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Decisione

12.2023.47

Società anonima - scioglimento per lacune organizzative - ripristino della situazione legale in appello

4 luglio 2023Italiano5 min

2023 la convenuta aveva deliberato e poi notificato per l’iscrizione la

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.47

Lugano

4 luglio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2023.297 della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con notificazione (recte:

istanza) 18 gennaio 2023 da

AO

1

contro

AP

1

rappr. da PA 1

chiedente l’adozione delle

misure necessarie nei confronti della convenuta, che era priva di un ufficio di

revisione abilitato e non aveva rinunciato alla revisione limitata;

nell’ambito della quale il

Pretore, con decisione 22 marzo 2023, ha accolto l'istanza, pronunciando lo

scioglimento della convenuta e ordinandone la liquidazione secondo le

prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante la convenuta con

appello 3 aprile 2023, con cui ha chiesto di annullare il querelato giudizio, con

tassa e spese di giustizia a proprio carico;

viste le osservazioni 13 aprile 2023 dell’istante;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che con istanza 18 gennaio

2023 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto in giudizio innanzi alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, la società AP 1, chiedendo che nei

confronti della stessa, che allora era priva di un ufficio di revisione

abilitato e non aveva rinunciato alla revisione limitata (art. 727 segg. CO), e

che era stata invano diffidata, con raccomandata 18 novembre 2022 (doc. B), a sanare

la lacuna e a notificare la relativa iscrizione nel registro di commercio entro

30 giorni (art. 939 cpv. 1 CO), fossero adottate le misure necessarie (art. 939

cpv. 2 CO);

che il 20 gennaio 2023 il Pretore ha

assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione

legale (in particolare convocare un’assemblea generale allo scopo di designare

un nuovo organo di revisione e richiedere la sua iscrizione al registro di

commercio, oppure produrre a quest’ultimo una dichiarazione di rinuncia, a

condizione che fossero adempiuti i presupposti dell’art. 727a cpv. 2 CO), pena l’adozione

delle misure necessarie indicate nei considerandi, ivi compreso (se del caso) lo

scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni

applicabili al fallimento;

che,

preso atto che la convenuta aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il

termine, con decisione 22 marzo 2023 il Pretore, in applicazione degli art.

731b cpv. 1bis n. 3 e 939 cpv. 2 CO, ha pronunciato lo scioglimento della

società e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al

fallimento (dispositivo n. 1), senza prelevare tasse e spese (dispositivo n. 2);

che

con l’appello 3 aprile 2023, che qui ci occupa, la convenuta ha chiesto di

annullare il querelato giudizio con tassa

e spese di giustizia a proprio carico, rilevando di aver nel frattempo

ripristinato la situazione legale;

che

con osservazioni 13 aprile 2023 l’istante ha confermato che la convenuta aveva effettivamente

provveduto a ristabilire la situazione legale sulla base dei documenti versati

agli atti;

che

nel caso di specie si tratta di esaminare se la convenuta abbia provveduto a

ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella

procedura ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza,

sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune

nell’organizzazione (Lorandi,

Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu

Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,

Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.

91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.

12.2011.206);

che

questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come

risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si

tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con

ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), il 3 aprile

Fatti

2023 la convenuta aveva deliberato e poi notificato per l’iscrizione la

rinuncia alla revisione limitata (doc. C e D d’appello) e, come riconosciuto

anche dall’istante nelle osservazioni 13 aprile 2023, la situazione legale era

stata in tal modo ripristinata;

che,

in tali circostanze, l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei

confronti della convenuta, che era priva di un ufficio di revisione abilitato e

non aveva rinunciato alla revisione limitata, non più attuale, deve essere

stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. TF 1° marzo 2013

4A_560/2012 consid. 3.1);

Considerandi

che

le spese processuali della procedura d’appello, calcolate sulla base di un

valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta

(doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010

consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541), devono

essere poste a carico di quest’ultima, come da lei per altro richiesto, senza

attribuzione di ripetibili;

che

in definitiva l’appello della convenuta deve essere evaso ai sensi dei considerandi

che precedono;

che

non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il

presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi

decide:

1. L’appello 3

aprile 2023 di AP 1 è evaso nel senso

che il

dispositivo n. 1 della decisione 22 marzo 2023 del Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 1, è annullato e la causa

di cui all’istanza 18 gennaio 2023 dell’Ufficio del registro di commercio è

stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi

della decisione impugnata rimangono invariati.

2. Le

spese processuali d’appello di fr. 500.- sono poste a carico dell’appellante.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).