12.2023.45
Appalto - mercede - onere di allegazione
22 agosto 2023Italiano27 min
petizione e hanno denunciato la lite a __________ C__________ e F__________ __________,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.45
Lugano
22 agosto 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.39 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 28 febbraio 2018 da
AP 1
rappr.
da PA 1
contro
AO 1
AO 2
entrambi
rappr. da PA 2
con cui l’attrice ha
chiesto in via principale la condanna dei convenuti in solido al pagamento di
fr. 509'240.30 oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2014, in via subordinata
la condanna di ciascun convenuto al pagamento di fr. 254'620.15 oltre interessi
al 5% dal 12 dicembre 2014 e, in entrambi i casi, il rigetto in via definitiva
delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Mendrisio,
domanda avversata dalle controparti, che hanno postulato la reiezione della
petizione, e che il Pretore con decisione 23 febbraio 2023 ha respinto;
appellante l'attrice, con
appello 30 marzo 2023, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre i convenuti, con
risposta all’appello 24 maggio 2023, hanno postulato la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con contratto di
appalto 7 agosto 2012 (doc. B) AO 1 e AO 2, affiancati dal progettista e direttore
dei lavori Studio d’architettura C__________ e F__________ __________, hanno affidato
a AP 1 le opere da capomastro relative all’edificazione di una villa sul fondo
n. __________ RFD di __________, per un importo netto di fr. 1'070'526.60,
corrispondente in sostanza a quello da lei offerto in precedenza nel capitolato
ma con uno sconto aggiuntivo del 3%. Al
termine dei lavori, tra le parti è sorta una controversia sulla mercede ancora
da pagare, i committenti avendo sostenuto di non dovere più nulla a fronte
dell’avvenuto pagamento di acconti per complessivi fr. 1'050'000.- e l’appaltatrice avendo invece obiettato che
le sue spettanze, complessivamente di fr. 1'499'240.30, risultanti dalla
fattura del 12 dicembre 2014 (doc. H, allestita sulla base delle 13 situazioni di
cui ai doc. F1-F13, riferite ai 348 bollettini a regia prodotti quali doc. G e
ai rapporti giornalieri di cui al doc. N), comportassero, avendo essa ricevuto acconti per soli fr. 990'000.-,
un saldo di fr. 509'240.30.
2. Con petizione 28
febbraio 2018 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha
convenuto in giudizio AO 1 e AO 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, per ottenere in via principale la loro condanna in solido al
pagamento di fr. 509'240.30 oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2014, in via
subordinata la condanna di ciascuno di essi al pagamento di fr. 254'620.15
oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2014 e, in entrambi i casi, il rigetto in
via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________
dell’UE di Mendrisio (doc. I e J).
Fatti
I convenuti si sono opposti alla
petizione e hanno denunciato la lite a __________ C__________ e F__________ __________,
che non è tuttavia intervenuta.
3. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli
allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 23 febbraio 2023,
ha respinto la petizione, ponendo la tassa di
giustizia di fr. 15'000.- e le spese processuali, incluse quelle peritali e
quelle della procedura di conciliazione, a carico dell’attrice, obbligata
altresì a rifondere alle controparti fr. 20’500.- per ripetibili.
4. Con l’appello 30
marzo 2023 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con risposta 24 maggio
2023, l’attrice ha chiesto, se del caso previa completazione della perizia
giudiziaria, di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la
petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
5. Il Pretore ha stabilito
che nella petizione l’attrice aveva allegato di aver svolto i lavori previsti
nel doc. B con delle non meglio specificate variazioni, dovute a modifiche
richieste dalla committenza in corso d’opera e a non menzionati lavori resisi
necessari per completare la costruzione, fatturati a regia e a misura sulla
base dei bollettini e dei rapporti giornalieri di cui ai doc. G1-G348 e doc. N,
ripresi nelle situazioni da 1 a 13 prodotte sub doc. F; ed ha aggiunto che,
sollecitata dai convenuti nella risposta a precisare quali lavori supplementari
sarebbero stati svolti, nella replica l’attrice aveva laconicamente fatto
riferimento a non meglio sostanziati ampliamenti, senza aver fornito ulteriori
ragguagli in merito alle eventuali parti della costruzione interessate
dall’ampliamento, rinviando ai piani ed ai già citati doc. F, G e N. Egli ha poi
evidenziato che nessuno dei citati documenti conteneva un descrittivo delle
opere da cui si potesse chiaramente o agevolmente desumere quali modifiche
sarebbero state apportate al progetto iniziale, né in cosa sarebbero consistiti
i lavori supplementari resisi necessari a seguito di tali modifiche o per altre
necessità del cantiere: nella fattura di cui al doc. H non figurava in effetti alcuna
descrizione delle prestazioni eseguite e fatturate, essa contenendo solo un
rimando alle 13 situazioni di cui ai doc. F1-F13, nelle quali non veniva fatta alcuna
distinzione tra lavori contrattuali e lavori supplementari e dalle quali appariva
impossibile trarre le informazioni necessarie per comprendere il lavoro svolto
e distinguere le opere aggiuntive ed i lavori supplementari dalle opere
previste nel doc. B; e lo stesso valeva per quanto concerneva i 348 bollettini
prodotti quali doc. G e per i rapporti di cui al doc. N.
Ciò detto, preso atto che all’attrice
non spettava unicamente l’onere di allegare e dimostrare i quantitativi
fatturati bensì anche l’onere di descrivere, fosse anche solo sommariamente, in
cosa sarebbero consistite le modifiche intervenute in corso d’opera, quali
lavori aggiuntivi o cambiamenti esecutivi avrebbero comportato e, con rinvio
dettagliato a quanto fatturato, che incidenza tali modifiche avrebbero avuto
sulle opere contrattualmente previste e sui costi preventivati, ha concluso che
la petizione, così come la successiva replica, difettava di queste necessarie
informazioni, per cui la pretesa attorea doveva essere respinta già per il
mancato rispetto dell’onere di allegazione e di specificazione di cui all’art.
55 cpv. 1 CPC.
Poco importava, a tale
proposito, se dalle audizioni testimoniali e dalla perizia giudiziaria sia in
seguito stato possibile ricostruire un quadro fattuale più preciso, ciò non permettendo
di sopperire alle carenze di allegazione della parte attrice.
6. In questa sede l’attrice ha in sostanza fatto
valere due censure. In primo luogo ha rimproverato al giudice di prime cure di
aver erroneamente ritenuto che essa fosse venuta meno al suo onere di
allegazione e di specificazione di cui all’art. 55 cpv. 1 CPC.
In
seconda analisi, qualora quella censura fosse risultata fondata, ha sostenuto
che i convenuti non avevano adempiuto il loro onere di contestazione e che in
ogni caso l’istruttoria aveva dimostrato il buon fondamento della petizione.
7. Visto il tenore delle
censure d’appello, appare opportuno rammentare alcuni principi sanciti dal
diritto procedurale, riassunti dal Tribunale federale nella sentenza DTF 144 III 519.
Quando, come in concreto, è applicabile la
massima dispositiva (art. 55 cpv. 1 CPC), incombe alle parti, e non al giudice,
raccogliere i fatti del processo. Le parti devono allegare i fatti sui quali
fondano le loro pretese (onere di allegazione), produrre i mezzi di prova che
vi si riferiscono (onere di deduzione delle prove) e contestare i fatti
allegati dalla controparte (onere di contestazione), il giudice dovendo, giusta
l'art. 150 cpv. 1 CPC, unicamente assumere le prove su fatti controversi
giuridicamente rilevanti (DTF citata consid.
5.1).
In
virtù dell'art. 221 cpv. 1 lett. d CPC, rispettivamente dell'art. 222 cpv. 2
CPC, i fatti devono essere di principio allegati nella petizione,
rispettivamente nella risposta per quelli che devono essere allegati dal
convenuto. Possono anche essere allegati nella replica e nella duplica, se
viene ordinato un secondo scambio di scritti o, se ciò non si verifica, essere
dettati nel verbale durante un'udienza d'istruzione o all'inizio del dibattimento
giusta l'art. 229 cpv. 2 CPC (DTF citata consid.
5.2.1).
I
fatti pertinenti allegati devono essere sufficientemente motivati (onere di
sostanziare le allegazioni) affinché, da un lato, la parte convenuta possa
indicare chiaramente quali fatti della petizione riconosce o contesta e,
dall'altro, il giudice, partendo dalle allegazioni di fatto contenute nella
petizione e rispettivamente nella risposta, possa allestire un quadro esatto
dei fatti riconosciuti o contestati dalle parti, per i quali dovrà procedere
all'assunzione delle prove, prima di applicare il diritto materiale
determinante. Le esigenze circa il
contenuto e l’accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e
dagli elementi costitutivi della norma applicabile e, dall’altro lato, dalla
posizione assunta in merito dalla parte avversa: l’attore deve dapprima
illustrare i fatti concreti alla base delle sue pretese in maniera
sufficientemente precisa da permettere alla controparte di determinarsi in
merito e contrapporvi sue eventuali controprove; se quest’ultima ha contestato
dei fatti, l’attore è allora tenuto a esporre in maniera più dettagliata e
completa il contenuto dell’allegazione di ogni fatto controverso in maniera
tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli
e decidere poi nel merito (DTF
citata consid. 5.2.1.1).
Più elementi di fatto concreti distinti, come
differenti poste di danno, devono essere presentati sotto più numeri, ciò
essendo necessario per permettere al convenuto di determinarsi chiaramente. Per
quanto riguarda l’allegazione di una fattura, può capitare che l’attore alleghi
nella sua petizione (o nella replica) l’ammontare totale della stessa e rinvii
per il dettaglio a un documento da lui prodotto. In un caso del genere occorre
esaminare se la controparte e il tribunale ottengono così le informazioni che
sono loro necessarie, al punto che l’esigenza di riprendere il dettaglio della fattura nel memoriale non avrebbe
senso, oppure se il rinvio è insufficiente in quanto le informazioni figuranti
nel documento prodotto non sono chiare e complete o in quanto queste
informazioni devono ancora esservi ricercate. Non è infatti sufficiente che il
documento prodotto contenga, in una forma o in un'altra, le suddette informazioni.
Il loro accesso deve essere agevole e non deve sussistere alcun margine d’interpretazione. Il rinvio figurante nel memoriale deve designare
specificamente il documento a cui si fa riferimento e permettere di comprendere
chiaramente quale sua parte è considerata come allegata. L’accesso agevole è
assicurato solo nel caso in cui il documento in questione è esplicito (selbsterklärend)
e contiene le informazioni necessarie. Se ciò non è il caso, il rinvio può
essere considerato sufficiente solo se il documento prodotto è concretizzato e
commentato nel memoriale in modo tale che le informazioni divengano
comprensibili senza difficoltà, senza essere interpretate o ricercate (DTF
citata consid. 5.2.1.2).
Qualora
l’attore alleghi, nei suoi memoriali, un ammontare a lui dovuto producendo una
fattura dettagliata, che contenga le informazioni necessarie in modo esplicito,
si può esigere dal convenuto che abbia a concretizzare la sua contestazione (onere di sostanziare la contestazione), indicando con precisione le posizioni della stessa che
contesta. In caso contrario, la fattura si considera ammessa e non deve essere
provata (DTF citata consid. 5.2.2.3). Una contestazione generica o globale
è quindi insufficiente (DTF
citata consid. 5.2.2.1).
8. Nel
caso di specie, come si vedrà, è incontestabile che l’attrice ha ossequiato il
suo onere di allegazione (e di specificazione).
8.1. A
p. 3 seg. della petizione, dopo aver premesso che “come risulta segnatamente
dalle Condizioni generali annesse al contratto d’appalto (doc. B), l’attrice ha
indicato i propri prezzi unitari nonché il proprio tariffario per le opere a
regia su un modulo d’offerta allestito dai committenti, rispettivamente da un
loro mandatario. La mercede è pertanto stata pattuita a misura, rispettivamente
a regia”, essa aveva in particolare sostenuto che “L’attrice ha adempiuto
le proprie obbligazioni realizzando a regola d’arte le opere oggetto del
contratto di appalto, con le modifiche e aggiunte, compresi i lavori a regia,
il tutto come desumibile segnatamente dalle situazioni prodotte sub doc.
F1-F13, dai bollettini a regia prodotti sub doc. G1-G348 e dai rapporti
giornalieri prodotti sub doc. N1. Tutte queste aggiunte e modifiche, compresi i
lavori a regia, sono state ordinate e approvate dalla DL, rispettivamente erano
necessarie per una corretta esecuzione del contratto di appalto. Considerato lo
sconto concordato del 3%, il credito in CHF (IVA inclusa) maturato dall’attrice
nei confronti dei convenuti è il seguente:
situazione
n. 1 doc. F1 fr. 128'772.60 situazione
n. 2 doc. F2 fr.
99'429.95 situazione n. 3 doc. F3 fr.
72'466.00 situazione n. 4 doc. F4 fr.
109'605.35 situazione n. 5 doc. F5 fr.
56'401.35 situazione n. 6 doc. F6 fr.
193'110.45 situazione n. 7 doc. F7 fr.
176'181.15 situazione n. 8 doc. F8 fr.
63'773.50 situazione n. 9 doc. F9 fr.
178'871.80 situazione n. 10 doc. F10 fr.
108'217.90 situazione n. 11 doc. F11 fr.
123'272.25 situazione n. 12 doc. F12 fr.
61'281.55 situazione n. 13 doc. F13 fr.
59'735.15
Totale
IVA inclusa fr. 1'431'119.00
sconto
3% fr. -42'933.55
fr.
1'388'185.45
IVA
8% fr. 111'054.85
Totale fr.
1'499'240.30
Acconti
pagati fr.
-990'000.00
Saldo
IVA inclusa fr. 509'240.30”.
A
p. 5, essa aveva aggiunto che “Le richieste d’acconto sono state
parzialmente onorate nella misura di complessivi fr. 990'000.-. In data
12.12.2014 l’attrice ha trasmesso ai convenuti la propria fattura finale per
una mercede complessiva di fr. 1'499'240.30. Considerati gli acconti versati,
pari a complessivi fr. 990'000.-, risulta un saldo scoperto di fr. 509'240.30
(doc. H)”
8.2. Con
l’allegato petizionale l’attrice aveva tra le altre cose versato agli atti i
doc. H, F1-F13, G1-G348 e N1, da lei ivi menzionati.
8.2.1. Il
doc. H, che è la fattura (di 1 pagina) del 12 dicembre 2014, riporta né più né
meno, con parole diverse, quanto è stato allegato nel memoriale:
“Liquidazione
e fattura finale lavori al 05.12.2014:
01°
situazione del 21.12.2012 fr. 128'772.60
02°
situazione del 31.01.2013 fr. 99'429.95
03°
situazione del 12.03.2013 fr. 72'466.00
04°
situazione del 08.05.2013 fr. 109'605.35
05°
situazione del 02.07.2013 fr. 56'401.35
06°
situazione del 30.09.2013 fr. 193'110.45
07°
situazione del 22.11.2013 fr. 176'181.15
08°
situazione del 29.11.2013 fr. 63'773.50
09°
situazione del 28.03.2014 fr. 178'871.80
10°
situazione del 30.04.2014 fr. 108'217.90
11°
situazione del 30.06.2014 fr. 123'272.25
12°
situazione del 31.07.2014 fr. 61'281.55
13°
Considerandi
situazione del 05.12.2014 fr. 59'735.15
Totale
(IVA inclusa) fr. 1'431'119.00
sconto
3% fr. -42'933.55
fr.
1'388'185.45
IVA
8% fr. 111'054.85
Totale
fattura finale fr. 1'499'240.30
Deduzione
acconti richiesti fr.-1’050'000.00
Totale
fattura fr. 449'240.30
Importo
scoperto al 12.12.2014 fr. 60’000.00
Totale
importo a saldo fr.
509'240.30”.
8.2.2
I
doc. da F1 a F13 sono costituiti dalle 13 situazioni (rispettivamente
di 11, 8, 6, 9, 1, 14, 16, 9, 21, 11, 11, 6 e 6 pagine) esposte nella fattura
di cui al doc. H. In ciascun documento sono riportate, esposte in capitoli distinti,
a loro volta suddivisi nelle singole posizioni contrattuali risultanti dal
capitolato di cui al doc. B (per le opere a regia sono indicati, numero per
numero, i bollettini che si riferiscono a ciascuna di essa) e supplementari (queste
ultime designate con la menzione “N.P.”), le prestazioni eseguite dall’attrice
nella rispettiva situazione e la mercede così fatturata (quantitativi, prezzi
unitari o lineari, ecc.). Al termine di ciascuna situazione vi è poi una
ricapitolazione, da cui è possibile estrapolare l’importo che è stato riportato
nella fattura di cui al doc. H.
8.2.3
I
doc. da G1 a G348 sono costituiti dai 348 rapporti per le opere a regia
esposte nelle 13 situazioni di cui ai
doc. F1-F13. In ciascun documento sono
riportate le singole prestazioni a regia eseguite dall’attrice nel rispettivo
bollettino e la mercede così fatturata (quantitativi, prezzi unitari o lineari,
ore, ecc.).
8.2.4
Nel
CD-ROM di cui al doc. N1 sono contenuti i 498 rapporti giornalieri relativi al
cantiere in questione, da cui è possibile evincere cosa è stato fatto
dall’attrice nei singoli giorni di lavoro. La correttezza del loro contenuto è
stata provata dall’istruttoria (testi __________ S__________ p. 1 seg. e __________
Ca__________ p. 4).
8.3
Nelle
particolari circostanze, e meglio a fronte di lavori edili eseguiti che
riguardavano una miriade di singole posizioni contrattuali e supplementari e
soprattutto a fronte di un contratto di appalto (doc. B) che non prevedeva una
mercede a corpo ma - fondandosi sulla relativa offerta, nella quale l’attrice
si era limitata a inserire i prezzi per cui era disposta ad eseguire le singole
prestazioni a misura e a regia (cfr. pure gli art. 13 e 52 delle condizioni
generali, secondo cui “i quantitativi dell’offerta hanno carattere
indicativo e per nulla impegnativi …”, rispettivamente secondo cui “il
conteggio consuntivo sarà basato sulle misure e sui quantitativi esatti,
rilevati e verificati in contraddittorio, sui prezzi unitari e a corpo
convenuti, e sui bollettini riconosciuti per lavori a regia”) - una
fatturazione quasi esclusivamente con prezzi unitari a misura e a regia (cfr.
TF 4A_535/2018 del 3 giugno 2019 consid. 3), le indicazioni risultanti dalla
petizione e dai documenti ad essa allegati (consid. 8.1 e 8.2) erano appropriate
e sufficienti per adempiere all’onere di allegazione. I documenti versati agli
atti a cui l’attrice aveva rinviato, e meglio i doc. H, F1-F13, G1-G348
e N1, erano in effetti stati designati specificamente e, stante il loro contenuto, si comprendeva
chiaramente quale loro parte era stata considerata come allegata. E comunque da tutti quei documenti, anche alla luce
del commento che ne era stato fatto nel memoriale, i convenuti e il giudice
potevano agevolmente comprendere le informazioni necessarie di cui l’attrice
intendeva prevalersi.
8.4
Sul
tema in esame resta ancora da stabilire se, a seguito delle contestazioni sollevate
dai convenuti nella loro risposta, l’attrice fosse tenuta a meglio specificare nella replica le sue precedenti allegazioni
ed in particolare a esporre in maniera più dettagliata e completa il contenuto
dell’allegazione di ogni fatto controverso in maniera tale da consentire al
giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli e decidere poi nel
merito.
Non
è così. In effetti nella risposta i convenuti, ritenendo, a torto, di essere
confrontati con un contratto di appalto a corpo (p. 2) e, sempre a torto, di
essere impossibilitati di “distinguere le opere previste dal capitolato e
quelle presunte supplementari, su cui oggi non possiamo esprimerci” (p. 3),
non avevano sostanzialmente formulato contestazioni fattuali tali da richiedere
ulteriori precisazioni dell’attrice nella successiva replica. Per altro gli
unici aspetti su cui essi avevano a quel momento avuto da ridire, ossia l’effettiva
realizzazione delle opere fatturate, l’effettivo conferimento dell’incarico volto
all’esecuzione delle opere supplementari, la carente forza probatoria dei
bollettini a regia siccome non sottoscritti da loro o dalla direzione dei
lavori e non consegnati a quest’ultima nonché l’ammontare degli acconti
versati (sul tipo di mercede prevista nel contratto di appalto - a corpo oppure
con prezzi unitari a misura e a regia - già si è detto in precedenza), avevano poi
fatto oggetto di puntuali e dettagliate prese di posizione da parte
dell’attrice nella replica. Nella duplica i convenuti hanno poi sostanzialmente
riproposto le medesime argomentazioni.
8.5
Ma
a prescindere da quanto precede, avendo il giudice di prime cure deciso, almeno
implicitamente, che le allegazioni contenute nella petizione e nella replica
erano sufficienti per ordinare una perizia giudiziaria sulle prestazioni
effettivamente svolte nel cantiere, tanto da aver lui stesso provveduto a
formulare i relativi quesiti sui quali le parti avevano avuto modo di esprimersi
(cfr. decisioni processuali ordinatorie 19 e 22 giugno 2020), nemmeno si
potrebbe far sopportare all’attrice un’eventuale carenza di allegazione e di specificazione
in quei memoriali e in particolare rimproverarle di non aver a quel momento allegato
in modo sufficiente le misure e le ore a regia (cfr. TF 4A_535/2018 del 3
giugno 2019 consid. 5.2.2).
9.
Accertato così, contrariamente a quanto stabilito nella
decisione impugnata, che all’attrice non poteva essere rimproverata una
violazione del suo onere di allegazione (e di specificazione), si osserva però che
essa non può essere seguita laddove ha sostenuto che la petizione doveva senz’altro
essere ammessa già per il solo fatto che i convenuti non avevano adempiuto il
loro onere di contestazione. Come si è detto (consid. 8.4), questi ultimi,
nella risposta, avevano in effetti avuto modo di contestare la pretesa attorea
con una serie di argomentazioni.
10.
L’attrice, come si vedrà, ha tuttavia ragione laddove
ha sostenuto che l’istruttoria di causa aveva in ogni caso permesso di smentire
le contestazioni sollevate dai convenuti e di comprovare il buon fondamento della
petizione.
10.1
Le
contestazioni riferite alla somma di fr. 1'499'240.30 fatturata nel doc. H non
hanno trovato conferma negli atti di causa.
10.1.1
I
convenuti avevano innanzitutto contestato che l’attrice avesse effettivamente eseguito
le opere che erano state poi loro fatturate. A torto. L’esecuzione di quelle
opere è innanzitutto stata comprovata dai testi __________ S__________ (p. 1
seg.) e __________ Ca__________ (p. 4), che avevano confermato la correttezza
di quanto risultava dal doc. N1. Il perito nella perizia giudiziaria ha a sua
volta confermato che tutto quanto previsto nel modulo d’offerta contrattuale
sub doc. B e conteggiato nell’ammontare totale di fr. 1'070'526.60 (IVA
inclusa) era sicuramente stato eseguito ad eccezione dei capitoli “pavimenti e
betoncini di pendenza”, “opere di posa” e “varie” e che fossero state eseguite anche
altre prestazioni che non figuravano nel modulo d’offerta contrattuale ma che
avrebbero dovuto essere invece previste nel modulo stesso sin dall’inizio
perché parte del progetto da realizzare, quali la demolizione del locale
tecnico della vecchia piscina, la demolizione della trave in calcestruzzo
armato che sosteneva la vecchia piscina, l’esecuzione della muratura portante
di facciata arrotondata nella zona bagno padronale e la fornitura e la posa del
pozzo per la pompa fecale, il tutto per un importo di almeno fr. 1'093'684.40
(p. 23). A suo giudizio, nella fase di edificazione erano inoltre state
eseguite 8 opere supplementari, non previste nel modulo stesso e in parte
nemmeno sui disegni architettonici agli atti, segnatamente la sistemazione
sotto il piazzale di posteggio, il risanamento muro a valle a confine con il
sentiero, il terrazzamento giardino e fondazione palizzata, il muro di sostegno
giardino in gabbioni, l’ampliamento posteggio verso sud, l’ampliamento
copertura posteggi, il nuovo muro in pietra verso il mappale n. __________ e i
lucernari cucina, il tutto per altri fr. 196'267.85 (p. 25-32).
10.1.2
I
convenuti avevano in seguito contestato, in particolare al punto n. 24 della
risposta, che essi o la direzione dei lavori avessero effettivamente conferito all’attrice
l’incarico di eseguire le opere supplementari di cui si è appena detto. La
contestazione è infondata. Il progettista e direttore dei lavori ha in effetti
confermato, esprimendosi su quanto addotto dai convenuti a quel punto della
risposta, che “sulle questioni importanti il committente è sempre stato
informato su tutto; ovviamente su questioni secondarie ove andava deciso sul
momento per esigenze di cantiere, la direzione dei lavori può aver preso delle
decisioni senza preventivamente informare il committente”, concludendo persino
che “per quanto attiene alle opere supplementari a quanto ricordo
sostanzialmente con la liquidazione venivano riconosciuti gli importi fatturati
dall’impresa” (teste C__________ __________ p. 4).
10.1.3
I
convenuti avevano successivamente messo in dubbio la forza probatoria dei
bollettini a regia, rilevando come gli stessi, mai sottoscritti da loro o dalla
direzione dei lavori, nemmeno fossero stati consegnati a quest’ultima.
Il
rilievo, riferito invero alle sole opere a regia, che nella fattura “pesavano”
per soli fr. 178'281.- (perizia p. 7), dev’essere disatteso. Da una parte il
progettista e direttore dei lavori ha in effetti confermato, esprimendosi sul
plico di cui al doc. G, di aver regolarmente ricevuto per consegna diretta o
per posta i bollettini a regia e di averli con ciò esaminati ad uno ad uno (teste
C__________ __________ p. 2 e 4). D’altra parte, ancorché gli stessi non
fossero stati sottoscritti dai convenuti o dalla direzione dei lavori, il
perito giudiziario, dopo aver provveduto ad analizzare ogni singolo bollettino
a regia, ne aveva sostanzialmente confermato la correttezza, rilevando che
alcuni bollettini - ma pochi - riportavano prestazioni a lui non del tutto
chiare, che la maggior parte di quanto esposto nei bollettini poteva essere
ricondotta a prestazioni abbastanza tipiche delle opere a regia e che nella
lettura dei bollettini egli aveva anche chiarito alcune modifiche eseguite che
effettivamente dai disegni allegati non risultavano ma che un sopralluogo da
lui poi esperito aveva potuto confermare (perizia p. 22 seg.). L’effettiva correttezza
delle opere a regia riportate nel doc. G è per altro stata confermata anche dai
testi __________ S__________ (p. 2) e __________ Ca__________ (p. 4).
10.1.4
Richiesto
di chiarire, al quesito 3, se “alla luce del lavoro effettivamente svolto
dalla parte attrice la mercede fatturata sub doc. H risulta congrua e corretta”
e di motivare la sua risposta, il perito giudiziario a p. 32 segg. della
perizia, dopo aver dettagliatamente illustrato le ragioni poste alla base della
sua risposta, ha ritenuto che nelle particolari circostanze “la cifra di
partenza per la valutazione è da ritenersi quella calcolata alla risposta 1
[N.d.R., nella quale gli era stato
richiesto di indicare “quali dei
lavori previsti nel capitolato doc. B sono stati effettivamente eseguiti” e
di stimarne il corretto valore] è cioè circa fr. 1'093'684.-” e che a tale
importo “vanno aggiunte le opere supplementari stimate nella risposta 2 [N.d.R., nella quale gli era stato richiesto di indicare “se sono stati eseguiti lavori da
capomastro non previsti nel capitolato” e di stimarne il corretto valore] in circa
fr. 196'267.-” (p. 33). Visto che il
capitolato era stato redatto sulla base del progetto originario del 2008 (il
cosiddetto “progetto D____________________”) e non prevedeva dunque i contenuti
e i quantitativi realizzati con il progetto approvato nel luglio 2013 e le
ulteriori domande di costruzione approvate nell’ottobre 2013 e nell’aprile
2014, egli ha poi ritenuto che “all’ammontare calcolato vada anche aggiunto
il costo per l’ampliamento eseguito rispetto al progetto D__________, approvato
nel luglio 2013”, da lui stimato, sulla base della maggiore volumetria
realizzata, in complessivi fr. 162'500.-, concludendo con ciò, dedotto lo sconto
contrattuale del 3% ed aggiunta l’IVA all’8%, che la mercede congrua per il
lavoro effettivamente svolto dall’attrice ammontasse a fr. 1'521'589.-. Pur non
potendo affermare che la cifra fatturata dall’impresa sub doc. H di
fr. 1'499'240.30 fosse assolutamente corretta e comprensiva di tutte le opere
svolte (anche perché per chi non aveva seguito i lavori e non conosceva ogni
dettaglio e ogni processo avvenuto in fase di cantiere era oggettivamente
impossibile quantificare un importo preciso, cfr. p. 24), ha infine ritenuto che
la stessa risultava congrua e plausibile con le opere eseguite (p. 33 seg.).
Contrariamente
a quanto ribadito in questa sede dai convenuti, non si può ritenere che nell’occasione
il perito giudiziario abbia proceduto, in violazione della giurisprudenza, a
un’analisi “in equità” e a una valutazione generale a posteriori delle opere
realizzate, rispettivamente a delle supposizioni e valutazioni ipotetiche oppure
ancora a considerazioni che superavano il perimetro di un accertamento peritale.
L’esperto si è in effetti limitato a rispondere al quesito che gli era stato
sottoposto, senza per altro che i convenuti abbiano spiegato per quali ragioni
la dettagliata motivazione da lui addotta a p. 32 segg. non sarebbe stata condivisibile.
Egli non risulta poi aver effettuato, nemmeno a p. 22 del suo referto, eventuali
supposizioni o valutazioni ipotetiche laddove si era espresso sul capitolo
dedicato alle opere a regia. E, nonostante abbia effettivamente rilevato, in
particolare a p. 8 della perizia, che “il materiale a disposizione e cioè i
documenti versati agli atti sono molto imprecisi, incompleti e non aggiornati”,
che “le situazioni presentate dall’attrice non sono sempre chiare; la
situazione n. 5 è limitata ad un importo complessivo senza specificare alcun
contenuto” e che “i rapporti di lavoro dell’impresa non sono sempre
chiari”, egli, dopo aver eseguito i necessari approfondimenti basati sugli
atti di causa e sulle conoscenze risultanti dalla sua esperienza (perizia p. 11
segg., 25 segg. e 32 segg.), è in definitiva stato in grado di indicare i
lavori contrattuali e supplementari che erano stati effettivamente realizzati
dall’attrice e di stimarne l’oggettiva entità, il tutto dandone sempre una
debita e pertinente spiegazione. Non essendo pertanto emerse
dalle argomentazioni delle parti o da altre prove assunte serie obiezioni circa
la valenza degli accertamenti peritali, che risultano anzi convincenti, non vi
è motivo di distanziarsi dagli stessi (DTF 138 III 193 consid. 4.3.1).
10.2
La
divergenza tra le parti in merito all’entità degli acconti nel frattempo corrisposti
sulla somma fatturata di fr. 1'499'240.30, che per i convenuti ammontavano a fr. 1'050'000.- e per l’attrice erano stati solo di fr. 990'000.-, dev’essere risolta a favore di quest’ultima. Nella risposta i
convenuti, a sostegno della loro tesi, si erano in effetti limitati a sostenere
che l’importo di
fr. 1'050'000.- risulterebbe dal doc. H, al che l’attrice nella replica aveva obiettato,
a ragione, che l’importo di fr. 1'050'000.- indicato in quel documento
corrispondeva agli “acconti richiesti” e che, sempre da quel documento, si
evinceva però che al 12.12.2014 vi era ancora un “importo scoperto” di
fr. 60'000.-. Gravati dell’onere della prova, i convenuti non hanno poi fornito
altre prove attestanti l’avvenuto pagamento di quella somma.
10.3
I
convenuti hanno infine chiesto che gli interessi di mora dovuti alla
controparte sul saldo di fr. 509'240.30 abbiano semmai a decorrere dal 5
dicembre 2016, data di ricezione dei PE (doc. I e J), anziché dal 12 dicembre
2014, come chiesto dall’attrice.
Il
rilievo è irricevibile, visto che la relativa contestazione è stata da loro sollevata
per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 229 CPC
e contrario).
11.
Non
avendo i convenuti contestato nella risposta il fatto, sostenuto dall’attrice a
p. 7 della petizione, secondo cui “i convenuti, comproprietari nella misura
di un mezzo ciascuno della part. __________ __________, hanno intrapreso
insieme il progetto edile su tale parcella sulla base di un contratto di
società semplice esistente fra di loro, almeno per quanto era riconoscibile
alla qui attrice; essi hanno assunto collettivamente delle obbligazioni verso
l’attrice” e secondo cui “essi sono pertanto debitori solidali ai sensi
dell’art. 143 CO, eventualmente in combinazione con l’art. 544 cpv. 3 CO”,
la petizione deve così essere ammessa nella sua formulazione in via principale.
12.
Ne
discende, in accoglimento dell’appello dell’attrice, che la petizione dev’essere
accolta già in quest’ultima formulazione.
Le
spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore
litigioso di fr. 509'240.30, seguono la rispettiva soccombenza delle parti
(art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello 30 marzo 2023 di AP 1 è
accolto.
Di
conseguenza la decisione 23 febbraio 2023 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:
1.
La petizione è accolta.
Di
conseguenza AO 1 e AO 1 sono condannati in solido a pagare a AP 1 l’importo di
fr. 509'240.30 oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2014.
2. Le opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________
dell’UE di Mendrisio sono
rigettate in via definitiva.
3.
La tassa di giustizia di fr. 15'000.- e le spese processuali,
incluse quelle peritali e quelle della procedura di conciliazione, sono poste a
carico dei convenuti in solido, obbligati altresì a rifondere in solido alla
controparte fr. 20’500.- per ripetibili.
II. Le spese processuali di fr. 15'000.- sono poste a
carico degli appellati in solido, che rifonderanno in solido alla controparte
fr. 10’000.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).