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Decisione

12.2023.17

Compravendita - recesso - restituzione del prezzo

18 aprile 2023Italiano10 min

I. L’appello 31 gennaio 2023 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.17

Lugano

18 aprile 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.177 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 7 dicembre 2020 da

AO

1

rappr. da PA 2

contro

AP

1

rappr. da PA 1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR 176’400.- oltre

interessi al 5% dal 23 marzo 2020 e di CHF 20'000.- oltre interessi al 5% dal 12

marzo 2020 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al

PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda avversata dalla controparte, che ha

postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 16 dicembre

2022 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di EUR

176’400.- oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2020 e rigettando in via

definitiva l’opposizione al PE;

appellante la convenuta,

con appello 31 gennaio 2023, con cui ha chiesto la riforma del querelato

giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili;

mentre l'attrice, con

risposta all’appello 20 marzo 2023, ha postulato la reiezione del gravame, pure

con protesta di spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con

petizione 7 dicembre 2020 AO 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha

convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento di

EUR 176’400.- oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2020 e di

CHF 20'000.- oltre interessi al 5% dal 12 marzo 2020 nonché il rigetto in via

definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. Essa,

in estrema sintesi, ha rimproverato alla controparte di non averle fornito nel

febbraio/marzo 2020, nemmeno nei termini suppletori assegnati, i 3'600 hard

disk Toshiba 2 Tb compravenduti per EUR 49.- cadauno e, dopo aver evidenziato come

il relativo contratto fosse stato di conseguenza rescisso a fine marzo 2020 ex

art. 107 CO, ha preteso la

restituzione del prezzo pagato (EUR 176'400.-) e il risarcimento del danno

conseguente all’inadempimento

(CHF 20'000.-).

La convenuta si è opposta alla

petizione e nel contempo ha denunciato la lite al suo azionista e

amministratore al momento dei fatti, __________ B__________ __________, che però

non è intervenuto.

2. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con

decisione 16 dicembre

2022, il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha

condannato la convenuta al pagamento di

EUR 176’400.- oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2020 e ha rigettato in via

definitiva l’opposizione al PE, ponendo la tassa di giustizia

e le spese, di complessivi CHF 3’500.-, per il 10% a carico dell’attrice e per il 90% a carico della

convenuta, obbligata altresì a rifondere

alla controparte CHF 10’500.- per ripetibili parziali. Egli ha in sostanza riconosciuto

all’attrice unicamente la pretesa, per la quale era stata promossa la procedura

esecutiva, volta alla restituzione del prezzo.

3. Con

l’appello 31 gennaio

2023 che qui ci occupa, inoltrato

tempestivamente (art. 311 cpv. 1 CPC in combinazione con l’art. 145 cpv. 1 lett.

c CPC), avversato dall'attrice con la risposta 20 marzo 2023, anch’essa tempestiva

(art. 312 cpv. 2 CPC), la convenuta, ritenendo infondata anche la pretesa volta

alla restituzione del prezzo, ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di

respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di primo e secondo

grado.

4. In

questa sede la convenuta ha innanzitutto riproposto la tesi, ritenuta

irricevibile dal Pretore siccome sollevata tardivamente con le conclusioni, secondo

cui l’attrice non avrebbe in realtà provato che le parti si erano accordate per

una consegna immediata degli hard disk compravenduti, circostanza a suo dire

oltretutto smentita dalle prove versate agli atti, per cui, visto che gli art.

75 e 190 CO non erano applicabili, la pretesa finalizzata alla restituzione del

prezzo non sarebbe stata ancora esigibile.

4.1. Contrariamente

a quanto ritenuto dalla convenuta, il tema della presunta inesigibilità della

pretesa volta alla restituzione del prezzo per l’inesistenza o meno di un

accordo tra le parti sulla data di consegna degli hard disk compravenduti (mentre

va sin d’ora evidenziato che l’ulteriore questione da lei sollevata circa l’inapplicabilità

degli art. 75 e 190 CO non è pertinente, visto e considerato che il giudice di

prime cure non si era affatto fondato su quelle due disposizioni, la prima

presupponendo proprio l’inesistenza di un termine di consegna, rispettivamente la

seconda presupponendo invece l’esistenza di un termine fisso per la consegna), attiene

innanzitutto ai fatti e non al diritto, per cui non può essere sollevato per la

prima volta né in sede conclusionale (art. 229 CPC

e contrario; II CCA

15 novembre 2021 inc. n. 12.2021.79, 24 febbraio 2022 inc. n. 12.2021.88), né tanto

meno in seconda istanza (art. 317 cpv. 1 CPC).

Ciò

premesso, è senz’altro a ragione che quel tema, qui riproposto, era stato

ritenuto irricevibile dal giudice di prime cure, secondo il quale la questione

non era mai stata sollevata negli allegati preliminari ma solo in sede

conclusionale.

In effetti, nella petizione l’attrice aveva sostenuto

che a suo tempo “le parti si erano accordate che la merce sarebbe

stata consegnata … appena ricevuto il pagamento del prezzo da parte della convenuta

(doc. I, “You agreed with my agent to release the goods immediately after

receiving the full payment”)” (p. 5), che essa aveva in seguito sollecitato

la consegna della merce

“ricordando che gli hard disk avrebbero

dovuto essere consegnati appena ricevuto [il prezzo]

il che ha avuto luogo il 12 marzo 2020 (doc. I, “You agreed with my agent to

release the goods immediately after receiving the full payment …”)” (p. 5) e che dunque era chiaro che “nel caso in

disamina gli accordi prevedevano che gli hard disk dovevano venire consegnati

al momento del pagamento (cfr. doc. I, “You agreed with my agent to release the

goods immediately after receiving the full payment”)” (p. 7), fermo restando

inoltre che “il settore commerciale di prodotti tecnologici nell’ambito

B-to-B è caratterizzato da transazioni estremamente veloci, in quanto i

commercianti realizzano utile grazie al grande volume delle transazioni e, di

regola, concludono più accordi simultaneamente, ragion per cui la consegna

della merce deve avvenire immediatamente e, in ogni caso, mai oltre i 10 giorni”

(p. 8), senza che la convenuta nella risposta avesse ritenuto di contestare

puntualmente quelle allegazioni, che devono con ciò essere considerate assodate,

poco importando invece se costei aveva allora sostenuto che “sono

sconosciuti all’attuale azionista gli antefatti e i fatti narrati in petizione,

che, prudenzialmente, si contestano …” (p. 3), quella sua contestazione, solo

globale e del tutto generica, non essendo sufficiente (cfr. DTF 141 III 433

consid. 2.6; TF 4A_553/2017 del 26 febbraio 2018 consid. 4.2). Ed anche nella

duplica, dopo per altro che l’attrice nella replica l’aveva resa attenta che “una

contestazione generica o globale è insufficiente … Di conseguenza, la

contestazione generale formulata dalla convenuta è insufficiente e i fatti

addotti in petizione dall’attrice sono ammessi” (p. 3), la convenuta non ha

ritenuto di meglio precisare la sua contestazione, ribadendo anzi che “come

detto l’attuale azionariato non sa gli antefatti per cui non può essere più

preciso nel contestarli: il rimprovero di controparte è tanto ingeneroso quanto

infondato” (p. 3).

4.2. Ma

ad ogni buon conto, contrariamente a quanto sostenuto e ribadito - come detto irritualmente

(art. 229 CPC

e contrario e art. 317 cpv. 1 CPC) - dalla convenuta, neppure

era vero che l’allegazione dell’attrice, ossia che in base agli accordi contrattuali

gli hard disk dovevano essere consegnati immediatamente dopo l’avvenuto

pagamento del prezzo, sarebbe stata sconfessata dalle prove versate agli atti, ciò

che a suo dire avrebbe inficiato la conclusione secondo cui quella circostanza,

in assenza di una valida contestazione, doveva essere considerata assodata

(cfr. supra consid. 4.1).

In effetti, i due fatti qui nuovamente evocati dalla

convenuta a sostegno di quella tesi, ovvero il fatto che nello scambio di

e-mail del 12 marzo 2020 (doc. I) essa, dopo aver confermato di aver ricevuto

il prezzo, avesse dichiarato all’attrice “now i will organize for the

purchase” e il fatto che l’affermazione dell’attrice contenuta nell’e-mail

del 16 marzo 2020 (doc. I) “You agreed with my agent to release the goods

immediately after receiving the full payment” non avesse trovato riscontro

in altri atti di causa, segnatamente non fosse emersa nella fattura pro-forma del

4 marzo 2020 (doc. G) e non fosse stata confermata né dal teste J__________ __________

(il quale aveva dichiarato che “successivamente ho insistito molto con B__________

affinché ci consegnasse questi hd …” e “avevo tentato di capire da dove

venivano questi hd” , cfr. verbale 30 novembre 2021 p. 4) né dal teste D__________

__________ (il quale aveva dichiarato che “è stato messo in atto un purchase

order e una pro forma invoice”, cfr. verbale 30 novembre 2021 p. 6), sono di

per sé ancora lungi dallo smentire o dal contraddire l’allegazione dell’attrice,

come detto incontestata negli allegati preliminari e con ciò assodata (art. 150

cpv. 1 CPC), secondo cui gli hard disk dovevano essere consegnati subito dopo

l’avvenuto pagamento del prezzo.

5. Del tutto nuovo e con ciò irricevibile (art. 229

CPC e contrario e art. 317 cpv. 1 CPC), siccome evocato per la prima

volta solo in sede conclusionale, è infine l’assunto della convenuta, qui pure ribadito,

secondo cui in virtù della pandemia di COVID-19, che imperversava nel marzo

2020, un ritardo nella consegna degli hard disk compravenduti “andava quindi

messo in conto” (appello p. 4). Oltretutto, in violazione del suo obbligo

di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), la convenuta nemmeno ha spiegato in che

modo la pandemia di COVID-19, che per altro non aveva comportato una

sospensione dei termini di diritto materiale e non modificava i termini di

consegna, potrebbe eventualmente migliorare la sua posizione processuale,

specie laddove, come nel caso concreto, essa, ancor prima di concludere il

contratto di compravendita, aveva comunicato alla controparte di avere a

disposizione quegli hard disk nel suo magazzino già dal 24 febbraio 2020, tanto

da averne indicato la data di produzione e i numeri di serie (cfr. petizione p.

3 seg. e 6, non contestata, se non genericamente e in modo globale, nella

risposta e nella duplica, cfr. supra consid. 4.1).

6. Ne

discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui

è ricevibile.

Le

spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del

valore qui ancora litigioso di EUR 176’400.-, seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

Fatti

I. L’appello 31 gennaio 2023 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Le spese processuali di CHF 9’000.- sono a carico

dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 5’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).