12.2023.56
Mancato pagamento dell'anticipo
24 luglio 2023Italiano7 min
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
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Incarto n.
12.2023.56
12.2023.57
Lugano
24 luglio 2023/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
visto
l'appello con domanda di gratuito patrocinio 26 aprile 2023 presentato da
AP
1
contro
la
Decisione di stralcio 17 aprile 2023 del Pretore aggiunto del Distretto di
Bellinzona nella causa inc. SE.2021.43 promossa con petizione 26 luglio 2021 dall'appellante
contro la
AO
1
rappr. da: RA 1
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che con petizione 26
luglio 2021RE 1AP 1 ha in buona sostanza chiesto la condanna della CO 1 al
pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi, a titolo di risarcimento di tutti i
danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali patiti et
patiendi, conseguenti all’interrogazione parlamentare 7 gennaio 2020 della deputata
__________ nell’esercizio della sua funzione di membro del Parlamento cantonale;
parallelamente ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio;
che con osservazioni 27
settembre 2021 la parte convenuta ha chiesto che la petizione sia respinta e
così la domanda di gratuito patrocinio;
che con decisione 12
agosto 2022 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di gratuito patrocinio
già per il fatto che l’indigenza non risultava comprovata;
che l’attrice ha
presentato una nuova istanza di gratuito patrocinio in data 22 agosto 2022 che
è stata respinta dal Pretore aggiunto con decisione 29 dicembre 2022 nuovamente
per assenza della documentazione atta a sostenere lo stato di indigenza;
che con istanza 24
febbraio 2023 l’attrice ha nuovamente postulato di essere posta al beneficio
del gratuito patrocinio; anche questa ulteriore istanza è stata respinta dal
Pretore aggiunto con decisione 27 febbraio 2023;
che il reclamo interposto
da AP 1 il 15 marzo 2023 è stato respinto dalla terza Camera civile del
Tribunale d’appello con sentenza 13 giugno 2023 (inc. 13.2023.31/32), dopo che
con decisione 16 marzo 2023 la medesima autorità aveva negato l’effetto
sospensivo al rimedio esperito;
che, preso atto del fatto
che anche la diffida 23 marzo 2023 per il pagamento dell’anticipo pari a fr. 3'000.-
era scaduta infruttuosa, con decisione 17 aprile 2023 il Pretore aggiunto ha
stralciato dai ruoli il procedimento promosso con la petizione qui sopra
citata;
che con atto di appello
26 aprile 2023 AP 1 postula, previa concessione dell’effetto sospensivo,
l’annullamento della decisione di stralcio e con essa la concessione della
gratuità della procedura ossia la prosecuzione della procedura di primo grado
senza l’anticipo spese richiesto; ella auspica altresì il gratuito patrocinio
per la procedura di secondo grado;
che l’atto non è stato
intimato alla controparte per osservazioni;
che sia sulla natura di
presupposto processuale dell’anticipo, sia su quella di decisione finale della
pronuncia ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC questa Camera si è espressa già a
due riprese all’indirizzo della qui insorgente (v. IICCA 12.2020.89 del 20
agosto 2020 e 12.2022.60/61 del 31 maggio 2022, alle quali si rinvia);
che il rimedio
dell’appello, a fronte di una procedura dal valore litigioso di fr. 30'000.-,
risulta corretto e ricevibile in ordine vista altresì la sua tempestività;
che l’effetto sospensivo
di una decisione appellabile è dato per legge (v. art. 315 cpv. 1 CPC) e
pertanto una domanda in tal senso è priva d’oggetto;
che in buona sostanza AP
1 si duole della “mancata assunzione di prove prodotte con istanza del 24
febbraio 2023 da dove si evincerebbe in maniera eclatante lo stato di indigenza
e la situazione economica della reclamante di cui la pretesa risarcitoria è
oggetto” (v. appello, pag. 14, secondo paragrafo);
che in altri termini
l’insorgente lamenta il mancato riesame e quindi la mancata concessione del
gratuito patrocinio di cui auspica il riconoscimento (v. anche proposta di
dispositivo, appello, pag. 20);
che così argomentando
l’appellante perde di vista l’oggetto della decisione impugnata, che è lo
stralcio della procedura per mancato versamento dell’anticipo e non la mancata
concessione del gratuito patrocinio;
che come riassunto sopra
l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria del 24 febbraio 2023 è stata
respinta il giorno 27 successivo e il reclamo di AP 1 è stato a sua volta
respinto dall’autorità superiore in data 13 giugno 2023 dopo aver negato al
rimedio esperito l’effetto sospensivo;
che questa Camera non può
evidentemente procedere a un riesame dei motivi che hanno portato alla
reiezione dell’istanza 24 febbraio 2023 né da un profilo procedurale (mancata
assunzione di prove), né da un profilo materiale (mancata presa in
considerazione delle prove addotte);
che questa Camera costata
invece che a seguito del rifiuto del gratuito patrocinio (e del negato
conferimento dell’effetto sospensivo al rimedio interposto contro la relativa
decisione) il Pretore aggiunto ha chiesto l’anticipo, correttamente stabilito
entro i parametri fissati dall’art. 7 cpv. 1 LTG, e costatato il mancato
pagamento ha assegnato all’attrice il termine suppletorio secondo l’art. 101
cpv. 3 CPC;
che l’appellante non
lamenta un’errata applicazione delle suddette normative e invero non si vede
come potrebbe;
che, nondimeno, occorre rilevare
che il mancato ossequio del termine suppletorio per il versamento dell’anticipo
comporta un giudizio di irricevibilità che di principio non comporta l’effetto
di regiudicata o la perdita della pretesa materiale azionata (v. IICCA
12.2022.60/61, 31 maggio 2022; v. anche IICCA 12.2021.151, 8 novembre 2021);
che, di conseguenza, in
applicazione degli art. 57 e 318 cpv. 1 let. b CPC, la decisione di stralcio
impugnata viene corretta d’ufficio in un giudizio di irricevibilità;
che per questa ragione non
possono trovare spazio le considerazioni dell’appellante, peraltro illustrate
in modo prolisso e difficilmente comprensibile, riguardanti un asserito diniego
di giustizia e ancora meno quelle riferite a presunte violazioni di norme
costituzionali o ancora di accordi e obblighi assunti dalla Svizzera a livello
internazionale;
che quanto precede non
giustifica invece una modifica del dispositivo n. 2 della decisione pretorile, dal
momento che anche un giudizio di irricevibilità comporta di caricare le spese
processuali alla parte che le ha provocate;
che l’esito del presente
giudizio induce il giudice a rinunciare al prelievo di oneri processuali in
applicazione dell’art. 107 cpv. 1 let. f CPC, ciò comportando che la domanda di
gratuito patrocinio per la seconda sede diviene priva d’oggetto;
che non entra in
considerazione l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza, da un lato
poiché questa non può essere messa a carico dello Stato (v. ad es. Tappy, Code de procédure civile
commenté, n. 34 ad art. 107), d’altro lato poiché la modifica del giudizio
pretorile non discende da un’argomentazione dell’appellante, rispettivamente da
una sua domanda di giudizio;
che non si assegnano indennità alla controparte, la
quale non ha dovuto presentare osservazioni;
che non ponendo la causa questioni di principio o di
rilevante importanza, il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella
composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 107 cpv. 1 let. f CPC,
decide:
1.
L’appello 26 aprile 2023 di AP
1 (inc. n. 12.2023.56) è evaso nel senso dei considerandi.
§ La decisione finale 17 aprile 2023, inc. SE.2021.43,
del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, erroneamente intitolata
“Decisione di stralcio” è nel suo dispositivo n. 1 così modificata:
1. La procedura SE.2021.43 promossa con petizione di data
26 luglio 2021 da AP 1 nei confronti della Repubblica e Stato del Cantone
Ticino è irricevibile.
2.
Invariato.
2.
Non si prelevano spese
processuali. Non si assegnano ripetibili né indennità.
3. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria 26 aprile 2023 di
AP 1 (inc. n. 12.2023.57) è priva di oggetto.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del Distretto
di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Considerandi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).