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Decisione

12.2023.28

Appalto, difetti dell'opera, riduzione della mercede, calcolo del minor valore

9 maggio 2023Italiano20 min

Pretura di Locarno-Campagna postulando la sua condanna al pagamento di complessivi

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.28

Lugano

9 maggio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.7 della Pretura della giurisdizione

di Locarno-Campagna - promossa con petizione 15 maggio 2019 da

AP

1

patrocinato dagli avv. PA

1 e

contro

AO

1

patrocinata dall’avv. PA 2

con

cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento

di complessivi fr. 407'956.- (importo ridotto in sede di conclusioni a

complessivi

fr. 371'956.-) oltre a interessi e IVA, in via principale a titolo di

risarcimento per il minor valore dell’opera, risarcimento danni e rimborso

spese, e in via subordinata a titolo di rescissione contrattuale e restituzione

della mercede, risarcimento danni e rimborso spese;

domande

avversate dalla convenuta, che con azione riconvenzionale 3 luglio 2019 ha pure

chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 26'633.25 oltre interessi (importo

aumentato in sede di replica riconvenzionale a

fr. 30'587.25 e in sede di conclusioni a fr. 47'948.40) oltre interessi al 5%

dal 19 ottobre 2018 a titolo di mercede e rimborso spese;

vista

la decisione 24 gennaio 2023 con cui il Pretore aggiunto ha parzialmente

accolto l’azione principale limitatamente a fr. 15'200.-, mentre ha respinto l’azione

riconvenzionale;

appellante l’attore, che con

appello 23 febbraio 2023 ha chiesto la riforma del

querelato giudizio nel

senso di accogliere integralmente la sua petizione (in via

principale o subordinata)

così come quantificata con le sue conclusioni scritte, con

protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 7 aprile 2023 ha postulato di

dichiarare il gravame

irricevibile o perlomeno di respingerlo nel merito, pure con

protesta di spese e ripetibili

di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in

fatto:

A.

Nel 2011 AP 1 (in seguito anche solo “committente”) ha incaricato AO

1 (“appaltatrice”) di eseguire delle opere di pavimentazione e rivestimenti in

pietra naturale nell’ambito della ristrutturazione della propria abitazione

unifamiliare sita a __________ (v. conferma d’ordine doc. 4).

B.

In corso d’opera, AP 1 ha pagato alla controparte una serie di acconti

e fatture, per un totale di fr. 137'532.10 (doc. D-L, doc. 5 e doc. 11-12 e

14). Egli ha inoltre sostenuto di averle aggiuntivamente versato un ulteriore

importo in contanti di

fr. 32'726.90 (per il quale non è stata emessa fattura) e di averle dunque

corrisposto la somma complessiva di fr. 170'259.-.

C.

Dopo essersi trasferito nell’abitazione, AP 1 ha iniziato a

costatare e segnalare alla controparte l’insorgere di una serie di difetti (fra

cui macchie, distacco di lastre e siliconature, fuoriuscita di acqua dalle

docce), chiedendone la riparazione. Nonostante alcuni interventi svolti da AO 1

(v. doc. 13), AP 1 ha però rimarcato che l’opera permaneva difettosa e che nel

frattempo la situazione si era addirittura aggravata (doc. M, N e O).

D.

Il 29 marzo 2017 AP 1 ha avviato una procedura volta all’assunzione

di una perizia a titolo cautelare ex art. 158 CPC (inc. CA.2017.11 della

Pretura di Locarno-Campagna) onde valutare l’esistenza e l’entità dei difetti,

le loro cause, gli eventuali interventi di riparazione e i relativi costi. Il

referto, reso dall’ing. S__________ e dall’arch. G__________ (__________ SA) in

data 9 gennaio 2018 e completato/delucidato in data 2 agosto 2018, ha indicato

Fatti

i lavori di riparazione necessari, per un costo complessivo di

fr. 324'000.- (doc. rich. II). AO 1 non li ha tuttavia eseguiti, contestando la

sua responsabilità per i difetti ad eccezione di alcune manchevolezze minori

(doc. V e Z).

E.

Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. B), con

petizione 15 maggio 2019 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla

Pretura di Locarno-Campagna postulando la sua condanna al pagamento di complessivi

fr. 407'956.- oltre accessori, e nello specifico, in via principale, fr. 324'000.- oltre a IVA e interessi del 5% dal 13 novembre 2018 a

titolo di risarcimento per il minor valore dell’opera, fr. 51'500.- oltre a IVA

(calcolati a titolo prudenziale e riservata una quantificazione più precisa in

corso di causa) a titolo di risarcimento danni (spese per un alloggio

sostitutivo, vitto e lavanderia durante l’esecuzione dei lavori di riparazione

e per tutte le opere preliminari, di ripristino e di pulizia), fr. 17'253.- a

titolo di rifusione delle spese peritali e della tassa di giustizia relative

all’inc. CA.2017.11 e fr. 15'203.- + IVA per le spese di

patrocinio riferite al medesimo incarto cautelare. In via subordinata, egli ha

chiesto la condanna della controparte al pagamento del medesimo importo

complessivo ma diversamente composto, ovvero fr. 170’529.- oltre a IVA e

interessi del 5% dal 13 novembre 2018 per rescissione del contratto di appalto

e restituzione della mercede già pagata,

fr. 153'471.- (fr. 324'000.- / fr. 170'259.-) + IVA quale risarcimento danni

(costi di riparazione), fr. 51'500.- + IVA quale risarcimento degli ulteriori

danni, fr. 17'253.- a titolo di rifusione delle spese peritali e della tassa di

giustizia e fr. 15'203.- + IVA per spese di patrocinio.

F.

Con risposta 3 luglio 2019 AO 1 si è opposta alla petizione, in

particolare rilevando di aver eseguito i lavori con diligenza e secondo le

regole dell’arte (ad eccezione di alcune marginali manchevolezze) nonché

seguendo le richieste della committenza e della direzione lavori, e contestando

la tempestiva notifica dei difetti. Essa ha altresì osservato che il suo perito

aveva indicato la somma di fr. 15'200.- quale importo idoneo e sufficiente per tacitare

AP 1 in relazione alle problematiche riscontrate (doc. 10) e che tale somma avrebbe

tuttavia dovuto essere posta a carico della direzione lavori (DL) nella persona

dell’arch. L__________, a cui ha denunciato la lite ex art. 78 CPC (ma che non

è intervenuto in causa). Contestualmente, la medesima ha presentato un’azione

riconvenzionale con cui ha chiesto di condannare la controparte a versarle fr.

26'633.25 oltre interessi del 5% dal 19 ottobre 2018 a titolo di

mercede per lavori di riparazione (pagamento della fattura 16 dicembre 2016 di

cui al doc. 13) e spese legali preprocessuali.

G. Con

replica e risposta riconvenzionale 22 ottobre 2019 AP 1 ha approfondito le

proprie tesi e domande contestando quelle avverse e precisando che l’importo

aggiuntivo da lui versato alla controparte ma non risultante dalle fatture

ammonterebbe non a fr. 32'726.90 bensì a fr. 43'194.55 (sicché la mercede

totale da lui pagata ammonterebbe a fr. 180'350.65). Con duplica e replica

riconvenzionale 17 dicembre 2019 anche AO 1 si è riconfermata nelle proprie

posizioni, correggendo e aumentando l’importo preteso dalla controparte a fr.

30'587.25. È poi ancora seguita la duplica riconvenzionale 31 gennaio 2019 di AP

1.

H.

Dopo l’esperimento dell’istruttoria, l’attore ha prodotto le proprie

conclusioni scritte in data 27 giugno 2022, riducendo la propria

pretesa di risarcimento danni di fr. 51'500.- a fr. 15'500.- + IVA (per costi

di protezione e sigillature degli ambienti prima dei lavori e lavori di pulizia

al termine dei medesimi). La convenuta ha formulato le proprie conclusioni

scritte il 30 giugno 2022, aumentando la propria domanda riconvenzionale a fr.

47'948.40 oltre interessi e producendo alcuni nuovi documenti (doc. 22-26), la

cui ammissibilità è stata contestata da AP 1 con scritto 15 luglio 2022.

I.

Con decisione 24 gennaio 2023 il Pretore aggiunto

ha accolto solo in minima parte l’azione principale, condannando AO 1 a pagare a

AP 1 unicamente la somma di

fr. 15'200.-, e ponendo a carico del secondo la tassa di giustizia

(fr. 11'700.-), le spese processuali (fr. 385.-), le spese della procedura di

conciliazione (fr. 2'000.-) e le ripetibili in favore della controparte (fr.

31'500.-). Contestualmente, il Pretore aggiunto ha respinto integralmente

l’azione riconvenzionale ed estromesso dagli atti i doc. 22-26, con seguito di tassa

di giustizia (fr. 1'300.-) e ripetibili (fr. 3’500.-) a carico di AO 1 e

restituzione in suo favore del maggiore anticipo di fr. 200.-.

J.

Con appello 23 febbraio 2023 l’attore si è

aggravato contro il citato giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere

la sua petizione così come quantificata (in via principale e subordinata) in

sede di conclusioni scritte, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le

sedi.

K.

Con risposta 7 aprile 2023 la convenuta ha chiesto di dichiarare il

gravame irricevibile o respingerlo nel merito, con protesta delle spese

giudiziarie di secondo grado.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata.

I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni

(art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, l’appello 23 febbraio 2023 contro la decisione

24.

gennaio 2023 è tempestivo, così com’è tempestiva la risposta 7 aprile 2023 dell’appellata.

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni

del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una

propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e

circostanziate, poiché l'autorità di appello dev’essere messa nella condizione

di comprendere agevolmente le censure

ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

3.

Con la decisione di primo

grado il Pretore aggiunto, dopo aver qualificato il contratto quale appalto

e

ricordato che i diritti di garanzia per difetti dell’opera sono regolati dall’art.

368.

CO, ha sottolineato che nel caso concreto il committente ha dapprima invano

richiesto la riparazione gratuita dell’opera e in seguito, vista la rinascita

del suo diritto di scelta, ha optato per la riduzione della mercede (azione

estimatoria). Essendo tale scelta irrevocabile, egli non poteva pertanto più invocare,

in via subordinata, la rescissione del contratto e la ricusa dell’opera (azione

redibitoria). Il primo giudice ha pertanto esaminato unicamente l’azione

estimatoria.

Al riguardo, il Pretore aggiunto ha in primo luogo

osservato che una parte dell’opera di AO 1 (pavimentazione interna/delle scale

interne, parte della pavimentazione esterna, pavimentazione della piscina, dei

camminamenti e dei marciapiedi, rivestimenti delle facciate esterne e di due

bagni) non presentava difetti ed era stata accettata, e che l’appaltatrice ha

effettuato diversi ulteriori lavori che risultano dalle fatture di causa ma non

sono oggetto della presente controversia. I difetti in esame interessano

piuttosto due setti laterali del frangisole, quattro docce, il bagno turco, le

lastre amovibili della piscina e gran parte della pavimentazione esterna.

Il giudice di prima sede ha in secondo luogo accertato

che la mercede versata da AP 1 ammonta ai fr. 137'532.10 (IVA compresa)

risultanti dalle fatture e dai relativi avvisi di accredito, non avendo il committente

per contro dimostrato il pagamento di maggiori importi.

Nel seguito, il Pretore aggiunto ha evidenziato che l’azione

estimatoria non è un’azione di risarcimento dei danni, bensì mira a stabilire

un giusto prezzo per l’opera difettosa sulla base del suo effettivo valore

commerciale o venale e presuppone che essa conservi un valore residuo ritenuto che,

qualora l’opera non ne abbia alcuno, il committente dovrebbe piuttosto recedere

dal contratto. In ogni caso, il primo giudice ha precisato che il committente che

opta per l’azione redibitoria o per quella estimatoria non ha il diritto di pretendere

aggiuntivamente anche il risarcimento dei costi di riparazione. Il medesimo ha poi

osservato che, avendo l’opera parti non difettose e un evidente valore residuo,

accettare la presunzione del committente secondo cui il suo minor valore

equivale ai costi di riparazione (fr. 324'000.- rispettivamente fr. 224'000.-

se non vi si computa il valore delle pietre pari a fr. 100'000.-, non fornite

da AO 1, ovvero un importo ben maggiore alla mercede pagata complessivamente),

significherebbe ammettere che il valore dell’opera è nullo, rispettivamente che

l’appaltatrice, oltre a non ottenere alcuna remunerazione per i suoi lavori (anche

per quelli eseguiti correttamente), dovrebbe oltretutto farsi carico dei

maggiori costi di riparazione. Detto altrimenti, tale presunzione comporterebbe

spese esorbitanti per l’appaltatrice e un indebito arricchimento del

committente, sicché nel caso concreto è ingiustificata e inapplicabile. Non

avendo il committente fornito alcun elemento concreto per determinare il valore

residuo dell’opera, e non potendo pertanto trovare spazio neppure l’art. 42

cpv. 2 CO, il Pretore aggiunto ha pertanto concluso che egli, gravato

dell’onere della prova (art. 8 CC), non aveva dimostrato l’ammontare della sua

pretesa. Inoltre, tenuto conto che la scelta dell’azione di riduzione comporta

la rinuncia a quella di riparazione, il medesimo non poteva pretendere il

risarcimento dei costi di risanamento (e i costi a esso collegati), sicché il

giudice di prima sede ha altresì respinto la sua pretesa di fr. 15'500.-, come

pure quelle di

fr. 17'253.- e fr. 15'203.- (spese giudiziarie, peritali e legali relative all’inc.

CA.2017.11). Al committente sono per contro stati riconosciuti fr. 15'200.-

siccome ammessi in causa dall’appaltatrice quale compensazione per le

irregolarità commesse nell’esecuzione dell’opera (art. 58 cpv. 1 CO), ritenuto

che alla direzione lavori e alla committenza non poteva essere imputata alcuna

responsabilità per non aver controllato in modo sufficiente i lavori.

Infine, il Pretore aggiunto ha respinto la domanda riconvenzionale

dell’appaltatrice con motivazioni che qui non è necessario approfondire, non

essendo la tematica oggetto di impugnativa.

4.

Quale prima censura,

l’appellante ribadisce di avere pagato alla controparte, a titolo di mercede, anche

fr. 42'498.75 in contanti, per un totale di fr. 180'030.85 IVA inclusa, e

sostiene che la dimostrazione risiederebbe nel confronto fra le fatture

originarie di cui ai doc. DD-II e quelle successivamente emesse (doc. L, E, 5 e

11), da cui si evincerebbe che alcune prestazioni inizialmente indicate sono

nel seguito state tolte ovvero non sono mai state fatturate (per complessivi

fr. 42'048.25) e che il prezzo unitario di alcuni materiali ha subito

variazioni (per una differenza di

fr. 450.50).

5.

Così facendo, l’appellante si

limita a riproporre una tesi già esposta in prima sede (v. replica e risposta

riconvenzionale, p. 20) che tuttavia ha carattere soggettivo e non può essere

seguita. Posto che l’indecisione del medesimo sulle cifre da lui asseritamente

pagate (alternativamente: fr. 32'726.90, fr. 43'194.55 o

fr. 42'498.75) già la fa apparire poco convincente, le variazioni fra le due

fatture non permettono di dimostrare che ciò dipenda dal pagamento di un

acconto in contanti (non risultante da alcuna prova agli atti) piuttosto che da

altri fattori. A conferma del giudizio di primo grado, si deve pertanto

ritenere che la mercede complessivamente pagata da AP 1 ammonta a

fr. 137'532.10.

6.

Quanto ai diritti di garanzia

(art. 368 CO), l’appellante non si oppone alla decisione pretorile di ritenere

inammissibile la sua azione subordinata di ricusa. Il medesimo neppure contesta

che svariate parti dell’opera e aggiuntivi lavori fatturati da AO 1 non

presentano manchevolezze, né che l’opera ha conseguentemente un valore residuo che

incombeva a lui dimostrare (art. 8 CC). Piuttosto, egli censura il rifiuto del

Pretore aggiunto di applicare la presunzione secondo cui il minor valore

dell’opera equivale ai costi di riparazione. A suo modo di vedere, tale

presunzione si imporrebbe alla luce di una valutazione degli interessi in gioco

come pure del sentimento di giustizia e di equità (art. 4 CC). Premesso che il

legislatore non ha voluto escludere che la riduzione della mercede possa essere

totale, che la proporzione fra il prezzo dell’opera e i costi di rifacimento

non è determinante (DTF 111 II 73 - recte: 173 - consid. 5) e che il

valore delle pietre ammonta a fr. 129'920.- e non a fr. 100'000.-, l’appellante

sostiene che l’invocata presunzione non sarebbe nel caso concreto

sproporzionata né comporterebbe un suo indebito arricchimento: da una parte poiché

i difetti costatati (macchie, fuoriuscita di acqua, distacco di lastre) sono

oggettivamente gravi e la controparte, malgrado si fosse proclamata esperta

nell’ambito delle pietre naturali, ha violato regole dell’arte che avrebbe

dovuto conoscere; dall’altra, poiché egli, quale committente, può in buona fede

pretendere che l’opera sia priva di difetti e non chiede né la consegna di

un’opera migliore, “e neppure uno sconto sulla mercede già pagata”.

Peraltro, la menzione fatta dal primo giudice alla DTF 105 II 99 onde

giustificare l’inapplicabilità della presunzione sarebbe inadeguata, poiché la

fattispecie ivi trattata ha ben poco a che vedere con il caso ora in esame.

7.

Anche questa censura non è

atta a sovvertire il giudizio impugnato. Innanzitutto, l’appellante rileva di

volere un’opera priva di difetti e non uno sconto sul prezzo pagato, quando in

realtà non ha improntato la sua causa sulla riparazione dell’opera o sul

risarcimento dei relativi costi, bensì sulla riduzione della mercede. È proprio

questa confusione, che permea le sue tesi, che ha condotto alla reiezione della

petizione. D’altronde, pure la sentenza da lui citata (DTF 111 II 173) è

riferita all’azione di riparazione e non a quella estimatoria, sulla quale il

giudice di prima sede ha già esposto pertinenti considerazioni. Si può qui in

ogni caso ricordare che l’azione di riduzione della mercede mira a ristabilire

l’equilibrio fra le prestazioni fornite dalle parti (STF 4A_205/2020 del 13

luglio 2021 consid. 7) e avviene mediante l’applicazione del cosiddetto metodo

relativo, per cui il rapporto tra il prezzo ridotto e il prezzo convenuto

corrisponde al rapporto tra il valore oggettivo dell’opera difettosa e il suo

valore oggettivo senza difetti. La giurisprudenza ammette la presunzione secondo

cui il prezzo convenuto corrisponde al valore oggettivo della cosa e il minor

valore corrisponde al costo della riparazione (DTF 116 II 305 consid. 4a; STF

4A_667/2016 del 3 aprile 2017 consid. 5.2.1). In particolare, quest’ultima

presunzione dev’essere giustificata dalle circostanze del caso concreto e può

essere sovvertita da elementi di segno contrario (STF 4C.294/2001 del 3 gennaio

2002.

consid. 3b aa, 4C.346/2003 del 26 ottobre 2004 consid. 4.3.2, DTF 111 II

162.

consid. 3c).

Nel caso concreto, a ragione il Pretore aggiunto ha

concluso che detta presunzione non può trovare spazio, dal momento che i costi

di riparazione indicati dal perito e ripresi dall’attore nella sua azione

giudiziaria (anche se vi si volesse dedurre il valore delle pietre proposto

dall’appellante, invero con un calcolo che non trova perfetto riscontro nella

perizia e nella sua delucidazione, non esaustive al riguardo) comporterebbero

innanzitutto un azzeramento della mercede pacificamente ingiustificato nella

fattispecie (dal momento che l’opera non è inutilizzabile e presenta, come

visto, parti non difettose), e oltretutto un aggiuntivo indennizzo

corrispondente ai maggiori costi di riparazione, ciò che non è ammissibile (DTF

116.

II 305 consid. 4a).

8.

L’appellante sostiene che,

anche non volendo applicare (completamente) la presunzione di cui si è appena

detto, egli non avrebbe violato il suo onere allegatorio e probatorio. A suo

modo di vedere, il Pretore aggiunto avrebbe in realtà avuto sufficienti elementi

per calcolare il valore residuo dell’opera, rispettivamente per decurtare dalla

pretesa azionata la parte ritenuta eccessiva, ritrovando così il giusto

equilibrio contrattuale. Segnatamente, il primo giudice avrebbe potuto e dovuto

equiparare il minor valore ai costi della manodopera necessaria per il

rifacimento delle parti difettose (lavori di posa, a esclusione di tutti i

lavori aggiuntivi quali asportazione di materiale, preparazione del fondo, rifacimento

delle impermeabilizzazioni e idraulica), evincibili dalla perizia e ammontanti

a fr. 102'296.- (importo ottenibile deducendo dai costi complessivi di fr.

324'000.- il valore delle pietre di fr. 129'000.- e i costi aggiuntivi indicati

dal perito in complessivi fr. 91'784.-). Tale importo sarebbe per l’appellante

del tutto accettabile, e comporterebbe una riduzione della mercede da fr.

137'532.10 a

fr. 35'236.10. Infine, l’appellante sostiene che se il Pretore aggiunto riteneva

di non disporre di dati sufficienti, questi avrebbe dovuto, in applicazione

dell’art. 4 CC e tenuto conto delle difettosità emerse, porre delle relative

domande al perito.

9.

Ora, l’appellante non spiega

perché, e sulla base di quali riscontri oggettivi, il minor valore dovrebbe

essere fatto coincidere con i costi della semplice manodopera, rispettivamente

il valore residuo dovrebbe essere quantificabile in fr. 35'236.10. Peraltro, negli

allegati di prima sede egli non lo aveva mai preteso, né aveva mai menzionato

il relativo importo di fr. 102'296.-. Aggiungasi che detto importo neppure è

stato chiaramente esposto e dettagliato dal perito e risulta difficilmente estrapolabile,

anche con l’ausilio dalla sua delucidazione del 2 agosto 2018 (p. 5 e 8). Più

in generale, la perizia affronta unicamente il tema dei lavori e dei costi di

riparazione e non fa invece alcun accenno al minor valore o al valore residuo

dell’opera, tenuto conto delle parti non difettose e dell’eventuale

utilizzabilità di quelle difettose. Sarebbe spettato al committente, avendo

scelto di ricorrere all’azione estimatoria ed essendo gravato dall’onere

allegatorio e probatorio (art. 55 CPC, art. 8 CC), presentare degli elementi

concreti al riguardo, ad esempio attraverso la perizia oppure formulando

pertinenti domande all’ing. S__________ nell’ambito della sua audizione quale

teste peritale. Ovvero, essendo la presente controversia soggetta al principio

dispositivo e attitatorio, nonché fungendo la perizia (rispettivamente

l’audizione del perito) quale mezzo di prova, non incombeva al Pretore aggiunto

di rimediare a negligenze processuali dell’attore, peraltro patrocinato da un

legale, e formulare d’ufficio dei quesiti all’indirizzo dell’esperto (STF

4A_601/2020 dell’11 maggio 2021 consid. 4.3.1). Non essendo l’attore confrontato

con particolari difficoltà nel sostanziare e dimostrare la propria pretesa e

non avendo offerto al primo giudice tutti gli elementi da lui esigibili per

poterla quantificare, non poteva inoltre neppure trovare spazio l’applicazione

dell’art. 42 cpv. 2 CO, come a ragione concluso da quest’ultimo.

10.

Per il resto, il gravame non

contiene alcuna riflessione o censura in relazione agli ulteriori importi

pretesi a titolo di risarcimento danni; in particolare, non contesta

l’accertamento pretorile secondo cui la scelta dell’azione estimatoria è

irrevocabile, ha comportato la rinuncia alle ulteriori alternative offerte

dall’art. 368 CO (ricusa dell’opera/riparazione/rimborso dei costi per una

riparazione sostitutiva da parte di terzi) ed esclude la possibilità di

rivendicare, in aggiunta alla riduzione della mercede, aggiuntivi costi di

riparazione (o derivanti dalla riparazione) quali danni consecutivi al difetto (sul

tema, v. anche DTF 116 II 305 consid. 4a, STF 4C.126/2002 del 19 agosto 2002

consid. 3.1 e 4C.297/2003 del 20 febbraio 2004 consid. 2.1; Zindel/Schott in: Basler Kommentar, OR

I, 7a ed., n. 70 ad art. 368).

11.

In conclusione, l’appello

dev’essere respinto, con conseguente integrale conferma della decisione di

prima sede. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un

valore litigioso di fr. 356'756.- (fr.

371'956.- - fr. 15'200.-), determinante

anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la

soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate

secondo quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 14’000.-.

Le ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e

cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono fissate in fr. 10’000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello 23 febbraio 2023 di AP 1 è respinto.

§ Di conseguenza, la decisione 24

gennaio 2023 del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Campagna (inc.

n. OR.2019.7) è confermata.

2. Le

spese processuali della procedura d’appello, pari a

fr. 14’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.

10’000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).