12.2023.34
Appello incomprensibile e prolisso - mancato rispetto dell'ordine di emendarlo - irricevibilità
25 agosto 2023Italiano6 min
domanda riconvenzionale, sull’appello presentato l’8 marzo 2023 dalla convenuta;
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2023.34
Lugano
25 agosto 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2022.24 della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio sud - promossa con azione creditoria (recte: petizione) 14
giugno 2022 da
AO 1
AO 2
entrambi rappr. dallo RA 2
contro
AP
1
rappr. da RA 1
ed ora, avendo il Pretore,
con decisione 3 febbraio 2023, parzialmente accolto la petizione e respinto la
domanda riconvenzionale, sull’appello presentato l’8 marzo 2023 dalla convenuta;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 14 giugno
2022 gli avv. AO 1 e AO 2, al beneficio della necessaria autorizzazione ad
agire, hanno convenuto in giudizio RA 2 innanzi alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud, per ottenere la sua condanna al pagamento di
fr. 13'043.55 oltre interessi al 5% dal 16 agosto 2021 e il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Cham; con
memoriale 22 agosto 2022 la convenuta si è opposta alla petizione e in via
riconvenzionale ha postulato la condanna della controparte al pagamento di fr. 1'200.-
oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2020, con riserva di agire successivamente
per ulteriori fr. 11'000.- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2020, nonché di
fr. 500.- a titolo di spese necessarie e indennità di inconvenienza;
che
con decisione 3 febbraio 2023 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel
senso che ha condannato la convenuta al
pagamento di fr. 11'396.30 oltre interessi al 5% dal 16 settembre 2021 e ha
rigettato in tale misura l’opposizione al PE, e ha respinto la domanda
riconvenzionale;
che con appello 8 marzo
2023 la convenuta ha chiesto di riformare il giudizio pretorile nel senso di
respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale;
che
con disposizione ordinatoria processuale 14 marzo 2023, resa in applicazione
dell’art. 132 cpv. 1 e 2 CPC, il presidente di questa Camera, preso atto che l'appello
8 marzo 2023 risultava incomprensibile oltre che prolisso (39 pagine a fronte
di una sentenza di 12 pagine) per cui occorreva migliorare il grado di
chiarezza dell’atto e ridurre il numero di pagine (evitando ad esempio la
ripetizione degli argomenti sollevati) e ricordato pure che l’obbligo di
motivare l'appello ancorato all'art. 311 cpv. 1 CPC non consentiva la libera
esposizione di proprie tesi ma imponeva di confrontarsi criticamente con le
considerazioni del giudizio impugnato spiegando per quali motivi di fatto e di
diritto sarebbe errato e con ciò da riformare o da rinviare alla giurisdizione
inferiore, ha assegnato all’appellante un termine scadente il 31 marzo 2023,
poi prorogato una prima volta fino al 2 maggio 2023 (cfr. disposizione
ordinatoria processuale 4 aprile 2023) e una seconda volta fino al 25 maggio
2023 (cfr. disposizione ordinatoria processuale 3 maggio 2023), per
ripresentare una memoria d’appello che fosse ossequiosa dei principi predetti,
in tutti i casi con l’avvertenza che in caso di inadempienza dell’ordine in
questione l’appello sarebbe stato considerato come non presentato;
che il 25 maggio 2023
l'appellante ha provveduto a ripresentare un nuovo atto d'appello (ora di sole
24 pagine, scritte in modo fitto, talvolta con oltre 50 righe per pagina);
che in realtà il nuovo
memoriale, pur risultando più corto (ma perlopiù solo a seguito di un
“escamotage” di natura grafica - la riduzione o l’eliminazione degli spazi tra le
varie righe e soprattutto l’utilizzazione di caratteri più piccoli e di margini
più estesi - e, in misura ridotta, a seguito dell’eliminazione di qualche frase
o di riferimenti legali, dottrinali e giurisprudenziali, per altro non
determinanti), per il resto è di fatto identico a quello presentato originariamente
(tranne per l’aggiunta, a p. 3, di 5 righe “all’avvocato è preclusa la
possibilità di riscuotere … la validità della pretesa della controparte deve
essere respinta”): esso, come già quest’ultimo, continua dunque a presentare
le medesime carenze formali che erano state segnalate nella disposizione
ordinatoria processuale 14 marzo 2023, ossia a risultare incomprensibile oltre
che prolisso e a proporre una libera esposizione delle proprie tesi senza un confronto
critico con le considerazioni del giudizio impugnato e senza una spiegazione sui
motivi di fatto e di diritto per cui sarebbe errato;
che non potendo nelle
particolari circostanze l’appellante pretendere in buona fede (art. 52 CPC) di
aver nell’occasione validamente rispettato l’ordine di ripresentare una memoria
d’appello ossequiosa dei principi esposti nella disposizione ordinatoria
processuale 14 marzo 2023 e di aver con ciò sanato le carenze formali a lei
rimproverate a suo tempo, l'atto, conformemente alla comminatoria di cui
all'art. 132 cpv. 1 2ª frase e cpv. 2 CPC ivi contenuta, dev'essere ritenuto
come non presentato: ciò implica, trattandosi di un atto d'appello, che
quest'ultimo dev'essere dichiarato irricevibile (Reetz / Theiler, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, ZPO, 3ª ed., n. 33 ad art.
311; II CCA 6 luglio 2017 inc. n. 12.2017.78, 19 giugno 2018 inc. n.
12.2017.152 e 12.2018.12);
che,
stando così le cose, l’appello della convenuta, manifestamente improponibile, dev’essere
evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 312 cpv. 1 CPC, senza
che sia necessario notificarlo alla controparte per le eventuali osservazioni
di risposta;
che le spese processuali
della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso
inferiore a fr. 30'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che
non si assegnano ripetibili alla controparte, a cui il gravame non è stato
notificato per osservazioni;
che non ponendo la causa
questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio, che per
altro si conclude con la non entrata
nel merito di un’impugnazione manifestamente inammissibile, può essere
emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv.
1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3 LOG).
Per
questi motivi,
decide:
1. L’appello
8 marzo 2023 di AP 1 è irricevibile.
Considerandi
2.
Le spese processuali
di fr. 500.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono
ripetibili.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).