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Decisione

12.2023.6

Scioglimento di una società avente scopo illecito, appello irricevibile per assente interesse degno di protezione

3 febbraio 2023Italiano6 min

postulato innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano lo scioglimento di AP 1 nella

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

12.2023.6

Lugano

3 febbraio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.3768 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 10 agosto 2022 dal

AO

1

rappr. dal RA 1

contro

AP

1

chiedente nella procedura sommaria a

tutela dei casi manifesti lo scioglimento della

società;

richiesta avversata dalla convenuta e

che il Pretore ha dichiarato irricevibile con

decisione 27 dicembre 2022;

insorgente AP 1, che con appello 7 gennaio 2023 ha postulato

l’annullamento dell’impugnato giudizio e

di concederle di effettuare il suo scioglimento

per il tramite della procedura ordinaria

di liquidazione;

tenuto conto che l’impugnativa non è

stata notificata al AO 1 per

osservazioni;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti di causa;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.

Con istanza 10

agosto 2022 il AO 1, per il tramite del Procuratore Pubblico (PP) RA 1, ha

postulato innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano lo scioglimento di AP 1 nella

procedura sommaria per la tutela nei casi manifesti avendo la medesima uno

scopo illecito (art. 52 cpv. 3 CC oppure art. 78 CC per analogia) e meglio

persistendo da anni i suoi organi, per il tramite della società (e in assenza

della necessaria autorizzazione), nell’esercitare abusivamente la professione

di fiduciario (art. 23 cpv. 3 LFid). Di qui la richiesta di disporre la

liquidazione della società secondo le prescrizioni applicabili al fallimento a

cura dell’Ufficio fallimenti di Lugano, prescindendo dall’applicazione

dell’art. 57 cpv. 3 CC (devoluzione del suo patrimonio in favore degli enti

pubblici), ritenuto che “la sorte degli averi provento di reato è già stata

regolata nell’ambito della procedura penale”.

Considerandi

2.

Con osservazioni

2.

ottobre 2022 AP 1 si è opposta all’istanza, in sintesi contestando di

svolgere (attualmente) attività fiduciarie soggette ad autorizzazione e di

dover subire uno scioglimento coatto in via fallimentare, rilevando di avere

nel frattempo ceduto il proprio pacchetto clienti nonché postulando in via

preliminare di effettuare un tentativo di conciliazione, e nel merito (in via

principale) la reiezione dell’istanza, o subordinatamente il differimento dello

scioglimento e il permesso di effettuare la liquidazione per il tramite dei

suoi organi onde incassare le proprie spettanze e saldare le proprie pendenze

(fra cui un “prestito COVID-19” di fr. 35'000.-, che ha chiesto di non considerare

quale credito privilegiato). Per il resto, la società ha dichiarato di non

opporsi al congelamento dei suoi conti bancari, purché avesse la possibilità di

eseguire pagamenti previa autorizzazione da parte del PP.

3.

Con decisione 27

dicembre 2022 il Pretore ha dichiarato l’istanza irricevibile per assenza di un

caso manifesto ai sensi dell’art. 257 CPC, ponendo le spese processuali (fr.

350.-) a carico dell’istante.

4.

Con appello 7

gennaio 2023 AP 1 si è aggravata contro la suddetta decisione, postulando di

annullarla e di concederle di effettuare il suo scioglimento per il tramite

della procedura ordinaria di liquidazione (avendo ella cessato ogni attività e

non avendo più né dipendenti, né impegni attivi), ritenuto che detta richiesta era

già stata avanzata in via subordinata innanzi alla giudice di prima sede, che

quest’ultima l’avrebbe trascurata e che una procedura di messa in liquidazione

volontaria seguita dalla sua amministrazione attuale (invece che una

liquidazione coatta in via fallimentare) potrebbe meglio consentire il recupero

dei propri crediti, ciò che andrebbe a beneficio dei creditori societari.

L’appellante ha allegato al suo gravame svariati documenti.

5.

L’appello non è

stato notificato al AO 1 per una risposta.

6.

Contro una

decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti in una

causa dal valore di almeno fr. 10'000.- è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1

lett. a CPC), da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC).

7.

Nella

fattispecie, il valore della controversia raggiunge la soglia di fr. 10'000.-

testé menzionata (già solo tenuto conto del valore del capitale nominale di AP

1.

risultante a RC, pari a fr. 100'000.-), sicché il giudizio pretorile era

appellabile. Il gravame è inoltre pacificamente tempestivo.

8.

Giusta gli art.

59.

cpv. 1 e 60 CPC il giudice, sulla base di un esame d’ufficio, entra nel

merito di un’azione o istanza solo se sono dati i presupposti processuali. Fra

questi vi è anche l’interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC).

Tale presupposto difetta manifestamente nella fattispecie, dal momento che la

società appellante è stata vincente in prima sede ed è pertanto libera di

decretare e attuare in ogni momento, privatamente e tramite i suoi organi, il

suo scioglimento e la sua liquidazione, senza necessità di ottenere una

pronuncia giudiziale al riguardo. Rimangono riservati il dovere per gli organi,

qualora dovessero costatare un sovra-indebitamento societario ai sensi

dell’art. 725b CO, di darne avviso al giudice, come pure la facoltà per il

Registro di commercio (al quale la presente decisione viene comunicata, per le

verifiche che riterrà opportune), di cancellare d’ufficio la società dal

registro di commercio qualora essa, oltre a non esercitare più alcuna attività,

non avesse più attivi realizzabili (art. 934 CO).

9.

Per tutti questi

motivi, l’impugnativa dev’essere dichiarata manifestamente irricevibile. Visto

il suo esito, essa non è stata notificata alla controparte per una risposta

(art. 312 cpv. 1 CPC).

10.

Le spese

processuali, fissate in conformità con gli art. 2, 9 cpv. 2 e 13 LTG, sono

poste a carico di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano indennità.

11.

Il presente

giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice

unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 e lett. b cfr. 2 LOG.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese l’art. 106 CPC e

la LTG,

decide:

1. L’appello 7 gennaio 2023 di AP 1 è irricevibile.

2. Le spese processuali di seconda sede di fr. 400.-

sono a carico dell’appellante. Non si assegnano indennità.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3 e all’Ufficio del registro di commercio

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).