12.2023.24
Exequatur secondo la Convenzione di Lugano e sequestro, distinzione fra i mezzi di impugnazione a disposizione della parte convenuta; sospensione della procedura di exequatur
5 maggio 2023Italiano18 min
sentenza n. __________ del 24 novembre 2022 (RG n. __________ – Repert. n. __________),
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.24
Lugano
5 maggio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria – inc. n. SO.2023.67 – della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza di exequatur e di
sequestro 9 gennaio 2023 da
CO
1 (I)
patrocinato dall' PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall' PA 1
con cui l'istante ha chiesto di riconoscere e
dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza n. __________ del 24 novembre
2022, pubblicata il 12 dicembre 2022, del Tribunale di Milano (Sezione
specializzata in materia d'impresa, sezione XV, RG n. __________ – Repert. n. __________)
come pure di decretare il sequestro fino a concorrenza di
fr. 161'062.- (pari a € 163'108.94) oltre interessi al 5% dal 2 gennaio 2023 di
ogni avere, titolo o bene depositato sui conti e in cassette di sicurezza di
cui la convenuta è titolare presso la __________ SA di __________ e presso la
Banca __________ a __________ nonché delle azioni nominative intestate alla
convenuta della __________ SpA, __________, depositate presso la sede di RE 1;
domande che il Pretore, con decisione 10 gennaio 2023,
ha parzialmente accolto riconoscendo e dichiarando esecutiva in Svizzera la
predetta sentenza del Tribunale di Milano nonché decretando, sino a concorrenza
di fr. 161'062.- (pari a € 163'108.94) oltre interessi al 5% dal 2 gennaio
2023, il sequestro di ogni avere, titolo o bene depositato sui conti e in
cassette di sicurezza di cui la convenuta è titolare presso la __________ SA di
__________ e delle azioni nominative intestate alla convenuta della __________
SpA, __________, depositate presso la sede di RE 1;
e ora sul reclamo 16 gennaio (recte: febbraio) 2023
con cui la convenuta chiede, previa sospensione del procedimento nell'attesa
dell'esito del gravame innanzi all'autorità di appello estera, di annullare la
decisione di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività della nota
sentenza del Tribunale di Milano come pure di annullare il sequestro n. __________
dell'Ufficio esecuzione di Lugano del 10 gennaio 2023, protestando tasse, spese
e ripetibili;
mentre l'istante con risposta 7 aprile 2023 propone di
respingere sia la richiesta preliminare di sospendere il procedimento di exequatur
sia, nel merito, il reclamo, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
sentenza n. __________ del 24 novembre 2022 (RG n. __________ – Repert. n. __________),
pubblicata il 12 dicembre 2022 e dichiarata esecutiva, il Tribunale di Milano
(Sezione specializzata in materia d'impresa, sezione XV), ha accolto una
domanda formulata dalla RE 1 di dichiarare l'intervenuta risoluzione del
contratto preliminare 18/20 luglio 2017 di cessione delle quote sociali di L__________
Srl (di cui RE 1 era socia unica) per inadempimento di CO 1, ha accertato la
risoluzione di un accordo di transazione 12/16 luglio 2018 fra RE 1 e CO 1 per
inadempimento di quest'ultimo, ha rigettato una domanda risarcitoria di RE 1,
ha rigettato la domanda riconvenzionale di CO 1 di nullità del contratto
preliminare e dell'accordo transattivo, ha accolto una domanda riconvenzionale
restitutoria di CO 1 condannando RE 1 alla restituzione delle somme di €
105'000.- ed € 30'000.- oltre gli interessi legali dalla data dei singoli
pagamenti, ha compensato per metà le spese di lite e ha condannato RE 1 al
pagamento di € 17'000.- per compensi, IVA, CPA, spese generali e di
registrazione (doc. A).
B. Con
istanza 9 gennaio 2023 CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di riconoscere e dichiarare
esecutiva in Svizzera la sentenza n. __________ del 24 novembre 2022 del
Tribunale di Milano e di decretare il sequestro, fino a concorrenza di fr.
161'062.- (pari a € 163'108.94) oltre interessi al 5% dal 2 gennaio 2023, di
ogni avere, titolo o bene depositato sui conti e in cassette di sicurezza di
cui la convenuta è titolare presso la __________ SA di __________ e presso la
Banca __________ a __________ nonché delle azioni nominative intestate alla
convenuta della __________ SpA, __________, depositate presso la sede di RE 1.
C. Con
decisione 10 gennaio 2023 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza,
riconoscendo e dichiarando esecutiva in Svizzera la predetta sentenza del
Tribunale di Milano (dispositivo n. 1.1) sulla base della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale,
il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale del 30 ottobre 2007 (Convenzione di Lugano, CLug) nonché
decretando, fino a concorrenza di
fr. 161'062.- (pari a € 163'108.94) oltre interessi al 5% dal 2 gennaio 2023, il
sequestro di ogni avere, titolo o bene depositato sui conti e in cassette di
sicurezza di cui la convenuta è titolare presso la __________ SA di __________
e delle azioni nominative intestate alla convenuta della __________ SpA, __________,
depositate presso la sede di RE 1 (dispositivo n. 1.2). Le spese processuali
per la decisione di exequatur (dispositivo n. 1.1), di fr. 500.-, e quelle per
la decisione di sequestro (dispositivo n. 1.2), di fr. 500.-, sono state poste
a carico della convenuta (dispositivi n. 2 e 3). Non sono state assegnate
ripetibili.
D. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo 16
gennaio (recte: febbraio) 2023 per ottenere, previa sospensione del
procedimento secondo l'art. 46 CLug, l'annullamento della decisione di
riconoscimento e di dichiarazione d'esecutività della sentenza italiana e il
conseguente annullamento del sequestro n. ____________________ dell'Ufficio
esecuzione di Lugano del 10 gennaio 2023, con protesta di tasse, spese e
ripetibili.
E. Con
risposta 7 aprile 2023 CO 1 si oppone alla sospensione del procedimento di exequatur
e per il resto propone di respingere il reclamo, pure con protesta di spese e
ripetibili.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
ll riconoscimento, la dichiarazione di
esecutività e l'esecuzione di decisioni straniere sono regolati dagli art. 335
segg. CPC, eccetto che un trattato internazionale o la LDIP dispongano
altrimenti (art. 335 cpv. 3 CPC). Trattandosi di riconoscere una decisione
estera riguardante prestazioni in denaro che emani da uno Stato vincolato dalla
Convenzione di Lugano (CLug), il creditore può chiedere – come nella
fattispecie – che senza contraddittorio il giudice pronunci un formale exequatur
e decreti – quale provvedimento cautelare a garanzia delle pretese dell'istante
nel senso dell'art. 47 cpv. 2 CLug – un sequestro (quanto alle altre
possibilità di esecuzione v. Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II,
3ª edizione, n. 110 ad art. 271). Sapere se, secondo i casi, “il giudice” sia
quello dell'esecuzione oppure quello del sequestro non è chiaro (I CCA del 13
febbraio 2014, inc. 11.2014.4, consid. 1 con numerosi richiami), ma nella
fattispecie poco importa, il Pretore essendo tanto giudice dell'esecuzione
(art. 37 cpv. 3 LOG) quanto giudice del sequestro (art. 251 lett. a CPC in
relazione con l'art. 14 cpv. 1 LALEF e l'art. 37 cpv. 1 LOG).
1.1
L'exequatur
è suscettibile solo di reclamo (art. 327a cpv.
1.
combinato con l'art. 309 lett. a CPC) e il termine d'impugnazione è
quello dell'art. 43 cpv. 5 CLug (un mese, rispettivamente due: art. 327a cpv. 3
CPC). Il dispositivo sul sequestro invece può solo formare oggetto di opposizione – da presentare al giudice
del sequestro – entro dieci giorni (art. 278 cpv. 1 LEF). Le differenti vie di
impugnazione sono state correttamente segnalate dal Pretore nell'indicazione
dei rimedi giuridici in calce alla decisione impugnata. Va precisato tuttavia che
il rimedio dell'opposizione può vertere unicamente su quanto non rientra nella
materia del ricorso (reclamo) previsto dall'art. 43 CLug, il quale ha carattere
esclusivo (II CCA del 19 maggio 2016, inc. 12.2015.127, consid. 9.1 con
rifermenti). Con l'opposizione al sequestro entrano così in linea di conto solo
obiezioni specifiche, ovvero contestazioni dirette contro la sua autorizzazione
ma non contro l'exequatur e l'esecutività della decisione da riconoscere (DTF
143.
III 693 consid. 3.3). Mentre la contestazione del credito e della causa
del sequestro va fatta valere esclusivamente nell'ambito del reclamo contro la
decisione di exequatur (entro i limiti delle eccezioni ammesse ai sensi degli
art. 45 CLug e 327a CPC), la contestazione dell'oggetto del sequestro (v.
FF 2009 pag. 1472), dell'appartenenza dei beni sequestrati (art. 272 cpv. 1 n.
3.
LEF) e dell'esistenza di un pegno a favore della pretesa dell'istante (art.
271.
cpv. 1, principium, LEF) va formulata con l'opposizione al
sequestro, nelle modalità previste per tale rimedio (II CCA del 19 maggio 2016,
inc. 12.2015.127, consid. 9.1 in fine con richiami). Ogni procedura (di
reclamo contro l'exequatur o di opposizione al sequestro) segue però il suo
corso, l'una indipendentemente dall'altra (Jeandin
in: Commentaire romand, CPC, 2a edizione, n. 8 in fine ad art. 327a;
idem: Point de situation sur le séquestre à la lumière de la Convention de
Lugano in: SJ 2017 II pag. 44; Rodriguez
in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, 2a
edizione n. 26 ad art. 327a; Bastons
Bulletti in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 6 ad art. 327a).
1.2
Nella
misura in cui, in concreto, la convenuta si duole del sequestro delle azioni della __________ SpA e
chiede di annullare il relativo decreto per il motivo che il bene sequestrato
non si troverebbe in Svizzera e l'ordine non sarebbe quindi eseguibile, il
reclamo si rivela d'acchito irricevibile, come obietta a ragione il resistente
(risposta al reclamo, pag. 5). Diretta contro una questione specifica al
sequestro, riguardante l'oggetto del medesimo o – come pretende la reclamante
(memoriale, pag. 3) – l'appartenenza dei beni al debitore, la contestazione
andava fatta valere con il rimedio dell'opposizione al sequestro (art. 278 cpv.
1.
LEF), da inoltrare entro 10 giorni dalla sua conoscenza, che la convenuta fa
risalire al 18 gennaio 2023 (reclamo, pag. 2 con riferimento al doc. C). Ne
segue che, sotto questo profilo, il reclamo, introdotto il 16 febbraio 2022
(timbro postale sulla busta d'invio), è tardivo oltre che presentato all'autorità
e con il rimedio sbagliati.
1.3
Nella
misura in cui, invece, è rivolto contro l'exequatur, il reclamo 16 febbraio
2023.
è tempestivo, essendo stato introdotto alla scrivente Camera (art. 48
lett. b n. 5 LOG in combinazione con l'art. 309 lett. a CPC) entro il termine
di un mese dalla notificazione della decisione impugnata (art. 327a cpv.
3.
CPC in combinazione con l'art. 43 cpv. 5 CLug), avvenuta il 18 gennaio 2023 (doc.
C). Come tempestiva è anche la risposta 7 aprile 2023 del resistente (art. 322
cpv. 2 CPC in relazione con l'art. 327a cpv. 3 CPC).
2.
Quando il reclamo è diretto contro una decisione del
giudice dell’esecuzione secondo gli articoli 38–52 della CLug, ovvero emessa in
una procedura unilaterale avvenuta senza il coinvolgimento del convenuto,
quest’ultimo in seconda sede ha la possibilità di presentare liberamente nuovi
fatti e mezzi di prova, e il giudice esamina con cognizione piena i motivi di
diniego previsti dalla Convenzione di Lugano (art. 327a CPC, DTF 138 III
82.
consid. 3.5.3). Egli può contestare i presupposti processuali, quelli dell’exequatur
(applicabilità della Convenzione di Lugano, presenza di una decisione
esecutiva ai sensi degli art. 32 e 38 CLug, produzione dei necessari documenti
ex art. 53 seg. CLug), le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali o
invocare i motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (art. 45 CLug; da ultimo:
II CCA dell'11 gennaio 2023, inc. 12.2022.163, consid. 3 con rinvii). Il
reclamo deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Spetta al reclamante allegare e
dimostrare perché vi sarebbero motivi che ostano al riconoscimento e
all’esecuzione della decisione estera (cfr. DTF 138 III 82 consid. 3.5.3).
3.
Nell'impugnata
decisione il Pretore ha accertato la sua
competenza territoriale (art. 39 cpv. 2 Clug) come pure l’adempimento dei
requisiti posti dalla CLug per il riconoscimento e la dichiarazione di
esecutività del pronunciato estero, e meglio la produzione della copia autentica,
munita di attestazione di conformità, del giudizio italiano (art. 53 cpv. 1
CLug) nonché dell’attestato di cui all’art. 54 CLug, e l’esecutività del
medesimo nel senso dell’art. 38 CLug (cfr. formula esecutiva 20 dicembre 2022 e
allegato V, entrambi contenuti nel plico doc. A).
4.
La
reclamante formula preliminarmente una domanda di sospensione della procedura
di exequatur nel senso dell'art. 46 cpv. 1 CLug in attesa dell'esito della procedura
di impugnazione della sentenza estera. Richiamata la giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 142 III 420), rileva di avere presentato appello il 12
gennaio 2023 contro la sentenza del Tribunale di Milano, ch'essa reputa "francamente
incomprensibile e contraddittoria". Tale sentenza non sarebbe pertanto
passata in giudicato e a suo dire "ben si può ritenere che l'appello
italiano avrà successo (per i motivi ampiamente illustrati al Doc. D)".
Vista inoltre la gravità delle iniziative procedurali in Svizzera, la
reclamante precisa di avere chiesto il 27 gennaio 2023 l'immediata sospensione
dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Milano (doc. E, F) in merito
alla quale la Corte di appello di Milano ha aggiornato l'udienza al 22 gennaio
(recte: febbraio) 2023 (doc. G; memoriale, pag. 3).
4.1
Premesso
che – come obietta a ragione il resistente (risposta, pag. 2) – per concedere l’exequatur
è determinante l’esecutività e non il passaggio in giudicato della decisione in
questione, la sospensione del procedimento secondo l'art. 46 cpv. 1 CLug costituisce
una misura eccezionale e può essere decretata dal tribunale adito solo sulla
base di motivi “nuovi”, dunque non sulla base di motivi che sono già stati
sottoposti o avrebbero potuto essere sottoposti al giudice straniero che ha
emanato la decisione oggetto di riconoscimento e d'exequatur.
Tali motivi devono riferirsi alla procedura pendente nello Stato d’origine siccome è precisamente il rischio che questi
possano ribaltare la decisione delibata che giustifica la sospensione della
procedura di riconoscimento e d’exequatur in attesa del passaggio in giudicato
della decisione estera: occorre in definitiva che vi siano seri dubbi
circa l’esito definitivo della causa all’estero oppure che la decisione da
riconoscere e da dichiarare esecutiva sia palesemente carente (v. II CCA del 1°
luglio 2019, inc. 12.2019.51, consid. 7 con rinvii). Inoltre – come osserva
ugualmente l'istante (risposta, pag. 2 seg.) – sebbene l’art. 46 cpv. 1 CLug
conferisca al giudice una competenza autonoma per decidere
un’eventuale sospensione del proprio procedimento ed egli non è dunque vincolato
dall’eventuale decisione dell’istanza estera di ricorso di non accordare la
sospensione dell’esecutività della decisione impugnata, la valutazione da quest'ultima
effettuata può comunque essere tenuta in considerazione (da ultimo: II CCA del
26.
maggio 2021, inc. 12.2020.144, consid. 7 con riferimenti).
4.2
Nel
caso specifico, i motivi addotti dalla reclamante a sostegno della richiesta di
sospensione del procedimento di riconoscimento e di exequatur, ovvero il fatto
che contro la sentenza del Tribunale di Milano, genericamente reputata "incomprensibile
e contraddittoria", sia stato introdotto appello, che la Corte di
appello di Milano abbia aggiornato l'udienza per statuire sulla provvisoria
sospensione dell'efficacia esecutiva di quel pronunciato e la (personale)
convinzione che l'appello italiano avrà successo per i motivi illustrati in
quella sede, non possono – e da lungi – giustificare la domanda della reclamante.
Ricordato che la sospensione della procedura riveste un carattere eccezionale,
l'interessata non ha minimamente spiegato se e in quale misura le ragioni di merito esposte nel suo appello, oltretutto nemmeno sostanziate in
questa sede (non costituendo una sufficiente motivazione ricorsuale il semplice
rinvio a quanto contenuto in altri documenti allegati, cfr. II CCA del 1°
luglio 2019, inc. 12.2019.51, consid. 7), non fossero state sottoposte o
non avessero potuto essere sottoposte al giudice straniero che aveva emanato la
decisione oggetto dell’exequatur
e dunque potessero essere considerate
in questa sede (analogamente: II CCA del 16 febbraio 2016, inc. 12.2015.69,
consid. 7). La reclamante non ha quindi fornito alcun concreto elemento per
valutare la prognosi del suo appello e l'adempimento dei presupposti
giurisprudenziali, sicché la sua richiesta è insufficientemente motivata e
pertanto irricevibile (v. al riguardo: II CCA del 26 maggio 2021, inc.
12.2020.144, consid. 7 seg.). Senza contare per abbondanza – come ha
documentato validamente l'istante in questa sede (sui limiti, per quest'ultimo,
di addurre fatti nuovi e mezzi di prova nuovi nella procedura di reclamo in
rassegna: Arnold, Das
Exequaturverfahren im Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens, Zurigo 2020,
pag. 126 seg. con richiami di dottrina e giurisprudenza) – che la Corte di
appello di Milano non solo ha respinto l'istanza di sospendere l'efficacia
esecutiva della decisione di primo grado, ma ha anche lasciato intendere che i
motivi del gravame non incidono (tranne eventualmente per la decorrenza degli
interessi) sull'obbligo restitutorio (di € 105'000.- ed € 30'000.-) disposto
dalla sentenza italiana di primo grado (risposta, pag. 3 con riferimento al doc.
1). Il che, già a un sommario esame, neanche giova alla posizione della
convenuta.
5.
Nel
merito, la reclamante chiede di annullare la sentenza di riconoscimento e di
dichiarazione di esecutività della ricordata decisione del Tribunale di Milano.
A sostegno della domanda si limita a formulare una personale prognosi
favorevole dell'appello italiano per i motivi ivi addotti e a rilevare che il
Pretore, pur non potendo entrare nel merito della sentenza estera, deve operare
almeno un esame di verosimiglianza sull'esistenza dei beni appartenenti al
"debitore" (memoriale, pag. 3).
5.1
Giusta
l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è
stato proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug
- rimedio giuridico che, come detto, l’autorità
giudiziaria preposta esamina con cognizione piena dei motivi di diniego (art.
327a cpv. 1 CPC) – rigetta o revoca il riconoscimento e la dichiarazione
di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la
decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (cpv. 2). Per costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug,
formulato in maniera eccessivamente restrittiva (Staehelin/Bopp, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n.
2.
ad art. 45
CLug; Hofmann/Kunz,
Basler Kommentar, n. 9 ad art. 45 CLug), consente tuttavia di rimettere in
discussione anche i presupposti per l’exequatur, i presupposti per la decisione
di exequatur di primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni
procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Staehelin/Bopp, op. cit., n.
3.
ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 seg., 24
seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug; TF 4A_228/2010 del 6 luglio 2010 consid. 4).
5.2
Nella
fattispecie la convenuta non accenna tuttavia a estremi del genere. Nella
misura in cui si limita a esprimere che l'appello italiano avrà successo per i
motivi illustrati in quel memoriale, già si è detto che la motivazione è manifestamente
insufficiente, non incombendo al giudice di ricercare (e vagliare) le
contestazioni nella documentazione prodotta, ribadito che la decisione estera
non può essere oggetto di riesame in questa sede, come a torto auspica la
reclamante. Al riguardo non giova dilungarsi. Per quanto riguarda invece
l'obbligo per il Pretore di esaminare la verosimile esistenza dei beni
appartenenti al debitore, la questione non rientra fra i motivi suscettibili di
sindacare la decisione di exequatur bensì attiene ai presupposti del sequestro
che non possono essere vagliati in questa sede (sopra, consid. 1.1). Se ne
conclude che il reclamo, nella limitata misura in cui risulta ricevibile, vede
la sua sorte segnata.
6.
Le
spese processuali e le ripetibili dell'odierno giudizio, calcolate in
considerazione di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la
soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), la quale rifonderà alla
controparte adeguate ripetibili, fissate in funzione dell'importanza (media)
della lite, delle sue difficoltà (basse) e dell'ampiezza (limitata) del lavoro
richiesto per la procedura di reclamo (art. 11 cpv. 5 RTar). Per l'eventuale
impugnabilità al Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di fr.
161'062.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. Nella misura in cui
è ricevibile, il reclamo 16 febbraio 2023 di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali
di fr. 2'000.- sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla
controparte fr. 2'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso
superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).