12.2023.31
Scioglimento di una società anonima per lacune organizzative, sanatoria solo parziale; obbligo di iscrizione di qualsiasi cambiamento nel Registro di commercio
24 maggio 2023Italiano7 min
13.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.31
Lugano
24 maggio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.173 della Pretura del Distretto di
Riviera - promossa con notificazione 20 giugno 2022 dall’
AO
1
contro
AP
1
chiedente l’adozione delle misure necessarie nei
confronti della convenuta, priva di un ufficio di revisione abilitato;
nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 8
febbraio 2023, ha pronunciato lo scioglimento della società, ordinandone la
messa in liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento;
insorgente la convenuta con impugnativa del 24 febbraio 2023, con cui ha
chiesto di annullare il suo scioglimento a fronte dell’avvenuto ripristino
della situazione legale;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
1.
Costatata una lacuna
organizzativa della società AP 1, che era priva di un ufficio di revisione
abilitato e non aveva rinunciato alla revisione limitata (art. 727 seg. CO), l'Ufficio
del registro di commercio (qui di seguito: “URC”) l’ha diffidata, tramite
raccomandata 20 dicembre 2021, a ripristinare la situazione legale e a
notificare la pertinente iscrizione entro il termine di 30 giorni, menzionando
le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso della loro
violazione (art. 939 cpv. 1 CO). La raccomandata è ritornata all’URC con la
dicitura “Il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”,
attestando pure l’irraggiungibilità della società al suo domicilio legale in
contrasto con quanto sancito dagli art. 2 lett. b e 117 ORC
2.
Con un’e-mail del 21 febbraio
2022 la società ha postulato una proroga del termine di sanatoria. L’URC ha
accolto la richiesta il giorno stesso, prorogando il termine di 30 giorni.
3.
Scaduto infruttuosamente il
termine e costatata l’inazione della società, l’URC ha reiterato la diffida
mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (“FUSC”) del
6 maggio 2022, con cui invitava la società a sanare le lacune relative alla
composizione dei suoi organi, alla rappresentanza e al domicilio legale entro
30 giorni e a notificargli la pertinente iscrizione nel registro di commercio.
4.
In assenza di riscontri, con notifica
20 giugno 2022 l’URC ha deferito il caso al giudice, come previsto dall’art.
939 cpv. 2 CO.
5.
Il 23 giugno 2022 il Pretore, in
applicazione dell’art. 731b cpv. 1bis n. 1 CO, ha assegnato alla convenuta un
ultimo termine scadente il 14 luglio 2022 per ripristinare la situazione legale.
6.
Con scritto 9 settembre 2022, l’URC
ha comunicato al Pretore che la AP 1 aveva spostato la propria sede statutaria
da __________ a __________, allegando l’estratto RC aggiornato della società.
7.
Preso atto che la società
permaneva priva di un ufficio di revisione abilitato e non aveva rinunciato
alla revisione limitata, con decisione 8 febbraio 2023 il Pretore ne ha
pronunciato lo scioglimento e la messa in liquidazione secondo le prescrizioni
applicabili al fallimento ai sensi dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO,
prescindendo dal prelievo di spese processuali.
8.
Con “reclamo” del 24 febbraio
2023 con richiesta di concessione dell’effetto sospensivo, la società ha rilevato che la sua assemblea generale, in
data 20 febbraio 2023, ha rinunciato alla revisione limitata, annettendo al
gravame il relativo verbale e la dichiarazione di rinuncia sottoscritta il 21
febbraio 2023 e postulando conseguentemente di annullare il suo scioglimento,
con protesta di tasse, spese e ripetibili.
9.
Il 28 febbraio 2023 il
presidente di questa Camera ha informato la ricorrente che il suo gravame
sarebbe stato trattato quale appello, che prevede per legge (art. 315 cpv. 1
CPC) l’effetto sospensivo.
10.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che le decisioni finali di prima istanza sono impugnabili mediante
appello, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nell’ambito della procedura sommaria (art. 250 lett. c CPC),
il termine di impugnazione (non sospeso dalle ferie giudiziarie) è di 10 giorni
dalla notifica della decisione impugnata (art. 314 cpv. 1 CPC).
11.
Nel caso concreto il gravame,
in considerazione del valore litigioso (da determinare in base al valore della
società interessata e qui assimilabile, in assenza di migliori indicazioni, al
suo capitale sociale di fr. 100'000.-), viene come detto trattato quale
appello, tenuto conto che l’insorgente non è patrocinata da un legale e che il
giudizio pretorile non contiene, contrariamente a quanto prescritto dall’art.
238 lett. f CPC, alcuna indicazione dei mezzi di impugnazione. Inoltrato il 24
febbraio 2023 avverso la decisione 8 febbraio 2023, notificata il 15 febbraio
seguente, esso è senz’altro tempestivo.
12.
Come già ricordato alla
società nell’ambito della diffida a lei destinata, il ripristino della
situazione legale imponeva, alternativamente, la nomina di un ufficio di
revisione abilitato o la rinuncia alla revisione limitata e, cumulativamente,
la notifica della pertinente iscrizione al registro di commercio. Difatti, giusta
l’art. 933 cpv. 1 CO (equivalente, nella sua versione attuale, all’art. 937
vCO), ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi
iscritta. Sussiste in altre parole, per la società attraverso i suoi organi e
rappresentanti (art. 17 ORC), un obbligo legale di notificazione.
Fatti
13.
Ora, a distanza di oltre 17
mesi dall’apertura del procedimento da parte dell’URC, la società non risulta
avergli mai notificato la rinuncia alla revisione limitata (né essa lo ha mai
preteso): il registro, come ben evincibile dall’estratto societario, non
riporta alcuna modifica e contiene tutt’ora la vecchia iscrizione. Ne deriva
che la lacuna societaria non può considerarsi sanata (malgrado quanto deciso
nel corso dell’assemblea tenutasi il 20 febbraio 2023) e che l’impugnativa non
Considerandi
può pertanto trovare accoglimento.
14.
Le spese processuali vanno
calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100’000.-, pari al capitale
sociale dell’appellante risultante a registro di commercio (STF 4A_315/2010 del
19.
agosto 2010 consid. 2 e 4A_278/2010 dell’8 luglio 2010 consid. 6) e seguono
la soccombenza (art. 106 CPC). Non si assegnano ripetibili.
15.
Essendo la presente causa trattata
nella procedura sommaria, il giudizio può essere emanato da questa Camera nella
composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati, per le spese,
l’art. 106 CPC nonché la LTG,
decide:
1. L’appello 24 febbraio 2023 di AP 1 è respinto.
§ Di conseguenza, la
decisione 8 febbraio 2023 della Pretura
del Distretto di Riviera (inc. n. SO.2022.173) è confermata.
2. Le spese processuali d’appello di fr. 500.-, già anticipate
dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera e all’Ufficio fallimenti di Mendrisio
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).