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Decisione

12.2023.18

Appalto - mercede

2 giugno 2023Italiano52 min

d’appalto del 7 gennaio 2013 (doc. B), retto dalla Norma SIA 118, AP 1, rappresentata

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.18

Lugano

2 giugno 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.24 della Pretura della giurisdizione

di Locarno-Città - promossa con petizione 19 novembre 2015 da

AO

1

rappr. da PA 2

contro

AP

1

rappr. dagli PA 1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 243'870.15 oltre

interessi al 5% dal 12 gennaio 2015 su fr. 241'970.75 e dal 19 giugno 2015 su

fr. 243'870.15 nonché l’ordine all’Ufficiale dei registri di __________ di

iscrivere in via definitiva un’ipoteca legale degli artigiani e degli

imprenditori sul fondo n. __________ RFD di __________ per fr. 241'970.75 oltre

interessi al 5% dal 12 gennaio 2015;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore

con decisione 30 dicembre 2022 ha parzialmente accolto, condannando la

convenuta al pagamento di fr. 235'229.35 oltre interessi al 5% dal 12 gennaio

2015 su fr. 233'329.35 e dal 16 febbraio 2015 su fr. 1’900.- e ordinando

l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale per fr. 233'329.35 oltre

interessi al 5% dal 12 gennaio 2015;

appellante la convenuta,

con appello 1° febbraio 2023, con cui ha chiesto in via principale la riforma

del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, in via subordinata

l’allestimento di una nuova perizia e in via ulteriormente subordinata il

rinvio dell’incarto al Pretore per l’allestimento di quella medesima perizia,

il tutto con denuncia della lite all’arch. A__________ __________ e alla a__________

__________ SA e con protesta di spese e ripetibili di prima e seconda istanza;

mentre l'attrice, con

risposta all’appello 29 marzo 2023, ha postulato la reiezione del gravame, pure

con protesta di spese e ripetibili;

preso atto della replica

spontanea 26 aprile 2023 della convenuta e della duplica spontanea 3 maggio

2023 dell’attrice;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con contratto

d’appalto del 7 gennaio 2013 (doc. B), retto dalla Norma SIA 118, AP 1, rappresentata

dalla direzione dei lavori __________ G__________ __________ SA, di cui l’arch.

A__________ __________ era il titolare (cfr. teste __________ p. 4), ha

incaricato AO 1 di eseguire, sulla base dei prezzi e delle quantità indicate

nel capitolato del 12 giugno 2012 (doc. U) e dell’offerta supplementare del 6

dicembre 2012 (doc. H) e per una mercede complessiva di fr. 427'837.-

(fr. 266'522.05 per le opere di cui al doc. U e fr. 161'314.95 per quelle di

cui al doc. H), alcune opere da capomastro, cappotto, intonaci e betoncini,

relative alla ristrutturazione della casa plurifamiliare sita sul fondo n. __________

RFD di __________.

Nel dicembre 2014, al termine dei lavori, nel corso dei quali

erano stati effettuati anche ulteriori interventi inizialmente non previsti

(segnatamente l’apertura di nuove finestre o porte-finestre, la formazione di

scale interne negli appartamenti duplex, la demolizione dei frontoni in pietra

e la modifica delle pavimentazioni esterne, cfr. perizia p. 1), tra le parti è

sorta una controversia sulla mercede ancora da pagare, la committente avendo

sostenuto di non dovere più nulla a fronte dell’avvenuto pagamento di acconti per

complessivi fr. 465'000.-, e l’appaltatrice

avendo invece obiettato che le sue spettanze, complessivamente di fr.

706'970.75, risultanti dalla ricapitolazione generale del 12 febbraio

2015 (doc. F, allestita sulla base delle 4 situazioni per opere da impresario

costruttore [doc. O, riferito ai doc. DD, EE, FF e GG], delle 2 situazioni per

isolazione, intonaco, betoncino e gesso [doc. P, riferito ai doc. HH e II], dei

lavori a regia su indicazione del committente [doc. Q, riferito al doc. JJ] e

della pavimentazione esterna [doc. R]), comportassero un saldo a suo favore di fr. 241'970.75, poi formalmente fatturato

il 16 marzo 2015 (doc. T).

B. Con decisione

supercautelare 17 febbraio 2015 prima e cautelare 6 marzo 2015 poi (cfr. plico

doc. V°), AO 1, a garanzia delle sue presunte spettanze, ha ottenuto

l’annotazione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e degli

imprenditori di fr. 241'970.75 oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 2015 sul

fondo n. __________ RFD di __________.

C. Con petizione 19

novembre 2015, AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha

convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di

Locarno-Città, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 243'870.15

oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 2015 su fr. 241'970.75 e dal 19 giugno

2015 su fr. 243'870.15, nonché, procedendo entro il termine assegnatole il 6

marzo 2015 e poi prorogato il 30 giugno 2015, scadente il 30 novembre 2015, per

ordinare all’Ufficiale dei registri di __________ di iscrivere in via

definitiva un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr.

241'970.75 oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 2015 sul fondo oggetto degli

interventi. Essa, in estrema sintesi, ha ritenuto di poter fatturare alla

controparte fr. 706'970.75, con dunque un saldo a suo favore di fr. 241'970.75,

e di poter pretendere la rifusione delle spese processuali della procedura di

annotazione in via provvisoria dell’ipoteca legale di fr. 1'900.-.

La convenuta si è opposta alla

petizione e ha denunciato la lite all’arch. A__________ __________, che non è

tuttavia intervenuto (la denuncia di lite alla a__________ __________ SA, pure

formulata a quel momento, non è invece stata notificata a quest’ultima).

D. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli

allegati conclusivi delle parti, con decisione 30 dicembre 2022 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione,

ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 235'229.35 oltre interessi al 5%

dal 12 gennaio 2015 su fr. 233'329.35 e dal 16 febbraio 2015 su fr. 1’900.- e ha

ordinato l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale per

fr. 233'329.35 oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 2015, ponendo le spese processuali

di fr. 38’650.- e le spese della procedura di conciliazione di fr. 1'650.- a

carico della convenuta, obbligata altresì a rifondere alla controparte fr. 21’170.-

per ripetibili.

Egli ha in pratica ammesso

la petizione, riducendo tuttavia da

fr. 241'970.75 a fr. 233'329.35 il saldo della mercede ancora dovuta all’attrice

e modificando la data di decorrenza degli interessi.

E. Con l’appello 1°

febbraio 2023 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 29 marzo

2023 (a cui hanno poi fatto seguito la replica spontanea 26 aprile 2023 e la

duplica spontanea 3 maggio 2023), la convenuta ha chiesto in via principale la

riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, in via

subordinata l’allestimento di una nuova perizia in seconda istanza e in via

ulteriormente subordinata il rinvio dell’incarto al Pretore per l’allestimento

di quella medesima perizia, il tutto con denuncia della lite al progettista arch.

A__________ __________ e alla direzione dei lavori a__________ __________ SA,

già __________ G__________ __________ SA, nonché con protesta di spese e

ripetibili di primo e secondo grado.

F. Con disposizione

ordinatoria del 21 aprile 2023, come postulato in questa sede dalla convenuta,

la lite è stata denunciata all’arch. A__________ __________ e alla a__________ __________

SA, i quali non sono tuttavia intervenuti nel processo, che ha così continuato

il suo corso (art. 79 cpv. 2 CPC).

considerando

Considerandi

in diritto:

1.

L’art. 308 CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali

di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nel caso di specie, nei

confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di

prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr.

10'000.-, è così esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato

inoltrato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del giudizio (art.

311.

cpv. 1 CPC), avvenuta il 2 gennaio 2023, è tempestivo e, da questo profilo,

ricevibile.

Quanto alla

competenza funzionale a trattare l’appello, la stessa spetta a questa Camera

(art. 48 lett. b n. 1 LOG), anche perché nel caso concreto l’iscrizione in via

definitiva dell’ipoteca legale costituisce un accessorio dell’azione creditoria

promossa nei confronti della committente e soprattutto - come si vedrà - le

censure ricorsuali riguardano il credito dell’appaltatrice.

2.

Secondo l'art. 311 cpv.

1.

CPC l'appello deve essere motivato. Per adempiere l'obbligo di

motivazione previsto dall'art. 311 cpv. 1 CPC,

l'appellante deve dimostrare il carattere erroneo della motivazione della

decisione attaccata con un'argomentazione sufficientemente esplicita da

permettere alla Corte di appello di comprenderla. Ciò presuppone una

designazione precisa dei passaggi della decisione che attacca e degli atti

dell'incarto su cui fonda la sua critica. Egli deve tentare di dimostrare che

la sua tesi prevale su quella della decisione impugnata e non può limitarsi a

riprendere le allegazioni di fatto o gli argomenti di diritto presentati in

prima istanza, ma deve sforzarsi di dimostrare sulla base dei fatti constatati

o delle conclusioni giuridiche trattene che la decisione attaccata è inficiata

da errori. Non può farlo che riprendendo l'approccio del primo giudice e

puntando il dito sulle falle del suo ragionamento. Non soddisfa le esigenze

dell'art. 311 cpv. 1 CPC una motivazione

identica a quanto già presentato in prima istanza o che si limita a rinviarvi o

che contiene solo delle critiche del tutto generali della decisione impugnata (cfr.

TF 4A_115/2021 del 22 novembre 2022 consid. 6.3). In altre parole,

l'appellante deve proporre un confronto critico e puntuale con la motivazione

del giudizio dell'istanza inferiore (cfr. TF 4A_577/2021 dell’8 marzo 2023

consid. 4.3).

Come si vedrà,

la convenuta, nel suo appello, formulato spesso

in modo poco comprensibile e confuso, non si è in realtà confrontata in modo

specifico, se non in alcuni (pochi) punti, con i considerandi della sentenza di

primo grado e con il contenuto della perizia giudiziaria posta alla base di

tale decisione, per cui il gravame, in tale misura, dev’essere dichiarato

irricevibile.

3.

Preliminarmente va evasa la censura con cui la convenuta

ha rimproverato al giudice di prime cure di non aver rilevato che l’attrice,

che a suo dire “non ha messo in chiara relazione le prestazioni

supplementari vantate, presunte e contestate e le presunte offerte” (cfr.

appello p. 13), sarebbe venuta meno al suo onere di allegazione di cui all’art.

55.

cpv. 1 CPC, ciò che avrebbe già imposto di respingere la petizione.

Alla

luce dei principi sviluppati dalla giurisprudenza (cfr. DTF 144 III 519 consid. 5), a cui si può qui rinviare e che per brevità si

danno per riprodotti, la censura della convenuta, invero già disattesa dal

Pretore senza che quest’ultima parte si sia confrontata criticamente con quella

sua conclusione, dev’essere respinta, essendo incontestabile che l’attrice

aveva adempiuto al suo onere di allegazione e di specificazione.

Nella

petizione, l’attrice, rilevato che “durante il cantiere la committenza ha

poi richiesto ulteriori prestazioni … non comprese nelle offerte iniziali”

(p. 3), aveva in effetti sostenuto, dopo aver menzionato la “liquidazione

riguardante la pavimentazione esterna (doc. R)” ed aver rammentato che “al

termine dei lavori, la parte attrice ha allestito e trasmesso la propria liquidazione

finale per le prestazioni da essa fatturate, per un totale di fr. 241'970.75,

IVA inclusa (doc. F)” (p. 4), che “la pretesa è costituita anzitutto

dalla mercede di cui alle situazioni, liquidazioni e fattura finale prodotte o

richiamate in atti, per complessivi fr. 241'970.75, oltre interessi di mora,

così calcolato: opere da impresario costruttore fr. 448'405.75 + isolazione,

intonaco, betoncino e gesso fr. 161'737.25 + lavori a regia su indicazione committente

fr. 1'828.35 + pavimentazione esterna fr. 59'346.95 = totale fr. 671'318.30 ./.

sconto/Bauwesen

fr. 654'602.50 ./. IVA 8% fr. 52'368.20 = totale generale

fr. 706'970.70 ./. acconti versati fr. 465'000.- = saldo

fr. 241'970.70. Detto credito risulta ampiamente comprovato dalla documentazione

agli atti e verrà ulteriormente suffragato, ove occorresse, nell’ambito

dell’istruttoria della presente causa; la pretesa è aumentata di fr. 1’900.-

per la tassa di giustizia e le spese di iscrizione di cui la parte attrice

chiede la rifusione” (p. 5 seg.). Nelle particolari circostanze, e meglio a

fronte di lavori edili eseguiti che riguardavano una miriade di singole

posizioni, il rinvio ai documenti da lei menzionati e versati agli atti era

senz’altro appropriato e sufficiente. Quei documenti, in particolare il doc. F

(che riportava, in una tabella su due pagine, il totale delle opere da impresario

costruttore, suddivise tra “lavori a regia”, “impianto di cantiere”,

“demolizioni e rimozioni”, “assicurazioni, sottomurazioni, rinforzi”, “fosse di

scavo e movimenti terra”, “canalizzazioni e opere di prosciugamento”, “opere

calcestruzzo eseguite sul posto”, “opere murarie”, “ponteggi, “opere in pietra

naturale”, “pavimentazione posteggio”, “prestazioni ancora in fase di

controllo: sgombero elementi relativi a altre ditte - C__________ __________

(prest. agosto-ottobre 2014)” [tutte risultanti

dalle situazioni da 1 a 4 delle opere da capomastro], “isolazione esterna”, “intonaco”, “betoncini”, “opere

in cartongesso e plafoni in gesso” [tutte

risultanti dalle situazioni da 1 a 2 delle

opere di isolazione, intonaco, betoncino e gesso], “pavimentazione esterna” [risultante

dalla separata liquidazione doc. R] e “lavori

commissionati dal committente”, rispettivamente il totale degli acconti

incassati) e il doc. R (che riportava, su tre pagine, la liquidazione delle

opere relative alla “pavimentazione esterna” ed era corredato dai conteggi

relativi ai “lavori diversi” riportati nella stessa), erano in effetti stati

designati specificamente e, stante il

loro tenore e contenuto, si comprendeva chiaramente quale loro parte era stata

considerata come allegata. E comunque da

quei documenti si potevano agevolmente comprendere le informazioni necessarie

di cui l’attrice intendeva prevalersi in causa.

Oltretutto

nella replica l’attrice, dopo aver rilevato di aver “sempre emesso le

proprie richieste di acconto, fondate su situazioni dettagliatamente allestite

e regolarmente sottoposte alla committenza, per il tramite della direzione dei

lavori (doc. DD, doc. EE, doc. FF, doc. GG, doc. HH e doc. II)”, aveva

aggiunto che “in particolare sono, rispettivamente sono stati, prodotti i

seguenti documenti: a) le quattro situazioni riguardanti le opere da impresario

costruttore e relativi lavori a regia (doc. O, per complessivi fr. 448'405.75).

Le citate situazioni, sono il frutto delle verifiche e delle correzioni che la direzione

lavori ha apposto su ognuna delle versioni originali. Anche queste ultime, con le

correzioni della direzione lavori e con i relativi computi inerenti i lavori a

regia ed i bollettini giornalieri, sono prodotte agli atti (doc. DD, EE, FF,

GG); b) le due situazioni riguardanti le opere di isolazione, intonaco,

betoncino, gesso e lavori a regia, nonché i bollettini riguardanti le prestazioni

della ditta C__________ __________ (doc. P, per complessivi fr. 161’737.25). … c)

la distinta riguardante ulteriori lavori a regia su indicazione della committenza

(doc. Q, per fr. 1'828.35) ... Ad ogni modo si producono i quattro bollettini

di lavoro che indicano nel dettaglio le prestazioni svolte … d) la liquidazione

riguardante la pavimentazione esterna (doc. R, per complessivi fr. 59'345.95 [recte: fr.

59'346.95])” (p. 5

seg.). In tal modo essa ha di fatto rinviato al contenuto delle situazioni da 1 a 4 delle opere da capomastro (doc. O, con le distinte a regia), con i rispettivi allegati,

ossia i lavori a regia e i bollettini giornalieri (doc. DD per la situazione 1,

doc. EE per la situazione 2, doc. FF per la

situazione 3 e doc. GG per la situazione 4),

al contenuto delle situazioni da 1 a 2

delle opere di isolazione, intonaco, betoncino e gesso (doc. P, con le distinte a regia), con i rispettivi allegati

(doc. HH per la situazione 1 e doc. II per la

situazione 2), e al contenuto delle opere

a regia eseguite su indicazione della committenza (doc. Q), con i relativi

quattro bollettini (doc. JJ).

4.

Sempre in via preliminare

è sin d’ora opportuno evadere anche la censura con cui la convenuta, rilevando

come una perizia giudiziaria non potesse essere utilizzata per colmare le

lacune allegatorie della parte attrice, ha chiesto in questa sede di far

astrazione dalla perizia giudiziaria assunta in prima istanza e semmai di

esperirne una nuova (in questa sede oppure, previo annullamento della decisione

pretorile, in prima istanza).

4.1

Per la convenuta, la

perizia giudiziaria assunta nella sede pretorile non poteva innanzitutto essere

presa in considerazione già per il fatto di essere stata allestita sulla base

di rapporti giornalieri di cantiere a suo dire proceduralmente irriti siccome non

versati agli atti nell’ambito degli allegati preliminari, per cui si imponeva, semmai,

di far allestire una nuova perizia giudiziaria, che non tenesse conto di quei rapporti,

rispettivamente che non tenesse conto degli ulteriori rapporti di cui si dirà

al prossimo considerando. La richiesta, mai evocata in precedenza, tanto meno

con la motivazione ora proposta, e con ciò irrita (art. 317 cpv. 1 CPC), deve

senz’altro essere respinta.

Nel suo giudizio il

Pretore aveva tra le altre cose evidenziato, come già ritenuto in corso di

istruttoria (cfr. disposizione ordinatoria 17 luglio 2018 p. 3), che in

occasione di un sopralluogo la convenuta si era dichiarata d’accordo a che il

perito facesse capo e ottenesse la documentazione mancante necessaria per

rispondere ai quesiti peritali (ossia i rapporti giornalieri), per cui era

malvenuta a contestare, per altro per la prima volta solo in sede

conclusionale, la legittimità della perizia e della sua delucidazione, le cui

conclusioni erano oltretutto confortate dalle ulteriori risultanze istruttorie,

segnatamente dalle varie situazioni presentate dall’attrice (doc. DD, EE, FF,

GG, HH e II) e dalle testimonianze rese dagli artigiani coinvolti sul cantiere.

Nella misura in cui la convenuta si è limitata in questa sede a obiettare che “su

tali documenti, la committente non si era affatto ritenuta d’accordo ad ammetterli,

tanto è vero che l’allora patrocinatore della signora AP 1, l’avv. __________,

si opponeva alla richiesta del perito con scritto del 14.6.2018 …; si opponeva

anche con scritto del 25.6.2018” (cfr. appello p. 31), si osserva che la

sua censura è irricevibile, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),

essa non essendosi confrontata criticamente con l’assunto pretorile che le

aveva invece rimproverato di essersi dichiarata d’accordo ad assumere quei

documenti in un precedente sopralluogo, risalente al 7 giugno 2018 (cfr.

disposizione ordinatoria 17 luglio 2018, che rinviava a due scritti in tal

senso del perito del 9 giugno e del 7 luglio 2018). Si aggiunga che i rapporti

giornalieri di cui si trattava, la cui produzione aveva in seguito permesso al

perito di determinarsi con cognizione di causa (cfr. delucidazione p. 21),

erano unicamente quelli inerenti al quesito n. 8 (cfr. disposizione ordinatoria

17.

luglio 2018, che rinviava ai due menzionati scritti del perito), ossia alla

liquidazione per fr. 59'346.95 delle opere relative alla pavimentazione esterna

di cui al doc. R, per cui l’eventuale irritualità della loro produzione non sarebbe

stata comunque sufficiente per inficiare l’intero referto peritale.

4.2

Contrariamente a

quanto pure ritenuto dalla convenuta, il fatto che gran parte dei rapporti o dei

bollettini di cantiere versati agli atti (da doc. O a OO) - e non solo quelli

di cui si è detto al considerando precedente - non risultino essere stati

firmati da lei o dalla direzione dei lavori non è idoneo a inficiarne la

valenza e soprattutto, per quanto qui interessa, a far venir meno la forza

probatoria della perizia giudiziaria fondata sui medesimi, anche perché, come

per altro già rilevato nella decisione impugnata senza che quella circostanza

sia stata censurata nel gravame, in assenza di altre prove nulla impedisce che la

verifica della correttezza o meno di quanto riportato in rapporti o bollettini

non firmati dalla committenza o dalla direzione dei lavori - nei quali per

altro gli estensori avevano concretamente confermato di aver registrato le

prestazioni effettivamente svolte nel cantiere (cfr. testi __________ p. 3, __________

p. 6, __________ p. 2 seg., __________ p. 2 segg.), ritenuto che i rapporti o bollettini

erano poi stati persino consegnati alla direzione dei lavori per la loro

verifica (cfr. testi __________i p. 3, __________ p. 5 e 7 e __________ p. 7;

cfr. pure interrogatorio __________ p. 2) - possa essere delegata al perito

giudiziario (cfr. TF 4C.385/2005 del 31 gennaio 2006 consid. 9; II CCA 1°

settembre 2014 inc. n. 12.2012.197).

4.3

La convenuta non può

essere seguita neppure laddove ha ritenuto, per la prima volta e con ciò

irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, che lo stesso perito a

p. 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20 e 27 del suo referto, confermando

implicitamente l’inattendibilità delle sue conclusioni, avrebbe a più riprese

ammesso di non disporre né dei riscontri né dei documenti necessari per poter

verificare e rispondere ai quesiti.

In realtà, in quei

(pochi) casi, in cui a suo giudizio una verifica non era ragionevolmente

possibile (cfr. delucidazione p. 17, in cui aveva rammentato alle parti che “è

assolutamente impossibile a posteriori (e dopo così tanto tempo!!!) pretendere

che un perito possa verificare con precisione ogni posizione dettagliatamente”),

egli era poi stato in grado di proporre, fondandosi in particolare sulla sua

esperienza (cfr. delucidazione p. 7, 17 e 26), o il mantenimento della

posizione fatturata o la sua esclusione o ancora il suo inserimento nella

posizione “indecisi”, il che francamente non presta il fianco a critiche.

4.4

La valenza giuridica

della perizia giudiziaria non può infine essere censurata dalla convenuta nemmeno

evidenziando, per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC)

solo in questa sede, che “il perito ha giustificato il proprio referto e

conclusione in base a quanto da lui riscontrato dalle foto e dalle opere

effettivamente eseguite” (cfr. appello p. 10 e 30), un tale modus

operandi essendo anzi perfettamente legittimo.

5.

Il Pretore ha

innanzitutto ritenuto incontestabile e incontestato che tra le parti fosse

sorto un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 segg. CO, retto tra le

altre cose dalla Norma SIA 118.

Per quanto attiene alla

natura del prezzo concordato, egli ha dapprima osservato che dal contratto di

cui al doc. B era stata chiaramente defalcata la possibilità di convenire un

prezzo globale o forfetario in favore di un rinvio ai prezzi e quantità

indicate nel contratto medesimo, nel capitolato del 12 giugno 2012 (doc. U) e

nell’offerta supplementare del 6 dicembre 2012 (doc. H); ha poi rilevato che il

contratto (doc. B) indicava anche che i prezzi erano fissi fino al termine dei

lavori e che lo sconto sui lavori a regia ammontava al 15% in aggiunta agli sconti

previsti dal contratto; e ha quindi evidenziato che le condizioni dell’offerta (doc.

U) prevedevano altresì che i prezzi erano “unitari o a corpo” ed

escludevano unicamente eventuali aumenti e diminuzioni dei salari, del costo

dei materiali e dei trasporti.

Ne ha così dedotto che si

trattava chiaramente di un’opera commissionata a prezzi unitari fissi (art. 39

Norma SIA 118).

Tenuto conto che il

capitolato era stato allestito dalla direzione dei lavori (cfr. doc. U, testi __________

p. 6 e __________ p. 5), ha sin d’ora rilevato che la clausola di completezza

in esso contenuta secondo cui “nei prezzi dell’offerta, unitari o a corpo,

salvo quando fissato altrimenti in modo esplicito, sono comprese tutte le prestazioni

da parte dell’ASS occorrenti all’esecuzione dell’opera, compreso il lavoro a

tappe secondo esigenza e necessità di cantiere e andamento dei lavori”

(cifra 8) doveva essere interpretata restrittivamente, per cui un maggior

dispendio dell’attrice, laddove fosse dovuto ad eventuali omissioni o errori

della committenza o della direzione dei lavori nella formulazione del

capitolato, avrebbe di principio dovuto essere remunerato all’appaltatrice.

5.1

In questa sede la convenuta

ha pacificamente dato atto che tra le parti era venuto in essere un contratto

di appalto ai sensi degli art. 363 segg. CO, a cui era applicabile la Norma SIA

118.

Essa, in violazione del

suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è invece confrontata

con l’accertamento pretorile, per altro ineccepibile, secondo cui il contratto di

cui al doc. B prevedeva in definitiva dei prezzi unitari fissi (art. 39 Norma

SIA 118). In tali circostanze - dovendosi d’acchito escludere che la convenuta possa

qui validamente prevalersi dell’avvenuta violazione da parte dell’attrice dell’art.

66.

Norma SIA 118, da lei lamentata per la prima volta e con ciò irritualmente

(art. 229 CPC

e contrario) solo in sede conclusionale - non si vede proprio

come essa possa ritenere responsabile la controparte, per altro per la prima

volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, di un presunto

sorpasso del 53% del preventivo giusta l’art. 375 cpv. 2 CO o ancora di un presunto

superamento dei prevedibili costi totali di determinati lavori a regia concordati

nell’ambito di un contratto a prezzi indicativi ai sensi dell’art. 56 Norma SIA

118.

Sulla presunta violazione dell’obbligo di informazione, che sarebbe stato

a carico dell’attrice in presenza di questi aumenti, si può rinviare a quanto

si dirà più oltre, nel considerando 7.2.

5.2

Quanto all’interpretazione

data dal giudice di prime cure alla clausola di completezza contenuta alla

cifra 8 del capitolato (doc. U), la stessa, diversamente da quanto ritenuto

dalla convenuta, per altro per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317

cpv. 1 CPC) solo in questa sede, può senz’altro essere confermata. Essendo indubbio

che il capitolato era stato allestito dalla direzione dei lavori e che

l’attrice si era limitata a inserire i prezzi unitari da lei offerti (cfr.

testi __________ p. 6 e __________ p. 5; cfr. pure perizia p. 28), è in effetti

evidente che quella clausola doveva essere interpretata restrittivamente, nel

senso che il maggior dispendio dell’attrice dovuto ad eventuali omissioni o

errori della committenza o della direzione dei lavori nella formulazione del

capitolato avrebbe di principio dovuto esserle remunerato. Poco importa invece se

l’attrice avesse successivamente allestito all’indirizzo della convenuta

l’offerta di cui al doc. H, che era poi stata integrata nel contratto di cui al

doc. B: la convenuta non ha in effetti provato che, allestendo quell’offerta, avente

per oggetto solo “alcune prestazioni importanti non previste nel documento U”

(cfr. appello p. 19, riferito alla perizia p. 28), l’attrice avesse lasciato

intendere che l’opera avrebbe ora potuto essere realizzata nella sua interezza.

Contrariamente a quanto

ritenuto dalla convenuta, non è quindi vero che “tutti i lavori erano

compresi nella mercede pattuita con contratto (doc. B, U) e con l’offerta

aggiuntiva di AO 1 (doc. H), salvo poche eccezioni” (cfr. appello p. 5) o ancora

che “tutte le opere erano comprese nel contratto (doc. B) e dovevano essere

comprese nelle offerte, in quanto necessarie ed essenziali per completare

l’opera” (cfr. appello p. 13).

6.

Il Pretore, dopo

aver preso atto che quanto previsto nel

contratto di cui al doc. B, e meglio nel capitolato del 12 giugno 2012

(doc. U) e nell’offerta supplementare del 6 dicembre 2012 (doc. H), non era

sufficiente a realizzare l’opera completa (cfr. perizia p. 28 seg.), ha

accertato che l’attrice, la quale aveva poi provveduto a completare e a consegnare

l’opera realizzando sostanzialmente tutti gli interventi necessari (cfr. perizia p. 28 e 33), era stata

nel frattempo incaricata di eseguire anche

questi ulteriori lavori. Le tavole processuali avevano in effetti

confermato che la convenuta, tramite la direzione dei lavori, i cui atti la

vincolavano giuridicamente (art. 33 cpv. 2 Norma SIA 118), non solo aveva

accettato i subappaltatori ma aveva pure richiesto all’attrice e avallato delle

importanti modifiche progettuali (cfr. testi __________ p. 2, __________ p. 2

seg., __________ p. 6, __________ p. 5 e 7 e __________ p. 8), che, come

risultava dalle diverse varianti alla licenza edilizia nel frattempo approntate

(cfr. plico doc. IV°), avevano tra l’altro comportato un “ampliamento sia in

volumetria - aumentando l’altezza dell’edificio - che in contenuti - passando da

2.

uffici e 2 appartamenti a 5 appartamenti - e in oneri di intervento”

(cfr. perizia p. 27). La convenuta aveva in particolare accettato le ulteriori

offerte presentate dall’attrice nei doc. Z [N.d.R. relativo alle “opere in

cartongesso e plafoni in gesso”, di fr. 20'617.50] e BBd [N.d.R. relativo alla

“pavimentazione esterna”, di fr. 56'740.-], come pure gli aggiornamenti di

offerta presentati dall’attrice nei doc. X [N.d.R. relativo all’ “isolazione

esterna”, ridotta da fr. 61'908.- a fr. 56'352.-] e Y [N.d.R. relativo all’

“intonaco”, aumentato da fr. 13’504.- a fr. 25'429.50] (cfr. testi __________

p. 6 e __________ p. 6).

6.1

Nell’appello la

convenuta ha rimproverato al Pretore di aver ritenuto che gli atti compiuti

dalla direzione dei lavori potessero vincolarla giuridicamente. Il rilievo

dev’essere disatteso.

La censura è innanzitutto

irricevibile in ordine, visto che la tematica è stata sollevata per la prima

volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, e

considerato che la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione

(art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata con l’argomentazione posta alla

base del giudizio pretorile.

Essa sarebbe comunque

stata destinata all’insuccesso anche nel merito, atteso che il fatto che in un

contratto d’appalto retto dalle norme SIA 118, com’è pacificamente quello in

esame, il committente abbia designato un direttore dei lavori dev’essere

inteso, salvo l’esistenza di accordi particolari, qui non pretesi, nel senso di

una comunicazione all’appaltatore di una procura esterna (cfr. DTF 118 II 313

consid. 2a; Hürlimann, in:

Gauch/Stöckli, Kommentar zur SIA-Norm 118, 2ª ed., n. 4 delle note preliminari

agli art. 33-36 e n. 3.1 ad art. 33), mediante la quale il direttore dei lavori

può tra le altre cose ordinare ed accettare, in rappresentanza del committente,

eventuali lavori supplementari (cfr. Hürlimann,

op. cit., n. 11.1 seg. ad art. 33; Egli,

in: Gauch/Stöckli, Kommentar zur SIA-Norm 118, 2ª ed., n. 1.3 segg. ad art. 84;

II CCA 5 marzo 2018 inc. n. 12.2016.141). Si aggiunga che nel contratto di cui

al doc. B era stato esplicitamente indicato che la direzione dei lavori era la

rappresentante della convenuta. E del resto, al punto 2.1 della risposta e della

duplica, la convenuta non aveva contestato l’allegazione in tal senso che

l’attrice aveva formulato nel corrispondente punto della petizione e della

replica.

6.2

Per il resto, la convenuta,

pur avendo qui contestato, ma oltretutto solo in modo generico e con ciò irrito,

che l’attrice potesse essere stata incaricata di completare l’opera, rispettivamente

di effettuare i lavori non previsti nel contratto (fatto salvo quanto si dirà

al consid. 8.2.2), non si è però confrontata, in violazione del suo obbligo di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), con l’opposta conclusione, corredata da

molteplici testimonianze, a cui era giunto il giudice di prime cure, che con

ciò deve essere considerata assodata (e del resto, se effettivamente le opere

in questione non fossero state appaltate all’attrice, non si capirebbe per

quale motivo la direzione dei lavori avrebbe provveduto ad effettuare solo

delle puntuali correzioni alle varie situazioni di cui ai doc. DD, EE, FF, GG,

HH e II; cfr. teste __________ p. 7; cfr. pure doc. 17).

6.3

Essa, sempre in

violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), nemmeno si è

confrontata con l’altro assunto pretorile, sempre debitamente motivato nella

decisione, secondo cui quanto previsto nel contratto di cui al doc. B, e meglio nel capitolato del 12

giugno 2012 (doc. U) e nell’offerta supplementare del 6 dicembre 2012 (doc. H),

non era sufficiente a realizzare l’opera completa, rispettivamente secondo cui

l’opera era stata completata e consegnata, con sostanziale realizzazione di

tutti i lavori necessari.

6.4

Allo stesso modo, la

convenuta non può essere seguita né laddove ha sostenuto che l’altezza dello

stabile, che era pur sempre passato da 8.30 m a 9.00 m alla gronda (anche se

poi la sua altezza al colmo si era ridotta da 11.80 m a 11.60 m), non sarebbe di

fatto “aumentata” (cfr. appello p. 25), né laddove ha sostenuto che le maggiori

opere che l’attrice era stata incaricata di eseguire sarebbero state minime e

meglio si sarebbero limitate all’aggiunta di “alcune pareti per suddividere

l’appartamento del secondo piano in due duplex e una scala interna”, i cui

maggiori costi potevano essere stimati in non più di fr. 50'000.- (cfr. appello

p. 5 seg. e 23). A quest’ultimo proposito si osserva che il solo fatto che il

teste __________ possa aver dichiarato che erano state eseguite “piccole

modifiche in merito alla disposizione dei locali interni” e di non rammentare

l’esecuzione “di opere supplementari rispetto a quelle di cui ai piani”

(p. 2 e 4) non è sufficiente a smentire quanto invece accertato dal perito a p.

1.

e 27 del suo referto, fatto proprio dal giudice (con le ulteriori

precisazioni di cui si dirà al consid. 7), con cui la convenuta non si è

confrontata (cfr. pure il teste __________, il quale a p. 5 ha dichiarato che “rispetto

ai piani originari vi sono stati dei lavori supplementari: c’è stato un

cambiamento di destinazione d’uso di due locali più una sopraelevazione che era

prevista in un primo tempo solo in parte” e il teste __________, il quale a

p. 6 ha riferito che “principalmente, questo superamento è dovuto a delle

modifiche delle disposizioni interne dei locali, sia ai piani inferiori sia per

un’importante modifica a livello del sottotetto, passando da un appartamento a

due appartamenti duplex; al piano terreno i due locali sono stati organizzati

diversamente da quanto inizialmente previsto”).

7.

Il Pretore, dopo

aver respinto siccome rimasta allo stadio di puro parlato l’affermazione della

convenuta secondo cui l’attrice avrebbe indebitamente fatturato anche degli

interventi di riparazione di difetti o danni da lei causati, in particolare i

costi per il rifacimento dell’intonaco a seguito di infiltrazioni di acqua e di

un balcone demolito accidentalmente, ha esaminato quali erano state le cause

degli incrementi di costo rispetto a quanto indicato nel contratto (doc. B, con riferimento ai doc. U e H). Egli

ha così accertato: che gli importi indicativi, le posizioni mancanti nelle

offerte e un’organizzazione non ottimale del cantiere con una carente

programmazione delle opere avevano determinato un aumento dei “lavori a regia”

(cfr. perizia p. 29); che il sorpasso del 150% del costo per “demolizioni e

rimozioni” era dovuto all’esecuzione di opere non annoverate nell’offerta e

richieste dalla direzione dei lavori, quali le demolizioni di pareti interne,

l’asportazione di pavimenti in pietra e di caminetti da depositare e le

modifiche al tetto (innalzamento della gronda), con conseguenti modifiche dei

muri perimetrali al terzo piano e di alcune aperture di facciata, le quali

avevano “implicato la demolizione di murature in pietra di facciata di

grosso spessore” (cfr. perizia p. 30 e delucidazione p. 8 segg.); che

l’incremento del 123% delle voci “fosse di scavo e movimenti di terra” era

dovuto al fatto che l’offerta era stata fatta con “quantitativi teorici

decisamente inferiori a quelli effettivamente eseguiti” e che alcune

posizioni relative a scavi all’interno dello stabile non erano state

considerate (cfr. perizia p. 30 e delucidazione p. 8 segg.); che le “opere di

calcestruzzo eseguite sul posto” avevano subito soltanto un lieve aumento del

6.5%; che le “opere murarie” erano aumentate del 266% poiché l’offerta iniziale

non contemplava alcun importo per le murature e le opere murarie in genere ma

semplicemente gli aiuti agli artigiani, le protezioni e le chiusure

provvisorie, mentre quella aggiornata era insufficiente (cfr. perizia p. 30 e

delucidazione p. 12 segg.); che l’aumento del costo per la voce “ponteggi” era

dovuto a una valutazione errata delle tempistiche nell’esecuzione delle opere e

dei quantitativi, giacché non si era tenuto conto della sopraelevazione

dell’edificio (cfr. perizia p. 31 e delucidazione p. 16 seg.); che l’aumento

del costo della voce “intonaco” era dovuto all’omessa indicazione nell’offerta

di una voce per gli intonaci interni, le stabiliture e le opere in gesso e

cartongesso (cfr. perizia p. 32); che per quanto atteneva alla “pavimentazione

esterna”, l’istruttoria aveva dimostrato che il tipo di pavimentazione

inizialmente previsto (doc. H) era stato modificato per scelta della convenuta

(cfr. teste __________ p. 6), che erano stati realizzati - oltre all’area dei 5

posteggi, come convenuto contrattualmente - anche i percorsi pedonali dal

posteggio sino all’ingresso dello stabile, erano state rifatte le

pavimentazioni in beole attorno allo stabile ed erano state posate nuove pavimentazioni

in beole davanti ai due appartamenti al pianterreno (cfr. perizia p. 22 e 33),

e che il maggior costo per la “pavimentazione esterna” di fr. 58'401.95 comprendeva

inoltre dei lavori esterni di sistemazione non strettamente concernenti la

pavimentazione (cfr. perizia p. 24). Ciò detto, ha concluso che i predetti incrementi

di costo non potevano essere

ascritti a una negligenza dell’attrice, poiché, come detto, la convenuta,

tramite la direzione dei lavori, aveva chiesto delle importanti modifiche progettuali

e aveva accettato le ulteriori offerte e gli aggiornamenti di offerta;

inoltre, benché il capitolato (doc. U) compilato dall’attrice fosse carente nel

contenuto e sottostimasse i quantitativi di determinate voci, essendo la

convenuta assistita da un professionista che lo aveva allestito, il sorpasso

doveva essere posto a suo carico, ciò a maggior ragione se si considerava che la

direzione dei lavori, oltre ad aver presenziato alle riunioni settimanali di cantiere

(cfr. testi __________ p. 3, __________ p. 5 seg. e __________ p. 2) e ad aver

ricevuto e verificato le 4 situazioni per opere da impresario costruttore e le

2.

situazioni per isolazione, intonaco, betoncino e gesso, apponendovi persino

le relative correzioni (cfr. teste __________ p. 7), aveva “tenuto informata

la committenza sia dell’avanzamento dei lavori sia del possibile aumento dei

costi” (cfr. teste __________ p. 8).

7.1

In questa sede la

convenuta, pur avendo ribadito che l’attrice avrebbe indebitamente fatturato

anche degli interventi di riparazione di difetti o danni da lei causati (cfr.

appello p. 10 e 31), non si è però confrontata, in violazione del suo obbligo

di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), con il giudizio con cui il Pretore aveva respinto

quella sua affermazione ritenendo che la stessa fosse rimasta allo stadio di

puro parlato.

7.2

La convenuta ha poi sostenuto

che l’attrice avrebbe violato l’obbligo di informazione con riferimento ai vari

incrementi di costo intervenuti. Il rilievo, per altro da lei evocato per la

prima volta e con ciò irritualmente (art. 229 CPC

e contrario) solo in

sede conclusionale, dev’essere disatteso. Essa, in violazione del suo obbligo

di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha innanzitutto censurato l’assunto

pretorile, secondo cui la direzione dei lavori, oltre ad aver presenziato alle

riunioni settimanali di cantiere e ad aver ricevuto e verificato le 4

situazioni per opere da impresario costruttore e le 2 situazioni per

isolazione, intonaco, betoncino e gesso, l’aveva tenuta informata sia

dell’avanzamento dei lavori sia del possibile aumento dei costi. E comunque il

fatto che lei sola, sentita in sede di interrogatorio, prova questa la cui

rilevanza va oltretutto apprezzata con un certo riserbo, possa aver dichiarato di

non essere “stata messa al corrente che erano stati svolti dei lavori a

regia” (p. 4) e di essere stata informata “del fatto che i lavori

affidati all’attrice avrebbero comportato delle spese maggiori soltanto a lavori

inoltrati e meglio con la terza situazione di avanzamento lavori” (p. 2),

recante la data del 25 marzo 2014 (doc. FF), più che smentire quanto accertato

dal giudice di prime cure, sembrerebbe piuttosto confermarlo, come per altro già

rilevato anche dalla direzione dei lavori (cfr. teste __________ p. 7, il quale

aveva confermato che “anche la committenza doveva sapere che essendo stato

modificato il progetto ci sarebbero state delle modifiche circa i costi”).

7.3

Per il resto, la

convenuta si è confrontata solo in minima parte con le varie ragioni che

avevano indotto il giudice di prime cure a ritenere che gli incrementi di costo

accertati nella sentenza non potessero

essere ascritti a una negligenza dell’attrice.

Come si vedrà qui

di seguito, le sue censure, mai evocate nei suoi precedenti allegati e con ciò

già proceduralmente irrite, non sono comunque idonee, nella misura in cui non

sono già state evase in precedenza, a riformare la sentenza pretorile.

7.3.1

La convenuta, riferendosi

all’aumento dei “lavori a regia” (con una mercede passata dai fr. 6'800.-

previsti ai fr. 27'118.10 a consuntivo), ha censurato l’assunto pretorile

secondo cui quell’incremento, nella misura in cui era riconducibile all’esistenza

di posizioni indicative nell’offerta, all’assenza di altre posizioni nell’offerta

e a un’organizzazione non ottimale del cantiere con una carente programmazione

delle opere, sarebbe stato imputabile a lei e alla direzione dei lavori anziché

all’attrice. Essa pare tuttavia dimenticare che la “stima” dei lavori a regia

era stata effettuata nel capitolato (cfr. doc. U p. 19 seg.) allestito dalla

direzione dei lavori, per cui l’insufficienza di quella “stima” non poteva

essere imputata all’attrice. Oltretutto, in violazione del suo obbligo di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha indicato e provato in quale misura l’organizzazione

non ottimale del cantiere con una carente programmazione delle opere, che per

altro il perito non aveva saputo imputare all’attrice (cfr. perizia p. 1, in

cui era stato indicato che “il perito non sa però se ciò sia dovuto a scelte

volte da parte della direzione dei lavori o a scelte della committenza”), avrebbe

comportato quell’aumento.

Altre

considerazioni sul tema verranno esposte al consid. 8.2.1.

7.3.2

Contrariamente a quanto

ritenuto dalla convenuta, dal fatto

che nella perizia sia stato indicato

che “la terra vegetale è stata rimossa e trasportata al deposito dall’imprenditore

come era ovvio ma in offerta era invece previsto di depositarla in cantiere”

(p. 30) non si può concludere per una negligenza dell’attrice per l’incremento

dei “movimenti di terra”, che in effetti era da ricondurre a una carenza del

capitolato (cfr. doc. U p. 43). Essa, oltre a non aver censurato l’assunto

pretorile secondo cui l’aumento del 123% della posizione “fosse di scavo e

movimenti di terra” (passata dai fr. 6'130.- previsti ai fr. 13'699.25 a

consuntivo) era dovuto al fatto che l’offerta era stata fatta con “quantitativi

teorici decisamente inferiori a quelli effettivamente eseguiti” e che

alcune posizioni relative a scavi all’interno dello stabile non erano state

considerate, non ha per altro indicato e provato in quale misura la circostanza

da lei ora evocata (di cui per altro qui nemmeno ha indicato il maggior costo) avrebbe

imposto di ridurre le pretese della controparte.

7.3.3

La convenuta, con

riferimento alle “opere murarie” (la cui mercede era passata dai fr. 25'925.-

previsti ai fr. 95'035.55 a consuntivo), ha evidenziato, dopo aver condiviso l’assunto

pretorile secondo cui il capitolato non contemplava alcun importo per le

murature ma solo per gli aiuti agli artigiani, che l’attrice con la sua offerta

supplementare di cui al doc. H aveva quantificato in altri fr. 24'610.- la

costruzione dei muri in mattone all’interno dello stabile e “nonostante ciò

è stato applicato un superamento del preventivo del 266% che non può di certo

essere imputato alla committente, atteso che non è stata tempestivamente

informata ed inoltre tale aumento è un’errata valutazione dell’impresa”

(cfr. appello p. 20). A torto. Da una parte, in effetti, la convenuta pare ignorare

l’ulteriore accertamento pretorile secondo cui l’opera aveva in seguito subito delle importanti modifiche progettuali,

che ovviamente avevano interessato anche le opere murarie. Dall’altra

essa nemmeno ha spiegato e provato se e in quale misura la valutazione sul

costo di costruzione dei muri in mattoni che l’attrice aveva effettuato nel

doc. H sarebbe stata effettivamente errata (cfr. perizia p. 31, in cui il

perito aveva unicamente dichiarato che “successivamente sul doc. H (del

6.12.2012) viene quantificata la costruzione dei muri in mattoni all’interno

dello stabile per complessivi

fr. 24'610.- che andrebbero quantomeno aggiunti all’importo inizialmente

previsto ma che non sono sufficienti”). E oltretutto, nuovamente, essa non ha

indicato e provato in quale misura quella presunta errata valutazione avrebbe poi

comportato un aumento dei costi, che non poteva ovviamente essere del 266%

(questa percentuale essendo riferita all’intera voce “opere murarie”), e dunque

avrebbe imposto una riduzione della mercede esposta per quella posizione.

7.3.4

La convenuta, con

riferimento ai “ponteggi” (la cui mercede era passata dai fr. 11'090.- previsti

a fr. 23'592.80 a consuntivo), ha fatto notare che per il perito giudiziario l’attrice

avrebbe dovuto prevedere nell’offerta la rete di protezione e che “l’importo

relativo ai ponteggi risulta dunque molto alto non essendo state ottimizzate le

opere da eseguire, tenendo conto della loro presenza” (p. 31). Sennonché, a

parte il fatto che essa, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC), non si è confrontata con le altre considerazioni che nell’occasione

avevano indotto il giudice di prime cure ad escludere una negligenza

dell’attrice, si osserva che neanche in questo caso ha quantificato e provato l’entità

dell’incremento di costo, segnatamente di quello relativo alla mancanza della

rete di protezione (del quale per altro qui nemmeno ha indicato l’effettivo

ammontare), che ne sarebbe così derivato.

7.3.5

Con riferimento alla

“pavimentazione esterna” (per la quale era stata inizialmente prevista una

mercede di fr. 25'925.-), la convenuta, pur avendo dichiarato di contestare

l’accertamento pretorile riassunto sopra, in violazione del suo obbligo di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) non ha però addotto alcun motivo e in

particolare non si è confrontata con le prove che per il giudice di prime cure

giustificavano la conclusione opposta.

Altre

considerazioni sul tema verranno esposte al consid. 8.2.2.

8.

Il Pretore ha infine

rilevato, sulla base delle verifiche effettuate dal perito giudiziario, che i

prezzi unitari esposti dall’attrice erano conformi a quelli di mercato e che le

ore da lei fatturate erano corrette (cfr. perizia p. 36 e delucidazione p. 26).

Ciò premesso, ha calcolato, sempre sulla base della perizia (nella quale, tra

l’altro, la stima dei costi per l’esecuzione del duplex versata agli atti dalla

convenuta quale doc. 4, per altro nemmeno confermata dal suo estensore, era

stata ritenuta poco attendibile), la mercede che l’attrice avrebbe potuto

fatturare, il tutto non senza aver fatto notare che la convenuta, che negli

allegati preliminari non aveva indicato nel dettaglio quali pretese della liquidazione

e della fattura finali (doc. F e T) non riconosceva ed i motivi, non aveva

ottemperato all’onere di contestazione che le incombeva.

La mercede per le opere da

impresario costruttore oggetto delle 4 situazioni di cui ai doc. DD, EE, FF e

GG è stata così determinata in fr. 435'467.175 (fr. 124'386.70 per la

situazione 1 [cfr. delucidazione p. 8], fr. 214'954.80 per la situazione 2

[cfr. perizia p. 10 e delucidazione p. 18], fr. 63'052.70 per la situazione 3

[cfr. perizia p. 14 e delucidazione p. 18],

fr. 30’596.90 per la situazione 4 [cfr. perizia p. 16 e delucidazione p. 18] e

fr. 2'476.075 per lo sgombero di elementi relativi ad altre ditte [cfr. delucidazione

p. 2]). L’ammontare delle opere di isolazione, intonaco, betoncino e gesso oggetto

delle 2 situazioni di cui ai doc. HH e II è stato quantificato in

fr. 142'035.65 (fr. 32'076.- per la situazione 1 [cfr. perizia p. 18 e

delucidazione p. 19], fr. 100'617.15 per la situazione 2 [cfr. perizia p. 21 e

delucidazione p. 19] e fr. 9'342.50 per le opere eseguite a regia da C__________

__________ [cfr. perizia p. 24]). Le opere a regia per richiesta del

committente di cui al doc. Q sono state corrette dal perito in fr. 1'787.55

(cfr. perizia p. 21 seg.), mentre quelle relative alla pavimentazione esterna di

cui al doc. R sono state rettificate in fr. 58'401.35 (cfr. delucidazione p. 19

segg.). Degli importi inizialmente lasciati “indecisi” nella perizia (a p. 14,

14, 21 e 25), di complessivi fr. 18'338.50, l’esperto ha infine riconosciuto

essere dovuti fr. 12'158.20 (fr. 348.15 relativi alla situazione 2 delle opere

da capomastro, fr. 1'100.05 relativi alla situazione 3 delle opere da

capomastro, fr. 8'110.- e fr. 2'600.- per la situazione 2 delle opere di

isolazione, intonaco, betoncino e gesso, cfr. delucidazione p. 2 segg.).

Le opere fatturabili

ammontavano in definitiva a complessivi

fr. 649'850.525 (fr. 435'467.175 + fr. 142’035.65 + fr. 1’787.55 + fr.

58'401.95 + fr. 12'158.20). Dedotti gli acconti di fr. 465'000.- e la posizione

“Bauwesen” dello 0.5%, pari a fr. 3'249.25, e aggiunta l’IVA all’8%, pari a fr.

51'728.10, il saldo ancora dovuto a favore dell’attrice assommava pertanto a

fr. 233'329.35.

8.1

Alla luce

dell’accertamento pretorile, non censurato in questa sede, secondo cui la

convenuta negli allegati preliminari non aveva indicato nel dettaglio quali

pretese della liquidazione e della fattura finali (doc. F e T) non riconosceva

e per quali motivi, per cui non aveva ottemperato all’onere di contestazione

che le incombeva, è sin d’ora escluso che essa, fatte salve beninteso le

contestazioni aventi per oggetto altre questioni e di cui già si è detto nei

precedenti considerandi, possa ora rimettere in discussione le somme che le

erano state a suo tempo fatturate e possa addirittura pretendere di ridurre l’entità

della mercede, invero già ridotta, che era risultata dall’esame peritale.

8.2

In ogni caso, come si

vedrà, tutte le censure da lei sollevate in merito all’entità della

liquidazione o ad altri aspetti ad essa attinenti, in gran parte non evocate

nei suoi precedenti allegati e con ciò già proceduralmente irrite, devono

essere disattese.

8.2.1

In questa sede la convenuta

ha chiesto di defalcare dalla fattura tutti i “lavori a regia” di fr. 27'118.10

(di cui si è in parte già detto al consid. 7.3.1), per una serie di ragioni,

che non possono tuttavia essere condivise. Già si è detto che il fatto che i

rapporti o bollettini di cantiere allestiti dall’attrice non siano stati

firmati dalla convenuta o dalla direzione dei lavori non è in sé idoneo a

inficiare la valenza giuridica della perizia giudiziaria che li aveva

verificati e confermati (consid. 4.2). Già si è pure detto che l’attrice non ha

violato l’obbligo di informazione con riferimento agli incrementi di costo

intervenuti, anche a quelli relativi ai lavori a regia (consid. 7.2). Per il

resto, contrariamente a quanto addotto dalla convenuta per la prima volta e con

ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, non è affatto vero

che il perito si sarebbe limitato a dichiarare di non aver trovato il dettaglio

delle 6’158 ore a regia esposte dall’attrice, egli avendo anzi aggiunto che il

totale delle ore da lui rilevate si attestava attorno alle 6’350 ore circa

(cfr. perizia p. 35 seg.), facendo poi notare che quelle erano le ore totali impiegate

sul cantiere e che quelle a regia erano solo 726.50 (cfr. delucidazione p. 23);

neppure è vero, sempre contrariamente a quanto addotto dalla convenuta per la

prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede,

che il perito avrebbe dichiarato che le 6’350 ore circa sarebbero state esposte

dall’attrice in modo unilaterale e arbitrario, egli avendo invece dichiarato

che le ore autocertificate dall’attrice erano “sicuramente corrette”

(cfr. perizia p. 36); e anche il fatto che in base all’art. 44 segg. Norma SIA

118.

rispettivamente al punto 28 delle prescrizioni generali alla base del

capitolato (doc. U) i lavori a regia potessero essere accettati e presi in

considerazione unicamente se i bollettini fossero stati firmati e fossero poi

stati rilasciati giornalmente alla direzione dei lavori è stato addotto dalla

convenuta per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 229 CPC

e

contrario, rispettivamente art. 317 cpv. 1 CPC) solo in sede conclusionale

rispettivamente solo in questa sede.

8.2.2

La convenuta ha contestato

di dover pagare la mercede per la “pavimentazione esterna” di fr. 58'401.35 (di

cui si è in parte già detto al consid. 7.3.5) per una serie di ragioni, che non

possono però essere condivise. Essa ha censurato di aver incaricato l’attrice

di eseguire quell’opera (un’analoga censura era stata formulata anche con

riferimento al duplex), ma, in violazione del suo obbligo di motivazione (art.

311.

cpv. 1 CPC), non si è confrontata con l’accertamento in senso contrario,

fondato sulle testimonianze dell’__________ (p. 6) e di __________ (p. 6), reso

dal giudice di prime cure (cfr. pure supra consid. 6 e 6.2). Il fatto

che i rapporti o bollettini di cantiere allestiti dall’attrice non siano stati

firmati dalla convenuta o dalla direzione dei lavori non è, come detto, a sua

volta idoneo a inficiare la valenza giuridica della perizia giudiziaria che li aveva

verificati e confermati (consid. 4.2). Il rimprovero al perito, per altro

mossogli per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo

in questa sede, di aver ritenuto, sulla base di una supposizione e di nessun

documento oggettivo, che la rimozione della terra vegetale (per la quale per

altro qui nemmeno è stata indicata l’effettiva mercede) non fosse inclusa nello

scavo previsto per la formazione del posteggio e costituisse una prestazione

supplementare rispetto a quanto previsto per la pavimentazione del posteggio, e

ciò in aperto contrasto con quanto inizialmente pattuito tra le parti (cfr.

appello p. 24), non può essere condiviso, l’esperto avendo invece ben spiegato nel

suo referto peritale le ragioni alla base della sua valutazione (perizia p. 2

seg.) e non essendo dato di comprendere in che misura ciò sarebbe in contrasto

con quanto inizialmente pattuito tra le parti. Il fatto, anch’esso addotto

dalla convenuta per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1

CPC) solo in questa sede, che il perito abbia indicato che le somme fatturate

per la pavimentazione esterna comprendevano anche diverse opere a regia per fr.

16'519.40 che nulla avevano a che fare con le pavimentazioni (opere che riguardavano

il montaggio di un ponteggio, la demolizione della testata, la formazione di

pozzetti pluviali, la posa dei paletti di recinzione, dei lavori di sgombero)

non migliora la sua posizione, non essendo stato contestato che quelle

prestazioni, debitamente ordinate (cfr. consid. 6 e 6.2) ed eseguite, fossero dovute,

come per altro era effettivamente risultato (cfr. perizia p. 24). La convenuta

ha infine fatto notare che nella perizia era stato riportato che “nelle opere

da impresario costruttore contrattuali erano invece già previste opere relative

alla pavimentazione del posteggio (doc. H) per complessivi fr. 14'160.- in

offerta di cui fr. 3'180.- sono stati ripresi nella situazione 1 sub doc. O”

(cfr. appello p. 25), ma non ne ha tratto alcuna conseguenza.

8.2.3

La convenuta ha chiesto

di dedurre dalle pretese dell’attrice l’importo, di complessivi fr. 18'338.50,

che il perito giudiziario aveva inserito nella posizione “indecisi”, che “è

composto da alcune posizioni sulle quali egli non ha abbastanza dati su cui

basarsi per riconoscerle o meno; si tratta di posizioni poco chiare o che sono

state inserite in capitoli dove sembrano non avere nulla a che fare” (cfr.

delucidazione p. 3). Il rilievo, addotto dalla convenuta per la prima volta e

con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, è infondato.

Essa, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non

si è innanzitutto confrontata con l’assunto pretorile secondo cui l’esperto,

nell’ambito della delucidazione della perizia, aveva per finire riconosciuto essere

dovuti, per questa posizione, fr. 12'158.20. E comunque, a p. 5 della

delucidazione, il perito aveva effettivamente dato atto che “per quanto

riguarda l’importo di fr. 12'660.45 … andrebbero riconosciuti gli importi di

fr. 8'110.- e fr. 2'600.- alla ditta C__________, evitando le ricariche da

parte dell’impresa AO 1 che a lui appaiono non supportate da accordi; anche gli

importi di fr. 348.15 e fr. 1'100.05 possono essere riconosciuti in quanto

plausibili con la situazione del cantiere e con le modifiche apportate al tetto”.

8.2.4

La convenuta ha chiesto

di dedurre dalle pretese dell’attrice anche ulteriori importi, pari a

complessivi fr. 33'919.-, che a suo dire non sarebbero stati riconosciuti dal

perito giudiziario. Il rilievo, per altro proposto per la prima volta e con ciò

irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, è infondato. Essa ha

formulato questa richiesta, facendo notare come a p. 25 della perizia l’esperto

avesse indicato che l’attrice, a fronte di una fattura finale di fr. 706'970.67

poi da ridurre peritalmente a fr. 673'051.75, potesse vantare un saldo non di

fr. 241’970.67 ma solo di fr. 208'051.75 (nel quale per altro non erano inclusi

i fr. 18'338.50 inseriti nella posizione “indecisi” di cui si è appena detto). Sennonché,

essa non si è resa conto che il giudice di prime cure aveva in realtà già considerato

quella circostanza: per giungere alla sua fatturazione di fr. 673'051.75 il

perito aveva in effetti ridotto le opere da impresario a

fr. 436'884.75, le posizioni isolazione, intonaco, betoncino e gesso a fr.

142’035.65, i lavori a regia su indicazione del committente a fr. 1’787.55 e la

pavimentazione esterna a

fr. 58'401.95, deducendo poi lo sconto del 2%, la posizione “Bauwesen” dello

0.5% e aggiungendo l’IVA all’8% (cfr. perizia p. 25), e il primo giudice aveva fatto

propri tutti questi accertamenti - salvo lo sconto del 2%, e ciò per le

circostanze spiegate nella sentenza, che la convenuta non ha ritenuto di

censurare nell’appello - riducendo persino le opere da impresario a

fr. 435'467.175.

8.2.5

La convenuta ha pure

rimproverato al Pretore di non aver “inspiegabilmente” considerato la

stima dei costi causati dalle modifiche al duplex da lei versata agli atti

quale doc. 4. A torto.

A parte il fatto

che il giudice di prime cure aveva in realtà spiegato le ragioni che lo avevano

indotto a determinarsi in tal senso, puntualmente addotte nella decisione, si

osserva che quella stima era effettivamente stata ritenuta poco attendibile dal

perito giudiziario, per le ragioni da lui esposte (cfr. perizia p. 37).

8.2.6

Parimenti irricevibile,

siccome addotta dalla convenuta per la prima volta e con ciò irritualmente

(art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, è la considerazione secondo cui in

base al punto 26 delle prescrizioni generali alla base del capitolato (doc. U)

tutte le domande d’indennizzo, d’aumento dei prezzi o altro avrebbero potuto essere

riconosciute all’attrice, pena la perdita del diritto ad ogni rivendicazione in

sede di liquidazione finale, unicamente nel caso in cui fossero state

presentate tempestivamente per scritto alla direzione dei lavori.

9.

Il Pretore ha

rilevato che la convenuta aveva indicato solo con le conclusioni i difetti a

suo dire ascrivibili all’operato dell’attrice, ossia delle infiltrazioni d’acqua

in tre appartamenti su cinque, un’erronea pendenza dei balconi e un’esecuzione

difettosa della scala, senza per altro aver preteso una riduzione della mercede

per il minor valore dell’opera e chiedendo invece solo la rifusione del danno

per mancati affitti di fr. 247'000.-. A suo giudizio, tale modo di agire non

poteva essere tutelato: in effetti i difetti, sorti prima dell’avvio della

procedura (e accertati nell’ambito di una prova a titolo cautelare assunta tra

il giugno e l’agosto 2015, cfr. doc. 5-5.2), potevano e dovevano essere

indicati con precisione negli allegati preliminari e, di riflesso, il danno asseritamente

patito dalla convenuta poteva e doveva essere cifrato ed opposto in compensazione

già allora, essa non potendo invece limitarsi in sede di duplica a riservarsi

di porre in compensazione quei danni (p. 8). Oltretutto, la perizia cautelare

non aveva quantificato il minor valore dell’opera a seguito della presenza dei

difetti, né si era espressa sul danno per mancati affitti, che in definitiva non

erano stati comprovati.

9.1

In questa sede la

convenuta ha ritenuto che il giudice di prime cure sarebbe incorso in un errato

accertamento dei fatti laddove aveva sostenuto che essa avesse soltanto con le

conclusioni evidenziato i difetti dell’opera, quando in realtà “già con la

risposta (p. 4) … si riservava di porre in compensazione i danni, per poi ribadirlo

con la duplica (p. ), producendo e richiamando la perizia a futura memoria

(doc. 5), dove erano ben dettagliati i difetti e i vizi dell’opera” (cfr.

appello p. 28).

La censura è manifestamente

infondata. La convenuta, dopo aver rammentato, sia nella risposta (p. 4) che

nella duplica (p. 8), di essersi “sempre riservata di porre in compensazione

i danni, in particolare quelli causati dall’imperizia della ditta D__________,

subappaltata dall’attrice”, in quest’ultima memoria scritta aveva in effetti

chiaramente lasciato intendere di non volersi tuttavia prevalere nel presente

procedimento di quei difetti, sostenendo che “il fondo è locato a terzi, che

soffrono dei danni causati verosimilmente anche dall’attrice, contro la quale

si procederà in separata sede; giusto però produrre i referti, da cui si

evincono gli enormi danni” (p. 2) e che “l’attrice renderà conto, in altra

procedura, dei difetti e delle inadempienze, commesse da lei o dalle imprese

subappaltatrici” (p. 5). Essa nemmeno ha poi censurato l’assunto pretorile

secondo cui negli allegati preliminari non aveva inoltre spiegato quali sarebbero

stati quei presunti difetti o vizi dell’opera, rispettivamente a quanto sarebbero

ammontate le sue contropretese.

9.2

La convenuta, in

violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è

oltretutto confrontata neppure con l’altra motivazione alternativa e

indipendente contenuta nella decisione, quella secondo cui in ogni caso la

perizia cautelare da lei esperita non aveva quantificato il minor valore

dell’opera a seguito della presenza dei difetti, né si era espressa sul danno

per mancati affitti, che non erano stati minimamente comprovati.

10.

Chiedendo in questa

sede di riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione, la

convenuta ha di fatto pure implicitamente censurato l’assunto pretorile, con

cui da una parte all’Ufficiale dei registri di __________ era stato fatto

ordine di iscrivere in via definitiva un’ipoteca legale degli artigiani e degli

imprenditori per la mercede residua ancora dovuta all’attrice e dall’altra a

quest’ultima erano state riconosciute le spese processuali della procedura di

annotazione in via provvisoria dell’ipoteca legale di fr. 1'900.-. Nell’appello

le relative censure non sono state tuttavia minimamente motivate in fatto e in

diritto, sicché il gravame, su questo punto, deve essere dichiarato

irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC; II CCA 26 luglio 2019 inc. n. 12.2017.178,

25.

agosto 2020 inc. n. 12.2019.127/133).

11.

Ne discende che l’appello della convenuta

dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le

spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del

valore qui ancora litigioso di fr. 235'229.35, seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello 1° febbraio 2023 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali di fr. 12’000.- sono a carico

dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 9’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).