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Decisione

12.2023.45

Appalto - mercede - onere di allegazione

22 agosto 2023Italiano27 min

petizione e hanno denunciato la lite a __________ C__________ e F__________ __________,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.45

Lugano

22 agosto 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.39 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 28 febbraio 2018 da

AP 1

rappr.

da PA 1

contro

AO 1

AO 2

entrambi

rappr. da PA 2

con cui l’attrice ha

chiesto in via principale la condanna dei convenuti in solido al pagamento di

fr. 509'240.30 oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2014, in via subordinata

la condanna di ciascun convenuto al pagamento di fr. 254'620.15 oltre interessi

al 5% dal 12 dicembre 2014 e, in entrambi i casi, il rigetto in via definitiva

delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Mendrisio,

domanda avversata dalle controparti, che hanno postulato la reiezione della

petizione, e che il Pretore con decisione 23 febbraio 2023 ha respinto;

appellante l'attrice, con

appello 30 marzo 2023, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel

senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le

sedi;

mentre i convenuti, con

risposta all’appello 24 maggio 2023, hanno postulato la reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati

gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con contratto di

appalto 7 agosto 2012 (doc. B) AO 1 e AO 2, affiancati dal progettista e direttore

dei lavori Studio d’architettura C__________ e F__________ __________, hanno affidato

a AP 1 le opere da capomastro relative all’edificazione di una villa sul fondo

n. __________ RFD di __________, per un importo netto di fr. 1'070'526.60,

corrispondente in sostanza a quello da lei offerto in precedenza nel capitolato

ma con uno sconto aggiuntivo del 3%. Al

termine dei lavori, tra le parti è sorta una controversia sulla mercede ancora

da pagare, i committenti avendo sostenuto di non dovere più nulla a fronte

dell’avvenuto pagamento di acconti per complessivi fr. 1'050'000.- e l’appaltatrice avendo invece obiettato che

le sue spettanze, complessivamente di fr. 1'499'240.30, risultanti dalla

fattura del 12 dicembre 2014 (doc. H, allestita sulla base delle 13 situazioni di

cui ai doc. F1-F13, riferite ai 348 bollettini a regia prodotti quali doc. G e

ai rapporti giornalieri di cui al doc. N), comportassero, avendo essa ricevuto acconti per soli fr. 990'000.-,

un saldo di fr. 509'240.30.

2. Con petizione 28

febbraio 2018 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha

convenuto in giudizio AO 1 e AO 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3, per ottenere in via principale la loro condanna in solido al

pagamento di fr. 509'240.30 oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2014, in via

subordinata la condanna di ciascuno di essi al pagamento di fr. 254'620.15

oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2014 e, in entrambi i casi, il rigetto in

via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________

dell’UE di Mendrisio (doc. I e J).

Fatti

I convenuti si sono opposti alla

petizione e hanno denunciato la lite a __________ C__________ e F__________ __________,

che non è tuttavia intervenuta.

3. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli

allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 23 febbraio 2023,

ha respinto la petizione, ponendo la tassa di

giustizia di fr. 15'000.- e le spese processuali, incluse quelle peritali e

quelle della procedura di conciliazione, a carico dell’attrice, obbligata

altresì a rifondere alle controparti fr. 20’500.- per ripetibili.

4. Con l’appello 30

marzo 2023 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con risposta 24 maggio

2023, l’attrice ha chiesto, se del caso previa completazione della perizia

giudiziaria, di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la

petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

5. Il Pretore ha stabilito

che nella petizione l’attrice aveva allegato di aver svolto i lavori previsti

nel doc. B con delle non meglio specificate variazioni, dovute a modifiche

richieste dalla committenza in corso d’opera e a non menzionati lavori resisi

necessari per completare la costruzione, fatturati a regia e a misura sulla

base dei bollettini e dei rapporti giornalieri di cui ai doc. G1-G348 e doc. N,

ripresi nelle situazioni da 1 a 13 prodotte sub doc. F; ed ha aggiunto che,

sollecitata dai convenuti nella risposta a precisare quali lavori supplementari

sarebbero stati svolti, nella replica l’attrice aveva laconicamente fatto

riferimento a non meglio sostanziati ampliamenti, senza aver fornito ulteriori

ragguagli in merito alle eventuali parti della costruzione interessate

dall’ampliamento, rinviando ai piani ed ai già citati doc. F, G e N. Egli ha poi

evidenziato che nessuno dei citati documenti conteneva un descrittivo delle

opere da cui si potesse chiaramente o agevolmente desumere quali modifiche

sarebbero state apportate al progetto iniziale, né in cosa sarebbero consistiti

i lavori supplementari resisi necessari a seguito di tali modifiche o per altre

necessità del cantiere: nella fattura di cui al doc. H non figurava in effetti alcuna

descrizione delle prestazioni eseguite e fatturate, essa contenendo solo un

rimando alle 13 situazioni di cui ai doc. F1-F13, nelle quali non veniva fatta alcuna

distinzione tra lavori contrattuali e lavori supplementari e dalle quali appariva

impossibile trarre le informazioni necessarie per comprendere il lavoro svolto

e distinguere le opere aggiuntive ed i lavori supplementari dalle opere

previste nel doc. B; e lo stesso valeva per quanto concerneva i 348 bollettini

prodotti quali doc. G e per i rapporti di cui al doc. N.

Ciò detto, preso atto che all’attrice

non spettava unicamente l’onere di allegare e dimostrare i quantitativi

fatturati bensì anche l’onere di descrivere, fosse anche solo sommariamente, in

cosa sarebbero consistite le modifiche intervenute in corso d’opera, quali

lavori aggiuntivi o cambiamenti esecutivi avrebbero comportato e, con rinvio

dettagliato a quanto fatturato, che incidenza tali modifiche avrebbero avuto

sulle opere contrattualmente previste e sui costi preventivati, ha concluso che

la petizione, così come la successiva replica, difettava di queste necessarie

informazioni, per cui la pretesa attorea doveva essere respinta già per il

mancato rispetto dell’onere di allegazione e di specificazione di cui all’art.

55 cpv. 1 CPC.

Poco importava, a tale

proposito, se dalle audizioni testimoniali e dalla perizia giudiziaria sia in

seguito stato possibile ricostruire un quadro fattuale più preciso, ciò non permettendo

di sopperire alle carenze di allegazione della parte attrice.

6. In questa sede l’attrice ha in sostanza fatto

valere due censure. In primo luogo ha rimproverato al giudice di prime cure di

aver erroneamente ritenuto che essa fosse venuta meno al suo onere di

allegazione e di specificazione di cui all’art. 55 cpv. 1 CPC.

In

seconda analisi, qualora quella censura fosse risultata fondata, ha sostenuto

che i convenuti non avevano adempiuto il loro onere di contestazione e che in

ogni caso l’istruttoria aveva dimostrato il buon fondamento della petizione.

7. Visto il tenore delle

censure d’appello, appare opportuno rammentare alcuni principi sanciti dal

diritto procedurale, riassunti dal Tribunale federale nella sentenza DTF 144 III 519.

Quando, come in concreto, è applicabile la

massima dispositiva (art. 55 cpv. 1 CPC), incombe alle parti, e non al giudice,

raccogliere i fatti del processo. Le parti devono allegare i fatti sui quali

fondano le loro pretese (onere di allegazione), produrre i mezzi di prova che

vi si riferiscono (onere di deduzione delle prove) e contestare i fatti

allegati dalla controparte (onere di contestazione), il giudice dovendo, giusta

l'art. 150 cpv. 1 CPC, unicamente assumere le prove su fatti controversi

giuridicamente rilevanti (DTF citata consid.

5.1).

In

virtù dell'art. 221 cpv. 1 lett. d CPC, rispettivamente dell'art. 222 cpv. 2

CPC, i fatti devono essere di principio allegati nella petizione,

rispettivamente nella risposta per quelli che devono essere allegati dal

convenuto. Possono anche essere allegati nella replica e nella duplica, se

viene ordinato un secondo scambio di scritti o, se ciò non si verifica, essere

dettati nel verbale durante un'udienza d'istruzione o all'inizio del dibattimento

giusta l'art. 229 cpv. 2 CPC (DTF citata consid.

5.2.1).

I

fatti pertinenti allegati devono essere sufficientemente motivati (onere di

sostanziare le allegazioni) affinché, da un lato, la parte convenuta possa

indicare chiaramente quali fatti della petizione riconosce o contesta e,

dall'altro, il giudice, partendo dalle allegazioni di fatto contenute nella

petizione e rispettivamente nella risposta, possa allestire un quadro esatto

dei fatti riconosciuti o contestati dalle parti, per i quali dovrà procedere

all'assunzione delle prove, prima di applicare il diritto materiale

determinante. Le esigenze circa il

contenuto e l’accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e

dagli elementi costitutivi della norma applicabile e, dall’altro lato, dalla

posizione assunta in merito dalla parte avversa: l’attore deve dapprima

illustrare i fatti concreti alla base delle sue pretese in maniera

sufficientemente precisa da permettere alla controparte di determinarsi in

merito e contrapporvi sue eventuali controprove; se quest’ultima ha contestato

dei fatti, l’attore è allora tenuto a esporre in maniera più dettagliata e

completa il contenuto dell’allegazione di ogni fatto controverso in maniera

tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli

e decidere poi nel merito (DTF

citata consid. 5.2.1.1).

Più elementi di fatto concreti distinti, come

differenti poste di danno, devono essere presentati sotto più numeri, ciò

essendo necessario per permettere al convenuto di determinarsi chiaramente. Per

quanto riguarda l’allegazione di una fattura, può capitare che l’attore alleghi

nella sua petizione (o nella replica) l’ammontare totale della stessa e rinvii

per il dettaglio a un documento da lui prodotto. In un caso del genere occorre

esaminare se la controparte e il tribunale ottengono così le informazioni che

sono loro necessarie, al punto che l’esigenza di riprendere il dettaglio della fattura nel memoriale non avrebbe

senso, oppure se il rinvio è insufficiente in quanto le informazioni figuranti

nel documento prodotto non sono chiare e complete o in quanto queste

informazioni devono ancora esservi ricercate. Non è infatti sufficiente che il

documento prodotto contenga, in una forma o in un'altra, le suddette informazioni.

Il loro accesso deve essere agevole e non deve sussistere alcun margine d’interpretazione. Il rinvio figurante nel memoriale deve designare

specificamente il documento a cui si fa riferimento e permettere di comprendere

chiaramente quale sua parte è considerata come allegata. L’accesso agevole è

assicurato solo nel caso in cui il documento in questione è esplicito (selbsterklärend)

e contiene le informazioni necessarie. Se ciò non è il caso, il rinvio può

essere considerato sufficiente solo se il documento prodotto è concretizzato e

commentato nel memoriale in modo tale che le informazioni divengano

comprensibili senza difficoltà, senza essere interpretate o ricercate (DTF

citata consid. 5.2.1.2).

Qualora

l’attore alleghi, nei suoi memoriali, un ammontare a lui dovuto producendo una

fattura dettagliata, che contenga le informazioni necessarie in modo esplicito,

si può esigere dal convenuto che abbia a concretizzare la sua contestazione (onere di sostanziare la contestazione), indicando con precisione le posizioni della stessa che

contesta. In caso contrario, la fattura si considera ammessa e non deve essere

provata (DTF citata consid. 5.2.2.3). Una contestazione generica o globale

è quindi insufficiente (DTF

citata consid. 5.2.2.1).

8. Nel

caso di specie, come si vedrà, è incontestabile che l’attrice ha ossequiato il

suo onere di allegazione (e di specificazione).

8.1. A

p. 3 seg. della petizione, dopo aver premesso che “come risulta segnatamente

dalle Condizioni generali annesse al contratto d’appalto (doc. B), l’attrice ha

indicato i propri prezzi unitari nonché il proprio tariffario per le opere a

regia su un modulo d’offerta allestito dai committenti, rispettivamente da un

loro mandatario. La mercede è pertanto stata pattuita a misura, rispettivamente

a regia”, essa aveva in particolare sostenuto che “L’attrice ha adempiuto

le proprie obbligazioni realizzando a regola d’arte le opere oggetto del

contratto di appalto, con le modifiche e aggiunte, compresi i lavori a regia,

il tutto come desumibile segnatamente dalle situazioni prodotte sub doc.

F1-F13, dai bollettini a regia prodotti sub doc. G1-G348 e dai rapporti

giornalieri prodotti sub doc. N1. Tutte queste aggiunte e modifiche, compresi i

lavori a regia, sono state ordinate e approvate dalla DL, rispettivamente erano

necessarie per una corretta esecuzione del contratto di appalto. Considerato lo

sconto concordato del 3%, il credito in CHF (IVA inclusa) maturato dall’attrice

nei confronti dei convenuti è il seguente:

situazione

n. 1 doc. F1 fr. 128'772.60 situazione

n. 2 doc. F2 fr.

99'429.95 situazione n. 3 doc. F3 fr.

72'466.00 situazione n. 4 doc. F4 fr.

109'605.35 situazione n. 5 doc. F5 fr.

56'401.35 situazione n. 6 doc. F6 fr.

193'110.45 situazione n. 7 doc. F7 fr.

176'181.15 situazione n. 8 doc. F8 fr.

63'773.50 situazione n. 9 doc. F9 fr.

178'871.80 situazione n. 10 doc. F10 fr.

108'217.90 situazione n. 11 doc. F11 fr.

123'272.25 situazione n. 12 doc. F12 fr.

61'281.55 situazione n. 13 doc. F13 fr.

59'735.15

Totale

IVA inclusa fr. 1'431'119.00

sconto

3% fr. -42'933.55

fr.

1'388'185.45

IVA

8% fr. 111'054.85

Totale fr.

1'499'240.30

Acconti

pagati fr.

-990'000.00

Saldo

IVA inclusa fr. 509'240.30”.

A

p. 5, essa aveva aggiunto che “Le richieste d’acconto sono state

parzialmente onorate nella misura di complessivi fr. 990'000.-. In data

12.12.2014 l’attrice ha trasmesso ai convenuti la propria fattura finale per

una mercede complessiva di fr. 1'499'240.30. Considerati gli acconti versati,

pari a complessivi fr. 990'000.-, risulta un saldo scoperto di fr. 509'240.30

(doc. H)”

8.2. Con

l’allegato petizionale l’attrice aveva tra le altre cose versato agli atti i

doc. H, F1-F13, G1-G348 e N1, da lei ivi menzionati.

8.2.1. Il

doc. H, che è la fattura (di 1 pagina) del 12 dicembre 2014, riporta né più né

meno, con parole diverse, quanto è stato allegato nel memoriale:

“Liquidazione

e fattura finale lavori al 05.12.2014:

01°

situazione del 21.12.2012 fr. 128'772.60

02°

situazione del 31.01.2013 fr. 99'429.95

03°

situazione del 12.03.2013 fr. 72'466.00

04°

situazione del 08.05.2013 fr. 109'605.35

05°

situazione del 02.07.2013 fr. 56'401.35

06°

situazione del 30.09.2013 fr. 193'110.45

07°

situazione del 22.11.2013 fr. 176'181.15

08°

situazione del 29.11.2013 fr. 63'773.50

09°

situazione del 28.03.2014 fr. 178'871.80

10°

situazione del 30.04.2014 fr. 108'217.90

11°

situazione del 30.06.2014 fr. 123'272.25

12°

situazione del 31.07.2014 fr. 61'281.55

13°

Considerandi

situazione del 05.12.2014 fr. 59'735.15

Totale

(IVA inclusa) fr. 1'431'119.00

sconto

3% fr. -42'933.55

fr.

1'388'185.45

IVA

8% fr. 111'054.85

Totale

fattura finale fr. 1'499'240.30

Deduzione

acconti richiesti fr.-1’050'000.00

Totale

fattura fr. 449'240.30

Importo

scoperto al 12.12.2014 fr. 60’000.00

Totale

importo a saldo fr.

509'240.30”.

8.2.2

I

doc. da F1 a F13 sono costituiti dalle 13 situazioni (rispettivamente

di 11, 8, 6, 9, 1, 14, 16, 9, 21, 11, 11, 6 e 6 pagine) esposte nella fattura

di cui al doc. H. In ciascun documento sono riportate, esposte in capitoli distinti,

a loro volta suddivisi nelle singole posizioni contrattuali risultanti dal

capitolato di cui al doc. B (per le opere a regia sono indicati, numero per

numero, i bollettini che si riferiscono a ciascuna di essa) e supplementari (queste

ultime designate con la menzione “N.P.”), le prestazioni eseguite dall’attrice

nella rispettiva situazione e la mercede così fatturata (quantitativi, prezzi

unitari o lineari, ecc.). Al termine di ciascuna situazione vi è poi una

ricapitolazione, da cui è possibile estrapolare l’importo che è stato riportato

nella fattura di cui al doc. H.

8.2.3

I

doc. da G1 a G348 sono costituiti dai 348 rapporti per le opere a regia

esposte nelle 13 situazioni di cui ai

doc. F1-F13. In ciascun documento sono

riportate le singole prestazioni a regia eseguite dall’attrice nel rispettivo

bollettino e la mercede così fatturata (quantitativi, prezzi unitari o lineari,

ore, ecc.).

8.2.4

Nel

CD-ROM di cui al doc. N1 sono contenuti i 498 rapporti giornalieri relativi al

cantiere in questione, da cui è possibile evincere cosa è stato fatto

dall’attrice nei singoli giorni di lavoro. La correttezza del loro contenuto è

stata provata dall’istruttoria (testi __________ S__________ p. 1 seg. e __________

Ca__________ p. 4).

8.3

Nelle

particolari circostanze, e meglio a fronte di lavori edili eseguiti che

riguardavano una miriade di singole posizioni contrattuali e supplementari e

soprattutto a fronte di un contratto di appalto (doc. B) che non prevedeva una

mercede a corpo ma - fondandosi sulla relativa offerta, nella quale l’attrice

si era limitata a inserire i prezzi per cui era disposta ad eseguire le singole

prestazioni a misura e a regia (cfr. pure gli art. 13 e 52 delle condizioni

generali, secondo cui “i quantitativi dell’offerta hanno carattere

indicativo e per nulla impegnativi …”, rispettivamente secondo cui “il

conteggio consuntivo sarà basato sulle misure e sui quantitativi esatti,

rilevati e verificati in contraddittorio, sui prezzi unitari e a corpo

convenuti, e sui bollettini riconosciuti per lavori a regia”) - una

fatturazione quasi esclusivamente con prezzi unitari a misura e a regia (cfr.

TF 4A_535/2018 del 3 giugno 2019 consid. 3), le indicazioni risultanti dalla

petizione e dai documenti ad essa allegati (consid. 8.1 e 8.2) erano appropriate

e sufficienti per adempiere all’onere di allegazione. I documenti versati agli

atti a cui l’attrice aveva rinviato, e meglio i doc. H, F1-F13, G1-G348

e N1, erano in effetti stati designati specificamente e, stante il loro contenuto, si comprendeva

chiaramente quale loro parte era stata considerata come allegata. E comunque da tutti quei documenti, anche alla luce

del commento che ne era stato fatto nel memoriale, i convenuti e il giudice

potevano agevolmente comprendere le informazioni necessarie di cui l’attrice

intendeva prevalersi.

8.4

Sul

tema in esame resta ancora da stabilire se, a seguito delle contestazioni sollevate

dai convenuti nella loro risposta, l’attrice fosse tenuta a meglio specificare nella replica le sue precedenti allegazioni

ed in particolare a esporre in maniera più dettagliata e completa il contenuto

dell’allegazione di ogni fatto controverso in maniera tale da consentire al

giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli e decidere poi nel

merito.

Non

è così. In effetti nella risposta i convenuti, ritenendo, a torto, di essere

confrontati con un contratto di appalto a corpo (p. 2) e, sempre a torto, di

essere impossibilitati di “distinguere le opere previste dal capitolato e

quelle presunte supplementari, su cui oggi non possiamo esprimerci” (p. 3),

non avevano sostanzialmente formulato contestazioni fattuali tali da richiedere

ulteriori precisazioni dell’attrice nella successiva replica. Per altro gli

unici aspetti su cui essi avevano a quel momento avuto da ridire, ossia l’effettiva

realizzazione delle opere fatturate, l’effettivo conferimento dell’incarico volto

all’esecuzione delle opere supplementari, la carente forza probatoria dei

bollettini a regia siccome non sottoscritti da loro o dalla direzione dei

lavori e non consegnati a quest’ultima nonché l’ammontare degli acconti

versati (sul tipo di mercede prevista nel contratto di appalto - a corpo oppure

con prezzi unitari a misura e a regia - già si è detto in precedenza), avevano poi

fatto oggetto di puntuali e dettagliate prese di posizione da parte

dell’attrice nella replica. Nella duplica i convenuti hanno poi sostanzialmente

riproposto le medesime argomentazioni.

8.5

Ma

a prescindere da quanto precede, avendo il giudice di prime cure deciso, almeno

implicitamente, che le allegazioni contenute nella petizione e nella replica

erano sufficienti per ordinare una perizia giudiziaria sulle prestazioni

effettivamente svolte nel cantiere, tanto da aver lui stesso provveduto a

formulare i relativi quesiti sui quali le parti avevano avuto modo di esprimersi

(cfr. decisioni processuali ordinatorie 19 e 22 giugno 2020), nemmeno si

potrebbe far sopportare all’attrice un’eventuale carenza di allegazione e di specificazione

in quei memoriali e in particolare rimproverarle di non aver a quel momento allegato

in modo sufficiente le misure e le ore a regia (cfr. TF 4A_535/2018 del 3

giugno 2019 consid. 5.2.2).

9.

Accertato così, contrariamente a quanto stabilito nella

decisione impugnata, che all’attrice non poteva essere rimproverata una

violazione del suo onere di allegazione (e di specificazione), si osserva però che

essa non può essere seguita laddove ha sostenuto che la petizione doveva senz’altro

essere ammessa già per il solo fatto che i convenuti non avevano adempiuto il

loro onere di contestazione. Come si è detto (consid. 8.4), questi ultimi,

nella risposta, avevano in effetti avuto modo di contestare la pretesa attorea

con una serie di argomentazioni.

10.

L’attrice, come si vedrà, ha tuttavia ragione laddove

ha sostenuto che l’istruttoria di causa aveva in ogni caso permesso di smentire

le contestazioni sollevate dai convenuti e di comprovare il buon fondamento della

petizione.

10.1

Le

contestazioni riferite alla somma di fr. 1'499'240.30 fatturata nel doc. H non

hanno trovato conferma negli atti di causa.

10.1.1

I

convenuti avevano innanzitutto contestato che l’attrice avesse effettivamente eseguito

le opere che erano state poi loro fatturate. A torto. L’esecuzione di quelle

opere è innanzitutto stata comprovata dai testi __________ S__________ (p. 1

seg.) e __________ Ca__________ (p. 4), che avevano confermato la correttezza

di quanto risultava dal doc. N1. Il perito nella perizia giudiziaria ha a sua

volta confermato che tutto quanto previsto nel modulo d’offerta contrattuale

sub doc. B e conteggiato nell’ammontare totale di fr. 1'070'526.60 (IVA

inclusa) era sicuramente stato eseguito ad eccezione dei capitoli “pavimenti e

betoncini di pendenza”, “opere di posa” e “varie” e che fossero state eseguite anche

altre prestazioni che non figuravano nel modulo d’offerta contrattuale ma che

avrebbero dovuto essere invece previste nel modulo stesso sin dall’inizio

perché parte del progetto da realizzare, quali la demolizione del locale

tecnico della vecchia piscina, la demolizione della trave in calcestruzzo

armato che sosteneva la vecchia piscina, l’esecuzione della muratura portante

di facciata arrotondata nella zona bagno padronale e la fornitura e la posa del

pozzo per la pompa fecale, il tutto per un importo di almeno fr. 1'093'684.40

(p. 23). A suo giudizio, nella fase di edificazione erano inoltre state

eseguite 8 opere supplementari, non previste nel modulo stesso e in parte

nemmeno sui disegni architettonici agli atti, segnatamente la sistemazione

sotto il piazzale di posteggio, il risanamento muro a valle a confine con il

sentiero, il terrazzamento giardino e fondazione palizzata, il muro di sostegno

giardino in gabbioni, l’ampliamento posteggio verso sud, l’ampliamento

copertura posteggi, il nuovo muro in pietra verso il mappale n. __________ e i

lucernari cucina, il tutto per altri fr. 196'267.85 (p. 25-32).

10.1.2

I

convenuti avevano in seguito contestato, in particolare al punto n. 24 della

risposta, che essi o la direzione dei lavori avessero effettivamente conferito all’attrice

l’incarico di eseguire le opere supplementari di cui si è appena detto. La

contestazione è infondata. Il progettista e direttore dei lavori ha in effetti

confermato, esprimendosi su quanto addotto dai convenuti a quel punto della

risposta, che “sulle questioni importanti il committente è sempre stato

informato su tutto; ovviamente su questioni secondarie ove andava deciso sul

momento per esigenze di cantiere, la direzione dei lavori può aver preso delle

decisioni senza preventivamente informare il committente”, concludendo persino

che “per quanto attiene alle opere supplementari a quanto ricordo

sostanzialmente con la liquidazione venivano riconosciuti gli importi fatturati

dall’impresa” (teste C__________ __________ p. 4).

10.1.3

I

convenuti avevano successivamente messo in dubbio la forza probatoria dei

bollettini a regia, rilevando come gli stessi, mai sottoscritti da loro o dalla

direzione dei lavori, nemmeno fossero stati consegnati a quest’ultima.

Il

rilievo, riferito invero alle sole opere a regia, che nella fattura “pesavano”

per soli fr. 178'281.- (perizia p. 7), dev’essere disatteso. Da una parte il

progettista e direttore dei lavori ha in effetti confermato, esprimendosi sul

plico di cui al doc. G, di aver regolarmente ricevuto per consegna diretta o

per posta i bollettini a regia e di averli con ciò esaminati ad uno ad uno (teste

C__________ __________ p. 2 e 4). D’altra parte, ancorché gli stessi non

fossero stati sottoscritti dai convenuti o dalla direzione dei lavori, il

perito giudiziario, dopo aver provveduto ad analizzare ogni singolo bollettino

a regia, ne aveva sostanzialmente confermato la correttezza, rilevando che

alcuni bollettini - ma pochi - riportavano prestazioni a lui non del tutto

chiare, che la maggior parte di quanto esposto nei bollettini poteva essere

ricondotta a prestazioni abbastanza tipiche delle opere a regia e che nella

lettura dei bollettini egli aveva anche chiarito alcune modifiche eseguite che

effettivamente dai disegni allegati non risultavano ma che un sopralluogo da

lui poi esperito aveva potuto confermare (perizia p. 22 seg.). L’effettiva correttezza

delle opere a regia riportate nel doc. G è per altro stata confermata anche dai

testi __________ S__________ (p. 2) e __________ Ca__________ (p. 4).

10.1.4

Richiesto

di chiarire, al quesito 3, se “alla luce del lavoro effettivamente svolto

dalla parte attrice la mercede fatturata sub doc. H risulta congrua e corretta”

e di motivare la sua risposta, il perito giudiziario a p. 32 segg. della

perizia, dopo aver dettagliatamente illustrato le ragioni poste alla base della

sua risposta, ha ritenuto che nelle particolari circostanze “la cifra di

partenza per la valutazione è da ritenersi quella calcolata alla risposta 1

[N.d.R., nella quale gli era stato

richiesto di indicare “quali dei

lavori previsti nel capitolato doc. B sono stati effettivamente eseguiti” e

di stimarne il corretto valore] è cioè circa fr. 1'093'684.-” e che a tale

importo “vanno aggiunte le opere supplementari stimate nella risposta 2 [N.d.R., nella quale gli era stato richiesto di indicare “se sono stati eseguiti lavori da

capomastro non previsti nel capitolato” e di stimarne il corretto valore] in circa

fr. 196'267.-” (p. 33). Visto che il

capitolato era stato redatto sulla base del progetto originario del 2008 (il

cosiddetto “progetto D____________________”) e non prevedeva dunque i contenuti

e i quantitativi realizzati con il progetto approvato nel luglio 2013 e le

ulteriori domande di costruzione approvate nell’ottobre 2013 e nell’aprile

2014, egli ha poi ritenuto che “all’ammontare calcolato vada anche aggiunto

il costo per l’ampliamento eseguito rispetto al progetto D__________, approvato

nel luglio 2013”, da lui stimato, sulla base della maggiore volumetria

realizzata, in complessivi fr. 162'500.-, concludendo con ciò, dedotto lo sconto

contrattuale del 3% ed aggiunta l’IVA all’8%, che la mercede congrua per il

lavoro effettivamente svolto dall’attrice ammontasse a fr. 1'521'589.-. Pur non

potendo affermare che la cifra fatturata dall’impresa sub doc. H di

fr. 1'499'240.30 fosse assolutamente corretta e comprensiva di tutte le opere

svolte (anche perché per chi non aveva seguito i lavori e non conosceva ogni

dettaglio e ogni processo avvenuto in fase di cantiere era oggettivamente

impossibile quantificare un importo preciso, cfr. p. 24), ha infine ritenuto che

la stessa risultava congrua e plausibile con le opere eseguite (p. 33 seg.).

Contrariamente

a quanto ribadito in questa sede dai convenuti, non si può ritenere che nell’occasione

il perito giudiziario abbia proceduto, in violazione della giurisprudenza, a

un’analisi “in equità” e a una valutazione generale a posteriori delle opere

realizzate, rispettivamente a delle supposizioni e valutazioni ipotetiche oppure

ancora a considerazioni che superavano il perimetro di un accertamento peritale.

L’esperto si è in effetti limitato a rispondere al quesito che gli era stato

sottoposto, senza per altro che i convenuti abbiano spiegato per quali ragioni

la dettagliata motivazione da lui addotta a p. 32 segg. non sarebbe stata condivisibile.

Egli non risulta poi aver effettuato, nemmeno a p. 22 del suo referto, eventuali

supposizioni o valutazioni ipotetiche laddove si era espresso sul capitolo

dedicato alle opere a regia. E, nonostante abbia effettivamente rilevato, in

particolare a p. 8 della perizia, che “il materiale a disposizione e cioè i

documenti versati agli atti sono molto imprecisi, incompleti e non aggiornati”,

che “le situazioni presentate dall’attrice non sono sempre chiare; la

situazione n. 5 è limitata ad un importo complessivo senza specificare alcun

contenuto” e che “i rapporti di lavoro dell’impresa non sono sempre

chiari”, egli, dopo aver eseguito i necessari approfondimenti basati sugli

atti di causa e sulle conoscenze risultanti dalla sua esperienza (perizia p. 11

segg., 25 segg. e 32 segg.), è in definitiva stato in grado di indicare i

lavori contrattuali e supplementari che erano stati effettivamente realizzati

dall’attrice e di stimarne l’oggettiva entità, il tutto dandone sempre una

debita e pertinente spiegazione. Non essendo pertanto emerse

dalle argomentazioni delle parti o da altre prove assunte serie obiezioni circa

la valenza degli accertamenti peritali, che risultano anzi convincenti, non vi

è motivo di distanziarsi dagli stessi (DTF 138 III 193 consid. 4.3.1).

10.2

La

divergenza tra le parti in merito all’entità degli acconti nel frattempo corrisposti

sulla somma fatturata di fr. 1'499'240.30, che per i convenuti ammontavano a fr. 1'050'000.- e per l’attrice erano stati solo di fr. 990'000.-, dev’essere risolta a favore di quest’ultima. Nella risposta i

convenuti, a sostegno della loro tesi, si erano in effetti limitati a sostenere

che l’importo di

fr. 1'050'000.- risulterebbe dal doc. H, al che l’attrice nella replica aveva obiettato,

a ragione, che l’importo di fr. 1'050'000.- indicato in quel documento

corrispondeva agli “acconti richiesti” e che, sempre da quel documento, si

evinceva però che al 12.12.2014 vi era ancora un “importo scoperto” di

fr. 60'000.-. Gravati dell’onere della prova, i convenuti non hanno poi fornito

altre prove attestanti l’avvenuto pagamento di quella somma.

10.3

I

convenuti hanno infine chiesto che gli interessi di mora dovuti alla

controparte sul saldo di fr. 509'240.30 abbiano semmai a decorrere dal 5

dicembre 2016, data di ricezione dei PE (doc. I e J), anziché dal 12 dicembre

2014, come chiesto dall’attrice.

Il

rilievo è irricevibile, visto che la relativa contestazione è stata da loro sollevata

per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 229 CPC

e contrario).

11.

Non

avendo i convenuti contestato nella risposta il fatto, sostenuto dall’attrice a

p. 7 della petizione, secondo cui “i convenuti, comproprietari nella misura

di un mezzo ciascuno della part. __________ __________, hanno intrapreso

insieme il progetto edile su tale parcella sulla base di un contratto di

società semplice esistente fra di loro, almeno per quanto era riconoscibile

alla qui attrice; essi hanno assunto collettivamente delle obbligazioni verso

l’attrice” e secondo cui “essi sono pertanto debitori solidali ai sensi

dell’art. 143 CO, eventualmente in combinazione con l’art. 544 cpv. 3 CO”,

la petizione deve così essere ammessa nella sua formulazione in via principale.

12.

Ne

discende, in accoglimento dell’appello dell’attrice, che la petizione dev’essere

accolta già in quest’ultima formulazione.

Le

spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore

litigioso di fr. 509'240.30, seguono la rispettiva soccombenza delle parti

(art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello 30 marzo 2023 di AP 1 è

accolto.

Di

conseguenza la decisione 23 febbraio 2023 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

1.

La petizione è accolta.

Di

conseguenza AO 1 e AO 1 sono condannati in solido a pagare a AP 1 l’importo di

fr. 509'240.30 oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2014.

2. Le opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________

dell’UE di Mendrisio sono

rigettate in via definitiva.

3.

La tassa di giustizia di fr. 15'000.- e le spese processuali,

incluse quelle peritali e quelle della procedura di conciliazione, sono poste a

carico dei convenuti in solido, obbligati altresì a rifondere in solido alla

controparte fr. 20’500.- per ripetibili.

II. Le spese processuali di fr. 15'000.- sono poste a

carico degli appellati in solido, che rifonderanno in solido alla controparte

fr. 10’000.- a titolo di ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).