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Decisione

12.2023.26

Contratto di lavoro. Pagamento del tempo di viaggio tra magazzino e cantiere. Onere della prova

19 giugno 2023Italiano22 min

i conteggi doc. 2 e 3, per quanto più chiari e precisi non si rivelano in concreto

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.26

Lugano

19 giugno 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2020.363 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 26 novembre 2020 da

AP

1

rappr. da RA 1

contro

AO

1

rappr. da PA 1

in materia di diritto del

lavoro, con cui l'attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento

di complessivi fr. 17'243.60 (lordi), oltre interessi, a titolo di salari non

pagati,

domanda a cui si è opposta

la convenuta e che il Pretore con sentenza del 20 gennaio 2023 ha integralmente

respinto,

appellante l'attore

con atto di appello di data 21 febbraio 2023 con cui postula la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestate tasse,

spese e ripetibili,

mentre la convenuta con

risposta del 30 marzo 2023 postula la conferma del giudizio impugnato, anch'essa

con protesta di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti,

ritenuto,

in fatto e in diritto:

1. Con contratto di lavoro di data 24 maggio 2017

AP 1 è stato assunto da AO 1 in qualità di lavoratore edile con conoscenze “B”

a partire dal 1° giugno 2017 (doc. B). Il contratto, di durata indeterminata, prevedeva

uno stipendio lordo mensile di fr. 4'848.- compresa la tredicesima mensilità,

le settimane di vacanza annue erano pari a 5 e l'orario di lavoro veniva

stabilito secondo le esigenze della società e concordato con la direzione. Il

dipendente percepiva inoltre un'indennità pranzo e degli assegni famigliari

(doc. D). Per il resto, il contratto di lavoro sottostava alle norme imperative

del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM) e

al Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Cantone Ticino

(CCL).

Con disdetta ordinaria di data 30 settembre

2019, AO 1 ha messo fine al rapporto di lavoro con effetto al 30 novembre 2019

(doc. C).

In data 26 febbraio 2020 AP 1 ha scritto alla

ex datrice di lavoro lamentando il mancato pagamento delle ore di trasferta tra

il magazzino della società (sito a __________) e il cantiere di A__________

presso cui aveva lavorato e ha preteso la liquidazione di queste sue spettanze;

questo scritto è rimasto senza riscontro (doc. F).

2. Previo tentativo di conciliazione

(CM.2020.378), in data 26 novembre 2020 AP 1 ha quindi inoltrato una petizione

alla Pretura di Lugano, sezione 1, chiedendo la condanna di AO 1 al pagamento di

complessive 339 ore lavorative corrispondenti - a suo dire - al tempo di

viaggio impiegato per percorrere la tratta tra il magazzino della datrice di

lavoro e il cantiere di A__________ (doc. H) per un importo pari a fr. 17'243.60

(lordi) oltre interessi. Ore queste che non sarebbero mai state indennizzate.

In sede di risposta la convenuta ha

integralmente contestato la pretesa sostenendo che nulla era più dovuto al

lavoratore in quanto, in base alle direttive impartite ai propri operai, le

trasferte da e verso i cantieri erano integrate nell'orario di lavoro previsto dal

calendario approvato dalla Commissione paritetica. Essa ha altresì sottolineato

che AP 1 aveva regolarmente firmato per accettazione le tabelle delle ore di

lavoro, tabelle dalle quali non emergeva lo svolgimento di ore di lavoro

supplementari.

In sede di replica e di duplica orale i

contendenti hanno sostanzialmente ribadito le proprie allegazioni e domande.

Esperita l'istruttoria, nel corso della quale sono

stati sentiti vari testi ed è stato fatto allestire anche un rapporto peritale

dall'arch. __________ M__________, le parti hanno rinunciato al dibattimento

finale producendo dei memoriali conclusivi scritti con cui si sono riconfermate

nelle rispettive antitetiche posizioni.

3. Con decisione del 20 gennaio 2023 il Pretore ha

integralmente respinto la petizione e imposto all'attore la rifusione di fr. 2'500.-

a titolo di ripetibili a favore della controparte. Il giudice di prima sede,

dopo aver brevemente ripercorso i fatti, ha ricordato le norme del CNM e del

CCL applicabili alla fattispecie. Egli si è quindi chinato sulla questione a

sapere se - come sostenuto dall'attore - la datrice di lavoro avesse escluso dal

conteggio delle ore lavorative il tragitto di andata e ritorno dal magazzino al

cantiere e non lo avesse quindi pagato o se viceversa lo stesso fosse stato

computato e quindi incluso nel salario base. Sulla base di un'approfondita

analisi delle risultanze istruttorie il giudice di prima sede è infine giunto alla

conclusione che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere accertata l'applicazione

del sistema prevedente l'esclusione della remunerazione delle ore di trasferta

dal salario. Stabilito questo, il Pretore ha quindi osservato che la

quantificazione dell'ammontare delle ore di trasferta effettuate dal lavoratore

diventava irrilevante; a titolo abbondanziale, egli ha nondimeno indicato che

la documentazione agli atti non permetteva di conteggiare con la necessaria

precisione i giorni in cui l'attore aveva lavorato ad A__________.

In applicazione dei principi generali di

procedura, stante l'assenza di prove sufficienti a sostegno della tesi attorea,

la petizione è quindi stata respinta.

4.

Con l'appello che qui ci

occupa, avversato da AO 1 con risposta del 30 marzo 2023, AP 1 ribadisce la

tesi secondo cui la trasferta non sarebbe stata remunerata e rimprovera al

Pretore di non aver correttamente valutato le prove agli atti - in particolare

le deposizioni dei suoi ex colleghi di lavoro - le quali confermerebbero il

mancato pagamento del tempo di viaggio tra il magazzino e il cantiere. Per

quanto attiene alle divergenze sugli orari di arrivo e partenza e sulla durata

del tragitto, evidenziate dal Pretore, egli ne minimizza le conseguenze pratiche

e ritiene che la quantificazione delle ore debba essere stimata in base all'art.

42 CO. Per la prima volta in questa sede, AP 1 menziona l'obbligo formale della

datrice di lavoro di indicare separatamente sul conteggio paga le ore di

trasferta e le ore effettive, omissione che - a detta dello stesso - depone a

favore del mancato pagamento delle ore di viaggio. Egli continua quindi sostenendo

che - qualora la datrice di lavoro avesse voluto inglobare le ore di trasferta

nelle ore di lavoro indicate nel calendario sezionale annuale - la stessa

avrebbe dovuto sottoporre preventivamente questa richiesta alla commissione

paritetica, argomentazione pure addotta per la prima volta in questa sede. Egli

asserisce quindi che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, le ore di

trasferta non fanno e non possono far parte del calendario aziendale. L'appellante

conclude ribadendo la propria pretesa di fr. 17'243.60 (lordi) e formulando, in

subordine, una nuova richiesta di fr. 13'858.- (lordi).

5. Nelle

controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del

Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine

di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l'inoltro della risposta (art. 311

CPC). L'appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della

decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata

nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla

trattazione del gravame.

6.

Per sua natura l'atto

di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante deve pertanto

confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi

di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L'appello

qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di

prima istanza ma si limita a esporre una propria lettura dei fatti senza per

altro debitamente approfondire e comprovare le tematiche sollevate. Problematica che concerne, in particolare, il mancato

confronto con gli accertamenti fattuali ritenuti nella sentenza pretorile

relativi all'inclusione del tempo di viaggio nell'orario di lavoro, l'assenza

di una circostanziata analisi delle discrepanze emerse in prima sede nelle

deposizioni testimoniali in merito ai tempi di lavoro come pure il silenzio del

ricorrente sulla mancanza di chiarezza e sulla conseguente limitata forza

probatoria - evidenziate dal Pretore - dei documenti prodotti; tutti aspetti con

cui AP 1 omette di confrontarsi compiutamente. A questo vada altresì aggiunto

che, in taluni punti il ricorrente tralascia di debitamente approfondire e comprovare le tematiche

sollevate, ciò che avviene ad esempio in relazione alla pretesa inattendibilità

del teste R__________ B__________ e alla tesi - allegata per la prima volta in questa

sede (ma non documentata) - secondo cui un eventuale inserimento del tempo di

trasferta nel tempo di lavoro avrebbe dovuto essere preventivamente approvato

dalla commissione paritetica.

L'appello in esame viene quindi esaminato nella misura

in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al

giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei

passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

7. Il

Pretore ha già avuto modo di illustrare le norme applicabili alla fattispecie. In

questo stadio del procedimento è nondimeno utile ricordare che ai sensi dell'art.

23 Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in

Svizzera non è considerato tempo di lavoro il tragitto di andata e

ritorno al luogo di lavoro (let. a). L'art. 54 CNM (cpv. 1) prevede che il

tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno da e verso il posto di

raccolta non è computato all'orario di lavoro annuale giusta l'art. 24 CNM. Se però

supera i 30 minuti al giorno dev'essere indennizzato con il salario base.

Secondo l'art. 25 cpv. 2 CNM relativo alla durata dell'orario di lavoro

giornaliero e settimanale, quest'utimo si articola di regola nel modo seguente:

a) minimo 37,5 ore settimanali (= 5 × 7,5 ore) e b) massimo 45 ore settimanali

(= 5 × 9 ore). Ne discende che, secondo il sistema adottato all'art. 54 CNM,

per quelle ore il lavoratore dev'essere a disposizione del datore di lavoro e

svolgere la sua prestazione lavorativa, ciò che, in questa prima ipotesi,

esclude il tragitto di andata e di ritorno dal magazzino al cantiere. Nulla

osta però in base alla legislazione citata a che le parti integrino quel

tragitto nel salario base, ciò che implica due conseguenze: da un lato, non

doverlo pagare in aggiunta secondo l'art. 54 cpv. 1 CNM, ma dall'altro

computare quel tragitto nell'orario di lavoro, il quale andrà ridotto di

conseguenza.

8. Nel

concreto caso, il Pretore ha giudicato che AP 1 non era riuscito a provare che

la datrice di lavoro aveva escluso il tragitto dal magazzino al cantiere dall'orario

di lavoro giornaliero e pertanto anche dalla remunerazione.

L'attore contesta questo

accertamento affermando che il mancato pagamento del tempo di viaggio emerge

chiaramente dalle audizioni dei testi, in particolare da quelle degli ex

colleghi di lavoro A__________ T__________ (audizione testimoniale del 27

aprile 2021, pag. 1 segg.), G__________ T__________ (audizione testimoniale del

27 aprile 2021, pag. 8 segg.) e S__________ M__________ (audizione testimoniale

del 4 maggio 2021, pag. 7 segg.), dalla propria deposizione (deposizione dell'8

febbraio 2022) nonché dai documenti prodotti.

A torto. Contrariamente a

quanto preteso dall'appellante la causa in oggetto si rivela tutt'altro che

chiara e presenta invece diverse criticità sia in relazione alle dichiarazioni

dei testi che alle prove documentali; problematiche che verranno analizzate qui

di seguito.

8.1. Per

quanto attiene più specificatamente alle audizioni testimoniali, si osserva che

è vero che i testi A__________ T__________ (audizione cit., pag. 5) e G__________

T__________ (audizione cit., pag. 8 seg.) hanno sostenuto che le ore indicate

nelle giornaliere erano le ore effettuate sul cantiere mentre che per il

viaggio non veniva pagato alcun compenso; versione confermata dal teste S__________

M__________ le cui affermazioni si rivelano però, alla luce di quanto da questi

indicato nel doc. 5 dove ha affermato l'esatto contrario, poco attendibili

(doc. 5). Analoghe le dichiarazioni rese da AP 1 nel corso della propria

deposizione, il quale ha ribadito la tesi di causa secondo cui le ore indicate

nelle giornaliere corrispondevano alle ore di lavoro effettivo e non comprendevano

le trasferte (deposizione cit., pag. 2).

Quanto

da essi asserito non è però supportato da alcun riscontro documentale e - come

si vedrà nel prosieguo - si scontra con quanto dichiarato dal teste R__________

B__________, architetto incaricato della direzione lavori, il quale ha affermato

l'esatto contrario e ha spiegato, in maniera lineare e circostanziata nel corso

di ben due audizioni, che gli operai lavoravano sul cantiere circa 6 - 6, 5 ore

al giorno proprio perché nel computo totale delle ore indicate sulle

giornaliere veniva considerato anche il tempo di viaggio (audizioni del 27

aprile 2021 pag. 2 e del 19 ottobre 2021 pag. 4 seg.).

Va

inoltre sin d'ora evidenziato che - come correttamente rilevato dal Pretore - al

di là di questa convergenza sul (lamentato) mancato pagamento della trasferta le

deposizioni degli ex colleghi di lavoro e quella dell'attore presentano varie discrepanze

in relazione agli orari di partenza dal magazzino e di arrivo sul cantiere,

rispettivamente di inizio e fine del lavoro, e alla durata dell'attività lavorativa;

divergenze che non solo ne intaccano inevitabilmente l'attendibilità ma che, nel

concreto caso, in assenza di prove documentali chiare, non permettono neppure di

quantificare con la necessaria precisione il tempo di lavoro effettivo sul

cantiere di AP 1 e, di riflesso, di accertare la fondatezza della sua pretesa. Più

nel dettaglio, in relazione agli orari lavorativi, il teste A__________

T__________ ha affermato che l'arrivo sul cantiere avveniva verso le 8.00 a

seconda dell'intensità del traffico e solo dopo aver lavorato 8-9 ore potevano

partire per rientrare al magazzino di __________ (audizione cit., pag. 5 seg.).

Così anche il teste G__________ T__________ il quale ha sostenuto che, assieme

a S__________ M__________, A__________ T__________ e all'attore, arrivavano ad A__________

“verso le 07.50/08.00 a dipendenza del traffico” e che “alla sera ci

facevano finire alle 18.00 e arrivavamo a __________ più o meno alle

19.15/19.30. (…) ci facevano fare una ora e mezza di pausa sul mezzogiorno

perché non si poteva fare rumore” (audizione cit., pag. 8). Analoghe le

dichiarazioni di S__________ M__________, il quale gode però - come poc'anzi

spiegato - di una credibilità limitata; in merito all'interruzione per il pranzo

il teste ha riferito che “durante il mezzogiorno si faceva una pausa di una

ora” (audizione cit., pag. 7).

Per

sua parte l'attore ha affermato invece che l'arrivo sul cantiere era preteso già

per le 07.00, che la pausa di mezzo giorno durava unicamente un'ora, e che il

lavoro sul cantiere non terminava prima delle 17.00 (deposizione cit., pag. 1

seg. nonché doc. H); orari questi che non solo divergono palesemente da quelli

indicati dai suoi ex colleghi ma che - come si dirà - stridono con quanto

emerso in istruttoria, ciò che ne mina la credibilità.

In

primis, quanto dichiarato dagli ex dipendenti di AO 1 e da AP 1 si scontra con

quanto affermato dal teste R__________ B__________, il quale ha invece

confermato il pagamento del tempo di trasferta; al riguardo egli si è così

espresso: “gli operai avevano un calendario annuale da rispettare,

calendario che ci è stato fornito dalla CPC ad inizio anno, nel quale veniva

precisato il totale delle ore giornaliere da lavorare nei vari mesi (…) queste

ore comprendevano le ore effettivamente lavorate in cantiere e il tempo

necessario per la trasferta.” Il teste ha inoltre precisato che,

relativamente alle 8.30 ore indicate nel doc. 2, “quelle lavorate

effettivamente sul cantiere erano ca. 6.5 ore perché era compresa la trasferta

di 1 ora a venire sul cantiere e 1 ore a tornare a casa” (audizione

testimoniale del 27 aprile 2021, pag. 2), versione ribadita anche nella sua

successiva audizione del 19 ottobre 2021 (audizione cit., pag. 4). In relazione

agli orari del cantiere egli ha indicato che apriva alle 07.30 e chiudeva alle

18.00 e che egli era presente sia all'apertura che alla chiusura dello stesso

per coordinare il lavoro con le altre ditte subappaltatrici (audizione del 19

ottobre 2021 cit., pag. 4); dichiarazione quest'ultima che non ha fatto oggetto

di contestazione.

Per quanto attiene alle audizioni

di D__________ P__________ S__________ e di M__________ B__________, le stesse non

possono essere ritenute decisive ai fini di causa. Le dichiarazioni della teste

D__________ P__________ S__________ si fondano infatti essenzialmente sulla

percezione che la stessa aveva del rumore derivante dai lavori nel proprio esercizio

pubblico e poco dicono invero sull'effettiva presenza di AP 1 sul cantiere. Per

quanto qui interessa vale nondimeno la pena segnalare che la teste ha riferito

che i rumori iniziavano attorno alle 08:00 e andavano avanti tutto il giorno -

salvo la pausa pranzo tra le 12:00 e le 13:30 - sino alle 16:30/17.00

(audizione del 4 maggio 2021 pag. 1 segg.).

Il

teste M__________ B__________ dal canto suo ha riferito gli orari in cui, di

solito, un autista della sua azienda o lui medesimo portava la benna sul

cantiere al mattino “attorno alle 08:00” e la riprendeva poi alla sera “mai

dopo le 16:00”, operazione che egli ha però precisato non veniva effettuata

giornalmente; nulla ha potuto egli dire sugli orari di presenza dell'appellante

sul cantiere (audizione del 4 maggio 2021, pag. 5 segg.).

Di

scarsa portata pratica si rivelano pure le dichiarazioni del teste F__________

P__________ il quale si è limitato a riferire quanto dettogli da terzi e ha precisato

di non essere mai stato sul cantiere di A__________ (audizione del 20 settembre

2021, pag. 2).

Palesemente, deposizioni

tanto discordanti non permettono di accertare con la necessaria sicurezza né quando

gli operai iniziavano a lavorare al mattino sul cantiere né a che ora essi finivano

la sera né tantomeno se la durata della pausa pranzo era di un'ora o di un'ora

e mezza.

Nondimeno, già solo da

quanto sin qui illustrato, emerge chiaramente l'inattendibilità degli orari indicati

da AP 1 nel doc. H e da questi poi (parzialmente) confermati in occasione della

propria deposizione (deposizione cit., pag. 2). Come poc'anzi illustrato, il

lavoratore ha stimato la partenza dal magazzino di __________ alle ore 06:00 di

modo da essere sul cantiere di A__________ alle ore 07:00, così come

asseritamente preteso dalla datrice di lavoro. Ora, questi orari, oltre a non

essere stati confermati da nessun testimone, paiono totalmente insensati

ritenuto che a quell'ora in cantiere non era presente né la direzione lavori

(cfr. audizione di R__________ B__________ del 27 aprile, pag. 4, “io

arrivavo in cantiere alle ore 07.30/07.45”), né il capocantiere (audizione

di S__________ M__________ cit., pag. 7, “arrivavamo ad A__________ alle 07:30”)

né la benna (audizione di M__________ B__________ cit., pag. 5, “la benna la

portavamo (…) al mattino attorno alle 08.00”).

A

questo va aggiunto che vi è pure un'evidente discrepanza tra l'orario di

partenza dal cantiere indicato nel doc. H (ore 17:30) e utilizzato da AP 1

quale base di calcolo per la propria pretesa e l'orario di fine lavoro dichiarato

durante la deposizione (deposizione cit., pag. 2, “continuavamo a lavorare

in cantiere fino alle 17:00 circa”). Contraddizioni queste che inevitabilmente

vanno a sfavore dell'attore e che, di fatto, non consentono di stabilire se il

tempo di viaggio fosse conteggiato o meno nel monte ore totale riportato nelle

giornaliere.

8.2. Entrando

nel merito della documentazione agli atti non si può fare a meno di constatare

che neppure questa permette di acclarare il substrato fattuale qui in esame, né

per quanto attiene all'effettivo pagamento o meno della trasferta né in

relazione all'estensione della pretesa fatta valere in giudizio. Dell'inattendibilità

degli orari indicati nel doc. H si è già detto poc'anzi; a questo va aggiunto

che in tale documento non viene neppure spiegato come sono stati calcolati i

giorni lavorati ad A__________ e tantomeno figura agli atti un conteggio

dettagliato degli stessi.

Non

può essere attribuito maggior credito neppure al doc. E; questo documento oltre

a non essere datato si rivela, già ad un esame sommario, poco affidabile. A riprova

di ciò basta segnalare che per i tre cantieri menzionati nello stesso (A__________,

G__________ e M__________) le ore indicate quali “ore supplementari” sono

sempre “3” e i chilometri di viaggio sempre “60” - eccezion fatta

per i soli due mesi di “novembre” e “dicembre” (l'anno non è

indicato nei fogli ma trattasi verosimilmente dell'anno 2019) dove in relazione

al cantiere di M__________ viene indicata una sola ora supplementare e per la

trasferta rispettivamente 20, 25 e 50 chilometri (doc. E). Ora, è evidente che

le distanze annotate non corrispondono a quelle reali come pure che le ore

supplementari sono state registrate in maniera meccanica e senza tener conto

del tempo realmente occorso per effettuare il tragitto di andata e ritorno tra

il magazzino e il cantiere, tempo che - per stessa ammissione del lavoratore -

“dipendeva dal traffico che si trovava” (deposizione cit., pag. 2) e che

pertanto non poteva di certo essere ogni giorno di 3 ore.

All'atto

pratico, pure il doc. D si rivela di scarsa utilità essendo per buona parte

illeggibile e non contenendo indicazioni né sugli orari né sui luoghi di

lavoro.

Anche

Fatti

i conteggi doc. 2 e 3, per quanto più chiari e precisi non si rivelano in concreto

decisivi. Dagli stessi risulta che le ore lavorative giornaliere ammontavano a

8,5 - 9, a dipendenza della stagione, ma non è possibile stabilire se le stesse

fossero comprensive o meno del tempo di trasferta.

Contrariamente

a quanto sostenuto dall'appellante in questa sede, la mancata indicazione separata

nei conteggi paga delle ore di viaggio da quelle lavorative effettive, pur costituendo

una violazione formale di quanto previsto dall'art 17 CCL, non è sufficiente

per accertare il mancato pagamento del tempo di trasferta (appello, pag. 13).

Ad ogni buon conto, l'allegazione - sollevata per la prima volta in appello e

pertanto irritualmente - è inammissibile.

Pure

inammissibili sono le conclusioni - allegate per la prima volta in questa sede

- che l'appellante vorrebbe trarre in tema di indennità per pranzo e meglio

dalla comparazione tra le ore prestate e l'indennità pagata (appello, pag. 12).

Come

già accennato, agli atti non figura inoltre alcun documento che permetta di ricostruire

in maniera esatta quanti giorni AP 1 ha lavorato ad A__________, carenza che

questi deve lasciarsi imputare. Nonostante il cantiere sia stato attivo dal

2015 e nonostante il lavoratore sia stato alle dipendenze di AO 1 da giugno 2017

a novembre 2019, la documentazione da lui prodotta - della quale oltretutto si

è già evidenziata l'inaffidabilità e la parziale illeggibilità - è lacunosa, non

copre questo intero lasso di tempo e tantomeno permette di verificare come egli

sia arrivato a determinare i 339 giorni utilizzati quale base di calcolo.

Anche

il doc. 2 prodotto dalla AO 1, benché comprensibile e preciso, è riferito unicamente

al periodo 1° aprile 2018 - 30 novembre 2019 ed è pertanto anch'esso parziale.

Considerandi

In concreto, neppure la

perizia - disposta dal giudice di prima sede al fine di analizzare la

compatibilità dell'argomento per cui l'orario indicato nel calendario di lavoro

comprendeva le trasferte, con un andamento lineare del cantiere di A__________ -

ha portato elementi decisivi a favore di una delle due tesi di causa.

8.3

Alla

luce di quanto esposto, non si può che concludere che AP 1 è venuto meno al proprio

onere di provare le circostanze di fatto poste a fondamento della pretesa fatta

valere in giudizio.

Quandanche

si volesse ritenere accertato - ciò che non è manifestamente il caso - il

mancato pagamento del tempo di trasferta, la durata dei viaggi e il numero dei

giorni in cui egli ha lavorato ad A__________ non risultano ad ogni modo sufficientemente

comprovati.

In

concreto, contrariamente a quanto sostiene in questa sede l'appellante, le carenze

allegatorie e probatorie evidenziate nei considerandi che precedono sono tali

da non poter essere sanate con un semplice richiamo all'applicazione dell'art.

42.

CO.

Analogamente

la pretesa di fr. 13'858.- fatta valere - per la prima volta in questa sede (appello,

pag. 15) e pertanto irritualmente - in via subordinata è inammissibile in

quanto formulata in dispregio dei principi che reggono la presente procedura e,

inoltre, non è neppure debitamente allegata e comprovata.

9.

Pertanto,

tutto ben considerato, la decisione pretorile che ha respinto - in applicazione

dei principi generali - la pretesa attorea giudicandola non sufficientemente

allegata e provata deve essere giudicata corretta.

10.

Ne

discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.

Non si prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa

fondata sul diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-. L'appellante verserà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. Il valore

litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale

federale è superiore a fr. 15'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 114 CPC e il RTar,

decide:

1. L'appello 21

febbraio 2023 di AP 1 è respinto.

2. Non si prelevano né

tasse né spese. L'appellante rifonderà alla parte appellata fr. 1'500.- per

ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).