12.2023.37
Enti giuridici senza attività commerciale e senza attivi - cancellazione da RC - ricorso
7 giugno 2023Italiano6 min
I. Il ricorso 13 marzo
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.37
Lugano
7 giugno 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
chiamata
a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1
della legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sull’opposizione (recte:
ricorso) 13 marzo 2023 di
RI
1
contro la decisione 17
febbraio 2023 (__________ - __________) con cui l’Ufficio del registro di
commercio, Biasca, ha provveduto a ordinare la sua cancellazione d’ufficio dal Registro
di commercio;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1.
Con segnalazione 10 agosto
2022 (doc. F) il Procuratore Pubblico __________ ha informato l’Ufficio del
registro di commercio che la società RI 1 era priva di attività e nemmeno aveva
un conto bancario. Lo scritto in questione si fondava sulle dichiarazioni rese
in sede di interrogatorio penale da S__________ __________, presidente del
consiglio d’amministrazione della società.
2.
Preso atto della segnalazione
e accertato sulla base dell’estratto del registro delle esecuzioni datato 17
agosto 2022 (doc. E) che a carico della società vi erano 3 attestati di carenza
beni per fr. 10'874.50, con raccomandata 19 agosto 2022 (doc. D) l’Ufficio del
registro di commercio ha informato RI 1 dell’apertura della procedura di cancellazione
d’ufficio dal Registro di commercio giusta l’art. 934 CO (enti giuridici senza
attività commerciale e senza attivi), assegnando alla stessa un termine di 30
giorni entro il quale procedere a comunicare in forma scritta un eventuale interesse
al mantenimento dell’iscrizione (art. 934 cpv. 2 prima frase CO) e menzionando
le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche in caso di mancato
rispetto del termine (art. 934 cpv. 2 seconda e terza frase CO). Copie per
conoscenza della diffida (cfr. doc. D) sono state inviate quello stesso giorno,
per raccomandata, al presidente del consiglio d’amministrazione S__________ __________
nonché al membro del consiglio d’amministrazione e segretaria C__________ __________.
3.
In assenza di comunicazioni, il
30 dicembre 2022, il 3 e il 4 gennaio 2023 (doc. C) l’Ufficio del registro di
commercio ha proceduto a tre pubblicazioni successive sul Foglio ufficiale
svizzero di commercio, invitando i terzi interessati a comunicare entro 30
giorni in forma scritta un eventuale interesse al mantenimento dell’iscrizione,
con l’avvertenza che in caso di assenza di comunicazioni l’ente giuridico
sarebbe stato cancellato d’ufficio, mentre che in caso contrario l’incarto
sarebbe stato trasmesso al giudice per decisione (art. 934 cpv. 2 terza frase e
cpv. 3 CO).
4.
In assenza di comunicazioni
dei terzi, con decisione 17 febbraio 2023 (doc. A e B), dopo aver riassunto i
fatti e aver esposto le conseguenze in diritto, l’Ufficio del registro di
commercio ha ordinato la cancellazione d’ufficio della società (art. 934 cpv. 1
e cpv. 2 terza frase CO, 153 cpv. 1 ORC).
5.
Con scritto 13 marzo 2023, denominato
“opposizione”, RI 1 si è formalmente opposta alla decisione dell’Ufficio del
registro di commercio, adducendo che “la società ha all’attivo dei crediti
che stiamo recuperando e che, nell’ambito di una liquidazione coatta,
difficilmente verrebbero resi liquidi, stante la difficoltà e il carico di
lavoro dell’incaricato per seguire le varie procedure d’incasso. Spese a nostro
carico”.
6.
L’opposizione (recte:
ricorso) in esame, presentato alla scrivente Camera (art. 942 cpv. 2 CO e 6
cpv. 1 LCRC) nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’Ufficio del registro di commercio (art. 942 cpv. 1 CO), è tempestivo e, da questo punto
di vista, ricevibile.
7.
Il rimedio giuridico non può tuttavia
trovare accoglimento.
La ricorrente, in violazione del suo obbligo di
motivazione, non si è innanzitutto confrontata criticamente con la decisione
dell’Ufficio del registro di commercio, spiegando per quali ragioni di fatto o
di diritto sarebbe stata errata e con ciò da riformare o da annullare (cfr. II
CCA 20 settembre 2021 inc. n. 12.2021.92, 22 giugno 2022 inc. n. 12.2022.52).
In ogni caso la sola affermazione contenuta nel
ricorso secondo cui “la società ha all’attivo dei crediti”
non è
idonea a migliorare la posizione processuale della ricorrente. Non avendo
reagito a tempo debito né alla diffida inviata per raccomandata né alle tre pubblicazioni
sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, essa ha in effetti chiaramente
lasciato intendere all’Ufficio del registro di commercio, che le aveva
rimproverato di non esercitare più alcuna attività e di non avere più attivi
realizzabili, di non contestare i rimproveri a lei mossi e di non avere a quel
momento un interesse al mantenimento dell’iscrizione, ciò che giustificava la
sua cancellazione dal Registro di commercio. In tali circostanze, essa non può
essere seguita laddove ha ora sostenuto, oltretutto per la prima volta solo in
questa sede, in modo assai contraddittorio e senza aver fornito alcuna concreta
spiegazione o prova in tal senso, che al momento attuale il suo interesse al
mantenimento dell’iscrizione sarebbe invece stato nuovamente esistente, ciò non
bastando, in base all’art. 934 CO, per evitare la sua cancellazione d’ufficio.
8.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso di RI
1, manifestamente infondato e inammissibile, dev'essere
respinto nella misura in cui è ricevibile.
La tassa di giustizia, calcolata sulla base di un valore litigioso di fr. 50'000.-, pari al
capitale sociale della società, è posta a
carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm, applicabile in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2
LCRC), ritenuto che non vengono attribuite ripetibili all’Ufficio del registro
di commercio (art. 49 cpv. 2 LPAmm, applicabile in virtù del rimando dell’art.
6 cpv. 2 LCRC), che per altro non era
stato invitato a presentare le sue osservazioni al ricorso.
9.
La causa non ponendo questioni
di principio e non essendo di rilevante importanza, il presente giudizio può
essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art.
48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 15 LTG e gli art. 47 e 49 LPAmm
decide:
Fatti
I. Il ricorso 13 marzo
2023 di RI 1 è
respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. La tassa di
giustizia di fr. 400.- è posta a carico dalla ricorrente. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione all’Ufficio
federale del registro di commercio, Berna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).