12.2023.17
Compravendita - recesso - restituzione del prezzo
18 aprile 2023Italiano10 min
I. L’appello 31 gennaio 2023 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.17
Lugano
18 aprile 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.177 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 7 dicembre 2020 da
AO
1
rappr. da PA 2
contro
AP
1
rappr. da PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR 176’400.- oltre
interessi al 5% dal 23 marzo 2020 e di CHF 20'000.- oltre interessi al 5% dal 12
marzo 2020 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al
PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda avversata dalla controparte, che ha
postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 16 dicembre
2022 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di EUR
176’400.- oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2020 e rigettando in via
definitiva l’opposizione al PE;
appellante la convenuta,
con appello 31 gennaio 2023, con cui ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili;
mentre l'attrice, con
risposta all’appello 20 marzo 2023, ha postulato la reiezione del gravame, pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
petizione 7 dicembre 2020 AO 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha
convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento di
EUR 176’400.- oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2020 e di
CHF 20'000.- oltre interessi al 5% dal 12 marzo 2020 nonché il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. Essa,
in estrema sintesi, ha rimproverato alla controparte di non averle fornito nel
febbraio/marzo 2020, nemmeno nei termini suppletori assegnati, i 3'600 hard
disk Toshiba 2 Tb compravenduti per EUR 49.- cadauno e, dopo aver evidenziato come
il relativo contratto fosse stato di conseguenza rescisso a fine marzo 2020 ex
art. 107 CO, ha preteso la
restituzione del prezzo pagato (EUR 176'400.-) e il risarcimento del danno
conseguente all’inadempimento
(CHF 20'000.-).
La convenuta si è opposta alla
petizione e nel contempo ha denunciato la lite al suo azionista e
amministratore al momento dei fatti, __________ B__________ __________, che però
non è intervenuto.
2. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con
decisione 16 dicembre
2022, il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha
condannato la convenuta al pagamento di
EUR 176’400.- oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2020 e ha rigettato in via
definitiva l’opposizione al PE, ponendo la tassa di giustizia
e le spese, di complessivi CHF 3’500.-, per il 10% a carico dell’attrice e per il 90% a carico della
convenuta, obbligata altresì a rifondere
alla controparte CHF 10’500.- per ripetibili parziali. Egli ha in sostanza riconosciuto
all’attrice unicamente la pretesa, per la quale era stata promossa la procedura
esecutiva, volta alla restituzione del prezzo.
3. Con
l’appello 31 gennaio
2023 che qui ci occupa, inoltrato
tempestivamente (art. 311 cpv. 1 CPC in combinazione con l’art. 145 cpv. 1 lett.
c CPC), avversato dall'attrice con la risposta 20 marzo 2023, anch’essa tempestiva
(art. 312 cpv. 2 CPC), la convenuta, ritenendo infondata anche la pretesa volta
alla restituzione del prezzo, ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di primo e secondo
grado.
4. In
questa sede la convenuta ha innanzitutto riproposto la tesi, ritenuta
irricevibile dal Pretore siccome sollevata tardivamente con le conclusioni, secondo
cui l’attrice non avrebbe in realtà provato che le parti si erano accordate per
una consegna immediata degli hard disk compravenduti, circostanza a suo dire
oltretutto smentita dalle prove versate agli atti, per cui, visto che gli art.
75 e 190 CO non erano applicabili, la pretesa finalizzata alla restituzione del
prezzo non sarebbe stata ancora esigibile.
4.1. Contrariamente
a quanto ritenuto dalla convenuta, il tema della presunta inesigibilità della
pretesa volta alla restituzione del prezzo per l’inesistenza o meno di un
accordo tra le parti sulla data di consegna degli hard disk compravenduti (mentre
va sin d’ora evidenziato che l’ulteriore questione da lei sollevata circa l’inapplicabilità
degli art. 75 e 190 CO non è pertinente, visto e considerato che il giudice di
prime cure non si era affatto fondato su quelle due disposizioni, la prima
presupponendo proprio l’inesistenza di un termine di consegna, rispettivamente la
seconda presupponendo invece l’esistenza di un termine fisso per la consegna), attiene
innanzitutto ai fatti e non al diritto, per cui non può essere sollevato per la
prima volta né in sede conclusionale (art. 229 CPC
e contrario; II CCA
15 novembre 2021 inc. n. 12.2021.79, 24 febbraio 2022 inc. n. 12.2021.88), né tanto
meno in seconda istanza (art. 317 cpv. 1 CPC).
Ciò
premesso, è senz’altro a ragione che quel tema, qui riproposto, era stato
ritenuto irricevibile dal giudice di prime cure, secondo il quale la questione
non era mai stata sollevata negli allegati preliminari ma solo in sede
conclusionale.
In effetti, nella petizione l’attrice aveva sostenuto
che a suo tempo “le parti si erano accordate che la merce sarebbe
stata consegnata … appena ricevuto il pagamento del prezzo da parte della convenuta
(doc. I, “You agreed with my agent to release the goods immediately after
receiving the full payment”)” (p. 5), che essa aveva in seguito sollecitato
la consegna della merce
“ricordando che gli hard disk avrebbero
dovuto essere consegnati appena ricevuto [il prezzo]
il che ha avuto luogo il 12 marzo 2020 (doc. I, “You agreed with my agent to
release the goods immediately after receiving the full payment …”)” (p. 5) e che dunque era chiaro che “nel caso in
disamina gli accordi prevedevano che gli hard disk dovevano venire consegnati
al momento del pagamento (cfr. doc. I, “You agreed with my agent to release the
goods immediately after receiving the full payment”)” (p. 7), fermo restando
inoltre che “il settore commerciale di prodotti tecnologici nell’ambito
B-to-B è caratterizzato da transazioni estremamente veloci, in quanto i
commercianti realizzano utile grazie al grande volume delle transazioni e, di
regola, concludono più accordi simultaneamente, ragion per cui la consegna
della merce deve avvenire immediatamente e, in ogni caso, mai oltre i 10 giorni”
(p. 8), senza che la convenuta nella risposta avesse ritenuto di contestare
puntualmente quelle allegazioni, che devono con ciò essere considerate assodate,
poco importando invece se costei aveva allora sostenuto che “sono
sconosciuti all’attuale azionista gli antefatti e i fatti narrati in petizione,
che, prudenzialmente, si contestano …” (p. 3), quella sua contestazione, solo
globale e del tutto generica, non essendo sufficiente (cfr. DTF 141 III 433
consid. 2.6; TF 4A_553/2017 del 26 febbraio 2018 consid. 4.2). Ed anche nella
duplica, dopo per altro che l’attrice nella replica l’aveva resa attenta che “una
contestazione generica o globale è insufficiente … Di conseguenza, la
contestazione generale formulata dalla convenuta è insufficiente e i fatti
addotti in petizione dall’attrice sono ammessi” (p. 3), la convenuta non ha
ritenuto di meglio precisare la sua contestazione, ribadendo anzi che “come
detto l’attuale azionariato non sa gli antefatti per cui non può essere più
preciso nel contestarli: il rimprovero di controparte è tanto ingeneroso quanto
infondato” (p. 3).
4.2. Ma
ad ogni buon conto, contrariamente a quanto sostenuto e ribadito - come detto irritualmente
(art. 229 CPC
e contrario e art. 317 cpv. 1 CPC) - dalla convenuta, neppure
era vero che l’allegazione dell’attrice, ossia che in base agli accordi contrattuali
gli hard disk dovevano essere consegnati immediatamente dopo l’avvenuto
pagamento del prezzo, sarebbe stata sconfessata dalle prove versate agli atti, ciò
che a suo dire avrebbe inficiato la conclusione secondo cui quella circostanza,
in assenza di una valida contestazione, doveva essere considerata assodata
(cfr. supra consid. 4.1).
In effetti, i due fatti qui nuovamente evocati dalla
convenuta a sostegno di quella tesi, ovvero il fatto che nello scambio di
e-mail del 12 marzo 2020 (doc. I) essa, dopo aver confermato di aver ricevuto
il prezzo, avesse dichiarato all’attrice “now i will organize for the
purchase” e il fatto che l’affermazione dell’attrice contenuta nell’e-mail
del 16 marzo 2020 (doc. I) “You agreed with my agent to release the goods
immediately after receiving the full payment” non avesse trovato riscontro
in altri atti di causa, segnatamente non fosse emersa nella fattura pro-forma del
4 marzo 2020 (doc. G) e non fosse stata confermata né dal teste J__________ __________
(il quale aveva dichiarato che “successivamente ho insistito molto con B__________
affinché ci consegnasse questi hd …” e “avevo tentato di capire da dove
venivano questi hd” , cfr. verbale 30 novembre 2021 p. 4) né dal teste D__________
__________ (il quale aveva dichiarato che “è stato messo in atto un purchase
order e una pro forma invoice”, cfr. verbale 30 novembre 2021 p. 6), sono di
per sé ancora lungi dallo smentire o dal contraddire l’allegazione dell’attrice,
come detto incontestata negli allegati preliminari e con ciò assodata (art. 150
cpv. 1 CPC), secondo cui gli hard disk dovevano essere consegnati subito dopo
l’avvenuto pagamento del prezzo.
5. Del tutto nuovo e con ciò irricevibile (art. 229
CPC e contrario e art. 317 cpv. 1 CPC), siccome evocato per la prima
volta solo in sede conclusionale, è infine l’assunto della convenuta, qui pure ribadito,
secondo cui in virtù della pandemia di COVID-19, che imperversava nel marzo
2020, un ritardo nella consegna degli hard disk compravenduti “andava quindi
messo in conto” (appello p. 4). Oltretutto, in violazione del suo obbligo
di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), la convenuta nemmeno ha spiegato in che
modo la pandemia di COVID-19, che per altro non aveva comportato una
sospensione dei termini di diritto materiale e non modificava i termini di
consegna, potrebbe eventualmente migliorare la sua posizione processuale,
specie laddove, come nel caso concreto, essa, ancor prima di concludere il
contratto di compravendita, aveva comunicato alla controparte di avere a
disposizione quegli hard disk nel suo magazzino già dal 24 febbraio 2020, tanto
da averne indicato la data di produzione e i numeri di serie (cfr. petizione p.
3 seg. e 6, non contestata, se non genericamente e in modo globale, nella
risposta e nella duplica, cfr. supra consid. 4.1).
6. Ne
discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui
è ricevibile.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore qui ancora litigioso di EUR 176’400.-, seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 31 gennaio 2023 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di CHF 9’000.- sono a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 5’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).