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Decisione

12.2023.16

Contratto di lavoro, utilizzo privato del veicolo aziendale, restituzione dei beni aziendali al termine del contratto;

17 aprile 2023Italiano30 min

AO 1 è stato assunto da AP 1 in qualità di disinfestatore, per un salario di fr. 3'000.- lordi oltre alla

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.16

Lugano

17 aprile 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.243 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 12 luglio 2021 da

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

AO

1

patrocinato dall’ PA 2

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 19'196.40 oltre interessi quale importo

complessivo a liquidazione del rapporto di lavoro;

pretesa avversata dal convenuto e che il Pretore ha respinto

con decisione 14 dicembre 2022;

insorgente l’attrice con appello 30 gennaio 2023, con cui chiede la riforma

del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, con

protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con risposta 6 marzo 2023 postula

la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

A partire dal 1° gennaio 2013,

AO 1 è stato assunto da AP 1 in qualità di disinfestatore, per un salario di fr. 3'000.- lordi oltre alla

tredicesima (doc. 2). Il 1° marzo 2016 le parti hanno sottoscritto

un nuovo contratto (doc. B), che all’art. 6 prevedeva un rimborso spese (per

viaggio, vitto e alloggio) nonché la messa a disposizione di un veicolo e di un

cellulare aziendali e menzionava l’esistenza di un Regolamento Spese, “che è

da considerarsi parte integrante del presente contratto e perciò parallelamente

firmato dal dipendente”. Tale regolamento (doc. C), che le parti non hanno

tuttavia sottoscritto, prevedeva al pto. 3.1 che “Di regola non è possibile

usare il veicolo aziendale anche privatamente”.

B.

Il 27 settembre 2019 AP 1 ha

notificato a AO 1 la disdetta ordinaria del contratto di lavoro per il 30

novembre 2019, liberandolo immediatamente dall’obbligo di presenza e

chiedendogli di riconsegnare i beni aziendali in suo possesso, fra cui il

telefonino, la vettura e la tessera per il rifornimento (doc. E). Con nota

manoscritta, l’amministratore unico (AU) D__________ segnalava che AO 1 era in

procinto di partire per le ferie e che “Il telefono sarà riconsegnato al suo rientro il

14.10.2019”.

C.

La fine del contratto ha

generato fra le parti delle discussioni volte alla liquidazione dei rapporti di

dare e avere (segnatamente in relazione a indennità per licenziamento abusivo, salario

e vicendevoli pretese di rimborso spese, cfr. doc. 4, 6, 7, 8, N, O). In

particolare, per quanto qui d’interesse, nell’ottobre/novembre 2019 (doc. N, 4,

6 e 8) AP 1 ha rimproverato a AO 1 di avere utilizzato impropriamente il

veicolo aziendale e la tessera di rifornimento (“tessera carburante __________”)

anche per questioni private nonché gli ha chiesto un rimborso di fr. 2'614.75

per spese telefoniche private e per il costo di sostituzione della carta SIM.

Successivamente, con scritto 4 marzo 2020 (doc. O), la medesima si è dichiarata

disposta a versargli a titolo bonale fr. 1'387.02 quale rimborso di alcune

spese ma ha rivendicato (con relativa compensazione parziale) fr. 20'038.90 quale indennizzo per l’uso privato

del veicolo, fr. 136.40 per due

rifornimenti di benzina avvenuti a scopo privato e fr. 300.- per la mancata

restituzione del cellulare aziendale (un iPhone 6 di 128 GB, v. doc. D3).

D.

Previo ottenimento

dell’autorizzazione ad agire (doc. A2), con petizione 12 luglio 2021 AP 1 ha

convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando di condannarlo

a versarle complessivi fr. 19'196.40

oltre a interessi al 5% dal 21 marzo 2020

quale somma parziale (art. 86 CPC) a titolo di liquidazione del rapporto di lavoro.

Nello specifico, l’attrice ha chiesto fr. 18'760.- quale indennizzo per l’uso

privato del veicolo aziendale (vietato dal pto. 3.1 del Regolamento Spese, se

non con il consenso della datrice di lavoro e a eccezione del tragitto

casa-lavoro, calcolato sulla base di 26'800 km x

fr. 0.70/km, v. anche doc.

F, G, H), fr. 136.40 quale rimborso di

due rifornimenti privati di benzina pagati mediante la tessera aziendale (doc.

H1 e H2) e fr. 300.- quale rimborso del valore del telefonino aziendale mai

restituito.

E.

Con osservazioni 24 settembre

2021 il convenuto ha postulato l’integrale reiezione della petizione,

osservando in primo luogo di non aver mai sottoscritto né accettato il

Regolamento Spese e di essere anzi stato espressamente autorizzato da D__________

a utilizzare la vettura aziendale anche per scopi privati (tenuto anche conto della

loro amicizia e del basso stipendio percepito) come pure rimarcando che la

pretesa di risarcimento della controparte sarebbe tardiva e pretestuosa, ovvero

frutto di una ripicca a causa di una denuncia penale da lui sporta nei

confronti dell’amministratore unico. Il convenuto ha inoltre contestato i

conteggi della controparte concernenti il chilometraggio e il relativo indennizzo

(visto anche il ridotto valore dei veicoli messi a disposizione) come pure l’esistenza

e la natura privata dei rifornimenti in questione, precisando poi di avere già

restituito il cellulare aziendale e contestando il valore attribuitogli dalla

parte avversa.

F.

All’udienza del 18 novembre

2021 le parti si sono confermate nelle proprie antitetiche posizioni. In tale

occasione, l’attrice ha presentato una replica spontanea scritta, a cui è

ancora seguita la duplica spontanea 7 dicembre 2021 del convenuto.

G.

Dopo aver esperito l’istruttoria

e raccolto le conclusioni scritte delle parti (entrambe del 7 dicembre 2022), con

decisione 14 dicembre 2022 il Pretore ha respinto la petizione, condannando

l’attrice a versare al convenuto fr. 5’900.- a titolo di ripetibili.

H.

Con appello 30 gennaio 2023 l’attrice

si è aggravata contro tale decisione, postulandone la riforma nel senso di

accogliere integralmente la sua petizione e porre le ripetibili (in ogni caso

da ridurre a fr. 2'900.-) a carico della controparte, con protesta di spese e

ripetibili di seconda sede.

I.

Con risposta all’appello 6

marzo 2023 il convenuto si è opposto al gravame postulandone la reiezione

(nella misura della sua ricevibilità), pure con protesta delle spese

giudiziarie di secondo grado.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). I termini di appello e di risposta sono entrambi di 30

giorni (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC).

2.

In concreto, la decisione

impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai

fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato. L’appello

30.

gennaio 2023 contro la decisione 14 dicembre 2022 (notificata il 15 dicembre

2022) è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così com’è

tempestiva la risposta 6 marzo 2023 dell’appellato.

3.

Quanto al contenuto della

decisione di primo grado, secondo gli accertamenti pretorili l’attrice non ha dimostrato

che l’uso privato del veicolo aziendale non fosse autorizzato; l’istruttoria ha

piuttosto evidenziato il contrario, ovvero che quando hanno concluso il

contratto, D__________ e AO 1 erano legati da un rapporto di amicizia, che la

datrice di lavoro non aveva imposto al dipendente alcuna istruzione o limitazione

d’uso del veicolo e che il suo utilizzo anche a scopo privato era manifesto e

noto a tutti, senza che venisse mai sollevata alcuna contestazione o riserva (v.

teste P__________). Il Pretore ha altresì rimarcato che l’inesistenza di chiare

istruzioni o divieti è attestata anche dall’assenza di controlli e di richieste

di rimborso prima delle rivendicazioni del dipendente e dell’insorgere della

controversia, nonché dalla prima presa di posizione dell’assicurazione di

protezione giuridica della datrice di lavoro, dall’interrogatorio di D__________

e dal tenore stesso del Regolamento, da cui si evince che l’uso del veicolo non

doveva avvenire esclusivamente, ma solo prevalentemente per scopi di lavoro ed

era comunque concesso per il tragitto casa-lavoro (ovvero per un uso

tipicamente privato). Di conseguenza la tesi del convenuto, secondo cui la

pretesa di indennizzo è una ripicca dell’attrice alle pretese da lui avanzate, è

stata ritenuta convincente.

Giusta gli accertamenti pretorili, l’attrice neppure

ha dimostrato che i contestati rifornimenti di benzina siano stati effettuati

da AO 1 né tantomeno che servissero a uno scopo privato.

In merito al cellulare aziendale, per il Pretore la

tesi del convenuto relativa all’avvenuta restituzione è, malgrado l’assenza di

una ricevuta (neppure allestita al momento della consegna), ben più convincente

di quella dell’attrice, dal momento che il problema è stato sollevato solo dopo

l’avvio della causa e che la datrice di lavoro aveva conteggiato al dipendente

la spesa per la SIM distrutta. Oltretutto, l’attrice non ha offerto alcuna

prova riguardante il tipo di telefono e il suo valore.

Infine, il Pretore ha considerato rilevante pure il

fatto che AP 1, nel suo scritto del 4 marzo 2020 (doc. O) e alla luce dei

conteggi allestiti da AO 1, si fosse dichiarata disposta a versargli fr. 461.-

per spese di carburante e

fr. 337.02 per altre spese e che i suddetti conteggi non sono stati prodotti,

sicché non è possibile effettuare una verifica più approfondita. In

conclusione, il primo giudice ha accertato che l’attrice deve sopportare le

conseguenze della mancata dimostrazione delle sue tesi, respingendo

integralmente la petizione.

4.

Con il suo gravame, AP 1

lamenta innanzitutto una violazione del suo diritto essere sentita. Il Pretore

non le avrebbe difatti concesso di dimostrare le proprie pretese, rifiutando (con

ordinanza 27 ottobre 2022) la perizia tecnica da lei richiesta al fine di

determinare il danno conseguente all’uso privato del veicolo aziendale.

L’appellante rimprovera altresì al Pretore di avere emesso la sua decisione

solo due giorni dopo averle notificato il memoriale conclusivo del convenuto

(in data 12 dicembre 2022, v. doc. D ed E prodotti con il gravame), ovvero

senza garantirle il diritto di replica, in particolare in relazione alla

richiesta di quest’ultimo di ottenere fr. 12'000.- a titolo di ripetibili

(formulata per la prima volta in tale sede con la produzione della corrispondente

nota d’onorario), per poi inammissibilmente rilevare che tale richiesta era

rimasta incontestata e porre a suo carico un importo eccessivo a titolo di

ripetibili (fr. 5'900.-).

5.

Ai sensi dell’art. 232 cpv. 2

CPC, chiusa l’assunzione delle prove, le parti possono di comune accordo

rinunciare alle arringhe finali e proporre di presentare una memoria scritta

conclusiva, ove è data la facoltà di esprimersi sulle risultanze istruttorie e

sul merito della lite. In tal caso, il giudice non deve dare loro la

possibilità di esprimersi una seconda volta. Tuttavia, stante il diritto delle

parti di essere sentite (art. 6 n. 1 CEDU, 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC),

entrambe hanno il diritto incondizionato di formulare spontaneamente

osservazioni su ogni atto o documento presentato dall’altra, a prescindere che

contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a

influire sul giudizio. Di conseguenza, anche se ai sensi dell’art. 232 cpv. 2

CPC non è necessario che il giudice assegni alle parti un termine per

esprimersi una seconda volta, egli deve lasciare, tra la notifica delle memorie

scritte e il giudizio, un lasso di tempo sufficiente perché esse abbiano la

possibilità di depositare osservazioni spontanee se lo ritengono necessario

(DTF 146 III 97 consid. 3.3 e 3.4). Secondo il Tribunale federale, il tempo

necessario affinché il giudice possa reputare che la parte non intende

esprimersi dev’essere almeno di dieci giorni dalla notifica dell’atto (STF 5D_74/2019

del 29 maggio 2019 consid. 4.1 e 5D_81/2015 del 4 aprile 2016 consid. 2.3.3; v.

anche IICCA del 28 giugno 2022, inc. 12.2022.7, consid. 2.1). La violazione del

diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento della decisione

impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la

parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di

ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha

misconosciuto quel diritto e non subisca alcun pregiudizio (DTF 142 III 55

consid. 4.3, 137 I 195 consid. 2.3.2, STF 5A_19/2011 del 29 giugno 2011 consid.

2.3; IICCA del 28 giugno 2022, inc. 12.2022.7, consid. 2.3).

6.

Nel caso specifico, il primo

giudice ha emesso la propria decisione a distanza di 5 giorni dalla ricezione

degli allegati conclusivi, rispettivamente di 2 giorni dalla notifica a AP 1

delle conclusioni della controparte (v. anche doc. D ed E annessi all’appello,

ammissibili alla luce dell’art. 317 CPC). Il suesposto principio risulta pertanto

violato. Tenuto conto da una parte che la nota d’onorario prodotta da AO 1 non può

essere considerata incontestata e non è in ogni caso stata confermata dal primo

giudice, e dall’altra che la violazione del diritto di essere sentita di AP 1 è

stata sanata innanzi alla scrivente Camera (quale autorità di ricorso dotata di

pieno potere di esame sui fatti e sul diritto), avendo la stessa potuto

esprimersi compiutamente sulle argomentazioni della controparte e sulla

quantificazione delle ripetibili operata dal Pretore nell’ambito della sua

attuale impugnativa, non è necessario rinviare la causa al primo giudice.

Piuttosto, per motivi di economia processuale e celerità, la questione verrà

esaminata nel prosieguo della presente decisione, sulla base delle censure

appellatorie.

7.

In virtù del diritto alla

prova, espressamente codificato all’art. 152 cpv. 1 CPC come componente del

diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.), ogni parte può pretendere che

il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e

nelle forme prescritte, nella misura in cui essi possano influire sulla

decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1). Il diritto alla prova non è tuttavia

assoluto, bensì è controbilanciato da uno strumento al servizio dell’economicità

e della celerità del processo, ovvero dall’apprezzamento anticipato delle

prove, che permette al giudice di rifiutare l’assunzione di determinati mezzi

di prova se quelli precedentemente raccolti gli hanno già consentito di fondare

il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti, senza cadere

nell’arbitrio, i mezzi di prova offerti (Messaggio concernente il Codice di

diritto processuale civile svizzero [CPC], in: FF 2006 p. 6684; DTF 143 III 297

consid. 9.3.2; STF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010 consid. 6; IICCA dell’8 luglio

2016, inc. 12.2015.192, consid. 2).

8.

Nel caso concreto, con

ordinanza probatoria 27 ottobre 2022 il giudice di prima sede ha rifiutato

l’esperimento della perizia volta a determinare l’indennizzo per l’uso privato

del veicolo aziendale siccome l’ha ritenuta inutile alla luce delle allegazioni

delle parti e delle risultanze istruttorie, ovvero avendo egli concluso che

l’uso privato della vettura era consentito e non fondava pertanto alcuna

pretesa di risarcimento della datrice di lavoro. Il Pretore ha dunque

ammissibilmente eseguito un apprezzamento anticipato della prova, che non

costituisce una violazione del diritto di essere sentita dell’appellante.

Piuttosto, qui di seguito si esaminerà se le valutazioni di merito del primo

giudice resistono alle critiche mosse dall’impugnativa.

9.

Quale osservazione

preliminare, si deve dare ragione all’appellante quando osserva che le

concessioni da lei fatte nel suo scritto doc. O in reazione alle pretese di

rimborso del suo ex dipendente e l’assenza negli atti dei conteggi di

quest’ultimo sono irrilevanti ai fini del giudizio (contrariamente a quanto

sembra avere osservato il Pretore nella decisione impugnata). In tale scritto, AP

1.

si era limitata a riconoscere alla controparte, a titolo bonale, alcuni

importi per pretese che non interessano la presente procedura e a opporvi in

compensazione sue maggiori richieste di risarcimento, fra cui quelle qui in

esame (con richiesta del pagamento del residuo). Non risulta che esse siano nel

frattempo decadute o siano state estinte per avvenuta compensazione (ritenuto

che il loro fondamento va esaminato sulla base delle prove prodotte nell’ambito

di questo incarto), mentre le pretese a suo tempo avanzate da AO 1 non sono

oggetto della presente procedura.

10.

In merito al veicolo aziendale, l’appellante

rimprovera al primo giudice di avere erroneamente posto a suo carico l’onere di

dimostrare l’assenza di un’autorizzazione all’uso privato (quando era invece il

convenuto a doverne dimostrare l’asserita esistenza) e di avere fondato i suoi

accertamenti su un esame di semplice verosimiglianza, trascurando le risultanze

istruttorie. A tal proposito, sottolinea in primo luogo che il contratto non

autorizzava l’uso privato del veicolo e piuttosto rinviava a un regolamento

(quale sua parte integrante) che lo vietava. Il Pretore avrebbe in secondo

luogo omesso di verificare se tale regolamento era stato messo a disposizione

di AO 1, nonché di considerare che esso era noto e applicabile a tutti i

dipendenti, convenuto compreso (cfr. deposizioni di D__________ e AO 1,

testimonianze di S__________ e K__________). Per l’appellante, AO 1 avrebbe

accettato il regolamento indipendentemente dalla sua mancata sottoscrizione

(neppure necessaria, non essendovi esigenze di forma al riguardo), e meglio già

mediante la stipulazione del contratto. Il primo giudice avrebbe inoltre a

torto sminuito la portata del divieto facendo riferimento alla sua

formulazione, quando in realtà il semplice fatto di indicare che l’uso privato

era “di regola” vietato o che l’uso della vettura doveva essere “prevalentemente”

aziendale significa solamente che le parti avevano la facoltà di accordarsi

diversamente, ciò che però il convenuto non avrebbe mai dimostrato. Secondo

l’appellante, non potrebbero valere quali prove né la mera esistenza di un

rapporto di amicizia con D__________, né l’avvenuta rottamazione del veicolo

privato di AO 1, né l’uso del veicolo aziendale per il tragitto casa-lavoro, giacché

ciò non dimostra l’autorizzazione a un utilizzo privato indiscriminato e

illimitato anche in altri contesti. Il Pretore avrebbe pure errato

nell’osservare che l’utilizzo privato del veicolo da parte di AO 1 fosse

manifesto e noto a tutti, siccome i collaboratori di AP 1 ascoltati in sede

testimoniale non hanno saputo riferire in proposito, limitandosi ad affermare

che nessuno di loro utilizzava la propria vettura aziendale per scopi privati.

Solo il teste P__________ ha fornito delle indicazioni, che però non potrebbero

essere ritenute attendibili: il teste avrebbe difatti riportato un mero

“sentito dire”, rispettivamente si sarebbe riferito a un periodo in cui AO 1 ancora

disponeva di una vettura privata (per cui la questione dell’uso del veicolo

aziendale non poteva ancora essere sorta) e a un singolo e specifico contesto di

natura privata (attività dell’ex dipendente per la Società __________). Più in

generale, egli sarebbe stato manifestamente di parte, avrebbe ricostruito la

sua testimonianza a posteriori sulla base delle tesi del convenuto e si sarebbe

limitato a formulare delle dichiarazioni soggettive in contrasto con quelle

degli altri testi. L’appellante aggiunge che la reale situazione vigente fra le

parti era quella esposta da D__________ nella sua deposizione: ovvero, il

veicolo aziendale era messo a disposizione per evitare di dover rimborsare ai

dipendenti i costi per l’uso professionale del loro veicolo, e l’uso privato

veniva concesso solo puntualmente in via eccezionale, dietro esplicita

richiesta. Per l’appellante, AO 1 ne era sicuramente consapevole, tant’è che annotava

separatamente gli spostamenti aziendali (e i chilometri percorsi) e quelli

privati (doc. F), e avrebbe oltretutto esposto in causa delle dichiarazioni

contrarie alla verità (segnatamente, evidenziando l’utilizzo dei mezzi pubblici

per il tragitto casa-lavoro, quando i testi hanno invece costatato il suo uso

regolare del veicolo aziendale). L’appellante ribadisce pertanto che la sua

richiesta di indennizzo non è fondata su una ripicca (tenuto conto che le

relative verifiche sono state avviate prima della denuncia della controparte)

bensì costituisce un suo diritto, ben illustrato da chiari conteggi non

sufficientemente contestati e fondati sulle registrazioni del convenuto

medesimo (doc. F e H).

11.

Il Pretore ha già esposto dottrina e giurisprudenza in

relazione all’utilizzo dei beni aziendali. Si può comunque qui ricordare che se

il datore di lavoro mette a disposizione del dipendente una vettura aziendale,

il secondo la può utilizzare per scopi privati solamente con il consenso

(esplicito o concludente) del primo, che l’onere della prova dell’esistenza

dell’autorizzazione incombe al dipendente (art. 8 CC) e che in caso di utilizzo

privato in assenza di autorizzazione, questi deve al datore di lavoro un

indennizzo (Portmann/Rudolph in:

Basler Kommentar, OR I, 7a ed., n. 5 ad art. 327b; Streiff/Von Kaenel/Rudolph in:

Arbeitsvertrag Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7a ed., n. 5 ad

art. 327b; Rehbinder/Stöckli in:

Berner Kommentar OR, n. 5 ad art. 327a). La citata dottrina propende a ritenere

che, in caso di dubbio, l’utilizzo del veicolo aziendale per scopi privati non sia

concesso. Nondimeno, il fatto che il datore di lavoro tolleri l’uso privato del

veicolo, rinunciando a sollevare contestazioni e a impartire istruzioni o

chiare direttive al riguardo, può essere interpretato quale autorizzazione

implicita (sul tema, v. STF 4A_332/2007 del 15 novembre 2007 consid. 3.2 e

3.3).

Il viaggio tra casa e luogo di lavoro non ha di

principio uno scopo professionale (ovvero non è funzionale allo svolgimento del

lavoro) bensì ha natura privata, e i derivanti costi (in assenza di accordi di

segno contrario) sono pertanto a carico del dipendente (Portmann/Rudolph, op. cit., n. 6 ad art. 327b; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., n.

2.

ad art. 327b; STF 4A_379/2020 del 12 novembre 2021 consid. 5.3.1).

12.

Ora, è pacifico che AO 1 disponesse di un veicolo

aziendale e lo utilizzasse anche per scopi privati di vario tipo.

Sull’ammissibilità di un tale utilizzo le versioni delle parti sono del tutto

divergenti. Nell’ambito dell’istruttoria orale, AO 1 ha rivendicato l’esistenza

di un’autorizzazione illimitata all’uso privato. Solo D__________ l’ha escluso,

sostenendo che l’uso privato era concesso solo per il tragitto casa-lavoro

oppure in base a richieste puntuali. È pur vero che secondo i dipendenti di AP

1.

ascoltati in sede testimoniale (S__________ e K__________), il Regolamento

sulle spese era ben noto e valeva di regola per tutti i collaboratori. Essi

tuttavia hanno dichiarato di non essere al corrente degli accordi specifici raggiunti

fra D__________ e AO 1 e che comunque quest’ultimo utilizzava regolarmente

l’auto aziendale per recarsi sul posto di lavoro. In effetti, il contratto di

cui al doc. B (v. sopra, consid. A) prevedeva la sottoscrizione del Regolamento

Spese per accettazione. Il fatto che ciò non sia avvenuto suggerisce che le

parti possano essersi accordate diversamente. L’appellante stessa non contesta

che l’uso privato era concesso perlomeno per il tragitto casa-lavoro e

nell’ambito dell’attività di AO 1 per la Società __________. D__________ ne era

certamente al corrente, appartenendo lui medesimo, unitamente al convenuto (a

cui a suo tempo era legato da un rapporto di amicizia, fatto incontestato in

questa sede) e a P__________, alla suddetta Società (Sezione di __________).

Proprio quest’ultimo lo ha confermato, rilevando di aver costatato

personalmente l’utilizzo regolare della vettura aziendale per recarsi in sede o

effettuare servizi di picchetto (ovvero per spostamenti di natura privata). Di

più, il teste ha evidenziato che, per quanto di sua conoscenza e comunicatogli

dallo stesso

D__________, AO 1 poteva utilizzare illimitatamente il

veicolo aziendale in qualsiasi contesto (cfr. teste P__________, verbale del 22

marzo 2022, p. 1-2). L’appellante non riesce a smentire queste affermazioni con

censure convincenti, né spiega concretamente perché il teste dovrebbe essere

ritenuto inattendibile o parziale. D’altronde, e pur avendo AO 1 segnalato

tutti gli spostamenti fatti con il veicolo aziendale a titolo privato e a

titolo professionale (fino a luglio 2018, avendo egli successivamente cessato

di operare una distinzione, cfr. doc. F), AP 1 non gli aveva mai rivolto

contestazioni o richieste di indennizzo, se non per la prima volta a fine 2019

in reazione alle pretese della controparte. Quanto al tema dell’utilizzo dei

mezzi pubblici (neppure menzionato nella decisione di prima sede), l’appellante

non spiega puntualmente a quali allegazioni della controparte si riferisca,

perché esse si scontrerebbero con le dichiarazioni dei testi e perché la

questione dovrebbe destituire valenza a tutto quanto appena esposto.

Pertanto, l’insieme degli elementi agli atti permette

di concludere che l’uso privato del veicolo era concesso o quantomeno

tollerato, e la decisione pretorile di rifiutare l’esperimento di una perizia e

di respingere la pretesa attorea di indennizzo resiste alla critica.

13.

In relazione ai contestati rifornimenti di benzina, l’appellante

ritiene di avere dimostrato che essi sono stati effettuati dalla controparte e

servivano a scopi privati.

Ora, con la petizione AP 1 ha prodotto quale doc. D

una fotocopia della tessera di rifornimento attribuita al dipendente (n. __________).

Il convenuto non ha mai contestato che quella fosse la tessera a sua

disposizione (v. anche deposizione di D__________, verbale del 16 febbraio

2022, p. 2). Come rettamente rilevato dall’appellante, vari testi hanno

confermato che le tessere di rifornimento erano personali, nel senso che a ogni

dipendente era attribuita una tessera in via esclusiva (cfr. teste K__________,

verbale del 28 settembre 2022, p. 4; teste S__________, verbale del 22 marzo

2022, p. 3; deposizione di E__________, verbale del 28 settembre 2022, p. 2). I

rifornimenti in esame, evidenziati nei doc. H1 e H2 e corredati dal numero di

tessera attribuito a AO 1, devono pertanto essergli imputati, in assenza di

spiegazioni alternative (che quest’ultimo non ha fornito). Trattasi di un

rifornimento di

fr. 87.- effettuato sabato 27 aprile 2019 alle ore 10:48 a __________ e di un

secondo di fr. 49.40 effettuato giovedì 20 giugno 2019 (giorno festivo) alle

ore 20:46 a __________ (già luogo di domicilio del convenuto), ovvero in

entrambi in casi in un giorno non lavorativo. Peraltro, l’appellante rileva di

avere già in prima sede evidenziato, mediante l’ausilio dei doc. F (p. 17-18),

G e H (p. 6-7), che nei periodi 27 aprile 2019 - 5 maggio 2019 e 20 giugno 2019

- 23 giugno 2019 AO 1 si trovava in ferie e aveva percorso un consistente

numero di chilometri (300 km, rispettivamente 454 km). Ancora una volta,

quest’ultimo non ha contrastato tali costatazioni con oggettivi e convincenti

elementi di segno opposto, limitandosi ad affermare in maniera eccessivamente

generica con le osservazioni (p. 7) che i doc. H1 e H2 non permettevano di

attribuirgli i rifornimenti in questione né di confermarne lo scopo privato, e

con la duplica (p. 5) che egli non si ricordava i periodi di ferie da lui

effettuati e che i conteggi dell’attrice erano cautelativamente contestati,

senza precisare alcunché neppure con la sua risposta all’appello. Ciò non

risulta sufficiente per smentire le allegazioni e le prove offerte

dall’attrice, per cui in riforma della decisione di primo grado, la pretesa di

fr. 136.40 può essere accolta.

14.

Per quanto concerne il cellulare aziendale, l’appellante

critica il Pretore per aver erroneamente ripartito l’onere della prova e per

aver aderito alla tesi del convenuto sulla base di una semplice (e contestata)

verosimiglianza, ritenuto che quest’ultimo non avrebbe dimostrato la riconsegna

dell’oggetto, mentre lei avrebbe sufficientemente dimostrato la propria pretesa

di risarcimento di

fr. 300.-, ben inferiore al prezzo di acquisto di fr. 589.- (doc. D3).

15.

Giusta l’art. 339a cpv. 1 CO, alla fine del rapporto

di lavoro, ciascuna parte deve restituire all’altra tutto quanto le è stato

affidato durante detto rapporto. In particolare, il dipendente deve restituire

al datore di lavoro tutti i beni aziendali affidatigli. Quanto all’onere della

prova, il datore di lavoro che agisce in giudizio per ottenerne la riconsegna

deve dimostrare tutti i fatti soggiacenti alla sua pretesa (art. 8 CC),

segnatamente in relazione alla consegna, natura e qualità dei beni affidati,

mentre il dipendente deve dimostrare di avere adempiuto al proprio onere di

restituzione (Staehelin in:

Zürcher Kommentar, OR, 4a ed., n. 6 ad art. 339a). In particolare, qualora il

datore di lavoro avanzi una richiesta di risarcimento per la mancata

restituzione di un bene aziendale, deve dimostrare il suo danno. In caso di

perdita o distruzione di un oggetto che mantiene il proprio valore con il

passare del tempo (“wertbeständig”), il danno si calcola in base al

prezzo di acquisto di un nuovo oggetto analogo. Altrimenti, se l’oggetto perde

valore, il danno dev’essere calcolato in base al valore attuale al momento

della perdita (“Zeitwert”), tenuto conto del suo deprezzamento (DTF 127

III 73 consid. 5b).

16.

Nella fattispecie, a ragione l’appellante rileva che la

consegna del cellulare aziendale alla controparte e il relativo modello (iPhone

6.

di 128 GB) non sono controversi, che l’onere di dimostrare l’avvenuta restituzione

al termine del rapporto lavorativo incombeva al dipendente (v. anche sopra

consid. 12) e che quest’ultimo non l’ha apportata. Contrariamente a quanto

affermato dal primo giudice, la fatturazione separata del valore della carta

SIM distrutta non costituisce una prova, né corrisponde al vero che la pretesa

di AP 1 è stata sollevata solo dopo l’avvio della causa (essendo già menzionata

nello scritto doc. O). Nessun documento e nessun teste confermano l’avvenuta riconsegna,

sicché la conseguenza dev’essere posta a carico di AO 1. Nondimeno,

l’appellante non può essere seguita quando pretende di aver soddisfatto l’onere

della prova a suo carico relativo all’asserito valore del telefono

(quantificato in

fr. 300.- ma contestato dal convenuto) mediante la semplice produzione della

ricevuta d’acquisto risalente al gennaio 2016 e attestante un valore a nuovo di

fr. 589.- (doc. D3), senza fornire alcun elemento atto a dimostrare il valore

attuale del telefono usato e ormai datato. In assenza di sufficienti sforzi

probatori, l’art. 42 cpv. 2 CO, neppure invocato nell’impugnativa, non può così

trovare applicazione. Ne discende che la decisione pretorile di non riconoscere

la corrispondente pretesa di indennizzo può essere confermata.

17.

L’appellante contesta infine l’ammontare delle

ripetibili di prima sede stabilite dal primo giudice (fr. 5'900.-), da ridurre

a fr. 2'900.- (15% del valore di causa, ritenuto oltretutto che è stato il

convenuto, con il proprio comportamento, a originare la vertenza in esame). Osserva

innanzitutto che la nota d’onorario prodotta dalla controparte in sede di

conclusioni scritte è contestata, non dimostrata, eccessiva (segnatamente: per

rapporto al valore di causa, alle spese di trasferta e all’onorario applicato) e

include anche prestazioni non risarcibili (trattative extra-giudiziarie,

procedura di conciliazione, memoriali superflui). L’appellante osserva nel seguito

che le argomentazioni esposte da AO 1 nelle sue conclusioni in relazione alla sottoscrizione/mancata

sottoscrizione di un’assicurazione di protezione giuridica sono irrilevanti e

che il Pretore avrebbe dovuto determinare le ripetibili esclusivamente ad

valorem, ovvero sulla base del valore litigioso così come previsto

dall’art. 11 RTar. Omettendo di farlo, di spiegare perché ha deciso di derogare

alle tariffe ivi esposte, applicare in via eccezionale l’art. 13 RTar e

considerare anche l’onorario ad horam, nonché omettendo di illustrare il

proprio calcolo, il primo giudice avrebbe peraltro violato il suo dovere di

motivazione.

18.

Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli

oneri processuali e delle spese ripetibili il Pretore gode di un ampio potere

di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di

regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i

massimi delle tariffe applicabili. Quando esiste una tariffa o una norma legale

che ne fissa il minimo e il massimo, il giudice deve motivare la sua decisione unicamente

se non si attiene a tali limiti, se la parte interessata invoca degli elementi

straordinari o qualora (per quanto riguarda le ripetibili) il giudice si scosti

dalla nota d’onorario prodotta e conceda un importo inferiore o superiore a

quelli abituali (DTF 139 V 496 consid. 5.1; STF 4A_361/2015 del 14 settembre

2016.

consid. 8; IICCA del 13 maggio 2020, inc. 12.2019.197; IICCA del 13 marzo

2019, inc. 12.2017.172, consid. 9). Nella quantificazione delle ripetibili,

l’art. 11 RTar prevede una quantificazione ad valorem, fissando delle

aliquote minime e massime in base al valore di causa e imponendo nel seguito di

fissare l’indennità, entro questi parametri, sulla base delle circostanze

concrete, ovvero secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza

del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo

svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Quale eccezione l’art. 13

cpv. 1 RTar prevede invece che, in caso di manifesta sproporzione tra il valore

litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa e

nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa

lo giustifichino, l’autorità competente può derogare alla suddetta regola.

19.

Si è già detto (v. sopra consid. 5 e 6) che la nota

d’onorario per

fr. 12'000.- prodotta da AO 1 non può ritenersi incontestata e che in realtà il

Pretore non l’ha confermata né ha basato su di essa il proprio ragionamento. Tenuto

conto del valore litigioso di

fr. 19'196.40 e della percentuale massima prevista dall’art. 11 cpv. 1 RTar

(25%), è poi evidente che il Pretore ha oltrepassato il limite tariffale (fr. 4'799.-)

senza fornire particolari motivazioni, se non rinviando all’art. 13 RTar e

indicando che l’importo di fr. 5'900.- è frutto di una media fra l’onorario ad

valorem e quello ad horam. La stima del dispendio orario non è

tuttavia indicata. Se ciò costituisca o meno una sufficiente motivazione,

rispettivamente una violazione del diritto di essere sentita di AP 1, può

rimanere indeciso, dal momento che questa Camera può riesaminare la tematica

con cognizione piena.

Nel caso concreto, l’onorario ad valorem calcolato

secondo aliquote medie ammonta fr. 3'839.-. Per quanto concerne il presumibile

dispendio di tempo della procedura di prima sede, tenuto conto del doppio

scambio di allegati introduttivi e dello studio dei documenti, dell’esperimento

di due udienze dibattimentali e di tre udienze istruttorie, delle conclusioni e

degli ulteriori scritti delle parti (ivi compresi quelli attinenti alla perizia

giudiziaria), esso può essere stimato in circa 28 ore, corrispondenti a un

onorario ad horam, comprensivo di spese e IVA, vicino a

fr. 9'000.- e dunque decisamente più alto dell’onorario calcolato in base al

semplice valore litigioso. Pertanto, la decisione pretorile di applicare l’art.

13.

cpv. 1 RTar, mediare i due valori e quantificare le ripetibili in fr. 5'900.-

è condivisibile e può essere confermato anche in questa sede.

20.

In conclusione, l’impugnativa

di AP 1 dev’essere parzialmente accolta limitatamente a fr. 136.40. Gli

interessi moratori decorrono dal 21 marzo 2020 così come richiesto dall’attrice

e non contestato dal convenuto, alla luce dell’interpello di cui al doc. O. Tenuto

conto della soccombenza attorea al 99% le ripetibili parziali di prima sede

ammontano a fr. 5'780.-.

21.

Per quanto riguarda le spese

giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.

19'196.40, esse seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Vertendo

la procedura su una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese processuali

(art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili parziali in favore di AO 1 sono

quantificate in fr. 1'400.- (art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

I. L’appello

30 gennaio 2023 di AP 1 è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione 14 dicembre 2022 del Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 2 (inc. SE.2021.243) è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza, AO 1 è condannato a pagare a AP 1 fr. 136.40 oltre interessi del

5% dal 21 marzo 2020.

2. Non

si prelevano spese. Gli anticipi già versati dall’attrice le vengono

restituiti. L’attrice è condannata a rifondere al convenuto fr. 5'780.- a

titolo di ripetibili parziali.

3. Invariato.

II. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

L’appellante rifonderà all’appellato fr. 1’400.- per ripetibili parziali di

seconda sede.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).