12.2023.44
Società anonima, responsabilità degli organi societari, prescrizione
17 luglio 2023Italiano21 min
luglio 2017 (inc. 12.2017.72) che accoglieva un appello introdotto da AP 1, co-azionista
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.44
Lugano
17 luglio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.22 della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio-Sud – promossa con petizione 25 giugno 2021 da
AO
1
patrocinato dall' PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall' PA 1
con cui l'attore ha chiesto la condanna di AP 1 al
risarcimento in proprio favore del danno di complessivi fr. 131'152.40 arrecato
alla __________ SA di __________, allora in liquidazione e poi radiata il 22
luglio 2021, per violazione dei suoi doveri di amministratrice;
domanda avversata dalla convenuta che ha inoltre
sollevato – fra l'altro – l'eccezione di prescrizione;
vista la decisione incidentale 23 febbraio 2023 con
cui il Pretore ha respinto l'eccezione di prescrizione e ha posto le spese
processuali di fr. 1'000.- a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla
controparte fr. 2'000.- per ripetibili;
appellante la convenuta che, con atto di appello 30 marzo 2023, chiede la
riforma della querelata decisione nel senso di accogliere l'eccezione di
prescrizione e di dichiarare di conseguenza prescritta la pretesa di fr.
131'152.40, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con risposta del 15 maggio 2023
postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo
grado;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con sentenza 13
luglio 2017 (inc. 12.2017.72) che accoglieva un appello introdotto da AP 1, co-azionista
di maggioranza (52%) e già amministratrice unica della __________ SA di __________,
la scrivente Camera, riscontrate insanabili lacune nell'organizzazione della
società (art. 731b cpv. 1 n. 3 vCO), ha pronunciato lo scioglimento della medesima
e ha ordinato la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento.
B. Il 7 febbraio 2020
l'amministrazione del fallimento ha rinunciato a fare valere la pretesa della
massa riferita al "diritto di promuovere azione civile o penale nei
confronti degli organi della fallita (art. 754/757 CO)" e ha ceduto a
norma dell'art. 260 LEF tale pretesa a AO 1 (azionista al 48% della fallita e
titolare di un credito ammesso in graduatoria di fr. 63'152.40) unitamente ad
altri due creditori (G__________ SA e Fiduciaria __________ SA), i quali hanno
però poi rinunciato a fare valere le pretese cedute (doc. B, D, E).
C. Decaduto infruttuoso il
tentativo di conciliazione avviato il 26 febbraio 2021, con petizione 25 giugno
2021 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Sud per ottenere la condanna della convenuta al
risarcimento in proprio favore del danno di complessivi fr. 131'152.40 (di cui:
fr. 63'152.40 credito accertato nella graduatoria; fr. 48'000.- valore nominale
di 48 azioni al portatore della società; fr. 20'000.- spese di patrocinio
preprocessuali) arrecato alla __________ SA allora in liquidazione e poi
radiata il 22 luglio 2021. In estrema sintesi, l'attore ha ritenuto che la
convenuta, violando i suoi doveri di amministratrice, avrebbe danneggiato la
società così come gli interessi dei suoi creditori e degli azionisti.
D. Con risposta 16
agosto 2021 la convenuta si è opposta alla petizione postulandone l'integrale
reiezione. Contestualmente, in via preliminare, essa ha formulato una domanda
di ricusazione del Pretore nonché un'istanza di cauzione per le spese
ripetibili e ha sollevato inoltre l'eccezione di prescrizione in relazione alla
pretesa di risarcimento. Negata la violazione dei propri doveri di
amministratrice, AP 1, in merito all'eccezione di prescrizione, ha rilevato che
AO 1, detentore del 48% del capitale azionario nonché dipendente della società
e quindi quotidianamente presente nella palestra da loro gestita, sapeva almeno
già dal 15 febbraio 2011 delle gravi difficoltà finanziarie della società. Da
ciò essa ha desunto che l'istanza di conciliazione del 26 febbraio 2021 (primo atto
interruttivo) era ampiamente tardiva poiché introdotta allorché il termine di
prescrizione relativa di 5 anni dell'art. 760 CO era già scaduto.
E. Risolta la questione
della ricusa che è stata respinta anche da questa Camera con decisione su
reclamo del 28 dicembre 2021 (inc. 12.2021.145), a un'udienza per incombenti
del 3 novembre 2022 le parti si sono intese per completare lo scambio degli
allegati introduttivi sull'intero tema della causa e per limitare poi il
dibattimento e l'istruttoria alla questione della prescrizione sulla quale il
Pretore si sarebbe pronunciato in via pregiudiziale.
F. Con replica 5
dicembre 2022 l'attore ha ribadito la propria posizione e contestato
l'eccezione di prescrizione, rilevando che il relativo termine non può
decorrere prima dell'apertura del fallimento siccome il credito non può essere
dedotto in giudizio prima di allora. Considerato che lo scioglimento della
società risaliva al 13 luglio 2017 e che la graduatoria sarebbe stata
depositata il 29 ottobre 2019, il termine quinquennale di prescrizione non poteva
quindi essere già scaduto all'introduzione dell'istanza di conciliazione (il 26
febbraio 2021), di modo che l'eccezione andava respinta.
G. Con duplica 24
gennaio 2023 la convenuta ha mantenuto il suo punto di vista e, per quanto
concerne l'eccezione di prescrizione, ha precisato che in circostanze particolari
come quella in rassegna la parte lesa (che oltretutto era azionista al 48%) può
avere sufficiente conoscenza del danno già ben prima dell'apertura del
fallimento.
H. Al dibattimento del 9
febbraio 2023 limitato al tema della prescrizione, il Pretore ha rifiutato
l'assunzione di ogni altro mezzo di prova al di fuori dei documenti già
prodotti dalle parti e, non dovendosi esperire un'istruttoria, non ha dato
luogo alle arringhe finali prospettando l'emanazione della decisione
sull'eccezione di prescrizione.
I. Con decisione
incidentale 23 febbraio 2023 il Pretore ha respinto l'eccezione di prescrizione
e ha posto le spese processuali di
fr. 1'000.- a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 2'000.-
per ripetibili.
L. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 30 marzo 2023
in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere
l'eccezione di prescrizione e di dichiarare prescritta la pretesa di fr.
131'152.40 di AO 1, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
M. Con risposta 15
maggio 2023 l'attore si è opposto al gravame postulandone il rigetto, con
protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che
sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.
311.
e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 30 marzo 2023 contro la decisione
incidentale 23 febbraio 2023,
notificata alla convenuta il 1° marzo 2023, è tempestivo, così come è
tempestiva la risposta 15 maggio 2023 dell’appellato, tenuto conto della
sospensione dei termini dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC.
2.
Nella
decisione impugnata il Pretore, riepilogate le norme che regolano la materia
(art. 757 CO e art. 260 LEF), ha anzitutto richiamato una sentenza 5 maggio
2022.
della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale
autorità di vigilanza (CEF, inc. 15.2021.123/124 e 15.2022.24) per illustrare
la portata delle due disposizioni testé menzionate (loc. cit., consid. 3.2.3,
3.4
e 3.4.1). Ciò premesso, egli ha accertato che il 7 febbraio 2020 le pretese
della massa fallimentare della __________ SA riferite al "diritto di promuovere azione
civile o penale nei confronti degli organi della fallita (art. 754/757 CO)"
sono state cedute ai sensi dell'art. 260 LEF a tre creditori, tra cui AO 1, il
quale (l'unico ad avere poi deciso di agire) con la propria iniziativa
processuale, come da lui espressamente indicato nelle comparse scritte ("l'attore,
in veste di cessionario del diritto della Massa dei creditori di promuovere
azione civile o penale nei confronti degli organi della fallita, agisce a
proprio nome, in virtù del mandato processuale conferitogli dall'Ufficio dei
fallimenti, ma pur sempre nell'interesse della società, nella misura in cui
deve far valere e provare il danno subito dalla società": petizione,
pag. 5) agiva in qualità di "Prozeßstandschafter" (sostituto processuale) e
faceva valere un danno della società __________ SA e non uno proprio. Di tale
"chiara impostazione processuale" il Pretore ha tenuto conto anche
in relazione al tema della prescrizione, a prescindere dalla questione (non
oggetto della presente decisione) se le poste allegate dal procedente risultassero
poi nel merito effettivamente un danno diretto subito dalla società o meno
("nel qual caso la petizione andrà respinta per inesistenza del
presupposto cumulativo di un danno subito dalla società fallita"). Per
il primo giudice la legittimazione ad agire dell'attore derivava infatti
dall'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione del fallimento di procedere
"in nome proprio" per fare valere un danno diretto subito
dalla società e non andava confusa con la legittimazione ad agire di un
creditore o azionista per fare valere un proprio danno diretto nei confronti di
un organo della società (loc. cit., pag. 3 a 5).
Rammentato che per l'art.
760.
cpv. 1 CO (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2022 e
applicabile in concreto in virtù dell'art. 49 cpv. 2 Tit. fin. CC) le azioni di
risarcimento contro le persone responsabili a norma delle precedenti
disposizioni si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui il danneggiato ha
avuto conoscenza del danno e della persona responsabile ma in ogni caso in
dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato, il
Pretore, richiamandosi alla giurisprudenza in materia, ha rilevato che è al
momento del deposito della graduatoria e dell'inventario che colui che ha
subito un danno indiretto acquisisce normalmente conoscenza sufficiente per
poter introdurre l'azione di responsabilità degli organi della società. Egli
non ha disconosciuto che dandosi circostanze particolari la parte lesa può avere
una conoscenza sufficiente già in precedenza. Sta di fatto che a ogni modo il
termine di prescrizione (relativo) di cinque anni per l'azione in
responsabilità, appartenente alla comunione dei creditori (massa) della società
ma ceduta a uno di essi ai sensi dell'art. 260 LEF, non può iniziare a
decorrere prima dell'apertura del fallimento della società poiché il credito
non è esigibile prima di quel momento (DTF 136 III 322 consid. 4.4 con
riferimenti). Tale giurisprudenza – ha soggiunto il Pretore – è condivisa dalla
dottrina maggioritaria (compreso l'autore citato dalle parti: Philippin, Le azioni di responsabilità
nel diritto della società anonima, collana gialla CFPG n. 25, Lugano 2019, pag.
42) che ricorda come il creditore o l'azionista non fa valere, in tal caso, un
proprio credito bensì un credito della comunità dei creditori (massa) ed egli
non è quindi titolare di un credito distinto che disporrebbe di un proprio
termine di prescrizione. E poiché AO 1 ha agito nella fattispecie quale "Prozeßstandschafter" facendo
valere il preteso danno subito dalla società, il termine relativo di
prescrizione non poteva in ogni caso ("keinesfalls") cominciare
a decorrere prima del 13 luglio 2017 (data dello scioglimento ordinato dalla
scrivente Camera; pag. 5 seg.).
D'altro canto, ha
epilogato il Pretore, nell'ambito di una procedura giudiziaria avviata a
seguito di cessione ai sensi dell'art. 260 cpv. 1 LEF – lo stesso valendo ove
la pretesa azionata trovi il suo fondamento nell'art. 757 cpv. 2 CO – in virtù dell'unità
della pretesa l'organo convenuto può opporre agli azionisti e creditori sociali
solo le eccezioni ch'egli può far valere contro la comunione dei creditori,
quelle personali contro gli attori essendo invece (salvo eccezioni estranee
alla fattispecie) "paralizzate". Ciò si giustifica a maggior ragione
perché una cessione secondo l'art. 260 cpv. 1 LEF può avvenire – come è stato
almeno inizialmente il caso anche in concreto – in favore di più creditori
cessionari, il che esclude per logica la possibilità di avvalersi di differenti
termini di prescrizione nei confronti dei vari creditori e impone un termine
unico che valga nei confronti della comunità dei creditori. Ne ha desunto, il
Pretore, che l'eccezione di prescrizione (relativa) sollevata dalla convenuta
andava respinta siccome infondata (la scadenza del termine assoluto non essendo
mai stata invocata; loc. cit., pag. 6 seg.).
3.
L'appellante
rimprovera anzitutto al Pretore di non avere corretta nozione delle pretese
creditorie in esame e in particolare della differenza tra procedura di ricorso
ex art. 17 LEF (davanti all'autorità di vigilanza) e azione (giudiziaria) di
diritto materiale perché avrebbe esteso i principi della procedura
sostanzialmente amministrativa dell'art. 17 LEF a un'azione di merito come
quella in esame. Così anche la sentenza citata della CEF del 5 maggio 2022 (inc.
15.2021.123/124, 15.2022.24) riguarderebbe un caso particolare afferente alla
procedura di ricorso secondo l'art. 17 LEF, sicché le argomentazioni ivi riportate
non sarebbero trasponibili al caso specifico, non da ultimo per le differenti
fattispecie da regolare che in quel precedente vedevano un "coacervo di
parti" (azionista e amministratore unico; creditore ammesso in
graduatoria; organi della società; ufficio di revisione; aggiudicataria della
pretesa) e non solo due (memoriale, pag. 5 a 7).
Ora, che le procedure di
ricorso ex art. 17 LEF siano da distinguere dalle azioni di diritto materiale è
pacifico, non fosse altro perché le prime ricadono nella competenza dell'autorità
di vigilanza mentre le seconde in quella del giudice. Come non fa dubbio che la
vertenza evocata dal Pretore rientrasse nella prima categoria. Non è per contro
dato di comprendere perché in concreto il primo giudice (che era pacificamente
competente per statuire sulla petizione in rassegna) non potesse riprendere le
considerazioni di carattere
generale espresse dalla CEF nel noto
precedente quantunque esso concernesse la richiesta di un ex membro del
consiglio di amministrazione e di un creditore ammesso nella graduatoria del
fallimento di una SA di dichiarare nulli l'incanto e l'aggiudicazione all'asta di
una pretesa di responsabilità nel senso degli art. 754 segg. CO contro le
persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e della revisione della
società fallita. Né l'appellante spiega del resto quali conseguenze giuridiche
essa tragga dall'asserita inapplicabilità al caso in esame delle argomentazioni
riportate nella ricordata sentenza della CEF e dalla – non meglio precisata –
errata differenziazione "tra giurisprudenza e dottrina in materia di
ricorso ex art. 17 LEF e azione giudiziaria di diritto materiale". A
parte ciò, essa perde di vista che la ripresa dei consid. 3.2.3 e 3.4.1 della sentenza inc. 15.2021.123/124 e 15.2022.24 concerneva
l'interpretazione data dallo stesso Tribunale federale alla medesima
norma
qui in esame (art. 757 CO). Che le parti coinvolte fossero cinque e non solo
due come nel caso in esame è, sotto questo profilo, senza rilievo. Senza
contare, infine, che il discrimine evocato dall'appellante (cfr. Cometta/Möckli in: Basler Kommentar,
SchKG, 3a edizione, n. 11 a 13 LEF) riguarda semmai le procedure di natura
puramente esecutiva e quelle esecutive con effetti riflessi sul diritto
materiale, fra le quali non è annoverata tuttavia l'azione di responsabilità
degli organi degli art. 754 segg. CO (v. l’elenco in Amonn/ Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a edizione, n. 55 ad §4, pag.
29.
seg.). Al riguardo non giova dunque
attardarsi.
4.
L'appellante critica
dipoi l'assunto pretorile, ritenuto apodittico, secondo cui il termine di
prescrizione relativo di cinque anni per l'azione di responsabilità,
appartenente alla comunione dei creditori (massa) della società ma ceduta a uno
di essi ex art. 260 LEF, può iniziare a decorrere solo dall'apertura del
fallimento della società. Ribadisce che la fattispecie in rassegna è
particolare perché le parti sono solo due, con un unico creditore cessionario
ex art. 260 LEF (l'attore medesimo), per di più già azionista al 48% di una
società in cui aveva svolto, come dipendente, funzione dirigenziale dal luglio
1993.
al giugno 2011 (memoriale, pag. 7).
Contrariamente
all'opinione della convenuta, l'argomentazione pretorile è tutt'altro che
apodittica. Il primo giudice, richiamandosi alla giurisprudenza del Tribunale
federale in materia (DTF 136 III 322 consid. 4.4), ha spiegato perché, anche
dandosi circostanze particolari, il termine di prescrizione non può mai ("keinesfalls")
iniziare a decorrere prima dell'apertura del fallimento della società siccome
il credito – fatto valere in concreto dall'attore in qualità di sostituto processuale
(Prozeßstandschafter)
– non è esigibile prima di tale momento. Ora, con tale motivazione l'appellante
non si confronta nemmeno di scorcio. Come essa sorvola completamente sull'ulteriore
argomento – sempre fondato sulla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 136
III 107 consid. 2.5.1) – secondo cui, stante l'unità della pretesa, l'organo
convenuto può opporre agli azionisti e creditori sociali unicamente le
eccezioni che può fare valere contro la comunione dei creditori, il che esclude
la possibilità di avvalersi di diversi termini di prescrizione nei confronti
dei vari creditori bensì impone un termine unico che è quello che vale nei
confronti della comunità dei creditori (massa). Su questo punto l'appello si
rivela dunque finanche irricevibile per difetto di motivazione. Senza contare
che non è dato di comprendere – né l'appellante spiega – perché il fatto che AO
1.
sia rimasto l'unico cessionario ex art. 260 LEF (dopo che gli altri due hanno
rinunciato ad agire) e fosse azionista al 48% nonché dirigente della società
liquidata renderebbe inapplicabili i principi evocati dianzi.
5.
L'appellante sostiene
altresì che solo la prima pretesa di
fr. 63'152.40 (composta di: credito correntista fr. 35'951.35 e credito da
diritto del lavoro fr. 27'000.- più accessori, come da sentenza 7 luglio 2014
dell'allora Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud [doc. N]) accertata
nella graduatoria cresciuta in giudicato può essere considerata ai fini
dell'esame della prescrizione. Ciò non varrebbe per contro per le due pretese
aggiuntive di fr. 48'000.- (valore nominale delle 48 azioni) e di
fr. 20'000.- (spese legali preprocessuali) le quali non si riferirebbero a un
danno subito dalla società liquidata bensì a un danno proprio dell'attore, di
modo che costui non potrebbe servirsi della sostituzione processuale per farle
valere nei suoi confronti. A parte ciò, soggiunge la convenuta, AO 1 sapeva
almeno da una riunione del 15 febbraio 2011 (cfr. doc. N, consid. 4.3) con
certezza che la società aveva gravi problemi di liquidità che imponevano una
ricapitalizzazione o una sua liquidazione, così come sapeva che il suo credito
di correntista e il valore nominale delle 48 azioni erano ormai
irrimediabilmente persi. Quanto alla pretesa di fr. 20'000.-, inoltre, essa
sarebbe stata formulata dall'attore solo nel petitum "priva dei
presupposti di allegazione, specificazione e mezzi di prova a supporto".
Ciò posto – epiloga l'appellante – ricorrerebbero circostanze straordinarie (per
la già ricordata presenza di due sole parti e per il fatto che l'attore era
azionista al 48% e dipendente con funzione dirigenziale dal luglio 1993 al
giugno 2011) nel senso della giurisprudenza in materia (DTF 136 III 322 consid.
4.4, 116 II 158 consid. 4a) suscettibili di anticipare, almeno al 15 febbraio
2011, la necessaria conoscenza del danno e della persona responsabile e di considerare
così tardivo il primo atto interruttivo della prescrizione effettuato con l'introduzione,
il 26 febbraio 2021, dell'istanza di conciliazione (memoriale, pag. 7 a 13).
5.1
Per quanto attiene
all'esclusione delle due pretese aggiuntive, l'obiezione è destinata
all'insuccesso per almeno due motivi. Da un lato perché la circostanza secondo
cui esse non si riferirebbero a un danno subito dalla società bensì a un danno
proprio dell'attore che gli impedirebbe di avvalersi della sostituzione
processuale per farle valere nei suoi confronti è formulata – almeno in questi
termini – per la prima volta in questa sede ed è dunque irricevibile nel senso
dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Dall'altro perché, a prescindere da ciò, il Pretore
ha spiegato che, in ragione della "chiara impostazione processuale"
(azione in qualità di sostituto processuale per fare valere il danno subito
dalla società) che l'appellante non revoca in dubbio e di cui occorre tenere
conto anche in relazione alla prescrizione, poco importa – in questa fase della
procedura – se le singole poste allegate dall'attore si riveleranno nel merito
effettivamente quale danno diretto subito dalla società o meno ("nel
qual caso la petizione andrà respinta per inesistenza del presupposto
cumulativo di un danno subito dalla società fallita"). Per il Pretore,
infatti, la questione esula dall'oggetto della presente decisione (incidentale).
La legittimazione ad agire di AO 1 nella presente procedura deriva
dall'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione del fallimento di agire
"in nome proprio" per fare valere un danno diretto subito
dalla società e non va confusa con quella propria di un creditore o azionista
per fare valere un proprio danno diretto nei confronti di un organo della
società. E proprio per questa ragione si giustifica per il Pretore, stante
l'unità della pretesa, di imporre un unico termine di prescrizione. Ora, una
volta di più, l'appellante non si confronta con tale argomentazione né tanto
meno pretende che il rinvio dell'esame (anche formale) delle singole poste (danno
diretto o indiretto) al giudizio sul merito sarebbe erroneo. La doglianza cade
dunque nel vuoto.
5.2
Quanto all'esistenza
di circostanze straordinarie che giustificherebbero di anticipare l'inizio del
termine relativo di prescrizione al 15 febbraio 2011, l'appello non è destinato
a miglior sorte. La convenuta non spiega perché la presenza di due sole parti e
il fatto che l'attore fosse azionista al 48% e dipendente con funzione
dirigenziale fino al giugno 2011 impongano di derogare al principio secondo cui,
nelle azioni di responsabilità come quella in rassegna (art. 757 CO), la
conoscenza del danno è generalmente considerata sufficiente quando la
graduatoria e l'inventario sono depositati presso l'amministrazione del
fallimento, come ha accertato il Pretore con riferimento alla DTF 136 III 322.
A parte ciò, l'appellante dimentica che, sempre in virtù di tale
giurisprudenza, in nessun caso ("keinesfalls") il
termine di prescrizione di cinque anni può iniziare a decorrere prima
dell'apertura del fallimento perché il credito della comunità dei creditori non
può essere dedotto in giudizio prima di tale termine (loc. cit.). Perché
l'applicazione di tale giurisprudenza da parte del Pretore sarebbe erronea
l'appellante, una volta ancora, non illustra (né pretende invero).
6.
Se ne conclude che,
nella limitata misura della sua ricevibilità, l'appello vede la sua sorte
segnata. Gli oneri processuali
d'appello, calcolati su un valore litigioso di fr. 131'152.40 (determinante anche ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale) e moderati per tenere conto del tema
limitato della presente decisione incidentale (art. 237 CPC in relazione con
l'art. 104 cpv. 2 CPC), seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1
CPC), che rifonderà alla controparte un importo per ripetibili stabilito sulla
base dell'art. 11 RTar.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 30 marzo 2023 di AP 1
è respinto.
2. Le
spese processuali della procedura di appello, di fr. 1’500.-, sono a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili di
seconda sede.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF).
Il
ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento
(art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne
soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le
stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).