d'acchito manifestamente false, speciose e

immediatamente e chiaramente confutabili le allegazioni attoree. Quanto al

fatto che AO3, agente per conto suo ma anche di AO1 e AO2, non abbia accennato

nella risposta del 22 maggio 2020 all'avvenuta introduzione – quattro giorni

prima – dell'istanza di conciliazione, esso non è qualificabile come un

comportamento abusivo ma deriva da una sua libera strategia processuale (cfr.

anche STF 4A_446/2018 del 21 maggio 2019, consid. 3.4 non pubblicato in DTF 145

III 305, in cui il Tribunale federale, riferendosi anche alla giurisprudenza

comunitaria in materia, ha sottolineato, sulla scorta di esempi concreti [quali

l'avvio di un'azione di accertamento negativo dopo avere chiesto una proroga

per rispondere a delle "Letters before Action" o dopo avere

ritardato consapevolmente la formalizzazione di un accordo], come la soglia per

ammettere un abuso di diritto nel presente contesto sia elevata).

5.7

L'appellante ribadisce

la mancata distinzione tra le varie posizioni processuali degli attori e

contesta che il contratto generico di consulenza (con AO2) possa irradiare

elementi di territorialità su AO3 e AO1. A parte ciò, a sua mente le due società

avrebbero una posizione diversa e perfino contrastante rispetto a AO3, sicché

risulterebbe pure un serio problema deontologico nella misura in cui i tre

attori sono patrocinati congiuntamente (memoriale, pag. 17). Della presunta

insufficiente distinzione tra la posizione degli attori e il non pertinente

richiamo alla STF 4A_136/2022 del 3 agosto 2022 già si è detto (sopra, consid.

3.2

e 5.5) e non giova ripetersi. Perché poi le posizioni tra gli attori

contrasterebbero l'appellante non spiega. Né essa trae alcuna conseguenza dalla

sua insinuazione, come rilevano a ragione gli appellati (risposta all'appello,

pag. 35 n. 165). Senza contare che, per evitare inutili doppioni se non

finanche decisioni contraddittorie, agli attori deve essere lasciata la

possibilità di fare valere congiuntamente un'azione di accertamento negativo in

una circostanza del genere (analogamente: DTF 145 III 303 consid. 7.2.4).

5.8

L'appellante considera

arbitraria l'interpretazione che il Pretore ha tratto dal suo scritto del 29

aprile 2020 (doc. E). Fa valere che gli attori avevano capito perfettamente la

portata del rimprovero mossogli per violazione dell'art. 166 TUF, tant'è che in

quella lettera essa si riservava di agire davanti alle autorità giudiziarie e

di vigilanza italiane. Che i rapporti fra le parti andassero qualificati di

natura contrattuale non poteva inoltre valere per AO1 e per AO3. Essa contesta altresì

di avere sollevato con il doc. E violazioni in ordine a un dovere contrattuale

di informazione e diligenza. L'elemento portante era formato dalla mancata autorizzazione

a fornire prestazioni finanziarie in territorio italiano e quindi dal fatto

penale ivi realizzato, al di fuori quindi da una tematica contrattuale

(memoriale, pag. 17 seg.).

Che gli attori abbiano

perfettamente compreso la portata dello scritto del 29 aprile 2020 e dovessero

avvedersi che non veniva sollevata alcuna violazione contrattuale, è la

personale opinione della convenuta che si limita al riguardo a contrapporre –

in maniera inammissibile – la propria tesi a quella del primo giudice. A parte

ciò, l'argomentazione pretorile, secondo cui i rapporti tra le parti potevano

essere qualificati di contrattuali e il doc. E accennava a una violazione di un

dovere contrattuale di informazione e diligenza, non è censurabile ma trova riscontro

in detto documento. L'appellante sottace infatti che in quel suo scritto essa

rimproverava ai destinatari il risultato "disastroso"

dell'investimento "contrariamente alle rappresentazioni degli agenti svizzeri"

(inducendo così a far credere che nelle loro relazioni d'affari essi le

avessero prospettato ben altro esito) e "oltre a ciò" – quindi

cumulativamente – la loro mancata abilitazione a svolgere e offrire servizi di

investimento o strumenti finanziari sul territorio italiano (doc. E). Se a ciò

si aggiunge – come sottolineano a ragione gli appellati (risposta all'appello,

pag. 36 n. 168) – che la convenuta medesima aveva espressamente invocato, nella

duplica dell'11 marzo 2022 (pag. 46, n. 90), la nullità dell'asserito contratto

– fattispecie che ricade ugualmente nel campo di applicazione dell'art. 5 n. 1

CLug (foro contrattuale: cfr. Hofmann/Kunz,

op. cit., n. 107 segg. ad art. 5 CLug con numerosi richiami) – la tesi di AP1 risulta

finanche smentita da sé stessa. Nulla muta al riguardo che essa abbia in quella

lettera prospettato di adire le autorità italiane, siffatta minaccia non

escludendo la possibilità (e la scelta) di un foro concorrente in Svizzera (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 9 ad art. 5

CLug) e giustificando semmai, al contrario, l'agire dei destinatari (cfr. DTF

144.

III 175 consid. 5.2.2). Che infine nemmeno gli attori sostenessero

l'ipotesi di un loro coinvolgimento contrattuale non contraddice la loro

posizione ma è anzi uno dei motivi che li ha indotti ad avviare l'azione di

accertamento negativo.

5.9

L'appellante pretende

in seguito che le considerazioni del primo giudice (decisione impugnata, pag.

7, consid. 2) in ordine ai fatti di rilevanza semplice o doppiamente rilevanti vadano

completate nel senso che se l'attore si basa su fatti doppiamente rilevanti

egli li deve sia allegare che provare (memoriale, pag. 18). A parte però che il

Pretore si è limitato, nel passaggio contestato, a riportare la giurisprudenza

in materia, la convenuta disconosce che, trattandosi dei fatti doppiamente

rilevanti, il Tribunale federale ha chiaramente stabilito che essi non devono

essere provati ma sono reputati accertati sulla sola base degli scritti

dell'attore (DTF 147 III 159 consid. 2.1.2 con rinvio). Al riguardo l'appello è

pertanto manifestamente infondato. Quali fatti "semplicemente rilevanti"

invece andrebbero provati dagli attori in concreto (loc. cit.), la convenuta

non precisa (nemmeno nella sua replica spontanea), sicché la questione non

merita di essere approfondita. Come non giova ripetersi sul già discusso

argomento secondo cui gli attori avrebbero messo in atto una strategia abusiva

promuovendo un'azione di accertamento generica e omnicomprensiva al solo scopo

di conquistare un foro in Svizzera (loc. cit., pag. 18 seg.).

5.10

Per l'appellante

l'applicazione dei criteri validi per i fatti doppiamente rilevanti non

considera – per quanto concerne la questione dell'esistenza o della validità

contrattuale – che il rapporto contrattuale può riguardare soltanto AO2 ma non

indistintamente anche AO1 e AO3 (memoriale, pag. 19). Anche al riguardo,

tuttavia, l'appellante sorvola sulla motivazione del Pretore, il quale ha

spiegato perché la tesi fattuale dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra

le parti e di pretese della controparte fondate sul medesimo non poteva dirsi

d'acchito speciosa o incoerente dal momento che le prestazioni fornite dagli

attori apparivano, a un primo esame, essere avvenute in un contesto

contrattuale, tant'è che la stessa convenuta adombrava, finanche nella sua

domanda di giudizio eventuale, la nullità del contratto (decisione impugnata,

pag. 7 seg., consid. 2.1). Privo di ogni confronto con tale argomentazione,

l'appello sfugge su questo punto a ogni esame. Senza contare che la questione

dell'asserita esistenza (e validità) di pretese contrattuali è già stata

vagliata dianzi.

5.11

L'appellante contesta

l'applicabilità della teoria della doppia rilevanza anche con riferimento alle

pretese di risarcimento a titolo di atto illecito, ribadendo la giurisdizione

esclusiva dei tribunali italiani e contestando la corretta applicazione dell'art.

5.

n. 1 e n. 3 CLug come pure la mancata autorizzazione degli attori –

nonostante la loro contraria asserzione – a prestare servizi finanziari in

Italia. Questione sulla quale il primo giudice a torto non avrebbe indagato ma

che risulterebbe dal parere giuridico del prof. Emanuele Rimini da lei

prodotto. Per quel che è del luogo dell'evento, esso deve essere – a suo parere

– individuato a T_____, dove si è realizzato l'atto di disposizione e dove è

stato violato il bene giuridico di riferimento, ovvero il mercato finanziario

italiano (v. art. 166 TUF). In ordine alla teoria della doppia rilevanza la

convenuta lamenta infine una violazione della "Substanzierungspflicht"

da parte degli attori "per le ragioni che sono state e verranno

precisate" (memoriale, pag. 20 seg.).

Da quest'ultima argomentazione

va subito sgombrato il campo. A parte che già si è accennato all'infondatezza

di tale tesi (sopra, consid. 3.2 e 5.3), l'appellante non può rinviare a non

meglio precisate ragioni (passate e future) e pretendere che questa Camera,

sostituendosi ai suoi obblighi processuali, passi in rassegna il ponderoso

memoriale alla ricerca di argomenti che sorreggano la sua posizione sul tema

specifico. Per il resto, l'appello è fuori argomento. Nel discusso passaggio

della decisione impugnata (pag. 8 consid. 2.1) il Pretore si è limitato a

esaminare se erano fatte valere pretese che trovavano il loro fondamento in un

atto illecito – senza determinarne ancora il luogo – e a stabilire che la

circostanza era ammessa da entrambe le parti e rappresentava così un fatto

doppiamente rilevante ai fini della decisione sulla competenza. Nulla di più, sicché

gli ulteriori argomenti sviluppati in tale ambito dalla convenuta – che non

sostanzia alcun motivo di eccezione previsto dalla giurisprudenza (DTF 147 III

159.

consid. 2.1.2) per non riconoscere come fatto doppiamente rilevante

l'esistenza (contestata) di pretese fondate su un atto illecito secondo quanto

allegato dagli attori – sono fuori contesto.

6.

L'appellante critica

dipoi le considerazioni pretorili (decisione impugnata, pag. 8, consid. 4) relative

alla sua competenza in materia contrattuale (art. 5 n. 1 CLug), reputandole

superflue. Rileva anzitutto che gli attori avrebbero a torto sostenuto – nella

replica – di avere invocato già con la petizione sia l'art. 5 n. 1 sia l'art. 5

n. 3 CLug allorché essi, nell'atto introduttivo, avrebbero in realtà indicato C____

quale luogo in cui erano stati compiuti gli atti da lei qualificati come

illeciti. Ciò posto, AP1 contesta che il Pretore abbia fondato la sua

competenza sull'art. 5 n. 1 CLug per valutare il rapporto giuridico con AO1 e AO3,

avendo tutte le parti concordato che essa non aveva alcun rapporto contrattuale

con questi ultimi ed essendo per il resto il contratto generico di consulenza

(con AO2) senza rilievo per quanto già detto dianzi. E laddove essa ha

accennato a una nullità lo avrebbe fatto con riferimento al collocamento del

fondo in territorio italiano, con atto di disposizione a T_____ e bonifico in

Lussemburgo. La responsabilità contrattuale non sarebbe dunque oggetto del

contendere. L'appellante sottolinea infine che la nuova prassi del Tribunale

federale in materia di forum shopping, determinante per verificare

l'interesse degno di protezione a un'azione di accertamento negativo in ambito

internazionale, non può fondare una competenza giurisdizionale aggiuntiva

(memoriale, pag. 21 a 23).

L'appellante, nel prendere

posizione sul consid. 4 della decisione impugnata, si diffonde in

recriminazioni che nulla hanno a che vedere con l'oggetto ivi trattato, ovvero

con l'esposizione – testuale e corretta – dell'art. 5 n. 1 (lett. a e lett. b)

CLug. A parte ciò, l’insorgente dimentica che, davanti all'autorità di ricorso,

deve spiegare perché gli accertamenti del primo giudice siano erronei (art. 310

lett. b CPC), non perché siano attendibili i fatti da lui allegati o sbagliati

quelli allegati dalla controparte. Ora, nella misura in cui l'appellante

incentra la propria argomentazione su una pretesa imprecisione degli attori nella

replica, senza confrontarsi con la decisione impugnata, l'appello risulta

irricevibile. Senza contare che – come eccepiscono a ragione gli appellati (risposta

all'appello, pag. 38) – l'accenno all'art. 5 n. 1 CLug era già avvenuto con la

petizione a pag. 5 (n. 10) e che ogni riferimento ricorsuale al luogo dell'atto

illecito è, nel presente contesto, fuori argomento. Che poi l'oggetto del

litigio verta anche – in base alle stesse richieste (pre- e processuali) della

convenuta – sulla responsabilità contrattuale degli attori è già stato

ampiamente discusso, di modo che a nulla serve relativizzare ora la portata

delle proprie iniziative. Quanto al fatto che la – non meglio precisata – nuova

prassi in materia di forum shopping non possa determinare una competenza

aggiuntiva, la doglianza è fuori tema poiché riguarda l'interesse degno di

protezione. Comunque sia, essa è destinata all'insuccesso giacché il Pretore

non ha creato una competenza aggiuntiva ma ha riconosciuto un interesse degli

attori all'azione di accertamento proprio in virtù delle allegazioni (pre- e

processuali) della convenuta (decisione impugnata, pag. 13; cfr. al riguardo Hofmann/Kunz, op. cit., n. 365 ad art. 5

CLug).

6.1

L'appellante si duole

che l'esposizione, da parte del Pretore (consid. 4.1), dei principi inerenti

alla determinazione del luogo di adempimento della prestazione caratteristica

sarebbe erronea e lesiva dell'art. 5 n. 1 CLug (memoriale, pag. 23). La censura

è formulata tuttavia in maniera apodittica e non è per nulla motivata, sicché

al riguardo l'appello sfugge a ogni disamina.

6.2

L'appellante insiste

sulla necessità di configurare giuridicamente la fattispecie in maniera

rigorosa. Con un'argomentazione di non semplice comprensione essa fa valere –

per quanto è dato di capire – che la regola sussidiaria (luogo di adempimento

della prestazione principale) delineata dal Pretore interviene soltanto in

difetto, nel contratto, di indicazioni al proposito. L'appellante esclude che dal

doc. BP – ove il primo giudice vi si fosse implicitamente fondato – possano

"irradiare altri orizzonti di competenza, se non quella riconducibile

all'azione di condanna". E quando gli attori parlano di attività a C____,

avrebbero dovuto evidenziare con riscontri oggettivi quali specifiche attività

esulassero dall'attività di consulenza generica oggetto dell'azione di condanna

nei suoi confronti (memoriale, pag. 23).

Una volta di più

l'appellante argomenta – come se si trovasse ancora davanti al giudice di prima

sede – a ruota libera, ma non si confronta con la motivazione del Pretore. Essa

trascura che trattare un appello non significa rifare il processo ma verificare

se la decisione impugnata resiste alla critica. Ora, nel passaggio contestato

(consid. 4.2), il primo giudice si è limitato ad accertare che le parti non

avevano allegato né comprovato un'intesa su un luogo di adempimento

contrattuale, sicché occorreva interrogarsi dove il contratto fosse stato

effettivamente adempiuto nella sua prestazione principale, ricordato che al

riguardo determinante era il luogo in cui la prestazione di servizio era stata

di fatto prevalentemente fornita e che, dandosi prestazioni prevalentemente

intellettuali, ciò si presumeva nel luogo in cui colui che fornisce la

prestazione ha la propria sede commerciale (loc. cit., pag. 8 seg.). Ora,

l'appellante non discute la mancata intesa su un luogo di adempimento

contrattuale né la validità, in tali casi, della illustrata regola sussidiaria

(che il Pretore ha corredato di citazioni dottrinali) in caso di prestazioni

prevalentemente intellettuali, ma ritorna sull'argomento – già vagliato – del

(potenziale e contestato) quadro contrattuale tra le parti e accenna a

questioni non trattate dal primo giudice in quel contesto. Al riguardo non

occorre attardarsi. Che poi il Pretore possa essersi richiamato implicitamente

al doc. BP per la determinazione del luogo di adempimento contrattuale non trova

riscontro negli atti ma è anzi smentito dal fatto che egli ha accertato la

competenza nella giurisdizione di Mendrisio-Sud nonostante il doc. BP

prevedesse una proroga di foro in favore della Pretura del Distretto di Lugano,

Sezione 1 (decisione impugnata, pag. 11, consid. 5.6).

6.3

L'appellante contesta

l'accertamento pretorile al consid. 4.3 della decisione impugnata e rileva che

basta leggere gli allegati di risposta e duplica "per trovare

inequivocabile conferma" (memoriale, pag. 23). A quale fatto accenni,

tuttavia, essa non precisa anche se la censura pare riferirsi all'accertamento

pretorile secondo cui le allegazioni degli attori di avere svolto la stragrande

maggioranza delle proprie attività a C____, sede di AO1 fino a gennaio 2018,

sede di AO2 e luogo di lavoro di AO3 fino a dicembre 2019, erano rimaste

incontestate anche dopo che costoro avevano sollevato la circostanza nella

replica (loc. cit., pag. 9). Sia come sia, non basta – e da lungi – rinviare in

maniera indeterminata agli allegati di causa (tanto meno data la loro estensione)

per soddisfare i presupposti di motivazione di un appello. Per il resto,

l'appellante non discute le ulteriori argomentazioni (indipendenti) ivi

sviluppate dal Pretore, ovvero che la sede commerciale di AO1 e di AO2 era

all'epoca indubbiamente C____, né che lì – in base ai principi applicabili e

dianzi illustrati – andava individuato il luogo di esecuzione della prestazione

caratteristica di natura intellettuale e neppure che, stando agli atti (doc. N,

O e P), a quel tempo C____ era il luogo di lavoro effettivo di AO3 (decisione

impugnata, pag. 9, consid. 4.3). L'esame al riguardo potrebbe pertanto anche

esaurirsi in questi termini.

Ma quand'anche si facesse

astrazione da ciò, l'esito del giudizio non muterebbe. L'appellante osserva

che, parlando di collocamento del fondo in territorio italiano, non avrebbe

senso riferirsi a un luogo della prestazione caratteristica poiché si tratterebbe

di fatti che configurano un atto illecito (penale) che si pone al di fuori

dell'area contrattuale e chi viola la legge penale non adempie una prestazione

contrattuale (memoriale, pag. 23 seg.). L'argomentazione non considera tuttavia

che anche la commissione di un eventuale atto illecito di rilevanza penale non

esclude la possibilità di una responsabilità contrattuale concorrente (v.

sopra, consid. 3.3). Poco importa poi ai fini della presente valutazione se

l'illecito rimproverato determini la nullità di detto contratto (come per altro

fatto valere a più riprese dalla stessa convenuta: v. sopra, consid. 3.2) o altro.

Quanto al ruolo di AO3 quale rappresentante della "X______UK", gli

appellati obiettano a ragione che la questione di sapere se i servizi

d'investimento siano stati erogati da quest'ultima società anziché dagli attori

attiene al merito (legittimazione) e non alla competenza, per la cui

definizione fa stato invece il perimetro processuale definito dianzi dagli

attori.

6.4

L'appellante si

aggrava quindi contro la conclusione (parziale) del Pretore che ha ammesso la propria

competenza a statuire sulla domanda di accertamento negativo nella misura in

cui era fondata sull'assenza di violazione contrattuale (decisione impugnata,

pag. 9, consid. 4.4). A tal proposito la convenuta reputa la motivazione

ambigua e si chiede cosa significhi che la domanda è legittima in tale misura,

cosa si intenda per violazione contrattuale e chi sia il soggetto giuridico a

esso riconducibile, tali domande non trovando riscontro se non per la vaga e

generica indicazione sull'attività svolta a C____ (memoriale, pag. 24). Per

adempiere i presupposti di motivazione un appello non può tuttavia limitarsi a

sollevare quesiti, bensì deve spiegare in che misura la decisione impugnata

sarebbe erronea. Già sotto questo aspetto, la ricevibilità delle questioni

addotte si rivela alquanto dubbia. A parte ciò, l'appellante trascura che il

passaggio contestato ha chiuso "per le ragioni che precedono"

l'esame della competenza sotto il profilo dell'art. 5 n. 1 CLug. Ogni eventuale

critica andava pertanto formulata nelle debite forme avverso gli argomenti –

già ampiamente discussi – addotti dal Pretore a sostegno di tale conclusione.

7.

7.1

Passando poi alle

considerazioni pretorili relative alla sua competenza in materia di illeciti

civili (art. 5 n. 3 CLug), l'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di non

avere specificato quali siano gli atti illeciti degli attori. Non avrebbe senso

parlare di luogo dell'azione o luogo dell'evento se non è dato di sapere in

cosa consista la condotta illecita contestata. La convenuta ribadisce la

mancata distinzione del ruolo degli attori e rileva che "si è accennato

a un potenziale atto illecito di rilevanza penale in Svizzera, senza nemmeno

indicare una larva di fattispecie (oggettiva e soggettiva) riconducibile a una

norma penale". Deplora che il primo giudice non abbia considerato

correttamente che essa aveva ribadito la centralità del doc. E indicando che la

potenziale pretesa di risarcimento del danno si fondava sul fatto penale posto

in territorio italiano. Riflettendo sul principio di economia processuale,

l'appellante fa valere che non appena l'autorità penale italiana avrà l'accesso

agli atti, ciò determinerà – attraverso l'art. 229 CPC – una importante

migrazione di dati nella procedura svizzera e smaschererà l'inconsistenza del

potenziale locus delicti a C____ avanzato dagli attori. Trascurando

"lo scenario italiano" il Pretore avrebbe dunque violato il

CPC (art. 59 cpv. 2 lett. a,b e art. 60), la CLug (art. 5 n. 3) e la LDIP (art.

129.

segg.) come pure il principio dispositivo (memoriale, pag. 24 a 26).

Una volta di più l'appellante,

nel prendere posizione sul consid. 5.1 della decisione impugnata, argomenta a

ruota libera e non si confronta con le considerazioni ivi trattate, ovvero con

l'accertamento – generale e corredato dalla giurisprudenza in materia che

l'interessata nemmeno discute – che l'evento dannoso nel senso dell'art. 5 n. 3

CLug può avvenire sia nel luogo in cui l'atto illecito è stato compiuto (luogo

dell'azione) sia nel luogo in cui si è verificato il risultato (luogo del

risultato). A parte ciò, le doglianze si rivelano inconsistenti. Gli atti

illeciti contestati sono quelli rimproverati agli attori nel doc. E, come il

Pretore ha per altro accertato al consid. 5.5 della decisione impugnata (in

particolare riferendosi alle violazioni connesse a un'asserita errata "rappresentazione"

dell'investimento litigioso). Ma anche sulla mancata distinzione sul ruolo

degli attori, di cui già si è detto, la AP1 omette di considerare gli argomenti

addotti al riguardo dal primo giudice sempre al consid. 5.5 della decisione

impugnata (v. sopra, consid. 2.4). Chi e dove avrebbe poi accennato a un "atto

illecito di rilevanza penale in Svizzera" l'appellante non precisa,

per cui non occorre indagare oltre. Né l'addotta – ma contestata – commissione

di un fatto penale in territorio italiano esclude – per quanto si vedrà ancora

in appresso – l'esistenza di un luogo (parziale) dell'azione in Svizzera (C____)

e l'esistenza di una competenza elvetica, come ha constatato il Pretore. Le

riflessioni sul principio dell'economia processuale e le ipotesi circa gli

sviluppi del procedimento penale in Italia con le possibili implicazioni sulla

procedura elvetica non integrano poi una sufficiente censura del giudizio

impugnato. Non si scorge, in definitiva, alcuna violazione – neppure meglio

motivata – degli art. 59 cpv. 2 e 60 CPC, dell'art. 5 n. 3 CLug, degli art. 129

segg. LDIP né del principio dispositivo.

7.2

Seguendo la sistematica

della decisione impugnata (consid. 5.2), l'appellante ripete – senza apportare

elementi di novità – la già discussa violazione del principio dispositivo e la

già lamentata mancata differenziazione del ruolo degli attori e la carente precisazione

dei fatti (illeciti) contestati (memoriale, pag. 26), su cui non occorre più tornare.

Per il resto, la convenuta esula dal tema della discussione che il Pretore, in

quel passaggio, ha limitato all'esposizione del principio secondo cui, nel caso di atti parziali spazialmente separati, sempre che

non si tratti di semplici atti preparatori, esistono più luoghi dell'azione che

determinano una competenza locale concorrente (DTF 125 III 346 consid. 4c/aa).

Una

volta di più, invece di confrontarsi con questa esposizione e spiegare perché

essa sarebbe censurabile, la convenuta ritorna sulla questione – già discussa

(v. sopra, consid. 5.2) – che l'atto illecito configura un fatto doppiamente

rilevante e sulla convinzione – già smentita (loc. cit.; in questo senso chiaro

Hofmann/Kunz, op. cit., n.

638.

ad art. 5 CLug) – che il giudice deve tenere

conto in questo ambito delle eccezioni della parte convenuta (memoriale, pag.

26). Che poi i danni a titolo di illecito nel contesto di investimenti di

capitale possano ricadere sotto l'art. 5 n. 3 CLug (loc. cit.) non è dibattuto.

Né l'eventuale (e contestata) violazione delle norme imperative del diritto

italiano (loc. cit.) osta di per sé al riconoscimento di un luogo dell'azione

in Svizzera. Fuori argomento si rivelano poi le considerazioni sull' "Eintritt

des Erstschadens" (loc. cit.) che non riguardano il luogo dell'azione

– qui in discussione – bensì quello del risultato. Nulla muta al riguardo il

fatto che gli attori escludano la loro responsabilità (anche) a titolo di atto

illecito e rilevano che gli atti contestati (prestazioni di investimento)

sarebbero semmai stati erogati da "X____UK" (loc. cit., pag.

27) siccome la questione – come osservano a ragione gli appellati (risposta

all'appello, pag. 43 seg.) – attiene al merito (legittimazione) dell'azione di

accertamento negativo e non alla competenza.

L'appellante

sostiene che il richiamo pretorile al concetto di "atti parziali

spazialmente separati" non sarebbe pertinente e non determinerebbe

l'applicazione dell'art. 5 n. 3 CLug, dovendosi dapprima fornire riscontri

oggettivi "su determinate azioni composte con puntuale configurazione

fenomenologica suscettibile di assumere una veste fattuale" (memoriale,

pag. 27). Se non che le azioni composte (in concreto identificabili nell'organizzazione

e nello svolgimento di tutte le fasi dell'investimento proposto e collocato),

che hanno condotto all'accusa di atto illecito, si

evincono dalla dichiarazione doc. E della convenuta medesima a cui gli attori e

il Pretore (v. decisione impugnata, pag. 10, consid. 5.5) si sono sempre

richiamati. A quali incertezze dottrinali alluda (appello, pag. 27), la

convenuta inoltre non specifica. Che poi gli atti di natura omissiva in

territorio svizzero non siano stati meglio definiti (loc. cit.) non è un

rimprovero che può essere mosso agli attori, gli stessi essendosi fondati sulle

accuse loro rivolte dalla convenuta nel doc. E che per di più erano per

l'essenziale di natura attiva (anche per quanto riguarda la lamentata

presentazione dell'investimento in maniera difforme dalla realtà). Il

riferimento (loc. cit.) alle regole valide in caso di illecito per omissione è

pertanto senza portata pratica. Come non sussidia all'appellante il richiamo

(loc. cit.) a Hofmann/Kunz (op.

cit., n. 621 ad art. 5 CLug) per l'eventualità – estranea al caso di specie –

del concorso di più atti illeciti (da non confondere con più luoghi dell'azione

del medesimo atto illecito), tesi che per altro nemmeno lei sostiene. Che la

"localizzazione processuale" (a C____) difetterebbe infine di

una allegazione sostanziata (memoriale, pag. 28), non consta, la doglianza essendo

sconfessata dall'accertamento del primo giudice (decisione impugnata, consid.

5.5).

7.3

L'appellante

(memoriale, pag. 28) fa in seguito carico al Pretore di avere violato l'art. 5

n. 3 CLug anche con riferimento al concetto di illecito commesso a distanza

(ovvero via internet, posta, telefono ecc.), riguardo al quale il primo giudice,

fondandosi sulla giurisprudenza in materia (DTF 133 III 282 consid. 5.2), ha

stabilito che il luogo dell'azione viene di regola determinato laddove colui

che ha compiuto l'atto era fisicamente presente, ovvero il luogo da cui costui

ha inviato uno scritto o trasmesso un'informazione (decisione impugnata, pag.

10, consid. 5.3). Anche su questo aspetto, l'appellante non pretende che

l'esposizione del principio generale sarebbe errata, ma si inoltra in

considerazioni sul caso di specie che il Pretore non ha espresso in quel

considerando.

Ma

anche facendo astrazione da ciò, l'esito della valutazione non muterebbe. Per

la convenuta, nel caso concreto le modalità comunicative non sarebbero elementi

costituenti un delitto ma semmai atti accessori e preparatori o neutrali senza

rilievo per la definizione della competenza. Avendo inoltre a che fare con il

traffico di e-mail, non necessariamente la comunicazione avviene da un posto di

lavoro. Ciò posto, il rimprovero mossole di non avere adeguatamente contestato

le attività poste in essere, a detta degli attori, a C____ sarebbe infondato,

anche perché essa non è in grado di prendere posizione su tale affermazione che

vale pertanto come contestata. Né gli attori avrebbero descritto concretamente

i fatti determinanti, sicché non vi sarebbe possibilità di verifica (memoriale,

pag. 28 seg.).

Fatto

sta che il Pretore (decisione impugnata, consid. 5.5) ha accertato – tenendo in

particolare conto delle accuse rivolte agli attori e connesse a una asserita

errata "rappresentazione" dell'investimento litigioso (doc. E)

– che i vari scritti e le varie comunicazioni avvenivano con dipendenti di AO1

e di AO2 dislocati a C____ e che tale circostanza non risultava contestata.

Invano l'appellante cerca dunque di contrastare questo accertamento – con

considerazioni ipotetiche circa la possibilità che le comunicazioni di posta

elettronica potevano avvenire anche da un altro posto e con la pretesa

impossibilità di prendere posizione su tale fatto – se non spiega dove e come

essa lo avrebbe invece contestato. Come non manca di contraddizione la

doglianza secondo cui le modalità comunicative non erano come tali elementi

costituenti un'attività illecita allorché – come osservano a ragione gli

appellati (risposta all'appello, pag. 45 n. 226) – la convenuta nella duplica

di prima sede (pag. 33 seg.) aveva sostenuto il contrario. Che poi gli attori

non avessero descritto concretamente i fatti è smentito dalla constatazione –

evidenziata dagli appellati (risposta all'appello, pag. 45 n. 225) – che nella

replica (n. 152 segg.) essi avevano fra l'altro menzionato l'avvenuto scambio, il

27.

ottobre 2017, di e-mail tra AO3 e B_____ (per AP1) in cui quest'ultima,

oltre a confermare l'intento di investire in fondi "ILS" per Euro 5

milioni, comunicava la decisione di farlo attraverso il comparto

lussemburghese, mentre il primo rispondeva che "La contatterà oggi

stesso G______ con i nostri specialisti in cc per condividere le attività

operative per l'attivazione della strategia" (doc. AV). Né tali atti

potevano dirsi semplicemente preparatori, ovvero insignificanti (v. Hofmann/Kunz, op. cit., n. 566 ad art. 5

CLug), per escludere un foro concorrente a C____ (DTF

125.

III 346 consid. 4c/aa).

7.4

L'appellante,

riferendosi al consid. 5.4 della decisione impugnata e alla ivi menzionata

giurisprudenza sulla libertà di scelta, garantita al potenziale autore

dell'atto illecito anche nell'ambito di un'azione di accertamento negativo, tra

il luogo dell'azione e quello del risultato a prescindere dalla vicinanza

fattuale e probatoria del giudice adito (DTF 145 III 303), relativizza tale

facoltà nel caso in cui il fatto penale invocato (la violazione dell'art. 166

TUF) fa coincidere il luogo dell'azione e dell'evento in territorio italiano e

il danno si consuma – a suo dire – con l'atto di disposizione posto a T_____

(memoriale, pag. 29 seg.). Priva di ogni confronto critico con l'accertamento –

dianzi illustrato – del Pretore di un luogo dell'azione a C____ (decisione

impugnata, pag. 10, consid. 5.5), la doglianza cade nondimeno nel vuoto.

7.5

L'appellante,

riferendosi al consid. 5.5 della decisione impugnata in cui il Pretore ha

accertato un luogo del presunto atto illecito (o di una parte di esso) a C____,

lamenta una carente motivazione e il mancato rispetto del principio dispositivo

per essersi il primo giudice limitato a indicare che gli attori vi avrebbero

svolto, secondo le loro allegazioni, la stragrande maggioranza delle attività.

Oltre a rinviare a quanto addotto al consid. 5.2 del proprio appello e a

dolersi di nuovo della mancata distinzione sui ruoli degli attori, la convenuta

insiste sull'obbligo probatorio a carico degli attori e sul dovere - espresso

nella STF 5C.124/2006 del 21 novembre 2006 – del giudice di verificare la sua

competenza che osterebbe alla conclusione pretorile e all'accertamento che

almeno una parte rilevante degli atti e omissioni contestati agli attori si

siano svolti a C____ ove le rispettive persone fisiche erano effettivamente

presenti (memoriale, pag. 30).

Ora,

per quel che è del rinvio a quanto da lei esposto al consid. 5.2 del proprio

appello e alla mancata distinzione sul ruolo degli attori, già si è detto e non

occorre ripetersi. Quanto al fatto che gli attori avessero svolto la stragrande

maggioranza delle attività a C____, l'appellante perde di vista che l'accertamento

più che sulle allegazioni dei medesimi si fondava sulla loro mancata

contestazione da parte della convenuta la quale neppure aveva contestato

l'allestimento dei vari scritti e comunicazioni connessi alla pretesa errata

"rappresentazione" dell'investimento a opera dei dipendenti di

AO1 e di AO2 dislocati a C____. Nella misura in cui desume invece dalla STF

5C.124/2006 un obbligo probatorio in capo agli attori e il conseguente dovere

di verifica del giudice, AP1 accenna a una giurisprudenza ormai superata che

non richiede più, come allora, una allegazione verosimile dei fatti (v. DTF 136

III 486) – che per altro in quel precedente era stata d'acchito scartata

(consid. 2.4) – ma si accontenta di una allegazione concludente dei fatti da

parte dell'attore nel senso di quanto già esposto sopra al consid. 5.2.

Comunque sia, l'appellante trascura che, anche per effetto delle mancate

contestazioni rilevate dal Pretore, la prova di un luogo del presunto atto

illecito (o di una parte di esso) a C____ nemmeno andava ulteriormente approfondita

(art. 150 cpv. 1 CPC). Poco importa, sotto questo aspetto, che gli attori non siano

entrati nella logica di un atto illecito in Svizzera (che essi per altro contestano)

e che la convenuta non ritenga rilevante il territorio elvetico per rapporto al

fatto penale (violazione dell'art. 166 TUF) sollevato (memoriale, pag. 30 seg.),

trascurando oltretutto che il campo di applicazione dell'art. 5 n. 3 CLug non si

limita agli atti illeciti in senso stretto ma comprende anche altre violazioni equivalenti

(Hofmann/Kunz, op. cit., n.

471.

e 477 ad art. 5 CLug; sulla possibilità che nel diritto interno la

violazione del diritto straniero integri, se non un'illiceità nel senso

dell'art. 41 cpv. 1 CO, quantomeno un atto contrario ai buoni costumi nel senso

degli art. 20 cpv. 1 e 41 cpv. 2 CO, e sul fatto che, dandosi

un contratto con implicazioni di diritto internazionale, l'illiceità si

determina in base al diritto applicabile al contratto medesimo cfr. Huguenin, Obligationenrecht - Allgemeiner Teil und Besonderer Teil,

pag. 127).

Sempre

con riferimento al consid. 5.5 della decisione impugnata, l'appellante contesta

invero di non essersi opposta alle allegazioni attoree in punto allo

svolgimento della stragrande maggioranza delle loro attività a C____ e rinvia a

sostegno della sua tesi a vari punti della sua risposta di prima sede

(memoriale, pag. 31). Che un simile rinvio basti per soddisfare i presupposti

di motivazione dell'appello lasciando a questa Camera l'incombenza di cercare i

passaggi che eventualmente sostengono la sua tesi è alquanto dubbio. Ad ogni

buon conto l'appellante non riesce a smentire che i vari scritti e

comunicazioni connessi alla pretesa errata "rappresentazione"

dell'investimento siano stati allestiti dai dipendenti di AO1 e di AO2

dislocati a C____, come documentano per altro anche gli atti (cfr. per es. doc.

AV, AG). E contrariamente a quanto equivoca la convenuta (memoriale, pag. 32),

il Pretore non ha accertato il luogo dell'azione in base alla sola ubicazione

fisica dei soggetti giuridici in causa, ma lo ha definito in funzione di

determinati comportamenti di costoro. Quanto all'obiezione (loc. cit., pag. 31)

per cui nella decisione incidentale C____ sia definito come un luogo e

non il luogo del potenziale atto illecito, essa è manifestamente errata,

essendo assodato che ogni luogo dell'azione crea una integrale competenza (DTF

125.

III 346 consid. 4c/aa; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 562 ad art. 5 CLug). Invano

la convenuta tenta poi di ravvisare un "intrufolarsi" abusivo

di AO3 nella procedura Svizzera (loc. cit., pag. 32) ove appena si consideri che

la richiesta di risarcimento di cui al doc. E era chiaramente indirizzata anche

a lui e che la stessa AP1 lo qualifica come dominus della situazione

(sul suo coinvolgimento personale cfr. anche sopra lett. A, C, E, F).

7.6

Alla

luce di quanto precede cade infine nel vuoto, poiché smentita dagli

accertamenti (e dalle mancate contestazioni) testé esposti (più in generale sui

principi applicabili in tale contesto cfr. Hofmann/Kunz, op. cit., n. 635 segg. ad art. 5 CLug), la doglianza per cui non spettava a lei provare la non

realizzazione del "reato" in Svizzera – ciò che nessuno ha per

altro mai preteso – ma agli attori "circostanziare riscontri oggettivi

e verificabili per giustificare la competenza giurisdizionale"

(memoriale, pag. 32). Che poi l'accenno del Pretore (decisione impugnata,

consid. 5.6) alla inapplicabilità – per mancata invocazione delle parti – della

proroga di foro contrattuale (prevista nel doc. BP) sia effettivamente senza

rilievo nel contesto dell'art. 5 n. 3 CLug (memoriale, pag. 33) nulla muta ai

fini del giudizio.

8.

L'appellante

critica in seguito in maniera poco comprensibile – valendosi di rinvii e

ravvisando una non meglio precisata contraddizione con quanto considerato dallo

stesso Pretore in merito all'"interesse giuridico" degli

attori (memoriale, pag. 33) –l'argomentazione del Pretore secondo cui non le

soccorrevano le censure riferite alla competenza esclusiva italiana per un

procedimento penale fondato sulla violazione degli art. 166 TUF e 640 CPI

giacché il foro previsto dall'art. 5 n. 4 CLug non è imperativo bensì

alternativo (decisione impugnata, pag. 11 consid. 6). Perché la valutazione del

primo giudice – corredata di riferimenti dottrinali (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 654 segg. ad

art. 5 CLug) che essa non discute – sarebbe erronea,

l'appellante non spiega in maniera comprensibile né è dato a divedere.

9.

AP1

si duole altresì della motivazione pretorile circa l'inconsistenza delle

ulteriori censure – considerate per altro di dubbia ricevibilità in virtù

dell'art. 229 cpv. 1 CPC – da lei sollevate al dibattimento (decisione

impugnata, pag. 11 consid. 7). L'appellante lamenta anzitutto un'applicazione

errata delle norme di procedura, dal momento che, trattandosi dell'esame della

competenza giurisdizionale, sull'ammissibilità di fatti e mezzi di prova nuovi

non fa stato l'art. 229 cpv. 1 CPC bensì il suo cpv. 3 che impone al giudice di

considerare gli elementi nuovi fino alla deliberazione della sentenza quando –

come nella fattispecie – deve chiarire d'ufficio i fatti (memoriale, pag. 34).

La questione può tuttavia rimanere indecisa. Quand'anche la censura fosse

fondata, l'appellante trascura che l'argomento è stato addotto dal primo

giudice a titolo abbondanziale ("per altro") e in forma

meramente dubitativa, sicché al riguardo non occorre dilungarsi se – come si

vedrà in seguito – la motivazione principale regge. A tale proposito, il

Pretore ha escluso una lesione del dovere di specificazione da parte degli

attori, i quali avevano allegato i fatti, reputati incontestati, su cui

fondavano la competenza della Pretura adita per ognuno di loro (loc. cit.,

consid. 7). Circa la mancata contestazione di tali fatti la convenuta si

accontenta di sostenere il contrario ("è stata contestata la narrazione

su ogni punto"), di lamentare una lesione del principio dispositivo e

di rinviare "per il resto" globalmente a quanto addotto al

consid. 5.2 del proprio appello (memoriale, pag. 34). A prescindere

dall'irricevibilità di tale motivazione, essa è destinata all'insuccesso anche

nel merito. In primo luogo la convenuta dimentica che il Pretore ha appurato,

"come si è visto", che gli attori avevano allegato i fatti –

incontestati – su cui fondavano la competenza della Pretura adita per ognuno di

loro (decisione impugnata, pag. 11 consid. 7). Contrariamente all'opinione

dell'appellante, l'accertamento non si fondava su una generica narrazione di

attività svolte a C____ bensì sulla constatazione – rimasta incontestata – che

la stragrande maggioranza delle attività attoree – tra cui in particolare gli

scritti e le comunicazioni inerenti alla asserita errata rappresentazione

dell'investimento litigioso – era svolta a C____ (loc. cit.). Così come – in

ragione di ciò – cadono nel vuoto la doglianza per cui il Pretore non avrebbe

spiegato in cosa consisterebbero i fatti contestati nell'ottica di un atto

illecito e il richiamo – non pertinente – alla STF 4A_136/2022 del 3 agosto

2022.

(memoriale, pag. 35). A differenza di quanto rilevato dal Tribunale

federale in quel precedente, nel caso in rassegna figurano allegazioni (e finanche

accertamenti) circa l'esistenza di un luogo dell'azione a C____ per tutti e tre

gli attori.

L'appellante

invoca dipoi una violazione dell'art. 5 n. 3 CLug per non avere il primo

giudice messo in atto delle verifiche d'ufficio che permettano di configurare

il perimetro operativo dell'autorità giudiziaria italiana e, in particolare, di

avere riscontri in relazione al traffico comunicativo (mail) tra le parti

(memoriale, pag. 35). La censura non merita tuttavia di essere esaminata perché

non si confronta nemmeno di scorcio con l'argomento del Pretore il quale ha

accertato che entrambe le parti avevano dato atto al dibattimento che le

eccezioni potevano essere decise, senza istruttoria, sulla scorta degli atti di

causa, che i fatti determinanti per stabilire la competenza territoriale erano

rimasti incontestati e che in ogni caso erano comprovati dalla documentazione

agli atti (decisione impugnata, pag. 11 consid. 7).

Ravvisando

una violazione degli art. 59 cpv. 2 lett. a, b e 60 CPC, la convenuta contesta

inoltre la considerazione pretorile secondo cui "mal si comprende quali

elementi potrebbe per altro apportare" il procedimento penale per la

determinazione della competenza territoriale (memoriale, pag. 35 con

riferimento alla decisione impugnata, consid. 7). A parte la – dubbia –

ricevibilità della doglianza, l'appellante dimentica che la contestata

argomentazione si riferisce alla decisione del Pretore di non sospendere la

procedura in rassegna. E siccome l'appellante nemmeno rinnova in questa sede la

richiesta di sospensione, non giova attardarsi al riguardo. Come fuori

argomento è il rimprovero mosso al Pretore di avere ristretto la visuale alla

sola definizione della competenza territoriale dimenticando il tema

dell'interesse degno di protezione (memoriale, pag. 35). Anche su questo punto

la censura non merita particolari commenti, la questione sollevata non essendo

stata dimenticata dal Pretore bensì trattata al consid. 10 della decisione

incidentale su cui si tonerà ancora in seguito.

10.

Per

quel che è del parere giuridico pro veritate da lei accluso agli atti, la

convenuta confuta che il documento non abbia valore probatorio e rileva che

l'argomento ha natura giuridica. Oltre a ciò, l'appellante respinge il rilievo

pretorile circa le lacune nella motivazione di tale parere (pag. 11 seg.,

consid. 8) e osserva che sia dal doc. E sia dall'intero scambio degli allegati si

evince il di lei interesse ad accertare in territorio italiano l'atto illecito

rimproverato e a ivi presentare l'azione di risarcimento del danno, atteso che

l'applicazione del diritto straniero risulterebbe indiscutibile in ordine al

fatto penale oggetto del procedimento penale italiano (memoriale, pag. 35

seg.).

Ora,

che il parere dello studio legale Grimaldi (doc. 12, 37) verta su una questione

giuridica e serva alla convenuta per suffragare la propria posizione nulla

toglie alla circostanza – correttamente rilevata dal primo giudice – che il

documento non ha valore probatorio ma equivale a una allegazione di parte (cfr.

DTF 138 II 217 consid. 2.4; 105 II 1 consid. 1; più recentemente anche STF

2C_77/2017 del 16 gennaio 2019 consid. 1.4), per di più contestata dalla

controparte. L'appellante non spiega inoltre perché il Pretore avrebbe

sbagliato a dichiarare inapplicabili in concreto le norme citate nel ricordato

parere del diritto italiano e comunitario. Né l'accenno – senza indicarne per

altro i passaggi decisivi – a elementi estrinseci al medesimo (doc. E e, in

maniera globale, gli allegati di causa) basta – e da lungi – per revocare

seriamente in dubbio l'accertamento pretorile in merito alla carente

motivazione dello stesso.

11.

Contrariamente

all'opinione dell'appellante (memoriale, pag. 36), che ritorna per l'ennesima

volta sulla lamentata – ma scartata – mancata distinzione, nella decisione

impugnata, sul ruolo degli attori ed equivoca sui termini usati dal Pretore

(così sulle "pretese di accertamento attoree") con

un'argomentazione fine a sé stessa, la conclusione di quest'ultimo circa

l'infondatezza dell'eccezione di carente competenza territoriale non è affatto

apodittica e contraddittoria bensì coerente con gli accertamenti dianzi

illustrati. Per tacere del fatto che l'appellante sorvola sulla conclusione –

abbondanziale – del primo giudice in merito alla irrilevanza, ai fini della

decisione sulla competenza, del diritto applicabile (lex causae) e al

fatto – tutt'altro che scontato – che esso sia quello italiano (loc. cit., pag.

12.

consid. 9).

12.

Relativamente

all'interesse (giuridico o di mero fatto) degno di protezione – concreto e

attuale – all'azione di accertamento negativo, il Pretore ha rilevato che,

secondo la giurisprudenza sviluppata per rapporto al diritto interno (prima e

dopo l'entrata in vigore dell'art. 88 CPC), esso si realizza quando, cumulativamente,

vi è insicurezza nelle relazioni giuridiche tra le parti, non si può

ragionevolmente pretendere dall'attore di rimanere in una tale situazione di

insicurezza (che ostacolerebbe le sue decisioni o la sua libertà di movimento)

e tale insicurezza può essere eliminata solo con l’accertamento dell’(in)esistenza

o del contenuto di un rapporto giuridico. Oltre a ciò, il Pretore ha ricordato

che l’azione di accertamento è di natura sussidiaria e deve di principio essere

l’unico mezzo processuale per la tutela di quel rapporto giuridico, ritenuto

che essa non è pertanto ammissibile quando è possibile far valere quel diritto

con un’azione di condanna o formatrice (decisione impugnata, pag. 12 consid.

10). L'appellante non discute tale esposizione.

12.1

Per l'ambito internazionale il Pretore ha ricordato che l'ammissibilità

di un'azione di accertamento negativo e con essa l'esistenza di un interesse

degno di protezione va esaminata alla luce del diritto interno (lex fori) dal

momento che non è regolata dalla CLug e che, fatto salvo l'abuso di diritto,

l'interesse di una parte di poter beneficiare del foro a lei più vantaggioso (forum

shopping o forum running) nel caso in cui vi sia una procedura imminente

costituisce un interesse degno di protezione sufficiente, non dovendosi per

contro considerare gli interessi del presunto creditore – che potrebbe essere

chiamato a comprovare la propria pretesa prematuramente senza essere pronto a

farlo – se costui è in procinto di presentare la propria iniziativa giudiziaria

(decisione impugnata, pag. 12 seg. consid. 10.1).

Al

riguardo l'appellante (memoriale, pag. 37) fraintende anzitutto la portata

della giurisprudenza (DTF 144 III 175) citata dal primo giudice nella misura in

cui dà atto che "il Tribunale federale non sottopone necessariamente l'esistenza

dell'interesse degno di protezione alla lex fori" (memoriale, pag. 37)

senza però avvedersi che da quella sentenza (e già dal suo regesto) si evince

il contrario. Oltre a ciò la convenuta menziona la STF 5A_88/2011 con l'intento

di precisare il quadro giuridico esposto dal Pretore, trascurando tuttavia che

la sentenza da lei indicata è antecedente alla DTF 144 III 175 (oltretutto

pubblicata nella rivista ufficiale) ed è finanche stata ivi discussa (consid.

4.3.2). L'appellante rileva dipoi che l'insicurezza giuridica richiesta per

ammettere un interesse degno di protezione nel senso della giurisprudenza (DTF

144.

III 175 consid. 5.2.1) deve essere manifesta e che il Pretore non avrebbe

considerato ciò. Come egli non avrebbe tenuto conto che il "concetto di

inesigibilità (…) pone l'argomento dell'azione di accertamento negativo quale

eccezione e non quale regola" (memoriale, pag. 37). A parte però che

la convenuta non spiega quali conseguenze intenda trarre da tali censure, essa

disconosce che il presupposto della manifesta incertezza giuridica è

normalmente dato ("regelmässig erfüllt") nei casi in rassegna

(DTF 144 III 175 consid. 5.2.1) come pure che l'inesigibilità di tale

incertezza è ugualmente riconosciuta ove – come pacificamente in concreto (doc.

E; cfr. sotto, consid. 12.2) – il convenuto prospetti l'avvio di azioni legali

all'estero (loc. cit., consid. 5.2.2). Che poi sia stata formulata anche una

domanda di condanna della convenuta al pagamento di EUR 62'904.- in

favore di AO2 per limitate prestazioni

contrattuali (v. petizione, pag. 31 seg e pag. 34) nulla muta all'interesse

della medesima (e degli altri attori) a fare accertare l'inesistenza di

ogni debito (suo e degli altri attori) nei confronti di AP1, come invece crede

l'appellante (memoriale, pag. 38). Anche perché – come fanno correttamente

notare gli appellati (risposta all'appello, pag. 50 n. 255) – nel caso di

azioni di accertamento negativo sono difficilmente pensabili situazioni

nelle quali l'attore dispone di un'azione alternativa (DTF 144 III 175 consid.

5.2.1). Vanamente l'appellante (memoriale, pag. 38) tenta poi di tornare – con

una motivazione di non semplice comprensione e comunque fuori argomento

rispetto al tema affrontato dal Pretore nel considerando di riferimento – su questioni

già discusse, quali l'inammissibilità di una giurisdizione aggiuntiva (sopra,

consid. 6), l'esistenza di fori concorrenti (sopra, consid. 5.8, 6.3, 7.2, 7.3)

e la (dis)applicazione della teoria dei fatti doppiamente rilevanti (sopra,

consid. 5.2, 5.9-5.11, 7.2). Il quesito se l'azione in rassegna rientri

nell'ipotesi delle "Torpedo-Klagen" abusive, come pretende l'appellante

(memoriale, pag. 38), formerà invece l'oggetto di esame successivo (sotto, consid.

12.4).

12.2

Per quel che è della

sussunzione del caso concreto sotto i principi illustrati dianzi, il Pretore ha

accertato che lo scritto 29 aprile 2020 (doc. E;

sopra, lett. E) determinava un'incertezza giuridica tra le parti siccome

manifestava in modo chiaro e inequivocabile l'intenzione della convenuta di ritenere

nullo l'investimento e di adire l'autorità giudiziaria italiana come pure le

competenti autorità di vigilanza alfine di fare valere le proprie pretese

(anche di natura contrattuale) in caso di mancato pagamento di EUR

19'000'000.-. Alla luce di ciò – ha continuato il primo giudice – non si poteva

ragionevolmente pretendere dagli attori di rimanere in una tale situazione di

insicurezza che poteva esse eliminata soltanto mediante un'azione di

accertamento negativo e senza possibilità di procedere con un'azione

condannatoria (loc. cit., pag. 13 consid. 10.2).

L'appellante sembra contestare

tale accertamento per il fatto che il Pretore – usando l'espressione "a

giudizio di chi scrive" – avrebbe formulato soltanto un'opinione

anziché una motivazione verificabile (memoriale, pag. 38 seg.). La doglianza

non merita tuttavia particolare commento dal momento che una decisione emana

sempre dal giudizio (fondato sui fatti accertati) di chi la pronuncia. L'appellante

non considera inoltre la giurisprudenza in materia laddove revoca in dubbio che

il doc. E creasse insicurezza giuridica ritenuto che dal medesimo risultava in

maniera chiara e inequivocabile l'intenzione di lei di adire l'autorità

giudiziaria italiana e le competenti autorità di vigilanza (memoriale, pag.

39). Tale opinione è erronea ed è appunto smentita dalla giurisprudenza (DTF

144.

III 175 consid. 5.2.1 e 5.2.2) esposta al considerando precedente. Per il

resto l'appellante si diffonde (memoriale, pag. 39, ad 10.2) in considerazioni

di difficile comprensione e dubbia pertinenza.

12.3

Prendendo posizione

sulla DTF 133 III 282 citata dalla convenuta, il Pretore ha osservato che detta

giurisprudenza, per quanto non già superata dalla DTF 144 III 175, si limitava

a negare un interesse degno di protezione dell'attore all'accertamento

dell'inesistenza di pretese contrattuali nei casi in cui la convenuta non aveva

mai fatto valere simili richieste. Se non che dal doc. E non si poteva desumere

una rinuncia della convenuta ad avvalersi di asserite violazioni contrattuali

(in special modo in relazione alla scorretta "rappresentazione"

dell'investimento litigioso) che anzi trasparivano dalle accuse ivi contenute, tant'è che essa stessa aveva finanche sostenuto la

nullità del rapporto contrattuale (loc. cit., pag. 13 consid. 10.3).

Su tale aspetto

l'appellante, invece di confrontarsi con l'argomento pretorile testé illustrato

e spiegare perché esso sarebbe erroneo, reitera la tesi per cui la sua pretesa

di risarcimento si riconduce al fatto penale (violazione dell'art. 166 TUF) ed

esclude che il contratto di consulenza generica (doc. BP) sia "mai

stato prospettato nel quadro della pretesa di risarcimento"

(memoriale, pag. 39 seg.). Il problema è che la convenuta sorvola

sull'accertamento pretorile dedotto dal doc. E (nessuna rinuncia ad avvalersi

di asserite violazione contrattuali, in special modo in relazione alla

scorretta "rappresentazione" dell'investimento litigioso) e

sul suo stesso accenno alla nullità dei contratti ancora in corso di causa

(sopra, lett. H e consid. 3.2), di modo che la doglianza non merita ulteriore

disamina.

12.4

L'appellante contesta

di non avere sostanziato per quale ragione la presente causa scadrebbe

nell'abuso di diritto e di essersi limitata a un apodittico rinvio al concetto

giuridico (cfr. decisione impugnata, pag. 13 n. 10.4). Essa indica i passaggi

degli allegati di prima sede in cui avrebbe rilevato, con richiamo alla

giurisprudenza del Tribunale federale, la situazione di abuso dovuta al fatto di

avere gli attori inoltrato "in tutta fretta" l'azione allo

scopo di "conquistare la litispendenza" ed esteso il campo di

responsabilità, avrebbe criticato le costruzioni ipotetiche degli attori al

solo scopo di sostenere, con una finzione giuridica (o meglio il potenziale locus

delicti a C____), un atto illecito in Svizzera, avrebbe sostenuto la tesi

della condotta abusiva in ragione della competenza esclusiva dell'ordinamento

giuridico italiano e il tentativo arbitrario di eludere le norme imperative di

tale ordinamento nonché avrebbe censurato la reazione della controparte di

introdurre immediatamente un'istanza di conciliazione nonostante essa avesse

prospettato (nel doc. E) una disponibilità a un incontro (memoriale, pag. 40

seg.). L'appellante ritorna tuttavia su aspetti che sono già stati ampiamente

discussi in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale e sui cui non

giova ripetersi (sopra, consid. 5.2 segg.).

Per l'appellante la

presente vertenza integra inoltre gli estremi di una "Torpedo-Klage"

nella misura in cui gli attori hanno introdotto l'azione presso un giudice non

competente ai sensi dell'art. 5 n. 3 CLug e determinato così inevitabilmente

dei ritardi poiché il giudice adito deve dapprima vagliare la propria

giurisdizione con una decisione incidentale impugnabile in due gradi di giudizio

e quand'anche la competenza fosse confermata, trattandosi di fatti doppiamente

rilevanti, la procedura sarebbe ulteriormente ritardata dalla necessità di

dover prima condurre un procedimento probatorio su tali fatti avvenuti in

Italia. A suo parere, la ricerca di un perimetro processuale immenso fa sì che

l'azione di accertamento negativo in rassegna sia destinata a causare lunghi

tempi procedurali, come conferma il fatto che l'istanza di conciliazione risale

al maggio 2020 e dalla petizione siano ormai trascorsi quasi quattro anni

(memoriale, pag. 41 seg.). Al proposito l'appellante sorvola tuttavia sulla

motivazione della decisione impugnata in cui il Pretore, accennando alla

questione, ha ricordato come una cosiddetta "Torpedo-Klage" si

realizza nel caso in cui una parte, abusivamente, adisca volontariamente, mediante

una lenta procedura di accertamento negativo, un foro particolarmente

inefficace impedendo così alla controparte l'inoltro di un'azione creditoria

(DTF 144 III 175 consid. 3.2) e come i tribunali svizzeri non siano

notoriamente particolarmente inefficaci, ciò che neppure la convenuta ha

sostenuto in relazione alla Pretura adita (loc. cit., pag. 13 seg. n. 10.4). Ora,

l'appellante non contesta tale accertamento, sicché l'obiezione potrebbe già

risolversi in questi termini. A prescindere da ciò, la competenza territoriale

del Pretore adito e il perimetro processuale sono già stati ampiamente

dibattuti e non occorre ritornare su tali aspetti. Che poi la procedura

probatoria sui fatti doppiamente rilevanti avvenga solo in una fase successiva

allorché il giudice si pronuncia sul merito è insito a questo genere di

procedura (v. Markus,

Internationales Zivilprozessrecht, 2a edizione, pag. 166 n. 638) e non

significa ancora che il foro adito sia, per ciò solo, particolarmente

inefficace. Come la convenuta non può dolersi del tempo trascorso avendo essa

stessa contribuito con la mole dei propri allegati di causa (ad esempio: risposta

74.

pag., duplica 99 pag., quadruplica 65 pag., sestuplica 38 pag.) e con le sue

stesse richieste di proroga (del 29 gennaio, 8 marzo, 5 novembre, 15 dicembre

2021, del 21 gennaio, 7 giugno, 22 agosto 2022 come pure del 3 febbraio e 10

marzo 2023 [fascicolo "Corrispondenza" nell'inc. OR.2021.3])

alla dilatazione dei tempi.

Senza attinenza con la

questione trattata dal Pretore nello specifico considerando (10.4) e di ardua

lettura si rivelano infine gli ulteriori argomenti addotti a ruota libera dall'appellante

– e per altro, per quanto è dato di comprendere, per l'essenziale già trattati dianzi

– a pag. 42 seg. del memoriale.

12.5

Quanto alla portata del

forum shopping nei rapporti internazionali, l'appellante non revoca in

dubbio che l'interesse di una parte di poter beneficiare del foro a lei più

vantaggioso nel caso in cui vi sia una procedura imminente costituisce un

interesse degno di protezione sufficiente per un'azione di accertamento

negativo (DF 144 III 175) ma reputa che tale massima non valga nel caso

concreto – da lei reputato non tipico – di atti illeciti realizzati in Italia

(memoriale, pag. 43 seg.). Perché la citata giurisprudenza non debba trovare

applicazione nel caso concreto non è tuttavia dato a divedere. Ma soprattutto

l'appellante persiste nel fare erroneamente astrazione di un luogo dell'azione

– nel senso dell'art. 5 n. 3 CLug – a C____. Così come essa ripete che per

ammettere l'azione di accertamento negativo ci si dovrebbe trovare in una

situazione – a suo avviso non realizzata in concreto per i motivi esposti al

punto 10.2 – manifestamente incerta al punto da rendere inesigibile per

l'attore un'altra soluzione processuale (memoriale, pag. 44). Se non che si

tratta, una volta di più, di aspetti che sono già stati trattati e sui quali non

occorre più tornare.

13.

Se ne conclude che

l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese processuali calcolate sulla base

di un valore litigioso di EUR 19'000'000.-, ovvero fr. 18'238'100.- (al tasso

di cambio vigente al momento dell'introduzione dell'appello: 1 EUR = 0.9599

CHF), determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale,

seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Fissate secondo

quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13 LTG, esse ammontano a fr. 30’000.- onde

tener conto del tema limitato della presente decisione ma anche dell'importante

dispendio causato dall'appello (memoriale di 45 pag., risposta all'appello di

55.

pag., replica spontanea di 19 pagine e duplica spontanea di 4 pag.). Le

ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv.

5.

RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA e opportunamente ridotte ai

sensi dell’art. 13 RTar, sono stabilite in fr. 35'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 8 novembre 2023 di AP1 è respinto.

2. Le

spese processuali della procedura di appello, di fr. 30'000.-, sono poste a

carico dell'appellante che rifonderà agli attori complessivi fr. 35'000.- per

ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

- AP1

- PA2

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali

notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione

(art. 92 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).