12.2023.3
Obbligo di rendiconto, misure d'esecuzione
2 marzo 2023Italiano18 min
bancaria, ha aperto presso la medesima banca il nuovo conto n. __________-__________.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.3
Lugano
2 marzo 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.4872 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 18 ottobre 2022 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1
patrocinata dagli
PA 2
con cui l’istante ha
chiesto l’esecuzione delle decisioni 11 ottobre 2021 del Pretore del Distretto
di Lugano, Sezione 1 (inc. n. OR.2017.234) e 27 giugno 2022 di questa Camera
(inc. n. 12.2021.173);
istanza avversata dalla
convenuta e che il Pretore ha respinto con decisione 23 dicembre 2022;
insorgente l’istante
con reclamo 9 gennaio 2023, con cui chiede in via principale la riforma della decisione
impugnata nel senso di accogliere la sua domanda di esecuzione, e in via
subordinata il suo annullamento e il rinvio dell’incarto al Pretore per un
nuovo giudizio ai sensi dei considerandi, con protesta di spese e ripetibili;
mentre la convenuta con
osservazioni 25 gennaio 2023 ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Nell’aprile 1999 la AO 1, avente sede a __________ e che già
intratteneva con la AP 1 (qui di seguito anche solo “__________”) una relazione
bancaria, ha aperto presso la medesima banca il nuovo conto n. __________-__________.
S__________ __________ è stato indicato quale avente diritto economico, mentre
l’avv. PA 2 quale destinatario di tutta la corrispondenza. Queste due persone,
come pure M__________ e F__________, detenevano il diritto di firma sul conto.
B.
Fra il 2005 e il 2006, allorché il consulente bancario di
riferimento era __________ C__________, sulla relazione sono avvenute alcune
particolari movimentazioni. Dapprima, in data 9 dicembre 2005, è stato
addebitato l’importo di € 1'061'550.- in favore di un conto intestato alla
società P__________ SA presso la banca __________. In seguito, in data 15
dicembre 2005 e 13 novembre 2006, sono stati accreditati due importi di
rispettivi
€ 303'300.- e € 296'400.- provenienti dalla medesima società.
C.
Svariati anni più tardi RE 1, a fronte di dubbi riguardanti tali
operazioni (a suo dire a lei ignote), la loro origine e il loro scopo, e
ritenendosi insoddisfatta delle spiegazioni ottenute da P__________ SA e dalla
banca, ha promosso un’azione di rendiconto nei confronti di quest’ultima
innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1 (inc. n. OR.2017.234),
che è stata parzialmente accolta con decisione 11 ottobre 2021. Il relativo
appello presentato dalla banca in data 10 novembre 2021 è stato solo
parzialmente accolto da questa Camera con decisione 27 giugno 2022 (inc. n. 12.2021.173),
nel frattempo passata in giudicato (ove alcune richieste sono state annullate o
limitate). In esito alle due procedure, gli ordini impartiti a CO 1 (con la
comminatoria dell’art. 292 CPS) sono pertanto i seguenti:
1.
Fornire all'attrice, entro 30 giorni, la seguente
documentazione (in originale o in copia conforme) o rispettivamente,
trattandosi di documenti interni, a metterle a disposizione una copia, un
estratto, un riassunto o permetterle la consultazione, entro 30 giorni, della
seguente documentazione:
ba) le note scritte interne, le
registrazioni telefoniche o le loro trascrizioni, qualsiasi altra
documentazione, concernenti:
i. i presunti ordini telefonici di
S__________ in relazione al presunto ordine di bonifico dell'importo di €
1'061'550.-, avvenuto il 12.12.2005;
ii. le istruzioni date da __________
C__________ (o ev. da altro funzionario) a P__________ SA in relazione al
bonifico di cui al punto precedente e alla quasi immediata "restituzione"
dell'importo di € 303'300.-, avvenuta il 15.12.2005, ivi compreso il
destinatario finale della somma di € 758'250.-;
iii. le presunte istruzioni da parte
di S__________ circa l'accredito di € 296'400.-, avvenuto il 10.11.2006;
iv. le istruzioni ricevute da P__________
SA in relazione alla provenienza e alla destinazione del bonifico di €
296'400.-, avvenuto il 10.11.2006;
bb) le disposizioni interne riguardanti
le modalità di collaborazione fra CO 1 e P__________;
2. Inoltre, CO 1 è condannata, con
comminatoria dell'art. 292 CPS, a fornire all'attrice, entro 30 giorni, la
seguente documentazione (in originale o in copia conforme) o rispettivamente,
trattandosi di documenti interni, a metterle a disposizione una copia, un estratto,
un riassunto o permetterle la consultazione, entro 30 giorni, della seguente
documentazione:
ca) le note scritte interne, le
registrazioni telefoniche o le loro trascrizioni, qualsiasi altra
documentazione, concernenti:
iii. il nominativo della persona
incaricata della consegna dell'importo di € 758'250.- al destinatario della
medesima; il nominativo del destinatario della somma; il luogo (città, via) in
cui è avvenuta la consegna della somma;
iv. le istruzioni impartite da __________
C__________ o da __________ in relazione alla provenienza e alla destinazione
del bonifico di
€ 296'400.- avvenuto il 10.11.2006;
v. il nominativo della persona che ha
consegnato a P__________ SA la predetta somma di € 296'400.-; il nominativo
della persona che ha preso in consegna tale somma; le istruzioni date dalla
persona consegnante la somma;
cb) le registrazioni contabili
riguardanti il bonifico di
€ 1'061'550.-, il "rimborso" di € 303’300.- e l'uscita di
€ 758’250.- nonché l'entrata e l'uscita di € 296'400.- con l'indicazione delle
rispettive causali;
cd)
il nominativo delle persone che presso P__________ SA hanno curato le
operazioni in oggetto.
D.
In occasione di un incontro fra le parti del 21 settembre 2022, la
banca ha consegnato o mostrato alla cliente una serie di documenti già in suo
possesso (dichiarazione di scarico 10 aprile 2007, avvisi di addebito del 10
dicembre 2005, del 17 dicembre 2005 e del 14 novembre 2006, estratti conto
1.10.2005 - 31.12.2005 e 1.10.2006 - 31.12.2006, ordine di pagamento del 9
dicembre 2005) e le ha fatto visionare un nuovo documento, ovvero un “estratto
delle note interne relativo al contatto del signor __________ C__________ con
il cliente del 9.12.2005”. La cliente ha immediatamente contestato che ciò
potesse costituire adempimento dell’obbligo di rendiconto, preannunciando
l’inoltro di una richiesta di esecuzione (doc. E).
E.
Con istanza 18 ottobre 2022 RE 1 ha postulato innanzi alla Pretura
del Distretto di Lugano l’esecuzione delle decisioni 11 ottobre 2021 del
Pretore (inc. n. OR.2017.234) e 27 giugno 2022 di questa Camera (inc. n.
12.2021.173). In sintesi, essa ha rilevato che l’accesso ai documenti già in
suo possesso e la semplice consultazione del nuovo documento non costituiva adempimento
di alcuno degli obblighi di rendiconto della controparte, ritenuto che tale
carenza non poteva essere giustificata dall’inverosimile motivazione addotta dalla
banca e figurante nello scritto doc. E (ovvero che non era stato possibile
reperire “né registrazioni telefoniche né corrispondenza email in relazione
alla fattispecie di cui alla causa avviata da RE 1 in data 15 dicembre 2017”).
Inoltre, secondo l’istante, anche la nota interna da lei visionata adduceva,
quale giustificativo del bonifico in discussione, una spiegazione quantomeno
dubbia e soggettiva. Pertanto, essa ha postulato di fare ordine alla banca, con
la comminatoria dell’art. 292 CPS, di produrre (rispettivamente rilasciare
copie/estratti o far consultare) tutta l’ulteriore documentazione indicata
nella decisione di rendiconto, posto che il giudice dell’esecuzione a tal fine
si sarebbe potuto avvalere di ogni mezzo consentito dal CPC, “incluse
un’eventuale perizia e eventuali prove testimoniali”.
F.
La convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni 21 novembre
2022, rilevando di aver fornito alla controparte tutto quanto in suo possesso e
producendo, a supporto di tale posizione, una dichiarazione congiunta di P__________
e K__________ (membri del suo Legal Counsel), ove i medesimi
confermavano di avere eseguito tutte le debite ricerche e di non aver reperito
ulteriore documentazione, come pure che nessun documento era stato alterato,
manomesso o distrutto (doc. 2). La banca ha altresì sottolineato che le
informazioni richieste risalivano al periodo 2005-2006 e che il rendiconto è
stato preteso solo nel dicembre 2017, ovvero dopo la scadenza del termine
decennale previsto per la conservazione della documentazione. Pertanto, essa ha
sottolineato di avere perfettamente adempiuto i propri obblighi di rendiconto
(art. 341 cpv. 3 CPC), rispettivamente che la controparte, gravata dell’onere
della prova, non aveva dimostrato una sua inesecuzione.
G. Con
replica spontanea 2 dicembre 2022 e duplica spontanea 16 dicembre 2022 le parti
si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni.
H.
Con decisione 23 dicembre 2022 il Pretore ha respinto la domanda di
esecuzione, con seguito di spese (fr. 350.-) e ripetibili (fr. 3’000.-) a
carico dell’istante.
I.
Con reclamo 9 gennaio 2023 l’istante è insorta contro tale giudizio,
postulandone in via principale la riforma nel senso di accogliere la sua
domanda di esecuzione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi,
e in via subordinata l’annullamento e il rinvio dell’incarto al Pretore per un
nuovo giudizio ai sensi dei considerandi, con protesta delle spese giudiziarie
di seconda sede.
J.
Con osservazioni 25 gennaio 2023 la convenuta si è opposta al
reclamo, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Le decisioni del giudice dell’esecuzione sono impugnabili mediante
reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. a CPC in connessione con l’art. 309 lett.
a CPC. Il termine di impugnazione e quello per inoltrare la risposta è di dieci
giorni, essendo la procedura di natura sommaria (art. 339 cpv. 2, 321 cpv. 2 e
322.
cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, il reclamo 9 gennaio 2023 contro la
decisione 23 dicembre 2022 (recapitata il 27 dicembre 2022) è tempestivo, così
come sono tempestive le osservazioni 25 gennaio 2023 della resistente.
2.
Secondo l'art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati
l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). Esso dev’essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC).
3.
Con l’impugnata decisione il primo giudice, dopo aver esposto
considerazioni sui presupposti e sui mezzi di esecuzione ai sensi degli art.
335.
seg. CPC, ha riconosciuto che il materiale esibito dalla banca si riduce a
poca cosa, tanto che l'unica novità rispetto ai documenti già prodotti nell'incarto
di merito è il summenzionato estratto delle note interne relative al contatto
di F__________ con il cliente. Ciononostante, il primo giudice ha respinto la
domanda di esecuzione siccome l’istante non ha dimostrato che la relativa giustificazione
fornita dalla controparte con il doc. E sia inveritiera, limitandosi a esporre
considerazioni soggettive e speculazioni e omettendo di richiedere nelle debite
forme l’amministrazione di prove al riguardo. Ovvero, non ha presentato fondati
motivi per dubitare della completezza del rendiconto fornito dalla parte
convenuta.
4.
Con il reclamo RE 1, premesso che la controparte evidentemente non
ha dato riscontro ad alcuno degli obblighi di rendiconto a lei incombenti, ha
contestato che gli scritti doc. E/doc. 2 possano contenere valide
giustificazioni in proposito.
In
primo luogo, la reclamante evidenzia che incombeva alla banca l’onere di
dimostrare perché non sarebbe in grado di produrre quanto richiesto, tenuto
conto oltretutto che i fatti salienti si sono realizzati nella sua sfera
d’influenza e che sussiste di conseguenza una disparità delle parti a livello
informativo (non essendo la reclamante in grado di determinare cosa sia
effettivamente in possesso della banca). Il Pretore avrebbe di conseguenza
erroneamente applicato l’art. 8 CC.
In
secondo luogo, la reclamante sottolinea che durante la procedura di merito la
banca non aveva mai affermato che le informazioni e i documenti richiesti
fossero irreperibili, sicché sarebbe preclusa a presentare tale argomento
(tardivamente) solo nell’ambito della procedura di esecuzione.
Inoltre,
secondo la reclamante e sulla base di una legittima presunzione fondata sul
corso ordinario delle cose e sull'esperienza generale della vita, si dovrebbe
ritenere che la banca sia stata e sia ancora in possesso della documentazione
richiesta; ciò tenuto conto innanzitutto della normale prassi bancaria, dell’esigenza
di mitigare il rischio giuridico e di reputazione conservando i giustificativi
delle transazioni e del fatto che al momento della proposizione della prima
richiesta di rendiconto (nel 2015) non erano ancora trascorsi 10 anni dal
compimento delle operazioni; tale presunzione sarebbe in ogni caso fondata anche
se si considera che F__________ non avrebbe potuto eseguire e giustificare le
operazioni in questione (peraltro inusuali e implicanti per giunta
trasferimenti transfrontalieri di fondi) nonché compilare la dichiarazione di
scarico senza disporre di note interne, rispettivamente senza conoscere il nominativo
delle persone attive presso P__________ SA, ritenuto che la collaborazione fra
quest’ultima società e la banca è stata confermata dal teste A__________ e che
esistevano sicuramente disposizioni interne al riguardo.
Per
la reclamante, queste conclusioni non possono essere scalfite dai doc. E e 2, assimilabili
a mere dichiarazioni di parte prive di alcuna valenza probatoria che non possono
accertare il completo adempimento dell’onere di rendiconto. Peraltro, il doc. E
sarebbe pure incompleto, giacché evidenzia solo il mancato reperimento di
registrazioni telefoniche e corrispondenza e-mail, senza considerare le note
scritte interne e qualsiasi ulteriore documentazione.
Per
tutti questi motivi, la reclamante chiede l’adozione di appropriate misure di
esecuzione, e in particolare la designazione di un incaricato dell’esecuzione,
risorsa che già il primo giudice aveva ritenuto imprescindibile nella
fattispecie onde verificare l’attendibilità e la completezza delle informazioni
fornite e allestire un relativo rapporto esplicativo.
5.
Con le osservazioni al reclamo, la resistente sostiene invece di
avere perfettamente adempiuto al proprio onere di rendiconto, di non disporre
di ulteriore documentazione e di averlo giustificato mediante i doc. E/2,
ritenuto oltretutto che dai fatti in questione sono ormai trascorsi quasi 20
anni e che tutte le argomentazioni della controparte si limitano a mere
supposizioni soggettive non supportate da fatti concreti o prove, e che non
farebbero in ogni caso emergere un accertamento dei fatti manifestamente errato
da parte del primo giudice. La resistente aggiunge altresì che non vi sarebbe
alcuna disparità a livello informativo, che la controparte non spiega nemmeno
cosa le mancherebbe e per quali motivi necessiterebbe di questa presunta
documentazione (sicché la sua domanda neppure sarebbe sorretta da un interesse
degno di protezione), come pure che il Pretore ha correttamente ripartito
l’onere della prova.
6.
Giusta l’art. 336 cpv. 1 lett. a CPC, una decisione è esecutiva se è
passata in giudicato e il giudice non ha sospeso l’esecuzione. Se il giudice di
merito non ha già ordinato concrete misure di esecuzione, queste possono essere
richieste al giudice dell’esecuzione. La parte richiedente deve dimostrare che
le condizioni di esecutività sono adempiute e allegare i documenti necessari
(art. 338 CPC). Fa parte del suo onere probatorio anche chiarire, in caso di
dubbio, la portata della decisione da eseguire (STF 4A_287/2020 del 24 marzo
2021.
consid. 2.4). La parte convenuta deve invece dimostrare la sussistenza di
eventuali impedimenti materiali ai sensi dell’art. 341 cpv. 3 CPC, come
l’adempimento, la concessione di una dilazione, la prescrizione o la perenzione
della prestazione dovuta (STF 4A_269/2012 del 7 dicembre 2012 consid. 4.1; Droese in: Basler Kommentar ZPO, 3a
ed., n. 38 ad art. 341). Incombe dunque alla parte convenuta dimostrare
(laddove controverso) l’estensione del suo adempimento, e se lo stesso ha
soddisfatto i requisiti della decisione da eseguire (STF 4A_287/2020 del 24
marzo 2021 consid. 2.4). Queste obiezioni sono di principio proponibili solo se
basate su fatti sopraggiunti dopo la notifica della sentenza. Non spetta
difatti al giudice dell’esecuzione riesaminarne il contenuto. Obiezioni che
avrebbero potuto essere sollevate già nella procedura di merito non possono
pertanto, di regola, essere più considerate in quella esecutiva (STF
4A_287/2020 del 24 marzo 2021 consid. 2.3).
Per
il resto, il richiedente è unicamente tenuto a postulare l’esecuzione senza necessità
di indicare concretamente le misure desiderate: spetterà al giudice, in base al
suo apprezzamento, alla proporzionalità e indipendentemente dalle richieste
dell’istante, decidere quali siano le più indicate per raggiungere il risultato
auspicato (STF 4A_270/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 5.3.3; Zinsli in: Basler Kommentar ZPO, 3a ed., n. 4 ad art. 343, Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3a ed., n. 14 ad art. 343).
7.
Ora, nella fattispecie è pacifico che la decisione di rendiconto è
esecutiva e che fra gli obblighi ivi sanciti e quanto prodotto/mostrato dalla
banca sussiste una notevole discrepanza. L’onere della prova relativo
all’adempimento o all’impossibilità dell’adempimento spettava a CO 1. Tanto più
che il disequilibrio informativo fra quest’ultima e la cliente è evidente:
sapere quali documenti siano in possesso della banca e quali no rientra infatti
nella sfera di influenza esclusiva di quest’ultima, né si poteva pretendere
dalla cliente di specificare quanti e quali documenti esistano e quali fra
questi debbano ancora esserle sottoposti: le sue richieste di rendiconto e di
successiva esecuzione si basano per l’appunto sull’assenza di informazioni in
proposito. Sul tema, occorre anche evidenziare che, nell’ambito dell’appello di
cui all’inc. n. 12.2021.173 (procedura di merito), la banca non aveva mai
preteso né che la documentazione già consegnata soddisfacesse tutte le
richieste informative della cliente, né tantomeno di non essere (più) in
possesso delle ulteriori informazioni sollecitate. A ragione la reclamante
osserva dunque che l’irreperibilità e/o l’inesistenza di queste informazioni è
stata sollevata solamente nell’ambito della procedura di esecuzione. Con le
osservazioni al reclamo, la banca non lo nega, né contesta che al momento delle
prime richieste di rendiconto della cliente non erano ancora trascorsi dieci
anni, né afferma che i documenti in discussione siano stati distrutti.
Conseguentemente, la medesima non può ora pretendere che le dichiarazioni di
cui ai doc. E/2, allestite dai suoi medesimi dipendenti ovvero da persone a lei
legate da un rapporto di subordinazione, e che non assurgono al valore di
testimonianza (v. anche STF 5A_723/2017 del 17 dicembre 2018 consid. 7.4.2),
possano fugare i dubbi che il suo stesso atteggiamento ha generato e dimostrare
il preteso adempimento del rendiconto. Ne deriva altresì che il primo giudice ha
imposto all’istante un onere di dimostrazione che non gli incombeva, senza invece
considerare quello in capo alla banca.
8.
Essendovi fondati motivi per dubitare della completezza del
rendiconto fornito dalla parte convenuta e acclarata pertanto la necessità di pronunciare
misure di esecuzione, si giustifica di annullare la decisione di prima sede e
di rinviare l’incarto al Pretore, affinché questi decida, secondo il suo
prudente giudizio, quali siano le più opportune atte a garantire la corretta
esecuzione della decisione di rendiconto (v. sopra consid. 6 i.f.).
9.
Visto quanto precede il reclamo dev’essere accolto ai sensi dei
considerandi.
10.
Le
spese giudiziarie di secondo grado seguono la soccombenza della resistente (art.
106.
CPC). Le spese processuali, calcolate sulla base degli art. 2 e 14 LTG,
ammontano a fr. 1’500.-. Le ripetibili (art. 12 RTar), tenuto conto della
natura della presente procedura e del dispendio di tempo generato, sono
quantificate in fr. 2’500.-.
11.
La
presente sentenza, concernendo l'esecuzione di una decisione pronunciata in
materia di diritto delle obbligazioni, è suscettibile di un ricorso in materia
civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF; v. anche STF 4A_189/2016 del 13 luglio
2016.
consid. 1.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. Il reclamo 9 gennaio
2023 di RE 1 è accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione 23 dicembre 2022 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1 (inc.
SO.2022.4872) è annullata e l’incarto è rinviato al Pretore per un nuovo
giudizio ai sensi dei considerandi.
2. Le spese processuali
di fr. 1’500.- sono a carico della resistente, che rifonderà alla reclamante fr.
2’500.- a titolo di ripetibili di secondo grado.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Il
ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento
(art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne
soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni
pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).