12.2023.144
Contratto di lavoro. Pagamento del tempo di viaggio tra magazzino e cantiere. Onere della prova
29 febbraio 2024Italiano25 min
stesso dicasi, alla luce di quanto precede, pure per la deposizione di Da__________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.144
Lugano
29 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.226 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 28 giugno 2021 da
AP
1
rappr. da PA 1
contro
AO
1
rappr.
dall’ PA 2
in
materia di diritto del lavoro, con cui l'attore ha chiesto la condanna della
controparte al pagamento di complessivi fr. 17'517.10 (lordi), oltre interessi;
domanda
a cui si è opposta la convenuta e che il Pretore con sentenza del 9 ottobre
2023 ha integralmente respinto,
appellante
l'attore con atto di appello di data 10 novembre 2023 con cui postula la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestate
tasse, spese e ripetibili,
mentre la
convenuta con risposta del 20 dicembre 2023 postula la conferma del giudizio
impugnato, anch'essa con protesta di tasse, spese e ripetibili,
in data
2 gennaio 2024 l’attore ha introdotto una replica spontanea e la convenuta in
data 18 gennaio 2024 una duplica spontanea,
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
ritenuto,
in fatto e in diritto:
1. Con contratto di lavoro di data 12 luglio 2016
AP 1 è stato assunto alle dipendenze di AO 1 in qualità di lavoratore edile con
conoscenze “B” a far tempo dal 13 luglio 2016 (doc. B); il contratto, di durata
indeterminata, prevedeva un salario orario lordo di fr. 34.85. In data 31
gennaio 2017 le parti hanno sottoscritto un nuovo accordo, anch’esso di durata
indeterminata prevedente un salario mensile lordo di fr. 4'843.- per tredici
mensilità, 5 settimane di vacanza annue e che l’orario di lavoro venisse
stabilito secondo le esigenze della società e concordato con la direzione. Il
lavoratore percepiva inoltre un’indennità pranzo e degli assegni famigliari.
Per il resto, il contratto di lavoro sottostava alle norme imperative del
Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) ed a
Contratto collettivo di lavoro per l’edilizia principale del Cantone Ticino
(CCL).
Con disdetta
ordinaria del 30 maggio 2018 AP 1 ha messo fine al rapporto di lavoro con
effetto al 30 giugno 2018 (doc. G).
In data 26 ottobre 2018 AP 1 ha scritto alla
ex datrice di lavoro lamentando il mancato pagamento delle ore di trasferta tra
il magazzino della società (sito a __________) e i cantieri di Molino Nuovo e A__________
presso cui aveva lavorato nonché il mancato riconoscimento delle vacanze non
godute e ha quindi preteso la liquidazione di queste sue spettanze (doc. I).
Con scritto di data 5 novembre 2018 AO 1 ha integralmente contestato la pretesa
spiegando che le giornaliere di lavoro comprendevano già le ore di viaggio;
essa non si è di contro espressa sulla questione delle vacanze (doc. L).
2. Previo tentativo di conciliazione (CM.2021.78),
in data 28 giugno 2021 AP 1 ha inoltrato alla Pretura di Lugano, sezione 1,
un’azione tendente alla condanna di AO 1 al pagamento del tempo di viaggio
impiegato per percorrere la tratta tra il magazzino della ditta e i cantieri
sui quali aveva lavorato (ubicati ad __________), da lui stimato in complessive
263.85 ore corrispondenti a un importo di fr. 7'736.67 (lordi). Oltre a ciò egli
ha chiesto un'indennità per vacanze non godute, rispettivamente per vacanze
forzate, corrispondenti a 17.35 giorni pari a fr. 4'715.60 (lordi). Da ultimo, l'attore
ha postulato la condanna della convenuta al pagamento di fr. 5'064.85 (lordi)
per aver svolto del lavoro supplementare presso il magazzino della ditta.
In sede di osservazioni, la convenuta si è
integralmente opposta alla richiesta sostenendo che nulla era più dovuto all’ex
dipendente in quanto le trasferte erano sempre state integrate nell’orario di
lavoro così come previsto nel contratto nonché nel calendario approvato dalla
Commissione paritetica e mensilmente firmato da AP 1. Lo stesso valeva per le
attività di preparazione e di riassetto, che non erano necessarie e non erano state
richieste, come pure per le vacanze, che erano state fissate liberamente dall'attore
e non imposte dalla convenuta;
Le
parti hanno presentato degli allegati di replica e duplica in cui si sono
confermate nelle rispettive allegazioni e domande.
Esperita l’istruttoria - nel corso della quale il
Pretore ha acquisito agli atti ex art. 151 CPC (fatto notorio) l’inc.
SE.2020.363 che vedeva l’ex collega di lavoro di AP 1, A__________, opposto a AO
1 – i contendenti hanno rinunciato a presenziare alle arringhe finali
producendo dei memoriali conclusivi scritti in cui hanno sostanzialmente
ribadito le proprie argomentazioni e richieste.
3. Con
sentenza del 9 ottobre 2023 il Pretore ha integralmente respinto la petizione e
imposto all'attore la rifusione alla controparte di fr. 2'500.- a titolo di
ripetibili. Il giudice di prima sede, dopo aver brevemente ripercorso i fatti,
ha ricordato le norme del CNM e del CCL applicabili alla fattispecie. Egli si è
quindi chinato sulla questione a sapere se - come sostenuto da AP 1 - la
datrice di lavoro avesse escluso dal conteggio delle ore lavorative il tragitto
di andata e ritorno dal magazzino al cantiere e non lo avesse quindi pagato o
se viceversa lo stesso fosse stato computato e quindi incluso nel salario base.
Sulla base di un'approfondita analisi delle risultanze istruttorie il giudice
di prima sede è infine giunto alla conclusione che non vi fossero elementi
sufficienti per ritenere accertata l'applicazione del sistema prevedente
l'esclusione della remunerazione delle ore di trasferta dal salario. Egli ha
pure rilevato che dalle deposizioni agli atti emergeva una forte discordanza
circa gli orari di lavoro giornaliero dell’attore al punto che non risultava
possibile delimitarlo con la necessaria precisione. A titolo abbondanziale,
egli ha quindi aggiunto che nessun documento permetteva di conteggiare con
esattezza i giorni in cui il lavoratore si era recato sui vari cantieri.
Discorso analogo doveva essere fatto in relazione al lavoro suppletivo, per cui
AP 1 non aveva neppure provato che AO 1 fosse a conoscenza della sua esecuzione
e tantomeno l’avesse ordinata. In merito alle vacanze il Pretore ha respinto la
richiesta osservando che la tesi attorea collideva con i formulari sottoscritti
dal lavoratore e prodotti agli atti in cui questi domandava di potersi assentare
per vacanze.
4. Con
l’appello che qui ci occupa, avversato da AO 1 con risposta del 20 dicembre
2023, AP 1 ripropone la tesi secondo cui il tempo di trasferta da e per i
cantieri non sarebbe stato remunerato. Egli censura un errato accertamento dei
fatti rilevanti ad opera del Pretore a cui contesta di non aver correttamente
valutato le prove agli atti con particolare riferimento alle deposizioni dei
suoi colleghi di lavoro e della teste Da__________ che - a mente dello stesso -
attesterebbero sia i suoi orari di presenza sul cantiere che il mancato
pagamento del tempo di viaggio. Egli rimprovera inoltre al giudice di prima
sede di aver sostanzialmente ricopiato la sentenza emessa “nella causa parallela
SE.2020.363” (appello, pag. 8) inoltrata da Aniello Maiese avverso AO 1 e
di aver considerato nelle proprie valutazioni documenti senza alcuna attinenza
alla presente causa ignorandone altri che erano invece pertinenti, ciò che - in
relazione al conteggio dei giorni di presenza sul cantiere - trasparirebbe dal
rinvio erroneo al documento doc. H in luogo del doc. D.
In
relazione al mancato riconoscimento da parte del Pretore del lavoro
supplementare, egli contesta che lo stesso non fosse necessario e che la
datrice di lavoro non ne fosse a conoscenza. Essa non poteva infatti ignorare
che il furgone dovesse venir caricato tutte le mattine prima della partenza per
il cantiere con il materiale e gli attrezzi e venisse poi scaricato alla sera
al rientro in magazzino. Per quanto attiene alle vacanze forzate, l’appellante
ribadisce la tesi secondo cui le vacanze sarebbero state imposte a lui e ai
suoi colleghi dalla datrice di lavoro a seguito dello stop al cantiere di __________
decretato dalla Pretura di Locarno, ragion per cui andrebbero compensate con il
versamento di un’indennità per vacanze non godute. L'appellante
conclude ribadendo la propria pretesa di fr. 17'517.10 (lordi).
Sia l’appellante - in data 2 gennaio 2024 - che l’appellata - in data
18 gennaio 2024 - hanno presentato degli allegati spontanei in cui hanno
sostanzialmente ribadito le proprie allegazioni; degli stessi si dirà per
quanto necessario in seguito.
5. Nelle
controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del
Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine
di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l'inoltro della risposta (art. 311
CPC). L'appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della
decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata
nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione del gravame.
6. Per sua natura l'atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante deve pertanto confrontarsi
criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e
di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L'appello qui in
esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima
istanza ma si limita a esporre una propria lettura dei fatti senza per altro
debitamente approfondire e comprovare le tematiche sollevate. Problematica che concerne, in particolare, il mancato
confronto con gli accertamenti fattuali ritenuti nella sentenza pretorile
relativi all'inclusione del tempo di viaggio nell'orario di lavoro e l'assenza
di una circostanziata analisi delle discrepanze emerse in prima sede nelle
deposizioni testimoniali in merito ai tempi di lavoro; tutti aspetti con cui AP
1 omette di confrontarsi compiutamente. A questo vada altresì aggiunto che, in
taluni punti il ricorrente tralascia di debitamente approfondire e comprovare le contestazioni sollevate,
ciò che avviene ad esempio in relazione al lamentato errato apprezzamento delle
prove agli atti, segnatamente delle dichiarazioni testimoniali, e alla pretesa
inattendibilità del teste R__________ B__________.
L'appello in esame viene quindi esaminato nella misura
in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al
giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei
passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
7. Il
Pretore ha già avuto modo di illustrare le norme applicabili alla fattispecie. In
questo stadio del procedimento è nondimeno utile ricordare che ai sensi dell'art.
23 del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in
Svizzera non è considerato tempo di lavoro il tragitto di andata e
ritorno al luogo di lavoro (let. a). L'art. 54 CNM (cpv. 1) prevede che il
tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno da e verso il posto di
raccolta non è computato all'orario di lavoro annuale giusta l'art. 24 CNM. Se però
supera i 30 minuti al giorno dev'essere indennizzato con il salario base.
Secondo l'art. 25 cpv. 2 CNM relativo alla durata dell'orario di lavoro
giornaliero e settimanale, quest'ultimo si articola di regola nel modo
seguente: a) minimo 37,5 ore settimanali (= 5 × 7,5 ore) e b) massimo 45 ore
settimanali (= 5 × 9 ore). Ne discende che, secondo il sistema adottato all'art.
54 CNM, per quelle ore il lavoratore dev'essere a disposizione del datore di
lavoro e svolgere la sua prestazione lavorativa, ciò che, in questa prima
ipotesi, esclude il tragitto di andata e di ritorno dal magazzino al cantiere.
Nulla osta però in base alla legislazione citata a che le parti integrino quel
tragitto nel salario base, ciò che implica due conseguenze: da un lato, non
doverlo pagare in aggiunta secondo l'art. 54 cpv. 1 CNM, ma dall'altro
computare quel tragitto nell'orario di lavoro, il quale andrà ridotto di
conseguenza.
8. In
concreto, il Pretore ha stabilito che AP 1 non era riuscito a provare che la
datrice di lavoro aveva escluso il tragitto dal magazzino al cantiere
dall'orario di lavoro giornaliero e pertanto anche dalla remunerazione.
L'appellante
contesta questo accertamento affermando che il mancato pagamento del tempo di
viaggio emerge dalle audizioni dei suoi ex colleghi di lavoro A__________ T__________
(audizione testimoniale del 12 gennaio 2022, pag. 5 seg.) e A__________
(audizione testimoniale del 12 gennaio 2022, pag. 2), sentiti in qualità di
testimoni, i quali avrebbero confermato che le ore indicate nei doc. 2 e 4 si
riferivano unicamente alle ore effettivamente lavorate senza considerare il
tempo di viaggio, oltre che dalla propria deposizione (interrogatorio del 13
gennaio 2022, pag. 6). La deposizione della teste __________ attesterebbe
inoltre una sua presenza sul cantiere di __________ superiore a quanto, di
fatto, riconosciuto dal Pretore (deposizione del 12 gennaio 2022, pag. 7 seg.).
A torto. Contrariamente a quanto sembra credere l'appellante la procedura in esame
si rivela tutt'altro che chiara e presenta invece diverse criticità sia in
relazione alle dichiarazioni dei testi che alle prove documentali;
problematiche che verranno analizzate qui di seguito.
Nello specifico, in relazione alle
audizioni testimoniali, si osserva che è vero che i testi A__________ T__________
(audizione cit., pag. 5) e A__________ (audizione cit., pag. 2) hanno sostenuto
che le ore indicate nelle giornaliere erano le ore effettuate sul cantiere
mentre che per il viaggio non veniva pagato alcun compenso; versione confermata
pure dallo stesso AP 1 il quale nel corso della propria deposizione ha ribadito
la tesi di causa (deposizione cit., pag. 6). Quanto da essi dichiarato si
scontra però con quanto indicato nel doc. 5 sottoscritto dall’ex collega e capo
cantiere Si__________ ma - è doveroso segnalarlo - da questi poi ritrattato in
occasione della sua deposizione nell’ambito della causa inc. SE 2020.363
(audizione del 4 maggio, pag. 7 segg.); chiamato a ribadire queste sue
dichiarazioni nella presente vertenza egli ha chiesto di non essere sentito,
attitudine che è invero significativa della sua scarsa attendibilità.
Premesso
quanto sopra non si può non rilevare che quanto asserito dall’appellante e dai
suoi ex colleghi Al__________ e A__________ non è però supportato da alcun
riscontro documentale e - come si vedrà più nel dettaglio in seguito - si
scontra con quanto dichiarato dal teste R__________ B__________, architetto
incaricato della direzione lavori, il quale ha affermato - sia nell’ambito
della presente causa che in quella richiamata agli atti dal Pretore (inc.SE.2020.363)
- l'esatto contrario e ha spiegato, in maniera lineare e circostanziata nel
corso di ben tre audizioni, che gli operai lavoravano sul cantiere circa 6 - 6,
5 ore al giorno proprio perché nel computo totale delle ore indicate sulle
giornaliere veniva considerato anche il tempo di viaggio (audizione del 13 gennaio
2022 pag. 3; nonché nell’ambito dell’inc. SE 2020.363 audizioni del 27 aprile
2021 pag. 2 e del 19 ottobre 2021 pag. 4 seg.).
Va
inoltre sin d'ora evidenziato che - come correttamente rilevato dal Pretore -
al di là di questa convergenza sul (lamentato) mancato pagamento della
trasferta, le deposizioni degli ex colleghi di lavoro e quella dell'attore
presentano varie discrepanze in relazione agli orari di partenza dal magazzino
e di arrivo sul cantiere, rispettivamente di inizio e fine del lavoro, della
pausa pranzo e alla durata dell'attività lavorativa; divergenze che appaiono ancora
più evidenti se confrontate anche con quanto da essi dichiarato nell’ambito
dell’incarto SE.12.2020.363, richiamato agli atti dal Pretore e a cui si
rinvia. Inevitabilmente queste discrepanze intaccano l'attendibilità delle loro
dichiarazioni e, nel concreto caso, in assenza di prove documentali chiare, impediscono
di quantificare con la necessaria precisione il tempo di lavoro effettivo trascorso
sui vari cantieri da parte di AP 1 e, di riflesso, di accertare la fondatezza
della sua pretesa.
Più
nel dettaglio, in relazione agli orari lavorativi, nell’ambito della causa
SE.2020.363 A__________ T__________
ha dichiarato che l'arrivo sul cantiere avveniva verso le 8.00 a seconda
dell'intensità del traffico e solo dopo aver lavorato 8-9 ore potevano partire
per rientrare al magazzino di __________ (audizione del 27 aprile 2021, pag. 5
seg.); nell’ambito della vertenze qui oggetto di esame, egli ha sostanzialmente
confermato queste affermazioni anticipando però l’arrivo sul cantiere di una
decina di minuti e precisando che la pausa pranzo durava unicamente 30 minuti e
che l’attività lavorativa sul cantiere proseguiva per 8,5 - 9 ore in base a
quanto previsto dal contratto mantello (audizione del 12 gennaio 2022 cit.,
pag. 5).
Per sua parte A__________ sia
nella causa che lo ha visto agire in veste di attore (SE.2020.363) che in
quella qui in discussione ha sostenuto invece che l'arrivo sul cantiere era
preteso già per le 07.00, che la pausa di mezzogiorno durava un'ora, e che il
lavoro non terminava prima delle 17.00 (inc. SE.2020.363 deposizione dell’8
febbraio 2022, pag. 1 seg.), rispettivamente poteva “durare fino alle 17:00,
le 17:30, le 18:00” (audizione del 12 gennaio 2023 cit., pag. 2).
Per
quanto attiene alle dichiarazioni di AP 1, questi - sentito in qualità di teste
nell’ambito dell’inc. SE.2020.363 - ha affermato che assieme ad Aniello Maiese,
A__________ T__________ e S__________ M__________, arrivavano ad A__________ “verso
le 07.50/08.00 a dipendenza del traffico” e che “alla sera ci facevano
finire alle 18.00 e arrivavamo a __________ più o meno alle 19.15/19.30. (…) ci
facevano fare una ora e mezza di pausa sul mezzogiorno perché non si poteva
fare rumore” (audizione del 27 aprile 2021, pag. 8). Orari che egli ha però
sensibilmente modificato - a suo vantaggio - nell’ambito di questa vertenza in
cui agisce in qualità di attore anticipando l’arrivo in cantiere “verso le
07:30 / massimo 7:45” e riducendo la durata della pausa pranzo che “era
di una ora dalle 12:00 alle 13:00” (deposizione del 13 gennaio 2022, pag.
6).
Malgrado
lo strenuo tentativo dell’appellante di minimizzare la portata di queste discrepanze
- che sono lungi dall’essere di poco conto - non vi è chi non veda come le
stesse minino non solo l’attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi e
dall’attore medesimo ma rendano più ardua la determinazione delle ore lavorative
effettivamente prestate da AP 1 e, di riflesso, l’accertamento se le ore di
viaggio siano state o meno conteggiate, e quindi pagate, da AO 1.
A
questo va aggiunto che quanto dichiarato dall’appellante e dai suoi ex colleghi
di lavoro si scontra con quanto affermato dal teste Ri__________, il quale ha
invece confermato - in ben tre occasioni (cfr. audizioni del 27 aprile e del 19
ottobre 2021 inc. SE.2020.363 e audizione del 13 gennaio 2022 inc. SE.2021.226)
- il pagamento del tempo di trasferta; sentito nell’ambito della presente procedura
egli ha sostanzialmente ribadito quanto già affermato in relazione all’inc.
SE.2020.363, ovvero che “gli operai della __________ lavoravano in cantiere,
giornalmente in base al calendario ore della CPC che veniva consegnato ad ogni
inizio anno. Per cui potevano esserci nella totalità 6 ore o 6.5 ore effettive
in cantiere + il tempo della trasferta. Per essere più chiaro, se calcoliamo un
tempo di trasferta di circa 1.5h alla mattina e 1.5h per il rientro,
considerando 9 ore giornaliere lavorative fissate dal calendario CPC,
effettivamente lavoravano in cantiere ad __________ 6 ore, più l’ora di pausa,
ossia circa 3 ore alla mattina e 3 ore al pomeriggio; dipendeva anche dalla
situazione del traffico. Potevano esserci giornate in cui la trasferta era più
breve, per favori del traffico, nel qual caso gli operai lavoravano in cantiere
una ora in più. Quante ore lavoravano in cantiere era dunque direttamente
proporzionale al traffico e al calendario della CPC. Praticamente si
autogestivano: avevano una tabella dove segnavano il cantiere in cui
lavoravano, e le ore impiegate, comprensive del tempo di spostamento (…) il
doc. 4 è la tabella ore di __________, ma lo stesso valeva per tutti gli altri
operai compreso il capo cantiere. Le ore indicate qua sono comprensive del
tempo cantiere + la trasferta, distribuite sui vari cantieri” (audizione
del 13 gennaio 2022 cit., pag. 3 seg.).
Parole
queste che ricalcano quanto già spiegato dallo stesso nell’inc. SE.2020.363, e
meglio che “gli operai avevano un
calendario annuale da rispettare, calendario che ci è stato fornito dalla CPC
ad inizio anno, nel quale veniva precisato il totale delle ore giornaliere da
lavorare nei vari mesi (…) queste ore comprendevano le ore effettivamente
lavorate in cantiere e il tempo necessario per la trasferta.” (…) quelle
lavorate effettivamente sul cantiere erano ca. 6.5 ore perché era compresa la
trasferta di 1 ora a venire sul cantiere e 1 ore a tornare a casa”
(audizione testimoniale del 27 aprile 2021, pag. 2), versione ribadita anche
nella sua successiva audizione del 19 ottobre 2021 (audizione cit., pag. 4).
In
relazione agli orari del cantiere egli ha indicato che apriva alle 07.30 e
chiudeva alle 18.00 e che egli era presente sia all'apertura che alla chiusura
dello stesso per coordinare il lavoro con le altre ditte subappaltatrici
(audizione del 19 ottobre 2021 cit., pag. 4 in inc. SE.2020.363); dichiarazione
quest'ultima che non ha fatto oggetto di contestazione.
Per quanto attiene alla deposizione di D__________ P__________
S__________ che l’appellante reputa cruciale per provare le ore lavorative da
lui svolte sul cantiere di __________ (audizione del 12 gennaio 2022, pag. 7
seg.; appello, pag. 5), va invero ribadito - come peraltro già correttamente
rilevato dal Pretore - che la teste fonda le proprie dichiarazioni essenzialmente
sulla percezione del rumore nel proprio esercizio pubblico, ciò che traspare in
particolare dalla sua audizione nell’ambito dell’inc. SE.2020.363 dove ha
precisato che i rumori iniziavano attorno alle 08:00 e andavano avanti tutto il
giorno - salvo la pausa pranzo tra le 12:00 e le 13:30 - sino alle 16:30/17.00
(inc. SE.2020.363 audizione del 4 maggio 2021 pag. 1 segg.). A questo proposito
è doveroso sottolineare che sul cantiere erano presenti anche ditte terze,
ragion per cui non è oggettivamente possibile ricondurre con certezza tutti i
rumori uditi dalla teste ai lavori eseguiti dagli operai di AO 1; la
valutazione pretorile si rivela pertanto corretta. Inoltre, come rettamente
evidenziato dall’appellata, un’attenta lettura di quanto dichiarato dalla teste
in occasione della sua audizione del 12 gennaio 2022 in relazione agli orari di
inizio e fine del lavoro induce a ritenere che la sua conoscenza degli stessi
non fosse diretta ma mediata da quanto riferitole dagli operai medesimi, essa
ha infatti indicato “che andavano via così tardi lo so per sicuro visto che
una volta glielo avevo chiesto e gli operai mi hanno detto che a casa non
arrivavano prima delle 22:00 /22:30” (inc. SE.2021.226, audizione cit.,
pag. 7), circostanza che ne relativizza ulteriormente la portata probatoria.
In relazione all’orario di arrivo sul cantiere, che questa
teste situa “di media alle 7:30”, salta inoltre all’occhio l’incongruenza
con quanto affermato dal teste Al__________, il quale ha dichiarato che aspettava
Fatti
i colleghi a __________ proprio alle 7:30 per poi raggiungere assieme il
cantiere di __________ (audizione del 12 gennaio 2022, pag. 8); discrepanza che
- come evincibile da quanto poc’anzi riportato - si ripropone in merito alle
deposizioni dei due testi quo alla durata della pausa pranzo. Appare chiaro che
- contrariamente a quanto allegato dall’appellante - neppure le dichiarazioni
del teste Al__________ - che si rivelano tutt’altro che “precise” e “veritiere”
(cfr. appello, pag. 7, par. 47 segg.) - avrebbero potuto essere prese dal
Pretore quale riferimento per la determinazione degli orari lavorativi. Lo
stesso dicasi, alla luce di quanto precede, pure per la deposizione di Da__________
che non può essere ritenuta decisiva ai fini di causa.
Di
scarsa portata pratica si rivelano pure le dichiarazioni di Pe__________ e F__________
P__________. Quelle del teste F__________ in quanto questi aveva lavorato solo
sul cantiere di __________ che risultava più vicino al magazzino della AO 1 e in
cui pertanto gli operai avevano orari di lavoro diversi rispetto ad __________
(audizione del 13 gennaio 2022, pag. 1 seg.) e quelle di __________ perché egli
si è limitato a riferire quanto dettogli da terzi e ha precisato di non essere
mai stato sul cantiere di A__________ (audizione del 13 gennaio 2022, pag. 8).
9.
L’appellante prosegue rimproverando
al Pretore d’aver copiato dei passaggi della sentenza emessa nell’ambito
dell’incarto similare SE.2020.363 e contesta allo stesso di aver confuso il
materiale probatorio dei due incarti ciò che trasparirebbe in particolare dal
rinvio nella sentenza qui impugnata al doc. H - appartenente all’incarto
SE.2020.363 - in luogo del doc. D.
Questa
censura non merita accoglimento. Vero è che le due sentenze presentano delle (parziali)
sovrapposizioni, la ragione di ciò va però ricercata nelle similitudini fattuali
e giuridiche delle due procedure che sono pressoché identiche (stesso cantiere,
stesso committente, stesso appaltatore, stesso tema di causa) e che sollevano -
di fatto - la stessa problematica, perlomeno per quanto attiene alla questione (in
entrambe centrale) del pagamento o meno del tempo di viaggio. Non si ravvisano
di contro elementi che lascino supporre un’analisi superficiale della
fattispecie da parte del primo giudice.
Nel concreto caso l’indicazione del documento errato è
da attribuire a un manifesto lapsus calami, tant’è che le parti non
hanno avuto alcuna difficoltà a capire quale fosse l’atto a cui faceva
riferimento il Pretore. Contrariamente a quanto afferma l’appellante, questa
svista non ha falsato il ragionamento pretorile invalidandone le valutazioni -
espresse peraltro solo a titolo abbondanziale - quo all’impossibilità di
stabilire con precisione i giorni di attività; a riprova di ciò basti ricordare
Considerandi
che il giudice di prima sede ha puntualmente preso posizione sulle argomentazioni
attoree, confutandole. È di contro l’appellante che, in questa sede, omette di
confrontarsi compiutamente con le motivazioni pretorili limitandosi a censurare
la mancata presa in considerazione del doc. D per conteggiare i giorni in cui
l’attore ha lavorato ad Ascona.
In realtà, neppure questo documento permette di
chiarire se il tempo di viaggio fosse o meno compreso nel tempo di lavoro.
Pertanto anche su questo punto l’argomentazione pretorile si rivela corretta e
va confermata.
A ragione il Pretore ha giudicato che la stessa logica
andasse applicata anche in relazione al pagamento del tempo di viaggio da e per
i cantieri di __________ e __________ oggetto anch’esso della domanda attorea.
10.
Per quanto attiene alla pretesa per il “lavoro
supplementare in magazzino “ (appello, pag. 9), Il Pretore ha ritenuto -
analogamente con quanto illustrato in relazione alla trasferta da e per i
cantieri - che AP 1 non fosse riuscito a provare il mancato computo di questo
tempo nell’orario di lavoro giornaliero; questa valutazione merita di essere
condivisa. Le risultanze agli atti non permettono infatti di stabilire che il
tempo impiegato dagli operai per caricare e scaricare il furgone non fosse già
conteggiato nelle ore lavorative riportate nei doc. D e 4 e non fosse pertanto
già stato pagato; la contestazione appellatoria va pertanto respinta.
11.
In relazione al mancato
riconoscimento della pretesa per “vacanze forzate”, l’appellante si
limita a ribadire quanto sostenuto innanzi al Pretore ovvero che il periodo di
ferie sarebbe stato imposto - sotto minaccia di licenziamento - da AO 1 quale
conseguenza della chiusura temporanea del cantiere di __________. La tesi
attorea si scontra però con la documentazione agli atti e in particolare con i
formulari “richieste di assenza” (doc. 6) sottoscritti da AP 1 con cui questi
chiedeva di potersi assentare per ferie. Nei propri scritti l’appellante
sostiene inoltre di non aver necessitato di vacanze in quel periodo avendole
appena fatte; queste sue parole si scontrano però con quanto affermato in sede
di deposizione allorquando ha indicato di non aver potuto andare in ferie con
la famiglia “(…) Per l’anno 2018 io ho chiesto se potevo prendere una
settimana di vacanza a febbraio per andare a Dubai con moglie e figlia e mi è
stato detto che non potevo assolutamente (…)” (deposizione cit., pag. 7). A
fronte di risultanze tanto discordanti la valutazione pretorile che attribuisce
maggior peso alle prove documentali non può essere giudicata arbitraria e va
tutelata.
12.
Alla
luce di quanto esposto, non si può che concludere che AP 1 è venuto meno al
proprio onere di provare le circostanze di fatto poste a fondamento delle
pretese fatte valere in giudizio. Pertanto, tutto ben considerato, la decisione
pretorile che ha respinto - in applicazione dei principi generali - le pretese
attoree giudicandole non sufficientemente allegate e provate deve essere
giudicata corretta.
13.
Ne
discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Non si prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa
fondata sul diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-. L'appellante verserà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. Il valore
litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale
federale è superiore a fr. 15'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 114 CPC e il RTar,
decide:
1. L'appello 10
novembre 2023 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano né
tasse né spese. L'appellante rifonderà alla parte appellata fr. 1'500.- per
ripetibili di appello.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).