12.2023.51
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - rimborso contributi alimentari - indebito arricchimento - litispendenza altrove
18 agosto 2023Italiano21 min
20'000.- in restituzione della provvigione ad litem, non dovuta) – dell'opposizione
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.51
Lugano
18 agosto 2023/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa – inc. n. SO.2022.2632 – della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 30 maggio 2022 da
AO
1
patrocinato dall' . PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall' PA 1
con cui l'istante ha chiesto, nella procedura di
tutela giurisdizionale nei casi manifesti
(art. 257 CPC), la condanna della convenuta al pagamento
di fr. 53'342.05 oltre interessi al 5% dal 21 marzo 2022 come pure il rigetto
in via definitiva dell'opposizione interposta da quest'ultima al PE n. __________80
dell'UE di Lugano;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto
ha accolto parzialmente con decisione 3 aprile 2023 condannando AP 1 a versare
a AO 1 fr. 39'443.40 oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2022 e rigettando in
via definitiva per tale importo l'opposizione interposta al PE, con seguito di
spese processuali (di fr. 1'600.- complessivi) per un quarto a carico
dell'istante e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla
controparte fr. 2'000.- per ripetibili parziali;
appellante la convenuta che, con atto di appello 20 aprile 2023, chiede di
riformare il giudizio impugnato nel senso di dichiarare l'istanza irricevibile
o quanto meno di respingerla, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre l'istante con osservazioni 24 maggio 2023
propone di respingere il gravame, con protesta di spese e ripetibili di seconda
sede;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AO 1 e AP 1 si sono
sposati a O__________ __________ __________ il 1° agosto 2004. Dal matrimonio è
nato L__________, il 18 febbraio 2006.
B. Nell'ambito di una
procedura a protezione dell'unione coniugale (PUC) avviata dalla moglie, con
decreto cautelare del 23 gennaio 2019, emesso senza contraddittorio, il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati,
ha assegnato l'abitazione coniugale di P__________ in uso alla moglie, cui ha
affidato il figlio, ha regolato il diritto di visita paterno e ha stabilito con
effetto immediato un contributo alimentare di fr. 4'450.- mensili in favore
della moglie e di fr. 1'100.- mensili (oltre all'assegno familiare) in favore
del figlio (doc. B).
C. Al termine della
procedura PUC, con sentenza 25 novembre 2020 il Pretore ha – per quanto qui di
rilievo – aumentato, con effetto dal 1° giugno 2018, il contributo alimentare
in favore della moglie a fr. 5'365.- mensili e quello in favore del figlio a
fr. 2'530.- mensili (oltre all'assegno familiare e a ogni spesa scolastica),
non senza autorizzare AO 1 a dedurre fr. 47'479.75 per contributi cautelari
erogati in eccesso pendente causa alla moglie e fr. 1'117.20 erogati in eccesso
pendente causa per il figlio. Oltre a ciò, il Pretore ha obbligato il marito a
corrispondere alla moglie una provvigione ad litem di fr. 20'000.- (doc.
D).
D. Adita su appello di
entrambi i coniugi, la prima Camera civile del Tribunale d'appello – respinta
il 17 dicembre 2020 la richiesta del marito di accordare effetto sospensivo al
gravame – con sentenza del 17 febbraio 2022 ha riformato la sentenza pretorile
nel senso che ha respinto la richiesta di provvigione ad litem e ha
ridefinito il contributo alimentare in favore della moglie in fr. 4'475.-
mensili dal 1° giugno 2018 al 10 settembre 2020, in fr. 4’610.- mensili dall'11
settembre 2020 al 17 febbraio 2022 e in fr. 5'270.- mensili dal 18 febbraio
2022 in poi, confermando per il resto il giudizio impugnato (I CCA, inc.
11.2020.172/174: doc. L). Un ricorso in materia civile di AP 1 contro
quest'ultima sentenza è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale federale il
3 agosto 2022 (STF 5A_207/2022).
E. Intanto con istanza
di tutela giurisdizionale nei casi manifesti del 30 maggio 2022 AO 1 ha
convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 37'384.50 più
interessi del 5% dal 21 marzo 2022 e il rigetto in via definitiva – per fr.
53'342.05 (fr. 33'342.05 per contributi alimentari pagati di troppo e fr.
20'000.- in restituzione della provvigione ad litem, non dovuta) – dell'opposizione
interposta dalla medesima al PE n. __________80 emesso dall'UE di Lugano (doc.
A) più interessi del 5% dal 21 marzo 2022.
F. Con osservazioni 11
luglio 2022 la convenuta si è opposta all'istanza, rilevando che i contributi
alimentari di cui era chiesta la restituzione erano stati pagati
volontariamente e spontaneamente dall'istante prima della decisione supercautelare
del gennaio 2019 sicché alla loro rifusione ostava l'art. 63 CO. Quanto alla
restituzione della provvigione ad litem, AP 1 ha obiettato che la
richiesta era già stata formulata con il memoriale di replica 29 aprile 2021
nella procedura di divorzio, nel frattempo avviata innanzi alla Pretura di
Lugano, sezione 6 (inc. DM.2020.117), sicché essa si rivelava irricevibile per
litispendenza altrove.
G. L'istante ha
replicato spontaneamente il 15 luglio 2022 correggendo (in esito a un errore di
trascrizione verificatosi nel petitum dell'istanza che così è stato
adeguato alla motivazione della medesima) la propria pretesa di restituzione in
fr. 53'342.05. La convenuta ha duplicato spontaneamente il 28 luglio 2022
ribadendo il proprio punto di vista.
H. Con decisione 3
aprile 2023 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'istanza e condannato AP
1 a versare a AO 1 fr. 39'443.40 oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2022,
rigettando inoltre in via definitiva per tale importo l'opposizione interposta
al PE, con seguito di spese processuali (di fr. 1'600.- complessivi) per un quarto
a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, tenuta a
rifondere alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili parziali.
I. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 20 aprile 2023
in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di dichiarare l'istanza
irricevibile o quanto meno di respingerla, con protesta di spese e ripetibili
di entrambe le sedi. Con osservazioni 24 maggio 2023 AO 1 propone di respingere
l'appello, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.
considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela
giurisdizionale nei casi manifesti il cui valore è pacificamente (come nella
fattispecie, secondo l'accertamento del primo giudice, non contestato dalle
parti: v. decisione impugnata, pag. 9) di almeno fr. 10'000.-, è dato il
rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC). Introdotto
il 20 aprile 2023 (v. timbro postale sulla busta d'invio) contro la decisione
impugnata (notificata l'11 aprile 2023 alla convenuta), l'appello in esame è
tempestivo. Come è tempestiva la relativa risposta del 24 maggio 2023 (art. 314
cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto, ricordati i presupposti per accordare
tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), ha accertato che in
esito alle sentenze PUC del Pretore (per il contributo del figlio) e della prima
Camera civile del Tribunale d'appello (per il contributo per la moglie) il
credito alimentare di AP 1 per sé e per L__________, nel periodo giugno 2018 –
febbraio 2022, ammontava (secondo quanto concordemente ritenuto dalle parti e
risultante dagli atti) a fr. 326'729.55 (fr. 203'879.55 contributo per la
moglie, fr. 122'850.- contributo per il figlio). Siccome poi la decisione PUC
del 25 novembre 2020 autorizzava il marito a dedurre complessivi fr. 48'596.95
per contributi cautelari erogati in esubero pendente causa alla moglie (fr.
47'479.75) e al figlio (fr. 1'117.20), e il debitore si era avvalso di tale facoltà
nella presente procedura nella misura in cui, fra i pagamenti effettuati, aveva
allegato anche quegli importi che la convenuta, dal canto suo, riconosceva
esserle stati corrisposti, i contributi alimentari dovuti da AO 1 si riducevano
per il periodo in rassegna a fr. 278'132.60 (fr. 326'729.55 meno fr.
48'596.95). A fronte di ciò, il Pretore aggiunto ha appurato in fr. 316'610.65 gli
esborsi complessivi del marito riconosciuti dalle parti e documentati, al netto
dei pagamenti diretti (fr. 48'596.95) da lui effettuati tra giugno 2018 e marzo
2019, già conteggiati nel calcolo degli alimenti dovuti. Ne ha desunto, il
primo giudice, che il maggior esborso rispetto all'onere stabilito dalle
decisioni giudiziarie PUC assommava a fr. 38'478.05 (fr. 278'132.60 meno fr.
316'610.65) e in tale misura i fatti erano immediatamente comprovati nel senso
dell'art. 257 cpv. 1 lett. a CPC (loc. cit., pag. 3 a 5).
Dovendosi
esaminare, alla luce delle obiezioni della convenuta, se anche la situazione
giuridica fosse chiara (art. 257 cpv. 1 lett. b CPC), il Pretore aggiunto ha
stabilito che ciò era il caso per la pretesa di fr. 48'596.95 (per i pagamenti
diretti tra giugno 2018 e marzo 2019) poiché essa si fondava sull'accertamento
giudiziario di un credito di uguale importo derivante dalla decisione pretorile
PUC del 25 novembre 2020, passata in giudicato, che autorizzava il marito (che
si è poi avvalso di tale facoltà nella presente procedura) a dedurre quella somma
in applicazione del principio secondo cui un debitore alimentare può compensare
il contributo a suo carico, fino all'ammontare del contributo medesimo, con
oneri rientranti nel fabbisogno del creditore alimentare accertato dal giudice,
da lui direttamente e comprovatamente pagati. Lo stesso non poteva invece dirsi
per gli altri due esborsi (contestati dalla convenuta) di fr. 14'485.95 (per
oneri ipotecari dell'abitazione coniugale da gennaio 2019 a dicembre 2021) e di
fr. 4'548.70 (per premi di cassa malati del figlio da gennaio 2019 a febbraio
2022) mancando a tal riguardo una decisione giudiziaria che accertasse tali
crediti e autorizzasse il debitore a compensarli con i crediti alimentari
stabiliti a suo carico. I pagamenti di tali somme concernevano inoltre poste
del fabbisogno coperte dai contributi alimentari decisi in via cautelare e
finale PUC, sicché l'istante non aveva pagato un indebito nel senso dell'art.
63.
CO bensì adempiuto un preciso obbligo di mantenimento giudiziario (loc.
cit., pag. 5 a 8).
Trattandosi
infine della rifusione della provvigione ad litem corrisposta in
ossequio alla decisione pretorile PUC del 25 novembre 2020 ma poi revocata
dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello, il Pretore aggiunto ha
rilevato che, per effetto della sentenza d'appello del 17 febbraio 2022, era
venuta meno la causa giuridica (nel senso dell'art. 62 cpv. 2 CO) del
versamento che giustificava la richiesta di restituzione. Riguardo
all'eccezione di litispendenza sollevata dalla convenuta, egli l'ha respinta
poiché non v'era la necessaria identità tra l'azione in esame (condannatoria,
fondata sulle norme dell'indebito arricchimento) e quella di divorzio (nel cui
contesto si inseriva anche il tema della provisio ad litem, fondata sul
diritto matrimoniale). Senza contare che, ad esito noto della presente
procedura, nulla avrebbe impedito alla convenuta di contrastare la richiesta di
restituzione del marito nella procedura di divorzio. In definitiva, il Pretore
aggiunto ha pertanto calcolato i versamenti in eccesso – documentalmente
comprovati e giuridicamente chiari – in fr. 19'443.40 (fr. 38'478.05 meno fr.
14'485.95 e meno fr. 4'548.70), cui ha aggiunto fr. 20'000.- (provvigione ad
litem) per complessivi fr. 39'443.40 (loc. cit., pag. 8 seg.).
3.
L'appellante
rimprovera anzitutto al primo giudice di avere considerato a torto quanto
versato complessivamente dall'istante al netto dell'importo di fr.
48'596.95 (per pagamenti diretti tra giugno 2018 e marzo 2019) e di avere
esentato così costui dall'onere dell'allegazione e della prova di cui all'art.
63.
CO in merito a tale pagamento. Per l'appellante il calcolo andava fatto al
lordo di tali pagamenti, sicché gli esborsi dell'istante assommerebbero a
fr. 365'207.60 anziché a fr. 316'610.65. E a fronte di un importo
complessivamente dovuto di fr. 326'729.55 (invece di fr. 278'132.60) il maggior
esborso (fr. 38'478.05) non cambierebbe invero ma comprenderebbe anche i fr.
48'596.95 che l'istante ha corrisposto volontariamente tra giugno 2018 e
febbraio 2019 per adempiere gli oneri ipotecari e assicurativi di cui lui solo
era il debitore e gli obblighi di mantenimento nei confronti di moglie e
figlio. Se non che, corrispondendo la somma di fr. 48'596.95, l'istante non
avrebbe fatto altro che solvere propri obblighi contrattuali nei confronti di
terzi e oneri di mantenimento per la famiglia, sicché non avrebbe pagato un
indebito nel senso dell'art. 63 CO. Tanto meno egli – che mai avrebbe preteso
ciò – ha pagato tali oneri erroneamente. Che poi la decisione PUC del 25
novembre 2020 abbia autorizzato l'istante a compensare la nota somma è a suo
parere senza rilievo poiché nulla muta all'aspetto soggettivo dell'interessato
nel momento in cui ha effettuato i versamenti in questione. La situazione
giuridica era quindi tutt'altro che chiara e l'istanza andava dichiarata
irricevibile o tutt'al più respinta per difetto di un indebito pagamento e di
un errore dell'istante nel credersi debitore nel senso dell'art. 63 CO
(memoriale, pag. 3 seg.).
3.1
La
procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti dell’art. 257
CPC offre alla parte istante la possibilità di seguire una via giudiziaria
semplice e rapida nei casi in cui la situazione di fatto e di diritto è chiara,
in alternativa alle procedure ordinarie o semplificate normalmente a
disposizione. Affinché si possa agire in tal senso, è necessario che i fatti
siano incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e che la situazione
giuridica sia chiara (lett. b). I fatti sono “incontestati” se non sono
contestati dal convenuto, e sono “immediatamente comprovabili” quando il loro
accertamento non causa ritardo e non richiede oneri eccessivi, posto che comunque
in procedura sommaria le prove vanno di principio addotte mediante documenti
(art. 254 cpv. 1 CPC) e il grado di prova resta quello della prova piena e non
della verosimiglianza. La situazione giuridica è “chiara” quando l'applicazione
della norma al caso di specie si impone con evidenza in considerazione del
testo legale o sulla base di dottrina e giurisprudenza invalse. Ciò non è di
regola il caso se l'applicazione di una norma comporta l'esercizio del potere
di apprezzamento da parte del giudice o se il medesimo è chiamato a decidere in
equità, tenendo conto delle circostanze del caso di specie (STF 5A_166/2020 del
13.
luglio 2021 consid. 2.1; DTF 144 III 462 consid. 3.1). Per impedire
l'accoglimento di una domanda fondata sull'art. 257 CPC la convenuta non può
limitarsi a sostenere genericamente che la fattispecie non è liquida o invocare
degli argomenti speciosi e manifestamente votati all’insuccesso (STF
5A_553/2021 del 26 ottobre 2021 consid. 4.2, 4A_383/2018 del 6 giugno 2019
consid. 3, 4A_415/2013 del 20 gennaio 2014 consid. 7), bensì deve sollevare obiezioni
ed eccezioni motivate e convincenti, che non possono essere immediatamente
smentite e che per loro natura sono suscettibili di far vacillare il
convincimento del giudice. Non è tuttavia necessario che essa renda verosimile
l’inesistenza, l’inesigibilità o l’estinzione della pretesa fatta valere nei
suoi confronti: basta che gli argomenti proposti siano atti a comportare il
rigetto dell’azione, non appaiano di primo acchito inconsistenti e non si
prestino a un esame in procedura sommaria (STF 5A_553/2021 del 26 ottobre 2021
consid. 4.2, 5A_166/2020 del 13 luglio 2021 consid. 2.1, 4A_571/2018 del 14
gennaio 2019 consid. 6, DTF 144 III 462 consid. 3.1). Immediata comprovabilità
e chiarezza giuridica non esonerano tuttavia il tribunale dai suoi doveri e
dunque nemmeno dalla necessità di procedere a una minuziosa valutazione delle
prove a disposizione o a un loro apprezzamento (II CCA del 22 gennaio 2020,
inc. 12.2019.106 consid. 6 con riferimento).
3.2
Per quel che è del
maggiore esborso sostenuto dall'istante nel periodo in questione i fatti sono –
come ha accertato il primo giudice – immediatamente comprovabili se non –
almeno nel risultato – incontestati. Che poi i contributi alimentari dovuti e
corrisposti vadano calcolati al netto o al lordo della deduzione autorizzata
dal Pretore nella decisione PUC del 25 novembre 2020 – che per altro su questo
punto (dispositivo n. 7) è passata incontestata in giudicato – nulla muta
all'atto pratico. Il problema non è tanto se il marito abbia pagato (con
riferimento ai fr. 48'596.95) un indebito e si
sia creduto erroneamente debitore nel senso dell'art. 63 cpv. 1 CO, come invece
il Pretore aggiunto (sopra, consid. 2) si è interrogato per gli altri due esborsi di fr. 14'485.95 (per oneri ipotecari
dell'abitazione coniugale da gennaio 2019 a dicembre 2021) e di fr. 4'548.70
(per premi di cassa malati del figlio da gennaio 2019 a febbraio 2022). A
differenza di questi ultimi, la pretesa di rimborso di fr. 48'596.95 (che la
stessa convenuta ammette esserle stati corrisposti) si riferisce
sostanzialmente a pagamenti effettuati prima di ogni provvedimento
giudiziario e si fonda sulla ricordata autorizzazione giudiziaria del 25 novembre
2020.
che l'appellante non può più rimettere in
discussione. Ciò posto, non v'è spazio per altre considerazioni. Senza contare
– ad ogni buon conto – che quand'anche AO 1 avesse effettuato i pagamenti tra giugno 2018 e febbraio/marzo 2019 pur sapendo di dovere
in qualche misura – non ancora definita e controversa – provvedere al
sostentamento della moglie e del figlio, il versamento eccedentario (per quanto
emerso successivamente, in esito alla nota decisione finale PUC) era, comunque
sia, assimilabile a una prestazione senza valida causa (Schwenzer/Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht
Allgemeiner Teil, 8a edizione, n. 56.04; più in generale sul tema
cfr. Sieber, Gedanken zur
Rückerstattung von urteilsmässig festgelegten ehelichen und nachehelichen
Unterhaltsleistungen in: ZBJV 157/2021 pag. 143 segg.). Ne discende che le
obiezioni della convenuta non erano tali da far vacillare il
convincimento del giudice e potevano essere immediatamente scartate. La situazione giuridica potendosi così dire, a un sommario
esame, chiara, l'appello manca, su questo punto, di consistenza.
4.
L'appellante
ribadisce dipoi la propria contrarietà alla restituzione della provvigione ad
litem di fr. 20'000.-. Rileva come nella procedura PUC AO 1 abbia contestato,
con successo, lo stanziamento di una simile prestazione "in quanto giuridicamente
inammissibile" in quell'ambito. Ciò posto, il versamento della somma
sarebbe avvenuto senza causa legittima. Quanto all'eccezione di litispendenza
da lei sollevata, la convenuta sottolinea che l'importo chiesto nelle due
procedure (quella in disamina e quella di divorzio) è il medesimo. Quale sia poi
il titolo giuridico su cui si basa la richiesta di restituzione – soggiunge
l'appellante – l'istante non lo dice nella procedura di divorzio né costui
pretende che l'importo potrebbe essere conguagliato nell'ambito della
liquidazione del regime matrimoniale, vigendo tra le parti la separazione dei
beni. Risulta così evidente per la convenuta che la richiesta di restituzione
formulata dal marito nella procedura di divorzio si fonda sull'assenza di una
ragione in diritto. Si tratterebbe quindi di due pretese assolutamente
identiche fondate sulle medesime ragioni giuridiche (ancorché l'identità della
causa giuridica nemmeno sia richiesta dalla giurisprudenza: DTF 140 III 278) per
le quali la pendenza di una causa preclude alle stesse parti una nuova azione
che abbia per oggetto le medesime conclusioni fondate sul medesimo complesso di
fatti. Nelle descritte circostanze – epiloga l'appellante – la decisione
impugnata sarebbe erronea non solo perché attribuisce rilievo alla causa
giuridica ma anche perché non spiega perché quest'ultima non coinciderebbe. Nell'ipotesi,
infine, in cui anche tali argomentazioni non trovassero ascolto, l'appellante
postula di dichiarare inammissibile la richiesta dell'istante per carenza dei
presupposti dell'art. 257 cpv. 1 CPC (memoriale, pag. 5 a 7).
4.1
Dalla
prima censura (versamento della provvigione ad
litem senza causa legittima) va subito sgombrato il campo. La prima Camera
civile ha riformato su tale punto la decisione pretorile non perché l'istituto
della provvigione ad litem non fosse possibile in ambito PUC (questione
che è stata lasciata espressamente irrisolta) bensì perché AP 1 non poteva
dirsi sfornita di mezzi sufficienti per sopperire alle spese processuali (I CCA
del 17 febbraio 2022, inc. 11.2020.172/174 consid. 10b e 10d). A parte ciò, il
Pretore aveva ordinato il 25 novembre 2020 lo stanziamento della prestazione
con una decisione immediatamente esecutiva. E poiché l'appello contro la
decisione PUC non aveva manifestamente effetto sospensivo (DTF 137 III 475), AO
1.
non aveva altra scelta che conformarsi (nell'attesa della decisione su
appello) a tale ordine, tanto più che la sua richiesta di accordare effetto
sospensivo al gravame era stata subito respinta il 17 dicembre 2020. Nella
misura in cui ha quindi concluso che la causa giuridica (la decisione pretorile
PUC del 25 novembre 2020) dell'avvenuto versamento aveva cessato di sussistere
(nel senso dell'art. 62 cpv. 2 CO) e giustificava la pretesa di restituzione,
la decisione impugnata sfugge d'acchito alla critica.
4.2
Passando
all'eccezione di litispendenza altrove (art. 59 cpv. 2 lett. d e 64 CPC), sarà
anche vero che l'importo chiesto in restituzione sia (quantitativamente) il
medesimo di quello rivendicato e già sub iudice nella procedura di
divorzio. Ciò non significa tuttavia che le due pretese fossero anche
identiche. Si conviene invero con l'appellante che – per giustificare
l'eccezione dell'art. 59 cpv. 2 lett. d CPC – le pretese non debbano necessariamente
fondarsi sulla medesima causa giuridica. Così come non fa dubbio che
un'eventuale identità delle pretese va determinata unicamente in funzione delle
domande di giudizio e dei fatti invocati a loro sostegno o, in altri termini,
del complesso di fatti su cui poggiano le domande (DTF 140 III 278 consid. 3.3
con rinvio). Sta di fatto che, già a prima vista, il complesso dei fatti su cui
poggiava la richiesta di restituzione formulata il 29 aprile 2021 con la
replica nella procedura di divorzio (doc. 1, pag. 17 e pag. 20) e quello su cui
si fonda l'istanza del 30 maggio 2022 non sono lontanamente i medesimi. Mentre
la prima domanda si riconduceva all'obbligo di restituzione della prestazione fondata
sul diritto matrimoniale (per il quale la provvigione ad litem
costituisce un semplice anticipo
destinato, salvo eccezioni, a
essere restituito in esito al giudizio definitivo sulle spese processuali o
computato sulla liquidazione del regime matrimoniale, sempre che ciò non appaia
iniquo: DTF 146 III 212 consid. 6.3 con rinvii), la seconda poggia su una
situazione modificata e assai diversa. Se la prima domanda si doveva al fatto
che il Pretore aveva ordinato – mediante decisione esecutiva – la prestazione
nella procedura PUC, la seconda faceva seguito alla decisione della prima
Camera civile che aveva revocato il 17 febbraio 2022 la provvigione ad litem
e le aveva tolto così ogni causa legittima, rendendola successivamente una prestazione
indebita. A prescindere da ciò, l'inconsistenza della doglianza si evince – per
abbondanza – anche dal fatto, noto alle parti e a questo Tribunale (art. 151
CPC) presso il quale è pendente dal 14 luglio 2023 un nuovo appello di AP 1
nella causa di divorzio (inc. 11.2023.79), che in quel procedimento la
richiesta di restituzione della provvigione ad litem è stata, per
finire, lasciata cadere da AO 1. Tant'è che il Pretore non vi si è dovuto
pronunciare nella sentenza finale del 6 giugno 2023 (inc. DM.2020.117, pag. 18).
La questione, oltre che liquida, parrebbe dunque anche essere superata.
4.3
Nella
misura in cui, infine, l'appellante chiede di dichiarare (anche) su questo
punto l'istanza irricevibile per carenza dei presupposti dell'art. 257 CPC, la censura
si rivela improponibile poiché sprovvista di motivazione. Comunque sia, per
quanto testé illustrato, le obiezioni ed eccezioni sollevate – perlopiù in
modo strumentale – si sono dimostrate di primo acchito inconsistenti o hanno
potuto essere scartate senza oneri eccessivi. L'appello vede pertanto la sua
sorte segnata.
5.
Le spese processuali, calcolate sulla base
di un valore litigioso di fr. 39'443.40 (determinante anche ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale) e tenuto conto di quanto prevede
l'art. 9 cpv. 2 LTG, seguono la soccombenza dell’appellante, la quale rifonderà
alla controparte un’equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 20 aprile
2023 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 1'500.- sono a carico
dell’appellante, che rifonderà all’appellato fr. 1'500.- per ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- . .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).