12.2023.47
Società anonima - scioglimento per lacune organizzative - ripristino della situazione legale in appello
4 luglio 2023Italiano5 min
2023 la convenuta aveva deliberato e poi notificato per l’iscrizione la
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Incarto n.
12.2023.47
Lugano
4 luglio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2023.297 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con notificazione (recte:
istanza) 18 gennaio 2023 da
AO
1
contro
AP
1
rappr. da PA 1
chiedente l’adozione delle
misure necessarie nei confronti della convenuta, che era priva di un ufficio di
revisione abilitato e non aveva rinunciato alla revisione limitata;
nell’ambito della quale il
Pretore, con decisione 22 marzo 2023, ha accolto l'istanza, pronunciando lo
scioglimento della convenuta e ordinandone la liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la convenuta con
appello 3 aprile 2023, con cui ha chiesto di annullare il querelato giudizio, con
tassa e spese di giustizia a proprio carico;
viste le osservazioni 13 aprile 2023 dell’istante;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con istanza 18 gennaio
2023 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto in giudizio innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, la società AP 1, chiedendo che nei
confronti della stessa, che allora era priva di un ufficio di revisione
abilitato e non aveva rinunciato alla revisione limitata (art. 727 segg. CO), e
che era stata invano diffidata, con raccomandata 18 novembre 2022 (doc. B), a sanare
la lacuna e a notificare la relativa iscrizione nel registro di commercio entro
30 giorni (art. 939 cpv. 1 CO), fossero adottate le misure necessarie (art. 939
cpv. 2 CO);
che il 20 gennaio 2023 il Pretore ha
assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione
legale (in particolare convocare un’assemblea generale allo scopo di designare
un nuovo organo di revisione e richiedere la sua iscrizione al registro di
commercio, oppure produrre a quest’ultimo una dichiarazione di rinuncia, a
condizione che fossero adempiuti i presupposti dell’art. 727a cpv. 2 CO), pena l’adozione
delle misure necessarie indicate nei considerandi, ivi compreso (se del caso) lo
scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni
applicabili al fallimento;
che,
preso atto che la convenuta aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il
termine, con decisione 22 marzo 2023 il Pretore, in applicazione degli art.
731b cpv. 1bis n. 3 e 939 cpv. 2 CO, ha pronunciato lo scioglimento della
società e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento (dispositivo n. 1), senza prelevare tasse e spese (dispositivo n. 2);
che
con l’appello 3 aprile 2023, che qui ci occupa, la convenuta ha chiesto di
annullare il querelato giudizio con tassa
e spese di giustizia a proprio carico, rilevando di aver nel frattempo
ripristinato la situazione legale;
che
con osservazioni 13 aprile 2023 l’istante ha confermato che la convenuta aveva effettivamente
provveduto a ristabilire la situazione legale sulla base dei documenti versati
agli atti;
che
nel caso di specie si tratta di esaminare se la convenuta abbia provveduto a
ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella
procedura ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza,
sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune
nell’organizzazione (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.
12.2011.206);
che
questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come
risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si
tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con
ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), il 3 aprile
Fatti
2023 la convenuta aveva deliberato e poi notificato per l’iscrizione la
rinuncia alla revisione limitata (doc. C e D d’appello) e, come riconosciuto
anche dall’istante nelle osservazioni 13 aprile 2023, la situazione legale era
stata in tal modo ripristinata;
che,
in tali circostanze, l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei
confronti della convenuta, che era priva di un ufficio di revisione abilitato e
non aveva rinunciato alla revisione limitata, non più attuale, deve essere
stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. TF 1° marzo 2013
4A_560/2012 consid. 3.1);
Considerandi
che
le spese processuali della procedura d’appello, calcolate sulla base di un
valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta
(doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010
consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541), devono
essere poste a carico di quest’ultima, come da lei per altro richiesto, senza
attribuzione di ripetibili;
che
in definitiva l’appello della convenuta deve essere evaso ai sensi dei considerandi
che precedono;
che
non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il
presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi
decide:
1. L’appello 3
aprile 2023 di AP 1 è evaso nel senso
che il
dispositivo n. 1 della decisione 22 marzo 2023 del Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 1, è annullato e la causa
di cui all’istanza 18 gennaio 2023 dell’Ufficio del registro di commercio è
stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi
della decisione impugnata rimangono invariati.
2. Le
spese processuali d’appello di fr. 500.- sono poste a carico dell’appellante.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).