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Decisione

12.2023.37

Enti giuridici senza attività commerciale e senza attivi - cancellazione da RC - ricorso

7 giugno 2023Italiano6 min

I. Il ricorso 13 marzo

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.37

Lugano

7 giugno 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

chiamata

a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1

della legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sull’opposizione (recte:

ricorso) 13 marzo 2023 di

RI

1

contro la decisione 17

febbraio 2023 (__________ - __________) con cui l’Ufficio del registro di

commercio, Biasca, ha provveduto a ordinare la sua cancellazione d’ufficio dal Registro

di commercio;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1.

Con segnalazione 10 agosto

2022 (doc. F) il Procuratore Pubblico __________ ha informato l’Ufficio del

registro di commercio che la società RI 1 era priva di attività e nemmeno aveva

un conto bancario. Lo scritto in questione si fondava sulle dichiarazioni rese

in sede di interrogatorio penale da S__________ __________, presidente del

consiglio d’amministrazione della società.

2.

Preso atto della segnalazione

e accertato sulla base dell’estratto del registro delle esecuzioni datato 17

agosto 2022 (doc. E) che a carico della società vi erano 3 attestati di carenza

beni per fr. 10'874.50, con raccomandata 19 agosto 2022 (doc. D) l’Ufficio del

registro di commercio ha informato RI 1 dell’apertura della procedura di cancellazione

d’ufficio dal Registro di commercio giusta l’art. 934 CO (enti giuridici senza

attività commerciale e senza attivi), assegnando alla stessa un termine di 30

giorni entro il quale procedere a comunicare in forma scritta un eventuale interesse

al mantenimento dell’iscrizione (art. 934 cpv. 2 prima frase CO) e menzionando

le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche in caso di mancato

rispetto del termine (art. 934 cpv. 2 seconda e terza frase CO). Copie per

conoscenza della diffida (cfr. doc. D) sono state inviate quello stesso giorno,

per raccomandata, al presidente del consiglio d’amministrazione S__________ __________

nonché al membro del consiglio d’amministrazione e segretaria C__________ __________.

3.

In assenza di comunicazioni, il

30 dicembre 2022, il 3 e il 4 gennaio 2023 (doc. C) l’Ufficio del registro di

commercio ha proceduto a tre pubblicazioni successive sul Foglio ufficiale

svizzero di commercio, invitando i terzi interessati a comunicare entro 30

giorni in forma scritta un eventuale interesse al mantenimento dell’iscrizione,

con l’avvertenza che in caso di assenza di comunicazioni l’ente giuridico

sarebbe stato cancellato d’ufficio, mentre che in caso contrario l’incarto

sarebbe stato trasmesso al giudice per decisione (art. 934 cpv. 2 terza frase e

cpv. 3 CO).

4.

In assenza di comunicazioni

dei terzi, con decisione 17 febbraio 2023 (doc. A e B), dopo aver riassunto i

fatti e aver esposto le conseguenze in diritto, l’Ufficio del registro di

commercio ha ordinato la cancellazione d’ufficio della società (art. 934 cpv. 1

e cpv. 2 terza frase CO, 153 cpv. 1 ORC).

5.

Con scritto 13 marzo 2023, denominato

“opposizione”, RI 1 si è formalmente opposta alla decisione dell’Ufficio del

registro di commercio, adducendo che “la società ha all’attivo dei crediti

che stiamo recuperando e che, nell’ambito di una liquidazione coatta,

difficilmente verrebbero resi liquidi, stante la difficoltà e il carico di

lavoro dell’incaricato per seguire le varie procedure d’incasso. Spese a nostro

carico”.

6.

L’opposizione (recte:

ricorso) in esame, presentato alla scrivente Camera (art. 942 cpv. 2 CO e 6

cpv. 1 LCRC) nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’Ufficio del registro di commercio (art. 942 cpv. 1 CO), è tempestivo e, da questo punto

di vista, ricevibile.

7.

Il rimedio giuridico non può tuttavia

trovare accoglimento.

La ricorrente, in violazione del suo obbligo di

motivazione, non si è innanzitutto confrontata criticamente con la decisione

dell’Ufficio del registro di commercio, spiegando per quali ragioni di fatto o

di diritto sarebbe stata errata e con ciò da riformare o da annullare (cfr. II

CCA 20 settembre 2021 inc. n. 12.2021.92, 22 giugno 2022 inc. n. 12.2022.52).

In ogni caso la sola affermazione contenuta nel

ricorso secondo cui “la società ha all’attivo dei crediti”

non è

idonea a migliorare la posizione processuale della ricorrente. Non avendo

reagito a tempo debito né alla diffida inviata per raccomandata né alle tre pubblicazioni

sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, essa ha in effetti chiaramente

lasciato intendere all’Ufficio del registro di commercio, che le aveva

rimproverato di non esercitare più alcuna attività e di non avere più attivi

realizzabili, di non contestare i rimproveri a lei mossi e di non avere a quel

momento un interesse al mantenimento dell’iscrizione, ciò che giustificava la

sua cancellazione dal Registro di commercio. In tali circostanze, essa non può

essere seguita laddove ha ora sostenuto, oltretutto per la prima volta solo in

questa sede, in modo assai contraddittorio e senza aver fornito alcuna concreta

spiegazione o prova in tal senso, che al momento attuale il suo interesse al

mantenimento dell’iscrizione sarebbe invece stato nuovamente esistente, ciò non

bastando, in base all’art. 934 CO, per evitare la sua cancellazione d’ufficio.

8.

Sulla scorta di quanto precede, il ricorso di RI

1, manifestamente infondato e inammissibile, dev'essere

respinto nella misura in cui è ricevibile.

La tassa di giustizia, calcolata sulla base di un valore litigioso di fr. 50'000.-, pari al

capitale sociale della società, è posta a

carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm, applicabile in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2

LCRC), ritenuto che non vengono attribuite ripetibili all’Ufficio del registro

di commercio (art. 49 cpv. 2 LPAmm, applicabile in virtù del rimando dell’art.

6 cpv. 2 LCRC), che per altro non era

stato invitato a presentare le sue osservazioni al ricorso.

9.

La causa non ponendo questioni

di principio e non essendo di rilevante importanza, il presente giudizio può

essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art.

48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 15 LTG e gli art. 47 e 49 LPAmm

decide:

Fatti

I. Il ricorso 13 marzo

2023 di RI 1 è

respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. La tassa di

giustizia di fr. 400.- è posta a carico dalla ricorrente. Non si attribuiscono ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione all’Ufficio

federale del registro di commercio, Berna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).