12.2023.59
Contratto di lavoro; presupposti di una riduzione salariale; licenziamento in tronco ingiustificato
8 agosto 2023Italiano29 min
avente F__________ __________ quale amministratore unico e il figlio S__________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.59
Lugano
8 agosto 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.220 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 6 novembre 2019 da
AP
1
patrocinata dagli PA 1
contro
AO
1 ()
patrocinato dagli avv. PA
2
chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 79'084.30 oltre interessi a
titolo di risarcimento danni;
richieste avversate dal convenuto, che con risposta 3 febbraio 2020
ha pure postulato
in via riconvenzionale la condanna della controparte al pagamento
di complessivi
fr. 56'961.90
oltre interessi a titolo di salario e indennità per
licenziamento in tronco
ingiustificato;
considerato che con decisione 16 marzo 2023 il Pretore ha respinto
la petizione e ha
parzialmente accolto l'azione riconvenzionale nella misura di fr.
30'493.65 lordi oltre
interessi e fr. 21'174.60 netti;
appellante l'attrice, che con appello 2 maggio 2023 ha
chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione e respingere
integralmente l'azione
riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre il convenuto con risposta 26 giugno 2023 ha postulato di
dichiarare inammissibili
le nuove allegazioni dell'appellante e di respingere l'appello,
pure con protesta di spese
e ripetibili;
viste altresì la replica spontanea 10
luglio 2023 dell'appellante e la duplica
spontanea 24 luglio 2023 dell'appellato;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Dal 18 ottobre 1983 al 28 febbraio 2001, AO 1 ha lavorato
quale giardiniere per F__________, titolare dell'omonima ditta individuale
(doc. 3). A partire dal 1° marzo 2001, il contratto è proseguito con la AP 1,
avente F__________ __________ quale amministratore unico e il figlio S__________
quale direttore (dal 2010), e prevedeva un salario di fr. 25.-/ora, un tempo
lavorativo di 40-42-45 ore a settimana e 4 settimane di vacanza all'anno (doc.
2). A fine 2016/inizio 2017 il suo salario mensile ammontava a fr. 5'293.65
lordi, per tredici mensilità (doc. 5). A partire dal mese di marzo 2017, la
datrice di lavoro gli ha ridotto il salario mensile di fr. 500.-, portandolo a
fr. 4'793.65 (doc. M e 6). Nel novembre 2017 il dipendente ha invano chiesto di
revocare tale decurtazione, a suo dire ingiustificata e impostagli
unilateralmente a causa di asserite difficoltà aziendali, chiedendo la
corresponsione retroattiva dei relativi importi (doc. 7).
B.
Il 30 novembre 2018 AO 1 ha rassegnato le proprie dimissioni
con effetto al 28 febbraio 2019, manifestando insoddisfazione per la
summenzionata decurtazione salariale e più in generale per la sua mancata
considerazione all'interno dell'azienda, come pure l'intenzione di intraprendere
una nuova sfida professionale (doc. D).
C.
Il 20 dicembre 2018 AP 1 ha licenziato in tronco il
dipendente, imponendogli l'allontanamento immediato dal posto di lavoro. Il
giorno successivo gli ha poi formalmente notificato tale provvedimento, fondato
sull'art. 337 CO, per un'asserita violazione del dovere di fedeltà (art. 321a
CO) e della Legge federale contro la concorrenza sleale nonché per averle
conseguentemente causato un importante danno (ancora in fase di quantificazione
e che si riservava di far valere in sede giudiziale), annunciandogli l'intenzione
di trattenere i suoi crediti salariali quale garanzia (doc. I). Più
specificatamente, con successivo scritto 9 gennaio 2019 (doc. 10), la datrice
di lavoro gli ha rimproverato di aver incoraggiato una sua importante e storica
cliente (I__________) a non rinnovare il contratto di manutenzione per il suo
giardino allo scopo di fargliene concludere uno nuovo con lui direttamente, e
di averle così causato un danno temporaneamente stimato in
fr. 240'000.-.
D.
Nel frattempo, con scritti 21 dicembre 2018 e 9 gennaio 2019 (doc.
8 e 9) AO 1, per il tramite del sindacato __________, comunicava ad AP 1 la sua
disponibilità a riprendere il lavoro (ritenuta la scadenza contrattuale del 28
febbraio 2019), contestando la validità del licenziamento immediato e la
fondatezza degli addebiti a lui mossi e chiedendo il versamento del salario di
dicembre 2018 e della tredicesima 2018 nonché il versamento retroattivo di
tutte le decurtazioni salariali effettuate da novembre 2017.
E.
A partire da marzo 2019, AO 1 è stato assunto quale
giardiniere presso la società G__________ Sagl di __________ (doc. 21 e 22).
F.
Dopo l'inoltro dell'istanza di conciliazione in data 13
maggio 2019 e l'ottenimento dell'autorizzazione ad agire (doc. B), con
petizione 6 novembre 2019 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, postulandone la condanna al pagamento di fr. 79'084.30
oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2019 a titolo di risarcimento danni per perdita
di guadagno, derivante dal mancato rinnovo del contratto di manutenzione da
parte di I__________ per l'anno 2019 (cfr. doc. E).
G. Con
risposta e domanda riconvenzionale 3 febbraio 2020 il convenuto si è opposto
alla petizione, postulando altresì la condanna della controparte al pagamento
di fr. 56'961.90 oltre interessi, di cui:
-
fr. 10'500.- lordi quale versamento retroattivo della
decurtazione salariale da marzo 2017 a novembre 2018 (fr. 500.- x 21 mesi), oltre
interessi del 5% (calcolati su ogni singolo stipendio mensile a decorrere dal
primo giorno del mese successivo), in quanto da lui mai accettata;
-
fr. 15'880.95 lordi quale salario da dicembre 2018 a febbraio
2019 (fr. 5'293.65 x 3 mesi), oltre interessi del 5% dal 21 dicembre 2018;
-
fr. 3'230.40 lordi a titolo di 13esima mensilità per l'anno 2018,
oltre interessi del 5% dal 21 dicembre 2018;
-
fr. 882.30 lordi a titolo di 13esima mensilità pro rata
temporis per l'anno 2019, oltre interessi del 5% dal 21 dicembre 2018;
-
fr. 26'468.25 netti a titolo di indennità per licenziamento in
tronco ingiustificato.
H.
Con replica e risposta riconvenzionale 8 maggio 2020 AP 1,
oltre a ribadire la propria richiesta di giudizio, ha contestato quella
avversa, in particolare sostenendo il buon fondamento del licenziamento
immediato del dipendente (alla luce della violazione del suo dovere di fedeltà)
come pure della decurtazione salariale (da lui accettata tacitamente e dovuta a
un peggioramento delle sue prestazioni lavorative).
I.
Con duplica e replica riconvenzionale 13 luglio 2020 e
duplica riconvenzionale 13 novembre 2020 le parti si sono riconfermate nelle
proprie antitetiche posizioni, contestando le pretese avverse. Il 27 novembre
2020 AO 1 ha fatto pervenire alla Pretura delle aggiuntive osservazioni
spontanee.
J.
Esperita l'istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi
scritti 13 gennaio 2022 di AO 1 e 17 gennaio 2022 di AP 1, con decisione 16
marzo 2023 il Pretore ha respinto la petizione, con seguito di spese
processuali di complessivi fr. 6'000.- (già comprensivi di fr. 750.- per la
procedura di conciliazione) a carico dell'attrice, pure condannata a rifondere
al convenuto fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.
Contemporaneamente, il
Pretore ha parzialmente accolto l'azione riconvenzionale, facendo ordine ad AP
1 di versare a AO 1 fr. 10'500.- lordi a titolo di salario per il periodo marzo
2017 - novembre 2018 (oltre interessi del 5% calcolati su ogni singolo stipendio
mensile a decorrere dal primo giorno del mese successivo), fr. 19'993.65 lordi
quale salario per il periodo dicembre 2018 - febbraio 2019, tredicesima 2018 e
tredicesima pro rata temporis 2019 (oltre interessi del 5% a far tempo
dal 21 dicembre 2018) e fr. 21'174.60 netti a titolo di indennità per licenziamento
in tronco ingiustificato, come pure di regolarizzare gli oneri sociali di
pertinenza di AO 1 versando agli enti preposti i contributi e le trattenute
dovuti. Le relative spese processuali di complessivi fr. 4'000.- sono state
poste a carico di AP 1 in ragione di fr. 3'600.- e di AO 1 in ragione di fr.
400.-, con condanna della prima a rifondere al secondo fr. 2'000.- a titolo di
ripetibili parziali.
K.
Con appello 2 maggio 2023 AP 1 si è aggravata contro tale
giudizio postulandone la riforma nel senso di accogliere la petizione e
respingere integralmente l'azione riconvenzionale, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi.
L.
Con risposta 26 giugno 2023 AO 1 ha rilevato che alcune
argomentazioni dell'appellante dovevano essere considerate nuove e
irricevibili, postulando per il resto la reiezione del gravame con protesta di
spese e ripetibili di seconda sede, e producendo una nota d'onorario del suo
patrocinatore pari a
fr. 9'499.15 (doc. 4 e 5).
M. Con
replica spontanea 10 luglio 2023 e duplica spontanea 24 luglio 2023 le parti
hanno ulteriormente approfondito le proprie tesi.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Giusta l'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le
decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).
I termini di appello e di
risposta sono entrambi di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC).
2.
In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una
controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.- (v. art. 94 cpv. 1
CPC). Pacifica è dunque l'appellabilità del giudizio impugnato.
L'appello 2 maggio 2023
contro la decisione 16 marzo 2023 (notificata il 17 marzo 2023) è inoltre
tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie e del giorno festivo del 1°
maggio 2023), così com'è tempestiva la risposta 26 giugno 2023 dell'appellato.
3.
L'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante
deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché
sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può
limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì
deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità
di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure
ricorsuali, pena l'irricevibilità delle medesime.
Si può sin d'ora rilevare
che il gravame in vari punti non rispetta questi presupposti, limitandosi a
riproporre delle tesi soggettive senza confrontarsi con le argomentazioni del
primo giudice, rispettivamente limitandosi ad avanzare delle argomentazioni
generiche prive delle necessarie spiegazioni e specificazioni o di puntuali
rinvii ai documenti agli atti.
4.
In sede di appello, possono essere presentati fatti nuovi o nuovi
mezzi di prova solo alle condizioni poste dall'art. 317 CPC. Nel caso concreto,
l'appellato contesta l'indicazione dell'appellante secondo cui la sua
collaborazione con I__________ fosse durata per 50 anni (in quanto nuova e
inammissibile), ma la circostanza è ininfluente ai fini del giudizio; è in ogni
caso pacifico che ella fosse una sua cliente storica. Il fatto poi che l'appellante
o S__________ abbiano dichiarato in corso di causa di avere concesso a AO 1 (in
occasione del colloquio del febbraio 2017) un termine di riflessione per
accettare la decurtazione salariale, smentendo l'iniziale tesi secondo cui il
dipendente vi aveva immediatamente acconsentito, costituisce più un'ammissione
che un fatto nuovo, che verrà valutata nel seguito.
5.
Nella decisione impugnata il Pretore, dopo aver accertato la propria
competenza sia per l'azione principale (art. 24 CLug) che per quella
riconvenzionale (art. 20 cpv. 2 CLug) e l'applicabilità del diritto svizzero
(art. 121 cpv. 1 LDIP), ha stabilito che la decurtazione salariale operata
dalla datrice di lavoro costituiva un suo atto unilaterale mai accettato
(nemmeno tacitamente) dal dipendente. Quest'ultimo difatti si era dapprima rifiutato
di sottoscrivere per accettazione il doc. M nonché si era opposto verbalmente
alla misura, e in seguito aveva pure formalizzato la sua contrarietà mediante
uno scritto (doc. 7) a cui la controparte non aveva neppure replicato. A titolo
abbondanziale il primo giudice ha anche ritenuto dubbioso il motivo addotto
dalla datrice di lavoro per giustificare la riduzione (asserito calo delle
prestazioni lavorative del dipendente), non essendo nemmeno dimostrato che quest'ultimo
fosse cosciente di una sua insoddisfazione al riguardo.
Sul tema dell'asserita
grave violazione dell'obbligo di fedeltà da parte di AO 1, il Pretore ha rilevato
che questa tesi poggia solamente sulle dichiarazioni degli organi di AP 1, F__________
e S__________ (aventi valore probatorio ridotto), sul doc. H (che costituisce
però una semplice allegazione di parte) e sulla testimonianza di A__________ (da
apprezzare con prudenza, essendo egli un dipendente della società) ed è smentita
da una serie di prove maggiormente convincenti (testimonianza di I__________; dichiarazioni
di quest'ultima contenute nel doc. 11, nell'e-mail 22 febbraio 2019 e nel fax
19.
aprile 2021; testimonianza di M__________, segretaria della cliente, e di P__________,
socio e gerente di G__________ Sagl; doc. 3, 21 e 22; interrogatorio di AO 1).
Queste prove attestano che AO 1 non ha incoraggiato I__________ a non rinnovare
il contratto con AP 1 per concluderne uno con lui, rispettivamente non ha dato
le dimissioni per accaparrarsi la cliente; piuttosto, ne risulta che egli ha
disdetto il contratto in quanto scontento della sua situazione presso AP 1 e
nella prospettiva di iniziare un nuovo impiego presso G__________, come pure
che è stata la cliente stessa, peraltro già insoddisfatta delle prestazioni
ricevute e apprendendo delle dimissioni di AO 1 (persona di sua fiducia che
fino a quel momento le aveva curato il giardino), a decidere autonomamente di
non rinnovare il contratto, proponendo a quest'ultimo di lavorare per lei ma
concludendo nel seguito un nuovo contratto di manutenzione con una ditta terza.
Il primo giudice ha pertanto negato l'esistenza di una violazione contrattuale
da parte di AO 1 tale da fondare una domanda di risarcimento danni o tantomeno
un licenziamento in tronco. Di qui il suo diritto, ai sensi dell'art. 337c cpv.
1.
e cpv. 3 CO, a ricevere il salario (compresa la tredicesima) fino alla
scadenza del termine ordinario di disdetta, nonché un'indennità quantificata in
4.
mensilità (vista la grave lesione della sua personalità).
6.
In merito alla decurtazione salariale, l'appellante ribadisce che il
Pretore avrebbe dovuto ammettere un'accettazione tacita del dipendente ai sensi
dell'art. 6 CO ritenuto che, anche volendo ammettere una sua iniziale
contestazione orale o derivante dalla mancata sottoscrizione del doc. M, egli
in un successivo periodo di ben 21 mesi si è limitato a formulare un'unica e
generica contestazione nel novembre 2017 (doc. 7) e poi è rimasto silente per
un ulteriore anno e fin dopo le sue dimissioni, formulando una relativa pretesa
risarcitoria soltanto in seguito al suo licenziamento in tronco. Ciò tenuto
conto che il Tribunale federale ha stabilito che la percezione di un salario
ridotto per 3/6/10 mesi senza avanzare contestazioni già porta a confermare un
consenso tacito del dipendente. L'appellante aggiunge che tale riduzione era
dovuta a un comprovato calo delle sue prestazioni lavorative (cfr. teste __________
L__________, dipendente della fiduciaria di AP 1, testi __________ B__________ e
C__________, dipendente rispettivamente ex dipendente della medesima) e gli
permetteva il mantenimento del suo contratto di lavoro, mentre la diversa
motivazione da lui fornita (situazione di crisi aziendale, rispettivamente
rischio di mancato rinnovo del contratto da parte di una cliente, la “ditta __________”)
sarebbe infondata oltre che del tutto inverosimile: non solo poiché tale ditta
non ha mai ipotizzato un mancato rinnovo, ma anche perché AP 1 genera utili da
oltre vent'anni e la semplice decurtazione di fr. 500.- mensili dal salario di
un unico dipendente non avrebbe comunque avuto un rilevante impatto.
7.
Ora, sul tema si può ricordare (come già fatto dal primo giudice) che
la datrice di lavoro non può ridurre unilateralmente il salario futuro (quale
elemento essenziale del contratto) senza che una clausola contrattuale lo
permetta o senza che il lavoratore dia il suo accordo, ritenuto che in caso di
mancata accettazione essa deve ricorrere alla disdetta con riserva di modifica (cosiddetta
“Änderungskündigung”). Un'accettazione del dipendente non è di regola
vincolata ad alcuna forma e può anche essere tacita. L'onere della prova
incombe alla datrice di lavoro. Trattandosi di una modifica
contrattuale sfavorevole per il lavoratore, il giudice
deve far prova di riserbo nell'esaminare la portata del suo silenzio e
ammettere l'esistenza di un suo consenso tacito solamente quando le regole
della buona fede, del diritto o dell'equità gli avrebbero imposto una reazione esplicita
in caso di disaccordo (STF 4A_434/2014 del 27 marzo 2015 consid. 3.2 e 4A_216/2017
del 23 giugno 2017 consid. 5.2). Qualora il dipendente incassi un
salario inferiore a quello originariamente pattuito per almeno tre mensilità
senza formulare alcuna riserva, può subentrare la presunzione che egli abbia
accettato la decurtazione. In tale caso, è il dipendente che deve provare le circostanze particolari sulla base delle quali il datore di lavoro, malgrado
il suo silenzio, non avrebbe dovuto né potuto concludere per la tacita
accettazione della modifica (STF 4A_404/2014 del 17 dicembre 2014 consid. 5.1 e
4C.242/2005 del 9 novembre 2005 consid. 4.3).
8.
L'appellante non contesta debitamente l'assunto pretorile, fondato sugli
interrogatori di S__________ e di AO 1 e sulla testimonianza di __________ L__________,
secondo cui la decurtazione salariale era stata presentata al lavoratore come
atto unilaterale e non come proposta, rispettivamente secondo cui quest'ultimo,
nel momento in cui gli era stata prospettata (febbraio 2017), aveva manifestato
la sua contrarietà rifiutandosi di sottoscrivere per accettazione (così come
gli era stato richiesto) lo scritto di cui al doc. M. L'appellante neppure si
confronta con gli accertamenti del primo giudice relativi al contenuto del doc.
7.
(protesta scritta del dipendente nel novembre 2017), ovvero non contesta che tale
scritto, contenente una protesta formale, comprova anche l'esistenza di
pregresse contestazioni verbali, né mette in dubbio che la decisione del
dipendente di cercare un confronto personale con i suoi superiori prima di
formalizzare ufficialmente le proprie lamentele è ben comprensibile alla luce
del rapporto lavorativo di lunga data. Neppure è controverso che la datrice di
lavoro non ha mai contestato lo scritto doc. 7 e non vi ha mai dato riscontro.
A conferma della decisione pretorile, non si può pertanto desumere che quest'ultima
potesse in buona fede confidare in un consenso tacito del dipendente.
Piuttosto, si deve concludere che AO 1 aveva più volte manifestato il suo dissenso,
non potendosi da lui pretendere che lo reiterasse dopo che la datrice di lavoro
aveva manifestato una totale chiusura al dialogo e l'irremovibilità della sua
posizione. Non essendo la deduzione salariale fondata su una clausola
contrattuale, su una disdetta sotto riserva di modifica né su un consenso del
dipendente, la decisione pretorile di ritenerla ingiustificata resiste alla
critica e dev'essere confermata, senza necessità di esaminare quali fossero le
motivazioni soggiacenti.
9.
L'appellante critica il primo giudice anche per avere negato l'esistenza
di una violazione contrattuale da parte di AO 1 (violazione dell'obbligo di
fedeltà), ribadendo che questi le avrebbe sottratto la storica cliente I__________
e che ciò non solo giustificava un licenziamento in tronco (ed escludeva
pertanto l'applicazione dell'art. 337c CO), ma le conferiva altresì il diritto
a pretendere il risarcimento dei relativi danni.
A suo modo di vedere, il
Pretore avrebbe erroneamente apprezzato le prove agli atti, attribuendo un
eccessivo valore a quelle in favore del dipendente e trascurando quelle a lui
sfavorevoli. Nello specifico, gli interrogatori di F__________ e di S__________
__________ avrebbero confermato il reale svolgimento dei fatti, ovvero che I__________
non aveva rinnovato il contratto poiché aveva concordato che AO 1 a partire dall'anno
seguente (2019) avrebbe garantito la manutenzione del suo giardino. Anche il
teste A__________ avrebbe descritto nel dettaglio il comportamento subdolo e
ingannevole di AO 1, che l'aveva rassicurato sul suo ruolo quale futuro
responsabile del giardino celandogli l'esistenza di diversi accordi con la
cliente.
Per contro, a mente dell'appellante
le prove in favore del dipendente sarebbero inattendibili per svariate ragioni.
Innanzitutto I__________
non sarebbe qualificabile come teste neutrale bensì casomai ostile, avendo
contraddittoriamente ammesso in un primo momento (il 20 dicembre 2018) i tentativi
di AO 1 di accaparrarsela quale cliente nonché gli accordi con lui presi, per
poi cambiare radicalmente versione ed esprimere insoddisfazione nei confronti
delle prestazioni di AP 1 solamente dopo aver appreso del suo licenziamento in
tronco (malgrado per tutta la durata del mandato non avesse mai mosso critiche
né tantomeno richiami scritti, avanzando piuttosto, e sempre in toni
amichevoli, un gran numero di richieste, cfr. doc. N-S). Ella oltretutto in
corso di causa avrebbe mostrato reticenza nel testimoniare, addirittura
dichiarando in un'occasione, con soli tre giorni di anticipo, che non avrebbe
presenziato alla prevista udienza.
Per l'appellante anche M__________,
segretaria di I__________ e dunque a lei vicina, durante l'incontro del 20
dicembre 2018 non aveva smentito l'esistenza di accordi fra questa e AO 1,
sicché la sua successiva testimonianza di segno opposto non sarebbe
attendibile. A suo modo di vedere anche le dichiarazioni di AO 1 e del teste P__________
in relazione ai motivi che hanno condotto alle dimissioni del dipendente
(insoddisfazione, prospettiva di un nuovo impiego) avrebbero scarsa valenza
probatoria: sarebbe difatti inverosimile che AO 1 possa aver deciso di lasciare
il suo posto di lavoro, all'età di 53 anni e con una famiglia a carico,
semplicemente in previsione di un'ipotesi lavorativa ancora incerta (ovvero
fondata sulla semplice promessa di D__________, dipendente della G__________
Sagl, di una futura assunzione) e senza aver ancora siglato alcun contratto
(ritenuto che il teste P__________ ha dichiarato di aver conosciuto AO 1 solo
nel marzo 2019 e che prima di allora non vi era stato alcun colloquio). Oltretutto,
le condizioni lavorative offerte dalla G__________ Sagl sarebbero state peggiori
di quelle di AP 1 (salario inferiore e a ore, una settimana in meno di ferie,
nessuna indennità per intemperie, nessuna assicurazione complementare LAINF). Secondo
l'appellante, il reale motivo delle dimissioni della controparte risiederebbe dunque
nella sua aspettativa di poter lavorare per I__________.
L'appellante aggiunge che
le dichiarazioni di AO 1 in sede di interrogatorio (alle quali il Pretore
avrebbe a torto attribuito un elevato peso probatorio) non avrebbero alcuna
credibilità anche per altre ragioni: non soltanto a causa della sua
inverosimile spiegazione relativa alla decurtazione salariale (v. consid. 6 in
fondo), ma anche perché egli avrebbe sostenuto contrariamente al vero di non
aver mai ricevuto lo scritto doc. M (tesi smentita dalla teste __________ L__________).
L'appellante sottolinea anche che il medesimo, allorché aveva appreso del suo licenziamento
immediato, non aveva avanzato proteste (come da lui stesso ammesso) né mostrato
particolare preoccupazione, manifestando pertanto una passiva accettazione del
provvedimento come pure la consapevolezza della violazione da lui commessa.
10.
Il
Pretore ha già esposto dottrina e giurisprudenza in relazione ai presupposti di
un licenziamento in tronco, alle quali si rinvia senza necessità di riprodurle
nella presente decisione. Basti qui evidenziare che incombeva ad AP 1
dimostrare l'asserita violazione contrattuale della controparte, sia per
legittimare la misura da lei presa, sia nell'ottica della sua azione di
risarcimento danni.
Il giudice fonda il suo
convincimento apprezzando liberamente le prove (art. 157 CPC). Fra i mezzi di
prova rientra anche l'interrogatorio (art. 191 CPC), tenuto però conto che le
dichiarazioni che una parte fa in favore di una propria tesi devono essere
apprezzate con prudenza (STF 5A_56/2018 del 6 marzo 2018 consid. 4.2.2); ciò
vale nel concreto sia per l'interrogatorio di F__________ e S__________ (quali
organi di AP 1), sia per quello di AO 1, che presentano versioni contrastanti.
Determinante risulta pertanto verificare quale tesi risulti più convincente
alla luce delle ulteriori prove, come fatto anche dal Pretore.
Per quanto riguarda la
testimonianza di A__________, l'appellante non contesta l'accertamento
pretorile secondo cui essa è generica e va valutata con cautela, essendo egli un
suo dipendente (decisione impugnata, p. 12 secondo paragrafo). Ad ogni modo, il
teste si è limitato a riportare, nella sua audizione del 10 giugno 2021 e
rinviando alla sua dichiarazione scritta di cui al doc. G, le accuse che F__________
aveva rivolto a AO 1, rispettivamente ha riferito che quest'ultimo (a suo modo
di vedere) non aveva negato l'esistenza di un accordo, affermando: “non
doveva saperlo nessuno e alla fine è meglio che rimani nella tua ignoranza che
meno sai e meglio è”, malgrado in precedenza lo avesse rassicurato sul suo
futuro ruolo di giardiniere responsabile della cliente. Il teste non ha però
preteso che l'iniziativa fosse giunta da AO 1 e quindi che egli avesse
attivamente tentato di sottrarre la cliente alla sua datrice di lavoro.
Invero le testimonianze
della cliente medesima (quale persona che più di ogni altra, visto il suo
diretto coinvolgimento, poteva riferire sul reale svolgimento dei fatti e sul
suo processo decisionale e che in ogni caso poteva valutare liberamente se
rinnovare o meno il contratto) e di M__________ (verbali del 10 novembre 2021,
p. 3-4 e del 22 aprile 2021, p. 1-3), che il Pretore ha ricordato essere
persone prive di legami particolari con AO 1 nonché disinteressate all'esito
della causa (circostanza neppure debitamente contestata con il gravame), lo
hanno categoricamente smentito. Le due testi hanno affermato che era stata la
cliente, già poco soddisfatta delle prestazioni di AP 1 e dopo aver appreso
delle dimissioni del suo giardiniere di riferimento (che pacificamente era
persona di sua fiducia, v. teste I__________, verbale del 10 novembre 2021, p.
3-4; teste M__________, verbale del 22 aprile 2021, p. 1-2; interrogatorio di S__________,
verbale dell'11 febbraio 2021, p. 4), a stabilire autonomamente di non
rinnovare il contratto di manutenzione in essere, come pure che ella non aveva
ancora deciso a chi affidarlo in futuro e aveva semplicemente ipotizzato di
impiegare AO 1 presso di lei quale custode/tuttofare per qualche giorno a
settimana.
L'appellante pretende di
destituire credibilità a queste due testimonianze, ma invano. In primo luogo,
lei stessa le aveva richieste quali prove (cfr. verbale di prime arringhe del
15.
gennaio 2021), manifestando con ciò di ritenerle di principio attendibili
(sul tema, cfr. IICCA del 30 marzo 2020, inc. 12.2019.9 consid. 8.1.1.1 e IICCA
del 24 aprile 2020, inc. 12.2019.94, consid. 3.1).
In secondo luogo l'appellante,
in violazione del suo onere di motivazione, non spiega quale prova attesterebbe
la presunta contraddittorietà delle due testi, ovvero l'esistenza di loro
dichiarazioni differenti. Volendo identificarla nel doc. H (“verbale” dell'incontro
20.
dicembre 2018), l'appellante non si confronta con la decisione di prima
sede, ovvero non contesta che quel documento è stato da lei redatto a
posteriori, che le due testi non l'hanno mai sottoscritto e anzi l'hanno
esplicitamente sconfessato e che esso deve valere quale semplice allegazione di
parte. I doc. N-S si limitano a riportare l'esistenza di comunicazioni e
richieste da parte della cliente e non escludono che la stessa possa aver avuto
delle rimostranze.
Inoltre, le spiegazioni
fornite da I__________ e da M__________ sono pure suffragate da altre prove: il
doc. 11, l'e-mail 22 febbraio 2019 e il fax 19 aprile 2021 contenuti nell'edizione
documenti rivolta all'attrice e la testimonianza di E__________, già
collaboratore di I__________ (verbale del 10 ottobre 2021, p. 2). I citati
documenti attestano pure che la cliente, già prima dell'avvio della presente
procedura, era stata più volte sollecitata a fornire la propria versione dei
fatti, trasmessa per scritto anche ad AP 1; si può dunque ben immaginare la sua
perplessità nell'apprendere dell'avvio della causa giudiziaria e della richiesta
di fornire ulteriori spiegazioni, considerato che i suoi scritti alla Pretura
del 16 aprile e 29 ottobre 2021 lasciano trasparire non tanto la sua
indisponibilità a collaborare bensì piuttosto la sua preoccupazione per una sua
esposizione al rischio di contagio da Covid-19 in caso di partecipazione a un'udienza
in periodo di pandemia e che ella in ogni caso ha poi dato seguito alla sua
convocazione.
Parimenti destituisce di
fondamento la tesi attorea di sottrazione della cliente il fatto che quest'ultima
abbia in definitiva sottoscritto un nuovo contratto di manutenzione con una
ditta terza che nulla ha a che vedere con AO 1 o con G__________ Sagl,
circostanza che, ancora una volta, l'appellante non contesta. Per questi
motivi, l'accertamento secondo cui AO 1 ha dato le dimissioni a causa dell'insoddisfazione
per la sua situazione lavorativa (a seguito della decurtazione salariale e del
calo della considerazione di cui godeva all'interno della ditta, v. anche il
suo interrogatorio, verbale dell'11 febbraio 2021, p. 5-6) e della prospettiva
di un nuovo impiego presso la G__________ Sagl (e non per accaparrarsi la
cliente) resiste alla critica. D'altronde, il doc. 21 menziona l'esistenza di
colloqui conoscitivi già nell'ottobre e novembre 2018; P__________ (teste
notificato pure dall'attrice medesima) ha spiegato che gli stessi erano stati organizzati
dal suo dipendente, cognato e uomo di fiducia D__________, che AO 1 desiderava
cambiare posto di lavoro per motivi personali e che la sua assunzione si è
perfezionata solo nel marzo 2019 per tenere conto della scarsità di lavoro nei
mesi invernali e del periodo di disdetta (verbale del 14 settembre 2021, p. 3).
Quanto all'asserito peggioramento delle condizioni lavorative, l'appellante non
approfondisce sufficientemente la sua tesi e non fa debito riferimento alle
prove agli atti (ritenuto che i contratti di cui ai doc. 2 e 22 risultano molto
simili fra loro, cfr. consid. A). La questione non appare comunque risolutiva,
dal momento che le censure appellatorie non permettono di confermare l'esistenza
di una violazione contrattuale (tantomeno grave) del dipendente. Peraltro, dal
fatto che quest'ultimo non avesse prontamente contestato il suo allontanamento
immediato dal posto di lavoro non può dedursi una sua ammissione di colpa,
tenuto conto delle modalità con cui è stato attuato (v. sotto) e della protesta
inviata alla controparte già il giorno successivo (cfr. doc. 8 e consid. C). Per
il resto, non avvalendosi l'appellante della giurisprudenza legata al
licenziamento per meri sospetti (STF 4A_365/2020 del 5 aprile 2022 consid. 3.1
seg.) e non pretendendo di aver fatto tutto quanto in suo potere per verificare
la fondatezza di quei sospetti (risultati poi infondati), la questione non
merita ulteriore disamina. Ne deriva che il giudice di primo grado ha
correttamente sancito l'applicazione dell'art. 337c CO.
11.
I
calcoli pretorili relativi al risarcimento secondo l'art. 337c cpv. 1 CO non
sono contestati e vanno senz'altro confermati. L'appellante si oppone invece
alla quantificazione dell'indennità ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO operata
dal primo giudice, chiedendo di sopprimerla o perlomeno di ridurla, viste l'assenza
di una grave violazione della personalità del dipendente e della colpa
concomitante di quest'ultimo. A suo modo di vedere, egli difatti non solo aveva
già disdetto il contratto in via ordinaria e aveva suscitato in lei la
legittima preoccupazione di una sottrazione della cliente, ma aveva pure
reagito passivamente alla comunicazione del licenziamento in tronco, omettendo
di fornire spiegazioni e avvalorando così i suoi sospetti. L'appellante aggiunge
che la controparte ha trovato subito un nuovo lavoro, sicché non avrebbe né
patito particolari sofferenze, né incontrato difficoltà economiche. In ogni
caso, sostiene che ai fini del calcolo le mensilità dovrebbero ammontare a fr.
4'793.65 e non a fr. 5'293.65 (vista la decurtazione salariale di fr. 500.-).
12.
La
censura relativa alla deduzione salariale è già stata risolta al consid. 8, a
cui si rinvia. Lo scarso impatto economico della disdetta sul dipendente è già
stato riconosciuto dal primo giudice. Piuttosto, quest'ultimo ha attribuito
maggiore peso a ulteriori circostanze, quali l'età del dipendente e il lungo
rapporto lavorativo fra le parti, la gravità delle accuse mosse e il
comportamento della datrice di lavoro. In effetti, anche volendo ipotizzare la sua
buona fede nel supporre (erroneamente) la sottrazione della cliente, è indubbio
che essa ha reagito in maniera riprovevole, omettendo di garantire a AO 1 la
protezione e il riguardo dovuto a un dipendente e a maggior ragione a un
collaboratore di lunga data, che aveva dedicato tutta la sua vita professionale
alla ditta e che fino a quel momento non aveva ricevuto neppure un richiamo
formale. Ciò non solo omettendo di cercare un confronto con lui (che si sarebbe
imposto già prima di pronunciare il licenziamento), ma anche per le modalità umilianti
con cui è stato comunicato: l'appellante non nega infatti di avergli imposto un
allontanamento immediato, scortandolo all'interno degli spogliatoi facendo
dapprima uscire i colleghi e poi isolandolo da questi ultimi (v. interrogatori
di F__________, di S__________, e di AO 1, verbale dell'11 febbraio 2021, p. 2,
4.
e 6). Dal fatto che il dipendente in quel frangente non abbia reagito o
provato a difendersi non può poi certamente dedursi l'assenza di sofferenze da
parte sua. Ciò oltretutto se si considera, come già opportunamente evidenziato
dal giudice di prima sede e ignorato nell'impugnativa, che la datrice di lavoro
ha comunicato le sue accuse a terze persone (I__________ e M__________) e,
malgrado sia AO 1 che la cliente avessero tentato di chiarire la situazione
fornendo spiegazioni rispettivamente proponendo un incontro (cfr. doc. 11, 12,
14, 16, 17 ed e-mail 22 febbraio 2019 di I__________), ha perseverato nel
pretendere un ingente risarcimento danni, minacciando una denuncia penale e
Dispositivo
dando l'avvio alla presente causa (doc. 10, 13 e 15). Per questi motivi e
tenuto conto della natura, punitiva oltre che riparatoria, dell'indennità, la
decisione pretorile può essere confermata anche su questo punto.
13. Per
tutti questi motivi, l'appello dev'essere integralmente respinto.
Le spese
giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.
130'752.55 (fr. 79'084.30 + fr. 30'493.65 +
fr. 21'174.60, cfr. art. 94 cpv. 2 CPC), seguono la
soccombenza dell'appellante. Le spese processuali ammontano a fr. 7'000.- (art.
2, 7 e 13 LTG). Per quanto concerne le ripetibili, considerati il contenuto
dell'appello e le numerose tematiche ivi sollevate, come pure il doppio scambio
di scritti, si giustifica di fissarle in fr. 7'000.- applicando le aliquote
medio-alte dell'art. 11 RTar al valore litigioso complessivo anziché nei fr.
9'499.15 auspicati dall'appellato (importo ben al di sopra del massimo
tariffale).
Per questi motivi,
richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L'appello
2 maggio 2023 di AP 1 è respinto (nei limiti della sua ricevibilità).
2. Le
spese processuali della procedura d'appello, pari a fr. 7'000.-, sono a carico dell'appellante,
che rifonderà alla controparte
fr. 7'000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 53 LTF, l'importo
della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda
principale. Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda
riconvenzionale si escludano a vicenda e una della due domande non raggiunga il
valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest'ultima
se il ricorso verte su entrambe le domande. Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).