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Decisione

12.2023.58

Assicurazione di cose per imprese e assicurazione epidemie, validità e interpretazione di una clausola di esclusione della copertura, mancata copertura della pandemia da Covid-19

21 agosto 2023Italiano19 min

gestisce il ristorante “__________” a __________, ha stipulato con la AO 1 un’assicurazione

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.58

Lugano

21 agosto 2023/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2022.2 della Pretura della giurisdizione

di Locarno-Campagna - promossa con petizione 19 gennaio 2022 da

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall’avv. __________,

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 241'393.47 oltre interessi;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha respinto

con decisione 10 marzo 2023;

appellante l’attrice con atto di appello del 2 maggio 2023, con cui ha

chiesto in via principale la riforma della decisione impugnata nel senso di

accogliere la sua petizione, e in via subordinata il suo annullamento e il rinvio

della causa alla Pretura per l’emanazione di un nuovo giudizio, con protesta di

spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 22 giugno 2023 ha

postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

La AP 1, società che

gestisce il ristorante “__________” a __________, ha stipulato con la AO 1 un’assicurazione

di cose per imprese tramite la polizza assicurativa n. ____________________ (denominata

“Assicurazione __________”), valevole a partire dal 1° gennaio 2017, che

copriva segnatamente dai danni causati da fuoco, eventi naturali, furto con

scasso o acqua e che comprendeva altresì un’“Assicurazione Epidemie” (doc. D

inc. CM.2021.95). La polizza rinviava alle Condizioni Generali di Assicurazione

(CGA) “__________”, edizione __________, nonché alle Condizioni Complementari

di Assicurazione (CCA) “__________”, pure edizione __________ (doc. B,

rispettivamente doc. D1 nell’inc. CM.2021.95). Per quanto qui d’interesse, le

CCA dell’assicurazione epidemie (punti 1.1-1.7) prevedevano la copertura contro

le conseguenze economiche (ad esempio contaminazione o deterioramento di merci,

perdita di reddito, spese supplementari) in particolare derivanti dalla

chiusura o quarantena di aziende e parti di azienda, distruzione di merci contaminate

o presunte tali, divieti di fornire merci, chiusura di aziende terze fornitrici

o acquirenti o divieti di accesso ordinati dalle competenti autorità al fine di

evitare il propagarsi di malattie contagiose causate da batteri, virus o

parassiti. Al punto 1.8.1.b le CCA escludevano dalla copertura assicurativa,

segnatamente, i danni “dovuti a germi patogeni per i quali sia stato

dichiarato a livello nazionale o internazionale il grado pandemico OMS 5 o 6”.

B.

A causa della

diffusione in Svizzera dei contagi da Covid-19, il 16 marzo 2020 il Consiglio

Federale ha ordinato la chiusura di svariate attività, fra cui quella della

ristorazione. La misura è stata in seguito allentata/revocata il 10 maggio

2020. Sono seguiti un periodo di restrizioni di portata minore e, nel dicembre

2020, un nuovo ordine di chiusura, dapprima solo serale, e in seguito totale

(doc. U-Z, AA-GG).

Conseguentemente la AP 1, nella primavera 2020, ha avviato una procedura di

notifica sinistro presso la sua assicurazione per ottenere un indennizzo dei

danni subiti. Quest’ultima ha tuttavia indicato alla cliente che

l’assicurazione epidemie sottoscritta non era mai stata concepita (tenuto pure

conto dell’esiguo premio pagato) per sostenere le conseguenze economiche di una

pandemia, quale evento pervasivo di portata internazionale e intercontinentale

e con conseguenze non stimabili, bensì per tutelare singole aziende dal

pericolo di una diffusione circoscritta nello spazio di un agente patogeno (es.

salmonella o deterioramento di generi alimentari), sicché le CCA escludevano

esplicitamente dalla copertura il grado pandemico OMS 5 o 6. Rilevando che la “pandemic

phase” del Covid-19 dichiarata dall’OMS in data 11 marzo 2020 era

equivalente al massimo grado di rischio (ovvero corrispondeva al grado pandemico

6), l’assicurazione ha pertanto negato la copertura assicurativa, formulando in

ogni caso un’offerta conciliativa a titolo transattivo. La cliente non l’ha

però accettata, persistendo nelle sue richieste e sottolineando in sintesi che

essa poteva confidare che la pandemia da Covid-19 rientrasse nella copertura di

un’assicurazione contro le epidemie, come pure che, a suo modo di vedere, la

clausola di esclusione fosse insolita, poco chiara e perciò invalida nonché

inapplicabile, essendo oltretutto la scala pandemica ivi citata stata

abbandonata dall’OMS già dal 2013 (doc. E-I, N-S inc. CM.2021.95).

C.

Previo inoltro dell’istanza di

conciliazione il 19 agosto 2021 e ottenimento dell’autorizzazione ad agire in

data 20 ottobre 2021 (doc. T), con petizione 19 gennaio 2022 la AP 1 ha

convenuto la AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, postulando la sua condanna al pagamento di fr. 241'393.47 oltre

interessi al 5% dal 12 maggio 2021 a

titolo di indennità per perdita d’incassi durante il periodo di chiusura

forzata del ristorante. Più nello specifico, l’attrice ha chiesto la

corresponsione di fr. 213'144.47 per 119 giorni di chiusura totale (dal 15

marzo al 10 maggio e dal 22 dicembre 2020 al 21 febbraio 2021), fr. 10'746.84

per 12 giorni di chiusura serale (dal 10 al 21 dicembre 2020) e fr. 137'402.16

per i 56 giorni (dal 22 febbraio al 18 aprile 2021) in cui aveva limitato la

sua attività alla fornitura di cibo d’asporto, da cui dedurre poi fr. 31'181.-

quali incassi derivanti dall’attività di take away e fr. 88'719.- di

indennità statali (doc. M inc. CM.2021.95).

D.

Con risposta 21 marzo 2022 la

convenuta si è opposta alla petizione postulandone l’integrale reiezione, contestando

il suo obbligo di indennizzo alla luce della summenzionata clausola di

esclusione n. 1.8.1.b, come pure l’entità del danno rivendicato dalla

controparte.

E.

Con replica 16 maggio 2022 e

duplica 28 giugno 2022 le parti hanno approfondito le proprie antitetiche

posizioni.

F.

Esperita l’istruttoria e raccolte

le conclusioni scritte 10 gennaio 2023 della convenuta e 20 febbraio 2023

dell’attrice, con decisione 10 marzo 2023 il Pretore ha respinto la petizione, con

seguito di spese processuali (fr. 7’000.- e fr. 2'000.- quali spese della

procedura di conciliazione) e ripetibili (fr. 16'500.-) a carico di

quest’ultima.

G.

Con appello 2 maggio 2023 l’attrice

si è aggravata contro il suddetto giudizio, postulandone in via principale la

riforma nel senso di accogliere la sua petizione, e in via subordinata il suo

annullamento e il rinvio della causa alla Pretura per l’emanazione di un nuovo

giudizio, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

H.

Con risposta 22 giugno 2023 la

convenuta si è opposta al gravame postulandone la reiezione, pure con protesta

di spese e ripetibili.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata.

I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni

(art. 311 e 312 CPC). L’appello 2 maggio 2023 contro la decisione 10 marzo 2023

(notificata il 20 marzo 2023) è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie),

così com’è tempestiva la risposta 22 giugno 2023 dell’appellata.

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e

una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite

e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3).

3.

Con l’impugnata decisione, il

Pretore ha innanzitutto osservato che l’applicabilità alla fattispecie delle

CCA agli atti quale doc. D1 è stata esplicitamente riconosciuta in causa

dall’attrice. Nel seguito, il primo giudice ha esaminato la validità della relativa

clausola di esclusione n. 1.8.1.b. In merito, ha osservato che secondo la decisione

del Tribunale federale 4A_330/2021 del 5 gennaio 2022 una clausola contenuta in

condizioni complementari con cui un assicuratore, nell’ambito di una polizza

che proteggeva (anche) dalla perdita d’esercizio causata dalla chiusura di

un’azienda per epidemia, escludeva la propria responsabilità per danni

provocati da “Krankheitserregern für welche national oder international die

WHO-Pandemiestufen 5 oder 6 gelten” era valida ed opponibile all’assicurato

che l’aveva accettata, poiché non era da considerare inusuale o poco chiara ed

escludeva solo i rischi epidemici più rari.

Inoltre per l’Alta Corte il fatto che la suddetta

scala dei gradi pandemici OMS non fosse più in vigore non destituiva validità a

una tale clausola, poiché un assicurato medio doveva capire che essa escludeva

dalla copertura i casi più gravi di pandemia.

Il Pretore ha altresì rigettato la tesi attorea (avanzata

in sede di conclusioni scritte) secondo cui tale esclusione sarebbe nulla poiché

non vi sarebbero casi di chiusura per epidemia (e quindi danni risarcibili) per

livelli epidemici meno gravi del 5 o del 6 OMS; il primo giudice ha difatti evidenziato

che anche casi epidemici meno gravi possono causare chiusure nazionali,

cantonali o puntuali.

Costatando che nel caso concreto l’interruzione

dell’attività dell’attrice era stata ordinata dopo che l’epidemia di Covid-19

aveva raggiunto lo stadio più grave di una pandemia (doc. 4 e 9) e che la

fattispecie ricadeva pertanto nell’ambito applicativo della clausola di

esclusione, il primo giudice ha conseguentemente negato il suo diritto

all’indennizzo.

4.

Con il gravame, l’appellante

evidenzia innanzitutto che il Covid-19 costituisce una malattia contagiosa da virus, dunque rientrante di

principio nella copertura assicurativa esposta all’art. 1.1 delle CCA di cui al

doc. D1 (cfr. ultimo paragrafo, lett. b).

Essa critica nel seguito il Pretore per aver ammesso

l’applicabilità alla fattispecie della clausola di esclusione n. 1.8.1.b.

Riferendosi agli art. 3, 33 e 48 LCA, l’appellante sottolinea che desiderava

ottenere una copertura assicurativa che la proteggesse dalla perdita di

guadagno a seguito di un’eventuale chiusura forzata della sua attività

commerciale derivante dal diffondersi di malattie contagiose e segnatamente di

affezioni causate da virus trasmissibili all'uomo (quali quelle indicate al citato

art. 1.1). Essa deplora che tale intenzione non si sia tradotta in una

confacente polizza assicurativa a causa di una clausola che, essendo del tutto

inusuale dal profilo soggettivo e oggettivo e modificando radicalmente il senso

e il carattere dell'offerta assicurativa, a suo modo di vedere non può essere

coperta dal consenso delle parti e sarebbe da dichiarare nulla (art. 20 cpv. 1

e 2 CO).

L’appellante sostiene che secondo le normative

svizzere (Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili

dell'essere umano o “Legge sulle epidemie”) e il “Piano svizzero per pandemia

influenzale” di cui al doc. QQ, i gradi epidemici 1-4 OMS corrispondono a una

fase di attività influenzale “normale” priva di un rischio acuto per la salute

pubblica (ovvero con bassa trasmissibilità inter-umana, v. anche doc. PP)

sicché essi, tenuto conto del principio della proporzionalità, non potrebbero

mai giustificare misure così drastiche e severe come la chiusura delle attività

commerciali (al contrario dei gradi 5-6, tant’è che nel caso concreto le

chiusure sono state ordinate solo al raggiungimento del livello 6). Di

conseguenza, a mente dell’appellante, una clausola che esclude dalla copertura

i gradi 5-6 OMS rende la polizza illusoria, rispettivamente priva di senso e di

utilità pratica, poiché annulla completamente gli effetti della copertura assicurativa offerta al punto 1.1 (ultimo

paragrafo lett. b) tutelando unicamente un rischio (chiusura forzata in

situazioni epidemiologiche di grado 1-4) che però non si potrebbe mai

realizzare.

L’appellante aggiunge che anche un’interpretazione

della clausola fondata su quanto essa, in buona fede, poteva aver compreso al

momento della sottoscrizione della polizza, deve condurre a una conferma della

copertura assicurativa nel caso in esame.

Di conseguenza, l’appellante chiede che questa Camera

si pronunci sulla composizione e quantificazione dell’indennizzo da lei

rivendicato (essendovi agli atti tutti gli elementi necessari a tal proposito),

rispettivamente che rinvii la causa al Pretore affinché proceda a questo esame.

5.

Siccome il gravame menziona i

temi del consenso e dell’interpretazione delle CGA, è opportuno esporre le

seguenti considerazioni.

Le condizioni generali di contratto, quali sono le

CGA, non hanno di per sé alcuna validità tra le parti e si applicano solo e

nella misura in cui esse le abbiano espressamente o implicitamente accettate, e

solamente se non vi sono accordi individuali che vi si discostino (DTF 148 III 57 consid. 2.1 e 2.1.1). Esse possono

essere considerate accettate, e dunque coperte dal consenso, solo se la persona

consenziente ha perlomeno avuto la possibilità di prendere conoscenza del loro

contenuto in una maniera ragionevole al momento della conclusione del

contratto. Inoltre, l’art. 3 cpv. 2 LCA prevede che le CGA debbano essere in

possesso della parte assicurata quando questa propone o accetta il contratto.

Se quest’ultima acconsente globalmente alle CGA (ovvero senza leggerle,

prenderne conoscenza o comprenderne la portata, cosiddetta “Globalübernahme”),

la validità delle CGA è limitata dalla regola dell’inusualità (“Ungewöhnlichkeitsregel”),

secondo la quale una parte non può aver accettato clausole insolite, a meno che

non vi sia stata resa attenta in modo specifico. L'inusualità viene valutata

dal punto di vista della parte consenziente al momento della stipulazione del

contratto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Affinché si

applichi la regola dell’inusualità, occorre innanzitutto che la clausola sia

soggettivamente insolita per la parte che vi acconsente, tenuto conto della sua

posizione ed esperienza. Occorre però anche (cumulativamente) che una clausola

sia insolita dal punto di vista oggettivo, ovvero che abbia un contenuto

estraneo al settore di riferimento, rispettivamente porti a un cambiamento

sostanziale del carattere del contratto o esuli in misura considerevole dai

suoi contorni. Quanto più essa incide sulla posizione giuridica della parte

contraente, tanto più è probabile che sia qualificata come inusuale.

Nell’ambito dei contratti assicurativi, occorre altresì tener conto delle

legittime aspettative di copertura. Conseguentemente, una clausola contenuta

nelle CGA che riduca in maniera importante la copertura descritta o

pubblicizzata dall’assicurazione, in modo tale da escluderne i rischi più

comuni, può essere considerata insolita (DTF 148 III 57 consid. 2.1.2 e 2.1.3, 138

III 411 consid. 3.1).

Qualora le CGA debbano essere considerate parte del

contratto, ovvero coperte dal consenso delle parti, occorre interpretarne il

contenuto. Le CGA devono di principio essere interpretate secondo i medesimi

principi che vigono per altre disposizioni contrattuali. Pertanto, in primo

luogo è determinante la concorde e reale volontà delle parti contraenti. Solo

quando questa non può essere stabilita, si procederà a un’interpretazione

oggettiva secondo il principio dell’affidamento, partendo dal testo e dal tenore

della clausola ma valutando nel seguito come la stessa poteva e doveva essere

intesa in base al contesto e all’insieme delle circostanze. Il giudice dovrà

anche considerare lo scopo regolatorio voluto dal dichiarante (nel caso

specifico: dall’assicurazione) come lo poteva e doveva ragionevolmente

intendere il destinatario quale partner commerciale in buona fede.

Eventuali termini ambigui sono, in caso di dubbio, da

interpretare a sfavore della parte che li ha redatti (cosiddetta regola

dell'ambiguità o “in dubio contra stipulatorem”). L'art. 33 LCA

concretizza tale regola in ambito assicurativo stabilendo che l'assicuratore risponde

per tutti gli eventi che presentano le caratteristiche del rischio assicurato,

a meno che il contratto non escluda dall'assicurazione singoli eventi in modo

preciso e non univoco. Spetta dunque all'assicuratore limitare con precisione

la portata dell'obbligo che vuole assumere. Ciononostante, la regola

dell'ambiguità si applica solo in via sussidiaria, se tutti gli altri mezzi di

interpretazione falliscono. Non è quindi sufficiente che le parti non siano

concordi sul significato di una dichiarazione, bensì occorre che la

dichiarazione possa essere intesa in buona fede in modi diversi e che non sia

possibile eliminare tale dubbio con gli altri mezzi di interpretazione (DTF 148

III 57 consid. 2.2.1 e 2.2.2; IICCA del 25 ottobre 2022, inc. 12.2022.96

consid. 8; IICCA del 21 luglio 2015, inc. 12.2013.207 consid. 3).

6.

Nel caso concreto, il Pretore

ha fondato la propria analisi principalmente sulla già summenzionata decisione

del Tribunale federale 4A_330/2021 del 5 gennaio 2022 (pubblicata quale DTF 148

III 57), che ha stabilito la validità di una clausola di esclusione analoga a

quella qui in esame. Non confrontandosi il gravame con il contenuto di questa

decisione e non spiegando perché la presente fattispecie sarebbe differente o

dovrebbe essere trattata diversamente, esso potrebbe già essere dichiarato

irricevibile per carente motivazione. Comunque sia, tale giurisprudenza risulta

attuale anche per la presente fattispecie, come si vedrà nel seguito.

7.

Innanzitutto il Tribunale

federale, giudicando un contratto di assicurazione aziendale per piccole e

medie imprese sottoscritto da una società di ristorazione, che comprendeva

anche il rischio di epidemia, ha stabilito che una clausola contenuta in CGA

globalmente accettate e che escludeva dalla copertura i danni causati da agenti

patogeni per i quali si applicavano (a livello nazionale o internazionale) i

livelli pandemici 5 o 6 dell’OMS non era insolita dal punto di vista oggettivo

e che quindi la regola dell’inusualità non era applicabile. Ciò poiché

l’eventualità di un’epidemia era solo uno dei vari rischi assicurati, la possibilità

di una pandemia costituiva un rischio raro e la clausola non riduceva la

copertura a tal punto che i rischi più frequenti non sarebbero più stati

inclusi, non modificava la natura del contratto in maniera significativa né

esulava particolarmente dai suoi contorni. Il Tribunale federale ha altresì

aggiunto che un assicurato medio può e deve sapere che la sua assicurazione non

copre tutti i rischi e ne può escludere alcuni (STF 4A_330/2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 4.2.5. e 4.3, non pubbl. in DTF 148 III 57).

Nel presente caso, che pure riguarda un’assicurazione

per imprese contro vari tipi di rischi (fra cui furto, fuoco, acqua, eventi

naturali e varie casistiche legate alle epidemie, cfr. sopra consid. A), l’appellante

non contesta di aver accettato globalmente le CGA, né pretende di non aver

potuto prenderne visione o di non averne ricevuto una copia, e neppure propone

argomentazioni che possano confermare l’inusualità oggettiva della clausola n. 1.8.1.b. L’appellante nemmeno sostiene né tantomeno

dimostra che al momento della stipulazione della polizza (2017), desiderasse

specificatamente tutelarsi dai rischi pandemici più gravi, che abbia manifestato

questa sua intenzione o che abbia ottenuto errate informazioni o rassicurazioni

al riguardo. Essa si limita a sostenere, con la semplice riproposizione di una

tesi del tutto soggettiva e priva di confronto con il giudizio di prima sede (e

che, se presentata solo in sede di conclusioni scritte, potrebbe oltretutto

essere considerata tardiva ex art. 229 CPC), che una copertura assicurativa

limitata ai gradi epidemici 1-4 sarebbe inutile o insensata, senza però

considerare che essi (rispettivamente altri eventi legati alla presenza di

virus, batteri o parassiti) possono comunque comportare misure restrittive

(meno severe di una chiusura generalizzata degli esercizi pubblici sul

territorio nazionale) quali chiusure, divieti o obblighi puntuali pure suscettibili

di cagionare dei danni e fondare una richiesta di indennizzo nei confronti dell’assicurazione,

rispettivamente senza dimostrare, con debiti riferimenti all’istruttoria o alle

leggi vigenti, perché il ragionamento pretorile sarebbe errato. In particolare,

i doc. PP e QQ da lei menzionati (peraltro limitati all’ipotesi di una pandemia

influenzale) non dimostrano il contrario, ritenuto oltretutto che l’appellante

rinvia in maniera inammissibile alle p. 10-12 del doc. QQ malgrado abbia

prodotto agli atti solo le p. 1 e 7.

8.

Quanto all’interpretazione, nella

citata sentenza il Tribunale federale ha in primo luogo osservato che un

assicurato, anche se inesperto del settore, deve capire il significato di

pandemia come pure che una clausola di esclusione riferita ai gradi 5 e 6 OMS estromette

dalla copertura i casi più gravi di pandemia (corrispondenti al livello

pandemico raggiunto dal Covid-19 quando il Consiglio federale aveva ordinato le

misure restrittive del marzo 2020), anche se la classificazione OMS da 1 a 6

era già stata abbandonata al momento della stipulazione della polizza e le CGA

non contenevano spiegazioni su tali sigle. In secondo luogo, per l’Alta Corte

tale risultato interpretativo è coerente con lo scopo regolatorio

dell’assicurazione, nel senso che un assicurato in buona fede deve anche comprendere

che una simile clausola mira a escludere le manifestazioni più gravi di una epidemia,

ovvero quelle di maggiore portata (STF 4A_330/2021 del 5 gennaio 2022 consid.

5.2.2.2, 5.2.2.3 e 5.2.3, non pubbl. in DTF 148 III 57).

Ora, queste conclusioni devono valere anche nella

fattispecie e non vengono sovvertite dall’impugnativa, che oltretutto non

lamenta né l’incomprensibilità dei termini e delle sigle contenute nella clausola

n. 1.8.1.b, né la modifica delle

classificazioni OMS, né contesta che è ben comprensibile che un’assicurazione voglia

escludere dalla copertura gli eventi più gravi/eccezionali e dalle conseguenze

difficilmente stimabili.

9.

Essendo per il resto

incontestato che le misure restrittive qui in esame sono state ordinate

allorché la diffusione del Covid-19 aveva raggiunto il massimo grado di allerta

pandemica, corrispondente al vecchio grado 6 OMS (“Phase 6: Pandemic:

increased and sustained transmission in general population”, cfr. STF 4A_330/2021

del 5 gennaio 2022 consid. 1), nella fattispecie a ragione il primo giudice ha

stabilito l’applicabilità alla fattispecie della clausola di esclusione n. 1.8.1.b,

respingendo la petizione senza necessità di entrare nel merito della

quantificazione dell’indennizzo. Di conseguenza, l’appello dev’essere respinto.

10.

Le spese giudiziarie di

seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 241'393.47,

seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese

processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a

fr. 8’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2

lett. a e cpv. 5 RTar, sono quantificate in fr. 5’000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar,

decide:

1. L’appello 2 maggio 2023 di AP 1 è respinto, nella misura della

sua ricevibilità.

2. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 8’000.-,

sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5’000.- per

ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

;

-

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).