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Decisione

12.2023.59

Contratto di lavoro; presupposti di una riduzione salariale; licenziamento in tronco ingiustificato

8 agosto 2023Italiano29 min

avente F__________ __________ quale amministratore unico e il figlio S__________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.59

Lugano

8 agosto 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.220 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 6 novembre 2019 da

AP

1

patrocinata dagli PA 1

contro

AO

1 ()

patrocinato dagli avv. PA

2

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 79'084.30 oltre interessi a

titolo di risarcimento danni;

richieste avversate dal convenuto, che con risposta 3 febbraio 2020

ha pure postulato

in via riconvenzionale la condanna della controparte al pagamento

di complessivi

fr. 56'961.90

oltre interessi a titolo di salario e indennità per

licenziamento in tronco

ingiustificato;

considerato che con decisione 16 marzo 2023 il Pretore ha respinto

la petizione e ha

parzialmente accolto l'azione riconvenzionale nella misura di fr.

30'493.65 lordi oltre

interessi e fr. 21'174.60 netti;

appellante l'attrice, che con appello 2 maggio 2023 ha

chiesto la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere la petizione e respingere

integralmente l'azione

riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le

sedi;

mentre il convenuto con risposta 26 giugno 2023 ha postulato di

dichiarare inammissibili

le nuove allegazioni dell'appellante e di respingere l'appello,

pure con protesta di spese

e ripetibili;

viste altresì la replica spontanea 10

luglio 2023 dell'appellante e la duplica

spontanea 24 luglio 2023 dell'appellato;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Dal 18 ottobre 1983 al 28 febbraio 2001, AO 1 ha lavorato

quale giardiniere per F__________, titolare dell'omonima ditta individuale

(doc. 3). A partire dal 1° marzo 2001, il contratto è proseguito con la AP 1,

avente F__________ __________ quale amministratore unico e il figlio S__________

quale direttore (dal 2010), e prevedeva un salario di fr. 25.-/ora, un tempo

lavorativo di 40-42-45 ore a settimana e 4 settimane di vacanza all'anno (doc.

2). A fine 2016/inizio 2017 il suo salario mensile ammontava a fr. 5'293.65

lordi, per tredici mensilità (doc. 5). A partire dal mese di marzo 2017, la

datrice di lavoro gli ha ridotto il salario mensile di fr. 500.-, portandolo a

fr. 4'793.65 (doc. M e 6). Nel novembre 2017 il dipendente ha invano chiesto di

revocare tale decurtazione, a suo dire ingiustificata e impostagli

unilateralmente a causa di asserite difficoltà aziendali, chiedendo la

corresponsione retroattiva dei relativi importi (doc. 7).

B.

Il 30 novembre 2018 AO 1 ha rassegnato le proprie dimissioni

con effetto al 28 febbraio 2019, manifestando insoddisfazione per la

summenzionata decurtazione salariale e più in generale per la sua mancata

considerazione all'interno dell'azienda, come pure l'intenzione di intraprendere

una nuova sfida professionale (doc. D).

C.

Il 20 dicembre 2018 AP 1 ha licenziato in tronco il

dipendente, imponendogli l'allontanamento immediato dal posto di lavoro. Il

giorno successivo gli ha poi formalmente notificato tale provvedimento, fondato

sull'art. 337 CO, per un'asserita violazione del dovere di fedeltà (art. 321a

CO) e della Legge federale contro la concorrenza sleale nonché per averle

conseguentemente causato un importante danno (ancora in fase di quantificazione

e che si riservava di far valere in sede giudiziale), annunciandogli l'intenzione

di trattenere i suoi crediti salariali quale garanzia (doc. I). Più

specificatamente, con successivo scritto 9 gennaio 2019 (doc. 10), la datrice

di lavoro gli ha rimproverato di aver incoraggiato una sua importante e storica

cliente (I__________) a non rinnovare il contratto di manutenzione per il suo

giardino allo scopo di fargliene concludere uno nuovo con lui direttamente, e

di averle così causato un danno temporaneamente stimato in

fr. 240'000.-.

D.

Nel frattempo, con scritti 21 dicembre 2018 e 9 gennaio 2019 (doc.

8 e 9) AO 1, per il tramite del sindacato __________, comunicava ad AP 1 la sua

disponibilità a riprendere il lavoro (ritenuta la scadenza contrattuale del 28

febbraio 2019), contestando la validità del licenziamento immediato e la

fondatezza degli addebiti a lui mossi e chiedendo il versamento del salario di

dicembre 2018 e della tredicesima 2018 nonché il versamento retroattivo di

tutte le decurtazioni salariali effettuate da novembre 2017.

E.

A partire da marzo 2019, AO 1 è stato assunto quale

giardiniere presso la società G__________ Sagl di __________ (doc. 21 e 22).

F.

Dopo l'inoltro dell'istanza di conciliazione in data 13

maggio 2019 e l'ottenimento dell'autorizzazione ad agire (doc. B), con

petizione 6 novembre 2019 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, postulandone la condanna al pagamento di fr. 79'084.30

oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2019 a titolo di risarcimento danni per perdita

di guadagno, derivante dal mancato rinnovo del contratto di manutenzione da

parte di I__________ per l'anno 2019 (cfr. doc. E).

G. Con

risposta e domanda riconvenzionale 3 febbraio 2020 il convenuto si è opposto

alla petizione, postulando altresì la condanna della controparte al pagamento

di fr. 56'961.90 oltre interessi, di cui:

-

fr. 10'500.- lordi quale versamento retroattivo della

decurtazione salariale da marzo 2017 a novembre 2018 (fr. 500.- x 21 mesi), oltre

interessi del 5% (calcolati su ogni singolo stipendio mensile a decorrere dal

primo giorno del mese successivo), in quanto da lui mai accettata;

-

fr. 15'880.95 lordi quale salario da dicembre 2018 a febbraio

2019 (fr. 5'293.65 x 3 mesi), oltre interessi del 5% dal 21 dicembre 2018;

-

fr. 3'230.40 lordi a titolo di 13esima mensilità per l'anno 2018,

oltre interessi del 5% dal 21 dicembre 2018;

-

fr. 882.30 lordi a titolo di 13esima mensilità pro rata

temporis per l'anno 2019, oltre interessi del 5% dal 21 dicembre 2018;

-

fr. 26'468.25 netti a titolo di indennità per licenziamento in

tronco ingiustificato.

H.

Con replica e risposta riconvenzionale 8 maggio 2020 AP 1,

oltre a ribadire la propria richiesta di giudizio, ha contestato quella

avversa, in particolare sostenendo il buon fondamento del licenziamento

immediato del dipendente (alla luce della violazione del suo dovere di fedeltà)

come pure della decurtazione salariale (da lui accettata tacitamente e dovuta a

un peggioramento delle sue prestazioni lavorative).

I.

Con duplica e replica riconvenzionale 13 luglio 2020 e

duplica riconvenzionale 13 novembre 2020 le parti si sono riconfermate nelle

proprie antitetiche posizioni, contestando le pretese avverse. Il 27 novembre

2020 AO 1 ha fatto pervenire alla Pretura delle aggiuntive osservazioni

spontanee.

J.

Esperita l'istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi

scritti 13 gennaio 2022 di AO 1 e 17 gennaio 2022 di AP 1, con decisione 16

marzo 2023 il Pretore ha respinto la petizione, con seguito di spese

processuali di complessivi fr. 6'000.- (già comprensivi di fr. 750.- per la

procedura di conciliazione) a carico dell'attrice, pure condannata a rifondere

al convenuto fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.

Contemporaneamente, il

Pretore ha parzialmente accolto l'azione riconvenzionale, facendo ordine ad AP

1 di versare a AO 1 fr. 10'500.- lordi a titolo di salario per il periodo marzo

2017 - novembre 2018 (oltre interessi del 5% calcolati su ogni singolo stipendio

mensile a decorrere dal primo giorno del mese successivo), fr. 19'993.65 lordi

quale salario per il periodo dicembre 2018 - febbraio 2019, tredicesima 2018 e

tredicesima pro rata temporis 2019 (oltre interessi del 5% a far tempo

dal 21 dicembre 2018) e fr. 21'174.60 netti a titolo di indennità per licenziamento

in tronco ingiustificato, come pure di regolarizzare gli oneri sociali di

pertinenza di AO 1 versando agli enti preposti i contributi e le trattenute

dovuti. Le relative spese processuali di complessivi fr. 4'000.- sono state

poste a carico di AP 1 in ragione di fr. 3'600.- e di AO 1 in ragione di fr.

400.-, con condanna della prima a rifondere al secondo fr. 2'000.- a titolo di

ripetibili parziali.

K.

Con appello 2 maggio 2023 AP 1 si è aggravata contro tale

giudizio postulandone la riforma nel senso di accogliere la petizione e

respingere integralmente l'azione riconvenzionale, con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi.

L.

Con risposta 26 giugno 2023 AO 1 ha rilevato che alcune

argomentazioni dell'appellante dovevano essere considerate nuove e

irricevibili, postulando per il resto la reiezione del gravame con protesta di

spese e ripetibili di seconda sede, e producendo una nota d'onorario del suo

patrocinatore pari a

fr. 9'499.15 (doc. 4 e 5).

M. Con

replica spontanea 10 luglio 2023 e duplica spontanea 24 luglio 2023 le parti

hanno ulteriormente approfondito le proprie tesi.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Giusta l'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).

I termini di appello e di

risposta sono entrambi di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC).

2.

In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una

controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.- (v. art. 94 cpv. 1

CPC). Pacifica è dunque l'appellabilità del giudizio impugnato.

L'appello 2 maggio 2023

contro la decisione 16 marzo 2023 (notificata il 17 marzo 2023) è inoltre

tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie e del giorno festivo del 1°

maggio 2023), così com'è tempestiva la risposta 26 giugno 2023 dell'appellato.

3.

L'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante

deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché

sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può

limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì

deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità

di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure

ricorsuali, pena l'irricevibilità delle medesime.

Si può sin d'ora rilevare

che il gravame in vari punti non rispetta questi presupposti, limitandosi a

riproporre delle tesi soggettive senza confrontarsi con le argomentazioni del

primo giudice, rispettivamente limitandosi ad avanzare delle argomentazioni

generiche prive delle necessarie spiegazioni e specificazioni o di puntuali

rinvii ai documenti agli atti.

4.

In sede di appello, possono essere presentati fatti nuovi o nuovi

mezzi di prova solo alle condizioni poste dall'art. 317 CPC. Nel caso concreto,

l'appellato contesta l'indicazione dell'appellante secondo cui la sua

collaborazione con I__________ fosse durata per 50 anni (in quanto nuova e

inammissibile), ma la circostanza è ininfluente ai fini del giudizio; è in ogni

caso pacifico che ella fosse una sua cliente storica. Il fatto poi che l'appellante

o S__________ abbiano dichiarato in corso di causa di avere concesso a AO 1 (in

occasione del colloquio del febbraio 2017) un termine di riflessione per

accettare la decurtazione salariale, smentendo l'iniziale tesi secondo cui il

dipendente vi aveva immediatamente acconsentito, costituisce più un'ammissione

che un fatto nuovo, che verrà valutata nel seguito.

5.

Nella decisione impugnata il Pretore, dopo aver accertato la propria

competenza sia per l'azione principale (art. 24 CLug) che per quella

riconvenzionale (art. 20 cpv. 2 CLug) e l'applicabilità del diritto svizzero

(art. 121 cpv. 1 LDIP), ha stabilito che la decurtazione salariale operata

dalla datrice di lavoro costituiva un suo atto unilaterale mai accettato

(nemmeno tacitamente) dal dipendente. Quest'ultimo difatti si era dapprima rifiutato

di sottoscrivere per accettazione il doc. M nonché si era opposto verbalmente

alla misura, e in seguito aveva pure formalizzato la sua contrarietà mediante

uno scritto (doc. 7) a cui la controparte non aveva neppure replicato. A titolo

abbondanziale il primo giudice ha anche ritenuto dubbioso il motivo addotto

dalla datrice di lavoro per giustificare la riduzione (asserito calo delle

prestazioni lavorative del dipendente), non essendo nemmeno dimostrato che quest'ultimo

fosse cosciente di una sua insoddisfazione al riguardo.

Sul tema dell'asserita

grave violazione dell'obbligo di fedeltà da parte di AO 1, il Pretore ha rilevato

che questa tesi poggia solamente sulle dichiarazioni degli organi di AP 1, F__________

e S__________ (aventi valore probatorio ridotto), sul doc. H (che costituisce

però una semplice allegazione di parte) e sulla testimonianza di A__________ (da

apprezzare con prudenza, essendo egli un dipendente della società) ed è smentita

da una serie di prove maggiormente convincenti (testimonianza di I__________; dichiarazioni

di quest'ultima contenute nel doc. 11, nell'e-mail 22 febbraio 2019 e nel fax

19.

aprile 2021; testimonianza di M__________, segretaria della cliente, e di P__________,

socio e gerente di G__________ Sagl; doc. 3, 21 e 22; interrogatorio di AO 1).

Queste prove attestano che AO 1 non ha incoraggiato I__________ a non rinnovare

il contratto con AP 1 per concluderne uno con lui, rispettivamente non ha dato

le dimissioni per accaparrarsi la cliente; piuttosto, ne risulta che egli ha

disdetto il contratto in quanto scontento della sua situazione presso AP 1 e

nella prospettiva di iniziare un nuovo impiego presso G__________, come pure

che è stata la cliente stessa, peraltro già insoddisfatta delle prestazioni

ricevute e apprendendo delle dimissioni di AO 1 (persona di sua fiducia che

fino a quel momento le aveva curato il giardino), a decidere autonomamente di

non rinnovare il contratto, proponendo a quest'ultimo di lavorare per lei ma

concludendo nel seguito un nuovo contratto di manutenzione con una ditta terza.

Il primo giudice ha pertanto negato l'esistenza di una violazione contrattuale

da parte di AO 1 tale da fondare una domanda di risarcimento danni o tantomeno

un licenziamento in tronco. Di qui il suo diritto, ai sensi dell'art. 337c cpv.

1.

e cpv. 3 CO, a ricevere il salario (compresa la tredicesima) fino alla

scadenza del termine ordinario di disdetta, nonché un'indennità quantificata in

4.

mensilità (vista la grave lesione della sua personalità).

6.

In merito alla decurtazione salariale, l'appellante ribadisce che il

Pretore avrebbe dovuto ammettere un'accettazione tacita del dipendente ai sensi

dell'art. 6 CO ritenuto che, anche volendo ammettere una sua iniziale

contestazione orale o derivante dalla mancata sottoscrizione del doc. M, egli

in un successivo periodo di ben 21 mesi si è limitato a formulare un'unica e

generica contestazione nel novembre 2017 (doc. 7) e poi è rimasto silente per

un ulteriore anno e fin dopo le sue dimissioni, formulando una relativa pretesa

risarcitoria soltanto in seguito al suo licenziamento in tronco. Ciò tenuto

conto che il Tribunale federale ha stabilito che la percezione di un salario

ridotto per 3/6/10 mesi senza avanzare contestazioni già porta a confermare un

consenso tacito del dipendente. L'appellante aggiunge che tale riduzione era

dovuta a un comprovato calo delle sue prestazioni lavorative (cfr. teste __________

L__________, dipendente della fiduciaria di AP 1, testi __________ B__________ e

C__________, dipendente rispettivamente ex dipendente della medesima) e gli

permetteva il mantenimento del suo contratto di lavoro, mentre la diversa

motivazione da lui fornita (situazione di crisi aziendale, rispettivamente

rischio di mancato rinnovo del contratto da parte di una cliente, la “ditta __________”)

sarebbe infondata oltre che del tutto inverosimile: non solo poiché tale ditta

non ha mai ipotizzato un mancato rinnovo, ma anche perché AP 1 genera utili da

oltre vent'anni e la semplice decurtazione di fr. 500.- mensili dal salario di

un unico dipendente non avrebbe comunque avuto un rilevante impatto.

7.

Ora, sul tema si può ricordare (come già fatto dal primo giudice) che

la datrice di lavoro non può ridurre unilateralmente il salario futuro (quale

elemento essenziale del contratto) senza che una clausola contrattuale lo

permetta o senza che il lavoratore dia il suo accordo, ritenuto che in caso di

mancata accettazione essa deve ricorrere alla disdetta con riserva di modifica (cosiddetta

“Änderungskündigung”). Un'accettazione del dipendente non è di regola

vincolata ad alcuna forma e può anche essere tacita. L'onere della prova

incombe alla datrice di lavoro. Trattandosi di una modifica

contrattuale sfavorevole per il lavoratore, il giudice

deve far prova di riserbo nell'esaminare la portata del suo silenzio e

ammettere l'esistenza di un suo consenso tacito solamente quando le regole

della buona fede, del diritto o dell'equità gli avrebbero imposto una reazione esplicita

in caso di disaccordo (STF 4A_434/2014 del 27 marzo 2015 consid. 3.2 e 4A_216/2017

del 23 giugno 2017 consid. 5.2). Qualora il dipendente incassi un

salario inferiore a quello originariamente pattuito per almeno tre mensilità

senza formulare alcuna riserva, può subentrare la presunzione che egli abbia

accettato la decurtazione. In tale caso, è il dipendente che deve provare le circostanze particolari sulla base delle quali il datore di lavoro, malgrado

il suo silenzio, non avrebbe dovuto né potuto concludere per la tacita

accettazione della modifica (STF 4A_404/2014 del 17 dicembre 2014 consid. 5.1 e

4C.242/2005 del 9 novembre 2005 consid. 4.3).

8.

L'appellante non contesta debitamente l'assunto pretorile, fondato sugli

interrogatori di S__________ e di AO 1 e sulla testimonianza di __________ L__________,

secondo cui la decurtazione salariale era stata presentata al lavoratore come

atto unilaterale e non come proposta, rispettivamente secondo cui quest'ultimo,

nel momento in cui gli era stata prospettata (febbraio 2017), aveva manifestato

la sua contrarietà rifiutandosi di sottoscrivere per accettazione (così come

gli era stato richiesto) lo scritto di cui al doc. M. L'appellante neppure si

confronta con gli accertamenti del primo giudice relativi al contenuto del doc.

7.

(protesta scritta del dipendente nel novembre 2017), ovvero non contesta che tale

scritto, contenente una protesta formale, comprova anche l'esistenza di

pregresse contestazioni verbali, né mette in dubbio che la decisione del

dipendente di cercare un confronto personale con i suoi superiori prima di

formalizzare ufficialmente le proprie lamentele è ben comprensibile alla luce

del rapporto lavorativo di lunga data. Neppure è controverso che la datrice di

lavoro non ha mai contestato lo scritto doc. 7 e non vi ha mai dato riscontro.

A conferma della decisione pretorile, non si può pertanto desumere che quest'ultima

potesse in buona fede confidare in un consenso tacito del dipendente.

Piuttosto, si deve concludere che AO 1 aveva più volte manifestato il suo dissenso,

non potendosi da lui pretendere che lo reiterasse dopo che la datrice di lavoro

aveva manifestato una totale chiusura al dialogo e l'irremovibilità della sua

posizione. Non essendo la deduzione salariale fondata su una clausola

contrattuale, su una disdetta sotto riserva di modifica né su un consenso del

dipendente, la decisione pretorile di ritenerla ingiustificata resiste alla

critica e dev'essere confermata, senza necessità di esaminare quali fossero le

motivazioni soggiacenti.

9.

L'appellante critica il primo giudice anche per avere negato l'esistenza

di una violazione contrattuale da parte di AO 1 (violazione dell'obbligo di

fedeltà), ribadendo che questi le avrebbe sottratto la storica cliente I__________

e che ciò non solo giustificava un licenziamento in tronco (ed escludeva

pertanto l'applicazione dell'art. 337c CO), ma le conferiva altresì il diritto

a pretendere il risarcimento dei relativi danni.

A suo modo di vedere, il

Pretore avrebbe erroneamente apprezzato le prove agli atti, attribuendo un

eccessivo valore a quelle in favore del dipendente e trascurando quelle a lui

sfavorevoli. Nello specifico, gli interrogatori di F__________ e di S__________

__________ avrebbero confermato il reale svolgimento dei fatti, ovvero che I__________

non aveva rinnovato il contratto poiché aveva concordato che AO 1 a partire dall'anno

seguente (2019) avrebbe garantito la manutenzione del suo giardino. Anche il

teste A__________ avrebbe descritto nel dettaglio il comportamento subdolo e

ingannevole di AO 1, che l'aveva rassicurato sul suo ruolo quale futuro

responsabile del giardino celandogli l'esistenza di diversi accordi con la

cliente.

Per contro, a mente dell'appellante

le prove in favore del dipendente sarebbero inattendibili per svariate ragioni.

Innanzitutto I__________

non sarebbe qualificabile come teste neutrale bensì casomai ostile, avendo

contraddittoriamente ammesso in un primo momento (il 20 dicembre 2018) i tentativi

di AO 1 di accaparrarsela quale cliente nonché gli accordi con lui presi, per

poi cambiare radicalmente versione ed esprimere insoddisfazione nei confronti

delle prestazioni di AP 1 solamente dopo aver appreso del suo licenziamento in

tronco (malgrado per tutta la durata del mandato non avesse mai mosso critiche

né tantomeno richiami scritti, avanzando piuttosto, e sempre in toni

amichevoli, un gran numero di richieste, cfr. doc. N-S). Ella oltretutto in

corso di causa avrebbe mostrato reticenza nel testimoniare, addirittura

dichiarando in un'occasione, con soli tre giorni di anticipo, che non avrebbe

presenziato alla prevista udienza.

Per l'appellante anche M__________,

segretaria di I__________ e dunque a lei vicina, durante l'incontro del 20

dicembre 2018 non aveva smentito l'esistenza di accordi fra questa e AO 1,

sicché la sua successiva testimonianza di segno opposto non sarebbe

attendibile. A suo modo di vedere anche le dichiarazioni di AO 1 e del teste P__________

in relazione ai motivi che hanno condotto alle dimissioni del dipendente

(insoddisfazione, prospettiva di un nuovo impiego) avrebbero scarsa valenza

probatoria: sarebbe difatti inverosimile che AO 1 possa aver deciso di lasciare

il suo posto di lavoro, all'età di 53 anni e con una famiglia a carico,

semplicemente in previsione di un'ipotesi lavorativa ancora incerta (ovvero

fondata sulla semplice promessa di D__________, dipendente della G__________

Sagl, di una futura assunzione) e senza aver ancora siglato alcun contratto

(ritenuto che il teste P__________ ha dichiarato di aver conosciuto AO 1 solo

nel marzo 2019 e che prima di allora non vi era stato alcun colloquio). Oltretutto,

le condizioni lavorative offerte dalla G__________ Sagl sarebbero state peggiori

di quelle di AP 1 (salario inferiore e a ore, una settimana in meno di ferie,

nessuna indennità per intemperie, nessuna assicurazione complementare LAINF). Secondo

l'appellante, il reale motivo delle dimissioni della controparte risiederebbe dunque

nella sua aspettativa di poter lavorare per I__________.

L'appellante aggiunge che

le dichiarazioni di AO 1 in sede di interrogatorio (alle quali il Pretore

avrebbe a torto attribuito un elevato peso probatorio) non avrebbero alcuna

credibilità anche per altre ragioni: non soltanto a causa della sua

inverosimile spiegazione relativa alla decurtazione salariale (v. consid. 6 in

fondo), ma anche perché egli avrebbe sostenuto contrariamente al vero di non

aver mai ricevuto lo scritto doc. M (tesi smentita dalla teste __________ L__________).

L'appellante sottolinea anche che il medesimo, allorché aveva appreso del suo licenziamento

immediato, non aveva avanzato proteste (come da lui stesso ammesso) né mostrato

particolare preoccupazione, manifestando pertanto una passiva accettazione del

provvedimento come pure la consapevolezza della violazione da lui commessa.

10.

Il

Pretore ha già esposto dottrina e giurisprudenza in relazione ai presupposti di

un licenziamento in tronco, alle quali si rinvia senza necessità di riprodurle

nella presente decisione. Basti qui evidenziare che incombeva ad AP 1

dimostrare l'asserita violazione contrattuale della controparte, sia per

legittimare la misura da lei presa, sia nell'ottica della sua azione di

risarcimento danni.

Il giudice fonda il suo

convincimento apprezzando liberamente le prove (art. 157 CPC). Fra i mezzi di

prova rientra anche l'interrogatorio (art. 191 CPC), tenuto però conto che le

dichiarazioni che una parte fa in favore di una propria tesi devono essere

apprezzate con prudenza (STF 5A_56/2018 del 6 marzo 2018 consid. 4.2.2); ciò

vale nel concreto sia per l'interrogatorio di F__________ e S__________ (quali

organi di AP 1), sia per quello di AO 1, che presentano versioni contrastanti.

Determinante risulta pertanto verificare quale tesi risulti più convincente

alla luce delle ulteriori prove, come fatto anche dal Pretore.

Per quanto riguarda la

testimonianza di A__________, l'appellante non contesta l'accertamento

pretorile secondo cui essa è generica e va valutata con cautela, essendo egli un

suo dipendente (decisione impugnata, p. 12 secondo paragrafo). Ad ogni modo, il

teste si è limitato a riportare, nella sua audizione del 10 giugno 2021 e

rinviando alla sua dichiarazione scritta di cui al doc. G, le accuse che F__________

aveva rivolto a AO 1, rispettivamente ha riferito che quest'ultimo (a suo modo

di vedere) non aveva negato l'esistenza di un accordo, affermando: “non

doveva saperlo nessuno e alla fine è meglio che rimani nella tua ignoranza che

meno sai e meglio è”, malgrado in precedenza lo avesse rassicurato sul suo

futuro ruolo di giardiniere responsabile della cliente. Il teste non ha però

preteso che l'iniziativa fosse giunta da AO 1 e quindi che egli avesse

attivamente tentato di sottrarre la cliente alla sua datrice di lavoro.

Invero le testimonianze

della cliente medesima (quale persona che più di ogni altra, visto il suo

diretto coinvolgimento, poteva riferire sul reale svolgimento dei fatti e sul

suo processo decisionale e che in ogni caso poteva valutare liberamente se

rinnovare o meno il contratto) e di M__________ (verbali del 10 novembre 2021,

p. 3-4 e del 22 aprile 2021, p. 1-3), che il Pretore ha ricordato essere

persone prive di legami particolari con AO 1 nonché disinteressate all'esito

della causa (circostanza neppure debitamente contestata con il gravame), lo

hanno categoricamente smentito. Le due testi hanno affermato che era stata la

cliente, già poco soddisfatta delle prestazioni di AP 1 e dopo aver appreso

delle dimissioni del suo giardiniere di riferimento (che pacificamente era

persona di sua fiducia, v. teste I__________, verbale del 10 novembre 2021, p.

3-4; teste M__________, verbale del 22 aprile 2021, p. 1-2; interrogatorio di S__________,

verbale dell'11 febbraio 2021, p. 4), a stabilire autonomamente di non

rinnovare il contratto di manutenzione in essere, come pure che ella non aveva

ancora deciso a chi affidarlo in futuro e aveva semplicemente ipotizzato di

impiegare AO 1 presso di lei quale custode/tuttofare per qualche giorno a

settimana.

L'appellante pretende di

destituire credibilità a queste due testimonianze, ma invano. In primo luogo,

lei stessa le aveva richieste quali prove (cfr. verbale di prime arringhe del

15.

gennaio 2021), manifestando con ciò di ritenerle di principio attendibili

(sul tema, cfr. IICCA del 30 marzo 2020, inc. 12.2019.9 consid. 8.1.1.1 e IICCA

del 24 aprile 2020, inc. 12.2019.94, consid. 3.1).

In secondo luogo l'appellante,

in violazione del suo onere di motivazione, non spiega quale prova attesterebbe

la presunta contraddittorietà delle due testi, ovvero l'esistenza di loro

dichiarazioni differenti. Volendo identificarla nel doc. H (“verbale” dell'incontro

20.

dicembre 2018), l'appellante non si confronta con la decisione di prima

sede, ovvero non contesta che quel documento è stato da lei redatto a

posteriori, che le due testi non l'hanno mai sottoscritto e anzi l'hanno

esplicitamente sconfessato e che esso deve valere quale semplice allegazione di

parte. I doc. N-S si limitano a riportare l'esistenza di comunicazioni e

richieste da parte della cliente e non escludono che la stessa possa aver avuto

delle rimostranze.

Inoltre, le spiegazioni

fornite da I__________ e da M__________ sono pure suffragate da altre prove: il

doc. 11, l'e-mail 22 febbraio 2019 e il fax 19 aprile 2021 contenuti nell'edizione

documenti rivolta all'attrice e la testimonianza di E__________, già

collaboratore di I__________ (verbale del 10 ottobre 2021, p. 2). I citati

documenti attestano pure che la cliente, già prima dell'avvio della presente

procedura, era stata più volte sollecitata a fornire la propria versione dei

fatti, trasmessa per scritto anche ad AP 1; si può dunque ben immaginare la sua

perplessità nell'apprendere dell'avvio della causa giudiziaria e della richiesta

di fornire ulteriori spiegazioni, considerato che i suoi scritti alla Pretura

del 16 aprile e 29 ottobre 2021 lasciano trasparire non tanto la sua

indisponibilità a collaborare bensì piuttosto la sua preoccupazione per una sua

esposizione al rischio di contagio da Covid-19 in caso di partecipazione a un'udienza

in periodo di pandemia e che ella in ogni caso ha poi dato seguito alla sua

convocazione.

Parimenti destituisce di

fondamento la tesi attorea di sottrazione della cliente il fatto che quest'ultima

abbia in definitiva sottoscritto un nuovo contratto di manutenzione con una

ditta terza che nulla ha a che vedere con AO 1 o con G__________ Sagl,

circostanza che, ancora una volta, l'appellante non contesta. Per questi

motivi, l'accertamento secondo cui AO 1 ha dato le dimissioni a causa dell'insoddisfazione

per la sua situazione lavorativa (a seguito della decurtazione salariale e del

calo della considerazione di cui godeva all'interno della ditta, v. anche il

suo interrogatorio, verbale dell'11 febbraio 2021, p. 5-6) e della prospettiva

di un nuovo impiego presso la G__________ Sagl (e non per accaparrarsi la

cliente) resiste alla critica. D'altronde, il doc. 21 menziona l'esistenza di

colloqui conoscitivi già nell'ottobre e novembre 2018; P__________ (teste

notificato pure dall'attrice medesima) ha spiegato che gli stessi erano stati organizzati

dal suo dipendente, cognato e uomo di fiducia D__________, che AO 1 desiderava

cambiare posto di lavoro per motivi personali e che la sua assunzione si è

perfezionata solo nel marzo 2019 per tenere conto della scarsità di lavoro nei

mesi invernali e del periodo di disdetta (verbale del 14 settembre 2021, p. 3).

Quanto all'asserito peggioramento delle condizioni lavorative, l'appellante non

approfondisce sufficientemente la sua tesi e non fa debito riferimento alle

prove agli atti (ritenuto che i contratti di cui ai doc. 2 e 22 risultano molto

simili fra loro, cfr. consid. A). La questione non appare comunque risolutiva,

dal momento che le censure appellatorie non permettono di confermare l'esistenza

di una violazione contrattuale (tantomeno grave) del dipendente. Peraltro, dal

fatto che quest'ultimo non avesse prontamente contestato il suo allontanamento

immediato dal posto di lavoro non può dedursi una sua ammissione di colpa,

tenuto conto delle modalità con cui è stato attuato (v. sotto) e della protesta

inviata alla controparte già il giorno successivo (cfr. doc. 8 e consid. C). Per

il resto, non avvalendosi l'appellante della giurisprudenza legata al

licenziamento per meri sospetti (STF 4A_365/2020 del 5 aprile 2022 consid. 3.1

seg.) e non pretendendo di aver fatto tutto quanto in suo potere per verificare

la fondatezza di quei sospetti (risultati poi infondati), la questione non

merita ulteriore disamina. Ne deriva che il giudice di primo grado ha

correttamente sancito l'applicazione dell'art. 337c CO.

11.

I

calcoli pretorili relativi al risarcimento secondo l'art. 337c cpv. 1 CO non

sono contestati e vanno senz'altro confermati. L'appellante si oppone invece

alla quantificazione dell'indennità ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO operata

dal primo giudice, chiedendo di sopprimerla o perlomeno di ridurla, viste l'assenza

di una grave violazione della personalità del dipendente e della colpa

concomitante di quest'ultimo. A suo modo di vedere, egli difatti non solo aveva

già disdetto il contratto in via ordinaria e aveva suscitato in lei la

legittima preoccupazione di una sottrazione della cliente, ma aveva pure

reagito passivamente alla comunicazione del licenziamento in tronco, omettendo

di fornire spiegazioni e avvalorando così i suoi sospetti. L'appellante aggiunge

che la controparte ha trovato subito un nuovo lavoro, sicché non avrebbe né

patito particolari sofferenze, né incontrato difficoltà economiche. In ogni

caso, sostiene che ai fini del calcolo le mensilità dovrebbero ammontare a fr.

4'793.65 e non a fr. 5'293.65 (vista la decurtazione salariale di fr. 500.-).

12.

La

censura relativa alla deduzione salariale è già stata risolta al consid. 8, a

cui si rinvia. Lo scarso impatto economico della disdetta sul dipendente è già

stato riconosciuto dal primo giudice. Piuttosto, quest'ultimo ha attribuito

maggiore peso a ulteriori circostanze, quali l'età del dipendente e il lungo

rapporto lavorativo fra le parti, la gravità delle accuse mosse e il

comportamento della datrice di lavoro. In effetti, anche volendo ipotizzare la sua

buona fede nel supporre (erroneamente) la sottrazione della cliente, è indubbio

che essa ha reagito in maniera riprovevole, omettendo di garantire a AO 1 la

protezione e il riguardo dovuto a un dipendente e a maggior ragione a un

collaboratore di lunga data, che aveva dedicato tutta la sua vita professionale

alla ditta e che fino a quel momento non aveva ricevuto neppure un richiamo

formale. Ciò non solo omettendo di cercare un confronto con lui (che si sarebbe

imposto già prima di pronunciare il licenziamento), ma anche per le modalità umilianti

con cui è stato comunicato: l'appellante non nega infatti di avergli imposto un

allontanamento immediato, scortandolo all'interno degli spogliatoi facendo

dapprima uscire i colleghi e poi isolandolo da questi ultimi (v. interrogatori

di F__________, di S__________, e di AO 1, verbale dell'11 febbraio 2021, p. 2,

4.

e 6). Dal fatto che il dipendente in quel frangente non abbia reagito o

provato a difendersi non può poi certamente dedursi l'assenza di sofferenze da

parte sua. Ciò oltretutto se si considera, come già opportunamente evidenziato

dal giudice di prima sede e ignorato nell'impugnativa, che la datrice di lavoro

ha comunicato le sue accuse a terze persone (I__________ e M__________) e,

malgrado sia AO 1 che la cliente avessero tentato di chiarire la situazione

fornendo spiegazioni rispettivamente proponendo un incontro (cfr. doc. 11, 12,

14, 16, 17 ed e-mail 22 febbraio 2019 di I__________), ha perseverato nel

pretendere un ingente risarcimento danni, minacciando una denuncia penale e

Dispositivo

dando l'avvio alla presente causa (doc. 10, 13 e 15). Per questi motivi e

tenuto conto della natura, punitiva oltre che riparatoria, dell'indennità, la

decisione pretorile può essere confermata anche su questo punto.

13. Per

tutti questi motivi, l'appello dev'essere integralmente respinto.

Le spese

giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.

130'752.55 (fr. 79'084.30 + fr. 30'493.65 +

fr. 21'174.60, cfr. art. 94 cpv. 2 CPC), seguono la

soccombenza dell'appellante. Le spese processuali ammontano a fr. 7'000.- (art.

2, 7 e 13 LTG). Per quanto concerne le ripetibili, considerati il contenuto

dell'appello e le numerose tematiche ivi sollevate, come pure il doppio scambio

di scritti, si giustifica di fissarle in fr. 7'000.- applicando le aliquote

medio-alte dell'art. 11 RTar al valore litigioso complessivo anziché nei fr.

9'499.15 auspicati dall'appellato (importo ben al di sopra del massimo

tariffale).

Per questi motivi,

richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L'appello

2 maggio 2023 di AP 1 è respinto (nei limiti della sua ricevibilità).

2. Le

spese processuali della procedura d'appello, pari a fr. 7'000.-, sono a carico dell'appellante,

che rifonderà alla controparte

fr. 7'000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 53 LTF, l'importo

della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda

principale. Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda

riconvenzionale si escludano a vicenda e una della due domande non raggiunga il

valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest'ultima

se il ricorso verte su entrambe le domande. Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).