12.2023.164
Succursale in Svizzera - decreto ingiuntivo italiano - riconoscimento e exequatur
6 giugno 2024Italiano30 min
breve al Codice civile, 10ª ed., n. II.3 ad art. 2508 CCIt; cfr. pure doc. 7 e 8
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.164
Lugano
6 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.3496 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 24 luglio 2023 da
AO1,
P______ (I)
rappr. dall’avv.
PA2,
G______
contro
AP1, Lu______,
presso la
sua succursale di M______, M______ (recte:
AP1,
Lu______
(L))
rappr. dall’avv.
PA1,
L______
con cui l’istante ha
chiesto di riconoscere e dichiarare esecutivi in Svizzera il decreto ingiuntivo
n. 1718/2017 del 25 ottobre 2017 (R.G. 4385/2017) e la sentenza n. 759/2022 dell’8 giugno 2022 (R.G. 2659/2020), entrambi emessi dal Tribunale di Pisa
(I), domanda che il Pretore con decisione 24 ottobre 2023 ha accolto;
ed ora sul reclamo 20
dicembre 2023 con cui AP1, Lu______, ha
chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza
protestando spese e ripetibili;
mentre l’istante con
risposta 12 marzo 2024 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta
di spese e ripetibili;
preso atto della replica 18
aprile 2024 di AP1, Lu______, e della
duplica 10 maggio 2024 dell’istante;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con decreto ingiuntivo n. 1718/2017 del 25 ottobre 2017 (R.G. 4385/2017, doc. C), poi dichiarato esecutivo il
23 maggio 2018 in mancanza di opposizione ai sensi dell’art. 647 CPCIt (doc.
C), il Tribunale di P______ (I), su ricorso per ingiunzione del 12 settembre
2017 di AO1, ha ingiunto a AP1, Lu______, Succursale M______, di pagare alla parte ricorrente entro 60 giorni
la somma di EUR 116’000.- oltre interessi al tasso e con la decorrenza di cui
al ricorso e oltre le spese del procedimento, liquidate in EUR 406.50 per esborsi,
in EUR 2'135.- per compensi di avvocato, oltre spese generali, contributo
previdenziale forense, IVA se non detraibile e successive occorrende, avvertendola
espressamente che nel termine di 60 giorni dalla notificazione aveva diritto di
proporre opposizione a norma dell’art. 645 CPCIt e che in mancanza di opposizione
si sarebbe proceduto all’esecuzione forzata.
Con sentenza n. 759/2022 dell’8 giugno 2022 (R.G. 2659/2020, doc. B) il Tribunale di P______ ha
dichiarato la tardività e la conseguente inammissibilità dell’opposizione al
decreto ingiuntivo presentata in virtù dell’art. 650 CPCIt il 20 luglio 2020 (doc.
10 inc. n. SO.2020.1963 rich.) da AP1,
Lu______, e l’ha condannata alla refusione delle spese di giudizio, che
sono state liquidate in EUR 8’100.- oltre a IVA, CPA e spese forfetarie, oltre
successive occorrende.
Il 19 settembre 2018 (doc. C)
rispettivamente il 19 luglio 2022 (doc. B) al decreto ingiuntivo e alla
sentenza è stata apposta la formula esecutiva, come per altro risulta dalle due
attestazioni rilasciate dal Tribunale di P______ il 30 dicembre 2022 (doc. E) in
forza degli art. 54 e 58 della Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale (CLug).
2. Con istanza 24 luglio 2023 AO1 ha convenuto in giudizio innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, “AP1,
Lu______, presso la sua succursale di M_____”, chiedendo di riconoscere e
dichiarare esecutivi in Svizzera il decreto ingiuntivo 25 ottobre 2017 del
Tribunale di P____71 - che nel frattempo, e meglio l’8 aprile 2022, era stato
notificato anche alla casa madre l_________ AP1,
Lu______ (doc. D, con tra l’altro una traduzione in francese) - e la
sentenza 8 giugno 2022 del Tribunale di P______ - che nel frattempo, e meglio
il 18 novembre 2022, era stata notificata a AP1,
Lu______ (doc. D, con tra l’altro una traduzione in francese) - nonché di
rigettare in via definitiva, per CHF 126'152.67 oltre interessi al 5% dal 25
ottobre 2017 e per le spese esecutive, l’opposizione interposta al PE n. _______ dell’UE di Lugano, ritenuto che
quest’ultima domanda è tuttavia stata da lei ritirata con scritto 26 luglio
2023.
3. Con decisione 24 ottobre 2023
il Pretore ha accolto l’istanza, ponendo le spese processuali di complessivi CHF
150.- a carico dell’istante, senza assegnare ripetibili.
4. Con il reclamo 20 dicembre
2023 che qui ci occupa, avversato dall’istante con risposta 12 marzo 2024 (a
cui hanno fatto seguito la replica 18 aprile 2024 e la duplica 10 maggio 2024),
AP1, Lu______, ha chiesto di riformare il
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando spese e
ripetibili.
Essa, in fatto, ha
evidenziato che il 23 settembre 2021 (doc. 3) il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, aveva dichiarato irricevibile un’istanza promossa l’8 maggio
2020 nei confronti della sua succursale di M______
dalla qui istante, volta ad ottenere il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. _____23 dell’UE di Lugano,
riferito alle somme di cui al decreto ingiuntivo 25 ottobre 2017 del Tribunale
di P______; ed ha aggiunto di aver impugnato il 29 luglio 2022 (doc. 5) innanzi
alla Corte d’appello di F______ la sentenza 8 giugno 2022 del Tribunale di
P______ con un appello, non ancora evaso, e di aver in precedenza inoltrato il
24 maggio 2022 (doc. 7), a seguito della notificazione del decreto ingiuntivo
25 ottobre 2017 del Tribunale di P______ alla sua sede lu_____, avvenuta come
detto l’8 aprile 2022, un’opposizione a norma dell’art. 645 CPCIt, che era però
poi stata cancellata dai ruoli il 20 dicembre 2022 per litispendenza con il
procedimento d’appello di F______ (doc. 8).
In diritto, ha sostenuto che il
decreto ingiuntivo 25 ottobre 2017 e la sentenza 8 giugno 2022 del Tribunale di
P______ non potevano essere riconosciuti e dichiarati esecutivi in Svizzera per
varie ragioni: per il fatto che il decreto ingiuntivo era stato reso solo inaudita
altera parte, in violazione del suo diritto di essere sentita; per il fatto
che esso era stato emesso nei confronti della sua succursale, che sarebbe però
priva della capacità di essere parte e dunque nemmeno potrebbe disporre della legittimazione
passiva; per il fatto che nel 2017 il decreto ingiuntivo non era stato
notificato correttamente, alla sua casa madre lu_______ (con tra l’altro una
traduzione in francese), ma solo alla sua succursale svizzera, ciò che di fatto
le aveva impedito di difendersi nel merito, ossia di inoltrare una tempestiva
opposizione ai sensi dell’art. 645 CPCIt; per il fatto che, a seguito della
cancellazione dai ruoli per litispendenza dell’opposizione al decreto
ingiuntivo ai sensi dell’art. 645 CPCIt notificato nel 2022 alla casa madre lu______,
anche quest’ultimo doveva essere considerato inefficace; e per il fatto che l’istanza
in esame era identica a quella già decisa nel 2021 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5.
5. La decisione pretorile di exequatur
può essere impugnata mediante reclamo (art. 327a CPC
combinato con l'art. 309 lett. a CPC) e il termine d'impugnazione è quello
previsto dall'art. 43 cpv. 5 CLug, ossia un mese rispettivamente, se la parte
contro la quale è chiesta l’esecuzione è domiciliata in uno Stato vincolato
dalla CLug diverso da quello in cui è rilasciata la dichiarazione di
esecutività, due mesi (art. 327a cpv. 3 CPC).
Nel caso concreto, il
reclamo di AP1, Lu______, è stato
inoltrato entro due mesi dalla notificazione della decisione pretorile, avvenuta
il 26 ottobre 2023, e dev’essere considerato tempestivo, anche perché laddove,
per (denegata) ipotesi, il termine da rispettare fosse stato invece quello di
un mese, il Pretore, in calce alla decisione impugnata, aveva comunque indicato
un termine d’impugnazione di due mesi, la cui eventuale erroneità, a seguito
del fatto che la parte contro la
quale era stata chiesta l’esecuzione era sì una società estera ma disponeva
pur sempre di una succursale in Svizzera, non era agevolmente individuabile
nemmeno da una parte patrocinata da un legale (cfr. DTF 138 I 49 consid. 8.3.2;
cfr., con riferimento proprio al termine previsto dall'art. 43 cpv. 5 CLug, II CCA 31 luglio 2012 inc. n.
12.2012.30).
Anche le osservazioni dell’istante,
che sono state inoltrate entro il termine di due mesi dalla notificazione del reclamo,
avvenuta non prima del 12 gennaio 2024, sono a loro volta tempestive.
6. Nel diritto svizzero,
pacificamente applicabile alla fattispecie e in particolare anche alla
succursale in Svizzera di una società straniera (art. 160 cpv. 1 LDIP), la
succursale, sebbene disponga di una certa autonomia, risulta essere priva di personalità
giuridica e non ha la capacità di essere parte. Ciononostante, per
giurisprudenza invalsa, il procedimento inoltrato a nome rispettivamente nei
confronti di una succursale non può essere respinto in ordine. In un caso del
genere si deve per contro rettificare, d’ufficio o ad istanza di parte, la
denominazione nel “rubrum” della succursale con quella della casa madre, dovendosi
ravvisare un mero errore nell’indicazione della parte, che può essere
agevolmente scoperto e attorno al quale non può essere sorto alcun rischio di
confusione né nel giudice né nella controparte (cfr. TF 4A_510/2016 del 26
gennaio 2017 consid. 3.2, 4A_87/2019 del 2 settembre 2019 consid. 1).
Nel caso di specie, la
denominazione nel “rubrum” dell’istanza, del giudizio pretorile (e dunque della
presente decisione), secondo cui la parte convenuta sarebbe “AP1, Lu______, presso la sua succursale di
M______”, è ambigua, nel senso che potrebbe lasciar
intendere che il procedimento era stato inoltrato nei confronti della
succursale, e deve pertanto essere rettificata d’ufficio nel senso che la parte
convenuta è in realtà “AP1, Lu______”, dovendosi
per l’appunto ravvisare un (eventuale) mero errore nell’indicazione della parte
che può essere agevolmente scoperto e attorno al quale non può essere sorto alcun
rischio di confusione né nel giudice né nella controparte. In concreto, molti elementi indicavano in
effetti il legame tra le due entità ed escludevano un qualsiasi rischio di
confusione, si pensi alla denominazione specifica della succursale, simile a
quella della società principale, e gli estratti del registro di commercio di
entrambe (cfr. doc. 2 e 3 dell’inc. n. SO.2020.1963 rich.), che pure esplicitavano
il legame tra loro. In altre parole AP1,
Lu______, che ha inoltrato il reclamo, era anche la vera ed effettiva parte
convenuta nell’istanza di riconoscimento e di exequatur.
7. Giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un
ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante
reclamo, da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta con cognizione piena
dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità, almeno per
la parte convenuta in prima sede nell’ambito di una procedura unilaterale, di
addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (cfr. DTF 145 III 422 consid.
5.2; TF 5A_899/2020 del 15 novembre 2021 consid. 2.2.2) -
rigetta o revoca il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività solo per
uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug
(cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare
oggetto di un riesame del merito (cpv. 2). Per
costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera
eccessivamente restrittiva (cfr. Hofmann
/ Kunz, Basler Kommentar, 3ª ed., n.
9 ad art. 45 CLug; Staehelin / Bopp,
Lugano-Übereinkommen (LugÜ) Kommentar, 3ª ed., n.
2 ad art. 45
CLug), consente tuttavia di rimettere in discussione anche i
presupposti per l’exequatur (cfr. TF 5A_934/2016 del 23 agosto 2017 consid. 4;
II CCA 5 maggio 2023 inc. n. 12.2023.24, 1° febbraio 2024 inc. n. 12.2023.131).
8. Preliminarmente deve però essere
evasa la domanda di sospensione del procedimento, che AP1, Lu______, aveva formulato siccome la
sentenza 8 giugno 2022 del Tribunale di P______ (doc. B) era da lei stata appellata
il 29 luglio 2022 innanzi alla Corte d’appello di F______ (doc. 5).
8.1. La domanda dev’essere innanzitutto
dichiarata irricevibile, in quanto non è stata postulata nel reclamo, ma, per
la prima volta, sulla base di fatti già noti al momento dell’inoltro di
quest’ultimo, solo nel successivo memorale di replica (cfr. per analogia DTF
132 I 42 consid. 3.3.4, TF 4A_13/2023 del 11 settembre 2023 consid. 2.4,
secondo cui il ricorso deve essere presentato, con una motivazione completa, entro
il termine di legge, ritenuto che, se in seguito ha avuto un secondo scambio di
scritti, con la replica non è possibile migliorare o completare il ricorso, segnatamente
adducendo nuove richieste o censure, a meno che ne abbia dato motivo la
risposta della controparte).
8.2. Essa sarebbe comunque stata destinata
all’insuccesso.
Per AP1, Lu______, la sospensione del
procedimento s’imponeva in effetti in virtù di quanto era stato riportato nel Messaggio
del Consiglio federale sulla CL (FF 1990 II p. 197 e in particolare p. 252, secondo
cui, se una decisione provvisoriamente esecutiva è oggetto di un ricorso
ordinario nello Stato che ha reso la decisione, l’autorità giudiziaria davanti
alla quale è chiesto il riconoscimento deve sospendere il procedimento fino a
che sia stata chiarita la situazione nello Stato in cui la decisione è stata
pronunciata). Sennonché, essa pare misconoscere che in realtà la norma
convenzionale applicabile nel caso di specie, che è l’art. 46 cpv. 1 CLug, non prevede
l’obbligo del tribunale di sospendere il procedimento, ma si limita ad
attribuirgli una facoltà in tal senso (cfr. DTF 129 III 574 consid. 3, 142 III
420 consid. 2.3.3), fermo restando che la sospensione del procedimento costituisce
una misura eccezionale e può essere decretata dal tribunale adito, a fronte di
serie probabilità di successo del ricorso ordinario, solo sulla base di motivi
“nuovi”, dunque non sulla base di motivi che sono già stati sottoposti o
avrebbero potuto essere sottoposti al giudice straniero che ha emanato la
decisione oggetto di riconoscimento e d'exequatur (cfr. DTF 137 III 261 consid.
3.2 e 3.3; IICCA 1° luglio 2019 inc. n. 12.2019.51,
23 settembre 2020 inc. n. 12.2020.37, 3 marzo 2021 inc. n. 12.2020.17).
Del resto, il fatto che contro la
sentenza 8 giugno 2022 del Tribunale di P______ sia stato inoltrato un appello (doc.
5) e la mera convinzione di AP1, Lu______,
che quell'appello, a fronte delle cinque tematiche da lei sollevate in quella
sede (sinteticamente riassunte a p. 8 del reclamo, con rinvio ai rispettivi punti
e alle rispettive pagine dell’appello in cui le stesse erano state esposte),
avrà successo non possono ancora giustificare la sospensione del procedimento. AP1, Lu______, non ha in effetti illustrato nel
presente procedimento le concrete ragioni di fatto e di diritto per cui quelle cinque
tematiche avrebbero effettivamente avuto serie probabilità
di successo e oltretutto sarebbero fondate proprio solo su motivi “nuovi”, cioè
non su motivi che erano già stati sottoposti o avrebbero potuto essere
sottoposti al giudice straniero che aveva emanato la decisione oggetto di
riconoscimento e d’exequatur,
e dunque potrebbero essere considerate in
questa sede (II CCA 5 maggio 2023 inc. n. 12.2023.24). In definitiva essa non
ha così fornito alcun concreto elemento per valutare la prognosi del suo
appello e dunque l'adempimento dei presupposti giurisprudenziali per la sospensione
del procedimento, sicché la sua richiesta in tal senso non può trovare
accoglimento.
9. Ciò posto e pacifico che la
sentenza 8 giugno 2022 del Tribunale di P______ (doc. B) costituisca una decisione
nel senso dell'art. 32 CLug, riconoscibile ed eseguibile in Svizzera, si tratta
innanzitutto di stabilire se anche al decreto ingiuntivo 25 ottobre 2017 del
Tribunale di P______ (doc. C), che per AP1,
Lu______, sarebbe oltretutto stato emesso solo inaudita altera parte,
possa essere attribuita tale qualifica.
9.1.
9.1.1. Nel procedimento d'ingiunzione previsto dal Codice di
procedura civile italiano, un creditore può chiedere con un ricorso al giudice
di emettere un'ingiunzione di pagamento al debitore (art. 633 CPCIt). Per quanto è qui d’interesse, se accoglie
la domanda, il giudice impartisce al debitore un termine di pagamento, che normalmente
è di 40 giorni, rispettivamente, se l’intimato non risiede in uno Stato
dell’Unione Europea, di 60 giorni, avvertendolo che egli può fare opposizione
entro il medesimo termine (art. 641 CPCIt). In
tal caso una copia del ricorso e una
copia del decreto sono notificate al debitore (art. 643 CPCIt). Se non è
stata fatta opposizione ai sensi dell'art. 645 CPCIt nel
termine stabilito, il giudice che ha pronunciato il decreto lo dichiara
esecutivo su istanza della parte richiedente (art. 647 cpv.
1 CPCIt). Questa dichiarazione di esecutività ha per effetto di
precludere al debitore la possibilità di formulare o proseguire l'opposizione (art. 647 cpv. 2 CPCIt), riservata l'opposizione tardiva
secondo l'art. 650 CPCIt (cfr., sul tema, DTF 135 III 623 consid. 2.1; TF 5A_611/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 3.1). Se invece è stata fatta
opposizione ai sensi dell'art. 645 CPCIt o dell’art.
650 CPCIt, il giudice che ha pronunciato il decreto può dichiararlo provvisoriamente esecutivo in pendenza di
opposizione (art. 648 CPCIt) e può anche
decidere di sospenderne l’esecutività (art. 649 CPCIt).
9.1.2. La giurisprudenza considera che il decreto ingiuntivo
italiano, munito della dichiarazione di esecutività, sia una decisione nel
senso dell'art. 32 CLug, riconoscibile ed eseguibile
in Svizzera (cfr. DTF 135 III
623 consid. 2.1; TF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 4.1, 5A_752/2014
del 21 agosto 2015 consid. 2.4.1). Sulla base della sentenza della Corte
di giustizia Europea C-474/93 del
13 luglio 1995, il Tribunale federale ritiene tuttavia indispensabile
l'attivazione del contraddittorio prima dell'esecutorietà della pronuncia, o
almeno l'istituzione di una procedura che dia la possibilità di esercitare
preventivamente il diritto al contraddittorio (cfr. TF 5A_752/2014 del 21
agosto 2015 consid. 2.4.1). Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per
mancata opposizione o mancata attività dell'opponente (art.
647 CPCIt) soddisfa questo requisito (cfr. DTF 135 III 623 consid. 2.1; TF 4A_145/2010
del 5 ottobre 2010 consid. 4.1, 5A_752/2014 del 21 agosto 2015 consid. 2.4.1), appunto
perché la procedura civile italiana garantisce alla parte convenuta il diritto
di opporsi e di attuare il contraddittorio, poco importando invece se quest’ultima
ne abbia fatto uso nel caso specifico (cfr. TF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010
consid. 4.2).
Soddisfa pure questo
requisito il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per rigetto o parziale
accoglimento dell'opposizione (art. 653 CPCIt), infine dichiarato
provvisoriamente esecutivo in pendenza di opposizione (art. 648 CPCIt; TF
4A_80/2007 del 31 agosto 2007 consid. 4.2, 5A_752/2014 del 21 agosto 2015
consid. 2.4.1).
9.2. Nel
caso di specie è incontestabile che il decreto ingiuntivo 25 ottobre 2017 del
Tribunale di P______, anche se emesso inaudita altera parte (ma ciò vale
a ben vedere solo con riferimento alla prima parte del procedimento
d’ingiunzione, quella che comprende l’emanazione del decreto e che precede la
successiva fase dell’opposizione allo stesso, cfr. Picardi, Codice di Procedura Civile, 3ª ed., n. 1 ad art.
633 CPCIt; Carpi / Taruffo,
Commentario breve al Codice di Procedura Civile, 4ª ed., n. I.4 ad art. 633
CPCIt; in tal senso pure TF
4A_80/2007 del 31 agosto 2007 consid. 4.4, 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010
consid. 7.2 e 7.3, secondo cui il
debitore a cui è stato notificato un decreto ingiuntivo come quello in esame non
può prevalersi della violazione del suo diritto di essere sentito), costituisca
una decisione ai sensi dell'art.
32 CLug, riconoscibile ed eseguibile in Svizzera, trattandosi chiaramente di un decreto ingiuntivo dichiarato
esecutivo per mancata opposizione o mancata attività dell'opponente (art. 647 CPCIt), rispettivamente per rigetto o parziale
accoglimento dell'opposizione (art. 653 CPCIt), infine dichiarato
provvisoriamente esecutivo in pendenza di opposizione (art. 648 CPCIt), senza
che la sua esecutività sia stata sospesa (art. 649 CPCIt).
Nonostante
esso abbia fatto oggetto di un’opposizione ai sensi dell’art. 650 CPCIt prima
(quella del 20 luglio 2020, cfr. doc. B) e di un’opposizione ai sensi dell’art. 645 CPCIt poi (quella del 24
luglio 2022, doc. 7), non risulta in effetti che a tutt’oggi, visto che la
prima opposizione è stata respinta (con sentenza 8 giugno 2022, doc. B) e che all’appello
contro quella decisione (quello del 29 luglio 2022, doc. 5) non è stato richiesto
e conferito l’effetto sospensivo, e considerato che la seconda opposizione è
stata cancellata dai ruoli per litispendenza (con ordinanza 20 dicembre 2022,
doc. 8) senza alcun effetto sul decreto ingiuntivo e verrà semmai trattata
nell’ambito dell’appello di cui si è appena detto, la sua esecutività nello
Stato d’origine sia stata revocata, come per altro risulta dalle attestazioni
rilasciate dal Tribunale in forza degli art. 54 e 58 CLug (quelle del 30
dicembre 2022, doc. E).
10. Ciò detto, resta ancora da
esaminare se sia eventualmente dato uno dei motivi di rigetto o di revoca del
riconoscimento e della dichiarazione di esecutività, segnatamente quelli
contemplati dagli art. 34 e 35 CLug
10.1.
AP1, Lu______, ha dapprima sostenuto che il riconoscimento
e la dichiarazione di esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo 25 ottobre
2017 del Tribunale di P____ erano manifestamente contrari all’ordine pubblico
svizzero (art. 34 cpv. 1 CLug). Essa ha in particolare lamentato il fatto che
il decreto ingiuntivo fosse stato emesso nei confronti della sua succursale,
che era però priva della capacità di essere parte e dunque nemmeno poteva
disporre della legittimazione passiva.
10.1.1. Lo scopo delle norme sul riconoscimento e sull'esecuzione è
di agevolare la circolazione delle sentenze in materia civile e commerciale.
Aderendo a un trattato internazionale che prevede il riconoscimento e
l'esecuzione in Svizzera di decisioni pronunciate all'estero, il legislatore ha
dunque accettato l'eventualità che certe decisioni straniere possano essere
diverse da quelle che sarebbero state adottate da un giudice svizzero. Non ci
si può pertanto richiamare all'ordine pubblico svizzero ogni qualvolta la legge
straniera diverga - quand'anche in misura importante, nel merito o per la
procedura seguita - dal diritto svizzero. In altre parole, nell'ambito del
riconoscimento e dell'esecuzione di sentenze di tribunali esteri la riserva di
ordine pubblico ha una portata più limitata che nell'applicazione diretta del
diritto straniero: di carattere eccezionale, essa va interpretata
restrittivamente (cfr. DTF 126 III 101 consid. 3b, 126 III 327 consid. 2b, 126
III 534 consid. 2c; TF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 5.1). In
definitiva, il giudizio estero deve contrastare in modo talmente eclatante con
Fatti
i principi dell'ordine giuridico svizzero e con il concetto di giustizia che ne
sta alla base da risultare assolutamente incompatibile con i medesimi; in
quest'ottica, il suo riconoscimento deve apparire insostenibile (cfr. TF
5A_248/2015 del 6 aprile 2016 consid. 3.3.1).
10.1.2. Contrariamente a quanto
ritenuto nel reclamo, dal fatto che il decreto ingiuntivo in questione sia
stato emesso nei confronti di una succursale, che sarebbe priva della capacità
di essere parte e con ciò nemmeno potrebbe disporre della legittimazione
passiva, non si può ritenere che il
giudizio estero contrasti in modo talmente eclatante con i principi dell'ordine
giuridico svizzero e con il concetto di giustizia che ne sta alla base da
risultare assolutamente incompatibile con i medesimi.
Innanzitutto nel diritto
italiano, pur essendo vero che la sede secondaria di una società, e con ciò
anche la sua succursale (la cui nozione coincide con quella di sede secondaria,
cfr. Cian / Trabucchi, Commentario
breve al Codice civile, 10ª ed., n. II.3 ad art. 2508 CCIt; cfr. pure doc. 7 e 8
inc. n. SO.2020.1963 rich.), è priva di personalità giuridica autonoma (cfr.,
con riferimento alla succursale, Cian / Trabucchi,
op. cit., n. II.3 ad art. 2508 CCIt; Corte di giustizia Europea C-201/04 del 23
marzo 2006; Corte di Cassazione Italiana 27 settembre 2013 n. 22177), è però altrettanto
vero che in tal caso la personalità giuridica compete alla società principale, per
cui, contrariamente alle apparenze, è proprio quest’ultima, e non la sua sede
secondaria, e con ciò anche la succursale, ad essere parte del giudizio (cfr. Cian / Trabucchi, op. cit., n. II.5 ad
art. 2508 CCIt; Corte di Cassazione Italiana 16 maggio 1997 n. 4355; cfr. pure
Corte di Cassazione Italiana 5 aprile 1985 n. 2341, secondo cui oltretutto quando
venga convenuta in giudizio una persona giuridica privata, l’indicazione
inesatta o incompleta della sua denominazione determina la nullità della
citazione solo se risulti assolutamente incerta od equivoca l’identificazione dell’ente
convenuto). Ciò significa che in realtà ad essere convenuta nel procedimento
ingiuntivo non era stata “AP1, Lu______, Succursale
M______”, bensì “AP1, Lu______”, che disponeva della
personalità giuridica.
E, come già si è detto (consid.
6), questo indirizzo dottrinale e giurisprudenziale corrisponde sostanzialmente
a quello vigente nel diritto svizzero (cfr. pure TF 4A_533/2015 del 20 dicembre 2016 consid. 2.3, riguardante
proprio la parte qui convenuta).
10.2.
AP1, Lu______, ha in seguito sostenuto che il
decreto ingiuntivo 25 ottobre 2017 del Tribunale di P______ non poteva essere
riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera, in quanto la domanda
giudiziale o l’atto equivalente non le erano stati notificati o comunicati in
tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese (art. 34 cpv.
2 CLug). Essa ha in particolare lamentato il fatto che nel 2017 il decreto
ingiuntivo non era stato notificato correttamente, ossia alla sua casa madre
lu______ (con tra l’altro una traduzione in francese), ma solo alla sua succursale
svizzera, ciò che di fatto le aveva impedito di difendersi nel merito, ossia di
inoltrare una tempestiva opposizione ai sensi dell’art. 645 CPCIt.
10.2.1. Diversamente dall’art. 27 cpv.
2 CL in vigore fino al 1° gennaio 2011, l’art. 34 cpv. 2 CLug - come l'art. 34 cpv. 2
del Regolamento (CE) 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (cfr. GU L 12 del 16 gennaio
2001 p. 1 [Regolamento Bruxelles I]) - non richiede più che la
notificazione o la comunicazione della domanda giudiziale o dell’atto
equivalente siano state regolari, ma unicamente che la domanda giudiziale o
l’atto equivalente siano stati notificati o comunicati al convenuto contumace
in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese. In tal
modo il motivo di rigetto o di revoca è stato stemperato nel senso che l’esigenza
di una notificazione “regolare” secondo lo Stato d’origine è stata abbandonata e
sostituita dall’esigenza di una notificazione “tale da (non) poter presentare
le proprie difese”, che obbliga il tribunale dello Stato richiesto a definire uno
standard minimo autonomo per una notificazione efficace. Essenziale è così
(unicamente) l’effettiva tutela dei diritti di difesa della parte convenuta. Affinché
la parte convenuta non possa sottrarsi all’esecuzione richiamandosi
“abusivamente” a un errore di notificazione, nei procedimenti disciplinati
dalla CLug e dal Regolamento
Bruxelles I un errore di notificazione “meramente formale” non è più sufficiente
ad impedire il riconoscimento. Nel caso in cui vi siano stati errori di
notificazione, ci si deve chiedere se gli stessi siano stati così gravosi da
limitare inammissibilmente le possibilità di difesa della parte convenuta,
ritenuto che di principio è sufficiente che quella parte abbia potuto ricevere
l’atto oggetto della notificazione. In caso di errori di notificazione “di
secondaria importanza”, che non sono tali da compromettere le possibilità di
difesa della parte convenuta, il motivo di rigetto o di revoca dell’art. 34
cpv. 2 CLug e dell’art. 34 cpv. 2 del Regolamento
Bruxelles I non può in ogni caso entrare in linea di conto (cfr. Oberstes
Gerichtshof Österreich 3 Ob 34/08h dell’8 maggio 2008; in tal senso pure Geimer / Schütze, Europäisches
Zivilverfahrensrecht, 2ª ed., n. 71 segg. ad art. 34 CLug).
10.2.2. Nel caso in discussione, come
detto, AP1, Lu______, si è in sostanza limitata
a lamentare il fatto che il decreto ingiuntivo, emanato in base al diritto
processuale italiano, nel 2017 non sia stato notificato correttamente, ossia alla
sua casa madre lu___________ (con tra l’altro una traduzione in francese), ma
solo alla succursale svizzera.
Ora, a parte il fatto che non è per
Considerandi
nulla scontato che in base al diritto processuale italiano, rispettivamente e
soprattutto in base al diritto processuale svizzero (applicabile, in assenza di
una disposizione convenzionale, in caso di notifica per rogatoria in Svizzera giusta
l’art. 5 cpv. 1 lett. a della Convenzione relativa alla notificazione e alla
comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia
civile o commerciale [CLA65], cfr. sul tema DTF 135 III 623 consid. 2.2), la
notificazione alla succursale anziché alla casa madre della società non sia regolare
(per il diritto italiano: cfr., in materia di notificazione presso la
succursale, Corte di Cassazione Italiana 26 gennaio 2016 n. 1365; cfr. pure, in
materia di notificazione presso la sede secondaria, Carpi / Taruffo, op. cit., n. IV/1 ad art. 145 CPCIt; Picardi, op. cit., n. 2 ad art. 145 CPCIt;
Sassoni / Canali, Leggi d’Italia
Legale, n. 2 ad art. 145 CPCIt [= doc. K inc. n. SO.2020.1963 rich.]; Corte di
Cassazione Italiana 19 maggio 2006 n. 11836; Corte di Cassazione Italiana, Ordinanza
6.
dicembre 2017 n. 29200 [doc. 6 inc. n. SO.2020.1963 rich.], secondo cui è tutt’al
più affetta da nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, e non
inesistente, la notifica di una ingiunzione di pagamento effettuata presso la
sede secondaria di una società invece che presso quella legale; per il diritto
svizzero: cfr. Aubry Giraradin,
Commentaire de la LTF, 3ª ed. n. 19 ad art. 39; cfr. pure TF 4A_476/2021 del 6
luglio 2022 consid. 5.3.2; II CCA 16 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.78, 21
aprile 2020 inc. n. 12.2019.42; con riferimento al diritto tedesco e a quello convenzionale:
cfr. OLG München Az.: 6 U 2940/16 del 2 marzo 2017), è in ogni caso incontestabile
che nella fattispecie quell’eventuale errore di notificazione, se
effettivamente dato, oltre a non superare lo standard minimo autonomo definito per
una notificazione efficace, nemmeno sarebbe stato così gravoso da limitare
inammissibilmente le possibilità di difesa della parte convenuta (cfr., per
analogia, Oberstes Gerichtshof Österreich 3 Ob 34/08h dell’8 maggio 2008, in
cui l’allora convenuto aveva lamentato che una decisione da riconoscere in
Austria, resa in base al diritto processuale della Repubblica Ceca, non fosse
stata notificata correttamente, alla sua casa madre austriaca, ma solo alla sua
succursale nella Repubblica Ceca, e ciò siccome tale notifica sarebbe avvenuta
senza una specifica domanda in tal senso, richiesta dal diritto processuale di
quello Stato; cfr. pure Domej /
Oberhammer, Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht
Kommentar, 2ª ed., nota a piè pagina n. 126 ad art. 34 CLug). AP1, Lu______, non ha in effetti contestato
che il 24 novembre 2017 il decreto ingiuntivo sia stato effettivamente preso in
consegna dalla sua succursale svizzera secondo le forme prescritte dal diritto
processuale svizzero (trattandosi appunto di una notifica per rogatoria ex art.
5.
cpv. 1 lett. a CLA65, cfr. doc. C inc. n. SO.2020.1963 rich.). E soprattutto
non ha spiegato, né comunque risulta, se e in che modo la notifica alla sua
succursale a quella data avrebbe compromesso le sue possibilità di difesa nel
procedimento italiano e in particolare le avrebbe impedito di inoltrare tempestivamente,
entro il termine di 60 giorni assegnato nel decreto ingiuntivo, un’opposizione ai
sensi dell’art. 645 CPCIt. Del resto se essa, pur non essendo in precedenza
stata oggetto di alcuna notificazione alla sua sede lu________, era stata in
grado di inoltrare, il 20 luglio 2020, un’opposizione al decreto ingiuntivo in
virtù dell’art. 650 CPCIt (cfr. anche reclamo p. 7), asserendo a quel momento di
aver “preso contezza, peraltro con somma sorpresa, dell’esistenza di un
decreto ingiuntivo “a proprio carico” dal procedimento di exequatur instaurato
in Svizzera [N.d.R. quello promosso l’8 maggio 2020 nei confronti della
sua succursale svizzera] al fine del riconoscimento dell’efficacia del decreto
ingiuntivo, oggi opposto, sul territorio elvetico” e ancora che “non ne
aveva mai preso contezza sino all’introduzione del procedimento di exequatur”
(doc. 10 p. 2 inc. n. SO.2020.1963 rich.), è indubbio, anche perché come detto
si trattava in definitiva della medesima persona giuridica (consid. 6), che la
stessa avrebbe potuto avere un’analoga contezza già il 24 novembre 2017, quando
cioè il decreto ingiuntivo era stato notificato alla sua succursale svizzera
(doc. 3 inc. n. SO.2020.1963 rich.).
10.3
AP1, Lu______, ha infine sostenuto che il
decreto ingiuntivo 25 ottobre 2017 del Tribunale di P______ non poteva essere
riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera, siccome in contrasto con una
decisione emessa tra le medesime parti nello Stato richiesto (art. 34 cpv. 3
CLug) o per l’esistenza di regiudicata (art. 59 cpv. 2 lett. e CPC). Essa ha in
particolare evidenziato che l’istanza in esame era identica a quella già decisa
il 23 settembre 2021 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (doc. 3). L’assunto
è manifestamente infondato.
Il fatto che nel 2021 il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, possa aver dichiarato irricevibile,
per l’assenza di personalità giuridica della succursale di M______ allora convenuta, un’istanza della qui istante volta
ad ottenere il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. _____23 dell’UE di Lugano, riferito alle somme di
cui al decreto ingiuntivo 25 ottobre 2017 del Tribunale di P____23, non è in
effetti tale da impedire ora il riconoscimento e l’esecutività in Svizzera di
quest’ultimo decreto ingiuntivo, anche se egli a quel momento aveva aggiunto
che l’istanza sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso in quanto il
decreto ingiuntivo non poteva essere riconosciuto e dichiarato esecutivo in
Svizzera in base all’art. 34 cpv. 2 CLug. Innanzitutto quella decisione aveva per
oggetto una richiesta diversa, e meglio il rigetto in via definitiva dell’opposizione
al PE n. _____71 dell’UE di Lugano (e solo a
titolo pregiudiziale anche l’exequatur del decreto ingiuntivo), mentre che il
caso di specie riguardava l’exequatur a titolo indipendente del decreto
ingiuntivo e della sentenza sull’opposizione tardiva, ritenuto che l’ulteriore domanda
di rigetto in via definitiva dell’opposizione, oltretutto riferita a un altro
PE e meglio al PE n. _______ dell’UE di Lugano,
era stata successivamente ritirata. Ma, soprattutto, visto che quella decisione
non godeva dell’autorità di cosa giudicata, essendo da una parte stata resa solo
nell’ambito di una procedura in materia di esecuzione e fallimenti di carattere
sommario (Zürcher, in: Sutter-Somm
/ Hasenböhler / Leuenberger, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 45
ad art. 59 ZPO) e costituendo dall’altra un semplice giudizio di “non entrata nel
merito” (Domej, Kurzkommentar
Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 27 ad art. 59 ZPO), la stessa non
poteva essere in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello
Stato richiesto giusta l’art. 34 cpv. 3 CLug (DTF 138 III 261 consid. 1.2 e
1.3) e nemmeno poteva costituire regiudicata ai sensi dell’art. 59 cpv. 2 lett.
e CPC.
11.
Ne
discende che il reclamo di AP1, Lu______, dev’essere
respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali e le ripetibili di
questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug
e 14 LTG, seguono la soccombenza della convenuta (art. 106 CPC), fermo restando
che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri
enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente
dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto
per la procedura di reclamo. Per l’eventuale impugnabilità al Tribunale
federale fa invece stato un valore litigioso di CHF 126'152.67.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
I. Il reclamo 20 dicembre
2023 di AP1, Lu______,
è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali
di complessivi CHF 2’000.- sono poste a carico della reclamante, che rifonderà
alla controparte CHF 2’500.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
- avv.
PA1,
S______ L______,
Via
S______ B______ __,
L______;
- avv.
PA2,
Via G______ __,
G______.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).