12.2023.6
Scioglimento di una società avente scopo illecito, appello irricevibile per assente interesse degno di protezione
3 febbraio 2023Italiano6 min
postulato innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano lo scioglimento di AP 1 nella
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Incarto n.
Fatti
12.2023.6
Lugano
3 febbraio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.3768 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 10 agosto 2022 dal
AO
1
rappr. dal RA 1
contro
AP
1
chiedente nella procedura sommaria a
tutela dei casi manifesti lo scioglimento della
società;
richiesta avversata dalla convenuta e
che il Pretore ha dichiarato irricevibile con
decisione 27 dicembre 2022;
insorgente AP 1, che con appello 7 gennaio 2023 ha postulato
l’annullamento dell’impugnato giudizio e
di concederle di effettuare il suo scioglimento
per il tramite della procedura ordinaria
di liquidazione;
tenuto conto che l’impugnativa non è
stata notificata al AO 1 per
osservazioni;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
Con istanza 10
agosto 2022 il AO 1, per il tramite del Procuratore Pubblico (PP) RA 1, ha
postulato innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano lo scioglimento di AP 1 nella
procedura sommaria per la tutela nei casi manifesti avendo la medesima uno
scopo illecito (art. 52 cpv. 3 CC oppure art. 78 CC per analogia) e meglio
persistendo da anni i suoi organi, per il tramite della società (e in assenza
della necessaria autorizzazione), nell’esercitare abusivamente la professione
di fiduciario (art. 23 cpv. 3 LFid). Di qui la richiesta di disporre la
liquidazione della società secondo le prescrizioni applicabili al fallimento a
cura dell’Ufficio fallimenti di Lugano, prescindendo dall’applicazione
dell’art. 57 cpv. 3 CC (devoluzione del suo patrimonio in favore degli enti
pubblici), ritenuto che “la sorte degli averi provento di reato è già stata
regolata nell’ambito della procedura penale”.
Considerandi
2.
Con osservazioni
2.
ottobre 2022 AP 1 si è opposta all’istanza, in sintesi contestando di
svolgere (attualmente) attività fiduciarie soggette ad autorizzazione e di
dover subire uno scioglimento coatto in via fallimentare, rilevando di avere
nel frattempo ceduto il proprio pacchetto clienti nonché postulando in via
preliminare di effettuare un tentativo di conciliazione, e nel merito (in via
principale) la reiezione dell’istanza, o subordinatamente il differimento dello
scioglimento e il permesso di effettuare la liquidazione per il tramite dei
suoi organi onde incassare le proprie spettanze e saldare le proprie pendenze
(fra cui un “prestito COVID-19” di fr. 35'000.-, che ha chiesto di non considerare
quale credito privilegiato). Per il resto, la società ha dichiarato di non
opporsi al congelamento dei suoi conti bancari, purché avesse la possibilità di
eseguire pagamenti previa autorizzazione da parte del PP.
3.
Con decisione 27
dicembre 2022 il Pretore ha dichiarato l’istanza irricevibile per assenza di un
caso manifesto ai sensi dell’art. 257 CPC, ponendo le spese processuali (fr.
350.-) a carico dell’istante.
4.
Con appello 7
gennaio 2023 AP 1 si è aggravata contro la suddetta decisione, postulando di
annullarla e di concederle di effettuare il suo scioglimento per il tramite
della procedura ordinaria di liquidazione (avendo ella cessato ogni attività e
non avendo più né dipendenti, né impegni attivi), ritenuto che detta richiesta era
già stata avanzata in via subordinata innanzi alla giudice di prima sede, che
quest’ultima l’avrebbe trascurata e che una procedura di messa in liquidazione
volontaria seguita dalla sua amministrazione attuale (invece che una
liquidazione coatta in via fallimentare) potrebbe meglio consentire il recupero
dei propri crediti, ciò che andrebbe a beneficio dei creditori societari.
L’appellante ha allegato al suo gravame svariati documenti.
5.
L’appello non è
stato notificato al AO 1 per una risposta.
6.
Contro una
decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti in una
causa dal valore di almeno fr. 10'000.- è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1
lett. a CPC), da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC).
7.
Nella
fattispecie, il valore della controversia raggiunge la soglia di fr. 10'000.-
testé menzionata (già solo tenuto conto del valore del capitale nominale di AP
1.
risultante a RC, pari a fr. 100'000.-), sicché il giudizio pretorile era
appellabile. Il gravame è inoltre pacificamente tempestivo.
8.
Giusta gli art.
59.
cpv. 1 e 60 CPC il giudice, sulla base di un esame d’ufficio, entra nel
merito di un’azione o istanza solo se sono dati i presupposti processuali. Fra
questi vi è anche l’interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC).
Tale presupposto difetta manifestamente nella fattispecie, dal momento che la
società appellante è stata vincente in prima sede ed è pertanto libera di
decretare e attuare in ogni momento, privatamente e tramite i suoi organi, il
suo scioglimento e la sua liquidazione, senza necessità di ottenere una
pronuncia giudiziale al riguardo. Rimangono riservati il dovere per gli organi,
qualora dovessero costatare un sovra-indebitamento societario ai sensi
dell’art. 725b CO, di darne avviso al giudice, come pure la facoltà per il
Registro di commercio (al quale la presente decisione viene comunicata, per le
verifiche che riterrà opportune), di cancellare d’ufficio la società dal
registro di commercio qualora essa, oltre a non esercitare più alcuna attività,
non avesse più attivi realizzabili (art. 934 CO).
9.
Per tutti questi
motivi, l’impugnativa dev’essere dichiarata manifestamente irricevibile. Visto
il suo esito, essa non è stata notificata alla controparte per una risposta
(art. 312 cpv. 1 CPC).
10.
Le spese
processuali, fissate in conformità con gli art. 2, 9 cpv. 2 e 13 LTG, sono
poste a carico di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano indennità.
11.
Il presente
giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice
unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 e lett. b cfr. 2 LOG.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese l’art. 106 CPC e
la LTG,
decide:
1. L’appello 7 gennaio 2023 di AP 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali di seconda sede di fr. 400.-
sono a carico dell’appellante. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3 e all’Ufficio del registro di commercio
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).