12.2023.58
Assicurazione di cose per imprese e assicurazione epidemie, validità e interpretazione di una clausola di esclusione della copertura, mancata copertura della pandemia da Covid-19
21 agosto 2023Italiano19 min
gestisce il ristorante “__________” a __________, ha stipulato con la AO 1 un’assicurazione
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.58
Lugano
21 agosto 2023/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2022.2 della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Campagna - promossa con petizione 19 gennaio 2022 da
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’avv. __________,
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 241'393.47 oltre interessi;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha respinto
con decisione 10 marzo 2023;
appellante l’attrice con atto di appello del 2 maggio 2023, con cui ha
chiesto in via principale la riforma della decisione impugnata nel senso di
accogliere la sua petizione, e in via subordinata il suo annullamento e il rinvio
della causa alla Pretura per l’emanazione di un nuovo giudizio, con protesta di
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 22 giugno 2023 ha
postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
La AP 1, società che
gestisce il ristorante “__________” a __________, ha stipulato con la AO 1 un’assicurazione
di cose per imprese tramite la polizza assicurativa n. ____________________ (denominata
“Assicurazione __________”), valevole a partire dal 1° gennaio 2017, che
copriva segnatamente dai danni causati da fuoco, eventi naturali, furto con
scasso o acqua e che comprendeva altresì un’“Assicurazione Epidemie” (doc. D
inc. CM.2021.95). La polizza rinviava alle Condizioni Generali di Assicurazione
(CGA) “__________”, edizione __________, nonché alle Condizioni Complementari
di Assicurazione (CCA) “__________”, pure edizione __________ (doc. B,
rispettivamente doc. D1 nell’inc. CM.2021.95). Per quanto qui d’interesse, le
CCA dell’assicurazione epidemie (punti 1.1-1.7) prevedevano la copertura contro
le conseguenze economiche (ad esempio contaminazione o deterioramento di merci,
perdita di reddito, spese supplementari) in particolare derivanti dalla
chiusura o quarantena di aziende e parti di azienda, distruzione di merci contaminate
o presunte tali, divieti di fornire merci, chiusura di aziende terze fornitrici
o acquirenti o divieti di accesso ordinati dalle competenti autorità al fine di
evitare il propagarsi di malattie contagiose causate da batteri, virus o
parassiti. Al punto 1.8.1.b le CCA escludevano dalla copertura assicurativa,
segnatamente, i danni “dovuti a germi patogeni per i quali sia stato
dichiarato a livello nazionale o internazionale il grado pandemico OMS 5 o 6”.
B.
A causa della
diffusione in Svizzera dei contagi da Covid-19, il 16 marzo 2020 il Consiglio
Federale ha ordinato la chiusura di svariate attività, fra cui quella della
ristorazione. La misura è stata in seguito allentata/revocata il 10 maggio
2020. Sono seguiti un periodo di restrizioni di portata minore e, nel dicembre
2020, un nuovo ordine di chiusura, dapprima solo serale, e in seguito totale
(doc. U-Z, AA-GG).
Conseguentemente la AP 1, nella primavera 2020, ha avviato una procedura di
notifica sinistro presso la sua assicurazione per ottenere un indennizzo dei
danni subiti. Quest’ultima ha tuttavia indicato alla cliente che
l’assicurazione epidemie sottoscritta non era mai stata concepita (tenuto pure
conto dell’esiguo premio pagato) per sostenere le conseguenze economiche di una
pandemia, quale evento pervasivo di portata internazionale e intercontinentale
e con conseguenze non stimabili, bensì per tutelare singole aziende dal
pericolo di una diffusione circoscritta nello spazio di un agente patogeno (es.
salmonella o deterioramento di generi alimentari), sicché le CCA escludevano
esplicitamente dalla copertura il grado pandemico OMS 5 o 6. Rilevando che la “pandemic
phase” del Covid-19 dichiarata dall’OMS in data 11 marzo 2020 era
equivalente al massimo grado di rischio (ovvero corrispondeva al grado pandemico
6), l’assicurazione ha pertanto negato la copertura assicurativa, formulando in
ogni caso un’offerta conciliativa a titolo transattivo. La cliente non l’ha
però accettata, persistendo nelle sue richieste e sottolineando in sintesi che
essa poteva confidare che la pandemia da Covid-19 rientrasse nella copertura di
un’assicurazione contro le epidemie, come pure che, a suo modo di vedere, la
clausola di esclusione fosse insolita, poco chiara e perciò invalida nonché
inapplicabile, essendo oltretutto la scala pandemica ivi citata stata
abbandonata dall’OMS già dal 2013 (doc. E-I, N-S inc. CM.2021.95).
C.
Previo inoltro dell’istanza di
conciliazione il 19 agosto 2021 e ottenimento dell’autorizzazione ad agire in
data 20 ottobre 2021 (doc. T), con petizione 19 gennaio 2022 la AP 1 ha
convenuto la AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, postulando la sua condanna al pagamento di fr. 241'393.47 oltre
interessi al 5% dal 12 maggio 2021 a
titolo di indennità per perdita d’incassi durante il periodo di chiusura
forzata del ristorante. Più nello specifico, l’attrice ha chiesto la
corresponsione di fr. 213'144.47 per 119 giorni di chiusura totale (dal 15
marzo al 10 maggio e dal 22 dicembre 2020 al 21 febbraio 2021), fr. 10'746.84
per 12 giorni di chiusura serale (dal 10 al 21 dicembre 2020) e fr. 137'402.16
per i 56 giorni (dal 22 febbraio al 18 aprile 2021) in cui aveva limitato la
sua attività alla fornitura di cibo d’asporto, da cui dedurre poi fr. 31'181.-
quali incassi derivanti dall’attività di take away e fr. 88'719.- di
indennità statali (doc. M inc. CM.2021.95).
D.
Con risposta 21 marzo 2022 la
convenuta si è opposta alla petizione postulandone l’integrale reiezione, contestando
il suo obbligo di indennizzo alla luce della summenzionata clausola di
esclusione n. 1.8.1.b, come pure l’entità del danno rivendicato dalla
controparte.
E.
Con replica 16 maggio 2022 e
duplica 28 giugno 2022 le parti hanno approfondito le proprie antitetiche
posizioni.
F.
Esperita l’istruttoria e raccolte
le conclusioni scritte 10 gennaio 2023 della convenuta e 20 febbraio 2023
dell’attrice, con decisione 10 marzo 2023 il Pretore ha respinto la petizione, con
seguito di spese processuali (fr. 7’000.- e fr. 2'000.- quali spese della
procedura di conciliazione) e ripetibili (fr. 16'500.-) a carico di
quest’ultima.
G.
Con appello 2 maggio 2023 l’attrice
si è aggravata contro il suddetto giudizio, postulandone in via principale la
riforma nel senso di accogliere la sua petizione, e in via subordinata il suo
annullamento e il rinvio della causa alla Pretura per l’emanazione di un nuovo
giudizio, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
H.
Con risposta 22 giugno 2023 la
convenuta si è opposta al gravame postulandone la reiezione, pure con protesta
di spese e ripetibili.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata.
I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni
(art. 311 e 312 CPC). L’appello 2 maggio 2023 contro la decisione 10 marzo 2023
(notificata il 20 marzo 2023) è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie),
così com’è tempestiva la risposta 22 giugno 2023 dell’appellata.
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e
una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite
e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3).
3.
Con l’impugnata decisione, il
Pretore ha innanzitutto osservato che l’applicabilità alla fattispecie delle
CCA agli atti quale doc. D1 è stata esplicitamente riconosciuta in causa
dall’attrice. Nel seguito, il primo giudice ha esaminato la validità della relativa
clausola di esclusione n. 1.8.1.b. In merito, ha osservato che secondo la decisione
del Tribunale federale 4A_330/2021 del 5 gennaio 2022 una clausola contenuta in
condizioni complementari con cui un assicuratore, nell’ambito di una polizza
che proteggeva (anche) dalla perdita d’esercizio causata dalla chiusura di
un’azienda per epidemia, escludeva la propria responsabilità per danni
provocati da “Krankheitserregern für welche national oder international die
WHO-Pandemiestufen 5 oder 6 gelten” era valida ed opponibile all’assicurato
che l’aveva accettata, poiché non era da considerare inusuale o poco chiara ed
escludeva solo i rischi epidemici più rari.
Inoltre per l’Alta Corte il fatto che la suddetta
scala dei gradi pandemici OMS non fosse più in vigore non destituiva validità a
una tale clausola, poiché un assicurato medio doveva capire che essa escludeva
dalla copertura i casi più gravi di pandemia.
Il Pretore ha altresì rigettato la tesi attorea (avanzata
in sede di conclusioni scritte) secondo cui tale esclusione sarebbe nulla poiché
non vi sarebbero casi di chiusura per epidemia (e quindi danni risarcibili) per
livelli epidemici meno gravi del 5 o del 6 OMS; il primo giudice ha difatti evidenziato
che anche casi epidemici meno gravi possono causare chiusure nazionali,
cantonali o puntuali.
Costatando che nel caso concreto l’interruzione
dell’attività dell’attrice era stata ordinata dopo che l’epidemia di Covid-19
aveva raggiunto lo stadio più grave di una pandemia (doc. 4 e 9) e che la
fattispecie ricadeva pertanto nell’ambito applicativo della clausola di
esclusione, il primo giudice ha conseguentemente negato il suo diritto
all’indennizzo.
4.
Con il gravame, l’appellante
evidenzia innanzitutto che il Covid-19 costituisce una malattia contagiosa da virus, dunque rientrante di
principio nella copertura assicurativa esposta all’art. 1.1 delle CCA di cui al
doc. D1 (cfr. ultimo paragrafo, lett. b).
Essa critica nel seguito il Pretore per aver ammesso
l’applicabilità alla fattispecie della clausola di esclusione n. 1.8.1.b.
Riferendosi agli art. 3, 33 e 48 LCA, l’appellante sottolinea che desiderava
ottenere una copertura assicurativa che la proteggesse dalla perdita di
guadagno a seguito di un’eventuale chiusura forzata della sua attività
commerciale derivante dal diffondersi di malattie contagiose e segnatamente di
affezioni causate da virus trasmissibili all'uomo (quali quelle indicate al citato
art. 1.1). Essa deplora che tale intenzione non si sia tradotta in una
confacente polizza assicurativa a causa di una clausola che, essendo del tutto
inusuale dal profilo soggettivo e oggettivo e modificando radicalmente il senso
e il carattere dell'offerta assicurativa, a suo modo di vedere non può essere
coperta dal consenso delle parti e sarebbe da dichiarare nulla (art. 20 cpv. 1
e 2 CO).
L’appellante sostiene che secondo le normative
svizzere (Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili
dell'essere umano o “Legge sulle epidemie”) e il “Piano svizzero per pandemia
influenzale” di cui al doc. QQ, i gradi epidemici 1-4 OMS corrispondono a una
fase di attività influenzale “normale” priva di un rischio acuto per la salute
pubblica (ovvero con bassa trasmissibilità inter-umana, v. anche doc. PP)
sicché essi, tenuto conto del principio della proporzionalità, non potrebbero
mai giustificare misure così drastiche e severe come la chiusura delle attività
commerciali (al contrario dei gradi 5-6, tant’è che nel caso concreto le
chiusure sono state ordinate solo al raggiungimento del livello 6). Di
conseguenza, a mente dell’appellante, una clausola che esclude dalla copertura
i gradi 5-6 OMS rende la polizza illusoria, rispettivamente priva di senso e di
utilità pratica, poiché annulla completamente gli effetti della copertura assicurativa offerta al punto 1.1 (ultimo
paragrafo lett. b) tutelando unicamente un rischio (chiusura forzata in
situazioni epidemiologiche di grado 1-4) che però non si potrebbe mai
realizzare.
L’appellante aggiunge che anche un’interpretazione
della clausola fondata su quanto essa, in buona fede, poteva aver compreso al
momento della sottoscrizione della polizza, deve condurre a una conferma della
copertura assicurativa nel caso in esame.
Di conseguenza, l’appellante chiede che questa Camera
si pronunci sulla composizione e quantificazione dell’indennizzo da lei
rivendicato (essendovi agli atti tutti gli elementi necessari a tal proposito),
rispettivamente che rinvii la causa al Pretore affinché proceda a questo esame.
5.
Siccome il gravame menziona i
temi del consenso e dell’interpretazione delle CGA, è opportuno esporre le
seguenti considerazioni.
Le condizioni generali di contratto, quali sono le
CGA, non hanno di per sé alcuna validità tra le parti e si applicano solo e
nella misura in cui esse le abbiano espressamente o implicitamente accettate, e
solamente se non vi sono accordi individuali che vi si discostino (DTF 148 III 57 consid. 2.1 e 2.1.1). Esse possono
essere considerate accettate, e dunque coperte dal consenso, solo se la persona
consenziente ha perlomeno avuto la possibilità di prendere conoscenza del loro
contenuto in una maniera ragionevole al momento della conclusione del
contratto. Inoltre, l’art. 3 cpv. 2 LCA prevede che le CGA debbano essere in
possesso della parte assicurata quando questa propone o accetta il contratto.
Se quest’ultima acconsente globalmente alle CGA (ovvero senza leggerle,
prenderne conoscenza o comprenderne la portata, cosiddetta “Globalübernahme”),
la validità delle CGA è limitata dalla regola dell’inusualità (“Ungewöhnlichkeitsregel”),
secondo la quale una parte non può aver accettato clausole insolite, a meno che
non vi sia stata resa attenta in modo specifico. L'inusualità viene valutata
dal punto di vista della parte consenziente al momento della stipulazione del
contratto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Affinché si
applichi la regola dell’inusualità, occorre innanzitutto che la clausola sia
soggettivamente insolita per la parte che vi acconsente, tenuto conto della sua
posizione ed esperienza. Occorre però anche (cumulativamente) che una clausola
sia insolita dal punto di vista oggettivo, ovvero che abbia un contenuto
estraneo al settore di riferimento, rispettivamente porti a un cambiamento
sostanziale del carattere del contratto o esuli in misura considerevole dai
suoi contorni. Quanto più essa incide sulla posizione giuridica della parte
contraente, tanto più è probabile che sia qualificata come inusuale.
Nell’ambito dei contratti assicurativi, occorre altresì tener conto delle
legittime aspettative di copertura. Conseguentemente, una clausola contenuta
nelle CGA che riduca in maniera importante la copertura descritta o
pubblicizzata dall’assicurazione, in modo tale da escluderne i rischi più
comuni, può essere considerata insolita (DTF 148 III 57 consid. 2.1.2 e 2.1.3, 138
III 411 consid. 3.1).
Qualora le CGA debbano essere considerate parte del
contratto, ovvero coperte dal consenso delle parti, occorre interpretarne il
contenuto. Le CGA devono di principio essere interpretate secondo i medesimi
principi che vigono per altre disposizioni contrattuali. Pertanto, in primo
luogo è determinante la concorde e reale volontà delle parti contraenti. Solo
quando questa non può essere stabilita, si procederà a un’interpretazione
oggettiva secondo il principio dell’affidamento, partendo dal testo e dal tenore
della clausola ma valutando nel seguito come la stessa poteva e doveva essere
intesa in base al contesto e all’insieme delle circostanze. Il giudice dovrà
anche considerare lo scopo regolatorio voluto dal dichiarante (nel caso
specifico: dall’assicurazione) come lo poteva e doveva ragionevolmente
intendere il destinatario quale partner commerciale in buona fede.
Eventuali termini ambigui sono, in caso di dubbio, da
interpretare a sfavore della parte che li ha redatti (cosiddetta regola
dell'ambiguità o “in dubio contra stipulatorem”). L'art. 33 LCA
concretizza tale regola in ambito assicurativo stabilendo che l'assicuratore risponde
per tutti gli eventi che presentano le caratteristiche del rischio assicurato,
a meno che il contratto non escluda dall'assicurazione singoli eventi in modo
preciso e non univoco. Spetta dunque all'assicuratore limitare con precisione
la portata dell'obbligo che vuole assumere. Ciononostante, la regola
dell'ambiguità si applica solo in via sussidiaria, se tutti gli altri mezzi di
interpretazione falliscono. Non è quindi sufficiente che le parti non siano
concordi sul significato di una dichiarazione, bensì occorre che la
dichiarazione possa essere intesa in buona fede in modi diversi e che non sia
possibile eliminare tale dubbio con gli altri mezzi di interpretazione (DTF 148
III 57 consid. 2.2.1 e 2.2.2; IICCA del 25 ottobre 2022, inc. 12.2022.96
consid. 8; IICCA del 21 luglio 2015, inc. 12.2013.207 consid. 3).
6.
Nel caso concreto, il Pretore
ha fondato la propria analisi principalmente sulla già summenzionata decisione
del Tribunale federale 4A_330/2021 del 5 gennaio 2022 (pubblicata quale DTF 148
III 57), che ha stabilito la validità di una clausola di esclusione analoga a
quella qui in esame. Non confrontandosi il gravame con il contenuto di questa
decisione e non spiegando perché la presente fattispecie sarebbe differente o
dovrebbe essere trattata diversamente, esso potrebbe già essere dichiarato
irricevibile per carente motivazione. Comunque sia, tale giurisprudenza risulta
attuale anche per la presente fattispecie, come si vedrà nel seguito.
7.
Innanzitutto il Tribunale
federale, giudicando un contratto di assicurazione aziendale per piccole e
medie imprese sottoscritto da una società di ristorazione, che comprendeva
anche il rischio di epidemia, ha stabilito che una clausola contenuta in CGA
globalmente accettate e che escludeva dalla copertura i danni causati da agenti
patogeni per i quali si applicavano (a livello nazionale o internazionale) i
livelli pandemici 5 o 6 dell’OMS non era insolita dal punto di vista oggettivo
e che quindi la regola dell’inusualità non era applicabile. Ciò poiché
l’eventualità di un’epidemia era solo uno dei vari rischi assicurati, la possibilità
di una pandemia costituiva un rischio raro e la clausola non riduceva la
copertura a tal punto che i rischi più frequenti non sarebbero più stati
inclusi, non modificava la natura del contratto in maniera significativa né
esulava particolarmente dai suoi contorni. Il Tribunale federale ha altresì
aggiunto che un assicurato medio può e deve sapere che la sua assicurazione non
copre tutti i rischi e ne può escludere alcuni (STF 4A_330/2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 4.2.5. e 4.3, non pubbl. in DTF 148 III 57).
Nel presente caso, che pure riguarda un’assicurazione
per imprese contro vari tipi di rischi (fra cui furto, fuoco, acqua, eventi
naturali e varie casistiche legate alle epidemie, cfr. sopra consid. A), l’appellante
non contesta di aver accettato globalmente le CGA, né pretende di non aver
potuto prenderne visione o di non averne ricevuto una copia, e neppure propone
argomentazioni che possano confermare l’inusualità oggettiva della clausola n. 1.8.1.b. L’appellante nemmeno sostiene né tantomeno
dimostra che al momento della stipulazione della polizza (2017), desiderasse
specificatamente tutelarsi dai rischi pandemici più gravi, che abbia manifestato
questa sua intenzione o che abbia ottenuto errate informazioni o rassicurazioni
al riguardo. Essa si limita a sostenere, con la semplice riproposizione di una
tesi del tutto soggettiva e priva di confronto con il giudizio di prima sede (e
che, se presentata solo in sede di conclusioni scritte, potrebbe oltretutto
essere considerata tardiva ex art. 229 CPC), che una copertura assicurativa
limitata ai gradi epidemici 1-4 sarebbe inutile o insensata, senza però
considerare che essi (rispettivamente altri eventi legati alla presenza di
virus, batteri o parassiti) possono comunque comportare misure restrittive
(meno severe di una chiusura generalizzata degli esercizi pubblici sul
territorio nazionale) quali chiusure, divieti o obblighi puntuali pure suscettibili
di cagionare dei danni e fondare una richiesta di indennizzo nei confronti dell’assicurazione,
rispettivamente senza dimostrare, con debiti riferimenti all’istruttoria o alle
leggi vigenti, perché il ragionamento pretorile sarebbe errato. In particolare,
i doc. PP e QQ da lei menzionati (peraltro limitati all’ipotesi di una pandemia
influenzale) non dimostrano il contrario, ritenuto oltretutto che l’appellante
rinvia in maniera inammissibile alle p. 10-12 del doc. QQ malgrado abbia
prodotto agli atti solo le p. 1 e 7.
8.
Quanto all’interpretazione, nella
citata sentenza il Tribunale federale ha in primo luogo osservato che un
assicurato, anche se inesperto del settore, deve capire il significato di
pandemia come pure che una clausola di esclusione riferita ai gradi 5 e 6 OMS estromette
dalla copertura i casi più gravi di pandemia (corrispondenti al livello
pandemico raggiunto dal Covid-19 quando il Consiglio federale aveva ordinato le
misure restrittive del marzo 2020), anche se la classificazione OMS da 1 a 6
era già stata abbandonata al momento della stipulazione della polizza e le CGA
non contenevano spiegazioni su tali sigle. In secondo luogo, per l’Alta Corte
tale risultato interpretativo è coerente con lo scopo regolatorio
dell’assicurazione, nel senso che un assicurato in buona fede deve anche comprendere
che una simile clausola mira a escludere le manifestazioni più gravi di una epidemia,
ovvero quelle di maggiore portata (STF 4A_330/2021 del 5 gennaio 2022 consid.
5.2.2.2, 5.2.2.3 e 5.2.3, non pubbl. in DTF 148 III 57).
Ora, queste conclusioni devono valere anche nella
fattispecie e non vengono sovvertite dall’impugnativa, che oltretutto non
lamenta né l’incomprensibilità dei termini e delle sigle contenute nella clausola
n. 1.8.1.b, né la modifica delle
classificazioni OMS, né contesta che è ben comprensibile che un’assicurazione voglia
escludere dalla copertura gli eventi più gravi/eccezionali e dalle conseguenze
difficilmente stimabili.
9.
Essendo per il resto
incontestato che le misure restrittive qui in esame sono state ordinate
allorché la diffusione del Covid-19 aveva raggiunto il massimo grado di allerta
pandemica, corrispondente al vecchio grado 6 OMS (“Phase 6: Pandemic:
increased and sustained transmission in general population”, cfr. STF 4A_330/2021
del 5 gennaio 2022 consid. 1), nella fattispecie a ragione il primo giudice ha
stabilito l’applicabilità alla fattispecie della clausola di esclusione n. 1.8.1.b,
respingendo la petizione senza necessità di entrare nel merito della
quantificazione dell’indennizzo. Di conseguenza, l’appello dev’essere respinto.
10.
Le spese giudiziarie di
seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 241'393.47,
seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese
processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a
fr. 8’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2
lett. a e cpv. 5 RTar, sono quantificate in fr. 5’000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar,
decide:
1. L’appello 2 maggio 2023 di AP 1 è respinto, nella misura della
sua ricevibilità.
2. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 8’000.-,
sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5’000.- per
ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
;
-
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).