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Decisione

12.2023.164

Succursale in Svizzera - decreto ingiuntivo italiano - riconoscimento e exequatur

6 giugno 2024Italiano30 min

breve al Codice civile, 10ª ed., n. II.3 ad art. 2508 CCIt; cfr. pure doc. 7 e 8

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.164

Lugano

6 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.3496 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 24 luglio 2023 da

AO1,

P______ (I)

rappr. dall’avv.

PA2,

G______

contro

AP1, Lu______,

presso la

sua succursale di M______, M______ (recte:

AP1,

Lu______

(L))

rappr. dall’avv.

PA1,

L______

con cui l’istante ha

chiesto di riconoscere e dichiarare esecutivi in Svizzera il decreto ingiuntivo

n. 1718/2017 del 25 ottobre 2017 (R.G. 4385/2017) e la sentenza n. 759/2022 dell’8 giugno 2022 (R.G. 2659/2020), entrambi emessi dal Tribunale di Pisa

(I), domanda che il Pretore con decisione 24 ottobre 2023 ha accolto;

ed ora sul reclamo 20

dicembre 2023 con cui AP1, Lu______, ha

chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza

protestando spese e ripetibili;

mentre l’istante con

risposta 12 marzo 2024 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta

di spese e ripetibili;

preso atto della replica 18

aprile 2024 di AP1, Lu______, e della

duplica 10 maggio 2024 dell’istante;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Con decreto ingiuntivo n. 1718/2017 del 25 ottobre 2017 (R.G. 4385/2017, doc. C), poi dichiarato esecutivo il

23 maggio 2018 in mancanza di opposizione ai sensi dell’art. 647 CPCIt (doc.

C), il Tribunale di P______ (I), su ricorso per ingiunzione del 12 settembre

2017 di AO1, ha ingiunto a AP1, Lu______, Succursale M______, di pagare alla parte ricorrente entro 60 giorni

la somma di EUR 116’000.- oltre interessi al tasso e con la decorrenza di cui

al ricorso e oltre le spese del procedimento, liquidate in EUR 406.50 per esborsi,

in EUR 2'135.- per compensi di avvocato, oltre spese generali, contributo

previdenziale forense, IVA se non detraibile e successive occorrende, avvertendola

espressamente che nel termine di 60 giorni dalla notificazione aveva diritto di

proporre opposizione a norma dell’art. 645 CPCIt e che in mancanza di opposizione

si sarebbe proceduto all’esecuzione forzata.

Con sentenza n. 759/2022 dell’8 giugno 2022 (R.G. 2659/2020, doc. B) il Tribunale di P______ ha

dichiarato la tardività e la conseguente inammissibilità dell’opposizione al

decreto ingiuntivo presentata in virtù dell’art. 650 CPCIt il 20 luglio 2020 (doc.

10 inc. n. SO.2020.1963 rich.) da AP1,

Lu______, e l’ha condannata alla refusione delle spese di giudizio, che

sono state liquidate in EUR 8’100.- oltre a IVA, CPA e spese forfetarie, oltre

successive occorrende.

Il 19 settembre 2018 (doc. C)

rispettivamente il 19 luglio 2022 (doc. B) al decreto ingiuntivo e alla

sentenza è stata apposta la formula esecutiva, come per altro risulta dalle due

attestazioni rilasciate dal Tribunale di P______ il 30 dicembre 2022 (doc. E) in

forza degli art. 54 e 58 della Convenzione concernente la competenza

giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia

civile e commerciale (CLug).

2. Con istanza 24 luglio 2023 AO1 ha convenuto in giudizio innanzi alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, “AP1,

Lu______, presso la sua succursale di M_____”, chiedendo di riconoscere e

dichiarare esecutivi in Svizzera il decreto ingiuntivo 25 ottobre 2017 del

Tribunale di P____71 - che nel frattempo, e meglio l’8 aprile 2022, era stato

notificato anche alla casa madre l_________ AP1,

Lu______ (doc. D, con tra l’altro una traduzione in francese) - e la

sentenza 8 giugno 2022 del Tribunale di P______ - che nel frattempo, e meglio

il 18 novembre 2022, era stata notificata a AP1,

Lu______ (doc. D, con tra l’altro una traduzione in francese) - nonché di

rigettare in via definitiva, per CHF 126'152.67 oltre interessi al 5% dal 25

ottobre 2017 e per le spese esecutive, l’opposizione interposta al PE n. _______ dell’UE di Lugano, ritenuto che

quest’ultima domanda è tuttavia stata da lei ritirata con scritto 26 luglio

2023.

3. Con decisione 24 ottobre 2023

il Pretore ha accolto l’istanza, ponendo le spese processuali di complessivi CHF

150.- a carico dell’istante, senza assegnare ripetibili.

4. Con il reclamo 20 dicembre

2023 che qui ci occupa, avversato dall’istante con risposta 12 marzo 2024 (a

cui hanno fatto seguito la replica 18 aprile 2024 e la duplica 10 maggio 2024),

AP1, Lu______, ha chiesto di riformare il

querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando spese e

ripetibili.

Essa, in fatto, ha

evidenziato che il 23 settembre 2021 (doc. 3) il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 5, aveva dichiarato irricevibile un’istanza promossa l’8 maggio

2020 nei confronti della sua succursale di M______

dalla qui istante, volta ad ottenere il rigetto in via definitiva dell’opposizione

interposta al PE n. _____23 dell’UE di Lugano,

riferito alle somme di cui al decreto ingiuntivo 25 ottobre 2017 del Tribunale

di P______; ed ha aggiunto di aver impugnato il 29 luglio 2022 (doc. 5) innanzi

alla Corte d’appello di F______ la sentenza 8 giugno 2022 del Tribunale di

P______ con un appello, non ancora evaso, e di aver in precedenza inoltrato il

24 maggio 2022 (doc. 7), a seguito della notificazione del decreto ingiuntivo

25 ottobre 2017 del Tribunale di P______ alla sua sede lu_____, avvenuta come

detto l’8 aprile 2022, un’opposizione a norma dell’art. 645 CPCIt, che era però

poi stata cancellata dai ruoli il 20 dicembre 2022 per litispendenza con il

procedimento d’appello di F______ (doc. 8).

In diritto, ha sostenuto che il

decreto ingiuntivo 25 ottobre 2017 e la sentenza 8 giugno 2022 del Tribunale di

P______ non potevano essere riconosciuti e dichiarati esecutivi in Svizzera per

varie ragioni: per il fatto che il decreto ingiuntivo era stato reso solo inaudita

altera parte, in violazione del suo diritto di essere sentita; per il fatto

che esso era stato emesso nei confronti della sua succursale, che sarebbe però

priva della capacità di essere parte e dunque nemmeno potrebbe disporre della legittimazione

passiva; per il fatto che nel 2017 il decreto ingiuntivo non era stato

notificato correttamente, alla sua casa madre lu_______ (con tra l’altro una

traduzione in francese), ma solo alla sua succursale svizzera, ciò che di fatto

le aveva impedito di difendersi nel merito, ossia di inoltrare una tempestiva

opposizione ai sensi dell’art. 645 CPCIt; per il fatto che, a seguito della

cancellazione dai ruoli per litispendenza dell’opposizione al decreto

ingiuntivo ai sensi dell’art. 645 CPCIt notificato nel 2022 alla casa madre lu______,

anche quest’ultimo doveva essere considerato inefficace; e per il fatto che l’istanza

in esame era identica a quella già decisa nel 2021 dal Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 5.

5. La decisione pretorile di exequatur

può essere impugnata mediante reclamo (art. 327a CPC

combinato con l'art. 309 lett. a CPC) e il termine d'impugnazione è quello

previsto dall'art. 43 cpv. 5 CLug, ossia un mese rispettivamente, se la parte

contro la quale è chiesta l’esecuzione è domiciliata in uno Stato vincolato

dalla CLug diverso da quello in cui è rilasciata la dichiarazione di

esecutività, due mesi (art. 327a cpv. 3 CPC).

Nel caso concreto, il

reclamo di AP1, Lu______, è stato

inoltrato entro due mesi dalla notificazione della decisione pretorile, avvenuta

il 26 ottobre 2023, e dev’essere considerato tempestivo, anche perché laddove,

per (denegata) ipotesi, il termine da rispettare fosse stato invece quello di

un mese, il Pretore, in calce alla decisione impugnata, aveva comunque indicato

un termine d’impugnazione di due mesi, la cui eventuale erroneità, a seguito

del fatto che la parte contro la

quale era stata chiesta l’esecuzione era sì una società estera ma disponeva

pur sempre di una succursale in Svizzera, non era agevolmente individuabile

nemmeno da una parte patrocinata da un legale (cfr. DTF 138 I 49 consid. 8.3.2;

cfr., con riferimento proprio al termine previsto dall'art. 43 cpv. 5 CLug, II CCA 31 luglio 2012 inc. n.

12.2012.30).

Anche le osservazioni dell’istante,

che sono state inoltrate entro il termine di due mesi dalla notificazione del reclamo,

avvenuta non prima del 12 gennaio 2024, sono a loro volta tempestive.

6. Nel diritto svizzero,

pacificamente applicabile alla fattispecie e in particolare anche alla

succursale in Svizzera di una società straniera (art. 160 cpv. 1 LDIP), la

succursale, sebbene disponga di una certa autonomia, risulta essere priva di personalità

giuridica e non ha la capacità di essere parte. Ciononostante, per

giurisprudenza invalsa, il procedimento inoltrato a nome rispettivamente nei

confronti di una succursale non può essere respinto in ordine. In un caso del

genere si deve per contro rettificare, d’ufficio o ad istanza di parte, la

denominazione nel “rubrum” della succursale con quella della casa madre, dovendosi

ravvisare un mero errore nell’indicazione della parte, che può essere

agevolmente scoperto e attorno al quale non può essere sorto alcun rischio di

confusione né nel giudice né nella controparte (cfr. TF 4A_510/2016 del 26

gennaio 2017 consid. 3.2, 4A_87/2019 del 2 settembre 2019 consid. 1).

Nel caso di specie, la

denominazione nel “rubrum” dell’istanza, del giudizio pretorile (e dunque della

presente decisione), secondo cui la parte convenuta sarebbe “AP1, Lu______, presso la sua succursale di

M______”, è ambigua, nel senso che potrebbe lasciar

intendere che il procedimento era stato inoltrato nei confronti della

succursale, e deve pertanto essere rettificata d’ufficio nel senso che la parte

convenuta è in realtà “AP1, Lu______”, dovendosi

per l’appunto ravvisare un (eventuale) mero errore nell’indicazione della parte

che può essere agevolmente scoperto e attorno al quale non può essere sorto alcun

rischio di confusione né nel giudice né nella controparte. In concreto, molti elementi indicavano in

effetti il legame tra le due entità ed escludevano un qualsiasi rischio di

confusione, si pensi alla denominazione specifica della succursale, simile a

quella della società principale, e gli estratti del registro di commercio di

entrambe (cfr. doc. 2 e 3 dell’inc. n. SO.2020.1963 rich.), che pure esplicitavano

il legame tra loro. In altre parole AP1,

Lu______, che ha inoltrato il reclamo, era anche la vera ed effettiva parte

convenuta nell’istanza di riconoscimento e di exequatur.

7. Giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un

ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante

reclamo, da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta con cognizione piena

dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità, almeno per

la parte convenuta in prima sede nell’ambito di una procedura unilaterale, di

addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (cfr. DTF 145 III 422 consid.

5.2; TF 5A_899/2020 del 15 novembre 2021 consid. 2.2.2) -

rigetta o revoca il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività solo per

uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug

(cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare

oggetto di un riesame del merito (cpv. 2). Per

costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera

eccessivamente restrittiva (cfr. Hofmann

/ Kunz, Basler Kommentar, 3ª ed., n.

9 ad art. 45 CLug; Staehelin / Bopp,

Lugano-Übereinkommen (LugÜ) Kommentar, 3ª ed., n.

2 ad art. 45

CLug), consente tuttavia di rimettere in discussione anche i

presupposti per l’exequatur (cfr. TF 5A_934/2016 del 23 agosto 2017 consid. 4;

II CCA 5 maggio 2023 inc. n. 12.2023.24, 1° febbraio 2024 inc. n. 12.2023.131).

8. Preliminarmente deve però essere

evasa la domanda di sospensione del procedimento, che AP1, Lu______, aveva formulato siccome la

sentenza 8 giugno 2022 del Tribunale di P______ (doc. B) era da lei stata appellata

il 29 luglio 2022 innanzi alla Corte d’appello di F______ (doc. 5).

8.1. La domanda dev’essere innanzitutto

dichiarata irricevibile, in quanto non è stata postulata nel reclamo, ma, per

la prima volta, sulla base di fatti già noti al momento dell’inoltro di

quest’ultimo, solo nel successivo memorale di replica (cfr. per analogia DTF

132 I 42 consid. 3.3.4, TF 4A_13/2023 del 11 settembre 2023 consid. 2.4,

secondo cui il ricorso deve essere presentato, con una motivazione completa, entro

il termine di legge, ritenuto che, se in seguito ha avuto un secondo scambio di

scritti, con la replica non è possibile migliorare o completare il ricorso, segnatamente

adducendo nuove richieste o censure, a meno che ne abbia dato motivo la

risposta della controparte).

8.2. Essa sarebbe comunque stata destinata

all’insuccesso.

Per AP1, Lu______, la sospensione del

procedimento s’imponeva in effetti in virtù di quanto era stato riportato nel Messaggio

del Consiglio federale sulla CL (FF 1990 II p. 197 e in particolare p. 252, secondo

cui, se una decisione provvisoriamente esecutiva è oggetto di un ricorso

ordinario nello Stato che ha reso la decisione, l’autorità giudiziaria davanti

alla quale è chiesto il riconoscimento deve sospendere il procedimento fino a

che sia stata chiarita la situazione nello Stato in cui la decisione è stata

pronunciata). Sennonché, essa pare misconoscere che in realtà la norma

convenzionale applicabile nel caso di specie, che è l’art. 46 cpv. 1 CLug, non prevede

l’obbligo del tribunale di sospendere il procedimento, ma si limita ad

attribuirgli una facoltà in tal senso (cfr. DTF 129 III 574 consid. 3, 142 III

420 consid. 2.3.3), fermo restando che la sospensione del procedimento costituisce

una misura eccezionale e può essere decretata dal tribunale adito, a fronte di

serie probabilità di successo del ricorso ordinario, solo sulla base di motivi

“nuovi”, dunque non sulla base di motivi che sono già stati sottoposti o

avrebbero potuto essere sottoposti al giudice straniero che ha emanato la

decisione oggetto di riconoscimento e d'exequatur (cfr. DTF 137 III 261 consid.

3.2 e 3.3; IICCA 1° luglio 2019 inc. n. 12.2019.51,

23 settembre 2020 inc. n. 12.2020.37, 3 marzo 2021 inc. n. 12.2020.17).

Del resto, il fatto che contro la

sentenza 8 giugno 2022 del Tribunale di P______ sia stato inoltrato un appello (doc.

5) e la mera convinzione di AP1, Lu______,

che quell'appello, a fronte delle cinque tematiche da lei sollevate in quella

sede (sinteticamente riassunte a p. 8 del reclamo, con rinvio ai rispettivi punti

e alle rispettive pagine dell’appello in cui le stesse erano state esposte),

avrà successo non possono ancora giustificare la sospensione del procedimento. AP1, Lu______, non ha in effetti illustrato nel

presente procedimento le concrete ragioni di fatto e di diritto per cui quelle cinque

tematiche avrebbero effettivamente avuto serie probabilità

di successo e oltretutto sarebbero fondate proprio solo su motivi “nuovi”, cioè

non su motivi che erano già stati sottoposti o avrebbero potuto essere

sottoposti al giudice straniero che aveva emanato la decisione oggetto di

riconoscimento e d’exequatur,

e dunque potrebbero essere considerate in

questa sede (II CCA 5 maggio 2023 inc. n. 12.2023.24). In definitiva essa non

ha così fornito alcun concreto elemento per valutare la prognosi del suo

appello e dunque l'adempimento dei presupposti giurisprudenziali per la sospensione

del procedimento, sicché la sua richiesta in tal senso non può trovare

accoglimento.

9. Ciò posto e pacifico che la

sentenza 8 giugno 2022 del Tribunale di P______ (doc. B) costituisca una decisione

nel senso dell'art. 32 CLug, riconoscibile ed eseguibile in Svizzera, si tratta

innanzitutto di stabilire se anche al decreto ingiuntivo 25 ottobre 2017 del

Tribunale di P______ (doc. C), che per AP1,

Lu______, sarebbe oltretutto stato emesso solo inaudita altera parte,

possa essere attribuita tale qualifica.

9.1.

9.1.1. Nel procedimento d'ingiunzione previsto dal Codice di

procedura civile italiano, un creditore può chiedere con un ricorso al giudice

di emettere un'ingiunzione di pagamento al debitore (art. 633 CPCIt). Per quanto è qui d’interesse, se accoglie

la domanda, il giudice impartisce al debitore un termine di pagamento, che normalmente

è di 40 giorni, rispettivamente, se l’intimato non risiede in uno Stato

dell’Unione Europea, di 60 giorni, avvertendolo che egli può fare opposizione

entro il medesimo termine (art. 641 CPCIt). In

tal caso una copia del ricorso e una

copia del decreto sono notificate al debitore (art. 643 CPCIt). Se non è

stata fatta opposizione ai sensi dell'art. 645 CPCIt nel

termine stabilito, il giudice che ha pronunciato il decreto lo dichiara

esecutivo su istanza della parte richiedente (art. 647 cpv.

1 CPCIt). Questa dichiarazione di esecutività ha per effetto di

precludere al debitore la possibilità di formulare o proseguire l'opposizione (art. 647 cpv. 2 CPCIt), riservata l'opposizione tardiva

secondo l'art. 650 CPCIt (cfr., sul tema, DTF 135 III 623 consid. 2.1; TF 5A_611/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 3.1). Se invece è stata fatta

opposizione ai sensi dell'art. 645 CPCIt o dell’art.

650 CPCIt, il giudice che ha pronunciato il decreto può dichiararlo provvisoriamente esecutivo in pendenza di

opposizione (art. 648 CPCIt) e può anche

decidere di sospenderne l’esecutività (art. 649 CPCIt).

9.1.2. La giurisprudenza considera che il decreto ingiuntivo

italiano, munito della dichiarazione di esecutività, sia una decisione nel

senso dell'art. 32 CLug, riconoscibile ed eseguibile

in Svizzera (cfr. DTF 135 III

623 consid. 2.1; TF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 4.1, 5A_752/2014

del 21 agosto 2015 consid. 2.4.1). Sulla base della sentenza della Corte

di giustizia Europea C-474/93 del

13 luglio 1995, il Tribunale federale ritiene tuttavia indispensabile

l'attivazione del contraddittorio prima dell'esecutorietà della pronuncia, o

almeno l'istituzione di una procedura che dia la possibilità di esercitare

preventivamente il diritto al contraddittorio (cfr. TF 5A_752/2014 del 21

agosto 2015 consid. 2.4.1). Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per

mancata opposizione o mancata attività dell'opponente (art.

647 CPCIt) soddisfa questo requisito (cfr. DTF 135 III 623 consid. 2.1; TF 4A_145/2010

del 5 ottobre 2010 consid. 4.1, 5A_752/2014 del 21 agosto 2015 consid. 2.4.1), appunto

perché la procedura civile italiana garantisce alla parte convenuta il diritto

di opporsi e di attuare il contraddittorio, poco importando invece se quest’ultima

ne abbia fatto uso nel caso specifico (cfr. TF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010

consid. 4.2).

Soddisfa pure questo

requisito il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per rigetto o parziale

accoglimento dell'opposizione (art. 653 CPCIt), infine dichiarato

provvisoriamente esecutivo in pendenza di opposizione (art. 648 CPCIt; TF

4A_80/2007 del 31 agosto 2007 consid. 4.2, 5A_752/2014 del 21 agosto 2015

consid. 2.4.1).

9.2. Nel

caso di specie è incontestabile che il decreto ingiuntivo 25 ottobre 2017 del

Tribunale di P______, anche se emesso inaudita altera parte (ma ciò vale

a ben vedere solo con riferimento alla prima parte del procedimento

d’ingiunzione, quella che comprende l’emanazione del decreto e che precede la

successiva fase dell’opposizione allo stesso, cfr. Picardi, Codice di Procedura Civile, 3ª ed., n. 1 ad art.

633 CPCIt; Carpi / Taruffo,

Commentario breve al Codice di Procedura Civile, 4ª ed., n. I.4 ad art. 633

CPCIt; in tal senso pure TF

4A_80/2007 del 31 agosto 2007 consid. 4.4, 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010

consid. 7.2 e 7.3, secondo cui il

debitore a cui è stato notificato un decreto ingiuntivo come quello in esame non

può prevalersi della violazione del suo diritto di essere sentito), costituisca

una decisione ai sensi dell'art.

32 CLug, riconoscibile ed eseguibile in Svizzera, trattandosi chiaramente di un decreto ingiuntivo dichiarato

esecutivo per mancata opposizione o mancata attività dell'opponente (art. 647 CPCIt), rispettivamente per rigetto o parziale

accoglimento dell'opposizione (art. 653 CPCIt), infine dichiarato

provvisoriamente esecutivo in pendenza di opposizione (art. 648 CPCIt), senza

che la sua esecutività sia stata sospesa (art. 649 CPCIt).

Nonostante

esso abbia fatto oggetto di un’opposizione ai sensi dell’art. 650 CPCIt prima

(quella del 20 luglio 2020, cfr. doc. B) e di un’opposizione ai sensi dell’art. 645 CPCIt poi (quella del 24

luglio 2022, doc. 7), non risulta in effetti che a tutt’oggi, visto che la

prima opposizione è stata respinta (con sentenza 8 giugno 2022, doc. B) e che all’appello

contro quella decisione (quello del 29 luglio 2022, doc. 5) non è stato richiesto

e conferito l’effetto sospensivo, e considerato che la seconda opposizione è

stata cancellata dai ruoli per litispendenza (con ordinanza 20 dicembre 2022,

doc. 8) senza alcun effetto sul decreto ingiuntivo e verrà semmai trattata

nell’ambito dell’appello di cui si è appena detto, la sua esecutività nello

Stato d’origine sia stata revocata, come per altro risulta dalle attestazioni

rilasciate dal Tribunale in forza degli art. 54 e 58 CLug (quelle del 30

dicembre 2022, doc. E).

10. Ciò detto, resta ancora da

esaminare se sia eventualmente dato uno dei motivi di rigetto o di revoca del

riconoscimento e della dichiarazione di esecutività, segnatamente quelli

contemplati dagli art. 34 e 35 CLug

10.1.

AP1, Lu______, ha dapprima sostenuto che il riconoscimento

e la dichiarazione di esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo 25 ottobre

2017 del Tribunale di P____ erano manifestamente contrari all’ordine pubblico

svizzero (art. 34 cpv. 1 CLug). Essa ha in particolare lamentato il fatto che

il decreto ingiuntivo fosse stato emesso nei confronti della sua succursale,

che era però priva della capacità di essere parte e dunque nemmeno poteva

disporre della legittimazione passiva.

10.1.1. Lo scopo delle norme sul riconoscimento e sull'esecuzione è

di agevolare la circolazione delle sentenze in materia civile e commerciale.

Aderendo a un trattato internazionale che prevede il riconoscimento e

l'esecuzione in Svizzera di decisioni pronunciate all'estero, il legislatore ha

dunque accettato l'eventualità che certe decisioni straniere possano essere

diverse da quelle che sarebbero state adottate da un giudice svizzero. Non ci

si può pertanto richiamare all'ordine pubblico svizzero ogni qualvolta la legge

straniera diverga - quand'anche in misura importante, nel merito o per la

procedura seguita - dal diritto svizzero. In altre parole, nell'ambito del

riconoscimento e dell'esecuzione di sentenze di tribunali esteri la riserva di

ordine pubblico ha una portata più limitata che nell'applicazione diretta del

diritto straniero: di carattere eccezionale, essa va interpretata

restrittivamente (cfr. DTF 126 III 101 consid. 3b, 126 III 327 consid. 2b, 126

III 534 consid. 2c; TF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 5.1). In

definitiva, il giudizio estero deve contrastare in modo talmente eclatante con

Fatti

i principi dell'ordine giuridico svizzero e con il concetto di giustizia che ne

sta alla base da risultare assolutamente incompatibile con i medesimi; in

quest'ottica, il suo riconoscimento deve apparire insostenibile (cfr. TF

5A_248/2015 del 6 aprile 2016 consid. 3.3.1).

10.1.2. Contrariamente a quanto

ritenuto nel reclamo, dal fatto che il decreto ingiuntivo in questione sia

stato emesso nei confronti di una succursale, che sarebbe priva della capacità

di essere parte e con ciò nemmeno potrebbe disporre della legittimazione

passiva, non si può ritenere che il

giudizio estero contrasti in modo talmente eclatante con i principi dell'ordine

giuridico svizzero e con il concetto di giustizia che ne sta alla base da

risultare assolutamente incompatibile con i medesimi.

Innanzitutto nel diritto

italiano, pur essendo vero che la sede secondaria di una società, e con ciò

anche la sua succursale (la cui nozione coincide con quella di sede secondaria,

cfr. Cian / Trabucchi, Commentario

breve al Codice civile, 10ª ed., n. II.3 ad art. 2508 CCIt; cfr. pure doc. 7 e 8

inc. n. SO.2020.1963 rich.), è priva di personalità giuridica autonoma (cfr.,

con riferimento alla succursale, Cian / Trabucchi,

op. cit., n. II.3 ad art. 2508 CCIt; Corte di giustizia Europea C-201/04 del 23

marzo 2006; Corte di Cassazione Italiana 27 settembre 2013 n. 22177), è però altrettanto

vero che in tal caso la personalità giuridica compete alla società principale, per

cui, contrariamente alle apparenze, è proprio quest’ultima, e non la sua sede

secondaria, e con ciò anche la succursale, ad essere parte del giudizio (cfr. Cian / Trabucchi, op. cit., n. II.5 ad

art. 2508 CCIt; Corte di Cassazione Italiana 16 maggio 1997 n. 4355; cfr. pure

Corte di Cassazione Italiana 5 aprile 1985 n. 2341, secondo cui oltretutto quando

venga convenuta in giudizio una persona giuridica privata, l’indicazione

inesatta o incompleta della sua denominazione determina la nullità della

citazione solo se risulti assolutamente incerta od equivoca l’identificazione dell’ente

convenuto). Ciò significa che in realtà ad essere convenuta nel procedimento

ingiuntivo non era stata “AP1, Lu______, Succursale

M______”, bensì “AP1, Lu______”, che disponeva della

personalità giuridica.

E, come già si è detto (consid.

6), questo indirizzo dottrinale e giurisprudenziale corrisponde sostanzialmente

a quello vigente nel diritto svizzero (cfr. pure TF 4A_533/2015 del 20 dicembre 2016 consid. 2.3, riguardante

proprio la parte qui convenuta).

10.2.

AP1, Lu______, ha in seguito sostenuto che il

decreto ingiuntivo 25 ottobre 2017 del Tribunale di P______ non poteva essere

riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera, in quanto la domanda

giudiziale o l’atto equivalente non le erano stati notificati o comunicati in

tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese (art. 34 cpv.

2 CLug). Essa ha in particolare lamentato il fatto che nel 2017 il decreto

ingiuntivo non era stato notificato correttamente, ossia alla sua casa madre

lu______ (con tra l’altro una traduzione in francese), ma solo alla sua succursale

svizzera, ciò che di fatto le aveva impedito di difendersi nel merito, ossia di

inoltrare una tempestiva opposizione ai sensi dell’art. 645 CPCIt.

10.2.1. Diversamente dall’art. 27 cpv.

2 CL in vigore fino al 1° gennaio 2011, l’art. 34 cpv. 2 CLug - come l'art. 34 cpv. 2

del Regolamento (CE) 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000

concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione

delle decisioni in materia civile e commerciale (cfr. GU L 12 del 16 gennaio

2001 p. 1 [Regolamento Bruxelles I]) - non richiede più che la

notificazione o la comunicazione della domanda giudiziale o dell’atto

equivalente siano state regolari, ma unicamente che la domanda giudiziale o

l’atto equivalente siano stati notificati o comunicati al convenuto contumace

in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese. In tal

modo il motivo di rigetto o di revoca è stato stemperato nel senso che l’esigenza

di una notificazione “regolare” secondo lo Stato d’origine è stata abbandonata e

sostituita dall’esigenza di una notificazione “tale da (non) poter presentare

le proprie difese”, che obbliga il tribunale dello Stato richiesto a definire uno

standard minimo autonomo per una notificazione efficace. Essenziale è così

(unicamente) l’effettiva tutela dei diritti di difesa della parte convenuta. Affinché

la parte convenuta non possa sottrarsi all’esecuzione richiamandosi

“abusivamente” a un errore di notificazione, nei procedimenti disciplinati

dalla CLug e dal Regolamento

Bruxelles I un errore di notificazione “meramente formale” non è più sufficiente

ad impedire il riconoscimento. Nel caso in cui vi siano stati errori di

notificazione, ci si deve chiedere se gli stessi siano stati così gravosi da

limitare inammissibilmente le possibilità di difesa della parte convenuta,

ritenuto che di principio è sufficiente che quella parte abbia potuto ricevere

l’atto oggetto della notificazione. In caso di errori di notificazione “di

secondaria importanza”, che non sono tali da compromettere le possibilità di

difesa della parte convenuta, il motivo di rigetto o di revoca dell’art. 34

cpv. 2 CLug e dell’art. 34 cpv. 2 del Regolamento

Bruxelles I non può in ogni caso entrare in linea di conto (cfr. Oberstes

Gerichtshof Österreich 3 Ob 34/08h dell’8 maggio 2008; in tal senso pure Geimer / Schütze, Europäisches

Zivilverfahrensrecht, 2ª ed., n. 71 segg. ad art. 34 CLug).

10.2.2. Nel caso in discussione, come

detto, AP1, Lu______, si è in sostanza limitata

a lamentare il fatto che il decreto ingiuntivo, emanato in base al diritto

processuale italiano, nel 2017 non sia stato notificato correttamente, ossia alla

sua casa madre lu___________ (con tra l’altro una traduzione in francese), ma

solo alla succursale svizzera.

Ora, a parte il fatto che non è per

Considerandi

nulla scontato che in base al diritto processuale italiano, rispettivamente e

soprattutto in base al diritto processuale svizzero (applicabile, in assenza di

una disposizione convenzionale, in caso di notifica per rogatoria in Svizzera giusta

l’art. 5 cpv. 1 lett. a della Convenzione relativa alla notificazione e alla

comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia

civile o commerciale [CLA65], cfr. sul tema DTF 135 III 623 consid. 2.2), la

notificazione alla succursale anziché alla casa madre della società non sia regolare

(per il diritto italiano: cfr., in materia di notificazione presso la

succursale, Corte di Cassazione Italiana 26 gennaio 2016 n. 1365; cfr. pure, in

materia di notificazione presso la sede secondaria, Carpi / Taruffo, op. cit., n. IV/1 ad art. 145 CPCIt; Picardi, op. cit., n. 2 ad art. 145 CPCIt;

Sassoni / Canali, Leggi d’Italia

Legale, n. 2 ad art. 145 CPCIt [= doc. K inc. n. SO.2020.1963 rich.]; Corte di

Cassazione Italiana 19 maggio 2006 n. 11836; Corte di Cassazione Italiana, Ordinanza

6.

dicembre 2017 n. 29200 [doc. 6 inc. n. SO.2020.1963 rich.], secondo cui è tutt’al

più affetta da nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, e non

inesistente, la notifica di una ingiunzione di pagamento effettuata presso la

sede secondaria di una società invece che presso quella legale; per il diritto

svizzero: cfr. Aubry Giraradin,

Commentaire de la LTF, 3ª ed. n. 19 ad art. 39; cfr. pure TF 4A_476/2021 del 6

luglio 2022 consid. 5.3.2; II CCA 16 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.78, 21

aprile 2020 inc. n. 12.2019.42; con riferimento al diritto tedesco e a quello convenzionale:

cfr. OLG München Az.: 6 U 2940/16 del 2 marzo 2017), è in ogni caso incontestabile

che nella fattispecie quell’eventuale errore di notificazione, se

effettivamente dato, oltre a non superare lo standard minimo autonomo definito per

una notificazione efficace, nemmeno sarebbe stato così gravoso da limitare

inammissibilmente le possibilità di difesa della parte convenuta (cfr., per

analogia, Oberstes Gerichtshof Österreich 3 Ob 34/08h dell’8 maggio 2008, in

cui l’allora convenuto aveva lamentato che una decisione da riconoscere in

Austria, resa in base al diritto processuale della Repubblica Ceca, non fosse

stata notificata correttamente, alla sua casa madre austriaca, ma solo alla sua

succursale nella Repubblica Ceca, e ciò siccome tale notifica sarebbe avvenuta

senza una specifica domanda in tal senso, richiesta dal diritto processuale di

quello Stato; cfr. pure Domej /

Oberhammer, Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht

Kommentar, 2ª ed., nota a piè pagina n. 126 ad art. 34 CLug). AP1, Lu______, non ha in effetti contestato

che il 24 novembre 2017 il decreto ingiuntivo sia stato effettivamente preso in

consegna dalla sua succursale svizzera secondo le forme prescritte dal diritto

processuale svizzero (trattandosi appunto di una notifica per rogatoria ex art.

5.

cpv. 1 lett. a CLA65, cfr. doc. C inc. n. SO.2020.1963 rich.). E soprattutto

non ha spiegato, né comunque risulta, se e in che modo la notifica alla sua

succursale a quella data avrebbe compromesso le sue possibilità di difesa nel

procedimento italiano e in particolare le avrebbe impedito di inoltrare tempestivamente,

entro il termine di 60 giorni assegnato nel decreto ingiuntivo, un’opposizione ai

sensi dell’art. 645 CPCIt. Del resto se essa, pur non essendo in precedenza

stata oggetto di alcuna notificazione alla sua sede lu________, era stata in

grado di inoltrare, il 20 luglio 2020, un’opposizione al decreto ingiuntivo in

virtù dell’art. 650 CPCIt (cfr. anche reclamo p. 7), asserendo a quel momento di

aver “preso contezza, peraltro con somma sorpresa, dell’esistenza di un

decreto ingiuntivo “a proprio carico” dal procedimento di exequatur instaurato

in Svizzera [N.d.R. quello promosso l’8 maggio 2020 nei confronti della

sua succursale svizzera] al fine del riconoscimento dell’efficacia del decreto

ingiuntivo, oggi opposto, sul territorio elvetico” e ancora che “non ne

aveva mai preso contezza sino all’introduzione del procedimento di exequatur”

(doc. 10 p. 2 inc. n. SO.2020.1963 rich.), è indubbio, anche perché come detto

si trattava in definitiva della medesima persona giuridica (consid. 6), che la

stessa avrebbe potuto avere un’analoga contezza già il 24 novembre 2017, quando

cioè il decreto ingiuntivo era stato notificato alla sua succursale svizzera

(doc. 3 inc. n. SO.2020.1963 rich.).

10.3

AP1, Lu______, ha infine sostenuto che il

decreto ingiuntivo 25 ottobre 2017 del Tribunale di P______ non poteva essere

riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera, siccome in contrasto con una

decisione emessa tra le medesime parti nello Stato richiesto (art. 34 cpv. 3

CLug) o per l’esistenza di regiudicata (art. 59 cpv. 2 lett. e CPC). Essa ha in

particolare evidenziato che l’istanza in esame era identica a quella già decisa

il 23 settembre 2021 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (doc. 3). L’assunto

è manifestamente infondato.

Il fatto che nel 2021 il

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, possa aver dichiarato irricevibile,

per l’assenza di personalità giuridica della succursale di M______ allora convenuta, un’istanza della qui istante volta

ad ottenere il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. _____23 dell’UE di Lugano, riferito alle somme di

cui al decreto ingiuntivo 25 ottobre 2017 del Tribunale di P____23, non è in

effetti tale da impedire ora il riconoscimento e l’esecutività in Svizzera di

quest’ultimo decreto ingiuntivo, anche se egli a quel momento aveva aggiunto

che l’istanza sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso in quanto il

decreto ingiuntivo non poteva essere riconosciuto e dichiarato esecutivo in

Svizzera in base all’art. 34 cpv. 2 CLug. Innanzitutto quella decisione aveva per

oggetto una richiesta diversa, e meglio il rigetto in via definitiva dell’opposizione

al PE n. _____71 dell’UE di Lugano (e solo a

titolo pregiudiziale anche l’exequatur del decreto ingiuntivo), mentre che il

caso di specie riguardava l’exequatur a titolo indipendente del decreto

ingiuntivo e della sentenza sull’opposizione tardiva, ritenuto che l’ulteriore domanda

di rigetto in via definitiva dell’opposizione, oltretutto riferita a un altro

PE e meglio al PE n. _______ dell’UE di Lugano,

era stata successivamente ritirata. Ma, soprattutto, visto che quella decisione

non godeva dell’autorità di cosa giudicata, essendo da una parte stata resa solo

nell’ambito di una procedura in materia di esecuzione e fallimenti di carattere

sommario (Zürcher, in: Sutter-Somm

/ Hasenböhler / Leuenberger, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 45

ad art. 59 ZPO) e costituendo dall’altra un semplice giudizio di “non entrata nel

merito” (Domej, Kurzkommentar

Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 27 ad art. 59 ZPO), la stessa non

poteva essere in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello

Stato richiesto giusta l’art. 34 cpv. 3 CLug (DTF 138 III 261 consid. 1.2 e

1.3) e nemmeno poteva costituire regiudicata ai sensi dell’art. 59 cpv. 2 lett.

e CPC.

11.

Ne

discende che il reclamo di AP1, Lu______, dev’essere

respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese processuali e le ripetibili di

questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug

e 14 LTG, seguono la soccombenza della convenuta (art. 106 CPC), fermo restando

che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri

enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente

dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto

per la procedura di reclamo. Per l’eventuale impugnabilità al Tribunale

federale fa invece stato un valore litigioso di CHF 126'152.67.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide:

I. Il reclamo 20 dicembre

2023 di AP1, Lu______,

è respinto nella

misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali

di complessivi CHF 2’000.- sono poste a carico della reclamante, che rifonderà

alla controparte CHF 2’500.- a titolo di ripetibili.

III. Notificazione:

- avv.

PA1,

S______ L______,

Via

S______ B______ __,

L______;

- avv.

PA2,

Via G______ __,

G______.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).