12.2023.35
Istanza di conciliazione - irricevibilità per incompetenza territoriale
24 aprile 2023Italiano17 min
12.2023.35
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2023.35
12.2023.41
Lugano
24 aprile 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Stefani,
vicepresidente,
Grisanti
e Bozzini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. CM.2022.11 della Pretura del Distretto di
Blenio promossa con istanza di conciliazione 10 novembre 2022 da
AP
1
patrocinata dall'avv. PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall'avv. PA 2
che il Segretario assessore
ha dichiarato irricevibile con sentenza del 6 febbraio 2023, ponendo le spese
processuali di fr. 150.- a carico dell'istante;
appellante l'istante
che con appello 9 marzo 2023 chiede – previa ammissione al beneficio del
gratuito patrocinio (inc. 12.2023.41) – di annullare la decisione impugnata e
di rinviare l'istanza alla Pretura perché le rilasci l'autorizzazione ad agire
nei confronti della AO 1, protestate tasse, spese e ripetibili (inc.
12.2023.35);
mentre la convenuta con
risposta 31 marzo 2023 postula il rigetto dell'appello, pure con protesta di
spese processuali e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con contratto 17
giugno 2021 AP 1, in qualità di mandante ("cliente"), e la AO 1, in
qualità di mandataria, hanno sottoscritto un mandato – esclusivo – di
mediazione avente per oggetto la vendita del fondo n. 695 di __________,
proprietà della mandante, per il prezzo indicativo di
fr. 470'000.-. Il contratto prevedeva, fra l'altro, una provvigione del 5%
(valore minimo fr. 20'000.-) sul prezzo di vendita (o sul valore di permuta
concordato) da corrispondere "non appena il contratto di compravendita
viene autenticato in un atto pubblico in seguito all'indicazione di AO 1",
fermo restando che il diritto alla provvigione "non decade, se il
contratto di compravendita è nullo per colpa del cliente, o se viene
successivamente annullato, contestato o altrimenti rescisso. Se il cliente
rifiuta un potenziale acquirente indicato da AO 1, nonostante sia disposto a
pagare il prezzo di vendita intero, AO 1 ha diritto all'intera commissione
concordata (valore minimo CHF 20'000.-) più IVA del prezzo indicativo stabilito
nel presente mandato" (doc. C, clausola n. 3). Il contratto di
mediazione stabiliva inoltre che "Il foro competente esclusivo per
tutte le controversie derivanti da, o in relazione al presente mandato,
compresa la questione della sua attuabilità e validità, sono la sede di AO 1"
(clausola n. 5).
Considerandi
2.
Con atto pubblico
del 19 novembre 2021 stipulato davanti al notaio F__________ A__________, AP 1
ha concesso a M__________ P__________ e a R__________ P__________ un diritto di
compera sul menzionato fondo per l'importo di fr. 465'000.-, di cui fr.
21'600.- "quale acconto sono già stati versati sul conto intestato alla
spettabile AO 1, con sede in __________ e parte venditrice conferma che tale
somma in denaro è parte integrante del prezzo di compravendita" (doc.
B, clausola n. 4). Nell'ipotesi in cui il diritto di compera non fosse
esercitato, il contratto di costituzione del diritto di compera precisava che "l'acconto
di
fr. 21'600.- (…) decadrà a titolo di pena convenzionale a favore di parte
venditrice. Al contrario, in caso di esercizio del diritto di compera sarà
parte integrante del prezzo di compravendita" (clausola n. 5). Il 3
giugno 2022 M__________ P__________ e R__________ P__________ hanno comunicato
di rinunciare all'acquisto dell'immobile (e di conseguenza all'acconto versato)
per motivi personali (doc. G). Al che AP 1, richiamandosi alla clausola n. 5
del contratto di costituzione del diritto di compera, ha chiesto l'11 giugno
2022.
alla AO 1 di restituirle i fr. 21'600.- versati dai coniugi P__________
(doc. H).
3.
Visto il rifiuto
della mandataria che reputava la commissione in ogni caso dovuta perché con la
costituzione del diritto di compera essa aveva portato a termine il proprio
lavoro di mediazione come nell'ipotesi di una compravendita (doc. I), AP 1 ha
chiesto il 10 novembre 2022 alla Pretura del Distretto di Blenio un tentativo
di conciliazione per convenire in giudizio la AO 1 o in subordine i coniugi P__________
e obbligarli al pagamento di fr. 21'600.- oltre interessi del 5% dal 12 giugno
2022.
Il Segretario assessore ha quindi citato le parti a un'udienza di
conciliazione prevista per il 10 gennaio 2023.
4.
Il 16 dicembre 2022
la AO 1 ha comunicato che non sarebbe comparsa all'udienza di conciliazione e
con osservazioni di quello stesso giorno ha proposto di dichiarare irricevibile
l'istanza di conciliazione per incompetenza territoriale della Pretura adita.
5.
All'udienza di conciliazione
del 10 gennaio 2023, alla quale la AO 1 è rimasta assente, il Segretario
assessore ha assegnato all'istante un termine di 10 giorni per comunicare se
manteneva l'istanza. Il 20 gennaio 2023 AP 1 ha ritirato l'istanza nei
confronti di M__________ P__________ e R__________ P__________, mentre l'ha
mantenuta nei confronti della AO 1. Rilevato che quest'ultima si sarebbe
impossessata, senza alcun titolo, dell'acconto di fr. 21'600.- che essa deteneva
a mero titolo fiduciario sulla scorta del noto diritto di compera, per
l'istante il rifiuto di restituire l'importo costituiva un atto illecito che
fondava la competenza della Pretura adita. Onde la richiesta di rilasciarle
l'autorizzazione ad agire nei confronti della AO 1.
6.
Dopo avere
stralciato dal ruolo, il 31 gennaio 2023, la procedura di conciliazione nei
confronti di M__________ P__________ e R__________ P__________, con decisione 6
febbraio 2023 il Segretario assessore non è entrato nel merito dell'istanza di
conciliazione nei confronti della AO 1 e ha posto le spese processuali di fr.
150.- a carico dell'istante, senza assegnare ripetibili (art. 113 cpv. 1 CPC).
In sintesi, il Segretario assessore, pronunciandosi sulla facoltà e sui limiti dell'autorità
di conciliazione di decidere in merito a questioni pregiudiziali e in
particolare sui presupposti processuali (art. 59 CPC), ha premesso, sulla
scorta di una recente sentenza della Seconda Camera civile del Tribunale
d'appello, che detta autorità deve limitarsi a casi chiari e non pronunciarsi
su questioni giuridiche complesse. Ciò posto, per il Segretario assessore
l'accertamento della competenza territoriale appariva "agevole"
nel caso specifico e induceva a chinarsi sulla relativa censura della
convenuta. Considerato che la controversia riguardava in sostanza la questione
se il diritto della AO 1 alla provvigione (secondo le modalità previste dal
punto n. 3 del mandato di mediazione) sorgesse già con la costituzione del
diritto di compera e non necessariamente alla sottoscrizione di un contratto di
compravendita, il Segretario assessore ha stabilito che il procedimento verteva
sull'interpretazione del mandato di mediazione, tema che secondo lui rientrava
perfettamente nella proroga di foro figurante nel medesimo. Già di primo
acchito estraneo alla richiesta creditoria dell'istante risultava invece il
contratto di costituzione del diritto di compera, che regolava unicamente i
rapporti tra AP 1 e M__________ P__________ e R__________ P__________
comprovando segnatamente il versamento da parte di questi ultimi della somma di
fr. 21'600.- sul conto della convenuta e l'impossibilità per i medesimi (visto
il mancato esercizio del diritto di compera) di domandarne la retrocessione, ma
non definiva in alcun modo chi – tra l'istante e la AO 1 – potesse disporre in
ultima analisi di quell'importo. E siccome tale tematica era "immanente
al significato del doc. C, ovvero del contratto che effettivamente regola i
rapporti tra le parti", il Segretario assessore ha concluso per la
propria incompetenza territoriale.
7.
Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 9 marzo 2023
per ottenere l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa
alla Pretura perché proceda a rilasciarle l'autorizzazione ad agire nei
confronti della AO 1, protestate tasse, spese e ripetibili. Contestualmente
essa insta per essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
8.
Con risposta 31
marzo 2023 la AO 1 propone di respingere l'appello, pure con protesta di spese
processuali e ripetibili.
9.
La decisione con cui
l'autorità di conciliazione non entra nel merito della lite per mancanza di un
presupposto processuale (art. 59 CPC) è finale. Come tale essa è quindi
impugnabile con appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso fatto
valere con l'istanza di conciliazione (II CCA inc. 12.2022.11 del 10 marzo 2022
consid. 4 con richiami). Stante un valore litigioso di fr. 21'600.-, la
sentenza del Segretario assessore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv.
2.
CPC). Presentato il 9 marzo 2023, ultimo giorno utile, contro la decisione
impugnata (notificata il 7 febbraio 2023 al patrocinatore dell'istante),
l'appello in esame è dunque tempestivo. Come è tempestiva la relativa risposta
del 31 marzo 2023 (art. 312 cpv. 2 CPC).
10.
L'appellante ribadisce
che la pretesa trova fondamento nel contratto di diritto di compera del 19 novembre
2021.
e si riconduce a un atto illecito, ovvero al rifiuto della convenuta di
versarle l'importo da costei trattenuto a titolo fiduciario in favore del legittimo
beneficiario (lei stessa). L'istante rimprovera al Segretario assessore di
avere vagliato la competenza sulla base della contropretesa della convenuta che
questa avrebbe semmai potuto fare valere nella causa di merito mediante
compensazione o azione riconvenzionale. Rileva che le pretese della controparte
non possono fondare la competenza territoriale della procedura principale.
Quanto alla propria pretesa, essa non l'ha basata sul contratto di
intermediazione, proprio perché tale tesi era sostenuta dalla convenuta ma da
lei contestata. A torto il Segretario assessore avrebbe dunque analizzato unicamente
il contratto di mediazione cercando una correlazione con la propria pretesa ma
trascurando che essa chiedeva di condannare la controparte al pagamento in suo
favore della pena convenzionale di fr. 21'600.- e non di accertare il buon
fondamento della provvigione (procedura in cui essa avrebbe rivestito il ruolo
di convenuta). Poco importa poi che l'importo versato per la costituzione del
diritto di compera equivalesse a quello versato a titolo di riservazione dai
potenziali acquirenti giacché tali importi non avevano alcun legame con il
diritto alla provvigione della convenuta (memoriale, pag. 4 seg.).
Sempre a torto – soggiunge
l'appellante – il Segretario assessore ha ritenuto senza rilievo il contratto
di costituzione del diritto di compera (doc. B). Ora, se è vero che la AO 1 non
ha sottoscritto quell'accordo, essa vi era pur sempre menzionata come
depositaria dell'acconto versato dai coniugi P__________ e poi decaduto in
favore della "venditrice" a titolo di pena convenzionale. Sarebbe
proprio tale circostanza a fondare la sua pretesa – non contrattuale, bensì
derivante da un atto illecito (art. 36 CPC) – nei confronti di AO 1 e a creare
la competenza della Pretura di Blenio senza dover fare capo alla proroga di
foro del contratto di mediazione. Che poi il doc. B non definisca chi – tra lei
e la AO 1 – possa in ultima analisi disporre del conteso importo sarebbe
sconfessato dall'art. 5 del contratto di costituzione del diritto di compera,
il quale dispone senza ombra di dubbio che in caso di mancato esercizio di tale
diritto l'acconto decade in favore della venditrice. Il rifiuto della
controparte di versare la ricordata somma in virtù di una sua asserita
contropretesa non influenza così per l'appellante la propria pretesa né
giustifica d'invocare la proroga di foro. Tenuto conto di ciò come pure del
fatto che la convenuta non è comparsa all'udienza di conciliazione, il
Segretario assessore avrebbe dovuto rilasciarle l'autorizzazione ad agire
anziché dichiarare l'istanza irricevibile (loc. cit., pag. 5 a 7).
11.
Sulla questione di
sapere se e in che misura l'autorità di conciliazione, che non è un giudice,
possa decidere in merito ai presupposti processuali (art. 59 CPC), e in
particolare sulla competenza per territorio, il Tribunale federale ha avuto
modo di stabilire, di recente, che ove la convenuta sollevi l'eccezione di
incompetenza, l'autorità di conciliazione – che nel Cantone Ticino in tutte le
cause che non competono al Giudice di pace è il Segretario assessore, "riservate
le competenze delle autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto
di abitazioni e di locali commerciali e di parità dei sessi" (art. 3
cpv. 1 LACPC [RL 270.100] e 35 cpv. 2 lett. a LOG) – può emettere una decisione
di non entrata in materia, anche se il foro non è imperativo, a condizione che
l'incompetenza sia manifesta (DTF 146 III 265 consid. 4.3). Ove ciò non fosse
il caso, data la funzione essenzialmente conciliatrice, detta autorità – che di
principio non ha competenza giurisdizionale – rilascerà invece all'istante l'autorizzazione
ad agire e lascerà al tribunale adito il compito di pronunciarsi sul contestato
presupposto (inc. 2021/223 della Chambre des recours civile del
Tribunale cantonale vodese del 16 agosto 2021 in: JdT 2022 III pag. 141 consid.
3.2.2). La chiusura della procedura per mezzo di una decisione di
irricevibilità presuppone così che l'incompetenza possa essere stabilita in
maniera affidabile (in fatto e in diritto) senza dover procedere a importanti indagini
che si rivelerebbero incompatibili con le esigenze della procedura di
conciliazione. Certo, la procedura di conciliazione, vista la sua natura
informale, difficilmente si presta a una simile operazione. Sta di fatto che
non si può pretendere da un'autorità di conciliazione manifestamente
incompetente che rilasci un'autorizzazione ad agire, dal momento che un simile
atto non sarebbe valido e non dispiegherebbe effetti giuridici (DTF 146 III 265
consid. 4.2).
12.
Ciò premesso, v'è da domandarsi
se nel caso specifico il Segretario assessore poteva dichiarare l'istanza di
conciliazione di AP 1 irricevibile per manifesta incompetenza
territoriale. Sulla questione egli non si è dipartito dalla giurisprudenza
testé illustrata del Tribunale federale ma ha pur sempre riconosciuto che
l'autorità di conciliazione deve limitarsi ai casi chiari e non pronunciarsi su
questioni giuridiche complesse. Egli ha quindi ritenuto "agevole"
l'accertamento della (in)competenza territoriale nel caso concreto, rilevando che
il procedimento verteva sull'interpretazione degli accordi di cui al contratto
di mediazione e pertanto su un "tema che rientra perfettamente nella
proroga di foro contenuta in quest'ultimo", non senza aggiungere che
la questione di sapere chi – tra istante e convenuta – possa in ultima analisi
disporre dell'importo conteso è "immanente al significato del doc. C,
ovvero del contratto che effettivamente regola i rapporti tra le parti".
Certo, il Segretario assessore non ha dichiarato espressamente che la sua
incompetenza territoriale era manifesta, ovvero chiara ed evidente (RtiD
II-2015 pag. 860 n. 36c consid. 7). Sta di fatto che egli – muovendosi dalla
premessa che l'autorità di conciliazione deve limitarsi ai casi chiari – ha per
finire accertato ciò. Ora, se tale conclusione regga alla luce degli argomenti
addotti dall'appellante si vedrà in appresso.
13.
Per quel che è della
censura secondo cui il Segretario assessore avrebbe, a torto, fondato il
proprio esame sulla base della contropretesa (contrattuale) della convenuta
anziché sulla propria pretesa derivante da un atto illecito, ovvero dal rifiuto
della AO 1 di versarle l'importo da costei trattenuto a titolo fiduciario in
favore del legittimo beneficiario (lei stessa), si osserva quanto segue. Si
conviene con l'appellante che – come il Tribunale federale ha già avuto modo di
precisare in relazione alle autorità paritetiche di conciliazione (art. 200
cpv. 1 CPC) – nella mera procedura di conciliazione la competenza dell'autorità
adita si determina di principio sulla base delle allegazioni della parte
istante (DTF 146 III 47 consid. 4.3). Ciò nondimeno, essa non si avvede che
anche così facendo l'esito del giudizio non muta. Per quanto concerne
specificatamente le proroghe di foro (art. 17 cpv. 1 CPC), la giurisprudenza ha
già avuto modo di stabilire che una convenzione di procedura va piuttosto
interpretata nel senso di un'espressione della volontà delle parti di
attribuire al tribunale scelto una competenza generale (DTF 121 III 495 consid.
5c). Il Tribunale federale ha altresì precisato che quando in base al suo
tenore la clausola di proroga del foro si riferisce in generale a tutti i
litigi attinenti al contratto, essa non riguarda unicamente le pretese fondate
su tale contratto, ma pure quelle derivanti da atti illeciti, ove questi
costituiscano simultaneamente pure una violazione del contratto o se esiste una
connessione fra loro e l'oggetto di quest'ultimo (DTF 147 III 153 consid. 5.1
in fine con rinvio). Ciò posto, anche limitandosi alle allegazioni
dell'istante, la decisione del Segretario assessore resiste – a un sommario
esame – alla critica. Non fa dubbio, infatti, che la proroga di foro all'art. 5
del contratto di mediazione (che prescrive il foro esclusivo alla sede di AO 1
per tutte le controversie derivanti da, o in relazione al presente mandato) si
riferisce in generale a tutti i litigi attinenti a tale contratto nel senso
della giurisprudenza testé evocata. Ne segue che essa si estende anche alle
pretese derivanti da atti illeciti se questi costituiscono pure una violazione
del contratto o se questi sono correlati all'oggetto del medesimo. E nella
fattispecie quanto meno la correlazione fra la richiesta di restituzione
dell'acconto di fr. 21'600.- pagato dai coniugi P__________ (quand'anche fosse
fondata su un atto illecito come pretende l'appellante) e il contratto di
mediazione è palese, a prescindere dal fatto che il mancato perfezionamento
della compravendita conferisse alla convenuta il diritto alla provvigione
(questione sostanziale, esulante dal quadro dell'odierno giudizio). È infatti
evidente che l'importo era stato versato da costoro alla AO 1 al momento della
costituzione del diritto di compera proprio per tenere conto del contratto di
mediazione fra AP 1 e la convenuta. Ciò bastava, da sé solo, per concludere –
in maniera affidabile e senza dover ricorrere a dispendiose investigazioni – che
la questione rientrava "perfettamente" nella nota proroga di foro,
come ha fatto il Segretario assessore.
14.
Né sovverte tale
conclusione il fatto che la convenuta non sia comparsa all'udienza di
conciliazione, la AO 1 essendosi, comunque sia, determinata per scritto, come
era suo diritto, sull'istanza della controparte (Aeschlimann-Disler/Heinzmann in: CPC, Petit Commentaire, Basilea 2021, n. 13 ad art. 202 CPC), e avendo, in
tale occasione, sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale. Considerata,
per finire, la manifesta incompetenza territoriale dell'autorità di
conciliazione adita, l'appello vede la sua sorte segnata. Giovi ad ogni buon
conto rilevare – per abbondanza – che anche sotto il profilo dell'economia
processuale non si intravede quale sia l'interesse pratico e attuale
dell'istante al rilascio in questa fase di un'autorizzazione ad agire che il
giudice adito sarebbe poi libero di riesaminare e che, con ogni verosimiglianza,
andrebbe annullata alla luce dei principi illustrati dianzi (consid. 11 e 13).
15.
Le spese processuali
del presente giudizio, stabilite in fr. 300.- in applicazione degli art. 5 e 17
LTG – stante un valore litigioso di fr. 21'600.- (sopra, consid. 9), determinante
anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale – e tenuto conto
della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la
soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano per contro
ripetibili (art. 113 cpv. 1 CPC; III CCA inc. 13.2019.81 del 29 gennaio 2020
consid. 9).
16.
Quanto al gratuito
patrocinio sollecitato da AP 1 in questa sede, esso non può entrare in linea di
conto. Quand'anche la richiedente versasse in gravi ristrettezze, l'appello
(vista la manifesta incompetenza territoriale dell'autorità di
conciliazione adita) appariva sin dall'inizio senza probabilità di successo.
L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale
segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. L'appello 9 marzo 2023 di AP 1 è respinto.
2. Le
spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico dell'appellante. Non si
assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Blenio.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).