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Decisione

12.2023.144

Contratto di lavoro. Pagamento del tempo di viaggio tra magazzino e cantiere. Onere della prova

29 febbraio 2024Italiano25 min

stesso dicasi, alla luce di quanto precede, pure per la deposizione di Da__________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.144

Lugano

29 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.226 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 28 giugno 2021 da

AP

1

rappr. da PA 1

contro

AO

1

rappr.

dall’ PA 2

in

materia di diritto del lavoro, con cui l'attore ha chiesto la condanna della

controparte al pagamento di complessivi fr. 17'517.10 (lordi), oltre interessi;

domanda

a cui si è opposta la convenuta e che il Pretore con sentenza del 9 ottobre

2023 ha integralmente respinto,

appellante

l'attore con atto di appello di data 10 novembre 2023 con cui postula la

riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestate

tasse, spese e ripetibili,

mentre la

convenuta con risposta del 20 dicembre 2023 postula la conferma del giudizio

impugnato, anch'essa con protesta di tasse, spese e ripetibili,

in data

2 gennaio 2024 l’attore ha introdotto una replica spontanea e la convenuta in

data 18 gennaio 2024 una duplica spontanea,

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti,

ritenuto,

in fatto e in diritto:

1. Con contratto di lavoro di data 12 luglio 2016

AP 1 è stato assunto alle dipendenze di AO 1 in qualità di lavoratore edile con

conoscenze “B” a far tempo dal 13 luglio 2016 (doc. B); il contratto, di durata

indeterminata, prevedeva un salario orario lordo di fr. 34.85. In data 31

gennaio 2017 le parti hanno sottoscritto un nuovo accordo, anch’esso di durata

indeterminata prevedente un salario mensile lordo di fr. 4'843.- per tredici

mensilità, 5 settimane di vacanza annue e che l’orario di lavoro venisse

stabilito secondo le esigenze della società e concordato con la direzione. Il

lavoratore percepiva inoltre un’indennità pranzo e degli assegni famigliari.

Per il resto, il contratto di lavoro sottostava alle norme imperative del

Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) ed a

Contratto collettivo di lavoro per l’edilizia principale del Cantone Ticino

(CCL).

Con disdetta

ordinaria del 30 maggio 2018 AP 1 ha messo fine al rapporto di lavoro con

effetto al 30 giugno 2018 (doc. G).

In data 26 ottobre 2018 AP 1 ha scritto alla

ex datrice di lavoro lamentando il mancato pagamento delle ore di trasferta tra

il magazzino della società (sito a __________) e i cantieri di Molino Nuovo e A__________

presso cui aveva lavorato nonché il mancato riconoscimento delle vacanze non

godute e ha quindi preteso la liquidazione di queste sue spettanze (doc. I).

Con scritto di data 5 novembre 2018 AO 1 ha integralmente contestato la pretesa

spiegando che le giornaliere di lavoro comprendevano già le ore di viaggio;

essa non si è di contro espressa sulla questione delle vacanze (doc. L).

2. Previo tentativo di conciliazione (CM.2021.78),

in data 28 giugno 2021 AP 1 ha inoltrato alla Pretura di Lugano, sezione 1,

un’azione tendente alla condanna di AO 1 al pagamento del tempo di viaggio

impiegato per percorrere la tratta tra il magazzino della ditta e i cantieri

sui quali aveva lavorato (ubicati ad __________), da lui stimato in complessive

263.85 ore corrispondenti a un importo di fr. 7'736.67 (lordi). Oltre a ciò egli

ha chiesto un'indennità per vacanze non godute, rispettivamente per vacanze

forzate, corrispondenti a 17.35 giorni pari a fr. 4'715.60 (lordi). Da ultimo, l'attore

ha postulato la condanna della convenuta al pagamento di fr. 5'064.85 (lordi)

per aver svolto del lavoro supplementare presso il magazzino della ditta.

In sede di osservazioni, la convenuta si è

integralmente opposta alla richiesta sostenendo che nulla era più dovuto all’ex

dipendente in quanto le trasferte erano sempre state integrate nell’orario di

lavoro così come previsto nel contratto nonché nel calendario approvato dalla

Commissione paritetica e mensilmente firmato da AP 1. Lo stesso valeva per le

attività di preparazione e di riassetto, che non erano necessarie e non erano state

richieste, come pure per le vacanze, che erano state fissate liberamente dall'attore

e non imposte dalla convenuta;

Le

parti hanno presentato degli allegati di replica e duplica in cui si sono

confermate nelle rispettive allegazioni e domande.

Esperita l’istruttoria - nel corso della quale il

Pretore ha acquisito agli atti ex art. 151 CPC (fatto notorio) l’inc.

SE.2020.363 che vedeva l’ex collega di lavoro di AP 1, A__________, opposto a AO

1 – i contendenti hanno rinunciato a presenziare alle arringhe finali

producendo dei memoriali conclusivi scritti in cui hanno sostanzialmente

ribadito le proprie argomentazioni e richieste.

3. Con

sentenza del 9 ottobre 2023 il Pretore ha integralmente respinto la petizione e

imposto all'attore la rifusione alla controparte di fr. 2'500.- a titolo di

ripetibili. Il giudice di prima sede, dopo aver brevemente ripercorso i fatti,

ha ricordato le norme del CNM e del CCL applicabili alla fattispecie. Egli si è

quindi chinato sulla questione a sapere se - come sostenuto da AP 1 - la

datrice di lavoro avesse escluso dal conteggio delle ore lavorative il tragitto

di andata e ritorno dal magazzino al cantiere e non lo avesse quindi pagato o

se viceversa lo stesso fosse stato computato e quindi incluso nel salario base.

Sulla base di un'approfondita analisi delle risultanze istruttorie il giudice

di prima sede è infine giunto alla conclusione che non vi fossero elementi

sufficienti per ritenere accertata l'applicazione del sistema prevedente

l'esclusione della remunerazione delle ore di trasferta dal salario. Egli ha

pure rilevato che dalle deposizioni agli atti emergeva una forte discordanza

circa gli orari di lavoro giornaliero dell’attore al punto che non risultava

possibile delimitarlo con la necessaria precisione. A titolo abbondanziale,

egli ha quindi aggiunto che nessun documento permetteva di conteggiare con

esattezza i giorni in cui il lavoratore si era recato sui vari cantieri.

Discorso analogo doveva essere fatto in relazione al lavoro suppletivo, per cui

AP 1 non aveva neppure provato che AO 1 fosse a conoscenza della sua esecuzione

e tantomeno l’avesse ordinata. In merito alle vacanze il Pretore ha respinto la

richiesta osservando che la tesi attorea collideva con i formulari sottoscritti

dal lavoratore e prodotti agli atti in cui questi domandava di potersi assentare

per vacanze.

4. Con

l’appello che qui ci occupa, avversato da AO 1 con risposta del 20 dicembre

2023, AP 1 ripropone la tesi secondo cui il tempo di trasferta da e per i

cantieri non sarebbe stato remunerato. Egli censura un errato accertamento dei

fatti rilevanti ad opera del Pretore a cui contesta di non aver correttamente

valutato le prove agli atti con particolare riferimento alle deposizioni dei

suoi colleghi di lavoro e della teste Da__________ che - a mente dello stesso -

attesterebbero sia i suoi orari di presenza sul cantiere che il mancato

pagamento del tempo di viaggio. Egli rimprovera inoltre al giudice di prima

sede di aver sostanzialmente ricopiato la sentenza emessa “nella causa parallela

SE.2020.363” (appello, pag. 8) inoltrata da Aniello Maiese avverso AO 1 e

di aver considerato nelle proprie valutazioni documenti senza alcuna attinenza

alla presente causa ignorandone altri che erano invece pertinenti, ciò che - in

relazione al conteggio dei giorni di presenza sul cantiere - trasparirebbe dal

rinvio erroneo al documento doc. H in luogo del doc. D.

In

relazione al mancato riconoscimento da parte del Pretore del lavoro

supplementare, egli contesta che lo stesso non fosse necessario e che la

datrice di lavoro non ne fosse a conoscenza. Essa non poteva infatti ignorare

che il furgone dovesse venir caricato tutte le mattine prima della partenza per

il cantiere con il materiale e gli attrezzi e venisse poi scaricato alla sera

al rientro in magazzino. Per quanto attiene alle vacanze forzate, l’appellante

ribadisce la tesi secondo cui le vacanze sarebbero state imposte a lui e ai

suoi colleghi dalla datrice di lavoro a seguito dello stop al cantiere di __________

decretato dalla Pretura di Locarno, ragion per cui andrebbero compensate con il

versamento di un’indennità per vacanze non godute. L'appellante

conclude ribadendo la propria pretesa di fr. 17'517.10 (lordi).

Sia l’appellante - in data 2 gennaio 2024 - che l’appellata - in data

18 gennaio 2024 - hanno presentato degli allegati spontanei in cui hanno

sostanzialmente ribadito le proprie allegazioni; degli stessi si dirà per

quanto necessario in seguito.

5. Nelle

controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del

Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine

di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l'inoltro della risposta (art. 311

CPC). L'appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della

decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata

nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla

trattazione del gravame.

6. Per sua natura l'atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante deve pertanto confrontarsi

criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e

di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L'appello qui in

esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima

istanza ma si limita a esporre una propria lettura dei fatti senza per altro

debitamente approfondire e comprovare le tematiche sollevate. Problematica che concerne, in particolare, il mancato

confronto con gli accertamenti fattuali ritenuti nella sentenza pretorile

relativi all'inclusione del tempo di viaggio nell'orario di lavoro e l'assenza

di una circostanziata analisi delle discrepanze emerse in prima sede nelle

deposizioni testimoniali in merito ai tempi di lavoro; tutti aspetti con cui AP

1 omette di confrontarsi compiutamente. A questo vada altresì aggiunto che, in

taluni punti il ricorrente tralascia di debitamente approfondire e comprovare le contestazioni sollevate,

ciò che avviene ad esempio in relazione al lamentato errato apprezzamento delle

prove agli atti, segnatamente delle dichiarazioni testimoniali, e alla pretesa

inattendibilità del teste R__________ B__________.

L'appello in esame viene quindi esaminato nella misura

in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al

giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei

passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

7. Il

Pretore ha già avuto modo di illustrare le norme applicabili alla fattispecie. In

questo stadio del procedimento è nondimeno utile ricordare che ai sensi dell'art.

23 del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in

Svizzera non è considerato tempo di lavoro il tragitto di andata e

ritorno al luogo di lavoro (let. a). L'art. 54 CNM (cpv. 1) prevede che il

tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno da e verso il posto di

raccolta non è computato all'orario di lavoro annuale giusta l'art. 24 CNM. Se però

supera i 30 minuti al giorno dev'essere indennizzato con il salario base.

Secondo l'art. 25 cpv. 2 CNM relativo alla durata dell'orario di lavoro

giornaliero e settimanale, quest'ultimo si articola di regola nel modo

seguente: a) minimo 37,5 ore settimanali (= 5 × 7,5 ore) e b) massimo 45 ore

settimanali (= 5 × 9 ore). Ne discende che, secondo il sistema adottato all'art.

54 CNM, per quelle ore il lavoratore dev'essere a disposizione del datore di

lavoro e svolgere la sua prestazione lavorativa, ciò che, in questa prima

ipotesi, esclude il tragitto di andata e di ritorno dal magazzino al cantiere.

Nulla osta però in base alla legislazione citata a che le parti integrino quel

tragitto nel salario base, ciò che implica due conseguenze: da un lato, non

doverlo pagare in aggiunta secondo l'art. 54 cpv. 1 CNM, ma dall'altro

computare quel tragitto nell'orario di lavoro, il quale andrà ridotto di

conseguenza.

8. In

concreto, il Pretore ha stabilito che AP 1 non era riuscito a provare che la

datrice di lavoro aveva escluso il tragitto dal magazzino al cantiere

dall'orario di lavoro giornaliero e pertanto anche dalla remunerazione.

L'appellante

contesta questo accertamento affermando che il mancato pagamento del tempo di

viaggio emerge dalle audizioni dei suoi ex colleghi di lavoro A__________ T__________

(audizione testimoniale del 12 gennaio 2022, pag. 5 seg.) e A__________

(audizione testimoniale del 12 gennaio 2022, pag. 2), sentiti in qualità di

testimoni, i quali avrebbero confermato che le ore indicate nei doc. 2 e 4 si

riferivano unicamente alle ore effettivamente lavorate senza considerare il

tempo di viaggio, oltre che dalla propria deposizione (interrogatorio del 13

gennaio 2022, pag. 6). La deposizione della teste __________ attesterebbe

inoltre una sua presenza sul cantiere di __________ superiore a quanto, di

fatto, riconosciuto dal Pretore (deposizione del 12 gennaio 2022, pag. 7 seg.).

A torto. Contrariamente a quanto sembra credere l'appellante la procedura in esame

si rivela tutt'altro che chiara e presenta invece diverse criticità sia in

relazione alle dichiarazioni dei testi che alle prove documentali;

problematiche che verranno analizzate qui di seguito.

Nello specifico, in relazione alle

audizioni testimoniali, si osserva che è vero che i testi A__________ T__________

(audizione cit., pag. 5) e A__________ (audizione cit., pag. 2) hanno sostenuto

che le ore indicate nelle giornaliere erano le ore effettuate sul cantiere

mentre che per il viaggio non veniva pagato alcun compenso; versione confermata

pure dallo stesso AP 1 il quale nel corso della propria deposizione ha ribadito

la tesi di causa (deposizione cit., pag. 6). Quanto da essi dichiarato si

scontra però con quanto indicato nel doc. 5 sottoscritto dall’ex collega e capo

cantiere Si__________ ma - è doveroso segnalarlo - da questi poi ritrattato in

occasione della sua deposizione nell’ambito della causa inc. SE 2020.363

(audizione del 4 maggio, pag. 7 segg.); chiamato a ribadire queste sue

dichiarazioni nella presente vertenza egli ha chiesto di non essere sentito,

attitudine che è invero significativa della sua scarsa attendibilità.

Premesso

quanto sopra non si può non rilevare che quanto asserito dall’appellante e dai

suoi ex colleghi Al__________ e A__________ non è però supportato da alcun

riscontro documentale e - come si vedrà più nel dettaglio in seguito - si

scontra con quanto dichiarato dal teste R__________ B__________, architetto

incaricato della direzione lavori, il quale ha affermato - sia nell’ambito

della presente causa che in quella richiamata agli atti dal Pretore (inc.SE.2020.363)

- l'esatto contrario e ha spiegato, in maniera lineare e circostanziata nel

corso di ben tre audizioni, che gli operai lavoravano sul cantiere circa 6 - 6,

5 ore al giorno proprio perché nel computo totale delle ore indicate sulle

giornaliere veniva considerato anche il tempo di viaggio (audizione del 13 gennaio

2022 pag. 3; nonché nell’ambito dell’inc. SE 2020.363 audizioni del 27 aprile

2021 pag. 2 e del 19 ottobre 2021 pag. 4 seg.).

Va

inoltre sin d'ora evidenziato che - come correttamente rilevato dal Pretore -

al di là di questa convergenza sul (lamentato) mancato pagamento della

trasferta, le deposizioni degli ex colleghi di lavoro e quella dell'attore

presentano varie discrepanze in relazione agli orari di partenza dal magazzino

e di arrivo sul cantiere, rispettivamente di inizio e fine del lavoro, della

pausa pranzo e alla durata dell'attività lavorativa; divergenze che appaiono ancora

più evidenti se confrontate anche con quanto da essi dichiarato nell’ambito

dell’incarto SE.12.2020.363, richiamato agli atti dal Pretore e a cui si

rinvia. Inevitabilmente queste discrepanze intaccano l'attendibilità delle loro

dichiarazioni e, nel concreto caso, in assenza di prove documentali chiare, impediscono

di quantificare con la necessaria precisione il tempo di lavoro effettivo trascorso

sui vari cantieri da parte di AP 1 e, di riflesso, di accertare la fondatezza

della sua pretesa.

Più

nel dettaglio, in relazione agli orari lavorativi, nell’ambito della causa

SE.2020.363 A__________ T__________

ha dichiarato che l'arrivo sul cantiere avveniva verso le 8.00 a seconda

dell'intensità del traffico e solo dopo aver lavorato 8-9 ore potevano partire

per rientrare al magazzino di __________ (audizione del 27 aprile 2021, pag. 5

seg.); nell’ambito della vertenze qui oggetto di esame, egli ha sostanzialmente

confermato queste affermazioni anticipando però l’arrivo sul cantiere di una

decina di minuti e precisando che la pausa pranzo durava unicamente 30 minuti e

che l’attività lavorativa sul cantiere proseguiva per 8,5 - 9 ore in base a

quanto previsto dal contratto mantello (audizione del 12 gennaio 2022 cit.,

pag. 5).

Per sua parte A__________ sia

nella causa che lo ha visto agire in veste di attore (SE.2020.363) che in

quella qui in discussione ha sostenuto invece che l'arrivo sul cantiere era

preteso già per le 07.00, che la pausa di mezzogiorno durava un'ora, e che il

lavoro non terminava prima delle 17.00 (inc. SE.2020.363 deposizione dell’8

febbraio 2022, pag. 1 seg.), rispettivamente poteva “durare fino alle 17:00,

le 17:30, le 18:00” (audizione del 12 gennaio 2023 cit., pag. 2).

Per

quanto attiene alle dichiarazioni di AP 1, questi - sentito in qualità di teste

nell’ambito dell’inc. SE.2020.363 - ha affermato che assieme ad Aniello Maiese,

A__________ T__________ e S__________ M__________, arrivavano ad A__________ “verso

le 07.50/08.00 a dipendenza del traffico” e che “alla sera ci facevano

finire alle 18.00 e arrivavamo a __________ più o meno alle 19.15/19.30. (…) ci

facevano fare una ora e mezza di pausa sul mezzogiorno perché non si poteva

fare rumore” (audizione del 27 aprile 2021, pag. 8). Orari che egli ha però

sensibilmente modificato - a suo vantaggio - nell’ambito di questa vertenza in

cui agisce in qualità di attore anticipando l’arrivo in cantiere “verso le

07:30 / massimo 7:45” e riducendo la durata della pausa pranzo che “era

di una ora dalle 12:00 alle 13:00” (deposizione del 13 gennaio 2022, pag.

6).

Malgrado

lo strenuo tentativo dell’appellante di minimizzare la portata di queste discrepanze

- che sono lungi dall’essere di poco conto - non vi è chi non veda come le

stesse minino non solo l’attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi e

dall’attore medesimo ma rendano più ardua la determinazione delle ore lavorative

effettivamente prestate da AP 1 e, di riflesso, l’accertamento se le ore di

viaggio siano state o meno conteggiate, e quindi pagate, da AO 1.

A

questo va aggiunto che quanto dichiarato dall’appellante e dai suoi ex colleghi

di lavoro si scontra con quanto affermato dal teste Ri__________, il quale ha

invece confermato - in ben tre occasioni (cfr. audizioni del 27 aprile e del 19

ottobre 2021 inc. SE.2020.363 e audizione del 13 gennaio 2022 inc. SE.2021.226)

- il pagamento del tempo di trasferta; sentito nell’ambito della presente procedura

egli ha sostanzialmente ribadito quanto già affermato in relazione all’inc.

SE.2020.363, ovvero che “gli operai della __________ lavoravano in cantiere,

giornalmente in base al calendario ore della CPC che veniva consegnato ad ogni

inizio anno. Per cui potevano esserci nella totalità 6 ore o 6.5 ore effettive

in cantiere + il tempo della trasferta. Per essere più chiaro, se calcoliamo un

tempo di trasferta di circa 1.5h alla mattina e 1.5h per il rientro,

considerando 9 ore giornaliere lavorative fissate dal calendario CPC,

effettivamente lavoravano in cantiere ad __________ 6 ore, più l’ora di pausa,

ossia circa 3 ore alla mattina e 3 ore al pomeriggio; dipendeva anche dalla

situazione del traffico. Potevano esserci giornate in cui la trasferta era più

breve, per favori del traffico, nel qual caso gli operai lavoravano in cantiere

una ora in più. Quante ore lavoravano in cantiere era dunque direttamente

proporzionale al traffico e al calendario della CPC. Praticamente si

autogestivano: avevano una tabella dove segnavano il cantiere in cui

lavoravano, e le ore impiegate, comprensive del tempo di spostamento (…) il

doc. 4 è la tabella ore di __________, ma lo stesso valeva per tutti gli altri

operai compreso il capo cantiere. Le ore indicate qua sono comprensive del

tempo cantiere + la trasferta, distribuite sui vari cantieri” (audizione

del 13 gennaio 2022 cit., pag. 3 seg.).

Parole

queste che ricalcano quanto già spiegato dallo stesso nell’inc. SE.2020.363, e

meglio che “gli operai avevano un

calendario annuale da rispettare, calendario che ci è stato fornito dalla CPC

ad inizio anno, nel quale veniva precisato il totale delle ore giornaliere da

lavorare nei vari mesi (…) queste ore comprendevano le ore effettivamente

lavorate in cantiere e il tempo necessario per la trasferta.” (…) quelle

lavorate effettivamente sul cantiere erano ca. 6.5 ore perché era compresa la

trasferta di 1 ora a venire sul cantiere e 1 ore a tornare a casa”

(audizione testimoniale del 27 aprile 2021, pag. 2), versione ribadita anche

nella sua successiva audizione del 19 ottobre 2021 (audizione cit., pag. 4).

In

relazione agli orari del cantiere egli ha indicato che apriva alle 07.30 e

chiudeva alle 18.00 e che egli era presente sia all'apertura che alla chiusura

dello stesso per coordinare il lavoro con le altre ditte subappaltatrici

(audizione del 19 ottobre 2021 cit., pag. 4 in inc. SE.2020.363); dichiarazione

quest'ultima che non ha fatto oggetto di contestazione.

Per quanto attiene alla deposizione di D__________ P__________

S__________ che l’appellante reputa cruciale per provare le ore lavorative da

lui svolte sul cantiere di __________ (audizione del 12 gennaio 2022, pag. 7

seg.; appello, pag. 5), va invero ribadito - come peraltro già correttamente

rilevato dal Pretore - che la teste fonda le proprie dichiarazioni essenzialmente

sulla percezione del rumore nel proprio esercizio pubblico, ciò che traspare in

particolare dalla sua audizione nell’ambito dell’inc. SE.2020.363 dove ha

precisato che i rumori iniziavano attorno alle 08:00 e andavano avanti tutto il

giorno - salvo la pausa pranzo tra le 12:00 e le 13:30 - sino alle 16:30/17.00

(inc. SE.2020.363 audizione del 4 maggio 2021 pag. 1 segg.). A questo proposito

è doveroso sottolineare che sul cantiere erano presenti anche ditte terze,

ragion per cui non è oggettivamente possibile ricondurre con certezza tutti i

rumori uditi dalla teste ai lavori eseguiti dagli operai di AO 1; la

valutazione pretorile si rivela pertanto corretta. Inoltre, come rettamente

evidenziato dall’appellata, un’attenta lettura di quanto dichiarato dalla teste

in occasione della sua audizione del 12 gennaio 2022 in relazione agli orari di

inizio e fine del lavoro induce a ritenere che la sua conoscenza degli stessi

non fosse diretta ma mediata da quanto riferitole dagli operai medesimi, essa

ha infatti indicato “che andavano via così tardi lo so per sicuro visto che

una volta glielo avevo chiesto e gli operai mi hanno detto che a casa non

arrivavano prima delle 22:00 /22:30” (inc. SE.2021.226, audizione cit.,

pag. 7), circostanza che ne relativizza ulteriormente la portata probatoria.

In relazione all’orario di arrivo sul cantiere, che questa

teste situa “di media alle 7:30”, salta inoltre all’occhio l’incongruenza

con quanto affermato dal teste Al__________, il quale ha dichiarato che aspettava

Fatti

i colleghi a __________ proprio alle 7:30 per poi raggiungere assieme il

cantiere di __________ (audizione del 12 gennaio 2022, pag. 8); discrepanza che

- come evincibile da quanto poc’anzi riportato - si ripropone in merito alle

deposizioni dei due testi quo alla durata della pausa pranzo. Appare chiaro che

- contrariamente a quanto allegato dall’appellante - neppure le dichiarazioni

del teste Al__________ - che si rivelano tutt’altro che “precise” e “veritiere”

(cfr. appello, pag. 7, par. 47 segg.) - avrebbero potuto essere prese dal

Pretore quale riferimento per la determinazione degli orari lavorativi. Lo

stesso dicasi, alla luce di quanto precede, pure per la deposizione di Da__________

che non può essere ritenuta decisiva ai fini di causa.

Di

scarsa portata pratica si rivelano pure le dichiarazioni di Pe__________ e F__________

P__________. Quelle del teste F__________ in quanto questi aveva lavorato solo

sul cantiere di __________ che risultava più vicino al magazzino della AO 1 e in

cui pertanto gli operai avevano orari di lavoro diversi rispetto ad __________

(audizione del 13 gennaio 2022, pag. 1 seg.) e quelle di __________ perché egli

si è limitato a riferire quanto dettogli da terzi e ha precisato di non essere

mai stato sul cantiere di A__________ (audizione del 13 gennaio 2022, pag. 8).

9.

L’appellante prosegue rimproverando

al Pretore d’aver copiato dei passaggi della sentenza emessa nell’ambito

dell’incarto similare SE.2020.363 e contesta allo stesso di aver confuso il

materiale probatorio dei due incarti ciò che trasparirebbe in particolare dal

rinvio nella sentenza qui impugnata al doc. H - appartenente all’incarto

SE.2020.363 - in luogo del doc. D.

Questa

censura non merita accoglimento. Vero è che le due sentenze presentano delle (parziali)

sovrapposizioni, la ragione di ciò va però ricercata nelle similitudini fattuali

e giuridiche delle due procedure che sono pressoché identiche (stesso cantiere,

stesso committente, stesso appaltatore, stesso tema di causa) e che sollevano -

di fatto - la stessa problematica, perlomeno per quanto attiene alla questione (in

entrambe centrale) del pagamento o meno del tempo di viaggio. Non si ravvisano

di contro elementi che lascino supporre un’analisi superficiale della

fattispecie da parte del primo giudice.

Nel concreto caso l’indicazione del documento errato è

da attribuire a un manifesto lapsus calami, tant’è che le parti non

hanno avuto alcuna difficoltà a capire quale fosse l’atto a cui faceva

riferimento il Pretore. Contrariamente a quanto afferma l’appellante, questa

svista non ha falsato il ragionamento pretorile invalidandone le valutazioni -

espresse peraltro solo a titolo abbondanziale - quo all’impossibilità di

stabilire con precisione i giorni di attività; a riprova di ciò basti ricordare

Considerandi

che il giudice di prima sede ha puntualmente preso posizione sulle argomentazioni

attoree, confutandole. È di contro l’appellante che, in questa sede, omette di

confrontarsi compiutamente con le motivazioni pretorili limitandosi a censurare

la mancata presa in considerazione del doc. D per conteggiare i giorni in cui

l’attore ha lavorato ad Ascona.

In realtà, neppure questo documento permette di

chiarire se il tempo di viaggio fosse o meno compreso nel tempo di lavoro.

Pertanto anche su questo punto l’argomentazione pretorile si rivela corretta e

va confermata.

A ragione il Pretore ha giudicato che la stessa logica

andasse applicata anche in relazione al pagamento del tempo di viaggio da e per

i cantieri di __________ e __________ oggetto anch’esso della domanda attorea.

10.

Per quanto attiene alla pretesa per il “lavoro

supplementare in magazzino “ (appello, pag. 9), Il Pretore ha ritenuto -

analogamente con quanto illustrato in relazione alla trasferta da e per i

cantieri - che AP 1 non fosse riuscito a provare il mancato computo di questo

tempo nell’orario di lavoro giornaliero; questa valutazione merita di essere

condivisa. Le risultanze agli atti non permettono infatti di stabilire che il

tempo impiegato dagli operai per caricare e scaricare il furgone non fosse già

conteggiato nelle ore lavorative riportate nei doc. D e 4 e non fosse pertanto

già stato pagato; la contestazione appellatoria va pertanto respinta.

11.

In relazione al mancato

riconoscimento della pretesa per “vacanze forzate”, l’appellante si

limita a ribadire quanto sostenuto innanzi al Pretore ovvero che il periodo di

ferie sarebbe stato imposto - sotto minaccia di licenziamento - da AO 1 quale

conseguenza della chiusura temporanea del cantiere di __________. La tesi

attorea si scontra però con la documentazione agli atti e in particolare con i

formulari “richieste di assenza” (doc. 6) sottoscritti da AP 1 con cui questi

chiedeva di potersi assentare per ferie. Nei propri scritti l’appellante

sostiene inoltre di non aver necessitato di vacanze in quel periodo avendole

appena fatte; queste sue parole si scontrano però con quanto affermato in sede

di deposizione allorquando ha indicato di non aver potuto andare in ferie con

la famiglia “(…) Per l’anno 2018 io ho chiesto se potevo prendere una

settimana di vacanza a febbraio per andare a Dubai con moglie e figlia e mi è

stato detto che non potevo assolutamente (…)” (deposizione cit., pag. 7). A

fronte di risultanze tanto discordanti la valutazione pretorile che attribuisce

maggior peso alle prove documentali non può essere giudicata arbitraria e va

tutelata.

12.

Alla

luce di quanto esposto, non si può che concludere che AP 1 è venuto meno al

proprio onere di provare le circostanze di fatto poste a fondamento delle

pretese fatte valere in giudizio. Pertanto, tutto ben considerato, la decisione

pretorile che ha respinto - in applicazione dei principi generali - le pretese

attoree giudicandole non sufficientemente allegate e provate deve essere

giudicata corretta.

13.

Ne

discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.

Non si prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa

fondata sul diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-. L'appellante verserà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. Il valore

litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale

federale è superiore a fr. 15'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 114 CPC e il RTar,

decide:

1. L'appello 10

novembre 2023 di AP 1 è respinto.

2. Non si prelevano né

tasse né spese. L'appellante rifonderà alla parte appellata fr. 1'500.- per

ripetibili di appello.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).