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Decisione

12.2023.51

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - rimborso contributi alimentari - indebito arricchimento - litispendenza altrove

18 agosto 2023Italiano21 min

20'000.- in restituzione della provvigione ad litem, non dovuta) – dell'opposizione

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.51

Lugano

18 agosto 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa – inc. n. SO.2022.2632 – della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 30 maggio 2022 da

AO

1

patrocinato dall' . PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall' PA 1

con cui l'istante ha chiesto, nella procedura di

tutela giurisdizionale nei casi manifesti

(art. 257 CPC), la condanna della convenuta al pagamento

di fr. 53'342.05 oltre interessi al 5% dal 21 marzo 2022 come pure il rigetto

in via definitiva dell'opposizione interposta da quest'ultima al PE n. __________80

dell'UE di Lugano;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto

ha accolto parzialmente con decisione 3 aprile 2023 condannando AP 1 a versare

a AO 1 fr. 39'443.40 oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2022 e rigettando in

via definitiva per tale importo l'opposizione interposta al PE, con seguito di

spese processuali (di fr. 1'600.- complessivi) per un quarto a carico

dell'istante e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla

controparte fr. 2'000.- per ripetibili parziali;

appellante la convenuta che, con atto di appello 20 aprile 2023, chiede di

riformare il giudizio impugnato nel senso di dichiarare l'istanza irricevibile

o quanto meno di respingerla, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le

sedi;

mentre l'istante con osservazioni 24 maggio 2023

propone di respingere il gravame, con protesta di spese e ripetibili di seconda

sede;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AO 1 e AP 1 si sono

sposati a O__________ __________ __________ il 1° agosto 2004. Dal matrimonio è

nato L__________, il 18 febbraio 2006.

B. Nell'ambito di una

procedura a protezione dell'unione coniugale (PUC) avviata dalla moglie, con

decreto cautelare del 23 gennaio 2019, emesso senza contraddittorio, il Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati,

ha assegnato l'abitazione coniugale di P__________ in uso alla moglie, cui ha

affidato il figlio, ha regolato il diritto di visita paterno e ha stabilito con

effetto immediato un contributo alimentare di fr. 4'450.- mensili in favore

della moglie e di fr. 1'100.- mensili (oltre all'assegno familiare) in favore

del figlio (doc. B).

C. Al termine della

procedura PUC, con sentenza 25 novembre 2020 il Pretore ha – per quanto qui di

rilievo – aumentato, con effetto dal 1° giugno 2018, il contributo alimentare

in favore della moglie a fr. 5'365.- mensili e quello in favore del figlio a

fr. 2'530.- mensili (oltre all'assegno familiare e a ogni spesa scolastica),

non senza autorizzare AO 1 a dedurre fr. 47'479.75 per contributi cautelari

erogati in eccesso pendente causa alla moglie e fr. 1'117.20 erogati in eccesso

pendente causa per il figlio. Oltre a ciò, il Pretore ha obbligato il marito a

corrispondere alla moglie una provvigione ad litem di fr. 20'000.- (doc.

D).

D. Adita su appello di

entrambi i coniugi, la prima Camera civile del Tribunale d'appello – respinta

il 17 dicembre 2020 la richiesta del marito di accordare effetto sospensivo al

gravame – con sentenza del 17 febbraio 2022 ha riformato la sentenza pretorile

nel senso che ha respinto la richiesta di provvigione ad litem e ha

ridefinito il contributo alimentare in favore della moglie in fr. 4'475.-

mensili dal 1° giugno 2018 al 10 settembre 2020, in fr. 4’610.- mensili dall'11

settembre 2020 al 17 febbraio 2022 e in fr. 5'270.- mensili dal 18 febbraio

2022 in poi, confermando per il resto il giudizio impugnato (I CCA, inc.

11.2020.172/174: doc. L). Un ricorso in materia civile di AP 1 contro

quest'ultima sentenza è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale federale il

3 agosto 2022 (STF 5A_207/2022).

E. Intanto con istanza

di tutela giurisdizionale nei casi manifesti del 30 maggio 2022 AO 1 ha

convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 37'384.50 più

interessi del 5% dal 21 marzo 2022 e il rigetto in via definitiva – per fr.

53'342.05 (fr. 33'342.05 per contributi alimentari pagati di troppo e fr.

20'000.- in restituzione della provvigione ad litem, non dovuta) – dell'opposizione

interposta dalla medesima al PE n. __________80 emesso dall'UE di Lugano (doc.

A) più interessi del 5% dal 21 marzo 2022.

F. Con osservazioni 11

luglio 2022 la convenuta si è opposta all'istanza, rilevando che i contributi

alimentari di cui era chiesta la restituzione erano stati pagati

volontariamente e spontaneamente dall'istante prima della decisione supercautelare

del gennaio 2019 sicché alla loro rifusione ostava l'art. 63 CO. Quanto alla

restituzione della provvigione ad litem, AP 1 ha obiettato che la

richiesta era già stata formulata con il memoriale di replica 29 aprile 2021

nella procedura di divorzio, nel frattempo avviata innanzi alla Pretura di

Lugano, sezione 6 (inc. DM.2020.117), sicché essa si rivelava irricevibile per

litispendenza altrove.

G. L'istante ha

replicato spontaneamente il 15 luglio 2022 correggendo (in esito a un errore di

trascrizione verificatosi nel petitum dell'istanza che così è stato

adeguato alla motivazione della medesima) la propria pretesa di restituzione in

fr. 53'342.05. La convenuta ha duplicato spontaneamente il 28 luglio 2022

ribadendo il proprio punto di vista.

H. Con decisione 3

aprile 2023 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'istanza e condannato AP

1 a versare a AO 1 fr. 39'443.40 oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2022,

rigettando inoltre in via definitiva per tale importo l'opposizione interposta

al PE, con seguito di spese processuali (di fr. 1'600.- complessivi) per un quarto

a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, tenuta a

rifondere alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili parziali.

I. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 20 aprile 2023

in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di dichiarare l'istanza

irricevibile o quanto meno di respingerla, con protesta di spese e ripetibili

di entrambe le sedi. Con osservazioni 24 maggio 2023 AO 1 propone di respingere

l'appello, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.

considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela

giurisdizionale nei casi manifesti il cui valore è pacificamente (come nella

fattispecie, secondo l'accertamento del primo giudice, non contestato dalle

parti: v. decisione impugnata, pag. 9) di almeno fr. 10'000.-, è dato il

rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC). Introdotto

il 20 aprile 2023 (v. timbro postale sulla busta d'invio) contro la decisione

impugnata (notificata l'11 aprile 2023 alla convenuta), l'appello in esame è

tempestivo. Come è tempestiva la relativa risposta del 24 maggio 2023 (art. 314

cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto, ricordati i presupposti per accordare

tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), ha accertato che in

esito alle sentenze PUC del Pretore (per il contributo del figlio) e della prima

Camera civile del Tribunale d'appello (per il contributo per la moglie) il

credito alimentare di AP 1 per sé e per L__________, nel periodo giugno 2018 –

febbraio 2022, ammontava (secondo quanto concordemente ritenuto dalle parti e

risultante dagli atti) a fr. 326'729.55 (fr. 203'879.55 contributo per la

moglie, fr. 122'850.- contributo per il figlio). Siccome poi la decisione PUC

del 25 novembre 2020 autorizzava il marito a dedurre complessivi fr. 48'596.95

per contributi cautelari erogati in esubero pendente causa alla moglie (fr.

47'479.75) e al figlio (fr. 1'117.20), e il debitore si era avvalso di tale facoltà

nella presente procedura nella misura in cui, fra i pagamenti effettuati, aveva

allegato anche quegli importi che la convenuta, dal canto suo, riconosceva

esserle stati corrisposti, i contributi alimentari dovuti da AO 1 si riducevano

per il periodo in rassegna a fr. 278'132.60 (fr. 326'729.55 meno fr.

48'596.95). A fronte di ciò, il Pretore aggiunto ha appurato in fr. 316'610.65 gli

esborsi complessivi del marito riconosciuti dalle parti e documentati, al netto

dei pagamenti diretti (fr. 48'596.95) da lui effettuati tra giugno 2018 e marzo

2019, già conteggiati nel calcolo degli alimenti dovuti. Ne ha desunto, il

primo giudice, che il maggior esborso rispetto all'onere stabilito dalle

decisioni giudiziarie PUC assommava a fr. 38'478.05 (fr. 278'132.60 meno fr.

316'610.65) e in tale misura i fatti erano immediatamente comprovati nel senso

dell'art. 257 cpv. 1 lett. a CPC (loc. cit., pag. 3 a 5).

Dovendosi

esaminare, alla luce delle obiezioni della convenuta, se anche la situazione

giuridica fosse chiara (art. 257 cpv. 1 lett. b CPC), il Pretore aggiunto ha

stabilito che ciò era il caso per la pretesa di fr. 48'596.95 (per i pagamenti

diretti tra giugno 2018 e marzo 2019) poiché essa si fondava sull'accertamento

giudiziario di un credito di uguale importo derivante dalla decisione pretorile

PUC del 25 novembre 2020, passata in giudicato, che autorizzava il marito (che

si è poi avvalso di tale facoltà nella presente procedura) a dedurre quella somma

in applicazione del principio secondo cui un debitore alimentare può compensare

il contributo a suo carico, fino all'ammontare del contributo medesimo, con

oneri rientranti nel fabbisogno del creditore alimentare accertato dal giudice,

da lui direttamente e comprovatamente pagati. Lo stesso non poteva invece dirsi

per gli altri due esborsi (contestati dalla convenuta) di fr. 14'485.95 (per

oneri ipotecari dell'abitazione coniugale da gennaio 2019 a dicembre 2021) e di

fr. 4'548.70 (per premi di cassa malati del figlio da gennaio 2019 a febbraio

2022) mancando a tal riguardo una decisione giudiziaria che accertasse tali

crediti e autorizzasse il debitore a compensarli con i crediti alimentari

stabiliti a suo carico. I pagamenti di tali somme concernevano inoltre poste

del fabbisogno coperte dai contributi alimentari decisi in via cautelare e

finale PUC, sicché l'istante non aveva pagato un indebito nel senso dell'art.

63.

CO bensì adempiuto un preciso obbligo di mantenimento giudiziario (loc.

cit., pag. 5 a 8).

Trattandosi

infine della rifusione della provvigione ad litem corrisposta in

ossequio alla decisione pretorile PUC del 25 novembre 2020 ma poi revocata

dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello, il Pretore aggiunto ha

rilevato che, per effetto della sentenza d'appello del 17 febbraio 2022, era

venuta meno la causa giuridica (nel senso dell'art. 62 cpv. 2 CO) del

versamento che giustificava la richiesta di restituzione. Riguardo

all'eccezione di litispendenza sollevata dalla convenuta, egli l'ha respinta

poiché non v'era la necessaria identità tra l'azione in esame (condannatoria,

fondata sulle norme dell'indebito arricchimento) e quella di divorzio (nel cui

contesto si inseriva anche il tema della provisio ad litem, fondata sul

diritto matrimoniale). Senza contare che, ad esito noto della presente

procedura, nulla avrebbe impedito alla convenuta di contrastare la richiesta di

restituzione del marito nella procedura di divorzio. In definitiva, il Pretore

aggiunto ha pertanto calcolato i versamenti in eccesso – documentalmente

comprovati e giuridicamente chiari – in fr. 19'443.40 (fr. 38'478.05 meno fr.

14'485.95 e meno fr. 4'548.70), cui ha aggiunto fr. 20'000.- (provvigione ad

litem) per complessivi fr. 39'443.40 (loc. cit., pag. 8 seg.).

3.

L'appellante

rimprovera anzitutto al primo giudice di avere considerato a torto quanto

versato complessivamente dall'istante al netto dell'importo di fr.

48'596.95 (per pagamenti diretti tra giugno 2018 e marzo 2019) e di avere

esentato così costui dall'onere dell'allegazione e della prova di cui all'art.

63.

CO in merito a tale pagamento. Per l'appellante il calcolo andava fatto al

lordo di tali pagamenti, sicché gli esborsi dell'istante assommerebbero a

fr. 365'207.60 anziché a fr. 316'610.65. E a fronte di un importo

complessivamente dovuto di fr. 326'729.55 (invece di fr. 278'132.60) il maggior

esborso (fr. 38'478.05) non cambierebbe invero ma comprenderebbe anche i fr.

48'596.95 che l'istante ha corrisposto volontariamente tra giugno 2018 e

febbraio 2019 per adempiere gli oneri ipotecari e assicurativi di cui lui solo

era il debitore e gli obblighi di mantenimento nei confronti di moglie e

figlio. Se non che, corrispondendo la somma di fr. 48'596.95, l'istante non

avrebbe fatto altro che solvere propri obblighi contrattuali nei confronti di

terzi e oneri di mantenimento per la famiglia, sicché non avrebbe pagato un

indebito nel senso dell'art. 63 CO. Tanto meno egli – che mai avrebbe preteso

ciò – ha pagato tali oneri erroneamente. Che poi la decisione PUC del 25

novembre 2020 abbia autorizzato l'istante a compensare la nota somma è a suo

parere senza rilievo poiché nulla muta all'aspetto soggettivo dell'interessato

nel momento in cui ha effettuato i versamenti in questione. La situazione

giuridica era quindi tutt'altro che chiara e l'istanza andava dichiarata

irricevibile o tutt'al più respinta per difetto di un indebito pagamento e di

un errore dell'istante nel credersi debitore nel senso dell'art. 63 CO

(memoriale, pag. 3 seg.).

3.1

La

procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti dell’art. 257

CPC offre alla parte istante la possibilità di seguire una via giudiziaria

semplice e rapida nei casi in cui la situazione di fatto e di diritto è chiara,

in alternativa alle procedure ordinarie o semplificate normalmente a

disposizione. Affinché si possa agire in tal senso, è necessario che i fatti

siano incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e che la situazione

giuridica sia chiara (lett. b). I fatti sono “incontestati” se non sono

contestati dal convenuto, e sono “immediatamente comprovabili” quando il loro

accertamento non causa ritardo e non richiede oneri eccessivi, posto che comunque

in procedura sommaria le prove vanno di principio addotte mediante documenti

(art. 254 cpv. 1 CPC) e il grado di prova resta quello della prova piena e non

della verosimiglianza. La situazione giuridica è “chiara” quando l'applicazione

della norma al caso di specie si impone con evidenza in considerazione del

testo legale o sulla base di dottrina e giurisprudenza invalse. Ciò non è di

regola il caso se l'applicazione di una norma comporta l'esercizio del potere

di apprezzamento da parte del giudice o se il medesimo è chiamato a decidere in

equità, tenendo conto delle circostanze del caso di specie (STF 5A_166/2020 del

13.

luglio 2021 consid. 2.1; DTF 144 III 462 consid. 3.1). Per impedire

l'accoglimento di una domanda fondata sull'art. 257 CPC la convenuta non può

limitarsi a sostenere genericamente che la fattispecie non è liquida o invocare

degli argomenti speciosi e manifestamente votati all’insuccesso (STF

5A_553/2021 del 26 ottobre 2021 consid. 4.2, 4A_383/2018 del 6 giugno 2019

consid. 3, 4A_415/2013 del 20 gennaio 2014 consid. 7), bensì deve sollevare obiezioni

ed eccezioni motivate e convincenti, che non possono essere immediatamente

smentite e che per loro natura sono suscettibili di far vacillare il

convincimento del giudice. Non è tuttavia necessario che essa renda verosimile

l’inesistenza, l’inesigibilità o l’estinzione della pretesa fatta valere nei

suoi confronti: basta che gli argomenti proposti siano atti a comportare il

rigetto dell’azione, non appaiano di primo acchito inconsistenti e non si

prestino a un esame in procedura sommaria (STF 5A_553/2021 del 26 ottobre 2021

consid. 4.2, 5A_166/2020 del 13 luglio 2021 consid. 2.1, 4A_571/2018 del 14

gennaio 2019 consid. 6, DTF 144 III 462 consid. 3.1). Immediata comprovabilità

e chiarezza giuridica non esonerano tuttavia il tribunale dai suoi doveri e

dunque nemmeno dalla necessità di procedere a una minuziosa valutazione delle

prove a disposizione o a un loro apprezzamento (II CCA del 22 gennaio 2020,

inc. 12.2019.106 consid. 6 con riferimento).

3.2

Per quel che è del

maggiore esborso sostenuto dall'istante nel periodo in questione i fatti sono –

come ha accertato il primo giudice – immediatamente comprovabili se non –

almeno nel risultato – incontestati. Che poi i contributi alimentari dovuti e

corrisposti vadano calcolati al netto o al lordo della deduzione autorizzata

dal Pretore nella decisione PUC del 25 novembre 2020 – che per altro su questo

punto (dispositivo n. 7) è passata incontestata in giudicato – nulla muta

all'atto pratico. Il problema non è tanto se il marito abbia pagato (con

riferimento ai fr. 48'596.95) un indebito e si

sia creduto erroneamente debitore nel senso dell'art. 63 cpv. 1 CO, come invece

il Pretore aggiunto (sopra, consid. 2) si è interrogato per gli altri due esborsi di fr. 14'485.95 (per oneri ipotecari

dell'abitazione coniugale da gennaio 2019 a dicembre 2021) e di fr. 4'548.70

(per premi di cassa malati del figlio da gennaio 2019 a febbraio 2022). A

differenza di questi ultimi, la pretesa di rimborso di fr. 48'596.95 (che la

stessa convenuta ammette esserle stati corrisposti) si riferisce

sostanzialmente a pagamenti effettuati prima di ogni provvedimento

giudiziario e si fonda sulla ricordata autorizzazione giudiziaria del 25 novembre

2020.

che l'appellante non può più rimettere in

discussione. Ciò posto, non v'è spazio per altre considerazioni. Senza contare

– ad ogni buon conto – che quand'anche AO 1 avesse effettuato i pagamenti tra giugno 2018 e febbraio/marzo 2019 pur sapendo di dovere

in qualche misura – non ancora definita e controversa – provvedere al

sostentamento della moglie e del figlio, il versamento eccedentario (per quanto

emerso successivamente, in esito alla nota decisione finale PUC) era, comunque

sia, assimilabile a una prestazione senza valida causa (Schwenzer/Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht

Allgemeiner Teil, 8a edizione, n. 56.04; più in generale sul tema

cfr. Sieber, Gedanken zur

Rückerstattung von urteilsmässig festgelegten ehelichen und nachehelichen

Unterhaltsleistungen in: ZBJV 157/2021 pag. 143 segg.). Ne discende che le

obiezioni della convenuta non erano tali da far vacillare il

convincimento del giudice e potevano essere immediatamente scartate. La situazione giuridica potendosi così dire, a un sommario

esame, chiara, l'appello manca, su questo punto, di consistenza.

4.

L'appellante

ribadisce dipoi la propria contrarietà alla restituzione della provvigione ad

litem di fr. 20'000.-. Rileva come nella procedura PUC AO 1 abbia contestato,

con successo, lo stanziamento di una simile prestazione "in quanto giuridicamente

inammissibile" in quell'ambito. Ciò posto, il versamento della somma

sarebbe avvenuto senza causa legittima. Quanto all'eccezione di litispendenza

da lei sollevata, la convenuta sottolinea che l'importo chiesto nelle due

procedure (quella in disamina e quella di divorzio) è il medesimo. Quale sia poi

il titolo giuridico su cui si basa la richiesta di restituzione – soggiunge

l'appellante – l'istante non lo dice nella procedura di divorzio né costui

pretende che l'importo potrebbe essere conguagliato nell'ambito della

liquidazione del regime matrimoniale, vigendo tra le parti la separazione dei

beni. Risulta così evidente per la convenuta che la richiesta di restituzione

formulata dal marito nella procedura di divorzio si fonda sull'assenza di una

ragione in diritto. Si tratterebbe quindi di due pretese assolutamente

identiche fondate sulle medesime ragioni giuridiche (ancorché l'identità della

causa giuridica nemmeno sia richiesta dalla giurisprudenza: DTF 140 III 278) per

le quali la pendenza di una causa preclude alle stesse parti una nuova azione

che abbia per oggetto le medesime conclusioni fondate sul medesimo complesso di

fatti. Nelle descritte circostanze – epiloga l'appellante – la decisione

impugnata sarebbe erronea non solo perché attribuisce rilievo alla causa

giuridica ma anche perché non spiega perché quest'ultima non coinciderebbe. Nell'ipotesi,

infine, in cui anche tali argomentazioni non trovassero ascolto, l'appellante

postula di dichiarare inammissibile la richiesta dell'istante per carenza dei

presupposti dell'art. 257 cpv. 1 CPC (memoriale, pag. 5 a 7).

4.1

Dalla

prima censura (versamento della provvigione ad

litem senza causa legittima) va subito sgombrato il campo. La prima Camera

civile ha riformato su tale punto la decisione pretorile non perché l'istituto

della provvigione ad litem non fosse possibile in ambito PUC (questione

che è stata lasciata espressamente irrisolta) bensì perché AP 1 non poteva

dirsi sfornita di mezzi sufficienti per sopperire alle spese processuali (I CCA

del 17 febbraio 2022, inc. 11.2020.172/174 consid. 10b e 10d). A parte ciò, il

Pretore aveva ordinato il 25 novembre 2020 lo stanziamento della prestazione

con una decisione immediatamente esecutiva. E poiché l'appello contro la

decisione PUC non aveva manifestamente effetto sospensivo (DTF 137 III 475), AO

1.

non aveva altra scelta che conformarsi (nell'attesa della decisione su

appello) a tale ordine, tanto più che la sua richiesta di accordare effetto

sospensivo al gravame era stata subito respinta il 17 dicembre 2020. Nella

misura in cui ha quindi concluso che la causa giuridica (la decisione pretorile

PUC del 25 novembre 2020) dell'avvenuto versamento aveva cessato di sussistere

(nel senso dell'art. 62 cpv. 2 CO) e giustificava la pretesa di restituzione,

la decisione impugnata sfugge d'acchito alla critica.

4.2

Passando

all'eccezione di litispendenza altrove (art. 59 cpv. 2 lett. d e 64 CPC), sarà

anche vero che l'importo chiesto in restituzione sia (quantitativamente) il

medesimo di quello rivendicato e già sub iudice nella procedura di

divorzio. Ciò non significa tuttavia che le due pretese fossero anche

identiche. Si conviene invero con l'appellante che – per giustificare

l'eccezione dell'art. 59 cpv. 2 lett. d CPC – le pretese non debbano necessariamente

fondarsi sulla medesima causa giuridica. Così come non fa dubbio che

un'eventuale identità delle pretese va determinata unicamente in funzione delle

domande di giudizio e dei fatti invocati a loro sostegno o, in altri termini,

del complesso di fatti su cui poggiano le domande (DTF 140 III 278 consid. 3.3

con rinvio). Sta di fatto che, già a prima vista, il complesso dei fatti su cui

poggiava la richiesta di restituzione formulata il 29 aprile 2021 con la

replica nella procedura di divorzio (doc. 1, pag. 17 e pag. 20) e quello su cui

si fonda l'istanza del 30 maggio 2022 non sono lontanamente i medesimi. Mentre

la prima domanda si riconduceva all'obbligo di restituzione della prestazione fondata

sul diritto matrimoniale (per il quale la provvigione ad litem

costituisce un semplice anticipo

destinato, salvo eccezioni, a

essere restituito in esito al giudizio definitivo sulle spese processuali o

computato sulla liquidazione del regime matrimoniale, sempre che ciò non appaia

iniquo: DTF 146 III 212 consid. 6.3 con rinvii), la seconda poggia su una

situazione modificata e assai diversa. Se la prima domanda si doveva al fatto

che il Pretore aveva ordinato – mediante decisione esecutiva – la prestazione

nella procedura PUC, la seconda faceva seguito alla decisione della prima

Camera civile che aveva revocato il 17 febbraio 2022 la provvigione ad litem

e le aveva tolto così ogni causa legittima, rendendola successivamente una prestazione

indebita. A prescindere da ciò, l'inconsistenza della doglianza si evince – per

abbondanza – anche dal fatto, noto alle parti e a questo Tribunale (art. 151

CPC) presso il quale è pendente dal 14 luglio 2023 un nuovo appello di AP 1

nella causa di divorzio (inc. 11.2023.79), che in quel procedimento la

richiesta di restituzione della provvigione ad litem è stata, per

finire, lasciata cadere da AO 1. Tant'è che il Pretore non vi si è dovuto

pronunciare nella sentenza finale del 6 giugno 2023 (inc. DM.2020.117, pag. 18).

La questione, oltre che liquida, parrebbe dunque anche essere superata.

4.3

Nella

misura in cui, infine, l'appellante chiede di dichiarare (anche) su questo

punto l'istanza irricevibile per carenza dei presupposti dell'art. 257 CPC, la censura

si rivela improponibile poiché sprovvista di motivazione. Comunque sia, per

quanto testé illustrato, le obiezioni ed eccezioni sollevate – perlopiù in

modo strumentale – si sono dimostrate di primo acchito inconsistenti o hanno

potuto essere scartate senza oneri eccessivi. L'appello vede pertanto la sua

sorte segnata.

5.

Le spese processuali, calcolate sulla base

di un valore litigioso di fr. 39'443.40 (determinante anche ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale) e tenuto conto di quanto prevede

l'art. 9 cpv. 2 LTG, seguono la soccombenza dell’appellante, la quale rifonderà

alla controparte un’equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 20 aprile

2023 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 1'500.- sono a carico

dell’appellante, che rifonderà all’appellato fr. 1'500.- per ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- . .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).