12.2023.26
Contratto di lavoro. Pagamento del tempo di viaggio tra magazzino e cantiere. Onere della prova
19 giugno 2023Italiano22 min
i conteggi doc. 2 e 3, per quanto più chiari e precisi non si rivelano in concreto
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.26
Lugano
19 giugno 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2020.363 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 26 novembre 2020 da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO
1
rappr. da PA 1
in materia di diritto del
lavoro, con cui l'attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento
di complessivi fr. 17'243.60 (lordi), oltre interessi, a titolo di salari non
pagati,
domanda a cui si è opposta
la convenuta e che il Pretore con sentenza del 20 gennaio 2023 ha integralmente
respinto,
appellante l'attore
con atto di appello di data 21 febbraio 2023 con cui postula la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestate tasse,
spese e ripetibili,
mentre la convenuta con
risposta del 30 marzo 2023 postula la conferma del giudizio impugnato, anch'essa
con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
ritenuto,
in fatto e in diritto:
1. Con contratto di lavoro di data 24 maggio 2017
AP 1 è stato assunto da AO 1 in qualità di lavoratore edile con conoscenze “B”
a partire dal 1° giugno 2017 (doc. B). Il contratto, di durata indeterminata, prevedeva
uno stipendio lordo mensile di fr. 4'848.- compresa la tredicesima mensilità,
le settimane di vacanza annue erano pari a 5 e l'orario di lavoro veniva
stabilito secondo le esigenze della società e concordato con la direzione. Il
dipendente percepiva inoltre un'indennità pranzo e degli assegni famigliari
(doc. D). Per il resto, il contratto di lavoro sottostava alle norme imperative
del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM) e
al Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Cantone Ticino
(CCL).
Con disdetta ordinaria di data 30 settembre
2019, AO 1 ha messo fine al rapporto di lavoro con effetto al 30 novembre 2019
(doc. C).
In data 26 febbraio 2020 AP 1 ha scritto alla
ex datrice di lavoro lamentando il mancato pagamento delle ore di trasferta tra
il magazzino della società (sito a __________) e il cantiere di A__________
presso cui aveva lavorato e ha preteso la liquidazione di queste sue spettanze;
questo scritto è rimasto senza riscontro (doc. F).
2. Previo tentativo di conciliazione
(CM.2020.378), in data 26 novembre 2020 AP 1 ha quindi inoltrato una petizione
alla Pretura di Lugano, sezione 1, chiedendo la condanna di AO 1 al pagamento di
complessive 339 ore lavorative corrispondenti - a suo dire - al tempo di
viaggio impiegato per percorrere la tratta tra il magazzino della datrice di
lavoro e il cantiere di A__________ (doc. H) per un importo pari a fr. 17'243.60
(lordi) oltre interessi. Ore queste che non sarebbero mai state indennizzate.
In sede di risposta la convenuta ha
integralmente contestato la pretesa sostenendo che nulla era più dovuto al
lavoratore in quanto, in base alle direttive impartite ai propri operai, le
trasferte da e verso i cantieri erano integrate nell'orario di lavoro previsto dal
calendario approvato dalla Commissione paritetica. Essa ha altresì sottolineato
che AP 1 aveva regolarmente firmato per accettazione le tabelle delle ore di
lavoro, tabelle dalle quali non emergeva lo svolgimento di ore di lavoro
supplementari.
In sede di replica e di duplica orale i
contendenti hanno sostanzialmente ribadito le proprie allegazioni e domande.
Esperita l'istruttoria, nel corso della quale sono
stati sentiti vari testi ed è stato fatto allestire anche un rapporto peritale
dall'arch. __________ M__________, le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale producendo dei memoriali conclusivi scritti con cui si sono riconfermate
nelle rispettive antitetiche posizioni.
3. Con decisione del 20 gennaio 2023 il Pretore ha
integralmente respinto la petizione e imposto all'attore la rifusione di fr. 2'500.-
a titolo di ripetibili a favore della controparte. Il giudice di prima sede,
dopo aver brevemente ripercorso i fatti, ha ricordato le norme del CNM e del
CCL applicabili alla fattispecie. Egli si è quindi chinato sulla questione a
sapere se - come sostenuto dall'attore - la datrice di lavoro avesse escluso dal
conteggio delle ore lavorative il tragitto di andata e ritorno dal magazzino al
cantiere e non lo avesse quindi pagato o se viceversa lo stesso fosse stato
computato e quindi incluso nel salario base. Sulla base di un'approfondita
analisi delle risultanze istruttorie il giudice di prima sede è infine giunto alla
conclusione che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere accertata l'applicazione
del sistema prevedente l'esclusione della remunerazione delle ore di trasferta
dal salario. Stabilito questo, il Pretore ha quindi osservato che la
quantificazione dell'ammontare delle ore di trasferta effettuate dal lavoratore
diventava irrilevante; a titolo abbondanziale, egli ha nondimeno indicato che
la documentazione agli atti non permetteva di conteggiare con la necessaria
precisione i giorni in cui l'attore aveva lavorato ad A__________.
In applicazione dei principi generali di
procedura, stante l'assenza di prove sufficienti a sostegno della tesi attorea,
la petizione è quindi stata respinta.
4.
Con l'appello che qui ci
occupa, avversato da AO 1 con risposta del 30 marzo 2023, AP 1 ribadisce la
tesi secondo cui la trasferta non sarebbe stata remunerata e rimprovera al
Pretore di non aver correttamente valutato le prove agli atti - in particolare
le deposizioni dei suoi ex colleghi di lavoro - le quali confermerebbero il
mancato pagamento del tempo di viaggio tra il magazzino e il cantiere. Per
quanto attiene alle divergenze sugli orari di arrivo e partenza e sulla durata
del tragitto, evidenziate dal Pretore, egli ne minimizza le conseguenze pratiche
e ritiene che la quantificazione delle ore debba essere stimata in base all'art.
42 CO. Per la prima volta in questa sede, AP 1 menziona l'obbligo formale della
datrice di lavoro di indicare separatamente sul conteggio paga le ore di
trasferta e le ore effettive, omissione che - a detta dello stesso - depone a
favore del mancato pagamento delle ore di viaggio. Egli continua quindi sostenendo
che - qualora la datrice di lavoro avesse voluto inglobare le ore di trasferta
nelle ore di lavoro indicate nel calendario sezionale annuale - la stessa
avrebbe dovuto sottoporre preventivamente questa richiesta alla commissione
paritetica, argomentazione pure addotta per la prima volta in questa sede. Egli
asserisce quindi che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, le ore di
trasferta non fanno e non possono far parte del calendario aziendale. L'appellante
conclude ribadendo la propria pretesa di fr. 17'243.60 (lordi) e formulando, in
subordine, una nuova richiesta di fr. 13'858.- (lordi).
5. Nelle
controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del
Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine
di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l'inoltro della risposta (art. 311
CPC). L'appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della
decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata
nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione del gravame.
6.
Per sua natura l'atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante deve pertanto
confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi
di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L'appello
qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di
prima istanza ma si limita a esporre una propria lettura dei fatti senza per
altro debitamente approfondire e comprovare le tematiche sollevate. Problematica che concerne, in particolare, il mancato
confronto con gli accertamenti fattuali ritenuti nella sentenza pretorile
relativi all'inclusione del tempo di viaggio nell'orario di lavoro, l'assenza
di una circostanziata analisi delle discrepanze emerse in prima sede nelle
deposizioni testimoniali in merito ai tempi di lavoro come pure il silenzio del
ricorrente sulla mancanza di chiarezza e sulla conseguente limitata forza
probatoria - evidenziate dal Pretore - dei documenti prodotti; tutti aspetti con
cui AP 1 omette di confrontarsi compiutamente. A questo vada altresì aggiunto
che, in taluni punti il ricorrente tralascia di debitamente approfondire e comprovare le tematiche
sollevate, ciò che avviene ad esempio in relazione alla pretesa inattendibilità
del teste R__________ B__________ e alla tesi - allegata per la prima volta in questa
sede (ma non documentata) - secondo cui un eventuale inserimento del tempo di
trasferta nel tempo di lavoro avrebbe dovuto essere preventivamente approvato
dalla commissione paritetica.
L'appello in esame viene quindi esaminato nella misura
in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al
giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei
passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
7. Il
Pretore ha già avuto modo di illustrare le norme applicabili alla fattispecie. In
questo stadio del procedimento è nondimeno utile ricordare che ai sensi dell'art.
23 Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in
Svizzera non è considerato tempo di lavoro il tragitto di andata e
ritorno al luogo di lavoro (let. a). L'art. 54 CNM (cpv. 1) prevede che il
tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno da e verso il posto di
raccolta non è computato all'orario di lavoro annuale giusta l'art. 24 CNM. Se però
supera i 30 minuti al giorno dev'essere indennizzato con il salario base.
Secondo l'art. 25 cpv. 2 CNM relativo alla durata dell'orario di lavoro
giornaliero e settimanale, quest'utimo si articola di regola nel modo seguente:
a) minimo 37,5 ore settimanali (= 5 × 7,5 ore) e b) massimo 45 ore settimanali
(= 5 × 9 ore). Ne discende che, secondo il sistema adottato all'art. 54 CNM,
per quelle ore il lavoratore dev'essere a disposizione del datore di lavoro e
svolgere la sua prestazione lavorativa, ciò che, in questa prima ipotesi,
esclude il tragitto di andata e di ritorno dal magazzino al cantiere. Nulla
osta però in base alla legislazione citata a che le parti integrino quel
tragitto nel salario base, ciò che implica due conseguenze: da un lato, non
doverlo pagare in aggiunta secondo l'art. 54 cpv. 1 CNM, ma dall'altro
computare quel tragitto nell'orario di lavoro, il quale andrà ridotto di
conseguenza.
8. Nel
concreto caso, il Pretore ha giudicato che AP 1 non era riuscito a provare che
la datrice di lavoro aveva escluso il tragitto dal magazzino al cantiere dall'orario
di lavoro giornaliero e pertanto anche dalla remunerazione.
L'attore contesta questo
accertamento affermando che il mancato pagamento del tempo di viaggio emerge
chiaramente dalle audizioni dei testi, in particolare da quelle degli ex
colleghi di lavoro A__________ T__________ (audizione testimoniale del 27
aprile 2021, pag. 1 segg.), G__________ T__________ (audizione testimoniale del
27 aprile 2021, pag. 8 segg.) e S__________ M__________ (audizione testimoniale
del 4 maggio 2021, pag. 7 segg.), dalla propria deposizione (deposizione dell'8
febbraio 2022) nonché dai documenti prodotti.
A torto. Contrariamente a
quanto preteso dall'appellante la causa in oggetto si rivela tutt'altro che
chiara e presenta invece diverse criticità sia in relazione alle dichiarazioni
dei testi che alle prove documentali; problematiche che verranno analizzate qui
di seguito.
8.1. Per
quanto attiene più specificatamente alle audizioni testimoniali, si osserva che
è vero che i testi A__________ T__________ (audizione cit., pag. 5) e G__________
T__________ (audizione cit., pag. 8 seg.) hanno sostenuto che le ore indicate
nelle giornaliere erano le ore effettuate sul cantiere mentre che per il
viaggio non veniva pagato alcun compenso; versione confermata dal teste S__________
M__________ le cui affermazioni si rivelano però, alla luce di quanto da questi
indicato nel doc. 5 dove ha affermato l'esatto contrario, poco attendibili
(doc. 5). Analoghe le dichiarazioni rese da AP 1 nel corso della propria
deposizione, il quale ha ribadito la tesi di causa secondo cui le ore indicate
nelle giornaliere corrispondevano alle ore di lavoro effettivo e non comprendevano
le trasferte (deposizione cit., pag. 2).
Quanto
da essi asserito non è però supportato da alcun riscontro documentale e - come
si vedrà nel prosieguo - si scontra con quanto dichiarato dal teste R__________
B__________, architetto incaricato della direzione lavori, il quale ha affermato
l'esatto contrario e ha spiegato, in maniera lineare e circostanziata nel corso
di ben due audizioni, che gli operai lavoravano sul cantiere circa 6 - 6, 5 ore
al giorno proprio perché nel computo totale delle ore indicate sulle
giornaliere veniva considerato anche il tempo di viaggio (audizioni del 27
aprile 2021 pag. 2 e del 19 ottobre 2021 pag. 4 seg.).
Va
inoltre sin d'ora evidenziato che - come correttamente rilevato dal Pretore - al
di là di questa convergenza sul (lamentato) mancato pagamento della trasferta le
deposizioni degli ex colleghi di lavoro e quella dell'attore presentano varie discrepanze
in relazione agli orari di partenza dal magazzino e di arrivo sul cantiere,
rispettivamente di inizio e fine del lavoro, e alla durata dell'attività lavorativa;
divergenze che non solo ne intaccano inevitabilmente l'attendibilità ma che, nel
concreto caso, in assenza di prove documentali chiare, non permettono neppure di
quantificare con la necessaria precisione il tempo di lavoro effettivo sul
cantiere di AP 1 e, di riflesso, di accertare la fondatezza della sua pretesa. Più
nel dettaglio, in relazione agli orari lavorativi, il teste A__________
T__________ ha affermato che l'arrivo sul cantiere avveniva verso le 8.00 a
seconda dell'intensità del traffico e solo dopo aver lavorato 8-9 ore potevano
partire per rientrare al magazzino di __________ (audizione cit., pag. 5 seg.).
Così anche il teste G__________ T__________ il quale ha sostenuto che, assieme
a S__________ M__________, A__________ T__________ e all'attore, arrivavano ad A__________
“verso le 07.50/08.00 a dipendenza del traffico” e che “alla sera ci
facevano finire alle 18.00 e arrivavamo a __________ più o meno alle
19.15/19.30. (…) ci facevano fare una ora e mezza di pausa sul mezzogiorno
perché non si poteva fare rumore” (audizione cit., pag. 8). Analoghe le
dichiarazioni di S__________ M__________, il quale gode però - come poc'anzi
spiegato - di una credibilità limitata; in merito all'interruzione per il pranzo
il teste ha riferito che “durante il mezzogiorno si faceva una pausa di una
ora” (audizione cit., pag. 7).
Per
sua parte l'attore ha affermato invece che l'arrivo sul cantiere era preteso già
per le 07.00, che la pausa di mezzo giorno durava unicamente un'ora, e che il
lavoro sul cantiere non terminava prima delle 17.00 (deposizione cit., pag. 1
seg. nonché doc. H); orari questi che non solo divergono palesemente da quelli
indicati dai suoi ex colleghi ma che - come si dirà - stridono con quanto
emerso in istruttoria, ciò che ne mina la credibilità.
In
primis, quanto dichiarato dagli ex dipendenti di AO 1 e da AP 1 si scontra con
quanto affermato dal teste R__________ B__________, il quale ha invece
confermato il pagamento del tempo di trasferta; al riguardo egli si è così
espresso: “gli operai avevano un calendario annuale da rispettare,
calendario che ci è stato fornito dalla CPC ad inizio anno, nel quale veniva
precisato il totale delle ore giornaliere da lavorare nei vari mesi (…) queste
ore comprendevano le ore effettivamente lavorate in cantiere e il tempo
necessario per la trasferta.” Il teste ha inoltre precisato che,
relativamente alle 8.30 ore indicate nel doc. 2, “quelle lavorate
effettivamente sul cantiere erano ca. 6.5 ore perché era compresa la trasferta
di 1 ora a venire sul cantiere e 1 ore a tornare a casa” (audizione
testimoniale del 27 aprile 2021, pag. 2), versione ribadita anche nella sua
successiva audizione del 19 ottobre 2021 (audizione cit., pag. 4). In relazione
agli orari del cantiere egli ha indicato che apriva alle 07.30 e chiudeva alle
18.00 e che egli era presente sia all'apertura che alla chiusura dello stesso
per coordinare il lavoro con le altre ditte subappaltatrici (audizione del 19
ottobre 2021 cit., pag. 4); dichiarazione quest'ultima che non ha fatto oggetto
di contestazione.
Per quanto attiene alle audizioni
di D__________ P__________ S__________ e di M__________ B__________, le stesse non
possono essere ritenute decisive ai fini di causa. Le dichiarazioni della teste
D__________ P__________ S__________ si fondano infatti essenzialmente sulla
percezione che la stessa aveva del rumore derivante dai lavori nel proprio esercizio
pubblico e poco dicono invero sull'effettiva presenza di AP 1 sul cantiere. Per
quanto qui interessa vale nondimeno la pena segnalare che la teste ha riferito
che i rumori iniziavano attorno alle 08:00 e andavano avanti tutto il giorno -
salvo la pausa pranzo tra le 12:00 e le 13:30 - sino alle 16:30/17.00
(audizione del 4 maggio 2021 pag. 1 segg.).
Il
teste M__________ B__________ dal canto suo ha riferito gli orari in cui, di
solito, un autista della sua azienda o lui medesimo portava la benna sul
cantiere al mattino “attorno alle 08:00” e la riprendeva poi alla sera “mai
dopo le 16:00”, operazione che egli ha però precisato non veniva effettuata
giornalmente; nulla ha potuto egli dire sugli orari di presenza dell'appellante
sul cantiere (audizione del 4 maggio 2021, pag. 5 segg.).
Di
scarsa portata pratica si rivelano pure le dichiarazioni del teste F__________
P__________ il quale si è limitato a riferire quanto dettogli da terzi e ha precisato
di non essere mai stato sul cantiere di A__________ (audizione del 20 settembre
2021, pag. 2).
Palesemente, deposizioni
tanto discordanti non permettono di accertare con la necessaria sicurezza né quando
gli operai iniziavano a lavorare al mattino sul cantiere né a che ora essi finivano
la sera né tantomeno se la durata della pausa pranzo era di un'ora o di un'ora
e mezza.
Nondimeno, già solo da
quanto sin qui illustrato, emerge chiaramente l'inattendibilità degli orari indicati
da AP 1 nel doc. H e da questi poi (parzialmente) confermati in occasione della
propria deposizione (deposizione cit., pag. 2). Come poc'anzi illustrato, il
lavoratore ha stimato la partenza dal magazzino di __________ alle ore 06:00 di
modo da essere sul cantiere di A__________ alle ore 07:00, così come
asseritamente preteso dalla datrice di lavoro. Ora, questi orari, oltre a non
essere stati confermati da nessun testimone, paiono totalmente insensati
ritenuto che a quell'ora in cantiere non era presente né la direzione lavori
(cfr. audizione di R__________ B__________ del 27 aprile, pag. 4, “io
arrivavo in cantiere alle ore 07.30/07.45”), né il capocantiere (audizione
di S__________ M__________ cit., pag. 7, “arrivavamo ad A__________ alle 07:30”)
né la benna (audizione di M__________ B__________ cit., pag. 5, “la benna la
portavamo (…) al mattino attorno alle 08.00”).
A
questo va aggiunto che vi è pure un'evidente discrepanza tra l'orario di
partenza dal cantiere indicato nel doc. H (ore 17:30) e utilizzato da AP 1
quale base di calcolo per la propria pretesa e l'orario di fine lavoro dichiarato
durante la deposizione (deposizione cit., pag. 2, “continuavamo a lavorare
in cantiere fino alle 17:00 circa”). Contraddizioni queste che inevitabilmente
vanno a sfavore dell'attore e che, di fatto, non consentono di stabilire se il
tempo di viaggio fosse conteggiato o meno nel monte ore totale riportato nelle
giornaliere.
8.2. Entrando
nel merito della documentazione agli atti non si può fare a meno di constatare
che neppure questa permette di acclarare il substrato fattuale qui in esame, né
per quanto attiene all'effettivo pagamento o meno della trasferta né in
relazione all'estensione della pretesa fatta valere in giudizio. Dell'inattendibilità
degli orari indicati nel doc. H si è già detto poc'anzi; a questo va aggiunto
che in tale documento non viene neppure spiegato come sono stati calcolati i
giorni lavorati ad A__________ e tantomeno figura agli atti un conteggio
dettagliato degli stessi.
Non
può essere attribuito maggior credito neppure al doc. E; questo documento oltre
a non essere datato si rivela, già ad un esame sommario, poco affidabile. A riprova
di ciò basta segnalare che per i tre cantieri menzionati nello stesso (A__________,
G__________ e M__________) le ore indicate quali “ore supplementari” sono
sempre “3” e i chilometri di viaggio sempre “60” - eccezion fatta
per i soli due mesi di “novembre” e “dicembre” (l'anno non è
indicato nei fogli ma trattasi verosimilmente dell'anno 2019) dove in relazione
al cantiere di M__________ viene indicata una sola ora supplementare e per la
trasferta rispettivamente 20, 25 e 50 chilometri (doc. E). Ora, è evidente che
le distanze annotate non corrispondono a quelle reali come pure che le ore
supplementari sono state registrate in maniera meccanica e senza tener conto
del tempo realmente occorso per effettuare il tragitto di andata e ritorno tra
il magazzino e il cantiere, tempo che - per stessa ammissione del lavoratore -
“dipendeva dal traffico che si trovava” (deposizione cit., pag. 2) e che
pertanto non poteva di certo essere ogni giorno di 3 ore.
All'atto
pratico, pure il doc. D si rivela di scarsa utilità essendo per buona parte
illeggibile e non contenendo indicazioni né sugli orari né sui luoghi di
lavoro.
Anche
Fatti
i conteggi doc. 2 e 3, per quanto più chiari e precisi non si rivelano in concreto
decisivi. Dagli stessi risulta che le ore lavorative giornaliere ammontavano a
8,5 - 9, a dipendenza della stagione, ma non è possibile stabilire se le stesse
fossero comprensive o meno del tempo di trasferta.
Contrariamente
a quanto sostenuto dall'appellante in questa sede, la mancata indicazione separata
nei conteggi paga delle ore di viaggio da quelle lavorative effettive, pur costituendo
una violazione formale di quanto previsto dall'art 17 CCL, non è sufficiente
per accertare il mancato pagamento del tempo di trasferta (appello, pag. 13).
Ad ogni buon conto, l'allegazione - sollevata per la prima volta in appello e
pertanto irritualmente - è inammissibile.
Pure
inammissibili sono le conclusioni - allegate per la prima volta in questa sede
- che l'appellante vorrebbe trarre in tema di indennità per pranzo e meglio
dalla comparazione tra le ore prestate e l'indennità pagata (appello, pag. 12).
Come
già accennato, agli atti non figura inoltre alcun documento che permetta di ricostruire
in maniera esatta quanti giorni AP 1 ha lavorato ad A__________, carenza che
questi deve lasciarsi imputare. Nonostante il cantiere sia stato attivo dal
2015 e nonostante il lavoratore sia stato alle dipendenze di AO 1 da giugno 2017
a novembre 2019, la documentazione da lui prodotta - della quale oltretutto si
è già evidenziata l'inaffidabilità e la parziale illeggibilità - è lacunosa, non
copre questo intero lasso di tempo e tantomeno permette di verificare come egli
sia arrivato a determinare i 339 giorni utilizzati quale base di calcolo.
Anche
il doc. 2 prodotto dalla AO 1, benché comprensibile e preciso, è riferito unicamente
al periodo 1° aprile 2018 - 30 novembre 2019 ed è pertanto anch'esso parziale.
Considerandi
In concreto, neppure la
perizia - disposta dal giudice di prima sede al fine di analizzare la
compatibilità dell'argomento per cui l'orario indicato nel calendario di lavoro
comprendeva le trasferte, con un andamento lineare del cantiere di A__________ -
ha portato elementi decisivi a favore di una delle due tesi di causa.
8.3
Alla
luce di quanto esposto, non si può che concludere che AP 1 è venuto meno al proprio
onere di provare le circostanze di fatto poste a fondamento della pretesa fatta
valere in giudizio.
Quandanche
si volesse ritenere accertato - ciò che non è manifestamente il caso - il
mancato pagamento del tempo di trasferta, la durata dei viaggi e il numero dei
giorni in cui egli ha lavorato ad A__________ non risultano ad ogni modo sufficientemente
comprovati.
In
concreto, contrariamente a quanto sostiene in questa sede l'appellante, le carenze
allegatorie e probatorie evidenziate nei considerandi che precedono sono tali
da non poter essere sanate con un semplice richiamo all'applicazione dell'art.
42.
CO.
Analogamente
la pretesa di fr. 13'858.- fatta valere - per la prima volta in questa sede (appello,
pag. 15) e pertanto irritualmente - in via subordinata è inammissibile in
quanto formulata in dispregio dei principi che reggono la presente procedura e,
inoltre, non è neppure debitamente allegata e comprovata.
9.
Pertanto,
tutto ben considerato, la decisione pretorile che ha respinto - in applicazione
dei principi generali - la pretesa attorea giudicandola non sufficientemente
allegata e provata deve essere giudicata corretta.
10.
Ne
discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Non si prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa
fondata sul diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-. L'appellante verserà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. Il valore
litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale
federale è superiore a fr. 15'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 114 CPC e il RTar,
decide:
1. L'appello 21
febbraio 2023 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano né
tasse né spese. L'appellante rifonderà alla parte appellata fr. 1'500.- per
ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).