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Decisione

12.2023.35

Istanza di conciliazione - irricevibilità per incompetenza territoriale

24 aprile 2023Italiano17 min

12.2023.35

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

12.2023.35

12.2023.41

Lugano

24 aprile 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Stefani,

vicepresidente,

Grisanti

e Bozzini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. CM.2022.11 della Pretura del Distretto di

Blenio promossa con istanza di conciliazione 10 novembre 2022 da

AP

1

patrocinata dall'avv. PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall'avv. PA 2

che il Segretario assessore

ha dichiarato irricevibile con sentenza del 6 febbraio 2023, ponendo le spese

processuali di fr. 150.- a carico dell'istante;

appellante l'istante

che con appello 9 marzo 2023 chiede – previa ammissione al beneficio del

gratuito patrocinio (inc. 12.2023.41) – di annullare la decisione impugnata e

di rinviare l'istanza alla Pretura perché le rilasci l'autorizzazione ad agire

nei confronti della AO 1, protestate tasse, spese e ripetibili (inc.

12.2023.35);

mentre la convenuta con

risposta 31 marzo 2023 postula il rigetto dell'appello, pure con protesta di

spese processuali e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Con contratto 17

giugno 2021 AP 1, in qualità di mandante ("cliente"), e la AO 1, in

qualità di mandataria, hanno sottoscritto un mandato – esclusivo – di

mediazione avente per oggetto la vendita del fondo n. 695 di __________,

proprietà della mandante, per il prezzo indicativo di

fr. 470'000.-. Il contratto prevedeva, fra l'altro, una provvigione del 5%

(valore minimo fr. 20'000.-) sul prezzo di vendita (o sul valore di permuta

concordato) da corrispondere "non appena il contratto di compravendita

viene autenticato in un atto pubblico in seguito all'indicazione di AO 1",

fermo restando che il diritto alla provvigione "non decade, se il

contratto di compravendita è nullo per colpa del cliente, o se viene

successivamente annullato, contestato o altrimenti rescisso. Se il cliente

rifiuta un potenziale acquirente indicato da AO 1, nonostante sia disposto a

pagare il prezzo di vendita intero, AO 1 ha diritto all'intera commissione

concordata (valore minimo CHF 20'000.-) più IVA del prezzo indicativo stabilito

nel presente mandato" (doc. C, clausola n. 3). Il contratto di

mediazione stabiliva inoltre che "Il foro competente esclusivo per

tutte le controversie derivanti da, o in relazione al presente mandato,

compresa la questione della sua attuabilità e validità, sono la sede di AO 1"

(clausola n. 5).

Considerandi

2.

Con atto pubblico

del 19 novembre 2021 stipulato davanti al notaio F__________ A__________, AP 1

ha concesso a M__________ P__________ e a R__________ P__________ un diritto di

compera sul menzionato fondo per l'importo di fr. 465'000.-, di cui fr.

21'600.- "quale acconto sono già stati versati sul conto intestato alla

spettabile AO 1, con sede in __________ e parte venditrice conferma che tale

somma in denaro è parte integrante del prezzo di compravendita" (doc.

B, clausola n. 4). Nell'ipotesi in cui il diritto di compera non fosse

esercitato, il contratto di costituzione del diritto di compera precisava che "l'acconto

di

fr. 21'600.- (…) decadrà a titolo di pena convenzionale a favore di parte

venditrice. Al contrario, in caso di esercizio del diritto di compera sarà

parte integrante del prezzo di compravendita" (clausola n. 5). Il 3

giugno 2022 M__________ P__________ e R__________ P__________ hanno comunicato

di rinunciare all'acquisto dell'immobile (e di conseguenza all'acconto versato)

per motivi personali (doc. G). Al che AP 1, richiamandosi alla clausola n. 5

del contratto di costituzione del diritto di compera, ha chiesto l'11 giugno

2022.

alla AO 1 di restituirle i fr. 21'600.- versati dai coniugi P__________

(doc. H).

3.

Visto il rifiuto

della mandataria che reputava la commissione in ogni caso dovuta perché con la

costituzione del diritto di compera essa aveva portato a termine il proprio

lavoro di mediazione come nell'ipotesi di una compravendita (doc. I), AP 1 ha

chiesto il 10 novembre 2022 alla Pretura del Distretto di Blenio un tentativo

di conciliazione per convenire in giudizio la AO 1 o in subordine i coniugi P__________

e obbligarli al pagamento di fr. 21'600.- oltre interessi del 5% dal 12 giugno

2022.

Il Segretario assessore ha quindi citato le parti a un'udienza di

conciliazione prevista per il 10 gennaio 2023.

4.

Il 16 dicembre 2022

la AO 1 ha comunicato che non sarebbe comparsa all'udienza di conciliazione e

con osservazioni di quello stesso giorno ha proposto di dichiarare irricevibile

l'istanza di conciliazione per incompetenza territoriale della Pretura adita.

5.

All'udienza di conciliazione

del 10 gennaio 2023, alla quale la AO 1 è rimasta assente, il Segretario

assessore ha assegnato all'istante un termine di 10 giorni per comunicare se

manteneva l'istanza. Il 20 gennaio 2023 AP 1 ha ritirato l'istanza nei

confronti di M__________ P__________ e R__________ P__________, mentre l'ha

mantenuta nei confronti della AO 1. Rilevato che quest'ultima si sarebbe

impossessata, senza alcun titolo, dell'acconto di fr. 21'600.- che essa deteneva

a mero titolo fiduciario sulla scorta del noto diritto di compera, per

l'istante il rifiuto di restituire l'importo costituiva un atto illecito che

fondava la competenza della Pretura adita. Onde la richiesta di rilasciarle

l'autorizzazione ad agire nei confronti della AO 1.

6.

Dopo avere

stralciato dal ruolo, il 31 gennaio 2023, la procedura di conciliazione nei

confronti di M__________ P__________ e R__________ P__________, con decisione 6

febbraio 2023 il Segretario assessore non è entrato nel merito dell'istanza di

conciliazione nei confronti della AO 1 e ha posto le spese processuali di fr.

150.- a carico dell'istante, senza assegnare ripetibili (art. 113 cpv. 1 CPC).

In sintesi, il Segretario assessore, pronunciandosi sulla facoltà e sui limiti dell'autorità

di conciliazione di decidere in merito a questioni pregiudiziali e in

particolare sui presupposti processuali (art. 59 CPC), ha premesso, sulla

scorta di una recente sentenza della Seconda Camera civile del Tribunale

d'appello, che detta autorità deve limitarsi a casi chiari e non pronunciarsi

su questioni giuridiche complesse. Ciò posto, per il Segretario assessore

l'accertamento della competenza territoriale appariva "agevole"

nel caso specifico e induceva a chinarsi sulla relativa censura della

convenuta. Considerato che la controversia riguardava in sostanza la questione

se il diritto della AO 1 alla provvigione (secondo le modalità previste dal

punto n. 3 del mandato di mediazione) sorgesse già con la costituzione del

diritto di compera e non necessariamente alla sottoscrizione di un contratto di

compravendita, il Segretario assessore ha stabilito che il procedimento verteva

sull'interpretazione del mandato di mediazione, tema che secondo lui rientrava

perfettamente nella proroga di foro figurante nel medesimo. Già di primo

acchito estraneo alla richiesta creditoria dell'istante risultava invece il

contratto di costituzione del diritto di compera, che regolava unicamente i

rapporti tra AP 1 e M__________ P__________ e R__________ P__________

comprovando segnatamente il versamento da parte di questi ultimi della somma di

fr. 21'600.- sul conto della convenuta e l'impossibilità per i medesimi (visto

il mancato esercizio del diritto di compera) di domandarne la retrocessione, ma

non definiva in alcun modo chi – tra l'istante e la AO 1 – potesse disporre in

ultima analisi di quell'importo. E siccome tale tematica era "immanente

al significato del doc. C, ovvero del contratto che effettivamente regola i

rapporti tra le parti", il Segretario assessore ha concluso per la

propria incompetenza territoriale.

7.

Contro la decisione

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 9 marzo 2023

per ottenere l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa

alla Pretura perché proceda a rilasciarle l'autorizzazione ad agire nei

confronti della AO 1, protestate tasse, spese e ripetibili. Contestualmente

essa insta per essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

8.

Con risposta 31

marzo 2023 la AO 1 propone di respingere l'appello, pure con protesta di spese

processuali e ripetibili.

9.

La decisione con cui

l'autorità di conciliazione non entra nel merito della lite per mancanza di un

presupposto processuale (art. 59 CPC) è finale. Come tale essa è quindi

impugnabile con appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso fatto

valere con l'istanza di conciliazione (II CCA inc. 12.2022.11 del 10 marzo 2022

consid. 4 con richiami). Stante un valore litigioso di fr. 21'600.-, la

sentenza del Segretario assessore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv.

2.

CPC). Presentato il 9 marzo 2023, ultimo giorno utile, contro la decisione

impugnata (notificata il 7 febbraio 2023 al patrocinatore dell'istante),

l'appello in esame è dunque tempestivo. Come è tempestiva la relativa risposta

del 31 marzo 2023 (art. 312 cpv. 2 CPC).

10.

L'appellante ribadisce

che la pretesa trova fondamento nel contratto di diritto di compera del 19 novembre

2021.

e si riconduce a un atto illecito, ovvero al rifiuto della convenuta di

versarle l'importo da costei trattenuto a titolo fiduciario in favore del legittimo

beneficiario (lei stessa). L'istante rimprovera al Segretario assessore di

avere vagliato la competenza sulla base della contropretesa della convenuta che

questa avrebbe semmai potuto fare valere nella causa di merito mediante

compensazione o azione riconvenzionale. Rileva che le pretese della controparte

non possono fondare la competenza territoriale della procedura principale.

Quanto alla propria pretesa, essa non l'ha basata sul contratto di

intermediazione, proprio perché tale tesi era sostenuta dalla convenuta ma da

lei contestata. A torto il Segretario assessore avrebbe dunque analizzato unicamente

il contratto di mediazione cercando una correlazione con la propria pretesa ma

trascurando che essa chiedeva di condannare la controparte al pagamento in suo

favore della pena convenzionale di fr. 21'600.- e non di accertare il buon

fondamento della provvigione (procedura in cui essa avrebbe rivestito il ruolo

di convenuta). Poco importa poi che l'importo versato per la costituzione del

diritto di compera equivalesse a quello versato a titolo di riservazione dai

potenziali acquirenti giacché tali importi non avevano alcun legame con il

diritto alla provvigione della convenuta (memoriale, pag. 4 seg.).

Sempre a torto – soggiunge

l'appellante – il Segretario assessore ha ritenuto senza rilievo il contratto

di costituzione del diritto di compera (doc. B). Ora, se è vero che la AO 1 non

ha sottoscritto quell'accordo, essa vi era pur sempre menzionata come

depositaria dell'acconto versato dai coniugi P__________ e poi decaduto in

favore della "venditrice" a titolo di pena convenzionale. Sarebbe

proprio tale circostanza a fondare la sua pretesa – non contrattuale, bensì

derivante da un atto illecito (art. 36 CPC) – nei confronti di AO 1 e a creare

la competenza della Pretura di Blenio senza dover fare capo alla proroga di

foro del contratto di mediazione. Che poi il doc. B non definisca chi – tra lei

e la AO 1 – possa in ultima analisi disporre del conteso importo sarebbe

sconfessato dall'art. 5 del contratto di costituzione del diritto di compera,

il quale dispone senza ombra di dubbio che in caso di mancato esercizio di tale

diritto l'acconto decade in favore della venditrice. Il rifiuto della

controparte di versare la ricordata somma in virtù di una sua asserita

contropretesa non influenza così per l'appellante la propria pretesa né

giustifica d'invocare la proroga di foro. Tenuto conto di ciò come pure del

fatto che la convenuta non è comparsa all'udienza di conciliazione, il

Segretario assessore avrebbe dovuto rilasciarle l'autorizzazione ad agire

anziché dichiarare l'istanza irricevibile (loc. cit., pag. 5 a 7).

11.

Sulla questione di

sapere se e in che misura l'autorità di conciliazione, che non è un giudice,

possa decidere in merito ai presupposti processuali (art. 59 CPC), e in

particolare sulla competenza per territorio, il Tribunale federale ha avuto

modo di stabilire, di recente, che ove la convenuta sollevi l'eccezione di

incompetenza, l'autorità di conciliazione – che nel Cantone Ticino in tutte le

cause che non competono al Giudice di pace è il Segretario assessore, "riservate

le competenze delle autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto

di abitazioni e di locali commerciali e di parità dei sessi" (art. 3

cpv. 1 LACPC [RL 270.100] e 35 cpv. 2 lett. a LOG) – può emettere una decisione

di non entrata in materia, anche se il foro non è imperativo, a condizione che

l'incompetenza sia manifesta (DTF 146 III 265 consid. 4.3). Ove ciò non fosse

il caso, data la funzione essenzialmente conciliatrice, detta autorità – che di

principio non ha competenza giurisdizionale – rilascerà invece all'istante l'autorizzazione

ad agire e lascerà al tribunale adito il compito di pronunciarsi sul contestato

presupposto (inc. 2021/223 della Chambre des recours civile del

Tribunale cantonale vodese del 16 agosto 2021 in: JdT 2022 III pag. 141 consid.

3.2.2). La chiusura della procedura per mezzo di una decisione di

irricevibilità presuppone così che l'incompetenza possa essere stabilita in

maniera affidabile (in fatto e in diritto) senza dover procedere a importanti indagini

che si rivelerebbero incompatibili con le esigenze della procedura di

conciliazione. Certo, la procedura di conciliazione, vista la sua natura

informale, difficilmente si presta a una simile operazione. Sta di fatto che

non si può pretendere da un'autorità di conciliazione manifestamente

incompetente che rilasci un'autorizzazione ad agire, dal momento che un simile

atto non sarebbe valido e non dispiegherebbe effetti giuridici (DTF 146 III 265

consid. 4.2).

12.

Ciò premesso, v'è da domandarsi

se nel caso specifico il Segretario assessore poteva dichiarare l'istanza di

conciliazione di AP 1 irricevibile per manifesta incompetenza

territoriale. Sulla questione egli non si è dipartito dalla giurisprudenza

testé illustrata del Tribunale federale ma ha pur sempre riconosciuto che

l'autorità di conciliazione deve limitarsi ai casi chiari e non pronunciarsi su

questioni giuridiche complesse. Egli ha quindi ritenuto "agevole"

l'accertamento della (in)competenza territoriale nel caso concreto, rilevando che

il procedimento verteva sull'interpretazione degli accordi di cui al contratto

di mediazione e pertanto su un "tema che rientra perfettamente nella

proroga di foro contenuta in quest'ultimo", non senza aggiungere che

la questione di sapere chi – tra istante e convenuta – possa in ultima analisi

disporre dell'importo conteso è "immanente al significato del doc. C,

ovvero del contratto che effettivamente regola i rapporti tra le parti".

Certo, il Segretario assessore non ha dichiarato espressamente che la sua

incompetenza territoriale era manifesta, ovvero chiara ed evidente (RtiD

II-2015 pag. 860 n. 36c consid. 7). Sta di fatto che egli – muovendosi dalla

premessa che l'autorità di conciliazione deve limitarsi ai casi chiari – ha per

finire accertato ciò. Ora, se tale conclusione regga alla luce degli argomenti

addotti dall'appellante si vedrà in appresso.

13.

Per quel che è della

censura secondo cui il Segretario assessore avrebbe, a torto, fondato il

proprio esame sulla base della contropretesa (contrattuale) della convenuta

anziché sulla propria pretesa derivante da un atto illecito, ovvero dal rifiuto

della AO 1 di versarle l'importo da costei trattenuto a titolo fiduciario in

favore del legittimo beneficiario (lei stessa), si osserva quanto segue. Si

conviene con l'appellante che – come il Tribunale federale ha già avuto modo di

precisare in relazione alle autorità paritetiche di conciliazione (art. 200

cpv. 1 CPC) – nella mera procedura di conciliazione la competenza dell'autorità

adita si determina di principio sulla base delle allegazioni della parte

istante (DTF 146 III 47 consid. 4.3). Ciò nondimeno, essa non si avvede che

anche così facendo l'esito del giudizio non muta. Per quanto concerne

specificatamente le proroghe di foro (art. 17 cpv. 1 CPC), la giurisprudenza ha

già avuto modo di stabilire che una convenzione di procedura va piuttosto

interpretata nel senso di un'espressione della volontà delle parti di

attribuire al tribunale scelto una competenza generale (DTF 121 III 495 consid.

5c). Il Tribunale federale ha altresì precisato che quando in base al suo

tenore la clausola di proroga del foro si riferisce in generale a tutti i

litigi attinenti al contratto, essa non riguarda unicamente le pretese fondate

su tale contratto, ma pure quelle derivanti da atti illeciti, ove questi

costituiscano simultaneamente pure una violazione del contratto o se esiste una

connessione fra loro e l'oggetto di quest'ultimo (DTF 147 III 153 consid. 5.1

in fine con rinvio). Ciò posto, anche limitandosi alle allegazioni

dell'istante, la decisione del Segretario assessore resiste – a un sommario

esame – alla critica. Non fa dubbio, infatti, che la proroga di foro all'art. 5

del contratto di mediazione (che prescrive il foro esclusivo alla sede di AO 1

per tutte le controversie derivanti da, o in relazione al presente mandato) si

riferisce in generale a tutti i litigi attinenti a tale contratto nel senso

della giurisprudenza testé evocata. Ne segue che essa si estende anche alle

pretese derivanti da atti illeciti se questi costituiscono pure una violazione

del contratto o se questi sono correlati all'oggetto del medesimo. E nella

fattispecie quanto meno la correlazione fra la richiesta di restituzione

dell'acconto di fr. 21'600.- pagato dai coniugi P__________ (quand'anche fosse

fondata su un atto illecito come pretende l'appellante) e il contratto di

mediazione è palese, a prescindere dal fatto che il mancato perfezionamento

della compravendita conferisse alla convenuta il diritto alla provvigione

(questione sostanziale, esulante dal quadro dell'odierno giudizio). È infatti

evidente che l'importo era stato versato da costoro alla AO 1 al momento della

costituzione del diritto di compera proprio per tenere conto del contratto di

mediazione fra AP 1 e la convenuta. Ciò bastava, da sé solo, per concludere –

in maniera affidabile e senza dover ricorrere a dispendiose investigazioni – che

la questione rientrava "perfettamente" nella nota proroga di foro,

come ha fatto il Segretario assessore.

14.

Né sovverte tale

conclusione il fatto che la convenuta non sia comparsa all'udienza di

conciliazione, la AO 1 essendosi, comunque sia, determinata per scritto, come

era suo diritto, sull'istanza della controparte (Aeschlimann-Disler/Heinzmann in: CPC, Petit Commentaire, Basilea 2021, n. 13 ad art. 202 CPC), e avendo, in

tale occasione, sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale. Considerata,

per finire, la manifesta incompetenza territoriale dell'autorità di

conciliazione adita, l'appello vede la sua sorte segnata. Giovi ad ogni buon

conto rilevare – per abbondanza – che anche sotto il profilo dell'economia

processuale non si intravede quale sia l'interesse pratico e attuale

dell'istante al rilascio in questa fase di un'autorizzazione ad agire che il

giudice adito sarebbe poi libero di riesaminare e che, con ogni verosimiglianza,

andrebbe annullata alla luce dei principi illustrati dianzi (consid. 11 e 13).

15.

Le spese processuali

del presente giudizio, stabilite in fr. 300.- in applicazione degli art. 5 e 17

LTG – stante un valore litigioso di fr. 21'600.- (sopra, consid. 9), determinante

anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale – e tenuto conto

della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la

soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano per contro

ripetibili (art. 113 cpv. 1 CPC; III CCA inc. 13.2019.81 del 29 gennaio 2020

consid. 9).

16.

Quanto al gratuito

patrocinio sollecitato da AP 1 in questa sede, esso non può entrare in linea di

conto. Quand'anche la richiedente versasse in gravi ristrettezze, l'appello

(vista la manifesta incompetenza territoriale dell'autorità di

conciliazione adita) appariva sin dall'inizio senza probabilità di successo.

L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale

segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L'appello 9 marzo 2023 di AP 1 è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico dell'appellante. Non si

assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Blenio.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).