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Decisione

12.2023.34

Appello incomprensibile e prolisso - mancato rispetto dell'ordine di emendarlo - irricevibilità

25 agosto 2023Italiano6 min

domanda riconvenzionale, sull’appello presentato l’8 marzo 2023 dalla convenuta;

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

12.2023.34

Lugano

25 agosto 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2022.24 della Pretura della giurisdizione

di Mendrisio sud - promossa con azione creditoria (recte: petizione) 14

giugno 2022 da

AO 1

AO 2

entrambi rappr. dallo RA 2

contro

AP

1

rappr. da RA 1

ed ora, avendo il Pretore,

con decisione 3 febbraio 2023, parzialmente accolto la petizione e respinto la

domanda riconvenzionale, sull’appello presentato l’8 marzo 2023 dalla convenuta;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con petizione 14 giugno

2022 gli avv. AO 1 e AO 2, al beneficio della necessaria autorizzazione ad

agire, hanno convenuto in giudizio RA 2 innanzi alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio sud, per ottenere la sua condanna al pagamento di

fr. 13'043.55 oltre interessi al 5% dal 16 agosto 2021 e il rigetto in via

definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Cham; con

memoriale 22 agosto 2022 la convenuta si è opposta alla petizione e in via

riconvenzionale ha postulato la condanna della controparte al pagamento di fr. 1'200.-

oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2020, con riserva di agire successivamente

per ulteriori fr. 11'000.- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2020, nonché di

fr. 500.- a titolo di spese necessarie e indennità di inconvenienza;

che

con decisione 3 febbraio 2023 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel

senso che ha condannato la convenuta al

pagamento di fr. 11'396.30 oltre interessi al 5% dal 16 settembre 2021 e ha

rigettato in tale misura l’opposizione al PE, e ha respinto la domanda

riconvenzionale;

che con appello 8 marzo

2023 la convenuta ha chiesto di riformare il giudizio pretorile nel senso di

respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale;

che

con disposizione ordinatoria processuale 14 marzo 2023, resa in applicazione

dell’art. 132 cpv. 1 e 2 CPC, il presidente di questa Camera, preso atto che l'appello

8 marzo 2023 risultava incomprensibile oltre che prolisso (39 pagine a fronte

di una sentenza di 12 pagine) per cui occorreva migliorare il grado di

chiarezza dell’atto e ridurre il numero di pagine (evitando ad esempio la

ripetizione degli argomenti sollevati) e ricordato pure che l’obbligo di

motivare l'appello ancorato all'art. 311 cpv. 1 CPC non consentiva la libera

esposizione di proprie tesi ma imponeva di confrontarsi criticamente con le

considerazioni del giudizio impugnato spiegando per quali motivi di fatto e di

diritto sarebbe errato e con ciò da riformare o da rinviare alla giurisdizione

inferiore, ha assegnato all’appellante un termine scadente il 31 marzo 2023,

poi prorogato una prima volta fino al 2 maggio 2023 (cfr. disposizione

ordinatoria processuale 4 aprile 2023) e una seconda volta fino al 25 maggio

2023 (cfr. disposizione ordinatoria processuale 3 maggio 2023), per

ripresentare una memoria d’appello che fosse ossequiosa dei principi predetti,

in tutti i casi con l’avvertenza che in caso di inadempienza dell’ordine in

questione l’appello sarebbe stato considerato come non presentato;

che il 25 maggio 2023

l'appellante ha provveduto a ripresentare un nuovo atto d'appello (ora di sole

24 pagine, scritte in modo fitto, talvolta con oltre 50 righe per pagina);

che in realtà il nuovo

memoriale, pur risultando più corto (ma perlopiù solo a seguito di un

“escamotage” di natura grafica - la riduzione o l’eliminazione degli spazi tra le

varie righe e soprattutto l’utilizzazione di caratteri più piccoli e di margini

più estesi - e, in misura ridotta, a seguito dell’eliminazione di qualche frase

o di riferimenti legali, dottrinali e giurisprudenziali, per altro non

determinanti), per il resto è di fatto identico a quello presentato originariamente

(tranne per l’aggiunta, a p. 3, di 5 righe “all’avvocato è preclusa la

possibilità di riscuotere … la validità della pretesa della controparte deve

essere respinta”): esso, come già quest’ultimo, continua dunque a presentare

le medesime carenze formali che erano state segnalate nella disposizione

ordinatoria processuale 14 marzo 2023, ossia a risultare incomprensibile oltre

che prolisso e a proporre una libera esposizione delle proprie tesi senza un confronto

critico con le considerazioni del giudizio impugnato e senza una spiegazione sui

motivi di fatto e di diritto per cui sarebbe errato;

che non potendo nelle

particolari circostanze l’appellante pretendere in buona fede (art. 52 CPC) di

aver nell’occasione validamente rispettato l’ordine di ripresentare una memoria

d’appello ossequiosa dei principi esposti nella disposizione ordinatoria

processuale 14 marzo 2023 e di aver con ciò sanato le carenze formali a lei

rimproverate a suo tempo, l'atto, conformemente alla comminatoria di cui

all'art. 132 cpv. 1 2ª frase e cpv. 2 CPC ivi contenuta, dev'essere ritenuto

come non presentato: ciò implica, trattandosi di un atto d'appello, che

quest'ultimo dev'essere dichiarato irricevibile (Reetz / Theiler, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger,

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, ZPO, 3ª ed., n. 33 ad art.

311; II CCA 6 luglio 2017 inc. n. 12.2017.78, 19 giugno 2018 inc. n.

12.2017.152 e 12.2018.12);

che,

stando così le cose, l’appello della convenuta, manifestamente improponibile, dev’essere

evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 312 cpv. 1 CPC, senza

che sia necessario notificarlo alla controparte per le eventuali osservazioni

di risposta;

che le spese processuali

della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso

inferiore a fr. 30'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che

non si assegnano ripetibili alla controparte, a cui il gravame non è stato

notificato per osservazioni;

che non ponendo la causa

questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio, che per

altro si conclude con la non entrata

nel merito di un’impugnazione manifestamente inammissibile, può essere

emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv.

1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3 LOG).

Per

questi motivi,

decide:

1. L’appello

8 marzo 2023 di AP 1 è irricevibile.

Considerandi

2.

Le spese processuali

di fr. 500.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono

ripetibili.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).