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Decisione

12.2023.15

Contratto di spedizione o trasporto - responsabilità dello spedizioniere o trasportatore

3 maggio 2023Italiano12 min

I. L’appello 27 gennaio 2023 di AP 1 è respinto nella misura in cui è

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.15

Lugano

3 maggio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2022.43 della Pretura della giurisdizione

di Mendrisio sud - promossa con “istanza” 14 settembre 2022 da

AO

1

rappr. da PA 2

contro

AP

1

rappr. da PA 1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di CHF 12'210.- oltre

interessi al 5% dal 27 aprile 2022, domanda avversata dalla controparte, che ha

postulato la reiezione della “petizione”, e sulla quale il Pretore si è

pronunciato, con sentenza 14 dicembre 2022, con cui ha accolto la “petizione”;

appellante la convenuta,

con appello 27 gennaio 2023, con cui ha chiesto, in via principale e

subordinata, la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare

irricevibile l’ “istanza”, rispettivamente di respingere l’ “istanza

(recte: petizione)”, e, in via ancor più subordinata, l’annullamento della

decisione impugnata con rinvio degli atti al giudice di prime cure per un nuovo

giudizio, in tutti i casi protestando spese e ripetibili di primo e secondo

grado;

mentre l'attrice, con osservazioni

1° marzo 2023, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di

spese e ripetibili;

preso atto della replica

spontanea 29 marzo 2023 della convenuta e dello scritto (recte: duplica

spontanea) 4 aprile 2023 dell’attrice;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Il

17 gennaio 2022 (doc. N e O) la società di spedizioni internazionali AO 1 è

stata incaricata da AP 1 di spedire / trasportare dalla Svizzera a D__________,

per una determinata mercede, 4 bancali di materiale sanitario e/o cosmetico, che,

pur essendo destinato a una fiera, sarebbe poi dovuto rimanere definitivamente

negli Emirati Arabi (cfr. doc. B).

Il

27 gennaio 2022 (doc. L), rilevato che la merce, nel frattempo spedita, sarebbe

giunta a D__________ in serata, il corrispondente all’estero di AO 1 ha chiesto

al destinatario della stessa, A__________ __________, di fornirgli dei

certificati doganali specifici. Il 31 gennaio 2022 (doc. M) AO 1 ha a sua volta

invitato AO 1 a far sì che A__________ __________ mettesse a disposizione quei certificati,

precisando che, se gli stessi fossero stati forniti, lo sdoganamento e la

consegna sarebbero potuti avvenire il giorno seguente.

Il

1° febbraio 2022 (doc. D) AP 1 ha tuttavia comunicato a AO 1 di aver deciso di

far rientrare la merce in Svizzera. Il 10 febbraio 2022, informata da AO 1 sul

costo di questo ulteriore trasporto (doc. P), AP 1 le ha confermato di

procedere, aggiungendo che “ci sentiremo per il pagamento” (doc. P). La

merce è così rientrata in Svizzera.

Nel

frattempo della merce sostitutiva è stata trasportata a D__________ da

dipendenti di AP 1 in valigie private.

2. Ottenuta

l’autorizzazione ad agire, AO 1, con “istanza” 14 settembre 2022, ha

convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio sud, per ottenerne la condanna al pagamento di CHF 12'210.- oltre interessi al 5% dal 27 aprile

2022. Essa, in sintesi, ha preteso il pagamento delle fatture relative ai

due trasporti (CHF 2'339.50 per il primo

e CHF 8'855.85 per il secondo, doc. F), oltre all’IVA per la reimportazione in Svizzera (CHF 1'014.65, doc. F).

La convenuta si è opposta alla “petizione”.

In via riconvenzionale essa ha a sua volta chiesto il pagamento di EUR

198'197.95 oltre interessi, somma corrispondente alle spese per il trasporto della merce sostitutiva a D__________

(EUR 48'197.95, doc. 7) e al danno d’immagine asseritamente subito (EUR

150'000.-), ma la domanda riconvenzionale è stata dichiarata irricevibile con

giudizio 24 ottobre 2022, passato in giudicato.

3. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con decisione 14 dicembre 2022, ha accolto la “petizione”,

ponendo le spese processuali di complessivi

CHF 1’500.-, con le spese di conciliazione di CHF 350.-, a carico della

convenuta, obbligata altresì a rifondere all’attrice

CHF 3’000.- a titolo di ripetibili.

4. La

convenuta ha impugnato la decisione pretorile con un appello datato 27 gennaio

2023, inoltrato tempestivamente (art. 311 cpv. 1 CPC in combinazione con l’art.

145 cpv. 1 lett. c CPC), che è stato

avversato dall’attrice con osservazioni datate 1° marzo 2023, anch’esse

tempestive (art. 312 cpv. 2 CPC), ai quali hanno poi fatto seguito la replica

spontanea del 29 marzo 2023 e la duplica spontanea del 4 aprile 2023. In via

principale e subordinata, essa ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel

senso di dichiarare irricevibile l’ “istanza”, rispettivamente di

respingere l’ “istanza (recte: petizione)”, in entrambi i casi con protesta

di spese e ripetibili della prima e della seconda sede. In via ancor più subordinata

ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti al

giudice di prime cure per un nuovo

giudizio, pure con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.

5. In questa sede la

convenuta, pur avendo formulato una tale domanda solamente in via ancor più subordinata,

ha chiesto innanzitutto l’annullamento della decisione pretorile con rinvio

dell’incarto al primo giudice per una nuova decisione.

La

richiesta dev’essere disattesa. Nella sua impugnativa la stessa non è in

effetti stata assolutamente motivata né in fatto né in diritto, sicché il

gravame, su questo punto, deve senz’altro essere dichiarato irricevibile (art.

311 cpv. 1 CPC; cfr. II CCA 17 giugno 2022 inc. n. 12.2022.23).

6. Con

la sua domanda d’appello in via principale la convenuta ha invece chiesto di

riformare il querelato giudizio nel senso di dichiarare irricevibile l’ “istanza”,

inoltrata dalla controparte in una causa retta dalla procedura semplificata

(art. 243 segg. CPC), rilevando da una parte come l’attrice avesse erroneamente

deciso di introdurre un tale atto giudiziario anziché una “petizione” ai

sensi dell’art. 244 cpv. 1 CPC e dall’altra come il Pretore avesse statuito “ultra

petita” (art. 58 CPC) laddove aveva poi provveduto ad accogliere la “petizione”

anziché l’ “istanza”.

Il

gravame, su questo punto, deve senz’altro essere disatteso.

La

convenuta è innanzitutto malvenuta ad eccepire per la prima volta solo in

questa sede il fatto che l’attrice avesse erroneamente introdotto un’ “istanza”

anziché una “petizione”, specialmente dopo che con le sue osservazioni

di risposta, e meglio nel suo “petitum” (a p. 7), essa stessa, lasciando

implicitamente intendere di non volersi in alcun modo prevalere del manifesto

“refuso” in cui era incorsa la controparte, aveva formalmente instato per la

reiezione della “petizione”.

La

censura è in ogni caso priva di fondamento, la reiezione in ordine, per questa sola

ragione, dell’azione promossa dall’attrice costituendo un formalismo eccessivo

(cfr. TF 4A_113/2021 del 2 settembre 2022 consid. 6.1, secondo cui il formalismo eccessivo, vietato dall'art. 29 cpv. 1 Cost., è dato quando

la stretta applicazione di norme di procedura non è giustificata da nessun

interesse degno di protezione, diventa fine a sé stessa, complica in maniera

insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali). Non è in effetti dato di comprendere, né la convenuta

lo ha del resto spiegato, quale suo interesse degno di protezione sarebbe stato

in tal modo violato.

Stando

così le cose, il Pretore nemmeno ha dunque deciso “ultra petita” laddove,

rettificando il termine “istanza” utilizzato dall’attrice, ha provveduto

ad accogliere la “petizione”.

7. Con

la sua domanda d’appello in via subordinata la convenuta ha infine chiesto di

riformare la decisione pretorile nel senso di respingere l’ “istanza (recte:

petizione)”. Essa, fondandosi in particolare sugli art. 398 e 441 CO, ha

ribadito che la mancanza dei necessari certificati doganali sarebbe stata in

realtà da imputare all’attrice che, in qualità di specialista della materia, avrebbe

dovuto renderla attenta della loro insufficienza già dal 14 gennaio (doc. N) o

almeno dal 17 gennaio (doc. O) e non solo il 27 gennaio 2022 (doc. L), quando ormai

la partecipazione alla prima delle due fiere, per cui la merce era stata

inviata, non sarebbe stata più possibile.

7.1. L’appello, sul tema, dev’essere dichiarato

irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La convenuta non

si è in effetti confrontata criticamente e in modo puntuale con l’intera circostanziata

argomentazione fornita dal Pretore secondo cui, giusta l’art. 18 delle CG SPEDLOGSWISS, applicabile nel caso di

specie (cfr. doc. O) - e che per altro non derogava al regime legale, del tutto

analogo [cfr. art. 441 cpv. 2 e 442 cpv.

2 CO, applicabili direttamente o almeno in forza del rimando dell’art. 439 CO] -, la responsabilità per la mancanza o per la consegna tardiva dei documenti

necessari al trasporto, segnatamente quelli doganali, doveva essere ascritta alla

convenuta e dunque non all’attrice, che per altro il 27 gennaio (cfr. doc. L) e

il 31 gennaio 2022 (cfr. doc. M, nel quale era stato oltretutto precisato che, se gli

stessi fossero stati forniti, lo sdoganamento e la consegna sarebbero potuti

avvenire il giorno seguente) aveva prontamente indicato e richiesto la

documentazione e i certificati necessari, poi però mai forniti dal destinatario

della merce rispettivamente dalla convenuta, la quale aveva preferito far rientrare

la merce in Svizzera. In particolare non ha spiegato per quali ragioni la

stessa sarebbe stata errata e con ciò da modificare (cfr. TF 4A_607/2019 del 22

aprile 2020 consid. 4.5, 4A_194/2019 del 1° luglio 2020 consid. 5.2).

7.2. Ma, a prescindere da quanto precede, l’appello, su

quel tema, sarebbe stato comunque destinato all’insuccesso anche nel merito.

7.2.1. Da

una parte, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, che a sostegno

della sua tesi aveva fatto riferimento ad alcuni autori di dottrina, e meglio a

Oser/Weber (Basler Kommentar, 7ª ed., n. 9 seg.

ad art. 398 CO) e a Staehelin (Basler

Kommentar, 7ª ed., n. 2 e 8 segg. ad art. 441 CO), i quali però non

si erano espressi proprio nei termini da lei pretesi, la mancanza o la consegna

tardiva della documentazione necessaria al trasporto, segnatamente quella

doganale, è effettivamente una circostanza tale da innescare la sua

responsabilità e non invece quella dell’attrice. Come rilevato dal giudice di

prime cure, la messa a disposizione dei documenti necessari al trasporto,

segnatamente quelli doganali, è in effetti un obbligo accessorio che compete al

mandante (cfr. Marchand,

Commentaire Romand, 3ª ed., n. 15 ad art. 440 CO; cfr. pure Hochstrasser, Der Beförderungsvertrag,

p. 259 e 274; Tercier/Bieri/Carron,

Les contrats spéciaux, 5ª ed., n. 5749) ed è pertanto lui a dover rispondere

per le conseguenze risultanti dalla loro mancanza o dalla consegna tardiva di

tale documentazione, quale quella doganale (art.

18 delle CG SPEDLOGSWISS, la cui applicabilità nel caso concreto, risultante

dal doc. O, non è stata censurata in questa sede; cfr. art. 441 cpv. 2 CO; cfr.

pure Marchand, op. cit., n. 15 ad art. 440 CO e n. 12 ad art. 441

CO; Hochstrasser, op. cit., p. 261

seg. e 273 seg.; Tercier/Bieri/Carron,

op. cit., n. 5747). Lo spedizioniere / vetturale

non ha per contro l’obbligo di esaminare se i documenti doganali messi a sua

disposizione siano esatti o sufficienti (cfr. Marchand,

op. cit., n. 10 ad art. 441 CO; Hochstrasser,

op. cit., p. 261 e 273), a meno che l’erroneità

o l’insufficienza degli stessi siano manifeste (cfr. Hochstrasser, op. cit., ibidem),

circostanza questa che la convenuta, non avendo per altro nemmeno specificato

in cosa consisterebbero le carenze documentali riscontrate dalle autorità

doganali arabe, non è tuttavia stata in grado di dimostrare.

7.2.2. Dall’altra

la convenuta nemmeno ha dimostrato che la richiesta dell’attrice di mettere a

disposizione i certificati doganali

specifici, formulata il 27 gennaio 2022 (doc. L, teste __________ M__________),

fosse avvenuta tardivamente, quando ormai la partecipazione alla prima delle

due fiere, per la quale la merce era stata inviata, non sarebbe stata più

possibile. Essa, in effetti, non solo non ha indicato negli allegati

preliminari né ha provato quando avrebbe in concreto dovuto svolgersi quella fiera

(in questa sede, per altro irritualmente [art.

317 cpv. 1 CPC], essa si è a tale

proposito limitata a sostenere, senza invero aver fornito alcuna prova, che l’evento

fieristico avrebbe dovuto avvenire in una non meglio precisata data “all’inizio

del mese di febbraio”, cfr. appello p. 4 seg.); ma soprattutto non ha

dimostrato che, contrariamente a quanto sostenuto il 31 gennaio 2022 dalla

controparte nel doc. M (in cui era stato precisato che, se i necessari

certificati doganali fossero stati forniti, lo sdoganamento e la consegna

sarebbero potuti avvenire il giorno seguente), quei documenti doganali, in realtà

già richiesti in precedenza e meglio il 27 gennaio 2022 (doc. L), non avrebbero

potuto essere ottenuti prima dello svolgimento della fiera.

8. Ne

discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui

è ricevibile.

Le

spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del

valore litigioso di CHF 12'210.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

Fatti

I. L’appello 27 gennaio 2023 di AP 1 è respinto nella misura in cui è

ricevibile.

Considerandi

II. Le spese processuali di CHF 1’500.- sono a carico

dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 1’500.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).