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Decisione

12.2023.52

Ritardata giustizia; reclamo indipendente in materia di spese

6 settembre 2023Italiano17 min

I. Il reclamo 24 aprile 2023 di RE 1 è parzialmente

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.52

Lugano

6 settembre 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

visto

il reclamo 24 aprile 2023 di

RE

1

contro

la decisione 27 marzo 2023 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord nella

causa inc. n. OR.2017.6 da lei promossa con petizione 22 febbraio 2017 nei

confronti di

CO

1

ora patrocinato dall’ __________

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

Con decisione 11 dicembre 1996

il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha sciolto per divorzio il

matrimonio fra RE 1) e CO 1, omologando una convenzione del 24 ottobre 1996 in

cui i coniugi avevano in particolare stipulato, al relativo punto 6: “Il

padre dichiara di avere acceso sulla propria testa una polizza di assicurazione

vita puro rischio del valore di fr. 120'000.-. Egli si impegna a comunicare

alla __________ irrevocabilmente la propria intenzione di costituire quale

beneficiaria di tale somma la signora RE 1 in sua mancanza i figli B__________

e P__________. Egli si impegna altresì a sottoscrivere la rinuncia al diritto

di revoca sulla polizza il cui originale verrà consegnato alla beneficiaria.

Egli dichiara infine di impegnarsi a mantenere in vigore la polizza facendo

personalmente fronte al relativo onere” (cfr. doc. D inc. CM.2016.142).

2.

Con “istanza (ex art. 295

CPC)” del 27 luglio 2016 RE 1, lamentando l’inadempienza dell’ex marito e

il fatto che egli, secondo quanto dichiarato dall’assicurazione (__________),

avesse nel frattempo revocato la polizza, lo ha convenuto innanzi alla medesima

Pretura postulando di fargli ordine di ripristinarla nei termini e ai sensi

della convenzione e di consegnarle l'originale entro 30 giorni. L’istanza,

contestata da CO 1, è stata respinta dal Pretore (statuendo quale giudice

dell’esecuzione ex art. 335 seg. CPC) il 16 settembre 2016 (inc. SO.2016.467).

Il reclamo 26 settembre 2016 di RE 1 avverso tale decisione è stato respinto

dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello (ICCA) il 7 ottobre 2016

(inc. n. 11.2016.100).

3.

Con una successiva petizione

del 22 febbraio 2017, per il tramite dell’avv. __________, RE 1 ha nuovamente

adito la medesima Pretura, postulando di condannare CO 1 a stipulare un’assicurazione

vita analoga a quella da lui precedente sottoscritta, con una medesima somma

assicurata di fr. 120'000.- e durata fino al 22 marzo 2023, a indicare

l’attrice quale beneficiaria principale oppure, in caso di sua premorienza, i

figli P__________ e B__________, nonché a consegnarle la nuova polizza in

originale.

4.

Il convenuto si è opposto alla

petizione con risposta 12 giugno 2017. Dopo un secondo scambio di scritti (replica

6 luglio 2017 e duplica 11 settembre 2017) e la richiesta 14 settembre 2017 di

CO 1 di essere ammesso all’assistenza giudiziaria, con triplica spontanea 27

settembre 2017 RE 1, rilevando di avere nel frattempo appreso che la polizza

era tutt’ora in vigore ma con un capitale ridotto a fronte dell’interruzione

del pagamento dei premi da parte del convenuto, ha modificato la propria

domanda di causa, chiedendo in via principale di condannare quest’ultimo a

ripristinare la polizza assicurativa n. __________ in conformità al punto 6

della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, ristabilendo in

particolare la somma assicurata di fr. 120'000.-. In via subordinata, l’attrice

ha mantenuto la prima richiesta formulata con la petizione.

5.

Il 28 settembre 2018 l’avv. __________

ha comunicato alla Pretura di non rappresentare più RE 1

6.

Con scritto 13 marzo 2023 O__________

(marito di RE 1) ha comunicato alla Pretura che quest’ultima gli aveva ceduto

il proprio credito oggetto di causa, chiedendo pertanto di subentrarle in

qualità di parte attrice. Il 23 marzo 2023 RE 1 ha manifestato il suo assenso

giusta l’art. 83 cpv. 1 CPC. Nel frattempo, con scritto 22 marzo 2023, CO 1 ha

evidenziato che la polizza era decaduta quel giorno medesimo, quale scadenza

dell’evento assicurato.

7.

Con decisione 27 marzo 2023 il

Pretore ha disposto lo stralcio dai ruoli della procedura ex art. 242 CPC siccome divenuta priva d’interesse con

la scadenza della polizza il 22 marzo 2023 (dispositivo n. 1), ciò che rendeva priva

d’oggetto anche la richiesta di sostituzione di parte, perfezionatasi solo il

23 marzo 2023. Il giudice ha altresì ammesso CO 1 al beneficio dell’assistenza

giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. PA 1 (dispositivo

n. 2) e, in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, ha posto

le spese (quantificate, alla luce del valore di causa e degli atti compiuti, in

fr. 2'100.- per quanto riguarda le spese processuali e in fr. 3'000.- per

quanto riguarda le ripetibili) integralmente a carico dell’attrice (dispositivo

n. 3).

8.

Con reclamo 24 aprile 2023 RE

1 ha chiesto che la decisione di prima sede sia “accertata nulla, sub è

annullata”, con protesta di spese e ripetibili. Nonostante tale

formulazione del petitum, ella in realtà non contesta che la causa sia divenuta

priva d’oggetto e da stralciare ai sensi dell’art. 242 CPC (sicché il

dispositivo n. 1 della decisione di primo grado dev’essere in ogni caso

confermato).

Piuttosto,

la reclamante censura l’esito della sua prima istanza 27 luglio 2016 (inc.

SO.2016.467) e, per quanto riguarda la procedura qui in esame (inc. OR.2017.6),

lamenta una denegata/ritardata giustizia (avendo il Pretore atteso per ben

cinque anni e mezzo dall’udienza di prime arringhe prima di emettere la sua

decisione, attendendo la scadenza della polizza) e contesta di dover sopportare

le relative spese giudiziarie, piuttosto da porre a carico di CO 1.

9.

Con risposta 10 agosto 2023 CO

1 ha postulato di dichiarare il gravame irricevibile e subordinatamente di

respingerlo, pure con protesta di spese e ripetibili di seconda sede. Egli in

sintesi contesta l’esistenza di una ritardata giustizia e sostiene che la

controparte avrebbe scelto un rimedio giuridico errato (essendo la sentenza

impugnata appellabile), come pure che la decisione di stralcio è corretta e che

nella fissazione delle spese giudiziarie il Pretore non ha ecceduto o abusato

del suo potere di apprezzamento.

10.

Ora, quanto deciso nella

procedura inc. SO.2016.467 è oramai passato in giudicato e non può più essere

rimesso in discussione con il reclamo in esame. Le relative censure della

reclamante sono pertanto irricevibili.

11.

Il diniego di giustizia

consiste nel rifiuto dell’autorità di occuparsi di un procedimento. Vi è invece

ritardata giustizia quando l’autorità procrastina in modo inabituale e senza

giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue

attribuzioni. L’autorità commette una ritardata giustizia (e viola dunque il

precetto costituzionale della celerità sancito all’art. 29 cpv. 1 Cost.) quando

non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in

un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso

fanno apparire ragionevole (IIICCA dell’8 aprile 2020, inc. 13.2020.3, consid.

2). Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l’emanazione di

una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto in ogni

tempo reclamo per ritardata giustizia ai sensi degli art. 319 lett. c e 321

cpv. 4 CPC innanzi all’autorità superiore (segnatamente, innanzi alla IICCA se esso

concerne una delle materie di sua competenza, cfr. art. 48b n. 5 LOG).

Ciò

presuppone tuttavia che il giudice non abbia ancora emanato la sua decisione.

Nella presente fattispecie, considerato che la decisione pretorile è ormai

stata resa (seppur dopo una criticabile attesa di quasi 5 anni), RE 1 non ha più

alcun pratico interesse giuridico a lamentare una violazione del principio di

celerità (STF 2C_182/2014 del 26 luglio 2014 consid. 3.2, 5A_51/2013 del 10

novembre 2014 consid. 3.6, 2D_15/2018 del 20 settembre 2018 consid. 6.1; v.

IICCA del 12 dicembre 2019, inc. 12.2019.120, consid. 8.2). Anche su questo

tema, il reclamo non può pertanto avere efficacia.

12.

Lo stralcio dal ruolo di una

causa divenuta priva d'oggetto secondo l'art. 242 CPC è una decisione finale

nel senso dell'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC, che può essere impugnata con un

appello, se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella

decisione è di almeno fr. 10'000.- (DTF 148 III 186 consid. 6.5). I termini di

appello e di risposta sono entrambi di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC).

La decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le

spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione

finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla medesima.

Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato

in modo indipendente, è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo.

13.

Nel caso concreto, stante il

divieto del formalismo eccessivo e tenuto altresì conto che RE 1 non è in

questa sede patrocinata, il suo gravame può essere considerato quale reclamo

indipendente in materia di spese ex art.110 CPC che, essendo stato trasmesso a

questa Camera entro il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione

impugnata (art. 321 cpv. 1 CPC), è senz’altro tempestivo. Pure tempestiva è la

risposta al reclamo 10 agosto 2023 del resistente (art. 322 cpv. 2 CPC).

14.

Il primo giudice, in

applicazione dell’art. 107 cpv. 1

lett. e CPC, ha posto le spese giudiziarie a carico di RE 1 tenuto conto del presumibile esito della lite in assenza del motivo di

stralcio, osservando che l’attrice già prima dell’inoltro della causa sapeva

che la polizza in oggetto era ancora in vigore e che il problema risiedeva

piuttosto nel mancato pagamento dei premi (come ammesso nella sua replica 18

agosto 2016 nell’inc. SO.2016.467, punti 2, 3, 5 e 8), per cui la domanda da

lei inizialmente posta nell’inc. OR.2017.6 qui in esame, tesa a condannare CO 1

a stipulare una nuova polizza, sarebbe stata da respingere, mentre la sua

successiva domanda, volta a chiedere la condanna del medesimo a versare i premi

arretrati e a ristabilire la somma assicurata, sarebbe stata da proporre già

con la petizione e non, tardivamente e irritualmente, solo con la triplica spontanea

27 settembre 2017.

15.

Con il suo gravame, RE 1 si

oppone a questa argomentazione, evidenziando che il primo giudice ha travisato

le sue affermazioni e che ella ha appreso solo dall'allegato di duplica 11

settembre 2017 del convenuto (rispettivamente dalla visione dell’incarto

prodotto in edizione dall’assicurazione) che la polizza assicurativa era ancora

in vigore, ma che a fronte dell'interruzione del pagamento dei premi aveva un

capitale in caso di decesso ridotto.

16.

In una causa divenuta senza

interesse e stralciata ex art. 242 CPC le spese giudiziarie vanno fissate

secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende dalle

circostanze del caso specifico, considerando quale parte abbia provocato

l'avvio della causa o causato inutilmente delle spese, quale sarebbe stato il

presumibile esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno

reso il procedimento senza interesse. Di principio, il giudice non può limitarsi

a un solo criterio, bensì deve considerarli tutti, ritenuto tuttavia che solo

in casi eccezionali egli può fare completa astrazione dal principio della

soccombenza e dal possibile esito del processo (IICCA del 13 agosto 2018, inc.

12.2016.70 consid. 2; IICCA del 17 ottobre 2018, inc. 12.2017.64, consid. 9.2;

STF 5A_657/2015 del 14 marzo 2017 consid. 4.2.5).

Nello

stabilire la ripartizione delle spese ex art. 107 CPC il giudice gode di un

ampio margine di apprezzamento, di regola censurabile solo in caso di eccesso o

di abuso.

17.

Nella presente fattispecie,

con la sua prima istanza 27 luglio 2016 nell’inc. SO.2016.467, RE 1 aveva

chiesto il ripristino della polizza, rilevando di avere appreso che questa era

stata revocata. Con le proprie osservazioni 12 agosto 2016 CO 1 (che quale

stipulante della polizza e debitore dei premi, nonché destinatario dell’obbligo

giudizialmente confermato di mantenerla in vigore, era evidentemente tenuto a

conoscerne la situazione) non aveva contraddetto questa tesi fornendo delle

pertinenti spiegazioni, bensì si era limitato ad affermare che l’istante non

aveva prodotto alcuna dichiarazione dell’assicurazione o altro valido documento

a comprova delle sue affermazioni e a eccepire un vizio di forma dell’istanza

nonché la prescrizione della pretesa azionata. Con la replica 18 agosto 2016, RE

1 aveva sostenuto che la polizza fosse ancora in vigore, ma che la controparte

non aveva più pagato i premi dell'assicurazione. Ovverosia, ella sembrava

modificare la propria tesi sullo stato della polizza e ipotizzare che la

medesima fosse ancora valida.

Sennonché

con la sua decisione 16 settembre 2016 il Pretore, dopo aver qualificato

l’istanza quale richiesta di esecuzione ex art. 338 CPC, aveva osservato che

secondo quanto affermato dall’attrice, la polizza era stata disdetta e pertanto

non esisteva più, per cui non era possibile imporre a CO 1 il suo obbligo

(stabilito nella convenzione di divorzio) di mantenerla in vigore, mentre

l’imposizione di un obbligo di ripristino (non previsto nella convenzione)

esulava dalla portata dell’esecuzione.

La

ICCA, con decisione 7 ottobre 2016 (inc. n. 11.2016.100) aveva respinto il

relativo reclamo 26 settembre 2016 di RE 1, esprimendo tuttavia perplessità

sulla decisione del Pretore di trattare l’istanza (presentata “ex art. 295

CPC”) quale domanda di esecuzione, dal momento che la procedura risultava

infruttuosa sin dall'inizio (avendo CO 1 rescisso la polizza già anni addietro)

e rilevando che alla medesima rimaneva la possibilità, oltre che di chiedere un

equivalente in denaro in luogo della prestazione dovuta giusta l'art. 345 cpv.

1 lett. b CPC, anche di “promuovere causa per vedere obbligato l'ex marito a

stipulare una polizza sulla vita analoga a quella da lui estinta presso la __________”.

Con

la sua petizione 22 febbraio 2017 RE 1 ha dunque proceduto in tal guisa,

chiedendo che CO 1 fosse condannato a stipulare un’assicurazione vita analoga a

quella da lui precedente sottoscritta alla luce dell’estinzione della polizza.

Ancora una volta, con risposta 12 giugno 2017 CO 1, oltre a sollevare

l’eccezione della regiudicata e a ribadire quella della prescrizione,

postulando il richiamo dall’assicurazione dell’incarto relativo alla polizza

assicurativa (non essendo egli più in possesso di documentazione in proposito),

non ha confutato questa tesi o fornito opportuni chiarimenti, bensì ha indicato

che il contratto di assicurazione non era più stato “oggetto di rinnovo dal

2002” per motivi oggettivi non meglio illustrati (che si riservava di

specificare in un secondo momento) e ha preteso che RE 1 sapesse già da tempo della

sua estinzione (sicché le sue iniziative giudiziarie erano da considerare tardive),

contestando per il resto qualsivoglia suo obbligo di ripristino della polizza.

Così facendo, egli ha rafforzato nell’attrice la sua impressione che essa non

fosse più in vigore. Tant’è che la medesima, con la sua replica 6 luglio 2017,

ha costatato che per la prima volta la controparte confermava la rescissione della

polizza, rilevando di non aver mai avuto a disposizione le relative

informazioni e che CO 1 gliele avrebbe sempre tenute celate in violazione del

precetto della buona fede (art. 2 CC). Solo con la duplica 11 settembre 2017,

quest’ultimo ha finalmente dichiarato che la polizza era in realtà ancora in

vigore, producendo quale doc. 3 un attestato dell’assicurazione, sostenendo che

RE 1, quale beneficiaria della polizza, ne fosse sempre stata al corrente e

allegando quale prova il doc. 5. Tuttavia tale documento è semplicemente uno scritto

(annunciante la riduzione della copertura assicurativa) risalente al lontano 8

luglio 2002 e indirizzato a CO 1 c/o RE 1 (via __________). Esso non può

pertanto in alcun modo dimostrare che RE 1, al momento dell’avvio delle sue

iniziative giudiziarie molti anni più tardi (2016/2017), fosse al corrente

della reale situazione. Dalla documentazione prodotta in edizione

dall’assicurazione emerge altresì che, nell’aprile 2002, CO 1 aveva effettivamente

tentato di annullare il contratto (in contrasto con quanto stipulato nella

convenzione di divorzio) e che nel 2011 RE 1 aveva richiesto informazioni

presso l’assicurazione, la quale tuttavia non le aveva risposto direttamente,

bensì si era limitata ad aggiornare la Pretura sullo stato della polizza

(indicando che la stessa dal 1° aprile 2002 era stata “liberata dal

pagamento dei premi per mancato pagamento”).

18.

Alla luce di tutte queste

circostanze e sulla base degli atti, si deve concludere che RE 1,

contrariamente a quanto stabilito dal primo giudice, negli anni 2016-2017 non

risultava essere in chiaro sull’aggiornato stato della polizza. Lo attestano le

sue iniziative giudiziarie nonché la decisione 16 settembre 2016 dello stesso

Pretore (fondata sul presupposto dell’avvenuta rescissione della polizza) e 7

ottobre 2016 della ICCA. La reale situazione è stata definitivamente chiarita

solo dopo la produzione della sua replica 6 luglio 2017. In quest’ottica, la

decisione pretorile di ritenere inammissibile, in quanto tardiva (art. 230

CPC), la mutazione dell’azione contenuta nella triplica spontanea 27 settembre

2017 dell’attrice, appare discutibile. Già solo alla luce di queste

circostanze, l’aggravio integrale delle spese giudiziarie a suo carico non è

condivisibile. Ma vi è di più. Il biasimo maggiore, nella presente

controversia, è attribuibile a CO 1, il quale malgrado fosse titolare della

polizza e avesse assunto precisi obblighi nei confronti di RE 1, non solo li ha

trascurati ma ha anche assunto in causa un comportamento per nulla trasparente

e collaborativo, omettendo di fornire informazioni da lui esigibili (dovendo

egli ben sapere se avesse o meno disdetto la polizza) e anzi rafforzando la confusione

della controparte sulla tematica. Che ciò sia avvenuto per negligenza o in manifesta

mala fede, poco importa. Un simile modo di agire non è meritevole di tutela, ed

egli dev’essere chiamato alle sue responsabilità.

19.

In conclusione, avendo RE 1 avuto

dei validi motivi per proporre la sua azione giudiziaria e tenuto conto

dell’equità, del principio della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto

(art. 2 CC), risulta appropriato porre le spese giudiziarie di prima sede a

carico di CO 1. Il reclamo deve conseguentemente essere parzialmente accolto

limitatamente al dispositivo n. 3 della decisione impugnata, che dev’essere

riformato. Essendo CO 1 stato posto, nella procedura di prima sede, al

beneficio dell’assistenza giudiziaria (invece non postulata in secondo grado),

le relative spese processuali verranno sopportate dallo Stato. Egli dovrà in

ogni caso versare a RE 1 (cfr. art. 118 cpv. 3 CPC) fr. 3'000.- a titolo di

ripetibili di primo grado, tenuto conto che ella è stata patrocinata da un

legale per la gran parte di quella procedura.

20.

Le spese giudiziarie per la

procedura di seconda sede seguono di principio la soccombenza (art. 106 CPC),

che nel presente caso sarebbe attribuibile in maniera preponderante a CO 1.

Ciononostante, in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, tenuto conto

delle circostanze particolari della fattispecie sopra esposte, questa Camera

ritiene di discostarsi da tale principio, prescindendo dal prelievo di spese

processuali e dall’attribuzione di ripetibili (tenuto conto oltretutto che RE 1

non ha cifrato né motivato la sua pretesa di ottenere un’indennità

d’inconvenienza ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Per questi motivi,

richiamati gli 106 seg. CPC,

decide:

Fatti

I. Il reclamo 24 aprile 2023 di RE 1 è parzialmente

accolto.

§. Di conseguenza, la

decisione 27 marzo 2023 del Pretore della

giurisdizione di Mendrisio-Nord (inc. n. OR.2017.6) è così riformata:

1. Invariato.

2. Invariato.

3. La tassa e le spese di giustizia, di complessivi fr.

2'100.- (comprensivo di tassa e spese giudiziarie della procedura di

conciliazione), sono a carico del convenuto e per esso a carico dello Stato. Il

convenuto rifonderà all’attrice

fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.

4.

Invariato.

Considerandi

II. Per la presente procedura di reclamo non si prelevano spese processuali e non si

assegnano ripetibili o indennità. L’anticipo versato da RE 1 le verrà

restituito.

III. Notificazione:

-

- __________

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).