12.2023.28
Appalto, difetti dell'opera, riduzione della mercede, calcolo del minor valore
9 maggio 2023Italiano20 min
Pretura di Locarno-Campagna postulando la sua condanna al pagamento di complessivi
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.28
Lugano
9 maggio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.7 della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Campagna - promossa con petizione 15 maggio 2019 da
AP
1
patrocinato dagli avv. PA
1 e
contro
AO
1
patrocinata dall’avv. PA 2
con
cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento
di complessivi fr. 407'956.- (importo ridotto in sede di conclusioni a
complessivi
fr. 371'956.-) oltre a interessi e IVA, in via principale a titolo di
risarcimento per il minor valore dell’opera, risarcimento danni e rimborso
spese, e in via subordinata a titolo di rescissione contrattuale e restituzione
della mercede, risarcimento danni e rimborso spese;
domande
avversate dalla convenuta, che con azione riconvenzionale 3 luglio 2019 ha pure
chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 26'633.25 oltre interessi (importo
aumentato in sede di replica riconvenzionale a
fr. 30'587.25 e in sede di conclusioni a fr. 47'948.40) oltre interessi al 5%
dal 19 ottobre 2018 a titolo di mercede e rimborso spese;
vista
la decisione 24 gennaio 2023 con cui il Pretore aggiunto ha parzialmente
accolto l’azione principale limitatamente a fr. 15'200.-, mentre ha respinto l’azione
riconvenzionale;
appellante l’attore, che con
appello 23 febbraio 2023 ha chiesto la riforma del
querelato giudizio nel
senso di accogliere integralmente la sua petizione (in via
principale o subordinata)
così come quantificata con le sue conclusioni scritte, con
protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 7 aprile 2023 ha postulato di
dichiarare il gravame
irricevibile o perlomeno di respingerlo nel merito, pure con
protesta di spese e ripetibili
di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in
fatto:
A.
Nel 2011 AP 1 (in seguito anche solo “committente”) ha incaricato AO
1 (“appaltatrice”) di eseguire delle opere di pavimentazione e rivestimenti in
pietra naturale nell’ambito della ristrutturazione della propria abitazione
unifamiliare sita a __________ (v. conferma d’ordine doc. 4).
B.
In corso d’opera, AP 1 ha pagato alla controparte una serie di acconti
e fatture, per un totale di fr. 137'532.10 (doc. D-L, doc. 5 e doc. 11-12 e
14). Egli ha inoltre sostenuto di averle aggiuntivamente versato un ulteriore
importo in contanti di
fr. 32'726.90 (per il quale non è stata emessa fattura) e di averle dunque
corrisposto la somma complessiva di fr. 170'259.-.
C.
Dopo essersi trasferito nell’abitazione, AP 1 ha iniziato a
costatare e segnalare alla controparte l’insorgere di una serie di difetti (fra
cui macchie, distacco di lastre e siliconature, fuoriuscita di acqua dalle
docce), chiedendone la riparazione. Nonostante alcuni interventi svolti da AO 1
(v. doc. 13), AP 1 ha però rimarcato che l’opera permaneva difettosa e che nel
frattempo la situazione si era addirittura aggravata (doc. M, N e O).
D.
Il 29 marzo 2017 AP 1 ha avviato una procedura volta all’assunzione
di una perizia a titolo cautelare ex art. 158 CPC (inc. CA.2017.11 della
Pretura di Locarno-Campagna) onde valutare l’esistenza e l’entità dei difetti,
le loro cause, gli eventuali interventi di riparazione e i relativi costi. Il
referto, reso dall’ing. S__________ e dall’arch. G__________ (__________ SA) in
data 9 gennaio 2018 e completato/delucidato in data 2 agosto 2018, ha indicato
Fatti
i lavori di riparazione necessari, per un costo complessivo di
fr. 324'000.- (doc. rich. II). AO 1 non li ha tuttavia eseguiti, contestando la
sua responsabilità per i difetti ad eccezione di alcune manchevolezze minori
(doc. V e Z).
E.
Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. B), con
petizione 15 maggio 2019 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla
Pretura di Locarno-Campagna postulando la sua condanna al pagamento di complessivi
fr. 407'956.- oltre accessori, e nello specifico, in via principale, fr. 324'000.- oltre a IVA e interessi del 5% dal 13 novembre 2018 a
titolo di risarcimento per il minor valore dell’opera, fr. 51'500.- oltre a IVA
(calcolati a titolo prudenziale e riservata una quantificazione più precisa in
corso di causa) a titolo di risarcimento danni (spese per un alloggio
sostitutivo, vitto e lavanderia durante l’esecuzione dei lavori di riparazione
e per tutte le opere preliminari, di ripristino e di pulizia), fr. 17'253.- a
titolo di rifusione delle spese peritali e della tassa di giustizia relative
all’inc. CA.2017.11 e fr. 15'203.- + IVA per le spese di
patrocinio riferite al medesimo incarto cautelare. In via subordinata, egli ha
chiesto la condanna della controparte al pagamento del medesimo importo
complessivo ma diversamente composto, ovvero fr. 170’529.- oltre a IVA e
interessi del 5% dal 13 novembre 2018 per rescissione del contratto di appalto
e restituzione della mercede già pagata,
fr. 153'471.- (fr. 324'000.- / fr. 170'259.-) + IVA quale risarcimento danni
(costi di riparazione), fr. 51'500.- + IVA quale risarcimento degli ulteriori
danni, fr. 17'253.- a titolo di rifusione delle spese peritali e della tassa di
giustizia e fr. 15'203.- + IVA per spese di patrocinio.
F.
Con risposta 3 luglio 2019 AO 1 si è opposta alla petizione, in
particolare rilevando di aver eseguito i lavori con diligenza e secondo le
regole dell’arte (ad eccezione di alcune marginali manchevolezze) nonché
seguendo le richieste della committenza e della direzione lavori, e contestando
la tempestiva notifica dei difetti. Essa ha altresì osservato che il suo perito
aveva indicato la somma di fr. 15'200.- quale importo idoneo e sufficiente per tacitare
AP 1 in relazione alle problematiche riscontrate (doc. 10) e che tale somma avrebbe
tuttavia dovuto essere posta a carico della direzione lavori (DL) nella persona
dell’arch. L__________, a cui ha denunciato la lite ex art. 78 CPC (ma che non
è intervenuto in causa). Contestualmente, la medesima ha presentato un’azione
riconvenzionale con cui ha chiesto di condannare la controparte a versarle fr.
26'633.25 oltre interessi del 5% dal 19 ottobre 2018 a titolo di
mercede per lavori di riparazione (pagamento della fattura 16 dicembre 2016 di
cui al doc. 13) e spese legali preprocessuali.
G. Con
replica e risposta riconvenzionale 22 ottobre 2019 AP 1 ha approfondito le
proprie tesi e domande contestando quelle avverse e precisando che l’importo
aggiuntivo da lui versato alla controparte ma non risultante dalle fatture
ammonterebbe non a fr. 32'726.90 bensì a fr. 43'194.55 (sicché la mercede
totale da lui pagata ammonterebbe a fr. 180'350.65). Con duplica e replica
riconvenzionale 17 dicembre 2019 anche AO 1 si è riconfermata nelle proprie
posizioni, correggendo e aumentando l’importo preteso dalla controparte a fr.
30'587.25. È poi ancora seguita la duplica riconvenzionale 31 gennaio 2019 di AP
1.
H.
Dopo l’esperimento dell’istruttoria, l’attore ha prodotto le proprie
conclusioni scritte in data 27 giugno 2022, riducendo la propria
pretesa di risarcimento danni di fr. 51'500.- a fr. 15'500.- + IVA (per costi
di protezione e sigillature degli ambienti prima dei lavori e lavori di pulizia
al termine dei medesimi). La convenuta ha formulato le proprie conclusioni
scritte il 30 giugno 2022, aumentando la propria domanda riconvenzionale a fr.
47'948.40 oltre interessi e producendo alcuni nuovi documenti (doc. 22-26), la
cui ammissibilità è stata contestata da AP 1 con scritto 15 luglio 2022.
I.
Con decisione 24 gennaio 2023 il Pretore aggiunto
ha accolto solo in minima parte l’azione principale, condannando AO 1 a pagare a
AP 1 unicamente la somma di
fr. 15'200.-, e ponendo a carico del secondo la tassa di giustizia
(fr. 11'700.-), le spese processuali (fr. 385.-), le spese della procedura di
conciliazione (fr. 2'000.-) e le ripetibili in favore della controparte (fr.
31'500.-). Contestualmente, il Pretore aggiunto ha respinto integralmente
l’azione riconvenzionale ed estromesso dagli atti i doc. 22-26, con seguito di tassa
di giustizia (fr. 1'300.-) e ripetibili (fr. 3’500.-) a carico di AO 1 e
restituzione in suo favore del maggiore anticipo di fr. 200.-.
J.
Con appello 23 febbraio 2023 l’attore si è
aggravato contro il citato giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere
la sua petizione così come quantificata (in via principale e subordinata) in
sede di conclusioni scritte, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi.
K.
Con risposta 7 aprile 2023 la convenuta ha chiesto di dichiarare il
gravame irricevibile o respingerlo nel merito, con protesta delle spese
giudiziarie di secondo grado.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata.
I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni
(art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, l’appello 23 febbraio 2023 contro la decisione
24.
gennaio 2023 è tempestivo, così com’è tempestiva la risposta 7 aprile 2023 dell’appellata.
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni
del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una
propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e
circostanziate, poiché l'autorità di appello dev’essere messa nella condizione
di comprendere agevolmente le censure
ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.
3.
Con la decisione di primo
grado il Pretore aggiunto, dopo aver qualificato il contratto quale appalto
e
ricordato che i diritti di garanzia per difetti dell’opera sono regolati dall’art.
368.
CO, ha sottolineato che nel caso concreto il committente ha dapprima invano
richiesto la riparazione gratuita dell’opera e in seguito, vista la rinascita
del suo diritto di scelta, ha optato per la riduzione della mercede (azione
estimatoria). Essendo tale scelta irrevocabile, egli non poteva pertanto più invocare,
in via subordinata, la rescissione del contratto e la ricusa dell’opera (azione
redibitoria). Il primo giudice ha pertanto esaminato unicamente l’azione
estimatoria.
Al riguardo, il Pretore aggiunto ha in primo luogo
osservato che una parte dell’opera di AO 1 (pavimentazione interna/delle scale
interne, parte della pavimentazione esterna, pavimentazione della piscina, dei
camminamenti e dei marciapiedi, rivestimenti delle facciate esterne e di due
bagni) non presentava difetti ed era stata accettata, e che l’appaltatrice ha
effettuato diversi ulteriori lavori che risultano dalle fatture di causa ma non
sono oggetto della presente controversia. I difetti in esame interessano
piuttosto due setti laterali del frangisole, quattro docce, il bagno turco, le
lastre amovibili della piscina e gran parte della pavimentazione esterna.
Il giudice di prima sede ha in secondo luogo accertato
che la mercede versata da AP 1 ammonta ai fr. 137'532.10 (IVA compresa)
risultanti dalle fatture e dai relativi avvisi di accredito, non avendo il committente
per contro dimostrato il pagamento di maggiori importi.
Nel seguito, il Pretore aggiunto ha evidenziato che l’azione
estimatoria non è un’azione di risarcimento dei danni, bensì mira a stabilire
un giusto prezzo per l’opera difettosa sulla base del suo effettivo valore
commerciale o venale e presuppone che essa conservi un valore residuo ritenuto che,
qualora l’opera non ne abbia alcuno, il committente dovrebbe piuttosto recedere
dal contratto. In ogni caso, il primo giudice ha precisato che il committente che
opta per l’azione redibitoria o per quella estimatoria non ha il diritto di pretendere
aggiuntivamente anche il risarcimento dei costi di riparazione. Il medesimo ha poi
osservato che, avendo l’opera parti non difettose e un evidente valore residuo,
accettare la presunzione del committente secondo cui il suo minor valore
equivale ai costi di riparazione (fr. 324'000.- rispettivamente fr. 224'000.-
se non vi si computa il valore delle pietre pari a fr. 100'000.-, non fornite
da AO 1, ovvero un importo ben maggiore alla mercede pagata complessivamente),
significherebbe ammettere che il valore dell’opera è nullo, rispettivamente che
l’appaltatrice, oltre a non ottenere alcuna remunerazione per i suoi lavori (anche
per quelli eseguiti correttamente), dovrebbe oltretutto farsi carico dei
maggiori costi di riparazione. Detto altrimenti, tale presunzione comporterebbe
spese esorbitanti per l’appaltatrice e un indebito arricchimento del
committente, sicché nel caso concreto è ingiustificata e inapplicabile. Non
avendo il committente fornito alcun elemento concreto per determinare il valore
residuo dell’opera, e non potendo pertanto trovare spazio neppure l’art. 42
cpv. 2 CO, il Pretore aggiunto ha pertanto concluso che egli, gravato
dell’onere della prova (art. 8 CC), non aveva dimostrato l’ammontare della sua
pretesa. Inoltre, tenuto conto che la scelta dell’azione di riduzione comporta
la rinuncia a quella di riparazione, il medesimo non poteva pretendere il
risarcimento dei costi di risanamento (e i costi a esso collegati), sicché il
giudice di prima sede ha altresì respinto la sua pretesa di fr. 15'500.-, come
pure quelle di
fr. 17'253.- e fr. 15'203.- (spese giudiziarie, peritali e legali relative all’inc.
CA.2017.11). Al committente sono per contro stati riconosciuti fr. 15'200.-
siccome ammessi in causa dall’appaltatrice quale compensazione per le
irregolarità commesse nell’esecuzione dell’opera (art. 58 cpv. 1 CO), ritenuto
che alla direzione lavori e alla committenza non poteva essere imputata alcuna
responsabilità per non aver controllato in modo sufficiente i lavori.
Infine, il Pretore aggiunto ha respinto la domanda riconvenzionale
dell’appaltatrice con motivazioni che qui non è necessario approfondire, non
essendo la tematica oggetto di impugnativa.
4.
Quale prima censura,
l’appellante ribadisce di avere pagato alla controparte, a titolo di mercede, anche
fr. 42'498.75 in contanti, per un totale di fr. 180'030.85 IVA inclusa, e
sostiene che la dimostrazione risiederebbe nel confronto fra le fatture
originarie di cui ai doc. DD-II e quelle successivamente emesse (doc. L, E, 5 e
11), da cui si evincerebbe che alcune prestazioni inizialmente indicate sono
nel seguito state tolte ovvero non sono mai state fatturate (per complessivi
fr. 42'048.25) e che il prezzo unitario di alcuni materiali ha subito
variazioni (per una differenza di
fr. 450.50).
5.
Così facendo, l’appellante si
limita a riproporre una tesi già esposta in prima sede (v. replica e risposta
riconvenzionale, p. 20) che tuttavia ha carattere soggettivo e non può essere
seguita. Posto che l’indecisione del medesimo sulle cifre da lui asseritamente
pagate (alternativamente: fr. 32'726.90, fr. 43'194.55 o
fr. 42'498.75) già la fa apparire poco convincente, le variazioni fra le due
fatture non permettono di dimostrare che ciò dipenda dal pagamento di un
acconto in contanti (non risultante da alcuna prova agli atti) piuttosto che da
altri fattori. A conferma del giudizio di primo grado, si deve pertanto
ritenere che la mercede complessivamente pagata da AP 1 ammonta a
fr. 137'532.10.
6.
Quanto ai diritti di garanzia
(art. 368 CO), l’appellante non si oppone alla decisione pretorile di ritenere
inammissibile la sua azione subordinata di ricusa. Il medesimo neppure contesta
che svariate parti dell’opera e aggiuntivi lavori fatturati da AO 1 non
presentano manchevolezze, né che l’opera ha conseguentemente un valore residuo che
incombeva a lui dimostrare (art. 8 CC). Piuttosto, egli censura il rifiuto del
Pretore aggiunto di applicare la presunzione secondo cui il minor valore
dell’opera equivale ai costi di riparazione. A suo modo di vedere, tale
presunzione si imporrebbe alla luce di una valutazione degli interessi in gioco
come pure del sentimento di giustizia e di equità (art. 4 CC). Premesso che il
legislatore non ha voluto escludere che la riduzione della mercede possa essere
totale, che la proporzione fra il prezzo dell’opera e i costi di rifacimento
non è determinante (DTF 111 II 73 - recte: 173 - consid. 5) e che il
valore delle pietre ammonta a fr. 129'920.- e non a fr. 100'000.-, l’appellante
sostiene che l’invocata presunzione non sarebbe nel caso concreto
sproporzionata né comporterebbe un suo indebito arricchimento: da una parte poiché
i difetti costatati (macchie, fuoriuscita di acqua, distacco di lastre) sono
oggettivamente gravi e la controparte, malgrado si fosse proclamata esperta
nell’ambito delle pietre naturali, ha violato regole dell’arte che avrebbe
dovuto conoscere; dall’altra, poiché egli, quale committente, può in buona fede
pretendere che l’opera sia priva di difetti e non chiede né la consegna di
un’opera migliore, “e neppure uno sconto sulla mercede già pagata”.
Peraltro, la menzione fatta dal primo giudice alla DTF 105 II 99 onde
giustificare l’inapplicabilità della presunzione sarebbe inadeguata, poiché la
fattispecie ivi trattata ha ben poco a che vedere con il caso ora in esame.
7.
Anche questa censura non è
atta a sovvertire il giudizio impugnato. Innanzitutto, l’appellante rileva di
volere un’opera priva di difetti e non uno sconto sul prezzo pagato, quando in
realtà non ha improntato la sua causa sulla riparazione dell’opera o sul
risarcimento dei relativi costi, bensì sulla riduzione della mercede. È proprio
questa confusione, che permea le sue tesi, che ha condotto alla reiezione della
petizione. D’altronde, pure la sentenza da lui citata (DTF 111 II 173) è
riferita all’azione di riparazione e non a quella estimatoria, sulla quale il
giudice di prima sede ha già esposto pertinenti considerazioni. Si può qui in
ogni caso ricordare che l’azione di riduzione della mercede mira a ristabilire
l’equilibrio fra le prestazioni fornite dalle parti (STF 4A_205/2020 del 13
luglio 2021 consid. 7) e avviene mediante l’applicazione del cosiddetto metodo
relativo, per cui il rapporto tra il prezzo ridotto e il prezzo convenuto
corrisponde al rapporto tra il valore oggettivo dell’opera difettosa e il suo
valore oggettivo senza difetti. La giurisprudenza ammette la presunzione secondo
cui il prezzo convenuto corrisponde al valore oggettivo della cosa e il minor
valore corrisponde al costo della riparazione (DTF 116 II 305 consid. 4a; STF
4A_667/2016 del 3 aprile 2017 consid. 5.2.1). In particolare, quest’ultima
presunzione dev’essere giustificata dalle circostanze del caso concreto e può
essere sovvertita da elementi di segno contrario (STF 4C.294/2001 del 3 gennaio
2002.
consid. 3b aa, 4C.346/2003 del 26 ottobre 2004 consid. 4.3.2, DTF 111 II
162.
consid. 3c).
Nel caso concreto, a ragione il Pretore aggiunto ha
concluso che detta presunzione non può trovare spazio, dal momento che i costi
di riparazione indicati dal perito e ripresi dall’attore nella sua azione
giudiziaria (anche se vi si volesse dedurre il valore delle pietre proposto
dall’appellante, invero con un calcolo che non trova perfetto riscontro nella
perizia e nella sua delucidazione, non esaustive al riguardo) comporterebbero
innanzitutto un azzeramento della mercede pacificamente ingiustificato nella
fattispecie (dal momento che l’opera non è inutilizzabile e presenta, come
visto, parti non difettose), e oltretutto un aggiuntivo indennizzo
corrispondente ai maggiori costi di riparazione, ciò che non è ammissibile (DTF
116.
II 305 consid. 4a).
8.
L’appellante sostiene che,
anche non volendo applicare (completamente) la presunzione di cui si è appena
detto, egli non avrebbe violato il suo onere allegatorio e probatorio. A suo
modo di vedere, il Pretore aggiunto avrebbe in realtà avuto sufficienti elementi
per calcolare il valore residuo dell’opera, rispettivamente per decurtare dalla
pretesa azionata la parte ritenuta eccessiva, ritrovando così il giusto
equilibrio contrattuale. Segnatamente, il primo giudice avrebbe potuto e dovuto
equiparare il minor valore ai costi della manodopera necessaria per il
rifacimento delle parti difettose (lavori di posa, a esclusione di tutti i
lavori aggiuntivi quali asportazione di materiale, preparazione del fondo, rifacimento
delle impermeabilizzazioni e idraulica), evincibili dalla perizia e ammontanti
a fr. 102'296.- (importo ottenibile deducendo dai costi complessivi di fr.
324'000.- il valore delle pietre di fr. 129'000.- e i costi aggiuntivi indicati
dal perito in complessivi fr. 91'784.-). Tale importo sarebbe per l’appellante
del tutto accettabile, e comporterebbe una riduzione della mercede da fr.
137'532.10 a
fr. 35'236.10. Infine, l’appellante sostiene che se il Pretore aggiunto riteneva
di non disporre di dati sufficienti, questi avrebbe dovuto, in applicazione
dell’art. 4 CC e tenuto conto delle difettosità emerse, porre delle relative
domande al perito.
9.
Ora, l’appellante non spiega
perché, e sulla base di quali riscontri oggettivi, il minor valore dovrebbe
essere fatto coincidere con i costi della semplice manodopera, rispettivamente
il valore residuo dovrebbe essere quantificabile in fr. 35'236.10. Peraltro, negli
allegati di prima sede egli non lo aveva mai preteso, né aveva mai menzionato
il relativo importo di fr. 102'296.-. Aggiungasi che detto importo neppure è
stato chiaramente esposto e dettagliato dal perito e risulta difficilmente estrapolabile,
anche con l’ausilio dalla sua delucidazione del 2 agosto 2018 (p. 5 e 8). Più
in generale, la perizia affronta unicamente il tema dei lavori e dei costi di
riparazione e non fa invece alcun accenno al minor valore o al valore residuo
dell’opera, tenuto conto delle parti non difettose e dell’eventuale
utilizzabilità di quelle difettose. Sarebbe spettato al committente, avendo
scelto di ricorrere all’azione estimatoria ed essendo gravato dall’onere
allegatorio e probatorio (art. 55 CPC, art. 8 CC), presentare degli elementi
concreti al riguardo, ad esempio attraverso la perizia oppure formulando
pertinenti domande all’ing. S__________ nell’ambito della sua audizione quale
teste peritale. Ovvero, essendo la presente controversia soggetta al principio
dispositivo e attitatorio, nonché fungendo la perizia (rispettivamente
l’audizione del perito) quale mezzo di prova, non incombeva al Pretore aggiunto
di rimediare a negligenze processuali dell’attore, peraltro patrocinato da un
legale, e formulare d’ufficio dei quesiti all’indirizzo dell’esperto (STF
4A_601/2020 dell’11 maggio 2021 consid. 4.3.1). Non essendo l’attore confrontato
con particolari difficoltà nel sostanziare e dimostrare la propria pretesa e
non avendo offerto al primo giudice tutti gli elementi da lui esigibili per
poterla quantificare, non poteva inoltre neppure trovare spazio l’applicazione
dell’art. 42 cpv. 2 CO, come a ragione concluso da quest’ultimo.
10.
Per il resto, il gravame non
contiene alcuna riflessione o censura in relazione agli ulteriori importi
pretesi a titolo di risarcimento danni; in particolare, non contesta
l’accertamento pretorile secondo cui la scelta dell’azione estimatoria è
irrevocabile, ha comportato la rinuncia alle ulteriori alternative offerte
dall’art. 368 CO (ricusa dell’opera/riparazione/rimborso dei costi per una
riparazione sostitutiva da parte di terzi) ed esclude la possibilità di
rivendicare, in aggiunta alla riduzione della mercede, aggiuntivi costi di
riparazione (o derivanti dalla riparazione) quali danni consecutivi al difetto (sul
tema, v. anche DTF 116 II 305 consid. 4a, STF 4C.126/2002 del 19 agosto 2002
consid. 3.1 e 4C.297/2003 del 20 febbraio 2004 consid. 2.1; Zindel/Schott in: Basler Kommentar, OR
I, 7a ed., n. 70 ad art. 368).
11.
In conclusione, l’appello
dev’essere respinto, con conseguente integrale conferma della decisione di
prima sede. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un
valore litigioso di fr. 356'756.- (fr.
371'956.- - fr. 15'200.-), determinante
anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la
soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate
secondo quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 14’000.-.
Le ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e
cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono fissate in fr. 10’000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
1. L’appello 23 febbraio 2023 di AP 1 è respinto.
§ Di conseguenza, la decisione 24
gennaio 2023 del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Campagna (inc.
n. OR.2019.7) è confermata.
2. Le
spese processuali della procedura d’appello, pari a
fr. 14’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.
10’000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).