12.2023.150
Mandato di consulenza - remunerazione
29 febbraio 2024Italiano29 min
I. L’appello 17 novembre 2023 di AP 1 è respinto nella
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.150
Lugano
29 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.94 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 26 aprile 2017 da
AO
1
rappr. da PA 2
contro
AP
1
rappr. da PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR 116'640.- oltre
interessi al 5% dal 16 marzo 2015 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano per CHF 123’767.- oltre interessi
al 5% dal 16 marzo 2015, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato
la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 10 ottobre 2023 ha
accolto;
appellante la convenuta,
con appello 17 novembre 2023, con cui ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre l'attrice, con
risposta all’appello 29 gennaio 2024, ha postulato la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con contratto 10 novembre 2011 (doc. 3) AO 1 è stata
incaricata da AP 1 di svolgere un’attività di consulenza volta alla conclusione
di contratti tra quest’ultima e A__________ __________, ritenuto che alla
consulente sarebbero stati in particolare pagati il 13% delle somme corrisposte
da quest’ultima in relazione al progetto “G__________” e il 15% delle
somme corrisposte da quella società in relazione al progetto “__________” e “__________”.
Nel documento contrattuale è stato precisato che ogni
modifica dell’accordo avrebbe dovuto ricoprire la forma scritta.
2. Nel settembre 2013 tra AP 1 e A__________ __________ è
stato concluso un contratto, che in seguito è stato trasferito alla società L__________
__________ (doc. 5), avente per oggetto la fornitura e l’installazione a favore
della società G__________ __________ di un impianto di recupero di oli minerali
(“Mineral-rückgewinnungsanlage”, in seguito: “MOR”, doc. B),
impianto che è poi stato effettivamente fornito e installato.
Per le prestazioni di consulenza da lei asseritamente fornite
con riferimento alla conclusione di quel contratto, AO 1 ha trasmesso a AP 1 due
fatture, la prima, datata 16 febbraio 2015 e recante il n. 150216, di EUR
116'640.- (con la causale “90% della quotaparte provvigioni per il progetto”
denominato “G__________-MOR”, doc. C inc. UC), rispettivamente la seconda,
datata 17 giugno 2015 e recante il n. 150617, di EUR 12'960.- (con la causale “10%
della quotaparte provvigioni per il progetto” denominato “G__________-
MOR”, doc. C). Il 2 luglio 2015 AP 1 le ha corrisposto EUR 17'438.76 in
relazione alle fatture n. 150413 e 150617 (doc. C), mentre che in precedenza,
il 23 giugno 2015, per quanto riguardava la fattura n. 150216, le aveva
proposto di poterla saldare per la fine del mese di luglio (doc. D).
3. Con petizione 26 aprile 2017 AO 1, al beneficio
dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di EUR 116'640.- oltre interessi al 5% dal 16 marzo
2015 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano per CHF 123’767.- oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2015 (doc.
D inc. UC). Essa, in sintesi, ha sostenuto che nel settembre 2014 le parti
avrebbero verbalmente definito in EUR 120'000.- + IVA la sua retribuzione per
l’attività di consulenza svolta in relazione al contratto per la fornitura e
l’installazione del “MOR” e che tra il giugno e il luglio 2015 la
controparte, oltre ad averle pagato la seconda fattura di EUR 12'000.- + IVA,
le avrebbe proposto, con riferimento alla prima fattura di EUR 108’000.- + IVA,
di poterla saldare per la fine di luglio, salvo poi aver omesso qualsiasi
pagamento.
La convenuta si è integralmente opposta alla
petizione.
4. Esperita
l’istruttoria - nell’ambito della quale sono in particolare stati sentiti, in
qualità di testimoni, una dipendente dell’attrice (M__________ __________),
alcuni consulenti di A__________ __________ (R__________ __________, __________
e __________) e il direttore di G__________ __________ (J__________ __________),
rispettivamente, in qualità di parti, un organo dell’attrice (__________ H__________)
e un organo della convenuta (D__________ __________) - e raccolti gli allegati
conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 10 ottobre 2023, ha integralmente
accolto la petizione, ponendo le spese processuali di complessivi CHF
6'300.- (già comprensive di CHF 1'000.- per la procedura di conciliazione) a
carico della convenuta, obbligata altresì a rifondere alla controparte CHF 9’500.-
a titolo di ripetibili.
5. Con
l’appello 17 novembre 2023 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con la
risposta 29 gennaio
2024, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi.
6. L’art. 308 CPC prevede che sono impugnabili mediante
appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a),
posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno CHF 10'000.-
(cpv. 2). Nel caso concreto, nei confronti della pronuncia pretorile in esame,
che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia
patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.-, è così esperibile il rimedio
dell’appello, che, essendo stato in concreto inoltrato entro il termine di 30
giorni dalla notificazione del giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC),
avvenuta il 18 ottobre 2023, è senz’altro tempestivo.
7. Il
Pretore ha innanzitutto ritenuto che nel caso concreto non occorresse chinarsi
sulla riserva di forma scritta contenuta nel contratto di cui al doc. 3, non
foss’altro poiché le parti erano concordi nell’affermare che tale contratto non
contemplava il progetto “MOR” bensì i progetti “G__________”, “__________”
e “__________” (risposta p. 2, replica p. 3, duplica p. 2, conclusioni di parte
attrice p. 15, conclusioni di parte convenuta p. 2), aspetto per altro
confermato anche dalle risultanze di causa (interrogatorio D__________ __________
p. 4 righe 18-24).
Il
progetto “MOR” non poteva dunque essere interpretato quale modifica del
contratto di cui al doc. 3 ma come un contratto distinto a tutti gli effetti,
per il quale le parti non avevano riservato una qualsiasi forma, tant’è che il
relativo progetto era stato definito in un secondo momento e che la provvigione
doveva essere concordata a forfait tra __________ H__________ e D__________ __________
(doc. I; interrogatorio __________ H__________ p. 2 righe 5-12 e 28-29,
interrogatorio D__________ __________ p. 4 righe 20-23, testimonianza M__________
__________ p. 2 righe 13-15), cosa poi effettivamente avvenuta (interrogatorio __________
H__________ p. 2 righe 1-5, testimonianza R__________ __________ p. 2 risposta
6).
7.1. In
questa sede la convenuta ha sostenuto che dal contratto di cui al doc. 3 non si
poteva comprendere se lo stesso si estendesse anche alla fornitura e
all’installazione del “MOR” e che la questione avrebbe pertanto dovuto
essere oggetto di un’interpretazione da parte del giudice, il quale, visto che
il “MOR” costituiva la terza parte del progetto di cui si discuteva da
tempo ed era la naturale conseguenza della prima e della seconda parte dello
stesso (testimonianza __________ H__________ p. 2) e considerato che la volontà
delle parti risultava chiaramente dal testo dell’accordo, avrebbe dovuto
risolverla nel senso che quel contratto, e dunque la riserva della forma
scritta in esso contenuta, valeva anche per questa terza fase. In definitiva,
il giudizio con cui il Pretore aveva escluso che il progetto “MOR” non
fosse contemplato dal contratto pattuito tra le parti, per altro non sufficientemente
motivato, violava gli art. 1 e 13 CO
7.2. La
prima parte della censura, quella con cui la convenuta ha rimproverato al
Pretore una violazione dell’obbligo di motivazione della sentenza per non aver
sufficientemente spiegato le ragioni che lo avevano indotto ad escludere che il
progetto “MOR” non fosse contemplato dal contratto di cui al doc. 3, è manifestamente
infondata.
7.2.1. Il diritto di essere sentito garantito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. impone all'autorità di
motivare la sua decisione. Secondo la giurisprudenza, è sufficiente che il
giudice menzioni, almeno brevemente, le ragioni che lo hanno guidato e sulle
quali ha basato la sua decisione, affinché la parte interessata possa
apprezzare la portata della decisione e contestarla con piena cognizione di
causa. Egli non è per contro obbligato a esporre e discutere tutti i fatti, i
mezzi di prova e le censure presentati dalle parti, ma può invece limitarsi a
quelli che ritiene rilevanti (TF 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2,
4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1).
7.2.2. Nel caso di specie la sentenza pretorile
soddisfa tali requisiti.
Il Pretore ha in effetti
illustrato chiaramente le ragioni che lo avevano portato ad escludere che la fornitura e l’installazione del “MOR”
potessero essere un’estensione del contratto di cui al doc. 3, rilevando non solo come
le parti stesse fossero concordi
nell’affermare che quest’ultimo contratto non contemplava quel progetto bensì i
progetti “G__________”, “__________” e “__________” (risposta p. 2,
replica p. 3, duplica p. 2, conclusioni di parte attrice p. 15, conclusioni di
parte convenuta p. 2), ma anche come quella circostanza avesse trovato conferma
nell’istruttoria (interrogatorio D__________ __________ p. 4 righe 18-24).
7.3. La
seconda parte della censura, quella con cui la convenuta ha rimproverato al
Pretore di non aver interpretato il contratto nel senso che lo stesso, e dunque
la riserva della forma scritta in esso contenuta, valeva anche per la fornitura
e l’installazione del “MOR”, è invece irricevibile per carenza di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La convenuta non si è in effetti confrontata
criticamente con la motivazione pretorile riassunta sopra, spiegando per quali
ragioni di fatto o di diritto essa sarebbe stata errata e con ciò da correggere.
La
censura sarebbe stata in ogni caso da respingere anche nel merito, non solo per
il fatto che la motivazione addotta dal Pretore poteva essere condivisa, ma
anche per il fatto che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che la
presunzione di assenza di obbligatorietà di un accordo non concluso nella forma
che i contraenti avevano in precedenza convenuto (art. 16 cpv. 1 CO) viene a
cadere tra l’altro qualora, com’è avvenuto nel caso di specie (cfr. consid. 8 e
9), le prestazioni contrattuali vengano in seguito fornite ed accettate senza
riserve nonostante non sia stata ossequiata la forma originariamente pattuita,
ritenuto che in quest’ultimo caso si ammette una concorde rinuncia delle parti
all’esigenza di forma (DTF 105 II 75 consid. 1, 125 III 263 consid. 4c; TF 4A_431/2019
del 27 febbraio 2020 consid. 5.3, 4A_607/2021 del 9 agosto 2022 consid. 4.1.3).
8. Il
Pretore ha in seguito ritenuto che l’attrice avesse effettivamente provato di
aver svolto una certa attività di consulenza in relazione al contratto per la
fornitura e l’installazione del “MOR”, aggiungendo che quella sua attività
non aveva dato luogo a contestazioni prima dell’avvio della causa
(interrogatorio __________ H__________ p. 2 righe 35-36).
Dall’istruttoria
era infatti emerso che grazie alla sua attività di intermediazione - nonché al
rapporto di fiducia instauratosi tra __________ H__________ e R__________ __________
- la convenuta era stata in grado di concludere con A__________ __________ il
contratto di cui al doc. B (interrogatorio __________ H__________ p. 2 righe
18-24, interrogatorio D__________ __________ p. 5 righe 34-37, testimonianza M__________
__________ p. 2 righe 38-41). Ciò era stato confermato anche da R__________ __________,
il quale aveva persino affermato che senza l’intervento dell’attrice, che in
particolare gli aveva presentato la convenuta e lo aveva convinto ad
aggiudicarle la commessa (testimonianza p. 3 risposta 8 e p. 4 risposte 3 e 4),
il contratto non sarebbe stato verosimilmente perfezionato con la convenuta
bensì con altri (testimonianza p. 2 seg. risposte 5 e 9 e p. 4 segg. risposte
2, 3, 4, 5.2, 5.3, 5.4, 13 e 15). L’attrice aveva oltretutto partecipato anche
all’andamento del progetto, prendendo segnatamente parte a varie riunioni e
fornendo consulenza sui prezzi e in ambito contrattuale (doc. F, interrogatorio
D__________ __________ p. 5 righe 27-28 e 32-33, testimonianza M__________ __________
p. 2 righe 44-46, testimonianza R__________ __________ p. 3 risposta 9 e 10),
ed era pure intervenuta al fine di aiutare la convenuta a far fronte alle sue
difficoltà finanziarie, proponendo la collaborazione con L__________ __________
quale nuova azionista e T__________ __________ quale membro con firma
individuale (interrogatorio D__________ __________ p. 4 righe 31-32).
8.1. In
questa sede la convenuta ha sostenuto, censurando in più punti l’accertamento
dei fatti operato nella sentenza, che l’attrice non avrebbe in realtà provato
di aver svolto in relazione al contratto per la fornitura e l’installazione del
“MOR” un’attività tale da giustificare la provvigione da lei richiesta. __________
H__________ avrebbe in particolare presentato la convenuta a R__________ __________
già in precedenza (testimonianza R__________ __________ p. 2 seg.) e
soprattutto l’unica attività svolta dal primo sarebbe stata quella di suggerire
al secondo dei prezzi da inserire nell’offerta per ottenere il contratto
(interrogatorio D__________ __________ p. 4 seg.), ritenuto che non vi sarebbe
stata nessun’altra consulenza (interrogatorio D__________ __________ p. 5 [in
particolare, si aggiunga qui, alle righe 10-12], in particolare tecnica
(testimonianza R__________ __________ p. 3), contrattuale o amministrativa (testimonianza
M__________ __________ p. 2 [in particolare, si aggiunga qui, alle righe 42-43]).
Non sarebbe poi vero che a p. 3 della testimonianza di R__________ __________ (in
particolare, si aggiunga qui, alla risposta 8) era risultato che __________ H__________
l’avrebbe convinto ad accettare l’offerta della convenuta. E nemmeno sarebbe
vero, e comunque ciò non rientrerebbe nella consulenza prevista dagli accordi
di cui al doc. 3 o di eventuali accordi successivi, che __________ H__________
aveva fornito assistenza successivamente alla fornitura del “MOR” per
questioni legate a finanziamenti alla convenuta. Quanto alle riunioni a cui
l’attrice aveva partecipato, le stesse riguarderebbero invece il contratto di
cui al doc. 3.
8.2. Come
si vedrà, la censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1
CPC), atteso che la convenuta non ha spiegato se e per quale motivo tutte le singole
prove indicate dal giudice di prime cure a sostegno di ogni singola circostanza
da lui accertata non sarebbero tali da dimostrare o non dimostrerebbero quelle
circostanze (TF 4A_704/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 4, 4A_607/2019 del 22
aprile 2020 consid. 4.5 e 4.6). E comunque sarebbe infondata anche nel merito.
8.2.1. Come
detto, per il Pretore, il fatto che grazie all’attività di intermediazione dell’attrice
- nonché al rapporto di fiducia instauratosi tra __________ H__________ e R__________
__________ - la convenuta fosse stata in grado di concludere con A__________ __________
il contratto di cui al doc. B era stato dimostrato dall’interrogatorio di __________
H__________ (p. 2 righe 18-24), dall’interrogatorio di D__________ __________ (p.
5 righe 34-37) e dalla testimonianza di M__________ __________ (p. 2 righe
38-41). Sennonché la convenuta non si è qui confrontata con tutte queste prove.
E comunque quanto addotto nel gravame non sarebbe tale da smentire
quell’accertamento. In effetti, nonostante sia vero che D__________ __________
aveva dichiarato che __________ H__________ si sarebbe limitato a fornire a R__________
__________ delle informazioni sui prezzi (interrogatorio p. 2 righe 10-12), è
altrettanto vero che egli aveva in seguito dovuto ammettere di non sapere se __________
H__________ avesse pure coadiuvato all’inizio delle trattative per il progetto
“MOR” (interrogatorio p. 2 righe 31-32) e di non poter né confermare né
smentire che costui avesse convinto R__________ __________ a concludere il
contratto con la convenuta (interrogatorio p. 2 righe 31-35), aggiungendo tra l’altro
che __________ H__________ aveva effettivamente avuto diverse riunioni con R__________
__________ (interrogatorio p. 2 righe 27-28). Quanto riferito da M__________ __________
a p. 2 della sua testimonianza (righe 42-43) non è per contro rilevante, concernendo
le prime due fasi del progetto.
8.2.2. Per
il Pretore, quanto accertato sopra era per altro stato confermato anche dalla
testimonianza di R__________ __________, il quale aveva persino affermato che
senza l’intervento dell’attrice, che in particolare gli aveva presentato la
convenuta e lo aveva convinto ad aggiudicarle la commessa (p. 3 risposta 8 e p.
4 risposte 3 e 4), il contratto non sarebbe stato verosimilmente perfezionato
con la convenuta bensì con altri (p. 2 seg. risposte 5 e 9 e p. 4 segg.
risposte 2, 3, 4, 5.2, 5.3, 5.4, 13 e 15). Ora, neanche in questo caso, la
convenuta si è confrontata con tutti i riferimenti probatori esposti nella
decisione pretorile, essendosi limitata a prendere posizione solo su quanto il
teste avrebbe riferito a p. 2 seg. della sua deposizione. E in ogni caso è incontestabile
che nella sua testimonianza R__________ __________ si sia effettivamente
espresso proprio nei termini riportati dal primo giudice.
8.2.3. Per
il Pretore, il fatto che l’attrice avesse oltretutto partecipato anche
all’andamento del progetto, prendendo segnatamente parte a varie riunioni e
fornendo consulenza sui prezzi e in ambito contrattuale, era stato dimostrato dal
doc. F, dall’interrogatorio di D__________ __________ (p. 5 righe 27-28 e 32-33),
dalla testimonianza di M__________ __________ (p. 2 righe 44-46) e dalla
testimonianza di R__________ __________ (p. 3 risposta 9 e 10), mentre il fatto
che essa fosse pure intervenuta al fine di aiutare la convenuta a far fronte
alle sue difficoltà finanziarie, proponendo la collaborazione con L__________ __________
quale nuova azionista e T__________ __________ quale membro con firma
individuale, era stato dimostrato dall’interrogatorio di D__________ __________
(p. 4 righe 31-32). Nell’appello la convenuta non ha tuttavia spiegato, se non con
riferimento a quanto era stato riferito da D__________ __________ (su cui ci si
è tuttavia già espressi al consid. 8.2.1), per quale motivo tutte le prove
indicate nella sentenza non fossero tali da suffragare questi ulteriori accertamenti
pretorili.
9. Il
Pretore ha poi ritenuto indubbio che la convenuta si fosse riconosciuta
debitrice verso l’attrice degli importi di EUR 120'000.- + IVA di cui alle due
fatture recanti i n. 150216 e 150617. Da una parte era in effetti stato
dimostrato che __________ H__________ e D__________ __________ avevano
concordato verbalmente proprio in complessivi EUR 120'000.- + IVA la
provvigione a favore dell’attrice per la fornitura e l’installazione del “MOR”
(interrogatorio __________ H__________ p. 2 righe 11-12).
E
dall’altra era pure risultato, dopo che la convenuta aveva già provveduto a pagare
all’attrice EUR 17'438.76 in relazione alla fattura recante il n. 150617, corrispondente
all’acconto del 10% della provvigione “MOR” (interrogatorio D__________ __________
p. 4 righe 20-26, p. 5 righe 13-18 e 39-40), che D__________ __________ in
occasione dello scambio di e-mail di cui al doc. D si era impegnato a versarle anche
il saldo di EUR 116'640.-, di cui alla fattura recante il n. 150216, entro la
fine di luglio 2015.
9.1. In
questa sede la convenuta ha sostenuto che il fatto che D__________ __________
in occasione dello scambio di e-mail di cui al doc. D avesse riconosciuto di
dover pagare a breve l’importo di EUR 116'640.- non permetteva ancora di
dedurre, alla luce delle spiegazioni da lui fornite nel suo interrogatorio (p.
5), confermate per altro dai doc. B e I nonché dalla deposizione di __________
H__________ e dalla testimonianza di M__________ __________, che quella somma
fosse effettivamente dovuta. Essa ha poi evidenziato che la somma di EUR
120'000.- pattuita verbalmente tra le parti per la provvigione, sia pure
riconosciuta da D__________ __________, sarebbe però stata superiore
all’importo di circa EUR 98'000.- riconosciuto dalla stessa attrice nella
replica (p. 7), dovuto in applicazione dei parametri fissati nel contratto di
cui al doc. 3 (13% di EUR 760'000.-), e nemmeno collimerebbe con l’importo di
EUR 96'000.- che l’attrice stessa aveva indicato esserle ancora dovuto nella
tabella di cui al doc. I. Ed ha aggiunto che “le fatture pagate e quelle richieste”
non coinciderebbero “né con i numeri né con le cifre pagate” e in
particolare che l’importo di EUR 17'438.76 da lei pagato il 2 luglio 2015 (doc.
C) non corrisponderebbe “con la cifra dedotta né con il numero di fatture
del MOR” (appello p. 5 seg.).
9.2. La
censura deve senz’altro essere disattesa.
9.2.1. La
convenuta non ha in sé censurato l’assunto pretorile, che deve con ciò essere considerato
assodato, secondo cui __________ H__________ e D__________ __________ avessero
concordato verbalmente in complessivi EUR 120'000.- + IVA la provvigione a
favore dall’attrice per la fornitura del “MOR”. In tali circostanze poco
importa sapere se, come ritenuto dal Pretore con una motivazione alternativa e
indipendente, D__________ __________ in occasione dello scambio di e-mail di
cui al doc. D avesse anche riconosciuto di dover pagare a breve l’importo di
EUR 116'640.-, ciò che per altro era chiaramente evincibile da quel documento.
9.2.2. La
convenuta non può essere seguita nemmeno laddove ha messo in dubbio la correttezza
della somma di EUR 116'640.- (ossia EUR 108'000.- + IVA) fatta valere in causa
dall’attrice.
Innanzitutto
il fatto che la somma di EUR 120'000.- pattuita verbalmente tra le parti
sarebbe stata superiore all’importo di circa EUR 98'000.- dovuto in applicazione
dei parametri di calcolo fissati nel contratto di cui al doc. 3 è irrilevante,
visto che quest’ultimo contratto, con i parametri in esso indicati, non era
applicabile alla fornitura del “MOR” (cfr. consid. 7.3). Non è per altro
vero che l’attrice a p. 7 della replica avrebbe riconosciuto di poter
pretendere solo quest’ultima somma, quella sua affermazione essendo avvenuta “nella
più che denegata ipotesi in cui il contratto di cui al doc. 3 fosse applicabile
in concreto e che si giungesse alla conclusione che la clausola sulla forma
delle modifiche contrattuali presente nello stesso porti a ritenere che la
comunicazione mail di cui al doc. C dell’incarto di conciliazione n.
CM.2016.833 non obblighi parte convenuta relativamente alla provvigione dovuta”
(replica p. 6).
Il
fatto che la somma di EUR 120'000.- pattuita verbalmente tra le parti non
collimerebbe con l’importo di EUR 96'000.- che l’attrice aveva indicato esserle
ancora dovuto nella tabella di cui al doc. I è invece irricevibile, essendo
stato addotto per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). In
ogni caso l’importo che l’attrice aveva indicato esserle ancora dovuto in quella
tabella era stato - giustamente - da lei calcolato in EUR 96'000.- tenendo
conto che a quel momento, nel giugno 2015 (“Stand: Giugno.15”), la
convenuta, visto quanto incassato sino ad allora dalla sua cliente (il 90% della
mercede), risultava esserle debitrice di soli EUR 108'000.- (degli EUR
120'000.- concordati), dai quali doveva essere dedotto l’acconto di EUR
12'000.- già corrisposto (cfr. pure interrogatorio __________ H__________ p. 2
righe 41-47, testimonianza M__________ __________ p. 2 righe 15-23); il che a
ben vedere non significa però ancora, specie in assenza di un’allegazione in
tal senso della convenuta negli allegati preliminari (cfr. consid. 10.2), che
quest’ultima non potesse in seguito aver incassato dalla sua cliente anche
l’ultimo 10% e con ciò non potesse risultare debitrice di tutti gli EUR
120'000.- concordati con l’attrice, dai quali andava dedotto l’acconto di EUR
12'000.- già corrisposto.
Del
tutto infondato è invece l’assunto della convenuta, per altro addotto per la
prima volta e con ciò irritualmente solo in sede conclusionale (art. 229 CPC
e
contrario), secondo cui “le fatture pagate e quelle richieste” non
coinciderebbero “né con i numeri né con le cifre pagate” e in
particolare secondo cui l’importo di EUR 17'438.76 da lei pagato il 2 luglio
2015 (doc. C) non corrisponderebbe “con la cifra dedotta né con il numero di
fatture del MOR”. È in effetti incontestabile che l’importo di EUR
17'438.76 pagato dalla convenuta in relazione alle fatture n. 150413 e 150617
(doc. C) era riferito in parte alla fattura datata 17 giugno 2015 e recante il
n. 150617 di EUR 12'960.- (ossia EUR 12'000.- + IVA) e per la rimanenza di EUR
4'478.76 concerneva invece la fattura, non agli atti, recante il n. 150413 relativa
al progetto “G__________, Eng. 10%”, che al pari dell’altra risultava
essere stata da lei pagata il “2.07.15” (cfr. doc. I).
10. Il
Pretore ha inoltre ritenuto che la convenuta non potesse prevalersi né del
fatto che il pagamento della provvigione fosse stato condizionato all’integrale
pagamento della mercede da parte della sua cliente, né del fatto che in ogni
caso il saldo del 10% di quella mercede non le fosse stato ancora pagato.
Queste
due circostanze fattuali erano in effetti state da lei addotte per la prima
volta e con ciò irritualmente (art. 229 CPC) solo in sede conclusionale. E
comunque non erano state sufficientemente dimostrate, visto che l’unica prova
attestante la prima circostanza (interrogatorio D__________ __________ p. 4 righe
20-23 e p. 5 righe 13-18 e 39-40) era stata sconfessata da altre risultanze
istruttorie, segnatamente dal fatto che M__________ __________ non era stata
informata dell’esistenza di una tale condizione (testimonianza M__________ __________
p. 1 righe 14-16 e p. 2 righe 40-41), dal fatto che la convenuta aveva ciononostante
provveduto a pagare la fattura recante il n. 150617 e ancora dal fatto che la
convenuta in occasione dello scambio di e-mail di cui al doc. D si era
incondizionatamente impegnata a pagare la fattura recante il n. 150216; mentre
che la seconda circostanza non risultava essere stata suffragata da alcuna
prova.
10.1. In
questa sede la convenuta ha contestato che le due circostanze fattuali da lei
addotte in sede conclusionale, ossia il fatto che il pagamento della
provvigione fosse stato condizionato all’integrale pagamento della mercede da
parte della sua cliente e il fatto che in ogni caso il saldo del 10% di quella
mercede non le fosse stato ancora pagato, non potessero essere considerate per
il giudizio siccome irricevibili. Essa ha osservato che “la parte convenuta
ha
contestato integralmente il perfezionamento dell’accordo. Essa non è
entrata nel merito degli elementi dello stesso e delle sue clausole orali, avendolo
contestato per diversi motivi, tra cui quello di non essere stato redatto per
iscritto e la mancanza di accordo tra le parti. Una contestazione, seppure necessariamente
specifica, non può addentarsi in tutte le possibili negazioni di eventuali
clausole di cui si contesta il perfezionamento stesso del contratto e la
concorde volontà delle parti”, aggiungendo poi che “la decisione avrebbe
quindi dovuto addentrarsi nel valutare se la clausola contrattuale, contestata
dalla parte convenuta già solo per aver contestato l’intero contratto, era
stata sufficientemente dimostrata dalla controparte e non fermarsi alla
presunta mancata contestazione, che è invece sufficientemente motivata. Così
facendo il giudice di prime cure viola l’art. 8 CC, disconoscendo che l’onere
di dimostrare le clausole contrattuali spetta alla parte attrice e non alla
parte convenuta” (appello p. 9).
Nel
prosieguo del suo esposto ha poi rilevato come quelle due circostanze fattuali
corrispondevano alla realtà. A parte che non era certamente a lei che incombeva
l’onere di provare che il diritto alla provvigione della controparte non era maturato
ma era semmai l’attrice a dover dimostrare il contrario, ha rilevato che la
prima delle due circostanze fattuali era stata dimostrata non solo da D__________
__________ (interrogatorio p. 7), da __________ H__________ (interrogatorio p.
2) e da M__________ __________ (testimonianza p. 2), ma anche dal fatto che nella
fattura di cui al doc. C inc. UC, così come nella tabella di cui al doc. I, il
pagamento della provvigione a favore dell’attrice, allora pari al 90%, le era
stato richiesto solo dopo che essa aveva a sua volta ricevuto il 90% della
mercede dalla sua cliente, tanto più che essa in occasione dello scambio di
e-mail di cui al doc. D aveva lasciato intendere che la cliente non aveva
ancora pagato integralmente la fornitura. Quanto alla seconda circostanza fattuale,
ha evidenziato che l’onere di provare di aver diritto anche all’ultimo 10%
della provvigione a seguito dell’avvenuto pagamento dell’ultimo 10% della
mercede da parte della cliente incombeva all’attrice e non spettava certo alla convenuta
dimostrare il contrario.
10.2. La
censura deve senz’altro essere disattesa.
La
convenuta, che in questa sede non ha censurato di aver addotto per la prima
volta solo con le conclusioni che il pagamento della provvigione sarebbe stato
condizionato all’integrale pagamento della mercede da parte della sua cliente e
che il saldo del 10% di quella mercede nemmeno le sarebbe stato ancora pagato, non
può essere assolutamente seguita laddove ha sostenuto che quelle due
circostanze fattuali sarebbero state in ogni caso ricevibili ed avrebbero
pertanto dovuto essere considerate per il giudizio. Come giustamente rilevato
dal giudice di prime cure, l’adduzione in sede conclusionale di una nuova tesi
difensiva fondata su fatti non addotti negli allegati preliminari è in effetti proceduralmente
irrita (art. 229 CPC
e contrario), la massima eventuale, che vale nella procedura
ordinaria, imponendo alle parti di addurre nel limite del possibile già negli allegati
preliminari tutte le ipotizzabili circostanze di fatto atte a migliorare la
loro rispettiva posizione processuale (cfr. DTF 146 III 416 consid. 5.3). E nel
caso di specie si trattava appunto di fatti che avrebbero potuto essere
ragionevolmente addotti già nella risposta e nella duplica.
11. Il
Pretore ha quindi ritenuto che la convenuta non avesse dimostrato né che l’attrice
doveva essere ritenuta responsabile dei difetti presenti nell’impianto “MOR”
né di aver subito un danno dalla fornitura difettosa. Pur essendo verosimile
che l’impianto presentasse dei difetti (doc. 6 e 10, testimonianza J__________ __________
p. 6), ciò, a suo giudizio, non implicava ancora che l’attrice ne fosse in
qualche modo responsabile, visto da una parte che essa non aveva avuto alcun
ruolo nella fornitura e nemmeno era parte alla relazione contrattuale con la
cliente (testimonianza R__________ __________ p. 3 domanda 9) e considerato
dall’altra che la convenuta non aveva debitamente allegato e comprovato quale sarebbe
stata l’implicazione dell’attrice, né aveva spiegato in quali inadempienze quest’ultima
sarebbe incorsa, ed anzi con ogni verosimiglianza gli errori riguardanti l’impianto
erano da ricondurre ai dati forniti da A__________ __________ e da L__________ __________
(duplica p. 6), come ipotizzato anche da D__________ __________ e J__________ __________
(interrogatorio D__________ __________ p. 5 righe 20-22, testimonianza J__________
__________ p. 6). Quanto poi all’asserito danno patito dalla convenuta in relazione
alla difettosità dell’opera, le sue allegazioni a sostegno dello stesso non
erano state sufficientemente dettagliate e motivate e dunque non permettevano
di appurarne l’entità e nemmeno erano tali da escludere il pagamento della provvigione.
J__________ __________ aveva del resto specificato che i difetti erano stati
assunti da G__________ __________, la quale non aveva ritenuto opportuno
rivalersi nei confronti di L__________ __________, e non aveva mai fatto il
nome della convenuta e nemmeno aveva espresso l’intenzione di avviare una
procedura giudiziaria nei suoi confronti (testimonianza J__________ __________
p. 6). E in ogni caso non era stato provato che la convenuta fosse stata oggetto
di cause risarcitorie da parte di A__________ __________ o di L__________ __________.
11.1. In
questa sede la convenuta ha ribadito che il diritto dell’attrice alla provvigione
si sarebbe estinto in applicazione dell’art. 418h cpv. 2 CO, visto che
l’istruttoria aveva dimostrato che essa a seguito della fornitura difettosa del
“MOR” aveva subito un danno importante, tale quasi da comportarne il fallimento
(doc. 6, 8 e 10, interrogatorio D__________ __________ p. 4, testimonianza J__________
__________ p. 6), poco importando invece se l’attrice fosse o meno responsabile
dei difetti riscontrati nell’impianto.
11.2. La
censura è manifestamente infondata, al limite del temerario.
Nel
caso di specie non si vede innanzitutto, e la convenuta non lo ha spiegato, per
quale motivo avrebbe dovuto entrare in linea di conto l’art. 418h cpv. 2 CO,
che è una disposizione relativa al contratto di agenzia, che il Pretore, dopo ampia
motivazione, aveva invece considerato inapplicabile, ritenendo che tra le parti
fosse invece stato concluso un contratto di mediazione.
In
ogni caso le condizioni per far capo all’art. 418h cpv. 2 CO non erano assolutamente
date, visto che quell’articolo, in base al suo tenore, poteva entrare in
considerazione solo se la controprestazione corrispondente alla prestazione già
eseguita dal mandante, ossia il pagamento da parte del suo cliente, non era
fornita o lo era in misura tanto esigua da non potersi pretendere che il
mandante pagasse una provvigione. Ora, a parte il fatto che nel caso concreto è
pacifico che la cliente aveva già provveduto a pagare alla convenuta almeno il
90% della mercede, si osserva che una fornitura difettosa tale da comportare un
danno importante alla convenuta non rientra tra le fattispecie che permetterebbero
di far capo a quella norma.
E
comunque, non avendo la convenuta censurato l’assunto pretorile secondo cui le
sue allegazioni a sostegno di quel danno non erano state sufficientemente
dettagliate e motivate e dunque non permettevano di appurarne l’entità e
nemmeno erano tali da escludere il pagamento della provvigione, è a maggior ragione
escluso che essa possa prevalersi di quella disposizione.
12. Il
Pretore ha infine ritenuto, per quanto riguardava il giudizio sulla domanda di
rigetto dell’opposizione al PE, che il tasso di cambio EUR / CHF utilizzato a
suo tempo dall’attrice potesse essere confermato. A suo dire, il tasso di
conversione da lei applicato, che era quello in vigore nel marzo 2015 (1.0611
CHF / 1 EUR), non era in effetti mai stato contestato dalla convenuta.
12.1. In
questa sede la convenuta ha obiettato che il tasso di cambio applicato dal giudice
di prime cure nella sua decisione, non più attuale, nemmeno sarebbe da lei mai stato
riconosciuto.
12.2. La
censura dev’essere disattesa anche in questo caso.
La
giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che la conversione dell'ammontare del credito in valuta
legale svizzera di cui all'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF dev’essere
effettuata al corso delle divise del giorno della domanda di esecuzione
(DTF 137 III 623 consid. 3), sicché il rilievo d’appello secondo cui il tasso
di cambio applicato dal giudice di prime cure non sarebbe più attuale, per
altro addotto per la prima volta solo in questa sede e con ciò irricevibile
(art. 317 cpv. 1 CPC), è privo di rilevanza.
Quanto
all’altro rilievo d’appello, quello secondo cui il tasso di cambio applicato
dal giudice di prime cure non sarebbe mai stato riconosciuto dalla convenuta,
lo stesso è invece irricevibile, visto che con una tale censura, quest’ultima,
venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata
con il ben diverso assunto del giudice di prime cure secondo cui essa non lo aveva
mai contestato.
13. Ne
discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui
è ricevibile.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore qui ancora litigioso di EUR 116'640.-, seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 17 novembre 2023 di AP 1 è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di complessivi CHF 7’000.- sono poste
a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata CHF 5’000.- a titolo di
ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).