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Decisione

12.2023.56

Mancato pagamento dell'anticipo

24 luglio 2023Italiano7 min

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.56

12.2023.57

Lugano

24 luglio 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Bellotti

visto

l'appello con domanda di gratuito patrocinio 26 aprile 2023 presentato da

AP

1

contro

la

Decisione di stralcio 17 aprile 2023 del Pretore aggiunto del Distretto di

Bellinzona nella causa inc. SE.2021.43 promossa con petizione 26 luglio 2021 dall'appellante

contro la

AO

1

rappr. da: RA 1

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che con petizione 26

luglio 2021RE 1AP 1 ha in buona sostanza chiesto la condanna della CO 1 al

pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi, a titolo di risarcimento di tutti i

danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali patiti et

patiendi, conseguenti all’interrogazione parlamentare 7 gennaio 2020 della deputata

__________ nell’esercizio della sua funzione di membro del Parlamento cantonale;

parallelamente ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio;

che con osservazioni 27

settembre 2021 la parte convenuta ha chiesto che la petizione sia respinta e

così la domanda di gratuito patrocinio;

che con decisione 12

agosto 2022 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di gratuito patrocinio

già per il fatto che l’indigenza non risultava comprovata;

che l’attrice ha

presentato una nuova istanza di gratuito patrocinio in data 22 agosto 2022 che

è stata respinta dal Pretore aggiunto con decisione 29 dicembre 2022 nuovamente

per assenza della documentazione atta a sostenere lo stato di indigenza;

che con istanza 24

febbraio 2023 l’attrice ha nuovamente postulato di essere posta al beneficio

del gratuito patrocinio; anche questa ulteriore istanza è stata respinta dal

Pretore aggiunto con decisione 27 febbraio 2023;

che il reclamo interposto

da AP 1 il 15 marzo 2023 è stato respinto dalla terza Camera civile del

Tribunale d’appello con sentenza 13 giugno 2023 (inc. 13.2023.31/32), dopo che

con decisione 16 marzo 2023 la medesima autorità aveva negato l’effetto

sospensivo al rimedio esperito;

che, preso atto del fatto

che anche la diffida 23 marzo 2023 per il pagamento dell’anticipo pari a fr. 3'000.-

era scaduta infruttuosa, con decisione 17 aprile 2023 il Pretore aggiunto ha

stralciato dai ruoli il procedimento promosso con la petizione qui sopra

citata;

che con atto di appello

26 aprile 2023 AP 1 postula, previa concessione dell’effetto sospensivo,

l’annullamento della decisione di stralcio e con essa la concessione della

gratuità della procedura ossia la prosecuzione della procedura di primo grado

senza l’anticipo spese richiesto; ella auspica altresì il gratuito patrocinio

per la procedura di secondo grado;

che l’atto non è stato

intimato alla controparte per osservazioni;

che sia sulla natura di

presupposto processuale dell’anticipo, sia su quella di decisione finale della

pronuncia ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC questa Camera si è espressa già a

due riprese all’indirizzo della qui insorgente (v. IICCA 12.2020.89 del 20

agosto 2020 e 12.2022.60/61 del 31 maggio 2022, alle quali si rinvia);

che il rimedio

dell’appello, a fronte di una procedura dal valore litigioso di fr. 30'000.-,

risulta corretto e ricevibile in ordine vista altresì la sua tempestività;

che l’effetto sospensivo

di una decisione appellabile è dato per legge (v. art. 315 cpv. 1 CPC) e

pertanto una domanda in tal senso è priva d’oggetto;

che in buona sostanza AP

1 si duole della “mancata assunzione di prove prodotte con istanza del 24

febbraio 2023 da dove si evincerebbe in maniera eclatante lo stato di indigenza

e la situazione economica della reclamante di cui la pretesa risarcitoria è

oggetto” (v. appello, pag. 14, secondo paragrafo);

che in altri termini

l’insorgente lamenta il mancato riesame e quindi la mancata concessione del

gratuito patrocinio di cui auspica il riconoscimento (v. anche proposta di

dispositivo, appello, pag. 20);

che così argomentando

l’appellante perde di vista l’oggetto della decisione impugnata, che è lo

stralcio della procedura per mancato versamento dell’anticipo e non la mancata

concessione del gratuito patrocinio;

che come riassunto sopra

l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria del 24 febbraio 2023 è stata

respinta il giorno 27 successivo e il reclamo di AP 1 è stato a sua volta

respinto dall’autorità superiore in data 13 giugno 2023 dopo aver negato al

rimedio esperito l’effetto sospensivo;

che questa Camera non può

evidentemente procedere a un riesame dei motivi che hanno portato alla

reiezione dell’istanza 24 febbraio 2023 né da un profilo procedurale (mancata

assunzione di prove), né da un profilo materiale (mancata presa in

considerazione delle prove addotte);

che questa Camera costata

invece che a seguito del rifiuto del gratuito patrocinio (e del negato

conferimento dell’effetto sospensivo al rimedio interposto contro la relativa

decisione) il Pretore aggiunto ha chiesto l’anticipo, correttamente stabilito

entro i parametri fissati dall’art. 7 cpv. 1 LTG, e costatato il mancato

pagamento ha assegnato all’attrice il termine suppletorio secondo l’art. 101

cpv. 3 CPC;

che l’appellante non

lamenta un’errata applicazione delle suddette normative e invero non si vede

come potrebbe;

che, nondimeno, occorre rilevare

che il mancato ossequio del termine suppletorio per il versamento dell’anticipo

comporta un giudizio di irricevibilità che di principio non comporta l’effetto

di regiudicata o la perdita della pretesa materiale azionata (v. IICCA

12.2022.60/61, 31 maggio 2022; v. anche IICCA 12.2021.151, 8 novembre 2021);

che, di conseguenza, in

applicazione degli art. 57 e 318 cpv. 1 let. b CPC, la decisione di stralcio

impugnata viene corretta d’ufficio in un giudizio di irricevibilità;

che per questa ragione non

possono trovare spazio le considerazioni dell’appellante, peraltro illustrate

in modo prolisso e difficilmente comprensibile, riguardanti un asserito diniego

di giustizia e ancora meno quelle riferite a presunte violazioni di norme

costituzionali o ancora di accordi e obblighi assunti dalla Svizzera a livello

internazionale;

che quanto precede non

giustifica invece una modifica del dispositivo n. 2 della decisione pretorile, dal

momento che anche un giudizio di irricevibilità comporta di caricare le spese

processuali alla parte che le ha provocate;

che l’esito del presente

giudizio induce il giudice a rinunciare al prelievo di oneri processuali in

applicazione dell’art. 107 cpv. 1 let. f CPC, ciò comportando che la domanda di

gratuito patrocinio per la seconda sede diviene priva d’oggetto;

che non entra in

considerazione l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza, da un lato

poiché questa non può essere messa a carico dello Stato (v. ad es. Tappy, Code de procédure civile

commenté, n. 34 ad art. 107), d’altro lato poiché la modifica del giudizio

pretorile non discende da un’argomentazione dell’appellante, rispettivamente da

una sua domanda di giudizio;

che non si assegnano indennità alla controparte, la

quale non ha dovuto presentare osservazioni;

che non ponendo la causa questioni di principio o di

rilevante importanza, il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella

composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi,

richiamato l’art. 107 cpv. 1 let. f CPC,

decide:

1.

L’appello 26 aprile 2023 di AP

1 (inc. n. 12.2023.56) è evaso nel senso dei considerandi.

§ La decisione finale 17 aprile 2023, inc. SE.2021.43,

del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, erroneamente intitolata

“Decisione di stralcio” è nel suo dispositivo n. 1 così modificata:

1. La procedura SE.2021.43 promossa con petizione di data

26 luglio 2021 da AP 1 nei confronti della Repubblica e Stato del Cantone

Ticino è irricevibile.

2.

Invariato.

2.

Non si prelevano spese

processuali. Non si assegnano ripetibili né indennità.

3. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria 26 aprile 2023 di

AP 1 (inc. n. 12.2023.57) è priva di oggetto.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del Distretto

di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

Fatti

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Considerandi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).