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Decisione

12.2023.44

Società anonima, responsabilità degli organi societari, prescrizione

17 luglio 2023Italiano21 min

luglio 2017 (inc. 12.2017.72) che accoglieva un appello introdotto da AP 1, co-azionista

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.44

Lugano

17 luglio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.22 della Pretura della giurisdizione

di Mendrisio-Sud – promossa con petizione 25 giugno 2021 da

AO

1

patrocinato dall' PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall' PA 1

con cui l'attore ha chiesto la condanna di AP 1 al

risarcimento in proprio favore del danno di complessivi fr. 131'152.40 arrecato

alla __________ SA di __________, allora in liquidazione e poi radiata il 22

luglio 2021, per violazione dei suoi doveri di amministratrice;

domanda avversata dalla convenuta che ha inoltre

sollevato – fra l'altro – l'eccezione di prescrizione;

vista la decisione incidentale 23 febbraio 2023 con

cui il Pretore ha respinto l'eccezione di prescrizione e ha posto le spese

processuali di fr. 1'000.- a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla

controparte fr. 2'000.- per ripetibili;

appellante la convenuta che, con atto di appello 30 marzo 2023, chiede la

riforma della querelata decisione nel senso di accogliere l'eccezione di

prescrizione e di dichiarare di conseguenza prescritta la pretesa di fr.

131'152.40, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore con risposta del 15 maggio 2023

postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo

grado;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con sentenza 13

luglio 2017 (inc. 12.2017.72) che accoglieva un appello introdotto da AP 1, co-azionista

di maggioranza (52%) e già amministratrice unica della __________ SA di __________,

la scrivente Camera, riscontrate insanabili lacune nell'organizzazione della

società (art. 731b cpv. 1 n. 3 vCO), ha pronunciato lo scioglimento della medesima

e ha ordinato la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al

fallimento.

B. Il 7 febbraio 2020

l'amministrazione del fallimento ha rinunciato a fare valere la pretesa della

massa riferita al "diritto di promuovere azione civile o penale nei

confronti degli organi della fallita (art. 754/757 CO)" e ha ceduto a

norma dell'art. 260 LEF tale pretesa a AO 1 (azionista al 48% della fallita e

titolare di un credito ammesso in graduatoria di fr. 63'152.40) unitamente ad

altri due creditori (G__________ SA e Fiduciaria __________ SA), i quali hanno

però poi rinunciato a fare valere le pretese cedute (doc. B, D, E).

C. Decaduto infruttuoso il

tentativo di conciliazione avviato il 26 febbraio 2021, con petizione 25 giugno

2021 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Sud per ottenere la condanna della convenuta al

risarcimento in proprio favore del danno di complessivi fr. 131'152.40 (di cui:

fr. 63'152.40 credito accertato nella graduatoria; fr. 48'000.- valore nominale

di 48 azioni al portatore della società; fr. 20'000.- spese di patrocinio

preprocessuali) arrecato alla __________ SA allora in liquidazione e poi

radiata il 22 luglio 2021. In estrema sintesi, l'attore ha ritenuto che la

convenuta, violando i suoi doveri di amministratrice, avrebbe danneggiato la

società così come gli interessi dei suoi creditori e degli azionisti.

D. Con risposta 16

agosto 2021 la convenuta si è opposta alla petizione postulandone l'integrale

reiezione. Contestualmente, in via preliminare, essa ha formulato una domanda

di ricusazione del Pretore nonché un'istanza di cauzione per le spese

ripetibili e ha sollevato inoltre l'eccezione di prescrizione in relazione alla

pretesa di risarcimento. Negata la violazione dei propri doveri di

amministratrice, AP 1, in merito all'eccezione di prescrizione, ha rilevato che

AO 1, detentore del 48% del capitale azionario nonché dipendente della società

e quindi quotidianamente presente nella palestra da loro gestita, sapeva almeno

già dal 15 febbraio 2011 delle gravi difficoltà finanziarie della società. Da

ciò essa ha desunto che l'istanza di conciliazione del 26 febbraio 2021 (primo atto

interruttivo) era ampiamente tardiva poiché introdotta allorché il termine di

prescrizione relativa di 5 anni dell'art. 760 CO era già scaduto.

E. Risolta la questione

della ricusa che è stata respinta anche da questa Camera con decisione su

reclamo del 28 dicembre 2021 (inc. 12.2021.145), a un'udienza per incombenti

del 3 novembre 2022 le parti si sono intese per completare lo scambio degli

allegati introduttivi sull'intero tema della causa e per limitare poi il

dibattimento e l'istruttoria alla questione della prescrizione sulla quale il

Pretore si sarebbe pronunciato in via pregiudiziale.

F. Con replica 5

dicembre 2022 l'attore ha ribadito la propria posizione e contestato

l'eccezione di prescrizione, rilevando che il relativo termine non può

decorrere prima dell'apertura del fallimento siccome il credito non può essere

dedotto in giudizio prima di allora. Considerato che lo scioglimento della

società risaliva al 13 luglio 2017 e che la graduatoria sarebbe stata

depositata il 29 ottobre 2019, il termine quinquennale di prescrizione non poteva

quindi essere già scaduto all'introduzione dell'istanza di conciliazione (il 26

febbraio 2021), di modo che l'eccezione andava respinta.

G. Con duplica 24

gennaio 2023 la convenuta ha mantenuto il suo punto di vista e, per quanto

concerne l'eccezione di prescrizione, ha precisato che in circostanze particolari

come quella in rassegna la parte lesa (che oltretutto era azionista al 48%) può

avere sufficiente conoscenza del danno già ben prima dell'apertura del

fallimento.

H. Al dibattimento del 9

febbraio 2023 limitato al tema della prescrizione, il Pretore ha rifiutato

l'assunzione di ogni altro mezzo di prova al di fuori dei documenti già

prodotti dalle parti e, non dovendosi esperire un'istruttoria, non ha dato

luogo alle arringhe finali prospettando l'emanazione della decisione

sull'eccezione di prescrizione.

I. Con decisione

incidentale 23 febbraio 2023 il Pretore ha respinto l'eccezione di prescrizione

e ha posto le spese processuali di

fr. 1'000.- a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 2'000.-

per ripetibili.

L. Contro la decisione

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 30 marzo 2023

in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere

l'eccezione di prescrizione e di dichiarare prescritta la pretesa di fr.

131'152.40 di AO 1, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

M. Con risposta 15

maggio 2023 l'attore si è opposto al gravame postulandone il rigetto, con

protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che

sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.

311.

e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 30 marzo 2023 contro la decisione

incidentale 23 febbraio 2023,

notificata alla convenuta il 1° marzo 2023, è tempestivo, così come è

tempestiva la risposta 15 maggio 2023 dell’appellato, tenuto conto della

sospensione dei termini dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC.

2.

Nella

decisione impugnata il Pretore, riepilogate le norme che regolano la materia

(art. 757 CO e art. 260 LEF), ha anzitutto richiamato una sentenza 5 maggio

2022.

della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale

autorità di vigilanza (CEF, inc. 15.2021.123/124 e 15.2022.24) per illustrare

la portata delle due disposizioni testé menzionate (loc. cit., consid. 3.2.3,

3.4

e 3.4.1). Ciò premesso, egli ha accertato che il 7 febbraio 2020 le pretese

della massa fallimentare della __________ SA riferite al "diritto di promuovere azione

civile o penale nei confronti degli organi della fallita (art. 754/757 CO)"

sono state cedute ai sensi dell'art. 260 LEF a tre creditori, tra cui AO 1, il

quale (l'unico ad avere poi deciso di agire) con la propria iniziativa

processuale, come da lui espressamente indicato nelle comparse scritte ("l'attore,

in veste di cessionario del diritto della Massa dei creditori di promuovere

azione civile o penale nei confronti degli organi della fallita, agisce a

proprio nome, in virtù del mandato processuale conferitogli dall'Ufficio dei

fallimenti, ma pur sempre nell'interesse della società, nella misura in cui

deve far valere e provare il danno subito dalla società": petizione,

pag. 5) agiva in qualità di "Prozeßstandschafter" (sostituto processuale) e

faceva valere un danno della società __________ SA e non uno proprio. Di tale

"chiara impostazione processuale" il Pretore ha tenuto conto anche

in relazione al tema della prescrizione, a prescindere dalla questione (non

oggetto della presente decisione) se le poste allegate dal procedente risultassero

poi nel merito effettivamente un danno diretto subito dalla società o meno

("nel qual caso la petizione andrà respinta per inesistenza del

presupposto cumulativo di un danno subito dalla società fallita"). Per

il primo giudice la legittimazione ad agire dell'attore derivava infatti

dall'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione del fallimento di procedere

"in nome proprio" per fare valere un danno diretto subito

dalla società e non andava confusa con la legittimazione ad agire di un

creditore o azionista per fare valere un proprio danno diretto nei confronti di

un organo della società (loc. cit., pag. 3 a 5).

Rammentato che per l'art.

760.

cpv. 1 CO (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2022 e

applicabile in concreto in virtù dell'art. 49 cpv. 2 Tit. fin. CC) le azioni di

risarcimento contro le persone responsabili a norma delle precedenti

disposizioni si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui il danneggiato ha

avuto conoscenza del danno e della persona responsabile ma in ogni caso in

dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato, il

Pretore, richiamandosi alla giurisprudenza in materia, ha rilevato che è al

momento del deposito della graduatoria e dell'inventario che colui che ha

subito un danno indiretto acquisisce normalmente conoscenza sufficiente per

poter introdurre l'azione di responsabilità degli organi della società. Egli

non ha disconosciuto che dandosi circostanze particolari la parte lesa può avere

una conoscenza sufficiente già in precedenza. Sta di fatto che a ogni modo il

termine di prescrizione (relativo) di cinque anni per l'azione in

responsabilità, appartenente alla comunione dei creditori (massa) della società

ma ceduta a uno di essi ai sensi dell'art. 260 LEF, non può iniziare a

decorrere prima dell'apertura del fallimento della società poiché il credito

non è esigibile prima di quel momento (DTF 136 III 322 consid. 4.4 con

riferimenti). Tale giurisprudenza – ha soggiunto il Pretore – è condivisa dalla

dottrina maggioritaria (compreso l'autore citato dalle parti: Philippin, Le azioni di responsabilità

nel diritto della società anonima, collana gialla CFPG n. 25, Lugano 2019, pag.

42) che ricorda come il creditore o l'azionista non fa valere, in tal caso, un

proprio credito bensì un credito della comunità dei creditori (massa) ed egli

non è quindi titolare di un credito distinto che disporrebbe di un proprio

termine di prescrizione. E poiché AO 1 ha agito nella fattispecie quale "Prozeßstandschafter" facendo

valere il preteso danno subito dalla società, il termine relativo di

prescrizione non poteva in ogni caso ("keinesfalls") cominciare

a decorrere prima del 13 luglio 2017 (data dello scioglimento ordinato dalla

scrivente Camera; pag. 5 seg.).

D'altro canto, ha

epilogato il Pretore, nell'ambito di una procedura giudiziaria avviata a

seguito di cessione ai sensi dell'art. 260 cpv. 1 LEF – lo stesso valendo ove

la pretesa azionata trovi il suo fondamento nell'art. 757 cpv. 2 CO – in virtù dell'unità

della pretesa l'organo convenuto può opporre agli azionisti e creditori sociali

solo le eccezioni ch'egli può far valere contro la comunione dei creditori,

quelle personali contro gli attori essendo invece (salvo eccezioni estranee

alla fattispecie) "paralizzate". Ciò si giustifica a maggior ragione

perché una cessione secondo l'art. 260 cpv. 1 LEF può avvenire – come è stato

almeno inizialmente il caso anche in concreto – in favore di più creditori

cessionari, il che esclude per logica la possibilità di avvalersi di differenti

termini di prescrizione nei confronti dei vari creditori e impone un termine

unico che valga nei confronti della comunità dei creditori. Ne ha desunto, il

Pretore, che l'eccezione di prescrizione (relativa) sollevata dalla convenuta

andava respinta siccome infondata (la scadenza del termine assoluto non essendo

mai stata invocata; loc. cit., pag. 6 seg.).

3.

L'appellante

rimprovera anzitutto al Pretore di non avere corretta nozione delle pretese

creditorie in esame e in particolare della differenza tra procedura di ricorso

ex art. 17 LEF (davanti all'autorità di vigilanza) e azione (giudiziaria) di

diritto materiale perché avrebbe esteso i principi della procedura

sostanzialmente amministrativa dell'art. 17 LEF a un'azione di merito come

quella in esame. Così anche la sentenza citata della CEF del 5 maggio 2022 (inc.

15.2021.123/124, 15.2022.24) riguarderebbe un caso particolare afferente alla

procedura di ricorso secondo l'art. 17 LEF, sicché le argomentazioni ivi riportate

non sarebbero trasponibili al caso specifico, non da ultimo per le differenti

fattispecie da regolare che in quel precedente vedevano un "coacervo di

parti" (azionista e amministratore unico; creditore ammesso in

graduatoria; organi della società; ufficio di revisione; aggiudicataria della

pretesa) e non solo due (memoriale, pag. 5 a 7).

Ora, che le procedure di

ricorso ex art. 17 LEF siano da distinguere dalle azioni di diritto materiale è

pacifico, non fosse altro perché le prime ricadono nella competenza dell'autorità

di vigilanza mentre le seconde in quella del giudice. Come non fa dubbio che la

vertenza evocata dal Pretore rientrasse nella prima categoria. Non è per contro

dato di comprendere perché in concreto il primo giudice (che era pacificamente

competente per statuire sulla petizione in rassegna) non potesse riprendere le

considerazioni di carattere

generale espresse dalla CEF nel noto

precedente quantunque esso concernesse la richiesta di un ex membro del

consiglio di amministrazione e di un creditore ammesso nella graduatoria del

fallimento di una SA di dichiarare nulli l'incanto e l'aggiudicazione all'asta di

una pretesa di responsabilità nel senso degli art. 754 segg. CO contro le

persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e della revisione della

società fallita. Né l'appellante spiega del resto quali conseguenze giuridiche

essa tragga dall'asserita inapplicabilità al caso in esame delle argomentazioni

riportate nella ricordata sentenza della CEF e dalla – non meglio precisata –

errata differenziazione "tra giurisprudenza e dottrina in materia di

ricorso ex art. 17 LEF e azione giudiziaria di diritto materiale". A

parte ciò, essa perde di vista che la ripresa dei consid. 3.2.3 e 3.4.1 della sentenza inc. 15.2021.123/124 e 15.2022.24 concerneva

l'interpretazione data dallo stesso Tribunale federale alla medesima

norma

qui in esame (art. 757 CO). Che le parti coinvolte fossero cinque e non solo

due come nel caso in esame è, sotto questo profilo, senza rilievo. Senza

contare, infine, che il discrimine evocato dall'appellante (cfr. Cometta/Möckli in: Basler Kommentar,

SchKG, 3a edizione, n. 11 a 13 LEF) riguarda semmai le procedure di natura

puramente esecutiva e quelle esecutive con effetti riflessi sul diritto

materiale, fra le quali non è annoverata tuttavia l'azione di responsabilità

degli organi degli art. 754 segg. CO (v. l’elenco in Amonn/ Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a edizione, n. 55 ad §4, pag.

29.

seg.). Al riguardo non giova dunque

attardarsi.

4.

L'appellante critica

dipoi l'assunto pretorile, ritenuto apodittico, secondo cui il termine di

prescrizione relativo di cinque anni per l'azione di responsabilità,

appartenente alla comunione dei creditori (massa) della società ma ceduta a uno

di essi ex art. 260 LEF, può iniziare a decorrere solo dall'apertura del

fallimento della società. Ribadisce che la fattispecie in rassegna è

particolare perché le parti sono solo due, con un unico creditore cessionario

ex art. 260 LEF (l'attore medesimo), per di più già azionista al 48% di una

società in cui aveva svolto, come dipendente, funzione dirigenziale dal luglio

1993.

al giugno 2011 (memoriale, pag. 7).

Contrariamente

all'opinione della convenuta, l'argomentazione pretorile è tutt'altro che

apodittica. Il primo giudice, richiamandosi alla giurisprudenza del Tribunale

federale in materia (DTF 136 III 322 consid. 4.4), ha spiegato perché, anche

dandosi circostanze particolari, il termine di prescrizione non può mai ("keinesfalls")

iniziare a decorrere prima dell'apertura del fallimento della società siccome

il credito – fatto valere in concreto dall'attore in qualità di sostituto processuale

(Prozeßstandschafter)

– non è esigibile prima di tale momento. Ora, con tale motivazione l'appellante

non si confronta nemmeno di scorcio. Come essa sorvola completamente sull'ulteriore

argomento – sempre fondato sulla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 136

III 107 consid. 2.5.1) – secondo cui, stante l'unità della pretesa, l'organo

convenuto può opporre agli azionisti e creditori sociali unicamente le

eccezioni che può fare valere contro la comunione dei creditori, il che esclude

la possibilità di avvalersi di diversi termini di prescrizione nei confronti

dei vari creditori bensì impone un termine unico che è quello che vale nei

confronti della comunità dei creditori (massa). Su questo punto l'appello si

rivela dunque finanche irricevibile per difetto di motivazione. Senza contare

che non è dato di comprendere – né l'appellante spiega – perché il fatto che AO

1.

sia rimasto l'unico cessionario ex art. 260 LEF (dopo che gli altri due hanno

rinunciato ad agire) e fosse azionista al 48% nonché dirigente della società

liquidata renderebbe inapplicabili i principi evocati dianzi.

5.

L'appellante sostiene

altresì che solo la prima pretesa di

fr. 63'152.40 (composta di: credito correntista fr. 35'951.35 e credito da

diritto del lavoro fr. 27'000.- più accessori, come da sentenza 7 luglio 2014

dell'allora Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud [doc. N]) accertata

nella graduatoria cresciuta in giudicato può essere considerata ai fini

dell'esame della prescrizione. Ciò non varrebbe per contro per le due pretese

aggiuntive di fr. 48'000.- (valore nominale delle 48 azioni) e di

fr. 20'000.- (spese legali preprocessuali) le quali non si riferirebbero a un

danno subito dalla società liquidata bensì a un danno proprio dell'attore, di

modo che costui non potrebbe servirsi della sostituzione processuale per farle

valere nei suoi confronti. A parte ciò, soggiunge la convenuta, AO 1 sapeva

almeno da una riunione del 15 febbraio 2011 (cfr. doc. N, consid. 4.3) con

certezza che la società aveva gravi problemi di liquidità che imponevano una

ricapitalizzazione o una sua liquidazione, così come sapeva che il suo credito

di correntista e il valore nominale delle 48 azioni erano ormai

irrimediabilmente persi. Quanto alla pretesa di fr. 20'000.-, inoltre, essa

sarebbe stata formulata dall'attore solo nel petitum "priva dei

presupposti di allegazione, specificazione e mezzi di prova a supporto".

Ciò posto – epiloga l'appellante – ricorrerebbero circostanze straordinarie (per

la già ricordata presenza di due sole parti e per il fatto che l'attore era

azionista al 48% e dipendente con funzione dirigenziale dal luglio 1993 al

giugno 2011) nel senso della giurisprudenza in materia (DTF 136 III 322 consid.

4.4, 116 II 158 consid. 4a) suscettibili di anticipare, almeno al 15 febbraio

2011, la necessaria conoscenza del danno e della persona responsabile e di considerare

così tardivo il primo atto interruttivo della prescrizione effettuato con l'introduzione,

il 26 febbraio 2021, dell'istanza di conciliazione (memoriale, pag. 7 a 13).

5.1

Per quanto attiene

all'esclusione delle due pretese aggiuntive, l'obiezione è destinata

all'insuccesso per almeno due motivi. Da un lato perché la circostanza secondo

cui esse non si riferirebbero a un danno subito dalla società bensì a un danno

proprio dell'attore che gli impedirebbe di avvalersi della sostituzione

processuale per farle valere nei suoi confronti è formulata – almeno in questi

termini – per la prima volta in questa sede ed è dunque irricevibile nel senso

dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Dall'altro perché, a prescindere da ciò, il Pretore

ha spiegato che, in ragione della "chiara impostazione processuale"

(azione in qualità di sostituto processuale per fare valere il danno subito

dalla società) che l'appellante non revoca in dubbio e di cui occorre tenere

conto anche in relazione alla prescrizione, poco importa – in questa fase della

procedura – se le singole poste allegate dall'attore si riveleranno nel merito

effettivamente quale danno diretto subito dalla società o meno ("nel

qual caso la petizione andrà respinta per inesistenza del presupposto

cumulativo di un danno subito dalla società fallita"). Per il Pretore,

infatti, la questione esula dall'oggetto della presente decisione (incidentale).

La legittimazione ad agire di AO 1 nella presente procedura deriva

dall'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione del fallimento di agire

"in nome proprio" per fare valere un danno diretto subito

dalla società e non va confusa con quella propria di un creditore o azionista

per fare valere un proprio danno diretto nei confronti di un organo della

società. E proprio per questa ragione si giustifica per il Pretore, stante

l'unità della pretesa, di imporre un unico termine di prescrizione. Ora, una

volta di più, l'appellante non si confronta con tale argomentazione né tanto

meno pretende che il rinvio dell'esame (anche formale) delle singole poste (danno

diretto o indiretto) al giudizio sul merito sarebbe erroneo. La doglianza cade

dunque nel vuoto.

5.2

Quanto all'esistenza

di circostanze straordinarie che giustificherebbero di anticipare l'inizio del

termine relativo di prescrizione al 15 febbraio 2011, l'appello non è destinato

a miglior sorte. La convenuta non spiega perché la presenza di due sole parti e

il fatto che l'attore fosse azionista al 48% e dipendente con funzione

dirigenziale fino al giugno 2011 impongano di derogare al principio secondo cui,

nelle azioni di responsabilità come quella in rassegna (art. 757 CO), la

conoscenza del danno è generalmente considerata sufficiente quando la

graduatoria e l'inventario sono depositati presso l'amministrazione del

fallimento, come ha accertato il Pretore con riferimento alla DTF 136 III 322.

A parte ciò, l'appellante dimentica che, sempre in virtù di tale

giurisprudenza, in nessun caso ("keinesfalls") il

termine di prescrizione di cinque anni può iniziare a decorrere prima

dell'apertura del fallimento perché il credito della comunità dei creditori non

può essere dedotto in giudizio prima di tale termine (loc. cit.). Perché

l'applicazione di tale giurisprudenza da parte del Pretore sarebbe erronea

l'appellante, una volta ancora, non illustra (né pretende invero).

6.

Se ne conclude che,

nella limitata misura della sua ricevibilità, l'appello vede la sua sorte

segnata. Gli oneri processuali

d'appello, calcolati su un valore litigioso di fr. 131'152.40 (determinante anche ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale) e moderati per tenere conto del tema

limitato della presente decisione incidentale (art. 237 CPC in relazione con

l'art. 104 cpv. 2 CPC), seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1

CPC), che rifonderà alla controparte un importo per ripetibili stabilito sulla

base dell'art. 11 RTar.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 30 marzo 2023 di AP 1

è respinto.

2. Le

spese processuali della procedura di appello, di fr. 1’500.-, sono a carico

dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili di

seconda sede.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF).

Il

ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento

(art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne

soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le

stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).