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Decisione

12.2023.150

Mandato di consulenza - remunerazione

29 febbraio 2024Italiano29 min

I. L’appello 17 novembre 2023 di AP 1 è respinto nella

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.150

Lugano

29 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.94 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 26 aprile 2017 da

AO

1

rappr. da PA 2

contro

AP

1

rappr. da PA 1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR 116'640.- oltre

interessi al 5% dal 16 marzo 2015 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano per CHF 123’767.- oltre interessi

al 5% dal 16 marzo 2015, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato

la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 10 ottobre 2023 ha

accolto;

appellante la convenuta,

con appello 17 novembre 2023, con cui ha chiesto la riforma del querelato

giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili

di entrambe le sedi;

mentre l'attrice, con

risposta all’appello 29 gennaio 2024, ha postulato la reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con contratto 10 novembre 2011 (doc. 3) AO 1 è stata

incaricata da AP 1 di svolgere un’attività di consulenza volta alla conclusione

di contratti tra quest’ultima e A__________ __________, ritenuto che alla

consulente sarebbero stati in particolare pagati il 13% delle somme corrisposte

da quest’ultima in relazione al progetto “G__________” e il 15% delle

somme corrisposte da quella società in relazione al progetto “__________” e “__________”.

Nel documento contrattuale è stato precisato che ogni

modifica dell’accordo avrebbe dovuto ricoprire la forma scritta.

2. Nel settembre 2013 tra AP 1 e A__________ __________ è

stato concluso un contratto, che in seguito è stato trasferito alla società L__________

__________ (doc. 5), avente per oggetto la fornitura e l’installazione a favore

della società G__________ __________ di un impianto di recupero di oli minerali

(“Mineral-rückgewinnungsanlage”, in seguito: “MOR”, doc. B),

impianto che è poi stato effettivamente fornito e installato.

Per le prestazioni di consulenza da lei asseritamente fornite

con riferimento alla conclusione di quel contratto, AO 1 ha trasmesso a AP 1 due

fatture, la prima, datata 16 febbraio 2015 e recante il n. 150216, di EUR

116'640.- (con la causale “90% della quotaparte provvigioni per il progetto”

denominato “G__________-MOR”, doc. C inc. UC), rispettivamente la seconda,

datata 17 giugno 2015 e recante il n. 150617, di EUR 12'960.- (con la causale “10%

della quotaparte provvigioni per il progetto” denominato “G__________-

MOR”, doc. C). Il 2 luglio 2015 AP 1 le ha corrisposto EUR 17'438.76 in

relazione alle fatture n. 150413 e 150617 (doc. C), mentre che in precedenza,

il 23 giugno 2015, per quanto riguardava la fattura n. 150216, le aveva

proposto di poterla saldare per la fine del mese di luglio (doc. D).

3. Con petizione 26 aprile 2017 AO 1, al beneficio

dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di EUR 116'640.- oltre interessi al 5% dal 16 marzo

2015 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE di Lugano per CHF 123’767.- oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2015 (doc.

D inc. UC). Essa, in sintesi, ha sostenuto che nel settembre 2014 le parti

avrebbero verbalmente definito in EUR 120'000.- + IVA la sua retribuzione per

l’attività di consulenza svolta in relazione al contratto per la fornitura e

l’installazione del “MOR” e che tra il giugno e il luglio 2015 la

controparte, oltre ad averle pagato la seconda fattura di EUR 12'000.- + IVA,

le avrebbe proposto, con riferimento alla prima fattura di EUR 108’000.- + IVA,

di poterla saldare per la fine di luglio, salvo poi aver omesso qualsiasi

pagamento.

La convenuta si è integralmente opposta alla

petizione.

4. Esperita

l’istruttoria - nell’ambito della quale sono in particolare stati sentiti, in

qualità di testimoni, una dipendente dell’attrice (M__________ __________),

alcuni consulenti di A__________ __________ (R__________ __________, __________

e __________) e il direttore di G__________ __________ (J__________ __________),

rispettivamente, in qualità di parti, un organo dell’attrice (__________ H__________)

e un organo della convenuta (D__________ __________) - e raccolti gli allegati

conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 10 ottobre 2023, ha integralmente

accolto la petizione, ponendo le spese processuali di complessivi CHF

6'300.- (già comprensive di CHF 1'000.- per la procedura di conciliazione) a

carico della convenuta, obbligata altresì a rifondere alla controparte CHF 9’500.-

a titolo di ripetibili.

5. Con

l’appello 17 novembre 2023 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con la

risposta 29 gennaio

2024, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato

giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili

di entrambe le sedi.

6. L’art. 308 CPC prevede che sono impugnabili mediante

appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a),

posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno CHF 10'000.-

(cpv. 2). Nel caso concreto, nei confronti della pronuncia pretorile in esame,

che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia

patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.-, è così esperibile il rimedio

dell’appello, che, essendo stato in concreto inoltrato entro il termine di 30

giorni dalla notificazione del giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC),

avvenuta il 18 ottobre 2023, è senz’altro tempestivo.

7. Il

Pretore ha innanzitutto ritenuto che nel caso concreto non occorresse chinarsi

sulla riserva di forma scritta contenuta nel contratto di cui al doc. 3, non

foss’altro poiché le parti erano concordi nell’affermare che tale contratto non

contemplava il progetto “MOR” bensì i progetti “G__________”, “__________”

e “__________” (risposta p. 2, replica p. 3, duplica p. 2, conclusioni di parte

attrice p. 15, conclusioni di parte convenuta p. 2), aspetto per altro

confermato anche dalle risultanze di causa (interrogatorio D__________ __________

p. 4 righe 18-24).

Il

progetto “MOR” non poteva dunque essere interpretato quale modifica del

contratto di cui al doc. 3 ma come un contratto distinto a tutti gli effetti,

per il quale le parti non avevano riservato una qualsiasi forma, tant’è che il

relativo progetto era stato definito in un secondo momento e che la provvigione

doveva essere concordata a forfait tra __________ H__________ e D__________ __________

(doc. I; interrogatorio __________ H__________ p. 2 righe 5-12 e 28-29,

interrogatorio D__________ __________ p. 4 righe 20-23, testimonianza M__________

__________ p. 2 righe 13-15), cosa poi effettivamente avvenuta (interrogatorio __________

H__________ p. 2 righe 1-5, testimonianza R__________ __________ p. 2 risposta

6).

7.1. In

questa sede la convenuta ha sostenuto che dal contratto di cui al doc. 3 non si

poteva comprendere se lo stesso si estendesse anche alla fornitura e

all’installazione del “MOR” e che la questione avrebbe pertanto dovuto

essere oggetto di un’interpretazione da parte del giudice, il quale, visto che

il “MOR” costituiva la terza parte del progetto di cui si discuteva da

tempo ed era la naturale conseguenza della prima e della seconda parte dello

stesso (testimonianza __________ H__________ p. 2) e considerato che la volontà

delle parti risultava chiaramente dal testo dell’accordo, avrebbe dovuto

risolverla nel senso che quel contratto, e dunque la riserva della forma

scritta in esso contenuta, valeva anche per questa terza fase. In definitiva,

il giudizio con cui il Pretore aveva escluso che il progetto “MOR” non

fosse contemplato dal contratto pattuito tra le parti, per altro non sufficientemente

motivato, violava gli art. 1 e 13 CO

7.2. La

prima parte della censura, quella con cui la convenuta ha rimproverato al

Pretore una violazione dell’obbligo di motivazione della sentenza per non aver

sufficientemente spiegato le ragioni che lo avevano indotto ad escludere che il

progetto “MOR” non fosse contemplato dal contratto di cui al doc. 3, è manifestamente

infondata.

7.2.1. Il diritto di essere sentito garantito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. impone all'autorità di

motivare la sua decisione. Secondo la giurisprudenza, è sufficiente che il

giudice menzioni, almeno brevemente, le ragioni che lo hanno guidato e sulle

quali ha basato la sua decisione, affinché la parte interessata possa

apprezzare la portata della decisione e contestarla con piena cognizione di

causa. Egli non è per contro obbligato a esporre e discutere tutti i fatti, i

mezzi di prova e le censure presentati dalle parti, ma può invece limitarsi a

quelli che ritiene rilevanti (TF 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2,

4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1).

7.2.2. Nel caso di specie la sentenza pretorile

soddisfa tali requisiti.

Il Pretore ha in effetti

illustrato chiaramente le ragioni che lo avevano portato ad escludere che la fornitura e l’installazione del “MOR”

potessero essere un’estensione del contratto di cui al doc. 3, rilevando non solo come

le parti stesse fossero concordi

nell’affermare che quest’ultimo contratto non contemplava quel progetto bensì i

progetti “G__________”, “__________” e “__________” (risposta p. 2,

replica p. 3, duplica p. 2, conclusioni di parte attrice p. 15, conclusioni di

parte convenuta p. 2), ma anche come quella circostanza avesse trovato conferma

nell’istruttoria (interrogatorio D__________ __________ p. 4 righe 18-24).

7.3. La

seconda parte della censura, quella con cui la convenuta ha rimproverato al

Pretore di non aver interpretato il contratto nel senso che lo stesso, e dunque

la riserva della forma scritta in esso contenuta, valeva anche per la fornitura

e l’installazione del “MOR”, è invece irricevibile per carenza di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La convenuta non si è in effetti confrontata

criticamente con la motivazione pretorile riassunta sopra, spiegando per quali

ragioni di fatto o di diritto essa sarebbe stata errata e con ciò da correggere.

La

censura sarebbe stata in ogni caso da respingere anche nel merito, non solo per

il fatto che la motivazione addotta dal Pretore poteva essere condivisa, ma

anche per il fatto che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che la

presunzione di assenza di obbligatorietà di un accordo non concluso nella forma

che i contraenti avevano in precedenza convenuto (art. 16 cpv. 1 CO) viene a

cadere tra l’altro qualora, com’è avvenuto nel caso di specie (cfr. consid. 8 e

9), le prestazioni contrattuali vengano in seguito fornite ed accettate senza

riserve nonostante non sia stata ossequiata la forma originariamente pattuita,

ritenuto che in quest’ultimo caso si ammette una concorde rinuncia delle parti

all’esigenza di forma (DTF 105 II 75 consid. 1, 125 III 263 consid. 4c; TF 4A_431/2019

del 27 febbraio 2020 consid. 5.3, 4A_607/2021 del 9 agosto 2022 consid. 4.1.3).

8. Il

Pretore ha in seguito ritenuto che l’attrice avesse effettivamente provato di

aver svolto una certa attività di consulenza in relazione al contratto per la

fornitura e l’installazione del “MOR”, aggiungendo che quella sua attività

non aveva dato luogo a contestazioni prima dell’avvio della causa

(interrogatorio __________ H__________ p. 2 righe 35-36).

Dall’istruttoria

era infatti emerso che grazie alla sua attività di intermediazione - nonché al

rapporto di fiducia instauratosi tra __________ H__________ e R__________ __________

- la convenuta era stata in grado di concludere con A__________ __________ il

contratto di cui al doc. B (interrogatorio __________ H__________ p. 2 righe

18-24, interrogatorio D__________ __________ p. 5 righe 34-37, testimonianza M__________

__________ p. 2 righe 38-41). Ciò era stato confermato anche da R__________ __________,

il quale aveva persino affermato che senza l’intervento dell’attrice, che in

particolare gli aveva presentato la convenuta e lo aveva convinto ad

aggiudicarle la commessa (testimonianza p. 3 risposta 8 e p. 4 risposte 3 e 4),

il contratto non sarebbe stato verosimilmente perfezionato con la convenuta

bensì con altri (testimonianza p. 2 seg. risposte 5 e 9 e p. 4 segg. risposte

2, 3, 4, 5.2, 5.3, 5.4, 13 e 15). L’attrice aveva oltretutto partecipato anche

all’andamento del progetto, prendendo segnatamente parte a varie riunioni e

fornendo consulenza sui prezzi e in ambito contrattuale (doc. F, interrogatorio

D__________ __________ p. 5 righe 27-28 e 32-33, testimonianza M__________ __________

p. 2 righe 44-46, testimonianza R__________ __________ p. 3 risposta 9 e 10),

ed era pure intervenuta al fine di aiutare la convenuta a far fronte alle sue

difficoltà finanziarie, proponendo la collaborazione con L__________ __________

quale nuova azionista e T__________ __________ quale membro con firma

individuale (interrogatorio D__________ __________ p. 4 righe 31-32).

8.1. In

questa sede la convenuta ha sostenuto, censurando in più punti l’accertamento

dei fatti operato nella sentenza, che l’attrice non avrebbe in realtà provato

di aver svolto in relazione al contratto per la fornitura e l’installazione del

“MOR” un’attività tale da giustificare la provvigione da lei richiesta. __________

H__________ avrebbe in particolare presentato la convenuta a R__________ __________

già in precedenza (testimonianza R__________ __________ p. 2 seg.) e

soprattutto l’unica attività svolta dal primo sarebbe stata quella di suggerire

al secondo dei prezzi da inserire nell’offerta per ottenere il contratto

(interrogatorio D__________ __________ p. 4 seg.), ritenuto che non vi sarebbe

stata nessun’altra consulenza (interrogatorio D__________ __________ p. 5 [in

particolare, si aggiunga qui, alle righe 10-12], in particolare tecnica

(testimonianza R__________ __________ p. 3), contrattuale o amministrativa (testimonianza

M__________ __________ p. 2 [in particolare, si aggiunga qui, alle righe 42-43]).

Non sarebbe poi vero che a p. 3 della testimonianza di R__________ __________ (in

particolare, si aggiunga qui, alla risposta 8) era risultato che __________ H__________

l’avrebbe convinto ad accettare l’offerta della convenuta. E nemmeno sarebbe

vero, e comunque ciò non rientrerebbe nella consulenza prevista dagli accordi

di cui al doc. 3 o di eventuali accordi successivi, che __________ H__________

aveva fornito assistenza successivamente alla fornitura del “MOR” per

questioni legate a finanziamenti alla convenuta. Quanto alle riunioni a cui

l’attrice aveva partecipato, le stesse riguarderebbero invece il contratto di

cui al doc. 3.

8.2. Come

si vedrà, la censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1

CPC), atteso che la convenuta non ha spiegato se e per quale motivo tutte le singole

prove indicate dal giudice di prime cure a sostegno di ogni singola circostanza

da lui accertata non sarebbero tali da dimostrare o non dimostrerebbero quelle

circostanze (TF 4A_704/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 4, 4A_607/2019 del 22

aprile 2020 consid. 4.5 e 4.6). E comunque sarebbe infondata anche nel merito.

8.2.1. Come

detto, per il Pretore, il fatto che grazie all’attività di intermediazione dell’attrice

- nonché al rapporto di fiducia instauratosi tra __________ H__________ e R__________

__________ - la convenuta fosse stata in grado di concludere con A__________ __________

il contratto di cui al doc. B era stato dimostrato dall’interrogatorio di __________

H__________ (p. 2 righe 18-24), dall’interrogatorio di D__________ __________ (p.

5 righe 34-37) e dalla testimonianza di M__________ __________ (p. 2 righe

38-41). Sennonché la convenuta non si è qui confrontata con tutte queste prove.

E comunque quanto addotto nel gravame non sarebbe tale da smentire

quell’accertamento. In effetti, nonostante sia vero che D__________ __________

aveva dichiarato che __________ H__________ si sarebbe limitato a fornire a R__________

__________ delle informazioni sui prezzi (interrogatorio p. 2 righe 10-12), è

altrettanto vero che egli aveva in seguito dovuto ammettere di non sapere se __________

H__________ avesse pure coadiuvato all’inizio delle trattative per il progetto

“MOR” (interrogatorio p. 2 righe 31-32) e di non poter né confermare né

smentire che costui avesse convinto R__________ __________ a concludere il

contratto con la convenuta (interrogatorio p. 2 righe 31-35), aggiungendo tra l’altro

che __________ H__________ aveva effettivamente avuto diverse riunioni con R__________

__________ (interrogatorio p. 2 righe 27-28). Quanto riferito da M__________ __________

a p. 2 della sua testimonianza (righe 42-43) non è per contro rilevante, concernendo

le prime due fasi del progetto.

8.2.2. Per

il Pretore, quanto accertato sopra era per altro stato confermato anche dalla

testimonianza di R__________ __________, il quale aveva persino affermato che

senza l’intervento dell’attrice, che in particolare gli aveva presentato la

convenuta e lo aveva convinto ad aggiudicarle la commessa (p. 3 risposta 8 e p.

4 risposte 3 e 4), il contratto non sarebbe stato verosimilmente perfezionato

con la convenuta bensì con altri (p. 2 seg. risposte 5 e 9 e p. 4 segg.

risposte 2, 3, 4, 5.2, 5.3, 5.4, 13 e 15). Ora, neanche in questo caso, la

convenuta si è confrontata con tutti i riferimenti probatori esposti nella

decisione pretorile, essendosi limitata a prendere posizione solo su quanto il

teste avrebbe riferito a p. 2 seg. della sua deposizione. E in ogni caso è incontestabile

che nella sua testimonianza R__________ __________ si sia effettivamente

espresso proprio nei termini riportati dal primo giudice.

8.2.3. Per

il Pretore, il fatto che l’attrice avesse oltretutto partecipato anche

all’andamento del progetto, prendendo segnatamente parte a varie riunioni e

fornendo consulenza sui prezzi e in ambito contrattuale, era stato dimostrato dal

doc. F, dall’interrogatorio di D__________ __________ (p. 5 righe 27-28 e 32-33),

dalla testimonianza di M__________ __________ (p. 2 righe 44-46) e dalla

testimonianza di R__________ __________ (p. 3 risposta 9 e 10), mentre il fatto

che essa fosse pure intervenuta al fine di aiutare la convenuta a far fronte

alle sue difficoltà finanziarie, proponendo la collaborazione con L__________ __________

quale nuova azionista e T__________ __________ quale membro con firma

individuale, era stato dimostrato dall’interrogatorio di D__________ __________

(p. 4 righe 31-32). Nell’appello la convenuta non ha tuttavia spiegato, se non con

riferimento a quanto era stato riferito da D__________ __________ (su cui ci si

è tuttavia già espressi al consid. 8.2.1), per quale motivo tutte le prove

indicate nella sentenza non fossero tali da suffragare questi ulteriori accertamenti

pretorili.

9. Il

Pretore ha poi ritenuto indubbio che la convenuta si fosse riconosciuta

debitrice verso l’attrice degli importi di EUR 120'000.- + IVA di cui alle due

fatture recanti i n. 150216 e 150617. Da una parte era in effetti stato

dimostrato che __________ H__________ e D__________ __________ avevano

concordato verbalmente proprio in complessivi EUR 120'000.- + IVA la

provvigione a favore dell’attrice per la fornitura e l’installazione del “MOR”

(interrogatorio __________ H__________ p. 2 righe 11-12).

E

dall’altra era pure risultato, dopo che la convenuta aveva già provveduto a pagare

all’attrice EUR 17'438.76 in relazione alla fattura recante il n. 150617, corrispondente

all’acconto del 10% della provvigione “MOR” (interrogatorio D__________ __________

p. 4 righe 20-26, p. 5 righe 13-18 e 39-40), che D__________ __________ in

occasione dello scambio di e-mail di cui al doc. D si era impegnato a versarle anche

il saldo di EUR 116'640.-, di cui alla fattura recante il n. 150216, entro la

fine di luglio 2015.

9.1. In

questa sede la convenuta ha sostenuto che il fatto che D__________ __________

in occasione dello scambio di e-mail di cui al doc. D avesse riconosciuto di

dover pagare a breve l’importo di EUR 116'640.- non permetteva ancora di

dedurre, alla luce delle spiegazioni da lui fornite nel suo interrogatorio (p.

5), confermate per altro dai doc. B e I nonché dalla deposizione di __________

H__________ e dalla testimonianza di M__________ __________, che quella somma

fosse effettivamente dovuta. Essa ha poi evidenziato che la somma di EUR

120'000.- pattuita verbalmente tra le parti per la provvigione, sia pure

riconosciuta da D__________ __________, sarebbe però stata superiore

all’importo di circa EUR 98'000.- riconosciuto dalla stessa attrice nella

replica (p. 7), dovuto in applicazione dei parametri fissati nel contratto di

cui al doc. 3 (13% di EUR 760'000.-), e nemmeno collimerebbe con l’importo di

EUR 96'000.- che l’attrice stessa aveva indicato esserle ancora dovuto nella

tabella di cui al doc. I. Ed ha aggiunto che “le fatture pagate e quelle richieste”

non coinciderebbero “né con i numeri né con le cifre pagate” e in

particolare che l’importo di EUR 17'438.76 da lei pagato il 2 luglio 2015 (doc.

C) non corrisponderebbe “con la cifra dedotta né con il numero di fatture

del MOR” (appello p. 5 seg.).

9.2. La

censura deve senz’altro essere disattesa.

9.2.1. La

convenuta non ha in sé censurato l’assunto pretorile, che deve con ciò essere considerato

assodato, secondo cui __________ H__________ e D__________ __________ avessero

concordato verbalmente in complessivi EUR 120'000.- + IVA la provvigione a

favore dall’attrice per la fornitura del “MOR”. In tali circostanze poco

importa sapere se, come ritenuto dal Pretore con una motivazione alternativa e

indipendente, D__________ __________ in occasione dello scambio di e-mail di

cui al doc. D avesse anche riconosciuto di dover pagare a breve l’importo di

EUR 116'640.-, ciò che per altro era chiaramente evincibile da quel documento.

9.2.2. La

convenuta non può essere seguita nemmeno laddove ha messo in dubbio la correttezza

della somma di EUR 116'640.- (ossia EUR 108'000.- + IVA) fatta valere in causa

dall’attrice.

Innanzitutto

il fatto che la somma di EUR 120'000.- pattuita verbalmente tra le parti

sarebbe stata superiore all’importo di circa EUR 98'000.- dovuto in applicazione

dei parametri di calcolo fissati nel contratto di cui al doc. 3 è irrilevante,

visto che quest’ultimo contratto, con i parametri in esso indicati, non era

applicabile alla fornitura del “MOR” (cfr. consid. 7.3). Non è per altro

vero che l’attrice a p. 7 della replica avrebbe riconosciuto di poter

pretendere solo quest’ultima somma, quella sua affermazione essendo avvenuta “nella

più che denegata ipotesi in cui il contratto di cui al doc. 3 fosse applicabile

in concreto e che si giungesse alla conclusione che la clausola sulla forma

delle modifiche contrattuali presente nello stesso porti a ritenere che la

comunicazione mail di cui al doc. C dell’incarto di conciliazione n.

CM.2016.833 non obblighi parte convenuta relativamente alla provvigione dovuta”

(replica p. 6).

Il

fatto che la somma di EUR 120'000.- pattuita verbalmente tra le parti non

collimerebbe con l’importo di EUR 96'000.- che l’attrice aveva indicato esserle

ancora dovuto nella tabella di cui al doc. I è invece irricevibile, essendo

stato addotto per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). In

ogni caso l’importo che l’attrice aveva indicato esserle ancora dovuto in quella

tabella era stato - giustamente - da lei calcolato in EUR 96'000.- tenendo

conto che a quel momento, nel giugno 2015 (“Stand: Giugno.15”), la

convenuta, visto quanto incassato sino ad allora dalla sua cliente (il 90% della

mercede), risultava esserle debitrice di soli EUR 108'000.- (degli EUR

120'000.- concordati), dai quali doveva essere dedotto l’acconto di EUR

12'000.- già corrisposto (cfr. pure interrogatorio __________ H__________ p. 2

righe 41-47, testimonianza M__________ __________ p. 2 righe 15-23); il che a

ben vedere non significa però ancora, specie in assenza di un’allegazione in

tal senso della convenuta negli allegati preliminari (cfr. consid. 10.2), che

quest’ultima non potesse in seguito aver incassato dalla sua cliente anche

l’ultimo 10% e con ciò non potesse risultare debitrice di tutti gli EUR

120'000.- concordati con l’attrice, dai quali andava dedotto l’acconto di EUR

12'000.- già corrisposto.

Del

tutto infondato è invece l’assunto della convenuta, per altro addotto per la

prima volta e con ciò irritualmente solo in sede conclusionale (art. 229 CPC

e

contrario), secondo cui “le fatture pagate e quelle richieste” non

coinciderebbero “né con i numeri né con le cifre pagate” e in

particolare secondo cui l’importo di EUR 17'438.76 da lei pagato il 2 luglio

2015 (doc. C) non corrisponderebbe “con la cifra dedotta né con il numero di

fatture del MOR”. È in effetti incontestabile che l’importo di EUR

17'438.76 pagato dalla convenuta in relazione alle fatture n. 150413 e 150617

(doc. C) era riferito in parte alla fattura datata 17 giugno 2015 e recante il

n. 150617 di EUR 12'960.- (ossia EUR 12'000.- + IVA) e per la rimanenza di EUR

4'478.76 concerneva invece la fattura, non agli atti, recante il n. 150413 relativa

al progetto “G__________, Eng. 10%”, che al pari dell’altra risultava

essere stata da lei pagata il “2.07.15” (cfr. doc. I).

10. Il

Pretore ha inoltre ritenuto che la convenuta non potesse prevalersi né del

fatto che il pagamento della provvigione fosse stato condizionato all’integrale

pagamento della mercede da parte della sua cliente, né del fatto che in ogni

caso il saldo del 10% di quella mercede non le fosse stato ancora pagato.

Queste

due circostanze fattuali erano in effetti state da lei addotte per la prima

volta e con ciò irritualmente (art. 229 CPC) solo in sede conclusionale. E

comunque non erano state sufficientemente dimostrate, visto che l’unica prova

attestante la prima circostanza (interrogatorio D__________ __________ p. 4 righe

20-23 e p. 5 righe 13-18 e 39-40) era stata sconfessata da altre risultanze

istruttorie, segnatamente dal fatto che M__________ __________ non era stata

informata dell’esistenza di una tale condizione (testimonianza M__________ __________

p. 1 righe 14-16 e p. 2 righe 40-41), dal fatto che la convenuta aveva ciononostante

provveduto a pagare la fattura recante il n. 150617 e ancora dal fatto che la

convenuta in occasione dello scambio di e-mail di cui al doc. D si era

incondizionatamente impegnata a pagare la fattura recante il n. 150216; mentre

che la seconda circostanza non risultava essere stata suffragata da alcuna

prova.

10.1. In

questa sede la convenuta ha contestato che le due circostanze fattuali da lei

addotte in sede conclusionale, ossia il fatto che il pagamento della

provvigione fosse stato condizionato all’integrale pagamento della mercede da

parte della sua cliente e il fatto che in ogni caso il saldo del 10% di quella

mercede non le fosse stato ancora pagato, non potessero essere considerate per

il giudizio siccome irricevibili. Essa ha osservato che “la parte convenuta

ha

contestato integralmente il perfezionamento dell’accordo. Essa non è

entrata nel merito degli elementi dello stesso e delle sue clausole orali, avendolo

contestato per diversi motivi, tra cui quello di non essere stato redatto per

iscritto e la mancanza di accordo tra le parti. Una contestazione, seppure necessariamente

specifica, non può addentarsi in tutte le possibili negazioni di eventuali

clausole di cui si contesta il perfezionamento stesso del contratto e la

concorde volontà delle parti”, aggiungendo poi che “la decisione avrebbe

quindi dovuto addentrarsi nel valutare se la clausola contrattuale, contestata

dalla parte convenuta già solo per aver contestato l’intero contratto, era

stata sufficientemente dimostrata dalla controparte e non fermarsi alla

presunta mancata contestazione, che è invece sufficientemente motivata. Così

facendo il giudice di prime cure viola l’art. 8 CC, disconoscendo che l’onere

di dimostrare le clausole contrattuali spetta alla parte attrice e non alla

parte convenuta” (appello p. 9).

Nel

prosieguo del suo esposto ha poi rilevato come quelle due circostanze fattuali

corrispondevano alla realtà. A parte che non era certamente a lei che incombeva

l’onere di provare che il diritto alla provvigione della controparte non era maturato

ma era semmai l’attrice a dover dimostrare il contrario, ha rilevato che la

prima delle due circostanze fattuali era stata dimostrata non solo da D__________

__________ (interrogatorio p. 7), da __________ H__________ (interrogatorio p.

2) e da M__________ __________ (testimonianza p. 2), ma anche dal fatto che nella

fattura di cui al doc. C inc. UC, così come nella tabella di cui al doc. I, il

pagamento della provvigione a favore dell’attrice, allora pari al 90%, le era

stato richiesto solo dopo che essa aveva a sua volta ricevuto il 90% della

mercede dalla sua cliente, tanto più che essa in occasione dello scambio di

e-mail di cui al doc. D aveva lasciato intendere che la cliente non aveva

ancora pagato integralmente la fornitura. Quanto alla seconda circostanza fattuale,

ha evidenziato che l’onere di provare di aver diritto anche all’ultimo 10%

della provvigione a seguito dell’avvenuto pagamento dell’ultimo 10% della

mercede da parte della cliente incombeva all’attrice e non spettava certo alla convenuta

dimostrare il contrario.

10.2. La

censura deve senz’altro essere disattesa.

La

convenuta, che in questa sede non ha censurato di aver addotto per la prima

volta solo con le conclusioni che il pagamento della provvigione sarebbe stato

condizionato all’integrale pagamento della mercede da parte della sua cliente e

che il saldo del 10% di quella mercede nemmeno le sarebbe stato ancora pagato, non

può essere assolutamente seguita laddove ha sostenuto che quelle due

circostanze fattuali sarebbero state in ogni caso ricevibili ed avrebbero

pertanto dovuto essere considerate per il giudizio. Come giustamente rilevato

dal giudice di prime cure, l’adduzione in sede conclusionale di una nuova tesi

difensiva fondata su fatti non addotti negli allegati preliminari è in effetti proceduralmente

irrita (art. 229 CPC

e contrario), la massima eventuale, che vale nella procedura

ordinaria, imponendo alle parti di addurre nel limite del possibile già negli allegati

preliminari tutte le ipotizzabili circostanze di fatto atte a migliorare la

loro rispettiva posizione processuale (cfr. DTF 146 III 416 consid. 5.3). E nel

caso di specie si trattava appunto di fatti che avrebbero potuto essere

ragionevolmente addotti già nella risposta e nella duplica.

11. Il

Pretore ha quindi ritenuto che la convenuta non avesse dimostrato né che l’attrice

doveva essere ritenuta responsabile dei difetti presenti nell’impianto “MOR”

né di aver subito un danno dalla fornitura difettosa. Pur essendo verosimile

che l’impianto presentasse dei difetti (doc. 6 e 10, testimonianza J__________ __________

p. 6), ciò, a suo giudizio, non implicava ancora che l’attrice ne fosse in

qualche modo responsabile, visto da una parte che essa non aveva avuto alcun

ruolo nella fornitura e nemmeno era parte alla relazione contrattuale con la

cliente (testimonianza R__________ __________ p. 3 domanda 9) e considerato

dall’altra che la convenuta non aveva debitamente allegato e comprovato quale sarebbe

stata l’implicazione dell’attrice, né aveva spiegato in quali inadempienze quest’ultima

sarebbe incorsa, ed anzi con ogni verosimiglianza gli errori riguardanti l’impianto

erano da ricondurre ai dati forniti da A__________ __________ e da L__________ __________

(duplica p. 6), come ipotizzato anche da D__________ __________ e J__________ __________

(interrogatorio D__________ __________ p. 5 righe 20-22, testimonianza J__________

__________ p. 6). Quanto poi all’asserito danno patito dalla convenuta in relazione

alla difettosità dell’opera, le sue allegazioni a sostegno dello stesso non

erano state sufficientemente dettagliate e motivate e dunque non permettevano

di appurarne l’entità e nemmeno erano tali da escludere il pagamento della provvigione.

J__________ __________ aveva del resto specificato che i difetti erano stati

assunti da G__________ __________, la quale non aveva ritenuto opportuno

rivalersi nei confronti di L__________ __________, e non aveva mai fatto il

nome della convenuta e nemmeno aveva espresso l’intenzione di avviare una

procedura giudiziaria nei suoi confronti (testimonianza J__________ __________

p. 6). E in ogni caso non era stato provato che la convenuta fosse stata oggetto

di cause risarcitorie da parte di A__________ __________ o di L__________ __________.

11.1. In

questa sede la convenuta ha ribadito che il diritto dell’attrice alla provvigione

si sarebbe estinto in applicazione dell’art. 418h cpv. 2 CO, visto che

l’istruttoria aveva dimostrato che essa a seguito della fornitura difettosa del

“MOR” aveva subito un danno importante, tale quasi da comportarne il fallimento

(doc. 6, 8 e 10, interrogatorio D__________ __________ p. 4, testimonianza J__________

__________ p. 6), poco importando invece se l’attrice fosse o meno responsabile

dei difetti riscontrati nell’impianto.

11.2. La

censura è manifestamente infondata, al limite del temerario.

Nel

caso di specie non si vede innanzitutto, e la convenuta non lo ha spiegato, per

quale motivo avrebbe dovuto entrare in linea di conto l’art. 418h cpv. 2 CO,

che è una disposizione relativa al contratto di agenzia, che il Pretore, dopo ampia

motivazione, aveva invece considerato inapplicabile, ritenendo che tra le parti

fosse invece stato concluso un contratto di mediazione.

In

ogni caso le condizioni per far capo all’art. 418h cpv. 2 CO non erano assolutamente

date, visto che quell’articolo, in base al suo tenore, poteva entrare in

considerazione solo se la controprestazione corrispondente alla prestazione già

eseguita dal mandante, ossia il pagamento da parte del suo cliente, non era

fornita o lo era in misura tanto esigua da non potersi pretendere che il

mandante pagasse una provvigione. Ora, a parte il fatto che nel caso concreto è

pacifico che la cliente aveva già provveduto a pagare alla convenuta almeno il

90% della mercede, si osserva che una fornitura difettosa tale da comportare un

danno importante alla convenuta non rientra tra le fattispecie che permetterebbero

di far capo a quella norma.

E

comunque, non avendo la convenuta censurato l’assunto pretorile secondo cui le

sue allegazioni a sostegno di quel danno non erano state sufficientemente

dettagliate e motivate e dunque non permettevano di appurarne l’entità e

nemmeno erano tali da escludere il pagamento della provvigione, è a maggior ragione

escluso che essa possa prevalersi di quella disposizione.

12. Il

Pretore ha infine ritenuto, per quanto riguardava il giudizio sulla domanda di

rigetto dell’opposizione al PE, che il tasso di cambio EUR / CHF utilizzato a

suo tempo dall’attrice potesse essere confermato. A suo dire, il tasso di

conversione da lei applicato, che era quello in vigore nel marzo 2015 (1.0611

CHF / 1 EUR), non era in effetti mai stato contestato dalla convenuta.

12.1. In

questa sede la convenuta ha obiettato che il tasso di cambio applicato dal giudice

di prime cure nella sua decisione, non più attuale, nemmeno sarebbe da lei mai stato

riconosciuto.

12.2. La

censura dev’essere disattesa anche in questo caso.

La

giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che la conversione dell'ammontare del credito in valuta

legale svizzera di cui all'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF dev’essere

effettuata al corso delle divise del giorno della domanda di esecuzione

(DTF 137 III 623 consid. 3), sicché il rilievo d’appello secondo cui il tasso

di cambio applicato dal giudice di prime cure non sarebbe più attuale, per

altro addotto per la prima volta solo in questa sede e con ciò irricevibile

(art. 317 cpv. 1 CPC), è privo di rilevanza.

Quanto

all’altro rilievo d’appello, quello secondo cui il tasso di cambio applicato

dal giudice di prime cure non sarebbe mai stato riconosciuto dalla convenuta,

lo stesso è invece irricevibile, visto che con una tale censura, quest’ultima,

venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata

con il ben diverso assunto del giudice di prime cure secondo cui essa non lo aveva

mai contestato.

13. Ne

discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui

è ricevibile.

Le

spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del

valore qui ancora litigioso di EUR 116'640.-, seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

Fatti

I. L’appello 17 novembre 2023 di AP 1 è respinto nella

misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Le spese processuali di complessivi CHF 7’000.- sono poste

a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata CHF 5’000.- a titolo di

ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).