Lexipedia

Decisione

12.2023.2

Disconoscimento di debito; mutuo di durata determinata o indeterminata; obbligo di restituzione; effetto della postergazione

18 luglio 2023Italiano23 min

i contenuti e gli estremi.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.2

Lugano

18 luglio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2021.12 della Pretura della giurisdizione

di Locarno-Città promossa con petizione 17 maggio 2021 da

AP

1

patrocinata dall’avv. PA 1

contro

AO

1

patrocinato dall’avv. PA 2

con cui l’attrice ha

chiesto di accertare l’inesistenza del debito di fr. 250’000.- oltre interessi

di mora del 5% dal 27 ottobre 2017 di cui al PE n. __________ dell’UE di

Locarno, nonché di annullare detta esecuzione, con protesta di tasse, spese e

ripetibili;

domanda avversata dalla

controparte, che ne ha postulato la reiezione, e che il Pretore ha respinto con

decisione 21 novembre 2022, accollando le spese processuali di

fr. 10'000.- alla parte attrice, condannata pure a versare al convenuto fr.

15'000.- a titolo di spese ripetibili;

appellante l’attrice

con appello 2/3 gennaio 2023 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato,

nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili

di primo e secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 19

maggio 2023 il convenuto postula la reiezione del gravame, pure con protesta di

spese e ripetibili di secondo grado;

preso atto della replica

spontanea 7 giugno 2023 dell’attrice e della duplica spontanea 23 giugno 2023

del convenuto;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Nel

2016 AP 1, società immobiliare alla cui testa si trova il suo

amministratore unico R__________ __________ __________, ha sottoscritto un

diritto di compera, successivamente esercitato, sui fondi nr. __________ RFD di

__________, al prezzo di fr. 13'200'000.-.

Il

capitale sociale di fr. 100'000.- è suddiviso in 200 azioni da

fr. 500.- l’una.

Il 15

ottobre 2017 AO 1, in qualità di acquirente, ha sottoscritto con R__________ __________

__________ un contratto di compravendita di 16 azioni della società ad un

prezzo complessivo di fr. 8'000.-, nel quale era stata inserita una condizione

sospensiva secondo la quale esso sarebbe divenuto effettivo solo al momento in

cui l’acquirente avesse sottoscritto con AP 1 un contratto di mutuo per un

importo di fr. 250'000.- e proceduto al versamento della somma sul conto della

società.

Tale

contratto di mutuo è stato concluso dalle parti il giorno stesso. Esso

prevedeva che la mutuataria avrebbe dovuto usare il denaro (versatole il 27

ottobre 2017) esclusivamente per il pagamento del diritto di compera e che

il prestito sarebbe stato di principio concesso fino al 31 dicembre 2019, “presumibile

data di termine dei lavori di costruzione del complesso immobiliare che sarà

edificato sui fondi succitati” e data

fino alla quale il mutuo era “concesso

senza obbligo di rimborso”, ritenuto che qualora per quella scadenza i

lavori non fossero ancora stati terminati “per il rimborso del mutuo è

concessa sin d’ora una proroga fino alla consegna dell’opera terminata”.

Il 28 giugno 2018 i

contraenti qui in causa hanno poi firmato un “accordo di postergazione”

con il quale hanno stabilito che, a parziale modifica del contratto di mutuo

del 15 ottobre 2017, la parte mutuante dichiarava “di postergare l’intero

proprio credito pari a CHF 250'000.- relativo al rimborso del capitale del

mutuo concesso a AP 1” precisando che “Pertanto in caso di fallimento o

insolvenza della società, il credito relativo al rimborso del capitale del

mutuo sarà relegato ad un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori

della società, ritenuto tuttavia che tutti i mutuanti che sono azionisti della

società mutuataria e che hanno concesso un mutuo alla mutuataria sono

parificati nel grado. Per tutta la durata di questo accordo il credito

menzionato sopra è considerato prorogato”.

Il 5 luglio 2018 le

stesse parti hanno sottoscritto un “Addendum contratto di mutuo AO 1-AP 1

del 15 ottobre 2017” con cui hanno pattuito una “modifica punti 6.1 e

6.2 – durata” dal seguente tenore: “Nuovo testo: Il mutuo ha una durata

indeterminata”.

L’edificazione del

complesso edilizio previsto sui fondi in questione ha preso avvio già nel 2016

ma al momento della decisione di primo grado qui in discussione non era ancora

stata terminata.

2. Con scritto raccomandato del 18 dicembre 2020 il convenuto ha assegnato

a AP 1, in applicazione dell’art. 318 CO, un termine scadente il 31 gennaio

2021 per procedere alla restituzione del mutuo di fr. 250'000.- mediante

accredito della somma sul suo conto bancario e al versamento degli interessi al

tasso annuo del 5% calcolati a far tempo dalla data di erogazione del prestito

sino alla sua restituzione, preannunciando che in caso di mancato ossequio

delle richieste avrebbe dato avvio all’incasso per via esecutiva senza

ulteriori comunicazioni.

Decorso

il termine ed essendosi trovato confrontato proprio con quest’ultima evenienza,

con precetto esecutivo (PE) n. __________ emesso il 4 marzo 2021, AO 1 ha

escusso la società immobiliare per l’importo di fr. 250'000.- oltre accessori,

indicando quale titolo di credito “contratto di mutuo del 15 ottobre 2017 e

addendum al contratto di mutuo del 5 luglio 2018”. Avverso

questo precetto esecutivo l’escussa ha interposto tempestiva opposizione,

rigettata in via provvisoria dal Pretore della Giurisdizione di

Locarno-Città con decisione 16 aprile 2021 (doc. B).

3. Con petizione 17

maggio 2021 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Città, chiedendo di accertare l’inesistenza del debito

di fr. 250'000.- oltre interessi di mora del 5% dal 27 ottobre 2017 di cui al

summenzionato PE n. __________ dell’UE di Locarno e

giustificando la propria pretesa con il fatto che il credito escusso dal

convenuto non era ancora divenuto esigibile. Tesi integralmente contestata da

quest’ultimo.

4. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con

sentenza 21 novembre 2022 il Pretore ha respinto la petizione, confermando

pertanto implicitamente l’esistenza del debito di fr. 250’000.- oltre interessi

dal 27 ottobre 2017.

5. Con appello 2

gennaio 2023, AP 1 è insorta contro il predetto giudizio chiedendone

l’annullamento nel senso di accogliere integralmente la petizione. Con risposta

19 maggio 2023 il convenuto si è opposto all’impugnativa.

A questi atti hanno

poi fatto seguito la replica spontanea 7 giugno 2023 e la duplica spontanea 23

giugno 2023.

6. L’art.

308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione

finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-.

Pacifica è dunque la sua appellabilità entro il termine di 30 giorni (art. 311

CPC).

La sentenza

21 novembre 2022 è stata notificata il giorno stesso e ricevuta da AP 1 quello

successivo (v. tracciamento dell’invio inc. OR.2021.12). Tenuto conto della

sospensione dei termini per le ferie natalizie dal 18 dicembre al 2 gennaio

inclusi (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), l’appello 2 gennaio 2023 è tempestivo,

così come lo è la risposta inoltrata dal convenuto nel termine di 30 giorni ai

sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.

7. L’atto di appello deve contenere i motivi

di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311

cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano

fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.

Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura

dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate,

poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente

le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime

(DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; sentenza del TF 5A_517/2021 del 4 ottobre 2021

consid. 4.1).

L’appello

verrà pertanto esaminato unicamente laddove rispetta tali principi.

8. Nella decisione

impugnata il Pretore, riepilogati i

principi che governano l'azione di disconoscimento di debito dell'art. 83 cpv.

2 LEF e che comportano un'inversione dei ruoli processuali ma non dell'onere

della prova, ha appurato che con la pattuizione dell’addendum il

mutuo, che inizialmente era stato stipulato dalle parti per un tempo

determinato, ossia al più presto per il 31 dicembre 2019 ma con possibilità di

proroga automatica a dipendenza delle tempistiche di realizzazione del progetto

immobiliare, era divenuto di durata indeterminata ed era così stato svincolato

da qualsiasi legame con il termine dei lavori di edificazione o altri termini

prefissati, con la conseguenza che tornava applicabile l’art. 318 CO, in base

al quale per questo tipo di contratti vale l’obbligo di restituzione entro sei

settimane dalla prima richiesta, che nella fattispecie corrispondeva a quella

del 18 dicembre 2020.

Questo accertamento si è

fondato in particolare sulla formulazione dell’addendum, il cui testo è

stato giudicato “tanto chiaro quanto conciso”, sicché l’introduzione del

termine “indeterminato” e l’omissione di qualsiasi riferimento all’avanzamento

dei lavori o a proroghe sono stati reputati elementi cardine. Il fatto che vi

possa essere stata una richiesta da parte della banca finanziatrice del

progetto (__________ SA) di modifica della durata del prestito in una a tempo

indeterminato è stato considerato ininfluente per l’interpretazione degli

accordi, poiché se anche fosse stata quella la motivazione per la sottoscrizione

dell’addendum, questo non comportava in alcun modo la perpetuazione

delle precedenti condizioni di rimborso.

Ciò posto, il primo

giudice ha poi stabilito che nemmeno l’accordo di postergazione poteva giungere

in soccorso della procedente, poiché questo era stato concluso per prudenza,

così che avrebbe avuto effetto solo in caso di sovraindebitamento della società

ai sensi dell’art. 725 CO. Non sussistendo questo al momento in cui il

convenuto aveva disdetto il mutuo e chiesto il rimborso, il credito era

perfettamente esigibile. D’altronde AP 1 non aveva nemmeno mai addotto, né

provato di essersi trovata all’epoca della sottoscrizione della postergazione,

così come in seguito o attualmente, in una situazione di sovraindebitamento.

Come dichiarato dalla sua amministratrice unica, anche in questo caso la

richiesta di fare sottoscrivere ai mutuanti degli accordi di postergazione era

giunta dalla banca, che voleva maggiori garanzie a tutela della sua posizione.

9. In questa sede

l’appellante sostiene innanzitutto che il Pretore avrebbe applicato

erroneamente l’art. 725 cpv. 2 CO, poiché in base a tale norma la postergazione

ha due elementi essenziali, vale a dire la retrocessione in rango del credito e

la proroga del credito laddove, mentre la retrocessione avrebbe effetto solo

durante il fallimento della società, la proroga esplicherebbe i suoi effetti

già da prima se l’accordo è stato siglato prima di una situazione di

sovraindebitamento.

9.1. La figura giuridica della

postergazione (Rangrücktritt) gioca un ruolo fondamentale nell’ambito

della procedura di avviso del giudice in caso di eccedenza di debiti ed è

richiamata all’art. 725b cpv. 4 cifra 1 CO entrato in vigore nel gennaio del

2023, che riprende, precisandolo, il concetto già regolato dal vecchio art. 725

cpv. 2 vCO. In base a tali disposizioni, l’obbligo di avviso al giudice qualora

risulti che i debiti di una società anonima non sono più coperti dagli attivi,

trova eccezione quando determinati creditori accettano di concedere una

dilazione e di essere retrocessi a un grado posteriore a tutti gli altri

creditori per crediti di importo almeno pari all’eccedenza di debiti.

In caso di fallimento, di

conseguenza, i crediti postergati potranno essere saldati solo dopo che la

società avrà interamente soddisfatto quelli non postergati, prima solo del

rimborso del capitale proprio agli azionisti. Per tale motivo i crediti

postergati hanno forti similitudini con il capitale proprio nonostante restino

capitale di terzi (Handschin in

Zürcher Kommentar, 3 ed., 2018, n. 124 ad art. 725 CO).

La dichiarazione di

postergazione è un contratto innominato sui generis concluso da un

creditore con la società, in base al quale, se quest’ultima viene a trovarsi in

una situazione di sovraindebitamento, il creditore rinuncia all’esigibilità del

suo credito e accetta in maniera irrevocabile che in caso di fallimento della

stessa il suo credito venga collocato in un rango inferiore rispetto a quelli

di tutti gli altri creditori.

Lo scopo della

postergazione di crediti è quindi quello di evitare di dover portare di fronte

al giudice la difficile situazione finanziaria di una società anonima che non

riesce più a coprire i debiti con gli attivi (STF 4C.47/2003 del 2 luglio 2003

consid. 2.2).

L’efficacia di una postergazione,

in assenza di altri accordi tra le parti, interviene solo al momento e per la

durata del sovraindebitamento.

È infatti riconosciuto il

principio che qualora il contratto di postergazione non si esprima in merito,

un credito postergato può essere regolarmente disdetto quando la situazione di

sovraindebitamento è venuta meno (Handschin,

op. cit., n. 129 ad art. 725 CO). Partendo da questo caposaldo, è quindi

corretto ritenere, come rettamente fatto dal Pretore, che allorquando essa è

stata conclusa per prudenza prima che la società in questione si trovi in un

simile stato, può avere effetto solo a condizione che tale sovraindebitamento

intervenga e sia certificato (Bastons

Buletti, La postposition de créance selon l’art. 725 cpv. 2 in RFJ 2002

I, pag. 103 segg., pag. 115, nota 63).

Determinante per stabilire

limiti e conseguenze della postergazione - e non potrebbe essere altrimenti -

risulta essere così il contenuto del testo della relativa dichiarazione: se,

come solitamente avviene, le parti limitano, espressamente o tacitamente, la

stessa alla durata della mancata copertura dei debiti societari per mezzo degli

attivi, se ne deve desumere che esse hanno in tal modo consentito al creditore

di annullare la postergazione quando questa vien meno (Handschin, op. cit., n. 129 ad art. 725 CO), rispettivamente

prima che essa si verifichi.

9.2. Nella fattispecie il testo

dell’accordo di postergazione del 28 giugno 2018 non lascia spazio a

interpretazioni, facendo unicamente riferimento al fallimento o all’insolvenza

della società: “la parte mutuante dichiara di postergare l’intero proprio

credito pari a fr. 250'000.- (duecentocinquantamila) relativo al rimborso

dell’intero capitale del mutuo concesso a AP 1, __________. Pertanto in caso di

fallimento o insolvenza della società, il credito relativo al rimborso del

capitale del mutuo sarà relegato ad un grado inferiore a quello di tutti gli

altri creditori della società, ritenuto tuttavia che tutti i mutuanti che sono

azionisti della mutuataria e che hanno concesso un mutuo alla mutuataria sono

parificati nel grado. (…) Per tutta la durata di questo accordo il credito

menzionato sopra è considerato prorogato.” (doc. 7).

Queste precise ed

esplicite frasi inducono a concludere che con l’accordo le parti hanno voluto

disciplinare le modalità di rimborso del mutuo nel caso in cui la società si

fosse trovata in una situazione di insolvenza o in fallimento. La postergazione

avrebbe dovuto quindi intervenire solo in un simile caso. Per contro essi non

hanno regolato alcunché in merito all’esigibilità del credito prima o dopo che

ciò si fosse realizzato, quindi fintanto che i debiti societari fossero ancora

stati coperti dai suoi attivi.

La proroga del credito

(mutuo) si inserisce nel contesto appena descritto.

9.3. L’appellante obietta che

sulla scorta dell’ultima frase del patto 28 giugno 2018 (“Per tutta la

durata di questo accordo il credito menzionato sopra è considerato prorogato.”,

doc. 7), l’effetto di proroga del termine di restituzione, rispettivamente

di disdetta del credito varrebbe per tutta la durata dell’accordo e quindi

dalla sua sottoscrizione alla conclusione dell’operazione immobiliare, essendo

il documento stato allestito “con esplicito riferimento al mutuo concesso

alla parte mutuataria AP 1” e a “parziale modifica del contratto di

mutuo a suo tempo sottoscritto tra le parti” (doc. 7), che ai tempi aveva

appunto questa durata.

Di principio

l’interpretazione proposta da AP 1 non è errata, poiché effettivamente al

momento della sottoscrizione dell’accordo di postergazione tra le parti era

ancora in vigore il contratto originario del 15 ottobre 2017 che prevedeva una

scadenza fissa (e meglio con riferimento al completamento del complesso

immobiliare). Essa dimentica volutamente però che le stesse parti, una

settimana dopo, ossia il 5 luglio 2018, hanno deciso di tramutare l’originario

contratto di mutuo in uno a durata indeterminata, formalizzando la cosa con un addendum.

Di conseguenza,

l’argomentazione dell’appellante più che a favore della sua tesi, conferma

quella di parte avversa: facendo stato i termini di disdetta del contratto di

mutuo, con la modifica di quest’ultimo, sono venuti meno quelli legati alla

durata dei lavori, che hanno lasciato spazio a quelli per i contratti a tempo

indeterminato.

9.4. Sempre con riferimento alla

summenzionata frase conclusiva, AP 1 sostiene, invero in maniera poco chiara,

che essa contenga solo uno dei tre termini di durata previsti dall’accordo di

postergazione, che a suo dire sarebbero quello della postergazione in senso

stretto, ossia la retrocessione in caso di fallimento, quello dell’impegno del

creditore a non gravare il credito in alcun modo e il terzo, appunto, quello

della sospensione della pretesa tramite proroga per la durata del contratto. In

tal modo la terza clausola non varrebbe solo in caso d’insolvenza o fallimento,

bensì per tutta la durata dell’accordo, cosa che suggerirebbe una valenza

diversa e logicamente già precedente all’insolvenza o al fallimento stessi.

Il tortuoso ragionamento

proposto non merita di essere seguito, sostanzialmente per il motivo già sopra

esposto, ossia che la durata del credito è stata modificata con l’addendum,

fatto di cui nuovamente l’appellante non tiene conto.

Se le parti avessero voluto

pattuire qualcosa di diverso, in particolare bloccare la possibilità di disdire

il prestito e chiederne il rimborso in assenza di una situazione economicamente

difficile ai sensi dell’art. 725 CO, avrebbero usato termini ben differenti e

precisi. A maggior ragione essendo sia l’amministratrice unica di AP 1 che AO 1

dei professionisti del settore immobiliare.

9.5. AP 1 sostiene poi che facendo

l’accordo di postergazione esplicito riferimento al contratto di mutuo, ne

riprenderebbe pure lo scopo, che consisteva nel finanziare l’edificazione del

complesso immobiliare sicché tutti gli accordi conclusi attorno alla

concessione del mutuo sarebbero stati sorretti dall’intenzione manifesta di

rendere inesigibile il credito fino al completamento dei lavori in modo da

renderlo a tutti gli effetti “quasi capitale proprio” della società per questo

periodo. In questo senso l’accordo di postergazione avrebbe mirato a avvicinare

ancor più il mutuo alla figura di capitale proprio non solo in caso di

fallimento ma anche nel periodo precedente.

Questa

allegazione, proposta in maniera tardiva solo con le conclusioni e dunque già

di per sé irricevibile (art. 229 CPC), lo è pure in quanto non si confronta con

le motivazioni del Pretore ma si limita ad esporre una propria interpretazione

dei fatti. Ciò detto, nemmeno nel merito può comunque sia trovare spazio,

poiché se così fosse stato, il credito non sarebbe stato trasformato in un

mutuo a tempo indeterminato, ma le parti avrebbero mantenuto la sua esigibilità

dipendente dalla conclusione dei lavori.

9.6. Quale ultima argomentazione

l’appellante asserisce che la valenza di alcune parti dell’accordo di

postergazione sarebbe confermata anche dalla formulazione dell’obbligo di non

gravare il credito: “il creditore conferma che il credito summenzionato non

è costituito in pegno né gravato in qualsiasi altra maniera. Esso si impegna

altresì a non costituirlo in pegno né gravarlo in qualsiasi altra maniera per

tutta la durata della postergazione”, dalla quale risulterebbe evidente che

esso non conteneva solo obblighi a valere al momento del sovraindebitamento, ma

anche anticipatamente e al di fuori di esso.

Detto obbligo di non

gravare il credito in alcun modo avrebbe avuto valore da subito e per tutto il

periodo immediatamente successivo, sino alla conclusione dei lavori, non avendo

l’alternativa alcun senso logico.

Anche in questo caso la

tesi dell’appellante è irricevibile già solo perché proposta tardivamente, non

essendo mai stata avanzata negli allegati introduttivi (art. 229 CPC). Ma anche

se così non fosse, non meriterebbe alcuno spazio, poiché infondata. Basti qui

solo accennare al fatto che la legittima volontà delle parti di evitare un

aggravio del credito in vista della postergazione che rischierebbe di vanificarne

la portata a fronte di terzi in buona fede, non è inconciliabile con la

possibilità di chiedere la restituzione del mutuo, nel rispetto dei termini di

disdetta concordati, in assenza di una situazione di insolvenza, e quindi a

fronte di una postergazione non ancora divenuta necessaria ed efficace.

10. Come giustamente

appurato dal Pretore, l’attrice - che in questa sede non contesta

l’accertamento - non ha mai allegato, né tanto meno dimostrato, di essersi

trovata al momento della sottoscrizione dell’accordo di postergazione, né in

seguito, in una situazione di sovraindebitamento.

Di conseguenza è corretto

concludere che la postergazione in quanto tale non è mai divenuta effettiva.

Ne deriva che il credito

poteva essere regolarmente disdetto secondo le disposizioni contrattuali e i termini

previsti dalla legge.

11. In merito

all’esigibilità del credito, che il Pretore ha ritenuto data nel rispetto

dell’art. 318 CO, AP 1 contesta l’interpretazione da questi fatta dell’addendum

in base alla quale si sarebbe passati da una durata determinata a una

indeterminata.

Per l’appellante il primo

giudice avrebbe erroneamente accertato i fatti poiché lo scopo dell’addendum

era per forza di cose limitato a modificare la durata del contratto di mutuo,

da determinata a indeterminata, per evitare che esso giungesse automaticamente

a scadenza alla conclusione dei lavori, ma certamente non quello di rimuovere

la proroga del termine sino a quest’ultima data (fine dei lavori).

L’abbaglio pretorile

sarebbe stato provocato dal fatto che egli non avrebbe considerato, pur

avendone fatto menzione, la vicinanza temporale tra la conclusione delle due

modifiche contrattuali (addendum e accordo di postergazione), così come

non avrebbe tenuto conto che la genesi della sottoscrizione dell’addendum

derivava dalla volontà della banca __________ SA, che aveva finanziato

l’operazione, di avere un mutuo a durata indeterminata e del fatto che AO 1 è

azionista di AP 1.

In primo luogo, avrebbe

dovuto essere ritenuto di centrale importanza per l’interpretazione degli

accordi il fatto che __________ SA avesse chiesto alle parti di cambiare la

durata del mutuo per avere maggiori garanzie, cosa che la revoca di una proroga

del termine sino alla fine dei lavori certamente non avrebbe favorito. Questo

dimostrerebbe che la portata della modifica voluta dalle parti era limitata

solo alla durata del mutuo e non alla “(non-) proroga” del termine di

adempimento e restituzione del mutuo stesso. Del resto l’addendum non

revoca esplicitamente la proroga.

A questo andrebbe aggiunto

che la vicinanza temporale delle due modifiche indurrebbe a concludere che la

volontà delle parti di cui esse sono espressione sia stata unica: quella di

avvicinare il mutuo alla posizione di fondi propri della società per la durata

dei lavori di costruzione e di mutare la durata del contratto da determinato a

indeterminato per soddisfare la richiesta della banca. A quel momento la società

non era sovraindebitata, per cui non avrebbe il minimo senso che le parti

contraenti potessero aver voluto rinforzare l’inesigibilità del mutuo in caso

di fallimento o insolvenza e indebolire allo stesso tempo l’inesigibilità del

mutuo per la fase precedente al fallimento, quella allora in vigore. Il testo

delle modifiche è stato redatto dall’appellante e non è possibile che essa

volesse danneggiare sé stessa.

Nemmeno queste critiche,

che si intersecano in parte con quelle già esaminate, sono sufficienti ad

intaccare la sentenza impugnata.

Esse sono in larga misura

irricevibili, non confrontandosi debitamente con le argomentazioni del Pretore

che ha fondato la sua interpretazione della volontà delle parti soprattutto sul

chiaro testo degli accordi.

Il primo giudice ha a

ragione precisato che il solo fatto che la richiesta di cambiamento della

durata del mutuo provenisse dalla banca finanziatrice del progetto, che avrebbe

imposto di trasformare tutti i contratti di mutuo in contratti a tempo indeterminato,

non comportava in alcun modo la perpetuazione delle condizioni di rimborso.

Sulla reale richiesta

dell’istituto di credito, d’altro canto, non vi sono che informazioni

frammentarie e altamente incomplete, decisamente insufficienti per comprenderne

Fatti

i contenuti e gli estremi.

Fondarsi sulla vicinanza

temporale delle modifiche e su dei ragionamenti per ipotesi e logica,

forzatamente soggettivi e contestati dalla controparte, senza supportarli con

la minima prova, non fornisce alcun valido elemento per destituire di

fondamento un ragionamento fondato su solidi elementi oggettivi, qual è quello

contenuto nel primo giudizio.

12. Da ultimo, la

ricorrente sostiene che in ogni caso il Pretore avrebbe erroneamente applicato

il diritto non rimproverando al resistente di non avere dimostrato

l’esigibilità del credito, che essa sostiene non essere data in quanto egli non

le avrebbe assegnato un “ulteriore termine di almeno 10 giorni per il

pagamento dell’importo scoperto” così come previsto dal contratto di mutuo.

L’allegazione è nuova e

pertanto irricevibile ai sensi dell’art. 317 CPC.

Essa è pure infondata nel

merito, poiché la clausola n. 8 del contratto originario di mutuo - che

prevedeva che in caso di ritardo nel rimborso del capitale il mutuante avrebbe

Considerandi

dovuto assegnare per iscritto alla mutuataria un ulteriore termine di almeno 10

giorni per il pagamento del saldo, il cui mancato rispetto avrebbe consentito

al mutuante di disdire il mutuo anticipatamente – si fondava sul fatto che si

trattava di un prestito a tempo determinato: scaduto il termine prefissato, in

assenza di rimborso, il creditore avrebbe dovuto fissarne uno suppletorio

secondo tali modalità.

Con la trasformazione in

mutuo a tempo indeterminato questa disposizione contrattuale potrebbe essere

ancora in teoria valida nel senso che il termine per la richiesta di rifusione

era di 10 giorni. Avendo il mutuante, a scanso di equivoci, scelto di procedere

ai sensi dell’art. 318 CO, che ne prevede uno ben più lungo, di sei settimane,

ed essendo questo stato rispettato, il credito in disamina è perfettamente

esigibile.

13.

Ne discende che

l’appello dell’attrice dev’essere, nei limiti della sua ricevibilità, respinto.

Le spese processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla

base di un valore litigioso complessivo di fr. 250'000.-, seguono la

soccombenza (art. 106 CPC) dell’appellante.

La tassa di giustizia è

fissata in fr. 12'000.- (art. 7 cpv. 1 e 13 LTG) e le ripetibili in fr. 8'000.-

(art. 11 cpv. 2 let. a Rtar).

Il valore litigioso ai

fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è

superiore ai fr. 30'000.- previsti dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide:

1. L’appello 2/3

gennaio 2023 di AP 1 è respinto, nei limiti della sua ricevibilità.

2. Le spese processuali

della procedura di appello di fr. 12'000.- sono poste a carico dell’appellante,

con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 8'000.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

;

- .

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).