12.2023.2
Disconoscimento di debito; mutuo di durata determinata o indeterminata; obbligo di restituzione; effetto della postergazione
18 luglio 2023Italiano23 min
i contenuti e gli estremi.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.2
Lugano
18 luglio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2021.12 della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Città promossa con petizione 17 maggio 2021 da
AP
1
patrocinata dall’avv. PA 1
contro
AO
1
patrocinato dall’avv. PA 2
con cui l’attrice ha
chiesto di accertare l’inesistenza del debito di fr. 250’000.- oltre interessi
di mora del 5% dal 27 ottobre 2017 di cui al PE n. __________ dell’UE di
Locarno, nonché di annullare detta esecuzione, con protesta di tasse, spese e
ripetibili;
domanda avversata dalla
controparte, che ne ha postulato la reiezione, e che il Pretore ha respinto con
decisione 21 novembre 2022, accollando le spese processuali di
fr. 10'000.- alla parte attrice, condannata pure a versare al convenuto fr.
15'000.- a titolo di spese ripetibili;
appellante l’attrice
con appello 2/3 gennaio 2023 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato,
nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili
di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 19
maggio 2023 il convenuto postula la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e ripetibili di secondo grado;
preso atto della replica
spontanea 7 giugno 2023 dell’attrice e della duplica spontanea 23 giugno 2023
del convenuto;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel
2016 AP 1, società immobiliare alla cui testa si trova il suo
amministratore unico R__________ __________ __________, ha sottoscritto un
diritto di compera, successivamente esercitato, sui fondi nr. __________ RFD di
__________, al prezzo di fr. 13'200'000.-.
Il
capitale sociale di fr. 100'000.- è suddiviso in 200 azioni da
fr. 500.- l’una.
Il 15
ottobre 2017 AO 1, in qualità di acquirente, ha sottoscritto con R__________ __________
__________ un contratto di compravendita di 16 azioni della società ad un
prezzo complessivo di fr. 8'000.-, nel quale era stata inserita una condizione
sospensiva secondo la quale esso sarebbe divenuto effettivo solo al momento in
cui l’acquirente avesse sottoscritto con AP 1 un contratto di mutuo per un
importo di fr. 250'000.- e proceduto al versamento della somma sul conto della
società.
Tale
contratto di mutuo è stato concluso dalle parti il giorno stesso. Esso
prevedeva che la mutuataria avrebbe dovuto usare il denaro (versatole il 27
ottobre 2017) esclusivamente per il pagamento del diritto di compera e che
il prestito sarebbe stato di principio concesso fino al 31 dicembre 2019, “presumibile
data di termine dei lavori di costruzione del complesso immobiliare che sarà
edificato sui fondi succitati” e data
fino alla quale il mutuo era “concesso
senza obbligo di rimborso”, ritenuto che qualora per quella scadenza i
lavori non fossero ancora stati terminati “per il rimborso del mutuo è
concessa sin d’ora una proroga fino alla consegna dell’opera terminata”.
Il 28 giugno 2018 i
contraenti qui in causa hanno poi firmato un “accordo di postergazione”
con il quale hanno stabilito che, a parziale modifica del contratto di mutuo
del 15 ottobre 2017, la parte mutuante dichiarava “di postergare l’intero
proprio credito pari a CHF 250'000.- relativo al rimborso del capitale del
mutuo concesso a AP 1” precisando che “Pertanto in caso di fallimento o
insolvenza della società, il credito relativo al rimborso del capitale del
mutuo sarà relegato ad un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori
della società, ritenuto tuttavia che tutti i mutuanti che sono azionisti della
società mutuataria e che hanno concesso un mutuo alla mutuataria sono
parificati nel grado. Per tutta la durata di questo accordo il credito
menzionato sopra è considerato prorogato”.
Il 5 luglio 2018 le
stesse parti hanno sottoscritto un “Addendum contratto di mutuo AO 1-AP 1
del 15 ottobre 2017” con cui hanno pattuito una “modifica punti 6.1 e
6.2 – durata” dal seguente tenore: “Nuovo testo: Il mutuo ha una durata
indeterminata”.
L’edificazione del
complesso edilizio previsto sui fondi in questione ha preso avvio già nel 2016
ma al momento della decisione di primo grado qui in discussione non era ancora
stata terminata.
2. Con scritto raccomandato del 18 dicembre 2020 il convenuto ha assegnato
a AP 1, in applicazione dell’art. 318 CO, un termine scadente il 31 gennaio
2021 per procedere alla restituzione del mutuo di fr. 250'000.- mediante
accredito della somma sul suo conto bancario e al versamento degli interessi al
tasso annuo del 5% calcolati a far tempo dalla data di erogazione del prestito
sino alla sua restituzione, preannunciando che in caso di mancato ossequio
delle richieste avrebbe dato avvio all’incasso per via esecutiva senza
ulteriori comunicazioni.
Decorso
il termine ed essendosi trovato confrontato proprio con quest’ultima evenienza,
con precetto esecutivo (PE) n. __________ emesso il 4 marzo 2021, AO 1 ha
escusso la società immobiliare per l’importo di fr. 250'000.- oltre accessori,
indicando quale titolo di credito “contratto di mutuo del 15 ottobre 2017 e
addendum al contratto di mutuo del 5 luglio 2018”. Avverso
questo precetto esecutivo l’escussa ha interposto tempestiva opposizione,
rigettata in via provvisoria dal Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Città con decisione 16 aprile 2021 (doc. B).
3. Con petizione 17
maggio 2021 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Città, chiedendo di accertare l’inesistenza del debito
di fr. 250'000.- oltre interessi di mora del 5% dal 27 ottobre 2017 di cui al
summenzionato PE n. __________ dell’UE di Locarno e
giustificando la propria pretesa con il fatto che il credito escusso dal
convenuto non era ancora divenuto esigibile. Tesi integralmente contestata da
quest’ultimo.
4. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con
sentenza 21 novembre 2022 il Pretore ha respinto la petizione, confermando
pertanto implicitamente l’esistenza del debito di fr. 250’000.- oltre interessi
dal 27 ottobre 2017.
5. Con appello 2
gennaio 2023, AP 1 è insorta contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento nel senso di accogliere integralmente la petizione. Con risposta
19 maggio 2023 il convenuto si è opposto all’impugnativa.
A questi atti hanno
poi fatto seguito la replica spontanea 7 giugno 2023 e la duplica spontanea 23
giugno 2023.
6. L’art.
308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione
finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-.
Pacifica è dunque la sua appellabilità entro il termine di 30 giorni (art. 311
CPC).
La sentenza
21 novembre 2022 è stata notificata il giorno stesso e ricevuta da AP 1 quello
successivo (v. tracciamento dell’invio inc. OR.2021.12). Tenuto conto della
sospensione dei termini per le ferie natalizie dal 18 dicembre al 2 gennaio
inclusi (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), l’appello 2 gennaio 2023 è tempestivo,
così come lo è la risposta inoltrata dal convenuto nel termine di 30 giorni ai
sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.
7. L’atto di appello deve contenere i motivi
di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311
cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano
fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.
Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura
dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate,
poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente
le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime
(DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; sentenza del TF 5A_517/2021 del 4 ottobre 2021
consid. 4.1).
L’appello
verrà pertanto esaminato unicamente laddove rispetta tali principi.
8. Nella decisione
impugnata il Pretore, riepilogati i
principi che governano l'azione di disconoscimento di debito dell'art. 83 cpv.
2 LEF e che comportano un'inversione dei ruoli processuali ma non dell'onere
della prova, ha appurato che con la pattuizione dell’addendum il
mutuo, che inizialmente era stato stipulato dalle parti per un tempo
determinato, ossia al più presto per il 31 dicembre 2019 ma con possibilità di
proroga automatica a dipendenza delle tempistiche di realizzazione del progetto
immobiliare, era divenuto di durata indeterminata ed era così stato svincolato
da qualsiasi legame con il termine dei lavori di edificazione o altri termini
prefissati, con la conseguenza che tornava applicabile l’art. 318 CO, in base
al quale per questo tipo di contratti vale l’obbligo di restituzione entro sei
settimane dalla prima richiesta, che nella fattispecie corrispondeva a quella
del 18 dicembre 2020.
Questo accertamento si è
fondato in particolare sulla formulazione dell’addendum, il cui testo è
stato giudicato “tanto chiaro quanto conciso”, sicché l’introduzione del
termine “indeterminato” e l’omissione di qualsiasi riferimento all’avanzamento
dei lavori o a proroghe sono stati reputati elementi cardine. Il fatto che vi
possa essere stata una richiesta da parte della banca finanziatrice del
progetto (__________ SA) di modifica della durata del prestito in una a tempo
indeterminato è stato considerato ininfluente per l’interpretazione degli
accordi, poiché se anche fosse stata quella la motivazione per la sottoscrizione
dell’addendum, questo non comportava in alcun modo la perpetuazione
delle precedenti condizioni di rimborso.
Ciò posto, il primo
giudice ha poi stabilito che nemmeno l’accordo di postergazione poteva giungere
in soccorso della procedente, poiché questo era stato concluso per prudenza,
così che avrebbe avuto effetto solo in caso di sovraindebitamento della società
ai sensi dell’art. 725 CO. Non sussistendo questo al momento in cui il
convenuto aveva disdetto il mutuo e chiesto il rimborso, il credito era
perfettamente esigibile. D’altronde AP 1 non aveva nemmeno mai addotto, né
provato di essersi trovata all’epoca della sottoscrizione della postergazione,
così come in seguito o attualmente, in una situazione di sovraindebitamento.
Come dichiarato dalla sua amministratrice unica, anche in questo caso la
richiesta di fare sottoscrivere ai mutuanti degli accordi di postergazione era
giunta dalla banca, che voleva maggiori garanzie a tutela della sua posizione.
9. In questa sede
l’appellante sostiene innanzitutto che il Pretore avrebbe applicato
erroneamente l’art. 725 cpv. 2 CO, poiché in base a tale norma la postergazione
ha due elementi essenziali, vale a dire la retrocessione in rango del credito e
la proroga del credito laddove, mentre la retrocessione avrebbe effetto solo
durante il fallimento della società, la proroga esplicherebbe i suoi effetti
già da prima se l’accordo è stato siglato prima di una situazione di
sovraindebitamento.
9.1. La figura giuridica della
postergazione (Rangrücktritt) gioca un ruolo fondamentale nell’ambito
della procedura di avviso del giudice in caso di eccedenza di debiti ed è
richiamata all’art. 725b cpv. 4 cifra 1 CO entrato in vigore nel gennaio del
2023, che riprende, precisandolo, il concetto già regolato dal vecchio art. 725
cpv. 2 vCO. In base a tali disposizioni, l’obbligo di avviso al giudice qualora
risulti che i debiti di una società anonima non sono più coperti dagli attivi,
trova eccezione quando determinati creditori accettano di concedere una
dilazione e di essere retrocessi a un grado posteriore a tutti gli altri
creditori per crediti di importo almeno pari all’eccedenza di debiti.
In caso di fallimento, di
conseguenza, i crediti postergati potranno essere saldati solo dopo che la
società avrà interamente soddisfatto quelli non postergati, prima solo del
rimborso del capitale proprio agli azionisti. Per tale motivo i crediti
postergati hanno forti similitudini con il capitale proprio nonostante restino
capitale di terzi (Handschin in
Zürcher Kommentar, 3 ed., 2018, n. 124 ad art. 725 CO).
La dichiarazione di
postergazione è un contratto innominato sui generis concluso da un
creditore con la società, in base al quale, se quest’ultima viene a trovarsi in
una situazione di sovraindebitamento, il creditore rinuncia all’esigibilità del
suo credito e accetta in maniera irrevocabile che in caso di fallimento della
stessa il suo credito venga collocato in un rango inferiore rispetto a quelli
di tutti gli altri creditori.
Lo scopo della
postergazione di crediti è quindi quello di evitare di dover portare di fronte
al giudice la difficile situazione finanziaria di una società anonima che non
riesce più a coprire i debiti con gli attivi (STF 4C.47/2003 del 2 luglio 2003
consid. 2.2).
L’efficacia di una postergazione,
in assenza di altri accordi tra le parti, interviene solo al momento e per la
durata del sovraindebitamento.
È infatti riconosciuto il
principio che qualora il contratto di postergazione non si esprima in merito,
un credito postergato può essere regolarmente disdetto quando la situazione di
sovraindebitamento è venuta meno (Handschin,
op. cit., n. 129 ad art. 725 CO). Partendo da questo caposaldo, è quindi
corretto ritenere, come rettamente fatto dal Pretore, che allorquando essa è
stata conclusa per prudenza prima che la società in questione si trovi in un
simile stato, può avere effetto solo a condizione che tale sovraindebitamento
intervenga e sia certificato (Bastons
Buletti, La postposition de créance selon l’art. 725 cpv. 2 in RFJ 2002
I, pag. 103 segg., pag. 115, nota 63).
Determinante per stabilire
limiti e conseguenze della postergazione - e non potrebbe essere altrimenti -
risulta essere così il contenuto del testo della relativa dichiarazione: se,
come solitamente avviene, le parti limitano, espressamente o tacitamente, la
stessa alla durata della mancata copertura dei debiti societari per mezzo degli
attivi, se ne deve desumere che esse hanno in tal modo consentito al creditore
di annullare la postergazione quando questa vien meno (Handschin, op. cit., n. 129 ad art. 725 CO), rispettivamente
prima che essa si verifichi.
9.2. Nella fattispecie il testo
dell’accordo di postergazione del 28 giugno 2018 non lascia spazio a
interpretazioni, facendo unicamente riferimento al fallimento o all’insolvenza
della società: “la parte mutuante dichiara di postergare l’intero proprio
credito pari a fr. 250'000.- (duecentocinquantamila) relativo al rimborso
dell’intero capitale del mutuo concesso a AP 1, __________. Pertanto in caso di
fallimento o insolvenza della società, il credito relativo al rimborso del
capitale del mutuo sarà relegato ad un grado inferiore a quello di tutti gli
altri creditori della società, ritenuto tuttavia che tutti i mutuanti che sono
azionisti della mutuataria e che hanno concesso un mutuo alla mutuataria sono
parificati nel grado. (…) Per tutta la durata di questo accordo il credito
menzionato sopra è considerato prorogato.” (doc. 7).
Queste precise ed
esplicite frasi inducono a concludere che con l’accordo le parti hanno voluto
disciplinare le modalità di rimborso del mutuo nel caso in cui la società si
fosse trovata in una situazione di insolvenza o in fallimento. La postergazione
avrebbe dovuto quindi intervenire solo in un simile caso. Per contro essi non
hanno regolato alcunché in merito all’esigibilità del credito prima o dopo che
ciò si fosse realizzato, quindi fintanto che i debiti societari fossero ancora
stati coperti dai suoi attivi.
La proroga del credito
(mutuo) si inserisce nel contesto appena descritto.
9.3. L’appellante obietta che
sulla scorta dell’ultima frase del patto 28 giugno 2018 (“Per tutta la
durata di questo accordo il credito menzionato sopra è considerato prorogato.”,
doc. 7), l’effetto di proroga del termine di restituzione, rispettivamente
di disdetta del credito varrebbe per tutta la durata dell’accordo e quindi
dalla sua sottoscrizione alla conclusione dell’operazione immobiliare, essendo
il documento stato allestito “con esplicito riferimento al mutuo concesso
alla parte mutuataria AP 1” e a “parziale modifica del contratto di
mutuo a suo tempo sottoscritto tra le parti” (doc. 7), che ai tempi aveva
appunto questa durata.
Di principio
l’interpretazione proposta da AP 1 non è errata, poiché effettivamente al
momento della sottoscrizione dell’accordo di postergazione tra le parti era
ancora in vigore il contratto originario del 15 ottobre 2017 che prevedeva una
scadenza fissa (e meglio con riferimento al completamento del complesso
immobiliare). Essa dimentica volutamente però che le stesse parti, una
settimana dopo, ossia il 5 luglio 2018, hanno deciso di tramutare l’originario
contratto di mutuo in uno a durata indeterminata, formalizzando la cosa con un addendum.
Di conseguenza,
l’argomentazione dell’appellante più che a favore della sua tesi, conferma
quella di parte avversa: facendo stato i termini di disdetta del contratto di
mutuo, con la modifica di quest’ultimo, sono venuti meno quelli legati alla
durata dei lavori, che hanno lasciato spazio a quelli per i contratti a tempo
indeterminato.
9.4. Sempre con riferimento alla
summenzionata frase conclusiva, AP 1 sostiene, invero in maniera poco chiara,
che essa contenga solo uno dei tre termini di durata previsti dall’accordo di
postergazione, che a suo dire sarebbero quello della postergazione in senso
stretto, ossia la retrocessione in caso di fallimento, quello dell’impegno del
creditore a non gravare il credito in alcun modo e il terzo, appunto, quello
della sospensione della pretesa tramite proroga per la durata del contratto. In
tal modo la terza clausola non varrebbe solo in caso d’insolvenza o fallimento,
bensì per tutta la durata dell’accordo, cosa che suggerirebbe una valenza
diversa e logicamente già precedente all’insolvenza o al fallimento stessi.
Il tortuoso ragionamento
proposto non merita di essere seguito, sostanzialmente per il motivo già sopra
esposto, ossia che la durata del credito è stata modificata con l’addendum,
fatto di cui nuovamente l’appellante non tiene conto.
Se le parti avessero voluto
pattuire qualcosa di diverso, in particolare bloccare la possibilità di disdire
il prestito e chiederne il rimborso in assenza di una situazione economicamente
difficile ai sensi dell’art. 725 CO, avrebbero usato termini ben differenti e
precisi. A maggior ragione essendo sia l’amministratrice unica di AP 1 che AO 1
dei professionisti del settore immobiliare.
9.5. AP 1 sostiene poi che facendo
l’accordo di postergazione esplicito riferimento al contratto di mutuo, ne
riprenderebbe pure lo scopo, che consisteva nel finanziare l’edificazione del
complesso immobiliare sicché tutti gli accordi conclusi attorno alla
concessione del mutuo sarebbero stati sorretti dall’intenzione manifesta di
rendere inesigibile il credito fino al completamento dei lavori in modo da
renderlo a tutti gli effetti “quasi capitale proprio” della società per questo
periodo. In questo senso l’accordo di postergazione avrebbe mirato a avvicinare
ancor più il mutuo alla figura di capitale proprio non solo in caso di
fallimento ma anche nel periodo precedente.
Questa
allegazione, proposta in maniera tardiva solo con le conclusioni e dunque già
di per sé irricevibile (art. 229 CPC), lo è pure in quanto non si confronta con
le motivazioni del Pretore ma si limita ad esporre una propria interpretazione
dei fatti. Ciò detto, nemmeno nel merito può comunque sia trovare spazio,
poiché se così fosse stato, il credito non sarebbe stato trasformato in un
mutuo a tempo indeterminato, ma le parti avrebbero mantenuto la sua esigibilità
dipendente dalla conclusione dei lavori.
9.6. Quale ultima argomentazione
l’appellante asserisce che la valenza di alcune parti dell’accordo di
postergazione sarebbe confermata anche dalla formulazione dell’obbligo di non
gravare il credito: “il creditore conferma che il credito summenzionato non
è costituito in pegno né gravato in qualsiasi altra maniera. Esso si impegna
altresì a non costituirlo in pegno né gravarlo in qualsiasi altra maniera per
tutta la durata della postergazione”, dalla quale risulterebbe evidente che
esso non conteneva solo obblighi a valere al momento del sovraindebitamento, ma
anche anticipatamente e al di fuori di esso.
Detto obbligo di non
gravare il credito in alcun modo avrebbe avuto valore da subito e per tutto il
periodo immediatamente successivo, sino alla conclusione dei lavori, non avendo
l’alternativa alcun senso logico.
Anche in questo caso la
tesi dell’appellante è irricevibile già solo perché proposta tardivamente, non
essendo mai stata avanzata negli allegati introduttivi (art. 229 CPC). Ma anche
se così non fosse, non meriterebbe alcuno spazio, poiché infondata. Basti qui
solo accennare al fatto che la legittima volontà delle parti di evitare un
aggravio del credito in vista della postergazione che rischierebbe di vanificarne
la portata a fronte di terzi in buona fede, non è inconciliabile con la
possibilità di chiedere la restituzione del mutuo, nel rispetto dei termini di
disdetta concordati, in assenza di una situazione di insolvenza, e quindi a
fronte di una postergazione non ancora divenuta necessaria ed efficace.
10. Come giustamente
appurato dal Pretore, l’attrice - che in questa sede non contesta
l’accertamento - non ha mai allegato, né tanto meno dimostrato, di essersi
trovata al momento della sottoscrizione dell’accordo di postergazione, né in
seguito, in una situazione di sovraindebitamento.
Di conseguenza è corretto
concludere che la postergazione in quanto tale non è mai divenuta effettiva.
Ne deriva che il credito
poteva essere regolarmente disdetto secondo le disposizioni contrattuali e i termini
previsti dalla legge.
11. In merito
all’esigibilità del credito, che il Pretore ha ritenuto data nel rispetto
dell’art. 318 CO, AP 1 contesta l’interpretazione da questi fatta dell’addendum
in base alla quale si sarebbe passati da una durata determinata a una
indeterminata.
Per l’appellante il primo
giudice avrebbe erroneamente accertato i fatti poiché lo scopo dell’addendum
era per forza di cose limitato a modificare la durata del contratto di mutuo,
da determinata a indeterminata, per evitare che esso giungesse automaticamente
a scadenza alla conclusione dei lavori, ma certamente non quello di rimuovere
la proroga del termine sino a quest’ultima data (fine dei lavori).
L’abbaglio pretorile
sarebbe stato provocato dal fatto che egli non avrebbe considerato, pur
avendone fatto menzione, la vicinanza temporale tra la conclusione delle due
modifiche contrattuali (addendum e accordo di postergazione), così come
non avrebbe tenuto conto che la genesi della sottoscrizione dell’addendum
derivava dalla volontà della banca __________ SA, che aveva finanziato
l’operazione, di avere un mutuo a durata indeterminata e del fatto che AO 1 è
azionista di AP 1.
In primo luogo, avrebbe
dovuto essere ritenuto di centrale importanza per l’interpretazione degli
accordi il fatto che __________ SA avesse chiesto alle parti di cambiare la
durata del mutuo per avere maggiori garanzie, cosa che la revoca di una proroga
del termine sino alla fine dei lavori certamente non avrebbe favorito. Questo
dimostrerebbe che la portata della modifica voluta dalle parti era limitata
solo alla durata del mutuo e non alla “(non-) proroga” del termine di
adempimento e restituzione del mutuo stesso. Del resto l’addendum non
revoca esplicitamente la proroga.
A questo andrebbe aggiunto
che la vicinanza temporale delle due modifiche indurrebbe a concludere che la
volontà delle parti di cui esse sono espressione sia stata unica: quella di
avvicinare il mutuo alla posizione di fondi propri della società per la durata
dei lavori di costruzione e di mutare la durata del contratto da determinato a
indeterminato per soddisfare la richiesta della banca. A quel momento la società
non era sovraindebitata, per cui non avrebbe il minimo senso che le parti
contraenti potessero aver voluto rinforzare l’inesigibilità del mutuo in caso
di fallimento o insolvenza e indebolire allo stesso tempo l’inesigibilità del
mutuo per la fase precedente al fallimento, quella allora in vigore. Il testo
delle modifiche è stato redatto dall’appellante e non è possibile che essa
volesse danneggiare sé stessa.
Nemmeno queste critiche,
che si intersecano in parte con quelle già esaminate, sono sufficienti ad
intaccare la sentenza impugnata.
Esse sono in larga misura
irricevibili, non confrontandosi debitamente con le argomentazioni del Pretore
che ha fondato la sua interpretazione della volontà delle parti soprattutto sul
chiaro testo degli accordi.
Il primo giudice ha a
ragione precisato che il solo fatto che la richiesta di cambiamento della
durata del mutuo provenisse dalla banca finanziatrice del progetto, che avrebbe
imposto di trasformare tutti i contratti di mutuo in contratti a tempo indeterminato,
non comportava in alcun modo la perpetuazione delle condizioni di rimborso.
Sulla reale richiesta
dell’istituto di credito, d’altro canto, non vi sono che informazioni
frammentarie e altamente incomplete, decisamente insufficienti per comprenderne
Fatti
i contenuti e gli estremi.
Fondarsi sulla vicinanza
temporale delle modifiche e su dei ragionamenti per ipotesi e logica,
forzatamente soggettivi e contestati dalla controparte, senza supportarli con
la minima prova, non fornisce alcun valido elemento per destituire di
fondamento un ragionamento fondato su solidi elementi oggettivi, qual è quello
contenuto nel primo giudizio.
12. Da ultimo, la
ricorrente sostiene che in ogni caso il Pretore avrebbe erroneamente applicato
il diritto non rimproverando al resistente di non avere dimostrato
l’esigibilità del credito, che essa sostiene non essere data in quanto egli non
le avrebbe assegnato un “ulteriore termine di almeno 10 giorni per il
pagamento dell’importo scoperto” così come previsto dal contratto di mutuo.
L’allegazione è nuova e
pertanto irricevibile ai sensi dell’art. 317 CPC.
Essa è pure infondata nel
merito, poiché la clausola n. 8 del contratto originario di mutuo - che
prevedeva che in caso di ritardo nel rimborso del capitale il mutuante avrebbe
Considerandi
dovuto assegnare per iscritto alla mutuataria un ulteriore termine di almeno 10
giorni per il pagamento del saldo, il cui mancato rispetto avrebbe consentito
al mutuante di disdire il mutuo anticipatamente – si fondava sul fatto che si
trattava di un prestito a tempo determinato: scaduto il termine prefissato, in
assenza di rimborso, il creditore avrebbe dovuto fissarne uno suppletorio
secondo tali modalità.
Con la trasformazione in
mutuo a tempo indeterminato questa disposizione contrattuale potrebbe essere
ancora in teoria valida nel senso che il termine per la richiesta di rifusione
era di 10 giorni. Avendo il mutuante, a scanso di equivoci, scelto di procedere
ai sensi dell’art. 318 CO, che ne prevede uno ben più lungo, di sei settimane,
ed essendo questo stato rispettato, il credito in disamina è perfettamente
esigibile.
13.
Ne discende che
l’appello dell’attrice dev’essere, nei limiti della sua ricevibilità, respinto.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla
base di un valore litigioso complessivo di fr. 250'000.-, seguono la
soccombenza (art. 106 CPC) dell’appellante.
La tassa di giustizia è
fissata in fr. 12'000.- (art. 7 cpv. 1 e 13 LTG) e le ripetibili in fr. 8'000.-
(art. 11 cpv. 2 let. a Rtar).
Il valore litigioso ai
fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è
superiore ai fr. 30'000.- previsti dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
1. L’appello 2/3
gennaio 2023 di AP 1 è respinto, nei limiti della sua ricevibilità.
2. Le spese processuali
della procedura di appello di fr. 12'000.- sono poste a carico dell’appellante,
con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 8'000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
;
- .
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).