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Decisione

12.2023.153

Contratto di credito lombard - liquidazione degli averi per mancato rispetto di un margin call

3 giugno 2024Italiano54 min

particolare con il consulente C______ P______. Il 6 aprile 2019 AP1 ha aperto la

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.153

Lugano

3 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa – inc. OR.2022.6 – della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2, promossa con petizione 11 gennaio 2022 da

AO1, Z______

rappresentata

dalla sua succursale di L______

contro

AP1,

Y______ C______ (A______)

patrocinato dall'avv.

PA2,

L______

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna del convenuto al pagamento di EUR 620'402.67 e di fr. 50.-

oltre interessi al 5% dal 16 aprile 2021, con protesta di tasse, spese (compresi

fr. 2'500.- relativi alla procedura di conciliazione) e ripetibili;

domanda avversata dal

convenuto che ha postulato di respingere la petizione in ordine (per l'incompetenza

territoriale del giudice adito) o - in subordine – nel merito, e che il Pretore

ha accolto con decisione 25 ottobre 2023;

appellante il convenuto,

con appello 27 novembre 2023, con cui chiede di riformare il giudizio nel senso

di respingere la petizione in ordine e nel merito o, in subordine, di rinviare

la causa al Pretore per complemento istruttorio e nuova pronuncia, il tutto con

protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice, con

osservazioni all’appello 22 febbraio 2024, propone la reiezione del gravame,

pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda sede;

viste altresì la replica

spontanea 7 marzo 2024 dell’appellante e la duplica spontanea 14 marzo 2024

dell’appellata;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP1 è un cittadino

i______, nato in R______ e residente in A______. Di formazione ingegnere

civile, opera come imprenditore e gestisce il suo patrimonio, agendo su diverse

piazze finanziarie mondiali.

B. Nel corso del 2019,

su indicazione di alcuni amici, AP1 è entrato in contatto con AO1 e più in

particolare con il consulente C______ P______. Il 6 aprile 2019 AP1 ha aperto la

relazione bancaria no ______ presso la succursale di L______ di AO1

(doc. E, F). Al momento dell’apertura della citata relazione bancaria, egli ha

riconosciuto di essere un esperto in materia finanziaria, di avere un’elevata

propensione al rischio e di voler massimizzare il rendimento dei suoi

investimenti, modificando così il suo profilo d'investimento da "private"

a "professional". AP1 ha pure ottenuto l’accesso diretto alla

sala trading di AO1 (in Svizzera e a H______ K______) che gli permetteva di

decidere autonomamente quali operazioni finanziarie effettuare (doc. E).

C. Il 23 gennaio 2020 le

parti hanno concluso un contratto di credito lombard (“Lombard credit

facility Agreement”), in forza del quale AO1 concedeva a AP1 una linea di

credito di EUR 2'500'000.- (doc. G), aumentata il 14 febbraio 2020 a EUR

3'000'000.- (doc. A), dietro costituzione in garanzia dei beni (presenti e futuri;

“Collateral”) depositati sul conto del mutuatario. Il contratto

disciplinava in particolare i limiti di utilizzo del credito, i termini delle

garanzie prestate dal debitore e le prerogative di realizzazione della banca.

D. Agli inizi del 2020,

complice in particolare la diffusione della pandemia legata al Covid-19, sui

mercati finanziari regnava una situazione di grande incertezza e turbolenza.

Ciò si è ripercosso negativamente anche sul portafoglio di AP1. Con lettera 6

marzo 2020 AO1, constatata l’insufficienza delle coperture (“Lending Value

of the assets pledged as collateral”) allora in essere sulla relazione

bancaria, che presentava un saldo negativo di EUR 5'995'672.-, ha formulato un

richiamo di margine (“margin call”) sollecitando AP1 a ripristinare le

garanzie necessarie a coprire l'ammanco (“Collateral Shortfall”) di EUR

1'481'670.- entro il 10 marzo 2020 alle ore 10:00 con l'apporto di nuovi fondi

o riducendo di conseguenza l'uso del credito. Contestualmente la banca ha

avvertito il cliente che, in caso contrario o nell'eventualità di un ulteriore

deterioramento del valore delle garanzie prima della scadenza del termine di

richiamo, essa si sarebbe riservata di recuperare lo scoperto liquidando le

garanzie costituite in pegno senza nuovo avviso (doc. H). Il “margin call” (contenuto

nella lettera 6 marzo 2020) è stato notificato al cliente per e-mail il 9 marzo

2020 alle ore 09:09 (doc. I).

AP1 non ha fornito le ulteriori garanzie, sicché la banca

ha liquidato il suo portafoglio tra il 9 e il 10 marzo 2020 (doc. W). Con

lettera 31 marzo 2020 la banca ha informato il cliente che la sua posizione

presentava un saldo negativo di EUR 616'957.99 e ne ha sollecitato il pagamento

entro 15 giorni (doc. J). Senza esito. Al che il 29 marzo 2021 AO1 ha disdetto

il contratto di credito lombard con effetto immediato e ha invitato nuovamente

il debitore a pagare lo scoperto residuo in conto di EUR 620'448.24 entro il 7

aprile 2021 (doc. O). Senza successo.

F. Ottenuta

l’autorizzazione ad agire (inc. CM.2021.311), con petizione 11 gennaio 2022 AO1

ha convenuto AP1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenerne la

condanna al pagamento di EUR 620'402.67 e fr. 50.- oltre interessi al 5% dal 16

aprile 2021. In sintesi, la banca ha rilevato che il contratto di credito

lombardo (in particolare il suo art. 10) le lasciava ampio margine di manovra,

soprattutto nei periodi di mercati borsistici burrascosi come quelli che regnavano

nel marzo del 2020. Il saldo dovuto dal cliente si desumeva per il resto dagli

estratti relativi ai movimenti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 (doc. K,

Q).

G. Con risposta 4 aprile

2022 il convenuto ha sollevato anzitutto l’eccezione d’incompetenza

territoriale del giudice adito ritenendo che la relazione giuridica tra le

parti costituiva un contratto con consumatori nel senso dell’art. 120 LDIP che

ostava alla proroga di foro prevista nel contratto di credito lombard e

determinava in concreto la competenza dei tribunali del suo luogo di residenza

o dimora abituale (l'Armenia). Nel merito, egli si è opposto alla petizione

facendo carico all’attrice di aver liquidato le garanzie in maniera affrettata

e sulla base di una valutazione errata delle garanzie e dell'importo scoperto.

Il “margin call”, notificato solo il 9 marzo 2020, sarebbe stato inoltre

tardivo e ignorava il termine "autoimposto" di quattro giorni.

La banca l’avrebbe altresì dovuto avvertire prima del fatto che il limite di

credito era stato superato anziché permettergli di continuare a eseguire

transazioni e aumentare così il danno. Senza il comportamento dell’attrice,

egli disporrebbe ancora delle proprie garanzie e il saldo del conto sarebbe

positivo. In via eventuale egli ha quindi opposto una propria contropretesa nei

confronti della banca da porre in compensazione per il danno cagionato dalla

liquidazione ingiustificata delle garanzie.

H. Con la replica del 30

maggio 2022 l’attrice ha ribadito la propria posizione e sostenuto la competenza

della Pretura di Lugano contestando la qualità di consumatore del convenuto.

Nel merito, essa ha ribattuto che il cliente era pienamente consapevole che la

sua situazione finanziaria stava peggiorando ben prima di ricevere il “margin

call”, che il suo limite di credito era stato superato e che la banca

avrebbe potuto chiudere in ogni momento le operazioni scoperte. Termini e

modalità dell’avviso di margine andavano peraltro valutati tenendo conto del

fatto che AP1 era un investitore esperto. Con la duplica 22 agosto 2022 il

convenuto ha mantenuto il suo punto di vista, non senza sottolineare che

l'attrice era venuta meno al proprio obbligo di sostanziare e motivare le

proprie allegazioni come pure di contestare le allegazioni della controparte le

quali dovevano considerarsi pertanto accertate senza dover essere provate.

I. Esperita

l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi 17 maggio e 21 agosto 2023, in

cui le parti hanno riproposto le proprie richieste, il Pretore con decisione 25

ottobre 2023 ha accolto la petizione e condannato AP1 al pagamento di EUR

620'402.67 e fr. 50.- oltre interessi del 5% dal 16 aprile 2021, con seguito di

spese processuali (fr. 18'000.- complessivi, di cui fr. 2'500.- per la

procedura di conciliazione) e ripetibili (fr. 20'000.-) a carico del convenuto.

L. Contro la sentenza

appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 27 novembre 2023

per ottenerne la riforma nel senso di respingere in ordine e nel merito la

petizione o, in subordine, di rinviare la causa al Pretore per complemento

istruttorio e nuova pronuncia, con protesta di tasse, spese (comprese quelle

della procedura di conciliazione) e ripetibili di entrambe le sedi. Con

osservazioni 22 febbraio 2024 l'attrice propone di respingere l'appello, pure

con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

M. Con replica spontanea

7 marzo 2024 l’appellante ha riaffermato il proprio punto di vista. Altrettanto

ha fatto l’appellata nella sua duplica spontanea 14 marzo 2024.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

L’art.

308.

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale

valore supera ampiamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione

e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, l’appello

27.

novembre 2023 contro la decisione 25 ottobre 2023, notificata al convenuto

il 26 ottobre 2023, è tempestivo in virtù dell’art. 142 cpv. 3 CPC. Come sono

tempestive la risposta all’appello 22 febbraio 2024 nonché la replica e la

duplica spontanee.

2.

Nella

decisione impugnata il Pretore ha anzitutto respinto l’eccezione di incompetenza

territoriale. Il contratto tra le parti non poteva essere qualificato come un

contratto con consumatori ai sensi dell’art. 120 LDIP giacché gli investimenti

in questione non avevano nulla a che vedere con una prestazione di consumo

corrente destinata all’uso personale o familiare del convenuto. Non vi era

inoltre stato alcun tipo di promozione da parte dell’attrice né alcun contatto

in Armenia, stato di dimora abituale di AP1. La relazione bancaria era stata

aperta da costui a L______ e la prestazione caratteristica del contratto (la

concessione della linea di credito al convenuto), era stata eseguita in

Svizzera. Ciò posto, la proroga di foro contenuta nel contratto (art. 11 [recte:

21]: doc. A) era quindi valida. Onde la competenza della Pretura di Lugano

(loc. cit., pag. 3).

Nel merito, il primo giudice, accertata l'applicazione

del diritto svizzero (art. 116 LDIP) scelto dalle parti e la connotazione execution

only del contratto, ha tracciato il quadro legale della vertenza. Egli ha

ricordato che il garante deve essere di principio avvisato (per tempo) dal

beneficiario della garanzia della realizzazione dei titoli contabili, pur

potendovi rinunciare se è un investitore qualificato (art. 32 cpv. 1 LTCo [RS

957.1]), che una liquidazione senza preavviso è tuttavia possibile ove la

realizzazione immediata si riveli nell'interesse delle parti (così nel caso di

imminente crollo del valore dei titoli costituiti in garanzia o di turbative

del mercato) e che il beneficiario della garanzia che procede alla

realizzazione di titoli contabili senza che le condizioni siano adempiute

risponde del danno nei confronti del garante (art. 31 cpv. 4 LTCo). Ciò

premesso, il Pretore ha accertato che in concreto gli accordi erano

perfettamente chiari, nel senso che – come si è poi verificato – una volta

scattata la richiesta di “margin call” la banca era autorizzata, senza

ulteriori preavvisi e a sua completa discrezione, a realizzare le garanzie

qualora il cliente non avesse provveduto a ripristinare adeguate coperture.

Dandosi poi un investitore qualificato, un avviso di realizzazione nemmeno

sarebbe stato indispensabile. Considerato inoltre che il “margin call”

era intervenuto in un momento di particolare turbolenza e incertezza dei

mercati e giustificava un termine di avviso oltremodo ridotto, egli ha

constatato che il convenuto (investitore esperto e al corrente di quanto stava

accadendo, tant'è che aveva iniziato a chiudere alcune posizioni) era già stato

informato del peggioramento del suo portafoglio e della necessità di apportare

ulteriori garanzie. Ciò posto, il preavviso di un solo giorno prima di

procedere al "close out" si giustificava già alla luce

dell'art. 10 cpv. 1 del contratto. Comunque sia, la situazione incerta e

turbolenta sui mercati finanziari (e di un imminente crollo del valore delle

garanzie) al momento del “margin call” e della liquidazione consentivano

all'attrice, in virtù dell'ampio margine di manovra riservatole dall'art. 10

cpv. 2 del contratto, di fare astrazione dagli usuali tempi di avviso e di

procedere immediatamente – senza neppure dovere attendere la scadenza del breve

termine impartito – con una vendita d'emergenza (nell'interesse di ambo le

parti) alla realizzazione delle garanzie. Tanto più che prima della scadenza

del “margin call” alla banca non erano giunti riscontri concludenti in

merito alla possibilità di coprire con la dovuta prontezza il margine richiesto

(loc. cit., pag. 4 a 6).

Riguardo all'obiezione del convenuto secondo cui il “margin

call” sarebbe avvenuto sulla base di una valutazione errata e il valore

delle garanzie (“lending value”) sarebbe già stato sufficiente a coprire

il credito lombard, il Pretore ha constatato che il contratto (art. 8, 9 e 10

cpv. 2) lasciava un'ampia latitudine di giudizio alla banca nel determinare in

maniera unilaterale la “lending value”, il grado di copertura del

credito (che i testimoni avevano per altro confermato essere insufficiente) e

l'esigenza di ulteriori garanzie e che per il resto il convenuto non era

riuscito a spiegare né tanto meno a dimostrare in cosa sarebbero consistiti gli

asseriti errori di valutazione delle garanzie e del credito scoperto. Ne ha

desunto, il primo giudice, anche tenuto conto dell'esperienza professionale del

convenuto, che il “margin call” e la liquidazione delle garanzie da

parte della banca erano avvenute conformemente alle disposizioni legali e

contrattuali. Il Pretore ha quindi scartato anche la tesi del convenuto secondo

cui i suoi beni sarebbero stati venduti a un prezzo troppo basso e in violazione

del dovere di diligenza. Egli ha appurato che il dettaglio della liquidazione

del portafoglio era documentato dai 64 avvisi relativi alle 32 operazioni di

compravendita (doc. W) e che il prezzo (poi applicato al cliente, salvo piccoli

arrotondamenti) era stato fissato dalle banche (D______ B______ e U______

U______) con le quali l'attrice aveva negoziato "le azioni".

Dal canto suo il convenuto, limitandosi ad affermazioni generiche e non

sufficientemente sostanziate, non aveva dimostrato che la vendita sarebbe

avvenuta al di sotto del prezzo di mercato né che la banca avrebbe commesso

violazioni dell'obbligo di diligenza nell'ambito della liquidazione delle

garanzie. Ad ogni buon conto – ha epilogato il Pretore – il saldo rivendicato

dall'attrice trovava riscontro negli estratti dal 1° gennaio 2020 al 31

dicembre 2021 (doc. Q) come pure nella valutazione del portafoglio 8 giugno

2021.

con riferimento al 1° gennaio 2021 (doc. K), mentre il convenuto – che era

al corrente della situazione, aveva cominciato a chiudere alcune posizioni e

aveva acconsentito alla chiusura di altre da parte della banca – non aveva

dimostrato né circostanziato a sufficienza i motivi per cui le posizioni del conto

non sarebbero state corrette. Onde il riconoscimento del saldo comprovato di EUR 620'402.67 e fr. 50.- e il rigetto di una contropretesa del convenuto (pag.

6.

seg.).

3.

L'appellante

ribadisce anzitutto il difetto di competenza territoriale del Pretore adito.

Ripete che il contratto di credito lombard in rassegna è un contratto con

consumatori ai sensi dell’art. 120 cpv. 1 LDIP. Decisivo è lo scopo del

contratto che nella fattispecie riguarda l'uso personale e non la sua attività

professionale. Il fatto che egli abbia familiarità con le transazioni

finanziarie sarebbe irrilevante, come pure l’importo della linea di credito

concessagli dalla banca. Ne desume il convenuto che già per questo motivo la

decisione impugnata andrebbe annullata e la petizione dichiarata irricevibile

(memoriale, pag. 9 seg.).

La doglianza cade nel

vuoto. Il Pretore ha respinto l'eccezione del convenuto siccome gli

investimenti in questione erano estranei a una prestazione di consumo corrente

destinata all'uso personale o familiare, non aveva ravvisato alcuna attività di

promozione della banca né alcun contatto in Armenia e la relazione bancaria era

stata aperta da AP1 a L______, dove la prestazione caratteristica del contratto

era stata eseguita. Ora con tali argomenti l'appellante non si confronta

nemmeno di scorcio. Egli non solo non pretende (né tanto meno dimostra) che il

contratto in esame riguardava una prestazione di consumo corrente ma

nemmeno discute il collegamento del contratto (ai fini della sua conclusione

come pure della sua esecuzione) con L______, sicché al riguardo l'appello si

rivela irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Comunque

sia, giova ricordare al convenuto che se la concessione di piccoli crediti può

rientrare nel campo di applicazione dell'art. 120 LDIP (Dutoit/Bonomi, Droit international privé

suisse, 6a edizione, n. 5 ad art. 120 LDIP), lo stesso non

può dirsi per il contratto in esame che ha visto il convenuto garantirsi una

linea di credito di EUR 3'000'000.-. Che una simile prestazione non fosse

destinata a coprire i bisogni elementari del convenuto (Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 6 ad art. 120 LDIP) ma vertesse

su prestiti, investimenti e servizi finanziari di una certa importanza (come è

già stato ritenuto per un prestito di fr. 300'000.-: v. STF 4A_229/2018 del 12

ottobre 2018 consid. 9), esclusi dal campo di applicazione della norma citata,

è indubbio. La decisione del Pretore di riconoscere la propria competenza

territoriale in virtù della proroga di foro pattuita con il contratto (art. 21;

doc. A) sfugge così alla critica.

4.

L'appellante si

duole dipoi di una ordinanza sulle prove che reputa insufficiente poiché non

avrebbe specificato a quale parte incombesse l'onere della prova in merito a

quali fatti contestati né per quali affermazioni fattuali andassero assunte le

prove. La decisione sulle prove non avrebbe inoltre nemmeno considerato quali

affermazioni fossero controverse, trascurando che solo i fatti controversi potevano

essere di rilievo per la fase probatoria. Il convenuto lamenta a tal proposito

una violazione dell'art. 154 segg. CPC nonché del suo diritto di essere sentito

(art. 53 cpv. 1 CPC; art. 29 cpv. 2 Cost.) che determina a suo avviso

l'annullamento automatico della decisione impugnata e il rinvio al primo

giudice per nuova pronuncia nel rispetto di detto diritto (memoriale, pag. 10).

La

critica non può trovare ascolto. Tutte le persone che partecipano a un processo

civile devono comportarsi secondo buona fede (art. 52 CPC). Uno dei doveri

principali che discende da tale principio è quello per cui una parte deve far

valere i propri mezzi di azione o di difesa senza indugio. Non è lecito, in

altri termini, sollevare a posteriori argomenti che si sarebbero potuti addurre

in tempo utile nel corso del procedimento (Bohnet

in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 28 ad art. 52 con richiami; Trezzini in: Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª edizione, vol. I, n. 15

ad art. 52 con riferimenti). Le censure d'ordine, compreso il diritto di essere

sentiti, non sfuggono a simile imperativo (DTF 135 III 336 consid. 2.2 in fine

con rimandi; cfr. anche DTF 138 III 103 in alto e 143 IV 406 consid. 3.4.2).

Nella fattispecie non consta che il convenuto abbia sollevato la contestazione

in rassegna in esito all'ordinanza sulle prove del 1° settembre 2022. Non lo ha

fatto nell'ambito della richiesta di modifica dell'ordinanza del 9 settembre

2022, respinta dal Pretore il 13 gennaio 2023. Come neppure lo ha fatto nel suo

allegato conclusivo del 21 agosto 2023. Il convenuto non poteva tenere in serbo

la contestazione per il caso di eventuali ripensamenti. La buona fede

processuale gli imponeva di reagire senza indugio. Sollevata soltanto in

appello, la censura fondata sulla pretesa violazione degli art. 154 e 53 cpv. 1

CPC risulta di conseguenza tardiva e come tale inammissibile. Sulla questione

invece di sapere se il Pretore abbia a torto fondato il proprio giudizio su

fatti non allegati o sufficientemente sostanziati dall'attrice – benché

contestati – oppure non abbia riconosciuto allegazioni proprie – non contestate

dalla controparte – si tornerà in appresso (consid. 11 seg.).

5.

Il

convenuto rimprovera inoltre al Pretore una serie di accertamenti erronei dei

fatti. A cominciare dalla constatazione secondo cui egli sarebbe già stato

informato dall'attrice del deterioramento del suo portafoglio e della necessità

di ulteriori garanzie prima del “margin call”. I testimoni C______

P______ e L______ Q______ – entrambi impiegati della AO1 – avrebbero ripetuto

questa affermazione – avanzata dall'attrice in modo strumentale solo con la

replica – nel corso della loro audizione. Tale affermazione sarebbe tuttavia

stata contraddetta dai documenti agli atti, e in particolare dal fatto che il

richiamo di margine datato 6 marzo 2020 gli era stato indiscutibilmente

consegnato solo il 9 marzo seguente. Né vi sarebbe alcuna prova del fatto che

egli sia stato informato per posta elettronica prima del 9 o del 6 marzo 2020

(memoriale, pag. 11 n. 30).

La censura è infondata. A

parte che l'accertamento pretorile trova riscontro nelle stesse allegazioni del

convenuto (v. ad esempio risposta 4 aprile 2022 pag. 5 n. 15 seg.: "All'inizio

di marzo 2020, si delineava un deficit nel portafoglio del Convenuto. Di

conseguenza, il Convenuto intendeva, previa consultazione e su consiglio

dell'Attrice, pagare un importo compreso tra EUR 500'000.- e 700'000.- per

compensare l'ammanco del prestito lombard. Tale versamento è stato oggetto di

diverse comunicazioni via e-mail tra il Convenuto e l'Attrice, in particolare

il 6.3.2020"), esso è pure confermato dalla corrispondenza prodotta da

AP1 (doc. 2, 3), dalla quale si evince fra l'altro che già il 3 marzo 2020

C______ P______, dovendo gestire la delicata situazione, aveva chiesto maggior

tempo al "Credit Risk Officer" ma che ormai (il 6 marzo 2020,

alle ore 12:42) egli si trovava veramente sotto pressione e chiedeva al cliente

come intendeva ripristinare i margini (doc. 2).

6.

L'appellante deplora

che il Pretore abbia ritenuto non irrealistico un termine di un giorno per la

realizzazione (recte: per il ripristino) delle garanzie, trascurando che

l'attrice medesima aveva fissato un termine di quattro giorni (memoriale, pag.

11.

n. 31). Il problema non è però tanto se l'attrice abbia fissato un termine

di uno o quattro giorni – come parrebbe invero alla luce del doc. H – quanto, al

limite, se il termine effettivo di un giorno per il “margin call” (dato

che la lettera del 6 marzo 2020 era stata pacificamente notificata al convenuto

il 9 marzo seguente: doc. I) fosse congruo. Ciò che il Pretore, tenuto conto

delle circostanze, ha reputato essere il caso. Al riguardo come pure sulla

questione se il convenuto poteva riporre legittimo affidamento

nell'assegnazione del termine di “margin call” si tornerà in appresso (consid.

7.

e 15).

7.

L'insorgente

contesta di avere avuto consapevolezza che la banca avrebbe potuto liquidare i

suoi beni in qualsiasi momento. Il fatto che l'attrice gli aveva impartito un

termine di quattro giorni significa che egli aveva tempo fino a quel momento

(10 marzo 2020, ore 10:00) per fornire le garanzie necessarie. Onde l'erroneità

dell'accertamento pretorile (memoriale, pag. 11 n. 32). L'appellante perde di

vista tuttavia che l'argomento del primo giudice si riferiva alla facoltà

accordata alla banca dall'art. 10 cpv. 2 del contratto (doc. A) di liquidare le

garanzie in ogni momento e a prescindere dai tempi di avviso (comunque sia

concessi, ancorché molto brevi) qualora l'andamento sfavorevole del mercato

(come poteva considerarsi la grande incertezza e turbolenza vigente sui mercati

al momento del richiamo di margine e della realizzazione) avesse potuto causare

un peggioramento sostanziale delle garanzie (sentenza impugnata, pag. 5 cpv. 10

a 14). Su tale aspetto, decontestualizzato dal convenuto, come pure sul fatto

che tale facoltà gli era stata ricordata dal consulente C______ P______

(verbale del 1° marzo 2023, pag. 2 n. 39 segg.), l'appellante non spende

parola. Al proposito non giova pertanto attardarsi.

8.

L'appellante reputa

ugualmente erroneo che, prima della scadenza del termine del “margin call”,

non vi fosse alcuna prova certa sul fatto che sarebbero state fornite garanzie

aggiuntive. Egli avrebbe confermato più volte che avrebbe fornito le garanzie

necessarie e avrebbe già dimostrato di disporre delle relative risorse

finanziarie (memoriale, pag. 11 seg. n. 33). La censura è priva di riferimenti

probatori e si esaurisce in un rinvio all'allegato di duplica (cifre 62 e 70)

di prima sede, sicché si rivela finanche irricevibile per carenza di

motivazione. Non basta infatti rinviare ad allegati di prima sede per adempiere

i requisiti di motivazione (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3). Ad ogni buon conto,

nel passaggio contestato il Pretore ha rilevato unicamente la mancata

comunicazione all'attrice di riscontri concludenti in merito alla possibilità

di coprire con la dovuta prontezza il margine richiesto (decisione

impugnata, pag. 6 cpv. 1). Orbene, il margine richiesto dalla banca era al

momento del richiamo di circa EUR 1.5 milioni (doc. H) mentre l'apporto

prospettato (ma mai concretizzato) dal convenuto era dell'ordine di EUR

500/700'000.- (doc. 2). Quanto alla possibilità, evocata nella duplica, di

trasferire EUR 1-1.5 milioni (doc. 7: Thanks for the information, etf trade

is interesting. btw, I'll make a transfer later today or tomorrow morning of

EUR 1-1.5 mio, please be ready"), essa si riferiva in ogni caso a una

comunicazione fatta dall'interessato a un dipendente della L______ L______ in

Austria che non menzionava affatto la AO1 e aveva tutt'altro oggetto ("oil-futures").

L'accertamento pretorile resiste pertanto alla critica.

9.

Il convenuto

contesta che si sia verificato un "peggioramento sostanziale"

(“material deterioration … of the margin level or of the Collateral”) –

nel senso dell'art. 10 cpv. 2 del contratto – che avrebbe giustificato la

risoluzione anticipata come pure che l'attrice abbia dimostrato tale condizione

nello scambio degli scritti (memoriale, pag. 12 n. 34). Il problema è che –

come ha rilevato l'attrice in prima sede con riferimento alla ricordata norma

contrattuale (petizione, pag. 4, e replica, pag. 5) e ha appurato anche il

Pretore (decisione impugnata, pag. 6 cpv. 6) senza che l'appellante si pronunci

al riguardo – il "peggioramento sostanziale" poteva essere

stabilito a esclusiva e assoluta discrezione della banca (“as determined by

the Bank acting in its sole and absolute discretion”: doc. A). Se a ciò si

aggiunge che l'attrice aveva quantificato nel noto richiamo di margine un

ammanco (“Collateral Shortfall”) di circa EUR 1.5 milioni (doc. H) - che

l'appellante non discute minimamente nel suo calcolo (sul tema v. anche sotto,

consid. 12.7) – e che lo stesso convenuto aveva riconosciuto il momento di

grande incertezza e turbolenza sui mercati finanziari (risposta 4 aprile 2022,

pag. 5 n. 15), l'accertamento pretorile non è censurabile.

10.

Per l'appellante non è

vero che i documenti aggiuntivi presentati dalla banca rivelavano i dettagli

delle operazioni di liquidazione e che egli era pienamente consapevole di tali

operazioni. I documenti mostrerebbero soltanto che le transazioni sono avvenute

il 9 e il 10 marzo 2020, ma non indicherebbero né l'ora né il loro contenuto

(in particolare il prezzo e la controparte). Sulla base di tali atti è

ragionevole concludere – a mente del convenuto – che la liquidazione è iniziata

troppo presto (memoriale, pag. 12 n. 35).

L'appellante sembra – in

difetto di riferimenti espliciti – avversare l'accertamento a pag. 7 cpv. 6 e 8

della decisione impugnata. Se non che in quel passaggio il Pretore ha

constatato che, già prima del termine del “margin call”, il convenuto

aveva cominciato a chiudere delle posizioni e aveva acconsentito ad alcune

operazioni da parte dell'attrice. A tal riguardo il primo giudice si è

richiamato all'interrogatorio del convenuto medesimo (verbale 12 gennaio 2023

pag. 2 n. 50 segg.) e alla deposizione del teste L______ Q______ (verbale 1°

marzo 2023, pag. 4 n. 30 segg.). Ora, l'appellante non si confronta con tale

argomentazione né tanto meno con le menzionate risultanze istruttorie, di modo

che l'esame potrebbe già esaurirsi in questi termini. Che i documenti relativi

alla liquidazione del portafoglio non mostrassero il prezzo e la controparte

della transazione è a ogni modo smentito dalle stampate delle operazioni (doc.

W.). Se infine il convenuto sia stato informato per tempo del “margin call” –

sempre che la banca non vi potesse prescindere – e

se la liquidazione

delle garanzie sia iniziata troppo presto e in contrasto con la buona fede

(memoriale, pag. 12 n. 36) sono invece obiezioni che verranno riprese in

seguito (consid. 15).

11.

L'appellante

rimprovera quindi al Pretore di avere erroneamente considerato una serie di

affermazioni dell'attrice quantunque essa non le avesse sostanziate.

Riepilogato il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, il convenuto

rileva anzitutto che a fronte di una petizione estremamente breve (di sole

sette pagine) in cui erano esposti solo gli aspetti assolutamente principali

(talvolta nemmeno quelli), egli aveva presentato una risposta di 17 pagine cui

erano seguite una replica di 10 pagine e una duplica di 44 pagine. Già solo in

base alla dimensione e al livello generale di dettaglio degli allegati di causa

della controparte, costei non poteva avere soddisfatto il proprio onere di

sostanziare le allegazioni. In particolare l'attrice non avrebbe

sufficientemente sostanziato i seguenti aspetti della petizione: non avrebbe

dimostrato che "il valore del prestito" non era più

sufficientemente alto o che vi era un effettivo ammanco che avrebbe consentito

un (ulteriore) “margin call” e/o la realizzazione delle garanzie; non

avrebbe provato che erano soddisfatti gli altri requisiti per un “close-out”

ai sensi del contratto di prestito lombard; non avrebbe dimostrato che gli era

stato fissato un termine ragionevole per la fornitura di ulteriori garanzie;

non avrebbe comprovato che essa lo aveva informato il 6 marzo 2020 o prima del

9.

marzo 2020 (ore 09:09) della lettera di “margin call” o che egli

doveva esserne a conoscenza; né avrebbe dimostrato che la liquidazione denotava

un saldo negativo di EUR 620'402.67 e fr. 50.-. Tali affermazioni – non

sostanziate e contestate – andavano considerate come non fatte e il Pretore non

poteva qualificare quei fatti come accertati senza violare le regole probatorie

del CPC (memoriale, pag. 12 a 15).

Nella misura in cui

riconduce la carente specificazione delle allegazioni della controparte alla

"dimensione" degli scritti di causa, l'appello si rivela

d'acchito infondato, tale valutazione non potendosi fare in maniera astratta in

base al numero delle pagine delle comparse scritte dell'una e dell'altra parte.

Quanto ai singoli aspetti sollevati, giova rammentare all'appellante – che al

riguardo riprende quasi testualmente l'allegato conclusivo (loc. cit., pag. 4

seg.) e che già per questo non può confrontarsi con la decisione querelata –

che l'oggetto dell'impugnazione è il giudizio del Pretore e non la posizione

della controparte. Spettava pertanto al convenuto indicare con un minimo di

precisione i passaggi in cui il Pretore avrebbe compiuto accertamenti del genere

(ovvero sulla base dei fatti non sostanziati dall'attrice) e non a questa

Camera sostituirsi ai di lui obblighi processuali svolgendo indagini d'ufficio.

Senza contare che non è neppure chiaro se l'appellante faccia valere in

concreto una carente specificazione o – come sembrerebbe stando alla

formulazione – una mancanza di prove per i fatti indicati. La questione non

merita ulteriore approfondimento.

12.

L'appellante fa carico

in seguito al Pretore di non avere riconosciuto determinate sue affermazioni

che l'attrice non avrebbe (del tutto o solo in maniera insufficiente)

contestato. Non avendo considerato tali affermazioni come provate o accertate,

il Pretore avrebbe violato il diritto (memoriale, pag. 15 a 19).

12.1

La questione della

mancata contestazione da parte dell'attrice di alcune allegazioni del convenuto

era invero già stata sollevata da quest'ultimo in prima sede (duplica, pag. 10

segg.; allegato conclusivo, pag. 6 segg.). Ciò nonostante, il Pretore ha

sorvolato su tali obiezioni. Il motivo non è dato di sapere. Sta di fatto che

il convenuto ripropone – lecitamente – la contestazione in questa sede e non

chiede (su tale punto) il rinvio al primo giudice, bensì postula un giudizio di

natura riformatoria (memoriale, pag. 19 n. 55). E siccome questa Camera dispone

degli elementi per pronunciarsi sull'obiezione, si prescinde per questa volta

–nell'interesse delle parti a non procrastinare inutilmente la procedura – a

rinviare la causa al primo giudice (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC). Le singole obiezioni

saranno vagliate singolarmente in appresso.

12.2

Visto il tenore della censura d'appello, appare

opportuno ricordare alcuni principi sanciti dal diritto procedurale, ben

riassunti dal Tribunale federale nella DTF 144 III 519.

Quando, come in concreto, è applicabile la

massima dispositiva (art. 55 cpv. 1 CPC), incombe alle parti, e non al giudice,

raccogliere i fatti del processo. Le parti devono allegare i fatti sui quali

fondano le loro pretese (onere di allegazione), produrre i mezzi di prova che

vi si riferiscono (onere di deduzione delle prove) e contestare i fatti

allegati dalla controparte (onere di contestazione), il giudice dovendo, giusta

l'art. 150 cpv. 1 CPC, unicamente assumere le prove su fatti controversi

giuridicamente rilevanti (loc. cit., consid.

5.1). In virtù dell'art. 221

cpv. 1 lett. d CPC, rispettivamente dell'art. 222 cpv. 2 CPC, i fatti

devono essere di principio allegati nella petizione, rispettivamente nella

risposta per quelli che devono essere allegati dal convenuto. Possono anche

essere allegati nella replica e nella duplica, se viene ordinato un secondo

scambio di scritti o, se ciò non si verifica, essere dettati nel verbale

durante un'udienza d'istruzione o all'inizio del dibattimento giusta l'art. 229

cpv. 2 CPC (loc. cit., consid. 5.2.1).

I

fatti pertinenti allegati devono essere sufficientemente motivati (onere di

sostanziare le allegazioni) affinché, da un lato, la parte convenuta possa

indicare chiaramente quali fatti della petizione riconosce o contesta e, dall'altro,

il giudice, partendo dalle allegazioni di fatto contenute nella petizione e

rispettivamente nella risposta, possa allestire un quadro esatto dei fatti

riconosciuti o contestati dalle parti, per i quali dovrà procedere

all'assunzione delle prove, prima di applicare il diritto materiale

determinante. Le esigenze circa il

contenuto e l'accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e

dagli elementi costitutivi della norma applicabile e, dall'altro lato, dalla

posizione assunta in merito dalla parte avversa: l'attore deve dapprima

illustrare i fatti concreti alla base delle sue pretese in maniera

sufficientemente precisa da permettere alla controparte di determinarsi in

merito e contrapporvi sue eventuali controprove; se quest'ultima ha contestato

dei fatti, l'attore è allora tenuto a esporre in maniera più dettagliata e

completa il contenuto dell'allegazione di ogni fatto controverso in maniera

tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli

e decidere poi nel merito (loc.

cit., consid. 5.2.1.1).

Più elementi di fatto concreti distinti, come

differenti poste di danno, devono essere presentati sotto più numeri, ciò

essendo necessario per permettere al convenuto di determinarsi chiaramente. Per

quanto riguarda l'allegazione di una fattura (o di un conteggio), può capitare

che l'attore alleghi nella sua petizione (o nella replica) l'ammontare totale

della stessa e rinvii per il dettaglio a un documento da lui prodotto. In un

caso del genere occorre esaminare se la controparte e il tribunale ottengono

così le informazioni che sono loro necessarie, al punto che l'esigenza di riprendere il dettaglio della fattura nel memoriale

non avrebbe senso, oppure se il rinvio è insufficiente in quanto le

informazioni figuranti nel documento prodotto non sono chiare e complete o in

quanto queste informazioni devono ancora esservi ricercate. Non è infatti

sufficiente che il documento prodotto contenga, in una forma o in un'altra, le

suddette informazioni. Il loro accesso deve essere agevole e non deve

sussistere alcun margine d'interpretazione.

Il rinvio figurante nel memoriale deve designare specificamente il documento a

cui si fa riferimento e permettere di comprendere chiaramente quale sua parte è

considerata come allegata. L'accesso agevole è assicurato solo nel caso in cui

il documento in questione è esplicito (“selbsterklärend”) e contiene le

informazioni necessarie. Se ciò non è il caso, il rinvio può essere considerato

sufficiente solo se il documento prodotto è concretizzato e commentato nel

memoriale in modo tale che le informazioni divengano comprensibili senza

difficoltà, senza essere interpretate o ricercate (loc.

cit., consid. 5.2.1.2).

Qualora

l'attore alleghi, nei suoi memoriali, un ammontare a lui dovuto producendo una

fattura (o un conteggio) dettagliati, che contenga le informazioni necessarie

in modo esplicito, si può esigere dal convenuto che abbia a concretizzare la

sua contestazione (onere di

sostanziare la contestazione), indicando

con precisione le posizioni della stessa (o dello stesso) che contesta. In caso

contrario, la fattura (o il conteggio) si considera ammessa (ammesso) e non

deve essere provata (provato) (consid. 5.2.2.3). Una contestazione generica o

globale è quindi insufficiente (consid. 5.2.2.1).

12.3

AP1 eccepisce in primo

luogo la mancata contestazione da parte dell'attrice di "tutte le

affermazioni dell'Appellante relative all'ora di consegna della Margin Call e

all'informazione sull'ammanco di garanzia". A tal proposito egli

rinvia ad alcuni passaggi dei suoi memoriali di prima sede (cifre 24, 30, 34,

35.

e 39 della risposta e cifre 31 e 32 della duplica), sottolineando come

l'attrice si sia in merito limitata ad affermare, in modo generico e senza

offrire prove, che lui sarebbe stato a conoscenza dell'ammanco della garanzia

essendone stato informato per telefono e per posta elettronica (memoriale, pag.

16.

n. 52).

La doglianza è destinata

all'insuccesso. Per quanto concerne l'ora di consegna del richiamo di margine,

l'appellante trascura che la questione è superata, avendo lo stesso Pretore

accertato che il “margin call” gli era stato inviato e dunque notificato

per e-mail il 9 marzo 2020 alle ore 09:09 (doc. I; decisione impugnata, pag.

2). Per quel che attiene invece alla non meglio precisata "informazione

sull'ammanco di garanzia", giova ricordare all'appellante che non

spetta all'autorità giudiziaria di appello sostituirsi all'obbligo delle parti

di indicare con precisione i motivi dell'impugnazione e compiere ricerche

all'interno dell'incarto – voluminoso – per ricavarne elementi che possano

eventualmente giovare alla loro posizione. Già per questo motivo, l'obiezione

sollevata mediante il rinvio globale a singole cifre degli allegati di prima

sede non può trovare ascolto. Comunque sia, il fatto che il convenuto avesse

contezza della situazione era stato sufficientemente allegato dall'attrice, la

quale nella replica (pag. 3), per comprovare la circostanza, si era richiamata

ai doc. 2 e 3 prodotti dallo stesso AP1, stando ai quali il consulente C______

P______ lo aggiornava sulla concreta situazione – in evoluzione – di ammanco

delle coperture.

12.4

Analogo discorso vale

per la censura secondo cui l'attrice non avrebbe affrontato le argomentazioni in

merito alla mancata assegnazione di un termine congruo e all'inosservanza del

contratto di prestito lombard (memoriale, pag. 16). Una volta di più, nella

misura in cui si limita a rinviare alle singole cifre degli allegati di prima

sede per esporre le proprie argomentazioni, l'appello si rivela sprovvisto di

sufficiente motivazione. Sia come sia, l'argomentazione addotta dall'attrice

nella replica (pag. 8) sarà anche stata laconica. Fatto sta che, seppur

rudimentale, la posizione della banca era agevolmente comprensibile nel senso

che essa difendeva il breve termine del richiamo di margine in virtù del

profilo "professional" del cliente e giustificava il proprio

operato con l'argomento che il contratto (in particolare il suo art. 10 cpv. 2

riprodotto ed evidenziato graficamente nel testo: pag. 5) permetteva finanche

di chiudere le operazioni scoperte in qualsiasi momento (pag. 4) e a

prescindere da ogni scadenza, specialmente nei periodi di mercati finanziari

burrascosi come quelli che vigevano nel marzo del 2020 (pag. 5 e 7 seg.).

12.5

Inconsistente riesce

anche l'argomento – espresso con le medesime modalità di rinvio globale a

singole cifre degli allegati di prima sede – secondo cui l'attrice si sarebbe

pronunciata in maniera insufficiente in merito alla da lui contestata esistenza

di un saldo negativo del conto (memoriale, pag. 16). A prescindere dalla già

ricordata riserva di ordine formale, l'appellante perde di vista che per

contrastare l'attendibilità dei dettagliati estratti bancari (doc. Q) non

bastava la generica contestazione (v. risposta, cifra 39) che la liquidazione

delle garanzie era avvenuta sulla base di un calcolo e di una valutazione

errati. Senza contare che in coda all'udienza istruttoria del 1° marzo 2023 il

convenuto aveva aderito alla edizione dalla banca delle fiches relative

alle operazioni di realizzazione delle garanzie (loc. cit., pag. 6; doc. W).

Mettere in dubbio ora che la banca abbia sufficientemente allegato l'esistenza

di un saldo negativo del conto sfiora il pretesto (art. 52 CPC).

12.6

Per l'appellante andava

pure considerata come accertata – siccome non sufficientemente contestata –

l'obiezione secondo cui l'attrice non l'avrebbe adeguatamente informato sullo

stato del suo portafoglio e gli avrebbe permesso di continuare a operare e far

crescere così l'ammanco di garanzia (memoriale, pag. 17 n. 54 con riferimento

alle cifre 36 della risposta e 59 della duplica). Ora, si conviene con il

convenuto che la replica dell'attrice, come del resto anche le osservazioni all'appello,

non brilla per chiarezza e rigore procedurale. Fatto sta che in merito alla

carente informazione sullo stato del portafoglio l'attrice aveva ribattuto che

"il convenuto era perfettamente consapevole che la sua situazione

finanziaria peggiorava ben prima di ricevere la margin-call letter di AO1; come

del resto comprovano tutte le e-mail prodotte da controparte stessa (Doc. 2

e 3)" (replica, pag. 3) e che in questi documenti – espliciti – si

trovavano agevolmente le informazioni in questione. Quanto all'obiezione di

avere l'attrice con la sua condotta permesso al convenuto di continuare a

operare e accrescere la perdita, basta il rilievo che la banca, con la replica

(pag. 3 in fondo), aveva rilevato – osteggiando così la posizione della

controparte – che "indipendentemente dalla margin-call letter, il

convenuto era stato sollecitato (telefonicamente + e-mail) ripetutamente a

coprire lo scoperto che si era creato". Il che bastava per ritenere

come sufficientemente contestate le obiezioni in rassegna del convenuto e per passare

all'assunzione delle prove al riguardo.

12.7

L'appellante ribadisce

dipoi che l'attrice non avrebbe contestato l'obiezione secondo cui tutte le

posizioni del portafoglio erano in ogni momento coperte da garanzie e in

particolare che il Lending value era sempre sufficiente e che non vi era

stato alcun Collateral Shortfall (memoriale, pag. 17 con riferimento

alle cifre 31 seg. della risposta e 27 seg. della duplica). Ora, non si

disconosce che nella replica l'attrice non abbia approfondito il tema del

valore delle garanzie. Sta di fatto che ciò non era necessario. Da un lato

perché – per quanto aveva rilevato l'attrice nella replica (pag. 3) avuto

riguardo all'allegato di risposta (pag. 5 n. 15) – lo stesso convenuto si era

detto conscio – non senza una certa contraddizione – di dover versare ulteriori

fondi "per compensare l'ammanco del prestito Lombard".

Dall'altro perché in ogni caso a fronte dei conteggi dei doc. H, 2 e 3 (questi

ultimi, addotti dallo stesso convenuto, riportavano l'esatta situazione di

"under coverage", risultante dalla differenza tra gli importi

"Engaged" e il "Core Lombard", in una decina

di momenti diversi tra il 28 febbraio e il 9 marzo 2020) non bastava contestare

genericamente che le garanzie erano sufficienti potendosi esigere dal convenuto

che concretizzasse la sua contestazione indicando perché e in che misura quei

conteggi fossero errati o inattendibili.

12.8

Il convenuto sottolinea

la mancata contestazione del fatto che l'attrice l'avrebbe lasciato all'oscuro

fino al 9 marzo 2020 sulla necessità di fornire ulteriori garanzie (memoriale,

pag. 17 con riferimento alle cifre 30, 34, 35, 39 della risposta e 31 seg.

della duplica). L'argomento è contraddetto tuttavia dall'obiezione successiva dello

stesso appellante secondo cui la banca fino a quel momento gli aveva fatto

credere che avrebbe dovuto fornire solo EUR 500'000.-/700'000.- (loc. cit. con

riferimento alle cifre 33 a 36 della risposta e 31 seg. della duplica). Al

riguardo non occorrevano pertanto particolari disquisizioni. A parte ciò,

quest'ultimo importo – ancorché non cifrato espressamente dall'attrice – si

riferiva, stando alla medesima, ai fondi che il convenuto aveva prospettato il

6.

marzo 2020 ma che lo stesso non aveva poi trasferito lunedì 9 marzo prima del

close-out (replica, pag. 3). Che bastassero EUR 500'000.-/700'000.- per

coprire l'ammanco era per altro smentito dagli stessi messaggi prodotti dal

convenuto da cui si evinceva chiaramente l'entità della sottocopertura che era passata

da EUR -776'038.- il 6 marzo 2020 alle ore 10:18, a EUR -1'559'354.- alle ore

15:25 dello stesso giorno e a EUR -1'824'984.- lunedì 9 marzo 2020 alle ore

16:56 (doc. 2, 3).

12.9

L'appellante fa valere

altresì che l'attrice avrebbe riconosciuto ragionevole un termine di quattro

giorni per la costituzione di ulteriori garanzie e di conseguenza irragionevole

la scadenza inferiore a un giorno effettivamente lasciatagli che gli avrebbe

impedito di colmare il contestato ammanco (memoriale, pag. 17 in basso con

riferimento alle cifre 29, 30, 33 e 37 della risposta e alle cifre 31 e 37

della duplica). Al riguardo può ripetersi quanto già detto al consid. 12.4,

ovvero che la banca difendeva il breve termine del richiamo di margine in virtù

del profilo "professional" del cliente e giustificava il

proprio operato con l'argomento che il contratto (in particolare il suo art. 10

cpv. 2 riprodotto ed evidenziato graficamente nel testo: replica, pag. 5) permetteva

finanche di chiudere le operazioni scoperte in qualsiasi momento e a

prescindere da ogni scadenza, specialmente nei periodi di mercati finanziari

burrascosi come quelli che vigevano nel marzo del 2020 (loc. cit., pag. 5 e 7

seg.).

12.10

L'appellante ribadisce

che andava considerato come non (sufficientemente) contestato anche il fatto

che la realizzazione delle garanzie (collateral) era avvenuta prima

della scadenza (10 marzo 2020, ore 10:00) del termine fissato dalla banca

(memoriale, pag. 18 con rifermento alle cifre 27 e 30 della risposta e 33 della

duplica). L'argomento è provvisto di buon diritto. Invano si cercherebbe

infatti nella replica dell'attrice un minimo accenno al proposito. Ne discende

che la liquidazione delle garanzie prima della scadenza del termine fissato

dalla banca andava considerata alla stregua di un fatto non contestato e non

necessitava di essere ulteriormente provata (art. 150 cpv. 1 CPC). Di ciò si

terrà conto nel prosieguo.

12.11

L'appellante rileva

dipoi la mancata contestazione da parte dell'attrice dell'argomento da lui

addotto nella risposta (cifra 33) e nella duplica (cifra 36) secondo cui egli

sarebbe stato in grado di colmare l'ammanco di garanzie anche sulla base del

calcolo (contestato) della banca (memoriale, pag. 18). Visto quanto testé

illustrato al consid. 12.8 in merito al mancato trasferimento dei fondi

prospettati (ma non trasferiti né tanto meno sufficienti a coprire l'ammanco)

il 6 marzo 2020 – evidenziato dall'attrice nella sua replica (pag. 3) –

l'obiezione non può essere seguita.

12.12

L'appellante evidenzia

altresì la mancata contestazione da parte dell'attrice dell'obiezione secondo

cui le garanzie, rispettivamente il suo portafoglio, sarebbero stati venduti o

liquidati a un prezzo notevolmente inferiore, troppo presto e sulla base di una

valutazione errata, sicché la banca non avrebbe agito nell'interesse del

cliente (memoriale, pag. 18 con riferimento alla cifra 38 della risposta e 51

della duplica).

Ora, che l'attrice non

abbia contestato di avere venduto troppo presto le garanzie è errato, la banca

avendo sostenuto che la qualifica "professional" del cliente

come pure la grande incertezza e le turbolenze sui mercati finanziari le

consentivano in virtù del contratto (art. 10 cpv. 2) di chiudere in qualsiasi

momento le operazioni scoperte (replica, 3 segg.). Quanto al fatto che le

garanzie sarebbero state vendute a un prezzo notevolmente inferiore e sulla

base di una valutazione errata, la contestazione – generica – andava perlomeno

concretizzata a fronte degli estratti prodotti dalla banca (doc. Q) che

riportavano i movimenti del conto con l'esito delle singole operazioni e delle

indicazioni esplicite prodotte agli atti dallo stesso convenuto (doc. 2,3 e 5) da

cui si evincevano i dettagli – precisatigli dal consulente C______ P______ – della

sottocopertura. Se non che il convenuto neppure aveva indicato il valore

ch'egli reputava corretto. Come egli non aveva minimamente concretizzato quale

avrebbe dovuto essere almeno per ordine di grandezza il saldo del suo conto, se

valutato correttamente (memoriale, pag. 18 con riferimento alle cifre 39 della

risposta e 44, 52 della duplica). In tali condizioni egli non poteva seriamente

pretendere che l'attrice specificasse le proprie allegazioni. Senza dimenticare

che all'udienza del 1° marzo 2023 AP1 aveva aderito all'acquisizione delle fiches

relative alle operazioni di realizzazione delle garanzie. Sostenere, ora, che

la controparte avrebbe ammesso che il suo portafoglio sarebbe stato liquidato a

un prezzo notevolmente inferiore a quello realisticamente ottenibile – una

volta di più neppure adombrato – non merita pertanto tutela nemmeno alla luce

dell'art. 52 CPC.

13.

L'appellante si duole

in seguito del fatto che il Pretore avrebbe assunto le prove senza una

corrispondente affermazione di parte e/o senza una correlata offerta di prove.

In particolare il primo giudice avrebbe interrogato i testimoni C______ P______

e L______ Q______ – quest'ultimo neppure annunciato negli allegati preliminari

– anche su aspetti che l'attrice non avrebbe addotto o sui quali non avrebbe

offerto una prova, fondando così il proprio giudizio su mezzi di prova

inammissibili. Ciò sarebbe in particolare il caso per l'accertamento (decisione

impugnata, pag. 2 cpv. 9) secondo cui la banca lo avrebbe informato in merito

all'ammanco di garanzie in anticipo e in diverse occasioni via e-mail o

verbalmente come pure alla necessità di fornire garanzie aggiuntive (i); per

l'affermazione (loc. cit., pag. 2 cpv. 10) secondo cui egli non avrebbe fornito

alcuna garanzia aggiuntiva (ii), rispettivamente (pag. 5 cpv. 5 e 11) per

l'impellenza di una realizzazione immediata per via delle fluttuazioni del

mercato (iii); per la constatazione (pag. 2 cpv. 11 e pag. 7 cpv. 8) secondo

cui egli avrebbe già liquidato o acconsentito a liquidare alcune sue posizioni

il 9 marzo 2020 (iv) e infine per l'accertamento (pag. 7 cpv. 7) secondo cui la

realizzazione sarebbe stata effettuata sulla base dei prezzi fissati da U______

U______ e D______ B______ (v) (memoriale, pag. 19 seg.).

La censura si dimostra tuttavia

anch'essa tardiva e contraria alla buona fede processuale (art. 52 CPC). Non

consta infatti che il convenuto – che in un primo momento (il 9 settembre 2022)

si era invero opposto all'audizione di L______ Q______ – abbia revocato in

dubbio la validità delle due deposizioni in questione ancora alla chiusura

dell'istruttoria (v. memoriale conclusivo, pag. 3 n. 7, in cui l'interessato si

era limitato ad accennare al fatto che i testi di parte attrice non avevano

potuto confutare le proprie allegazioni). E una parte non può riservarsi di

fare valere – a dipendenza dell'esito del processo in prima sede – un vizio

processuale dinanzi all'autorità giudiziaria di appello che avrebbe potuto

invocare nelle debite forme in primo grado (Trezzini,

op. cit., n. 17 ad art. 52). Doglianze

formali tardive, mosse dopo aver lasciato passare il primo giudice ad atti

processuali successivi, non sono ricevibili. A parte ciò, l'appellante

perde di vista che gli accertamenti contestati si basavano in parte anche su

altre risultanze istruttorie, e più in particolare sull'interrogatorio del

convenuto medesimo (così per i, ii, iv), su altri documenti (così per i) o da

ultimo – per quanto concerne (v) – su quanto era emerso dalla edizione dei

documenti (doc. W: fiches di realizzazione delle garanzie) alla quale

egli stesso aveva acconsentito. Al riguardo non giova dunque dilungarsi.

14.

L'appellante lamenta

pure una violazione del diritto alla prova (art. 152 CPC) per non avere il

Pretore assunto diverse prove ch'egli aveva chiesto di acquisire. Egli rileva

che il primo giudice ha sostanzialmente respinto tutte le sue offerte di prova

senza avere fornito alcuna giustificazione per tale rifiuto. A suo avviso il

Pretore avrebbe dovuto in particolare assumere una perizia giudiziaria sulla

valutazione delle garanzie fornite, ordinare l'edizione da parte dell'attrice

dei documenti e della corrispondenza – anche interna – relativi alle

transazioni sul suo portafoglio e al metodo di valutazione delle garanzie come

pure sentire in qualità di testimone P______ S______, il quale "apparentemente"

aveva preso in definitiva la decisione di realizzare i suoi beni (memoriale,

pag. 20 seg.).

Neanche questa censura è

destinata tuttavia a miglior sorte. L'appellante

trascura che avrebbe potuto chiedere a questa Camera di procedere essa medesima

all'assunzione delle prove rifiutate in prima sede (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF

138.

III 376 consid. 4.3.1). A

parte ciò, egli non ha reagito alla chiusura dell'istruttoria ordinata dal

Pretore il 16 marzo 2023 e ha inoltrato il memoriale conclusivo senza dolersi

della mancata assunzione delle prove da lui offerte. In circostanze del genere

l'interessato non può dunque muovere rimostranze senza offendere – una volta

ancora – il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC). Anche su

questo punto l'appello manca di consistenza.

15.

Nel

merito l'appellante reputa quindi sbagliato che quand'anche egli fosse stato

informato solo il 9 marzo 2020 alle 09:09 della necessità di fornire garanzie

aggiuntive per circa EUR 1.5 milioni, il contratto avrebbe conferito alla banca

un ampio margine di discrezionalità e finanche la facoltà di rinunciare del

tutto al termine. Il contratto di prestito lombard stabiliva precise condizioni

analoghe a quelle previste dagli art. 31 seg. LTCo che l'attrice ha disatteso.

Avendo fissato il 6 marzo 2020 una scadenza di quattro giorni fino al 10 marzo

2020, la banca aveva chiaramente comunicato che una siffatta scadenza era

necessaria oltre che ragionevole. E il fatto di avere inviato il richiamo di

margine solo il 9 marzo 2020 alle 09:09 costituiva un comportamento

contraddittorio (venire contra factum proprium) della banca. Come

contraddittoria era la realizzazione delle garanzie da parte della banca prima

della scadenza (il 10 marzo 2020 alle ore 10:00) del termine che essa gli aveva

fissato e sul quale egli poteva in buona fede fare affidamento (memoriale, pag.

21.

seg.).

15.1

La

ricevibilità della doglianza è anzitutto dubbia – ai fini dell'art. 317 cpv. 1

CPC – ove appena si consideri che il convenuto non l'aveva più sottoposta al

Pretore nel memoriale conclusivo e che il primo giudice - il cui operato non è

pertanto criticabile sotto questo punto di vista – non ha quindi avuto motivo

di vagliare la specifica censura. Comunque sia, l'appellante omette di rilevare

che la lettera di “margin call” – alla quale egli si richiama –

gli aveva sì fissato un termine di quattro giorni fino al 10 marzo 2020 alle

ore 10:00 ma nel contempo lo aveva pure avvertito che, nell'eventualità di un

ulteriore deterioramento del valore delle garanzie a sola discrezione della

banca

prima della scadenza del termine di richiamo, quest'ultima

avrebbe potuto recuperare lo scoperto liquidando le garanzie costituite in

pegno senza nuovo avviso ("Should you fail to regularize your credit

position by the Margin Call Deadline or should the collateral value further

deteriorate before the Margin Call Deadline in the Bank's sole discretion, the

Bank reserves the right to immediately cover the Collateral Shortfall by

liquidating the pledged collateral without further notice": doc. H).

Il che non poteva destare (né tanto meno deludere) legittime aspettative (nel

senso della DTF 140 III 481 consid. 2.3.2) nell'interessato, il quale non

poteva escludere – né quindi confidare – che prima della scadenza indicata la

banca non avrebbe potuto procedere alla liquidazione delle garanzie.

15.2

Certo non si disconosce

che il termine notificato il 6 marzo 2020 (alle ore 09:09, ovvero all'apertura

dei mercati europei) e scadente il giorno successivo era effettivamente molto

stretto e poteva indurre a credere che la banca gli avrebbe lasciato almeno quel

breve arco di tempo per correggere la (grave) situazione di ammanco. Fatto sta

che il convenuto medesimo ha ammesso (v. risposta, pag. 5 n. 15) che in quel

periodo regnava "grande incertezza e turbolenza sui mercati finanziari"

legata al diffondersi della pandemia da Covid-19 che si ripercuoteva

negativamente anche sulla sua posizione, come confermano gli aggiornamenti

costanti (doc. 2,3) sulla situazione del suo conto (cfr. pure verbale 1° marzo

2023.

di C______ P______, pag. 2, e di L______ Q______, pag. 4). Né egli revoca

in dubbio che tra quel 9 marzo 2020 (ricordato come black Monday, ovvero

come il peggiore giorno dalla crisi del 2008: cfr. fra i tanti https://it.wikipedia.org/wiki/https://it.wikipedia.org/wiki/Crollo_del_mercato_azionario_del_2020)lare

situazione sui mercati finanziari abbia causato o potesse anche solo causare

("might cause": art. 10 cpv. 2 del contratto) un (ulteriore)

deterioramento del valore delle garanzie che giustificasse la loro immediata

liquidazione in virtù di quella norma (sulla possibilità di procedere, per

altro nell'interesse di entrambe le parti, a una vendita di emergenza [Notverkauf]

nel caso di un imminente crollo di valore oppure nel caso di un'attuale o

imminente diminuzione di liquidità della garanzia, in particolare di Market

Disruption Events cfr. Bahar/Peyer

in: Basler Kommentar, Wertpapierrecht, 2012, n. 27 ad art. 32 LTCo con

richiami). Senza contare che l'appellante neppure illustra come – facendo

astrazione dalla liquidazione immediata (per altro avvenuta almeno in parte con

il suo accordo, per quanto ha accertato senza contestazione il Pretore) – egli

sarebbe stato in grado di appianare la situazione entro il termine assegnato.

In circostanze del genere anche la questione se il termine effettivamente

impartito di un giorno fosse congruo appare di poco rilievo.

15.3

Da ultimo l'appellante

– che anche al riguardo solleva un argomento che non aveva riproposto in questi

termini nel memoriale conclusivo – equivoca sul fatto che l'attrice gli avrebbe

garantito che avrebbe potuto fornire ulteriori garanzie fino a martedì 11 marzo

2020.

(memoriale, pag. 22 con riferimento alla cifra 33 della duplica).

L'appellante sembra accennare al messaggio di posta elettronica di venerdì 6

marzo 2020 (ore 17:13) con cui il consulente C______ P______, già messo sotto

pressione dal Credit Risk Office Unit (doc. 2, messaggio delle 16:48), cercava

di guadagnare tempo purché il cliente gli confermasse un trasferimento di

garanzie entro lunedì (9 marzo) o al più tardi entro martedì (10 e non 11 marzo

2020.

come erroneamente indicato dal convenuto) che avrebbe poi permesso a AP1 di

ritrasferire i fondi una volta che i mercati si fossero calmati ("If

you confirm to me that you can transfer by Monday (at latest Tuesday)

collateral, I will be able to gain more time with the Credit Risk Officer. When markets will calm down, you can easily re-transfer out the

funds": doc. 5). Se non che il prospettato

trasferimento non è arrivato (v. ancora messaggio, rimasto senza seguito, di

C______ P______ di lunedì 9 marzo 2020, ore 18:21) né tanto meno quel giorno la

situazione è migliorata (anzi!). Nelle circostanze descritte, l'appellante non

può dunque dolersi del fatto che l'attrice abbia quanto meno iniziato (v.

memoriale, pag. 22 n. 68 e pag. 23 n. 72) a liquidare le garanzie prima della

scadenza impartita con il “margin call”.

16.

L'appellante fa valere

in seguito che la realizzazione delle garanzie ("Close-out")

senza la fissazione di un termine sarebbe stata possibile solo a condizioni

contrattualmente stabilite, sulle quali l'attrice non ha speso parola. In

particolare – lamenta il convenuto – non vi sarebbero affermazioni della

controparte secondo cui la realizzazione sarebbe stata consentita senza fissare

una scadenza (memoriale, pag. 22 seg.). Da questa argomentazione – che per

altro non è stata sottoposta in questi termini al Pretore nel memoriale

conclusivo – giova tuttavia sgombrare il campo. Basta leggere la petizione

(pag. 4) e la replica (pag. 3 segg.) per comprendere che la banca si richiamava

anche all'art. 10 cpv. 2 del contratto (doc. A) – il cui testo era evidenziato

graficamente in grassetto – per prevalersi del diritto al realizzo immediato e

in qualsiasi momento delle garanzie in caso di "andamento sfavorevole

del mercato" – in concreto innegabile – suscettibile di "causare

un peggioramento sostanziale (stabilito dalla Banca a sua totale e assoluta

discrezione) o del livello di margine o delle garanzie" – nella

fattispecie comunicato a più riprese al convenuto (doc. H e doc. 2, 3, 5

[prodotti dal medesimo]) senza che costui in causa abbia mai contrapposto un

proprio calcolo – anche prima di ogni scadenza "e senza dover inviare

al Cliente alcun avviso preventivo di Margin Call, avviso di Realizzo delle

Garanzie e/o altra comunicazione". D'altronde l'appellante non revoca

seriamente in dubbio che l'attrice disponeva di un'ampia latitudine di giudizio

nel determinare in maniera unilaterale il lending value, il grado di

copertura del credito e l'esigenza di ulteriori garanzie (decisione impugnata,

pag. 6) né pretende che essa abbia abusato di questo suo potere. Sull'osservanza

delle disposizioni contrattuali e legali per la realizzazione delle garanzie l'appello

vede così la sua sorte segnata.

17.

In un'ultima censura l'appellante

deplora che il Pretore abbia riconosciuto all'attrice fr. 20'000.- per

ripetibili. Egli rileva che l'indennità per ripetibili è dovuta solo per le

spese di rappresentanza legale, di cui la banca – assistita dal proprio

servizio giuridico – non si è avvalsa. Di conseguenza, al massimo l'attrice

avrebbe potuto rivendicare un'indennità di inconvenienza (significativamente

inferiore) che però non ha mai chiesto né tanto meno motivato. Onde la

necessità di riformare – indipendentemente dall'esito dell'appello nel merito –

il dispositivo n. 2 della decisione impugnata nel senso di non attribuire

all'attrice né ripetibili né indennità d'inconvenienza (memoriale, pag. 23).

In linea di massima – come

già ricordato di recente alla medesima attrice (CEF, inc. 14.2021.19 del 9

dicembre 2021, consid. 6) – le prestazioni di impiegati di un

servizio giuridico di una banca, fiduciaria o assicurazione, o di organi della

persona giuridica vittoriosa, fossero anche avvocati, non entrano in considerazione né come spese di rappresentanza professionale (art.

95.

cpv. 3 lett. b in relazione con l'art. 68 CPC) né come indennità

d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). L’assegnazione

di un’indennità d'inconvenienza, ancorché ridotta, in particolare all’avvocato

dipendente del servizio giuridico di una persona giuridica parte in causa è ipotizzabile solo ove si tratti di una

causa complessa con un valore litigioso elevato, che ha comportato un

importante dispendio lavorativo – superiore

a quanto si può ragionevolmente esigere

da chiunque, pure da una persona giuridica, per l’espletamento dei lavori

amministrativi normali –, ragionevolmente sostenibile alla luce del

risultato ottenuto. In ogni caso l'attribuzione di un'indennità d'inconvenienza

è subordinata alla presentazione di una richiesta motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), che nel caso

in esame difettava del tutto. La banca non ha infatti giustificato la sua

richiesta di indennità né quantificato il dispendio di tempo dei propri dipendenti

per lo svolgimento delle procedure e le retribuzioni da lei prestate agli

stessi per tali incombenze. L'appello va pertanto accolto su tale punto e la

sentenza impugnata riformata di conseguenza.

18.

Le spese processuali

calcolate su un valore litigioso di EUR 620'402.67, ovvero fr. 598'068.17 (al tasso di cambio vigente al momento dell’introduzione

dell’appello: 1 EUR = 0.964 CHF), più fr. 50.- e fr. 20'000.- (v. Kölz in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung,

3a edizione, n. 5 ad art. 91 CPC con riferimento alla STF

4A_190/2014 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.4.1), vale a dire di complessivi fr.

618'118.17, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale,

seguono la soccombenza pressoché integrale (di circa il 97% oltre che sul

principio) dell'appellante (art. 106 CPC). Si giustifica pertanto di addebitare

per intero le spese processuali all'appellante (v. Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2a edizione,

n. 16 ad art. 106; Rüegg/Rüegg in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a edizione, n. 3 ad art. 106). Per quel che è delle

ripetibili, invece, la AO1 non ha preteso né tanto meno dimostrato di

aver dovuto sopportare costi particolari o di avere subìto perdite di guadagno

suscettibili di legittimare un'indennità d'inconvenienza, per altro nemmeno

evocata dall'appellata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar,

decide:

I. L’appello 27 novembre 2023 di AP1 è

parzialmente accolto, nel senso che

il dispositivo n. 2 della

decisione 25 ottobre 2023 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformato:

Le

spese di complessivi fr. 18'000.- (comprensive dei fr. 2'500.- relativi alla

conciliazione, CM.2021.311), già anticipati dall'attrice, sono poste a carico

del convenuto. Non si assegnano ripetibili né indennità d'inconvenienza.

Per il resto l'appello è respinto.

II. Le spese processuali della procedura di appello, di

fr. 20'000.-, sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili

né indennità d'inconvenienza per la seconda sede.

III. Notificazione:

- avv.

PA2,

Via A______ _,

L______;

- AO1,

Viale F______ _,

L______.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).